42.2023.32
A torto negata a persona con permesso S e al beneficio dell'assistenza assunz. di cure dentistiche. Da pareri Commissione periti dentisti non emerge che tutti i tratt. non sono stati imposti da urgenza.Rinvio per stabilire cure non rimandabili. Calcolare imp. da riconoscere secondo tariffa sociale
25 settembre 2023Italiano30 min
decisione su reclamo del 27 luglio 2023, ha confermato nei confronti di RI 1, persona
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.32
rs
Lugano
25 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4
agosto 2023 di
RI 1
contro
la decisione su
reclamo del 27 luglio 2023 emanata da
Ufficio dei
richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza
sociale
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 settembre 2022 l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei
rifugiati (URAR) ha assegnato a RI 1, cittadina ucraina, nata l’__________
1978, entrata in Svizzera il 25 marzo 2022 e al beneficio di un permesso di
soggiorno S (carta per persone bisognose di protezione; cfr. doc. 24; 26), una
prestazione assistenziale speciale di fr. 362.70 per cure dentarie prestatele
nel maggio 2022 dal dr. med. dent. __________ di __________ (cfr. doc. 17; 18;
19).
1.2. L’URAR,
il 26 gennaio 2023, ha informato la __________, la quale ha ricevuto una
fattura dentistica riguardante RI 1, che “si tratta di una nostra utente”
e che “la fattura può essere trasmessa al nostro Ufficio” (cfr. doc.
22).
1.3. In
effetti il 22 dicembre 2022 il dr. med. dent. __________ di __________ ha
emesso una nota d’onorario di fr. 792.65 per cure odontoiatriche eseguite dal
26 ottobre all’11 novembre 2022 a favore di RI 1 (cfr. doc. 13).
1.4. Con
decisione del 15 marzo 2023 l’URAR ha negato l’assunzione dei costi inerenti ai
trattamenti dentistici effettuati dal dr. med. dent. __________ sulla base
dell’avviso della Commissione dei periti dentisti del 13 febbraio 2023 che ha
rifiutato la nota d’onorario del 22 dicembre 2022, “perché le cure eseguite
non rispettano i canoni imposti dal nostro ufficio di semplicità ed
economicità” (cfr. doc. 10; 9).
1.5. L’8
maggio 2023 è pervenuto all’amministrazione il reclamo di RI 1 interposto
contro il provvedimento del 15 marzo 2023. La reclamante ha fatto valere quanto
segue:
"
(…) Ho avuto un’emergenza, per 2 giorni ho avuto un forte dolore ai
denti. Non ho dormito per 2 notti. Ho chiamato a Helpline Ucraina (loro aiutano
Fatti
i profughi ucraini che hanno permesso S) ho spiegato la mia situazione e mi
hanno risposto che se il caso è urgente, posso contattare un dentista che può
fissare appuntamento in stesso giorno e mi hanno confermato (Help Line) in
questa situazione la cassa malata può pagare. Prima ho provato chiamare la
Croce Verde e dopo alla clinica comunale di __________ ma non hanno potuto
confermare appuntamento allo stesso giorno. L'unico dentista che mi ha
confermato è dott. __________. Sono andata a Sportello (Ucraina) __________ e
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati Piazza Stadio, 3, ma non mi
hanno potuto accettare. Sono arrivata in Svizzera un anno fa per motivo
della guerra con 2 figli. Viviamo in un appartamento che ha dato il Cantone con
i soldi sociali. lo non lavoro. Questa fattura per la nostra famiglia è molto
alta, non ho possibilità di pagare.” (Doc. 7)
1.6. Con
decisione su reclamo del 27 luglio 2023 l’URAR ha confermato il precedente
provvedimento del 15 marzo 2023, indicando:
"
(…)
F.
L’assistenza applica i
criteri stabiliti dalla legge, nel rispetto del principio di legalità e del
principio dell'uguaglianza di trattamento. ln particolare sono riconosciute
solo le spese previste dalla legge.
Le argomentazioni della reclamante non
possono essere condivise. Secondo quanto rilevato dalla Commissione dei periti
dentisti il 12 maggio 2023 "Per i detentori di permesso S, vengono garantite
solamente le cure del dolore mediante trattamenti semplici ed economici. Nel
caso specifico dalla nota d'onorario si evince che questi requisiti non sono
adempiuti in quanto: 1. la nota d'onorario è allestita con un uso improprio del
tariffario (non è possibile esporre 4 anestesie per un trattamento di due denti
vicini) inoltre la posizione 1x40000 non è esponibile per le consultazioni
d'urgenza 2. È stato applicato un valore del punto (CHF 4.25) superiore alla
tariffa sociale (CHF 3.10); 3. Il trattamento del dolore avrebbe dovuto
limitarsi all'otturazione provvisoria del dente 25 (posizione 1x40500); la
seconda otturazione effettuata sul dente 26 non ha la connotazione di una cura
del dolore trattandosi di un dente già devitalizzato. (…)". (Doc. A1
pag. 4)
1.7. Contro
la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo di “(…) considerare il previsto contributo della tariffa sociale
di fr. 3.10 rendendomi disponibile ad una partecipazione economica sulla
differenza dovuta dilazionando il pagamento attraverso un calcolo puntuale
rapportato all’aiuto sociale mensile percepito”.
In
particolare la ricorrente ha contestato il fatto che l’uso improprio del
tariffario da parte del dr. med. dent. __________ evidenziato dall’URAR sia
stato sanzionato rifiutando in toto l’assunzione della fattura di fr. 792.62,
senza riconoscerla in modo parziale considerando la tariffa sociale di fr. 3.10
invece di quella di fr. 4.25 applicata nella nota d’onorario del dentista
curante (cfr. doc. I).
1.8. La parte
resistente, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.9. Il 25 luglio 2023 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. L’art.
10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i
richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo
e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”),
stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni
assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33
Laps.
Nel caso di specie l’URAR, con
decisione su reclamo del 27 luglio 2023, ha confermato nei confronti di RI 1, persona
bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno S - non quindi
di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi;
art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e
al beneficio di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente
le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente
ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. doc. 22; A1; art. 1 cpv. 1
lett. b del menzionato Regolamento), il rifiuto di assumere il costo delle cure
dentistiche di cui alla nota d’onorario del 22 dicembre 2022 (cfr. consid. 1.6.).
Il TCA è, dunque, competente per
trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 27
luglio 2023.
nel
merito
2.2. La Legge
federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia
che la Svizzera può accordare provvisoriamente
protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale
grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di
violenza generalizzata.
Ai
sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri
la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di
protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima
di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso
e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo
l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al
quale sono state attribuite (cpv. 1).
Se
dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione
provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un
permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria
(cpv. 2).
Dieci
anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare
loro il permesso di domicilio (cpv. 3).
L’art.
45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni
procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1°
novembre 2019, sancisce:
"
1 Durante i primi
cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone
bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al
massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei
confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la
frontiera.
Considerandi
2.
Dalla
durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto
di residenza.
3.
La
carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia
la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia
degli stranieri.
Il
Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto
di protezione S, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della
guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di
soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.
Lo
statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo
di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una
guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede
il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla
soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).
Il 9 novembre 2022 il
Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi
provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che
la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).
2.3
Per
quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone
bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr.
consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono
aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera
in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state
attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone
designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono
affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art.
81.
LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù
della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di
ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia
tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su
richiesta, un soccorso d’emergenza.
Giusta
l’art. 82 LAsi:
"
1.
La concessione di
prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto
cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in
giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto
sociale.
2.
Per
la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo
secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i
richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa
disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
2bis
Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP
lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai
capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
3.
Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in
prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per
le persone residenti in Svizzera.
3bis
Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con
figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto
possibile, dei loro bisogni particolari.
4.
Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di
prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione.
L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti
l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora.
5.
Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno
diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione
particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale,
sociale e culturale.”
2.4
Come visto, l’art. 82
cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del
soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:
" 1 Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora.
2.
Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa
riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese
cagionate da queste persone.
3.
II Consiglio di Stato può affidare, mediante la
stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad
enti assistenziali pubblici o privati.”
L’art. 1 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al
campo d’applicazione, prevede che:
" 1 Il
presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la
procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti
nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è
stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una
decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il
territorio svizzero.
2.
Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge
federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni
divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
Secondo l’art. 8 di tale
Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione
assistenziale:
" 1 Il
diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata
inoltrata la richiesta.
2.
Non vengono versate prestazioni assistenziali per i
periodi precedenti la richiesta.
3.
Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo
delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza
delle prestazioni precedentemente erogate.
4.
Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue
definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”
L’art. 9 del Regolamento,
concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:
" 1 Le prestazioni
assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel
sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
2.
Per il sostentamento (comprendente lo spillatico)
vengono concessi i seguenti importi:
a) persona
sola
CHF 500.–
b)
coniugi
CHF 750.–
c) supplemento per 1°
figlio
minorenne
CHF 317.–
d) supplemento per
ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
3.
Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di
CHF 500.–.
4.
Per le spese per
l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento,
comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
a) persona sola CHF 800.–
b) due persone, allorquando condividono
un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio
in età prescolare) CHF 1100.–
c) due persone singole CHF 1250.–
d) tre o più persone CHF 1500.–
5.
Per le persone residenti in alloggi individuali sono
inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione
responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio
annuale relativo alle spese accessorie.
6.
Per i costi della salute, è assicurato il pagamento
del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto
dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei
limiti stabiliti dall’Ufficio.
7.
È pure riconosciuto il pagamento delle fatture
mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie
autorizzate dall’Ufficio.
8.
Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività
lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile
viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo
parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
9.
La prestazione per il sostentamento può essere ridotta
a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione
dell’errore commesso e del danno causato.”
2.5
Nella
presente evenienza la nota d’onorario del 22 dicembre 2022 emessa dal dr. med.
dent. __________, che ha precisato trattarsi di “profuga ucraina”,
riguarda cure odontoiatriche eseguite dal 26 ottobre all’11 novembre 2022,
ossia consultazione iniziale, radiografia endorale, anestesia per
infiltrazione, otturazione a 2 sup. premolare, otturazione a 2 sup. molare,
mordenatura e adesivo e foto intraorale (cfr. doc. 11).
L’URAR
ha negato alla ricorrente l’assunzione della nota d’onorario in questione, fondandosi
sui pareri espressi dalla Commissione dei periti dentisti il 13 febbraio e il
12.
maggio 2023 (cfr. doc. 8; A1; 9; 6).
I
periti dr. med. dent. __________ e __________, il 13 febbraio 2023, hanno
indicato che “le cure eseguite non rispettano i canoni imposti dal nostro
ufficio di semplicità ed economicità” (cfr. doc. 9).
Il 12
maggio 2023 i medesimi, dopo aver precisato che per i detentori di permesso S,
vengono garantite solamente le cure del dolore mediante trattamenti semplici ed
economici, hanno affermato, da un lato, che nel caso dell’insorgente il dr.
med. dent. __________ ha utilizzato impropriamente il tariffario, non essendo
possibile esporre quattro anestesie per un trattamento di due denti vicini e
non essendo esponibile la posizione 1x40000 per le consultazioni d’urgenza.
Dall’altro, che è stato applicato un valore del punto (fr. 4.25) superiore alla
tariffa sociale (fr. 3.10). Infine che il trattamento del dolore avrebbe dovuto
limitarsi all’otturazione provvisoria del dente 25 (posizione 1x40500), poiché
la seconda otturazione effettuata sul dente 26 non ha la connotazione di una
cura del dolore, trattandosi di un dente già devitalizzato (cfr. doc. 6).
La
ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, facendo
valere in buona sostanza di non ritenere corretto il rifiuto integrale della
nota d’onorario senza riconoscere un contributo parziale basato sulla tariffa
sociale con valore del punto di fr. 3.10 (cfr. doc I; consid. 1.7.).
2.6
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire,
da una parte, che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno
S per persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al
proprio mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire
in virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto ex art. 81 LAsi di
ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso
d’emergenza.
Tali
aiuti devono consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr.
consid. 2.3.).
Dall’altra,
che l’assegnazione di prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è
retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).
L’art.
9.
cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i
richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
contempla tra le prestazioni assistenziali in particolare il pagamento delle
fatture mediche, come pure delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).
L’Associazione
dei medici dentisti cantonali della Svizzera (ADMCS) contempla per i titolari
adulti dello statuto S una limitazione delle cure alle misure non
procrastinabili (cfr. https://kantonszahnaerzte.ch/).
Le direttive dell’ADMCS, e meglio le “Recommandations de l’AMDCS
concernant les plans de traitement et les traitements À l’attention dea
autorités, des offices et des médecins-dentistes Recommandations relatives aux
normes applicables en matière de traitements dentaires dans les domaines des
prestations complémentaires, de l’aide social e de l’asile” del gennaio
2018, pure menzionate dalla parte resistente nella decisione su reclamo (cfr.
doc. A1), enunciano segnatamente:
"
(…)
Traitement dentaire
Un état nécessitant un
traitement ou une indication de traitement mentionnée dans les recommandations
ne donne pas droit sans examen à un traitement dentaire à la charge des
pouvoirs publics.
Cette décision incombe
à l'autorité compétente.
Seuls font exception
les traitements d'urgence et les traitements de la douleur (mesures primaires)
qui sont simples (efficaces), adéquats et dont le caractère est économique,
partant qui peuvent être effectués sans garantie de prise en charge. Ces
traitements ne doivent cependant pas conditionner le traitement définitif. En
cas de doute, un bref contact téléphonique avec le service compétent peut être
judicieux (si cela est possible).
Un traitement
d'urgence doit impérativement être signalé comme tel sur la facture
d'honoraires.
Pour tous les
traitements consécutifs (mesures secondaires), il faut établir dans tous les
cas un plan de traitement accompagné d'une estimation d'honoraires et attendre
la garantie de prise en charge avant d'intervenir. À noter que les processus
décisionnels de l'administration (et d'un éventuel contrôle par le
médecin-dentiste-conseil) peuvent entraîner des retards.
Normalement, la durée
de validité des garanties de prise en charge est limitée dans le temps. Le
traitement doit donc être effectué et facturé dans le délai fixé.
(…).
Aide social
Le régime de l'aide
sociale est plus restrictif (n.d.r. rispetto al regime delle prestazioni
sociali) et les prestations sont subsidiaires. Si le traitement dentaire
doit être financé par l'aide sociale, les instances compétentes et le
médecin-dentiste traitant doivent préalablement clarifier si d'autres prises en
charge et réductions sont possibles (par exemple: prestations de l'assurance
obligatoire des soins, de l'Al, du service dentaire scolaire).
Le patient n'a pas le
droit de participer aux coûts du traitement dentaire, car les soins médicaux de
base (dont font partie les traitements dentaires nécessaires) sont pris en
compte dans le calcul du minimum social sur lequel se basent les prestations de
l'aide sociale.
En règle générale, la
garantie de prise en charge, la facturation et le paiement interviennent
directement entre le cabinet dentaire et les instances et autorités
compétentes.
Le même système
prévaut dans le régime de l'asile.
(…)”
Tarif dentaire
AA/AM/AI
Le tarif dentaire
AA/AM/AI (anciennement dénommé «tarif Suva», «tarif AS» ou tarif LAA») a valeur
de «tarif social» dans la plupart des cantons. Un nombre de points fixe par
position de traitement est multiplié par une valeur du point tarifaire fixe. À
cela s'ajoutent les frais de matériel et les frais de tiers.
Depuis le mois de
janvier 2018, les cabinets dentaires appliquent le tarif révisé avec une valeur
du point tarifaire fixée à 1.00 franc.
Tarif de technique
dentaire AA/AM/AI
Les prestations de
technique dentaire sont des réalisations sur mesure au sens de la législation
sur les dispositifs médicaux, dont la responsabilité incombe en dernier ressort
au médecin-dentiste traitant. C'est la raison pour laquelle il appartient à ce
dernier de les commander, de les payer et de les préfinancer, puis de les
facturer au patient sans supplément, en sus de ses propres frais de traitement.
Depuis le 1er janvier 2018, il faut appliquer le tarif de technique dentaire
AA/AM/AI avec le catalogue de prestations réduit conformément à la liste de
concordance de I'AMDCS (aide sociale et PC, colonne verte) avec une valeur du
point tarifaire de 1.00 franc. (…)” (cfr.
Il
20.
dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle
istituzioni sociali (CSIAS) ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in
vigore la modifica del tariffario dei medici dentisti nell’ambito
dell’assicurazione infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo
catalogo delle prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina
dentistica. Il valore del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre
2017, è stato sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).
La
CSIAS, che in linea di principio non è competente in materia di aiuto sociale
nel contesto del diritto d’asilo, ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato
da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle
opere sociali di consigliare i servizi sociali in tale ambito (cfr. https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine),
nelle proprie direttive - che sono delle linee guida destinate agli organi
dell’aiuto sociale della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle
istituzioni sociali private (cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5.
prevede che sono prese a carico dell’assistenza sociale determinate spese per
cure dentarie a condizione che siano necessarie ed eseguite in modo semplice,
economico e appropriato.
Dalle
relative spiegazioni emerge che i costi sono presi a carico sulla base della tariffa
sociale dei singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20210101).
La
maggior parte dei Cantoni si riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla
Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).
Dalla “Disposizione
concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle
prestazioni di sostegno sociale” emessa dalla Divisione dell'azione sociale
e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone
Ticino con validità dal 1° maggio 2022 si evince che “per il riconoscimento
è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione
militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr.
3.10
per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto)
per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i
lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti
indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).
Si
rileva al riguardo che il dr. med. dent. __________, nella nota d’onorario del
29.
giugno 2022 concernente le cure dentarie prestate alla ricorrente il 25
maggio 2022 e assunta dall’URAR, ha applicato un valore punto di fr. 1.00 (cfr.
doc. 19; 18; 17; consid. 1.1.).
Sulla portata delle
direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.
3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del
19.
ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF
148.
V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.
4.2
= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125.
2.7
Il
Cantone Ticino, il 13 maggio 2022, ha altresì allestito un opuscolo denominato “Cure
dentarie Informazioni per persone con uno statuto di protezione S che
beneficiano di prestazioni di sostegno sociale” del seguente tenore:
"
Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono
beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.
Prendere appuntamento
Anzitutto, è necessario cercare il
dentista più vicino al proprio domicilio e fissare un appuntamento. Allo studio
dentale dovranno essere comunicati i dati personali e il Comune di residenza. È
inoltre importante informare esplicitamente che si è in possesso di uno statuto
di protezione S e che si è al beneficio di prestazioni assistenziali.
Documenti da presentare
all’appuntamento
All’appuntamento è necessario portare
con sé:
• Passaporto
• Lettera di decisione della Segreteria
di Stato della migrazione (SEM) oppure il permesso definitivo
Visita e preventivo
Il dentista effettuerà una prima visita
e, se necessario, allestirà un preventivo che verrà inviato all’Ufficio dei
richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) per valutare che le cure siano
eseguite in modo semplice, economico e appropriato. Il preventivo dovrà anche
informare sullo scopo del trattamento. Sono escluse le cure ortodontiche. I
casi di persone che stavano già seguendo in precedenza un trattamento di questo
genere verranno valutati singolarmente.
Ragazzi in età scolastica
I bambini e i ragazzi in età scolastica
devono usufruire del Servizio Dentario Scolastico per le prestazioni di
profilassi collettiva che sono obbligatorie. Per quanto concerne invece la
profilassi individuale, la diagnosi e le prestazioni di cura, il medico
dentista curante allestirà un preventivo utilizzando il formulario predisposto
allo scopo e lo sottoporrà all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei
rifugiati.” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/20220513_Cure_dentarie_IT.pdf)
2.8
In concreto
la ricorrente, quale persona titolare di un permesso di soggiorno S al
beneficio dell’aiuto sociale, ha diritto in linea di principio
all’assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari, in particolare, nel
caso in cui non siano stati sottoposti ad esame preventivo, agli interventi
d’urgenza, finalizzati alla cura del dolore, efficaci, adeguati ed economici
(cfr. art. 81 e 82 LAsi, 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni
assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le
persone la cui domanda d’asilo; Direttive ADMCS; doc. 6; consid. 2.6.; 2.3.-2.5.).
Il TCA
rileva, poi, che i pareri del febbraio e del maggio 2023 con cui la Commissione
dei periti dentisti ha rifiutato la nota d’onorario del 22 dicembre 2022 non attestano
in modo chiaro che tutti i trattamenti dentari effettuati dal dr. med. dent. __________
a favore della ricorrente non sono stati imposti da urgenza e non erano mirati
alla cura del dolore (cfr. doc. 6; 9; consid. 2.5.).
Al
contrario i dr. med. dent. __________ e __________, il 12 maggio 2023, pur
evidenziando che la nota d’onorario è stata allestita tramite un uso improprio
del tariffario (specificatamente per quanto attiene all’esposizione di quattro
anestesie per il trattamento di due denti vicini, rispettivamente della
consultazione iniziale 1X40000 la quale non si conforma alle situazioni
d’urgenza) e constatando un utilizzo errato del valore del punto, hanno comunque
asserito che il trattamento del dolore avrebbe dovuto limitarsi all’otturazione
provvisoria del dente 25 (e non estendersi anche al dente 26, poiché, essendo
già devitalizzato, non si trattava di una cura del dolore; cfr. doc. 6).
L’insorgente,
nel reclamo, ha del resto dichiarato di essersi recata dal dentista __________,
avendo avuto per due giorni un forte dolore ai denti che neppure le ha permesso
di dormire, peraltro dopo aver chiamato il numero dell’helpline per le persone
ucraine e aver tentato di prendere appuntamento presso la Croce Verde e la
Clinica __________ di __________ che però non l’hanno potuta visitare il giorno
stesso (cfr. doc. 7).
In
simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie si impone un
complemento istruttorio per, in primo luogo, stabilire, con la collaborazione
della Commissione dei periti dentisti, quali cure effettuate nei mesi di
ottobre e novembre 2022 non erano rimandabili ed erano necessarie per ridurre
ed eliminare il dolore.
A tal
fine potrà essere interpellato, previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto
professionale da parte della ricorrente, il dentista curante, dr. med. dent. __________,
perché specifichi tra l’altro le date in cui hanno avuto luogo i vari trattamenti,
considerato che gli stessi si sono protratti dal 26 ottobre all’11 novembre
2022.
In
secondo luogo, ritenuto che i trattamenti d’urgenza e del dolore, in virtù della
LAsi, del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti
l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo
è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, come pure delle
direttive ADMCS, devono essere presi a carico a titolo di prestazione
assistenziale (cfr. consid. 2.4.; 2.6.), andrà calcolato l’importo relativo
alle cure prestate dal dr. med. dent. __________ da riconoscere all’insorgente sulla
base della tariffa sociale (in proposito cfr. consid. 2.6.).
Gli
atti vanno, pertanto, rinviati all’amministrazione per procedere come indicato
e per emanare una nuova decisione in merito all’assunzione dei costi delle
terapie dentistiche a cui si è sottoposta l’insorgente nei mesi di ottobre e
novembre 2022.
2.9
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3
Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e
1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni
assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di
soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid.
2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con
giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24
aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il
cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9
novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11
maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 27 luglio 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati affinché
proceda come indicato al consid. 2.8.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti