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Decisione

42.2023.24

Rettamente intimato a ric. di vendere fondo di sua proprietà (abitaz. primaria). Tuttavia, visto che pendente causa egli ha prodotto 2 mandati di vendita conferiti a immobiliare, si giustifica concedergli ultimo termine per vendere immobile. USSI valuterà se date condizioni per applicare riduzione

23 ottobre 2023Italiano55 min

vendita verso terzi tramite pubblicazione. Dall’altro, che del resto dal mandato

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.24

rs

Lugano

23 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 aprile 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 è stato al beneficio delle

prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2017,

dal mese di settembre 2019 al mese di gennaio 2022, nel mese di novembre 2022 e

dal mese di gennaio al mese di maggio 2023 percependo complessivamente

l’importo di fr. 96'655.30 (cfr. doc. 82-107).

1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione del 2 dicembre 2022,

ricordato il principio di sussidiarietà e che non sussiste un diritto a

mantenere la sostanza immobiliare, ha intimato a RI 1 di vendere entro il 31

marzo 2023 l’immobile di sua proprietà sito al mappale n. __________ del Comune

di __________ nella cui abitazione risiede con la famiglia, ritenuto peraltro

che non sono dati i presupposti per rinunciare alla realizzazione della

sostanza immobiliare.

L’amministrazione gli ha inoltre chiesto

“di documentarci regolarmente sui passi intrapresi in merito. A

realizzazione avvenuta è invitato a trasmetterci tempestivamente tutta la

relativa documentazione”.

L’interessato è stato altresì

reso attento “di rispettare il principio di sussidiarietà e di riduzione del

danno che incombe a tutti i beneficiari di prestazioni assistenziali”, come

pure del fatto che “una violazione può comportare

la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali”.

Nel provvedimento, quale mezzo

giuridico, è stato indicato che “contro la presente decisione è possibile

inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale

Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. (…)” (cfr.

242).

1.3. Contro la decisione del 2 dicembre

2022 RI 1, il 9 dicembre 2022, ha interposto il seguente reclamo:

" (…) su

imposizione USSI, a partire dal 10 settembre 2022, la proprietà immobiliare risulta

adibita unicamente ad abitazione dell’opponente e della sua famiglia, ragione

per la quale la sua vendita coatta priverebbe il sottoscritto e la sua famiglia

del necessario alloggio per il quale oltretutto l'opponente paga mensilmente i gravanti

interessi ipotecari che sono inferiori ad un normale canone di locazione.

In ogni caso visto l'ammontare del debito ipotecario (Chf 950'000)

e le conseguenti necessarie ed impellenti spese di ripristino (rifacimento

tetto e rifacimento opere idrauliche, preventivo oltre Chf 200'000), il ricavato

di una vendita all'asta risulterebbe pressoché nullo, visto che la costruzione

risale allontano 1963, settant'anni or sono.

In caso di una vendita forzata, il ricavato risulterebbe limitato

al solo valore del terreno costringendo l'interessato a ricercare un diverso

alloggio per il suo nucleo familiare ad un costo ben maggiore degli interessi

ipotecari, canone mensile del quale alla fine USSI dovrà prendersene carico. (…)”

(Doc. 13)

1.4. Con decisioni del 15 febbraio e 7

marzo 2023 l’amministrazione ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale

ordinaria per i mesi da gennaio a marzo 2023 (cfr. doc. 225, 217, 203).

1.5. Il 23 febbraio 2023 l’USSI ha

emanato una nuova decisione con la quale ha annullato e sostituito la decisione

del 2 dicembre 2022. Il tenore è il medesimo di quello del provvedimento del

dicembre 2022, ad eccezione del termine entro il quale procedere alla vendita

dell’immobile, prorogato al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 9).

1.6. Con decisioni dell’11 aprile e

dell’8 maggio 2023 l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1 il diritto a

prestazioni assistenziali da aprile a maggio 2023 (cfr. doc. 179; 154), mentre

gli ha negato tale diritto dal mese di giugno 2023 (cfr. doc. 108).

1.7. Nel frattempo l’USSI, con decisione

su reclamo del 26 aprile 2023, ha confermato l’obbligo per RI 1 vendere la

propria proprietà sita a __________.

L’amministrazione, in ordine, ha

rilevato:

" (…) ritenuto

che con decisione del 2 dicembre 2022 l'USSI ha intimato al Signor RI 1 la

vendita della propria sostanza immobiliare entro il 31 marzo 2023 e che con

decisione del 23 febbraio 2023 l'USSI ha annullato e sostituito la sua

precedente decisione del 2 dicembre 2022 con la quale non ha dato seguito al

reclamo del 9 dicembre 2022 del signor RI 1, si entra nel merito del reclamo di

quest'ultimo considerandolo contro la decisione del 23 febbraio 2023 con la

quale l'USSI ha intimato la vendita entro il 31 maggio 2023.” (Doc. A pag. 3)

Per quanto attiene al merito

della questione, dalla decisione su reclamo si evince:

"

(…) il signor RI 1 ha

esercitato un'attività indipendente,

adibendo alcuni locali dell'abitazione a

B&B. In particolare

egli ha adibito

45 mq dei 184 mq abitabili della propria abitazione (di complessivi 223

mq) ad attività di B&B.

Con parte delle entrate di tale

attività egli ha fatto fronte parzialmente

alle spese di gestione e manutenzione, agli interessi ipotecari, come pure

alle spese accessorie relative alla sostanza immobiliare. Durante lo svolgimento

dell'attività infatti, soprattutto quando dalla stessa non vi

erano entrate, le prestazioni assistenziali

riconosciute all'UR andavano di fatto parzialmente a coprire le spese

effettive connesse all'immobile, superando ad esempio

quelle accessorie il massimale riconoscibile

dall'USSI. Pertanto, non conseguendo più per parecchio tempo delle

entrate che gli permettessero, oltre che a far

fronte parzialmente

alle citate spese connesse all'immobile anche a coprire il

fabbisogno, l'USSI ha indicato al signor RI 1 di chiudere

definitivamente l'attività, cosa che

egli ha provveduto a fine 2022.

Per

anni dunque è stato permesso al signor RI 1 di conservare la propria sostanza immobiliare, permettendo anche di

riportare ai mesi successivi della contabilità relativa all'attività indipendente, le spese

connesse all'immobile

quando queste superavano le entrate.

Per inciso, il reclamante ha

indicato e confermato che l'intera abitazione è ad

uso esclusivo della propria famiglia. Dalla

documentazione a disposizione dell'USSI emerge un valore di stima del fondo n. __________

RFD __________ di complessivi CHF 456'588.-

e un valore di reddito di complessivi CHF 16'493.-.

Il valore locativo, in base

alla Direttiva Laps 2 / 2015 attualmente in vigore corrisponde al 90%

del valore di reddito. Ritenuto un reddito dalla sostanza di complessivi CHF

16'493.-, il valore locativo

risulta essere di CHF

14'843.-

annui pari a CHF 1'236.90 mensili composti da CHF 934.40 per i 139/184 relativi all'abitazione

primaria e CHF 302.50 per i 45/184 per l'abitazione

secondaria.

Le spese di gestione dell'immobile, sempre

in base alla Direttiva Laps 2 /2015 "Per

quanto le

spese di gestione e manutenzione le stesse sono riconosciute con un forfait del 20% del reddito lordo

dell'immobile (pigioni

e/o valore locativo) se l'immobile è

stato costruito da più di 10 anni.

In caso contrario viene riconosciuto un forfait del 10%." ammontano a complessivi CHF 2'969.-

ossia al 20% del valore locativo complessivo di CHF 14'843.- ed il debito ipotecario dell'immobile corrisponde a CHF 950'000.- con un tasso d'interesse pari all'1.46% con un interesse annuo pari a

CHF 13'870.- pari a CHF 1'155.83 mensili per

la sostanza complessiva

presente in Svizzera composta dall'abitazione

primaria e secondaria.

Ai sensi

dell'art.

22 lett. b) n.

4 le spese e gli interessi passivi sui debiti

vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19

e 20 della LT

(deroga all'art. 8 cpv. 2, lett. a)

Laps).

L'USSI

può pertanto riconoscere

un totale complessivo, per le spese e gli interessi

passivi sui debiti, di CHF 1'236.90 mensili pari al valore di reddito della sostanza immobiliare in svizzera.

Le spese complessive ammontano

a complessivi CHF 16'839.- annui pari a CHF 1'403.20

mensili.

Risulta pertanto uno scoperto di CHF 166.30 a cui il reclamante fa fronte utilizzando le prestazioni assistenziali.

Ritenute tutte le circostanze del caso concreto e che non sussiste come detto un diritto alla conservazione di una sostanza immobiliare, sia essa situata in Svizzera o

all'estero, che l'immobile è sì abitato dall'interessato con la sua famiglia ma che non vi stanno alloggiando alle condizioni usuali di mercato in quanto le

spese effettive

superano quelle riconoscibili dall'USSI per l'alloggio, che le prestazioni assistenziali prevedibilmente non

saranno riconosciute per breve medio termine, non è più giustificato che l'USSI rinunci alla

realizzazione dell'immobile da parte del signor RI 1, a cui incombe inoltre l'obbligo di ridurre il danno.

A titolo abbondanziale si rileva che

rinunciare alla vendita della sostanza contribuirebbe nel tempo a un'ulteriore indebitamento dello stesso

e che in data

30 novembre 2017 la proprietà immobiliare di cui si chiede la realizzazione è stata stimata in CHF 1'800'000.- quale valore venale. (…)”

(Doc. A pag. 7-8)

1.8. Contro la decisione su reclamo del

26 aprile 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto, “l'annullamento della decisione 2.12.2022 di intimazione di vendita

della propria abitazione (…)” (Doc. I pag. 2)

A sostegno delle proprie

pretese la parte ricorrente ha addotto:

" (…) Dal

17.2.2005 il ricorrente è proprietario dell'immobile di __________ acquistato

per Chf 620'000 del quale viene chiesta la vendita.

Avendo effettuato lavori di ristrutturazione e di miglioria per

oltre 500'000 franchi il valore totale dell'abitazione comprensiva di terreno è

aumentato a Chf 1'120'000.

Su istanza dell'Ufficio esecuzione, __________, nel 2018 è stata

richiesta perizia valutativa eseguita dall'architetto __________ che, calcolato

l'immobile come se fosse stato in perfette condizioni, l'ha valutato Chf

1'800'000.

A distanza di 5 anni dalla perizia, a causa della situazione

contingente venutasi a creare prima causa Covid-19 poi per il conseguente

disinteresse di potenziali acquirenti, causato dal recente aumento dei tassi

ipotecari e dal conseguente disinteresse nei confronti del mercato immobiliare,

il valore del fondo è sensibilmente diminuito.

Tenuto conto che per mancanza di fondi i lavori di manutenzione

sia ordinaria che straordinaria non sono più stati effettuati con conseguente

degrado dell'immobile edificato nel lontano 1963, se calcolato in perfette

condizioni avrebbe attualmente un valore non superiore ad un 1,5 Mio Chf.

Da questo importo vanno detratti gli indispensabili lavori di

ristrutturazione, preventivati in oltre 300'000 Chf che comprendono l'obbligato

rifacimento dell'intero tetto piano, la inderogabile sostituzione delle

tubazioni vetuste e perdenti, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e l'isolazione

dell'intero stabile, oltre alla sostituzione dell'intero impianto elettrico.

Secondo tecnici intervenuti, attualmente l'abitazione sarebbe da

demolire edificandone una nuova con maggiori vantaggi e minori costi che non

affrontando una complessa ristrutturazione.

In caso di vendita forzata, tenuto conto delle inderogabili spese

di ristrutturazione ammontanti ad almeno Chf 300'000, l'immobile in questione

verrebbe aggiudicato, ad un possibile acquirente ad una cifra non superiore a

Chf 1'200'000 o al più reale valore del puro terreno, valutato 1 milione di

franchi al netto di spese di demolizione e sgombero.

Tenuto conto del privilegio costituito in primo grado dalle

cartelle ipotecarie per Chf 950'000, dei relativi interessi arretrati

ammontanti a Chf 20'000 ed agli ulteriori crediti privilegiati iscritti ammontanti

al 5.1.2023 a Chf 273'133 oltre interessi di Chf 6'870 maturati per tutto il

primo semestre del corrente anno, il debito complessivo è di Chf 1'250'000

quindi nettamente superiore all'eventuale ricavo della vendita dell'immobile

posto all'asta.

Ciò premesso, USSI Bellinzona non riuscirebbe comunque ad

incassare il totale delle sue prestazioni indicate in CHF 179'253 che

unitamente agli altri crediti privilegiati e tenuto conto pure delle spese

d'asta da Chf. 273'133 verrebbero notevolmente ridotti con una diminuzione di

almeno il 25%.per cui il netto ricavo del credito verrebbe ridotto nel migliore

dei casi a Chf 135'000.

Dal momento che l'immobile verrà assegnato al nuovo proprietario,

tutte le prestazioni per la locazione di un nuovo appartamento per la famiglia RI

1, non sarà inferiore annualmente a Chf 24'000 per canone di locazione ed a Chf

3'000 di spese per cui l'eventuale recuperato importo di Chf 135'000 con i

predetti canoni locativi verrebbe ad estinguersi nel corso di massimi 5 anni

con il versamento dei predetti canoni locativi.

Anche se questa osservazione non ha valore giuridico, questa

infelice operazione oltre a non essere di alcun vantaggio per USSI Bellinzona

metterebbe in seria difficoltà la famiglia del ricorrente in quanto la

richiesta di vendita dell'abitazione primaria risulta un evidente accanimento

nei confronti del nucleo familiare RI 1.

AI riguardo il ricorrente osserva che sino all'immotivata chiusura

forzata da parte di USSI della pensione di famiglia esercitata in parte dello

stabile fino al 9 settembre 2022, la stessa era fonte di reddito azzerando di

fatto i costi ipotecari, ma USSI ne ha ordinato la chiusura per mancato conseguimento

dell'indipendenza finanziaria conteggiando il nefasto periodo di Covid e non

prendendo in considerazione che del B&B si occupava solamente la moglie del

ricorrente.

L'accanimento di USSI Bellinzona non è purtroppo dovuto

all'interesse di recuperare quanto versato a titolo di aiuto sociale ma

unicamente a seguito di una guerra personale che si protrae ormai da anni e che

è sfociata in una serie di denunce penali promosse dal ricorrente nei confronti

di funzionari di USSI per volontario danneggiamento ed eventuale profitto a

favore di terzi. (…)” (Doc. I)

1.9. Nella sua risposta del 19 giugno

2023 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.10. Il 19 luglio 2023 la parte

resistente ha trasmesso un messaggio di posta elettronica ricevuto dall’Ufficio

di esecuzione, in cui è stato confermato che “l’incanto (n.d.r.

pubblicato il 25 maggio 2023 relativo al fondo __________ RFD __________ di

proprietà di RI 1 che avrebbe dovuto aver luogo il 19 ottobre 2023; cfr. doc.

118) è stato annullato a seguito del pagamento delle esecuzioni procedenti.

L’importo versatoci ammonta a CHF 5'235.55” (cfr. doc. V + V1).

1.11. I doc. V e V1 sono stati inviati

all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VI).

1.12. L’8 settembre 2023 l’USSI ha prodotto

copia di due mandati di vendita della proprietà immobiliare mapp. __________

sottoscritti da RI 1 il 20 aprile con __________ di __________ (cfr. doc. VII2)

e il 25 aprile 2023 con __________ di __________, ma trasmessi all’amministrazione

soltanto il 21, rispettivamente il 30 agosto 2023.

L’amministrazione ha, inoltre,

specificato che “(…) fino a settembre, rispettivamente ottobre 2023, i

mandati sono limitati a trattative private verso la clientela delle

immobiliari, senza una pubblicazione verso i terzi possibili interessati,

limitandone di conseguenza le possibilità di vendita” (cfr. doc. VII + 1-4).

1.13. Questo Tribunale, l’11 settembre

2023, ha inviato i doc. VII + 1-4 al ricorrente per presentare osservazioni,

chiedendo in particolare di indicare per quali ragioni non ha comunicato in

precedenza all’amministrazione - e neppure al TCA - di avere conferito i

mandati in questione (cfr. doc. VIII).

Il 18 settembre 2023 l’insorgente

ha risposto:

" (…) Ritengo

innanzitutto di avere pienamente ottemperato alla richiesta dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento che assegnandomi il termine del 31.5.2023

mi imponeva l’obbligo di mettere in vendita la mia abitazione familiare

primaria di __________.

Anticipando i tempi, in data 20.4.2023

conferivo mandato all’immobiliare __________ ed in data 25.4.2023

all’immobiliare __________, come riconosciuto dalla stessa convenuta.

Quando ad inizio agosto 2023 USSI mi ha

chiesto di provare il riferimento di detti mandati di vendita li ho trasmessi

in data 21 agosto e 30 agosto 2023.

Su suggerimento delle predette immobiliari,

Fatti

i mandati conferiti riguardavano inizialmente i clienti in portafoglio non

essendo interesse delle predette immobiliari pubblicizzare la vendita prima di

aver potuto contattare la propria clientela istituzionale evitando l’interesse

della concorrenza.

D’altra parte le predette immobiliari mi facevano

presente che al momento delle pubblicazioni della messa in vendita della mia

abitazione, mi avrebbero dovuto chiedere di versare preventivamente i relativi

costi per i quali al momento non ho alcuna disponibilità. (…)” (Doc. IX)

1.14. L’USSI, il 29 settembre 2023, ha rilevato

segnatamente che, alla luce della decisione su reclamo del 26 aprile 2023

impugnata con cui gli era stato confermato di procedere alla vendita

dell’immobile di __________, RI 1 avrebbe dovuto immediatamente comunicare

quanto da lui messo in atto, e meglio la sottoscrizione dei mandati del 20 e

del 25 aprile 2023.

A mente dell’amministrazione

tantomeno trova senso logico il suo ricorso del 26 maggio 2023 contro la

decisione su reclamo del 26 aprile 2023 nel quale ha chiesto di annullare

l’intimazione di vendita della propria abitazione.

La parte resistente ha

sottolineato di avere rifiutato le prestazioni per il mese di giugno 2023,

poiché l’insorgente non aveva comprovato alcun sforzo per vendere l’immobile,

avendo omesso di trasmettere i citati mandati.

Infine è stato osservato, da un

lato, che dai mandati non si evince comunque un reale interesse di procedere

alla vendita, ritenuto che con le immobiliari ha pattuito unicamente delle

trattative private verso la loro clientela, senza ampliare le possibilità di

vendita verso terzi tramite pubblicazione. Dall’altro, che del resto dal mandato

con la __________ non risulta alcun dovere da parte del ricorrente di versare

degli anticipi relativi ai costi della pubblicazione della messa in vendita

della proprietà. Per quanto concerne la __________ “è vero che al punto 8. si

parla di anticipi da versare in caso di pubblicazione ma ciò non giustifica il

reclamante che avrebbe potuto dare il mandato ad altre immobiliari presenti sul

territorio del Canton Ticino senza dover anticipare i relativi costi di

pubblicazioni”.

A titolo abbondanziale l’USSI ha

puntualizzato che è curioso che i mandati, apparentemente conferiti nel mese di

aprile 2023 e prodotti solo nel mese di agosto 2023, prevedano la possibilità

di procedere a delle pubblicazioni unicamente nei mesi di settembre e ottobre

2023 (cfr. doc. XI).

1.15. RI 1, il 13 ottobre 2023, si è

espresso nuovamente in merito alla fattispecie e ha allegato la pubblicazione dell’annuncio

immobiliare effettuata da __________ nel settembre 2023, da cui emerge che lo

stabile di __________ di 220 m2 - costituito da una casa unifamiliare con

dependance, che dispone di 9 posti auto totali (di cui 1 garage) e di una

piscina 5x10 con scala romana e doccia solare - è stato posto in vendita per un

prezzo di fr. 1'890'000.-- (cfr. doc. XIII+1).

1.16. Il doc. XIII+1 è stato inviato per

conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Con decisione del 2 dicembre 2022

l’USSI, come visto nei fatti, ha intimato a RI 1 di vendere entro il 31 marzo

2023 l’immobile di sua proprietà sito a __________ nella cui abitazione risiede

con la famiglia (cfr. doc. 242; consid. 1.2.).

Il 9 dicembre 2022 RI 1 ha

inoltrato reclamo contro questa decisione (cfr. doc. 13).

Il 23 febbraio 2023

l’amministrazione ha annullato e sostituito la precedente decisione del 2

dicembre 2023, limitandosi a prorogare al 31 maggio 2023 il termine imposto

all’interessato al fine di realizzare la propria sostanza immobiliare (cfr.

doc. 9; consid. 1.5.).

Nella decisione su reclamo del 26

aprile 2023, con cui l’USSI ha confermato l’obbligo per RI 1 di vendere la

propria proprietà di __________, è stato precisato che, visto che il

provvedimento del 2 dicembre 2022 era stato sostituito dalla decisione del 23

febbraio 2023, il reclamo del 9 dicembre 2022 veniva considerato interposto

contro quest’ultima (cfr. doc. A pag. 3; consid. 1.7.)

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA ritiene che l’USSI, il 23 febbraio 2023, non poteva emettere una nuova

decisione, in quanto contro il provvedimento del 2 dicembre 2022 era stato

inoltrato reclamo.

In presenza di un reclamo la

decisione del 2 dicembre 2022 poteva e doveva essere confermata o annullata

soltanto attraverso l’emissione di una decisione su reclamo che la sostituiva.

Al riguardo il Tribunale federale

in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 407 (411-412) ha in particolare

rilevato:

" (…)

2.1.2.1 Mit der Einsprache wird eine Verfügung

zwar - einem Rechtsmittel gleich - angefochten (BGE 125 V 121 Erw. 2a). Dabei bleibt jedoch die

nämliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Einsprache ist also kein devolutives

Rechtsmittel, das die Entscheidungszuständigkeit an eine Rechtsmittelinstanz

übergehen lässt (RKUV 2003 Nr. U 490 S. 367 Erw. 3.2.1; vgl. Urteil R. vom 27.

August 2004, K 11/04, Erw. 2 in fine). Vielmehr erhält die verfügende Stelle

die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die

bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor allenfalls die Beschwerdeinstanz

angerufen wird. Die Verwaltung nimmt in diesem Rahmen - soweit nötig - weitere

Abklärungen vor und überprüft die eigenen Anordnungen aufgrund des

vervollständigten Sachverhalts (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c; RKUV 1998 Nr. U

309 S. 460 Erw. 4a). Bei Erhebung einer Einsprache wird das

Verwaltungsverfahren erst durch den Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher

die ursprüngliche Verfügung ersetzt. Für eine spätere richterliche Beurteilung

sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des

Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (BGE 116 V 248 Erw. 1a; Urteil M. vom 3. Januar

2005, I 172/04, Erw. 5.2). (…)”

In una sentenza pubblicata in DTF

142 V 337 (340) l’Alta Corte ha poi ribadito il medesimo concetto:

" (…)

3. Nach der - aufgrund Art. 1 Abs. 1 UVG in

der sozialen Unfallversicherung anwendbaren - Regelung gemäss Art. 52

Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen

bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind

prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art.

12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache

führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu

Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er,

die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er

ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2).

Dem verfahrensrechtlichen Erfordernis

gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV wurde im vorliegenden Fall

unbestrittenermassen Rechnung getragen. Der Beschwerdeführer macht aber

geltend, die SUVA hätte die Verfügung nach der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung nur unter bestimmten, hier nicht erfüllten Voraussetzungen zu

seinen Ungunsten abändern dürfen. (…)”

La nuova decisione del 23

febbraio 2023 non poteva, quindi, essere emanata, senza esaminare le

argomentazioni sviluppate da RI 1 nel suo reclamo del 9 dicembre 2022 contro la

decisione del 2 dicembre 2022.

Tale decisione, che è stata presa

commettendo un grave vizio di procedura nella misura in cui l’USSI ha ignorato

il reclamo dell’interessato, è perciò nulla (cfr. STF 2C_1031/2019 del 18

settembre 2020 consid. 2; STCA 38.2021.56 del 25 ottobre 2021 consid. 2.1.).

Al riguardo va ricordato che la

nullità di un atto amministrativo deve

essere accertata in ogni tempo e d’ufficio da parte di tutte le autorità

chiamate ad applicare il diritto (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022

consid. 3.4.; DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF

122 I 97 consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1 consid. 3, pag. 4).

In concreto ad ogni modo l’USSI

con la decisione su reclamo del 26 aprile 2023, benché abbia indicato riferirsi

formalmente alla decisione del 23 febbraio 2023 la quale è nulla (ma che

comunque non aveva peggiorato la situazione del ricorrente rispetto al

provvedimento del 2 dicembre 2022, bensì aveva posticipato dal 31 marzo al 31

maggio 2023 il termine per procedere alla vendita del fondo), ha in ogni caso esaminato

il reclamo del 9 dicembre 2022, confermando l’obbligo di vendere l’immobile

contemplato in prima battuta con il provvedimento del 2 dicembre 2022 e

contestato dal ricorrente.

In simili condizioni questo

Tribunale ritiene che la decisione su reclamo impugnata nel suo contenuto si

rapporti parimenti alla decisione del 2 dicembre 2022.

Pertanto il TCA, considerato

peraltro che in ambito di

assicurazioni sociali e di assistenza sociale vige il principio di celerità (cfr.

STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio

2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), entra nel

merito del ricorso contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2023.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha intimato al ricorrente di

vendere il fondo di sua proprietà sito al mappale n. __________ RFD del Comune

di __________ nella cui abitazione risiede con la sua famiglia entro il 31

maggio 2023.

In effetti, essendo stato, da una

parte, riconosciuto il diritto a prestazioni assistenziali anche per i mesi di

aprile e maggio 2023 con decisioni dell’11 aprile e dell’8 maggio 2023 (cfr.

doc. 179; 154; consid. 1.6.), dall’altra, negato tale diritto dal mese di

giugno 2023 (cfr. doc. 108; consid. 1.6.), va considerato che il termine

fissato al ricorrente con decisione del 2 dicembre 2022 per il 31 marzo risulta

di fatto (siccome la decisione del 23 febbraio 2023 con cui il termine era

stato prorogato al 31 maggio 2023 si è rivelata nulla; cfr. consid. 2.1.)

essere stato posticipato alla fine di maggio 2023.

2.3. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione,

il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa il

principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le

prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie

a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS; dal 2021 CSIAS; cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme),

a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali del 21 dicembre 2022

(cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5) prevedono i seguenti forfait di

mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

1

persona

1’031.-- / mese

Considerandi

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni persona

+ 209.-- / mese

supplementare”

2.6

Nella presente evenienza l’USSI ha

intimato all’insorgente di vendere l’immobile fondo

n. __________ RFD __________ di sua

proprietà, in applicazione del principio di sussidiarietà e del principio

secondo cui non sussiste un diritto a mantenere la sostanza immobiliare, tenuto

conto che “l'immobile è

sì abitato dall'interessato con la

sua famiglia ma che non vi stanno alloggiando alle condizioni usuali di mercato in

quanto le spese effettive superano quelle riconoscibili dall'USSI per l'alloggio” e ritenendo che non siano dati i presupposti per

rinunciare alla realizzazione della sostanza immobiliare.

È stato altresì sottolineato che

se, da una parte, dalla documentazione a

disposizione emerge

un valore di stima di complessivi fr. 456'588.--,

dall’altra, il valore venale è stato valutato in fr. 1'800'000.-- (cfr. doc. 242; A pag. 8; consid. 1.7.).

A quest’ultimo

riguardo agli atti risulta una valutazione peritale volta a determinare il

valore venale della proprietà sita al mappale n. __________ RFD del Comune di __________

effettuata nel dicembre 2017 dall’arch. __________ su incarico dell’Ufficio

esecuzione di Lugano, dopo aver proceduto a un sopralluogo sul posto del 23

novembre 2017 in presenza di RI 1, ai necessari rilievi e all’assunzione delle

necessarie informazioni (cfr. doc. 47-48; I).

Il mappale in questione è un

fondo edificabile, edificato, con sottoutilizzazione dei parametri PR. È

situato in una zona residenziale pregiata, al n. __________ della strada di

servizio via __________, con accesso pedonale e veicolare dalla stessa (cfr.

doc. 50).

L’edificio è una villa

unifamiliare, costruita nel 1963 e riattata nel 2004 (cfr. doc. 50), con un

piano fuori terra dove si trovano l’appartamento principale (composto da “atrio

d’ingresso, 1 sala da bagno con vasca idromassaggio, 1 soggiorno - pranzo con

camino, 1 cucina arredata con mobili di legno massiccio e piano di lavoro in

granito, 1 corridoio con armadi a muro, 1 bagno con doccia idromassaggio, 2

camere da letto, 1 camera matrimoniale con armadi a muro”; cfr. doc. 51),

nonché un piccolo appartamento indipendente (composto da “1 soggiorno, 1

cucina abitabile arredata con mobili in legno e piano di lavoro in laminato, 1

camera da letto, 1 sala da bagno”; cfr. doc. 51), e un piano seminterrato

(con “1 camera indipendente con accesso dal portico, 1 portico autorimessa,

con accesso dalla strada, 1 locale a uso ufficio, riscaldato con finiture

abitabili, 1 locale tecnico - lavanderia, 1 locale deposito, 1 grande locale

adibito a deposito, con angolo sauna (box prefabbricato in legno) e servizio

doccia” cfr. doc. 51).

Dall’estratto del RFD si evince

che la superficie totale del fondo è di 1063 mq, di cui 816 mq di superficie

non edificata, 223 mq di edificio e 24 mq di un ulteriore edificio (cfr. doc.

58).

Il perito ha precisato che in

effetti vi è un capanno da giardino con locale chiuso a uso deposito e portico

coperto pavimentato in piastrelle, come pure una piscina con vasca

prefabbricata 10 x 5 m e una tettoia di copertura posteggio. Il terreno

adiacente alla casa è sistemato a giardino con aiuole, piantagioni, rete e

siepi di recinzione (cfr. doc. 51).

L’arch. __________ ha così

valutato il valore venale dell’immobile, ovvero il valore di mercato, in fr.

1'800'000.-- (cfr. doc. 54).

Il ricorrente ha contestato tale

modo di procedere, asserendo che la vendita del fondo – acquistato nel 2005 per

fr. 620'000.-- e in relazione alla cui abitazione risalente al 1963 ha

effettuato lavori di ristrutturazione e miglioria per oltre fr. 500'000.--,

facendo aumentare il valore dell’abitazione comprensiva di terreno a fr.

1’120'000.-- – priverebbe la sua famiglia del necessario alloggio, e meglio di

un immobile a costo vantaggioso (in quanto gli interessi ipotecari pagati

mensilmente sono inferiori a un normale canone di locazione) e che, anche

procedendo alla vendita, il ricavato di un’asta risulterebbe pressoché nullo,

Più specificatamente egli ritiene,

in primo luogo, che il fondo, se calcolato in perfette condizioni, avrebbe

attualmente un valore non superiore a fr. 1'500'000.--, ma che da tale importo

deve essere dedotto il costo degli indispensabili lavori di ristrutturazione,

preventivati in oltre fr. 300'000.--.

In secondo luogo, che in caso di

vendita forzata, l'immobile verrebbe, quindi, aggiudicato ad un possibile

acquirente ad una cifra non superiore a fr. 1'200'000.-- o al più reale valore

del puro terreno, valutato 1 milione di franchi al netto di spese di

demolizione e sgombero.

L’eventuale ricavo della vendita

all’asta sarebbe, dunque, inferiore al debito complessivo di fr. 1'250'000,

costituito dal debito ipotecario di fr. 950'000.--, dai relativi interessi

arretrati ammontanti a fr. 20'000.-- e dagli ulteriori crediti privilegiati

iscritti ammontanti al 5 gennaio 2023 a fr. 273'133.--, oltre interessi di fr.

6'870.-- maturati per tutto il primo semestre del 2023.

L’insorgente ha peraltro

osservato che a distanza di cinque anni dalla perizia il valore del fondo sarebbe

sensibilmente diminuito a causa della situazione contingente venutasi a creare a

seguito della pandemia di Covid-19 e del conseguente disinteresse di potenziali

acquirenti connesso al recente aumento dei tassi ipotecari.

Infine il medesimo ha addotto che

per la locazione di un nuovo appartamento per la sua famiglia deve essere preso

in considerazione un importo annuo di fr. 24'000.--, oltre a fr. 3'000.-- di

spese (cfr. doc. 13; A).

2.7

Questa

Corte rileva innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto

(cfr. consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las

e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì

osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

In una sentenza 8C_444/2019 del 4

marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato

che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale

deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro,

veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita,

partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che

siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso

contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più

celermente possibile.

Quando ciò non è possibile entro

un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il

richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà

non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

Il TCA

ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza

netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una

persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in

comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile.

L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria

(LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che

sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

La costante giurisprudenza di

questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare

una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr. STCA

42.2021.60

del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA

42.2019.36

del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio

2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42

dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15

marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto

2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010,

massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).

Ne consegue che la sostanza

immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a

cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine

del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Solo eccezionalmente e a titolo

transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e

pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a

tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.

2.8

Le

linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme),

ai p.ti D.3.1. e D.3.2., relativi al concetto di sostanza e alle quote

patrimoniali esenti, rispettivamente alla proprietà fondiaria, d’altronde

prevedono:

" D.3.1.

Concetto di sostanza

1.

Si annoverano nella sostanza tutti

i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un

diritto di proprietà. Per valutare la situazione di indigenza fanno stato i

mezzi effettivamente disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi

gli effetti personali e le suppellettili domestiche.

2.

Nella valutazione delle situazioni

di indigenza si può rinunciare a prendere in considerazione determinati valori

patrimoniali se:

a. ne

conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi familiari, un caso

di rigore eccessivo

b. la

realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure

c. l’alienazione

di oggetti di valore fosse improponibile per altre ragioni

3.

Per l’alienazione di mezzi

realizzabili deve essere accordato un termine adeguato. All’occorrenza, nel

frattempo, si deve accordare un sostegno economico. Quote patrimoniali esenti

4.

All’inizio del sostegno sono

accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a. fr.

4’000.00 per persona singola

b. fr.

8’000.00 per coppia

c. fr.

2’000.00 per ogni figlio minorenne

d. tuttavia

max. fr. 10’000.00 per unità di riferimento

5.

Sulle prestazioni a titolo di

indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono

accordate le seguenti quote esenti:

a. fr.

30’000.00 per persona singola

b. fr.

50’000.00 per coppia

c. fr.

15’000.00 per ogni figlio minorenne

d. tuttavia

max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento

D.3.2. Proprietà fondiaria

1.

La

proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa

in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun

diritto alla sua conservazione.

2.

È

possibile rinunciare a una realizzazione se:

a. un

immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle

condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli

b. è

prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine

c. la

prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure

d. a causa di

una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo

esiguo.

3.

Qualora si

rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante

misure adeguate.”

Dalle spiegazioni concernenti il

p.to D.3.1. si evince, in particolare, che nella sostanza computabile si

annoverano, fra l’altro, le posizioni seguenti sulle quali una persona

richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà:

- il denaro contante;

- gli averi su conti bancari e

postali;

- gli averi in mezzi di pagamento

elettronici;

- le azioni, le obbligazioni e

altre cartevalori;

- i terreni e gli immobili

(D.3.2);

- i crediti;

- i veicoli privati e altri

oggetti di valore;

- gli averi di previdenza da svincolare

(D.3.3).

Inoltre, per quanto riguarda i valori

patrimoniali non realizzabili a breve termine, risulta:

" Le persone

richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali

fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale

esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi,

a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di

sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore.

In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza

della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria

dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni

primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo,

assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in

esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve

essere assicurato (E.2.3).” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_1?effective-from=20210101)

Nelle spiegazioni relative al

p.to D.3.2. la CSIAS ha precisato:

" a) Proprietà

fondiaria quale sostanza computabile

Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite

rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di

risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione

della proprietà di abitazioni.

b) Garanzia

Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà

fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La

restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può

essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3).”

(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_2?effective-from=20210101)

Riguardo alla funzione delle

disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi

(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von

Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die

Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der

Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind

damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien

erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale

Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;

STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.

2.9

Nel caso di specie il TCA, tutto

ben considerato, in particolare visti il fatto che l’insorgente, tra il 2016 e

il 2023, ha già beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi fr.

96'655.30 (cfr. consid. 1.1.), come pure la circostanza, che il medesimo è

proprietario del mappale n. __________ RFD __________ di 1'063 m2 con un

edificio abitativo (“villa unifamiliare con piccolo appartamento

indipendente incorporato”; cfr. doc. 50) di 223 m2 (suddiviso in un

appartamento principale di 4 e 1/2 locali con due bagni e un appartamento 2 e

1/2 locali) con piscina (cfr. pure doc. XIII1), ritiene che il modo di operare

dell’USSI che gli ha intimato di vendere la propria proprietà immobiliare di __________

debba essere tutelato.

In effetti, come esposto sopra

(cfr. consid. 2.7.; 2.8.), le prestazioni assistenziali hanno carattere

sussidiario. Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della CSIAS

prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare, in particolare, una

sostanza immobiliare.

Del resto nel settore dell’aiuto

sociale si può pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà, visto che le prestazioni assistenziali idealmente servono per superare

situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e

complementare a lungo termine (cfr. consid. 2.7.; STF 8C_344/2019

del 15 novembre 2019 consid. 6.4.).

In concreto è vero che ai fini

dei conteggi concernenti la determinazione del diritto alle prestazioni

assistenziali la sostanza computabile Las, anche conteggiando la proprietà di __________,

è pari a fr. 0.- (cfr. doc. 182; 206; 220), per cui dal profilo del calcolo

dell’assistenza sociale il computo o meno di tale bene immobile è irrilevante.

È altrettanto vero, tuttavia, che

il valore nullo è da far risalire al fatto che l’amministrazione ha tenuto

conto al riguardo del valore di stima, di complessivi fr. 456'588.-- (fr.

344'922 + fr. 111'666; cfr. doc. 206; 182; 220; 120; 18) che è nettamente

inferiore all’importo del mutuo ipotecario di fr. 950'000.-- (cfr. doc. 33).

Dalle carte processuali risultano,

inoltre, due ipoteche legali iscritte sul fondo n. __________ di __________ di

fr. 69'253 e di fr. 96'377.20 a garanzia dell’anticipo alimentare rivolto ai

figli del ricorrente e delle prestazioni di sostegno sociale (cfr. doc. 117).

Il valore di mercato

dell’immobile è, però, ben più elevato del valore di stima di fr. 456'588.--.

Il TCA non ignora che la perizia

che ha valutato in fr. 1'800'000.-- il valore di mercato del fondo di __________

risale alla fine del 2017 (cfr. consid. 2.6.) e che nel primo trimestre del

2023.

le transazioni immobiliari nel Cantone Ticino hanno subito un calo

superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a seguito

della diminuzione della domanda dopo il boom registrato durante la pandemia e dell’aumento

dei tassi ipotecari (cfr. https://www.cdt.ch/news/ticino/brusca-frenata-delle-transazioni-i-fondi-non-edificati-soffrono-di-piu-320516).

Nondimeno l’insorgente non ha

fornito elementi per ritenere che la sostanza immobiliare in questione sia difficilmente

liquidabile ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las.

Il mappale n. __________ RFD __________,

al contrario, è situato in una zona residenziale di pregio, come rilevato

dall’arch. __________ (cfr. doc. 50).

Per completezza, in relazione

all’asserzione ricorsuale secondo cui la vendita forzata del fondo avrebbe

permesso di ottenere un ammontare nettamente inferiore (fr. 1'200'000; cfr.

doc. I) rispetto al valore venale, va osservato, da un lato, che l’incanto

della part. __________ RFD __________ pubblicato il 25 maggio 2023 per il 19

ottobre 2023 richiesto in seguito a esecuzione da parte di un creditore (cfr.

doc. 118) è stato annullato al più tardi nel mese di luglio 2023, essendo state

pagate le esecuzioni procedenti tramite il versamento della somma di fr.

5'235.55

(cfr. doc. V1; consid. 1.10.). Pertanto non vi è ostacolo alla messa

sul mercato dell’immobile.

Dall’altro, che comunque giusta

l’art. 134 cpv. 1 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) le

condizioni dell’incanto sono stabilite dall’ufficio in conformità degli usi

locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.

Giova, altresì, rilevare che il

ricorrente, il 30 agosto 2023, ha affermato di aver ricevuto da parte

dell’avvocato testamentario un pagamento anticipato di un acconto di fr. 10'000.--

per bloccare la vendita all’asta del suo stabile (cfr. doc. VII3; dal doc. VII1

si evince del resto che, dopo aver ricevuto l’accredito di fr. 10'000.--, è

stato bonificato l’importo di fr. 5'235.55 a favore dell’Ufficio esecuzione di

Lugano per il versamento di imposte cantonali e comunali arretrate e che tale

pagamento andava effettuato entro luglio 2023 per evitare l’asta giudiziaria e

l’annullamento del finanziamento ipotecario da parte di Banca Stato).

RI 1 ha, in effetti, dichiarato

di essere parte di una comunione ereditaria attinente ai genitori defunti (cfr.

doc. 162; VII1).

Riguardo all’indicazione del

maggio 2023 secondo cui lo scioglimento della stessa è “ancora in stand by”

(cfr. doc. 162), si rileva, in primo luogo, che la madre e il padre dell’insorgente

sono deceduti a ottobre, rispettivamente dicembre 2022 (cfr. STCA 42.2022.90

del 30 gennaio 2023; STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023).

In secondo luogo, che in caso di

disaccordo con gli altri eredi facenti parte della comunione ereditaria l’art.

604.

CC prevede la possibilità di intentare un’azione di divisione che permetterebbe

così di ossequiare il principio di sussidiarietà e di riduzione del danno (cfr.

STCA 42.2020.7 del 16 giugno 2020).

Il ricorrente va, d’altronde, reso

attento che nell’ambito dell’assistenza sociale, conformemente al principio di

sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.), il denaro a libera disposizione, anche nel

caso in cui si tratti di un prestito da parte di terzi, deve essere

prioritariamente impiegato per provvedere al sostentamento proprio e della

propria famiglia (cfr. STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013; 2P.127/2000 del 13

ottobre 2000; STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023; STCA 42.2017.51 del 20

febbraio 2018; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in

RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Con giudizio 8C_138/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale

federale ha pure evidenziato che il principio di sussidiarietà è l’espressione

della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di

reddito.

Nemmeno il contratto di locazione

concluso l’8 maggio 2023 con __________ (__________.1994), figlia della moglie del

ricorrente, la quale beneficia peraltro dell’aiuto sociale, in relazione

all’appartamento di 2 e ½ locali (pigione contemplata nel contratto di fr.

13'500.-- annui oltre alle spese di fr. 2'400.-- all’anno), impedisce la

vendita dell’immobile, poiché lo stesso è di durata indeterminata senza scadenza

e può essere disdetto semplicemente con un preavviso di tre mesi (cfr. doc. 145;

144; 127; 122).

D’altra parte, vista l’assenza di

una durata iniziale, la locazione non offre alcuna garanzia per il medio/lungo

termine in relazione al reddito che ne deriva.

Per quanto attiene alla censura

secondo cui gli interessi ipotecari attualmente a carico del ricorrente

sarebbero inferiori a un normale canone di locazione (cfr. doc. 13), è utile

evidenziare che è vero che l’importo complessivo degli interessi ipotecari

concernenti il mutuo di fr. 950'000.-- corrispondono a circa fr. 10’000/12'000.--

annui (cfr. doc. 32-46), ossia sono meno elevati del massimale di fr. 24'264.--

previsto dagli art. 22 lett. c Las, 9 Laps e 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC e

dall’Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di

pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge

federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 14 giugno

2021.

a titolo di spesa per l’alloggio per un’unità di riferimento di quattro

persone come quella del ricorrente (insorgente, moglie e due figli), tenuto

conto che __________ si trova in regione 2 (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/mietkosten-ergaenzungsleistungen.html;

Tuttavia gli interessi ipotecari

non sono l’unico costo al quale deve sopperire il ricorrente in relazione

all’immobile. Vi sono in particolare le spese di gestione e manutenzione

ordinaria e straordinaria, ad esempio in caso di danni a cui si può dover fare

fronte per mantenere gli standard minimi di abitabilità.

Ad ogni modo la vendita del fondo

di __________ consentirebbe all’insorgente di non avere più debiti e di

provvedere al sostentamento proprio e della sua famiglia, almeno per un certo

lasso di tempo.

In esito a quanto precede, la

decisione su reclamo del 26 aprile 2023 deve essere confermata per quanto

attiene al principio di procedere alla vendita dell’immobile di __________ di

proprietà del ricorrente.

2.10

Pendente causa RI 1 ha, tuttavia, trasmesso

dei mandati di vendita conferiti, nell’aprile 2023, a due immobiliari, una di __________

e una di __________ nel Canton __________ (cfr. consid. 1.12.).

In prima battuta erano previste

soltanto trattative private - che sarebbero state suggerite, secondo il

ricorrente, dalle immobiliari per poter dare la priorità alla propria clientela

(in proposito va evidenziato che i mandati non erano comunque esclusivi; cfr.

doc. VII2; VII4) e che evitavano i costi di pubblicazione a cui non avrebbe

potuto far fronte (cfr. doc. IX; consid. 1.13.), mentre nel settembre 2023 è

stato pubblicato da parte di __________ l’annuncio immobiliare concernente la

casa di __________, posta in vendita al prezzo di fr. 1'890'000.-- (cfr. doc.

XIII+1; consid. 1.15.).

Sorprende certamente che

l’insorgente, fino alla seconda metà del mese di agosto 2023 (cfr. doc. VII1),

nonostante già il 2 dicembre 2022 e il 23 febbraio 2023 l’USSI gli avesse

chiesto di documentare regolarmente i passi intrapresi per vendere la sostanza

immobiliare (cfr. doc. 242; 9; consid. 1.2.; 1.5.), non abbia fatto riferimento

ai mandati in questione, né prodotto la relativa documentazione davanti al TCA

o all’amministrazione.

In ogni caso non si può negare

che il ricorrente abbia compiuto i primi sforzi concreti volti alla

realizzazione dell’immobile.

Ne discende che, tutto ben

considerato, si giustifica di concedere a RI 1 un ulteriore termine (successivo

a quello scadente il 31 maggio 2023; cfr. consid. 2.2.) di sei mesi a partire

dal mese di giugno 2023 per procedere alla vendita dell’immobile di __________.

Dovranno poi essere comprovati

ulteriori passi specifici e mirati alla realizzazione della sostanza

immobiliare (cfr. STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 1.3.; 1.4.;

2.1.).

Resta salva la facoltà

dell’amministrazione di valutare se nel caso di specie, ritenuto, da un lato,

il comportamento dell’insorgente che ha atteso quattro mesi a decorrere dalla

decisione su reclamo impugnata per informare in merito al conferimento di mandati

di vendita, esprimendo invece, nel frattempo, il suo dissenso a realizzare la

sostanza di sua proprietà (cfr. doc. 13; I; consid. 1.3.; 1.8.), dall’altro, il

fatto che ad ogni modo, fino al settembre 2023, l’oggetto posto in vendita non

è stato pubblicizzato su vasta scala (ad esempio tramite la pubblicazione

gratuita di un annuncio nel sito www.comparis.ch da

parte del ricorrente stesso, visto che i mandati alle immobiliari non erano

esclusivi; cfr. doc. VII2; VII4), siano adempiute le condizioni per applicare

una riduzione dell’importo delle prestazioni assistenziali da erogargli.

Al riguardo giova ricordare che

l’art. 23 cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali

ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere

ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale.

Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1

Reg.Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate

o soppresse, segnatamente, se il beneficiario non adempie o cessa di adempiere

alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento (lett. a); il

beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire

tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito

disponibile residuale (art. 21 Laps) (lett. d); il beneficiario fornisce

intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps) (lett.

e).

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

Le

linee guida CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:

" 1 Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione

proporzionale delle prestazioni.

2.

Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3.

La riduzione deve essere circoscritta a un

massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione

del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla

decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del

caso, prolungate.

4.

Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,

le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze

ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza

dei relativi termini.

5.

Devono essere prese in considerazione le

ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6.

In caso di concomitanza di una sanzione e di una

restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al

30%.”

Dalle relative spiegazioni

emerge:

" Prima di

ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre

verificare se:

- la manchevolezza giustifica una sanzione;

- la persona interessata sapeva quale comportamento ci si

attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

- la persona interessata può addurre motivi rilevanti a

giustificazione del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata

individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per

ogni singolo caso. (…)”

2.11

Infine, relativamente

all’affermazione dell’insorgente relativa “all’immotivata chiusura forzata da

parte di USSI

della pensione di famiglia esercitata in parte dello

stabile”, questo Tribunale si limita a ricordare di avere deciso, con STCA

42.2022.90

del 30 gennaio 2023 cresciuta in giudicato incontestata, dopo aver

ricordato segnatamente che l’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19

luglio 2021 consid. 10.1.4., ha evidenziato che pretendere che un beneficiario

dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività

indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il

principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio, che non si

giustificava il rifiuto totale delle prestazioni la cui richiesta di rinnovo

era del luglio 2022 per il motivo che non era stata chiusa l’attività

indipendente - non redditizia - in questione, poiché fino al luglio 2022 RI 1

aveva dato seguito alle istruzioni dell’amministrazione, annullando la propria

iscrizione alla Cassa di compensazione quale indipendente e facendo ricorso

alle indennità straordinarie di disoccupazione.

Il TCA ha altresì stabilito:

" 2.8.

Nel caso di specie l’insorgente da tempo

era al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non

consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non

poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale.

Un’attività indipendente non redditizia, infatti, non può essere

sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale,

rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio

non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a

coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni

assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).

Il TCA prende comunque atto che l’insorgente ha dichiarato che dal

10.

settembre 2022 l’attività della __________ è stata chiusa (cfr. doc. I;

consid. 1.8.).

Non risulta, inoltre, che il ricorrente, allorché stava per

terminare il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione

percepite fino ai primi di luglio 2022, abbia contattato l’USSI per chiedere

ragguagli su come procedere in relazione a un’eventuale nuova domanda di

assistenza sociale tenuto conto dell’intenzione di riprendere l’attività di

affittacamere con oggetto l’appartamento di 2,5 locali presso la propria

abitazione di __________.

Ne discende che la parte resistente, se da una parte non doveva

negare completamente al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali (cfr.

consid. 2.6.), dall’altra, avrebbe avuto la facoltà di sanzionare il medesimo

tramite la riduzione delle stesse (cfr. consid. 2.7.; STF 8D_13/2020 del 19

luglio 2021; STF 8C_324/2011 del 18 maggio 2011).

La decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è, pertanto,

annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per calcolare il diritto a

prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e verificare l’applicazione

nei suoi confronti di una riduzione. In tal caso andrà seguita la procedura di

cui all’art. 9a Reg.Laps e verrà tenuta in considerazione la presenza di due

minori nell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.6.; 2.7.). (…)”

2.12

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono

spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo del 26 aprile 2023 è modificata nel senso che al

ricorrente è concesso un ulteriore termine di sei mesi a partire dal giugno

2023 per procedere alla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti