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Decisione

42.2023.27

Negata prestazione assistenziale poiché, dopo aver concesso un'eccezione transitoria, a ragione l'amministrazione ha computato la sostanza immobiliare concludendo che vi è eccedenza reddito Las

5 settembre 2023Italiano55 min

i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.27

CL/gm

Lugano

5 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo dell’8 maggio 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 5 ottobre 2022

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha

respinto la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata il 2

ottobre 2022 da RA 1, in qualità di curatore di RI 1, poiché, dal calcolo per

determinare se quest’ultimo vi aveva, o meno, diritto – conteggiando “redditi

della sostanza” nella misura di fr. 4'903.- e, a valere quale “altra

sostanza (…) proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa

dall’abitazione primaria”, fr. 93'535.- in relazione al fondo di cui al

mapp. __________ del quale l’interessato è comproprietario in ragione di ½ -

non era risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di reddito

Las di fr. 49'394.- (cfr. doc. 27-30).

L’amministrazione ha

contestualmente osservato quanto segue:

" (…) come

già a sua conoscenza e come discusso durante l’incontro del 31 agosto 2022, le

prestazioni assistenziali a partire da ottobre 2022 risultano negative.

Il motivo è da ricondursi al fatto che non

essendoci il comune accordo con la sorella del signor RI 1 per la vendita della

sostanza immobiliare, quest’ultima genera di conseguenza un reddito.” (cfr.

doc. 26).

1.2. Con decisione su reclamo dell’8

maggio 2023 – dopo che il curatore aveva interposto reclamo contro la decisione

del 5 ottobre 2022 (cfr. doc. 46) - l’USSI ha confermato il proprio precedente

provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

L.

Nel caso in esame, (…)

l’USSI ha concesso all’interessato una prima deroga di 6 mesi al computo della

sostanza immobiliare in comproprietà con la sorella per consentire al

reclamante di procedere alla vendita.

Il reclamante chiede,

in estrema sintesi, che gli vengano concesse le prestazioni assistenziali

ritenuta l’impossibilità di procedere con la vendita dell’immobile.

M.

(…) la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge

sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.

Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in

base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a

disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più

risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere

considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.

In virtù dell’art. 22 lett. a n. 2 Las e del principio di

sussidiarietà, la sostanza immobiliare deve essere considerata al fine del

calcolo delle prestazioni assistenziali. Solo eccezionalmente e a titolo

transitorio possono essere concesse deroghe a tale computo, allorché si tratti

di sostanza difficilmente liquidabile.

Le argomentazioni del reclamante, secondo cui il dr. med. __________,

specialista in medicina interna generale, sconsigliava di procedere con la

vendita dell’immobile, ritenuto l’attaccamento affettivo del reclamante allo

stesso, seppure egli non vi viva più, e la dichiarazione della sorella di non

voler vendere l’immobile, non possono essere seguite.

Dopo aver ricevuto il 9 novembre 2021 una decisione di rifiuto

delle prestazioni assistenziali a seguito del computo della sostanza

immobiliare, RI 1 ha firmato l’impegno di vendita con il quale si è reso

disponibile a “fare tutto il possibile per realizzare la sostanza”.

L’USSI ha di conseguenza riconosciuto all’interessato, a far tempo

dal mese di settembre 2022 [recte: 2021], le prestazioni assistenziali, non

computando nel calcolo volto alla definizione delle stesse la sostanza

immobiliare, al fine di concedere al signor RI 1 del tempo per procedere con la

vendita dell’immobile.

Il reclamante di fatto non ha comprovato, tramite il proprio

curatore, nessuno sforzo intrapreso per procedere in tal senso. Inoltre la

mancanza di volontà di procedere alla vendita dichiarata dalla sorella non

impedisce al reclamante di procedere con lo scioglimento della comunione

ereditaria [recte: comproprietà].

Si ribadisce che non sussiste, per principio, il diritto a

conservare una sostanza immobiliare.

A titolo abbondanziale, si rileva che in sede di colloquio presso

l’USSI, avvenuto in data 31 agosto 2022, al reclamante è stata concessa

un’ulteriore deroga di tre mesi al computo della sostanza immobiliare,

ribadendo che ad ottobre 2022, senza alcuna comprova degli sforzi intrapresi

per la vendita, avrebbe inserito il valore della sostanza immobiliare nel

calcolo volto alla definizione del diritto alle prestazioni assistenziali.”

(cfr. doc. 11-19).

1.3. Contro la decisione su reclamo, RI

1, rappresentato dal curatore RA 1 (cfr. decisione di nomina del 14 maggio 2013

a valere dal 1° giugno 2013, all. A 3 a doc. I), ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA “a titolo cautelativo, qualora l’USSI non dovesse accogliere

la domanda di riesame presentata (…) in data odierna”. Nel chiedere “in

caso di mancato riesame della decisione (…) impugnata da parte dell’USSI (…) la

concessione del diritto all’assistenza in considerato del mandato di

compravendita immobiliare conferito il 5.6.2023 a __________, quindi

l’annullamento della decisione” il curatore del ricorrente ha fatto valere

quanto segue:

" (…) La

dura decisione dell’USSI qui impugnata comporterà ammanchi annui per

l’interessato di circa CHF 30'000.-, oltre all’impossibilità di procedere – ad

esempio – alle cure dentarie necessarie (decisione del 10.2.2023 di diniego

della copertura delle cure dentarie necessarie, allegato 4).

Si considera francamente deplorevole che il

sistema legale che disciplina la socialità nel nostro Paese (nella sua essenza

volta a garantire la dignità umana di ogni residente in Svizzera, art. 7

Cost-CH) permetta l’emanazione di simili decisioni e si invita cod. led.

Tribunale a verificare la correttezza della stessa.

Per la verosimile correttezza della

decisione e la conseguenza evidente incompatibilità delle sue conseguenze con

un’adeguata amministrazione dei beni dell’interessato e la promozione della

qualità di vita del signor RI 1 che mi incombono quale curatore, il 2.6.2023,

con l’Autorità di protezione, ho incontrato il signor RI 1 presso la __________

per comunicare l’irrinunciabile necessità di procedere alla vendita della quota

parte di ½ della sua comproprietà del fondo n. __________ (verbale di udienza

allegato 5).

La profonda sofferenza dell’interessato di

questa comunicazione era ampiamente prevista dal medico curante e si è

manifestata con diversi pianti. In considerazione delle fragilità psichiche

dell’interessato, si è cercato di valorizzare nel migliore dei modi possibili,

la prospettata operazione. Il contenuto generale dell’udienza è poi stato

riferito alla direzione della __________ affinché possano vegliare alla

condizione di salute psichica dell’interessato e sostenerlo nel migliore dei

modi attivando tempestivamente i sostegni necessari.

Il 7.6.2023 è pertanto stato sottoscritto

un mandato di compravendita immobiliare della quota parte di ½ del fondo n__________

con __________ (allegato 6).

Sempre in data 2.6.2023 è stata incontrata

anche la sorella dell’interessato (proprietaria dell’altra quota di ½ del fondo

in oggetto, in cui ella vive, e pure affetta da fragilità psichiche), a

beneficio di una rendita AI e di una curatela (con curatore RA 1, estratto

della decisione di curatela, allegato 7) a cui è stata spiegata, con linguaggio

adeguato, la procedura di compravendita e i motivi a fondamento della stessa.

In lei questa comunicazione ha generato, oltre a sofferenza, un’importante

rabbia nei miei confronti quale curatore. È nel contempo stata esplorata

un’eventuale progettualità dell’interessata di trasferirsi a vivere altrove.

Ella ha manifestato un vago desiderio di trasferirsi in Italia, scevro di

concreta progettualità. È stata invitata ad esplorare la costruzione di

un’eventuale progettualità relativa al cambiamento di domicilio con il curatore

e un’assistente sociale __________.” (cfr. doc. I).

Sulla base delle stesse

argomentazioni, il curatore ha anche inoltrato all’USSI un’“istanza di

riesame” della decisione dell’8 maggio 2023, chiedendo la “concessione

del diritto all’assistenza in considerazione del mandato di compravendita

immobiliare conferito il 5.6.2023 a __________ e del tenero dell’art. 22 Las

(eccezioni transitorie per il computo del reddito da sostanza difficilmente

liquidabile)” (cfr. all. A4 a doc. I).

1.4. Con la risposta di causa del 3

luglio 2023, l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed osservato, in

particolare, quanto segue:

"

(…)

14. In merito alla

questione preliminare sollevata dal ricorrente “Si fa rimarcare che il

presente gravame è inoltrato a titolo cautelativo, qualora l’USSI non dovesse

accogliere la domanda di riesame presentata all’USSI in data odierna” si

rileva che l’USSI non ritiene siano dati i presupposti per procedere ad una

riconsiderazione della decisione su reclamo dell’8 maggio 2023.

Infatti, considerato

che il ricorrente solo a seguito della decisione su reclamo emessa l’8 maggio

2023 ha deciso di attivarsi nella vendita dell’immobile, chiedendone

l’autorizzazione all’Autorità Regionale di Protezione __________, sede di __________,

con la conseguente stipulazione di un mandato di vendita esclusivo con la

società __________, l’USSI con decisione del 26 giugno 2023 ha concesso al

ricorrente una deroga al computo della sostanza per consentire agli interessati

di procedere con la vendita dell’immobile, riconoscendo al signor RI 1 una

prestazioni assistenziali pari a CHF 1'067.- dal mese di giugno 2023 al mese di

settembre 2023.

Si rileva, tuttavia,

che seppur in sede di verbale presso l’USSI, tenutosi in data 31 agosto 2022,

il curatore dell’interessato si sia già espresso sull’impossibilità di procedere

unicamente con la vendita della quota di ½ della comproprietà immobiliare di

cui al fondo n. 329 __________ “non sarebbe possibile vendere solamente la

parte del signor RI 1, in quanto difficilmente qualcuno acquisterebbe”

l’USSI ha concesso ugualmente la deroga. Con lettera del 26 giugno 2023 l’USSI

ha però indicato all’interessato che “in occasione della sua prossima

richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo Comune di domicilio),

la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti: (…) comprovare gli

sforzi intrapresi per la realizzazione della sostanza; Indicare per iscritto

aggiornamenti in merito alla vendita della sostanza.”.

Qualora la vendita di ½

della proprietà si rivelasse infruttuosa, il curatore dovrà procedere con un

mandato di vendita per l’intera sostanza immobiliare, comprensiva della quota

di ½ della sorella __________, della quale è curatore, o all’eventuale scioglimento

della comproprietà” (cfr. doc. III).

Per il resto, la resistente si è

riconfermata nella propria decisione su reclamo, mentre per quanto attiene

all’istanza di riesame presentata il medesimo giorno del ricorso dal curatore,

l’USSI ha osservato di avere preso posizione con scritto del 20 giugno 2023 per

il quale, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza,

meglio si dirà nel proseguo (cfr. consid. 2.5.).

1.5. In data 4 luglio 2023 il TCA ha

assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. In concreto, dopo che RI 1,

rappresentato dal proprio curatore, ha conferito mandato per la vendita della

sua quota della comproprietà ad un’agenzia immobiliare, con decisione del 26

giugno 2023 (cfr. doc. 291-296) l’USSI, successivamente alla domanda di riesame

ed in “attesa che vengano comprovati i passi intrapresi per la realizzazione

della sostanza”, gli ha concesso un’ulteriore deroga al computo

dell’immobile in questione nel calcolo volto a stabilire il suo diritto alle

prestazioni Las, che gli ha riconosciuto nella misura di fr. 1'067.- al mese da

giugno a settembre 2023.

In concreto, quindi, litigiosa è

la questione a sapere se, dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023

(compresi) l’USSI, nel calcolo volto a stabilire il diritto o meno del

ricorrente alle prestazioni Las, ha correttamente computato la sostanza

immobiliare di proprietà anche di RI 1 e gli ha, quindi, negato il diritto a

percepire quanto dal medesimo postulato.

2.2. L’intervento della pubblica

assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002

(cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore

anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene

deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di

Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1°gennaio 2022,

le Direttive riguardanti gli importi per le prestazioni assistenziali per il

2022 prevedevano i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4

persone

2'153.--

5 persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2021, in BU 2/2022 del 7 gennaio 2022),

mentre

a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono stati modificati come segue (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5):

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

1 persona

1’031.-- / mese

2

persone

1'577.-- / mese

3

persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare”.

2.5. Nella concreta evenienza,

dall’incarto risulta che RI 1 (classe 1956) ha beneficiato e beneficia delle

prestazioni assistenziali, rispettivamente, dall’agosto 2003 a maggio 2004, da

settembre 2021 a settembre 2022 e da giugno 2023 (cfr. doc. 2-5).

Dopo aver percepito rendita AI,

da dicembre 2021 RI 1 è a beneficio di una rendita AVS di fr. 1'661.- mensili

(cfr. doc. 168).

A seguito di una divisione

ereditaria, dal 15 gennaio 2020 il ricorrente e la sorella, __________, sono

comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo (e dell’immobile) di cui al

mappale __________ (mq totali 655, di cui mq 144 di edificio) e meglio come

risulta dall’Estratto del registro fondiario definitivo in atti (cfr. doc.

51-52).

Il valore globale di stima del

fondo è di fr. 187'071.- (la cui metà ammonta fr. 93'535.50; cfr. doc. 49-50),

mentre il reddito presunto pari a fr. 143'492.- ed il valore locativo totale di

fr. 10'896.48 (cfr. doc. 48).

Come indicato in sede ricorsuale

(cfr. supra consid. 1.3. e doc. I), tanto nei confronti di RI 1, quanto di __________

è da tempo stata istituita una curatela di rappresentanza con gestione del

patrimonio (art. 394-395 CC).

A decorrere dal 1° giugno 2013,

quale curatore del ricorrente, è, infatti, stato nominato RA 1, cui incombono i

seguenti compiti:

" a.

rappresentare il signor RI 1 nel quadro della sua gestione amministrativa,

segnatamente nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le

banche, le assicurazioni, le assicurazioni sociali ed in generale le

istituzioni e persone private;

b. gestire diligentemente i beni ed i

redditi del signor RI 1 allestendo un budget mensile che tenga conto di tutte

le spese del curatelato;

c. richiedere l’eventuale adattamento della

misura nel caso in cui le circostanze ed i bisogni del signor RI 1 dovessero

mutare;

d. presentare annualmente entro il mese di

febbraio un rapporto morale ed un rendiconto finanziario corredato dai

documenti giustificativi.

Il signor RI 1 è limitato nell’esercizio

dei suoi diritti civili per quanto attiene alla gestione del patrimonio

immobiliare.” (cfr. doc. 120-121).

Sempre RA 1, con gli stessi

compiti, è pure curatore della sorella del proprio pupillo, __________

(anch’ella limitata nell’esercizio dei suoi diritti civili per quanto attiene

alla gestione del patrimonio immobiliare), e meglio come emerge dalla decisione

di istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrativa dell’Autorità

regionale di protezione __________ di data 4 luglio 2013 in atti (cfr. all. A8

a doc. I).

Risulta dall’incarto che con

decisione del 9 novembre 2021, la Cassa cantonale di compensazione aveva negato

a RI 1 l’erogazione delle prestazioni complementari in ragione del fatto che,

computando nel calcolo, volto a stabilire se egli vi avrebbe avuto diritto, la

quota della comproprietà di __________, a titolo di “proprietà fondiaria

secondaria”, è emerso che nulla gli spettava a titolo di PC (cfr. doc.

359-363).

Dagli atti emerge, poi, che già

con decisione del 9 novembre 2021, l’USSI aveva negato a RI 1 l’erogazione

delle prestazioni Las poiché, tenendo conto della sua quota di sostanza

immobiliare, costituita dal fondo suindicato, egli non presentava una lacuna di

reddito, bensì un’eccedenza, ed “il reddito disponibile residuale della sua

unità di riferimento” superava, quindi, “il limite annuo fissato dal

Dipartimento della sanità e della socialità” (cfr. doc. 61-63).

Contro questa decisione, il

curatore del ricorrente aveva presentato tempestivo reclamo, facendo valere

quanto segue:

" (…) A

causa dei problemi di salute che affliggono il mio pupillo, si è resa

necessaria un’entrata definitiva in casa anziani ad __________. (…) dai

documenti finanziari che sono stati allegati alla domanda di prestazione

assistenziale, allo stato attuale le uscite (retta della casa anziani compresa)

superano le entrate costituite dalla sola rendita AVS. Infatti non sussiste

diritto a prestazione complementare (…) proprio a causa della presenza di

sostanza immobiliare considerata come secondaria a seguito dell’entrata

definitiva in istituto. In veste di curatore mi è ben chiaro che occorre

realizzare la vendita di questo immobile per poter far fronte al pagamento

della retta della casa anziani del mio pupillo. Pertanto, tengo a farvi notare,

che la sua realizzazione non è facile in quanto si tratta di una casa vecchia e

inoltre occorre che la sorella dia il proprio consenso e trovi una nuova

abitazione adeguata. Senz’altro è mia intenzione adoperarmi per vendere questa

casa il più presto possibile ma, nel frattempo, a causa della mancanza di

liquidità (…) chiedo un intervento del vostro ufficio affinché possano essere

garantiti tutti i pagamenti del caso e non si vada incontro ad un peggioramento

della situazione finanziaria, cosa che come curatore è mio dovere evitare.

Tengo a precisare che il signor RI 1 non è attualmente nelle condizioni di

poter rientrare a casa e pertanto si chiede un intervento a copertura delle

spese della casa anziani che, ripeto, non possono essere coperte con la sola

rendita AVS. Appena sarà possibile realizzare la sostanza immobiliare sarà mia

premura informarmi tempestivamente così da rivalutare la situazione finanziaria

del mio pupillo e restituire, se del caso, le prestazioni assistenziali erogate

“in urgenza”.” (cfr. doc. 46).

Il 13 dicembre 2021, il

ricorrente, rappresentato dal curatore, tra i cui compiti rientra, come visto,

la gestione del patrimonio immobiliare, ha sottoscritto un “impegno di

vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente”, e dopo aver

presto atto che eccezioni al computo della sostanza netta, a norma dell’art. 22

lett. a Las, sono “transitorie” e “possono essere concesse in casi di

rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile”, si è, in particolare, impegnato a:

" 1. Fare

tutto il possibile per realizzare la sostanza;

2. Tenere mensilmente informato l’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) circa i passi intrapresi in

questo senso (comprovandoli);

3. Informare costantemente e

tempestivamente l’USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle

pratiche relativa all’ev. vendita.” (cfr. doc. 45).

L’USSI, con decisione del 25

gennaio 2022, non computando la sostanza costituita dalla quota parte del fondo

di cui al mapp. __________, ha poi riconosciuto al qui ricorrente prestazioni

Las mensili di complessivi fr. 1'084.- (fr. 555.- dei quali a valere quali

prestazioni ordinarie e fr. 529.- come prestazioni speciali ricorrenti a titolo

di “supplemento spesa alloggio”) per il periodo da settembre a dicembre

2021 (cfr. doc. 354-357).

L’erogazione di tali prestazioni

è poi proseguita grazie alla decisione emessa dalla resistente il 4 febbraio

2022 per i mesi da gennaio a giugno 2022, compresi (cfr. doc. 332-335).

Contestualmente, l’USSI ha reso

attento il ricorrente ed il suo rappresentante circa il fatto che “la

prestazione assistenziale viene emesse eccezionalmente, nonostante non vi sia

l’accordo comune con la sorella di vendere la casa. Viene concesso un termine

di 6 mesi, alla fine del quale verrà rivalutata la situazione attuale”

(cfr. doc. 330-331).

Con la “richiesta di

rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” sottoscritta il 24

giugno 2022, RA 1 ha postulato l’erogazione delle prestazioni Las a favore del

proprio pupillo anche per il periodo successivo al 30 giugno 2022, precisando “per

quanto attiene alla vendita dalla comproprietà con la sorella” che la

medesima (che in un secondo momento, e meglio il 13 luglio successivo, ha

sottoscritto la domanda presentata dal fratello in punto alle osservazioni che

la concernevano) “non ha intenzione di vendere la casa in quanto con due

cani, ritengo abbia difficoltà a trovare un appartamento da affittare, inoltre

ha un legame affettivo con la casa edificata dai genitori”, chiedendo se

non vi fosse la possibilità di “inscrivere un’ipoteca legale” ed

allegando il “certificato medico del dr. med. __________ datato 9.5.2022”

(cfr. doc. 318-320).

In tale ultimo documento, oltre

alle diagnosi attive di RI 1, il generalista ha certificato quanto segue:

" (…) il

paziente (…) in mia cura dal 18.08.2016, presenta un noto disturbo della

personalità con note ansiose e spunti paranoidi. Tale situazione psichica

attualmente stabile, presenta estrema fragilità, è quindi necessario evitare

assolutamente stimoli esterni che ne possano minare l’attuale equilibrio.

Da parte nostra è quindi assolutamente

sconsigliato procedere alla vendita della casa di proprietà, dove il paziente

ha vissuto con la mamma, deceduta.

Tale condizione provocherebbe una

escalation psicotica con conseguenze anche gravi sulla salute del paziente

stesso” (cfr. dc. 206).

Il 31 agosto 2022 si è tenuto

presso gli uffici della resistente un incontro con il ricorrente ed il suo

curatore. Dal relativo verbale emerge quanto segue:

" (…) è

stato convocato in quanto inizialmente era stato dato un termine di 6 mesi per

valutare con la sorella del signor RI 1 la possibilità di vendere la sostanza

immobiliare di comproprietà di entrambi. Il signor RA 1 ha comunicato che

avrebbe verificato, dato che da parte del signor RI 1 la volontà in tal senso

c’era. Infatti è stato firmato un impegno di vendita da parte dei signor RA 1.

(…) il signor RA 1 aveva informato ad

inizio anno che avrebbe verificato la situazione con l’ARP, ad oggi non ci è

stata comunicata alcuna novità in merito. (…)

Con l’incontro di oggi viene concesso un

ulteriore termine di 3 mesi per l’emissione delle prestazioni assistenziali,

ovvero fino a settembre 2022. Nel frattempo viene richiesto al signor RA 1 di

voler procedere con lo scioglimento della Comunione ereditaria [recte: comproprietà], in caso contrario da ottobre 2022 verrà inserito il valore

della sostanza. Viene spiegato al signor RA 1 che come da nostra direttiva la

sostanza per il nostro Ufficio genera reddito, non essendoci la volontà di

vendere la sostanza immobiliare.

Il signor RA 1 comunica che non è possibile

che la sorella rilevi la parte del signor RI 1, in quanto non è possibile

chiedere un finanziamento alla banca per procedere in questo senso. Inoltre non

sarebbe possibile vendere solamente la parte del signor RI 1, in quanto

difficilmente qualcuno acquisterebbe. Inoltre la sorella non ha intenzione di

lasciare l’abitazione, quindi da parte sua non c’è la disponibilità di

procedere con la vendita dell’intero immobile.

Durante l’incontro il signor RA 1 telefona

all’Ufficio ARP per sollecitare una loro risposta. Verrà richiamato in giornata

e farà sapere. L’ARP manderà una loro risposta scritta in merito.

Il signor RA 1 riferisce sin da ora che nel

caso in cui il nostro Ufficio dovesse emettere una decisione negativa a partire

da ottobre verrà inoltrato reclamo. Viene accettato il termine di 3 mesi per le

prestazioni assistenziali, in attesa di una risposta dell’ARP” (cfr. doc.

42-43).

Nella dichiarazione di data 21

agosto 2022 in atti, __________ ha comunicato quanto segue:

" (…) ora

non intendo vendere la proprietà, per i seguenti motivi:

-

Possiedo due cani, trovare un appartamento a __________ è molto

difficile;

-

All’esterno della casa, c’è il giardino, dove i cani possono essere

liberi nel recinto;

-

La casa è stata edificata dai genitori, diversi anni or sono, ho un

forte legame affettivo” (cfr. doc. 44).

Con decisione del 31 agosto 2022,

l’USSI ha quindi riconosciuto al ricorrente il diritto alle prestazioni

assistenziali anche per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2022 (cfr.

doc. 310-312).

Il 1° settembre 2022, il

curatore, “a seguito del colloquio telefonico avuto con la signora __________,

ARP __________, avuto in occasione del colloquio a __________”, ha

comunicato all’ARP in questione che “l’USSI attende una presa di posizione

da parte dell’ARP in quanto le prestazioni assistenziali sono concesse fino al

30.09.2022” (cfr. doc. 40).

Successivamente alla richiesta di

rinnovo delle prestazioni Las presentata dal curatore del ricorrente –

contestualmente limitatosi, quanto alla vendita del fondo di cui al mapp. __________,

a riferire che la sorella di RI 1 “non ha cambiato idea” - il 2 ottobre

2022 (cfr. doc. 31-33), con decisione del 5 ottobre 2022 l’USSI, computando nel

proprio conteggio il valore della sua quota di comproprietà (fr. 93'535.-, da

quali sono stati dedotti i debiti privati dell’interessato di fr. 33'875.- e la

quota esente di fr. 10'000.-) gli ha negato il versamento della prestazione

mensile ritenuto che “il reddito disponibile residuale della sua unità di

riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e

della socialità” (cfr. doc. 27-30).

Contestualmente, l’USSI ha

comunicato al rappresentante del ricorrente quanto segue:

" (…) come

già a sua conoscenza e come discusso durante l’incontro del 31 agosto 2022, le

prestazioni assistenziali a partire da ottobre 2022 risultano essere negative.

Il motivo è da ricondursi al fatto che non essendo il comune accordo con la

sorella del signor RI 1 per la vendita della sostanza immobiliare, quest’ultima

genera (…) un reddito (…) è stato quindi computato il relativo valore della

sostanza immobiliare” (cfr. doc. 26).

Con reclamo del 20 ottobre 2022,

il curatore di RI 1 ha impugnato il provvedimento in questione, facendo valere

le seguenti argomentazioni:

" (…)

trattandosi di un signore degente in casa anziani e avendo quale unica entrata

la rendita AVS, è impossibile andare a coprire tutte le spese senza

l’intervento di una prestazione sociale a complemento della pensione.

(…) si tratta di una persona affetta

purtroppo da diverse patologie e per la quale non è pensabile il rientro al

domicilio e inoltre lo stato psichico è tale che sarebbe auspicabile, evitargli

ulteriori stress legati a questioni patrimoniali, finanziarie etc.

In qualità di curatore non mi è possibile

procedere alla vendita dell’immobile in questione come da voi sollecitato senza

il benestare dell’Autorità Regionale di Protezione che ha provveduto alla mia

nomina (mi leggono in copia). Ho cercato di discutere la questione con la

sorella del mio pupillo affinché acconsentisse perlomeno a iniziare le

trattative di vendita della casa ma non ho trovato il suo accordo per i motivi

che essa stessa vi ha indicato nella dichiarazione già trasmessa. Proprio

perché si tratta di una comproprietà, non è possibile per il signor RI 1

vendere senza l’accordo della sorella, la quale ha comprensibilmente il

desiderio di continuare a vivere nell’abitazione di famiglia.

Poiché la vendita dell’immobile di __________

non è al momento fattibile e questo indipendentemente dalla volontà del signor RI

1, sono a chiedere che non sia penalizzato nel ricevere le prestazioni

assistenziali senza le quali non è possibile per lui coprire le spese della

casa anziani” (cfr. doc. 23).

Con la decisione su reclamo

dell’8 maggio 2023, l’USSI ha, come visto (cfr. consid. 1.2.), respinto il

gravame.

In sede ricorsuale, il curatore

ha prodotto, oltre a quanto già in atti, la seguente documentazione:

-

l’istanza di riesame presentata all’USSI il 9 giugno 2023, nella quale

chiede il riesame della decisione emessa dall’amministrazione il 5 ottobre 2022

sulla base di considerazioni ed argomentazioni analoghe a quelle fatte valere

nel ricorso presentato al TCA (cfr. consid. 1.3.; all. A4 a doc. I);

-

la decisione dell’USSI di data 10 febbraio 2023, con la quale la

resistente, in riferimento al preventivo “del 17 gennaio 2023 di CHF 1'799.30

del dr. med. dent. __________”, ha comunicato al ricorrente che “lo stesso

rimane a suo carico in quanto non è più al beneficio delle prestazioni di

sostegno sociale dal 01.10.2022” (cfr. all. A5 al doc. I);

-

il verbale di audizione di RI 1 del 2 giugno 2023, relativo all’incontro

tenutosi, alla presenza anche del curatore, presso l’ARP __________, dal quale

emerge che al ricorrente è stato spiegato il contenuto della decisione su

reclamo dell’USSI di data 8 maggio 2023, e meglio come segue:

“(…) il signor RI 1 piange, esprime sofferenza per

vendita della casa in cui si suoi genitori hanno investito tutte tutte le loro

energie per loro, i loro figli, piange di nuovo. Si spiega che la vendita, al

valore superiore rispetto al prezzo pagato dai genitori per la casa, può essere

vista come un modo per convertire gli sforzi dei genitori per i loro figli in risposte

importanti ai loro bisogni attuali. Si ipotizza con il signor RI 1 che i suoi

genitori sarebbe probabilmente felici di potergli offrire tutti i soldi di cui

ha bisogno per pagare le cure dentarie o la retta della __________. Il signor RI

1 sembra capire ma piange” (cfr. all. A6 a doc. I);

-

il verbale di audizione di __________, pure del 2 giugno 2023, relativo

all’incontro tenutosi, alla presenza anche del curatore, presso l’ARP __________,

dal quale emerge che alla medesima è stato spiegato il contenuto della

decisione su reclamo dell’USSI di data 8 maggio 2023, e meglio come segue: “(…) si spiega pertanto la necessità di vendere la

quota di ½ ella casa in cui ella vive. La signora __________ esprime sofferenza

per lei e preoccupazione per il fratello, per come egli prenderà questa

decisione. (…) si chiede alla signora __________ se si trova bene ad __________.

Dice di no. Viene interrogata su una sua progettualità alternativa. Spiega che

le piacerebbe vivere in Italia. Non presenta una migliore progettualità (con

più dettagli). Viene pertanto invitata a rivolgersi, con il curatore, a __________

per valutare eventuali altri luoghi di vita adeguati ai suoi bisogni e

desideri” (cfr. all. A9 a doc. I);

-

la nomina a curatore anche di __________, sempre a favore di RA 1 a

decorrere dal luglio 2013 (cfr. all. A8 a doc. I);

-

il “mandato di vendita esclusivo” a valere fino al 31 maggio

2025, conferito alla __________, per la vendita “della proprietà immobiliare

facente parte del mappale __________ in territorio del Comune di __________,

sezione di __________, ½ di proprietà RI 1, al prezzo complessivo di CHF

245'000.-” (cfr. all. A7 a doc I).

In relazione a tale ultimo

ammontare il TCA osserva che agli atti figura una perizia immobiliare redatta

nel 2021, dalla quale emerge che il valore venale dell’intera proprietà di cui

al fondo __________ (gravata da un’ipoteca istituita nel 2020 per un debito che

a settembre 2021 ammontava a fr. 67'500.-; cfr. doc. 198) è di fr. 490'000.-

(cfr. doc. 200-203).

Dopo avere impugnato la decisione

su reclamo e successivamente, quindi, al proprio ricorso, il curatore di RI 1

ha nuovamente presentato la richiesta di rinnovo delle prestazioni a valere dal

1° ottobre 2022, chiedendo all’amministrazione, nella parte del modulo

destinata alle osservazioni, per quale motivo le prestazioni Las non fossero

state riconosciute dal quel momento (“viene concessa la prestazione dal

1.6.2023 fino al 30.09.2023, come mai non dal 01.10.2022?”; cfr. doc.

297-299).

Con scritto del 20 giugno 2023,

quanto alla “revisione prestazioni assistenziali”, la resistente ha

comunicato al curatore del ricorrente che, preso atto del mandato di vendita

conferito alla __________, avrebbe concesso “un’ulteriore deroga al computo

della sostanza immobiliare a partire dal 01.06.2023 fino al 30.09.2023”,

data, quest’ultima, entro la quale l’insorgente e per esso il suo

rappresentante “dovrà comprovare gli sforzi intrapresi per la realizzazione

della sostanza” (cfr. doc. 87).

Con decisione del 26 giugno 2023,

l’USSI ha riconosciuto all’insorgente prestazioni Las per complessivi fr.

1'067.- mensili (cfr. doc. 293-296).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2

Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che

l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora

un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite

sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,

mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Il TCA

ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta

viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una

persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in

comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in

casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse

difficilmente liquidabile.

L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria

(LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che

sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

La costante giurisprudenza di

questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a

conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr.

STCA 42.2021.60 del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021;

STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8

luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42

dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15

marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto

2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010,

massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).

Ne consegue che la sostanza

immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra

2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del

calcolo delle prestazioni assistenziali.

Solo eccezionalmente e a titolo

transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e

pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a

tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.

Nelle

Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (e che

analogamente prevedevano a valere per il 2022), ai punti D.3.1. (“Sostanza

Principi e quote esenti”) e D.3.2. (“Proprietà fondiaria”), figurano

le seguenti indicazioni:

" D.3.1.

Concetto di sostanza

1. Si annoverano nella sostanza tutti

Fatti

i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un

diritto di proprietà. Per valutare la situazione di indigenza fanno stato i

mezzi effettivamente disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi

gli effetti personali e le suppellettili domestiche.

2. Nella valutazione delle situazioni

di indigenza si può rinunciare a prendere in considerazione determinati valori

patrimoniali se:

a. ne

conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi familiari, un caso

di rigore eccessivo

b. la

realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure

c. l’alienazione

di oggetti di valore fosse improponibile per altre ragioni

3. Per l’alienazione di mezzi

realizzabili deve essere accordato un termine adeguato. All’occorrenza, nel

frattempo, si deve accordare un sostegno economico. Quote patrimoniali esenti

4. All’inizio del sostegno sono

accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a. fr.

4’000.00 per persona singola

b. fr.

8’000.00 per coppia

c. fr.

2’000.00 per ogni figlio minorenne

d. tuttavia

max. fr. 10’000.00 per unità di riferimento

5. Sulle prestazioni a titolo di

indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono

accordate le seguenti quote esenti:

a. fr.

30’000.00 per persona singola

b. fr.

50’000.00 per coppia

c. fr.

15’000.00 per ogni figlio minorenne

d. tuttavia

max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento

Spiegazioni

a) Concetto

di sostanza

Nella sostanza computabile

si annoverano, fra l’altro, le posizioni seguenti sulle quali una persona

richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà:

·

il denaro contante;

·

gli averi su conti bancari e postali;

·

gli averi in mezzi di pagamento elettronici;

·

le azioni, le obbligazioni e altre cartevalori;

·

i terreni e gli immobili (D.3.2);

·

i crediti;

·

i veicoli privati e altri oggetti di valore;

·

gli averi di previdenza da svincolare (D.3.3).

Non si annoverano

nella sostanza computabile i beni dichiarati impignorabili nella Legge federale

sulla esecuzione e sul fallimento (art. 92 LEF). Vi si annoverano gli oggetti

destinati all’uso personale, quali abiti, effetti personali, utensili di casa,

mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima

di vita.

b) Quote

patrimoniali esenti

Per rafforzare la

responsabilità individuale, all’inizio del sostegno è riconosciuta una quota

patrimoniale esente. Per la commisurazione del diritto al sostegno fa stato la

sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è richiesto

un sostegno.

Per le prestazioni a

titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione

dell’integrità si applicano norme particolari e quote esenti più elevate. Su

tali prestazioni sono riconosciute delle quote esenti anche quando le medesime

sono corrisposte durante un periodo di sostegno. Con l’ammontare della quota

esente si tiene conto del fatto che gli aventi diritto hanno subito un danno

immateriale, e conseguentemente è loro accordata una compensazione materiale.

Le quote esenti fanno

riferimento alle quote patrimoniali esenti prese in considerazione nel calcolo

delle prestazioni complementari annue ai sensi della Legge federale sulle

prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art.

11 cpv. 1 lett. c LPC).

c) Valori

patrimoniali non realizzabili a breve termine

Le persone richiedenti

il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente

computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui

realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo

esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza

immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore.

d) In questi

casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può

esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di

liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone

interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine

adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione

dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato

(E.2.3).

D.3.2. Proprietà fondiaria

1. La

proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa

in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun

diritto alla sua conservazione.

Considerandi

2.

È

possibile rinunciare a una realizzazione se:

a. un

immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle

condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli

b. è

prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine

c. la

prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure

d. a causa di

una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo

esiguo.

3.

Qualora si

rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante

misure adeguate.

Spiegazioni

a) Proprietà

fondiaria quale sostanza computabile

Le persone che

possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che

detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non

sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di

abitazioni.

b) Garanzia

Se un aiuto è erogato

nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere

corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale

corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione

di un pegno immobiliare (E.2.3)”.

Al punto G.1. (“Ulteriori

contenuti dei manuali - Sostanza Principi e quote esenti”), alla voce “c) valori patrimoniali non

realizzabili a breve termine”, le direttive dispongono quanto segue:

" Le

persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali

fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale

esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi,

a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di

sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore.

In questi casi si deve tener presente che,

nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di

natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la

copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata

a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei

valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a

titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3).”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi

(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von

Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die

Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der

Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind

damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien

erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung

und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_272/2021 del

17.

novembre 2021 consid. 3.1.3; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.7

Nella presente fattispecie, il

curatore del ricorrente censura l’operato dell’amministrazione facendo valere

di avere sottoscritto in data 7 giugno 2023 un mandato di compravendita

immobiliare per la quota di comproprietà di ½ del fondo di cui al mapp. __________

relativa al proprio pupillo e di aver “esplorato un’eventuale progettualità

dell’interessata [ndr: la sorella dell’insorgente, comproprietaria pure in

ragione di ½ dell’immobile] di trasferirsi a vivere altrove. Ella ha

manifestato un vago desiderio di trasferirsi in Italia, scevro di ogni concreta

progettualità” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I). Questo passo dovrebbe,

secondo la tesi ricorsuale, fondare il diritto alle prestazioni Las anche per

il periodo da ottobre 2022 a maggio 2023.

RA 1 osserva, inoltre, che la

decisione resa dall’USSI avrebbe causato altre difficoltà finanziarie a RI 1,

il quale, escluso per il periodo oggetto del presente gravame dalla possibilità

di ricevere le prestazioni assistenziali, si è visto negare la copertura dei

costi inerenti le cure dentarie (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA condivide, però, l’operato dell’amministrazione che,

dopo avere concesso al ricorrente (ed al suo curatore) le prestazioni Las non

computando transitoriamente (e meglio per ben 9 mesi) la sua quota di

comproprietà, da ottobre 2022 (a maggio 2023) ne ha, invece, tenuto conto nei

propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, che gli ha

negato in ragione di un’eccedenza di reddito.

Al riguardo va innanzitutto

rilevato che con decisione del 9 novembre 2021 (cfr. doc. 367-369), l’USSI -

come già era stato il caso per le PC postulate dall’interessato (cfr. supra consid.

2.5.) - aveva già negato al qui ricorrente il diritto alle prestazioni Las,

ritenuto che, computando la sostanza di sua proprietà nel calcolo volto a

stabilire se egli aveva, o meno, diritto alle prestazioni assistenziali, era

emerso che il suo reddito disponibile residuale superava il limite annuo

fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Dopo che il 23 novembre 2021 RA 1,

in rappresentanza di RI 1, aveva impugnato la predetta decisione (facendo

valere che le uniche entrate del pupillo erano quelle relative alla rendita

AVS, non avendo l’interessato diritto alle prestazioni complementari “proprio

a causa della presenza di sostanza immobiliare considerata come secondaria”,

di avere “ben chiaro che occorre realizzare la vendita di questo immobile”,

ma che “la sua realizzazione non è facile in quanto si tratta di una casa

vecchia e inoltre occorre che la sorella dia il proprio consenso e trovi una

nuova abitazione adeguata”; cfr. doc. 46), il 13 dicembre 2021 il curatore

- tra i cui compiti rientra, come visto, la gestione del patrimonio immobiliare

- ha sottoscritto un “impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente

la quota esente”, e dopo aver presto atto che eccezioni al computo della

sostanza netta, a norma dell’art. 22 lett. a Las, sono “transitorie” e “possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile”, si è, in particolare, impegnato

a:

"

Fare tutto il possibile per

realizzare la sostanza;

Tenere mensilmente informato l’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento (USSI) circa i passi intrapresi in questo senso

(comprovandoli);

Informare costantemente e tempestivamente l’USSI di

qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all’ev.

vendita.” (cfr. doc. 45).

E’ sulla base dell’impegno

sottoscritto da RA 1, che la resistente, oltre a riconoscere le prestazioni Las

a RI 1 sin da settembre 2021, ha, poi, concesso al ricorrente, dapprima, un

primo termine transitorio di sei mesi, poi un secondo di altri tre mesi, in cui

non ha computato, nel calcolo volto a determinare il diritto alle prestazioni

Las che gli ha conseguentemente erogato, la quota di comproprietà dell’immobile

di cui al fondo __________, affinché questi, e per esso il curatore, si

attivasse concretamente nella vendita dall’immobile o quantomeno della sua

quota di comproprietà.

Sennonché nei primi sei mesi

concessigli, il curatore non ha concretamente apportato la prova di alcuno

sforzo teso all’alienazione della quota di comproprietà.

Nella richiesta di rinnovo delle

prestazioni Las successiva ai primi sei mesi, RA 1 si è, infatti, limitato ad

indicare che la sorella del ricorrente, pure sua curatelata e comproprietaria

della sostanza di cui al mapp. __________, non aveva “intenzione di vendere”

(cfr. supra consid. 2.5.).

Di sforzi profusi per la vendita

della comproprietà o quantomeno della quota di RI 1, il curatore non ha comprovati

nemmeno trascorsi ulteriori tre mesi.

Questo nonostante in sede di

colloquio del 31 agosto 2022 fosse stato sia invitato a procedere con lo

scioglimento della comproprietà (e non, di tutta evidenza, della “comunione

ereditaria”, come invece erroneamente indicato nel verbale dell’incontro),

che reso attento del fatto che in mancanza di una sua attivazione in tal senso

la quota di immobile di pertinenza del suo curatelato sarebbe stata computata

nel calcolo per le prestazioni Las da ottobre 2022.

Nuovamente, RA 1, nel chiedere il

rinnovo delle prestazioni si è, da parte sua, limitato a riferire del mancato

accordo di __________ alla vendita, presentando una dichiarazione sottoscritta

da quest’ultima in tal senso (cfr. supra consid. 2.5.).

Il curatore ha fatto sì valere,

in particolare in occasione del colloquio di data 31 agosto 2022, che per

procedere all’alienazione dell’immobile avrebbe necessitato del consenso

dell’ARP __________ (cfr. supra consid. 2.5.).

Ora, se è ben vero che ai sensi dell’art.

416.

cpv. 1 n. 4 CCS “il curatore abbisogna del consenso dell’autorità

regionale di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza

dell’interessato”, tra gli altri, per “l’acquisto e l’alienazione di

fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché

costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria”, è

altrettanto vero, tuttavia, che un minimo comportamento proattivo di RA 1 (nei

confronti dell’ARP e non) finalizzato, in assenza di un accordo della sorella e

comproprietaria, allo scioglimento della comproprietà, è giunto, stando a

quanto in atti, unicamente con la telefonata ch’egli ha fatto all’ARP __________

(nei cui confronti incombono i doveri di cui all. art 400 cpv. 3 CCS) in data

31.

agosto 2022, proprio in sede di verbale presso l’USSI (cfr. supra consid.

2.5.).

E

del resto, da una parte, non risulta che successivamente al 31 agosto 2022 sia

mai stata promossa un’azione di scioglimento e divisione di comproprietà

immobiliare ai sensi dell’art. 650 CC, e, d’altra parte, la quota del fondo __________

di proprietà di RI 1 è poi stata oggetto del mandato di compravendita

sottoscritto con la __________ (sul cui sito internet __________ consultato il

23.

agosto 2023, peraltro, la quota della proprietà di __________ non risulta

tra gli oggetti in vendita) soltanto a giugno 2023, quando avrebbe dovuto

essere ben prima.

In tal senso, la presente

fattispecie si differenzia da quella di cui alla STF 8C_444/2019 del 6 febbraio

2020, consid. 8 e 9.

In quel caso, infatti, il

Tribunale federale ha ritenuto che la ricorrente, quale membro di una comunione

ereditaria, non poteva immediatamente disporre di una proprietà immobiliare di

proprietà della comunione ereditaria ed ha conseguentemente censurato l’operato

della Corte cantonale che aveva negato l’erogazione delle prestazioni

assistenziali postulate dall’interessata in ragione del fatto ch’ella era

comproprietaria di un bene immobile (in concreto inoccupato) che, se computato,

non le dava diritto a percepirle. L’Alta Corte, invece, ha

ritenuto applicabile l’eccezione di cui all’art. 9 cpv. 3 della Legge del

Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale (LIASI), in vigore nel Canton

Ginevra, ai sensi del quale “exceptionnellement, les prestations d'aide

financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou

d'assurances sociales (let. a), dans l'attente, notamment, de la liquidation

d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la

prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie (let. b) ou dans l'attente

de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires

enregistrés (let. c)”.

In quella

concreta evenienza, però, a differenza della fattispecie che qui ci concerne,

la ricorrente prima di postulare il diritto alle prestazioni assistenziali si

era, peraltro, già attivata affinché la comunione ereditaria venisse sciolta, e

meglio tramite azione di divisione ai sensi dell’art. 604 CCS.

In concreto, invece, l’USSI ha

concesso le prestazioni Las, ma nel corso dei nove mesi durante i quali, a

titolo transitorio ed eccezionale, l’amministrazione non ha computato nei

propri calcoli la quota di comproprietà di RI 1 nella sua sostanza per permettergli

di attivarsi nel realizzarla, non sono stati concretizzati e comprovati quegli

sforzi per i quali il curatore - poi limitatosi in sostanza a riferire che

l’altra sua pupilla non acconsentiva alla vendita della sua quota - si era

impegnato nel dicembre 2021.

E nemmeno nell’intervallo di

tempo oggetto della presente vertenza (ottobre 2022 – maggio 2023) e successivo

alla concessione di due deroghe di totali nove mesi è stata promossa un’azione

di scioglimento della comproprietà, o è stato compiuto un altro passo concreto,

volto alla realizzazione di quella sostanza.

Nel caso concreto, come visto, RI

1.

beneficia di una curatela ai sensi degli artt. 394-395 CC e, per costante

giurisprudenza, le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle

azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo

2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre

2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008

dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA

38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°

aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno

2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006), ricordato anche che il comportamento e il grado di conoscenza del

curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF 9C_644/2017 del 19 gennaio 2018

consid. 5.1.; STF 9C_496/2014 del 22 ottobre 2014 consid.

3.1.; ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008

consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin 2003).

Alla luce di quanto precede,

questo Tribunale ritiene che , trascorsi infruttuosamente, dal profilo della

vendita della sostanza immobiliare del ricorrente, nove mesi, nel corso dei

quali l’USSI ha concesso le prestazioni Las senza computare l’immobile, la

resistente, preso atto che nessun passo concreto ad ottemperanza dell’impegno

di vendita sottoscritto era stato messo in atto lo ha, poi, correttamente

tenuto in considerazione ( come “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio

diversa dall’abitazione primaria” con una quota esente di fr. 10'000.-;

cfr. doc. 2.6.) nel calcolo volto a determinare il diritto di RI 1 alle

prestazioni assistenziali e gliele ha negate, ritenuto, peraltro, il carattere

sussidiario delle medesime (cfr. supra consid. 2.6.).

Per questo motivo, del resto, la

giurisprudenza e le direttive CSIAS prevedono che di regola non esiste un

diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.

La decisione su reclamo dell’8

maggio 2023 è pertanto confermata.

2.8

Ritenuto, tuttavia, che il

rappresentante del ricorrente ha a più riprese fatto valere che quest’ultimo

versa in condizioni economiche precarie, le sue uniche entrate essendo

costituite dalla rendita AVS, il TCA ritiene gli atti vadano trasmessi

all’USSI, affinché verifichi se, per il lasso di tempo oggetto della presente

vertenza, al ricorrente possa essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi

dell’art. 12 Cost. (cfr. STF 8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022

del 7 giugno 2023).

Secondo

l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé

stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili

per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere

transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel

senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di

procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza.

Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno,

presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la

Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,

lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne

la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166

consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L’art.

12.

Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto

indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di

regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF

8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF

8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007

dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).

L’art. 12 Cost. si limita a

impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza

(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Nella

STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 l’Alta Corte ha ribadito che:

" 5.1. A

norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé

stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein

menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener

une existence conforme à la dignité humaine").

Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete

ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle

prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1;

142.

I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto

fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non

include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni

elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della

dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si

limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la

vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I

272.

consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166

consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica

De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in

ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK

Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die

Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad

art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht,

2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen

Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen -

Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo,

questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio.

Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone

che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali

esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti,

il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è

strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7

Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid.

7.2

e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale

all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è

più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid.

2.1).”

Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del

7.

marzo 2022 consid. 6.5.1.

2.9

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso è del 9

giugno 2023, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

Trattandosi del settore

dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi

all’USSI per procedere conformemente a quanto indicato al consid. 2.7.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti