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Decisione

42.2023.22

Rettamente chiesta la restituzione di quanto erroneamente percepito per la locazione del posteggio; trattasi di una spesa che esula da quelle previste dell’art. 22 lett. c Las e non è, quindi, conside

14 agosto 2023Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i beneficiari del sostegno vivano in alloggi con pigione conveniente. Di

principio, i bambini non hanno diritto a una camera ciascuno.

2 Sono computabili

le spese di alloggio in conformità alle condizioni locali, incluse le spese

accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione.

Spese di alloggio

eccessive

3 Le spese di

alloggio eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione

ragionevolmente esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le

condizioni di disdetta.

4 Prima di esigere

un trasloco, occorre esaminare la situazione che si presenta nel singolo caso.

In particolare, si devono prendere in considerazione:

a. le dimensioni

e la composizione della famiglia

b. l’eventuale

radicamento in un determinato luogo

c. l’età e lo

stato di salute dei beneficiari; e

d. il loro grado

di integrazione sociale

5 In caso di rifiuto

di cercare un alloggio più conveniente o di traslocare in un alloggio ritenuto

ragionevolmente esigibile e più conveniente, l’interessato non ha nessun

diritto alla presa a carico della parte delle spese di alloggio ritenuta

eccessiva.

6 Se è comprovato

che i beneficiari del sostegno non sono in grado di trovare un alloggio,

l’organo dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di emergenza.

Spiegazioni (…) c)

pigione, spese accessorie incluse

La copertura dei

bisogni primari include la pigione per un alloggio adeguato e le spese

accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione. Compete ai servizi

sociali di stabilire, nelle proprie linee guida sulle pigioni, se e in quale

misura prendere in considerazione le spese accessorie.

Nella misura in cui

sono ammesse dal diritto di locazione, è importante che le spese accessorie

vengano assunte nell’ambito della copertura dei bisogni primari. Ciò vale sia

per i contributi di acconto che per i conguagli annuali, nella misura in cui la

loro scadenza rientri nel periodo di concessione del sostegno. I rimborsi dei

pagamenti di acconto corrisposti in eccesso devono essere computati come reddito

al momento del versamento”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.;

STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10

pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18

settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

In particolare, le norme sulla

locazione prevedono all’art. 257a CO, che “le spese accessorie sono la

remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in

relazione all’uso della cosa” (cpv. 1) e che “sono a carico del

conduttore soltanto se specialmente pattuito” (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 257b CO,

inoltre, per la locazione di locali d’abitazione o commerciali, “le spese

accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal

locatore per prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e

di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici

risultanti dall’uso della cosa” (cpv. 1).

La Direttiva dell’USSI di ottobre

2020 (reperibile al sito https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Proprietari_d_immobili_spese_accessorie_spese_di_gestione_e_manutenzione.pdf

nella versione consultabile il 26 luglio 2023)

precisa, in tal senso, che le spese accessorie corrispondono ai:

"

(…) costi (“spese di gestione” ai sensi della Circolare N. 7/2019

Divisione delle contribuzioni) che, in caso di locazione, possono essere

fatturati all’inquilino quali spese accessorie.

Sono in particolare

(elenco non esaustivo):

- le spese d’acqua

potabile;

- le spese per le

revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio revisione impianti

(ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento, bruciatore, climatizzazione,

lavatrice, ecc.);

- le spese per la

disinfezione e disinfestazione;

- le spese di

fognatura, ritiro spazzatura e depurazione;

- le spese

d’illuminazione, d’elettricità e pulizia scale e vani comuni;

- le spese per la

manutenzione corrente del giardino;

- le spese per

l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il

riscaldamento in genere;

- le spese di

servizio portineria e di custodia;

- le spese per lo

sgombero della neve;

- i premi

d’assicurazione: o contro gli incendi; o contro i danni dell’acqua; o contro le

rotture vetri; o contro la grandine; o di responsabilità civile per immobili.

Le spese accessorie

effettive possono essere riconosciute ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, ovvero

fino ad arrivare, unitamente al valore locativo (in sostituzione del costo

dell’affitto, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b) RegLaps), al massimo della spesa per

alloggio previsto dall’art. 9 Laps. Le spese di mantenimento corrente

dell’appartamento (p. es.: sostituzione di lampadine, pulizia, ecc.) sono

invece già contemplate nel forfait di mantenimento (COSAS B.2.1).”

Si

veda anche Roger Weber in Corinne Widmer Lüchinger,

David Oser, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020 Helbing

Lichtenhahn Verlag, Basel, n. 2 ad

art. 257a CO.

Tra le

spese accessorie, quindi, le norme sulla locazione non annoverano quelle

relative alla locazione del posteggio (peraltro possibile oggetto di un

separato contratto di locazione con termine di disdetta più breve rispetto a

quello inerente la locazione di locali abitativi; cfr. art. 266e CO).

2.5. Per quanto concerne le prestazioni

ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai

sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il

condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno

dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)."

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni

complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 RLaps "L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle

domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di

rimborso è l’USSI.

2.6. Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane

applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi,

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla

Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione

processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un

controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi

o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.

Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF

8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC

Considerandi

1989.

p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è

possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede

oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona

fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.

STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,

parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del

20.

ottobre 2000).

2.7

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente è al

beneficio delle prestazioni assistenziali da marzo 2022. A favore della

medesima sino a maggio 2023 sono state erogate prestazioni Las per complessivi

fr. 32'260.65 (cfr. doc. 45-47).

Dal contratto di locazione in

atti, emerge che RI 1 loca un monolocale sito ad __________, per il quale sino

al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. 59) corrispondeva una pigione così composta:

"

affitto 850.-

post. 120.-

acc. spese 100.-

1'070.-”

(cfr. doc. 60).

Per quanto attiene al periodo

oggetto della presente vertenza (marzo – novembre 2022), dagli atti emerge che:

-

con decisione del 19 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni

ordinarie di fr. 991.- mensili per marzo 2022, computando a titolo di “spesa

alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 21-24; 354-357);

-

con decisione del 20 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita

prestazioni ordinarie di fr. 2’076.- mensili per aprile 2022, computando a

titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 25-28; 350-353);

-

con decisione del 20 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita

prestazioni ordinarie di fr. 2’060.- mensili per maggio 2022, computando a

titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 29-32; 346-349);

-

con decisione del 17 giugno 2022, l’USSI ha accordato all’assistita

prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per giugno 2022, computando a

titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 33-36; 333-336);

-

con decisione del 5 luglio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita

prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per luglio ed agosto 2022,

computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 39-40;

321-324);

-

con decisione del 7 settembre 2022, l’USSI ha accordato all’assistita

prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per settembre, ottobre e novembre

2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc.

41-44; 303-306).

Con ordine di restituzione del 2

dicembre 2022, l’USSI ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 1'080.- a

titolo di prestazioni Las indebitamente percepite per il periodo da marzo a

novembre 2022, sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…) in occasione di un controllo relativo alla sua pratica di assistenza

abbiamo rilevato che la spesa alloggiativa da noi calcolata per il periodo

marzo 2022 - novembre 2022 risulta essere errata. Per il calcolo della

prestazione assistenziale il nostro Ufficio avrebbe dovuto tener conto della

spesa alloggiativa escluso il costo del posteggio di fr. 120.-. ritenuto che il

nostro Ufficio ha calcolato una spesa alloggiativa di fr.1'070 (comprensiva

della spesa del posteggio) anziché di fr. 950.- lei ha percepito un’eccedenza

che deve esserci rimborsata. (…) per il periodo marzo 2022 - novembre 2022 le è

quindi stato versato un importo non dovuto di CHF 1'080.-.” (cfr. doc. 18-19).

Contro l’ordine di restituzione, RI

1.

ha presentato un tempestivo reclamo, nella quale ha fatto valere che “il

contratto di locazione (…) consegnato” all’USSI “era estremamente chiaro

nella suddivisione tra affitto 850.- posteggio 120.- acconto spese 100.- (…)”

e ch’ella non comprende, quindi, “come abbiate potuto non tener conto di

detrarre il posteggio della spesa alloggiativa, creandomi così sotto Natale,

sia un danno morale, che un danno materiale, è assurdo che per colpa di un

vostro impiegato incompetente, io oltretutto in assistenza abbia ora un debito

che voi mi avete creato, e dal momento ce la legge non ammette errori, non mi

sembra giusto che io debba pagare per i vostri errori, fate pagare a chi

l’errore l’ha commesso”.

Ella ha, poi, osservato di non

essere “a conoscenza di questa legge sul posteggio” e che se avesse “saputo

mi sarei accorta subito e ve l’avrei notificato”, concludendo chiedendo “il

condono totale per colpa dell’impiegata __________, visto che ha anche ammesso

al telefono con me il suo errore, e che questa “signora” non si permetta più al

telefono di rispondere alla mia affermazione: “io non pago nulla, non ho soldi

ed in più lei ha fatto l’errore” con una risposta irrispettosa “vuole che le

mando un precetto esecutivo signora RI 1?”, questa è una minaccia (…)”

(cfr. doc. 10).

L’USSI ha respinto il reclamo con

le argomentazioni già esposte in precedenza (cfr. consid. 1.1. ed all. A1 a

doc. I).

2.8

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che,

come visto (cfr. consid. 2.7.), dalle carte processuali emerge che

l’amministrazione, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande di prestazioni

assistenziali per il periodo da marzo a novembre 2022, l’USSI, in luogo di fr.

950.

- mensili, per la spesa di alloggio della ricorrente ha conteggiato

l’importo di fr. 1’070.-, stabilendo così facendo, a torto, le prestazioni Las

mensili spettanti all’assistita nel lasso temporale in questione.

Come visto al consid. 2.4.,

infatti, le spese relative alla locazione del posteggio esulano da quelle

previste dell’art. 22 lett. c Las, non sono considerabili quali spese

accessorie e la ricorrente doveva, quindi, farvi fronte mediante quanto

riconosciutole a titolo di forfait globale di mantenimento (cfr. supra

consid. 2.2.).

In concreto, quindi, in

conseguenza dell’erroneo computo nella spesa inerente l’alloggio (cfr. supra

consid. 2.3.-2.4.) del canone locativo relativo al posteggio, per fr. 120.-

mensili, RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali più elevate in rapporto

a quanto, effettivamente, avrebbe avuto diritto.

È

quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto

in base alle spese di alloggio effettivamente computabili e che la ricorrente,

da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte delle

prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo tra marzo e novembre

2022, di modo che rettamente l’USSI ha provveduto ad emanare l’ordine di

restituzione del 2 dicembre 2022.

Circa le argomentazioni

sollevate, tanto in sede di opposizione (cfr. supra consid. 2.7.), quanto

ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.), dalla ricorrente sulla propria buona fede

e sulle sue difficoltà finanziarie (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA

rileva che tali argomentazioni esulano dalla presente

vertenza, concernendo i presupposti del condono (cfr.

art. 26 cpv. 3 Laps; supra consid. 2.5. e 2.6.) che, a questo stadio, non è

oggetto della lite.

Nel

caso di specie, l’USSI si è peraltro già impegnato ad esaminare d’ufficio “con separata decisione,

nella procedura successiva, dopo che la presente decisione sarà cresciuta in

giudicato” se le condizioni del condono sono in concreto date, oppure no (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I).

D’altra

parte, quanto alla richiesta della ricorrente di procedere alla restituzione

rateale di quanto indebitamente percepito (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA

rileva che un’eventuale soluzione confacente alle

esigenze economiche di RI 1 dovrà, a dipendenza dell’esito della domanda di

condono che l’amministrazione si è già impegnata ad esaminare, eventualmente

essere concordata con l’amministrazione.

Questo

tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 42.2013.6 del 2

aprile 2014 consid. 2.12.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid.

2.15

; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del

22.

marzo 2006 consid. 2.21.).

2.9

Questa Corte rileva pure che

l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione (peraltro non contestato

per quanto concerne il suo ammontare), è pari alla somma che la ricorrente ha

percepito indebitamente per la locazione del posteggio, il cui costo ammonta a

mensili fr. 120.-, per nove mesi, ossia per l’intero periodo da marzo a

novembre 2022 e si rivela, quindi corretto (fr. 120.- x 9 = fr. 1'080.-).

2.10

Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su reclamo del 14 aprile 2023 deve, pertanto, essere confermata.

2.11

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia,

quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto

non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.

29.

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti