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Decisione

42.2023.38

Lite per pagamento nota onorario cure dentistiche divenuta priva di oggetto a seguito emanazione, prima scadenza termine risposta, nuova decisione con cui assunta intera nota. Ricorso invece respinto per diniego GP nella procedura di reclamo. Non vanno accordate ripetibili a livello amministrativo

15 gennaio 2024Italiano31 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.38

rs

Lugano

15 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 19 aprile 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(USSI) ha rifiutato di assumere, a titolo di prestazione speciale, la nota

d’onorario di fr. 322.60 emessa dalla __________ il 31 gennaio 2023 nei

confronti di RI 1, in quanto quest’ultimo non era più al beneficio di

prestazioni del sostegno sociale dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. 51; 52).

1.2. L’interessato

ha interposto personalmente reclamo l’11 maggio 2023 (cfr. doc. 28).

Inoltre

l’avv. RA 1, a nome e per conto di RI 1, ha inoltrato un ulteriore reclamo il

22 maggio 2023, chiedendo l’annullamento della decisione del 19 aprile 2023 e

l’assunzione della nota d’onorario in questione, come pure la concessione

dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. 87=30).

1.3. Con

decisione su reclamo del 12 settembre 2023 l’USSI ha parzialmente accolto il

reclamo di RI 1, assumendo il pagamento delle spese dentistiche nella misura di

fr. 249.40.

Al

riguardo l’amministrazione ha indicato:

" (…) Ritenuto

che l’USSI con decisione su reclamo dell’11 aprile 2023 e con decisione del 17

maggio 2023 ha riconosciuto al signor RI 1 il diritto alle prestazioni

assistenziali per i mesi da gennaio a maggio 2023 la Commissione dei periti

dentisti del 30 maggio 2023 ha rilevato che “paghiamo la fattura di CHF

322.60 del 31.01.2023 deducendo la posizione 1x40120 (non assunta dal nostro

ufficio) (…)”.

L’USSI provvederà al pagamento parziale della nota

d’onorario del 31 gennaio 2023 per complessivi fr. 249.40.-.

La differenza di CHF 73.20 relativi alla posizione

1x40120 che non viene riconosciuta quale prestazione resta a carico del

reclamante. (…)” (Doc. A pag. 5)

L’USSI

ha, poi, ritenuto la domanda di effetto sospensivo priva di oggetto e ha

respinto l’istanza di gratuito patrocinio, difettando l’adempimento di tutte le

condizioni, in particolare del presupposto della necessità dell’intervento

straordinario di un legale, visto che, da un lato, la fattispecie chiara non

presenta questioni giuridiche complesse, dall’altro, RI 1, “anche in assenza

del complemento di reclamo redatto dal suo legale, è stato in grado di

difendere autonomamente i propri interessi” (cfr. doc. A pag. 5; 6).

1.4. RI

1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA,

contestando la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 e postulando il

riconoscimento dell’intera nota d’onorario allestita dalla __________.

La

parte ricorrente ha altresì domandato che all’impugnativa venga concesso

l’effetto sospensivo e di essere ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria per la procedura davanti a questo Tribunale, come pure per la

procedura dinanzi all’USSI (cfr. doc. I pag. 23-25).

A

sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha segnatamente addotto che è

l’intero importo della fattura del 31 gennaio 2023 relativa alle cure dentarie

del 12 e 23 maggio 2022 e 23 gennaio 2023 che deve essere presa a carico

dall’USSI e non solo una parte sulla base di unilaterali e indebite scelte

dell’amministrazione, adottate senza neppure specificarne le ragioni in

violazione del diritto di essere sentito.

È

stato precisato che, siccome il ricorrente ha ricevuto il sostegno statale da

parte dell’assistenza sociale dapprima fino al mese di dicembre 2022 e poi fino

a maggio 2023, gli interventi dentistici del 12 e 23 maggio 2022 e 23 gennaio

2023 devono trovare completa copertura da parte dell’USSI (cfr. doc. I pag.

14-17).

In

relazione alla domanda di assistenza giudiziaria la parte ricorrente ha

asserito:

" (…)

ritiene realizzati tutti i requisiti, compreso l’apparente buon fondamento

delle ragioni a stare in giudizio, affinché il postulato beneficio possa essere

accordato nell’estensione massima possibile, atteso altresì che RI 1, per la

complessità e per le evidenti vicissitudini del caso non è, da parte sua, in

grado di procedere in causa con atti propri.” (Doc. I pag. 10)

Al

riguardo è stato puntualizzato, in primo luogo, che non si capisce come mai

l’USSI, se la fattispecie era così chiara, come indicato da tale Ufficio, visto

che le prestazioni da parte dello studio dentistico sono state tutte effettuate

nell’arco temporale sotto copertura assistenziale, non abbia pacificamente

assunto il completo onere finanziario di fr. 322.60 sin da subito con la

decisione del 19 aprile 2023.

In

secondo luogo, che essendo pendente la procedura concernente l’indebita

interruzione del versamento degli aiuti statali nei confronti dell’insorgente,

poiché il Tribunale federale non si era ancora espresso in merito al ricorso

contro la STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 (con cui questo Tribunale ha

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la

decisione su reclamo dell’11 aprile 2023 di riconoscimento di una prestazione

assistenziale di fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023, rinviando gli atti all’USSI,

affinché calcolasse nuovamente l’importo della prestazione assistenziale

ordinaria spettante all’insorgente nel mese di gennaio 2023. Questa Corte ha

evidenziato che il computo della sostanza immobiliare estera non era oggetto

della lite, poiché nella decisione su reclamo impugnata la sostanza computabile

Las è stata considerata di fr. 0.--. Il conteggio del reddito di tale sostanza

immobiliare (tenendo conto delle pigioni e non del valore locativo) e delle

rendite estere è stato ritenuto corretto. A quest’ultimo riguardo il TCA ha

rilevato che la cessione di tali entrate alla banca estera in relazione a un

mutuo contratto con la stessa non era decisiva, tuttavia andavano considerate

le spese e gli interessi passivi limitatamente all’importo del reddito della

sostanza), era quanto mai singolare che, in attesa di giudizio, l’USSI avesse

emanato un provvedimento che nell’atto pratico infossava ancora di più la

posizione del ricorrente, astringendolo alla più assoluta povertà e negandogli

la possibilità di accedere alle cure di prima necessità (cfr. doc. I pag.

18-19).

Per

completezza giova evidenziare che l’Alta Corte, con giudizio 8C_609/2023 del 2

novembre 2023, ha ritenuto il ricorso contro la STCA 42.2023.20 inammissibile, osservando:

" 2.2.

Censurando la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente

inesatto dei fatti, il ricorrente pretende che il reddito e la sostanza

computabili secondo la Las/TI siano azzerati, con conseguente ripristino delle

prestazioni assistenziali a far tempo da gennaio 2023. A torto, però, egli

parte dall'assunto che la sentenza avversata costituisca una decisione finale,

limitandosi ad affermare che "trattasi di pronunzia che pone fine al

procedimento (art. 90 LTF). Invero, non sono dati - né spiegati - i

presupposti per ritenere che la decisione di rinvio non lasci più alcun margine

di manovra all'amministrazione, i calcoli e le valutazioni da effettuare non

essendo circoscritte ad una semplice operazione aritmetica. La sentenza cantonale

si configura pertanto come una decisione incidentale, impugnabile secondo

l'art. 93 cpv. 1 LTF. Silente sull'adempimento delle rispettive condizioni, il

ricorso sfugge tuttavia ad un esame di merito, il ricorrente conservando

comunque la possibilità di impugnare la decisione incidentale alle condizioni

dell'art. 93 cpv. 3 LTF. (…)”

1.5. Il

2 novembre 2023 l’USSI ha comunicato di aver emesso una nuova decisione su

reclamo con la quale ha parzialmente annullato la decisione su reclamo del 12

settembre 2023 e accolto il reclamo dell’11 maggio 2023 di RI 1 (cfr. doc.

III).

In

effetti con decisione su reclamo del 2 novembre 2023 l’amministrazione ha

riconosciuto al ricorrente l’ammontare di fr. 73.20 relativi alla posizione

1x40120 della nota d’onorario del 31 gennaio 2023, argomentando come segue:

" (…) Ritenuto

che l’USSI con decisione su reclamo dell’11 aprile 2023 e con decisione del 17

maggio 2023 ha riconosciuto al signor RI 1 il diritto alle prestazioni

assistenziali per i mesi da gennaio a maggio 2023 ed avendo emesso in data 23

giugno 2022 una decisione con la quale ha garantito il pagamento del preventivo

di CHF 3'296.55, al signor RI 1 viene riconosciuto il pagamento della nota

d’onorario del 31 gennaio 2023 di complessivi CHF 322.60.

L’USSI provvederà al pagamento di CHF 73.20 quale

differenza tra quanto già precedentemente versato al reclamante (CHF 249.40) e

l’importo complessivo della nota d’onorario (CHF 322.60) del 31 gennaio 2023”

(cfr. doc. III1 pag. 6).

L’amministrazione

ha, poi, considerato la domanda di effetto sospensivo priva di oggetto e ha

respinto l’istanza di gratuito patrocinio con le medesime motivazioni formulate

nella decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. doc. A pag. 6; consid.

1.3.).

1.6. Con

risposta del 6 novembre 2023 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa

in quanto non divenuta priva di oggetto a seguito dell’emanazione della

decisione su reclamo del 2 novembre 2023 (cfr. doc. V pag. 3-4).

In

relazione alla richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria

l’amministrazione ha ribadito che, per la procedura di reclamo, non sono

ossequiati tutti i presupposti, segnatamente la necessità di un rappresentante

legale.

Per

quanto riguarda la procedura di ricorso, è stato affermato che non è adempiuta

la condizione della probabilità di esito favorevole (cfr. doc. V pag. 3).

1.7. Il

17 novembre 2023 la parte ricorrente ha eccepito la mancata ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, ritenendo che debbano

essere integralmente riconosciuti e osservando che “è fuori dubbio e ancora

dimostrato in questa ennesima vertenza, l’impossibilità per una persona non

cognita in materia, di difendersi autonomamente, senza affidarsi a patrocinio

professionale”, “specie per un privato, con gravi problemi psicofisici e

che versa già in una obbligata condizione finanziaria assolutamente precaria”,

come pure:

" (…) È inaccettabile, poi, quanto

arbitrariamente sostenuto da parte avversa con allegazione 6 novembre 2023.

In buona sostanza, l’USSI ha reso imprescindibile il

ricorso 13 ottobre 2023 di RI 1, ha poi accolto le richieste dell’interessato (ma

solo nelle more del presente procedimento) e, da ultimo, ha finanche l’ardire

di ritenere non dato il requisito dell’esito positivo del gravame.

Tutte argomentazioni che rasentano la temerarietà.

(…)” (Doc. VII pag. 3)

1.8. L’amministrazione,

il 1° dicembre 2023, ha confermato la propria risposta di causa al ricorso di

cui ha chiesto nel contempo la reiezione (cfr. doc. IX).

1.9. Il

doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. X).

considerato in diritto

2.1. L’art. 6 Lptca stabilisce che:

“ 1 L’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato.

2 Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3 Quest’ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA,

applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31

Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art.

58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per

costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla

vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il

litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le

questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi

casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere

contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013

consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",

in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente

lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio

provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto

di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste

della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im

Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997

pag. 452).

La

modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che

in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta

dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019

consid. 3.1.; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über

den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG, 4. Ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90

ad art. 53 pag. 988).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF

8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138

consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.2. Nel

caso di specie dagli atti risulta che l’USSI, con decisione su reclamo del 12

settembre 2023, da un lato, ha assunto il pagamento delle spese dentistiche

relative alla nota d’onorario di complessivi fr. 322.60 emessa dalla __________

il 31 gennaio 2023 nella misura di fr. 249.40 fondandosi sul parere della

Commissione dei periti dentisti del 30 maggio 2023.

Dall’altro,

ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

Con

ulteriore decisione su reclamo del 2 novembre 2023 l’amministrazione ha poi

riconosciuto all’insorgente anche l’ammontare di fr. 73.20, corrispondente alla

differenza tra l’importo complessivo della nota d’onorario del 31 gennaio 2023

di fr. 322.60 e quanto già versatogli, e meglio la somma di fr. 249.40, in

quanto con decisione su reclamo dell’11 aprile 2023, nonché con decisione del

17 maggio 2023 gli aveva concesso le prestazioni assistenziali per i mesi da

gennaio a maggio 2023 e con decisione del 23 giugno 2022 gli aveva garantito il

pagamento del preventivo di fr. 3'296.55 allestito il 24 maggio 2022 in

relazione alle cure dentarie del maggio 2022 presso la __________, il cui

amministratore unico è il Dr. med. dent. __________ (cfr. doc. 88; estratto RC

reperibile nel sito www.zefix.ch).

L’USSI

ha, tuttavia, nuovamente negato il gratuito patrocinio (cfr. doc. III1; consid.

1.5.).

Come

esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione

contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un

provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice

(cfr. consid. 2.1.).

Nel

caso in esame il 16 ottobre 2023 il TCA ha assegnato all’USSI un termine di 20

giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 13 ottobre 2023

(cfr. doc. II).

Tale

termine spirava il 6 novembre 2023, rispettivamente, tenendo conto del termine

di giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA), il 13 novembre 2023.

La nuova decisione su reclamo del 2 novembre 2023, trasmessa a questo Tribunale

il 2 novembre stesso (cfr. doc. III; consid. 1.5.) e menzionata nella risposta

di causa del 6 novembre 2023 (cfr. doc. V; consid. 1.6.), è stata, quindi,

emanata prima della scadenza del termine per la risposta.

Pertanto

la riconsiderazione pendente lite del 2 novembre 2023 adempie i presupposti

stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Con

la nuova decisione su reclamo, come visto, l’USSI ha assunto l’intera nota

d’onorario del 31 gennaio 2023 di fr. 322.60, come postulato dall’insorgente

nel ricorso del 13 ottobre 2023 contro la decisione su reclamo del 12 settembre

2023 (cfr. doc. I pag. 25; consid. 1.4.), ma ha respinto, come precedentemente

con la decisione su reclamo del 12 settembre 2023 (cfr. doc. A pag. 6; consid.

1.3.) la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. III1; consid. 1.5.).

La

vertenza, dunque, in relazione al pagamento della nota d’onorario della __________,

è divenuta priva d’oggetto, come del resto indicato dalla parte resistente

(cfr., doc. V).

Conseguentemente è diventata

priva di oggetto anche la richiesta di concedere al ricorso l’effetto

sospensivo (cfr. doc. I pag. 24; consid. 1.4.).

Il

litigio, tuttavia, considerato che la parte ricorrente, il 17 novembre 2023, ha

censurato la mancata ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio per la procedura davanti all’amministrazione (cfr. doc. VII; consid.

1.7.) - diniego peraltro già contestato nel ricorso del 13 ottobre 2023 (cfr.

doc. I; consid. 1.4.) - sussiste ancora per quanto attiene al tema appena

citato e ha come oggetto la questione di sapere se l’USSI abbia correttamente

oppure no negato a RI 1 l’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.

2.3. L’insorgente

era già rappresentato dall’avv. RA 1 nella procedura di reclamo dinanzi

all’USSI.

La

decisione su reclamo del 12 settembre 2023 ha parzialmente accolto il reclamo

di RI 1 contro il provvedimento del 19 aprile 2023 di rifiuto di assunzione

della nota d’onorario del 31 gennaio 2023 di complessivi fr. 322.60, riconoscendo

il pagamento di fr. 249.40 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

Inoltre

con la successiva decisione su reclamo del 2 novembre 2023, con cui l’USSI ha

riconsiderato la decisione su reclamo del 12 settembre 2023, è stata assunta

l’intera fattura dentistica (cfr. doc. III1; consid. 1.5.).

L'art.

52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA),

applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli

art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, prevede che di regola nella

procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

Tuttavia

colui, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito

patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04

del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag.

133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N.

7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., n. 84 ad art. 52; n. 48

ad art. 37; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101

del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).

La

nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre

situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione

può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Con

sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando

la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che l’assegnazione di ripetibili

alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da

principi giuridici generali né da garanzie procedurali conferite dalla

Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura

applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di opposizione

secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente

allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza,

al gratuito patrocinio (cfr. pure U.

Kieser, op. cit., n. 85 ad art. 52).

Al

riguardo cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.21., riguardante il

ricorrente e il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal TF con giudizio

8C_609/2023 del 2 novembre 2023 (cfr. consid. 1.4.); STCA 42.2021.11 del 21

giugno 2021 consid. 2.19.; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.

2.4. L'art.

37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del

rinvio di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure

art. 65 Las), enuncia che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

La

necessità di patrocinio da parte di un legale – eccezionale nella procedura

amministrativa (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7)

– dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla

particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle

questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente.

Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri

interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave

nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un

patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità

della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non

possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker

Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung

grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles

besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se

l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1

con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di

un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo

di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF

8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.

161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del

7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

In

casu, tutto ben considerato, la questione di sapere se la nota d’onorario del

31 gennaio 2023 di fr. 322.60 per le cure dentistiche del 12 e 23 maggio 2022 e

23 gennaio 2023, rifiutata in prima battuta con decisione del 19 aprile 2023 e

poi parzialmente riconosciuta con decisione su reclamo del 12 settembre 2023

(cfr. consid. 1.1.; 1.3.), dovesse essere assunta da parte dell’USSI non va

definita quale tema giuridico complesso da chiarire.

In

effetti per la risoluzione della problematica andava semplicemente considerato,

come poi effettuato dall’amministrazione con le decisioni su reclamo del 12

settembre e del 2 novembre 2023 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.), in primo luogo, che

il ricorrente è stato al beneficio delle prestazioni assistenziali fino a

dicembre 2022 e che con decisione su reclamo dell’11 aprile 2023

l’amministrazione già gli aveva riconosciuto una prestazione assistenziale di

fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023 (cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto

2023 consid. 1.3.).

In

secondo luogo, che il 23 giugno 2022 l’USSI aveva garantito il pagamento del

preventivo di fr. 3'296.55 per trattamenti dentari, tra cui quelli in questione

(cfr. doc. III1; 88; consid. 1.5.).

Ritenuta

la non particolare complessità del caso, l’insorgente, che ha d’altronde

dimostrato, in sede di reclamo, dove ha fatto riferimento proprio al preventivo

2022 (“le prestazioni in oggetto fanno parte di cure già accettate per un

importo nettamente superiore da voi nel 2022 e che prevedevano un impianto

dentario nell’arcata inferiore e che, per problematiche ad un dente e di

parodontite, si sono protratte nel tempo (…)”; cfr. doc. 28), di essere in

grado di difendere i propri interessi da solo (nonostante la parte ricorrente,

il 17 novembre 2023 abbia fatto valere “gravi problemi psicofisici” – cfr.

doc. VII; consid. 1.7. –, senza peraltro allegare ad ogni modo specifici

attestati medici), poteva semmai farsi rappresentare, per tale vertenza, da un

terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel settore sociale

(cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018).

Ne

discende che, non essendo ossequiate le condizioni relative al gratuito

patrocinio, il ricorrente non avrebbe avuto diritto, in ogni caso, di essere

ammesso al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. STCA

42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.8., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.16., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017).

All’insorgente

non vanno, pertanto, accordate ripetibili per la procedura di reclamo.

Il ricorso da questo profilo deve,

conseguentemente, essere respinto.

2.5. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.6. RI

1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la

procedura davanti al TCA (cfr. doc. I pag. 23; consid. 1.4.).

Per quanto riguarda la questione

delle spese dentarie, il ricorso è divenuto privo di oggetto, visto che l’USSI

con la decisione su reclamo del 2 novembre 2023 ha riconosciuto il pagamento

dell’intera nota d’onorario emessa il 31 gennaio 2023 dalla __________ (cfr.

consid. 2.2.).

Se la causa diventa priva di

oggetto e deve essere stralciata dai ruoli, il Tribunale deve decidere circa il

diritto alle ripetibili, prendendo in considerazione, sulla base di un esame

sommario, l’esito probabile nel caso in cui avesse dovuto pronunciarsi nel

merito (cfr. STF 8C_761/2018 del 27 giugno

2019 consid. 2; DTF 142 V 551 consid. 8.2.; SVR 2008 AHV Nr. 17 pag. 51; DTF 129 V 113).

In concreto questa Corte, in

virtù della decisione del 23 giugno 2022 con la quale l’USSI ha accettato il

preventivo del Dr. med. dent. __________ allestito il 24 maggio 2022 in

relazione a cure dentarie prestate, in particolare il 12 e il 23 maggio 2022

(cfr. doc. 90) e del fatto che l’amministrazione già con decisione su reclamo

dell’11 aprile 2023, aveva assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale di

fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023 (cfr. consid. 2.4.), avrebbe dovuto

accogliere il ricorso contro il rifiuto di assumere integralmente la fattura

del 31 gennaio 2023 concernente le cure dentistiche del 12 e 23 maggio 2022 e

del 23 gennaio 2023.

Il ricorrente, rappresentato da

un avvocato, ha quindi diritto all’importo di fr. 1'200.-- a titolo di

ripetibili.

Visto il diritto a ripetibili la

richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.4.),

relativa alla parte della lite riguardante le spese dentistiche (divenuta priva

di oggetto) per la quale l’insorgente sarebbe stata vincente in causa, è

diventata priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5;

STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile

2003; DTF 124 V 310 consid. 6).

2.7. Per

la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di

principio essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui

adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La

domanda dell’insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di

assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1

Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si

estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv.

1 LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della

procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti

davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.8. La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF

8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021

Considerandi

del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid.

2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del

18.

settembre 2019 consid. 2.11.

2.9

Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che, già indipendentemente dalla questione

di sapere se l’assistenza di un avvocato vada ritenuta o meno necessaria o

almeno indicata (è infatti piuttosto nella procedura di reclamo davanti

all’amministrazione che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di

tale presupposto e che l’esame dello stesso avviene in base a criteri più

severi; cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019

del 21 gennaio 2020 consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2.,

pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid.

4.2.-4.3.; DTF 103 V 46), non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26

settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Alla

luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei

siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente

vertenza relativa alla questione di sapere se l’USSI abbia correttamente negato

al ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo e non concesso

ripetibili (cfr. consid. 2.4.), appariva, dopo un esame degli atti forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti dalla rilevante

documentazione agli atti emergeva in modo indubbio che il tema non risultava

complesso e che la necessità di patrocinio da parte di un legale non era data.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2022.7

del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid.

2.11.).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per

quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili (parziali) e di rifiuto,

per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito

patrocinio cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.18.; STCA

38.2019.11

del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9.

il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato

considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione

del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’USSI

verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili per la procedura davanti al TCA.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non

divenuta priva di oggetto, è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti