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Decisione

42.2022.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 maggio 2023Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203

consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio

8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie.

Il

medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.

Conformemente, poi,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_414/2022 del 24 gennaio 2023

consid. 4.2.; STF 8C_146/2022 del 23

gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio

2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti

all’incarto le consentono di emanare il proprio giudizio, ritiene che

l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

La domanda di assunzione di prove

formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.

2.8. RI 1 ha, inoltre, contestato il diniego

del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo stabilito dall’USSI con la

decisione su reclamo del 18 novembre 2022 (cfr. doc. I pag. 11; A1; consid. 1.4.;

1.5.).

L'art.

37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio

di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65

Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).

Considerandi

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U

220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253.

consid. 3b).

Alla

luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei

siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la vertenza

relativa al reclamo contro la decisione del 12 agosto 2022 con cui la parte

resistente aveva fissato al ricorrente la data del 30 settembre 2022 per porre

termine alla sua attività per la __________ e abbandonare ogni ruolo svolto in

seno alla medesima, appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di soccombenza.

In effetti dalla rilevante

documentazione agli atti emerge in modo indubbio che l’USSI, ritenuto in

particolare il fatto che l’attività per la società __________ non consentiva

all’insorgente di raggiungere un’indipendenza economica, gli aveva a ragione

intimato, con decisione del 12 agosto 2022, di interrompere ogni legame con la __________

entro il 30 settembre 2022.

Di

primo acchito, dunque, l’amministrazione poteva concludere che il procedimento

non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 132 V 200 consid. 4.1.; DTF

125.

II 265 consid. 4c; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.16., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8

giugno 2017; STCA 42.2015.9 del 30 settembre 2015 consid. 2.16.; STCA 39.2011.8

del 29 settembre 2011 consid. 2.21.).

Del resto è dubbio pure

l’adempimento della condizione relativa alla necessità – eccezionale nella

procedura amministrativa (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.;9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7)

– del patrocinio da parte di un avvocato.

Considerato il caso non particolarmente

complesso, il ricorrente, che ha peraltro dimostrato, in sede ricorsuale, di

essere in grado di difendere i propri interessi da solo, poteva semmai farsi

rappresentare da un terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel

settore sociale (cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF 9C_786/2017 del 21

febbraio 2018).

Ne

discende che rettamente la parte resistente ha respinto la domanda dell’insorgente

di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. STCA 42.2016.8 del 23

gennaio 2017 consid. 2.16. il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017).

2.9

Stante

tutto quanto precede, questa Corte non può che confermare la decisione su

reclamo del 18 novembre 2022 impugnata.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono

spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11

maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti