Lexipedia

Decisione

42.2023.36

Rettam.USSI,in partic.sulla base di accert.esperiti dalla Polizia,ha negato rinnovo delle prestaz.assistenziali alla ric.,ritenendo che,siccome la sua UR non era più composta solo della stessa,bensì pure di un'altra P con cui ha stabilito una convivenza stabile,dovesse inoltrare rich.unitam.a questa

21 febbraio 2024Italiano60 min

altresì rimarcare un fatto degno di considerazione, l'autoveicolo·intestato a RI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.36

rs

Lugano

21 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 agosto 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI

1 (__________1974) ha beneficiato di prestazioni assistenziali dal mese di settembre

2004 al mese di luglio 2010, dal mese di aprile 2017 al mese di febbraio 2022 e

nei mesi di aprile e maggio 2023 per complessivi fr. 363'952.60 (cfr. STF 8C_736/2022

del 15 giugno 2023 consid. A.a.; doc. B pag. 2; 47; 43).

1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (USSI), il 19 maggio 2023, accogliendo la domanda di rinnovo formulata

nella medesima data da RI 1 (cfr. doc. 36), le ha assegnato una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 2'361.-- mensili per i mesi di giugno e luglio

2023 (cfr. doc. 32).

1.3. Il 9 giugno 2023 l’USSI ha sospeso

l’erogazione della prestazione assistenziale al 31 maggio 2023, in quanto “dai

dati in nostro possesso ci risulta che lei convive ai sensi della Laps con il

signor __________”.

L’amministrazione ha precisato

che allo scopo di ridefinire il diritto alla prestazione, la sua unità di

riferimento avrebbe dovuto essere completata con i dati anagrafici e finanziari

del partner e ha pertanto invitato l’interessata a recarsi tempestivamente

presso il suo Comune di domicilio, unitamente a __________, per inoltrare una

richiesta di revisione congiunta della prestazione assistenziale (cfr. doc. 30).

1.4. A seguito del reclamo di RI 1,

rappresentata dall’avv. __________ (cfr. doc. 16), l’USSI, il 29 agosto 2023, ha

emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio

provvedimento del 9 giugno 2023.

Nella decisione su reclamo

l’amministrazione ha esposto le seguenti argomentazioni:

" (…)

N.

Nel caso di specie, sulla base degli

accertamenti svolti dall’Ispettorato Sociale e dall’USSI, si ritiene che tra la

signora RI 1 e il signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi

della Laps.

La documentazione prodotta dalla

reclamante, con la quale ella, a torto, sostiene di aver risieduto ad __________

e a __________ e di non convivere con il signor __________, non le viene in

soccorso.

A comprova dell’effettiva convivenza tra i

due ex coniugi vi sono i numerosi controlli esperiti dalla Polizia __________

che nel periodo dal 18 febbraio 2022 al 3 giugno 2022 hanno rilevato che

l'abitazione ad __________ della signora RI 1 si presentava sempre con le inferriate

chiuse, senza che la stessa sia mai stata vista nei pressi del domicilio né

tantomeno, indica la polizia "non è mai stata notata alcuna luce accesa

o altri elementi che possano far presumere che l'appartamento fosse

effettivamente occupato da una persona.".

AI contrario la signora RI 1, il 4 maggio 2022, è stata vista

salire sull'autoveicolo intestato a __________, parcheggiato a __________ in __________.

Con ulteriori controlli avvenuti dall'11 luglio 2022 al 31 agosto

2022 per un totale di 17 controlli, presso l'abitazione di __________, la

signora RI 1 non è mai stata vista al suo domicilio, il quale risultava essere

ad ogni passaggio "tutto chiuso", mentre per il periodo dal 6 luglio

2022 al 31 agosto 2022, a __________, è sempre stata constatata la presenza

dell'autoveicolo intestato al signor __________.

Fatti

I controlli sono stati prolungati dal 23 settembre 2022 al 2 marzo

2023 sia al nuovo domicilio della signora RI 1 in __________ sia nei pressi del

domicilio del reclamante, in __________.

Dal rapporto d'esecuzione dell'8 marzo 2023 della Polizia __________

è emerso in particolare che "il veicolo marca __________ di colore

rosso targato __________ intestato a RI 1 dal 26.08.2022 è stato visto 44 volte

parcheggiato nello stallo privato dell'abitazione in __________. Facciamo

altresì rimarcare un fatto degno di considerazione, l'autoveicolo·intestato a RI

1 è stato messo in circolazione, come scritto precedentemente nel presente

rapporto, in data 26.08.2022. __________ aveva intestato a suo nome fino

aIl'08.11.2022 un'autovettura di marca __________ di colore blu targata __________,

pertanto potrebbe essere verosimile, visto che l'unica vettura avvistata nello

stallo privato in __________ a partire dal 10.11.2022 era l'autoveicolo in

usufrutto a RI 1, che i due citati potrebbero utilizzare lo stesso

veicolo".

Mentre dal Rapporto di Servizio della Polizia di __________ è

emerso che nel periodo dal 10 ottobre 2022 al 2 giugno 2023 "si

conferma di non aver mai notato la donna o il veicolo a suo nome presso il

domicilio di __________. I nostri accertamenti consistevano nel suonare

regolarmente il campanello esterno e quando possibile il campanello alla porta

d'ingresso, sempre quando possibile, all'interno dell'autorimessa. La RI 1 non

risulta comunque avere uno stallo secondo contratto di locazione. Particolare

come in data 16.05.2023, siano stati contattati alcuni vicini e gli stessi hanno

dichiarato di non conoscere la RI 1. Inoltre la Signora __________ (inquilina

da lunga data e conoscente degli altri occupanti degli appartamenti, dalla

partenza dell'ultimo occupante dell'appartamento __________ (ora affittato

dalla RI 1), nell'agosto 2022, non le risultava fosse stato nuovamente

affittato in quanto non ha mai notato la presenza di qualcuno. (...) è pertanto

verosimile che RI 1 di fatto non abbia mai abitato in __________ presso

l'appartamento __________."

Dai rapporti di cui sopra emerge pertanto che la signora RI 1 non

risieda presso il suo domicilio in __________ a __________ ma bensì a __________

con il signor __________.

Da quanto sopra, quindi, gli stessi non solo convivono nel

medesimo appartamento di __________ ma utilizzano un unico autoveicolo con il

quale si spostano.

A maggior comprova che la stessa risiede dal signor __________

emerge dal controllo effettuato il 4 ottobre 2022 presso l’abitazione della

signora RI 1 a __________ nel quale la Polizia __________ ha indicato “Contatto

con servizio custode per verifica contatore elettrico. Apparecchio non rilevato

presente”.

Infine, dal rapporto di esecuzione del 19 giugno 2023 della

Polizia __________ si rileva che dai controlli eseguiti dal 31 marzo 2023 al 6

giugno 2023 "l’autoveicolo __________ di colore __________ targato __________

intestato a RI 1 è stato visto 28 occasioni, sempre parcheggiato nello stallo

privato dell'appartamento __________ (allegato DOC 2) a __________, ovvero

l'appartamento in usufrutto a __________."

Nel suo rapporto del 7 giugno 2023 l'Ispettorato sociale ha

rilevato che "gli ex coniugi __________ convivono sia ai sensi della

Laps che di fatto, almeno a far tempo dal 18.02.2022 secondo i controlli di

Polizia. Oltre ai controlli di Polizia è necessario fare una valutazione

complessiva utilizzando anche gli atti presenti nell'incarto OSA e accumulati

negli anni, infatti dagli stessi risulta che in applicazione del principio di

verosimiglianza preponderante, come il primo momento in cui nasce la convivenza

ai sensi della Laps risale al 07.12.2017. Dalla documentazione bancaria si vede

come i due, negli anni, si sono recati insieme ad eseguire pagamenti e a

estrarre la cronologia del conto per allegarla alle domande di rinnovo, infatti

ce ne sono di inoltrate in stessa data. Dagli atti dell'incarto OSA risulta

anche un identico cambio dell'assicuratore malattia e una domanda di AI per

entrambi. Inoltre i __________ sono in cura dallo stesso medico, sempre come

risulta dall'incarto. In più, hanno avuto anche lo stesso avvocato. Di

conseguenza, in considerazione delle massime applicabili alla procedura in

ambito di assistenza sociale, i signori __________ sono da considerare quale

un'unica unità di riferimento (UR 2) già da dicembre 2017.".

In base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si deve

ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della Laps.

L'USSI ha pertanto concluso che le prestazioni assistenziali

precedentemente calcolate in base ad unica unità di riferimento non potevano

più essere riconosciute ed ha pertanto, correttamente, invitato la reclamante “a

recarsi tempestivamente presso il suo Comune di domicilio, unitamente a __________,

per inoltrare una richiesta di revisione congiunta della prestazione assistenziale”.

Ritenuto che la convivenza stabile ai sensi

della Laps comporta di considerare i conviventi quali componenti di una medesima

unità di riferimento, a ragione l’USSI il 9 giugno 2023 ha sospeso l’erogazione

elle prestazioni assistenziali.

Ella si è rifiutata di inoltrare la domanda

congiuntamente al suo compagno convivente e quindi di fornire tutti i dati

necessari per poter determinare il suo fabbisogno.” (Doc. B pag. 9-11)

1.5. Contro

la decisione su reclamo del 29 agosto 2023 RI 1, patrocinata dall’avv. __________,

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della

stessa e il ripristino delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. I pag. 7).

A sostegno delle proprie

richieste l’insorgente ha in particolare addotto che gli accertamenti svolti dall’USSI

riguardano, in sostanza, appostamenti effettuati da agenti di Polizia non

meglio identificabili, di cui si conoscono solo le iniziali e che nei rapporti

vi sono indicati unicamente la data e l’orario senza la precisazione della

durata delle verifiche.

A mente della parte ricorrente è

verosimile che il controllo sia avvenuto tramite la vettura di pattuglia,

passando velocemente e inserendo nella tabella l’“accertamento”, pertanto

ritiene che le tabelle “controllo presenza persone” non solo non siano

sufficientemente dettagliate, ma pure non servano a nulla.

È stato, altresì, indicato che nemmeno

__________ è mai stato praticamente visto al suo domicilio, ciò che fa

comprendere che le visite della Polizia sono durate pochi secondi mentre

passava con l’auto di servizio.

Per quanto riguarda l’autovettura

che utilizzavano l’insorgente e __________, è stato precisato, da un lato, che,

seppure divorziati, essi si vedono e si sentono ancora, ritenuto che entrambi

dal mese di febbraio 2022, a seguito della sospensione delle prestazioni

assistenziali, si sono ritrovati senza alcuna entrata. Dall’altro, che tuttavia

non hanno mai convissuto, considerato del resto che entrambi hanno sempre avuto

il proprio appartamento, come si evince dai contratti di locazione agli atti.

L’avv. __________, per conto

della ricorrente, ha, poi, affermato, da un lato, che quest’ultima ha sempre

ricevuto e pagato le fatture relative all’elettricità sia nel vecchio

appartamento di __________, sia nell’attuale di __________. Dall’altro, che

agli atti vi sono diverse dichiarazioni da parte di persone, in particolare dei

precedenti locatori che abitavano nel medesimo stabile di RI 1, che confermano

che ella viveva effettivamente e da sola negli appartamenti per i quali aveva

sottoscritto un contratto di locazione.

È stato, inoltre, fatto rimarcare

che, nonostante la richiesta esplicita dell’USSI di esperire un sopralluogo,

rispettivamente una visita nell’appartamento dell’insorgente, la Polizia non ha

proceduto in tal senso, limitandosi a controlli visivi e molto superficiali.

In conclusione è stato affermato

che l’USSI non ha comprovato senza dubbi e con prove oggettive la convivenza

tra la ricorrente e __________ (cfr. doc. I).

L’insorgente ha, inoltre, chiesto

di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nella sua forma più

completa con il patrocinio dell'avv. Vinh __________, sia per la presente

procedura ricorsuale, sia per la precedente procedura di reclamo (cfr. doc. I

pag. 8).

Al ricorso è stato allegato, con

la relativa documentazione, il Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr. doc. D).

1.6. Con risposta del 23 ottobre 2023

l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 6 novembre 2023 l’avv. __________

ha trasmesso uno scritto allestito direttamente dall’insorgente e un messaggio

di posta elettronica del 13 settembre 2023 inviato da __________, proprietario

dell’appartamento in __________, alla sua assistita (cfr. doc. V +1/2).

1.8. L’amministrazione si è pronunciata

al riguardo il 17 novembre 2023 (cfr. doc. VII).

1.9. Il 22 novembre 2023 la ricorrente

ha personalmente presentato ulteriori osservazioni riguardanti la fattispecie

(cfr. doc. IX +1-4), inviate nuovamente dal suo patrocinatore il 30 novembre

2023 (cfr. doc. XII + 1/2).

1.10. L’USSI ha preso posizione il 14

dicembre 2023 (cfr. doc. XIV).

1.11. L’USSI, il 4 gennaio 2024, ha

trasmesso il rapporto della Polizia __________ del 3 gennaio 2024, da cui

risulta essenzialmente che RI 1, da metà di dicembre 2023, alloggia presso l’ex

marito, in attesa di trovare un appartamento e che il proprietario del rustico

di __________, il cui contratto di locazione è stato stipulato il 30 novembre

2023, dopo averle chiesto l’estratto dell’Ufficio esecuzioni, avrebbe cambiato

idea e non le avrebbe più affittato l’abitazione (cfr. doc. XVI; XVI1).

1.12. L’avv. __________, il 17 gennaio

2024, ha osservato, in particolare, che il rapporto di Polizia del 3 gennaio

2024, concernendo un periodo che esula dal lasso di tempo riguardante la

decisione impugnata e il ricorso della sua assistita, non è pertinente.

Sono, inoltre, stati annessi uno

scritto di RI 1 del 12 gennaio 2024 e il contratto di locazione relativo

all’appartamento di __________ con la precisazione che il locatore avrebbe

sostituito i cilindri della porta per impedire all’insorgente di entrare (cfr.

doc. XVIII + 1/3).

1.13. Il 24 gennaio 2024 il patrocinatore della

ricorrente ha comunicato che quest’ultima gli ha revocato il mandato.

Il legale ha, comunque, postulato

il riconoscimento del gratuito patrocinio per le prestazioni già svolte (cfr.

doc. XX).

1.14. La parte resistente, il 29 gennaio

2024, ha rilevato che “se è pur vero che “il rapporto di Polizia indica un

rilevamento/sopralluogo effettuato il 3 gennaio 2024, ossia un periodo che

esula dal periodo di cui alla decisone querelata e di cui il ricorso del signor

__________”, tale circostanza non fa che comprovare ulteriormente che la

signora RI 1 ha sempre risieduto presso il domicilio del suo ex marito. Non va

dimenticato che la signora RI 1 non è mai stata trovata dalla Polizia presso i

domicili da lei indicati come tali”.

L’USSI ha, altresì, puntualizzato

che non vi è alcun documento da cui emerga che il locatore dell’abitazione di __________

abbia cambiato i cilindri della porta, evidenziando che nel suo scritto del 12

gennaio 2024 la ricorrente ha indicato “di comune accordo abbiamo rescisso

il contratto di locazione” (cfr. doc. XXII; XVIII1).

1.15. RI 1, il 27 gennaio 2024, ha

prodotto il “Verbale di riconsegna e fine locazione” del 2 dicembre 2023 (cfr.

doc. XXIV+1) e il 1° febbraio 2024 ha formulato alcune osservazioni (cfr. doc.

XXVI).

1.16. l doc. XXIV + 1 e XXVI sono stati

inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XXVII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Con decisione formale del 19 maggio

2023 l’USSI ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

2'361.-- mensili per i mesi di giugno e luglio 2023 (cfr. doc. 32; consid.

1.2.).

Il 9 giugno 2023

l’amministrazione, con decisione informale, ha sospeso l’erogazione della

prestazione assistenziale al 31 maggio 2023, in quanto dai dati in suo possesso

è emerso che convivesse ai sensi della Laps con __________, per cui andava

presentata una richiesta di revisione congiunta (cfr. doc. 30; consid. 1.3.).

Il modo di agire dell’USSI non

presta il fianco a critiche, poiché l’amministrazione, nel termine contemplato

per la relativa impugnazione, può riesaminare le decisioni non contestate senza

che debbano essere adempiute le condizioni per procedere alla riconsiderazione

o alla revisione processuale, da ossequiare invece in caso di decisione

cresciuta in giudicato (cfr. STFA I 458/2006 del 30 ottobre 2006 consid. 2.1.;

DTF 129 V 110 consid. 1.2.1; DTF 124 V 247 consid. 2; STCA 38.2021.52 del 25 ottobre 2011 consid. 2.1.).

Il TCA entrerà, dunque, nel

merito della decisione su reclamo del 29 agosto 2023 (cfr. doc. B; consid.

1.4.) che ha confermato il provvedimento del 9 giugno 2023.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia interrotto dal 31 maggio 2023

l’erogazione di prestazioni assistenziali nei confronti della ricorrente,

ritenendo che la stessa convivesse in modo stabile con __________, per cui

occorreva presentare una richiesta congiunta.

2.3. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito

dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

2.4. Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente

se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se,

indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi

oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps

in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era

costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita

stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo

margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva

un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di

molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del

28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle

finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche

del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal

Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre

2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione

all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C

90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto

nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e

delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di

mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di

vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di

necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una

comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento

(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto

della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011 consid. 2.2.).

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel

calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato

l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia

come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di

condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza

di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi

nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS (dal

2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte

le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo

comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la

maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente

come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.

Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto

all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto

al minimo esistenziale (consid. 5).

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato

quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia

il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da

ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia

cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato

considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero

di due abitazioni differenti.

La

nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate

conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente

dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

In una sentenza 8C_307/2022 del 4

settembre 2023, destinata alla pubblicazione (cfr. Comunicato stampa del

Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale l’amministrazione

ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in

seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il

diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare

dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto

immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non

avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta,

l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di

concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto

sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e

reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare

il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

Di principio è ammissibile

computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale

riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile

con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

2.6. Questo Tribunale, dal canto suo, con

giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è

possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma

anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i

componenti sono legati da un rapporto di relazione.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la

restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza

sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva

essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima,

con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.

39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo

precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con

giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie

concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre

anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre

anni.

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

Con giudizio 42.2022.19 del 20

giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali,

poiché la richiesta era stata presentata soltanto dal ricorrente invece che

unitamente alla compagna. L’insorgente, prima di essere avvertito circa

possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale, aveva

asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di

convivere stabilmente con la compagna.

Gli atti sono, comunque, stati

trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il lasso di tempo successivo allo

sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali,

rispettivamente a un aiuto d’emergenza.

In una sentenza 39.2022.3 del 24

gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione

di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché

non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla

sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento

penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento

istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni

modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di

attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in

merito alla restituzione.

Con sentenza 39.2023.6 del 24

gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere

dell’amministrazione che non era entrata nel merito

di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona

che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava

considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere

computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

Il ricorso contro la STCA

39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia

8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

Con giudizio 39.2023.5 del 21

agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il

diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di

due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità

di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti,

da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva

molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti

risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In

particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per

tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La

ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

Gli atti sono stati, invece,

rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento

dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel

2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2022.90 del 3 aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13

agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre

2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto

2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016;

STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.7. Nella presente evenienza dalle

carte processuali si evince che RI 1 ha beneficiato dell’assistenza sociale

fino al mese di maggio 2023 (cfr. consid. 1.1.).

L’USSI, il 9 giugno 2023, ha

stabilito che non avrebbe più versato prestazioni assistenziali alla ricorrente

dal mese di giugno 2023, in quanto dai dati in suo possesso è emerso che tra la

medesima e __________, suo ex marito (divorziati dal maggio 2015; cfr. doc. 49

inc. 42.2023.35), sussiste una convivenza stabile, per cui deve essere

presentata una richiesta congiunta (cfr. doc. 30; consid. 1.2.).

In effetti nel “Rapporto

Ispettorato - chiusura caso” del 7 giugno 2023 è stato indicato che “il

signor __________ è domiciliato a __________ dal 01.08.2015 mentre la sua ex

moglie, RI 1, è stata domiciliata a __________ dal 01.10.2020 al 31.08.2022 e

dal 01.09.2022 risulta domiciliata a __________. Nonostante ciò i due

continuano a formare un’unica unità di riferimento e rientrano in una

convivenza ai sensi Laps” (cfr. doc. 100).

L’Ispettorato, a comprova della

convivenza, ha fatto riferimento ai controlli effettuati dalla Polizia __________

e dalla Polizia __________ (cfr. doc. 100-101).

Dal “Rapporto di esecuzione”

dell’8 marzo 2023 redatto all’attenzione dell’Ispettorato sociale dalla Polizia

__________ si evince:

" A seguito

del cambiamento di domicilio di RI 1 da __________ a __________, si è

provveduto, come da vostra richiesta, a effettuare delle verifiche casuali,

coprendo tutte le fasce orarie giornaliere (mattino, mezzogiorno e sera) come

pure nei weekend.

Riassumendo, sono stati eseguiti, a partire dal 23.09.2022

al 02.03.2023 un totale di 102 controlli e dai dati raccolti si

fa rimarcare quanto ne segue:

Le persone fisicamente sono state viste solo in sporadiche

occasioni, ma il veicolo marca __________ di colore rosso targato __________

intestato a RI 1 dal 26.08.2022 è stato visto 44 volte parcheggiato

nello stallo privato dell'abitazione in __________.

Facciamo altresì rimarcare un fatto degno di considerazione,

l'autoveicolo·intestato a RI 1 è stato messo in circolazione, come scritto

precedentemente nel presente rapporto, in data 26.08.2022.

__________ aveva intestato a suo nome fino aIl'08.11.2022

un'autovettura di marca __________ di colore __________ targata __________,

pertanto potrebbe essere verosimile, visto che l'unica vettura avvistata nello

stallo privato in via Lugano a partire dal 10.11.2022 era l'autoveicolo in

usufrutto a RI 1, che i due citati potrebbero utilizzare lo stesso

veicolo".

(Doc. 219-220 inc. 42.2023.35)

Il 19 giugno 2023 la Polizia __________

ha, peraltro, allestito un nuovo “Rapporto di esecuzione” in relazione alle 36

verifiche eseguite dal 31 marzo al 6 giugno 2023 in tutte le fasce orarie

(mattino, mezzogiorno e sera) e nei fine settimana su richiesta

dell’Ispettorato sociale, precisando segnatamente che “durante tutto l’arco

di tempo in cui i controlli sono stati effettuati, l’autoveicolo __________ di

colore __________ targato __________ intestato a RI 1 è stato visto 28

occasioni, sempre parcheggiato nello stallo privato dell'appartamento __________

(allegato DOC 2) a __________, ovvero l'appartamento in usufrutto a __________."

(cfr. doc. 103-104).

La Polizia __________, dal canto

suo, il 1° marzo 2023 ha attestato che dai controlli esperiti dal 3 ottobre

2022 al 28 febbraio 2023, sul territorio ad orari alterni, su richiesta

dell’Ispettorato sociale, è emerso, in particolare, da un lato, che RI 1 non è

mai stata notata, né ha potuto essere contattata presso l’appartamento da lei

locato in __________.

Dall’altro, che “il flusso di

corrispondenza recapitata è risultato abbastanza regolare, ma molto discontinuo

nella vuotatura della cassetta postale da parte della persona interessata.

Rilevando in più occasioni giacenze ed accumuli di corrispondenza su più

giorni”.

È stato, altresì, indicato che “in

data 28.02.2023, recandoci presso la sede di Polizia __________ dall’area di

parcheggio del veicolo __________ targato __________ a __________, RI 1 veniva

notata entrare nella proprietà a piedi con il proprio cane” (cfr. doc.

253-254).

In un messaggio di posta

elettronica del 7 ottobre 2022 a un’Ispettrice della Sezione del Sostegno

sociale il Sgtm __________ della Divisione Polizia __________ aveva,

d’altronde, già evidenziato che le verifiche svolte presso il domicilio di RI 1

a __________ a partire dal 30 settembre 2022 non avevano dato un riscontro

positivo, che nemmeno la vettura __________, a lei intestata, era stata notata,

che la buca delle lettere è sempre risultata vuota, che un condomino aveva

informato di avere visto una sola volta l’interessata, come pure che il suo

appartamento non veniva usato e infine che neppure il cane labrador, registrato

in __________, era stato visto o sentito (cfr. doc. 274).

Il 7 giugno 2023 la Polizia __________

ha completato il proprio rapporto del marzo 2023, evidenziando che anche

durante le verifiche esperite dal 24 marzo al 2 giugno 2023, in orari alterni, RI

1 mai è stata notata in __________, come nemmeno il suo veicolo.

È stato puntualizzato che “i

nostri accertamenti consistevano nel suonare regolarmente il campanello esterno

e quando possibile il campanello alla porta d’ingresso, oltre sempre quando

possibile, all’interno dell’autorimessa. La RI 1 non risulta comunque avere uno

stallo secondo contratto di locazione”.

È stato, inoltre, aggiunto che “in

data 16.05.2023, siano stati contattati alcuni vicini e gli stessi hanno

dichiarato di non conoscere la RI 1. Inoltre la Signora __________

(inquilina

da lunga data e conoscente degli altri occupanti degli appartamenti), dalla

partenza dell'ultimo occupante dell'appartamento __________ (ora affittato

dalla RI 1), nell'agosto 2022, non le risultava fosse stato nuovamente

affittato in quanto non ha mai notato la presenza di qualcuno” (cfr. doc.

215-216).

Il provvedimento del 9 giugno

2023 è stato confermato con decisione su reclamo del 29 agosto 2023 (cfr. doc.

B).

Dal “Verbale d’ispezione

nell’abitazione” del 14 settembre 2023, firmato da __________, emerge, poi, che

questi “rifiuta il sopralluogo, come gli è stato indicato dal suo avvocato

di cui non ricorda il nome”, da parte del Capo Servizio dell’Ispettorato

Sociale e di alcuni agenti della Polizia Comunale (cfr. doc. 122 inc.

42.2023.35).

In quell’occasione il Capo

Servizio dell’Ispettorato Sociale e gli agenti della Polizia Comunale hanno

trovato la ricorrente seduta dietro a una siepe nel giardino comune dello

stabile di __________ con il suo cane (cfr. doc. 86-88; doc. 121 inc.

42.2023.35: foto). Durante il colloquio avuto con i medesimi ella ha dichiarato

di avere portato tutti i suoi effetti personali dall’ex marito e di risiedere

da lui, poiché il giorno seguente avrebbe dovuto riconsegnare il proprio

appartamento di __________.

RI 1 non ha, però, voluto

rileggere e firmare il verbale, giustificando il suo agire con il fatto che il

suo avvocato le avrebbe detto di essere contattato. La stessa, invitata a

chiamare il legale, non ha comunque dato seguito alla richiesta (cfr. doc.

86-89).

Nel “Rapporto d’esecuzione” del 3

gennaio 2024 la Polizia __________ ha, infine, riferito all’Ispettorato

sociale:

" (…) Il

sopralluogo è stato eseguito il 3 gennaio 2024 alle ore 10:53. Sul posto si

portavano l'aiuto __________, il sgtc __________ e l'app __________.

Si poteva constatare la presenza di RI 1 e __________, presso

l'abitazione di quest'ultimo e più precisamente nel giardino. I due erano

insieme intenti a prendere il sole.

Si prendeva contatto con RI 1 la quale in modo collaborativo ci

spiegava il motivo della sua presenza presso il domicilio di __________. Di

seguito viene esposto quanto comunicatoci dalla stessa:

A suo dire in data 30 novembre 2023 stipulava un contratto di

locazione per un rustico che era in affitto a __________, di proprietà di tale __________.

Il giorno 1 dicembre 2023 lasciava l'appartamento di __________. In base a

quanto asserito dalla RI 1, una volta stipulato il contratto di locazione, il __________

le avrebbe chiesto l'estratto dell'Ufficio esecuzioni. A seguito di ciò (sempre

a suo dire) __________ cambiava idea non più affittando l'edificio alla RI 1.

In seguito, sempre in base a quanto riferitoci, Cristina andava in

vacanza in __________ durante le prime due settimane del mese di dicembre 2023

a trovare il di lei padre. Non avendo un alloggio

da allora (inizio dicembre 2023) si faceva ospitare presso

l'abitazione dall'ex marito __________ in __________, dove tutt'ora alloggia.

RI 1 ci ha comunicato che dalla metà di dicembre 2023 alloggia

presso l'ex marito __________ a __________ in attesa di trovare un

appartamento.

RI 1 ci comunicava di trovarsi in una situazione non semplice e di

essere alla ricerca di un appartamento, ma fino a quando lo troverà ci ha

dichiarato che rimarrà ad abitare dove si trova adesso. (…)” (Doc. XVI1)

2.8. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente vagliata

la documentazione agli atti e tutto ben ponderato, ritiene che l’operato

dell’USSI, per quanto attiene al all’interruzione del versamento delle

prestazioni assistenziali nei confronti dell’insorgente dal mese di giugno

2023, debba essere confermato.

In effetti in concreto, in primo

luogo, dagli accertamenti esperiti dalla Polizia __________, ad orari alterni,

in particolare nel periodo dagli ultimi mesi del 2022 al mese di giugno 2023

(cfr. consid. 2.7.), emerge che RI 1, mai è stata vista presso l’appartamento

di 1,5 locali in __________, da lei preso in locazione a far tempo dal 1°

settembre 2022 fino al 1° dicembre 2023 (pigione annua di fr. 12'000.--, oltre

a spese accessorie di fr 3'960.--; nel contratto di locazione è stato indicato

che l’ente locale è adibito a uso personale; cfr. doc. VII1; doc. 18), salvo

una volta, né è stato visto o sentito il suo cane.

Al riguardo va osservato che gli

agenti della Polizia di __________, durante i controlli, hanno anche suonato il

campanello della sua porta senza esito.

Alcuni vicini, contattati il 16

maggio 2023, hanno d’altronde dichiarato di non conoscere RI 1. In particolare

all’inquilina di lunga data e conoscente degli altri occupanti degli

appartamenti, signora __________i, non risultava che l’appartamento preso in

locazione dalla stessa fosse stato affittato, in quanto non ha mai notato la

presenza di qualcuno (cfr. consid. 2.7.).

Nemmeno la buca delle lettere di RI

1 veniva svuotata con regolarità (cfr. consid. 2.7.).

In secondo luogo, dalle verifiche

della Polizia __________ si evince che, nei medesimi periodi in cui sono

avvenuti i controlli da parte degli agenti di __________, RI 1 è stata, per

contro, vista a __________ presso il domicilio dell’ex marito (cfr. doc.

219-220 inc. 42.2023.35), il quale dispone di un appartamento di 3 locali

(pigione di fr. 16'200.-- annui oltre a spese accessorie di fr. 1'800.--

annui). L’auto della ricorrente, una __________ di colore rosso, risultava

d’altronde presso __________ per la maggior parte delle verifiche (cfr. doc.

219-220 inc. 42.2023.35; 253-254;103-104; consid. 2.7.).

Si rileva, peraltro, che il

contratto di locazione relativo all’abitazione di __________ concluso il 1°

agosto 2015, ossia successivamente al divorzio del maggio 2015 (cfr. doc. 49

inc. 42.2023.35), inizialmente riportava quali conduttori sia __________ che __________,

nominativo questo poi stralciato. Non è, per contro, stata modificata l’indicazione

secondo cui l’ente locale è adibito ad abitazione familiare per 2 persone (cfr.

doc. 322).

La censura ricorsuale secondo cui

le tabelle degli accertamenti riportano solo le iniziali degli agenti e i

controlli sarebbero avvenuti velocemente passando con l’auto di pattuglia (cfr.

doc. I pag. 4) è ininfluente.

I Poliziotti che hanno effettuato

i controlli e le cui iniziali appaiono nelle tabelle sono, infatti, agenti che

erano in servizio nei turni in cui hanno avuto luogo le verifiche e sono, quindi,

facilmente individuabili. A prescindere dalla circostanza che la parte

ricorrente non ha chiesto delucidazioni al riguardo, facendosi segnatamente

fornire i piani dei turni di lavoro, resta il fatto che la stessa non ha

comunque sollevato dubbi circa una prevenzione da parte di un/una qualche

agente.

I controlli, poi, eventualmente

effettuati passando con l’auto di servizio sono in ogni caso validi, poiché,

brevi o meno, hanno consentito di effettuare i rilievi del caso, ad esempio

riscontrando la presenza dell’auto __________ di RI 1 e di allestire i relativi

rapporti.

Riguardo all’obiezione dell’insorgente

secondo cui la Polizia, contrariamente a quanto richiesto dall’USSI, non

avrebbe esperito alcun sopralluogo nel suo appartamento, senza così poter

constatare che ella viveva in quell’abitazione da sola (cfr. doc. I pag. 6), il

TCA si limita a sottolineare che gli agenti, quando hanno tentato di

contattarla al suo domicilio, suonando il campanello esterno e se possibile

quello alla porta d’ingresso, mai hanno ricevuto risposta (cfr. doc. 215-216;

consid. 2.7.).

RI 1 ha asserito che, se una

persona non risponde, non significa che non è al proprio domicilio, facendo

riferimento alla propria malattia (cfr. doc. XXVI).

Al riguardo va, tuttavia,

osservato che la Polizia di __________ ha suonato regolarmente il suo

campanello, sempre senza esito.

Inoltre nemmeno i vicini hanno

mai visto o sentito lei, ad eccezione di un’occasione, o il suo cane (cfr.

consid. 2.7.).

Contrariamente, poi, a quanto

fatto valere nell’impugnativa (cfr. doc. I pag. 6), il 14 settembre 2023 non è

stata esperita alcuna ispezione nell’abitazione di __________ dalla quale non

sarebbero emerse prove concrete che l’appartamento fungesse da abitazione di

due persone conviventi.

L’ex coniuge della ricorrente non

ha, infatti, acconsentito al sopralluogo (cfr. doc. 122 inc. 42.2023.35).

In applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.

3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno

2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF

8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28

marzo 2017 consid. 2;

DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360; DTF 125

V 193 consid. 2 pag. 195) deve, dunque, essere concluso che nel mese di

giugno 2023, quando l’USSI ha sospeso l’erogazione delle prestazioni

assistenziali, l’insorgente e __________ convivevano in modo stabile giusta gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.

Del resto ai fini della

determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica

comune è irrilevante la forma della vita in comune, come pure l’esistenza o

meno di una relazione sentimentale, mentre risulta determinante che i partner

siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. STF 8C_744/2018

dell’8 gennaio 2019; DTF 134 V 369 consid. 7.1; vedi pure qui sopra: consid. 2.5.

e consid. 2.6.), come nel presente caso.

Al riguardo va precisato che nel

ricorso stesso è stato affermato che l’auto __________ (cfr. doc. B p.to N pag.

9; 220 inc. 42.2023.35) era usata sia da RI 1 che dall’ex marito (cfr. doc I

pag. 5).

Essi, perciò, per le loro

necessità avevano un unico veicolo che comunque risulta essere intestato all’ex

moglie ed è stato messo in circolazione nell’agosto 2022 (cfr. doc. B pag. 9;

220 inc.42.2023.35). __________, invece, non dispone più di un’auto propria dal

novembre 2022 (cfr. doc. B pag. 9; 220 inc. 42.2023.35).

RI 1, d’altra parte, il 14

settembre 2023 ha dichiarato di avere portato tutti i suoi effetti personali

dall’ex marito e di risiedere da lui, in quanto il giorno seguente avrebbe

dovuto riconsegnare il proprio appartamento di __________ (cfr. doc. 87;

consid. 2.7.).

Anche il 3 gennaio 2024 la

medesima, che si trovava a __________ nel giardino dello stabile dove è sito

l’appartamento di __________, ha comunicato alla Polizia __________ di

alloggiare da metà dicembre 2023 presso l’ex marito in attesa di trovare un

appartamento, siccome il proprietario del rustico che aveva reperito a __________,

dopo aver lasciato l’appartamento di __________, non ha più voluto darle in

locazione l’immobile a causa del suo estratto dell’Ufficio esecuzioni (cfr.

doc. XVI1; consid. 2.7.).

Tra la ricorrente e l’ex marito

vige, dunque, un rapporto di aiuto e collaborazione reciproci.

Si rileva, peraltro, che essi

sono in cura dallo stesso medico e hanno ricorso all’assistenza del medesimo

avvocato, il cui mandato è stato revocato da entrambi nella stessa data (cfr.

doc. 125-126 e XI inc. 42.2023.35; XX).

2.9. Per quanto attiene al verbale del

14 settembre 2023 e al Rapporto d’esecuzione del 3 gennaio 2024 (cfr. doc. 122;

inc. 42.2023.35; 86-87; XVI1), i quali sono successivi alla decisione su

reclamo impugnata del 29 agosto 2023, è vero che per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è

stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo

(cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6

novembre 2022 consid. 5, parzialmente pubblicata in DTF 149 V 2; DTF 148 V 21 consid. 5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2).

È altrettanto, vero, tuttavia,

che eccezionalmente il giudice, al momento in cui decide, può anche tener

conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente

alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano strettamente

connessi all’oggetto della lite, siano stabiliti in modo sufficientemente

preciso e siano suscettibili di influenzare il giudizio, e meglio

l’apprezzamento della situazione al momento in cui la decisione impugnata è

stata emessa. I diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di

essere sentito, devono parimenti essere ossequiati (cfr. STF 9C_47/2022 del 22

novembre 2022 consid. 5.1.2.; 8C_224/2021 del 24 marzo 2022 consid. 6.2.1.; DTF

130 V 138 consid. 2.1.).

Nel caso di specie i documenti

del settembre 2023 e del gennaio 2024 confermano la disponibilità della

ricorrente e del suo ex marito ad aiutarsi vicendevolmente, per cui possono

essere presi in considerazione.

2.10. Le dichiarazioni dei locatori di RI

1 secondo le quali ella avrebbe vissuto da sola nelle abitazioni prese in

locazione non consentono, del resto, di giungere a una soluzione differente

della presente controversia.

Le attestazioni prodotte il 22

novembre 2023 da RI 1 (cfr. doc. IX2-IX4; IX), alcune già presenti nelle carte

processuali (cfr. doc. 15), concernono più che altro periodi (da gennaio 2017 a

settembre 2020; da ottobre 2020 ad agosto 2022) non attinenti al lasso di tempo

rilevante nella fattispecie, ultimi mesi del 2022 – giugno 2023.

Sorprende, comunque, come fatto

notare dall’USSI (cfr. doc. VII), che tutte le dichiarazioni siano state

scritte di proprio pugno da RI 1 e soltanto firmate da terzi.

Unicamente l’attestazione di __________,

proprietario dell’abitazione in __________ data in locazione all’ex moglie del

ricorrente dal 1° settembre 2022 (cfr. doc. 18), già pervenuta all’USSI il 31

luglio 2023 (cfr. doc. 15), si riferisce al periodo a decorrere dal mese di

settembre 2022. Egli ha affermato che __________ ha abitato regolarmente come

persona singola e che ha lasciato uno scoperto di fr. 2'660.-- per i mesi di

giugno e luglio 2023 (cfr. doc. IX4 e 18 inc. 42.2023.36).

È vero, inoltre, che __________,

in un messaggio di posta elettronica del 13 settembre 2023 all’insorgente, ha

asserito di aver parlato con l’avv. __________ dell’effetto che una sua

dichiarazione circa la presenza della stessa nell’appartamento avrebbe potuto

avere sullo sblocco delle prestazioni e di essere contento di collaborare nel

caso in cui un documento in tal senso si rivelasse utile, specificando, ad ogni

modo, “fatto salvo che eventuali pendenze nei miei confronti dovranno esser

saldate” (cfr. doc. V2).

È altrettanto vero, però, che __________,

il 14 settembre 2023, ha indicato all’amministrazione che “(…) purtroppo do

solo ora peso al fatto che, oltre all’attestazione del debito maturato, nel

testo vi fosse anche indicato “abitandolo regolarmente come persona singola”.

Molto probabile che in tempi non sospetti questa espressione sia passata in

secondo piano e mi abbia indotto in inganno il fatto che, formalmente, vero è

che il contratto prevede un pagamento regolare di un affitto ed è destinato a

uso individuale.

Ma ovviamente, alla luce di quello

che mi avete illustrato oggi, lo scenario cambia radicalmente e dell’effettiva

presenza della signora nell’appartamento non posso dare conferma dato che le 3

volte che l’ho incontrata è sempre stato presso il ristorante di __________ (…)”

(cfr. doc. VII e 82-83).

Tale spiegazione, contestata da RI

1 (cfr. doc. V1; IX), risulta convincente, a maggior ragione se si pone mente

al fatto che la presenza regolare di RI 1 nell’abitazione di Lugano è stata

smentita dai molteplici controlli svolti tra ottobre 2022 e giugno 2023 dalla

Polizia, la quale mai ha trovato al domicilio in __________ la medesima, né la

sua auto. Nemmeno gli inquilini dello stabile, del resto, hanno visto o sentito

l’insorgente, se non in un’occasione, o il suo cane (cfr. doc. 253-254; 274;

215-216; consid. 2.6.; 2.7.).

Neppure sono di ausilio alcuno

alla ricorrente le fatture per fornitura di energia elettrica di ottobre 2022,

aprile e luglio 2023 allegate al ricorso (cfr. doc. C). Le stesse sono fatture

riguardanti soltanto acconti parziali e non sono indicative del reale consumo

di elettricità.

In ogni caso non è escluso che

l’insorgente talvolta abbia usufruito dell’appartamento di __________.

Del resto per la definizione di

convivenza stabile è irrilevante la forma di vita in comune (cfr. consid. 2.5.;

2.6.; 2.8.).

Va, infine, sottolineato, in

merito a quanto asserito dalla ricorrente circa il fatto che è facilmente

comprensibile che la medesima e __________ si sentano e si vedano, avendo dei

figli in comune (cfr. doc. I), che è poco verosimile che essi si frequentino

esclusivamente per tale motivo. In effetti gli stessi, nel 2006, sono stati

privati della custodia delle figlie __________, nata il __________ 1998, e __________,

nata il __________ 2001, le quali sono state collocate e cresciute in internato.

Dal 2009 ai coniugi __________ è pure stata tolta l’autorità parentale sulle

figlie, privazione confermata nella sentenza di divorzio dell’8 maggio 2015

(cfr. STCA 42.2021.24 del 16 agosto 2021 consid. 2.10.).

2.11. La ricorrente ha chiesto l’audizione

delle persone che hanno sottoscritto le dichiarazioni secondo cui lei viveva da

sola, come pure del comandante della Polizia __________ (cfr. doc. XII; XXVI).

Questa Corte, considerato che i documenti

già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza in casu si prescinde

dall’audizione dei testi proposti dall’insorgente (cfr. STF 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 consid. 4.2.1., già citata sopra).

A tale proposito va rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023

consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF

9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022

consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.

3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre

2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Circa la richiesta di richiamare

i video delle telecamere che i Poliziotti indosserebbero durante gli interventi

(cfr. doc. XXVI), si segnala che i corpi di Polizia non sono dotati di

principio di body cam (al riguardo cfr. la proposta formulata ad aprile/maggio

2023 dall’attuale Consigliere nazionale Giorgio Fonio; https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1671869/bodycam-sanzionato-venga-sbaglia-fonio;

2.12. Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su reclamo emessa dall’USSI il

29 agosto 2023 deve essere confermata.

2.13. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.14. L’insorgente

ha postulato la concessione del gratuito patrocinio in favore dell’avv. __________

(cfr. doc. I; XX; consid. 1.5.; 1.13.).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

Considerandi

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo

personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.

6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011

del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.15

Nel

caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente attualmente non percepisce

alcuna entrata. La medesima ha postulato domanda di una rendita AI (cfr. doc. D).

In

tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.

Va

poi considerato, da un lato, che l’insorgente non dispone delle necessarie

conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in

casu l'avv. __________, fino, al più tardi, al 24 gennaio 2024 quando egli ha

comunicato che gli è stato revocato il mandato (cfr. doc. XX), appare

giustificato.

Dall’altro,

che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito

favorevole.

A

quest’ultimo proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito

favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti

sufficiente che, di primo acchito, da un esame sommario al momento dell’inoltro

del ricorso, quest’ultimo non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (cfr. STF

8C_538/2021 del 25 aprile 2022 consid. 5.1. e 5.4.; STF 8C_520/2021 del 31

gennaio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del

23.

gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto

2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF

8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Il TCA ritiene, dunque, che in

concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito

patrocinio a favore della ricorrente (cfr. STCA

42.2022.19

del 20 giugno 2022) per le prestazioni effettuate dall’avv. __________

fino alla revoca del mandato.

2.16

Per quanto riguarda la richiesta di

gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (cfr. doc. I; consid. 1.5.),

questo Tribunale rileva che tale domanda non era stata formulata con il reclamo

(cfr. doc. 16).

Pertanto l’USSI nella decisione

su reclamo non si è pronunciata al riguardo (cfr. doc. B).

Nella procedura di ricorso in

materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i

rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è

precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione

su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto

processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; DTF 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

In una sentenza 8C_301/2018 del

22.

agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio

possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione

ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata

tramite l’emanazione di una decisione.

Il ricorso, per tale aspetto,

ricordato peraltro che con il reclamo non era stato chiesto il gratuito

patrocinio, è, perciò irricevibile.

A titolo abbondanziale va,

ad ogni modo, osservato che il presupposto della necessità di un legale nella procedura di reclamo si ammette soltanto

eccezionalmente (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF

9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).

Nella

procedura amministrativa la condizione della necessità di un avvocato deve

essere esaminata in base a criteri più severi rispetto all’esame del medesimo

presupposto nella procedura dinanzi a un Tribunale (cfr. STF 8C_48/2015 del 10

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07

del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

Nel caso di specie nel reclamo il

patrocinatore della ricorrente si è limitato ad affermare che “la mia

mandante vive da sola nel suo appartamento a __________, come ha sempre

dichiarato e dimostrato, e come si evince dal contratto di locazione e le

conferme di pagamento delle pigioni qui allegati sub. doc. C. Contestato,

dunque, che conviva con altre persone, in particolare con il suo ex marito __________”

(cfr. doc. 16).

In simili condizioni, considerato

d’altronde che la presente causa - relativa alla sospensione delle prestazioni

assistenziali, poiché l’unita di riferimento dell’interessata non risultava

costituita soltanto dalla medesima, per cui occorreva presentare una domanda

congiunta - non concerne un tema giuridico particolarmente complesso e che la

ricorrente poteva comunque farsi rappresentare da un terzo, ad esempio un assistente

sociale o altra persona nel settore sociale (cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF

9C_786/2017 del 21 febbraio 2018), l’adempimento del

requisito della necessità di patrocinio da parte di un legale appare,

quindi, perlomeno dubbio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta

limitatamente al periodo di validità del mandato conferito all’avv. __________.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti