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Decisione

42.2023.11

Rifiuto del condono della restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus in assenza del presupposto della buona fede. La persona assicurata non era più alle dipendenze della società che ha chiesto le prestazioni

2 maggio 2023Italiano21 min

l’insorgente la buona fede, per legge, è presunta e nel caso di specie emerge sia

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.11

cs

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Christian

Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo

2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

30 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita

di guadagno (Corona)

ritenuto in

fatto

1.1. Con STCA

42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha confermato la richiesta di restituzione delle indennità

giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 28 febbraio

2021 per complessivi fr. 21'345.50 emessa dalla Cassa CO 1 nei confronti di RI

1, socio e presidente della gerenza della __________.

1.2. Con

decisione formale del 24 novembre 2022 (doc. 3), confermata dalla decisione su

opposizione del 30 gennaio 2023 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la domanda

di condono inoltrata da RI 1. L’amministrazione ha affermato:

" (…)

6.

Innanzitutto si osserva che per quanto concerne le censure relative alla

fondatezza della decisione di restituzione, la stessa è stata confermata con

sentenza del TCA, passata incontestata in giudicato. L’opponente non può quindi

avvalersi del fatto che il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto. Il TCA

ha infatti confermato che l’assicurato non era più alle dipendenze della

società a far tempo dal 1° gennaio 2021. Ciò significa che il Signor RI 1 per

il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 ha percepito le IPG Corona,

nonostante non fosse più alle dipendenze della società e di conseguenza senza

aver subito una perdita salariale. Pertanto, l’opponente avrebbe dovuto

rendersi conto immediatamente dell’errore, poiché l’erogazione delle indennità

perdita di guadagno in oggetto è vincolata alla continuazione dell’attività

presso la società che ha richiesto la prestazione, avendo quale scopo proprio

quello di compensare una perdita salariale. Spettava pertanto all’assicurato,

in caso di dubbio, chiedere delucidazioni all’amministrazione. Secondo la

giurisprudenza del TF infatti colui che non guadagna più alcun salario perché

non lavora più per la società che ha richiesto le prestazioni, non può in buona

fede percepire un’indennità giornaliera che copre proprio la perdita del

salario per l’attività non più svolta in favore dell’azienda richiedente (cfr.

DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46). Di conseguenza, non si può

ritenere adempiuto il requisito della buona fede.”

1.3. RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1 e dall’MLaw __________, è insorto al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendo in via preliminare la conferma

dell’effetto sospensivo al ricorso, in via principale l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata ed il condono dell’importo indicato nella

decisione di restituzione del 12 luglio 2021 ed in via subordinata

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il rinvio

dell’incarto alla Cassa per l’emissione di una nuova decisione ai sensi dei

considerandi (doc. I).

L’insorgente,

che richiama l’intero incarto dalla Cassa e l’incarto 42.2022.63/64 da questo Tribunale,

sostiene che non è possibile equiparare la sua posizione con quella

dell’amministrazione. Se infatti quest’ultima ha ritenuto adempiute le

condizioni per la concessione delle prestazioni, la stessa non può pretendere

che l’insorgente, non avvezzo a tali pratiche e che ha agito in base alle

istruzioni ed alle rassicurazioni fornite dalle autorità a mezzo stampa,

avrebbe dovuto approfondire lui stesso la tematica ed accorgersi del mancato

ossequio delle condizioni per la concessione delle prestazioni. Solo ex post e

senza che le condizioni iniziali fossero in alcun modo modificate, la Cassa ha

modificato la propria posizione e pronunciato il rifiuto delle prestazioni.

Fatti

Il

ricorrente evidenzia che nella richiesta dell’8 aprile 2021 aveva già precisato

che i soci gerenti della società non erano più “alle dipendenze della

società”. Dallo scambio di email del 25 maggio 2021 e del 26 maggio 2021

risultava evidente che i due soci non percepivano più lo stipendio e la società

non aveva più dipendenti, e questo è avvenuto prima della decisione della Cassa

di accordare e pagare le indennità richieste.

Secondo

l’insorgente la buona fede, per legge, è presunta e nel caso di specie emerge sia

dall’insieme delle circostanze che dalla prima decisione positiva della Cassa.

L’amministrazione non spiega perché e come l’insorgente avrebbe dovuto rendersi

conto dell’errore e per quale motivo avrebbe dovuto chiedere delucidazioni alla

Cassa.

Il

ricorrente, che non aveva e non poteva avere alcun dubbio in merito all’agire dell’amministrazione

non avrebbe avuto alcun motivo per farsi parte attiva e chiedere spontaneamente

se erano veramente certi che la decisione fosse corretta. Altrimenti ciò

vorrebbe dire che l’insorgente, che lavora nell’estrazione del marmo, avrebbe

dovuto disporre di meccanismi di controllo più efficienti di quelli della Cassa

che si occupa proprio del pagamento delle prestazioni.

Il

riferimento della Cassa alla DTF 138 V 218, così come alla STF 9C_267/2021 del

1° febbraio 2022, secondo l’assicurato non è pertinente. In concreto

l’insorgente si è sempre dimostrato disponibile, fornendo puntualmente ogni

informazione o documentazione richiesta, come emerge già dall’email dell’8

aprile 2021 all’amministrazione.

Secondo

l’insorgente anche la seconda condizione, ossia quella dell’onere troppo grave,

è adempiuta nel caso di specie.

1.4. Con

risposta del 27 marzo 2023, cui ha allegato l’incarto, la Cassa, per quanto

concerne l’effetto sospensivo, “è dell’avviso che il ricorso abbia effetto

sospensivo” (doc. III). Nel merito chiede la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione.

1.5. Con

scritto dell’11 aprile 2023 l’insorgente ha chiesto che vengano assunti i

seguenti mezzi di prova: interrogatorio di RI 1 e audizione testimoniale di __________

(doc. V).

considerato in

diritto

2.1. Secondo

l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal

1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid.

3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non

prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi

dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).

La

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di

diritto commesso.

Il Tribunale federale ha stabilito

che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una

questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di

diritto (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza

9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr.

anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003

IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V

221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

"

Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia

compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da

lui."

Compete al giudice inoltre, sulla

base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle

attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza.

Per quel che concerne la buona

fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del

condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano

imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato

può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16

giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2,

pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a,

pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,

pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.

180).

Infatti,

la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si

apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,

stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018

del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.

4).

Le

prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava

o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui

le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito

indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la

partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).

L’esclusione

della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione

dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte

attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio

delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non

può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in

maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e

conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente

riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con

rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale

contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre

collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,

bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore

contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale

incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,

consid. 6.1).

2.2. In una

sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa

ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato

inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha

stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza

di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo

sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le

prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui

motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di

un caso di negligenza lieve.

In

un'altra sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un

assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere

restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute,

argomentando:

" (...) Ungeachtet

dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den

öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die

Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und

Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden

Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen

ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

2.3. In concreto con due distinte

decisioni dell’11 maggio 2021 la Cassa aveva riconosciuto alla __________

un’indennità giornaliera per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020

al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in

favore di RI 1 (cfr. STCA 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, consid 1.2).

Con

STCA 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha confermato la richiesta di restituzione delle indennità

giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio

2021 per complessivi fr. 21'345.50.

Infatti, dalle tavole processuali

Considerandi

era emerso che l’allora rappresentante di RI 1, socio e presidente della

gerenza della __________, con mail dell’8 aprile 2021, aveva affermato che dal

31.

maggio 2020 l’interessato “non è più alle dipendenze” della società e

da settembre 2020 “ad oggi” percepiva “la disoccupazione __________,

alleghiamo per trasparenza dei dati accrediti bancari” (domanda di

prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 4/D).

Inoltre nella sentenza 42.2022.63

del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, al consid. 2.4, il Tribunale

aveva accertato che “per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 2021,

questa circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[…] la società

dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare

questa IPG ai due soci, Sig. RI 1 e Sig.ra __________? […]”; sottolineatura del

redattore), il 21 maggio 2021 (“[…] la società dal 01.01.2021 non registra

dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci? […]”,

sottolineatura del redattore) ed in parte il 26 maggio 2021 (“[…] Le confermo

che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno

dipendenti […]”). Anche nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021

la società non presenta più dipendenti” (allegati doc. 9)” e che nel “caso

di specie in prima battuta la società __________ ha affermato che il suo socio

e presidente della gerenza RI 1 non era più suo dipendente da fine maggio 2020

e percepiva prestazioni sociali in Italia dal mese di settembre 2020. Negli

ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti (cfr. il contratto di

lavoro dell’insorgente, doc. A7/F, dove figura che l’interessato “in seguito

[è] denominato dipendente”) perlomeno dal 1° gennaio 2021, ossia da quando

anche l’altra socia, __________, secondo l’email dell’8 aprile 2021, non era

più alle dipendenze della società. Nell’ultimo scritto del 26 maggio 2021 la

società non ha contraddetto quanto asserito precedentemente, ma ha

semplicemente confermato che da gennaio 2021 i due soci dell’azienda non hanno

più conseguito alcun salario.”

In concreto pertanto la buona fede deve

essere negata, anche qualora il dovere di informare fosse stato adempiuto da

parte dell’assicurato (cfr. STCA 42.2022.57 del 3 ottobre 2022; cfr. anche STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1).

Infatti,

una persona non più alle dipendenze della società che ha chiesto le prestazioni

non può in buona fede percepire un’indennità giornaliera che copre proprio la

perdita del salario per l’attività non più svolta, come invece avvenuto nella

presente fattispecie dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio 2021.

Chiunque

comprende infatti che il versamento dell’indennità per perdita di salario

per il coronavirus, come emerge dal nome stesso, è vincolato alla continuazione

dell’attività presso la società che ha richiesto la prestazione.

Spettava

all’assicurato chiedere conferma all’amministrazione circa il diritto effettivo

ad ottenere la prestazione erogata.

La

circostanza che l’amministrazione l’11 maggio 2021 ha emesso delle decisioni

con le quali ha riconosciuto le indennità per il periodo litigioso, non è un

motivo per ritenere la buona fede, altrimenti l’esame di questa condizione,

nell’ambito della richiesta di condono, non sarebbe mai necessario.

In

queste condizioni la buona fede del ricorrente non può essere riconosciuta.

Non è

pertanto necessario esaminare se è adempiuta la seconda condizione per ottenere

il condono, ossia l’onere troppo grave (art. 4 OPGA).

2.4

La

decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia

necessario richiamare l’incarto della Cassa e l’incarto 42.2022.63/64 di questo

Tribunale.

Alla luce delle chiare risultanze

processuali questo Tribunale rinuncia pure a sentire il ricorrente e __________.

Essi infatti non potrebbero che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e

discusso nelle motivazioni della sentenza.

Va

qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012

del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Inoltre, per quanto concerne

l’audizione stessa del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art.

6.

CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni

sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012

consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017

consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice

richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF

125.

V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito

che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non

è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1

CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010

succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2018.31

del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre

2018.

consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente

non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma

ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Ora,

come visto in precedenza la documentazione prodotta in sede processuale è

esaustiva e non necessita di alcun complemento.

Del resto, in ossequio dell’art. 29

cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per

iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già

presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6).

L’audizione

dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.5

Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di confermare

l’effetto sospensivo del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa

priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017

consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una

richiesta di condono.

Questo

Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del

30.

agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si

è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della

restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi

menzionati).

La

questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di

ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite

vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto,

trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare

le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020

[RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser,

Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein

Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea

2020.

pag. 741 n. 30).

D’altro

lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero

comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du

21.

juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances

selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti