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Decisione

42.2023.26

Negate prestazioni assistenziali da 12/22. Non chiuso attività indip. non redditizia. Del resto assenti elementi che facciano concludere per miglior. attività nel 2022. In ogni caso non dispone di un permesso valido e non può appellarsi ad ALC. Rinvio atti per verificare se dir. ad aiuto d'emergenza

16 ottobre 2023Italiano66 min

simili condizioni, tutto ben considerato e tenuto conto che il diritto all'aiuto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.26

rs

Lugano

16 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5

giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 maggio

2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata il __________ 1985 e cittadina italiana (cfr. doc. 35; 58), è stata al

beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie e/o speciali (ad esempio con

lo scopo di far fronte al pagamento dei premi di cassa malati non coperti dai

relativi sussidi) dal mese di settembre 2014 al mese di novembre 2014, dal mese

di maggio 2015 al mese di luglio 2018 e da novembre 2019 a dicembre 2020,

percependo complessivi fr. 42'408.40 (cfr. doc. 22-30; I pag. 5).

1.2. Con sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 il Tribunale

federale ha confermato la revoca del permesso di dimora UE/AELS ottenuto nel

2014 da RI 1 per esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. La

domanda di revisione presentata contro tale giudizio è stata respinta dal

Tribunale federale con giudizio 2F_13/2018 del 10 agosto 2018.

Con ulteriore sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020

il TF ha confermato, in ultima istanza, la liceità del diniego del 10

ottobre 2018 del rilascio del permesso di dimora UE/AELS per lavorare come

indipendente.

Il 21 dicembre 2020 l’Ufficio della

migrazione le ha, pertanto, fissato

la data del 15 gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non

impugnabile.

Inoltre tale Ufficio, il 25 gennaio

2021, le ha negato il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS, del

permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore

domandati il 22 dicembre 2020 e non è entrato nel merito della domanda di

riesame (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.8.).

Tale provvedimento è stato tutelato

sia dal Consiglio di Stato (5 maggio 2021), sia dal Tribunale cantonale

amministrativo con sentenza del 10 ottobre 2022.

Il

Tribunale federale, con pronunzia 2C_916/2022 del 30 novembre 2022, ha ritenuto

il ricorso sussidiario in materia costituzionale dell’interessata inammissibile

e ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il suo ricorso in materia

di diritto pubblico. L’Alta Corte, riguardo al richiamo dell’accordo sulla

libera circolazione delle persone, ha evidenziato che:

"

(…) alla ricorrente lo statuto di lavoratrice dipendente e quello di

lavoratrice indipendente sono già stati entrambi negati, con decisioni

confermate in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenze 2C_204/2017

del 12 giugno 2018 [attività lucrativa dipendente] e 2C_871/2020 del 2 dicembre

2020 [attività lucrativa indipendente]; precedenti consid. A e B dei fatti).

Già per questo motivo,

la critica sollevata in relazione all'art. 4 allegato I ALC va quindi

respinta, senza che sia necessario soffermarsi sulla natura dell'inabilità

"attuale" al lavoro denunciata dall'insorgente (che pure non risulta

dal giudizio della Corte cantonale). Per quanto la richiesta del permesso di

dimora UE/AELS venga nuovamente ricondotta a "motivi di rigore", va

invece osservato che l'art. 4 allegato I ALC, al quale la ricorrente si richiama,

non regola simili fattispecie.” (consid. 3.2.)

Per

quanto concerne il riferimento all’accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964,

relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera la nostra Massima

Istanza ha precisato:

"

(…) l'art. 11 dell'accordo citato, subordina il diritto al rinnovo del

permesso di dimora all'esistenza di un soggiorno "regolare e

ininterrotto" in Svizzera della durata di cinque anni, cioè a una

condizione che fa in concreto difetto. Sempre a un soggiorno "regolare e

ininterrotto" di almeno cinque anni è inoltre subordinato anche il

rilascio di un permesso di domicilio (sentenza 2A.231/2002 del 28 maggio 2002

consid. 1.1.4, in cui la portata della dichiarazione del 23 aprile 1983 è

lasciata aperta; messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli

stranieri, FF 2002 3327, cifra. 1.3.6.3).

A differenza di quanto

sostenuto nell'impugnativa, un soggiorno "regolare e ininterrotto" è

infatti dato soltanto quando si è in presenza di un permesso di dimora valido

(sentenze 2A.105/2001 del 26 giugno 2001 consid. 3c; 2A.73/1999 del 26 aprile

1999 consid. 1a; 2A.79/1998 del 22 giugno 1998 consid. 1a.bb), ovvero di una

condizione avveratasi qui nemmeno per la durata di un anno: perché la

ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nel mese di maggio 2014 e

lo stesso le è stato revocato con decisione del 27 febbraio 2015 (giudizio

impugnato, consid. 4.1.2), di modo che da quel momento la sua permanenza in

Svizzera è stata unicamente tollerata. Dapprima, fino alla pronuncia della

sentenza 2C_204/2017, in relazione alla revoca appena menzionata. Di seguito,

in conseguenza del diniego del rilascio di un permesso di dimora per

l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, fino alla pronuncia della

sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 (precedenti consid. A e B dei fatti).”

(consid. 4.2.)

1.3. A

seguito della STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 l’Ufficio della migrazione,

il 22 dicembre 2022, ha fissato nei confronti di RI 1 la data del 22 gennaio

2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera, ricordando che tale

provvedimento non costituisce una decisione impugnabile (cfr. doc. 36).

Il 20

febbraio 2023 l’Ufficio della migrazione ha rifiutato la sua richiesta di rilascio

di un permesso provvisorio di rigore, negandole una proroga ulteriore del

termine di partenza (cfr. doc. 21).

Con

pronunzia 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 l’Alta Corte ha ritenuto

inammissibile l’impugnativa di RI 1 contro la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale cantonale amministrativo che aveva tutelato

il giudizio con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile

l'allegato ricorsuale sottopostogli dalla medesima contro la conferma dell’11

gennaio 2023 da parte della Sezione della popolazione del termine di

partenza con scadenza il 22 gennaio successivo (a seguito della richiesta del 5

gennaio 2023 di RI 1 di annullare il citato termine di partenza con effetto

immediato e di rilasciarle un nuovo permesso di soggiorno).

1.4. Nel frattempo questo Tribunale, con

sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021, cresciuta in giudicato incontestata (cfr.

doc. 206) e la cui istanza di revisione è stata respinta dal TCA con giudizio

42.2022.37 del 29 agosto 2022 (il relativo ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022; cfr. doc. 165; 171),

ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI),

con decisioni del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, nonché con decisioni su reclamo

dell’11 e del 13 gennaio 2021, aveva negato a RI 1 il diritto a ulteriori

prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2020, ritenuta la

sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente di

assistenza e consulenza giuridica (__________), nonostante le fosse stato

intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di

disoccupazione.

Il TCA

ha sottolineato che il diritto a prestazioni assistenziali risultava perlomeno

dubbio considerando che la stessa non disponeva di un permesso di soggiorno

valido.

Con

ulteriore giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022 (cfr. doc. 193) questa Corte

ha confermato il rifiuto di erogare a RI 1 un aiuto d’urgenza postulato nel

novembre 2021, come pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre

2021.

Il TCA,

da un lato, ha rilevato che la sua attività indipendente non redditizia era

ancora attiva e che del resto non disponeva di un permesso valido dalla fine

del febbraio 2015. Al riguardo è stato precisato che la sua presenza in

Svizzera era semplicemente tollerata dalle autorità e non si trattava, quindi,

di un soggiorno legale.

È

stato, poi, osservato che neppure il diritto internazionale soccorreva la

ricorrente, siccome le prestazioni assistenziali, costituendo dei vantaggi sociali,

non rientrano nel campo di applicazione materiale dell’ALC.

Dall’altro, questo Tribunale ha concluso

che la ricorrente non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con

una reale situazione di bisogno attuale e urgente.

Il

ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la STCA 42.2022.44 da RI 1 è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022 (cfr.

doc. 186).

1.5. Con

decisione del 23 gennaio 2023 l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni

assistenziali nuovamente richieste il 21 dicembre 2022 (cfr. doc. 56),

rilevando:

"

(…) Ritenuto che a tutt’oggi la sua attività indipendente risulta attiva

(senza permetterle di raggiungere l’indipendenza economica), nonostante le

nostre decisioni del 16 novembre 2020 e del 1° dicembre 2020, confermate dalla

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 26 aprile 2021

(42.2021.5-6), con le quali le avevamo intimato di chiudere la sua attività

entro il 30 novembre 2020, non si giustifica un nostro intervento” (Doc. 10)

1.6. RI 1 ha

interposto tempestivo reclamo, nel quale ha chiesto l’accoglimento della sua “(…)

domanda di sostegno sociale del 21 dicembre 2022, anche attraverso un aiuto

immediato per casi urgenti e di particolare bisogno” e ha affermato:

"

1. A causa di una serie di degenze ospedaliere che sto

affrontando (cfr. docc. Allegati), non sono in grado di affrontare l'iter

burocratico di chiusura dell'attività dal momento che non posso recarmi

personalmente all'Ufficio Laps del Municipio di __________ e all'Ufficio di

collocamento per espletare tutte le pratiche burocratiche e l'iscrizione al

collocamento. Per tale motivo, la documentazione richiesta non potrà essere al

momento disponibile.

2. Si fa presente, ulteriormente che

l'iscrizione al collocamento risulta essere superflua dal momento che difetto

requisito dell'idoneità al collocamento, dato che a partire dal 21 settembre

2021 sono inabile al lavoro nella misura del 100% e quindi inidonea al

collocamento (certificati di inabilità già ai vostri atti),

3. ln uno stato di degenza ospedaliera

non mi può essere negata l'assistenza sociale minima e mi deve essere garantita

la copertura delle cure medico sanitarie da parte del vostro Ufficio, l'unico

Ufficio cantonale che dovrebbe intervenire nel caso di specie. Infatti, è

pendente una richiesta di prestazioni all'ufficio Al e in attesa è il vostro

Ufficio che dovrebbe intervenire per garantire il minimo vitale esistenziale,

la pigione mensile e la copertura delle spese mediche di base.

4. Alla luce di ciò, pertanto, il

vostro Ufficio dovrebbe riesaminare la mia situazione personale e garantirmi

provvisoriamente perlomeno l'assistenza sociale conformemente all'articolo 12

della Costituzione federale (il cosiddetto soccorso d'emergenza) al fine di

garantirmi i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (alimentazione,

vestiario, alloggio, cure mediche di base) e questo minimo vitale non può

essere negato (ciò indipendentemente se si tratta di aiuti ordinari e/o di

emergenza). Tale aiuto è chiesto provvisoriamente in uno stato di degenza

ospedaliera che non mi consente concretamente di procedere personalmente con

l'iter burocratico da voi richiesto. ln caso contrario, chiedo al vostro

Ufficio di espletare tutte le attività necessarie che si rendono utili ai fini

dell'assistenza." (cfr. doc. 11-12).

Al

reclamo sono stati allegati tre certificati medici, e meglio un’attestazione

del 30 gennaio 2023 dell’__________ secondo cui RI 1 è stata degente dal 18 al

31 gennaio 2023 e inabile al lavoro dal 18 gennaio al 28 febbraio 2023 (cfr.

doc. 14), una certificazione del 10 febbraio 2023 della __________ di __________

da cui emerge che la stessa ha effettuato riabilitazione in regime stazionario

dal 31 gennaio al 13 febbraio 2023 ed era incapace al lavoro per malattia dal

31 gennaio al 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 15), nonché una conferma di degenza del

9 febbraio 2023 rilasciata dalla Clinica __________ di __________ e inviata per

conoscenza al Dr. med. __________ e a __________, in cui è stato indicato che

l’entrata della reclamante era prevista per il 14 febbraio 2023 (cfr. doc. 16).

1.7. Con

decisione su reclamo del 12 maggio 2023 l’USSI ha confermato il proprio

provvedimento del 23 gennaio 2023, ritenendo divenuta priva d’oggetto la richiesta

di effetto sospensivo.

L’amministrazione

ha sottolineato, da una parte, che RI 1 è a conoscenza dal mese di novembre

2020 di dovere chiudere la sua attività che non garantisce un guadagno e che

tale obbligo è stato confermato dal TCA con sentenze 42.2021.5-6 del 26 aprile

2021 e 42.2022.44 del 29 agosto 2022 (cfr. consid. 1.4.).

Dall’altra,

che la stessa, in contrasto con il principio di sussidiarietà, non ha però la

volontà di cessare l’attività, come risulta dal “Rapporto del Comune di

domicilio” del 19 dicembre 2022 dove lo Sportello Laps ha indicato “(…) La

signora non intende chiedere l’attività in quanto sostiene che l’inabilità è

provvisoria ed ha la speranza di poter presto ritornare a lavorare” (cfr.

doc. 34).

L’USSI

ha aggiunto che, siccome ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto alle

prestazioni dell’assistenza sociale le persone con domicilio o dimora

assistenziale nel Cantone Ticino, il diritto della reclamante a prestazioni

assistenziali risulta ancora più dubbioso ritenuta la conferma da parte

dell’Ufficio della migrazione di lasciare la Svizzera entro il 22 gennaio 2023

(cfr. doc. A1).

1.8. Contro

la citata decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

postulando:

"

1. In via cautelare:

-

viene concesso l'effetto sospensivo alla decisione su reclamo dell'USSl emessa

in data 12 maggio 2023;

-

disporre la misura cautelare più idonea per la tutela della situazione

giuridica soggettiva fatta valere dalla reclamante e conseguentemente

accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento

impugnato e di adozione di misure provvisionali con ogni consequenziale

statuizione in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva del

provvedimento impugnato.

2. ln via principale:

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

-

la decisione su reclamo del 12 maggio 2023 è annullata e alla ricorrente viene

concesso l'aiuto sociale a partire dal mese di dicembre 2022.

3. Protestate tasse,

spese e chieste congrue ripetibili.”

(Doc. I pag. 15)

A

sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha addotto che l’urgenza e lo

stato di bisogno sussistono in relazione alla necessità di un sostegno

finanziario per il periodo di inabilità lavorativa e di degenza ospedaliera dei

mesi di luglio e agosto 2023, in quanto, non avendo alcun tipo di introito e/o

prestazioni per perdita di guadagno, ha bisogno di provvedere mensilmente al

minimo vitale esistenziale e al pagamento del canone di locazione rimasto

insoluto da maggio 2023 (per il quale ha ricevuto un richiamo), nonché del

premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, come pure di avere

un’esistenza decorosa e dignitosa.

L’insorgente

ha poi asserito che nel periodo determinante per le sentenze 42.2021.5-6 e

42.2022.44, a differenza del caso concreto, non presentava un’inabilità

lavorativa. La medesima ha affermato di essere incapace al lavoro al 100% dal

21 settembre 2021 (e di avere pendente una domanda AI), così da non poter

percepire un guadagno, né essere idonea al collocamento, condizione da

adempiere per beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione.

È

stato, altresì, sottolineato che nelle sentenze 42.2021.5-6 e 42.2022.44 non è

stato esaminato, da un lato, che “la ricorrente non ha diritto ad usufruire

dell’assistenza sociale cantonale volontaria ex art. 96 c.p. perché non è stata

sottoposta a privazione della libertà personale e nei suoi confronti non è

stata disposta alcuna carcerazione (cfr. sentenza n. 60.2021.261 del 16

novembre 2021 della Corte dei reclami penali) e che gli altri tipi di

assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, vanno invece

garantiti sempre durante il procedimento penale” che la vede coinvolta.

L’insorgente

ha peraltro puntualizzato di non avere mai ricevuto alcuna disposizione di

chiusura da parte delle competenti autorità penali.

Dall’altro,

che la mancata crescita nel mercato del lavoro dell’attività indipendente

sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito

pubblico.

La ricorrente ha asserito che non

vi è una sentenza federale che abbia statuito un suo allontanamento dalla

Svizzera e che comunque la stessa non può essere allontanata dal Cantone,

siccome vi sono delle pretese legali che il Cantone Ticino deve garantirle

prima della partenza.

L’insorgente sostiene, quindi, che

fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta prevista

dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento e fino a quando

non avrà lasciato definitivamente e fisicamente la Svizzera

il suo domicilio

assistenziale è in Svizzera.

A

mente di RI 1 il diniego dell’assistenza sociale da parte del Cantone non

risulta essere ossequioso delle garanzie costituzionali di rispetto e

protezione della dignità umana ex art. 7 Cost. e del diritto all’aiuto in

situazione di bisogno ex art. 12 Cost.

Infine

la ricorrente ha censurato “la violazione del diritto in riferimento

all’omessa applicazione dell’art. 23 Las secondo cui le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato e l’importo delle

prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20,

può però solo essere ridotto (e non soppresso totalmente), tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale” (cfr. doc. I).

1.9. Nella

risposta di causa del 27 giugno 2023 l’USSI ha postulato la reiezione

dell’impugnativa, precisando, in particolare in relazione alla richiesta di un

aiuto d’urgenza, che “la signora non comprova alcun reale impedimento

affinché ella ritorni nel proprio Stato d'origine, l'Italia, il cui confine

dista pochi passi da dove ha indicato di risiedere. Ella si ostina a non voler

dar seguito all'ordine impartitole dall'Ufficio della migrazione, né tantomeno

risulta una reale situazione di bisogno attuale e urgente che le impedisca di

rientrare in Italia. Con tale agire la signora RI 1 sta violando ulteriormente

il principio di sussidiarietà e l'obbligo di ridurre il danno” (cfr. doc.

III).

1.10. Sempre il

27 giugno 2023 la ricorrente ha trasmesso, in riferimento alla reale situazione

di bisogno attuale e urgente, la diffida da parte del locatore per le pigioni di

maggio e giugno 2023 rimaste insolute (oltre che per ulteriori importi mensili

di fr. 60.-- sia per maggio che per giugno 2023; cfr. doc. IV1) e ha chiesto il

riconoscimento del diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.

(cfr. doc. IV + 1).

1.11. L’USSI,

l’11 luglio 2023, ha preso posizione al riguardo, ribadendo in buona sostanza

quanto affermato nella propria risposta (cfr. doc. VII; III; consid. 1.9.)

1.12. Il 12

luglio 2023 è pervenuto uno scritto dell’insorgente, in cui ha presentato delle

osservazioni riguardo alla risposta di causa (cfr. doc. VI) e al quale ha

allegato, oltre ai certificati del 30 gennaio 2023 dell’__________ e del 10

febbraio 2023 della __________ di __________ (cfr. doc. B4; B5) già presentati

con il reclamo (cfr. consid. 1.6.), la garanzia di assunzione dei costi del 28

marzo 2023 da parte del __________ (per __________) emessa a favore della __________

per la degenza a far tempo dal 30 marzo 2023 e valida fino al 10 maggio 2023

(cfr. doc. B3) e la conferma dell’11 luglio 2023 che la medesima si trovava presso

la __________ di __________ per un trattamento in regime stazionario, la cui

durata era prevista dall’8 luglio al 18 agosto 2023 (cfr. doc. B2).

1.13. L’amministrazione

si è ancora espressa in merito alla fattispecie il 2 agosto 2023 (cfr. doc. X).

1.14. RI 1, il

3 agosto 2023, ha informato che il locatore, il 28 luglio 2023, le ha intimato

la disdetta ufficiale ex art. 257d CO con effetto dal 31 agosto 2023,

nonostante fosse stato messo al corrente della sua situazione (cfr. doc. XII;

C1-C3):

1.15. Il 17

agosto 2023 l’USSI ha evidenziato, da una parte, che l’insorgente ha

autonomamente provveduto al pagamento degli affitti per i mesi di gennaio,

febbraio, marzo e aprile 2023.

Dall’altra,

che “(…) se l’USSI dovesse riconoscerle il pagamento delle pigioni scoperte,

l’Ufficio agevolerebbe la sua presenza illegale in Svizzera il che

comporterebbe una disparità di trattamento con gli stranieri che ottemperano

all’obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro

permesso di soggiorno” e che “ad ogni modo la reclamante, apparentemente

ancora in degenza presso la clinica __________, non ha comprovato una reale

situazione d’urgenza” (cfr. doc. XIV).

1.16. La

ricorrente, il 21 agosto 2023, ha formulato alcune puntualizzazioni (cfr. doc.

XVI) e ha prodotto un certificato medico allestito in quella data dalla __________

di __________ da cui si evince che la medesima è inabile al lavoro a causa di

infortunio dal 1° agosto al 30 settembre 2023 (cfr. doc. D2) e la conferma

della stessa data da parte della clinica grigionese riguardante il trattamento

stazionario iniziato l’8 luglio (consid. 1.12.) e prorogato al 15 settembre

2023 (cfr. doc. D1).

1.17. L’8

settembre 2023 la parte resistente si è riconfermata nella risposta di causa e

nelle proprie osservazioni (cfr. doc. XVIII).

1.18. Il doc.

XVIII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XIX).

1.19. Il 4

ottobre 2023 è pervenuto a questa Corte uno scritto redatto il 28 settembre

2023 dalla __________ in cui è stata sollecitata l’evasione del ricorso ed è

stato rilevato che “la paziente è ancora psicopatologicamente e somaticamente

compromessa e completamente scompensata a causa della sua sintomatologia

(disturbi psichici e disturbi somatici) e della sua attuale complessa

situazione di vita (nessuna fonte finanziaria disponibile, risparmi esauriti e

impossibilità di lavorare)”, che “(…) i pagamenti dell’affitto sono

scoperti, le bollette si stanno accumulando , non riesce a saldare i premi e le

partecipazioni LAMal nella misura in cui non siano già coperte dal sussidio

cantonale, i debiti stanno aumentando e non è in grado di affrontare la vita

quotidiana”, che “la signora RI 1 non ha più contatti con la sua

famiglia dal 2021 e nonostante i suoi familiari sono venuti a conoscenza della

sua situazione attuale tramite terzi, non vogliono e non possono aiutarla” e

che “(…) non vuole tornare in Italia per nessun motivo. Da quanto riferito

da parte della signora RI 1, se ritornasse in Italia in queste condizioni non

le verrebbe garantito nulla e non saprebbe dove andare a vivere (…)” (cfr. doc.

XX).

È,

inoltre, stata allegata copia del verbale di udienza redatto il 21 settembre

2023 dall’Autorità di protezione __________, sede di __________, in cui è stata

discussa in presenza di RI 1 la richiesta di curatela del 7 settembre 2023

formulata a favore di quest’ultima dallo psicologo __________ della __________,

da cui risulta:

"

(…) La signora RI 1 illustra le difficoltà nelle quali versa, tutte di

carattere prettamente economico-amministrativo.

Descrive compiutamente e

con piena padronanza le pratiche che ha in corso, conseguenti all’infortunio

occorsole nel 2021 che l’ha resa inabile al lavoro.

Si sta adoperando in

prima persona per ottenere, anche con ricorsi ad istanze superiori, le

prestazioni finanziarie (AI; USSI; URC) cui dovrebbe avere diritto. In questo momento

è infatti rimasta sprovvista di entrate, essendo terminato il periodo

riconosciuto come infortunio.

Nonostante le difficoltà

oggettive cui l’interessata deve in questo momento far fronte, dalla

discussione non emergono i presupposti di incapacità previsto dall’art. 390 CC

per l’istituzione di una curatela.

La pratica è dunque

archiviata” (Doc. XX1).

1.20. I doc. XX

e XX1 sono stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XXI).

considerato in

diritto

2.1. L’intervento della pubblica assistenza

è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo

1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10

dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione,

il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.2. L'art. 1

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti

della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale

dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di

regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS; cfr.

https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), a cui peraltro il Ticino

si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4

persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021,

pag. 2).

Gli

importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto

al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).

Dal 1°

gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati

aumentati come segue:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

1

persona

1’031.-- / mese

2

persone

1'577.-- / mese

3

persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare”

2.4. L’USSI ha negato alla ricorrente il

diritto alle prestazioni assistenziali richieste il 21 dicembre 2022, in quanto

la sua attività indipendente di assistenza e consulenza giuridica (ditta

individuale __________ iscritta al Registro di commercio il 18 febbraio 2018;

cfr. www.zefix.ch) non redditizia è ancora attiva, benché sia al

corrente (perlomeno) dal mese di novembre 2020 di dovere chiudere, obbligo peraltro

confermato anche dal TCA con sentenze 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 e

42.2022.44 del 29 agosto 2022 (cfr. doc. 10; A1; consid. 1.5.; 1.7.).

Riguardo ai richiedenti

l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente giova ribadire che

la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si

è così espressa:

" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal

administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a

rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21

mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son

caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales,

cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16

mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce,

l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de

s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à

défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les

prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de

chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était

d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des

renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et

qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de

l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué

correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980

sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince

che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante

tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato

un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva

effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni

assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9

settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali

deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera

amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una

persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un

aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo

statuto professionale d’indipendente.

Il TF ha in particolare

evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal

giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge

cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina

concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto

d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego dell’assistenza

sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI précise que

l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas

d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées

pendant une durée maximale de six mois”) era

dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto

d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al

riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost.

non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta

come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza

richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

Al

riguardo per completezza è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di

Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale

e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la

précarité - LASLP)

che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto

sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro,

di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa

indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata

dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).

Il 10

gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare

in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente

l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le

elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).

La

nuova legge sull’aiuto sociale è stata approvata dal parlamento del Cantone

Ginevra il 23 giugno 2023 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone

Ticino N. 8317 del 23 agosto 2023, “Rapporto sulla mozione del 18 ottobre 2021

presentata da Ivo Durisch, Danilo Forini e cofirmatari “Le prestazioni sociali

sono un diritto e non un delitto! È necessaria una campagna di lotta alla

povertà e alla precarietà dovuta al non ricorso agli aiuti sociali” (…), pag.

16).

L’Alta Corte, in una sentenza

8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che

pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un

adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al

proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il

divieto dell’arbitrio.

In tale giudizio il Tribunale

federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione

delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di

sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al

ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che

aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale

violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle

prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la

relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate

dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

2.5. Il TCA, dal canto suo, in una

sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag.

62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un

gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi

accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo

la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente

cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta

tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di

cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il

ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore.

Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del

piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con

l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della

stessa.

Inoltre con giudizio 42.2010.1 del

27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono

essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di

un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego

dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente

accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo

dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la

sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato

inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

2.6. Per quanto attiene al caso della

ricorrente, la quale ha comunque beneficiato dell’intervento dell’assistenza

sociale da settembre a novembre 2014, da maggio 2015 a luglio 2018 (da luglio

2015 a luglio 2018 le prestazioni erano costituite dal premio della cassa

malati) e da novembre 2019 a novembre 2020 (cfr. consid. 1.1.; doc. 22-30),

questo Tribunale, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.4.), con sentenza

42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 - la cui istanza di revisione della STCA

42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29

agosto 2022 e il relativo ricorso al TF è stato giudicato inammissibile con

giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022 - ha deciso che a ragione l’USSI aveva

rifiutato dal dicembre 2020 di erogarle nuovamente prestazioni assistenziali,

ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale

indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di

chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.

Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era

cambiata, né era imminente un turnaround.

Questa Corte ha così motivato il

proprio giudizio 42.2021.5-6:

"

(…)

2.8. Nella presente evenienza l’USSI,

già nella decisione del 9 dicembre 2019 con cui ha riconosciuto alla ricorrente

una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e

dicembre 2019, l’ha avvertita che dal 1° maggio 2020, se avesse richiesto

nuovamente le prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto provvedere alla

chiusura della sua attività indipendente di assistenza e consulenza giuridica (__________;

cfr. doc. I; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021consid. 1.3.) e alla verifica

dell’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. È stato

peraltro precisato che in caso contrario l’amministrazione non avrebbe elargito

alcuna prestazione assistenziale (cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021

consid. 1.1.).

L’assistenza sociale è stata ad ogni

modo erogata all’insorgente non soltanto fino all’aprile 2020, bensì anche nei

mesi successivi, da maggio a novembre 2020 (cfr. doc. 10; consid. 1.1.; inc.

42.2020.26 doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299; 361).

Pertanto, allorché con decisione del 1°

dicembre 2020, l’USSI ha rifiutato alla ricorrente l’erogazione di prestazioni,

ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale

indipendente (cfr. doc. 47; consid. 1.2.), era trascorso circa un anno dal

primo avviso in tal senso, anno in cui la medesima ha beneficiato di

prestazioni assistenziali.

La situazione finanziaria dell’attività

della ricorrente non è del resto concretamente cambiata né era imminente un

turnaround della stessa.

Per quanto attiene alla censura

ricorsuale secondo cui la situazione dell’insorgente sarebbe diversa da chi non

ha raggiuto l’indipendenza economica in sei mesi pur avendo possibilità di

crescere e affermarsi nel mercato del lavoro, poiché nel suo caso la crescita

nel mercato del lavoro sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti

penali e dal discredito pubblico (cfr. doc. I pag. 12), giova osservare che in

ogni caso non è stata minimamente comprovata una relazione causale tra i

procedimenti penali a suo carico e il mancato raggiungimento di un’indipendenza

economica.

Va poi considerato che l’assistenza

sociale ha carattere sussidiario rispetto alle assicurazioni sociali federali e

cantonali, come pure rispetto al reddito da attività dipendente (cfr. consid.

2.3.; 2.4.).

In casu non si giustifica di

conseguenza l’erogazione di un ulteriore sostegno in caso di attività

indipendente (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata

al consid. 2.6.).”

Inoltre

con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022, il TCA ha in particolare confermato il diniego del

diritto alle prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021, poiché l’insorgente

aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia.

In proposito al consid. 2.6. è

stato rilevato che “nemmeno attualmente la situazione finanziaria

dell’attività indipendente dell’insorgente di assistenza e consulenza giuridica

risulta modificata, nel senso di un incremento degli affari. È la ricorrente

stessa che ha affermato che la sua attività non consente un’autosufficienza

economica, bensì unicamente un minimo guadagno (cfr. doc. III)” e che “l’obiezione

sollevata dall’insorgente secondo cui non avrebbe diritto alle indennità

straordinarie di disoccupazione essendo sprovvista nel Cantone Ticino di un

permesso di soggiorno e non essendo idonea al collocamento in quanto inabile al

lavoro al 100% dal 21 settembre 2021 (cfr. doc. III p.ti 8 e 9) è ininfluente.

Non spetta alla ricorrente

stabilire se abbia o meno diritto a una prestazione specifica, bensì

all’autorità competente, nel caso delle indennità straordinarie di

disoccupazione all’Ufficio delle misure attive (cfr. art. 2b lett. e

RL-rilocc)”.

Dalle

carte processuali non emergono, del resto, elementi che consentano di

considerare che l’andamento dell’attività indipendente della ricorrente sia

migliorato nel 2022 e nell’anno in corso.

Nonostante

ciò, la sua ditta individuale __________ iscritta al Registro di commercio il

18 febbraio 2018 (cfr. www.zefix.ch) risulta tuttora attiva.

Al

riguardo cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha

ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212

emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona

alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di

consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di

sviluppo entro un termine di sei mesi.

In

concreto sono più di cinque anni che la ricorrente ha aperto l’attività

professionale di consulenza senza ricavarne il minimo per far fronte al proprio

mantenimento.

La

medesima ha sì affermato di essere totalmente inabile al lavoro dal 21

settembre 2021 (cfr. doc. 11-12; in effetti è risultata incapace al lavoro per

malattia dal 18 gennaio al 28 febbraio 2023 - cfr. doc. 14-15=B4-B5 - e

degente presso la __________ di __________ dall’8 luglio al 15/30 settembre

2023 - cfr. doc. D2 - con inabilità al lavoro al 100% per infortunio dal

1° agosto al 30 settembre 2023 - cfr. doc. D1; D2) e di avere pendente una

domanda AI (cfr. doc. I) già perlomeno dal febbraio 2023 (cfr. doc. 11), tuttavia

mai ha affermato di avere l’intenzione di chiudere la propria attività.

In

proposito occorre sottolineare che un’attività indipendente non redditizia non

può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale,

rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio

non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a

coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni

assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.;

Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag.

4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023).

Per quanto concerne la critica dell’insorgente

relativa al fatto che non sarebbe mai stato considerato che la crescita sul

mercato del lavoro della sua attività da indipendente sarebbe stata impedita

dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito pubblico, più

precisamente non sarebbe stato verificato il nesso causale tra i procedimenti

penali e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica (cfr. doc. I

pag. 8), il TCA si limita a osservare che, a prescindere dalla questione della

pertinenza di tale argomento ai fini del diritto all’assistenza sociale, un

eventuale nesso causale doveva essere comprovato dall’insorgente.

Il

dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso

contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata

alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021

consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015

del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.

3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9

giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti).

Nel caso di specie, per contro, la

ricorrente non ha minimamente documentato una relazione causale tra i

procedimenti penali a suo carico e il mancato raggiungimento di un’indipendenza

economica (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3. concernente

l’insorgente; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2021.5-6

del 26 aprile 2021 consid. 2.8.).

2.7. L’asserzione dell’insorgente secondo

cui non è mai stato esaminato che “la ricorrente non ha diritto ad usufruire

dell’assistenza sociale cantonale volontaria ex art. 96 c.p. perché non è stata

sottoposta a privazione della libertà personale e nei suoi confronti non è

stata disposta alcuna carcerazione (cfr. sentenza n. 60.2021.261 del 16

novembre 2021 della Corte dei reclami penali) e che gli altri tipi di

assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, vanno invece

garantiti sempre durante il procedimento penale” (cfr. doc. I pag. 6-7) è

infondata.

In

effetti nella sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.7., al riguardo,

è stato indicato:

"

Quanto asserito dalla ricorrente circa l’art. 96 CP fondandosi sulla

sentenza 60.2021.261 emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello (CRP) il 16 novembre 2021, ossia che tale disposto prevedrebbe che

l’assistenza sociale deve essere garantita in ogni caso durante un procedimento

penale, non consente un esito differente della presente vertenza.

In primo luogo, va ricordato che nella

sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 - cresciuta in giudicato incontestata e

la cui istanza di revisione, giova ribadirlo, è stata respinta con giudizio

42.2022.37 emesso in data odierna - a proposito dell’art. 96 CP è stato

evidenziato:

“ 2.12. Infine il richiamo all’art. 96 CP (cfr. doc. I

pag. 10-11; III; IX), che enuncia che per la durata del procedimento penale e

dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli

interessati possono fare capo volontariamente, è ininfluente, in quanto

l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale),

oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide

sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid.

5.4.3.).

In proposito va ricordato che con le decisioni

impugnate è stato confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali dal mese

di dicembre 2020, poiché (a prescindere dalla questione dell’assistenza

volontaria ai sensi dell’art. 96 CP) la ricorrente non ha interrotto l’attività

indipendente. Se, quindi, come preteso dall’insorgente, nel Cantone Ticino

l’assistenza ex art. 96 CP dovesse ricadere (perlomeno parzialmente) sotto il

concetto di aiuto sociale ai sensi della Las (cfr. doc. III), la stessa

dovrebbe comunque essere negata. In effetti i criteri Las non sono rispettati,

in quanto, oltre alla mancanza di domicilio o dimora assistenziale nel Cantone

Ticino, la ricorrente continua la propria attività indipendente non redditizia.

Non spetta poi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni determinare l’autorità competente in relazione all’art. 96 CP.

D’altronde al riguardo è pendente un “Reclamo per

conflitti di competenza tra i Dipartimenti per l’applicazione dell’art. 96

Codice penale” interposto il 12 febbraio 2021 dall’insorgente al Consiglio di

Stato e successivamente trasmesso dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di

Stato ai Servizi giuridici del Consiglio di Stato (cfr. doc. IX2).”

Il riferimento alla sentenza

60.2021.261 emanata dalla CRP il 16 novembre 2021 secondo cui l’assistenza

sociale, quando non vi è carcerazione, come nel caso dell’istante, sarebbe

garantita sempre nel procedimento penale (cfr. doc. I; III e B4 inc.

42.2022.44), non è poi di alcun ausilio all’insorgente.

Da tale giudizio si evince in effetti:

“ Secondo i lavori preparatori alla norma (messaggio

21.9.1998 in FF 1999 II 1969, p. 1812) occorre distinguere tra assistenza

riabilitatrice e altri tipi di assistenza sociale. L’assistenza riabilitatrice

è ordinata durante il periodo di prova o in relazione a un trattamento

ambulatoriale ed ha un certo carattere vincolante. Gli altri tipi di assistenza

sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, devono invece sempre

essere garantiti, sia durante il procedimento penale sia durante l’esecuzione

in un penitenziario.

Una persona interessata da un procedimento penale deve

avere la possibilità di ottenere un aiuto sociale a partire dall’arresto [“von

der Festnahme weg” (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, 4. Ed., art. 96 CO n. 2)]

per il corso del procedimento penale e dell’esecuzione (BSK Strafrecht I – M.

IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2; STGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / N. CAPUS, 4. Ed., art. 96 CP n. 1). Il nesso con l’arresto comprova che

l’assistenza continua, termine che meglio esprime il concetto, è stata

concepita per i casi di arresto (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit.,

art. 96 CP n. 2), ovvero di privazione della libertà personale. E questo, a

prescindere dal tenore letterale dell’art. 96 CP, perché - dal profilo storico

- la creazione di un’assistenza sociale era dovuta alla constatazione che nella

maggior parte degli istituti penitenziari on ci fossero servizi sociali (BSK

Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2).

L’assistenza ex art. 96 CP persegue obiettivi di

prevenzione speciale: si concretizza segnatamente nell’aiuto personale,

materiale, finanziario e socioterapeutico (CR CP – M. PERRIN, art. 96 CP n. 6).

L’assistenza sociale volontaria ai sensi dell’art. 96

CP non si estende al periodo dopo la liberazione definitiva del condannato

(Handkommentar StGB – W. WOHLERS, op. cit., art. 96 CP n. 1).

(…)”

(Doc. B4)

L’assistenza sociale volontaria oggetto

dell’art. 96 CP, conformemente a quanto si evince già dalla STCA 42.2021.5-6

consid. 2.12. e dalla STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., non

corrisponde all’aiuto sociale ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2

dicembre 2020 consid. 5.4.3. riguardante la ricorrente). Inoltre, come risulta

dal giudizio 60.2021.261 della CRP, l’assistenza sociale ai sensi dell’art. 96

CP si applica soltanto ai procedimenti penali in cui viene disposta la

carcerazione. L’assistenza riabilitatrice trova applicazione durante il periodo

di prova o in relazione a un trattamento ambulatoriale, mentre gli altri tipi

di assistenza sociale, sempre riguardanti l’art. 96 CP, devono sempre essere

garantiti a partire dall’arresto. La privazione della libertà personale è in

ogni caso un requisito indispensabile.

La CRP, con sentenza 60.2021.261

cresciuta in giudicato incontestata, ha del resto confermato la decisione del

Dipartimento delle istituzioni del 25 agosto 2021 con cui è stata respinta

l’istanza di RI 1 di concessione dell’assistenza giusta l’art. 96 CP, non

essendo mai stata incarcerata (cfr. doc. B4).”

2.8. In ogni

caso le prestazioni assistenziali prevedono, quale condizione essenziale, il

domicilio nel Cantone (cfr. art. 5 cpv. 1 Legge sull’assistenza sociale del

Cantone Ticino - Las).

Per i cittadini stranieri il rilascio di un permesso di presenza

vale peraltro quale costituzione di domicilio (presunzione) salvo la prova che la dimora è cominciata

già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 Legge

federale sull’assistenza - LAS;

decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31 gennaio 2022, il cui

ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_136/2022 del 17 marzo 2022).

L’insorgente

non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid.

1.2; STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

A

seguito della sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022, con cui il TF ha confermato la

liceità del diniego del rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del

permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti

il 22 dicembre 2020 statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale

amministrativo, l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato

alla ricorrente la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare

la Svizzera non impugnabile (cfr. consid. 1.3.; STF 2D_17/2023 del 6 settembre

2023).

L’Alta

Corte ha peraltro evidenziato, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente

(cfr. doc. I pag. 9), che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare, non

disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio 2015 “la

sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr. STF

2C_916/2022

del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

A

quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2.,

in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera grazie

alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione dell’effetto

sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va considerato un

soggiorno legale.

È

vero, come sostiene la ricorrente (cfr. doc. VI), che non è competenza

dell’USSI di entrare nel merito del dossier riguardante il termine impostole

per lasciare la Svizzera (nel corso degli anni sono peraltro stati fissati

altri termini per uscire dal territorio elvetico, ovvero il 22 luglio 2018 e il

15 gennaio 2021; cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022; STCA 42.2021.5-6 del

26 aprile 2021).

Ad

ogni modo, proprio per questo motivo, l’amministrazione, in primo luogo, non

può che prendere atto del fatto che le autorità competenti (Tribunale federale

compreso) hanno comunque deciso che a ragione non le è stato concesso un

permesso di soggiorno, come pure che perciò ella non ha un titolo valido per

restare su suolo svizzero.

In

secondo luogo, l’USSI è tenuto a trarne le debite conclusioni in materia di

assistenza sociale.

Le linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio

2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to

A.5 cfr. 2 enunciano, del resto, che le persone che non hanno il diritto di

rimanere in Svizzera non hanno nessun diritto all’aiuto sociale.

In

effetti non va agevolata la presenza illegale in Svizzera di determinate

persone. Sarebbe ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene

illecitamente in Svizzera nei confronti di altri cittadini stranieri che

ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del

loro permesso di soggiorno (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid.

4.2.).

La contestazione secondo cui non vi

è una sentenza federale che abbia statuito un suo allontanamento dalla Svizzera

e, quindi, fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta

prevista dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento, il suo

domicilio assistenziale è in Svizzera (cfr. doc. I pag. 11-12) è irrilevante.

L’Ufficio della migrazione, il 22

dicembre 2022, ha impartito a RI 1 il termine di partenza per il 22 gennaio

2023 fondandosi sulla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 che aveva respinto

il ricorso di quest’ultima contro il diniego del rilascio di un permesso e

sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione - LStrI (cfr. doc.

36).

L’art. 64 cpv. 1 LStrI prevede,

infatti, che le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento

ordinaria nei confronti dello straniero che non è in possesso del permesso

necessario (lett. a) o cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o

non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). Nel Cantone Ticino

tale autorità è la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (cfr.

art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale

sugli stranieri e la loro integrazione - RLALSI).

2.9. È utile

d’altronde rilevare che, in casu, l’art. all’art. 61a cpv. 5 della Legge

federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), secondo cui, in

particolare, il cpv. 1 (“Il diritto di

soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un

permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la

cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei

cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di

dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto

di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno”) e

il cpv. 3 (“Durante il periodo che intercorre

tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di

soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto

sociale”) non si applicano in caso di cessazione del rapporto di

lavoro (dipendente; cfr. FF 2016 2621 pag. 4 segg.) a causa di incapacità

temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli

stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente

all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), non torna

applicabile.

La

ricorrente, in effetti, ha esercitato un’attività lavorativa dipendente

unicamente nel 2014/2015 (cfr. STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022).

La

ricorrente, per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può

peraltro appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Ac­cordo del

21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1

Allegato I ALC; art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione delle persone,

OLCP).

Al

riguardo dalla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 3.2. si evince:

"

(…) Dal querelato giudizio le condizioni per ammettere lo statuto di

lavoratrice dipendente o di lavoratrice indipendente, presupposto per il

riconoscimento di un diritto a rimanere giusta l'art. 4 allegato I ALC in

relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70 o in

relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b della direttiva 75/34/CEE, dopo la

cessazione dell'attività sin lì svolta, infatti non risultano. Al contrario,

dallo stesso emerge che alla ricorrente lo statuto di lavoratrice dipendente e quello

di lavoratrice indipendente sono già stati entrambi negati, con decisioni

confermate in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenze 2C_204/2017

del 12 giugno 2018 [attività lucrativa dipendente] e 2C_871/2020 del 2 dicembre

2020 [attività lucrativa indipendente]; precedenti consid. A e B dei

fatti).

Già per questo motivo,

la critica sollevata in relazione all'art. 4 allegato I ALC va quindi

respinta, senza che sia necessario soffermarsi sulla natura dell'inabilità

"attuale" al lavoro denunciata dall'insorgente (…).”

2.10. Le

prestazioni assistenziali non rientrano, del resto, nel campo di applicazione

materiale dell’ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza

sociale in senso stretto (anche denominate più semplicemente

assicurazioni sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects

de droit national, international et européen". Ed. Helbing

Lichterhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J.,

Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et

médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la

guerre").

Le

prestazioni assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai

sensi dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi

sociali cfr.DTF 133 V 367; DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J.

Greber, op. cit., pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di

coordinamento applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto

di discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio

a uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di

trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD

II-2005 n. 65).

Cfr. STCA 42.2022.3 + 9 del 30

marzo 2022 cosid. 2.15.; STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid. 2.3., il

cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio

2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006.

Il TCA rileva che è vero che l’art.

9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo, applicabile ai lavoratori autonomi

in virtù del rinvio di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’Allegato I, prevede che il

lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del

presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori

dipen­denti nazionali e dei membri delle loro famiglie (cfr. DTF 133 V 367

consid. 5.2.).

Tuttavia nel caso di specie la

ricorrente continua a svolgere un’attività indipendente, iniziata nel febbraio

2018 (cfr. consid. 2.6.), che, nonostante l’intervento per un determinato

periodo dell’assistenza sociale (da febbraio a luglio 2018 ha beneficiato del

pagamento dei premi di cassa malati e dal novembre 2019 al novembre 2020 ha

ricevuto prestazioni assistenziali complete; cfr. consid. 2.6.; doc. 22-30),

nemmeno le permette di provvedere alla copertura del proprio fabbisogno minimo

(cfr. consid. 2.6.).

Dalla STF 2C_871/2020 del 2

dicembre 2020 riguardante la ricorrente (cfr. consid. 1.2.) risulta peraltro:

"

5.2. La qualità di lavoratore autonomo va sostanziata dalla

persona che vi si richiama, deducendo da essa un diritto di soggiorno.

In questo contesto, la prova richiesta

non può però essere proibitiva (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid.

4.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1, con ulteriori rinvii).

Basta dimostrare la costituzione di un'impresa o di una succursale in

Svizzera, per mezzo della quale viene svolta

un'attività economica effettiva e che permette, in via di principio,

di provvedere al sostentamento di se stessi e della propria famiglia (sentenze

2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 seg. e 2C_451/2019 del 6 febbraio

2020 consid. 3.1 segg.). Da queste due ultime sentenze risulta inoltre: da un

lato, che decisiva è la dimostrazione dell'esercizio di

un'attività indipendente con

una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile,

costante e che essa va all'occorrenza attestata (anche) attraverso la

presentazione di un businessplan, di libri contabili, di una lista degli

incarichi ricevuti, un elenco dei clienti ecc. (sentenza 2C_430/2020 del 13

luglio 2020 consid. 4.1 rispettivamente 5.2.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020

consid. 5.3.3); d'altro lato, che la questione a sapere se la dipendenza

dall'aiuto sociale debba portare a negare lo statuto di

lavoratore indipendente è controversa, mentre è certo che occorre

tenere conto delle circostanze che vi hanno condotto, della sua durata e delle

prospettive di miglioramento della situazione (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio

2020 consid. 4.2.4 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.3).”

Va, altresì, segnalato che anche il

diritto internazionale relativo alla libera circolazione delle persone non

tutela l’abuso di diritto.

L’Alta Corte, nella DTF 130 II 113,

si è così espressa:

" 9.2 Quant

au contenu de ce principe, la Cour de justice a coutume de dire que les

facilités créées par le droit communautaire (par exemple la libre circulation

des travailleurs ou la liberté d'établissement) ne sauraient avoir pour effet

de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement

ou abusivement à l'emprise des législations nationales, et d'interdire aux

Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus

(cf. les arrêts de la CJCE précités au paragraphe précédent, en particulier

dans les affaires: Centros Ltd, Kefalas, Paletta, Lair, Singh, Knoors,

et van Binsbergen ). Toutefois, lorsqu'elles sont susceptibles de

gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales

garanties par le traité, ces mesures doivent remplir quatre conditions, à

savoir: s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des

raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir l'objectif de

l'intérêt général qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire pour l'atteindre (cf. arrêts de la CJCE du 9 mars 1999, Centros

Ltd, C-212/97, Rec. 1999, p. I-1459, point 34; du 30 novembre

1995, Gebhard, C-55/94, Rec. 1995, p. I-4165, point 37; du 31 mars

1993, Kraus, C-19/92, Rec. 1993, p. I-1663, point 32; voir aussi THEODOR

SCHILLING, Bestand und allgemeine Lehren der bürgerschützenden allgemeinen

Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, in EuGRZ 2000 p. 3 ss, 38/39).

En d'autres termes, il

s'agit de ne pas porter atteinte à l'efficacité du droit communautaire, comme

l'a récemment rappelé la Cour de justice, en précisant que l'existence d'une

pratique abusive doit être

établie par la

juridiction nationale "conformément aux règles (sur la preuve) du droit

national" (arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke GmbH,

C-110/1999, Rec. 2000, p. I-11569, point 54 et les arrêts cités). A cette

occasion, la Cour de justice a également indiqué ceci: "La constatation

qu'il s'agit d'une pratique abusive nécessite, d'une part, un ensemble de

circonstances objectives d'où il résulte que, malgré un respect formel des

conditions prévues par la réglementation communautaire, l'objectif poursuivi

par cette réglementation n'a pas été atteint. Elle requiert, d'autre part, un

élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de

la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions

requises pour son obtention" (arrêt précité Emsland-Stärke GmbH,

points 52 et 53). Bien qu'il soit postérieur à la date de signature de l'Accord

sur la libre circulation des personnes, cet arrêt peut néanmoins être pris en

compte (cf. supra consid. 5.2 in fine), car il ne fait que préciser une notion

largement connue et utilisée en droit communautaire (cf. RANDELZHOFER/FORSTHOFF,

op. cit., n° 126 ad Art. 39-55 EG-Vertrag) qui revêt de surcroît une portée

quasiment identique en droit suisse.”

Questo

Tribunale ritiene, pertanto, che l’insorgente non possa beneficiare del

vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STCA 42.2022.44 del 29

agosto 2022 consid. 2.9.; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022 consid. 2.15. e

riferimenti ivi citati).

2.11. In esito

a quanto precede occorre concludere che a ragione la parte resistente ha negato

a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali richieste nel mese di dicembre

2022.

2.12. Per

quanto concerne la domanda della ricorrente di potere beneficiare di un aiuto

d’urgenza (cfr. doc. 11-12; I; IV; consid. 1.6.; 1.8.; 1.10.), giova

evidenziare che secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di

provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i

mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di

bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio

di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente,

è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua

sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di

bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la

Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,

lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne

la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1.,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid.

5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I

71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L’art. 12 Cost. fed. non garantisce

un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la

sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -,

abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio

2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021

consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF

130 I 366).

L’art.

12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e

ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno

2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l’Alta Corte ha

ribadito che:

"

5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di

provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i

mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein

menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener

une existence conforme à la dignité humaine").

Per giurisprudenza, la concretizzazione

dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura

e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146

Fatti

I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid.

7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito

dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura

dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera

rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di

base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la

mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1

consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid.

5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid.

12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non

inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori

Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien

Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed.

2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im

schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein

Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen

Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812).

In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere

transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea

per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni

sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità

umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di

bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito

dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142

I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto

costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto

sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1;

138 V 310 consid. 2.1).”

Cfr.

anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

2.13. Negli

allegati di causa la ricorrente ha fatto valere di non avere i mezzi finanziari

per far fronte alla vita quotidiana, segnatamente di non essere in grado di

pagare le pigioni della sua abitazione in relazione alla quale nel mese di

luglio 2023 ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione (cfr. consid.

1.14.), nonché i premi e le partecipazioni LAMal nella misura in cui non sono

già coperti dal sussidio cantonale (cfr. doc. I; IV; XII; XX; consid. 1.8.;

1.10.; 1.19.).

In

simili condizioni, tutto ben considerato e tenuto conto che il diritto all'aiuto

in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. è un diritto fondamentale

che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato e per

costante giurisprudenza la protezione conferita da tale disposto coincide con

la sua essenza intangibile, che non può essere limitata, anche qualora i presupposti

dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (art.

36 cpv. 4 Cost.; cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1.), gli atti vanno rinviati all’USSI, affinché

verifichi se, per il lasso di tempo che intercorre tra la domanda di prestazioni

assistenziali e l’emanazione della presente sentenza, alla medesima debba essere

riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. STF

8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023; STCA

42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2022.19 del 20 giugno

2022 consid. 2.6.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2023 consid. 2.9.).

A tal

fine l’amministrazione si avvarrà della collaborazione della ricorrente che

fornirà i debiti documenti per comprovare il suo stato di bisogno (cfr. STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.) e per dimostrare con quali

mezzi finanziari mantiene la sua autovettura __________ (cfr. doc. 58-62), come

pure i motivi per i quali non provvede alla relativa vendita, omettendo così di

realizzare un guadagno finalizzato al suo mantenimento, e interpellerà, in

particolare, la cassa malati dell’insorgente.

Andrà,

inoltre, considerato che nei periodi di degenza ospedaliera, segnatamente

presso l’__________ di __________ nel gennaio 2023 (cfr. doc. 14), presso la __________

di __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. 15), presso la

Clinica __________ nel mese di febbraio 2023 (cfr. doc. 16) e presso la clinica

di __________ ad aprile e maggio 2023, come pure da luglio a settembre 2023

(cfr. doc. A2; B2; D1), dove giocoforza pernottava e assumeva i propri pasti, RI

1 non presentava una situazione di indigenza tale da ridurla alla mendicanza

(cfr. consid. 2.11.), per cui l’aiuto in situazioni di bisogno - che in ogni

caso è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni

sociali (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.) - si limiterà, se

del caso, in particolare al pagamento (alla cassa malati) della parte dei premi

LAMal non coperti dal sussidio e della partecipazione ai costi (franchigia,

aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino

a un massimo di 700 franchi; contributo giornaliero ai costi di

degenza ospedaliera ammontante a 15 franchi; cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/praemien-kostenbeteiligung.html)

effettivamente fatturati.

Alla

ricorrente va, comunque, ribadito che l’aiuto in situazioni di bisogno ai sensi

dell’art. 12 Cost. ha unicamente carattere transitorio (cfr. 8C_717/2022 del 7

giugno 2023 consid. 5.1.) e che la medesima è da tempo al corrente dell’obbligo

di lasciare la Svizzera (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

A

quest’ultimo riguardo, quanto addotto nello scritto del 28 settembre 2023, e

meglio che l’insorgente non avrebbe più contatti con la sua famiglia dal 2021,

che i suoi familiari, nonostante siano venuti a conoscenza della sua situazione

attuale tramite terzi, non vogliono e non possono aiutarla e che non vuole

Considerandi

tornare in Italia per nessun motivo, poiché nelle sue condizioni non le

verrebbe garantito nulla e non saprebbe dove andare a vivere (cfr. doc. XX;

consid. 1.19.), si rivela ininfluente.

In

effetti la ricorrente è cittadina italiana (cfr. consid. 1.1.). L’Italia è un

Paese definito dal Dipartimento affari esteri stabile (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/italia/consigli-viaggio-italia.html),

che ha sottoscritto la Convenzione europea dei

diritti dell’uomo, nonché tutte le importanti convenzioni delle Nazioni

Unite sui diritti dell'uomo (cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii/#:~:text=L'Italia%20ha%20aderito%20a,sui%20diritti%20economici%2C%20sociali%20e).

In

relazioni alle condizioni di salute dell’insorgente, va poi osservato che la

medesima non pretende di presentare uno stato di salute incompatibile con un

suo rientro in Italia, Paese che confina con la Svizzera, dove in ogni caso

potrebbe essere curata nel caso di necessità (cfr. STF 9C_287/2019 del 28

maggio 2019 consid. 3).

Il

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato

italiano prevede:

"

La Rappresentanza consolare provvede, in collaborazione con gli enti

italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende

Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini

italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e

dei minori italiani in stato di abbandono.

Il rimpatrio è

subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in

Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del

rimpatriando.

In assenza di tale

disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di

ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi

regionali.”

Rientro

definitivo in Italia - Agevolazioni doganali

Il

cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la

propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni

doganali e - a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali - a

eventuali contributi finanziari.

Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal

richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da

almeno 6 mesi.

Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data

dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.”

(https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/assistenzacittadiniestero/rimpatri/)

L’art.

32.

della Costituzione italiana sancisce altresì che la Repubblica tutela la

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti.

2.14

L’emanazione del presente giudizio rende

priva di oggetto la domanda della ricorrente tendente alla concessione

dell’effetto sospensivo, inteso a ottenere nelle more della procedura

ricorsuale, quale misura cautelare, l’erogazione dell’aiuto sociale (cfr. doc.

I pag. 15; VI; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 consid. 4.1.; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022

consid. 6.1.; 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid.

7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26

novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA

42.2021.5

del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30 del 6 giugno 2017

consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2

del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid.

2.10.).

2.15

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid.

2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con

giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24

aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11

maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 12

maggio 2023 è annullata nella misura in cui alla ricorrente è stato negato il

diritto a un aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI

perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.13.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti