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Decisione

42.2023.33

A torto URAR non assunto costi cure dentarie di cui al preventivo redatto da dr. dent. per una P con permesso S. In casu si impone complemento istruttorio per stabilire con Commissione periti dent. quali cure non erano rimandabili. Dopo le necessarie indagini, URAR emetterà nuova decisione

23 ottobre 2023Italiano32 min

detentore di permesso S, regole emanate dalla Confederazione e riprese dal Cantone,

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.33

rs

Lugano

23 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29

agosto 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 20

giugno 2023 emanata da

Ufficio dei richiedenti

l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza

sociale

ritenuto in

fatto

1.1. Con decisione del 6 aprile 2023,

emessa nei confronti di RI 1 (__________1998), l’Ufficio dei richiedenti

l’asilo e dei rifugiati (URAR), sulla base dell’avviso della Commissione dei

periti dentisti del 2 marzo 2023 secondo cui “(…) per i detentori di

permesso S, la terapia del dolore prevede unicamente la pulpotomia e non un’otturazione

in vetro ionometrico”, ha rifiutato di assumere i costi delle cure dentarie

di cui al preventivo del 2 marzo 2023 di fr. 1'140.30 allestito dallo studio

dentistico __________ di __________ (cfr. doc. 12; 13).

1.2. Il 12 aprile 2023 il dr. med. dent. __________,

a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 10), ha interposto reclamo contro il

provvedimento del 6 aprile 2023, facendo valere quanto segue:

"

la terapia del dolore da voi proposta non rappresenta una soluzione

duratura, al massimo dopo 2-3 settimane il trattamento deve proseguire nel

senso di una cura canalare definitiva: queste sono le regole dell'arte.

Inoltre la frase da lei citata è

incongruente poiché l'otturazione in cemento vetro ionomerico non è una

alternativa alla pulpotomia.

Come medico dentista sono indignato,

non possiamo curare questi pazienti con le mani legate dietro la schiena, con

degli standard qualitativi inferiori a quelli svizzeri.

Evidentemente trattandosi di un

trattamento di urgenza la cura canalare è già stata eseguita. (…)” (Doc. 11)

1.3. Con decisione su reclamo del 20

giugno 2023, inviata tramite raccomandata (cfr. doc. A1), l’URAR ha confermato

il rifiuto del preventivo del 2 marzo 2023 riferendosi anche a una nuova

valutazione della Commissione dei periti dentisti del 28 aprile 2023 (cfr. doc.

A1; 13; 9).

In particolare nel parere 28 aprile

2023 i periti dentisti, __________ e __________, hanno indicato:

"

(…) le regole per le cure a pazienti detentori di permesso S sono

precise: si devono limitare ai trattamenti d'urgenza (per esempio la cura del

dolore con mezzi semplici). Nel caso specifico la probabile pulpite al dente 16

doveva essere curata mediante una pulpotomia e il dente stabilizzato con una

chiusura in cemento vetro ionomerico. Purtroppo nella decisone del 06.04.2023 è

presente un refuso, dove si doveva leggere: "la pulpotomia e

un'otturazione."

Fatti

I periti non comprendono la sua

indignazione come medico dentista, in quanto è stato informato a suo tempo in

modo esaustivo su quali sono le regole da adottare in trattamenti per persone

detentore di permesso S, regole emanate dalla Confederazione e riprese dal Cantone,

pertanto non c’è spazio della revisione della nostra decisione ma di un

intervento volontario da parte dei medici dentisti che vogliono assumersi pro

bono le cure esulanti dalle regole imposte.” (Doc. 9)

1.4. Il 29 agosto 2023 RI 1 ha

personalmente ricorso al TCA contro la decisione su reclamo del 20 giugno 2023,

chiedendo l’annullamento della stessa e l’accoglimento del preventivo del dr.

med. dent. __________.

A sostegno della sua pretesa la

ricorrente ha addotto:

"

(…) l’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati ha rifiutato il

preventivo di CHF 1'140.30 trasmesso dallo studio __________ relativo a cure

dentarie per le quali avevo chiesto la partecipazione del suddetto Ufficio. Il

motivo sarebbe dovuto alla circostanza per cui per i detentori del permesso S,

la terapia del dolore prevede unicamente la pulpotomia e non un'otturazione in

vetro ionomerico.

Nella sua decisione su reclamo l'Ufficio

dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati cita le raccomandazioni della AMDCS le

quali, tra le altre cose, stabiliscono che per i detentori di permesso N e F il

trattamento deve limitarsi a quelli urgenti.

Ora, come risulta dallo scritto del Dr.

__________, si trattava, nel mio caso, proprio di un intervento urgente che non

poteva limitarsi alla pulpotomia. D'altra parte le raccomandazioni citate fanno

riferimento ai permessi N e F, ma non ai permessi S, di cui io sono detentrice.

Inoltre l'Ufficio dei richiedenti

l'asilo e dei rifugiati fonda la sua decisione su "raccomandazioni" e

non su un testo di legge.

La decisione qui impugnata è resa

pertanto in violazione del diritto dal momento che si fonda su raccomandazioni

che nemmeno menzionato il permesso S. (…)” (Doc. I)

1.5. La parte resistente, in risposta, ha

postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. L’insorgente ha presentato alcune

osservazioni con scritto del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. V+1/2).

1.7. Il doc. V è stato inviato per

conoscenza all’URAR (cfr. doc. VI).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata

e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato

sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone

Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la

determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni

assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che

contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data

facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30

giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

Nel caso di specie l’URAR, con

decisione su reclamo del 20 giugno 2023, ha confermato nei confronti di RI 1 il

rifiuto di assumere il costo delle cure dentistiche di cui al preventivo del 2

marzo 2023, in quanto per i pazienti detentori di permesso S le cure

dentistiche devono essere limitate ai trattamenti d’urgenza, ad esempio la cura

del dolore con mezzi semplici (cfr. consid. 1.3.).

Visto che l’insorgente è in

possesso di un permesso di soggiorno S quale persona bisognosa di protezione

(cfr. doc. I; consid. 1.4.) - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74

della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo

relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può beneficiare di prestazioni

assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali

per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui

domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA

è competente per trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su

reclamo del 20 giugno 2023.

nel merito

2.2. La Legge federale sull’asilo (LAsi),

in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone

bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare

durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza

generalizzata.

Ai sensi dell’art. 66 LAsi il

Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda

protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi

dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima

di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso

e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo l’art. 74 LAsi le persone

bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite

(cpv. 1).

Se dopo cinque anni il Consiglio

federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose

di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino

all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).

Dieci anni dopo la concessione

della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di

domicilio (cpv. 3).

L’art. 45 dell’Ordinanza 1

sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1),

entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

" 1 Durante

i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone

bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al

massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei

confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la

frontiera.

" 2 Dalla

durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto

di residenza.

" 3 La

carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia

la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia

degli stranieri.

Il Consiglio federale, l’11 marzo

2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S, concedendolo

alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi

hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la

procedura d’asilo ordinaria.

Lo statuto S consente di accordare

protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave

pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di

soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare.

Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati

dell'UE (cfr.

Il 9 novembre 2022 il

Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi

provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che

la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr.

2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e

il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera

ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i

Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle

persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo

alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso

d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento.

I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art. 81 LAsi contempla il diritto

delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non

sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie

prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in

virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso

d’emergenza.

Giusta l’art. 82 LAsi:

" 1 La

concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta

dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento

passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse

dall’aiuto sociale.

" 2 Per la

durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo

secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i

richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa

disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

" 2bis

Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP

lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai

capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

" 3 Il

sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in

prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per

le persone residenti in Svizzera.

" 3bis Nel

collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e

persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto

possibile, dei loro bisogni particolari.

" 4 Il

soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni

in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del

sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

" 5 Nel

sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto

a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare;

segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e

culturale.”

2.4. Come visto, l’art. 82

cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del

soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge

sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:

" 1 Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora.

2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa

riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese

cagionate da queste persone.

3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la

stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad

enti assistenziali pubblici o privati.”

L’art. 1 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata

e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al

campo d’applicazione, prevede che:

" 1 Il

presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la

procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti

nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è

stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una

decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il

territorio svizzero.

2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge

federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni

divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

Secondo l’art. 8 di tale

Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione

assistenziale:

" 1 Il

diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata

inoltrata la richiesta.

2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i

periodi precedenti la richiesta.

3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo

delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza

delle prestazioni precedentemente erogate.

4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue

definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”

L’art. 9 del Regolamento,

concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:

" 1 Le prestazioni

assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel

sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico)

vengono concessi i seguenti importi:

a) persona

sola

CHF 500.–

b)

coniugi

CHF 750.–

c) supplemento per 1°

figlio

minorenne

CHF 317.–

d) supplemento per

ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di

CHF 500.–.

" 4 Per le spese per

l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento,

comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

" a) persona sola CHF 800.–

" b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi,

conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF

1100.–

" c) due persone singole CHF 1250.–

" d) tre o più persone CHF 1500.–

5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono

inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità

civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo

alle spese accessorie.

6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento

del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto

dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei

limiti stabiliti dall’Ufficio.

7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture

mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie

autorizzate dall’Ufficio.

8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività

lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile

viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo

parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta

a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione

dell’errore commesso e del danno causato.”

2.5. Nella presente evenienza il

preventivo del 2 marzo 2023 allestito dal dr. med. dent. __________ contempla,

oltre alla consultazione iniziale (fr. 73.20) modulo LAINF, LAM o LAMal (fr.

76.70), radiografie intra-orali (76.80 + fr. 19.20), test di vitalità da 1 a 6

denti fr. 8.70), applicazione della diga - fino a 3 denti (fr. 45.40), “cura

endodontica in un…con endometria, 3 canali (fr. 481.10) “+ cura endodontica in

un…ria, ogni ulteriore canale” (fr. 52.30), otturazione provvisoria

(otturazione rapida) (fr. 38.40), otturazione in composito - molare a tre

superfici (fr. 233.60), “mordenzatura dello sma…pplicazione dell’adesivo”

(19.20), “condizionamento della …ne dell’adesivo dentinale” (fr. 15.70)

per complessivi fr. 1'140.30 (cfr. doc. 14).

L’URAR ha negato alla ricorrente

l’assunzione del preventivo in questione, fondandosi sui pareri espressi dalla

Commissione dei periti dentisti il 17 marzo e il 28 aprile 2023 (cfr. doc. 12;

A1; 13; 9).

Considerandi

Come visto nei fatti (cfr. consid.

1.1.; 1.3.), i periti dr. med. dent. __________ e __________ hanno in

particolare indicato che per i detentori di permesso S la terapia del dolore

prevede unicamente la pulpotomia, come pure che nel caso specifico la probabile

pulpite al dente 16 doveva essere curata mediante una pulpotomia e il dente

stabilizzato con una chiusura in cemento vetro ionomerico

(cfr. doc. 13;

9).

La ricorrente ha contestato il modo

di procedere dell’amministrazione, facendo valere in buona sostanza che nel suo

caso si tratta di un intervento urgente che non poteva limitarsi alla pulpotomia,

che le raccomandazioni della AMDCS citate dall’amministrazione nella decisione

su reclamo non sono un testo di legge e, inoltre, che le stesse fanno

riferimento ai permessi N e F, ma non ai permessi S (cfr. doc I; consid. 1.4.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire, da una parte,

che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per persone

bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio

mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in

virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto sulla base dell’art. 81

LAsi di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso

d’emergenza.

Tali aiuti devono consistere, per

quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. consid. 2.3.).

Dall’altra, che l’assegnazione di

prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto

cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).

L’art. 9 cpv. 7 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata

e che devono lasciare il territorio svizzero contempla tra le prestazioni

assistenziali in particolare il pagamento delle fatture mediche, come pure

delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).

L’Associazione dei medici dentisti

cantonali della Svizzera (ADMCS), contrariamente a quanto sembra sostenere

l’insorgente (cfr. doc. I), contempla per i titolari adulti dello statuto S una

limitazione delle cure alle misure non procrastinabili (cfr. https://kantonszahnaerzte.ch/).

Le direttive

dell’ADMCS, e meglio le “Recommandations de l’AMDCS concernant les plans de

traitement et les traitements À l’attention des autorités, des offices et des

médecins-dentistes Recommandations relatives aux normes applicables en matière

de traitements dentaires dans les domaines des prestations complémentaires, de

l’aide sociale et de l’asile” del gennaio 2018, pure menzionate dalla parte

resistente nella decisione su reclamo (cfr. doc. A1), enunciano

segnatamente:

" (…)

Traitement dentaire

Un état nécessitant un

traitement ou une indication de traitement mentionnée dans les recommandations

ne donne pas droit sans examen à un traitement dentaire à la charge des

pouvoirs publics.

Cette décision incombe

à l'autorité compétente.

Seuls font exception

les traitements d'urgence et les traitements de la douleur (mesures primaires)

qui sont simples (efficaces), adéquats et dont le caractère est économique,

partant qui peuvent être effectués sans garantie de prise en charge. Ces traitements

ne doivent cependant pas conditionner le traitement définitif. En cas de doute,

un bref contact téléphonique avec le service compétent peut être judicieux (si

cela est possible).

Un traitement

d'urgence doit impérativement être signalé comme tel sur la facture

d'honoraires.

Pour tous les

traitements consécutifs (mesures secondaires), il faut établir dans tous les

cas un plan de traitement accompagné d'une estimation d'honoraires et attendre

la garantie de prise en charge avant d'intervenir. À noter que les processus

décisionnels de l'administration (et d'un éventuel contrôle par le

médecin-dentiste-conseil) peuvent entraîner des retards.

Normalement, la durée

de validité des garanties de prise en charge est limitée dans le temps. Le

traitement doit donc être effectué et facturé dans le délai fixé.

(…).

Aide social

Le régime de l'aide

sociale est plus restrictif (n.d.r. rispetto al regime delle prestazioni

sociali) et les prestations sont subsidiaires. Si le traitement dentaire

doit être financé par l'aide sociale, les instances compétentes et le

médecin-dentiste traitant doivent préalablement clarifier si d'autres prises en

charge et réductions sont possibles (par exemple: prestations de l'assurance

obligatoire des soins, de l'Al, du service dentaire scolaire).

Le patient n'a pas le

droit de participer aux coûts du traitement dentaire, car les soins médicaux de

base (dont font partie les traitements dentaires nécessaires) sont pris en

compte dans le calcul du minimum social sur lequel se basent les prestations de

l'aide sociale.

En règle générale, la

garantie de prise en charge, la facturation et le paiement interviennent

directement entre le cabinet dentaire et les instances et autorités

compétentes.

Le même système

prévaut dans le régime de l'asile.

(…)”

Tarif dentaire

AA/AM/AI

Le tarif dentaire

AA/AM/AI (anciennement dénommé «tarif Suva», «tarif AS» ou tarif LAA») a valeur

de «tarif social» dans la plupart des cantons. Un nombre de points fixe par

position de traitement est multiplié par une valeur du point tarifaire fixe. À

cela s'ajoutent les frais de matériel et les frais de tiers.

Depuis le mois de

janvier 2018, les cabinets dentaires appliquent le tarif révisé avec une valeur

du point tarifaire fixée à 1.00 franc.

Tarif de technique

dentaire AA/AM/AI

Les prestations de

technique dentaire sont des réalisations sur mesure au sens de la législation

sur les dispositifs médicaux, dont la responsabilité incombe en dernier ressort

au médecin-dentiste traitant. C'est la raison pour laquelle il appartient à ce

dernier de les commander, de les payer et de les préfinancer, puis de les

facturer au patient sans supplément, en sus de ses propres frais de traitement.

Depuis le 1er janvier 2018, il faut appliquer le tarif de technique dentaire

AA/AM/AI avec le catalogue de prestations réduit conformément à la liste de

concordance de I'AMDCS (aide sociale et PC, colonne verte) avec une valeur du

point tarifaire de 1.00 franc. (…)” (cfr.

Il 20

dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle istituzioni

sociali (CSIAS) ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la

modifica del tariffario dei medici dentisti nell’ambito dell’assicurazione

infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo catalogo delle

prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina dentistica. Il valore

del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre 2017, è stato

sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

La CSIAS, che in linea di principio

non è competente in materia di aiuto sociale nel contesto del diritto d’asilo,

ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato da parte della Conferenza delle

direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali di consigliare i

servizi sociali in tale ambito (cfr.

https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine), nelle proprie direttive

- che sono delle linee guida destinate agli organi dell’aiuto sociale della

Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private

(cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5. prevede che sono prese a carico

dell’assistenza sociale determinate spese per cure dentarie a condizione che

siano necessarie ed eseguite in modo semplice, economico e appropriato.

Dalle relative spiegazioni emerge

che i costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei

singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20210101).

La maggior parte dei Cantoni si

riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI

(cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

Dalla “Disposizione concernente

il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di

sostegno sociale” emessa dalla Divisione dell'azione sociale e delle

famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino con

validità dal 1° maggio 2022 si evince che “per il riconoscimento è

determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione

militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr.

3.10

per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto)

per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i

lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti

indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).

2.7

È vero, come affermato dalla

ricorrente (cfr. doc. I), che le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;

STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15.

giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Tuttavia quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;

DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.

2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163

consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,

RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables

aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;

DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8

Il Cantone Ticino, il 13 maggio 2022,

ha altresì allestito un opuscolo denominato “Cure dentarie Informazioni per

persone con uno statuto di protezione S che beneficiano di prestazioni di

sostegno sociale” del seguente tenore:

" Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono

beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.

Prendere appuntamento

Anzitutto, è necessario cercare il

dentista più vicino al proprio domicilio e fissare un appuntamento. Allo studio

dentale dovranno essere comunicati i dati personali e il Comune di residenza. È

inoltre importante informare esplicitamente che si è in possesso di uno statuto

di protezione S e che si è al beneficio di prestazioni assistenziali.

Documenti da presentare

all’appuntamento

All’appuntamento è necessario portare

con sé:

• Passaporto

• Lettera di decisione della Segreteria

di Stato della migrazione (SEM) oppure il permesso definitivo

Visita e preventivo

Il dentista effettuerà una prima visita

e, se necessario, allestirà un preventivo che verrà inviato all’Ufficio dei

richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) per valutare che le cure siano eseguite

in modo semplice, economico e appropriato. Il preventivo dovrà anche informare

sullo scopo del trattamento. Sono escluse le cure ortodontiche. I casi di

persone che stavano già seguendo in precedenza un trattamento di questo genere

verranno valutati singolarmente.

Ragazzi in età scolastica

I bambini e i ragazzi in età scolastica

devono usufruire del Servizio Dentario Scolastico per le prestazioni di

profilassi collettiva che sono obbligatorie. Per quanto concerne invece la

profilassi individuale, la diagnosi e le prestazioni di cura, il medico

dentista curante allestirà un preventivo utilizzando il formulario predisposto

allo scopo e lo sottoporrà all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei

rifugiati.” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/20220513_Cure_dentarie_IT.pdf)

A

titolo di paragone è utile rilevare che il Canton Berna per le persone in

possesso di un permesso S e che beneficiano dell’aiuto sociale prevede quanto

segue:

"

(…) Für zahnärztliche Leistungen werden Personen mit Ausweis S aufgrund

ihres rückkehrorientierten Status mit Asylsuchenden gleichgesetzt. Das heisst,

dass die Behandlung auf primäre, nicht aufschiebbare Massnahmen und

Notfallbehandlungen zu beschränken ist, um den Patienten schmerzfrei und

kaufähig zu machen. Dies soll mit einfachen und meist provisorischen

zahnärztlichen Mitteln erreicht werden (Langzeitprovisorium, Zahnextraktion,

Drahtklammerprothesen; keine Endodontie (ausser bei strategisch wichtigen

Zähnen), kein festsitzender Zahnersatz).

Eine Ausnahme bilden

schulpflichtige Kinder. Ihre Behandlung (exkl. Kieferorthopädie) soll

derjenigen der übrigen Schulkinder angepasst sein und so ausgerichtet werden,

dass keine Wachstumsstörung die Folge ist.” (cfr. https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/gesundheit/ukraine-gesundheit-bern/informationen-fuer-leistungserbringer.html)

2.9

In concreto la ricorrente, quale

persona titolare di un permesso di soggiorno S al beneficio dell’aiuto sociale,

ha diritto in linea di principio all’assunzione dei costi relativi a

trattamenti dentari non procrastinabili, in particolare d’urgenza, semplici,

adeguati ed economici (cfr. art. 81 e 82 LAsi, 9 cpv. 7 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo; Direttive ADMCS;

consid. 2.6.; 2.8.; 2.3.-2.5.).

Il TCA rileva, poi, che i pareri

del marzo e dell’aprile 2023 con cui la Commissione dei periti dentisti ha rifiutato

in toto il preventivo del 2 marzo 2023 non attestano in modo chiaro che tutti i

trattamenti dentari proposti dal dr. med. dent. __________ a favore della

ricorrente non sono stati imposti da urgenza ed erano procrastinabili (cfr.

doc. 13; 9; consid. 2.5.).

Al contrario i dr. med. dent. __________

e __________ hanno comunque asserito che la pulpotomia era prevista quale

terapia del dolore, come pure che la probabile pulpite al dente 16

dell’insorgente doveva essere curata mediante una pulpotomia e che il dente doveva

essere stabilizzato con una chiusura in cemento vetro ionometrico (cfr. doc. 9;

13).

Il dr. med. dent. __________, il 2

marzo 2023, ha del resto dichiarato che la paziente era affetta da pulpite

acuta (cfr. doc. 15).

La pulpite, ossia un’infiammazione

della polpa dentaria, causa un dolore intenso e costituisce un’urgenza dentaria

(cfr. https://helvident.ch/urgence-dentaire/#:~:text=La%20rage%20de%20dent%20repr%C3%A9sente,de%20la%20rage%20de%20dent).

Nel reclamo del 12 aprile 2023 il

dentista ha, in effetti, precisato che trattandosi di un trattamento di urgenza

la cura canalare (o devitalizzazione o endodonzia; https://www.uzb.ch/ueber-uns/kliniken-und-zentren/patientenbehandlung/klinik-fuer-parodontologie-endodontologie-und-kariologie/; https://www.croceverde.ch/servizio-medico-dentario; https://www.corsiendodonzia.it/endodonzia/) era, a

quel momento, già stata eseguita (cfr. doc. 11).

In simili condizioni, tutto ben

considerato, in concreto si impone un complemento istruttorio per, in primo

luogo, stabilire, con la collaborazione della Commissione dei periti dentisti,

quali cure di cui al preventivo del 2 marzo 2023 non erano in effetti

rimandabili ed erano necessarie per ridurre ed eliminare il dolore accusato dall’insorgente

secondo i criteri della semplicità, economicità e appropriatezza.

A tal fine potrà essere

interpellato, previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da

parte della ricorrente, il dentista curante, dr. med. dent. __________.

In secondo luogo, ritenuto che i

trattamenti d’urgenza e del dolore, in virtù della LAsi, del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata

e che devono lasciare il territorio svizzero, come pure delle direttive ADMCS -

applicabili nel caso di specie, poiché, non introducendo alcuna

limitazione rispetto a quanto previsto dalla legge, consentono un’interpretazione delle disposizioni legali (cfr. consid. 2.7.) -,

devono essere presi a carico a titolo di prestazione assistenziale (cfr.

consid. 2.4.; 2.6.), andrà calcolato l’importo concernente le cure da

riconoscere all’insorgente sulla base della tariffa sociale (in

proposito cfr. consid. 2.6.).

Gli atti vanno, pertanto, rinviati

all’amministrazione per procedere come indicato e per emanare una nuova

decisione in merito all’assunzione dei costi relativi al preventivo del dr.

med. dent. __________ riguardante le problematiche della ricorrente al dente

16.

2.10

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura

è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni

assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di

soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.32

del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid.

2.10

e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF,

congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,

8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del

20 giugno 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati affinché proceda come

indicato al consid. 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti