42.2023.11
Rifiuto del condono della restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus in assenza del presupposto della buona fede. La persona assicurata non era più alle dipendenze della società che ha chiesto le prestazioni
2 maggio 2023Italiano21 min
l’insorgente la buona fede, per legge, è presunta e nel caso di specie emerge sia
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.11
cs
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo
2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
30 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita
di guadagno (Corona)
ritenuto in
fatto
1.1. Con STCA
42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale ha confermato la richiesta di restituzione delle indennità
giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 28 febbraio
2021 per complessivi fr. 21'345.50 emessa dalla Cassa CO 1 nei confronti di RI
1, socio e presidente della gerenza della __________.
1.2. Con
decisione formale del 24 novembre 2022 (doc. 3), confermata dalla decisione su
opposizione del 30 gennaio 2023 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la domanda
di condono inoltrata da RI 1. L’amministrazione ha affermato:
" (…)
6.
Innanzitutto si osserva che per quanto concerne le censure relative alla
fondatezza della decisione di restituzione, la stessa è stata confermata con
sentenza del TCA, passata incontestata in giudicato. L’opponente non può quindi
avvalersi del fatto che il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto. Il TCA
ha infatti confermato che l’assicurato non era più alle dipendenze della
società a far tempo dal 1° gennaio 2021. Ciò significa che il Signor RI 1 per
il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 ha percepito le IPG Corona,
nonostante non fosse più alle dipendenze della società e di conseguenza senza
aver subito una perdita salariale. Pertanto, l’opponente avrebbe dovuto
rendersi conto immediatamente dell’errore, poiché l’erogazione delle indennità
perdita di guadagno in oggetto è vincolata alla continuazione dell’attività
presso la società che ha richiesto la prestazione, avendo quale scopo proprio
quello di compensare una perdita salariale. Spettava pertanto all’assicurato,
in caso di dubbio, chiedere delucidazioni all’amministrazione. Secondo la
giurisprudenza del TF infatti colui che non guadagna più alcun salario perché
non lavora più per la società che ha richiesto le prestazioni, non può in buona
fede percepire un’indennità giornaliera che copre proprio la perdita del
salario per l’attività non più svolta in favore dell’azienda richiedente (cfr.
DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46). Di conseguenza, non si può
ritenere adempiuto il requisito della buona fede.”
1.3. RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1 e dall’MLaw __________, è insorto al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, chiedendo in via preliminare la conferma
dell’effetto sospensivo al ricorso, in via principale l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata ed il condono dell’importo indicato nella
decisione di restituzione del 12 luglio 2021 ed in via subordinata
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il rinvio
dell’incarto alla Cassa per l’emissione di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi (doc. I).
L’insorgente,
che richiama l’intero incarto dalla Cassa e l’incarto 42.2022.63/64 da questo Tribunale,
sostiene che non è possibile equiparare la sua posizione con quella
dell’amministrazione. Se infatti quest’ultima ha ritenuto adempiute le
condizioni per la concessione delle prestazioni, la stessa non può pretendere
che l’insorgente, non avvezzo a tali pratiche e che ha agito in base alle
istruzioni ed alle rassicurazioni fornite dalle autorità a mezzo stampa,
avrebbe dovuto approfondire lui stesso la tematica ed accorgersi del mancato
ossequio delle condizioni per la concessione delle prestazioni. Solo ex post e
senza che le condizioni iniziali fossero in alcun modo modificate, la Cassa ha
modificato la propria posizione e pronunciato il rifiuto delle prestazioni.
Fatti
Il
ricorrente evidenzia che nella richiesta dell’8 aprile 2021 aveva già precisato
che i soci gerenti della società non erano più “alle dipendenze della
società”. Dallo scambio di email del 25 maggio 2021 e del 26 maggio 2021
risultava evidente che i due soci non percepivano più lo stipendio e la società
non aveva più dipendenti, e questo è avvenuto prima della decisione della Cassa
di accordare e pagare le indennità richieste.
Secondo
l’insorgente la buona fede, per legge, è presunta e nel caso di specie emerge sia
dall’insieme delle circostanze che dalla prima decisione positiva della Cassa.
L’amministrazione non spiega perché e come l’insorgente avrebbe dovuto rendersi
conto dell’errore e per quale motivo avrebbe dovuto chiedere delucidazioni alla
Cassa.
Il
ricorrente, che non aveva e non poteva avere alcun dubbio in merito all’agire dell’amministrazione
non avrebbe avuto alcun motivo per farsi parte attiva e chiedere spontaneamente
se erano veramente certi che la decisione fosse corretta. Altrimenti ciò
vorrebbe dire che l’insorgente, che lavora nell’estrazione del marmo, avrebbe
dovuto disporre di meccanismi di controllo più efficienti di quelli della Cassa
che si occupa proprio del pagamento delle prestazioni.
Il
riferimento della Cassa alla DTF 138 V 218, così come alla STF 9C_267/2021 del
1° febbraio 2022, secondo l’assicurato non è pertinente. In concreto
l’insorgente si è sempre dimostrato disponibile, fornendo puntualmente ogni
informazione o documentazione richiesta, come emerge già dall’email dell’8
aprile 2021 all’amministrazione.
Secondo
l’insorgente anche la seconda condizione, ossia quella dell’onere troppo grave,
è adempiuta nel caso di specie.
1.4. Con
risposta del 27 marzo 2023, cui ha allegato l’incarto, la Cassa, per quanto
concerne l’effetto sospensivo, “è dell’avviso che il ricorso abbia effetto
sospensivo” (doc. III). Nel merito chiede la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione.
1.5. Con
scritto dell’11 aprile 2023 l’insorgente ha chiesto che vengano assunti i
seguenti mezzi di prova: interrogatorio di RI 1 e audizione testimoniale di __________
(doc. V).
considerato in
diritto
2.1. Secondo
l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal
1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid.
3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non
prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi
dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).
La
giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza
di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle
circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di
diritto commesso.
Il Tribunale federale ha stabilito
che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza
9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr.
anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003
IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V
221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:
"
Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia
compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da
lui."
Compete al giudice inoltre, sulla
base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle
attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la buona
fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del
condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di
restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano
imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato
può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16
giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2,
pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a,
pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,
pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.
180).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si
apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato
quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,
stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018
del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.
4).
Le
prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava
o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui
le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito
indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la
partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).
L’esclusione
della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione
dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte
attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio
delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non
può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in
maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e
conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente
riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con
rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale
contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre
collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,
bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore
contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale
incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,
consid. 6.1).
2.2. In una
sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa
ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato
inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha
stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza
di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo
sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le
prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui
motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
In
un'altra sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un
assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere
restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute,
argomentando:
" (...) Ungeachtet
dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den
öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die
Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und
Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden
Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen
ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"
2.3. In concreto con due distinte
decisioni dell’11 maggio 2021 la Cassa aveva riconosciuto alla __________
un’indennità giornaliera per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020
al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in
favore di RI 1 (cfr. STCA 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, consid 1.2).
Con
STCA 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha confermato la richiesta di restituzione delle indennità
giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio
2021 per complessivi fr. 21'345.50.
Infatti, dalle tavole processuali
Considerandi
era emerso che l’allora rappresentante di RI 1, socio e presidente della
gerenza della __________, con mail dell’8 aprile 2021, aveva affermato che dal
31.
maggio 2020 l’interessato “non è più alle dipendenze” della società e
da settembre 2020 “ad oggi” percepiva “la disoccupazione __________,
alleghiamo per trasparenza dei dati accrediti bancari” (domanda di
prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 4/D).
Inoltre nella sentenza 42.2022.63
del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, al consid. 2.4, il Tribunale
aveva accertato che “per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 2021,
questa circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[…] la società
dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare
questa IPG ai due soci, Sig. RI 1 e Sig.ra __________? […]”; sottolineatura del
redattore), il 21 maggio 2021 (“[…] la società dal 01.01.2021 non registra
dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci? […]”,
sottolineatura del redattore) ed in parte il 26 maggio 2021 (“[…] Le confermo
che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno
dipendenti […]”). Anche nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021
la società non presenta più dipendenti” (allegati doc. 9)” e che nel “caso
di specie in prima battuta la società __________ ha affermato che il suo socio
e presidente della gerenza RI 1 non era più suo dipendente da fine maggio 2020
e percepiva prestazioni sociali in Italia dal mese di settembre 2020. Negli
ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti (cfr. il contratto di
lavoro dell’insorgente, doc. A7/F, dove figura che l’interessato “in seguito
[è] denominato dipendente”) perlomeno dal 1° gennaio 2021, ossia da quando
anche l’altra socia, __________, secondo l’email dell’8 aprile 2021, non era
più alle dipendenze della società. Nell’ultimo scritto del 26 maggio 2021 la
società non ha contraddetto quanto asserito precedentemente, ma ha
semplicemente confermato che da gennaio 2021 i due soci dell’azienda non hanno
più conseguito alcun salario.”
In concreto pertanto la buona fede deve
essere negata, anche qualora il dovere di informare fosse stato adempiuto da
parte dell’assicurato (cfr. STCA 42.2022.57 del 3 ottobre 2022; cfr. anche STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1).
Infatti,
una persona non più alle dipendenze della società che ha chiesto le prestazioni
non può in buona fede percepire un’indennità giornaliera che copre proprio la
perdita del salario per l’attività non più svolta, come invece avvenuto nella
presente fattispecie dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio 2021.
Chiunque
comprende infatti che il versamento dell’indennità per perdita di salario
per il coronavirus, come emerge dal nome stesso, è vincolato alla continuazione
dell’attività presso la società che ha richiesto la prestazione.
Spettava
all’assicurato chiedere conferma all’amministrazione circa il diritto effettivo
ad ottenere la prestazione erogata.
La
circostanza che l’amministrazione l’11 maggio 2021 ha emesso delle decisioni
con le quali ha riconosciuto le indennità per il periodo litigioso, non è un
motivo per ritenere la buona fede, altrimenti l’esame di questa condizione,
nell’ambito della richiesta di condono, non sarebbe mai necessario.
In
queste condizioni la buona fede del ricorrente non può essere riconosciuta.
Non è
pertanto necessario esaminare se è adempiuta la seconda condizione per ottenere
il condono, ossia l’onere troppo grave (art. 4 OPGA).
2.4
La
decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia
necessario richiamare l’incarto della Cassa e l’incarto 42.2022.63/64 di questo
Tribunale.
Alla luce delle chiare risultanze
processuali questo Tribunale rinuncia pure a sentire il ricorrente e __________.
Essi infatti non potrebbero che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e
discusso nelle motivazioni della sentenza.
Va
qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012
del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Inoltre, per quanto concerne
l’audizione stessa del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni
persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art.
6.
CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni
sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012
consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019
dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.
1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017
consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del
29.
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice
richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio
nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il
proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un
tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF
125.
V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito
che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non
è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1
CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010
succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2018.31
del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre
2018.
consid. 2.8.
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente
non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma
ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Ora,
come visto in precedenza la documentazione prodotta in sede processuale è
esaustiva e non necessita di alcun complemento.
Del resto, in ossequio dell’art. 29
cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per
iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già
presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018
consid. 6).
L’audizione
dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.
2.5
Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di confermare
l’effetto sospensivo del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa
priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017
consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una
richiesta di condono.
Questo
Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del
30.
agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si
è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della
restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi
menzionati).
La
questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di
ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite
vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto,
trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare
le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020
[RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser,
Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein
Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea
2020.
pag. 741 n. 30).
D’altro
lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero
comunque imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du
21.
juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances
selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della
gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti