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42.2023.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2023Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.6. In una sentenza 8C_559/2018

del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato

annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al

sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dal Comune di __________

per comunicare all’insorgente le decisioni su reclamo del 5 settembre 2022

(cfr. doc. III):

"

(…).

3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un

numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione

A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è

però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di

assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è

attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o

nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema

di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è

possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di

influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &

Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella

sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel

proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da

ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia

stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &

Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con

riferimenti).

3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il

sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il

deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza

che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì

successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale

(sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr.

anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30

aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”

Il TF, con giudizio 8C_399/2019

dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che

era stato rinviato al TCA, osservando:

" (…) Determinante

per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus

il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track &

Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica

di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al

destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza

del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019

consid. 6.2).

4.2. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore

nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una

consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di

tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei

fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa

è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre

presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche

del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle

lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid.

2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.3.2). (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio

2020 consid. 3.

In

un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante

una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione

impugnata, trasmessagli con il sistema Posta

A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,

comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,

gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era

motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto

Track & Trace:

"

(…)

4.

4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA,

le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait

pas rendu plausible l'erreur de distribution.

4.2.

4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track &

Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de

puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été

introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste.

L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi

a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la

date de distribution inscrite (ATF 142

III 599 consid. 2.2 p.

602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de

distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit

être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des

faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont

on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter

une certaine vraisemblance (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1 p.

604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon

lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou

d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3;9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les

arrêts cités). (…)”

Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità

del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:

"

4.1.

Invoquant la violation de l'interdiction de

l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.

39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus

ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux

qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les

personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et

peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour

lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour

ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises

ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à

signature.

4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une

jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises

au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère

de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre

connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV

57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de

l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de

recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de

la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine

des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de

disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions

selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la

manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en

particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142

III 599 consid. 2.4.1

précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019

consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce

contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans

la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le

calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et

que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant

(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;9C_655/2018 du 28 janvier 2019

consid. 4.4;8C_559/2018 précité consid. 3.4;9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.

3.4;8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2;8C_573/2014 du 26 novembre 2014

consid. 3.1;2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La

recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de

jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV

265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux

cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider

la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”

Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,

il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A

Plus, in particolare come segue:

"

(…).

8.

8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable

et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait

valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection

moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux

jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.

8.2.

8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal

fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A

Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière

qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le

destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne

reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins

enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux

lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique

"Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre

l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142

III 599 précité consid.

2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018

consid. 5;8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1;8C_573/2014 du 26 novembre

2014 consid. 2.2).

8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes

les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance

Considerandi

du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme

A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case

postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à

courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la

sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet

égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage

significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît

ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts

8C_754/2018 précité consid. 7.2.3;2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid.

2.

).

8.2.3

Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en

principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le

samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial).

Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de

recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement

déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que

soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté

particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever

les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre

2022.

consid. 4.2.; P.

Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267.

2.7

Dall’abbondante

giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente emerge con

evidenza la liceità del sistema di spedizione A Plus, e meglio che il sistema

di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e

che quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di

ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella

casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di

sabato (cfr. consid. 2.6.; sul tema, si veda pure l’articolo

di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau

3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et

ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la

sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de

réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette

forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux

destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre

les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans

leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli

avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della

corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer

un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application

mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux

lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).

In

proposito cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25

aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto

2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

In concreto dal sistema di tracciamento

degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 1A), risulta che le

decisioni su reclamo del 5 settembre 2022 sono state trasmesse al ricorrente in

busta unica (cfr. doc. VII pag. 2). Quest’ultima è stata spedita tramite Posta

A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________ martedì

6.

settembre 2022 alle ore 05:58.

Il plico postale è stato

recapitato all’insorgente il 6 settembre 2022 alle ore 8:18 (cfr. doc. 1A).

Nel caso di specie, quindi, a

prescindere da quando il ricorrente ha ritirato l’invio (egli ha indicato quale

data il 7 settembre 2022; cfr. doc. IX), determinante per la decorrenza del

termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo

concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 (cfr.

consid. 2.3.; 2.5.) è martedì 6 settembre, come risulta dal tracciamento

dell’invio (cfr. doc. 1A).

Il

termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.

38.

cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.5.), il giorno successivo, ovvero mercoledì 7

settembre 2022 ed è scaduto giovedì 6 ottobre 2022 (cfr. doc. VII pag. 2).

Lo

scritto datato 6 ottobre 2022 consegnato, però, a mano al Servizio dei ricorsi

del Consiglio di Stato il 7 ottobre 2022 (cfr. doc. III) è, dunque, tardivo (cfr.

consid. 2.5.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile

2022.

consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2

ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019) come giustamente sottolineato

nella risposta di causa (cfr. doc. VII p.to II).

2.8

Va ora esaminato se la il ricorrente

può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002.

N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.9

Nella presente evenienza questa

Corte ritiene che non siano dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per

restituire il termine per interporre ricorso contro le decisioni su reclamo del

5.

settembre 2022.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

Il ricorrente non ha d’altronde invocato

ragioni particolari in tal senso.

2.10

In simili condizioni, occorre

concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro le decisioni su reclamo del 5

settembre 2022 tardivamente il 7 ottobre 2022 è irricevibile (cfr. su questo tema la STF 9C_455/2019

dell’11 luglio 2019 con cui il ricorso contro una sentenza del TCA recapitata

il 27 maggio 2019 e il cui termine di impugnazione di trenta giorni è scaduto

il 26 giugno 2019 è stato ritenuto tardivo, in quanto consegnato all’Ufficio

postale il 28 giugno 2019 e la STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 con la

quale l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13

giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un

assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di

trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che

l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una

restituzione del termine inosservato).

2.11

In

ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa

legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente

concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

Giusta l’art. 29 Lptca:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, valido fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di

prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non

si riscuotono spese giudiziarie.

2.12

La

richiesta dell’insorgente volta alla

concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. III) deve essere intesa, dunque, solo come domanda

di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazione

ponte Covid è per principio gratuita (cfr. consid. 2.11.).

Il

ricorrente, tuttavia, non può beneficiare del

gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato.

In

effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr.

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005

consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA

42.2021.75

del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio

2020.

consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA

38.2016.17

del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013

consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

L’insorgente,

del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi,

non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF

143.

V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre

2022.

consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso

dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio

2019.

consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del

18.

aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del

21.

maggio 2015 consid. 2.1.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2023.14 e 42.2023.15

sono congiunte.

2. Il ricorso contro le decisioni su

reclamo del 5 settembre 2022 è irricevibile.

3. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti