42.2023.22
Rettamente chiesta la restituzione di quanto erroneamente percepito per la locazione del posteggio; trattasi di una spesa che esula da quelle previste dell’art. 22 lett. c Las e non è, quindi, considerabile quale spesa accessoria
14 agosto 2023Italiano29 min
l’organo dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di emergenza.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.22
CL/gm
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 14
aprile 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la decisione del 2 dicembre 2022 (cfr. doc. 18-19) con cui
aveva a chiesto ad RI 1 (classe 1978, a beneficio delle prestazioni
assistenziali da marzo 2022; cfr. doc. 45-47) la restituzione di fr. 1’080.- a
titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel periodo da marzo a
settembre 2022.
L’amministrazione ha motivato il
proprio provvedimento come segue:
"
(…) L’USSI, per il periodo dal mese di marzo 2022 al mese di novembre
2022, ha riconosciuto alla signora RI 1 una spesa alloggiativa mensile di CHF
1'070.- (comprensiva della spesa del posteggio) anziché di CHF 950.-.
Le prestazioni mensili
versate alla reclamante nei mesi da marzo 2022 a novembre 2022 erano state
calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione l’importo
corretto di CHF 950.- relativo alla spese alloggiativa. Ne consegue che la
reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni mensili erogate
dall’USSI.
L’USSI ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 30 novembre
2022 [recte: 2 dicembre 2022] considerando il citato importo di CHF 950.- e
quindi ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto
all’assistenza tramite l’ordine di restituire le prestazioni assistenziali
mensili versate in eccesso.
L’ordine di
restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato delle
prestazioni alle quali, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di
conseguenza, in quanto indebitamente ricevute, vanno restituite.” (cfr. all. A
a doc. I)
Rilevando che l’allora reclamante
aveva fatto valere censure relative al condono, l’USSI ha precisato che “è
possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita
in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente
in quel caso l’obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26
aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 15 aprile 2010; STF 8C_130/2008 dell’11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Nel caso di specie, la reclamante
sostiene implicitamente di aver agito in buona fede e che la restituzione
costituisca un onere troppo grave. Tali censure riguardano le condizioni del
condono (buona fede e onere troppo grave (…)) che verranno esaminate, con
separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente decisione
sarà cresciuta in giudicato. Tale procedura verrà attiva d’ufficio.”
(cfr. doc. I).
1.2. Contro la decisione su reclamo
l’assistita ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
l’annullamento dell’ordine di restituzione e, nell’ipotesi in cui il suo
gravame dovesse essere respinto, si è detta disposta a restituire l’importo a
rate mensili di fr. 20.- cadauna all’amministrazione.
In particolare, RI 1 ha fatto
valere quanto segue:
"
(…) mi trovo in assistenza dal 1 marzo 2022 (…) tra i vari documenti da
consegnare c’era anche quello del contratto di affitto (…) è ben chiara la
suddivisione delle varie voci che dividono il costo dell’affitto, dall’acconto
spese e dal posteggio di 120.- mensili.
Succede che i mesi
passano e come d’accordo mi viene versato sul mio conto postale la cifra di
1070 fr (…). Vedendomi accreditato questo importo nel suo totale ogni mese, mai
avrei pensato che dopo 9 mesi, l’Ufficio del sostegno sociale mi richiedesse
indietro la cifra pagatami erroneamente del parcheggio di fr 1080 totali (…)
per un loro errore, poiché non hanno tenuto conto del fatto che il parcheggio
dovevo pagarmelo io e quindi non era a loro carico.
(…) ovviamente ero in
buona fede, anche perché lo dimostra che i soldi del parcheggio sono stati
versati al proprietario di casa non me li sono tenuti io, in più dicendo che
per me è un debito che mi è stato generato dal loro ufficio quindi trattasi di
un onere troppo grave per me. (…) viene scritto che la restituzione è condonata
solo se la prestazione è stata percepita in buona fede e se il provvedimento
costituirebbe un onere troppo grave, ma sono infatti questi due punti per i
quali rispecchiano esattamente ciò che io ho scritto e per il quale ho
rifiutato di ridare questi soldi, però ciononostante non hanno accettato il mio
reclamo, assurdo che in assistenza mi venga generato un debito dal Cantone per
una loro impiegata incompetente, che a quanto pare non è neanche il primo
errore che commette.
Dei 1000 fr che ricevo
mensilmente tolti i 120 per il parcheggio io rimango con 880 fr al mese con i
quali devo pagare le fatture, mangiare ecc per me è un onere troppo grave per
restituire questi soldi (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 16 maggio
2023, l’USSI propone di respingere il ricorso rinviando, in buona sostanza,
alla propria decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.4. Il 17 maggio 2023, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia
chiesto ad RI 1 il rimborso di fr. 1’080.-, corrispondenti a prestazioni
assistenziali percepite indebitamente tra marzo e novembre 2022.
L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali
consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni
assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni
ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali
in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di
riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
2
persone
1'539.--
3
persone
1'871.--
4 persone
2'153.--
5
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).
Gli
importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto
al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
Dal 1° gennaio
2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono
stati aumentati come segue:
"Persone dell’unità di riferimento -
Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1
persona
1’031.-- / mese
2 persone
1'577.-- / mese
3
persone
1'918.-- / mese
4
persone
2'206.-- / mese
5
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
2.3. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile
residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito
dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono
corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e
dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per
una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e
fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei
minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. non vengono computate le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5. non viene computata per ogni membro dell’unità
di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad
un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da
lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri
permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti
privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.
2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il
calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese
vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Giusta
l'art. 9 Laps:
" La
spesa per l’alloggio è computata fino ad
un massimo di:
a) per le
persone unità
importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una
persona:
all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte
sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte
da sulle prestazioni complementari
più di due
persone:
all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20% (cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al
convivente. (cpv. 2)."
L’importo
riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI era
pari, sino al 31 dicembre 2020, a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--
mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.--
al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge
di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari
all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità –
LaLPC).
Con effetto dal 1° gennaio
2021, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa
riferimento, sono aumentati. In effetti la modifica della LPC, approvata dal
Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio
2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la
pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.--
nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr.
14'520.-- nella regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).
Ai
sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ai
fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato
l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino al massimale previsto
dall’art. 9 Laps.
2.4. Quanto
alle spese accessorie, nelle
linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (ma analogamente valeva a decorrere dal
1° gennaio 2021), al punto C.4.1. (“Spese di alloggio e spese accessorie in
generale”) figurano le seguenti indicazioni:
"
Principio: alloggio conveniente
1 Ci si attende che
Fatti
i beneficiari del sostegno vivano in alloggi con pigione conveniente. Di
principio, i bambini non hanno diritto a una camera ciascuno.
2 Sono computabili
le spese di alloggio in conformità alle condizioni locali, incluse le spese
accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione.
Spese di alloggio
eccessive
3 Le spese di
alloggio eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione
ragionevolmente esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le
condizioni di disdetta.
4 Prima di esigere
un trasloco, occorre esaminare la situazione che si presenta nel singolo caso.
In particolare, si devono prendere in considerazione:
a. le dimensioni
e la composizione della famiglia
b. l’eventuale
radicamento in un determinato luogo
c. l’età e lo
stato di salute dei beneficiari; e
d. il loro grado
di integrazione sociale
5 In caso di rifiuto
di cercare un alloggio più conveniente o di traslocare in un alloggio ritenuto
ragionevolmente esigibile e più conveniente, l’interessato non ha nessun
diritto alla presa a carico della parte delle spese di alloggio ritenuta
eccessiva.
6 Se è comprovato
che i beneficiari del sostegno non sono in grado di trovare un alloggio,
l’organo dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di emergenza.
Spiegazioni (…) c)
pigione, spese accessorie incluse
La copertura dei
bisogni primari include la pigione per un alloggio adeguato e le spese
accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione. Compete ai servizi
sociali di stabilire, nelle proprie linee guida sulle pigioni, se e in quale
misura prendere in considerazione le spese accessorie.
Nella misura in cui
sono ammesse dal diritto di locazione, è importante che le spese accessorie
vengano assunte nell’ambito della copertura dei bisogni primari. Ciò vale sia
per i contributi di acconto che per i conguagli annuali, nella misura in cui la
loro scadenza rientri nel periodo di concessione del sostegno. I rimborsi dei
pagamenti di acconto corrisposti in eccesso devono essere computati come reddito
al momento del versamento”.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15
febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.;
STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_902/2017 del
12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10
pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
In particolare, le norme sulla
locazione prevedono all’art. 257a CO, che “le spese accessorie sono la
remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in
relazione all’uso della cosa” (cpv. 1) e che “sono a carico del
conduttore soltanto se specialmente pattuito” (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 257b CO,
inoltre, per la locazione di locali d’abitazione o commerciali, “le spese
accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal
locatore per prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e
di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici
risultanti dall’uso della cosa” (cpv. 1).
La Direttiva dell’USSI di ottobre
2020 (reperibile al sito https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Proprietari_d_immobili_spese_accessorie_spese_di_gestione_e_manutenzione.pdf
nella versione consultabile il 26 luglio 2023)
precisa, in tal senso, che le spese accessorie corrispondono ai:
"
(…) costi (“spese di gestione” ai sensi della Circolare N. 7/2019
Divisione delle contribuzioni) che, in caso di locazione, possono essere
fatturati all’inquilino quali spese accessorie.
Sono in particolare
(elenco non esaustivo):
- le spese d’acqua
potabile;
- le spese per le
revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio revisione impianti
(ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento, bruciatore, climatizzazione,
lavatrice, ecc.);
- le spese per la
disinfezione e disinfestazione;
- le spese di
fognatura, ritiro spazzatura e depurazione;
- le spese
d’illuminazione, d’elettricità e pulizia scale e vani comuni;
- le spese per la
manutenzione corrente del giardino;
- le spese per
l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il
riscaldamento in genere;
- le spese di
servizio portineria e di custodia;
- le spese per lo
sgombero della neve;
- i premi
d’assicurazione: o contro gli incendi; o contro i danni dell’acqua; o contro le
rotture vetri; o contro la grandine; o di responsabilità civile per immobili.
Le spese accessorie
effettive possono essere riconosciute ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, ovvero
fino ad arrivare, unitamente al valore locativo (in sostituzione del costo
dell’affitto, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b) RegLaps), al massimo della spesa per
alloggio previsto dall’art. 9 Laps. Le spese di mantenimento corrente
dell’appartamento (p. es.: sostituzione di lampadine, pulizia, ecc.) sono
invece già contemplate nel forfait di mantenimento (COSAS B.2.1).”
Si
veda anche Roger Weber in Corinne Widmer Lüchinger,
David Oser, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020 Helbing
Lichtenhahn Verlag, Basel, n. 2 ad
art. 257a CO.
Tra le
spese accessorie, quindi, le norme sulla locazione non annoverano quelle
relative alla locazione del posteggio (peraltro possibile oggetto di un
separato contratto di locazione con termine di disdetta più breve rispetto a
quello inerente la locazione di locali abitativi; cfr. art. 266e CO).
2.5. Per quanto concerne le prestazioni
ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno
dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)."
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni
complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 RLaps "L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai
sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle
domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di
rimborso è l’USSI.
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane
applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi,
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla
Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF
Considerandi
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC
1989.
p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è
possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede
oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona
fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.
STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,
parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del
20.
ottobre 2000).
2.7
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente è al
beneficio delle prestazioni assistenziali da marzo 2022. A favore della
medesima sino a maggio 2023 sono state erogate prestazioni Las per complessivi
fr. 32'260.65 (cfr. doc. 45-47).
Dal contratto di locazione in
atti, emerge che RI 1 loca un monolocale sito ad __________, per il quale sino
al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. 59) corrispondeva una pigione così composta:
"
affitto 850.-
post. 120.-
acc. spese 100.-
1'070.-”
(cfr. doc. 60).
Per quanto attiene al periodo
oggetto della presente vertenza (marzo – novembre 2022), dagli atti emerge che:
-
con decisione del 19 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni
ordinarie di fr. 991.- mensili per marzo 2022, computando a titolo di “spesa
alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 21-24; 354-357);
-
con decisione del 20 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita
prestazioni ordinarie di fr. 2’076.- mensili per aprile 2022, computando a
titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 25-28; 350-353);
-
con decisione del 20 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita
prestazioni ordinarie di fr. 2’060.- mensili per maggio 2022, computando a
titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 29-32; 346-349);
-
con decisione del 17 giugno 2022, l’USSI ha accordato all’assistita
prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per giugno 2022, computando a
titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 33-36; 333-336);
-
con decisione del 5 luglio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita
prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per luglio ed agosto 2022,
computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 39-40;
321-324);
-
con decisione del 7 settembre 2022, l’USSI ha accordato all’assistita
prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per settembre, ottobre e novembre
2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc.
41-44; 303-306).
Con ordine di restituzione del 2
dicembre 2022, l’USSI ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 1'080.- a
titolo di prestazioni Las indebitamente percepite per il periodo da marzo a
novembre 2022, sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…) in occasione di un controllo relativo alla sua pratica di assistenza
abbiamo rilevato che la spesa alloggiativa da noi calcolata per il periodo
marzo 2022 - novembre 2022 risulta essere errata. Per il calcolo della
prestazione assistenziale il nostro Ufficio avrebbe dovuto tener conto della
spesa alloggiativa escluso il costo del posteggio di fr. 120.-. ritenuto che il
nostro Ufficio ha calcolato una spesa alloggiativa di fr.1'070 (comprensiva
della spesa del posteggio) anziché di fr. 950.- lei ha percepito un’eccedenza
che deve esserci rimborsata. (…) per il periodo marzo 2022 - novembre 2022 le è
quindi stato versato un importo non dovuto di CHF 1'080.-.” (cfr. doc. 18-19).
Contro l’ordine di restituzione, RI
1.
ha presentato un tempestivo reclamo, nella quale ha fatto valere che “il
contratto di locazione (…) consegnato” all’USSI “era estremamente chiaro
nella suddivisione tra affitto 850.- posteggio 120.- acconto spese 100.- (…)”
e ch’ella non comprende, quindi, “come abbiate potuto non tener conto di
detrarre il posteggio della spesa alloggiativa, creandomi così sotto Natale,
sia un danno morale, che un danno materiale, è assurdo che per colpa di un
vostro impiegato incompetente, io oltretutto in assistenza abbia ora un debito
che voi mi avete creato, e dal momento ce la legge non ammette errori, non mi
sembra giusto che io debba pagare per i vostri errori, fate pagare a chi
l’errore l’ha commesso”.
Ella ha, poi, osservato di non
essere “a conoscenza di questa legge sul posteggio” e che se avesse “saputo
mi sarei accorta subito e ve l’avrei notificato”, concludendo chiedendo “il
condono totale per colpa dell’impiegata __________, visto che ha anche ammesso
al telefono con me il suo errore, e che questa “signora” non si permetta più al
telefono di rispondere alla mia affermazione: “io non pago nulla, non ho soldi
ed in più lei ha fatto l’errore” con una risposta irrispettosa “vuole che le
mando un precetto esecutivo signora RI 1?”, questa è una minaccia (…)”
(cfr. doc. 10).
L’USSI ha respinto il reclamo con
le argomentazioni già esposte in precedenza (cfr. consid. 1.1. ed all. A1 a
doc. I).
2.8
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che,
come visto (cfr. consid. 2.7.), dalle carte processuali emerge che
l’amministrazione, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande di prestazioni
assistenziali per il periodo da marzo a novembre 2022, l’USSI, in luogo di fr.
950.- mensili, per la spesa di alloggio della ricorrente ha conteggiato
l’importo di fr. 1’070.-, stabilendo così facendo, a torto, le prestazioni Las
mensili spettanti all’assistita nel lasso temporale in questione.
Come visto al consid. 2.4.,
infatti, le spese relative alla locazione del posteggio esulano da quelle
previste dell’art. 22 lett. c Las, non sono considerabili quali spese
accessorie e la ricorrente doveva, quindi, farvi fronte mediante quanto
riconosciutole a titolo di forfait globale di mantenimento (cfr. supra
consid. 2.2.).
In concreto, quindi, in
conseguenza dell’erroneo computo nella spesa inerente l’alloggio (cfr. supra
consid. 2.3.-2.4.) del canone locativo relativo al posteggio, per fr. 120.-
mensili, RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali più elevate in rapporto
a quanto, effettivamente, avrebbe avuto diritto.
È
quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto
in base alle spese di alloggio effettivamente computabili e che la ricorrente,
da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte delle
prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo tra marzo e novembre
2022, di modo che rettamente l’USSI ha provveduto ad emanare l’ordine di
restituzione del 2 dicembre 2022.
Circa le argomentazioni
sollevate, tanto in sede di opposizione (cfr. supra consid. 2.7.), quanto
ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.), dalla ricorrente sulla propria buona fede
e sulle sue difficoltà finanziarie (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA
rileva che tali argomentazioni esulano dalla presente
vertenza, concernendo i presupposti del condono (cfr.
art. 26 cpv. 3 Laps; supra consid. 2.5. e 2.6.) che, a questo stadio, non è
oggetto della lite.
Nel
caso di specie, l’USSI si è peraltro già impegnato
ad esaminare d’ufficio “con separata decisione,
nella procedura successiva, dopo che la presente decisione sarà cresciuta in
giudicato” se le condizioni del condono sono in concreto date, oppure no (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I).
D’altra
parte, quanto alla richiesta della ricorrente di procedere alla restituzione
rateale di quanto indebitamente percepito (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA
rileva che un’eventuale soluzione confacente alle
esigenze economiche di RI 1 dovrà, a dipendenza dell’esito della domanda di
condono che l’amministrazione si è già impegnata ad esaminare, eventualmente
essere concordata con l’amministrazione.
Questo
tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 42.2013.6 del 2
aprile 2014 consid. 2.12.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid.
2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del
22.
marzo 2006 consid. 2.21.).
2.9
Questa Corte rileva pure che
l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione (peraltro non contestato
per quanto concerne il suo ammontare), è pari alla somma che la ricorrente ha
percepito indebitamente per la locazione del posteggio, il cui costo ammonta a
mensili fr. 120.-, per nove mesi, ossia per l’intero periodo da marzo a
novembre 2022 e si rivela, quindi corretto (fr. 120.- x 9 = fr. 1'080.-).
2.10
Alla luce di tutto quanto precede,
la decisione su reclamo del 14 aprile 2023 deve, pertanto, essere confermata.
2.11
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia,
quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto
non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti