42.2023.2
Conferma della richiesta di restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus percepite in troppo da settembre 2020 a giugno 2021 in base al rapporto allestito da revisori esterni alla Cassa. Calcolo dell'importo da restituire
3 aprile 2023Italiano63 min
sentita ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e domanda l’allestimento di una “perizia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.2-3
cs
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 (recte: 3) gennaio 2023 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 16 novembre 2022 emanate
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in fatto
1.1. La società RI 1 ha chiesto ed
ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a
causa del coronavirus, in favore del socio e gerente __________, nato nel 1968
e della moglie __________, nata nel 1989, per il periodo dal 17 settembre 2020
al 30 giugno 2021.
1.2. In seguito ad un controllo del 19
agosto 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa (doc. 8),
con
decisioni del 29 settembre 2022 (plico doc. 7), confermate da due
distinte decisioni su opposizione del 16 novembre 2022, l’amministrazione ha
chiesto alla società RI 1 la restituzione delle indennità giornaliere ritenute
percepite in troppo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 pari a fr.
21'866.30 per __________ e fr. 16'293.10 per l’__________.
Per quanto concerne quest’ultimo,
la Cassa ha affermato:
" (…) Da un
successivo controllo esperito in data 19 agosto 2022 da un perito esterno su
mandato della Cassa, è emerso che l’IPG Corona è stata versata erroneamente.
Infatti, sebbene l’opponente avesse dichiarato nei formulari di perdita di
guadagno per il coronavirus che il Signor __________ aveva percepito un salario
lordo pari a CHF 0 durante i mesi da settembre 2020 a giugno 2021, è emerso che
la società ha contabilizzato per [i] mesi oggetto della richiesta su un conto
di bilancio, chiamato “debiti verso dipendente/prestito verso RI 1”,
l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo mensile di CHF
5'000 e, nel mese di dicembre 2020, una quota relativa al consumo proprio. Le
indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito
accreditate nel conto economico sul conto “Indennità IPG”. La differenza
tra l’importo lordo del salario corteggiato (recte: conteggiato) dalla società
e l’IPG Corona risulta essere stata versata al beneficiario. Inoltre,
nell’ambito della verifica della perdita del reddito, il perito ha rilevato che
per il Signor __________, nelle richieste d’IPG Corona per i mesi da settembre
ad aprile 2021, è stato indicato per il 2019 un reddito di CHF 5'000.00 per
tredici mensilità, anziché per dodici. (…)” (doc. A, inc. 42.2023.2)
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro le
predette decisioni su opposizione chiedendone l’annullamento, così come delle
decisioni formali, e domandando il versamento di ulteriori prestazioni (doc.
I).
L’insorgente, che chiede di congiungere
il ricorso contro le due decisioni su opposizione impugnate, dopo aver citato
le norme applicabili al caso di specie, contesta le richieste di restituzione
che ritiene poco comprensibili, prive di conteggi ed infondate, avendo sempre
osservato scrupolosamente i precetti di legge ed avendo sempre comunicato
all’amministrazione quanto richiesto. La società ritiene di conseguenza di aver
percepito le indennità in totale buona fede.
Secondo la ricorrente i controlli
a campione effettuati dalla Cassa non sono stati eseguiti a campione ma
unicamente su società straniere e/o italiane da una persona fisica che non ha
proceduto ad alcun contraddittorio durante la visione dei documenti, tutti
perfettamente regolari ed in linea con la normativa di riferimento, e che
nell’ambito dell’incontro, in presenza di testimoni, faceva intendere che tutto
era regolare.
L’insorgente si lamenta della
confusione, degli errori e della poca trasparenza dell’amministrazione che a
suo dire contraddistinguerebbe l’agire della Cassa, la quale, in contrasto con
quanto previsto dall’art. 8a dell’ordinanza non ha effettuato alcun controllo
periodico ma solo un controllo a campione, ingenerando nella società il
sentimento che le indennità erano state calcolate correttamente e consacrando
in tal modo il principio della buona fede.
La società sostiene inoltre che
l’amministrazione ha interrotto il versamento delle indennità prima di quanto
previsto dall’Ordinanza e considerata la richiesta di restituzione, in seguito
alla quale viene meno anche la decisione di rifiuto di ulteriori prestazioni,
chiede che vengano esaminate nuovamente le domande di ulteriori indennità.
La ricorrente chiede che “venga
notiziata, ex art. 10a Ordinanza l’UFAS, con il Controllo federale delle finanze,
al fine di evidenziare ed accertare ogni aspetto della presente vicenda, con,
ovviamente, riserva di adire anche altre autorità nazionali extranazionali ed
internazionali, giudiziarie e non, nessuna esclusa, ritenute competenti per
ogni accertamento di diritto per materia ritenuto, in quanto vicenda da mettere
in evidenza e rendere nota”.
Nel merito l’insorgente contesta
il calcolo effettuato dall’amministrazione, sostiene che quanto dichiarato
nelle richieste di prestazioni dia diritto alle indennità senza alcuna decurtazione,
poiché il salario versato è pari a fr. 0 e solo le indennità sono state erogate
ai due dipendenti, conferma di aver dichiarato il salario corretto di __________
nel 2019 pari a fr. 5'000 al mese, rileva che la Cassa era in possesso del
salario dell’interessata conseguito nel 2019 e che pertanto l’amministrazione
avrebbe semmai dovuto correggere l’asserito errore e non continuare a versare
le prestazioni. La società sostiene che le indennità ricevute sono state
versate solo in parte ai due dipendenti e i dati relativi ai pagamenti
effettuati inseriti nelle “spiegazioni” non trovano riscontro.
Secondo la ricorrente la Cassa
aveva già a disposizione tutti i dati e non può “cambiare idea” dopo quasi un
anno e chiedere la restituzione degli importi versati.
L’insorgente ritiene che la
richiesta di restituzione sia “pretestuosamente discriminatoria, date le
diverse testimonianze raccolte” e ciò “considerato che sempre di recente
(30.12.22-2.1.23) CO 1, con pretese ancora infondate e pretestuose (che hanno
davvero del paradossale), viene a chiedere somme, che non trovano alcuna
giustificazione, se non quella di un accanimento mirato (ci si chiede se non vi
sia abuso e “mala fede”) al solo fine di tentare di danneggiare la scrivente
società (…)”.
La ricorrente ribadisce che
occorre riaprire le richieste di indennità per i periodi per i quali sono state
rifiutate ed evidenzia che contro tali decisioni vi erano solo 30 giorni di
tempo per opporsi, mentre la Cassa ha chiesto la restituzione quasi un anno
dopo, violando in questo modo il principio della buona fede. Ciò vale anche per
Fatti
i salari, poiché sono gli stessi formulari della Cassa a chiedere il salario
attuale o ad intenderlo.
Per l’insorgente, ancora più
paradossale è la seconda motivazione della Cassa, laddove ritiene che sia stato
versato un salario parziale. Secondo la ricorrente è ovvio che il salario lordo
è pari a fr. 0, infatti i salari indicati e versati sono quelli versati dalla
stessa IPG. Per esempio: stipendio di settembre fr. 0; La Cassa versa le
indennità, la ricorrente paga il salario con i soldi delle indennità a ottobre,
ma per settembre è ovvio che era fr. 0 dato che i soldi versati a ottobre erano
per settembre. Ciò sarebbe stato possibile dirlo al perito se vi fosse stato un
contraddittorio. Del resto, non è chiaro come è stato scelto il perito, tramite
bando, quali requisiti doveva avere, se doveva rivestire la qualità di terzietà
ed imparzialità, oppure se la scelta è stata a discrezionalità della Cassa.
Inoltre, neppure in sede di
osservazioni la ricorrente è stata sentita. Per la ricorrente l’amministrazione
travisa l’esercizio del diritto di essere sentito, poiché secondo la Cassa
scrivere equivale ad essere sentito, ciò che contravviene sia alla lettera del
significato “sentire”, sia al dettato costituzionale dell’art. 29 cpv. 2.
La società chiede di essere
sentita ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e domanda l’allestimento di una “perizia
per la determinazione contabile corretta di quanto alla presente causa, con
determinazione del calcolo del dare ed avere tra le parti in causa, anche per
evidente difetto di imparzialità del perito nominato, da perito terzo nominato
dal Tribunale, quindi trasmettere per ogni facoltà di legge e per quanto di
competenza, come da art. 10 a Ordinanza Corona all’UFAS (controllo federale
delle finanze) per ogni accertamento della presente vicenda, per le facoltà
riconosciute dalla legge (…)”.
Infine l’insorgente indica quali
testimoni sulle circostanze esposte __________ e __________.
1.4. Con risposta del 20 gennaio 2023 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso ed ha prodotto contestualmente una
decisione su opposizione di medesima data che annulla e sostituisce quella del
16 novembre 2022 emessa nei confronti della società RI 1 in relazione all’__________
e con cui riduce l’importo da restituire a fr. 12'244.35 (doc. III).
1.5. Il 31 gennaio 2023 l’insorgente ha
preso posizione sulla risposta di causa, contestando anche la nuova decisione
su opposizione del 20 gennaio 2023 e chiedendo di poter visionare gli atti e di
poter avere una proroga per prendere posizione (doc. V). La ricorrente contesta
il calcolo del salario, sostenendo che non è corretto fare una ripresa per
l’utilizzo di un’auto che in certi periodi neppure esisteva.
1.6. Il 31 gennaio 2023 il TCA ha
scritto alla società ricorrente, concedendogli un termine di 10 giorni per
visionare l’incarto e prendere posizione anche in merito alla nuova decisione
su opposizione (doc. VI).
1.7. Con osservazioni del 9 febbraio
2023, facenti seguito all’esame degli atti del 6 febbraio 2023 presso questo
Tribunale, l’insorgente ha confermato le sue richieste (doc. VII). La società ribadisce
l’assenza di spiegazioni in merito agli importi contestati, l’assenza, in
determinati periodi, di un veicolo aziendale e i mancati chiarimenti dei
calcoli effettuati dai revisori, che non hanno firmato il loro elaborato e che
comunque giungono a calcoli diversi rispetto a quelli della Cassa, per un
sovraindennizzo di fr. 5’026 e non di fr. 12'244.35 per l’__________ e di fr.
17'570 per __________ in luogo di fr. 21'886.30.
La società fa valere la
violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della buona fede
ed a comprova dell’asserita confusione dell’amministrazione fa riferimento ad
un’altra procedura che la concerne.
La ricorrente afferma infine che
la società di revisione che ha esperito il controllo, __________, è stata in
posizione di concorrenza con la RI 1 durante l’espletamento dei mandati del
periodo di “voluntary disclosure”, nella regolarizzazione dei capitali
degli italiani all’estero.
1.8. Con osservazioni del 20 febbraio
2023 la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. IX).
1.9. Dopo aver chiesto (doc. XI) ed
ottenuto (doc. XII) una proroga la ricorrente si è riconfermata nelle sue
richieste (doc. XIV).
1.10. Il 27 febbraio 2023 il TCA ha interpellato
la Cassa, chiedendole di esporre per esteso, per ogni mese, i calcoli delle
indennità giornaliere ed il calcolo degli importi chiesti in restituzione (doc.
XIII, inc. 42.2023.2 e doc. XI, inc. 42.2023.3).
1.11. L’8 marzo 2023 la Cassa ha risposto.
Per quanto concerne la domanda di
restituzione per __________, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
1. In sede di
controllo, e come risulta dai conti di bilancio "debiti verso i
dipendenti” relativi agli anni 2020 e 2021, è emerso che RI 1 ha
contabilizzato a carico dell'assicurata l'ammontare netto da versare sulla base
dello stipendio lordo mensile pari a CHF 5'000.00, piuttosto che sul reddito di
CHF 3'242.00 (reddito annuo conseguito nel 2019 soggetto ad AVS pari a
38'910.00 / 12 mesi).
Pertanto, ne consegue che
l'insorgente, sebbene avesse dichiarato nei formulari di richiesta dell'IPG per
la Signora __________ un salario lordo pari a CHF 0.00, ha versato alla
precitata dipendente:
- per il mese di settembre 2020, CHF 656.00 a titolo di
salario;
- per il mese di ottobre 2020, CHF 511.00 a titolo di
salario;
- per il mese di novembre 2020, CHF 656.00 a titolo di
salario;
- per il mese di dicembre 2020, CHF 511.00 a titolo di
salario;
- per il mese di gennaio 2021, CHF 511.00 a titolo di
salario;
- per il mese di febbraio 2021, CHF 946.00 a titolo di
salario;
- per il mese di marzo 2021, CHF 511.00 a titolo di salario;
- per il mese di aprile 2021, CHF 656.00 a titolo di
salario;
- per il mese di maggio 2021, CHF 2'297.00 a titolo di
salario;
- per il mese di maggio 2021, CHF 2'384.00 a titolo di
salario.
Pertanto, l'indennità giornaliera corretta è di:
- CHF 69.60 per il
mese di settembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12) / 360) =
86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto, 87.00 *
80%;
- CHF
73.60 per il mese di ottobre 2020, così calcolata: (38'910.00- (511.00 * 12) / 360)
= 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00
* 80%;
- CHF
69.60 per il mese di novembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12)
/ 360) = 86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto,
87.00 * 80%;
- CHF 73.60 per il
mese di dicembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360) =
91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 *
80%;
- CHF 73.60 per il
mese di gennaio 2021, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360) =
91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 *
80%;
- CHF
61.60 per il mese di febbraio, così calcolata: (38'910.00 - (946.00 * 12) /360)
= 76.55, che rapportato al franco superiore diventa CHF 77.00. Pertanto, 77.00
* 80%;
- CHF
73.60 per il mese di marzo 2021, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360)
= 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 *
80%;
- CHF
69.60 per il mese di aprile 2021, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12) / 360)
* 80% = 86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto,
87.00 * 80%;
- CHF
25.60 per il mese di maggio 2021, così calcolata: (38'910.00 - (2'297.00 * 12)
/ 360) = 31.516, che rapportato al franco superiore diventa CHF 32.00. Pertanto,
32.00 * 80%;
- CHF
23.20 per il mese di giugno 2021, così calcolata: (38'910.00 - (2'384.00 * 12) /
360) = 28.616, che rapportato al franco superiore diventa CHF 29.00. Pertanto, 29.00
* 80%.
L'importo mensile corretto per
settembre 2020 è pari a CHF 1'036.50 (69.60 * 14 giorni = 974.40 + contributi
sociali), per ottobre e dicembre 2020 a CHF 2'427.05 mensile (73.60 * 31 giorni
= 2'281.60 + contributi sociali), per novembre 2020 a CHF 2'221.10 (69.60 * 30
giorni = 2'088.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo 2021 a CHF
2'427.60 mensile (73.60 * 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali) per
febbraio 2021 è pari a CHF 1'835.20 (61.60 * 28 giorni = 1724.80 + contributi
sociali), per aprile 2021 a CHF 2'221.65 (69.60 * 30 giorni = 2'088.00 + contributi
sociali), per maggio 2021 a CHF 844.40 (25.60 * 31 giorni = 793.60 + contributi
sociali), mentre per giugno 2021 a CHF 740.55 (23.20 * 30 giorni = 696.00 +
contributi sociali).
Considerandi
2.
Quanto
chiesto in restituzione corrisponde pertanto a:
- Per settembre 2020: CHF
1'119.95 (2’156.45 -1'036.50);
- Per ottobre 2020: CHF 2'347.90 (4’774.95 - 2'427.05);
- Per novembre 2020: CHF 2'399.85 (4’620.95 - 2'221.10);
- Per dicembre 2020: CHF 2'347.90 (4774.95 - 2'427.05);
- Per gennaio 2021: CHF 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
- Per febbraio 2021: CHF 2'478.70 (4'313.90 - 1'835.20);
- Per marzo 2021: CHF 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
- Per aprile 2021: CHF 2'400.35 (4'622.00 - 2'221.65);
- Per maggio 2021: CHF2'031.80 (2'876.20 - 844.40);
- Per giugno 2021: CHF 2'042.85 (2783.40 - 740.55);
Il tutto per un importo complessivo di CHF 21'866.30.”
(doc. XVI inc. 42.2023.2)”
Per quanto riguarda la richiesta
di restituzione per l’__________, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
1.
In sede di
controllo, e come risulta dai conti di bilancio "debiti verso i
dipendenti” relativi agli anni 2020 e 2021, è emerso che RI 1 ha
contabilizzato a carico dell'assicurato l'ammontare netto da versare sulla base
dello stipendio lordo mensile pari a CHF 5'000.00, nonché una quota relativa al
consumo proprio per l'utilizzo del veicolo aziendale. Le indennità pagate dalla
Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel conto
economico sul conto "Indennità IPG". La differenza tra
l'importo lordo del salario conteggiato dalla società e l'IPG Corona risulta
essere stata posta a benefìcio dell'__________.
Ragion per cui, in data 29 settembre
2022.
la Cassa, dopo aver ricalcolato l'importo dell'IPG, ha emanato un ordine
di restituzione nei confronti della società __________ di CHF 16'293.10
relativo all'IPG Corona indebitamente versata per il periodo dal 17 settembre
2020.
al 30 giugno 2021.
Tuttavia, considerato il refuso
relativo all'importo oggetto della restituzione, la Cassa ha emesso una nuova
decisione in data 20 gennaio 2023, che ha annullato e sostituito quella
precedente, per un importo di CHF 12'244.00, sulla base dei seguenti calcoli.
Innanzitutto occorre considerare che,
sebbene RI 1 avesse dichiarato nei formulari di richiesta dell'IPG per l'__________
un salario lordo pari a CHF 0.00, ha tuttavia versato al precitato dipendente:
- per il mese di settembre 2020, CHF 1'232.00 a titolo di
salario;
- per il mese di ottobre 2020, CHF 1'087.00 a titolo di
salario;
- per il mese di novembre 2020, CHF 1'232.00 a titolo di
salario;
- per il mese di dicembre 2020, CHF 1'087.00 a titolo di
salario;
- per il mese di gennaio 2021, CHF 964.00 a titolo di
salario;
- per il mese di febbraio 2021, CHF 1'399.00 a titolo di
salario;
- per il mese di marzo 2021, CHF 964.00 a titolo di salario;
- per il mese di aprile 2021, CHF 1'109.00 a titolo di
salario;
- per il mese di maggio 2021, CHF 1'312.00 a titolo di
salario;
- per il mese di giugno 2021, CHF 1'445.00 a titolo di
salario.
Tali salari comprendono la differenza
posta a beneficio dell'opponente tra l'importo lordo del salario (pari a CHF
5'000.00 mensile, rispettivamente CHF 60'000.00 annuo) conteggiato dalla
società e l'IPG Corona e la quota relativa al consumo proprio relativo
all'utilizzo del veicolo aziendale per un importo di CHF 7'955.55 IVA incl.
(CHF 576.00 per i mesi da settembre a dicembre 2020, nonché CHF 453.00 per i
mesi da gennaio a giugno 2021). Ai fini del calcolo occorre poi considerare che
il salario annuo soggetto a contributi AVS nel 2019 è stato pari a CHF 60'000.00.
Di conseguenza, l'indennità giornaliera corretta è di:
- CHF
100.80
per il mese di settembre 2020, così calcolata: (60'000 - (1'232.00 * 12)
/ 360) = 125.6, che rapportato al franco superiore diventa CHF 126.00. Pertanto,
126.00
* 80%;
- CHF
104.80
per il mese di ottobre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'087.00 * 12)
/ 360) = 130.433, che rapportato al franco superiore diventa CHF 131.00. Pertanto,
131.00
* 80%;
- CHF
100.80
per il mese di novembre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'232.00 *
12) / 360) = 125.6, che rapportato al franco superiore diventa CHF 126.00. Pertanto,
126.00
* 80%;
- CHF
104.80
per il mese di dicembre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'087.00 *
12) / 360) = 130.433, che rapportato al franco superiore diventa CHF 131.00. Pertanto,
131.00
* 80%;
- CHF
108.00
per il mese di gennaio 2021, così calcolata: (60’000 - (964.00 * 12) /
360) = 134.533, che rapportato al franco superiore diventa CHF 135.00. Pertanto,
135.00
* 80%;
- CHF
96.80
per il mese di febbraio, così calcolata: (60'000.00 - (1'399.00 * 12) / 360)
= 120.03, che rapportato al franco superiore diventa CHF 121.00. Pertanto, 121.00
* 80%;
- CHF
108.00
per il mese di marzo 2021, così calcolata: (60'000.00 - (964.00 * 12) /
360) = 134.533, che rapportato al franco superiore diventa CHF 135.00. Pertanto,
135.00
* 80%;
- CHF
104.00
per il mese di aprile 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'109.00 * 12)
/ 360) = 129.70 che rapportato al franco superiore diventa CHF 130.00. Pertanto,
130.00
* 80%;
- CHF
98.40
per il mese di maggio 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'312.00 * 12)
/ 360) = 122.933, che rapportato al franco superiore diventa CHF 123.00. Pertanto,
123.00
* 80%;
- CHF
95.20
per il mese di giugno 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'445.00 * 12) /
360) = 118.50, che rapportato al franco superiore diventa CHF 119.00. Pertanto,
119.00
* 80%.
L'importo mensile corretto per
settembre 2020 è pari a CHF 1'501.15 (100.80 * 14 giorni = 1 '411.20 +
contributi sociali), per ottobre e dicembre 2020 a CHF 3'455.90 mensile (104.80
* 31 giorni = 3'248.80 + contributi sociali), per novembre 2020 a CHF 3'216.75
(100.80 * 30 giorni = 3'024.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo 2021
a CHF 3'562.25 mensile (108.00 * 31 giorni = 3'348.00 + contributi sociali),
per febbraio 2021 è pari a CHF 2'883.90 (96.80 * 28 giorni = 2710.40 + contributi
sociali), per aprile 2021 a CHF 3'319.70 (104.00 * 30 giorni = 3'120 + contributi
sociali), per maggio 2021 a CHF 3'245.60 (98.40 * 31 giorni = 3'050.40 +
contributi sociali), mentre per giugno 2021 a CHF 3'038.80 (95.20 * 30 giorni =
2'856.00 + contributi sociali).
2.
Quanto chiesto in restituzione corrisponde pertanto a:
- Per settembre 2020: CHF 655.30 (2'156.45 - 1'501.15);
- Per ottobre 2020: CHF 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
- Per novembre 2020: CHF 1'404.20 (4'620.95 - 3'216.75);
- Per dicembre 2020: CHF 1 '319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
- Per gennaio 2021: CHF1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
- Per febbraio 2021: CHF 1'430.00 (4'313.90 - 2'883.90);
- Per marzo 2021: CHF 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
- Per aprile 2021: CHF 1'302.30 (4'622.00 - 3'319.70);
- Per maggio 2021: CHF 1'161.05 (4’406.65 - 3'245.60);
- Per giugno 2021: CHF 1'225.70 (4'264.50 - 3'038.80);
Il tutto per un importo complessivo di CHF 12'244.35.”
(doc. XIV, inc.42.2023.3)
1.12
Con scritto del 16 marzo 2023 (doc.
XVIII), trasmesso alla Cassa per conoscenza il 20 marzo 2023 (doc. XIX), la
ricorrente ha ribadito le sue censure. Per la società l’asserito utilizzo
privato del veicolo non risulta in contabilità e verificando la scheda debiti
verso stipendi, questo importo non è indicato. Inoltre i salari versati all’__________
sono unicamente un parziale versamento delle indennità. Verificando la cifra
d’affari conseguita da settembre 2020 a giugno 2021, essa non è sufficiente a
pagare i costi delle assicurazioni sociali e i costi non inerenti i salari
lordi o netti e dunque gli stipendi non possono essere stati parzialmente
pagati se non dalle indennità ricevute. La società è sempre stata in buona fede
nell’invio dei conteggi tramite email dove la Cassa veniva resa attenta circa
il metodo di calcolo con richiesta di conferma che tutto fosse corretto.
Neppure per __________ risultano in contabilità gli importi indicati come
salario percepito. Eventuali pagamenti concernono unicamente il parziale
versamento delle IPG. Infine l’insorgente afferma che nei moduli di richiesta è
stato inserito come salario di riferimento fr. 5'000 e la Cassa non solo ha versato
le prestazioni ma aveva a disposizione tutti gli elementi per verificare la
correttezza del contenuto dei formulari (dichiarazione dei salari 2019) ed in
alternativa poteva chiedere chiarimenti o negare l’indennizzo od interpellare
la società.
considerato in diritto
in ordine
2.1
La ricorrente chiede di congiungere
la procedura derivante dal ricorso contro le due decisioni su opposizione del
16.
novembre 2022.
Secondo
l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile
in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti
alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi
con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa
dell’istruzione o della decisione delle altre.
In
concreto la richiesta va accolta.
2.2
In due distinte sentenze
9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e
9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha
lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una
decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità
giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.
1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus
einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes
schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.
Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des
Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).
Nei casi giudicati, infatti, il
ricorso andava comunque respinto.
Il TF ha tratto la medesima
conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.
anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha
dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere
circa la sua qualità per ricorrere).
Va comunque segnalato che in due
distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un
interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso
era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità
giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di
mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi
propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.
Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso
relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il
diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per
l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.
In concreto, le indennità sono
state versate direttamente alla società alla quale la Cassa ha chiesto, con le
decisioni formali del 29 settembre 2022 e le decisioni su opposizione del 16
novembre 2022, la restituzione delle prestazioni ritenute pagate in troppo.
Il TCA può pertanto entrare nel
merito del ricorso.
2.3
A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto
notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine
di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).
Questa norma ricalca
sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso”.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e
costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura
ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum
Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, p. 737) solo nella
misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste
quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei
sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare
nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare
il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 p. 123 consid. 5c; DTF
127.
V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237). Infatti la nuova
decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a
quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (STCA
32.2021.72
del 25 novembre 2021, consid. 2.2; Pfleiderer in:
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2016, seconda edizione, ad art. 58 n. 46, p. 1227 con
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite
pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.),
Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG,
2001, pp. 193 e 210).
Rimangono riservate
le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF
9C_809/2013 del 31 gennaio 2013).
Nel caso di specie
con la decisione su opposizione del 23 gennaio 2023 (doc. 1), che ha
riesaminato quella del 16 novembre 2022, la Cassa ha ridotto da fr. 16'293.10 a
fr. 12'244.35 l’importo chiesto in restituzione alla società ricorrente per le
indennità in favore dell’__________.
La
decisione su opposizione resa pendente lite dalla Cassa di compensazione non
mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste della
ricorrente.
Il
Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che, per quanto
concerne le indennità versate all’insorgente in favore dell’__________, oggetto
del contendere è la restituzione dell’importo di fr. 12'244.35.
2.4
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7
aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26
maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid.
1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9
marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388;
DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto delle decisioni su opposizione sono le richieste
di restituzione delle indennità versate dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021
alla società ricorrente in favore di __________ e dell’__________.
Ne discende che le contestazioni
in merito alla richiesta di versamento di indennità giornaliere per il
coronavirus per altri periodi, così come le censure in merito a decisioni
relative ad altre procedure, esulano dalla presente vertenza e sono irricevibili.
2.5
La ricorrente chiede anche
l’annullamento delle decisioni formali del 29.10.22 (recte 29.9.22) ricevute il
30.
settembre 2022, rispettivamente il 3 ottobre 2022.
Nella misura in cui chiede
l’annullamento delle decisioni del 29.9.2022 il ricorso non è ricevibile.
Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa,
in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022
destinata a pubblicazione, consid. 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13
febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023,
consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
2.6
L’insorgente fa valere una
violazione del suo diritto di essere sentita poiché non ha potuto esprimersi
oralmente innanzi alla Cassa e non ha ottenuto spiegazioni in merito ai calcoli
effettuati né dai revisori né dall’amministrazione.
Per l'art. 29 cpv.
2.
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137.
I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Per
quanto concerne la richiesta di essere sentita oralmente in sede
amministrativa, va evidenziato che con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio
2010.
al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…], l'art. 29 cpv. 2
Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì
limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno
che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre
2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono
espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,
ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che
l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in
sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,
il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue
argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non
vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”.
Considerato
che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente,
anche in questo caso occorre concludere che non vi è stata una violazione del
suo diritto di essere sentita, poiché la ricorrente ha potuto prendere
posizione per iscritto, dapprima in sede amministrativa ed in seguito con il
ricorso a questo Tribunale.
L’insorgente, che ha potuto visionare presso il
TCA l’intera documentazione e prendere nuovamente posizione in merito, ha
potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a ricalcolare
le prestazioni versatele, tant’è che ha nuovamente ribadito le sue ragioni con
l’impugnativa al Tribunale ed in seguito con ulteriori osservazioni.
Nelle more processuali questo Tribunale ha inoltre
chiesto all’amministrazione di esporre per esteso, per ogni mese, i calcoli
esatti delle indennità giornaliere, indicando come è giunta a tali importi,
evidenziando tutti gli eventuali arrotondamenti effettuati ed indicando ogni
passaggio in maniera chiara e precisa al centesimo (doc. XIII). La risposta
dell’8 marzo 2023 è stata trasmessa alla ricorrente che ha potuto nuovamente
esprimersi ampiamente ed approfonditamente e far valere tutte le argomentazioni
ritenute pertinenti.
L’eventuale violazione del diritto di essere
sentita in relazione con il calcolo degli importi chiesti in restituzione è di
conseguenza stato sanato in questa sede.
Va infatti rammentato che, come emerge dalla STF
8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non
particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente
sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal
ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare
liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che
si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in
caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si
realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di
essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito
(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del
18.
maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.7
Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma
applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le
disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità,
sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA.
Ai
sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4
OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°
gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.
3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;
cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno
2010.
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione
non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione –
allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007,
consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno
2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF
143.
V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011.
consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio
2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324,
consid. 3.3).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione
formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura
semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021
consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008
del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110
consid. 1.1).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF
125.
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può
procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un
esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,
consid. 3.3).
In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1
con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.8
In concreto, la Cassa, dopo aver
accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore
della società ricorrente per i suoi dipendenti, il socio e gerente __________ e
sua moglie __________, ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni
versate dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 poiché dalla verifica contabile
effettuata da un perito esterno è emerso che non tutte le indennità erano
dovute.
L’insorgente
censura le decisioni su opposizione della Cassa, ritenute tardive e sostenendo
che i calcoli effettuati non sono corretti e contestando sia la procedura di
nomina dei periti che la loro imparzialità.
2.9
Va
innanzitutto rilevato che la censura dell’insorgente in relazione ad una
presunta tardività della Cassa che ci avrebbe impiegato quasi un anno a
richiedere la restituzione delle prestazioni, va d’acchito respinta.
Dopo aver ricevuto il rapporto
dei revisori indipendenti del 19 agosto 2022 in merito alle prestazioni
percepite dalla ricorrente per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021.
la Cassa già il 29 settembre 2022 ha emesso le decisioni di restituzione,
ossia entro il termine triennale di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021.
2.10
In
secondo luogo va rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole,
subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con
questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art.
2.
cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la
modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU
2020.
4571).
L’attività
lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’art. 2 cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Nell’ambito della revisione della
legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,
tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
2.11
In concreto, nella relazione del
revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita
di guadagno Corona datata 19 agosto 2022, figura che in applicazione dell’art.
15.
cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la __________di
verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel
formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità
perdita di guadagno Corona (IPG Corona; doc. 8). La
valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des
contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain
Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 8).
Dopo aver esaminato la
documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando:
" (…)
Nell’ambito della verifica della perdita di reddito, abbiamo constatato che il
beneficiario nelle richieste IPG-Corona da settembre 2020 ad aprile 2021, per
l’anno 2019, ha indicato un reddito mensile di CHF 5000 X 13 anziché di CHF
5000.
per 12.
Inoltre, durante i mesi da settembre 2020 a giugno 2021 (periodo
della nostra verifica) la società ha contabilizzato – a credito del
beneficiario su un conto di bilancio (debiti verso dipendenti/prestito verso
RI 1)- l’ammontare netto da versare – sulla base di uno stipendio lordo
mensile di CHF 5'000 e, nel mese di dicembre, di una quota relativa al consumo
proprio.
Le indennità pagate dalla Cassa, sono state versate alla società,
e sono state da quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità
IPG”.
La differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla
società e l’IPG-Corona ricevuta, è stata inserita nella tabella allegata –
relativa alla perdita di reddito – (parte B) quale “Pagamento salario
(lordo) differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra
verifica”.
Il beneficiario nella sua dichiarazione aveva indicato un salario
percepito lordo di 0 (zero) – ne consegue che la Cassa dovrà procedere ad un
ricalcolo delle IPG-Corona sulla base degli elementi riscontrati.”
Conclusione
Sulla base della constatazione presentata al paragrafo
“Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori dichiarati nel
formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l’exécution des contrôles
par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona>>
emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili.” (doc. 8)
2.12
Preliminarmente,
per quanto concerne la presunta imparzialità dei revisori, il metodo di nomina
degli stessi e il fatto che in passato la __________ sarebbe stata in
concorrenza con la ricorrente nell’ambito della procedura di regolarizzazione
dei conti che gli italiani detenevano in Svizzera, va rammentato, come emerge
dalla STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, che chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera
in seno a un'autorità deve presentare senza indugio la relativa domanda, non
appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, e deve rendere verosimili i
fatti su cui fonda l'istanza. La tardività della domanda comporta la decadenza
del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 140
I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4).
È
infatti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva la critica
per poi sollevarla solo successivamente (per esempio soltanto in sede di
ricorso, quando la circostanza era nota), qualora l'esito della procedura sia
sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso
desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124 seg.; cfr. anche sentenza
8C_709/2017 del 27 aprile 2018 consid. 2.1.2).
In
concreto, l’__________, socio e gerente della ricorrente, è stato informato
dalla __________ che uno dei collaboratori avrebbe esaminato la documentazione
contabile della società per verificare le richieste delle IPG Corona (cfr.
plico doc. A5).
Ciò
è avvenuto prima dell’incontro del 7 luglio 2022.
È
tuttavia solo in sede di ricorso, ossia dopo aver ricevuto le decisioni
sfavorevoli, che la società ricorrente ha contestato l’imparzialità dei
revisori.
Manifestamente
la censura si rivela di conseguenza tardiva.
Quanto
alla mancanza di firma fisica sulla relazione dei revisori, di cui al doc. 8,
va qui rilevato che essa è stata firmata elettronicamente (cfr. pag. 4 “qualified
Signature”; sul tema cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023,
consid. 3.1 e seguenti).
La
Cassa ha pertanto ossequiato l’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID 19, in vigore
sino al 31 dicembre 2022 ed applicabile in concreto (cfr. DTF 148 V 162,
consid. 3.2.1. - 3.2.2) per il quale il Consiglio federale si assicura che le
indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli
interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in
particolare mediante controlli a campione.
Non
vi è peraltro alcun motivo per ritenere che la Cassa avrebbe agito in maniera
discriminatoria, avviando le procedure di controllo solo in relazione con
società e/o persone straniere e segnatamente di origine italiana.
Del
resto l’insorgente non apporta elementi in relazione all’asserita
discriminazione.
2.13
Per
quanto concerne il merito della richiesta di restituzione, alla luce della
documentazione agli atti, le conclusioni dei revisori vanno confermate.
Emerge
infatti che la società ricorrente, malgrado nella richiesta di prestazioni
avesse indicato, in favore dei suoi dipendenti, __________ e sua moglie __________,
un salario mensile pari a fr. 0 (plico doc. 10), nei mesi da settembre 2020 a
giugno 2021 ha versato parte dello stipendio.
I
revisori hanno rilevato che la società ha contabilizzato – a credito dell’__________
su un conto di bilancio “debiti verso dipendenti” - l’ammontare netto da
versare – sulla base di uno stipendio lordo mensile di fr. 5'000 e, nel mese di
dicembre, di una quota relativa al consumo proprio dell’utilizzo del veicolo
aziendale pari a fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 per i mesi da settembre a
dicembre 2020, nonché fr. 453 per i mesi da gennaio a giugno 2021; cfr. doc. 8,
cfr. pag. 3 e pag. 8 della relazione del revisore indipendente). Le indennità
pagate dalla Cassa, sono state versate alla società, e sono state da
quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità IPG”.
I
revisori hanno inserito la differenza tra l’importo lordo del salario
conteggiato dalla società e l’IPG Corona ricevuta nella tabella relativa alla
perdita di reddito (parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale
con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica” (cfr. doc.
8).
La
società ha versato complessivamente al proprio dipendente, fr. 1’232 nel mese
di settembre 2020, fr. 1'087 nel mese di ottobre 2020, fr. 1'232 nel mese di
novembre 2020, fr. 1'087 nel mese di dicembre 2020, fr. 964 nel mese di gennaio
2021, fr. 1'399 nel mese di febbraio 2021, fr. 964 nel mese di marzo 2021, fr.
1'109 nel mese di aprile 2021, fr. 1'312 nel mese di maggio 2021 e fr. 1'445
nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 8, cfr. pag. 8 della relazione del revisore
indipendente).
I
predetti importi derivanti dalla differenza tra lo stipendio lordo
contabilizzato di fr. 5'000 di dodici mensilità in luogo delle 13 dichiarate
nei moduli di domanda delle prestazioni e le IPG Corona percepite a parziale
pagamento dello stipendio devono essere computati per stabilire l’effettiva
perdita di salario. Quanto ricevuto in troppo deve poi essere restituito.
In
altre parole il salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente
a quanto dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a
fr. 0, non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente
percepite e corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo.
Le
affermazioni della ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a
parte delle indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano
conferma nella documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti
tenuto conto delle IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico
“Indennità IPG”).
Per
quanto concerne l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in
considerazione, quali compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le
quote del consumo proprio (doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS
e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016). Infatti, come indicato nelle
osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc. IX), dalla distinta salari del 2020
emerge, oltre ad un salario annuo di fr. 60'000, anche una quota di consumo
proprio relativo al veicolo aziendale pari a fr. 6'906.30 e nel conto “__________
salari” vi è uno stipendio di fr. 66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di
cui fr. 5’000 quale salario e fr. 575.52 quale consumo proprio del veicolo
aziendale.
Nel
2021, sempre nel conto “__________ salari” figura uno stipendio di fr.
65'437.33 corrispondente a fr. 5'000 al mese di salario cui si aggiungono fr.
453.
relativi all’utilizzo privato del veicolo aziendale. L’utilizzo del veicolo
aziendale per scopi privati è di conseguenza comprovata.
Anche
per quanto concerne __________, nei conti di bilancio “debiti verso
dipendenti” figura una contabilizzazione in favore dell’interessata
dell’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr.
5'000. Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in
seguito accreditate nel conto economico su conto “Indennità IPG”. La
differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG
Corona è stata versata all’assicurata. Inoltre, è emerso che la dipendente
aveva conseguito nel 2019 un salario di fr. 38'910 e non di fr. 5000 x 12 come
indicato nei formulari di richiesta.
Nel
citato bilancio la società ha conteggiato l’ammontare netto da versare sulla
base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000 in luogo che sul reddito di fr.
3'242 (conseguito nel 2019). L’insorgente ha versato quale salario fr. 656 nel
mese di settembre 2020, fr. 511 nel mese di ottobre 2020, fr. 656 nel mese di
novembre 2020, fr. 511 nel mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, fr. 946 nel
mese di febbraio 2021, fr. 511 nel mese di marzo 2021, fr. 656 nel mese di
aprile 2021, fr. 2'297 nel mese di maggio 2021 e fr. 2'384 nel mese di maggio
2021.
(cfr. cfr. doc. 8 allegati al rapporto di verifica dei revisori, pag. 15).
I
predetti importi, derivanti dalla differenza tra lo stipendio e le IPG Corona
percepite a parziale pagamento dello stipendio, devono essere computati per
stabilire l’effettiva perdita di guadagno. Quanto percepito in troppo va
restituito.
Resta
da esaminare l’ammontare da restituire.
2.14
Per quanto concerne __________, l’amministrazione
ha complessivamente pagato fr. 2’156.45 nel mese di settembre 2020, fr.
4'774.95 nei mesi di ottobre 2020 e dicembre 2020, fr. 4’776.10 nei mesi di
gennaio 2021 e marzo 2021, fr. 4'620.95 nel mese di novembre 2020, fr. 4'313.90
nel mese di febbraio 2021, fr. 4'622 nel mese di aprile 2021, fr. 2'876.20 nel
mese di maggio 2021 e fr. 2'783.40 nel mese di giugno 2021.
Accertato che a __________, come
emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 656 nei
mesi di settembre 2020, novembre 2020 ed aprile 2021, di fr. 511 nei mesi di
ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021, di fr. 946 nel mese di
febbraio 2021, di fr. 2'297 nel mese di maggio 2021 e di fr. 2'384 nel mese di
giugno 2021 (cfr. doc. 8, pag. 15: compensi secondo documenti contabili […]”),
l’amministrazione ha ricalcolato le prestazioni come segue:
-
settembre 2020, novembre 2020 ed aprile 2021: [38'910 {ossia 3'242.50 x
12} – (656 X 12)] : 360 = 86.216 che arrotondato al franco superiore ammonta a
fr. 87. L’80% di fr. 87 dà un‘indennità di fr. 69.60 al giorno;
-
ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021: [38’910 – (511 X
12)] : 360 = 91.05 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 92. L’80%
di fr. 92 dà un‘indennità di fr. 73.60 al giorno;
-
febbraio 2021: [38’910 – (946 X 12)] : 360 = 76.55 che arrotondato al
franco superiore ammonta a fr. 77. L’80% di fr. 77 dà un‘indennità di fr. 61.60
al giorno;
-
maggio 2021: [38’910 – (2’297 X 12)] : 360 = 31.516 che arrotondato al
franco superiore ammonta a fr. 32. L’80% di fr. 32 dà un‘indennità di fr. 25.60
al giorno;
-
giugno 2021: [38’910 – (2’384 X 12)] : 360 = 28.616 che arrotondato al
franco superiore ammonta a fr. 29. L’80% di fr. 29 dà un‘indennità di fr. 23.20
al giorno.
Infatti,
poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita
salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali
per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla
concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una
parte del salario a __________, questa va computata nella determinazione
dell’indennità dovuta.
Ne segue che nel mese di settembre
2020.
l’importo dovuto è di fr. 1'036.50 (69.60 X 14 giorni = 974.40 +
contributi sociali), nei mesi di ottobre e dicembre 2020 di fr. 2'427.05
mensile (73.60 X 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali), nel mese di
novembre 2020 di fr. 2'221.10 (69.60 X 30 giorni = 2'088.00 + contributi
sociali), nei mesi di gennaio e marzo 2021 di fr. 2'427.60 (73.60 X 31 giorni =
2'281.60 + contributi sociali), nel mese di febbraio 2021 di fr. 1'835.20
(61.60 X 28 giorni = 1724.80 + contributi sociali), nel mese di aprile 2021 di
fr. 2'221.65 (69.60 X 30 giorni = 2'088.00 + contributi sociali), nel mese di
maggio 2021 di fr. 844.40 (25.60 X 31 giorni = 793.60 + contributi sociali),
mentre nel mese di giugno 2021 di fr. 740.55 (23.20 X 30 giorni = 696.00 +
contributi sociali).
In queste condizioni,
l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in
troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:
-
settembre 2020: fr. 1'119.95 (2’156.45 -1'036.50);
-
ottobre 2020: fr. 2'347.90 (4’774.95 - 2'427.05);
-
novembre 2020: fr. 2'399.85 (4’620.95 - 2'221.10);
-
dicembre 2020: fr. 2'347.90 (4774.95 - 2'427.05):
-
gennaio 2021: fr. 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
-
febbraio 2021: fr. 2'478.70 (4'313.90 - 1'835.20);
-
marzo 2021: fr. 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
-
aprile 2021: fr. 2'400.35 (4'622.00 - 2'221.65);
-
maggio 2021: fr. 2'031.80 (2'876.20 - 844.40);
-
giugno 2021: fr. 2'042.85 (2783.40 - 740.55);
per un importo complessivo di fr.
21'866.30 come calcolato dalla Cassa.
2.15
Per quanto concerne l’__________, risulta
che nel 2019 ha percepito uno stipendio mensile di fr. 5'000, pari a fr. 60'000
all’anno.
La Cassa, sulla base del
citato salario, aveva pagato indennità pari a fr. 2’156.45 nel mese di
settembre 2020, fr. 4'774.95 nei mesi di ottobre 2020 e dicembre 2020, fr. 4’776.10
nei mesi di gennaio 2021 e marzo 2021, fr. 4'620.95 nel mese di novembre 2020,
fr. 4'313.90 nel mese di febbraio 2021, fr. 4'622 nel mese di aprile 2021, fr. 4'406.65
nel mese di maggio 2021 e fr. 4'264.50 nel mese di giugno 2021.
Accertato che all’__________,
come emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 1’232
nei mesi di settembre 2020 e novembre 2020, di fr. 1’087 nei mesi di ottobre
2020.
e dicembre 2020, di fr. 964 nei mesi di gennaio 2021 e marzo 2021, di fr.
1'399 nel mese di febbraio 2021, di fr. 1'109 nel mese di aprile 2021, di fr.
1'312 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'445 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc.
8: compensi secondo documenti contabili […]”), che comprendono, oltre
alla differenza tra l’importo lordo del salario (fr. 5'000 al mese) conteggiato
dalla società e l’IPG Corona, la quota relativa al consumo proprio relativo
all’utilizzo del veicolo aziendale per un importo di fr. 7'955.55 IVA inclusa
(fr. 576 da settembre a dicembre 2020 e fr. 453 da gennaio 2021 a giugno 2021),
l’amministrazione ha ricalcolato le prestazioni come segue:
-
settembre 2020 e novembre 2020: [60’000 – (1’232 X 12)] : 360 = 125.60
che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 126. L’80% di fr. 126 dà
un‘indennità di fr. 100.80 al giorno;
-
ottobre 2020 e dicembre 2020: [60’000 – (1’097 X 12)] : 360 = 130.433
che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 131. L’80% di fr. 131 dà
un‘indennità di fr. 104.80 al giorno;
-
gennaio 2021 e marzo 2021: [60’000 – (1’399 X 12)] : 360 = 134.533 che
arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 135. L’80% di fr. 135 dà
un‘indennità di fr. 108 al giorno;
-
febbraio 2021: [60’000 – (1’097 X 12)] : 360 = 120.03 che arrotondato al
franco superiore ammonta a fr. 121. L’80% di fr. 121 dà un‘indennità di fr.
96.80
al giorno;
-
aprile 2021: [60’000 – (1’109 X 12)] : 360 = 129.70 che arrotondato al
franco superiore ammonta a fr. 130. L’80% di fr. 130 dà un‘indennità di fr. 104
al giorno;
-
maggio 2021: [60’000 – (1’312 X 12)] : 360 = 122.93 che arrotondato al
franco superiore ammonta a fr. 123. L’80% di fr. 123 dà un‘indennità di fr.
98.40
al giorno;
-
giugno 2021: [60’000 – (1’445 X 12)] : 360 = 118.50 che arrotondato al
franco superiore ammonta a fr. 119. L’80% di fr. 119 dà un‘indennità di fr.
95.20
al giorno.
Infatti,
poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita
salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali
per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla
concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una
parte del salario all’__________, questa va computata nella determinazione
dell’indennità dovuta.
Ne segue che nel mese di
settembre 2020 l’importo dovuto è di fr. 1'501.15 (100.80 X 14 giorni = 1
'411.20 + contributi sociali), per ottobre e dicembre 2020 di fr. 3'455.90 mensile
(104.80 X 31 giorni = 3'248.80 + contributi sociali), per novembre 2020 di fr.
3'216.75 (100.80 X 30 giorni = 3'024.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo
2021.
di fr. 3'562.25 mensile (108.00 X 31 giorni = 3'348.00 + contributi sociali),
per febbraio 2021 di fr. 2'883.90 (96.80 X 28 giorni = 2’710.40 + contributi
sociali), per aprile 2021 di fr. 3'319.70 (104.00 X 30 giorni = 3'120 + contributi
sociali), per maggio 2021 di fr. 3'245.60 (98.40 X 31 giorni = 3'050.40 +
contributi sociali), mentre per giugno 2021 di fr. 3'038.80 (95.20 X 30 giorni
= 2'856.00 + contributi sociali).
In queste condizioni,
l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in
troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:
-
settembre 2020: fr. 655.30 (2'156.45 - 1'501.15);
-
ottobre 2020: fr. 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
-
novembre 2020: fr. 1'404.20 (4'620.95 - 3'216.75);
-
dicembre 2020: fr. 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
-
gennaio 2021: fr. 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
-
febbraio 2021: fr. 1'430.00 (4'313.90 - 2'883.90);
-
marzo 2021: fr. 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
-
aprile 2021: fr. 1'302.30 (4'622.00 - 3'319.70);
-
maggio 2021: fr. 1'161.05 (4’406.65 - 3'245.60);
-
giugno 2021: fr. 1'225.70 (4'264.50 - 3'038.80);
per un importo complessivo di fr.
12'244.35 come calcolato dalla Cassa.
2.16
La
ricorrente sostiene di essere stata in buona fede.
La
questione della buona fede è di principio oggetto di esame nell'ambito
dell’eventuale procedura di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022
consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417
consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e).
In
ogni caso, relativamente alla buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed, va
rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una
decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta
in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità
ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere
agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi
principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la
condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che
l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o
che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra
informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.
5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
Nel
caso di specie dalle tavole processuali non emergono informazioni errate
fornite dalla Cassa, né è dato sapere quali disposizioni irreversibili senza
pregiudizio avrebbe preso la ricorrente in seguito alle eventuali asserite
informazioni errate, non costituendo l’utilizzo della prestazione ricevuta un
comportamento pregiudizievole di cui può prevalersi un assicurato invocando il
diritto costituzionale alla protezione della buona fede (STF 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021, consid. 5.3).
Non
vi è pertanto spazio per riconoscere la buona fede della ricorrente.
2.17
Alla
luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che l’amministrazione, in
presenza di un fatto nuovo non conosciuto in precedenza (versamento di parte
del salario, rispettivamente di compensi in natura) ha proceduto alla revisione
delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi
litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente
all’assicurata.
Deve infatti essere restituita la
prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre
ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015,
consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno
2018.
consid. 4.2.2.).
Non occorre pertanto dar seguito
alla richiesta della ricorrente di segnalare la fattispecie all’UFAS,
rispettivamente al Controllo federale delle finanze in applicazione dell’art.
10a Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
2.18
In
queste condizioni la decisione su opposizione del 16 novembre 2022 concernente __________
e la decisione su opposizione del 20 gennaio 2023 che concerne l’avv. __________,
emessa in sostituzione della decisione su opposizione del 16 novembre 2022,
vanno confermate.
2.19
La ricorrente chiede di essere sentita
“personalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera”, domanda di sentire
quali testi __________ e __________, dipendente della __________, fiduciaria
della ricorrente e chiede l’allestimento di una perizia contabile “al fine
di accertare il dare e l’avere tra le parti in causa”.
Questo Tribunale rinuncia
all’assunzione delle prove richieste poiché non potrebbero sovvertire l’esito
della vertenza.
La relazione del revisore
indipendente del 19 agosto 2022 (doc. 8), redatta secondo il “mandat pour
l’exécution de contròles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations
perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel corso del mese di giugno 2021 ed
attentamente esaminata da questo Tribunale, è stata allestita conformemente ai
parametri imposti dall’Ufficio di vigilanza e, in quanto completa e motivata,
non necessita di alcuna complemento. La perizia contabile non è necessaria.
Quanto alla richiesta di ascoltare
__________ e __________, che dovrebbero essere sentiti quali testimoni “sulle
circostanze tutte esposte in narrativa” essi non potrebbero che ribadire
quanto già sostenuto dalla ricorrente e preso in considerazione da questo
Tribunale. Una loro testimonianza si rivela pertanto inutile.
Per quanto concerne la richiesta
di essere sentita, va qui rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona
ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a
un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della
determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA
38.2018.39
del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza l’insorgente ha chiesto di essere ascoltata.
Ora, come visto in precedenza, la
documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di
alcun complemento.
Del
resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost., la ricorrente ha potuto far
valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12
gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di
emanare il proprio giudizio (valutazione
anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4
gennaio 2022, consid. 3.2; STF
8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018
consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione
della ricorrente si rivela, pertanto, superflua.
2.20
In
concreto, se la Cassa non avesse
modificato la propria decisione su opposizione contestualmente con l'invio
della risposta di causa, l'assicurata avrebbe parzialmente vinto il ricorso
(sul tema cfr. Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224
ad art. 61, pag. 1133).
Tuttavia
il diritto a ripetibili non è dato.
Ricorrente
è la RI 1, e l’__________ ha agito nella sua qualità di socio e gerente con
diritto di firma individuale ed ha il potere di rappresentare la società (art.
814.
CO).
Inoltre,
in DTF 110 V 132 l’Alta Corte ha elencato i
presupposti che deve adempiere un avvocato che agisce in causa
propria affinché possa eccezionalmente pretendere un’indennità per la sua
attività personale nonché per ulteriori spese o danni, e meglio se la
causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; “[…] -
dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den
Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise
nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat;
erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B.
erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass
zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein
vernünftiges Verhältnis besteht. […]”).
In
concreto l’__________, socio e gerente della società, ha un interesse personale
all’esito del procedimento. Dagli atti non emerge che il lavoro svolto gli ha
impedito notevolmente la sua attività professionale o gli ha comportato una
perdita di guadagno.
Non sono
pertanto adempiute le condizioni per poter eccezionalmente riconoscere le
ripetibili.
2.21
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG
Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti