42.2023.14
Ricorso 6/7.10.22 contro dec. su reclamo 5.9.22 con cui al ric. è stato negato il diritto alla prestaz. ponte COVID per i mesi di 5+6/22 inviate in busta unica tramite posta A Plus irricevibile poiché tardivo. Non sussistono validi motivi per restituire il termine. GP negato (non rappr. da avvocato)
22 maggio 2023Italiano32 min
sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dal Comune di __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.14-15
rs
Lugano
22 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6/7 ottobre 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 5 settembre 2022 emanate dal
Comune di __________
in materia di prestazione ponte COVID
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 5
settembre 2022 il Comune di __________ha confermato il provvedimento dello
Sportello Laps di __________ del 17 giugno 2022 (cfr. doc. 1N) con cui a RI 1 è
stato negato il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di maggio
2022, in quanto non risultava una riduzione del reddito o del fatturato
rispetto all’anno 2021 (mese di riferimento aprile) a causa della pandemia
(cfr. doc. III).
1.2. Con ulteriore decisione su reclamo
del 5 settembre 2022 il Comune di __________ ha confermato il provvedimento
dello Sportello Laps di __________ dell’11 luglio 2022 (cfr. doc. 1N) con cui a
RI 1 è stato negato il diritto alla prestazione ponte COVID anche per il mese
di giugno 2022, in quanto non risultava una riduzione del reddito o del
fatturato rispetto all’anno 2021 (mese di riferimento maggio) a causa della
pandemia (cfr. doc. III).
1.3. Il 6 ottobre 2022 RI 1 ha inoltrato
ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni su reclamo del 5 settembre
2022, facendo valere:
" (…) al
momento della consegna del mio ricorso al Comune di __________, presso lo
sportello LAPS di __________, consegnato direttamente al responsabile signor __________
dando le mie spiegazioni, motivazioni, i fatti accaduti, ossia di non avere
tenuto conto delle annullazioni, poiché è mia consuetudine contabilizzandoli
solo a fine anno, come dimostra dai miei precedenti conteggi contabili, e di
essere a sua disposizione per ulteriori richieste di documenti, rimasta
inevasa.
Per quanto concernono l’inoltro dei
documenti giustificativi, entrate bancarie, estratti conto, cifre d’affari,
ecc., sono stati inoltrati tempestivamente ogni mese.
Durante il periodo delle mie richieste,
personalmente e telefonicamente, dal 25 luglio 2022 e per tutto il mese di agosto
2022 non mi è stato richiesto nuovi documenti, dando ripetutamente la mia
disponibilità, ho ricevuto le decisioni il 5 settembre 2022, senza avermi
richiesto nessun documento.
Per quanto concerne le mie motivazioni,
sono una semplice autodichiarazione! Non è alquanto vero, poiché conti bancari,
estratti bancari sono in loro possesso e anche la compilazione del formulario è
un’autodichiarazione e mi considero di essere sempre stato trasparente, dato
tutti i relativi documenti richiestimi, anche alla comunicazione alla cassa di
compensazione per la perdita di salario (IPG) per il periodo del Covid 19. (…)”
(Doc. III)
L’insorgente ha pure richiesto di
essere ammesso all’assistenza giudiziaria, allegando il relativo certificato
debitamente vidimato dalla Cancelleria del quartiere di __________ (cfr. doc.
III).
1.4. Il 9 novembre 2022 il Consiglio di
Stato ha dichiarato irricevibile l’impugnativa di RI 1, per difetto di
competenza, in quanto in ambito di prestazioni ponte Covid risulta essere competente,
sulla base del relativo Decreto legislativo urgente, il TCA e ha quindi,
trasmesso gli atti a questo Tribunale.
Il Consiglio di Stato ha
precisato che l’irricevibilità è indipendente dall’errata indicazione dei mezzi
di ricorso contenuti nelle decisioni su reclamo del 5 settembre 2022, le quali
in effetti indicano quale rimedio giuridico il ricorso al Consiglio di Stato
entro il termine di 30 giorni (cfr. doc. I=V2).
Con sentenza del 20 dicembre 2022
il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha ritenuto irricevibile il ricorso
di RI 1 contro la decisione del 9 novembre 2022, poiché non motivato.
A titolo abbondanziale è stato
osservato che, quand’anche fosse stato ricevibile, il ricorso sarebbe stato da
respingere nel merito, siccome infondato, visto che a giusta ragione il
Consiglio di Stato ha accertato la propria incompetenza (cfr. doc. II=V1).
1.5. Il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, il 3 marzo 2023, ha nuovamente trasmesso al TCA per
competenza l’incarto del ricorrente, in particolare la decisione emessa dal
Consiglio di Stato il 9 novembre 2022 e il giudizio emanato dal TRAM il 20 dicembre
2022 (cfr. doc. V+1/2).
1.6. Il Comune di __________, in
risposta, ha chiesto, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso
in quanto tardivo, in via sussidiaria, di respingere l’impugnativa per quanto
ricevibile, con argomenti dei quali si dirà, nella misura in cui occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.7. L’insorgente si è espresso in
merito alla fattispecie con scritto del 28 marzo 2023 (cfr. doc. IX).
1.8. La parte resistente, il 25 aprile
2023, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI).
1.9. Il doc. XI è stato inviato senza
indugio al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare
la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che il
ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse
entrambe dal Comune __________ che concernono sostanzialmente fatti di ugual
natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la
connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2023.14
e 42.2023.15 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.
STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9
marzo 2022 consid. 7; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020
consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 9C_37/2012 e
9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7
dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.3. Il Gran Consiglio del Cantone
Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente
concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr.
BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).
Giusta
l’art. 11 del Decreto in questione:
" 1
Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la
decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni
dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune
è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il
termine di 30 giorni dall’intimazione.
3 È’ applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”
Il Decreto legislativo urgente
concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1°
marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto
retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU
22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).
L’art. 11 del Decreto è in ogni
caso rimasto invariato.
Il 22 febbraio 2022 il Gran
Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità
di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022
del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a
complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della
pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione
gestione e finanze;
cHash=7630eeddbe06c75b1c1e6aef8ace959e).
Non sono state apportate
modifiche all’art. 11 del Decreto.
Ritenuto il tenore dell’art. 11
cpv. 2 del Decreto legislativo, il TCA, come stabilito dal Consiglio di Stato e
dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. consid. 1.4.), è competente per
esaminare i ricorsi in materia di prestazioni ponte COVID.
2.4. Dal profilo temporale il giudice
delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in
cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_477/2021
del 22 giugno 2022 consid. 1; DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del
17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.;
STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto
2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre
2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF
128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid.
4b).
Pertanto nel caso di specie
riguardante i mesi di maggio e giugno 2022 tornano applicabili le disposizioni
di diritto materiale del Decreto legislativo concernente il rinnovo della
prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. consid.
2.3.)
2.5. Come visto sopra, l’art. 11 cpv. 2
del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del
22 febbraio 2022 enuncia che contro la decisione su reclamo pronunciata dal
Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.
Giusta il cpv. 3 è applicabile la
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).
L’art. 11 Lptca prevede:
" I termini
stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Secondo l’art. 12 Lptca
riguardante l’osservanza dei termini:
" 1Se la parte si
rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente,
si considera che il termine è stato rispettato.
2L’autorità
che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
L’art. 13 cpv. 1 Lptca sancisce
che il
termine legale non può essere prorogato.
Giusta l’art. 31 Lptca,
concernente il diritto sussidiario,
per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono in
particolare le norme della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA).
L'art.
39 cpv. 1 LPGA enuncia che le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.6. In una sentenza 8C_559/2018
del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato
annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al
sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dal Comune di __________
per comunicare all’insorgente le decisioni su reclamo del 5 settembre 2022
(cfr. doc. III):
"
(…).
3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un
numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione
A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è
però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di
assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è
attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o
nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema
di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è
possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di
influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &
Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella
sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel
proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da
ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia
stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &
Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano
dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con
riferimenti).
3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il
sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come
notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il
deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza
che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì
successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale
(sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr.
anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30
aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”
Il TF, con giudizio 8C_399/2019
dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che
era stato rinviato al TCA, osservando:
" (…) Determinante
per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus
il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track &
Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica
di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al
destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza
del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019
consid. 6.2).
4.2. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore
nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una
consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di
tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei
fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa
è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre
presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche
del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle
lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid.
2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.3.2). (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio
2020 consid. 3.
In
un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante
una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione
impugnata, trasmessagli con il sistema Posta
A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina,
comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato,
gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era
motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto
Track & Trace:
"
(…)
4.
4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA,
le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait
pas rendu plausible l'erreur de distribution.
4.2.
4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track &
Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de
puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été
introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste.
L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi
a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la
date de distribution inscrite (ATF 142
III 599 consid. 2.2 p.
602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de
distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit
être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des
faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont
on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter
une certaine vraisemblance (ATF 142
III 599 consid. 2.4.1 p.
604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon
lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou
d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les
arrêts cités). (…)”
Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità
del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:
"
4.1.
Invoquant la violation de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art.
39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus
ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux
qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les
personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et
peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour
lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour
ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises
ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à
signature.
4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une
jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises
au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère
de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre
connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV
57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de
l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de
recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de
la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine
des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de
disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions
selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la
manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en
particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142
III 599 consid. 2.4.1
précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019
consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans
la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le
calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et
que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant
(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019
consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.
3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014
consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de
revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La
recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de
jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV
265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux
cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider
la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”
Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg.,
il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A
Plus, in particolare come segue:
"
(…).
8.
8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable
et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait
valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection
moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux
jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.
8.2.
8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal
fondées.
En effet, selon le mode d'expédition A
Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière
qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le
destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne
reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins
enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux
lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique
"Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre
l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142
III 599 précité consid.
2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018
consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre
2014 consid. 2.2).
8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes
les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la
Considerandi
sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance
du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme
A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case
postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à
courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la
sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet
égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage
significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît
ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts
8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid.
2.4).
8.2.3
Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en
principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le
samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial).
Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de
recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement
déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que
soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté
particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever
les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre
2022.
consid. 4.2.; P.
Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267.
2.7
Dall’abbondante
giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente emerge con
evidenza la liceità del sistema di spedizione A Plus, e meglio che il sistema
di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e
che quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di
ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella
casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di
sabato (cfr. consid. 2.6.; sul tema, si veda pure l’articolo
di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau
3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et
ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la
sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de
réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette
forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux
destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre
les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans
leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli
avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della
corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer
un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application
mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux
lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).
In
proposito cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25
aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto
2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
In concreto dal sistema di tracciamento
degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 1A), risulta che le
decisioni su reclamo del 5 settembre 2022 sono state trasmesse al ricorrente in
busta unica (cfr. doc. VII pag. 2). Quest’ultima è stata spedita tramite Posta
A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________ martedì
6.
settembre 2022 alle ore 05:58.
Il plico postale è stato
recapitato all’insorgente il 6 settembre 2022 alle ore 8:18 (cfr. doc. 1A).
Nel caso di specie, quindi, a
prescindere da quando il ricorrente ha ritirato l’invio (egli ha indicato quale
data il 7 settembre 2022; cfr. doc. IX), determinante per la decorrenza del
termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo
concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 (cfr.
consid. 2.3.; 2.5.) è martedì 6 settembre, come risulta dal tracciamento
dell’invio (cfr. doc. 1A).
Il
termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.
38.
cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.5.), il giorno successivo, ovvero mercoledì 7
settembre 2022 ed è scaduto giovedì 6 ottobre 2022 (cfr. doc. VII pag. 2).
Lo
scritto datato 6 ottobre 2022 consegnato, però, a mano al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato il 7 ottobre 2022 (cfr. doc. III) è, dunque, tardivo (cfr.
consid. 2.5.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile
2022.
consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2
ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019) come giustamente sottolineato
nella risposta di causa (cfr. doc. VII p.to II).
2.8
Va ora esaminato se la il ricorrente
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla
restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,
consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002.
N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.9
Nella presente evenienza questa
Corte ritiene che non siano dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per
restituire il termine per interporre ricorso contro le decisioni su reclamo del
5.
settembre 2022.
In
effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
Il ricorrente non ha d’altronde invocato
ragioni particolari in tal senso.
2.10
In simili condizioni, occorre
concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro le decisioni su reclamo del 5
settembre 2022 tardivamente il 7 ottobre 2022 è irricevibile (cfr. su questo tema la STF 9C_455/2019
dell’11 luglio 2019 con cui il ricorso contro una sentenza del TCA recapitata
il 27 maggio 2019 e il cui termine di impugnazione di trenta giorni è scaduto
il 26 giugno 2019 è stato ritenuto tardivo, in quanto consegnato all’Ufficio
postale il 28 giugno 2019 e la STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 con la
quale l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13
giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un
assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di
trenta giorni per impugnare la
sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che
l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una
restituzione del termine inosservato).
2.11
In
ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa
legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente
concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, valido fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di
prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non
si riscuotono spese giudiziarie.
2.12
La
richiesta dell’insorgente volta alla
concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. III) deve essere intesa, dunque, solo come domanda
di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazione
ponte Covid è per principio gratuita (cfr. consid. 2.11.).
Il
ricorrente, tuttavia, non può beneficiare del
gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato.
In
effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr.
STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005
consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;
STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA
42.2021.75
del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio
2020.
consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA
38.2016.17
del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013
consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
L’insorgente,
del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi,
non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF
143.
V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre
2022.
consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso
dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio
2019.
consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del
18.
aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del
21.
maggio 2015 consid. 2.1.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2023.14 e 42.2023.15
sono congiunte.
2. Il ricorso contro le decisioni su
reclamo del 5 settembre 2022 è irricevibile.
3. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti