42.2023.24
Rettamente intimato a ric. di vendere fondo di sua proprietà (abitaz. primaria). Tuttavia, visto che pendente causa egli ha prodotto 2 mandati di vendita conferiti a immobiliare, si giustifica concedergli ultimo termine per vendere immobile. USSI valuterà se date condizioni per applicare riduzione
23 ottobre 2023Italiano55 min
vendita verso terzi tramite pubblicazione. Dall’altro, che del resto dal mandato
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.24
rs
Lugano
23 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 aprile 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 è stato al beneficio delle
prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2017,
dal mese di settembre 2019 al mese di gennaio 2022, nel mese di novembre 2022 e
dal mese di gennaio al mese di maggio 2023 percependo complessivamente
l’importo di fr. 96'655.30 (cfr. doc. 82-107).
1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione del 2 dicembre 2022,
ricordato il principio di sussidiarietà e che non sussiste un diritto a
mantenere la sostanza immobiliare, ha intimato a RI 1 di vendere entro il 31
marzo 2023 l’immobile di sua proprietà sito al mappale n. __________ del Comune
di __________ nella cui abitazione risiede con la famiglia, ritenuto peraltro
che non sono dati i presupposti per rinunciare alla realizzazione della
sostanza immobiliare.
L’amministrazione gli ha inoltre chiesto
“di documentarci regolarmente sui passi intrapresi in merito. A
realizzazione avvenuta è invitato a trasmetterci tempestivamente tutta la
relativa documentazione”.
L’interessato è stato altresì
reso attento “di rispettare il principio di sussidiarietà e di riduzione del
danno che incombe a tutti i beneficiari di prestazioni assistenziali”, come
pure del fatto che “una violazione può comportare
la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali”.
Nel provvedimento, quale mezzo
giuridico, è stato indicato che “contro la presente decisione è possibile
inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale
Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. (…)” (cfr.
242).
1.3. Contro la decisione del 2 dicembre
2022 RI 1, il 9 dicembre 2022, ha interposto il seguente reclamo:
" (…) su
imposizione USSI, a partire dal 10 settembre 2022, la proprietà immobiliare risulta
adibita unicamente ad abitazione dell’opponente e della sua famiglia, ragione
per la quale la sua vendita coatta priverebbe il sottoscritto e la sua famiglia
del necessario alloggio per il quale oltretutto l'opponente paga mensilmente i gravanti
interessi ipotecari che sono inferiori ad un normale canone di locazione.
In ogni caso visto l'ammontare del debito ipotecario (Chf 950'000)
e le conseguenti necessarie ed impellenti spese di ripristino (rifacimento
tetto e rifacimento opere idrauliche, preventivo oltre Chf 200'000), il ricavato
di una vendita all'asta risulterebbe pressoché nullo, visto che la costruzione
risale allontano 1963, settant'anni or sono.
In caso di una vendita forzata, il ricavato risulterebbe limitato
al solo valore del terreno costringendo l'interessato a ricercare un diverso
alloggio per il suo nucleo familiare ad un costo ben maggiore degli interessi
ipotecari, canone mensile del quale alla fine USSI dovrà prendersene carico. (…)”
(Doc. 13)
1.4. Con decisioni del 15 febbraio e 7
marzo 2023 l’amministrazione ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale
ordinaria per i mesi da gennaio a marzo 2023 (cfr. doc. 225, 217, 203).
1.5. Il 23 febbraio 2023 l’USSI ha
emanato una nuova decisione con la quale ha annullato e sostituito la decisione
del 2 dicembre 2022. Il tenore è il medesimo di quello del provvedimento del
dicembre 2022, ad eccezione del termine entro il quale procedere alla vendita
dell’immobile, prorogato al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 9).
1.6. Con decisioni dell’11 aprile e
dell’8 maggio 2023 l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali da aprile a maggio 2023 (cfr. doc. 179; 154), mentre
gli ha negato tale diritto dal mese di giugno 2023 (cfr. doc. 108).
1.7. Nel frattempo l’USSI, con decisione
su reclamo del 26 aprile 2023, ha confermato l’obbligo per RI 1 vendere la
propria proprietà sita a __________.
L’amministrazione, in ordine, ha
rilevato:
" (…) ritenuto
che con decisione del 2 dicembre 2022 l'USSI ha intimato al Signor RI 1 la
vendita della propria sostanza immobiliare entro il 31 marzo 2023 e che con
decisione del 23 febbraio 2023 l'USSI ha annullato e sostituito la sua
precedente decisione del 2 dicembre 2022 con la quale non ha dato seguito al
reclamo del 9 dicembre 2022 del signor RI 1, si entra nel merito del reclamo di
quest'ultimo considerandolo contro la decisione del 23 febbraio 2023 con la
quale l'USSI ha intimato la vendita entro il 31 maggio 2023.” (Doc. A pag. 3)
Per quanto attiene al merito
della questione, dalla decisione su reclamo si evince:
"
(…) il signor RI 1 ha
esercitato un'attività indipendente,
adibendo alcuni locali dell'abitazione a
B&B. In particolare
egli ha adibito
45 mq dei 184 mq abitabili della propria abitazione (di complessivi 223
mq) ad attività di B&B.
Con parte delle entrate di tale
attività egli ha fatto fronte parzialmente
alle spese di gestione e manutenzione, agli interessi ipotecari, come pure
alle spese accessorie relative alla sostanza immobiliare. Durante lo svolgimento
dell'attività infatti, soprattutto quando dalla stessa non vi
erano entrate, le prestazioni assistenziali
riconosciute all'UR andavano di fatto parzialmente a coprire le spese
effettive connesse all'immobile, superando ad esempio
quelle accessorie il massimale riconoscibile
dall'USSI. Pertanto, non conseguendo più per parecchio tempo delle
entrate che gli permettessero, oltre che a far
fronte parzialmente
alle citate spese connesse all'immobile anche a coprire il
fabbisogno, l'USSI ha indicato al signor RI 1 di chiudere
definitivamente l'attività, cosa che
egli ha provveduto a fine 2022.
Per
anni dunque è stato permesso al signor RI 1 di conservare la propria sostanza immobiliare, permettendo anche di
riportare ai mesi successivi della contabilità relativa all'attività indipendente, le spese
connesse all'immobile
quando queste superavano le entrate.
Per inciso, il reclamante ha
indicato e confermato che l'intera abitazione è ad
uso esclusivo della propria famiglia. Dalla
documentazione a disposizione dell'USSI emerge un valore di stima del fondo n. __________
RFD __________ di complessivi CHF 456'588.-
e un valore di reddito di complessivi CHF 16'493.-.
Il valore locativo, in base
alla Direttiva Laps 2 / 2015 attualmente in vigore corrisponde al 90%
del valore di reddito. Ritenuto un reddito dalla sostanza di complessivi CHF
16'493.-, il valore locativo
risulta essere di CHF
14'843.-
annui pari a CHF 1'236.90 mensili composti da CHF 934.40 per i 139/184 relativi all'abitazione
primaria e CHF 302.50 per i 45/184 per l'abitazione
secondaria.
Le spese di gestione dell'immobile, sempre
in base alla Direttiva Laps 2 /2015 "Per
quanto le
spese di gestione e manutenzione le stesse sono riconosciute con un forfait del 20% del reddito lordo
dell'immobile (pigioni
e/o valore locativo) se l'immobile è
stato costruito da più di 10 anni.
In caso contrario viene riconosciuto un forfait del 10%." ammontano a complessivi CHF 2'969.-
ossia al 20% del valore locativo complessivo di CHF 14'843.- ed il debito ipotecario dell'immobile corrisponde a CHF 950'000.- con un tasso d'interesse pari all'1.46% con un interesse annuo pari a
CHF 13'870.- pari a CHF 1'155.83 mensili per
la sostanza complessiva
presente in Svizzera composta dall'abitazione
primaria e secondaria.
Ai sensi
dell'art.
22 lett. b) n.
4 le spese e gli interessi passivi sui debiti
vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19
e 20 della LT
(deroga all'art. 8 cpv. 2, lett. a)
Laps).
L'USSI
può pertanto riconoscere
un totale complessivo, per le spese e gli interessi
passivi sui debiti, di CHF 1'236.90 mensili pari al valore di reddito della sostanza immobiliare in svizzera.
Le spese complessive ammontano
a complessivi CHF 16'839.- annui pari a CHF 1'403.20
mensili.
Risulta pertanto uno scoperto di CHF 166.30 a cui il reclamante fa fronte utilizzando le prestazioni assistenziali.
Ritenute tutte le circostanze del caso concreto e che non sussiste come detto un diritto alla conservazione di una sostanza immobiliare, sia essa situata in Svizzera o
all'estero, che l'immobile è sì abitato dall'interessato con la sua famiglia ma che non vi stanno alloggiando alle condizioni usuali di mercato in quanto le
spese effettive
superano quelle riconoscibili dall'USSI per l'alloggio, che le prestazioni assistenziali prevedibilmente non
saranno riconosciute per breve medio termine, non è più giustificato che l'USSI rinunci alla
realizzazione dell'immobile da parte del signor RI 1, a cui incombe inoltre l'obbligo di ridurre il danno.
A titolo abbondanziale si rileva che
rinunciare alla vendita della sostanza contribuirebbe nel tempo a un'ulteriore indebitamento dello stesso
e che in data
30 novembre 2017 la proprietà immobiliare di cui si chiede la realizzazione è stata stimata in CHF 1'800'000.- quale valore venale. (…)”
(Doc. A pag. 7-8)
1.8. Contro la decisione su reclamo del
26 aprile 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto, “l'annullamento della decisione 2.12.2022 di intimazione di vendita
della propria abitazione (…)” (Doc. I pag. 2)
A sostegno delle proprie
pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…) Dal
17.2.2005 il ricorrente è proprietario dell'immobile di __________ acquistato
per Chf 620'000 del quale viene chiesta la vendita.
Avendo effettuato lavori di ristrutturazione e di miglioria per
oltre 500'000 franchi il valore totale dell'abitazione comprensiva di terreno è
aumentato a Chf 1'120'000.
Su istanza dell'Ufficio esecuzione, __________, nel 2018 è stata
richiesta perizia valutativa eseguita dall'architetto __________ che, calcolato
l'immobile come se fosse stato in perfette condizioni, l'ha valutato Chf
1'800'000.
A distanza di 5 anni dalla perizia, a causa della situazione
contingente venutasi a creare prima causa Covid-19 poi per il conseguente
disinteresse di potenziali acquirenti, causato dal recente aumento dei tassi
ipotecari e dal conseguente disinteresse nei confronti del mercato immobiliare,
il valore del fondo è sensibilmente diminuito.
Tenuto conto che per mancanza di fondi i lavori di manutenzione
sia ordinaria che straordinaria non sono più stati effettuati con conseguente
degrado dell'immobile edificato nel lontano 1963, se calcolato in perfette
condizioni avrebbe attualmente un valore non superiore ad un 1,5 Mio Chf.
Da questo importo vanno detratti gli indispensabili lavori di
ristrutturazione, preventivati in oltre 300'000 Chf che comprendono l'obbligato
rifacimento dell'intero tetto piano, la inderogabile sostituzione delle
tubazioni vetuste e perdenti, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e l'isolazione
dell'intero stabile, oltre alla sostituzione dell'intero impianto elettrico.
Secondo tecnici intervenuti, attualmente l'abitazione sarebbe da
demolire edificandone una nuova con maggiori vantaggi e minori costi che non
affrontando una complessa ristrutturazione.
In caso di vendita forzata, tenuto conto delle inderogabili spese
di ristrutturazione ammontanti ad almeno Chf 300'000, l'immobile in questione
verrebbe aggiudicato, ad un possibile acquirente ad una cifra non superiore a
Chf 1'200'000 o al più reale valore del puro terreno, valutato 1 milione di
franchi al netto di spese di demolizione e sgombero.
Tenuto conto del privilegio costituito in primo grado dalle
cartelle ipotecarie per Chf 950'000, dei relativi interessi arretrati
ammontanti a Chf 20'000 ed agli ulteriori crediti privilegiati iscritti ammontanti
al 5.1.2023 a Chf 273'133 oltre interessi di Chf 6'870 maturati per tutto il
primo semestre del corrente anno, il debito complessivo è di Chf 1'250'000
quindi nettamente superiore all'eventuale ricavo della vendita dell'immobile
posto all'asta.
Ciò premesso, USSI Bellinzona non riuscirebbe comunque ad
incassare il totale delle sue prestazioni indicate in CHF 179'253 che
unitamente agli altri crediti privilegiati e tenuto conto pure delle spese
d'asta da Chf. 273'133 verrebbero notevolmente ridotti con una diminuzione di
almeno il 25%.per cui il netto ricavo del credito verrebbe ridotto nel migliore
dei casi a Chf 135'000.
Dal momento che l'immobile verrà assegnato al nuovo proprietario,
tutte le prestazioni per la locazione di un nuovo appartamento per la famiglia RI
1, non sarà inferiore annualmente a Chf 24'000 per canone di locazione ed a Chf
3'000 di spese per cui l'eventuale recuperato importo di Chf 135'000 con i
predetti canoni locativi verrebbe ad estinguersi nel corso di massimi 5 anni
con il versamento dei predetti canoni locativi.
Anche se questa osservazione non ha valore giuridico, questa
infelice operazione oltre a non essere di alcun vantaggio per USSI Bellinzona
metterebbe in seria difficoltà la famiglia del ricorrente in quanto la
richiesta di vendita dell'abitazione primaria risulta un evidente accanimento
nei confronti del nucleo familiare RI 1.
AI riguardo il ricorrente osserva che sino all'immotivata chiusura
forzata da parte di USSI della pensione di famiglia esercitata in parte dello
stabile fino al 9 settembre 2022, la stessa era fonte di reddito azzerando di
fatto i costi ipotecari, ma USSI ne ha ordinato la chiusura per mancato conseguimento
dell'indipendenza finanziaria conteggiando il nefasto periodo di Covid e non
prendendo in considerazione che del B&B si occupava solamente la moglie del
ricorrente.
L'accanimento di USSI Bellinzona non è purtroppo dovuto
all'interesse di recuperare quanto versato a titolo di aiuto sociale ma
unicamente a seguito di una guerra personale che si protrae ormai da anni e che
è sfociata in una serie di denunce penali promosse dal ricorrente nei confronti
di funzionari di USSI per volontario danneggiamento ed eventuale profitto a
favore di terzi. (…)” (Doc. I)
1.9. Nella sua risposta del 19 giugno
2023 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. Il 19 luglio 2023 la parte
resistente ha trasmesso un messaggio di posta elettronica ricevuto dall’Ufficio
di esecuzione, in cui è stato confermato che “l’incanto (n.d.r.
pubblicato il 25 maggio 2023 relativo al fondo __________ RFD __________ di
proprietà di RI 1 che avrebbe dovuto aver luogo il 19 ottobre 2023; cfr. doc.
118) è stato annullato a seguito del pagamento delle esecuzioni procedenti.
L’importo versatoci ammonta a CHF 5'235.55” (cfr. doc. V + V1).
1.11. I doc. V e V1 sono stati inviati
all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.12. L’8 settembre 2023 l’USSI ha prodotto
copia di due mandati di vendita della proprietà immobiliare mapp. __________
sottoscritti da RI 1 il 20 aprile con __________ di __________ (cfr. doc. VII2)
e il 25 aprile 2023 con __________ di __________, ma trasmessi all’amministrazione
soltanto il 21, rispettivamente il 30 agosto 2023.
L’amministrazione ha, inoltre,
specificato che “(…) fino a settembre, rispettivamente ottobre 2023, i
mandati sono limitati a trattative private verso la clientela delle
immobiliari, senza una pubblicazione verso i terzi possibili interessati,
limitandone di conseguenza le possibilità di vendita” (cfr. doc. VII + 1-4).
1.13. Questo Tribunale, l’11 settembre
2023, ha inviato i doc. VII + 1-4 al ricorrente per presentare osservazioni,
chiedendo in particolare di indicare per quali ragioni non ha comunicato in
precedenza all’amministrazione - e neppure al TCA - di avere conferito i
mandati in questione (cfr. doc. VIII).
Il 18 settembre 2023 l’insorgente
ha risposto:
" (…) Ritengo
innanzitutto di avere pienamente ottemperato alla richiesta dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento che assegnandomi il termine del 31.5.2023
mi imponeva l’obbligo di mettere in vendita la mia abitazione familiare
primaria di __________.
Anticipando i tempi, in data 20.4.2023
conferivo mandato all’immobiliare __________ ed in data 25.4.2023
all’immobiliare __________, come riconosciuto dalla stessa convenuta.
Quando ad inizio agosto 2023 USSI mi ha
chiesto di provare il riferimento di detti mandati di vendita li ho trasmessi
in data 21 agosto e 30 agosto 2023.
Su suggerimento delle predette immobiliari,
Fatti
i mandati conferiti riguardavano inizialmente i clienti in portafoglio non
essendo interesse delle predette immobiliari pubblicizzare la vendita prima di
aver potuto contattare la propria clientela istituzionale evitando l’interesse
della concorrenza.
D’altra parte le predette immobiliari mi facevano
presente che al momento delle pubblicazioni della messa in vendita della mia
abitazione, mi avrebbero dovuto chiedere di versare preventivamente i relativi
costi per i quali al momento non ho alcuna disponibilità. (…)” (Doc. IX)
1.14. L’USSI, il 29 settembre 2023, ha rilevato
segnatamente che, alla luce della decisione su reclamo del 26 aprile 2023
impugnata con cui gli era stato confermato di procedere alla vendita
dell’immobile di __________, RI 1 avrebbe dovuto immediatamente comunicare
quanto da lui messo in atto, e meglio la sottoscrizione dei mandati del 20 e
del 25 aprile 2023.
A mente dell’amministrazione
tantomeno trova senso logico il suo ricorso del 26 maggio 2023 contro la
decisione su reclamo del 26 aprile 2023 nel quale ha chiesto di annullare
l’intimazione di vendita della propria abitazione.
La parte resistente ha
sottolineato di avere rifiutato le prestazioni per il mese di giugno 2023,
poiché l’insorgente non aveva comprovato alcun sforzo per vendere l’immobile,
avendo omesso di trasmettere i citati mandati.
Infine è stato osservato, da un
lato, che dai mandati non si evince comunque un reale interesse di procedere
alla vendita, ritenuto che con le immobiliari ha pattuito unicamente delle
trattative private verso la loro clientela, senza ampliare le possibilità di
vendita verso terzi tramite pubblicazione. Dall’altro, che del resto dal mandato
con la __________ non risulta alcun dovere da parte del ricorrente di versare
degli anticipi relativi ai costi della pubblicazione della messa in vendita
della proprietà. Per quanto concerne la __________ “è vero che al punto 8. si
parla di anticipi da versare in caso di pubblicazione ma ciò non giustifica il
reclamante che avrebbe potuto dare il mandato ad altre immobiliari presenti sul
territorio del Canton Ticino senza dover anticipare i relativi costi di
pubblicazioni”.
A titolo abbondanziale l’USSI ha
puntualizzato che è curioso che i mandati, apparentemente conferiti nel mese di
aprile 2023 e prodotti solo nel mese di agosto 2023, prevedano la possibilità
di procedere a delle pubblicazioni unicamente nei mesi di settembre e ottobre
2023 (cfr. doc. XI).
1.15. RI 1, il 13 ottobre 2023, si è
espresso nuovamente in merito alla fattispecie e ha allegato la pubblicazione dell’annuncio
immobiliare effettuata da __________ nel settembre 2023, da cui emerge che lo
stabile di __________ di 220 m2 - costituito da una casa unifamiliare con
dependance, che dispone di 9 posti auto totali (di cui 1 garage) e di una
piscina 5x10 con scala romana e doccia solare - è stato posto in vendita per un
prezzo di fr. 1'890'000.-- (cfr. doc. XIII+1).
1.16. Il doc. XIII+1 è stato inviato per
conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Con decisione del 2 dicembre 2022
l’USSI, come visto nei fatti, ha intimato a RI 1 di vendere entro il 31 marzo
2023 l’immobile di sua proprietà sito a __________ nella cui abitazione risiede
con la famiglia (cfr. doc. 242; consid. 1.2.).
Il 9 dicembre 2022 RI 1 ha
inoltrato reclamo contro questa decisione (cfr. doc. 13).
Il 23 febbraio 2023
l’amministrazione ha annullato e sostituito la precedente decisione del 2
dicembre 2023, limitandosi a prorogare al 31 maggio 2023 il termine imposto
all’interessato al fine di realizzare la propria sostanza immobiliare (cfr.
doc. 9; consid. 1.5.).
Nella decisione su reclamo del 26
aprile 2023, con cui l’USSI ha confermato l’obbligo per RI 1 di vendere la
propria proprietà di __________, è stato precisato che, visto che il
provvedimento del 2 dicembre 2022 era stato sostituito dalla decisione del 23
febbraio 2023, il reclamo del 9 dicembre 2022 veniva considerato interposto
contro quest’ultima (cfr. doc. A pag. 3; consid. 1.7.)
Chiamato ora a pronunciarsi il
TCA ritiene che l’USSI, il 23 febbraio 2023, non poteva emettere una nuova
decisione, in quanto contro il provvedimento del 2 dicembre 2022 era stato
inoltrato reclamo.
In presenza di un reclamo la
decisione del 2 dicembre 2022 poteva e doveva essere confermata o annullata
soltanto attraverso l’emissione di una decisione su reclamo che la sostituiva.
Al riguardo il Tribunale federale
in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 407 (411-412) ha in particolare
rilevato:
" (…)
2.1.2.1 Mit der Einsprache wird eine Verfügung
zwar - einem Rechtsmittel gleich - angefochten (BGE 125 V 121 Erw. 2a). Dabei bleibt jedoch die
nämliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Einsprache ist also kein devolutives
Rechtsmittel, das die Entscheidungszuständigkeit an eine Rechtsmittelinstanz
übergehen lässt (RKUV 2003 Nr. U 490 S. 367 Erw. 3.2.1; vgl. Urteil R. vom 27.
August 2004, K 11/04, Erw. 2 in fine). Vielmehr erhält die verfügende Stelle
die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die
bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor allenfalls die Beschwerdeinstanz
angerufen wird. Die Verwaltung nimmt in diesem Rahmen - soweit nötig - weitere
Abklärungen vor und überprüft die eigenen Anordnungen aufgrund des
vervollständigten Sachverhalts (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c; RKUV 1998 Nr. U
309 S. 460 Erw. 4a). Bei Erhebung einer Einsprache wird das
Verwaltungsverfahren erst durch den Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher
die ursprüngliche Verfügung ersetzt. Für eine spätere richterliche Beurteilung
sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des
Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (BGE 116 V 248 Erw. 1a; Urteil M. vom 3. Januar
2005, I 172/04, Erw. 5.2). (…)”
In una sentenza pubblicata in DTF
142 V 337 (340) l’Alta Corte ha poi ribadito il medesimo concetto:
" (…)
3. Nach der - aufgrund Art. 1 Abs. 1 UVG in
der sozialen Unfallversicherung anwendbaren - Regelung gemäss Art. 52
Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen
bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind
prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art.
12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache
führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu
Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er,
die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er
ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2).
Dem verfahrensrechtlichen Erfordernis
gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV wurde im vorliegenden Fall
unbestrittenermassen Rechnung getragen. Der Beschwerdeführer macht aber
geltend, die SUVA hätte die Verfügung nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nur unter bestimmten, hier nicht erfüllten Voraussetzungen zu
seinen Ungunsten abändern dürfen. (…)”
La nuova decisione del 23
febbraio 2023 non poteva, quindi, essere emanata, senza esaminare le
argomentazioni sviluppate da RI 1 nel suo reclamo del 9 dicembre 2022 contro la
decisione del 2 dicembre 2022.
Tale decisione, che è stata presa
commettendo un grave vizio di procedura nella misura in cui l’USSI ha ignorato
il reclamo dell’interessato, è perciò nulla (cfr. STF 2C_1031/2019 del 18
settembre 2020 consid. 2; STCA 38.2021.56 del 25 ottobre 2021 consid. 2.1.).
Al riguardo va ricordato che la
nullità di un atto amministrativo deve
essere accertata in ogni tempo e d’ufficio da parte di tutte le autorità
chiamate ad applicare il diritto (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022
consid. 3.4.; DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF
122 I 97 consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1 consid. 3, pag. 4).
In concreto ad ogni modo l’USSI
con la decisione su reclamo del 26 aprile 2023, benché abbia indicato riferirsi
formalmente alla decisione del 23 febbraio 2023 la quale è nulla (ma che
comunque non aveva peggiorato la situazione del ricorrente rispetto al
provvedimento del 2 dicembre 2022, bensì aveva posticipato dal 31 marzo al 31
maggio 2023 il termine per procedere alla vendita del fondo), ha in ogni caso esaminato
il reclamo del 9 dicembre 2022, confermando l’obbligo di vendere l’immobile
contemplato in prima battuta con il provvedimento del 2 dicembre 2022 e
contestato dal ricorrente.
In simili condizioni questo
Tribunale ritiene che la decisione su reclamo impugnata nel suo contenuto si
rapporti parimenti alla decisione del 2 dicembre 2022.
Pertanto il TCA, considerato
peraltro che in ambito di
assicurazioni sociali e di assistenza sociale vige il principio di celerità (cfr.
STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio
2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), entra nel
merito del ricorso contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2023.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha intimato al ricorrente di
vendere il fondo di sua proprietà sito al mappale n. __________ RFD del Comune
di __________ nella cui abitazione risiede con la sua famiglia entro il 31
maggio 2023.
In effetti, essendo stato, da una
parte, riconosciuto il diritto a prestazioni assistenziali anche per i mesi di
aprile e maggio 2023 con decisioni dell’11 aprile e dell’8 maggio 2023 (cfr.
doc. 179; 154; consid. 1.6.), dall’altra, negato tale diritto dal mese di
giugno 2023 (cfr. doc. 108; consid. 1.6.), va considerato che il termine
fissato al ricorrente con decisione del 2 dicembre 2022 per il 31 marzo risulta
di fatto (siccome la decisione del 23 febbraio 2023 con cui il termine era
stato prorogato al 31 maggio 2023 si è rivelata nulla; cfr. consid. 2.1.)
essere stato posticipato alla fine di maggio 2023.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione,
il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
L'art. 2 della Legge fissa il
principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le
prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie
a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS; dal 2021 CSIAS; cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme),
a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali del 21 dicembre 2022
(cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5) prevedono i seguenti forfait di
mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1
persona
1’031.-- / mese
Considerandi
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
2.6
Nella presente evenienza l’USSI ha
intimato all’insorgente di vendere l’immobile fondo
n. __________ RFD __________ di sua
proprietà, in applicazione del principio di sussidiarietà e del principio
secondo cui non sussiste un diritto a mantenere la sostanza immobiliare, tenuto
conto che “l'immobile è
sì abitato dall'interessato con la
sua famiglia ma che non vi stanno alloggiando alle condizioni usuali di mercato in
quanto le spese effettive superano quelle riconoscibili dall'USSI per l'alloggio” e ritenendo che non siano dati i presupposti per
rinunciare alla realizzazione della sostanza immobiliare.
È stato altresì sottolineato che
se, da una parte, dalla documentazione a
disposizione emerge
un valore di stima di complessivi fr. 456'588.--,
dall’altra, il valore venale è stato valutato in fr. 1'800'000.-- (cfr. doc. 242; A pag. 8; consid. 1.7.).
A quest’ultimo
riguardo agli atti risulta una valutazione peritale volta a determinare il
valore venale della proprietà sita al mappale n. __________ RFD del Comune di __________
effettuata nel dicembre 2017 dall’arch. __________ su incarico dell’Ufficio
esecuzione di Lugano, dopo aver proceduto a un sopralluogo sul posto del 23
novembre 2017 in presenza di RI 1, ai necessari rilievi e all’assunzione delle
necessarie informazioni (cfr. doc. 47-48; I).
Il mappale in questione è un
fondo edificabile, edificato, con sottoutilizzazione dei parametri PR. È
situato in una zona residenziale pregiata, al n. __________ della strada di
servizio via __________, con accesso pedonale e veicolare dalla stessa (cfr.
doc. 50).
L’edificio è una villa
unifamiliare, costruita nel 1963 e riattata nel 2004 (cfr. doc. 50), con un
piano fuori terra dove si trovano l’appartamento principale (composto da “atrio
d’ingresso, 1 sala da bagno con vasca idromassaggio, 1 soggiorno - pranzo con
camino, 1 cucina arredata con mobili di legno massiccio e piano di lavoro in
granito, 1 corridoio con armadi a muro, 1 bagno con doccia idromassaggio, 2
camere da letto, 1 camera matrimoniale con armadi a muro”; cfr. doc. 51),
nonché un piccolo appartamento indipendente (composto da “1 soggiorno, 1
cucina abitabile arredata con mobili in legno e piano di lavoro in laminato, 1
camera da letto, 1 sala da bagno”; cfr. doc. 51), e un piano seminterrato
(con “1 camera indipendente con accesso dal portico, 1 portico autorimessa,
con accesso dalla strada, 1 locale a uso ufficio, riscaldato con finiture
abitabili, 1 locale tecnico - lavanderia, 1 locale deposito, 1 grande locale
adibito a deposito, con angolo sauna (box prefabbricato in legno) e servizio
doccia” cfr. doc. 51).
Dall’estratto del RFD si evince
che la superficie totale del fondo è di 1063 mq, di cui 816 mq di superficie
non edificata, 223 mq di edificio e 24 mq di un ulteriore edificio (cfr. doc.
58).
Il perito ha precisato che in
effetti vi è un capanno da giardino con locale chiuso a uso deposito e portico
coperto pavimentato in piastrelle, come pure una piscina con vasca
prefabbricata 10 x 5 m e una tettoia di copertura posteggio. Il terreno
adiacente alla casa è sistemato a giardino con aiuole, piantagioni, rete e
siepi di recinzione (cfr. doc. 51).
L’arch. __________ ha così
valutato il valore venale dell’immobile, ovvero il valore di mercato, in fr.
1'800'000.-- (cfr. doc. 54).
Il ricorrente ha contestato tale
modo di procedere, asserendo che la vendita del fondo – acquistato nel 2005 per
fr. 620'000.-- e in relazione alla cui abitazione risalente al 1963 ha
effettuato lavori di ristrutturazione e miglioria per oltre fr. 500'000.--,
facendo aumentare il valore dell’abitazione comprensiva di terreno a fr.
1’120'000.-- – priverebbe la sua famiglia del necessario alloggio, e meglio di
un immobile a costo vantaggioso (in quanto gli interessi ipotecari pagati
mensilmente sono inferiori a un normale canone di locazione) e che, anche
procedendo alla vendita, il ricavato di un’asta risulterebbe pressoché nullo,
Più specificatamente egli ritiene,
in primo luogo, che il fondo, se calcolato in perfette condizioni, avrebbe
attualmente un valore non superiore a fr. 1'500'000.--, ma che da tale importo
deve essere dedotto il costo degli indispensabili lavori di ristrutturazione,
preventivati in oltre fr. 300'000.--.
In secondo luogo, che in caso di
vendita forzata, l'immobile verrebbe, quindi, aggiudicato ad un possibile
acquirente ad una cifra non superiore a fr. 1'200'000.-- o al più reale valore
del puro terreno, valutato 1 milione di franchi al netto di spese di
demolizione e sgombero.
L’eventuale ricavo della vendita
all’asta sarebbe, dunque, inferiore al debito complessivo di fr. 1'250'000,
costituito dal debito ipotecario di fr. 950'000.--, dai relativi interessi
arretrati ammontanti a fr. 20'000.-- e dagli ulteriori crediti privilegiati
iscritti ammontanti al 5 gennaio 2023 a fr. 273'133.--, oltre interessi di fr.
6'870.-- maturati per tutto il primo semestre del 2023.
L’insorgente ha peraltro
osservato che a distanza di cinque anni dalla perizia il valore del fondo sarebbe
sensibilmente diminuito a causa della situazione contingente venutasi a creare a
seguito della pandemia di Covid-19 e del conseguente disinteresse di potenziali
acquirenti connesso al recente aumento dei tassi ipotecari.
Infine il medesimo ha addotto che
per la locazione di un nuovo appartamento per la sua famiglia deve essere preso
in considerazione un importo annuo di fr. 24'000.--, oltre a fr. 3'000.-- di
spese (cfr. doc. 13; A).
2.7
Questa
Corte rileva innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto
(cfr. consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las
e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì
osservato:
"
(…)
l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,
poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono
idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una
retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere
un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:
HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il
danno (…)”
In una sentenza 8C_444/2019 del 4
marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato
che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale
deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro,
veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita,
partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che
siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso
contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più
celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro
un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il
richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà
non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
Il TCA
ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza
netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una
persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in
comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria
(LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che
sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
La costante giurisprudenza di
questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare
una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr. STCA
42.2021.60
del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA
42.2019.36
del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio
2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42
dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15
marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto
2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010,
massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).
Ne consegue che la sostanza
immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a
cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine
del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo
transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e
pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a
tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
2.8
Le
linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme),
ai p.ti D.3.1. e D.3.2., relativi al concetto di sostanza e alle quote
patrimoniali esenti, rispettivamente alla proprietà fondiaria, d’altronde
prevedono:
" D.3.1.
Concetto di sostanza
1.
Si annoverano nella sostanza tutti
i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un
diritto di proprietà. Per valutare la situazione di indigenza fanno stato i
mezzi effettivamente disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi
gli effetti personali e le suppellettili domestiche.
2.
Nella valutazione delle situazioni
di indigenza si può rinunciare a prendere in considerazione determinati valori
patrimoniali se:
a. ne
conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi familiari, un caso
di rigore eccessivo
b. la
realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure
c. l’alienazione
di oggetti di valore fosse improponibile per altre ragioni
3.
Per l’alienazione di mezzi
realizzabili deve essere accordato un termine adeguato. All’occorrenza, nel
frattempo, si deve accordare un sostegno economico. Quote patrimoniali esenti
4.
All’inizio del sostegno sono
accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr.
4’000.00 per persona singola
b. fr.
8’000.00 per coppia
c. fr.
2’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia
max. fr. 10’000.00 per unità di riferimento
5.
Sulle prestazioni a titolo di
indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono
accordate le seguenti quote esenti:
a. fr.
30’000.00 per persona singola
b. fr.
50’000.00 per coppia
c. fr.
15’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia
max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento
D.3.2. Proprietà fondiaria
1.
La
proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa
in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun
diritto alla sua conservazione.
2.
È
possibile rinunciare a una realizzazione se:
a. un
immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle
condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli
b. è
prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine
c. la
prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure
d. a causa di
una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo
esiguo.
3.
Qualora si
rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante
misure adeguate.”
Dalle spiegazioni concernenti il
p.to D.3.1. si evince, in particolare, che nella sostanza computabile si
annoverano, fra l’altro, le posizioni seguenti sulle quali una persona
richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà:
- il denaro contante;
- gli averi su conti bancari e
postali;
- gli averi in mezzi di pagamento
elettronici;
- le azioni, le obbligazioni e
altre cartevalori;
- i terreni e gli immobili
(D.3.2);
- i crediti;
- i veicoli privati e altri
oggetti di valore;
- gli averi di previdenza da svincolare
(D.3.3).
Inoltre, per quanto riguarda i valori
patrimoniali non realizzabili a breve termine, risulta:
" Le persone
richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali
fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale
esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi,
a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di
sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore.
In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza
della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria
dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni
primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo,
assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in
esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve
essere assicurato (E.2.3).” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_1?effective-from=20210101)
Nelle spiegazioni relative al
p.to D.3.2. la CSIAS ha precisato:
" a) Proprietà
fondiaria quale sostanza computabile
Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite
rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di
risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione
della proprietà di abitazioni.
b) Garanzia
Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà
fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La
restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può
essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3).”
(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_2?effective-from=20210101)
Riguardo alla funzione delle
disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi
(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von
Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die
Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der
Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind
damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien
erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale
Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del
6.
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26
gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;
STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.
2.9
Nel caso di specie il TCA, tutto
ben considerato, in particolare visti il fatto che l’insorgente, tra il 2016 e
il 2023, ha già beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi fr.
96'655.30 (cfr. consid. 1.1.), come pure la circostanza, che il medesimo è
proprietario del mappale n. __________ RFD __________ di 1'063 m2 con un
edificio abitativo (“villa unifamiliare con piccolo appartamento
indipendente incorporato”; cfr. doc. 50) di 223 m2 (suddiviso in un
appartamento principale di 4 e 1/2 locali con due bagni e un appartamento 2 e
1/2 locali) con piscina (cfr. pure doc. XIII1), ritiene che il modo di operare
dell’USSI che gli ha intimato di vendere la propria proprietà immobiliare di __________
debba essere tutelato.
In effetti, come esposto sopra
(cfr. consid. 2.7.; 2.8.), le prestazioni assistenziali hanno carattere
sussidiario. Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della CSIAS
prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare, in particolare, una
sostanza immobiliare.
Del resto nel settore dell’aiuto
sociale si può pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà, visto che le prestazioni assistenziali idealmente servono per superare
situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e
complementare a lungo termine (cfr. consid. 2.7.; STF 8C_344/2019
del 15 novembre 2019 consid. 6.4.).
In concreto è vero che ai fini
dei conteggi concernenti la determinazione del diritto alle prestazioni
assistenziali la sostanza computabile Las, anche conteggiando la proprietà di __________,
è pari a fr. 0.- (cfr. doc. 182; 206; 220), per cui dal profilo del calcolo
dell’assistenza sociale il computo o meno di tale bene immobile è irrilevante.
È altrettanto vero, tuttavia, che
il valore nullo è da far risalire al fatto che l’amministrazione ha tenuto
conto al riguardo del valore di stima, di complessivi fr. 456'588.-- (fr.
344'922 + fr. 111'666; cfr. doc. 206; 182; 220; 120; 18) che è nettamente
inferiore all’importo del mutuo ipotecario di fr. 950'000.-- (cfr. doc. 33).
Dalle carte processuali risultano,
inoltre, due ipoteche legali iscritte sul fondo n. __________ di __________ di
fr. 69'253 e di fr. 96'377.20 a garanzia dell’anticipo alimentare rivolto ai
figli del ricorrente e delle prestazioni di sostegno sociale (cfr. doc. 117).
Il valore di mercato
dell’immobile è, però, ben più elevato del valore di stima di fr. 456'588.--.
Il TCA non ignora che la perizia
che ha valutato in fr. 1'800'000.-- il valore di mercato del fondo di __________
risale alla fine del 2017 (cfr. consid. 2.6.) e che nel primo trimestre del
2023.
le transazioni immobiliari nel Cantone Ticino hanno subito un calo
superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a seguito
della diminuzione della domanda dopo il boom registrato durante la pandemia e dell’aumento
dei tassi ipotecari (cfr. https://www.cdt.ch/news/ticino/brusca-frenata-delle-transazioni-i-fondi-non-edificati-soffrono-di-piu-320516).
Nondimeno l’insorgente non ha
fornito elementi per ritenere che la sostanza immobiliare in questione sia difficilmente
liquidabile ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las.
Il mappale n. __________ RFD __________,
al contrario, è situato in una zona residenziale di pregio, come rilevato
dall’arch. __________ (cfr. doc. 50).
Per completezza, in relazione
all’asserzione ricorsuale secondo cui la vendita forzata del fondo avrebbe
permesso di ottenere un ammontare nettamente inferiore (fr. 1'200'000; cfr.
doc. I) rispetto al valore venale, va osservato, da un lato, che l’incanto
della part. __________ RFD __________ pubblicato il 25 maggio 2023 per il 19
ottobre 2023 richiesto in seguito a esecuzione da parte di un creditore (cfr.
doc. 118) è stato annullato al più tardi nel mese di luglio 2023, essendo state
pagate le esecuzioni procedenti tramite il versamento della somma di fr.
5'235.55
(cfr. doc. V1; consid. 1.10.). Pertanto non vi è ostacolo alla messa
sul mercato dell’immobile.
Dall’altro, che comunque giusta
l’art. 134 cpv. 1 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) le
condizioni dell’incanto sono stabilite dall’ufficio in conformità degli usi
locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.
Giova, altresì, rilevare che il
ricorrente, il 30 agosto 2023, ha affermato di aver ricevuto da parte
dell’avvocato testamentario un pagamento anticipato di un acconto di fr. 10'000.--
per bloccare la vendita all’asta del suo stabile (cfr. doc. VII3; dal doc. VII1
si evince del resto che, dopo aver ricevuto l’accredito di fr. 10'000.--, è
stato bonificato l’importo di fr. 5'235.55 a favore dell’Ufficio esecuzione di
Lugano per il versamento di imposte cantonali e comunali arretrate e che tale
pagamento andava effettuato entro luglio 2023 per evitare l’asta giudiziaria e
l’annullamento del finanziamento ipotecario da parte di Banca Stato).
RI 1 ha, in effetti, dichiarato
di essere parte di una comunione ereditaria attinente ai genitori defunti (cfr.
doc. 162; VII1).
Riguardo all’indicazione del
maggio 2023 secondo cui lo scioglimento della stessa è “ancora in stand by”
(cfr. doc. 162), si rileva, in primo luogo, che la madre e il padre dell’insorgente
sono deceduti a ottobre, rispettivamente dicembre 2022 (cfr. STCA 42.2022.90
del 30 gennaio 2023; STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023).
In secondo luogo, che in caso di
disaccordo con gli altri eredi facenti parte della comunione ereditaria l’art.
604.
CC prevede la possibilità di intentare un’azione di divisione che permetterebbe
così di ossequiare il principio di sussidiarietà e di riduzione del danno (cfr.
STCA 42.2020.7 del 16 giugno 2020).
Il ricorrente va, d’altronde, reso
attento che nell’ambito dell’assistenza sociale, conformemente al principio di
sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.), il denaro a libera disposizione, anche nel
caso in cui si tratti di un prestito da parte di terzi, deve essere
prioritariamente impiegato per provvedere al sostentamento proprio e della
propria famiglia (cfr. STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013; 2P.127/2000 del 13
ottobre 2000; STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023; STCA 42.2017.51 del 20
febbraio 2018; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in
RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha pure evidenziato che il principio di sussidiarietà è l’espressione
della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di
reddito.
Nemmeno il contratto di locazione
concluso l’8 maggio 2023 con __________ (__________.1994), figlia della moglie del
ricorrente, la quale beneficia peraltro dell’aiuto sociale, in relazione
all’appartamento di 2 e ½ locali (pigione contemplata nel contratto di fr.
13'500.-- annui oltre alle spese di fr. 2'400.-- all’anno), impedisce la
vendita dell’immobile, poiché lo stesso è di durata indeterminata senza scadenza
e può essere disdetto semplicemente con un preavviso di tre mesi (cfr. doc. 145;
144; 127; 122).
D’altra parte, vista l’assenza di
una durata iniziale, la locazione non offre alcuna garanzia per il medio/lungo
termine in relazione al reddito che ne deriva.
Per quanto attiene alla censura
secondo cui gli interessi ipotecari attualmente a carico del ricorrente
sarebbero inferiori a un normale canone di locazione (cfr. doc. 13), è utile
evidenziare che è vero che l’importo complessivo degli interessi ipotecari
concernenti il mutuo di fr. 950'000.-- corrispondono a circa fr. 10’000/12'000.--
annui (cfr. doc. 32-46), ossia sono meno elevati del massimale di fr. 24'264.--
previsto dagli art. 22 lett. c Las, 9 Laps e 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC e
dall’Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di
pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge
federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 14 giugno
2021.
a titolo di spesa per l’alloggio per un’unità di riferimento di quattro
persone come quella del ricorrente (insorgente, moglie e due figli), tenuto
conto che __________ si trova in regione 2 (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/mietkosten-ergaenzungsleistungen.html;
Tuttavia gli interessi ipotecari
non sono l’unico costo al quale deve sopperire il ricorrente in relazione
all’immobile. Vi sono in particolare le spese di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad esempio in caso di danni a cui si può dover fare
fronte per mantenere gli standard minimi di abitabilità.
Ad ogni modo la vendita del fondo
di __________ consentirebbe all’insorgente di non avere più debiti e di
provvedere al sostentamento proprio e della sua famiglia, almeno per un certo
lasso di tempo.
In esito a quanto precede, la
decisione su reclamo del 26 aprile 2023 deve essere confermata per quanto
attiene al principio di procedere alla vendita dell’immobile di __________ di
proprietà del ricorrente.
2.10
Pendente causa RI 1 ha, tuttavia, trasmesso
dei mandati di vendita conferiti, nell’aprile 2023, a due immobiliari, una di __________
e una di __________ nel Canton __________ (cfr. consid. 1.12.).
In prima battuta erano previste
soltanto trattative private - che sarebbero state suggerite, secondo il
ricorrente, dalle immobiliari per poter dare la priorità alla propria clientela
(in proposito va evidenziato che i mandati non erano comunque esclusivi; cfr.
doc. VII2; VII4) e che evitavano i costi di pubblicazione a cui non avrebbe
potuto far fronte (cfr. doc. IX; consid. 1.13.), mentre nel settembre 2023 è
stato pubblicato da parte di __________ l’annuncio immobiliare concernente la
casa di __________, posta in vendita al prezzo di fr. 1'890'000.-- (cfr. doc.
XIII+1; consid. 1.15.).
Sorprende certamente che
l’insorgente, fino alla seconda metà del mese di agosto 2023 (cfr. doc. VII1),
nonostante già il 2 dicembre 2022 e il 23 febbraio 2023 l’USSI gli avesse
chiesto di documentare regolarmente i passi intrapresi per vendere la sostanza
immobiliare (cfr. doc. 242; 9; consid. 1.2.; 1.5.), non abbia fatto riferimento
ai mandati in questione, né prodotto la relativa documentazione davanti al TCA
o all’amministrazione.
In ogni caso non si può negare
che il ricorrente abbia compiuto i primi sforzi concreti volti alla
realizzazione dell’immobile.
Ne discende che, tutto ben
considerato, si giustifica di concedere a RI 1 un ulteriore termine (successivo
a quello scadente il 31 maggio 2023; cfr. consid. 2.2.) di sei mesi a partire
dal mese di giugno 2023 per procedere alla vendita dell’immobile di __________.
Dovranno poi essere comprovati
ulteriori passi specifici e mirati alla realizzazione della sostanza
immobiliare (cfr. STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 1.3.; 1.4.;
2.1.).
Resta salva la facoltà
dell’amministrazione di valutare se nel caso di specie, ritenuto, da un lato,
il comportamento dell’insorgente che ha atteso quattro mesi a decorrere dalla
decisione su reclamo impugnata per informare in merito al conferimento di mandati
di vendita, esprimendo invece, nel frattempo, il suo dissenso a realizzare la
sostanza di sua proprietà (cfr. doc. 13; I; consid. 1.3.; 1.8.), dall’altro, il
fatto che ad ogni modo, fino al settembre 2023, l’oggetto posto in vendita non
è stato pubblicizzato su vasta scala (ad esempio tramite la pubblicazione
gratuita di un annuncio nel sito www.comparis.ch da
parte del ricorrente stesso, visto che i mandati alle immobiliari non erano
esclusivi; cfr. doc. VII2; VII4), siano adempiute le condizioni per applicare
una riduzione dell’importo delle prestazioni assistenziali da erogargli.
Al riguardo giova ricordare che
l’art. 23 cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali
ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere
ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1
Reg.Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate
o soppresse, segnatamente, se il beneficiario non adempie o cessa di adempiere
alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento (lett. a); il
beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire
tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito
disponibile residuale (art. 21 Laps) (lett. d); il beneficiario fornisce
intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps) (lett.
e).
Giusta
l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni
assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il
beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei
rimedi giuridici.
Il
cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della
sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte
dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso
in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo
il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.
Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.
Le
linee guida CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:
" 1 Qualora
una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i
suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione
proporzionale delle prestazioni.
2.
Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3.
La riduzione deve essere circoscritta a un
massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione
del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla
decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del
caso, prolungate.
4.
Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,
le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze
ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza
dei relativi termini.
5.
Devono essere prese in considerazione le
ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6.
In caso di concomitanza di una sanzione e di una
restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al
30%.”
Dalle relative spiegazioni
emerge:
" Prima di
ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre
verificare se:
- la manchevolezza giustifica una sanzione;
- la persona interessata sapeva quale comportamento ci si
attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
- la persona interessata può addurre motivi rilevanti a
giustificazione del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata
individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per
ogni singolo caso. (…)”
2.11
Infine, relativamente
all’affermazione dell’insorgente relativa “all’immotivata chiusura forzata da
parte di USSI
della pensione di famiglia esercitata in parte dello
stabile”, questo Tribunale si limita a ricordare di avere deciso, con STCA
42.2022.90
del 30 gennaio 2023 cresciuta in giudicato incontestata, dopo aver
ricordato segnatamente che l’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19
luglio 2021 consid. 10.1.4., ha evidenziato che pretendere che un beneficiario
dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività
indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il
principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio, che non si
giustificava il rifiuto totale delle prestazioni la cui richiesta di rinnovo
era del luglio 2022 per il motivo che non era stata chiusa l’attività
indipendente - non redditizia - in questione, poiché fino al luglio 2022 RI 1
aveva dato seguito alle istruzioni dell’amministrazione, annullando la propria
iscrizione alla Cassa di compensazione quale indipendente e facendo ricorso
alle indennità straordinarie di disoccupazione.
Il TCA ha altresì stabilito:
" 2.8.
Nel caso di specie l’insorgente da tempo
era al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non
consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non
poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale.
Un’attività indipendente non redditizia, infatti, non può essere
sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale,
rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio
non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a
coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni
assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).
Il TCA prende comunque atto che l’insorgente ha dichiarato che dal
10.
settembre 2022 l’attività della __________ è stata chiusa (cfr. doc. I;
consid. 1.8.).
Non risulta, inoltre, che il ricorrente, allorché stava per
terminare il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione
percepite fino ai primi di luglio 2022, abbia contattato l’USSI per chiedere
ragguagli su come procedere in relazione a un’eventuale nuova domanda di
assistenza sociale tenuto conto dell’intenzione di riprendere l’attività di
affittacamere con oggetto l’appartamento di 2,5 locali presso la propria
abitazione di __________.
Ne discende che la parte resistente, se da una parte non doveva
negare completamente al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali (cfr.
consid. 2.6.), dall’altra, avrebbe avuto la facoltà di sanzionare il medesimo
tramite la riduzione delle stesse (cfr. consid. 2.7.; STF 8D_13/2020 del 19
luglio 2021; STF 8C_324/2011 del 18 maggio 2011).
La decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è, pertanto,
annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per calcolare il diritto a
prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e verificare l’applicazione
nei suoi confronti di una riduzione. In tal caso andrà seguita la procedura di
cui all’art. 9a Reg.Laps e verrà tenuta in considerazione la presenza di due
minori nell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.6.; 2.7.). (…)”
2.12
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono
spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,
sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3
luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 26 aprile 2023 è modificata nel senso che al
ricorrente è concesso un ulteriore termine di sei mesi a partire dal giugno
2023 per procedere alla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti