42.2023.28
A ragione a ricorrente è stato negato condono dell'obbligo di restituire prestazioni assistenziali poiché scoperto che il padre le aveva donato nuova auto (valore > fr. 10'000 e > quindi a quota esente). Deve essere infatti negata la buona fede
11 settembre 2023Italiano52 min
conseguenti limitate capacità di giudizio, ha dimenticato (senza colpa o negligenza)
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.28
CL/gm
Lugano
11 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 22 maggio 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 22
maggio 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la propria decisione del 4 luglio 2022 (cfr. doc. 25-34)
con la quale aveva negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire quanto
dalla medesima indebitamente percepito a titolo di prestazioni assistenziali
tra gennaio e luglio 2021 - ritenuto nella determinazione di quanto versatole,
l’amministrazione “non aveva potuto tenere in considerazione il __________,
di modo che le prestazioni assegnate erano superiori a quelle effettivamente
dovute” -, non ritenendo adempiuto il requisito della buona fede (cfr. all.
A1 a doc. I).
In particolare, l’USSI ha
motivato come segue il proprio provvedimento:
"
(…) nel caso specifico non vi era motivo di ritenere che il cambiamento
della situazione economica dell’interessata non fosse una circostanza da
segnalare immediatamente all’USSI, considerato che sulle richieste di rinnovo e
sulle decisioni di prestazioni assistenziali con i relativi calcoli era sempre
riportato l’obbligo di informare, oltre al computo dei redditi e delle entrate.
Non vengono in soccorso
alla reclamante nemmeno i giustificativi da ella forniti relativi al proprio
stato di salute. Infatti, nonostante tali certificati, in sede di colloquio
presso l’USSI, tenutosi il 23 marzo 2022 in presenza del proprio rappresentante
legale, ella alla domanda “come mai non ha annunciato subito a gennaio 2021
la donazione della nuova vettura da parte del padre” come giustificazione
ha indicato che “non era informata che doveva notificare la nuova vettura”.
A titolo abbondanziale
si rileva che la signora RI 1 ha sempre inoltrato in totale autonomia i rinnovi
delle prestazioni assistenziali, allegandovi la relativa documentazione.
La modifica della sua
situazione economica andava pertanto immediatamente da lei segnalata all’USSI, conformemente
a quanto – come detto – indicato sulle ripetute decisioni e domande di rinnovo
delle prestazioni assistenziali. Il suo stato di salute non giustifica tale
omissione. (…) non si può riconoscere alla signora RI 1 la buona fede nella
ricezione delle prestazioni assistenziali mensili cui non aveva diritto.
In conclusione non è
quindi data la condizione della buona fede. Difettando tale presupposto, non
sono date le condizioni cumulative del condono.” (cfr. all. A1 a doc. I).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale il legale – oltre ad indicare che la sua assistita “è al beneficio da
diversi anni delle prestazioni assistenziali” - ha chiesto la concessione
dell’effetto sospensivo, l’interrogatorio della ricorrente, l’esperimento di
una perizia medica, l’edizione delle cartelle mediche della sua patrocinata,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’accoglimento del
reclamo e, quindi, il condono della restituzione, protestando “tasse, spese
e ripetibili”.
A sostegno di quanto postulato,
oltre a riproporre le censure sollevate in sede di reclamo, per le quali nella
misura di quanto necessario si dirà nel prosieguo, l’avv. RA 1 ha fatto valere
quanto segue:
"
5. L’USSI ha respinto il reclamo della signora RI 1 con motivazioni
succinte, errate, e francamente superficiali, sbrigative ed arbitrarie,
considerando solo una frase delle qui ricorrente rilasciata nell’ambito
dell’incontro menzionato dalla parte resistente (cfr. decisione impugnata, pag.
10, secondo paragrafo).
Va tuttavia precisato
che la signora RI 1 aveva anche chiaramente indicato, quale motivazione,
Fatti
i problemi di salute, e ciò sia già da prima del verbale del 23 marzo 2022, ed
anche nello stesso verbale del 23 marzo 2022, nel corso del quale la signora RI
1 aveva fatto (nuovamente) notare che (pag. 2, ultima frase del verbale del
23.3.2022):
“ a causa dei
suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con
la dovuta serenità e riflessione”.
Ecco la motivazione
dell’agire della ricorrente, a riprova della sua buona fede. Perché non citarlo
e discuterlo da parte dell’USSI, sia in sede di decisione formale e nemmeno
nella decisione su reclamo impugnata? Perché non fa comodo? Sinceramente, e mi
si perdoni, un po’ di onestà intellettuale non guasterebbe. In ogni modo, la
violazione del diritto di essere sentito è palese.
Inoltre la decisione su
reclamo impugnata sostiene che la signora RI 1 ha sempre operato in totale
autonomia. Ciò che può anche essere magari vero, ma solo perché probabilmente
la signora RI 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno.
Alla Corte. La
decisione su reclamo impugnata è errata, arbitraria e lede anche il diritto di
essere sentito, viste le motivazioni non solo errate, ma anche carenti.
Ritenuto che la
condizione secondo cui la restituzione comporterebbe per la reclamante una
grave difficoltà economica è certamente data (e si rinvia agli atti
dell’incarto, ritenuto che su questo aspetto della problematica la parte
resistente non ha mosso obiezioni e ne ha ammesso la veridicità, e del resto
l’aiuto sociale è ancora in essere), la documentazione medica in atti (e senza
che la stessa sia mai stata contestata dalla parte resistente) dimostra lo
stato di salute della ricorrente e le sue limitate capacità di giudizio (e
quindi la sua buona fede).
Per il resto, non può
non lasciare perplessi il fatto che la parte resistente non abbia minimamente
considerato (anzi: è stato di fatto ignorato, anche in sede di decisione su
reclamo, ed anche in violazione del diritto di essere sentito), il fatto che la
signora RI 1 soffre di gravi problemi di salute, comprovati peraltro dai
certificati medici che sono stati trasmessi, in particolare:
a) Il certificato medico della dottoressa
__________ del 29 marzo 2022, che certifica le patologie della signora RI 1;
b) L’ulteriore certificato medico
della dottoressa __________ dell’8 aprile 2022, che certifica ulteriormente le
patologie della signora RI 1, e le conseguenti sue limitate capacità di
valutazione e giudizio. Del resto il medico si era così espresso:
“ oltre
alle problematiche psichiatriche la paziente è affetta anche da patologie
somatiche e neurologiche. Da segnalare che la paziente nel corso del 2020-2021
ha subito un peggioramento delle sue condizioni, tale da compromettere in parte
ed allentare la sua capacità di valutazione e giudizio in relazione a
determinate scelte”.
c) Il certificato medico del
dottor __________ dell’11 aprile 2022, e che certifica ulteriormente le
patologie della qui ricorrente (fra cui anche disturbi mnesici e
dell’attenzione), e le sue limitate capacità di valutazione e giudizio,
preconizzando anche una valutazione neuropsicologica.
È quindi chiaro a
chiunque che la signora RI 1, ritenute le sue precarie condizioni di salute sia
fisiche che psicologiche (e del resto era – ed è – in cura medica anche in
questo senso, come la documentazione medica ha dimostrato), e le sue
conseguenti limitate capacità di giudizio, ha dimenticato (senza colpa o negligenza)
di notificare all’USSI la questione dell’autovettura, dimenticanza dovuta
essenzialmente al suo difficile e precario stato di salute ed alle sue
influenze sulla sua psiche, e non invece a negligenza, nemmeno lieve.
La signora RI 1 non era
quindi in grado di valutare la situazione. Lo è stato detto e scritto
chiaramente, e questo fin dall’inoltro della domanda di condono. E stupisce
nuovamente che da parte dell’USSI (in violazione del diritto di essere sentito)
non si sia nemmeno ritenuto di discutere il significato e il contenuto dei
rapporti medici agli atti, partendo invece dal presupposto (o dall’assioma) che
la signora RI 1 abbia commesso una negligenza e che non avesse nessun problema
nel valutare la situazione: ciò che non è vero. E si chiede una perizia medica,
oltre che l’edizione delle cartelle cliniche della signora RI 1 da parte della
dottoressa __________ e da parte del dottore __________ dell’11 aprile 2022.
(…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 3 luglio
2023 l’USSI, con argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai
fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo, propone di respingere il
ricorso ed in particolare, quanto alla buona fede della ricorrente, a titolo
abbondanziale osserva che “contrariamente a quanto asserito dalla signora RI
1, ella negli anni ha sempre indicato e comunicato, tramite i formulari di
richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali, i cambiamenti relativi
alla sua situazione personale ed economica come ad esempio le ricerche di
lavoro nonché l’indicazione dei prestiti ricevuti e la loro restituzione e le
ricerche relative ad un nuovo appartamento”.
Circa la richiesta di effetto
sospensivo postulata dal legale della ricorrente, la resistente ha comunicato
che “non provvederà ad attivare una procedura di incasso finché codesto
lodevole Tribunale non si sarà espresso in merito al ricorso contro la
decisione su reclamo del 22 maggio 2023” (cfr. doc. III).
1.4. In data 6 luglio 2023, il TCA ha
assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per
produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. L’avv. RA
1 lamenta una violazione del diritto di essere sentito della sua assistita in
quanto, sostanzialmente, l’USSI non avrebbe motivato a sufficienza la propria
decisione e, secondo la tesi ricorsuale, neppure si sarebbe confrontato con
tutta la documentazione medica prodotta agli atti.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e
all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17
con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4
gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento
dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il
diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende
tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa
in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa
essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente
e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle
tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135
Considerandi
II 286 consid.
5.1
pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1
pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I
232.
consid. 3.2).
Va pure rammentato che,
come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid.
4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito
può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta
liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un
tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)
dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa
all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di
essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF
133.
I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con
riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52
cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere
sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013
consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può eventualmente assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Secondo
il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficientemente motivata ma è pure
chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha preso
atto della documentazione medica versata agli atti, ritenendo che “i
giustificativi da ella forniti relativi al proprio stato di salute” non ne
soccorrevano la posizione, per i motivi che ha successivamente indicato.
Del
resto, nel ricorso presentato contro la decisione su reclamo, l’interessata ed
il suo legale hanno dimostrato di ben aver compreso la portata del
provvedimento contestato ed i motivi per cui l'amministrazione non ha ritenuto
adempiuto il requisito della buona fede, negando, quindi, il condono.
La documentazione medica versata
agli atti, inoltre, contrariamente alla tesi ricorsuale, è stata tenuta in
considerazione dalla resistente e meglio come chiaramente emerge dalla
decisione impugnata (cfr. all. A1 a doc. I, in particolare, pag. 6 e 10).
Ne consegue che non è ravvisabile
alcuna violazione del diritto di essere sentito della ricorrente e la censura
sollevata al riguardo dal suo patrocinatore va pertanto disattesa.
Il TCA può pertanto entrare nel
merito del ricorso.
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, negato alla
ricorrente il condono della restituzione di quanto la medesima ha indebitamente
percepito a titolo di prestazioni assistenziali tra gennaio e luglio 2021.
2.3
Secondo l’art. 11 Las
i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 Las).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura,
l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali
propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle
condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono
in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione
si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo
di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di
Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002,
pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ai sensi dell’art. 22 Las il
reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5
a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde
alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e
la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone
componenti l’unità di riferimento.
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
2.4
Relativamente all’obbligo di
informazione in generale, l’art. 67 Las prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
L’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.5
Per quanto attiene alle prestazioni
ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps."
Giusta l'art. 26 Laps:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
(cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto
delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art.
26.
Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e
il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del
Tribunale federali in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.
4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Laps:
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi degli art. 48 Las e 2
Reg. Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure
sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.
2.6
Secondo la giurisprudenza in vigore
in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi,
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid.
2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
(DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309
consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato
era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il
problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della
procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre
2000).
Il principio della restituzione
sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile
(miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1
LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
2.7
Per quanto riguarda i presupposti
del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al
concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione
da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il Tribunale
federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL
Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La buona
fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che
è applicabile analogicamente,
"
nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia
compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da
lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla
base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle
attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi
esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218,
112.
V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato
tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone
che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di
detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da
sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993
in re I. R p. 3).
2.8
In una sentenza 8C_432/2014 del 25
giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
inoltrato contro al STCA 42.2013.18 del 12 maggio 2014 nella quale il TCA aveva
negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI di
percepire delle rendite complementari AI.
In
un’altra sentenza 8C_377/2015 del 14 luglio 2015 il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2014.8 del 20
aprile 2015 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non
aveva annunciato all’USSI i salari percepiti dal figlio.
In
una sentenza 8C_842/2015 del 4 dicembre 2015 il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assicurata contro la STCA
42.2014.15
del 9 ottobre 2015 che aveva negato la buona fede di una persona che
non aveva annunciato all’USSI i guadagni da lei conseguiti tramite attività
lavorativa on-line.
In
una sentenza 8C_33/2019 del 13 febbraio 2019 l’Alta Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso presentato da un’assistita contro la STCA 42.2018.39
del 17 dicembre 2018. In quell’occasione, il TCA aveva negato la buona fede
della ricorrente che non aveva comunicato tempestivamente all’amministrazione i
redditi conseguiti dalla figlia.
In
una sentenza STF 8C_594/2021 del 3 gennaio 2022, l’Alta Corte ha negato la
buona fede di un assicurato che beneficiava delle rendite completive per figli
e che aveva omesso di avvisare tempestivamente l’amministrazione circa lo
scioglimento dell’unione domestica registrata e della conseguente modifica del
suo stato civile.
Si vedano anche la STCA
42.2022.95
del 13 marzo 2023 e la STCA 42.2023.10 del 3 luglio 2023.
2.9
Il requisito dell'onere gravoso è
intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire
l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire.
2.10
Nell’evenienza concreta, come visto
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. I), l’USSI ha negato alla ricorrente – classe
1961, a beneficio delle prestazioni assistenziali dal dicembre 2013, per un
totale di prestazioni Las erogate in suo favore che in data 13 giugno 2023
l’USSI ha quantificato in fr. 223'639.55 (cfr. doc. 228A-259) - il condono
della restituzione ritenendo non adempiuto il requisito della buona fede.
In concreto, il TCA rileva,
innanzitutto, che le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali in
atti, emesse dalla resistente e trasmesse alla ricorrente, indicano
espressamente l’obbligo di annunciare all’Ufficio che ha emanato i relativi
provvedimenti, e quindi all’USSI, ogni cambiamento delle condizioni personali
ed economiche dell’unità di riferimento e, in particolare, “l’aumento o la
diminuzione del reddito o della sostanza (es: eredità, donazioni, rendite,
pensioni, ecc)” (cfr. all. a doc. V).
Del resto, anche nelle “richieste
di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” in atti, sottoscritte
regolarmente dalla ricorrente, è riportato - in entrata - il dovere, per la
persona che richiede prestazioni assistenziali, di comunicare “Ogni
cambiamento della sua situazione economica e familiare” ed informare
l’amministrazione circa modifiche intervenute nei redditi e nella sostanza
della propria economia domestica (in particolare “aumento/riduzione della
sostanza mobiliare in Svizzera e/o all’estero (vincite, eredità, donazioni, …)”;
cfr. all. a doc. V).
Nello specifico, per quanto
attiene al periodo oggetto della presente vertenza, e quindi per il lasso
temporale da gennaio a luglio 2021, dagli atti emerge che:
-
con richiesta del 24/31 dicembre 2020 la ricorrente ha postulato il
rinnovo delle prestazioni Las (scadenti, in quell’occasione, il 31 dicembre
2020) a valere dal 1° gennaio 2021, precisando quali e quante ricerche di
lavoro aveva svolto (cfr. all. 1 a doc. V);
-
con decisione del 13 gennaio 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il
diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo da gennaio a marzo 2021,
per complessivi fr. 2'256.- al mese (cfr. all. 2 a doc. V);
-
con richiesta del 17/22 marzo 2021 la ricorrente ha postulato il rinnovo
delle prestazioni Las (scadenti il 31 marzo 2021) a valere dal 1° aprile 2021,
precisando quali e quante ricerche di lavoro aveva svolto nel frattempo e di
aver ricevuto dalla madre fr. 300.- in regalo “x Pasqua” (cfr. all. 3 a
doc. V);
-
con decisione del 22 marzo 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto
alle prestazioni assistenziali per il periodo da aprile a giugno 2021, per
complessivi fr. 2'256.- al mese (cfr. all. 4 a doc. V);
-
con richiesta del 20/28 giugno 2021 la ricorrente ha postulato il
rinnovo delle prestazioni Las (scadenti il 30 giugno 2021) a valere dal 1°
luglio 2021, precisando quali e quante ricerche di lavoro aveva svolto nel
frattempo (cfr. all. 5 a doc. V);
-
con decisione del 2 luglio 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto
alle prestazioni assistenziali per il mese di luglio, per complessivi fr.
2'256.- (cfr. all. 6 a doc. V).
Dagli atti emerge, però, anche
che il 2 luglio 2021 l’USSI ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “un’attestazione
relativa al valore della sua __________ emessa da un professionista del settore
entro il 31.07.2021” (cfr. doc. 200).
In risposta, e meglio con scritto
datato 14 luglio 2021 e pervenuto all’USSI il 28 luglio seguente, RI 1 ha
comunicato alla resistente quanto segue:
"
L’anno scorso in ottobre mi è arrivato l’invito del collaudo della mia __________
in novembre. Ho riservato al __________ un precollaudo per vedere cosa dovrei
fare. Le cose da fare erano tante, e per la mia __________ non valeva più la
pena. Ero disperata e parlavo con i miei genitori del problema. Per mia fortuna,
mio padre mi disse, in gennaio fai 60 anni, ti regalo io un’altra auto
d’occasione per il tuo compleanno, e così è stato.
Non so quanto ha pagato
ma ho chiesto al garagista dove ha preso l’auto di farmela rivalutare.” (cfr.
doc. 198)
In un secondo scritto inviato
contestualmente al primo, la ricorrente ha precisato quanto segue:
"
(…) il 9 luglio ho causato un incidente sull’autostrada A2, prima della __________.
C’era un cantiere e io sono andata con la ruota davanti sinistra sul piede
delle barriere di cemento. La gomma si è squarciata e il rumore era terribile.
Ho accostato e ho cercato di cambiare la gomma. Ma il trapezio si era stortato
ed era difficile da cambiare. Una volta fatto, mi sono recata sul piazzale
fuori dal tunnel e ho chiamato l’assicurazione la quale mi ha ordinato un carro
attrezzi. Quel signore mi ha detto che non potevo più proseguire con la mia
auto e che mi portava al mio garage. E così è stato. L’auto ha subito danni e
al momento aspetto l’assicurazione per la valuta dell’attuale valore” (cfr.
doc. 197).
Con un terzo scritto, questo
datato 25 luglio 2021, la ricorrente ha comunicato quanto segue:
"
In merito alla mia auto, l’ho ricevuta in regalo dal mio papà per i miei
60.
anni, a [recte: per] lui è importante che ho una auto in ordine, in quanto
vado 1 volta al mese a __________ per aiutare mia mamma con le faccende di
casa. Purtroppo mi è successo un incidente in autostrada e ho danneggiato
l’auto in modo grave. Il periodo dell’assicurazione mi ha consigliato di
liquidarla in quanto il danno è sui fr. 10'000.-.
Sono rimasta molto
scossa di questa storia come ben può immaginare. Adesso mio figlio mi è venuto
in aiuto. Mi ha detto che sua moglie __________, mia nuora ha una __________ e
vuole venderlo. Quindi se gli dò la liquidazione che ricevo dall’assicurazione,
mi dà la sua auto, che [ndr: è] ben tenuta e ha sui 70'000 km.
Spero che vada tutto a
buon fine perché così non dovrei più pensare a un’altra auto per tutta la mia
vita.” (cfr. doc. 196)
In allegato, la ricorrente ha
inviato all’amministrazione la “dichiarazione relativa alla realizzazione
del veicolo danneggiato” inerente il veicolo “__________”, dalla
quale emerge che in data 23 luglio 2021 RI 1 ha incaricato __________ di “vendere
il veicolo al valore residuo” (cfr. doc. 199).
Con scritto del 3 agosto 2021,
l’USSI ha quindi chiesto alla ricorrente:
"
(…)
·
contratto relativo l’acquisto della sua __________ targata il
13.01.2021;
·
documentare la liquidazione ricevuta dall’assicurazione __________
circa il veicolo accidentato;
·
copia annullamento della carta grigia:
·
in merito al suo scritto del 25 luglio 2021 voglia comunicarci se
ha acquistato l’autovettura __________ di sua nuora, in caso affermativo voglia
trasmetterci il contratto relativo l’acquisto/vendita” (cfr. doc. 195).
Il 23 agosto 2021, RI 1 ha
comunicato quanto segue:
" (…) in
allegato le invio i documenti da lei richiesti. Mio padre non trova più il
contratto per la __________, ma mi ha inviato copia della fattura che aveva
pagato.
L’__________ ha versato
i soldi direttamente sul conto di mia nuora, e domani vado a __________ a
ritirare l’auto.
Appena sarò in possesso
della carta grigia della __________ le invierò la copia.” (cfr. doc. 190)
e prodotto:
-
i dettagli dell’“accredito __________ (…) Indennizzo __________ (…)
sinistro del 09.07.2021” di fr. 13'990.- (cfr. doc. 191);
-
una “dichiarazione di rinuncia” sottoscritta dalla ricorrente
nella quale la medesima si è dichiarata “d’accordo con la revoca
dell’Assicurazione veicoli a motore in data 04.08.2021” e ha rinunciato “alla
rivendicazione di qualsiasi diritto nei confronti dell’__________” (cfr.
doc. 192);
-
il pagamento effettuato il 29 dicembre 2020 dal padre, a __________, di
complessivi fr. 14'990.- (cfr. doc. 193);
-
la licenzia di circolazione annullata il 4 agosto 2021 relativa al
veicolo __________ (cfr. doc. 194).
Pochi giorni dopo, RI 1 ha
confermato all’USSI che la nuora le aveva “venduto la sua __________” ed
inviato all’amministrazione copia del relativo contratto, da quale emerge che
il veicolo è stato ceduto il 24 agosto 2021 da __________ (la nuora) alla
ricorrente al prezzo di fr. 14'000.- (cfr. doc. 187-189).
Il 20 ottobre 2021, l’USSI, in
relazione agli accertamenti “esperiti nell’ambito della revisione della
prestazione assistenziale”, che avevano permesso all’amministrazione di
venire “a conoscenza” del fatto che la ricorrente “ha targato
l’autovettura __________ senza che il nostro ufficio ne fosse tempestivamente
informato”, ha chiesto a RI 1 di formulare le proprie osservazioni (cfr.
doc. 66-67).
Il 24 ottobre 2021, la ricorrente
ha così comunicato alla resistente quanto segue:
"
(…) per prima cosa non ho acquistato un’autovettura. Il 3 gennaio 2021,
ho ricevuto in regalo una __________, già targata per il mio compleanno dai
miei genitori. E che non hanno considerato che il valore dell’auto non andava
bene per me, che ho bisogno dell’assistenza. Ero tanto felice, perché non
lavorando non riesco a comprarmi delle cose speciali, figuriamoci un’auto. Non
per negligenza, né anche per volerlo nascondere, semplicemente non ci ho
pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente
di male, ero felice. E mi scuso per questo.
Poi il 3 giugno 2021 un
signore con una grande Ford mi ha tamponato. E sono rimasta molto scossa. E poi
il 9 luglio ho causato un incidente sull’autostrada. Il mio primo incidente
causato da me. Quindi stavo malissimo. Poi le ho scritto che la moglie di mio
figlio aveva una __________ da vendermi, ho pensato tanto. Mio figlio diceva
che è meglio avere quest’auto che per tutta la vita andar avanti, inulti
comprare un’occasione che ti lascia poi per strada. Io ho consigliato a mio
figlio di parlare con lei. Poi il resto lo sa. Lui ha chiamato l’assistenza a
Bellinzona, lui dice che una voce di un uomo giovane ha risposto e gli ha
detto, la signora __________ al momento è occupata, la faccio richiamare.
Comunque ho comprato
quell’auto senza pensare male, e dopo neanche una settimana, il 1 settembre ho
ricevuto una lettera dell’assistenza, non mi hanno confermato, sono stata
respinta come oi anche in ottobre. Io adesso ho venduto la __________ con
grande rammarico, perché non sapevo di cosa pagare l’affitto e le spese per me.
Per fortuna ho potuto vendere l’auto per lo stesso prezzo per il quale l’ho
comprata. Così ho potuto restituire i prestiti di mia mamma e di mia figlia.
Adesso per informarvi
che con quei soldi ho comprato una auto d’occasione che ha già su 130000 km.
Sperando che mi tiene per tanto tempo (…)” (cfr. doc. 64-65).
Con decisione del 10 novembre
2021, l’USSI ha conseguentemente chiesto alla ricorrente la restituzione di
complessivi 16'905.40, dei quali fr. 15’792.- percepiti indebitamente da
quest’ultima tra gennaio e luglio 2021 a titolo di prestazioni ordinarie Las e
fr. 1'113.40 quali prestazioni straordinarie (attinenti la “franchigia e
partecipazione cassa malati”, i “contributi minimi AVS” e l’“assicurazione
RC/immobiliare/altre”) ricevute a torto tra gennaio ed agosto 2021 (cfr.
doc. 61-63).
Il provvedimento del 10 novembre
2021.
è stato impugnato dal rappresentante di RI 1 con un tempestivo reclamo
(cfr. doc. 57-58), nel quale il legale, chiedendo di essere sentito presso gli
uffici della qui resistente “anche alla presenza della (…) cliente”,
aveva già formulato, nell’ipotesi in cui il gravame fosse stato respinto, la
propria domanda di condono. L’avv. RA 1 aveva, in particolare, ritenuto
ossequiato il requisito della buona fede in ragione “anche delle (…)
precarie condizioni di salute” della qui ricorrente, “sia fisiche che
psicologiche (e del resto è in cura medica anche in questo senso)”, che,
secondo il legale, hanno fatto sì che RI 1 “ha dimenticato di notificare la
questione dell’autovettura”. “Confermo quindi che la signora __________ [ndr:
?] non ha ingannato mai nessuno e non ha mai inteso nascondere ad alcuno la
sua situazione”, aveva indicato infine l’avv. RA 1 (cfr. doc. 57-58).
A seguito della richiesta di
essere sentito, come visto formulata dal legale della ricorrente, è stato
fissato un incontro, poi, tenutosi il 23 marzo 2022 presso gli uffici
dell’USSI. Dal relativo “rapporto/verbale” emerge quanto segue:
" Nell’ambito
di una verifica del dossier della signora RI 1 è emerso che ella ha
immatricolato un nuovo veicolo a suo nome durante il mese di gennaio 2021 senza
informare il nostro Ufficio. La signora ha spiegato che già in precedenza
possedeva un veicolo ma avendo ricevuto la richiesta di collaudo e valutando
che c’erano troppe cose da mettere a posto e quindi il costo sarebbe stato
molto alto, il padre le ha regalato un nuovo autoveicolo per il compleanno dei
60.
anni (gennaio 2021).
(…) 09.07.2021 la
signora RI 1 ha avuto un incidente e si è accordata con l’assicurazione per
ricevere la liquidazione del veicolo.
La signora RI 1 inoltra
reclamo in data 01.09.2021 in merito alla nostra decisione di rifiuto del
27.08.2021
in quanto è stato computato l’importo di CHF 3'990.- (CHF 13'990.- -
CHF 10'000.- franchigia sostanza art. 22 Las) relativo alla liquidazione da parte
dell’assicurazione per il veicolo accidentato. Tale importo è stato fatto
versare dalla signora RI 1 sul conto della nuora ed in cambio la nuora le ha
venduto un veicolo __________.
In data 20.10.2021
l’USSI emette una decisione negativa relativa al mese di ottobre 2021
computando il valore dell’automobile (in quanto l’automobile è ancora intestata
alla signora) e il prestito di CHF 2'500.- ricevuto dalla madre
(sussidiarietà).
In data 10.11.2021 USSI
emette un ODR per il periodo gennaio – luglio 2021 computando il valore
dell’auto in base all’art. 22 Las (sostanza computabile).
Domando alla signora RI
1, come mai non ha annunciato subito a gennaio 2021, la donazione della nuova
vettura da parte del padre. La signora risponde che non era informata che doveva
notificare la nuova vettura al nostro ufficio ma appena l’ha saputo si è
adoperata per venderla.
La signora mi fa notare
(come già espresso dall’avv. RI 1 nel reclamo del 24.11.2021) che a causa dei
suoi problemi di salute non sempre è in grado di valutare le problematiche con
la dovuta serenità e riflessione. Chiedo alla signora di trasmettere all’OSA un
certificato medico sul suo stato di salute all’epoca dei fatti (dottoressa __________).”
(cfr. doc. 50-50a)
Nei giorni successivi, l’avv. RA
1.
ha tramesso all’USSI, dapprima, il certificato medico redatto dalla dr.ssa __________
(FMH in psichiatria e psicoterapia) in data 29 marzo 2022, dal quale risulta
che la medesima è seguita dalla specialista sin da dicembre 2017 per “un
disturbo depressivo e ansioso per il quale è in trattamento farmacologico”
e che “oltre alle problematiche psichiatriche la paziente è affetta anche da
patologie somatiche e neurologiche” (cfr. doc. 109).
Successivamente,
all’amministrazione sono poi pervenuti da parte del legale:
-
la lettera di uscita del 20 ottobre 2017 del reparto di neurologia
dell’Ospedale __________ di __________, dalla quale emerge che la ricorrente
aveva sofferto di un ictus ischemico (con ricovero il 29 settembre e dimissione
il 3 ottobre 2017) e che la medesima già soffriva di ipertensione arteriosa,
broncopatia cronico-ostruttiva, struma multinodulare con nodulo iperplastico a
destra e sindrome depressiva (cfr. doc. 104-107);
-
il certificato medico redatto dalla dr.ssa __________ in data 8 aprile 2022,
dal quale emerge che la ricorrente è in cura presso la specialista da dicembre
2017.
“per un disturbo depressivo e ansioso per il quale è in trattamento
farmacologico” e che “oltre alle problematiche psichiatriche la paziente
è affetta anche da patologie somatiche e neurologiche”, nonché che “nel
corso del 2020-2021 ha subito un peggioramento delle sue condizioni
psico-affettive e fisiche, tali da compromettere in parte e allentare la sua
capacità di valutazione e giudizio in relazione a determinate scelte” (cfr.
doc. 103);
-
il certificato medico del dr. med. __________ (FMH in medicina interna)
che, in qualità di medico curante della paziente sin dal 2013, l’11 aprile 2022
ha attestato che la medesima soffre “di diverse patologie, di cui un pregresso
ictus ischemico occorso nel 2017, una broncopneumopatia cronica ostruttiva,
un’ipertensione arteriosa, un disturbo depressivo e ansioso” e che “negli
ultimi anni sono stati riferiti e si sono evidenziati dei disturbi mnesici e
dell’attenzione, per cui è previsto un approfondimento medico in merito con una
valutazione neuropsicologica” (cfr. doc. 100).
Con
decisione su reclamo del 29 aprile 2022, cresciuta incontestata in giudicato,
l’USSI ha respinto il reclamo interposto il 24 novembre 2021 contro la
decisione di restituzione emessa dall’amministrazione il 10 novembre
precedente, concludendo che, non avendo l’amministrazione potuto tenere conto,
quando aveva versato le prestazioni assistenziali, della sostanza mobiliare
della ricorrente, costituita dall’autoveicolo, RI 1 aveva percepito a torto le
prestazioni assistenziali erogatile e che, quindi, “l’ordine di restituzione
dell’importo di CHF 15'792.- va confermato” (cfr. doc. 36-45).
Con
decisione del 4 luglio 2022, l’USSI ha respinto la domanda di condono formulata
già in sede di reclamo dal legale della ricorrente contro la decisione di
restituzione (cfr. doc. 25-34).
Contro
tale provvedimento, l’avv. RA 1, per conto della propria assistita, ha
interposto tempestivo reclamo in data 11 luglio 2022, facendo valere sia che
già nell’avversata decisione l’USSI non aveva “minimamente considerato
(anzi: lo avete di fatto ignorato, anche in violazione del diritto di essere
sentito) il fatto che la signora RI 1 soffre di gravi problemi di salute, comprovati
peraltro dai certificati medici che vi sono stati mandati” e che coincidono
con quelli richiamati nel ricorso presentato innanzi al TCA, sia che l’omessa
notifica all’USSI del veicolo ricevuto in dono dal padre era dovuta ad una
dimenticanza imputabile alle condizioni di salute di RI 1 (cfr. doc. 11-12).
Con decisione su reclamo del 22
maggio 2023, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato la
propria decisione del 4 luglio 2022.
2.11
Chiamato a pronunciarsi, il TCA
rileva, dapprima, che, come visto (cfr. supra consid. 2.10.), tanto nelle decisioni
emesse dall’USSI in relazione alle prestazioni assistenziali, quanto nelle richieste
di rinnovo delle prestazioni Las sottoscritte dalla ricorrente – come visto a
beneficio delle prestazioni assistenziali dal 2013 - l’attenzione della
medesima era richiamata sul fatto di dover notificare, conformemente a quanto disposto
dagli artt. 67 cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las (cfr. supra consid. 2.4.),
tempestivamente all’USSI ogni cambiamento della propria situazione, personale
ed economica.
Obbligo, questo, che la
ricorrente, comunicando con la richiesta di rinnovo sottoscritta in marzo
2021(quando da tre mesi le era stata donata dal padre l’autovettura) di aver ricevuto
in regalo dalla madre fr. 300.-, aveva giocoforza ben recepito (cfr. supra
consid. 2.10.) e sul quale la sua capacità di giudizio non era quindi
allentata.
In particolare, come visto (cfr.
supra consid. 2.10.), dagli atti emerge, però, che tra gennaio e luglio 2021 la
ricorrente ha beneficiato delle prestazioni assistenziali senza comunicare
all’USSI di aver ricevuto dal proprio padre anche un autoveicolo, del valore di
fr. 14'990.-, negando, a precisa domanda in tal senso presente sui moduli di rinnovo
delle prestazioni Las, il conseguente avvenuto mutamento della sua economica e
nulla precisando in tal senso nello spazio dedicato alle “osservazioni
del/la richiedente”, o mediante allegati – che ha invece prodotto per
annunciare la suindicata donazione di fr. 300.-, piuttosto che le ricerche di
lavoro man mano effettuate - ottenendo così l’erogazione delle prestazioni
assistenziali sulla base di una sostanza (erroneamente) pari a fr. 0.-.
Per il periodo oggetto della
presente vertenza, quindi, la ricorrente ha conseguentemente beneficiato di
prestazioni Las calcolate ed erogate in suo favore sulla base di una sostanza
nulla, anziché di fr. 14'990.- (che dedotta la quota esente di fr. 10'000.-
doveva essere computata nella misura di fr. 4'990.-, come rettamente indicato
nell’ordine di restituzione del 10 novembre 2021; cfr. doc. 61-62) e, quindi,
maggiori rispetto a quelle cui avrebbero avuto diritto se avesse annunciato
tempestivamente all’USSI il mutamento della propria situazione data dal regalo
del veicolo da parte del proprio padre, pagato dal genitore fr. 14'990.-.
Omettendo di comunicare
all’amministrazione tale circostanza – ritenuto, peraltro, che se avesse avuto
dubbi in merito ai propri doveri nei confronti dell’amministrazione, avrebbe
dovuto perlomeno informarsi presso l’USSI e verificare se tale circostanza fosse
in ogni caso da segnalare, ma dagli atti non risulta che vi abbia provveduto né
in sede di istanza di rinnovo delle prestazioni, né altrimenti e meglio con
mail o scritti – la ricorrente ha commesso, quantomeno, una grave negligenza
(cfr. supra consid. 2.10.).
In
tal senso, la copiosa documentazione medica versata agli atti nulla muta
all’esito della vertenza.
Sebbene
il TCA non ignori che la ricorrente sia affetta da diversi disturbi, tanto a
livello fisico, quanto psichico, tali da richiedere tra l’altro un seguito
psichiatrico, nemmeno può ignorare il fatto, in primo luogo, che la RI 1
percepisce dal 2013 le prestazioni Las di modo che è ben cognita su quelle che
sono le voci computabili, e non.
In
secondo luogo, nemmeno si può dimenticare che, proprio in ossequio al dovere di
informazione che le incombeva - e del quale ella era, dunque, cognita - in
allegato alle domande di rinnovo fatte per il periodo oggetto della presente
vertenza ha trasmesso alla resistente i dettagli della donazione di fr. 300.-
da parte della madre (tutto sommato esigua se paragonata al valore
dell’autoveicolo ricevuto, invece, in dono dal padre), rispettivamente le
ricerche di lavoro svolte. Ne consegue che, come anticipato, la sua capacità di
giudizio quanto agli obblighi di informazione e notifica che le incombevano non
era quindi allentata, né venuta meno, e che di conseguenza, avendo annunciato
la semplice dazione da parte della madre di fr. 300.-, a maggior ragione le si
imponeva di informare l’USSI di avere ricevuto un veicolo.
Da
ultimo, e meglio come già osservato dalla resistente (cfr. supra consid. 1.3. e
doc. III) nemmeno si può soprassedere sul fatto che RI 1 ha sempre sottoscritto
in autonomia tali moduli.
Tra
quelle prodotte, agli atti non risulta alcuna certificazione medica secondo cui
nel periodo in questione, e meglio quando in ogni caso ha compilato e
sottoscritto le richieste di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. supra consid.
2.10.), la sua salute fosse così compromessa da influire sulle sue capacità di
comprendere i suoi obblighi in tal senso (tant’è che, lo si ribadisce, dei fr.
300.- ricevuti dalla madre per Pasqua ha informato l’USSI), ossequiarli e,
soprattutto, di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua
capacità di discernimento (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009
consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2019.3. del
17.
ottobre 2019 consid. 2.9.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid.
2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22
maggio 2013 consid. 2.11.).
In
particolare, il TCA osserva che i pretesi “disturbi mnesici e
dell’attenzione”, quindi attinenti la memoria, sui quali anche si fonda la
tesi ricorsuale della dimenticanza, da parte della ricorrente, circa il dovere
di informare l’USSI dell’automobile ricevuta in regalo dal padre nel gennaio
2021.
(dimenticanza da ricondurre, quindi e secondo il legale, alle condizioni
di salute della ricorrente e non ad una sua grave negligenza), trovano
riscontro unicamente in un certificato, redatto a posteriori rispetto ai fatti
del 2021 (e meglio l’11 aprile 2022), vago quanto al momento loro preteso
insorgere (“negli ultimi anni”, cfr. supra consid. 2.10.) del medico
curante, generalista.
Non
ne figura, invece, traccia in quanto attestato dalla specialista, che, seppur
anch’ella curante della ricorrente e quindi pure legata da un rapporto di
fiducia con la paziente, ha riferito, in prima battuta, unicamente, che RI 1 è
affetta, quantomeno dal 2017, e meglio da quando l’ha in cura, da un “disturbo
depressivo ed ansioso” oltre che da “patologie somatiche e neurologiche”
(cfr. doc. 109).
Neppure
nel certificato di poco successivo al precedente, più completo e redatto l’8
aprile 2022, la dottoressa __________ ha attestato la presenza di disturbi
mnesici e quindi di possibili dimenticanze da parte della ricorrente, quanto
piuttosto di una compromissione e di un allentamento della “capacità di
valutazione e giudizio” in capo alla paziente “in relazione a
determinate scelte” (cfr. doc. 103).
Disturbi,
questi ultimi, che in ogni caso, come visto, non hanno inficiato la
comprensione dei doveri della ricorrente nei confronti dell’USSI in caso di
aumento della sostanza, ritenuto che, per “soli” (se paragonati ai 14'990.- di
valore dell’automobile) fr. 300.- regalatile dalla madre, RI 1 ha informato la
resistente, oltretutto tempestivamente.
In
tal senso, e dunque con riferimento ai disturbi mnesici refertati dal solo
medico curante, generalista, è, in ogni caso, bene ricordare, peraltro, un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, e meglio
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p.
113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175
consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit
des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Nella STF 9C_532/2020 del
13.
ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha, del resto, ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui,
secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente,
in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e
3b/cc).”
Nei
confronti della ricorrente, rappresentata da un legale, non è, peraltro, stata
istituita alcuna curatela, né un’eventuale istituzione risulta, ad oggi, essere
stata richiesta, fosse anche solamente nella forma di un’amministrazione di
sostegno limitatamente, per esempio e per quanto qui ci concerne, a quanto
concerne la richiesta e l’erogazione delle prestazioni Las (art. 393 CCS). E
questo nonostante l’avv. RA 1 faccia valere che “probabilmente la signora RI
1.
non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno” già solamente
per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las ch’ella ha
sempre completato autonomamente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
La
tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata “considerando
solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro”
del marzo 2022, segnatamente l’indicazione fornita dall’insorgente di non aver
annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l’automobile poiché “non
era informata che doveva notificare la nuova vettura”, quando, invece, - osserva
l’avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della
propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di
salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (“a causa dei
suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con
la dovuta serenità e riflessione”), non ne soccorre la posizione.
Già
in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa
sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua
salute, limitandosi a comunicare all’USSI di non aver annunciato l’aumento
della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalatole poiché era contenta di
disporne e non ci aveva pensato (“semplicemente non ci ho pensato ad
avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male,
ero felice”; cfr. supra consid. 2.10.).
Mancando, quindi, il primo
presupposto cumulativo (quello della buona fede, mentre il secondo è l’onere
gravoso, cfr. supra consid. 2.5. e 2.9.), è a ragione che la resistente ha
negato alla ricorrente il condono dell’obbligo di restituzione, senza che si
dovessero approfondire oltre le difficoltà finanziarie fatte valere dall’interessata
e dal suo patrocinatore.
2.12
La
decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia
necessario richiamare le cartelle mediche, né ordinare l’esperimento di una
perizia medica.
Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire
la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel
ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza.
Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio
2018.
consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017
del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.
6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19
marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Inoltre, per quanto concerne l’audizione stessa della ricorrente, va rilevato
che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica
udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e
imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi
diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni
accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi
a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54
seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU
ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3,
dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza
(cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un
pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone
l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso
della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;
STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017
del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid.
4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza
pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale
e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I
279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid.
2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza
federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di
indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Ora, come visto in precedenza la documentazione prodotta in sede processuale
è esaustiva e non necessita di alcun complemento.
Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha
potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017
del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA
di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle
prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019
del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.
5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
Anche
l’audizione dell’assicurata si rivela, pertanto, superflua.
2.13
Ricordato che l’USSI si è già
espressa nel senso che “non provvederà ad attivare una procedura di incasso
finché codesto lodevole Tribunale non si sarà espresso in merito al ricorso
contro la decisione su reclamo del 22 maggio 2023” (cfr. supra consid. 1.3.
e doc. III), in concreto il TCA rileva che l’emanazione del presente giudizio
rende priva di oggetto la domanda dell’insorgente di accordare effetto
sospensivo al ricorso (cfr. supra consid. 1.1. e doc. I; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022
consid. 6.1.; 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011
del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4;
STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005
consid. 4; STCA 42.2023.20 del 14
agosto 2023; STCA 42.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30
del 6 giugno 2017 consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid.
2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2013.2
dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
2.14
In ambito di assistenza
sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva
che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono
spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il
cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9
novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11
maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti