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Decisione

42.2023.30

A ragione USSI ha chiesto restituzione delle prestazioni assistenziali versate da 7/19 a 5/21. Secondo verosimiglianza preponderante ricorrente non aveva la sua residenza effettiva nel Comune in cui s

29 settembre 2023Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi

nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la

legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono

competenti nel Cantone di domicilio.

L'ulteriore disciplina concordataria è

considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di

domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale

del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle

prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.

(…)

231.2 Casi d'urgenza (art. 13)

L'articolo 13 del disegno si occupa dei

casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che

abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori

del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri

all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara

competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto

indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi

all'autorità del luogo di domicilio.

Quanto agli svizzeri all'estero che

soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di

dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però

rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I

girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di

urgenza.

Quando occorre un aiuto ulteriore (per

es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel

luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel

bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che

sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto

per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.

Nel corso della procedura di

consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è

stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni

hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se

il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la

persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla

libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato

ospedale.

Invece di riprendersi l'assistito, i

Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora,

sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non

più urgente assistenza ulteriore.”

Nel Messaggio concernente la

revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel

bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio

federale ha rilevato:

" 22 Assistenza di cittadini svizzeri

221 Competenza

Nel titolo relativo all’assistenza dei

cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio

relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio

assistenziale.

221.1 Principio

(art. 12)

Considerandi

II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende

il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri

incombe al Cantone di domicilio.

Il capoverso 2 disciplina la competenza

del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio

assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere

completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto

immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo

disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da

AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.

Durante la procedura di consultazione si

è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i

Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che

l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato

nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre

soluzioni:

- la creazione di un domicilio

assistenziale fittizio;

- una definizione

differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;

- una chiara

responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio

assistenziale.

Il nostro Collegio sostiene quest'ultima

soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora

potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza

preoccuparsi della loro durata.

Nella procedura di consultazione sette

Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile

in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti

ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone

d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.

221.2

Casi d'urgenza

(art. 13)

Conformemente al nuovo disposto

dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13,

sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio

assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio,

d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui

il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a

far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al

Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.

Lo stesso dicasi per l'aiuto agli

stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”

Inoltre in dottrina

Thomet (cfr. W. Thomet,

“Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière

d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e

107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

" (…) Au

centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en

allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant

«Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve,

sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où

elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au

texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne

s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des

tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle

a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée»

(cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au

sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23

CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de

savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS,

on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence

relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en

particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art.

376.

CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer,

p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile

d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y

établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)

et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois

indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne

sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit

toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le

lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.

23.

CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait

de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle

générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que

pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de

1.

art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile

perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités

du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18

ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut

constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en

revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au

regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne

saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne

a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini

pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf.

ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette

intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss),

De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé

n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le

suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire;

seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un

changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du

domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I

12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une

personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne

sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p.

91.

; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir

durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit

qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se

rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier

le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa

famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.

(…).

Le domicile d'un étranger en

Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation

délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25

et 38 ad art. 23 CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit

en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance

d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile

est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt

ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans

chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à

savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au

bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers

ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois,

selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la

constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait

d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet

de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par

conséquence d’un domicile.

(…).

En résumé et en suivant

l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en

faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant

précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais

ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad

art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

- les

circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de

s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique

les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

- la

prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement

(en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée

inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la

stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

- la

déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des

impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les

références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978

in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments

se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un

domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice

d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la

location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être

installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art.

23.

CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).

- l'impression

subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles

entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du

28.9.1972

in ZVW 1975 p 111).

- l'existence

antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du

28.9.1972

in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise

(ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon

du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci

(ZVW 1973 p. 35).

- le séjour effectif, en

d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”

2.6

Da quanto sopra esposto risulta che

nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della

Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio

(cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di

stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.6.).

Qualora,

per contro, un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in

proposito si pensi ad esempio ai “drogati e alle persone colpite da AIDS”;

cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza

ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio

sul problema dei senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html

–risulta che “tra i motivi che portano le persone a vivere per strada

vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non

mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio”),

competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale

la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto del Cantone di dimora

dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo

indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone

di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un

domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010

del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23

settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.

Per quanto concerne, invece,

l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e

3.

; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014

(il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con

sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato

l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.

2.7

Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017,

ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia

abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel

settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha

evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale

aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014

a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti

del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti

effettuati in Italia, era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo

Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art.

23.

cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più

luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non

era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine,

osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia

degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una

persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi

dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF

9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

L’Alta

Corte, il 28 agosto 2017 (inc.8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il

ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato

versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare

che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto

il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il

diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli

effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del

Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.

La

sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal

Tribunale federale (inc.8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

" (…) La Corte cantonale

ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto

i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a ___________ e non

a __________. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di

impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare

che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni

assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente

con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali

adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate

conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non

sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque

ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare

il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non

tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno

sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,

intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o

pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e

sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la

presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire

persone vicine. (…)”

Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza

sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava

domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto

all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016,

anche la moglie sposata nel maggio 2015.

Il TCA

ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre

2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle

autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato

(n.d.r.: dal maggio 2015)”.

Il

ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non

sufficientemente motivato.

Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019,

cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso

dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali,

in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro

domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano

proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava

che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari

differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di

acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il

consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi

secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto

con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza

sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di

elettricità presso la loro abitazione.

Cfr.

pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria

dell’assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni

assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era

annunciata e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2022 del 3 luglio 2023,

con la quale questa Corte ha respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo delle

prestazioni assistenziali emesso nei confronti di una persona il cui domicilio

assistenziale è risultato non essere in Svizzera. Il TCA ha rilevato che in

Ticino disponeva soltanto di una residenza secondaria e che al momento della

richiesta di rinnovo difettava già la residenza effettiva in Ticino, visto che

risiedeva all’estero presso i genitori.

Con

sentenza 42.2022.87 del 6 marzo 2023 questo Tribunale, pronunciandosi in merito

alla correttezza o meno di una richiesta di restituzione di prestazioni

assistenziali percepite nel periodo dal 2016 al 2021 formulata a seguito di

accertamenti da cui era emerso che il centro degli interessi del ricorrente non

fosse in Ticino, ha invece stabilito che in quel caso di specie si imponeva un complemento

istruttorio.

In

effetti dagli atti non emergeva una sua convivenza stabile all'estero e neppure

se il medesimo avesse o meno intenzione di stabilirsi durevolmente all'estero.

Gli

atti sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione.

2.8

Questa Corte,

chiamata a valutare la presente fattispecie, ritiene utile ribadire che in

relazione alla nozione di domicilio (assistenziale) va fatto riferimento ai

principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid. 2.4.-2.7.

Questo

Tribunale ricorda, inoltre, che in ambito di assistenza sociale risulta

indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo

l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone

di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.3.), del Comune di domicilio

della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale

luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei

suoi interessi (cfr. consid. 2.4.-2.5.).

Il luogo dove sono depositati i

documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi,

delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece,

degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si

focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale,

sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_705/2020

del 16 aprile 2021 consid. 5.2.3.; STF 9C_741/2017 del 31 agosto 2018 consid.

6.3.4

; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF

141.

V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

La determinazione del Comune di

domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare

abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio,

a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni

o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

Dall’altro, alla luce della

partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio che

è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las deve

essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive (cfr. STF

8C_609/2021 del 29 marzo 2022; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid.

2.10

; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del

20.

novembre 2017.

A

quest’ultimo proposito, per completezza, giova in ogni caso rilevare che

contestualmente al progetto “Ticino 2020”, presentato in primis il 23 maggio

2023.

a Bellinzona, il Consiglio di Stato ha proposto segnatamente che “l’assistenza

sociale sarà totalmente a carico del Cantone. I Comuni resteranno responsabili

per la prevenzione di prossimità”.

La

procedura di consultazione riguardante i Municipi ticinesi è iniziata nel mese

di luglio 2023 e si concluderà il 20 ottobre 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=222091).

2.9

In

concreto, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.3.; 1.6.), l’USSI, con

provvedimento del 6 settembre 2022, confermato dalla decisone su reclamo del 25

maggio 2023, ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 46'943.60,

corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da luglio 2019 a maggio

2021.

Il

ricorrente, già con reclamo dell’11 ottobre 2022, aveva chiesto che l’ordine di

restituzione fosse limitato al periodo maggio 2020 - maggio 2021 (cfr. doc. A8;

consid. 1.5.).

Con il

ricorso il medesimo ha poi domandato che la restituzione si riferisca

unicamente al periodo dal mese di aprile 2020 al mese di maggio 2021.

Al

riguardo egli ha menzionato l’interrogatorio del 12 agosto 2021 davanti

all’Ispettorato sociale in occasione del quale ha ammesso che a partire dal

mese di marzo 2020, in seguito al diffondersi della pandemia, si era trasferito

dalla compagna a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

L’insorgente

ha, dunque, contestato l’ordine di restituzione limitatamente alle prestazioni

ricevute dall’assistenza sociale nel lasso di tempo da luglio 2019 a marzo

2020, ad esclusione per contro di quelle concernenti i mesi da aprile 2020 a

maggio 2021 in relazione alle quali ha implicitamente riconosciuto essergli

state erogate a torto (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

2.10

Per

l’arco di tempo dal mese di luglio 2019 al mese di marzo 2020, dalle carte

processuali e dalla sentenza 42.2022.7 del 23 maggio 2022 emerge che RI 1, il

27.

giugno 2019, ha concluso con la __________ un contratto di locazione

relativo a un appartamento di 2 e 1/2 locali a __________ con effetto dal 1°

luglio 2019 (cfr. STCA 42.2022.7 consid. 2.6.).

Durante

l’audizione dinanzi all’Ispettorato sociale del 12 agosto 2021 l’insorgente ha

in particolare dichiarato:

"

(…) Quando sono entrato nell’appartamento di __________ (01.07.2019) i

lavori di ripristino della cucina erano finiti e preciso che nell’appartamento vivevo

solamente con 1 divano, il letto rotondo e l’armadio; no piatti, no bicchieri,

nessun frigorifero allacciato, un tubo della doccia. Posso dire che quando sono

entrato nell’appartamento di __________ pensavo che i lavori fossero finiti ma

non posso sapere se l’allacciamento della fornitura elettrica è stato fatto

correttamente, confermo che l’energia elettrica era presente nell’appartamento.

In aggiunta

l’appartamento non era consono per ospitare un inquilino: per queste ragioni

viaggiavo frequentemente tra __________ (abitazione della compagna) e __________

dove avevo lasciato tutti i mei effetti personali (cambio vestiti - cambio

stagione). In definitiva soggiornavo/dormivo dalla signora __________ e facevo

avanti e indietro per prendere i miei effetti personali.

Circa dal mese di marzo 2020, inizio

pandemia, la mia compagna ha avuto un periodo di paura della pandemia e dei

contagi a fronte di questa situazione mi ha chiesto di starle vicino anche se

io continuavo a lavorare al __________ (AUP); pertanto risiedevo quasi

esclusivamente dalla mia compagna. Oltre a ciò preciso che al Tavolino magico

avevo turni di lavoro molto stressanti/impegnativi pertanto mi tornava utile

soggiornare nei pressi del posto di lavoro.

Lì sono rimasto stabilmente, nel senso

che soggiornavo più spesso da lei che nell'appartamento di __________, fino

all'estate del 2020 poi ho ricominciato a fare spesso avanti e indietro, più

volte alla settimana, ma confesso che non sempre ritiravo la posta. (…)” (cfr.

doc. VII3 pag. 8).

Il 3

dicembre 2019 il ricorrente aveva in effetti iniziato un periodo di attività di

utilità pubblica presso il __________ a __________ conclusosi il 2 giugno 2020 con

piena soddisfazione dell’organizzatore. Dal rapporto di fine misura del 20

maggio 2020 risulta peraltro che l’insorgente aveva fornito il numero di

telefono __________ di __________ anche al __________ (cfr. STCA 42.2022.7

consid. 2.6.).

In un

messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2020 indirizzato all’USSI il

ricorrente ha poi indicato di aver convissuto con __________ a __________ a far

tempo “dall’inizio della situazione COVID-19 (circa metà – fine Febbraio

2019)” e che ciò era dovuto a una combinazione di fattori, e meglio alla

prossimità al posto di lavoro presso __________, agli orari lavorativi molto

lunghi a causa dell’emergenza e alle disposizioni cantonali che scoraggiavano

l’utilizzo di trasporti pubblici.

Egli ha altresì specificato che “anche in passato è capitato che io

pernottassi a casa della signora __________, per un fatto di prossimità dal

posto di lavoro presso __________, come anche ovviamente per via del rapporto

affettivo con la summenzionata signora. Tuttavia per tutta una moltitudine di

motivi, la convivenza vera e propria con la signora __________ non è un passo

che ci sentiamo pronti ad intraprendere. Da una parte la signora ha problemi

propri da gestire, e dall’altra parte la mia instabilità sia finanziaria ma

anche personale sono alcuni dei motivi principali” (cfr. doc. VII1).

Inoltre

dal Rapporto d’esecuzione da parte della Polizia __________ del 5 luglio 2020,

come da richiesta dell’Ispettorato sociale di __________ di verifica

dell’effettiva presenza di RI 1 al proprio domicilio di __________, risulta:

"

(…) Si rimarca che in data 18.06.2020, durante uno dei citati controlli,

la vicina di casa signora __________, vedendo la nostra presenza, ci informava

di non aver mai visto il signor RI 1. Per tale motivo ci invitava a entrare

nella sua abitazione e ci mostrava che sul balcone dell’appartamento del citato

a rubrica vi erano dei mobili accatastati uno sopra l’altro.

Durante un altro

controllo in data 20.06.2020, usciva di casa l’altra vicina di casa, la signora

__________, anch’essa ci informava di non aver mai visto il RI 1 presso il suo

appartamento. (…)” (STCA 42.2022.7 consid. 2.6.)

Stante

quanto precede, il TCA ritiene, tutto ben considerato e in applicazione

all’abituale criterio della probabilità preponderante valido

nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023

consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.

3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF

8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.1

; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid.

1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125

V 193 consid. 2 pag. 195), che

l’insorgente, nemmeno nel lasso di tempo dal mese di luglio 2019 al mese di

marzo 2020 - analogamente al periodo successivo, come dal medesimo ammesso il

12.

agosto 2021 (cfr. doc. VII3; I; consid. 2.9.) - avesse la sua residenza

effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________ (cfr. STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2022 del 3 luglio 2023; STCA 42.2019.43

del 27 aprile 2020; STCA 42.2017.47 del 20 novembre 2017, confermata dal TF con

giudizio 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018, citati al consid. 2.5.).

Infatti,

nonostante avesse reperito un appartamento a __________ a partire dal luglio

2019, RI 1 ha asserito, da un lato, che lo stesso “non era consono per

ospitare un inquilino” (cfr. doc. VII3 pag. 8), dall’altro, di aver

soggiornato/dormito più che altro a __________, anche successivamente ai primi

tempi di locazione, avendo iniziato nel dicembre 2019 un’attività di utilità

pubblica a __________ che è terminata nel giugno 2020 (cfr. doc. VII1; VII3).

Anche

nell’impugnativa il ricorrente, benché abbia sottolineato di aver fatto avanti

e indietro da __________ per prendere i suoi effetti personali, ha ad ogni modo

ribadito di aver soggiornato/dormito a __________ (cfr. doc I; consid. 1.7.).

Le

vicine di casa a __________ hanno d’altronde affermato di non averlo mai visto.

Infine

la circostanza di essersi regolarmente annunciato presso il Comune di __________

(cfr. doc. I; consid. 1.7.) è irrilevante per stabilire dove si trovasse il

domicilio assistenziale dell’insorgente (cfr. consid. 2.8.).

2.11

Il

ricorrente, non avendo il domicilio assistenziale a __________, neppure nel

periodo dal luglio 2019 al marzo 2020 (cfr. consid. 2.10.), da un profilo

oggettivo ha effettivamente percepito a torto pure le prestazioni assistenziali

concernenti tali mesi.

Nella

fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr.

consid. 2.3.).

In

effetti dagli accertamenti effettuati dall’Ispettorato sociale è emerso

un fatto nuovo - e meglio l’assenza del domicilio assistenziale a __________ -

atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali

delle prestazioni assistenziali.

È,

quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di prestazioni

assistenziali per il lasso di tempo luglio 2019 - marzo 2020 andavano riviste,

come peraltro quelle riguardanti il periodo aprile 2020 - maggio 2021 in

relazione al quale il ricorrente non ha contestato l’ordine di restituzione

(cfr. consid. 2.9.).

Ne

discende che a ragione l’USSI, il 6 settembre 2022, ha emesso l’ordine di

restituzione anche delle prestazioni assistenziali percepite dall’insorgente

nel periodo luglio 2019 - marzo 2020.

In

proposito va osservato che l’amministrazione ha agito entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui il

21.

settembre 2021 ha avuto conoscenza che “almeno da luglio 2019” il

domicilio assistenziale dell’insorgente non era a __________ (cfr. Rapporto

intermedio dell’Ispettorato del 21 settembre 2021 allestito a seguito degli

accertamenti dallo stesso esperiti; doc. 192; A4 pag. 13; art. 26 cpv. 2 Laps

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid. 2.3.; STCA

42.2019.43

del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017

consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_145/2017 dell’8 giugno 2017, in quanto il ricorrente non ha

versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine suppletorio; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).

2.12

Occorre

ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 46'943.60 sia

corretto.

L’USSI ha determinato tale

ammontare sommando gli interi importi delle prestazioni assistenziali versati

all’insorgente da luglio 2019 a maggio 2021 (cfr. doc. A7).

Tenuto

conto, da una parte, che RI 1 non ha

contestato l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute da

aprile 2020 a maggio 2021 (cfr. consid. 2.9.), dall’altra, che egli ha

percepito indebitamente anche l’aiuto sociale relativo ai mesi da luglio 2019 a

marzo 2020 non avendo il proprio domicilio assistenziale a __________ (cfr.

consid. 2.11.), non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte

resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni assistenziali di

cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da luglio 2019 a maggio 2021.

Del

resto il ricorrente non ha formulato

specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

Per

inciso, in relazione all’obiezione sollevata nel reclamo secondo cui sarebbe

l’USSI a dovere raccogliere la documentazione necessaria presso __________

(cfr. doc. A8; consid. 1.5.), va osservato che spetta a colui che richiede le

prestazioni assistenziali indicare come sia costituita la sua unità di

riferimento e nel caso in cui la stessa sia composta di più persone produrre i

documenti relativi ai redditi e alle spese di queste (cfr. art. 22, 67 Las; 5

Laps).

2.13

In esito a quanto sopra, la decisione su reclamo del

25.

maggio 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.14

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e

1000.

-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid.

2.12

, i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con

giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24

aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11

maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.15

L’insorgente ha chiesto di essere

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la

disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo

2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag.

263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si estende in particolare

all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv. 1 LAG) garantisce a chi

non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF

8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021

consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012

del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento

suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.

6.2

; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per valutare se un assicurato si

trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene

conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b,

pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista

temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione

esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012

consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.16

Nel caso di specie risulta dagli atti

di causa che il ricorrente è al beneficio

dell’assistenza sociale (cfr. doc. IVbis).

In

tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.

Inoltre

l'intervento dell’avv. RA 1 in casu appare giustificato.

È vero

che l’USSI ha segnatamente fatto valere il mancato ossequio della condizione

della “necessità dell’intervento straordinario di un legale considerata la

chiara situazione giuridica” (cfr. doc. V).

Tuttavia

è piuttosto nella procedura di reclamo davanti all’amministrazione che si

ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di tale presupposto (cfr. STF

9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio

2020.

consid. 7).

Nella

procedura dinanzi a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta

necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in

cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe

ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze

giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio

giustifichi il dispendio.

Nella

procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve,

invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del

10.

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07

del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

In

concreto va considerato, tra l’altro, che il legale che patrocina il ricorrente

è il suo curatore, nominato il 16 settembre 2022 nel contesto dell’istituzione

di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione

dell’esercizio dei diritti civili ai sensi degli art. 394 e 395 CC (cfr.

consid. 1.4.).

Infine

la contestazione relativa al periodo luglio 2019 - maggio 2021 non risultava

palesemente destituita di esito favorevole.

Questo Tribunale ritiene, dunque,

che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente (cfr. STCA

42.2022.19

del 20 giugno 2022).

È in

ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022

consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23

maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301

consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L'istanza tendente alla concessione

del gratuito patrocinio è accolta.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti