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Decisione

42.2023.18

Conferma della tardività dell'opposizione. Non sono dati i presupposti per una restituzione dei termini

10 maggio 2023Italiano17 min

ragione la Cassa ha ritenuto tardiva l’opposizione datata 6 febbraio 2023 e depositata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.18-19

cs

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2023 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 28 febbraio 2023 emanate

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. Con due distinte decisioni formali

del 19 dicembre 2022 (doc. 1/3 e doc. 2/3) la Cassa CO 1 ha respinto le domande

di condono in favore di __________ e di __________ inoltrate da RI 1 in seguito

alla richiesta di restituzione delle indennità giornaliere per il coronavirus

versate nel mese di ottobre 2021.

1.2. Con due distinte decisioni su

opposizione del 28 febbraio 2023 la Cassa ha dichiarato irricevibili, in quanto

tardive, le opposizioni inoltrate dalla società contro le decisioni formali del

19 dicembre 2022 (doc. A1 e A2).

1.3. RI 1 è insorta al TCA con un unico

ricorso contro entrambe le predette decisioni su opposizione, chiedendone

l’annullamento (doc. I). Essa rileva che le decisioni sono state emesse il 22

dicembre 2022, tre giorni prima di Natale, che la raccomandata è stata ritirata

dal proprio fiduciario, i cui uffici stavano tuttavia per chiudere in ragione

delle festività e di conseguenza la società non è stata informata in tempo e

non ha potuto inoltrare tempestiva opposizione.

La ricorrente contesta poi la

decisione di restituzione di cui domanda l’annullamento e sostiene di avere in

ogni caso diritto al condono, essendo in buona fede e in una situazione

economica che non permette il rimborso dell’importo.

1.4. Con risposta del 17 aprile 2023 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando alla decisione su

opposizione impugnata (doc. III).

1.5. Con osservazioni del 25 aprile 2023

la ricorrente si è nuovamente espressa in merito (doc. V). Lo scritto è stato

trasmesso alla Cassa il 27 aprile 2023 (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. Secondo l’art. 76

della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in

virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla

stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione

o della decisione delle altre.

In

concreto la società insorgente ha inoltrato un unico ricorso contro due

distinte decisioni su opposizione di medesimo tenore, fondate sul medesimo

stato di fatto e concernente due dipendenti della stessa società.

Il

ricorso può essere deciso con un’unica sentenza.

2.3. In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes

schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.

Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso

era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso

relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il

diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

In concreto, considerato che il

ricorso è stato sottoscritto da entrambi i dipendenti per i quali è stato

chiesto il condono, che sono i soci e proprietari della società ricorrente, il

TCA può esaminare il ricorso.

Del resto, come si vedrà in

seguito, esso va respinto.

2.4. La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019

del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid.

2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie

oggetto della decisione su opposizione del 28 febbraio 2023 è la tempestività,

o meno, delle opposizioni presentate contro le decisioni del 19 dicembre 2022.

Ne discende che ogni altra

richiesta dell’insorgente – segnatamente tendente all’annullamento/nullità delle

decisioni di restituzione rispettivamente al riconoscimento del condono -

è, quindi, irricevibile.

nel merito

2.5. Nel caso

concreto, il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, o meno, la Cassa ha

ritenuto tardiva l’opposizione interposta il 6 febbraio 2023 inoltrata contro le

decisioni del 19 dicembre 2022, dichiarandola irricevibile.

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli artt. 2 LPGA e 1

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno del 20 marzo 2020 [RS 830.31], le decisioni emesse in virtù

dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante

opposizione all'istanza che le ha notificate.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique

VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003,

pagg. 130 segg.).

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una

comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra

persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo

giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29

novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429;

DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24

febbraio 2011).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di

cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità

sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante

abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid.

4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.6. In concreto, dagli atti, e

meglio, dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, risulta che le

decisioni di condono del 19 dicembre 2022 sono state ritirate allo sportello

dell’ufficio di __________ il 22 dicembre 2022, dopo che il 20 dicembre 2022

era stato depositato nella casella l’avviso di ritiro (doc. A3 e A4).

Il termine di ricorso,

tenuto conto delle ferie natalizie dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023

inclusi (art. 38 cpv. 4 LPGA) ha iniziato a decorrere il 3 gennaio 2023 ed è

scaduto mercoledì 1° febbraio 2023.

In queste condizioni a

ragione la Cassa ha ritenuto tardiva l’opposizione datata 6 febbraio 2023 e depositata

alla Posta il 7 febbraio 2023 (cfr. timbro postale; cfr. STCA 38.2022.74 del 27

dicembre 2022; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.72 del 18

ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16

novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020; 39.2019.75 del 3 gennaio 2020 e

STF 8C_171/2020; 38.2015.37 del 18 giugno 2015).

L’insorgente

fa tuttavia valere che il suo rappresentante le avrebbe consegnato in ritardo

le decisioni formali del 19 dicembre 2022, poiché, dopo averle ritirate alla

Posta il 22 dicembre 2022, avrebbe chiuso gli uffici per le ferie natalizie.

Questa

circostanza non le è d’aiuto.

Infatti,

una decisione amministrativa o

giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando

entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che

quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda

altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui

il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato, come in concreto,

una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in

siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al

destinatario medesimo (cfr. STF 8C_404/2008 del 26 gennaio 2009, consid. 2.2;

STF H 134/04 del 22 febbraio 2005, consid. 2; STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001;

cfr. anche STF 8C_743/2019 del 20 dicembre 2019).

Considerandi

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, l’opposizione del 6/7 febbraio 2023 contro

le decisioni formali del 19 dicembre 2022, è tardiva.

2.7

Va ancora rilevato che non emergono

elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il

quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell’impedimento e compia l’atto omesso.

A questo proposito va rammentato

che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale

del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale

sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N.

17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere

manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.

8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve ancora

essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un

rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

Nel caso di specie,

questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla

legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre

opposizione contro le decisioni del 19 dicembre 2022.

In effetti non vi è alcun valido

motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione. Come già visto

(consid. 2.6), tale non può essere considerata l’asserita consegna in ritardo

delle decisioni formali da parte del rappresentante (cfr. anche: STF

8C_743/2019 del 20 dicembre 2019).

Le decisioni su opposizione

impugnate vanno di conseguenza confermate.

2.8

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o

meno dell’opposizione interposta contro le decisioni di diniego del condono del

19.

dicembre 2022.

In concreto, la questione

di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni

secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori

approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su

prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto, trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

D’altro lato, anche qualora

la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque prelevate le

spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art.

61.

lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito

cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti