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Decisione

42.2023.25

Diritto a prest.assist. decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda. Reddito percepito a fine mese; se non utilizzato subito per provvedere a costi non ancora sostenuti nel mese in cui è versato viene computato per far fronte alle spese di quello successivo

14 agosto 2023Italiano34 min

per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.25

CL/gm

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24 aprile 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 12 dicembre 2022,

per il mese di novembre 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(in seguito: USSI) ha negato a RI 1 le prestazioni Las per il mese in

questione, ritenuto che “il reddito disponibile residuale della sua unità di

riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e

della socialità (…)” (cfr. doc. 14-16).

1.2. Con reclamo di data 20 dicembre

2022, RI 1 - a beneficio del quale l’amministrazione ha, poi, versato le

prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di dicembre 2022 (cfr. doc. 318)

- ha impugnato il provvedimento emesso dall’USSI, facendo valere quanto segue:

"

(…) nel mese di ottobre ’22 ho percepito ~ 900.- dal __________, nel

mese di novembre ho ricevuto gli arretrati del mese di agosto ’22 e settembre

’22 (settembre ’22 solo 12 indennità) in quanto esaurito i giorni di controllo.

Ho dovuto fare fronte a pagamenti corrente elettrica, 3 mesi di fatture

telefono e affitto. Mi ritrovo con 2 mesi di stipendio pari a 0.-, e questo mi

limita anche solo per gli spostamenti con i mezzi pubblici. Chiedo cortesemente

una rivalutazione della decisione per il mese di ottobre ’22 e novembre ’22.”

(cfr. doc. 13).

1.3. Con decisione su reclamo del 24

aprile 2023 l’USSI ha confermato la propria precedente decisione del 12

dicembre 2022 (cfr. doc. 14) sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

M. In merito alla

contestazione del signor RI 1 circa la sua richiesta di ottenere le

prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di ottobre 2022, si osserva

che l’assistenza è riconosciuta a copertura del fabbisogno mensile scoperto,

tenendo in considerazione la situazione del mese per il quale essa viene

richiesta. In effetti, ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las il diritto al pagamento

delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è

depositata la domanda.

Per quanto riguarda la procedura di inoltro

della domanda di prestazioni assistenziali, l’art. 59 Las rinvia alla Laps.

Secondo l’articolo 23 Laps il diritto al pagamento delle prestazioni sociali

decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono

adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.

Nel caso in oggetto è pacifico che il

richiedente si è annunciato e gli è stata consegnata la Check-List l’8

novembre 2022, con l’espressa indicazione di completarla entro 30 giorni dalla

data della consegna e con l’avvertimento che, in caso contrario, senza

comprovati motivi, la domanda sarebbe stata considerata depositata solamente al

momento del completamento.

Dal formulario “Annuncio presso il

Comune di domicilio e appuntamento sportello Laps” si evince che la

documentazione è stata completata il 24 novembre 2022, ossia entro il termine

di 30 giorni.

Ritenuto che la domanda di prestazione

assistenziale è stata inoltrata secondo la Check-List nel mese di novembre

2022, dal 1° novembre 2022 decorreva il suo diritto al pagamento delle

prestazioni assistenziali.

Non si giustifica quindi di riconoscere la

prestazione assistenziale anche per il mese di ottobre 2022.

Su questo punto il reclamo è respinto.

N. Per quanto concerne invece la

contestazione del reclamante circa la decisione di rifiuto del 12 dicembre 2022

della prestazione assistenziale del mese di novembre (…) pacifico è che il 31

ottobre 2022 al reclamante sono stati versati CHF 3'177.70 da parte della Cassa

di disoccupazione e che il medesimo ha avuto un’entrata di CHF 736.50 quale

stipendio dal __________.

Le argomentazioni del reclamante non

possono essere seguite in quanto nell’ambito dell’assistenza vige il principio

di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni

propria risorsa a disposizione. Il diritto all’assistenza subentra allorquando

non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da

usare per coprire il fabbisogno corrente e non per pagare eventuali debiti.

Inoltre il diritto all’assistenza è

stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.

Il computo da parte dell’USSI delle

indennità di disoccupazione è corretto, in quanto rientrante tra quelli che

costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps. È altresì

corretto che l’USSI abbia considerato per il mese di novembre 2022, in quanto

versate alla fine del mese di ottobre 2022.

È inoltre corretto che l’USSI abbia

considerato nel calcolo lo stipendio di CHF 736.50 ricevuto dal __________, in

quanto rientrante tra quelli che costituiscono il reddito computabile

regolamentato dall’art. 6 Laps. È altresì corretto che l’USSI abbia considerato

per il mese di novembre 2022, in quanto versato all’inizio di tale mese e

quindi disponibile per far fronte al sostentamento del mese di novembre 2022.

Per far fronte al sostentamento del mese di

novembre 2022, il reclamante avrebbe dovuto utilizzare le indennità di

disoccupazione versate il 31 ottobre 2022 e lo stipendio ricevuto in data 10

novembre 2020.

A titolo abbondanziale si rileva che per

motivi di puro calcolo il reddito mensile viene fittiziamente riportato su un

valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo

l’importo del mese interessato.” (cfr. doc. 3-9)

1.4. Contro la decisione su reclamo, RI

1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto “un

riesamino della pratica e se possibile avere un retroattivo per i mesi in cui

non ho avuto entrate (10.22/11.22/12.22)”.

A sostegno delle proprie pretese,

l’assistito ha addotto:

"

(…) Inizia tutto nel mese di agosto ’22 che per motivi burocratici mi

viene bloccata la disoccupazione, questa situazione rimane in stallo fino al

mese di ottobre quando ricevo la decisione da parte della cassa disoccupazione __________.

A novembre ’22 con la chiusura dei conteggi

e la fine del contratto di lavoro che avevo presso il __________, mi vengono

versati i mesi arretrati dalla Cassa, ma nel mentre era tutto bloccato, i

giorni di diritto delle indennità scadevano in data 20.09.22.

Solo a quel punto (ultimo documento da

parte della cassa disoccupazione) ho potuto far partire la mia domanda di

assistenza in maniera retroattiva, la quale mi è stata rifiutata in quanto

secondo i loro calcoli a novembre ho avuto entrate (dei due mesi della cassa

mesi, ho dovuto saldare due affitti arretrati, telefono ecc.).

Ho consegnato tutto l’incarto, documenti

della Cassa, documenti di lavoro, estratti bancari che attestano le, entrate

dei versamenti, i pagamenti.” (cfr. doc. I)

1.5. L’USSI, con risposta del 21 giugno

2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto, precisando, quanto alla

richiesta del ricorrente di riconoscergli “una prestazione assistenziali per

il mese di dicembre 2022 (…) che con decisione del 22 dicembre 2022 l’USS ha

riconosciuto all’interessato una prestazione assistenziale ordinaria di CHF

2'291.- per il mese di dicembre 2022. Contro tale decisione il signor RI 1 non

ha inoltrato alcun reclamo all’USSI, avendo quest’ultimo riconosciuto al

ricorrente una prestazione assistenziale per il mese in questione. Su tale

punto il ricorso appare pertanto irricevibile.” (cfr. doc. V).

1.6. Il 22 giugno 2023 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Questo

Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di

principio, solo in presenza di decisione su opposizione (o su reclamo)

emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo

2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27

marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13

ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

Nella

presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su

reclamo emessa il 24 aprile 2023 dall’USSI, la quale concerne esclusivamente la

questione a sapere se il diritto di RI 1 alle prestazioni Las decorreva da

novembre 2022 (o, come postulato dal medesimo, da ottobre) e se per tale mese

al ricorrente spettavano effettivamente delle prestazioni assistenziali, o meno

(cfr. supra consid. 1.3.).

Ogni

altra questione sollevata nel ricorso, in particolare relativa alle prestazioni

assistenziali per il mese di dicembre 2022 - riconosciute a beneficio del qui

ricorrente dall’USSI con decisione del 22 dicembre 2022, cresciuta incontestata

in giudicato (cfr. supra consid. 1.2 e 1.5.; doc. 318) - esula dunque dalla

presente causa e le relative censure sono, quindi, irricevibili.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere, in primo luogo, se l’USSI abbia a ragione, o meno,

stabilito che il diritto del ricorrente alle prestazioni Las decorreva da

novembre 2022 (in luogo che da ottobre 2022, com’egli, invece, pretende), e, in

secondo luogo, se per il mese di novembre 2022 gli erano dovute, oppure e come

stabilito dalla resistente no, delle prestazioni assistenziali.

L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è

stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3

dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag.

8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti

sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002

(cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore

anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e

della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del

8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio

della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni

assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle

della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente

all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in

cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno

erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le

prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo

di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine,

anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento

vi ha rinunciato."

Inoltre

giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni

dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994

e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di

studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di

riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del

23 febbraio 2015;

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971."

2.4. L’art. 59 Las, relativo alla domanda

di prestazioni assistenziali, prevede:

"

1La

domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel

cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione

della Laps.

2II

Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di

aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II

richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

Giusta l’art. 60 Las:

"

1Il

Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per

le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in

base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di

principio, carattere vincolante.

3La

decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è

notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che

il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo

giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA

42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).

Ai sensi dell’art. 19 Laps:

"

1Le

prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

2I

beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal

presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

3Se

una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio

incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti

giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata

consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.

L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:

"

1Prima

di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali

di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge

al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere

la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

2Il

Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i

documenti necessari.

3Il

Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni

prima dell’appuntamento allo sportello.”

L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli

organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.

In particolare le lett. c e d

prevedono:

"

c)all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni

di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una

prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio

assistenziale nel Cantone;

d)allo sportello competente negli altri casi (art. 19).

2.5. Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1, classe 1981, ha beneficiato delle

prestazioni Las dal giugno 2015 al novembre 2017 e dal dicembre 2022, per un

ammontare complessivo che il 6 giugno 2023 l’USSI ha quantificato in fr.

86'556.20 (cfr. doc. 50-58).

Dagli atti emerge che il

ricorrente, tra il 2021 ed il 2022, ha percepito delle indennità di

disoccupazione e che all’apertura del suo temine quadro in data 1° settembre

2021 il diritto alle prestazioni assicurative è stato fissato in 260 indennità

(cfr., ad esempio, doc. 126).

In relazione alle ultime

prestazioni LADI percepite da RI 1, giova rilevare che in data 8 novembre 2022

la Cassa disoccupazione __________ ha comunicato all’assicurato che “siccome

al 16 settembre 2022 ha percepito il massimo delle indennità previste dalla

legge, a partire dal 17 settembre 2022 non è più indennizzabile” (cfr. doc.

112).

Venendo, quindi, all’oggetto del

gravame, e meglio alla nuova richiesta di prestazioni Las presentata dal

ricorrente, il TCA rileva che dagli atti risulta che a RI 1 la Check-list

relativa alla documentazione richiesta ai fini dell’erogazione delle prestazioni

assistenziali è stata consegnata l’8 novembre 2022 (cfr. doc. 46).

Il ricorrente ha, poi, completato

la propria domanda tesa all’erogazione delle prestazioni Las presentando quanto

richiesto il 24 novembre 2022 ed ha sottoscritto l’“annuncio presso il

Comune di domicilio” il giorno seguente (cfr. doc. 46).

L’appuntamento presso lo

sportello Laps è stato fissato per il 30 novembre 2022 (cfr. doc. 46).

Alla luce della censura

ricorsuale secondo cui la prestazione Las del mese di novembre 2022, di cui

egli postula l’erogazione, “è stata rifiutata in quanto secondo i loro

calcoli a novembre ho avuto delle entrate (dei due mesi della Cassa (…) ho

dovuto saldare due affitti arretrati, telefono, ecc.)”, il TCA rileva,

innanzitutto, e con riferimento alle spese arretrate cui il ricorrente pretende

di avere dovuto far fronte nel periodo in questione, che RI 1 loca un

appartamento di tre locali a __________, per il quale mensilmente deve

corrispondere una pigione di fr. 1'135.- oltre acconto spese di fr. 150.- (cfr.

doc. 69-70).

Con dichiarazione del 12 novembre

2022, il ricorrente ha indicato di “non aver potuto far fronte al pagamento

dell’affitto settembre ’22 e ottobre ’22 in quanto avevo bloccato in revisione

da __________, Ufficio del lavoro. Gli affitti sono coperti dalla caparra, ma

ugualmente dovrò saldare l’arretrato” (cfr. doc. 72).

Il 16 dicembre 2022, invece, RI 1,

chiedendo il rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc. 322-324), ha comunicato

alla resistente quanto segue:

"

(…) con la presente confermo il mancato pagamento dell’affitto in quanto

ho esaurito le indennità di disoccupazione il 22.09.2022, ed il contratto con

il __________ al 31.10.22 con stipendio lordo di ~ fr. 900.-.

Per questo motivo non

ho potuto fare fronte al pagamento dell’affitto del mese di

novembre-dicembre-settembre. Da fine agosto ’22 a inizio novembre ’22, avevo le

indennità bloccate dall’Ufficio del lavoro per degli accertamenti in merito ad

una penalità. Tutti questi eventi hanno fatto sì che la mia richiesta di

assistenza è stata inoltrata tardi” (cfr. doc. 325)

Dagli estratti del conto postale

in atti del ricorrente emerge che:

-

il 16 agosto 2022 RI 1 ha percepito le indennità LADI per totali fr.

1'793.10 (cfr. doc. 344), il 22 agosto 2022 fr. 669.40 dal __________ di __________

e che il 18 agosto 2022 ha corrisposto la pigione, comprensiva di acconto spese

accessorie, per l’appartamento locato per totali fr. 1'285.- (cfr. doc. 345);

-

nel mese di settembre 2022 non gli sono stati accreditati né salari, né

prestazioni LADI e che RI 1 non ha corrisposto la pigione per l’appartamento in

cui vive (cfr. doc. 348-350);

-

il 13 ottobre 2022 il ricorrente ha ricevuto un accredito da parte del “__________”

di fr. 892.55 (cfr. doc. 351), il 31 ottobre seguente fr. 3'177.70 a valere

quali prestazioni LADI (cfr. doc. 354) e che nel mese di ottobre 2022 RI 1 non

ha corrisposto la pigione, né l’acconto spese per l’ente che loca a __________

(cfr. doc. 351-355);

-

il 1° novembre 2022 RI 1 ha versato al locatore la pigione comprensiva

di acconto spese per totali fr. 1'285.- (cfr. doc. 309), che il 10 novembre ha

percepito fr. 736.50 dal “__________” (cfr. doc. 311), che l’11 novembre ha

versato a __________ fr. 121.30 (cfr. doc. 311) e che dal 12 novembre 2022 ad

almeno il 19 novembre successivo è stato in __________, in particolare dalla

provincia di __________, a quelle di __________, __________ e __________ (cfr.

doc. 311-314).

Dagli estratti conto in atti non

risulta, quindi, che nel mese di novembre 2022 il ricorrente abbia corrisposto

al locatore pigioni arretrate ma semplicemente quanto dovuto per il mese allora

in corso, e meglio contrariamente a quanto ha fatto valere in sede ricorsuale,

laddove ha preteso che “a novembre ho avuto delle entrate (dei due mesi

della Cassa (…) ho dovuto saldare due affitti arretrati, telefono, ecc.)”

(cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

Addebiti di rilievo sul conto

postale di RI 1 nel corso del mese di novembre 2022 sono, invece, da attribuire

ad acquisti online sul sito internet __________ (fr. 296.70 il 2 novembre 2022

e fr. 471.80 il 21 novembre 2022; cfr. doc. 309 e 314).

Il pagamento delle spese di

telefonia di data 11 novembre 2022 per fr. 121.30 (cfr. doc. 311), inoltre, non

si discosta dal pagamento mensile che il ricorrente aveva fatto, per esempio,

in giugno (fr. 113.15; cfr. doc. 336) o luglio 2022 (fr. 114.85; doc. 340) di

modo che nulla attesta quanto alla corresponsione a favore dell’operatore

telefonico di eventuali arretrati.

Dall’estratto del conto postale

di RI 1 non risulta, poi, che il medesimo nel corso del mese di novembre abbia

versato alcunché alla __________.

Anche nel mese di dicembre,

allorquando ha fatto acquisti online – che con scritto del 17 gennaio 2023 ha

precisato essere ascrivibili al proprio “__________” (cfr. doc. 285) - dal sito

__________ per complessivi fr. 814.70 (e meglio fr. 392.70 il 5 dicembre 2022 e

fr. 422.- il 21 dicembre 2022; cfr. doc. 287 e 289), RI 1 si è limitato a

corrispondere al locatore la pigione del mese allora in corso, e meglio il 29

dicembre 2022 (cfr. doc. 290). Nulla, invece, in relazione alla corresponsione

di pigioni arretrate.

In particolare, con scritto del

27 dicembre 2022 destinato all’USSI, il ricorrente ha, poi, comunicato che nel

mese di ottobre 2022 avrebbe “unicamente incassato lo stipendio di ~ 900.-

dal __________ (contratto di lavoro concluso il 31.10.22)” e di avere “fatto

fronte” alle proprie necessità “chiedendo piccoli prestiti ad amici, cui

si sono accumulate fatture. [ndr: È] Da ottobre che sono impossibilitato

a pagare l’affitto, energia elettrica da pagare per non restare al gelo”

(cfr. doc. 291-292).

Pure per il mese di gennaio 2023

il ricorrente ha corrisposto al locatore unicamente la pigione del mese allora

in corso, e meglio il 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 275), mentre per il mese di

febbraio 2023 la pigione, inizialmente scoperta (cfr. doc. 216-218), è stata

corrisposta il successivo 17 marzo 2023, poi il 20 marzo 2022 per il mese di

marzo (cfr. doc. 220) ed in aprile 2023 nulla è stato versato per l’alloggio

che RI 1 loca (cfr. doc. 181-183).

Sempre in punto al preteso

pagamento delle pigioni arretrate, cui il ricorrente fa valere di avere fatto

fronte nel novembre 2022, giova, poi, rilevare che, peraltro, nella “richiesta

di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” del 31 maggio 2023 il

RI 1 ha precisato quanto segue:

“(…) Affitti arretrati, il proprietario

chiede di rientrare mensilmente di qualchecosa. Ora provvederò a rientrare

100.- al mese” (cfr. doc. 178-180).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rammentare che

l’art. 12 lett. c Reg. Laps prevede che coloro i quali sono già al beneficio di

prestazioni assistenziali devono inoltrare la richiesta di rinnovo direttamente

all’USSI e non interporre domanda tramite lo Sportello Las competente, come

invece nel caso di coloro che per la prima volta postulano la concessione

dell’assistenza sociale (cfr. supra consid. 2.4.).

In concreto, dopo essere già

stato, anni prima, a beneficio delle prestazioni assistenziali, il ricorrente

ha postulato ex novo il proprio diritto alle prestazioni Las completando

la documentazione richiesta ed indicata nella Check-list consegnatagli l’8

novembre 2022 in data 24 novembre 2022 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 46).

È, dunque, nel mese di novembre

2022 che RI 1 ha depositato la domanda di prestazioni Las e che, a norma di quanto

disposto dall’art. 61 cpv. 1 Las, decorreva il suo diritto, qualora fossero

date le altre condizioni, al riconoscimento delle prestazioni assistenziali

(cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).

Del resto, è il ricorrente

medesimo a riconoscere che la domanda di prestazioni Las “è stata inoltrata

tardi” (cfr. supra consid. 2.6.).

Su questo punto, dunque, la

decisione su reclamo del 24 aprile 2023 deve essere confermata, non potendo

trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento retroattivo da ottobre 2022

del diritto alle prestazioni Las postulato dal ricorrente.

2.7. Circa la

contestazione ricorsuale per cui, in sostanza, quanto percepito dal ricorrente

tra fine ottobre ed inizio novembre 2022 dalla Cassa __________,

rispettivamente, dal __________, non sarebbe stato realmente a sua

disposizione, avendo RI 1 dovuto far fronte ad una serie di spese arretrate,

segnatamente inerenti la locazione dell’appartamento in cui risiede, questa

Corte ricorda, innanzitutto, e con riferimento al fatto che l’insorgente

avrebbe anche beneficiato anche di prestiti da parte di terzi (cfr. supra

consid. 2.5.), che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe",

Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte

ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata

negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte

dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte

di terzi.

L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non

può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da

parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che

nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità

concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art.

239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito

(ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10

novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva

delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in

virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il

fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi

finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo

dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato

lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base

volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a

restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà,

unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una

prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi

della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi

(cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19

luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in

RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7.

e 2.10.).

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in

DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio

di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì

osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.

Giova,

inoltre, rilevare che l’art. 22 Las, per la determinazione del reddito

computabile, salvo alcune eccezione espressamente previste dalla norma stessa,

rinvia agli art. 5-9 Laps.

L’art.

6 cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi devono essere considerati facendo

riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). In

particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da

attività dipendente e il reddito da attività indipendente e l’art. 22 cpv. 1

lett. a LT che è imponibile qualsiasi provento sostitutivo di provento da

attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 7 e 18 ad art. 23 LIFD, pp.

407 e 409; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur

l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 7 ad art. 23 LIFD, p.

401; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 16 e 22

ad art. 23 LIFD, pp. 583 e 585; sentenza CDT 80.2009.164 del 17.8.2010).

2.8. L’USSI,

in concreto, nel determinare se il ricorrente avesse, o meno, diritto all’erogazione

di prestazioni Las per il mese di novembre 2022, ha computato nel conteggio di

tale mese tanto le prestazioni LADI corrisposte a RI 1 il 31 ottobre 2022, quanto

Fatti

i salari versatigli del __________ (cfr. supra consid. 2.5.).

Questo Tribunale ha già esaminato in passato la correttezza della

prassi USSI relativa al metodo di calcolo, secondo cui un reddito percepito a

fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese

seguente nella STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007. In quell’occasione il TCA,

ritenuto lo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere una

persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti,

ha concluso che tali prassi non violi, in generale, la legislazione

in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale.

Questa Corte, al consid. 2.4. del giudizio appena citato, ha evidenziato:

" (…) L’USSI

ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da

un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario

conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr.

doc. A). L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre

definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo

a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente

evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente

(cfr. doc. VI).

Al

riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato

dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una

situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).

Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito

dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale

contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

Inoltre

per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale,

e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla

differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese

computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las,

5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento

esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA

42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005). (…)”

Tuttavia, sempre nella sentenza citata, il TCA ha deciso che l’applicazione

della prassi in questione deve essere limitata ai casi in

cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare

fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato

immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è

stato versato.

Questo Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza,

l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se

possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo

del mese successivo.

Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022

consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA

42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio

2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17

luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

La prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a

fine mese per il mese successivo è stata peraltro avallata anche dal

Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un

caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni

assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da

lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

Con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi,

confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre

2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui

importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità

giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG

LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018.

Il TF ha segnatamente indicato:

" 2.3.

(…) Il metodo di conteggio sviluppato

dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale

(giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato

su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze

finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni

Considerandi

assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è

fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per

chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019

consid. 5.1).”

Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26

marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente

le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di

maggio 2018 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile

2018.

È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF,

tornava applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e

l’aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni

sono determinanti le risorse del mese in corso.

Per

quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma

analoga.

2.9

Da quanto

appena esposto e ritenuti il principio di sussidiarietà nonché l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti

l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA

42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio

8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.;

STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio

2018.

consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) discende

che a ragione l’amministrazione nel conteggio della prestazione assistenziale

relativa al mese di novembre 2022 ha tenuto conto degli importi corrisposti al

ricorrente a titolo di prestazioni LADI e di salario da attività dipendente

accreditatigli tra fine ottobre e inizio novembre 2022.

Tali entrate andavano, infatti, impiegate per pagare le spese del mese di novembre

ritenuto che a novembre 2022 il preteso pagamento di fatture e pigioni

arretrate non trova, come visto (cfr. supra consid. 2.5.), riscontro agli atti.

Atti che, invece, documentano, piuttosto, acquisti in relazione ad un’attività

indipendente che il ricorrente voleva avviare ed esborsi cui ha fatto fronte

nel corso di un soggiorno all’estero, in Italia.

Peraltro, il ricorrente medesimo, d’un lato, e meglio a dicembre 2022, ha

genericamente comunicato di avere beneficiato di prestiti di terzi (cfr. supra

consid. 2.5.) e, d’altro lato, nel maggio 2023, che le pigioni non corrisposte

non erano ancora state saldate (“Affitti arretrati, il proprietario

chiede di rientrare mensilmente di qualchecosa. Ora provvederò a rientrare

100.- al mese”), di modo che quanto a sua

disposizione tra fine ottobre e novembre 2022 non è servito, com’egli invece

pretende, a coprire affitti e fatture arretrate ed era quindi da destinarsi a

far fronte alle spese di quel mese.

Alla

luce di quanto precede, la decisione su reclamo del 24 aprile 2023 con la quale

l’USSI ha confermato che al ricorrente per novembre 2022 non andavano concesse

prestazioni Las, deve essere confermata anche da questo profilo.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso è

del 15 maggio 2023, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

Trattandosi

del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto

non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti