42.2023.30
A ragione USSI ha chiesto restituzione delle prestazioni assistenziali versate da 7/19 a 5/21. Secondo verosimiglianza preponderante ricorrente non aveva la sua residenza effettiva nel Comune in cui si era annunciato. In casu sono adempiuti i presupposti della revisione processuale. Rich. GP accolta
29 settembre 2023Italiano59 min
I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.30
rs
Lugano
29 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28
giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 25
maggio 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato il __________ 1976 e cittadino svizzero, nel periodo dal mese di agosto
2018 al mese di maggio 2021 ha percepito delle prestazioni assistenziali (cfr.
doc. 211-216).
1.2. Con
sentenza 42.2022.7 del 23 maggio 2022 questa Corte ha confermato nei confronti
di RI 1 il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali per l’arco di
tempo giugno - dicembre 2021, in quanto secondo il criterio della probabilità
preponderante il medesimo, a prescindere dall’esistenza o meno di una
convivenza stabile con __________ a __________, non aveva la sua residenza
effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________, Comune presso il
quale si era annunciato.
Il
TCA, al riguardo ha evidenziato, da un lato, che in occasione dei controlli di
maggio, giugno, luglio 2020 e febbraio 2021 in differenti orari della giornata
da parte della Polizia il ricorrente non è mai stato trovato presso la sua
abitazione a __________, la buca delle lettere veniva raramente svuotata e i
vicini non lo vedevano mai.
Dall’altro,
che l’insorgente stesso, ancora nell’agosto 2021, aveva affermato che con
l’inizio del 2021 continuava ad avere problemi di panico/paura, per cui si era
sì impegnato a cercare di stare il più possibile a __________, ma tornava quasi
sempre a dormire a __________ a causa della sua situazione personale (cfr. doc.
AA inc. 42.2021.71; consid. 2.6.).
Ritenuto,
tuttavia, che il ricorrente, il 21 gennaio 2022, si è trasferito presso __________
(nel mese di gennaio 2022 è stato eseguito l’ordine di sfratto
dall’appartamento di __________ decretato dalla Pretura di __________ il 13
dicembre 2021), centro di prima accoglienza segnatamente per chi vive
in grande precarietà e in situazioni a rischio, gli atti sono stati trasmessi
all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), per verificare, per
il lasso di tempo successivo al mese di dicembre 2021 il diritto
dell’insorgente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto
d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. doc. A6).
Il
giudizio 42.2022.7 del 23 maggio 2022 è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Il 6
settembre 2022 l’USSI ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 46'943.60 a
titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo dal
mese di luglio 2019 al mese di maggio 2021, considerato che “- a tutt’oggi
non abbiamo ricevuto nessun documento della signora __________ per ricalcolare
il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di riferimento (UR)
di due persone; - la Sentenza del TCA del 23 maggio” (cfr. doc. A7).
1.4. Il 16
settembre 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito a
favore di RI 1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con
limitazione dell’esercizio dei diritti civili ai sensi degli art. 394 e 395 CC
Quale curatore è stato nominato l’avv. RA 1.
A
seguito del trasferimento di RI 1 da __________ a __________o la curatela è
stata assunta dall’Autorità regionale di protezione __________ con validità
fino al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A2).
1.5. Contro
il provvedimento del 6 settembre 2022 RI 1, rappresentato dal curatore, avv. RA
1, l’11 ottobre 2022, ha interposto un reclamo del seguente tenore:
"
(…) Preliminarmente, mi permetto di evidenziare che, in applicazione
dell'art. 43 LPGA (cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las),
I’USSl deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. Poiché, come comunicato in data 29.8.2022, il
Signor RI 1 non ha più alcun contatto con la Signora __________, egli non era
in grado di fornire la documentazione richiesta, la quale riguardava
esclusivamente la Signora __________, Vi chiedo quindi cortesemente di voler
raccogliere d'ufficio la documentazione necessaria ricalcolare il diritto alle
prestazioni assistenziali con l'unità di riferimento di due persone:
-
notifiche di tassazione presso l'ufficio di tassazione;
-
certificati di salario presso l'IAS;
-
l'ulteriore documentazione: richiesta di edizione all'attenzione della
Signora __________.
Infatti, a mente dello scrivente,
semplicemente interpretare a sfavore del Signor RI 1 l'impossibilità di poter
ricalcolare il diritto alle prestazioni assistenziali con l'unità di
riferimento di due persone, costituisce una violazione del principio di accertamento
d'ufficio dei fatti rilevanti.
ln riferimento ai fatti in oggetto,
dagli atti emerge che i primi controlli di presenza, eseguiti dalla Polizia __________,
sono avvenuti dall'8 al 12.5.2020. Nel corso dei controlli eseguiti in tali
date, non è stato possibile trovare il Signor RI 1 nella propria abitazione di __________.
ln seguito, sono stati effettuati altri tentativi presso l'abitazione del
Signor RI 1 a __________.
Agli atti manca quindi un qualsiasi
documento attestante che il Signor RI 1, in relazione al periodo da luglio 2019
ad aprile 2020, non avesse il suo domicilio effettivo a __________. Per questo
motivo, in nome e per conto del Signor RI 1, chiedo cortesemente che
l'ordine di restituzione sia limitato al periodo da maggio 2020 a maggio 2021.”
(Doc. A8)
1.6. Con
decisione su reclamo del 25 maggio 2023 l’USSI ha confermato l’ordine di
restituzione del 6 settembre 2022, rilevando:
"
(…)
P.
Nel caso di specie, sulla
base degli accertamenti svolti dall'ispettorato sociale e dall'USSl, si ritiene
che tra il signor RI 1 e la signora __________ vi sia stata una convivenza
stabile ai sensi della Laps.
Contrariamente a quanto
sostenuto dal reclamante, in sede di colloquio presso I'Ispettorato sociale,
tenutosi il 12 agosto 2021, il signor RI 1 ha dichiarato che "(...)
Premetto che le giornate dove sto bene sono riconducibili alla compagnia della
signora __________. Quando sto con lei mi sento meglio e mi aiuta ad
"attivarmi" così sarebbe con un posto di lavoro. (...)” e ancora
che "Dal 2013 è stato un crescendo quindi da buoni amici inizialmente
ci frequentavamo solo i week-end poi con le mie difficoltà personali avute con
lo sfratto dall'appartamento di __________ la mia compagna si è offerta di
ospitarmi momentaneamente (era chiaro dall'inizio che era solo una fase
temporanea) visto che lei è in fase di divorzio "litigioso". Non
trovando l'appartamento così mi sono rivolto all'USSl e provvisoriamente sono
stato collocato in una camera d'albergo a __________ in quel periodo è iniziata
la mia fase depressiva. Successivamente ho trovato l'appartamento a __________
e mi sono trasferito li. La relazione con la mia compagna si è mantenuta
durante questo periodo (tra l'appartamento e il trasloco a __________). Visti i
problemi occorsi anche con l'USSI ho deciso definitivamente di trasferirmi da
solo a __________ e di vedere la mia compagna solo i week-end come già esplicitato
in un mio scritto che vi ho inviato. (...)", ma ha poi in seguito
indicato che "Quando sono entrato nell'appartamento di __________
(01.07.2019) (...) l'appartamento non era consono per ospitare un inquilino:
per queste ragioni viaggiavo frequentemente tra __________ (abitazione della
compagna) e __________ dove avevo lasciato tutti i miei effetti personali
(cambio vestiti - cambio stagione). ln definitiva soggiornavo/dormivo dalla
signora __________ e facevo avanti e indietro per prendere i miei effetti
personali. Circa dal mese di marzo 2020, inizio pandemia, la mia compagna ha
avuto un periodo di paura della pandemia e dei contagi a fronte di questa
situazione mi ha chiesto di starle vicino anche se io continuavo a lavorare al __________
(AUP); pertanto risiedevo quasi esclusivamente dalla mia compagna. Oltre a ciò
preciso che al tavolino magico avevo turni di lavoro molto
stressanti/impegnativi pertanto mi tornava utile soggiornare nei pressi del
posto di lavoro. Lì sono rimasto stabilmente, nel senso che soggiornavo più
spesso da lei che nell'appartamento di __________, fino all'estate del 2020 poi
ho ricominciato a fare spesso avanti e indietro, più volte alla settimana, ma
confesso che non sempre ritiravo la posta. Da settembre 2020 mi sono accorto
che l'USSI ha iniziato ad interessarsi alla mia situazione anomala inerente la
residenza di __________.
Da parte mia ho cercato di stare più
spesso a __________ soprattutto durante le ore diurne ed è anche per questo che
non consumavo molta energia elettrica e praticamente sempre tornavo a dormire a
__________ dalla mia compagna.
Verso la fine dell'anno 2020 ho
avuto un'altra crisi depressiva, non mi recavo dai miei medici, e vista la
situazione che ho passato non ricordo esattamente dove risiedevo.
Con l'inizio dell'anno 2021 la
situazione non è migliorata io continuavo ad avere dei problemi di panico/paura
e malgrado ciò mi sono impegnato a cercare di stare il più possibile a __________
anche se tornavo quasi sempre a dormire a __________.”.
In base agli atti e alle circostanze
del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza debba essere definita
stabile ai sensi della Laps a far tempo almeno dal mese di luglio 2019.
L'USSI ha pertanto concluso che le
prestazioni assistenziali versate al reclamante a far tempo dal mese di luglio
2019 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in
considerazione la convivenza con la signora __________.
Ne consegue che il reclamante non aveva
diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl dal mese di luglio
2019.
L'USSI ha più volte chiesto agli
interessati di trasmettere la documentazione necessaria per ricalcolare il
diritto alle prestazioni assistenziali e contrariamente a quanto fatto valere
in sede di reclamo, si ricorda al reclamante che l'art. 67 Las, relativo
all'obbligo di informazione in generale, prevede che: "Il richiedente,
rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza
sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie;
esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti
degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione, (cpv. 1 ) A
richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale, (cpv. 2)" e giusta l'art. 68 Las, afferente all’obbligo di
informazione in particolare: "L'assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali
(cpv. 1) L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio, (cpv. 2).”
Nel caso concreto, non solo il
reclamante non ha annunciato a suo tempo la convivenza instaurata con la
signora __________, ma nemmeno ha in seguito trasmesso la documentazione
necessaria per un ricalcolo delle prestazioni assistenziali. Non avendo
ricevuto alcun riscontro a tali richieste, I'USSI, non avendo le informazioni
necessarie, ha rivisto quanto stabilito in precedenza ed ha emesso la decisione
del 6 settembre 2022, ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto
diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni
assistenziali versate in eccesso.
L'ordine di restituzione stabilisce
unicamente che il reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da
un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni
indebitamente ricevute vanno restituite. (…)” (Doc. A4 pag. 21-22)
1.7. Contro
la decisione su reclamo del 25 maggio 2023 RI 1, sempre rappresentato dall’avv.
RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di
limitare l’ordine di restituzione al periodo da aprile 2020 a maggio 2021, come
pure di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag.
1).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
"
(…)
13. Determinante
è dove il Ricorrente, nel periodo determinante (luglio 2019 - giugno 2021)
avesse la sua residenza effettiva e quindi il domicilio assistenziale.
14. Codesto
Tribunale, con decisione del 23.5.2022, ha già constatato che, per quanto
riguarda il periodo da giugno a dicembre 2021, il Ricorrente non fosse
domiciliato a __________ e ciò, a prescindere dall'esistenza o meno di una
convivenza stabile con __________ a __________.
15. L'ordine
di restituzione dell'USSl estende tale periodo a far data dal luglio 2019,
ovvero da quando il Ricorrente si era trasferito a __________.
16. Il
Ricorrente stesso ha ammesso, in sede di interrogatorio del 12.8.2021, in
maniera del tutto trasparente che, a partire dal mese di marzo 2020, in seguito
al diffondersi della pandemia legata al Covid-19, egli si era trasferito dalla
compagna a __________.
17. Tuttavia,
a mente dell'USSl, il Ricorrente non avrebbe avuto il suo domicilio a __________,
nemmeno durante il periodo da luglio 2019 a marzo 2020.
18. Il
Ricorrente era regolarmente annunciato a __________. Inoltre, egli ha
evidenziato che, "Visti i problemi
occorsi anche con I'USSI ho deciso definitivamente di trasferirmi da solo a __________
e di vedere la mia compagna solo i week-end come già esplicitato in un mio
scritto che vi ho inviato.”
19 Il
Ricorrente ha inoltre dichiarato che "viaggiavo
frequentemente tra __________ (abitazione della compagna) e __________ dove
avevo lasciato tutti i miei effetti personali (cambio vestiti - cambio stagione).
ln definitiva soggiornavo/dormivo dalla signora __________ e facevo avanti e
indietro per prendere i miei effetti personali".
20. ln
applicazione all'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali, dagli atti non emerge in alcun modo che,
fino al periodo di inizio pandemia nel marzo 2020, il Ricorrente non avesse il
suo effettivo domicilio e centro di vita e interessi a __________.
21. Per
questo motivo, l'ordine di restituzione deve essere limitato per il periodo da
aprile 2020 a maggio 2021. (…)” (Doc. I)
Il
Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________
e la relativa documentazione sono stati prodotti il 20 luglio 2023 (cfr. doc. IV+bis).
1.8. Nella sua
risposta del 24 luglio 2023 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.9. Il 25 luglio 2023 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.
1.10. L’USSI,
il 15 settembre 2023, ha trasmesso alcuni documenti (scambio di messaggi di
posta elettronica intercorsi tra RI 1 e l’USSI il 3 giugno 2020; scritto del 20
maggio 2020 dell’USSI al ricorrente; rapporto di esecuzione del 13 maggio 2020
della Polizia __________; verbali del 22 luglio 2020 e del 12 agosto 2021
concernenti le audizioni dell’insorgente davanti all’Ispettorato sociale)
richiestigli da questo Tribunale (cfr. doc. VII +VII1-VII5).
1.11. I doc.
VII +VII1-VII5 sono stati inviati per conoscenza alla parte ricorrente (cfr.
doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10
dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno
2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio
2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.2. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di
esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art.
53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020
del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 3.1.; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA
C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che
gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure
no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.
STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid.
7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della
Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di
domicilio.
La Confederazione disciplina le
eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare
del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto
ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con
domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio
diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e
dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6
Las, relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la
concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali
concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio
di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la
gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4
a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 Legge federale sulla competenza
ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza, LAS),
relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
" 1 La
persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio
assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi.
Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli
stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di
domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più
tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1 Il
domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.
2 In caso
di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla
polizia degli abitanti.
3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro
istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento
in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono
termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora,
e meglio:
" 1 Dimora
giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è
denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto,
segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un
altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato
dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra
l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri
(art. 20-23).
Relativamente, in
particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
" 1
L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio
assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto
all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv.
1 LAS riguardante i casi d’urgenza:
" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone
di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia
che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa
dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si
applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di
domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima,
oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di
stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di
rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in
cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel
luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero,
dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del
18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9
maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1
pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.
4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al
cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona, stabilito che sia,
continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv.
1)
Si considera come domicilio di
una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio
precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza
averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza
9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in
relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione
contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den
Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer
Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden
Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz
haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person
bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo
eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren
inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit
anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte,
insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt
ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine
Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am
neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss
sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
2.5. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197
segg. emerge segnatamente che:
" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina
dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La
nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella
concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice
civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla
polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti
applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione
che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La
presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è
cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo
la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza
dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli
articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione
del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5
del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto,
volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio
assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione
di «dimora» e di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova
effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero,
un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a
tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli
stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in
un Cantone semplicemente per motivi di transito.
(…).
23 Assistenza di cittadini
svizzeri
231 Competenza
231.1 In genere (art. 12)
L'articolo 12 riprende il principio
costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri
bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine.
Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990
Fatti
I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi
nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la
legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono
competenti nel Cantone di domicilio.
L'ulteriore disciplina concordataria è
considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di
domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale
del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle
prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.
(…)
231.2 Casi d'urgenza (art. 13)
L'articolo 13 del disegno si occupa dei
casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che
abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori
del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri
all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara
competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto
indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi
all'autorità del luogo di domicilio.
Quanto agli svizzeri all'estero che
soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di
dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però
rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I
girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di
urgenza.
Quando occorre un aiuto ulteriore (per
es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel
luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel
bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che
sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto
per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.
Nel corso della procedura di
consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è
stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni
hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se
il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la
persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla
libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato
ospedale.
Invece di riprendersi l'assistito, i
Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora,
sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non
più urgente assistenza ulteriore.”
Nel Messaggio concernente la
revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio
federale ha rilevato:
" 22 Assistenza di cittadini svizzeri
221 Competenza
Nel titolo relativo all’assistenza dei
cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio
relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio
assistenziale.
221.1 Principio
(art. 12)
Considerandi
II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende
il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri
incombe al Cantone di domicilio.
Il capoverso 2 disciplina la competenza
del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio
assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere
completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto
immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo
disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da
AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.
Durante la procedura di consultazione si
è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i
Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che
l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato
nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre
soluzioni:
- la creazione di un domicilio
assistenziale fittizio;
- una definizione
differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;
- una chiara
responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio
assistenziale.
Il nostro Collegio sostiene quest'ultima
soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora
potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza
preoccuparsi della loro durata.
Nella procedura di consultazione sette
Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile
in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti
ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone
d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.
221.2
Casi d'urgenza
(art. 13)
Conformemente al nuovo disposto
dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13,
sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio
assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio,
d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui
il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a
far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al
Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.
Lo stesso dicasi per l'aiuto agli
stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”
Inoltre in dottrina
Thomet (cfr. W. Thomet,
“Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière
d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e
107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
" (…) Au
centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en
allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant
«Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve,
sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où
elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au
texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne
s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des
tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle
a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée»
(cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au
sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23
CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de
savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS,
on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence
relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en
particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art.
376.
CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer,
p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile
d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y
établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)
et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois
indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne
sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit
toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le
lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.
23.
CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait
de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle
générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que
pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de
1.
art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile
perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités
du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18
ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut
constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en
revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au
regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne
saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).
On peut affirmer qu'une personne
a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini
pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf.
ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette
intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss),
De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé
n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le
suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire;
seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un
changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du
domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une
personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne
sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p.
91.
; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir
durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit
qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se
rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier
le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa
famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…).
Le domicile d'un étranger en
Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation
délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25
et 38 ad art. 23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit
en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance
d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile
est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt
ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans
chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à
savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au
bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers
ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois,
selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la
constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait
d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet
de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par
conséquence d’un domicile.
(…).
En résumé et en suivant
l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en
faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant
précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais
ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad
art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les
circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de
s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique
les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la
prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement
(en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée
inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la
stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).
- la
déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des
impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les
références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978
in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments
se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un
domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad
art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice
d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la
location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être
installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art.
23.
CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).
- l'impression
subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles
entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du
28.9.1972
in ZVW 1975 p 111).
- l'existence
antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du
28.9.1972
in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise
(ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon
du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci
(ZVW 1973 p. 35).
- le séjour effectif, en
d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”
2.6
Da quanto sopra esposto risulta che
nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della
Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio
(cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di
stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.6.).
Qualora,
per contro, un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in
proposito si pensi ad esempio ai “drogati e alle persone colpite da AIDS”;
cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza
ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio
sul problema dei senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html
–risulta che “tra i motivi che portano le persone a vivere per strada
vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non
mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio”),
competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale
la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto del Cantone di dimora
dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo
indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone
di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un
domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010
del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23
settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.
Per quanto concerne, invece,
l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e
3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014
(il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con
sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato
l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.
2.7
Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017,
ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia
abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel
settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.
Il TCA, in primo luogo, ha
evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale
aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014
a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti
del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti
effettuati in Italia, era alquanto dubbia.
In secondo luogo, questo
Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art.
23.
cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più
luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non
era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.
Il TCA ha, infine,
osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia
degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una
persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi
dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF
9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).
L’Alta
Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il
ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato
versato l’anticipo spese.
Giova, inoltre, segnalare
che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto
il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il
diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli
effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del
Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.
La
sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal
Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:
" (…) La Corte cantonale
ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto
i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a ___________ e non
a __________. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di
impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare
che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni
assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente
con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali
adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate
conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non
sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque
ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare
il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non
tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno
sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,
intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o
pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e
sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la
presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire
persone vicine. (…)”
Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza
sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava
domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto
all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016,
anche la moglie sposata nel maggio 2015.
Il TCA
ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre
2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle
autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato
(n.d.r.: dal maggio 2015)”.
Il
ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto
inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non
sufficientemente motivato.
Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019,
cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso
dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali,
in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro
domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano
proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava
che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari
differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di
acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il
consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi
secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto
con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza
sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di
elettricità presso la loro abitazione.
Cfr.
pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria
dell’assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni
assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era
annunciata e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023,
con la quale questa Corte ha respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo delle
prestazioni assistenziali emesso nei confronti di una persona il cui domicilio
assistenziale è risultato non essere in Svizzera. Il TCA ha rilevato che in
Ticino disponeva soltanto di una residenza secondaria e che al momento della
richiesta di rinnovo difettava già la residenza effettiva in Ticino, visto che
risiedeva all’estero presso i genitori.
Con
sentenza 42.2022.87 del 6 marzo 2023 questo Tribunale, pronunciandosi in merito
alla correttezza o meno di una richiesta di restituzione di prestazioni
assistenziali percepite nel periodo dal 2016 al 2021 formulata a seguito di
accertamenti da cui era emerso che il centro degli interessi del ricorrente non
fosse in Ticino, ha invece stabilito che in quel caso di specie si imponeva un complemento
istruttorio.
In
effetti dagli atti non emergeva una sua convivenza stabile all'estero e neppure
se il medesimo avesse o meno intenzione di stabilirsi durevolmente all'estero.
Gli
atti sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione.
2.8
Questa Corte,
chiamata a valutare la presente fattispecie, ritiene utile ribadire che in
relazione alla nozione di domicilio (assistenziale) va fatto riferimento ai
principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid. 2.4.-2.7.
Questo
Tribunale ricorda, inoltre, che in ambito di assistenza sociale risulta
indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo
l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone
di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.3.), del Comune di domicilio
della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale
luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei
suoi interessi (cfr. consid. 2.4.-2.5.).
Il luogo dove sono depositati i
documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi,
delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece,
degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si
focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale,
sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_705/2020
del 16 aprile 2021 consid. 5.2.3.; STF 9C_741/2017 del 31 agosto 2018 consid.
6.3.4.; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF
141.
V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La determinazione del Comune di
domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare
abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio,
a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni
o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
Dall’altro, alla luce della
partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio che
è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las deve
essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive (cfr. STF
8C_609/2021 del 29 marzo 2022; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid.
2.10.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del
20.
novembre 2017.
A
quest’ultimo proposito, per completezza, giova in ogni caso rilevare che
contestualmente al progetto “Ticino 2020”, presentato in primis il 23 maggio
2023.
a Bellinzona, il Consiglio di Stato ha proposto segnatamente che “l’assistenza
sociale sarà totalmente a carico del Cantone. I Comuni resteranno responsabili
per la prevenzione di prossimità”.
La
procedura di consultazione riguardante i Municipi ticinesi è iniziata nel mese
di luglio 2023 e si concluderà il 20 ottobre 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=222091).
2.9
In
concreto, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.3.; 1.6.), l’USSI, con
provvedimento del 6 settembre 2022, confermato dalla decisone su reclamo del 25
maggio 2023, ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 46'943.60,
corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da luglio 2019 a maggio
2021.
Il
ricorrente, già con reclamo dell’11 ottobre 2022, aveva chiesto che l’ordine di
restituzione fosse limitato al periodo maggio 2020 - maggio 2021 (cfr. doc. A8;
consid. 1.5.).
Con il
ricorso il medesimo ha poi domandato che la restituzione si riferisca
unicamente al periodo dal mese di aprile 2020 al mese di maggio 2021.
Al
riguardo egli ha menzionato l’interrogatorio del 12 agosto 2021 davanti
all’Ispettorato sociale in occasione del quale ha ammesso che a partire dal
mese di marzo 2020, in seguito al diffondersi della pandemia, si era trasferito
dalla compagna a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
L’insorgente
ha, dunque, contestato l’ordine di restituzione limitatamente alle prestazioni
ricevute dall’assistenza sociale nel lasso di tempo da luglio 2019 a marzo
2020, ad esclusione per contro di quelle concernenti i mesi da aprile 2020 a
maggio 2021 in relazione alle quali ha implicitamente riconosciuto essergli
state erogate a torto (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
2.10
Per
l’arco di tempo dal mese di luglio 2019 al mese di marzo 2020, dalle carte
processuali e dalla sentenza 42.2022.7 del 23 maggio 2022 emerge che RI 1, il
27.
giugno 2019, ha concluso con la __________ un contratto di locazione
relativo a un appartamento di 2 e 1/2 locali a __________ con effetto dal 1°
luglio 2019 (cfr. STCA 42.2022.7 consid. 2.6.).
Durante
l’audizione dinanzi all’Ispettorato sociale del 12 agosto 2021 l’insorgente ha
in particolare dichiarato:
"
(…) Quando sono entrato nell’appartamento di __________ (01.07.2019) i
lavori di ripristino della cucina erano finiti e preciso che nell’appartamento vivevo
solamente con 1 divano, il letto rotondo e l’armadio; no piatti, no bicchieri,
nessun frigorifero allacciato, un tubo della doccia. Posso dire che quando sono
entrato nell’appartamento di __________ pensavo che i lavori fossero finiti ma
non posso sapere se l’allacciamento della fornitura elettrica è stato fatto
correttamente, confermo che l’energia elettrica era presente nell’appartamento.
In aggiunta
l’appartamento non era consono per ospitare un inquilino: per queste ragioni
viaggiavo frequentemente tra __________ (abitazione della compagna) e __________
dove avevo lasciato tutti i mei effetti personali (cambio vestiti - cambio
stagione). In definitiva soggiornavo/dormivo dalla signora __________ e facevo
avanti e indietro per prendere i miei effetti personali.
Circa dal mese di marzo 2020, inizio
pandemia, la mia compagna ha avuto un periodo di paura della pandemia e dei
contagi a fronte di questa situazione mi ha chiesto di starle vicino anche se
io continuavo a lavorare al __________ (AUP); pertanto risiedevo quasi
esclusivamente dalla mia compagna. Oltre a ciò preciso che al Tavolino magico
avevo turni di lavoro molto stressanti/impegnativi pertanto mi tornava utile
soggiornare nei pressi del posto di lavoro.
Lì sono rimasto stabilmente, nel senso
che soggiornavo più spesso da lei che nell'appartamento di __________, fino
all'estate del 2020 poi ho ricominciato a fare spesso avanti e indietro, più
volte alla settimana, ma confesso che non sempre ritiravo la posta. (…)” (cfr.
doc. VII3 pag. 8).
Il 3
dicembre 2019 il ricorrente aveva in effetti iniziato un periodo di attività di
utilità pubblica presso il __________ a __________ conclusosi il 2 giugno 2020 con
piena soddisfazione dell’organizzatore. Dal rapporto di fine misura del 20
maggio 2020 risulta peraltro che l’insorgente aveva fornito il numero di
telefono __________ di __________ anche al __________ (cfr. STCA 42.2022.7
consid. 2.6.).
In un
messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2020 indirizzato all’USSI il
ricorrente ha poi indicato di aver convissuto con __________ a __________ a far
tempo “dall’inizio della situazione COVID-19 (circa metà – fine Febbraio
2019)” e che ciò era dovuto a una combinazione di fattori, e meglio alla
prossimità al posto di lavoro presso __________, agli orari lavorativi molto
lunghi a causa dell’emergenza e alle disposizioni cantonali che scoraggiavano
l’utilizzo di trasporti pubblici.
Egli ha altresì specificato che “anche in passato è capitato che io
pernottassi a casa della signora __________, per un fatto di prossimità dal
posto di lavoro presso __________, come anche ovviamente per via del rapporto
affettivo con la summenzionata signora. Tuttavia per tutta una moltitudine di
motivi, la convivenza vera e propria con la signora __________ non è un passo
che ci sentiamo pronti ad intraprendere. Da una parte la signora ha problemi
propri da gestire, e dall’altra parte la mia instabilità sia finanziaria ma
anche personale sono alcuni dei motivi principali” (cfr. doc. VII1).
Inoltre
dal Rapporto d’esecuzione da parte della Polizia __________ del 5 luglio 2020,
come da richiesta dell’Ispettorato sociale di __________ di verifica
dell’effettiva presenza di RI 1 al proprio domicilio di __________, risulta:
"
(…) Si rimarca che in data 18.06.2020, durante uno dei citati controlli,
la vicina di casa signora __________, vedendo la nostra presenza, ci informava
di non aver mai visto il signor RI 1. Per tale motivo ci invitava a entrare
nella sua abitazione e ci mostrava che sul balcone dell’appartamento del citato
a rubrica vi erano dei mobili accatastati uno sopra l’altro.
Durante un altro
controllo in data 20.06.2020, usciva di casa l’altra vicina di casa, la signora
__________, anch’essa ci informava di non aver mai visto il RI 1 presso il suo
appartamento. (…)” (STCA 42.2022.7 consid. 2.6.)
Stante
quanto precede, il TCA ritiene, tutto ben considerato e in applicazione
all’abituale criterio della probabilità preponderante valido
nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023
consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.
3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF
8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid.
1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125
V 193 consid. 2 pag. 195), che
l’insorgente, nemmeno nel lasso di tempo dal mese di luglio 2019 al mese di
marzo 2020 - analogamente al periodo successivo, come dal medesimo ammesso il
12.
agosto 2021 (cfr. doc. VII3; I; consid. 2.9.) - avesse la sua residenza
effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________ (cfr. STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023; STCA 42.2019.43
del 27 aprile 2020; STCA 42.2017.47 del 20 novembre 2017, confermata dal TF con
giudizio 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018, citati al consid. 2.5.).
Infatti,
nonostante avesse reperito un appartamento a __________ a partire dal luglio
2019, RI 1 ha asserito, da un lato, che lo stesso “non era consono per
ospitare un inquilino” (cfr. doc. VII3 pag. 8), dall’altro, di aver
soggiornato/dormito più che altro a __________, anche successivamente ai primi
tempi di locazione, avendo iniziato nel dicembre 2019 un’attività di utilità
pubblica a __________ che è terminata nel giugno 2020 (cfr. doc. VII1; VII3).
Anche
nell’impugnativa il ricorrente, benché abbia sottolineato di aver fatto avanti
e indietro da __________ per prendere i suoi effetti personali, ha ad ogni modo
ribadito di aver soggiornato/dormito a __________ (cfr. doc I; consid. 1.7.).
Le
vicine di casa a __________ hanno d’altronde affermato di non averlo mai visto.
Infine
la circostanza di essersi regolarmente annunciato presso il Comune di __________
(cfr. doc. I; consid. 1.7.) è irrilevante per stabilire dove si trovasse il
domicilio assistenziale dell’insorgente (cfr. consid. 2.8.).
2.11
Il
ricorrente, non avendo il domicilio assistenziale a __________, neppure nel
periodo dal luglio 2019 al marzo 2020 (cfr. consid. 2.10.), da un profilo
oggettivo ha effettivamente percepito a torto pure le prestazioni assistenziali
concernenti tali mesi.
Nella
fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr.
consid. 2.3.).
In
effetti dagli accertamenti effettuati dall’Ispettorato sociale è emerso
un fatto nuovo - e meglio l’assenza del domicilio assistenziale a __________ -
atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali
delle prestazioni assistenziali.
È,
quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di prestazioni
assistenziali per il lasso di tempo luglio 2019 - marzo 2020 andavano riviste,
come peraltro quelle riguardanti il periodo aprile 2020 - maggio 2021 in
relazione al quale il ricorrente non ha contestato l’ordine di restituzione
(cfr. consid. 2.9.).
Ne
discende che a ragione l’USSI, il 6 settembre 2022, ha emesso l’ordine di
restituzione anche delle prestazioni assistenziali percepite dall’insorgente
nel periodo luglio 2019 - marzo 2020.
In
proposito va osservato che l’amministrazione ha agito entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui il
21.
settembre 2021 ha avuto conoscenza che “almeno da luglio 2019” il
domicilio assistenziale dell’insorgente non era a __________ (cfr. Rapporto
intermedio dell’Ispettorato del 21 settembre 2021 allestito a seguito degli
accertamenti dallo stesso esperiti; doc. 192; A4 pag. 13; art. 26 cpv. 2 Laps
applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid. 2.3.; STCA
42.2019.43
del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017
consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_145/2017 dell’8 giugno 2017, in quanto il ricorrente non ha
versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine suppletorio; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).
2.12
Occorre
ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 46'943.60 sia
corretto.
L’USSI ha determinato tale
ammontare sommando gli interi importi delle prestazioni assistenziali versati
all’insorgente da luglio 2019 a maggio 2021 (cfr. doc. A7).
Tenuto
conto, da una parte, che RI 1 non ha
contestato l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute da
aprile 2020 a maggio 2021 (cfr. consid. 2.9.), dall’altra, che egli ha
percepito indebitamente anche l’aiuto sociale relativo ai mesi da luglio 2019 a
marzo 2020 non avendo il proprio domicilio assistenziale a __________ (cfr.
consid. 2.11.), non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte
resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni assistenziali di
cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da luglio 2019 a maggio 2021.
Del
resto il ricorrente non ha formulato
specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
Per
inciso, in relazione all’obiezione sollevata nel reclamo secondo cui sarebbe
l’USSI a dovere raccogliere la documentazione necessaria presso __________
(cfr. doc. A8; consid. 1.5.), va osservato che spetta a colui che richiede le
prestazioni assistenziali indicare come sia costituita la sua unità di
riferimento e nel caso in cui la stessa sia composta di più persone produrre i
documenti relativi ai redditi e alle spese di queste (cfr. art. 22, 67 Las; 5
Laps).
2.13
In esito a quanto sopra, la decisione su reclamo del
25.
maggio 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.14
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e
1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid.
2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con
giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24
aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il
cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9
novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11
maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.15
L’insorgente ha chiesto di essere
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la
disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo
2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag.
263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si estende in particolare
all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv. 1 LAG) garantisce a chi
non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di
patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si
trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF
8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021
consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012
del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento
suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.
6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per valutare se un assicurato si
trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene
conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b,
pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista
temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione
esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012
consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.16
Nel caso di specie risulta dagli atti
di causa che il ricorrente è al beneficio
dell’assistenza sociale (cfr. doc. IVbis).
In
tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Inoltre
l'intervento dell’avv. RA 1 in casu appare giustificato.
È vero
che l’USSI ha segnatamente fatto valere il mancato ossequio della condizione
della “necessità dell’intervento straordinario di un legale considerata la
chiara situazione giuridica” (cfr. doc. V).
Tuttavia
è piuttosto nella procedura di reclamo davanti all’amministrazione che si
ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di tale presupposto (cfr. STF
9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio
2020.
consid. 7).
Nella
procedura dinanzi a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta
necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in
cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe
ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze
giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio
giustifichi il dispendio.
Nella
procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve,
invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del
10.
aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07
del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
In
concreto va considerato, tra l’altro, che il legale che patrocina il ricorrente
è il suo curatore, nominato il 16 settembre 2022 nel contesto dell’istituzione
di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione
dell’esercizio dei diritti civili ai sensi degli art. 394 e 395 CC (cfr.
consid. 1.4.).
Infine
la contestazione relativa al periodo luglio 2019 - maggio 2021 non risultava
palesemente destituita di esito favorevole.
Questo Tribunale ritiene, dunque,
che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente (cfr. STCA
42.2022.19
del 20 giugno 2022).
È in
ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022
consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23
maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301
consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza tendente alla concessione
del gratuito patrocinio è accolta.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti