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Decisione

42.2023.2

Conferma della richiesta di restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus percepite in troppo da settembre 2020 a giugno 2021 in base al rapporto allestito da revisori esterni alla Cassa. Calcolo dell'importo da restituire

3 aprile 2023Italiano63 min

sentita ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e domanda l’allestimento di una “perizia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.2-3

cs

Lugano

3 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 (recte: 3) gennaio 2023 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 16 novembre 2022 emanate

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. La società RI 1 ha chiesto ed

ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a

causa del coronavirus, in favore del socio e gerente __________, nato nel 1968

e della moglie __________, nata nel 1989, per il periodo dal 17 settembre 2020

al 30 giugno 2021.

1.2. In seguito ad un controllo del 19

agosto 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa (doc. 8),

con

decisioni del 29 settembre 2022 (plico doc. 7), confermate da due

distinte decisioni su opposizione del 16 novembre 2022, l’amministrazione ha

chiesto alla società RI 1 la restituzione delle indennità giornaliere ritenute

percepite in troppo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 pari a fr.

21'866.30 per __________ e fr. 16'293.10 per l’__________.

Per quanto concerne quest’ultimo,

la Cassa ha affermato:

" (…) Da un

successivo controllo esperito in data 19 agosto 2022 da un perito esterno su

mandato della Cassa, è emerso che l’IPG Corona è stata versata erroneamente.

Infatti, sebbene l’opponente avesse dichiarato nei formulari di perdita di

guadagno per il coronavirus che il Signor __________ aveva percepito un salario

lordo pari a CHF 0 durante i mesi da settembre 2020 a giugno 2021, è emerso che

la società ha contabilizzato per [i] mesi oggetto della richiesta su un conto

di bilancio, chiamato “debiti verso dipendente/prestito verso RI 1”,

l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo mensile di CHF

5'000 e, nel mese di dicembre 2020, una quota relativa al consumo proprio. Le

indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito

accreditate nel conto economico sul conto “Indennità IPG”. La differenza

tra l’importo lordo del salario corteggiato (recte: conteggiato) dalla società

e l’IPG Corona risulta essere stata versata al beneficiario. Inoltre,

nell’ambito della verifica della perdita del reddito, il perito ha rilevato che

per il Signor __________, nelle richieste d’IPG Corona per i mesi da settembre

ad aprile 2021, è stato indicato per il 2019 un reddito di CHF 5'000.00 per

tredici mensilità, anziché per dodici. (…)” (doc. A, inc. 42.2023.2)

1.3. RI 1 è insorta al TCA contro le

predette decisioni su opposizione chiedendone l’annullamento, così come delle

decisioni formali, e domandando il versamento di ulteriori prestazioni (doc.

I).

L’insorgente, che chiede di congiungere

il ricorso contro le due decisioni su opposizione impugnate, dopo aver citato

le norme applicabili al caso di specie, contesta le richieste di restituzione

che ritiene poco comprensibili, prive di conteggi ed infondate, avendo sempre

osservato scrupolosamente i precetti di legge ed avendo sempre comunicato

all’amministrazione quanto richiesto. La società ritiene di conseguenza di aver

percepito le indennità in totale buona fede.

Secondo la ricorrente i controlli

a campione effettuati dalla Cassa non sono stati eseguiti a campione ma

unicamente su società straniere e/o italiane da una persona fisica che non ha

proceduto ad alcun contraddittorio durante la visione dei documenti, tutti

perfettamente regolari ed in linea con la normativa di riferimento, e che

nell’ambito dell’incontro, in presenza di testimoni, faceva intendere che tutto

era regolare.

L’insorgente si lamenta della

confusione, degli errori e della poca trasparenza dell’amministrazione che a

suo dire contraddistinguerebbe l’agire della Cassa, la quale, in contrasto con

quanto previsto dall’art. 8a dell’ordinanza non ha effettuato alcun controllo

periodico ma solo un controllo a campione, ingenerando nella società il

sentimento che le indennità erano state calcolate correttamente e consacrando

in tal modo il principio della buona fede.

La società sostiene inoltre che

l’amministrazione ha interrotto il versamento delle indennità prima di quanto

previsto dall’Ordinanza e considerata la richiesta di restituzione, in seguito

alla quale viene meno anche la decisione di rifiuto di ulteriori prestazioni,

chiede che vengano esaminate nuovamente le domande di ulteriori indennità.

La ricorrente chiede che “venga

notiziata, ex art. 10a Ordinanza l’UFAS, con il Controllo federale delle finanze,

al fine di evidenziare ed accertare ogni aspetto della presente vicenda, con,

ovviamente, riserva di adire anche altre autorità nazionali extranazionali ed

internazionali, giudiziarie e non, nessuna esclusa, ritenute competenti per

ogni accertamento di diritto per materia ritenuto, in quanto vicenda da mettere

in evidenza e rendere nota”.

Nel merito l’insorgente contesta

il calcolo effettuato dall’amministrazione, sostiene che quanto dichiarato

nelle richieste di prestazioni dia diritto alle indennità senza alcuna decurtazione,

poiché il salario versato è pari a fr. 0 e solo le indennità sono state erogate

ai due dipendenti, conferma di aver dichiarato il salario corretto di __________

nel 2019 pari a fr. 5'000 al mese, rileva che la Cassa era in possesso del

salario dell’interessata conseguito nel 2019 e che pertanto l’amministrazione

avrebbe semmai dovuto correggere l’asserito errore e non continuare a versare

le prestazioni. La società sostiene che le indennità ricevute sono state

versate solo in parte ai due dipendenti e i dati relativi ai pagamenti

effettuati inseriti nelle “spiegazioni” non trovano riscontro.

Secondo la ricorrente la Cassa

aveva già a disposizione tutti i dati e non può “cambiare idea” dopo quasi un

anno e chiedere la restituzione degli importi versati.

L’insorgente ritiene che la

richiesta di restituzione sia “pretestuosamente discriminatoria, date le

diverse testimonianze raccolte” e ciò “considerato che sempre di recente

(30.12.22-2.1.23) CO 1, con pretese ancora infondate e pretestuose (che hanno

davvero del paradossale), viene a chiedere somme, che non trovano alcuna

giustificazione, se non quella di un accanimento mirato (ci si chiede se non vi

sia abuso e “mala fede”) al solo fine di tentare di danneggiare la scrivente

società (…)”.

La ricorrente ribadisce che

occorre riaprire le richieste di indennità per i periodi per i quali sono state

rifiutate ed evidenzia che contro tali decisioni vi erano solo 30 giorni di

tempo per opporsi, mentre la Cassa ha chiesto la restituzione quasi un anno

dopo, violando in questo modo il principio della buona fede. Ciò vale anche per

Fatti

i salari, poiché sono gli stessi formulari della Cassa a chiedere il salario

attuale o ad intenderlo.

Per l’insorgente, ancora più

paradossale è la seconda motivazione della Cassa, laddove ritiene che sia stato

versato un salario parziale. Secondo la ricorrente è ovvio che il salario lordo

è pari a fr. 0, infatti i salari indicati e versati sono quelli versati dalla

stessa IPG. Per esempio: stipendio di settembre fr. 0; La Cassa versa le

indennità, la ricorrente paga il salario con i soldi delle indennità a ottobre,

ma per settembre è ovvio che era fr. 0 dato che i soldi versati a ottobre erano

per settembre. Ciò sarebbe stato possibile dirlo al perito se vi fosse stato un

contraddittorio. Del resto, non è chiaro come è stato scelto il perito, tramite

bando, quali requisiti doveva avere, se doveva rivestire la qualità di terzietà

ed imparzialità, oppure se la scelta è stata a discrezionalità della Cassa.

Inoltre, neppure in sede di

osservazioni la ricorrente è stata sentita. Per la ricorrente l’amministrazione

travisa l’esercizio del diritto di essere sentito, poiché secondo la Cassa

scrivere equivale ad essere sentito, ciò che contravviene sia alla lettera del

significato “sentire”, sia al dettato costituzionale dell’art. 29 cpv. 2.

La società chiede di essere

sentita ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e domanda l’allestimento di una “perizia

per la determinazione contabile corretta di quanto alla presente causa, con

determinazione del calcolo del dare ed avere tra le parti in causa, anche per

evidente difetto di imparzialità del perito nominato, da perito terzo nominato

dal Tribunale, quindi trasmettere per ogni facoltà di legge e per quanto di

competenza, come da art. 10 a Ordinanza Corona all’UFAS (controllo federale

delle finanze) per ogni accertamento della presente vicenda, per le facoltà

riconosciute dalla legge (…)”.

Infine l’insorgente indica quali

testimoni sulle circostanze esposte __________ e __________.

1.4. Con risposta del 20 gennaio 2023 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso ed ha prodotto contestualmente una

decisione su opposizione di medesima data che annulla e sostituisce quella del

16 novembre 2022 emessa nei confronti della società RI 1 in relazione all’__________

e con cui riduce l’importo da restituire a fr. 12'244.35 (doc. III).

1.5. Il 31 gennaio 2023 l’insorgente ha

preso posizione sulla risposta di causa, contestando anche la nuova decisione

su opposizione del 20 gennaio 2023 e chiedendo di poter visionare gli atti e di

poter avere una proroga per prendere posizione (doc. V). La ricorrente contesta

il calcolo del salario, sostenendo che non è corretto fare una ripresa per

l’utilizzo di un’auto che in certi periodi neppure esisteva.

1.6. Il 31 gennaio 2023 il TCA ha

scritto alla società ricorrente, concedendogli un termine di 10 giorni per

visionare l’incarto e prendere posizione anche in merito alla nuova decisione

su opposizione (doc. VI).

1.7. Con osservazioni del 9 febbraio

2023, facenti seguito all’esame degli atti del 6 febbraio 2023 presso questo

Tribunale, l’insorgente ha confermato le sue richieste (doc. VII). La società ribadisce

l’assenza di spiegazioni in merito agli importi contestati, l’assenza, in

determinati periodi, di un veicolo aziendale e i mancati chiarimenti dei

calcoli effettuati dai revisori, che non hanno firmato il loro elaborato e che

comunque giungono a calcoli diversi rispetto a quelli della Cassa, per un

sovraindennizzo di fr. 5’026 e non di fr. 12'244.35 per l’__________ e di fr.

17'570 per __________ in luogo di fr. 21'886.30.

La società fa valere la

violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della buona fede

ed a comprova dell’asserita confusione dell’amministrazione fa riferimento ad

un’altra procedura che la concerne.

La ricorrente afferma infine che

la società di revisione che ha esperito il controllo, __________, è stata in

posizione di concorrenza con la RI 1 durante l’espletamento dei mandati del

periodo di “voluntary disclosure”, nella regolarizzazione dei capitali

degli italiani all’estero.

1.8. Con osservazioni del 20 febbraio

2023 la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. IX).

1.9. Dopo aver chiesto (doc. XI) ed

ottenuto (doc. XII) una proroga la ricorrente si è riconfermata nelle sue

richieste (doc. XIV).

1.10. Il 27 febbraio 2023 il TCA ha interpellato

la Cassa, chiedendole di esporre per esteso, per ogni mese, i calcoli delle

indennità giornaliere ed il calcolo degli importi chiesti in restituzione (doc.

XIII, inc. 42.2023.2 e doc. XI, inc. 42.2023.3).

1.11. L’8 marzo 2023 la Cassa ha risposto.

Per quanto concerne la domanda di

restituzione per __________, l’amministrazione ha affermato:

" (…)

1. In sede di

controllo, e come risulta dai conti di bilancio "debiti verso i

dipendenti” relativi agli anni 2020 e 2021, è emerso che RI 1 ha

contabilizzato a carico dell'assicurata l'ammontare netto da versare sulla base

dello stipendio lordo mensile pari a CHF 5'000.00, piuttosto che sul reddito di

CHF 3'242.00 (reddito annuo conseguito nel 2019 soggetto ad AVS pari a

38'910.00 / 12 mesi).

Pertanto, ne consegue che

l'insorgente, sebbene avesse dichiarato nei formulari di richiesta dell'IPG per

la Signora __________ un salario lordo pari a CHF 0.00, ha versato alla

precitata dipendente:

- per il mese di settembre 2020, CHF 656.00 a titolo di

salario;

- per il mese di ottobre 2020, CHF 511.00 a titolo di

salario;

- per il mese di novembre 2020, CHF 656.00 a titolo di

salario;

- per il mese di dicembre 2020, CHF 511.00 a titolo di

salario;

- per il mese di gennaio 2021, CHF 511.00 a titolo di

salario;

- per il mese di febbraio 2021, CHF 946.00 a titolo di

salario;

- per il mese di marzo 2021, CHF 511.00 a titolo di salario;

- per il mese di aprile 2021, CHF 656.00 a titolo di

salario;

- per il mese di maggio 2021, CHF 2'297.00 a titolo di

salario;

- per il mese di maggio 2021, CHF 2'384.00 a titolo di

salario.

Pertanto, l'indennità giornaliera corretta è di:

- CHF 69.60 per il

mese di settembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12) / 360) =

86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto, 87.00 *

80%;

- CHF

73.60 per il mese di ottobre 2020, così calcolata: (38'910.00- (511.00 * 12) / 360)

= 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00

* 80%;

- CHF

69.60 per il mese di novembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12)

/ 360) = 86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto,

87.00 * 80%;

- CHF 73.60 per il

mese di dicembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360) =

91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 *

80%;

- CHF 73.60 per il

mese di gennaio 2021, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360) =

91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 *

80%;

- CHF

61.60 per il mese di febbraio, così calcolata: (38'910.00 - (946.00 * 12) /360)

= 76.55, che rapportato al franco superiore diventa CHF 77.00. Pertanto, 77.00

* 80%;

- CHF

73.60 per il mese di marzo 2021, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360)

= 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 *

80%;

- CHF

69.60 per il mese di aprile 2021, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12) / 360)

* 80% = 86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto,

87.00 * 80%;

- CHF

25.60 per il mese di maggio 2021, così calcolata: (38'910.00 - (2'297.00 * 12)

/ 360) = 31.516, che rapportato al franco superiore diventa CHF 32.00. Pertanto,

32.00 * 80%;

- CHF

23.20 per il mese di giugno 2021, così calcolata: (38'910.00 - (2'384.00 * 12) /

360) = 28.616, che rapportato al franco superiore diventa CHF 29.00. Pertanto, 29.00

* 80%.

L'importo mensile corretto per

settembre 2020 è pari a CHF 1'036.50 (69.60 * 14 giorni = 974.40 + contributi

sociali), per ottobre e dicembre 2020 a CHF 2'427.05 mensile (73.60 * 31 giorni

= 2'281.60 + contributi sociali), per novembre 2020 a CHF 2'221.10 (69.60 * 30

giorni = 2'088.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo 2021 a CHF

2'427.60 mensile (73.60 * 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali) per

febbraio 2021 è pari a CHF 1'835.20 (61.60 * 28 giorni = 1724.80 + contributi

sociali), per aprile 2021 a CHF 2'221.65 (69.60 * 30 giorni = 2'088.00 + contributi

sociali), per maggio 2021 a CHF 844.40 (25.60 * 31 giorni = 793.60 + contributi

sociali), mentre per giugno 2021 a CHF 740.55 (23.20 * 30 giorni = 696.00 +

contributi sociali).

Considerandi

2.

Quanto

chiesto in restituzione corrisponde pertanto a:

- Per settembre 2020: CHF

1'119.95 (2’156.45 -1'036.50);

- Per ottobre 2020: CHF 2'347.90 (4’774.95 - 2'427.05);

- Per novembre 2020: CHF 2'399.85 (4’620.95 - 2'221.10);

- Per dicembre 2020: CHF 2'347.90 (4774.95 - 2'427.05);

- Per gennaio 2021: CHF 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);

- Per febbraio 2021: CHF 2'478.70 (4'313.90 - 1'835.20);

- Per marzo 2021: CHF 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);

- Per aprile 2021: CHF 2'400.35 (4'622.00 - 2'221.65);

- Per maggio 2021: CHF2'031.80 (2'876.20 - 844.40);

- Per giugno 2021: CHF 2'042.85 (2783.40 - 740.55);

Il tutto per un importo complessivo di CHF 21'866.30.”

(doc. XVI inc. 42.2023.2)”

Per quanto riguarda la richiesta

di restituzione per l’__________, l’amministrazione ha affermato:

" (…)

1.

In sede di

controllo, e come risulta dai conti di bilancio "debiti verso i

dipendenti” relativi agli anni 2020 e 2021, è emerso che RI 1 ha

contabilizzato a carico dell'assicurato l'ammontare netto da versare sulla base

dello stipendio lordo mensile pari a CHF 5'000.00, nonché una quota relativa al

consumo proprio per l'utilizzo del veicolo aziendale. Le indennità pagate dalla

Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel conto

economico sul conto "Indennità IPG". La differenza tra

l'importo lordo del salario conteggiato dalla società e l'IPG Corona risulta

essere stata posta a benefìcio dell'__________.

Ragion per cui, in data 29 settembre

2022.

la Cassa, dopo aver ricalcolato l'importo dell'IPG, ha emanato un ordine

di restituzione nei confronti della società __________ di CHF 16'293.10

relativo all'IPG Corona indebitamente versata per il periodo dal 17 settembre

2020.

al 30 giugno 2021.

Tuttavia, considerato il refuso

relativo all'importo oggetto della restituzione, la Cassa ha emesso una nuova

decisione in data 20 gennaio 2023, che ha annullato e sostituito quella

precedente, per un importo di CHF 12'244.00, sulla base dei seguenti calcoli.

Innanzitutto occorre considerare che,

sebbene RI 1 avesse dichiarato nei formulari di richiesta dell'IPG per l'__________

un salario lordo pari a CHF 0.00, ha tuttavia versato al precitato dipendente:

- per il mese di settembre 2020, CHF 1'232.00 a titolo di

salario;

- per il mese di ottobre 2020, CHF 1'087.00 a titolo di

salario;

- per il mese di novembre 2020, CHF 1'232.00 a titolo di

salario;

- per il mese di dicembre 2020, CHF 1'087.00 a titolo di

salario;

- per il mese di gennaio 2021, CHF 964.00 a titolo di

salario;

- per il mese di febbraio 2021, CHF 1'399.00 a titolo di

salario;

- per il mese di marzo 2021, CHF 964.00 a titolo di salario;

- per il mese di aprile 2021, CHF 1'109.00 a titolo di

salario;

- per il mese di maggio 2021, CHF 1'312.00 a titolo di

salario;

- per il mese di giugno 2021, CHF 1'445.00 a titolo di

salario.

Tali salari comprendono la differenza

posta a beneficio dell'opponente tra l'importo lordo del salario (pari a CHF

5'000.00 mensile, rispettivamente CHF 60'000.00 annuo) conteggiato dalla

società e l'IPG Corona e la quota relativa al consumo proprio relativo

all'utilizzo del veicolo aziendale per un importo di CHF 7'955.55 IVA incl.

(CHF 576.00 per i mesi da settembre a dicembre 2020, nonché CHF 453.00 per i

mesi da gennaio a giugno 2021). Ai fini del calcolo occorre poi considerare che

il salario annuo soggetto a contributi AVS nel 2019 è stato pari a CHF 60'000.00.

Di conseguenza, l'indennità giornaliera corretta è di:

- CHF

100.80

per il mese di settembre 2020, così calcolata: (60'000 - (1'232.00 * 12)

/ 360) = 125.6, che rapportato al franco superiore diventa CHF 126.00. Pertanto,

126.00

* 80%;

- CHF

104.80

per il mese di ottobre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'087.00 * 12)

/ 360) = 130.433, che rapportato al franco superiore diventa CHF 131.00. Pertanto,

131.00

* 80%;

- CHF

100.80

per il mese di novembre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'232.00 *

12) / 360) = 125.6, che rapportato al franco superiore diventa CHF 126.00. Pertanto,

126.00

* 80%;

- CHF

104.80

per il mese di dicembre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'087.00 *

12) / 360) = 130.433, che rapportato al franco superiore diventa CHF 131.00. Pertanto,

131.00

* 80%;

- CHF

108.00

per il mese di gennaio 2021, così calcolata: (60’000 - (964.00 * 12) /

360) = 134.533, che rapportato al franco superiore diventa CHF 135.00. Pertanto,

135.00

* 80%;

- CHF

96.80

per il mese di febbraio, così calcolata: (60'000.00 - (1'399.00 * 12) / 360)

= 120.03, che rapportato al franco superiore diventa CHF 121.00. Pertanto, 121.00

* 80%;

- CHF

108.00

per il mese di marzo 2021, così calcolata: (60'000.00 - (964.00 * 12) /

360) = 134.533, che rapportato al franco superiore diventa CHF 135.00. Pertanto,

135.00

* 80%;

- CHF

104.00

per il mese di aprile 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'109.00 * 12)

/ 360) = 129.70 che rapportato al franco superiore diventa CHF 130.00. Pertanto,

130.00

* 80%;

- CHF

98.40

per il mese di maggio 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'312.00 * 12)

/ 360) = 122.933, che rapportato al franco superiore diventa CHF 123.00. Pertanto,

123.00

* 80%;

- CHF

95.20

per il mese di giugno 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'445.00 * 12) /

360) = 118.50, che rapportato al franco superiore diventa CHF 119.00. Pertanto,

119.00

* 80%.

L'importo mensile corretto per

settembre 2020 è pari a CHF 1'501.15 (100.80 * 14 giorni = 1 '411.20 +

contributi sociali), per ottobre e dicembre 2020 a CHF 3'455.90 mensile (104.80

* 31 giorni = 3'248.80 + contributi sociali), per novembre 2020 a CHF 3'216.75

(100.80 * 30 giorni = 3'024.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo 2021

a CHF 3'562.25 mensile (108.00 * 31 giorni = 3'348.00 + contributi sociali),

per febbraio 2021 è pari a CHF 2'883.90 (96.80 * 28 giorni = 2710.40 + contributi

sociali), per aprile 2021 a CHF 3'319.70 (104.00 * 30 giorni = 3'120 + contributi

sociali), per maggio 2021 a CHF 3'245.60 (98.40 * 31 giorni = 3'050.40 +

contributi sociali), mentre per giugno 2021 a CHF 3'038.80 (95.20 * 30 giorni =

2'856.00 + contributi sociali).

2.

Quanto chiesto in restituzione corrisponde pertanto a:

- Per settembre 2020: CHF 655.30 (2'156.45 - 1'501.15);

- Per ottobre 2020: CHF 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);

- Per novembre 2020: CHF 1'404.20 (4'620.95 - 3'216.75);

- Per dicembre 2020: CHF 1 '319.05 (4’774.95 - 3'455.90);

- Per gennaio 2021: CHF1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);

- Per febbraio 2021: CHF 1'430.00 (4'313.90 - 2'883.90);

- Per marzo 2021: CHF 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);

- Per aprile 2021: CHF 1'302.30 (4'622.00 - 3'319.70);

- Per maggio 2021: CHF 1'161.05 (4’406.65 - 3'245.60);

- Per giugno 2021: CHF 1'225.70 (4'264.50 - 3'038.80);

Il tutto per un importo complessivo di CHF 12'244.35.”

(doc. XIV, inc.42.2023.3)

1.12

Con scritto del 16 marzo 2023 (doc.

XVIII), trasmesso alla Cassa per conoscenza il 20 marzo 2023 (doc. XIX), la

ricorrente ha ribadito le sue censure. Per la società l’asserito utilizzo

privato del veicolo non risulta in contabilità e verificando la scheda debiti

verso stipendi, questo importo non è indicato. Inoltre i salari versati all’__________

sono unicamente un parziale versamento delle indennità. Verificando la cifra

d’affari conseguita da settembre 2020 a giugno 2021, essa non è sufficiente a

pagare i costi delle assicurazioni sociali e i costi non inerenti i salari

lordi o netti e dunque gli stipendi non possono essere stati parzialmente

pagati se non dalle indennità ricevute. La società è sempre stata in buona fede

nell’invio dei conteggi tramite email dove la Cassa veniva resa attenta circa

il metodo di calcolo con richiesta di conferma che tutto fosse corretto.

Neppure per __________ risultano in contabilità gli importi indicati come

salario percepito. Eventuali pagamenti concernono unicamente il parziale

versamento delle IPG. Infine l’insorgente afferma che nei moduli di richiesta è

stato inserito come salario di riferimento fr. 5'000 e la Cassa non solo ha versato

le prestazioni ma aveva a disposizione tutti gli elementi per verificare la

correttezza del contenuto dei formulari (dichiarazione dei salari 2019) ed in

alternativa poteva chiedere chiarimenti o negare l’indennizzo od interpellare

la società.

considerato in diritto

in ordine

2.1

La ricorrente chiede di congiungere

la procedura derivante dal ricorso contro le due decisioni su opposizione del

16.

novembre 2022.

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile

in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti

alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In

concreto la richiesta va accolta.

2.2

In due distinte sentenze

9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e

9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una

decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità

giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.

1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus

einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes

schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.

Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des

Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il

ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima

conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr.

anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha

dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere

circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due

distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un

interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso

era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità

giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di

mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi

propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame.

Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso

relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il

diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per

l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

In concreto, le indennità sono

state versate direttamente alla società alla quale la Cassa ha chiesto, con le

decisioni formali del 29 settembre 2022 e le decisioni su opposizione del 16

novembre 2022, la restituzione delle prestazioni ritenute pagate in troppo.

Il TCA può pertanto entrare nel

merito del ricorso.

2.3

A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca

l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare

la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle

parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).

Questa norma ricalca

sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso”.

Secondo dottrina e

giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e

costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura

ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum

Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, p. 737) solo nella

misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste

quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei

sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare

nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare

il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 p. 123 consid. 5c; DTF

127.

V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237). Infatti la nuova

decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a

quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un

ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova

decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (STCA

32.2021.72

del 25 novembre 2021, consid. 2.2; Pfleiderer in:

Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, 2016, seconda edizione, ad art. 58 n. 46, p. 1227 con

riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite

pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.),

Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG,

2001, pp. 193 e 210).

Rimangono riservate

le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF

9C_809/2013 del 31 gennaio 2013).

Nel caso di specie

con la decisione su opposizione del 23 gennaio 2023 (doc. 1), che ha

riesaminato quella del 16 novembre 2022, la Cassa ha ridotto da fr. 16'293.10 a

fr. 12'244.35 l’importo chiesto in restituzione alla società ricorrente per le

indennità in favore dell’__________.

La

decisione su opposizione resa pendente lite dalla Cassa di compensazione non

mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste della

ricorrente.

Il

Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che, per quanto

concerne le indennità versate all’insorgente in favore dell’__________, oggetto

del contendere è la restituzione dell’importo di fr. 12'244.35.

2.4

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7

aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26

maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid.

1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9

marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF

8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388;

DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto delle decisioni su opposizione sono le richieste

di restituzione delle indennità versate dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021

alla società ricorrente in favore di __________ e dell’__________.

Ne discende che le contestazioni

in merito alla richiesta di versamento di indennità giornaliere per il

coronavirus per altri periodi, così come le censure in merito a decisioni

relative ad altre procedure, esulano dalla presente vertenza e sono irricevibili.

2.5

La ricorrente chiede anche

l’annullamento delle decisioni formali del 29.10.22 (recte 29.9.22) ricevute il

30.

settembre 2022, rispettivamente il 3 ottobre 2022.

Nella misura in cui chiede

l’annullamento delle decisioni del 29.9.2022 il ricorso non è ricevibile.

Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa,

in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022

destinata a pubblicazione, consid. 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13

febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023,

consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

2.6

L’insorgente fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentita poiché non ha potuto esprimersi

oralmente innanzi alla Cassa e non ha ottenuto spiegazioni in merito ai calcoli

effettuati né dai revisori né dall’amministrazione.

Per l'art. 29 cpv.

2.

Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137.

I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286.

consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Per

quanto concerne la richiesta di essere sentita oralmente in sede

amministrativa, va evidenziato che con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio

2010.

al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…], l'art. 29 cpv. 2

Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì

limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno

che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre

2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono

espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,

ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che

l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in

sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,

il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”.

Considerato

che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente,

anche in questo caso occorre concludere che non vi è stata una violazione del

suo diritto di essere sentita, poiché la ricorrente ha potuto prendere

posizione per iscritto, dapprima in sede amministrativa ed in seguito con il

ricorso a questo Tribunale.

L’insorgente, che ha potuto visionare presso il

TCA l’intera documentazione e prendere nuovamente posizione in merito, ha

potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a ricalcolare

le prestazioni versatele, tant’è che ha nuovamente ribadito le sue ragioni con

l’impugnativa al Tribunale ed in seguito con ulteriori osservazioni.

Nelle more processuali questo Tribunale ha inoltre

chiesto all’amministrazione di esporre per esteso, per ogni mese, i calcoli

esatti delle indennità giornaliere, indicando come è giunta a tali importi,

evidenziando tutti gli eventuali arrotondamenti effettuati ed indicando ogni

passaggio in maniera chiara e precisa al centesimo (doc. XIII). La risposta

dell’8 marzo 2023 è stata trasmessa alla ricorrente che ha potuto nuovamente

esprimersi ampiamente ed approfonditamente e far valere tutte le argomentazioni

ritenute pertinenti.

L’eventuale violazione del diritto di essere

sentita in relazione con il calcolo degli importi chiesti in restituzione è di

conseguenza stato sanato in questa sede.

Va infatti rammentato che, come emerge dalla STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non

particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente

sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal

ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che

si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in

caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si

realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile

formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,

i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18.

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.7

Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma

applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le

disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità,

sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA.

Ai

sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4

OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1°

gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.

3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;

cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno

2010.

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione

non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione –

allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007,

consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno

2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF

143.

V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011.

consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio

2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324,

consid. 3.3).

Questi principi si applicano

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione

formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura

semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021

consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008

del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110

consid. 1.1).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF

125.

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può

procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un

esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,

consid. 3.3).

In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1

con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.8

In concreto, la Cassa, dopo aver

accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore

della società ricorrente per i suoi dipendenti, il socio e gerente __________ e

sua moglie __________, ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni

versate dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 poiché dalla verifica contabile

effettuata da un perito esterno è emerso che non tutte le indennità erano

dovute.

L’insorgente

censura le decisioni su opposizione della Cassa, ritenute tardive e sostenendo

che i calcoli effettuati non sono corretti e contestando sia la procedura di

nomina dei periti che la loro imparzialità.

2.9

Va

innanzitutto rilevato che la censura dell’insorgente in relazione ad una

presunta tardività della Cassa che ci avrebbe impiegato quasi un anno a

richiedere la restituzione delle prestazioni, va d’acchito respinta.

Dopo aver ricevuto il rapporto

dei revisori indipendenti del 19 agosto 2022 in merito alle prestazioni

percepite dalla ricorrente per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno

2021.

la Cassa già il 29 settembre 2022 ha emesso le decisioni di restituzione,

ossia entro il termine triennale di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021.

2.10

In

secondo luogo va rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole,

subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con

questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art.

2.

cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la

modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU

2020.

4571).

L’attività

lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).

L’art. 2 cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

2.11

In concreto, nella relazione del

revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita

di guadagno Corona datata 19 agosto 2022, figura che in applicazione dell’art.

15.

cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la __________di

verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel

formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità

perdita di guadagno Corona (IPG Corona; doc. 8). La

valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des

contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain

Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 8).

Dopo aver esaminato la

documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando:

" (…)

Nell’ambito della verifica della perdita di reddito, abbiamo constatato che il

beneficiario nelle richieste IPG-Corona da settembre 2020 ad aprile 2021, per

l’anno 2019, ha indicato un reddito mensile di CHF 5000 X 13 anziché di CHF

5000.

per 12.

Inoltre, durante i mesi da settembre 2020 a giugno 2021 (periodo

della nostra verifica) la società ha contabilizzato – a credito del

beneficiario su un conto di bilancio (debiti verso dipendenti/prestito verso

RI 1)- l’ammontare netto da versare – sulla base di uno stipendio lordo

mensile di CHF 5'000 e, nel mese di dicembre, di una quota relativa al consumo

proprio.

Le indennità pagate dalla Cassa, sono state versate alla società,

e sono state da quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità

IPG”.

La differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla

società e l’IPG-Corona ricevuta, è stata inserita nella tabella allegata –

relativa alla perdita di reddito – (parte B) quale “Pagamento salario

(lordo) differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra

verifica”.

Il beneficiario nella sua dichiarazione aveva indicato un salario

percepito lordo di 0 (zero) – ne consegue che la Cassa dovrà procedere ad un

ricalcolo delle IPG-Corona sulla base degli elementi riscontrati.”

Conclusione

Sulla base della constatazione presentata al paragrafo

“Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori dichiarati nel

formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l’exécution des contrôles

par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona>>

emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili.” (doc. 8)

2.12

Preliminarmente,

per quanto concerne la presunta imparzialità dei revisori, il metodo di nomina

degli stessi e il fatto che in passato la __________ sarebbe stata in

concorrenza con la ricorrente nell’ambito della procedura di regolarizzazione

dei conti che gli italiani detenevano in Svizzera, va rammentato, come emerge

dalla STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, che chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera

in seno a un'autorità deve presentare senza indugio la relativa domanda, non

appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, e deve rendere verosimili i

fatti su cui fonda l'istanza. La tardività della domanda comporta la decadenza

del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 140

I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4).

È

infatti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva la critica

per poi sollevarla solo successivamente (per esempio soltanto in sede di

ricorso, quando la circostanza era nota), qualora l'esito della procedura sia

sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso

desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124 seg.; cfr. anche sentenza

8C_709/2017 del 27 aprile 2018 consid. 2.1.2).

In

concreto, l’__________, socio e gerente della ricorrente, è stato informato

dalla __________ che uno dei collaboratori avrebbe esaminato la documentazione

contabile della società per verificare le richieste delle IPG Corona (cfr.

plico doc. A5).

Ciò

è avvenuto prima dell’incontro del 7 luglio 2022.

È

tuttavia solo in sede di ricorso, ossia dopo aver ricevuto le decisioni

sfavorevoli, che la società ricorrente ha contestato l’imparzialità dei

revisori.

Manifestamente

la censura si rivela di conseguenza tardiva.

Quanto

alla mancanza di firma fisica sulla relazione dei revisori, di cui al doc. 8,

va qui rilevato che essa è stata firmata elettronicamente (cfr. pag. 4 “qualified

Signature”; sul tema cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023,

consid. 3.1 e seguenti).

La

Cassa ha pertanto ossequiato l’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID 19, in vigore

sino al 31 dicembre 2022 ed applicabile in concreto (cfr. DTF 148 V 162,

consid. 3.2.1. - 3.2.2) per il quale il Consiglio federale si assicura che le

indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli

interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in

particolare mediante controlli a campione.

Non

vi è peraltro alcun motivo per ritenere che la Cassa avrebbe agito in maniera

discriminatoria, avviando le procedure di controllo solo in relazione con

società e/o persone straniere e segnatamente di origine italiana.

Del

resto l’insorgente non apporta elementi in relazione all’asserita

discriminazione.

2.13

Per

quanto concerne il merito della richiesta di restituzione, alla luce della

documentazione agli atti, le conclusioni dei revisori vanno confermate.

Emerge

infatti che la società ricorrente, malgrado nella richiesta di prestazioni

avesse indicato, in favore dei suoi dipendenti, __________ e sua moglie __________,

un salario mensile pari a fr. 0 (plico doc. 10), nei mesi da settembre 2020 a

giugno 2021 ha versato parte dello stipendio.

I

revisori hanno rilevato che la società ha contabilizzato – a credito dell’__________

su un conto di bilancio “debiti verso dipendenti” - l’ammontare netto da

versare – sulla base di uno stipendio lordo mensile di fr. 5'000 e, nel mese di

dicembre, di una quota relativa al consumo proprio dell’utilizzo del veicolo

aziendale pari a fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 per i mesi da settembre a

dicembre 2020, nonché fr. 453 per i mesi da gennaio a giugno 2021; cfr. doc. 8,

cfr. pag. 3 e pag. 8 della relazione del revisore indipendente). Le indennità

pagate dalla Cassa, sono state versate alla società, e sono state da

quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità IPG”.

I

revisori hanno inserito la differenza tra l’importo lordo del salario

conteggiato dalla società e l’IPG Corona ricevuta nella tabella relativa alla

perdita di reddito (parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale

con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica” (cfr. doc.

8).

La

società ha versato complessivamente al proprio dipendente, fr. 1’232 nel mese

di settembre 2020, fr. 1'087 nel mese di ottobre 2020, fr. 1'232 nel mese di

novembre 2020, fr. 1'087 nel mese di dicembre 2020, fr. 964 nel mese di gennaio

2021, fr. 1'399 nel mese di febbraio 2021, fr. 964 nel mese di marzo 2021, fr.

1'109 nel mese di aprile 2021, fr. 1'312 nel mese di maggio 2021 e fr. 1'445

nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 8, cfr. pag. 8 della relazione del revisore

indipendente).

I

predetti importi derivanti dalla differenza tra lo stipendio lordo

contabilizzato di fr. 5'000 di dodici mensilità in luogo delle 13 dichiarate

nei moduli di domanda delle prestazioni e le IPG Corona percepite a parziale

pagamento dello stipendio devono essere computati per stabilire l’effettiva

perdita di salario. Quanto ricevuto in troppo deve poi essere restituito.

In

altre parole il salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente

a quanto dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a

fr. 0, non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente

percepite e corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo.

Le

affermazioni della ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a

parte delle indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano

conferma nella documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti

tenuto conto delle IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico

“Indennità IPG”).

Per

quanto concerne l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in

considerazione, quali compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le

quote del consumo proprio (doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS

e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016). Infatti, come indicato nelle

osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc. IX), dalla distinta salari del 2020

emerge, oltre ad un salario annuo di fr. 60'000, anche una quota di consumo

proprio relativo al veicolo aziendale pari a fr. 6'906.30 e nel conto “__________

salari” vi è uno stipendio di fr. 66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di

cui fr. 5’000 quale salario e fr. 575.52 quale consumo proprio del veicolo

aziendale.

Nel

2021, sempre nel conto “__________ salari” figura uno stipendio di fr.

65'437.33 corrispondente a fr. 5'000 al mese di salario cui si aggiungono fr.

453.

relativi all’utilizzo privato del veicolo aziendale. L’utilizzo del veicolo

aziendale per scopi privati è di conseguenza comprovata.

Anche

per quanto concerne __________, nei conti di bilancio “debiti verso

dipendenti” figura una contabilizzazione in favore dell’interessata

dell’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr.

5'000. Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in

seguito accreditate nel conto economico su conto “Indennità IPG”. La

differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG

Corona è stata versata all’assicurata. Inoltre, è emerso che la dipendente

aveva conseguito nel 2019 un salario di fr. 38'910 e non di fr. 5000 x 12 come

indicato nei formulari di richiesta.

Nel

citato bilancio la società ha conteggiato l’ammontare netto da versare sulla

base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000 in luogo che sul reddito di fr.

3'242 (conseguito nel 2019). L’insorgente ha versato quale salario fr. 656 nel

mese di settembre 2020, fr. 511 nel mese di ottobre 2020, fr. 656 nel mese di

novembre 2020, fr. 511 nel mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, fr. 946 nel

mese di febbraio 2021, fr. 511 nel mese di marzo 2021, fr. 656 nel mese di

aprile 2021, fr. 2'297 nel mese di maggio 2021 e fr. 2'384 nel mese di maggio

2021.

(cfr. cfr. doc. 8 allegati al rapporto di verifica dei revisori, pag. 15).

I

predetti importi, derivanti dalla differenza tra lo stipendio e le IPG Corona

percepite a parziale pagamento dello stipendio, devono essere computati per

stabilire l’effettiva perdita di guadagno. Quanto percepito in troppo va

restituito.

Resta

da esaminare l’ammontare da restituire.

2.14

Per quanto concerne __________, l’amministrazione

ha complessivamente pagato fr. 2’156.45 nel mese di settembre 2020, fr.

4'774.95 nei mesi di ottobre 2020 e dicembre 2020, fr. 4’776.10 nei mesi di

gennaio 2021 e marzo 2021, fr. 4'620.95 nel mese di novembre 2020, fr. 4'313.90

nel mese di febbraio 2021, fr. 4'622 nel mese di aprile 2021, fr. 2'876.20 nel

mese di maggio 2021 e fr. 2'783.40 nel mese di giugno 2021.

Accertato che a __________, come

emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 656 nei

mesi di settembre 2020, novembre 2020 ed aprile 2021, di fr. 511 nei mesi di

ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021, di fr. 946 nel mese di

febbraio 2021, di fr. 2'297 nel mese di maggio 2021 e di fr. 2'384 nel mese di

giugno 2021 (cfr. doc. 8, pag. 15: compensi secondo documenti contabili […]”),

l’amministrazione ha ricalcolato le prestazioni come segue:

-

settembre 2020, novembre 2020 ed aprile 2021: [38'910 {ossia 3'242.50 x

12} – (656 X 12)] : 360 = 86.216 che arrotondato al franco superiore ammonta a

fr. 87. L’80% di fr. 87 dà un‘indennità di fr. 69.60 al giorno;

-

ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021: [38’910 – (511 X

12)] : 360 = 91.05 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 92. L’80%

di fr. 92 dà un‘indennità di fr. 73.60 al giorno;

-

febbraio 2021: [38’910 – (946 X 12)] : 360 = 76.55 che arrotondato al

franco superiore ammonta a fr. 77. L’80% di fr. 77 dà un‘indennità di fr. 61.60

al giorno;

-

maggio 2021: [38’910 – (2’297 X 12)] : 360 = 31.516 che arrotondato al

franco superiore ammonta a fr. 32. L’80% di fr. 32 dà un‘indennità di fr. 25.60

al giorno;

-

giugno 2021: [38’910 – (2’384 X 12)] : 360 = 28.616 che arrotondato al

franco superiore ammonta a fr. 29. L’80% di fr. 29 dà un‘indennità di fr. 23.20

al giorno.

Infatti,

poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita

salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali

per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla

concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una

parte del salario a __________, questa va computata nella determinazione

dell’indennità dovuta.

Ne segue che nel mese di settembre

2020.

l’importo dovuto è di fr. 1'036.50 (69.60 X 14 giorni = 974.40 +

contributi sociali), nei mesi di ottobre e dicembre 2020 di fr. 2'427.05

mensile (73.60 X 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali), nel mese di

novembre 2020 di fr. 2'221.10 (69.60 X 30 giorni = 2'088.00 + contributi

sociali), nei mesi di gennaio e marzo 2021 di fr. 2'427.60 (73.60 X 31 giorni =

2'281.60 + contributi sociali), nel mese di febbraio 2021 di fr. 1'835.20

(61.60 X 28 giorni = 1724.80 + contributi sociali), nel mese di aprile 2021 di

fr. 2'221.65 (69.60 X 30 giorni = 2'088.00 + contributi sociali), nel mese di

maggio 2021 di fr. 844.40 (25.60 X 31 giorni = 793.60 + contributi sociali),

mentre nel mese di giugno 2021 di fr. 740.55 (23.20 X 30 giorni = 696.00 +

contributi sociali).

In queste condizioni,

l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in

troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:

-

settembre 2020: fr. 1'119.95 (2’156.45 -1'036.50);

-

ottobre 2020: fr. 2'347.90 (4’774.95 - 2'427.05);

-

novembre 2020: fr. 2'399.85 (4’620.95 - 2'221.10);

-

dicembre 2020: fr. 2'347.90 (4774.95 - 2'427.05):

-

gennaio 2021: fr. 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);

-

febbraio 2021: fr. 2'478.70 (4'313.90 - 1'835.20);

-

marzo 2021: fr. 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);

-

aprile 2021: fr. 2'400.35 (4'622.00 - 2'221.65);

-

maggio 2021: fr. 2'031.80 (2'876.20 - 844.40);

-

giugno 2021: fr. 2'042.85 (2783.40 - 740.55);

per un importo complessivo di fr.

21'866.30 come calcolato dalla Cassa.

2.15

Per quanto concerne l’__________, risulta

che nel 2019 ha percepito uno stipendio mensile di fr. 5'000, pari a fr. 60'000

all’anno.

La Cassa, sulla base del

citato salario, aveva pagato indennità pari a fr. 2’156.45 nel mese di

settembre 2020, fr. 4'774.95 nei mesi di ottobre 2020 e dicembre 2020, fr. 4’776.10

nei mesi di gennaio 2021 e marzo 2021, fr. 4'620.95 nel mese di novembre 2020,

fr. 4'313.90 nel mese di febbraio 2021, fr. 4'622 nel mese di aprile 2021, fr. 4'406.65

nel mese di maggio 2021 e fr. 4'264.50 nel mese di giugno 2021.

Accertato che all’__________,

come emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 1’232

nei mesi di settembre 2020 e novembre 2020, di fr. 1’087 nei mesi di ottobre

2020.

e dicembre 2020, di fr. 964 nei mesi di gennaio 2021 e marzo 2021, di fr.

1'399 nel mese di febbraio 2021, di fr. 1'109 nel mese di aprile 2021, di fr.

1'312 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'445 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc.

8: compensi secondo documenti contabili […]”), che comprendono, oltre

alla differenza tra l’importo lordo del salario (fr. 5'000 al mese) conteggiato

dalla società e l’IPG Corona, la quota relativa al consumo proprio relativo

all’utilizzo del veicolo aziendale per un importo di fr. 7'955.55 IVA inclusa

(fr. 576 da settembre a dicembre 2020 e fr. 453 da gennaio 2021 a giugno 2021),

l’amministrazione ha ricalcolato le prestazioni come segue:

-

settembre 2020 e novembre 2020: [60’000 – (1’232 X 12)] : 360 = 125.60

che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 126. L’80% di fr. 126 dà

un‘indennità di fr. 100.80 al giorno;

-

ottobre 2020 e dicembre 2020: [60’000 – (1’097 X 12)] : 360 = 130.433

che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 131. L’80% di fr. 131 dà

un‘indennità di fr. 104.80 al giorno;

-

gennaio 2021 e marzo 2021: [60’000 – (1’399 X 12)] : 360 = 134.533 che

arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 135. L’80% di fr. 135 dà

un‘indennità di fr. 108 al giorno;

-

febbraio 2021: [60’000 – (1’097 X 12)] : 360 = 120.03 che arrotondato al

franco superiore ammonta a fr. 121. L’80% di fr. 121 dà un‘indennità di fr.

96.80

al giorno;

-

aprile 2021: [60’000 – (1’109 X 12)] : 360 = 129.70 che arrotondato al

franco superiore ammonta a fr. 130. L’80% di fr. 130 dà un‘indennità di fr. 104

al giorno;

-

maggio 2021: [60’000 – (1’312 X 12)] : 360 = 122.93 che arrotondato al

franco superiore ammonta a fr. 123. L’80% di fr. 123 dà un‘indennità di fr.

98.40

al giorno;

-

giugno 2021: [60’000 – (1’445 X 12)] : 360 = 118.50 che arrotondato al

franco superiore ammonta a fr. 119. L’80% di fr. 119 dà un‘indennità di fr.

95.20

al giorno.

Infatti,

poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita

salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali

per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla

concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una

parte del salario all’__________, questa va computata nella determinazione

dell’indennità dovuta.

Ne segue che nel mese di

settembre 2020 l’importo dovuto è di fr. 1'501.15 (100.80 X 14 giorni = 1

'411.20 + contributi sociali), per ottobre e dicembre 2020 di fr. 3'455.90 mensile

(104.80 X 31 giorni = 3'248.80 + contributi sociali), per novembre 2020 di fr.

3'216.75 (100.80 X 30 giorni = 3'024.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo

2021.

di fr. 3'562.25 mensile (108.00 X 31 giorni = 3'348.00 + contributi sociali),

per febbraio 2021 di fr. 2'883.90 (96.80 X 28 giorni = 2’710.40 + contributi

sociali), per aprile 2021 di fr. 3'319.70 (104.00 X 30 giorni = 3'120 + contributi

sociali), per maggio 2021 di fr. 3'245.60 (98.40 X 31 giorni = 3'050.40 +

contributi sociali), mentre per giugno 2021 di fr. 3'038.80 (95.20 X 30 giorni

= 2'856.00 + contributi sociali).

In queste condizioni,

l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in

troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:

-

settembre 2020: fr. 655.30 (2'156.45 - 1'501.15);

-

ottobre 2020: fr. 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);

-

novembre 2020: fr. 1'404.20 (4'620.95 - 3'216.75);

-

dicembre 2020: fr. 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);

-

gennaio 2021: fr. 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);

-

febbraio 2021: fr. 1'430.00 (4'313.90 - 2'883.90);

-

marzo 2021: fr. 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);

-

aprile 2021: fr. 1'302.30 (4'622.00 - 3'319.70);

-

maggio 2021: fr. 1'161.05 (4’406.65 - 3'245.60);

-

giugno 2021: fr. 1'225.70 (4'264.50 - 3'038.80);

per un importo complessivo di fr.

12'244.35 come calcolato dalla Cassa.

2.16

La

ricorrente sostiene di essere stata in buona fede.

La

questione della buona fede è di principio oggetto di esame nell'ambito

dell’eventuale procedura di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022

consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417

consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e).

In

ogni caso, relativamente alla buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed, va

rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una

decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un

amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Nel

caso di specie dalle tavole processuali non emergono informazioni errate

fornite dalla Cassa, né è dato sapere quali disposizioni irreversibili senza

pregiudizio avrebbe preso la ricorrente in seguito alle eventuali asserite

informazioni errate, non costituendo l’utilizzo della prestazione ricevuta un

comportamento pregiudizievole di cui può prevalersi un assicurato invocando il

diritto costituzionale alla protezione della buona fede (STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021, consid. 5.3).

Non

vi è pertanto spazio per riconoscere la buona fede della ricorrente.

2.17

Alla

luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che l’amministrazione, in

presenza di un fatto nuovo non conosciuto in precedenza (versamento di parte

del salario, rispettivamente di compensi in natura) ha proceduto alla revisione

delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi

litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente

all’assicurata.

Deve infatti essere restituita la

prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre

ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015,

consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno

2018.

consid. 4.2.2.).

Non occorre pertanto dar seguito

alla richiesta della ricorrente di segnalare la fattispecie all’UFAS,

rispettivamente al Controllo federale delle finanze in applicazione dell’art.

10a Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

2.18

In

queste condizioni la decisione su opposizione del 16 novembre 2022 concernente __________

e la decisione su opposizione del 20 gennaio 2023 che concerne l’avv. __________,

emessa in sostituzione della decisione su opposizione del 16 novembre 2022,

vanno confermate.

2.19

La ricorrente chiede di essere sentita

“personalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera”, domanda di sentire

quali testi __________ e __________, dipendente della __________, fiduciaria

della ricorrente e chiede l’allestimento di una perizia contabile “al fine

di accertare il dare e l’avere tra le parti in causa”.

Questo Tribunale rinuncia

all’assunzione delle prove richieste poiché non potrebbero sovvertire l’esito

della vertenza.

La relazione del revisore

indipendente del 19 agosto 2022 (doc. 8), redatta secondo il “mandat pour

l’exécution de contròles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations

perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel corso del mese di giugno 2021 ed

attentamente esaminata da questo Tribunale, è stata allestita conformemente ai

parametri imposti dall’Ufficio di vigilanza e, in quanto completa e motivata,

non necessita di alcuna complemento. La perizia contabile non è necessaria.

Quanto alla richiesta di ascoltare

__________ e __________, che dovrebbero essere sentiti quali testimoni “sulle

circostanze tutte esposte in narrativa” essi non potrebbero che ribadire

quanto già sostenuto dalla ricorrente e preso in considerazione da questo

Tribunale. Una loro testimonianza si rivela pertanto inutile.

Per quanto concerne la richiesta

di essere sentita, va qui rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona

ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a

un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della

determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia

della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza l’insorgente ha chiesto di essere ascoltata.

Ora, come visto in precedenza, la

documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di

alcun complemento.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost., la ricorrente ha potuto far

valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12

gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di

emanare il proprio giudizio (valutazione

anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4

gennaio 2022, consid. 3.2; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018

consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione

della ricorrente si rivela, pertanto, superflua.

2.20

In

concreto, se la Cassa non avesse

modificato la propria decisione su opposizione contestualmente con l'invio

della risposta di causa, l'assicurata avrebbe parzialmente vinto il ricorso

(sul tema cfr. Ueli Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224

ad art. 61, pag. 1133).

Tuttavia

il diritto a ripetibili non è dato.

Ricorrente

è la RI 1, e l’__________ ha agito nella sua qualità di socio e gerente con

diritto di firma individuale ed ha il potere di rappresentare la società (art.

814.

CO).

Inoltre,

in DTF 110 V 132 l’Alta Corte ha elencato i

presupposti che deve adempiere un avvocato che agisce in causa

propria affinché possa eccezionalmente pretendere un’indennità per la sua

attività personale nonché per ulteriori spese o danni, e meglio se la

causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha

impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di

guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; “[…] -

dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den

Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise

nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat;

erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B.

erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass

zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein

vernünftiges Verhältnis besteht. […]”).

In

concreto l’__________, socio e gerente della società, ha un interesse personale

all’esito del procedimento. Dagli atti non emerge che il lavoro svolto gli ha

impedito notevolmente la sua attività professionale o gli ha comportato una

perdita di guadagno.

Non sono

pertanto adempiute le condizioni per poter eccezionalmente riconoscere le

ripetibili.

2.21

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti