42.2023.33
A torto URAR non assunto costi cure dentarie di cui al preventivo redatto da dr. dent. per una P con permesso S. In casu si impone complemento istruttorio per stabilire con Commissione periti dent. quali cure non erano rimandabili. Dopo le necessarie indagini, URAR emetterà nuova decisione
23 ottobre 2023Italiano32 min
detentore di permesso S, regole emanate dalla Confederazione e riprese dal Cantone,
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.33
rs
Lugano
23 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29
agosto 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20
giugno 2023 emanata da
Ufficio dei richiedenti
l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza
sociale
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione del 6 aprile 2023,
emessa nei confronti di RI 1 (__________1998), l’Ufficio dei richiedenti
l’asilo e dei rifugiati (URAR), sulla base dell’avviso della Commissione dei
periti dentisti del 2 marzo 2023 secondo cui “(…) per i detentori di
permesso S, la terapia del dolore prevede unicamente la pulpotomia e non un’otturazione
in vetro ionometrico”, ha rifiutato di assumere i costi delle cure dentarie
di cui al preventivo del 2 marzo 2023 di fr. 1'140.30 allestito dallo studio
dentistico __________ di __________ (cfr. doc. 12; 13).
1.2. Il 12 aprile 2023 il dr. med. dent. __________,
a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 10), ha interposto reclamo contro il
provvedimento del 6 aprile 2023, facendo valere quanto segue:
"
la terapia del dolore da voi proposta non rappresenta una soluzione
duratura, al massimo dopo 2-3 settimane il trattamento deve proseguire nel
senso di una cura canalare definitiva: queste sono le regole dell'arte.
Inoltre la frase da lei citata è
incongruente poiché l'otturazione in cemento vetro ionomerico non è una
alternativa alla pulpotomia.
Come medico dentista sono indignato,
non possiamo curare questi pazienti con le mani legate dietro la schiena, con
degli standard qualitativi inferiori a quelli svizzeri.
Evidentemente trattandosi di un
trattamento di urgenza la cura canalare è già stata eseguita. (…)” (Doc. 11)
1.3. Con decisione su reclamo del 20
giugno 2023, inviata tramite raccomandata (cfr. doc. A1), l’URAR ha confermato
il rifiuto del preventivo del 2 marzo 2023 riferendosi anche a una nuova
valutazione della Commissione dei periti dentisti del 28 aprile 2023 (cfr. doc.
A1; 13; 9).
In particolare nel parere 28 aprile
2023 i periti dentisti, __________ e __________, hanno indicato:
"
(…) le regole per le cure a pazienti detentori di permesso S sono
precise: si devono limitare ai trattamenti d'urgenza (per esempio la cura del
dolore con mezzi semplici). Nel caso specifico la probabile pulpite al dente 16
doveva essere curata mediante una pulpotomia e il dente stabilizzato con una
chiusura in cemento vetro ionomerico. Purtroppo nella decisone del 06.04.2023 è
presente un refuso, dove si doveva leggere: "la pulpotomia e
un'otturazione."
Fatti
I periti non comprendono la sua
indignazione come medico dentista, in quanto è stato informato a suo tempo in
modo esaustivo su quali sono le regole da adottare in trattamenti per persone
detentore di permesso S, regole emanate dalla Confederazione e riprese dal Cantone,
pertanto non c’è spazio della revisione della nostra decisione ma di un
intervento volontario da parte dei medici dentisti che vogliono assumersi pro
bono le cure esulanti dalle regole imposte.” (Doc. 9)
1.4. Il 29 agosto 2023 RI 1 ha
personalmente ricorso al TCA contro la decisione su reclamo del 20 giugno 2023,
chiedendo l’annullamento della stessa e l’accoglimento del preventivo del dr.
med. dent. __________.
A sostegno della sua pretesa la
ricorrente ha addotto:
"
(…) l’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati ha rifiutato il
preventivo di CHF 1'140.30 trasmesso dallo studio __________ relativo a cure
dentarie per le quali avevo chiesto la partecipazione del suddetto Ufficio. Il
motivo sarebbe dovuto alla circostanza per cui per i detentori del permesso S,
la terapia del dolore prevede unicamente la pulpotomia e non un'otturazione in
vetro ionomerico.
Nella sua decisione su reclamo l'Ufficio
dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati cita le raccomandazioni della AMDCS le
quali, tra le altre cose, stabiliscono che per i detentori di permesso N e F il
trattamento deve limitarsi a quelli urgenti.
Ora, come risulta dallo scritto del Dr.
__________, si trattava, nel mio caso, proprio di un intervento urgente che non
poteva limitarsi alla pulpotomia. D'altra parte le raccomandazioni citate fanno
riferimento ai permessi N e F, ma non ai permessi S, di cui io sono detentrice.
Inoltre l'Ufficio dei richiedenti
l'asilo e dei rifugiati fonda la sua decisione su "raccomandazioni" e
non su un testo di legge.
La decisione qui impugnata è resa
pertanto in violazione del diritto dal momento che si fonda su raccomandazioni
che nemmeno menzionato il permesso S. (…)” (Doc. I)
1.5. La parte resistente, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’insorgente ha presentato alcune
osservazioni con scritto del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. V+1/2).
1.7. Il doc. V è stato inviato per
conoscenza all’URAR (cfr. doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato
sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone
Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la
determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni
assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che
contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data
facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30
giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.
Nel caso di specie l’URAR, con
decisione su reclamo del 20 giugno 2023, ha confermato nei confronti di RI 1 il
rifiuto di assumere il costo delle cure dentistiche di cui al preventivo del 2
marzo 2023, in quanto per i pazienti detentori di permesso S le cure
dentistiche devono essere limitate ai trattamenti d’urgenza, ad esempio la cura
del dolore con mezzi semplici (cfr. consid. 1.3.).
Visto che l’insorgente è in
possesso di un permesso di soggiorno S quale persona bisognosa di protezione
(cfr. doc. I; consid. 1.4.) - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74
della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può beneficiare di prestazioni
assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali
per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA
è competente per trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su
reclamo del 20 giugno 2023.
nel merito
2.2. La Legge federale sull’asilo (LAsi),
in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone
bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare
durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza
generalizzata.
Ai sensi dell’art. 66 LAsi il
Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda
protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi
dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima
di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso
e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo l’art. 74 LAsi le persone
bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite
(cpv. 1).
Se dopo cinque anni il Consiglio
federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose
di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino
all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).
Dieci anni dopo la concessione
della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di
domicilio (cpv. 3).
L’art. 45 dell’Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1),
entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:
" 1 Durante
i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone
bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al
massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei
confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la
frontiera.
" 2 Dalla
durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto
di residenza.
" 3 La
carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia
la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia
degli stranieri.
Il Consiglio federale, l’11 marzo
2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S, concedendolo
alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi
hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la
procedura d’asilo ordinaria.
Lo statuto S consente di accordare
protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave
pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di
soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare.
Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati
dell'UE (cfr.
Il 9 novembre 2022 il
Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi
provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che
la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr.
2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e
il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera
ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i
Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle
persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo
alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso
d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento.
I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art. 81 LAsi contempla il diritto
delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non
sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie
prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in
virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso
d’emergenza.
Giusta l’art. 82 LAsi:
" 1 La
concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta
dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento
passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse
dall’aiuto sociale.
" 2 Per la
durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo
secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i
richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa
disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
" 2bis
Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP
lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai
capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
" 3 Il
sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in
prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per
le persone residenti in Svizzera.
" 3bis Nel
collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e
persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto
possibile, dei loro bisogni particolari.
" 4 Il
soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni
in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del
sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
" 5 Nel
sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto
a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare;
segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e
culturale.”
2.4. Come visto, l’art. 82
cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del
soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:
" 1 Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora.
2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa
riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese
cagionate da queste persone.
3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la
stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad
enti assistenziali pubblici o privati.”
L’art. 1 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al
campo d’applicazione, prevede che:
" 1 Il
presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la
procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti
nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è
stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una
decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il
territorio svizzero.
2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge
federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni
divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
Secondo l’art. 8 di tale
Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione
assistenziale:
" 1 Il
diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata
inoltrata la richiesta.
2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i
periodi precedenti la richiesta.
3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo
delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza
delle prestazioni precedentemente erogate.
4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue
definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”
L’art. 9 del Regolamento,
concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:
" 1 Le prestazioni
assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel
sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico)
vengono concessi i seguenti importi:
a) persona
sola
CHF 500.–
b)
coniugi
CHF 750.–
c) supplemento per 1°
figlio
minorenne
CHF 317.–
d) supplemento per
ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di
CHF 500.–.
" 4 Per le spese per
l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento,
comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
" a) persona sola CHF 800.–
" b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi,
conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF
1100.–
" c) due persone singole CHF 1250.–
" d) tre o più persone CHF 1500.–
5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono
inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità
civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo
alle spese accessorie.
6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento
del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto
dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei
limiti stabiliti dall’Ufficio.
7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture
mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie
autorizzate dall’Ufficio.
8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività
lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile
viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo
parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta
a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione
dell’errore commesso e del danno causato.”
2.5. Nella presente evenienza il
preventivo del 2 marzo 2023 allestito dal dr. med. dent. __________ contempla,
oltre alla consultazione iniziale (fr. 73.20) modulo LAINF, LAM o LAMal (fr.
76.70), radiografie intra-orali (76.80 + fr. 19.20), test di vitalità da 1 a 6
denti fr. 8.70), applicazione della diga - fino a 3 denti (fr. 45.40), “cura
endodontica in un…con endometria, 3 canali (fr. 481.10) “+ cura endodontica in
un…ria, ogni ulteriore canale” (fr. 52.30), otturazione provvisoria
(otturazione rapida) (fr. 38.40), otturazione in composito - molare a tre
superfici (fr. 233.60), “mordenzatura dello sma…pplicazione dell’adesivo”
(19.20), “condizionamento della …ne dell’adesivo dentinale” (fr. 15.70)
per complessivi fr. 1'140.30 (cfr. doc. 14).
L’URAR ha negato alla ricorrente
l’assunzione del preventivo in questione, fondandosi sui pareri espressi dalla
Commissione dei periti dentisti il 17 marzo e il 28 aprile 2023 (cfr. doc. 12;
A1; 13; 9).
Considerandi
Come visto nei fatti (cfr. consid.
1.1.; 1.3.), i periti dr. med. dent. __________ e __________ hanno in
particolare indicato che per i detentori di permesso S la terapia del dolore
prevede unicamente la pulpotomia, come pure che nel caso specifico la probabile
pulpite al dente 16 doveva essere curata mediante una pulpotomia e il dente
stabilizzato con una chiusura in cemento vetro ionomerico
(cfr. doc. 13;
9).
La ricorrente ha contestato il modo
di procedere dell’amministrazione, facendo valere in buona sostanza che nel suo
caso si tratta di un intervento urgente che non poteva limitarsi alla pulpotomia,
che le raccomandazioni della AMDCS citate dall’amministrazione nella decisione
su reclamo non sono un testo di legge e, inoltre, che le stesse fanno
riferimento ai permessi N e F, ma non ai permessi S (cfr. doc I; consid. 1.4.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire, da una parte,
che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per persone
bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio
mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in
virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto sulla base dell’art. 81
LAsi di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso
d’emergenza.
Tali aiuti devono consistere, per
quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. consid. 2.3.).
Dall’altra, che l’assegnazione di
prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto
cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).
L’art. 9 cpv. 7 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero contempla tra le prestazioni
assistenziali in particolare il pagamento delle fatture mediche, come pure
delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).
L’Associazione dei medici dentisti
cantonali della Svizzera (ADMCS), contrariamente a quanto sembra sostenere
l’insorgente (cfr. doc. I), contempla per i titolari adulti dello statuto S una
limitazione delle cure alle misure non procrastinabili (cfr. https://kantonszahnaerzte.ch/).
Le direttive
dell’ADMCS, e meglio le “Recommandations de l’AMDCS concernant les plans de
traitement et les traitements À l’attention des autorités, des offices et des
médecins-dentistes Recommandations relatives aux normes applicables en matière
de traitements dentaires dans les domaines des prestations complémentaires, de
l’aide sociale et de l’asile” del gennaio 2018, pure menzionate dalla parte
resistente nella decisione su reclamo (cfr. doc. A1), enunciano
segnatamente:
" (…)
Traitement dentaire
Un état nécessitant un
traitement ou une indication de traitement mentionnée dans les recommandations
ne donne pas droit sans examen à un traitement dentaire à la charge des
pouvoirs publics.
Cette décision incombe
à l'autorité compétente.
Seuls font exception
les traitements d'urgence et les traitements de la douleur (mesures primaires)
qui sont simples (efficaces), adéquats et dont le caractère est économique,
partant qui peuvent être effectués sans garantie de prise en charge. Ces traitements
ne doivent cependant pas conditionner le traitement définitif. En cas de doute,
un bref contact téléphonique avec le service compétent peut être judicieux (si
cela est possible).
Un traitement
d'urgence doit impérativement être signalé comme tel sur la facture
d'honoraires.
Pour tous les
traitements consécutifs (mesures secondaires), il faut établir dans tous les
cas un plan de traitement accompagné d'une estimation d'honoraires et attendre
la garantie de prise en charge avant d'intervenir. À noter que les processus
décisionnels de l'administration (et d'un éventuel contrôle par le
médecin-dentiste-conseil) peuvent entraîner des retards.
Normalement, la durée
de validité des garanties de prise en charge est limitée dans le temps. Le
traitement doit donc être effectué et facturé dans le délai fixé.
(…).
Aide social
Le régime de l'aide
sociale est plus restrictif (n.d.r. rispetto al regime delle prestazioni
sociali) et les prestations sont subsidiaires. Si le traitement dentaire
doit être financé par l'aide sociale, les instances compétentes et le
médecin-dentiste traitant doivent préalablement clarifier si d'autres prises en
charge et réductions sont possibles (par exemple: prestations de l'assurance
obligatoire des soins, de l'Al, du service dentaire scolaire).
Le patient n'a pas le
droit de participer aux coûts du traitement dentaire, car les soins médicaux de
base (dont font partie les traitements dentaires nécessaires) sont pris en
compte dans le calcul du minimum social sur lequel se basent les prestations de
l'aide sociale.
En règle générale, la
garantie de prise en charge, la facturation et le paiement interviennent
directement entre le cabinet dentaire et les instances et autorités
compétentes.
Le même système
prévaut dans le régime de l'asile.
(…)”
Tarif dentaire
AA/AM/AI
Le tarif dentaire
AA/AM/AI (anciennement dénommé «tarif Suva», «tarif AS» ou tarif LAA») a valeur
de «tarif social» dans la plupart des cantons. Un nombre de points fixe par
position de traitement est multiplié par une valeur du point tarifaire fixe. À
cela s'ajoutent les frais de matériel et les frais de tiers.
Depuis le mois de
janvier 2018, les cabinets dentaires appliquent le tarif révisé avec une valeur
du point tarifaire fixée à 1.00 franc.
Tarif de technique
dentaire AA/AM/AI
Les prestations de
technique dentaire sont des réalisations sur mesure au sens de la législation
sur les dispositifs médicaux, dont la responsabilité incombe en dernier ressort
au médecin-dentiste traitant. C'est la raison pour laquelle il appartient à ce
dernier de les commander, de les payer et de les préfinancer, puis de les
facturer au patient sans supplément, en sus de ses propres frais de traitement.
Depuis le 1er janvier 2018, il faut appliquer le tarif de technique dentaire
AA/AM/AI avec le catalogue de prestations réduit conformément à la liste de
concordance de I'AMDCS (aide sociale et PC, colonne verte) avec une valeur du
point tarifaire de 1.00 franc. (…)” (cfr.
Il 20
dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle istituzioni
sociali (CSIAS) ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la
modifica del tariffario dei medici dentisti nell’ambito dell’assicurazione
infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo catalogo delle
prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina dentistica. Il valore
del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre 2017, è stato
sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).
La CSIAS, che in linea di principio
non è competente in materia di aiuto sociale nel contesto del diritto d’asilo,
ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato da parte della Conferenza delle
direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali di consigliare i
servizi sociali in tale ambito (cfr.
https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine), nelle proprie direttive
- che sono delle linee guida destinate agli organi dell’aiuto sociale della
Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private
(cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5. prevede che sono prese a carico
dell’assistenza sociale determinate spese per cure dentarie a condizione che
siano necessarie ed eseguite in modo semplice, economico e appropriato.
Dalle relative spiegazioni emerge
che i costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei
singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20210101).
La maggior parte dei Cantoni si
riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI
(cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).
Dalla “Disposizione concernente
il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di
sostegno sociale” emessa dalla Divisione dell'azione sociale e delle
famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino con
validità dal 1° maggio 2022 si evince che “per il riconoscimento è
determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione
militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr.
3.10
per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto)
per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i
lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti
indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).
2.7
È vero, come affermato dalla
ricorrente (cfr. doc. I), che le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del
6.
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;
STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15.
giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Tuttavia quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.
4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;
DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.
2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163
consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514,
RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables
aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8
Il Cantone Ticino, il 13 maggio 2022,
ha altresì allestito un opuscolo denominato “Cure dentarie Informazioni per
persone con uno statuto di protezione S che beneficiano di prestazioni di
sostegno sociale” del seguente tenore:
" Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono
beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.
Prendere appuntamento
Anzitutto, è necessario cercare il
dentista più vicino al proprio domicilio e fissare un appuntamento. Allo studio
dentale dovranno essere comunicati i dati personali e il Comune di residenza. È
inoltre importante informare esplicitamente che si è in possesso di uno statuto
di protezione S e che si è al beneficio di prestazioni assistenziali.
Documenti da presentare
all’appuntamento
All’appuntamento è necessario portare
con sé:
• Passaporto
• Lettera di decisione della Segreteria
di Stato della migrazione (SEM) oppure il permesso definitivo
Visita e preventivo
Il dentista effettuerà una prima visita
e, se necessario, allestirà un preventivo che verrà inviato all’Ufficio dei
richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) per valutare che le cure siano eseguite
in modo semplice, economico e appropriato. Il preventivo dovrà anche informare
sullo scopo del trattamento. Sono escluse le cure ortodontiche. I casi di
persone che stavano già seguendo in precedenza un trattamento di questo genere
verranno valutati singolarmente.
Ragazzi in età scolastica
I bambini e i ragazzi in età scolastica
devono usufruire del Servizio Dentario Scolastico per le prestazioni di
profilassi collettiva che sono obbligatorie. Per quanto concerne invece la
profilassi individuale, la diagnosi e le prestazioni di cura, il medico
dentista curante allestirà un preventivo utilizzando il formulario predisposto
allo scopo e lo sottoporrà all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei
rifugiati.” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/20220513_Cure_dentarie_IT.pdf)
A
titolo di paragone è utile rilevare che il Canton Berna per le persone in
possesso di un permesso S e che beneficiano dell’aiuto sociale prevede quanto
segue:
"
(…) Für zahnärztliche Leistungen werden Personen mit Ausweis S aufgrund
ihres rückkehrorientierten Status mit Asylsuchenden gleichgesetzt. Das heisst,
dass die Behandlung auf primäre, nicht aufschiebbare Massnahmen und
Notfallbehandlungen zu beschränken ist, um den Patienten schmerzfrei und
kaufähig zu machen. Dies soll mit einfachen und meist provisorischen
zahnärztlichen Mitteln erreicht werden (Langzeitprovisorium, Zahnextraktion,
Drahtklammerprothesen; keine Endodontie (ausser bei strategisch wichtigen
Zähnen), kein festsitzender Zahnersatz).
Eine Ausnahme bilden
schulpflichtige Kinder. Ihre Behandlung (exkl. Kieferorthopädie) soll
derjenigen der übrigen Schulkinder angepasst sein und so ausgerichtet werden,
dass keine Wachstumsstörung die Folge ist.” (cfr. https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/gesundheit/ukraine-gesundheit-bern/informationen-fuer-leistungserbringer.html)
2.9
In concreto la ricorrente, quale
persona titolare di un permesso di soggiorno S al beneficio dell’aiuto sociale,
ha diritto in linea di principio all’assunzione dei costi relativi a
trattamenti dentari non procrastinabili, in particolare d’urgenza, semplici,
adeguati ed economici (cfr. art. 81 e 82 LAsi, 9 cpv. 7 del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo; Direttive ADMCS;
consid. 2.6.; 2.8.; 2.3.-2.5.).
Il TCA rileva, poi, che i pareri
del marzo e dell’aprile 2023 con cui la Commissione dei periti dentisti ha rifiutato
in toto il preventivo del 2 marzo 2023 non attestano in modo chiaro che tutti i
trattamenti dentari proposti dal dr. med. dent. __________ a favore della
ricorrente non sono stati imposti da urgenza ed erano procrastinabili (cfr.
doc. 13; 9; consid. 2.5.).
Al contrario i dr. med. dent. __________
e __________ hanno comunque asserito che la pulpotomia era prevista quale
terapia del dolore, come pure che la probabile pulpite al dente 16
dell’insorgente doveva essere curata mediante una pulpotomia e che il dente doveva
essere stabilizzato con una chiusura in cemento vetro ionometrico (cfr. doc. 9;
13).
Il dr. med. dent. __________, il 2
marzo 2023, ha del resto dichiarato che la paziente era affetta da pulpite
acuta (cfr. doc. 15).
La pulpite, ossia un’infiammazione
della polpa dentaria, causa un dolore intenso e costituisce un’urgenza dentaria
(cfr. https://helvident.ch/urgence-dentaire/#:~:text=La%20rage%20de%20dent%20repr%C3%A9sente,de%20la%20rage%20de%20dent).
Nel reclamo del 12 aprile 2023 il
dentista ha, in effetti, precisato che trattandosi di un trattamento di urgenza
la cura canalare (o devitalizzazione o endodonzia; https://www.uzb.ch/ueber-uns/kliniken-und-zentren/patientenbehandlung/klinik-fuer-parodontologie-endodontologie-und-kariologie/; https://www.croceverde.ch/servizio-medico-dentario; https://www.corsiendodonzia.it/endodonzia/) era, a
quel momento, già stata eseguita (cfr. doc. 11).
In simili condizioni, tutto ben
considerato, in concreto si impone un complemento istruttorio per, in primo
luogo, stabilire, con la collaborazione della Commissione dei periti dentisti,
quali cure di cui al preventivo del 2 marzo 2023 non erano in effetti
rimandabili ed erano necessarie per ridurre ed eliminare il dolore accusato dall’insorgente
secondo i criteri della semplicità, economicità e appropriatezza.
A tal fine potrà essere
interpellato, previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da
parte della ricorrente, il dentista curante, dr. med. dent. __________.
In secondo luogo, ritenuto che i
trattamenti d’urgenza e del dolore, in virtù della LAsi, del Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata
e che devono lasciare il territorio svizzero, come pure delle direttive ADMCS -
applicabili nel caso di specie, poiché, non introducendo alcuna
limitazione rispetto a quanto previsto dalla legge, consentono un’interpretazione delle disposizioni legali (cfr. consid. 2.7.) -,
devono essere presi a carico a titolo di prestazione assistenziale (cfr.
consid. 2.4.; 2.6.), andrà calcolato l’importo concernente le cure da
riconoscere all’insorgente sulla base della tariffa sociale (in
proposito cfr. consid. 2.6.).
Gli atti vanno, pertanto, rinviati
all’amministrazione per procedere come indicato e per emanare una nuova
decisione in merito all’assunzione dei costi relativi al preventivo del dr.
med. dent. __________ riguardante le problematiche della ricorrente al dente
16.
2.10
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3
Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura
è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni
assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di
soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.32
del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid.
2.10
e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF,
congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,
8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è
stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del
20 giugno 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati affinché proceda come
indicato al consid. 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti