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Decisione

42.2023.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2023Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid.

7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito

dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura

dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera

rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di

base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la

mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1

consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid.

5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid.

12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non

inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori

Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien

Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed.

2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im

schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein

Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen

Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812).

In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere

transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea

per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni

sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità

umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di

bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito

dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142

I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto

costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto

sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1;

138 V 310 consid. 2.1).”

Cfr.

anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

2.13. Negli

allegati di causa la ricorrente ha fatto valere di non avere i mezzi finanziari

per far fronte alla vita quotidiana, segnatamente di non essere in grado di

pagare le pigioni della sua abitazione in relazione alla quale nel mese di

luglio 2023 ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione (cfr. consid.

1.14.), nonché i premi e le partecipazioni LAMal nella misura in cui non sono

già coperti dal sussidio cantonale (cfr. doc. I; IV; XII; XX; consid. 1.8.;

1.10.; 1.19.).

In

simili condizioni, tutto ben considerato e tenuto conto che il diritto all'aiuto

in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. è un diritto fondamentale

che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato e per

costante giurisprudenza la protezione conferita da tale disposto coincide con

la sua essenza intangibile, che non può essere limitata, anche qualora i presupposti

dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (art.

36 cpv. 4 Cost.; cfr.8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1.), gli atti vanno rinviati all’USSI, affinché

verifichi se, per il lasso di tempo che intercorre tra la domanda di prestazioni

assistenziali e l’emanazione della presente sentenza, alla medesima debba essere

riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. STF

8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023; STCA

42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2022.19 del 20 giugno

2022 consid. 2.6.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2023 consid. 2.9.).

A tal

fine l’amministrazione si avvarrà della collaborazione della ricorrente che

fornirà i debiti documenti per comprovare il suo stato di bisogno (cfr. STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.) e per dimostrare con quali

mezzi finanziari mantiene la sua autovettura __________ (cfr. doc. 58-62), come

pure i motivi per i quali non provvede alla relativa vendita, omettendo così di

realizzare un guadagno finalizzato al suo mantenimento, e interpellerà, in

particolare, la cassa malati dell’insorgente.

Andrà,

inoltre, considerato che nei periodi di degenza ospedaliera, segnatamente

presso l’__________ di __________ nel gennaio 2023 (cfr. doc. 14), presso la __________

di __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. 15), presso la

Clinica __________ nel mese di febbraio 2023 (cfr. doc. 16) e presso la clinica

di __________ ad aprile e maggio 2023, come pure da luglio a settembre 2023

(cfr. doc. A2; B2; D1), dove giocoforza pernottava e assumeva i propri pasti, RI

1 non presentava una situazione di indigenza tale da ridurla alla mendicanza

(cfr. consid. 2.11.), per cui l’aiuto in situazioni di bisogno - che in ogni

caso è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni

sociali (cfr.8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.) - si limiterà, se

del caso, in particolare al pagamento (alla cassa malati) della parte dei premi

LAMal non coperti dal sussidio e della partecipazione ai costi (franchigia,

aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino

a un massimo di 700 franchi; contributo giornaliero ai costi di

degenza ospedaliera ammontante a 15 franchi; cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/praemien-kostenbeteiligung.html)

effettivamente fatturati.

Alla

ricorrente va, comunque, ribadito che l’aiuto in situazioni di bisogno ai sensi

dell’art. 12 Cost. ha unicamente carattere transitorio (cfr.8C_717/2022 del 7

giugno 2023 consid. 5.1.) e che la medesima è da tempo al corrente dell’obbligo

di lasciare la Svizzera (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

A

quest’ultimo riguardo, quanto addotto nello scritto del 28 settembre 2023, e

meglio che l’insorgente non avrebbe più contatti con la sua famiglia dal 2021,

che i suoi familiari, nonostante siano venuti a conoscenza della sua situazione

attuale tramite terzi, non vogliono e non possono aiutarla e che non vuole

Considerandi

tornare in Italia per nessun motivo, poiché nelle sue condizioni non le

verrebbe garantito nulla e non saprebbe dove andare a vivere (cfr. doc. XX;

consid. 1.19.), si rivela ininfluente.

In

effetti la ricorrente è cittadina italiana (cfr. consid. 1.1.). L’Italia è un

Paese definito dal Dipartimento affari esteri stabile (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/italia/consigli-viaggio-italia.html),

che ha sottoscritto la Convenzione europea dei

diritti dell’uomo, nonché tutte le importanti convenzioni delle Nazioni

Unite sui diritti dell'uomo (cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii/#:~:text=L'Italia%20ha%20aderito%20a,sui%20diritti%20economici%2C%20sociali%20e).

In

relazioni alle condizioni di salute dell’insorgente, va poi osservato che la

medesima non pretende di presentare uno stato di salute incompatibile con un

suo rientro in Italia, Paese che confina con la Svizzera, dove in ogni caso

potrebbe essere curata nel caso di necessità (cfr. STF 9C_287/2019 del 28

maggio 2019 consid. 3).

Il

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato

italiano prevede:

"

La Rappresentanza consolare provvede, in collaborazione con gli enti

italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende

Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini

italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e

dei minori italiani in stato di abbandono.

Il rimpatrio è

subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in

Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del

rimpatriando.

In assenza di tale

disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di

ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi

regionali.”

Rientro

definitivo in Italia - Agevolazioni doganali

Il

cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la

propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni

doganali e - a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali - a

eventuali contributi finanziari.

Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal

richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da

almeno 6 mesi.

Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data

dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.”

(https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/assistenzacittadiniestero/rimpatri/)

L’art.

32.

della Costituzione italiana sancisce altresì che la Repubblica tutela la

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti.

2.14

L’emanazione del presente giudizio rende

priva di oggetto la domanda della ricorrente tendente alla concessione

dell’effetto sospensivo, inteso a ottenere nelle more della procedura

ricorsuale, quale misura cautelare, l’erogazione dell’aiuto sociale (cfr. doc.

I pag. 15; VI; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 consid. 4.1.; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022

consid. 6.1.;9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid.

7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26

novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA

42.2021.5

del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30 del 6 giugno 2017

consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2

del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid.

2.10

).

2.15

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid.

2.12

, i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con

giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24

aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11

maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 12

maggio 2023 è annullata nella misura in cui alla ricorrente è stato negato il

diritto a un aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI

perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.13.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti