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Decisione

42.2023.32

A torto negata a persona con permesso S e al beneficio dell'assistenza assunz. di cure dentistiche. Da pareri Commissione periti dentisti non emerge che tutti i tratt. non sono stati imposti da urgenza.Rinvio per stabilire cure non rimandabili. Calcolare imp. da riconoscere secondo tariffa sociale

25 settembre 2023Italiano30 min

decisione su reclamo del 27 luglio 2023, ha confermato nei confronti di RI 1, persona

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.32

rs

Lugano

25 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4

agosto 2023 di

RI 1

contro

la decisione su

reclamo del 27 luglio 2023 emanata da

Ufficio dei

richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza

sociale

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 27 settembre 2022 l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei

rifugiati (URAR) ha assegnato a RI 1, cittadina ucraina, nata l’__________

1978, entrata in Svizzera il 25 marzo 2022 e al beneficio di un permesso di

soggiorno S (carta per persone bisognose di protezione; cfr. doc. 24; 26), una

prestazione assistenziale speciale di fr. 362.70 per cure dentarie prestatele

nel maggio 2022 dal dr. med. dent. __________ di __________ (cfr. doc. 17; 18;

19).

1.2. L’URAR,

il 26 gennaio 2023, ha informato la __________, la quale ha ricevuto una

fattura dentistica riguardante RI 1, che “si tratta di una nostra utente”

e che “la fattura può essere trasmessa al nostro Ufficio” (cfr. doc.

22).

1.3. In

effetti il 22 dicembre 2022 il dr. med. dent. __________ di __________ ha

emesso una nota d’onorario di fr. 792.65 per cure odontoiatriche eseguite dal

26 ottobre all’11 novembre 2022 a favore di RI 1 (cfr. doc. 13).

1.4. Con

decisione del 15 marzo 2023 l’URAR ha negato l’assunzione dei costi inerenti ai

trattamenti dentistici effettuati dal dr. med. dent. __________ sulla base

dell’avviso della Commissione dei periti dentisti del 13 febbraio 2023 che ha

rifiutato la nota d’onorario del 22 dicembre 2022, “perché le cure eseguite

non rispettano i canoni imposti dal nostro ufficio di semplicità ed

economicità” (cfr. doc. 10; 9).

1.5. L’8

maggio 2023 è pervenuto all’amministrazione il reclamo di RI 1 interposto

contro il provvedimento del 15 marzo 2023. La reclamante ha fatto valere quanto

segue:

"

(…) Ho avuto un’emergenza, per 2 giorni ho avuto un forte dolore ai

denti. Non ho dormito per 2 notti. Ho chiamato a Helpline Ucraina (loro aiutano

Fatti

i profughi ucraini che hanno permesso S) ho spiegato la mia situazione e mi

hanno risposto che se il caso è urgente, posso contattare un dentista che può

fissare appuntamento in stesso giorno e mi hanno confermato (Help Line) in

questa situazione la cassa malata può pagare. Prima ho provato chiamare la

Croce Verde e dopo alla clinica comunale di __________ ma non hanno potuto

confermare appuntamento allo stesso giorno. L'unico dentista che mi ha

confermato è dott. __________. Sono andata a Sportello (Ucraina) __________ e

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati Piazza Stadio, 3, ma non mi

hanno potuto accettare. Sono arrivata in Svizzera un anno fa per motivo

della guerra con 2 figli. Viviamo in un appartamento che ha dato il Cantone con

i soldi sociali. lo non lavoro. Questa fattura per la nostra famiglia è molto

alta, non ho possibilità di pagare.” (Doc. 7)

1.6. Con

decisione su reclamo del 27 luglio 2023 l’URAR ha confermato il precedente

provvedimento del 15 marzo 2023, indicando:

"

(…)

F.

L’assistenza applica i

criteri stabiliti dalla legge, nel rispetto del principio di legalità e del

principio dell'uguaglianza di trattamento. ln particolare sono riconosciute

solo le spese previste dalla legge.

Le argomentazioni della reclamante non

possono essere condivise. Secondo quanto rilevato dalla Commissione dei periti

dentisti il 12 maggio 2023 "Per i detentori di permesso S, vengono garantite

solamente le cure del dolore mediante trattamenti semplici ed economici. Nel

caso specifico dalla nota d'onorario si evince che questi requisiti non sono

adempiuti in quanto: 1. la nota d'onorario è allestita con un uso improprio del

tariffario (non è possibile esporre 4 anestesie per un trattamento di due denti

vicini) inoltre la posizione 1x40000 non è esponibile per le consultazioni

d'urgenza 2. È stato applicato un valore del punto (CHF 4.25) superiore alla

tariffa sociale (CHF 3.10); 3. Il trattamento del dolore avrebbe dovuto

limitarsi all'otturazione provvisoria del dente 25 (posizione 1x40500); la

seconda otturazione effettuata sul dente 26 non ha la connotazione di una cura

del dolore trattandosi di un dente già devitalizzato. (…)". (Doc. A1

pag. 4)

1.7. Contro

la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo di “(…) considerare il previsto contributo della tariffa sociale

di fr. 3.10 rendendomi disponibile ad una partecipazione economica sulla

differenza dovuta dilazionando il pagamento attraverso un calcolo puntuale

rapportato all’aiuto sociale mensile percepito”.

In

particolare la ricorrente ha contestato il fatto che l’uso improprio del

tariffario da parte del dr. med. dent. __________ evidenziato dall’URAR sia

stato sanzionato rifiutando in toto l’assunzione della fattura di fr. 792.62,

senza riconoscerla in modo parziale considerando la tariffa sociale di fr. 3.10

invece di quella di fr. 4.25 applicata nella nota d’onorario del dentista

curante (cfr. doc. I).

1.8. La parte

resistente, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.9. Il 25 luglio 2023 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. L’art.

10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i

richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui

domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo

e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”),

stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni

assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33

Laps.

Nel caso di specie l’URAR, con

decisione su reclamo del 27 luglio 2023, ha confermato nei confronti di RI 1, persona

bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno S - non quindi

di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi;

art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e

al beneficio di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente

le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente

ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. doc. 22; A1; art. 1 cpv. 1

lett. b del menzionato Regolamento), il rifiuto di assumere il costo delle cure

dentistiche di cui alla nota d’onorario del 22 dicembre 2022 (cfr. consid. 1.6.).

Il TCA è, dunque, competente per

trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 27

luglio 2023.

nel

merito

2.2. La Legge

federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia

che la Svizzera può accordare provvisoriamente

protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale

grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di

violenza generalizzata.

Ai

sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri

la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di

protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima

di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso

e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo

l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al

quale sono state attribuite (cpv. 1).

Se

dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione

provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un

permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria

(cpv. 2).

Dieci

anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare

loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

L’art.

45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni

procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1°

novembre 2019, sancisce:

"

1 Durante i primi

cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone

bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al

massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei

confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la

frontiera.

Considerandi

2.

Dalla

durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto

di residenza.

3.

La

carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia

la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia

degli stranieri.

Il

Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto

di protezione S, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della

guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di

soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.

Lo

statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo

di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una

guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede

il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla

soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

Il 9 novembre 2022 il

Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi

provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che

la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).

2.3

Per

quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone

bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr.

consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono

aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera

in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state

attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone

designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono

affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art.

81.

LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù

della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di

ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia

tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su

richiesta, un soccorso d’emergenza.

Giusta

l’art. 82 LAsi:

"

1.

La concessione di

prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto

cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in

giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto

sociale.

2.

Per

la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo

secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i

richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa

disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

2bis

Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP

lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai

capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

3.

Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in

prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per

le persone residenti in Svizzera.

3bis

Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con

figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto

possibile, dei loro bisogni particolari.

4.

Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di

prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione.

L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti

l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di

dimora.

5.

Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno

diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione

particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale,

sociale e culturale.”

2.4

Come visto, l’art. 82

cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del

soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge

sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:

" 1 Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora.

2.

Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa

riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese

cagionate da queste persone.

3.

II Consiglio di Stato può affidare, mediante la

stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad

enti assistenziali pubblici o privati.”

L’art. 1 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata

e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al

campo d’applicazione, prevede che:

" 1 Il

presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la

procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti

nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è

stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una

decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il

territorio svizzero.

2.

Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge

federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni

divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

Secondo l’art. 8 di tale

Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione

assistenziale:

" 1 Il

diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata

inoltrata la richiesta.

2.

Non vengono versate prestazioni assistenziali per i

periodi precedenti la richiesta.

3.

Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo

delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza

delle prestazioni precedentemente erogate.

4.

Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue

definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”

L’art. 9 del Regolamento,

concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:

" 1 Le prestazioni

assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel

sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2.

Per il sostentamento (comprendente lo spillatico)

vengono concessi i seguenti importi:

a) persona

sola

CHF 500.–

b)

coniugi

CHF 750.–

c) supplemento per 1°

figlio

minorenne

CHF 317.–

d) supplemento per

ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3.

Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di

CHF 500.–.

4.

Per le spese per

l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento,

comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

a) persona sola CHF 800.–

b) due persone, allorquando condividono

un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio

in età prescolare) CHF 1100.–

c) due persone singole CHF 1250.–

d) tre o più persone CHF 1500.–

5.

Per le persone residenti in alloggi individuali sono

inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione

responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio

annuale relativo alle spese accessorie.

6.

Per i costi della salute, è assicurato il pagamento

del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto

dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei

limiti stabiliti dall’Ufficio.

7.

È pure riconosciuto il pagamento delle fatture

mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie

autorizzate dall’Ufficio.

8.

Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività

lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile

viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo

parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9.

La prestazione per il sostentamento può essere ridotta

a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione

dell’errore commesso e del danno causato.”

2.5

Nella

presente evenienza la nota d’onorario del 22 dicembre 2022 emessa dal dr. med.

dent. __________, che ha precisato trattarsi di “profuga ucraina”,

riguarda cure odontoiatriche eseguite dal 26 ottobre all’11 novembre 2022,

ossia consultazione iniziale, radiografia endorale, anestesia per

infiltrazione, otturazione a 2 sup. premolare, otturazione a 2 sup. molare,

mordenatura e adesivo e foto intraorale (cfr. doc. 11).

L’URAR

ha negato alla ricorrente l’assunzione della nota d’onorario in questione, fondandosi

sui pareri espressi dalla Commissione dei periti dentisti il 13 febbraio e il

12.

maggio 2023 (cfr. doc. 8; A1; 9; 6).

I

periti dr. med. dent. __________ e __________, il 13 febbraio 2023, hanno

indicato che “le cure eseguite non rispettano i canoni imposti dal nostro

ufficio di semplicità ed economicità” (cfr. doc. 9).

Il 12

maggio 2023 i medesimi, dopo aver precisato che per i detentori di permesso S,

vengono garantite solamente le cure del dolore mediante trattamenti semplici ed

economici, hanno affermato, da un lato, che nel caso dell’insorgente il dr.

med. dent. __________ ha utilizzato impropriamente il tariffario, non essendo

possibile esporre quattro anestesie per un trattamento di due denti vicini e

non essendo esponibile la posizione 1x40000 per le consultazioni d’urgenza.

Dall’altro, che è stato applicato un valore del punto (fr. 4.25) superiore alla

tariffa sociale (fr. 3.10). Infine che il trattamento del dolore avrebbe dovuto

limitarsi all’otturazione provvisoria del dente 25 (posizione 1x40500), poiché

la seconda otturazione effettuata sul dente 26 non ha la connotazione di una

cura del dolore, trattandosi di un dente già devitalizzato (cfr. doc. 6).

La

ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, facendo

valere in buona sostanza di non ritenere corretto il rifiuto integrale della

nota d’onorario senza riconoscere un contributo parziale basato sulla tariffa

sociale con valore del punto di fr. 3.10 (cfr. doc I; consid. 1.7.).

2.6

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire,

da una parte, che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno

S per persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al

proprio mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire

in virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto ex art. 81 LAsi di

ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso

d’emergenza.

Tali

aiuti devono consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr.

consid. 2.3.).

Dall’altra,

che l’assegnazione di prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è

retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).

L’art.

9.

cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i

richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui

domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

contempla tra le prestazioni assistenziali in particolare il pagamento delle

fatture mediche, come pure delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).

L’Associazione

dei medici dentisti cantonali della Svizzera (ADMCS) contempla per i titolari

adulti dello statuto S una limitazione delle cure alle misure non

procrastinabili (cfr. https://kantonszahnaerzte.ch/).

Le direttive dell’ADMCS, e meglio le “Recommandations de l’AMDCS

concernant les plans de traitement et les traitements À l’attention dea

autorités, des offices et des médecins-dentistes Recommandations relatives aux

normes applicables en matière de traitements dentaires dans les domaines des

prestations complémentaires, de l’aide social e de l’asile” del gennaio

2018, pure menzionate dalla parte resistente nella decisione su reclamo (cfr.

doc. A1), enunciano segnatamente:

"

(…)

Traitement dentaire

Un état nécessitant un

traitement ou une indication de traitement mentionnée dans les recommandations

ne donne pas droit sans examen à un traitement dentaire à la charge des

pouvoirs publics.

Cette décision incombe

à l'autorité compétente.

Seuls font exception

les traitements d'urgence et les traitements de la douleur (mesures primaires)

qui sont simples (efficaces), adéquats et dont le caractère est économique,

partant qui peuvent être effectués sans garantie de prise en charge. Ces

traitements ne doivent cependant pas conditionner le traitement définitif. En

cas de doute, un bref contact téléphonique avec le service compétent peut être

judicieux (si cela est possible).

Un traitement

d'urgence doit impérativement être signalé comme tel sur la facture

d'honoraires.

Pour tous les

traitements consécutifs (mesures secondaires), il faut établir dans tous les

cas un plan de traitement accompagné d'une estimation d'honoraires et attendre

la garantie de prise en charge avant d'intervenir. À noter que les processus

décisionnels de l'administration (et d'un éventuel contrôle par le

médecin-dentiste-conseil) peuvent entraîner des retards.

Normalement, la durée

de validité des garanties de prise en charge est limitée dans le temps. Le

traitement doit donc être effectué et facturé dans le délai fixé.

(…).

Aide social

Le régime de l'aide

sociale est plus restrictif (n.d.r. rispetto al regime delle prestazioni

sociali) et les prestations sont subsidiaires. Si le traitement dentaire

doit être financé par l'aide sociale, les instances compétentes et le

médecin-dentiste traitant doivent préalablement clarifier si d'autres prises en

charge et réductions sont possibles (par exemple: prestations de l'assurance

obligatoire des soins, de l'Al, du service dentaire scolaire).

Le patient n'a pas le

droit de participer aux coûts du traitement dentaire, car les soins médicaux de

base (dont font partie les traitements dentaires nécessaires) sont pris en

compte dans le calcul du minimum social sur lequel se basent les prestations de

l'aide sociale.

En règle générale, la

garantie de prise en charge, la facturation et le paiement interviennent

directement entre le cabinet dentaire et les instances et autorités

compétentes.

Le même système

prévaut dans le régime de l'asile.

(…)”

Tarif dentaire

AA/AM/AI

Le tarif dentaire

AA/AM/AI (anciennement dénommé «tarif Suva», «tarif AS» ou tarif LAA») a valeur

de «tarif social» dans la plupart des cantons. Un nombre de points fixe par

position de traitement est multiplié par une valeur du point tarifaire fixe. À

cela s'ajoutent les frais de matériel et les frais de tiers.

Depuis le mois de

janvier 2018, les cabinets dentaires appliquent le tarif révisé avec une valeur

du point tarifaire fixée à 1.00 franc.

Tarif de technique

dentaire AA/AM/AI

Les prestations de

technique dentaire sont des réalisations sur mesure au sens de la législation

sur les dispositifs médicaux, dont la responsabilité incombe en dernier ressort

au médecin-dentiste traitant. C'est la raison pour laquelle il appartient à ce

dernier de les commander, de les payer et de les préfinancer, puis de les

facturer au patient sans supplément, en sus de ses propres frais de traitement.

Depuis le 1er janvier 2018, il faut appliquer le tarif de technique dentaire

AA/AM/AI avec le catalogue de prestations réduit conformément à la liste de

concordance de I'AMDCS (aide sociale et PC, colonne verte) avec une valeur du

point tarifaire de 1.00 franc. (…)” (cfr.

Il

20.

dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle

istituzioni sociali (CSIAS) ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in

vigore la modifica del tariffario dei medici dentisti nell’ambito

dell’assicurazione infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo

catalogo delle prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina

dentistica. Il valore del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre

2017, è stato sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

La

CSIAS, che in linea di principio non è competente in materia di aiuto sociale

nel contesto del diritto d’asilo, ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato

da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle

opere sociali di consigliare i servizi sociali in tale ambito (cfr. https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine),

nelle proprie direttive - che sono delle linee guida destinate agli organi

dell’aiuto sociale della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle

istituzioni sociali private (cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5.

prevede che sono prese a carico dell’assistenza sociale determinate spese per

cure dentarie a condizione che siano necessarie ed eseguite in modo semplice,

economico e appropriato.

Dalle

relative spiegazioni emerge che i costi sono presi a carico sulla base della tariffa

sociale dei singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20210101).

La

maggior parte dei Cantoni si riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla

Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

Dalla “Disposizione

concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle

prestazioni di sostegno sociale” emessa dalla Divisione dell'azione sociale

e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone

Ticino con validità dal 1° maggio 2022 si evince che “per il riconoscimento

è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione

militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr.

3.10

per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto)

per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i

lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti

indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).

Si

rileva al riguardo che il dr. med. dent. __________, nella nota d’onorario del

29.

giugno 2022 concernente le cure dentarie prestate alla ricorrente il 25

maggio 2022 e assunta dall’URAR, ha applicato un valore punto di fr. 1.00 (cfr.

doc. 19; 18; 17; consid. 1.1.).

Sulla portata delle

direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.

3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del

19.

ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF

148.

V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.

4.2

= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125.

2.7

Il

Cantone Ticino, il 13 maggio 2022, ha altresì allestito un opuscolo denominato “Cure

dentarie Informazioni per persone con uno statuto di protezione S che

beneficiano di prestazioni di sostegno sociale” del seguente tenore:

"

Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono

beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.

Prendere appuntamento

Anzitutto, è necessario cercare il

dentista più vicino al proprio domicilio e fissare un appuntamento. Allo studio

dentale dovranno essere comunicati i dati personali e il Comune di residenza. È

inoltre importante informare esplicitamente che si è in possesso di uno statuto

di protezione S e che si è al beneficio di prestazioni assistenziali.

Documenti da presentare

all’appuntamento

All’appuntamento è necessario portare

con sé:

• Passaporto

• Lettera di decisione della Segreteria

di Stato della migrazione (SEM) oppure il permesso definitivo

Visita e preventivo

Il dentista effettuerà una prima visita

e, se necessario, allestirà un preventivo che verrà inviato all’Ufficio dei

richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) per valutare che le cure siano

eseguite in modo semplice, economico e appropriato. Il preventivo dovrà anche

informare sullo scopo del trattamento. Sono escluse le cure ortodontiche. I

casi di persone che stavano già seguendo in precedenza un trattamento di questo

genere verranno valutati singolarmente.

Ragazzi in età scolastica

I bambini e i ragazzi in età scolastica

devono usufruire del Servizio Dentario Scolastico per le prestazioni di

profilassi collettiva che sono obbligatorie. Per quanto concerne invece la

profilassi individuale, la diagnosi e le prestazioni di cura, il medico

dentista curante allestirà un preventivo utilizzando il formulario predisposto

allo scopo e lo sottoporrà all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei

rifugiati.” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/20220513_Cure_dentarie_IT.pdf)

2.8

In concreto

la ricorrente, quale persona titolare di un permesso di soggiorno S al

beneficio dell’aiuto sociale, ha diritto in linea di principio

all’assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari, in particolare, nel

caso in cui non siano stati sottoposti ad esame preventivo, agli interventi

d’urgenza, finalizzati alla cura del dolore, efficaci, adeguati ed economici

(cfr. art. 81 e 82 LAsi, 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni

assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le

persone la cui domanda d’asilo; Direttive ADMCS; doc. 6; consid. 2.6.; 2.3.-2.5.).

Il TCA

rileva, poi, che i pareri del febbraio e del maggio 2023 con cui la Commissione

dei periti dentisti ha rifiutato la nota d’onorario del 22 dicembre 2022 non attestano

in modo chiaro che tutti i trattamenti dentari effettuati dal dr. med. dent. __________

a favore della ricorrente non sono stati imposti da urgenza e non erano mirati

alla cura del dolore (cfr. doc. 6; 9; consid. 2.5.).

Al

contrario i dr. med. dent. __________ e __________, il 12 maggio 2023, pur

evidenziando che la nota d’onorario è stata allestita tramite un uso improprio

del tariffario (specificatamente per quanto attiene all’esposizione di quattro

anestesie per il trattamento di due denti vicini, rispettivamente della

consultazione iniziale 1X40000 la quale non si conforma alle situazioni

d’urgenza) e constatando un utilizzo errato del valore del punto, hanno comunque

asserito che il trattamento del dolore avrebbe dovuto limitarsi all’otturazione

provvisoria del dente 25 (e non estendersi anche al dente 26, poiché, essendo

già devitalizzato, non si trattava di una cura del dolore; cfr. doc. 6).

L’insorgente,

nel reclamo, ha del resto dichiarato di essersi recata dal dentista __________,

avendo avuto per due giorni un forte dolore ai denti che neppure le ha permesso

di dormire, peraltro dopo aver chiamato il numero dell’helpline per le persone

ucraine e aver tentato di prendere appuntamento presso la Croce Verde e la

Clinica __________ di __________ che però non l’hanno potuta visitare il giorno

stesso (cfr. doc. 7).

In

simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie si impone un

complemento istruttorio per, in primo luogo, stabilire, con la collaborazione

della Commissione dei periti dentisti, quali cure effettuate nei mesi di

ottobre e novembre 2022 non erano rimandabili ed erano necessarie per ridurre

ed eliminare il dolore.

A tal

fine potrà essere interpellato, previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto

professionale da parte della ricorrente, il dentista curante, dr. med. dent. __________,

perché specifichi tra l’altro le date in cui hanno avuto luogo i vari trattamenti,

considerato che gli stessi si sono protratti dal 26 ottobre all’11 novembre

2022.

In

secondo luogo, ritenuto che i trattamenti d’urgenza e del dolore, in virtù della

LAsi, del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti

l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di

dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo

è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, come pure delle

direttive ADMCS, devono essere presi a carico a titolo di prestazione

assistenziale (cfr. consid. 2.4.; 2.6.), andrà calcolato l’importo relativo

alle cure prestate dal dr. med. dent. __________ da riconoscere all’insorgente sulla

base della tariffa sociale (in proposito cfr. consid. 2.6.).

Gli

atti vanno, pertanto, rinviati all’amministrazione per procedere come indicato

e per emanare una nuova decisione in merito all’assunzione dei costi delle

terapie dentistiche a cui si è sottoposta l’insorgente nei mesi di ottobre e

novembre 2022.

2.9

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e

1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni

assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di

soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid.

2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con

giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24

aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9

novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11

maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 27 luglio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati affinché

proceda come indicato al consid. 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti