42.2023.39
Doc. agli atti non consentono di decidere se abitaz. assegnata a cittadina UA con permesso S e a figlio minore fosse adeguata. Si impone complem. istrutt. Se non adeguata, rifiuto prest. assist. ingiust. Se adeguata limitaz., ritenuto che ha causato sciogl. locaz. Aiuto d'urgenza non va c.que negato
18 marzo 2024Italiano67 min
Presidente del TCA ha accolto ai sensi dei considerandi la domanda della ricorrente tendente a
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.39
rs
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 13 settembre 2023 emanata da
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 (__________.1974), cittadina ucraina in possesso di un permesso S per persone
bisognose di protezione provvisoria (cfr. doc. 124; 130; 280; A1 pag. 10), è
giunta in Svizzera con i figli __________ (__________.2010) e __________ (__________.1999)
nel marzo 2022 (cfr. doc. 93).
La
medesima ha percepito prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di aprile
sino al mese di giugno 2022, come pure dal mese di settembre 2022 al mese di
febbraio 2023 e nel mese di maggio 2023 (cfr. doc. A1; 121-122=XVbis; 198; 194;
192; 204; 206; 216; 236; 248; 265; 276; 288).
1.2. Con
decisione del 4 luglio 2023 l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati
(in seguito: URAR) ha stabilito:
" (…) ai
sensi dell’art. 83 cpv. 1 Lasi “le prestazioni di aiuto sociale o le
prestazioni ridotte di cui all’articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte
o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario:
e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto
di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando
così la sua situazione”;
Considerato che in data 22 maggio 2023 ha firmato il contratto di
locazione per l’appartamento sito a __________ e ritenuto che in data 09 giugno
2023, senza fornire valide giustificazioni, ha rifiutato l’alloggio finanziato
dal Cantone, non si giustifica più il versamento di una prestazione
assistenziale a suo favore. Entro il 07 agosto 2023 dovrà lasciare l’Hotel __________.
(…)” (Doc. 85=119)
1.3. Il
6 settembre 2023 RI 1, rappresentata dallo Studio legale RA 1, ha interposto
tempestivo reclamo, postulando il versamento delle prestazioni assistenziali
per lei e il figlio __________, incluso il diritto di alloggiare all’Hotel __________
fino a che non sarà trovato un appartamento consono alle necessità del nucleo
familiare, asserendo di non avere mai rifiutato un “alloggio conveniente” che
il contratto relativo all’appartamento di 2,5 locali a __________ per lei e suo
figlio __________, dodicenne, sottoscritto il 22 maggio 2023 (cfr. doc. 54), è
stato sciolto “praticamente su costrizione del locatore, il quale non voleva
sentire ragioni e rifiutava categoricamente di risolvere i difetti segnalati”
(forte odore chimico). È stato precisato che a causa del costante e cattivo, se
non addirittura nocivo, odore chimico in tutti i locali l’alloggio non era del
resto “conveniente” (cfr. doc. 38 segg.).
In
via subordinata, è stato fatto valere che la decisione è sproporzionata e tange
l’essenza del diritto alla dignità umana (art. 12 Cost.).
La
reclamante ha, altresì, chiesto la concessione dell’effetto sospensivo e del
gratuito patrocinio (cfr. doc. 48).
1.4. Con
decisione su reclamo del 13 settembre 2023 l’URAR ha confermato il precedente
provvedimento del 4 luglio 2023, rilevando segnatamente che il Cantone, tramite
il responsabile del reperimento degli alloggi, ha ritenuto l’appartamento
idoneo e pertanto abitabile, come pure che dal verbale di constatazione dello
stato dell’ente locato alla consegna non risulta alcun appunto circa l’odore
chimico, né di presenza di muffa nella cucina o in altri locali.
Anche
in occasione dell’incontro del 9 giugno 2023 i funzionari presenti
nell’abitazione hanno constatato l’assenza di qualsiasi odore.
Per
quanto attiene all’art. 12 Cost., l’amministrazione ha puntualizzato di aver
fornito alla reclamante e al figlio un aiuto transitorio sino al 7 agosto 2023,
concedendo loro vitto e alloggio presso la pensione __________, al fine di
trovare in autonomia un’abitazione non più finanziata dal Cantone. Tuttavia
essi vi hanno pernottato unicamente il 3, il 5 e il 7 luglio 2023, mangiando
solo in due occasioni, come affermato dal titolare del __________. Inoltre RI 1
ha viaggiato in Svizzera e all’estero usufruendo di prestiti da terzi (cfr.
doc. A1).
La
richiesta di effetto sospensivo è stata considerata priva di oggetto e
l’istanza di gratuito patrocinio è stata respinta (cfr. doc. A1 pag. 13).
1.5. Contro
la decisione su reclamo RI 1, sempre patrocinata dallo Studio legale RA 1, il
16 ottobre 2023, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, oltre
alla concessione dell’effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, in via
principale, l’annullamento della stessa e il versamento delle prestazioni
assistenziali per lei e il figlio __________, incluso il diritto di alloggiare
in un Centro di accoglienza collettivo fino a che non sarà trovato un
appartamento consono alle necessità del nucleo familiare.
In
via subordinata, l’insorgente ha postulato il rinvio degli atti all’URAR per
emettere una nuova decisione ai sensi dei considerandi del giudizio del TCA
secondo cui ella non ha violato l’art. 83 cpv. 1 lett. d, né lett. e LAsi (cfr.
doc. I pag. 14).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto in particolare:
" - La
signora RI 1 ha accettato l’appartamento individuato dal
Cantone, firmando il contratto di
locazione. L’URAR ha correttamente rilevato questa circostanza.
-
L’appartamento presentava un forte
odore chimico e della muffa; non era adatto per viverci. Su questo punto
l’URAR, che ha l’obbligo di accertare d’ufficio i fatti, non ha raccolto le
prove necessarie e ha ponderato arbitrariamente i mezzi di prova disponibili.
-
Il locatore ha dato la disdetta
del contratto di locazione, non la signora RI 1. L’URAR ha correttamente
rilevato questa circostanza.
-
Il locatore ha disdetto il
contratto di locazione perché la signora RI 1 ha segnalato la presenza di
difetti nell’appartamento; l’asserito “atteggiamento ostile” della signora RI 1
è un’allegazione dell’URAR che non trova conforto nei mezzi di prova;
-
La signora RI 1 ha consultato
l’URAR prima che la disdetta entrasse in effetto e entro i termini di
contestazione della disdetta, ciò che emerge dalle stesse prove invocate
dall’URAR;
-
Alla signora RI 1 non è stata
fatta nessuna proposta di cercare in autonomia un appartamento in caso di
rifiuto, e, se anche le fosse stata fatta, le conseguenze prospettate in caso
di rifiuto dell’appartamento attuale non erano affatto quelle che sono poi
seguite; inoltre non si sarebbe aspettata la scadenza del presunto termine di
30 giorni, violando il principio della buona fede.” (Doc. I pag. 8-9)
Il
patrocinatore dell’insorgente ha, poi, asserito che la conclusione dell’URAR
secondo cui quest’ultima avrebbe violato l’art. 83 cpv. 1 lett. 2 LAsi è
errata, poiché:
- l’appartamento non era idoneo,
visti i difetti di muffa e odore
chimico;
-
la signora RI 1 non ha sciolto il
rapporto di locazione (è stato il locatore) né ne ha provocato colposamente lo
scioglimento (si è limitata a segnalare dei difetti dell’appartamento;
l’asserito atteggiamento ostile non risulta).
-
la signora RI 1 ha consultato
l’URAR in tempo utile, cioè prima della riconsegna dell’appartamento e entro i
termini per la contestazione della disdetta.” (Doc. I pag. 9)
La
parte ricorrente ha puntualizzato che, se anche RI 1 avesse violato l’art. 83
cpv. 1 lett. e LASi, ciò che comunque nega recisamente, la decisione del 4
luglio 2023 sarebbe comunque sproporzionata, non essendo stata avvertita di
questa conseguenza e tenuto conto che la soppressione delle prestazioni è solo una
possibile conseguenza fra tante, tra cui rientrano la soppressione parziale o
la riduzione delle stesse. Deve anche essere possibile il semplice ammonimento.
Con
riferimento all’art. 12 Cost. è stato censurato quanto affermato
dall’amministrazione circa la permanenza dell’insorgente al __________,
indicando che non corrisponde a verità che “almeno dal 1° luglio al 6
settembre 2023” la medesima avrebbe trovato alloggio e sostentamento
altrove. Ella non si spiega le affermazioni del titolare del __________, la cui
credibilità sarebbe nulla, visti i recenti scandali di prostituzione che
sembrerebbe abbiano travolto il Centro, e che provava antipatia verso la
medesima. Al riguardo è stato specificato che altri due ospiti possono
testimoniare circa la permanenza e il pernottamento presso il Centro e che il
figlio ha partecipato al corso __________ dal 3 al 14 luglio 2023.
La
parte ricorrente ha confermato di essere stata in viaggio in Ucraina dal 25
luglio al 19 agosto 2023 per importanti motivi familiari e che avrebbe
informato in merito l’URAR.
È
stato aggiunto che l’insorgente e __________, entrambi vegetariani, quando non
mangiavano presso il __________, andavano gratuitamente presso il __________ o
capitava che fosse la figlia __________ a portare loro da mangiare o desse
pochi soldi per comprarselo (cfr. doc. I).
1.6. In
risposta l’URAR ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.7. Il
30 novembre 2023 la parte ricorrente ha presentato un atto di replica (cfr.
doc. XX; A8-A19).
1.8. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo il 15 dicembre 2023 (cfr. doc. XXII).
1.9. Il
20 dicembre 2023 l’avv. __________ e il MLaw __________, per conto della ricorrente,
hanno inviato una richiesta urgente di decidere in modo incidentale sulla
domanda di effetto sospensivo al ricorso e in via subordinata di ordinare a
URAR, quale misura superprovvisionale inaudita altera parte di
corrisponderle le prestazioni assistenziali per il sostentamento, l’alloggio e
Fatti
i costi della salute per la durata del presente procedimento.
Al
riguardo è stato evidenziato che la figlia maggiore, __________, e il padre
dell’insorgente, __________, i quali, anch’essi in possesso di un permesso S
(cfr. doc. 190; 191), stanno ospitando RI 1 e __________ a cui l’URAR ha negato
una prestazione di alloggio, hanno ricevuto il 15 dicembre 2023 la lettera di
disdetta del loro appartamento a __________.
Quale
motivo della disdetta è stato indicato che “(…) abbiamo saputo dalla
Cancelleria Comunale di __________ che dal 19 agosto 2023 la signora RI 1 e suo
figlio __________ abitano nel suo appartamento”, adibito a due persone
(cfr.
doc. i).
È
stato, inoltre, affermato che permangono pure le ulteriori difficoltà e rischi
derivanti dal fatto che la ricorrente e il figlio non hanno i mezzi necessari
per provvedere al proprio sostentamento e per fare fronte ai costi per la
salute (cfr. doc. XXIV).
1.10. Con
decreto del 21 dicembre 2023 il
Presidente del TCA ha accolto ai sensi dei considerandi la domanda della ricorrente tendente a
ottenere delle misure superprovvisionali urgenti.
Gli
atti sono stati rinviati all’URAR per esperire ulteriori accertamenti volti a
verificare, con la collaborazione di RI 1, la capacità economica della figlia e
del padre, come pure con quali mezzi finanziari l’insorgente si sia recata in
Ucraina nell’estate 2023 e da chi le siano stati erogati.
Nel
decreto è stato altresì precisato che “anche le problematiche di salute di __________
dovranno essere attestate da adeguati certificati medici”.
Il
Presidente di questa Corte ha concluso indicando che “nella misura in cui
dagli accertamenti dell’URAR risulterà che l’insorgente vive in una situazione
di indigenza, ella e il figlio avranno diritto, durante la presente procedura,
all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all’art.
12 Cost.” (cfr. doc. XXV).
1.11. Il
29 dicembre 2023 il patrocinatore della ricorrente ha evidenziato che,
contrariamente a quanto asserito dall’URAR, il problema di muffa e maleodore
dell’appartamento di __________ emerge dalla dichiarazione della signora __________
e dalle fotografie scambiate nella conversazione whatsApp tra RI 1 e il
locatore. Al riguardo è stata allegata una foto dello stato dell’appartamento
scattata dall’insorgente il 20 dicembre 2023 con il permesso dell’attuale
conduttrice (cfr. doc. XXVI; doc. A20).
1.12. L’amministrazione,
il 5 gennaio 2024, ha puntualizzato, da un lato, di avere informato, già il 19
settembre 2023, i legali dell’insorgente circa la possibilità di inoltrare, non
appena la situazione di quest’ultima risultasse compromessa, una richiesta di
aiuto d’urgenza. Dall’altro, di ignorare i motivi per i quali una tale domanda
non sia stata avanzata in precedenza.
L’URAR
ha, inoltre, comunicato di avere riconosciuto, il 5 gennaio 2024 (cfr. doc.
569), alla ricorrente e al figlio, a seguito del decreto incidentale del 21
dicembre 2023 (cfr. consid. 1.10.) e dei documenti forniti il 29 dicembre 2023
e ricevuti il 2 gennaio 2024 su sua richiesta del 22 dicembre 2023, un aiuto
d’urgenza consistente nella presa a carico delle spese di vitto e alloggio
presso la struttura __________ (cfr. doc. XXVIII; 518-569).
1.13. Il
12 gennaio 2023 la parte resistente ha poi sottolineato che “non si intende
contestare che nel mese di dicembre 2023 sia emersa la presenza di muffa
nell’appartamento in questione. Tuttavia si ribadisce che nei mesi di maggio
2023 e giugno 2023, periodo contestuale alla rinuncia ingiustificata da parte
della signora RI 1, l’appartamento di __________ si trovava in ottimo stato.
Quanto emerso nel mese di dicembre 2023 è verosimilmente riconducibile ad
un’incuria nell’uso dell’appartamento da parte della signora __________
(eccessivo calore all’interno dell’appartamento e mancato arieggiamento).
Quest’ultima aveva infatti confermato che l’appartamento, a giugno 2023, non
presentava alcun difetto. D’altronde una tale situazione di muffa e di odore
chimico non è emersa in nessun altro appartamento della palazzina”.
L’URAR
ha altresì allegato le dichiarazioni del 4 e del 10 gennaio 2024 dei precedenti
inquilini, __________ (dal 1° dicembre 2019 al 1° dicembre 2021) e __________
(al 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023), i cui nominativi gli sono stati forniti
dalla __________, proprietaria dell’appartamento, da cui risulta che nel
periodo in cui hanno vissuto nell’appartamento di __________ mai hanno avuto
problemi di muffa, nonché le attestazioni di __________, che è stato nell’alloggio
il 2 maggio 2023 quale interprete, e di __________, collaboratore dell’URAR,
che è stato nell’appartamento il 22 e il 30 maggio 2023 in occasione di due
sopralluoghi, prima e al momento della conclusione del contratto, come pure il
9 giugno 2023 per un’ulteriore visita di controllo, i quali non hanno
riscontrato odori sospetti, muffa o simili. __________, in qualità di
collaboratore del settore alloggi incaricato della ricerca e attribuzione di
appartamenti, ha aggiunto che l’alloggio di __________ era “assolutamente
idoneo ad essere abitato”.
L’amministrazione
ha pure precisato che durante il colloquio con l’URAR del 22 agosto 2023 (cfr.
doc. 19), richiesto dalla figlia dell’insorgente in relazione alla situazione
scolastica del fratello __________, è stato verbalizzato, segnatamente, che “comunichiamo
alla signora RI 1 che ci ha dimostrato di non necessitare di un alloggio
considerato che non ha mai presenziato presso il __________. La signora
dichiara di non aver necessitato dell’appartamento perché era in Ucraina (…).
La signora __________ dichiara inoltre che RI 1 non è stata a __________ per
prendersi cura di __________ e passare del tempo con la propria famiglia”.
Infine,
a titolo abbondanziale, l’URAR ha rilevato che il responsabile di __________, __________,
ha dichiarato che sino all’11 gennaio 2024 la ricorrente non si è presentata
presso tale struttura, né ha preso contatto con la stessa (cfr. doc. XXX;
570-574).
Il
17 gennaio 2024 l’amministrazione ha trasmesso un ulteriore scritto di __________
da cui si evince che l’insorgente nemmeno fino a quella data si era recata o si
era rivolta a __________ (cfr. doc. XXXII; 575).
1.14. La
parte ricorrente, il 26 gennaio 2024, si è nuovamente espressa in merito alla
fattispecie.
Riguardo
al fatto di non usufruire di __________ è stato indicato che tale soluzione
abitativa acuisce i problemi della famiglia __________, visto che tale
struttura è ancora più distante dalla Scuola media di __________ frequentata da
__________. Nel frattempo, del resto, l’insorgente e il figlio hanno ottenuto
dall’agenzia immobiliare dell’appartamento assegnato alla figlia e al padre il
permesso di risiedere temporaneamente in questo appartamento, la cui disdetta
(cfr. consid. 1.9.) è stata annullata.
Il
rappresentante della ricorrente ha sottolineato che, nonostante quest’ultima, a
seguito del decreto del 21 dicembre 2023, abbia inviato ampia documentazione
medica all’URAR, tale Ufficio, nella decisione del 5 gennaio 2024, non si è
pronunciato sul riconoscimento delle spese per le cure mediche, in contrasto
con il provvedimento supercautelare.
È
stato affermato che RI 1 e il figlio continuano altresì a necessitare un aiuto
per il vitto e il sostentamento, ad esempio per i costi del materiale
scolastico e per l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici per __________
(cfr. doc. XXXIV; A23).
1.15. Il
12 febbraio 2024 l’URAR ha preso posizione in merito, osservando in particolare
che con messaggio di posta elettronica del 30 gennaio 2024 è stato spiegato
alla ricorrente il motivo del rifiuto della copertura dei costi per i plantari
di __________, ossia che “avendo perso il diritto alle prestazioni e non
avendo voluto per ora entrare in regime di aiuto d’urgenza è per noi
impossibile dare seguito alle attuali e future richieste di riconoscimento
costi di qualsiasi natura. Come da nostra decisione la preghiamo di recarsi
presso __________, accettare l’aiuto d’urgenza che le spetta di diritto per ottenere
le prestazioni di diritto, fra cui anche le spese mediche.”
L’amministrazione
ha evidenziato che l’insorgente non ha comunque dato seguito alla richiesta di
sapere se successivamente al preventivo, la cui validità di sei mesi era
scaduta, è stata emessa una fattura (cfr. doc. XXXVI).
1.16. Il
doc. XXXVI è stato trasmesso per conoscenza allo studio legale RA 1 (cfr. doc.
XXXVII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. L’art.
10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i
richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo
e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”),
stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni
assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33
Laps.
Nel
caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 13 settembre 2023, ha
confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso
di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto delle prestazioni
assistenziali (cfr. consid. 1.2.; 1.4.).
Siccome
l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di
dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può
beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le
prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente
ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del
menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente
tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr.
STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).
nel
merito
2.2. La
Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4
enuncia che la Svizzera può accordare
provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un
pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile
e in situazioni di violenza generalizzata.
Ai
sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri
la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di
protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima
di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso
e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo
l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al
quale sono state attribuite (cpv. 1).
Se
dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione
provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un
permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria
(cpv. 2).
Dieci
anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare
loro il permesso di domicilio (cpv. 3).
L’art.
45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1
sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:
"
1 Durante i primi cinque anni dalla concessione
della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una
carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale
come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali.
Non autorizza a varcare la frontiera.
Considerandi
2.
Dalla
durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto
di residenza.
3.
La carta di
soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la
Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli
stranieri.
Il
Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto
di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga
dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto
rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura
d’asilo ordinaria.
Lo
statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo
di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una
guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede
il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla
soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).
Il
9.
novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S
per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4
marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).
Nella
seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo
statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà
revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si
stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi,
definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui
entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età
lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025).
2.3
Per
quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone
bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr.
consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione
garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano
in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono
state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal
Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni
possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art.
81.
LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù
della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento
di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo
sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché,
su richiesta, un soccorso d’emergenza.
Giusta
l’art. 82 LAsi:
"
1.
La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del
soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una
decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un
termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.
2.
Per la durata di
una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo
l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti
l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si
applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
2bis Durante una
moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede,
i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e
2.
L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
3.
Il sostegno ai
richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in
natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone
residenti in Svizzera.
3bis Nel collocare
richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone
che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei
loro bisogni particolari.
4.
Il soccorso
d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura
nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno
è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
5.
Nel sostegno ai
rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un
permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare;
segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e
culturale.”
2.4
Come visto, l’art. 82 cpv. 1
LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso
d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge sull’assistenza
sociale del Cantone Ticino enuncia che:
"
1.
Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la
concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali
concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora.
2.
Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3.
II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
L’art.
1.
del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le
persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata
rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007),
relativo al campo d’applicazione, prevede che:
"
1.
Il presente regolamento disciplina la determinazione,
la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali
alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è
stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una
decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il
territorio svizzero.
2.
Sono
fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26
giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2
sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
Secondo
l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto
alla prestazione assistenziale:
"
1.
Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal
giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.
2.
Non
vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la
richiesta.
3.
Sono
fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata
nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni
precedentemente erogate.
4.
Il
diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi
previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”
L’art.
9.
del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali,
enuncia che:
"
1.
Le prestazioni assistenziali possono essere concesse
in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico
dell’alloggio e dei costi della salute.
2.
Per il sostentamento
(comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:
a) persona
sola
CHF 500.–
b)
coniugi
CHF 750.–
c) supplemento per 1° figlio
minorenne
CHF 317.–
d) supplemento per ogni figlio
minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
3.
Per i figli maggiorenni è
concessa la prestazione di CHF 500.–.
4.
Per le spese per
l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento,
comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
a) persona sola CHF 800.–
b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi,
conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF
1100.–
c) due persone singole CHF 1250.–
d) tre o più persone CHF 1500.–
5.
Per le
persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture
dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali
previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.
6.
Per i
costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge
federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti
stabiliti dall’Ufficio.
7.
È pure
riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie
e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
8.
Nel caso
in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente
a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF
200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto
proporzionalmente.
9.
La
prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione,
rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e
del danno causato.”
2.5
L’art.
83.
LASi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale,
prevede:
" 1Le
prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’articolo 82
capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il
beneficiario:
a. le ha ottenute o ha tentato di
ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
b. rifiuta di informare il servizio
competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere
informazioni;
c. non comunica modifiche essenziali della propria
situazione;
d. manifestamente non si adopera per migliorare
la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti
che gli sono stati attribuiti;
e. senza consultare il servizio
competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua
colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto
sociale;
g. non si conforma agli ordini del
servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di
aiuto sociale;
h. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;
i. è perseguito penalmente o è stato
oggetto di una condanna penale;
j. si rende colpevole di una grave
violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua
identità;
k. espone a pericolo la sicurezza e
l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o
delle istituzioni responsabili dell’alloggio.
1bis Il
capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le
persone residenti in Svizzera è assicurata.228
2Le prestazioni di aiuto sociale
ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da
restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto
sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85
capoverso 3 è applicabile.”
L'elenco
dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere
in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni
sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli
abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3).
2.6
In dottrina Nguyen Minh Son, in
Code annoté de droit des migrations - Volume IV Loi sur l’asile
(LAsi), Berna 2015, ad art. 83, pag. 572 segg., rileva:
" 1. L’art. 83 LAsi, adopté dans le cadre de la loi du 26 juin 1998,9 a fait l’objet d’une
première modification, cela à la suite du message de 2002.
2.
Le Conseil fédéral n’a formulé
aucune proposition au sujet de l’art. 83 LAsi, ni dans le message de 2010, ni dans celui
de 2011. C’est au sein de la Commission des institutions politiques du Conseil
national (CIP-CN) que574le durcissement a été décidé. Le 13 juin 2012, le
Conseil national a adopté la modification.11 Quant au Conseil des Etats, en date du 12
septembre 2012, il a suivi le Conseil national sur plusieurs points,
mais a également introduit des éléments nouveaux.12 Finalement, le 3 décembre 2012, la Chambre basse
a adhéré à la décision de la Chambre haute.
(…).
8.
(…) l’art. 83 LAsi prévoit les mesures suivantes :
• le refus complet,
• le refus partiel,
• la réduction,
• la suppression.
9.
L’art. 83 LAsi ne régit pas la problématique de
la durée des sanctions. C’est pourquoi il y a lieu d’examiner au cas par
cas sur la base du principe de la
proportionnalité. Lorsqu’une sanction a été infligée pour une durée
indéterminée, il est possible de déposer une demande de réexamen. Si
l’état de fait s’est notablement modifié depuis la première décision,
l’autorité a l’obligation d’entrer en matière.
10.
Selon la jurisprudence, la
suppression de l’aide sociale est possible dans les trois cas de figure
suivants:
• Premièrement, on est en présence
d’un abus de droit, en ce sens que la personne intéressée provoque intentionnellement
son dénuement afin de bénéficier des prestations d’assistance et il les utilise
à des fins étrangères à celle-ci.
• Deuxièmement, la personne intéressée
n’établit pas son besoin d’assistance et fait preuve d’un manque de
collaboration.
• Troisièmement, la personne qui
sollicite des prestations d’assistance est objectivement en mesure de pourvoir
à son propre entretien en acceptant un travail convenable.
11.
Toute limitation de l’assistance
doit respecter les principes généraux du droit administratif (art. 5
Cst.) ainsi que les droits
fondamentaux des personnes intéressées (par exemple, les art. 7
et 12 Cst.). (…)”
Relativamente
al concetto di “un lavoro o un alloggio convenienti” (“convenables”; “zumutbare”),
ossia adeguati, di cui all’art. 83 cpv. 1 lett. d LAsi (a cui fa implicitamente
riferimento la lett. e dell’art. 83 cpv. 1 LAsi, menzionando lo scioglimento del
rapporto di lavoro o di locazione – che alla lett. d risulta essere stato
attribuito in quanto conveniente; cfr. consid. 2.5.), Nguyen rinvia alla sentenza del Tribunale federale
2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, secondo cui colui
che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze - in particolare
accettando un lavoro adeguato - i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza,
non adempie i presupposti legali.
Il
versamento di un aiuto materiale può essere subordinato alla partecipazione a
misure occupazionali e d'inserimento. Queste misure o programmi devono, in
linea di principio, essere considerati come un lavoro adeguato, anche se il
reddito che procurano non raggiunge l'ammontare delle prestazioni
assistenziali.
In
caso di fondamentale rifiuto a partecipare a misure occupazionali e d'inserimento
che garantiscono il minimo vitale, le prestazioni (finanziarie) di assistenza
possono essere totalmente soppresse.
Il
consid. 5.3. di tale giudizio prevede che il concetto di lavoro adeguato della
LAsi faccia riferimento alla nozione di adeguatezza di cui all’art. 16 cpv. 2
LADI.
Il
TCA ritiene, perciò, che anche il concetto di alloggio conveniente possa, per
analogia, essere definito facendo capo ai criteri dell’art. 16 cpv. 2 LADI, in
particolare lett. c (“Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall’obbligo di accettazione un’occupazione che non è conforme all’età, alla
situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato”).
2.7
Nella
presente evenienza la ricorrente, il padre __________, la figlia __________ e
il figlio __________ hanno risieduto presso la signora __________ a __________
(cfr. doc. A1 pag. 10; 443).
Dal
21.
febbraio 2023 il nucleo familiare dell’insorgente è stato ammesso al Centro __________
(cfr. doc. A1 pag. 10; 140).
Dal
“Modulo di informazione ed accettazione di entrata al centro regionale di
alloggio collettivo di __________”, firmato dalla ricorrente il 21 febbraio
2023.
(contrariamente a quanto affermato nel ricorso; cfr. doc. I pag. 9),
risulta che la medesima, da un lato, è stata resa attenta, in particolare, che
una volta valutata la sua situazione personale e tenuto conto dei suoi bisogni,
le sarebbe stata assegnata una soluzione abitativa finanziata dal Cantone.
Dall’altro, è stata informata che nell’eventualità di non accettazione di tale
soluzione senza valide giustificazioni “ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 LAsi le
prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’art. 82
capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il
beneficiario: d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione
rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati
attribuiti” (cfr. doc. 140; XIII).
Alla
ricorrente e al figlio è stata trovata una soluzione abitativa il 5 maggio 2023
a __________. Il relativo appartamento di 2,5 locali al secondo piano di una
palazzina è stato visto il 17 maggio 2023 dall’insorgente, la quale ha firmato
il contratto di locazione di durata indeterminata (disdetta con un preavviso di
tre mesi) con la __________, rappresentata da __________, il 22 maggio 2023
(cfr. doc. A1; I; 142=102).
Dal
“Verbale di constatazione dello stato dell’ente locato alla consegna e alla
riconsegna” in relazione all’appartamento di __________ del 22 maggio 2023 si
evince che la porta di una camera era danneggiata (cfr. doc. 155).
Nel
frattempo il 9 maggio 2023 __________ e __________ hanno concluso un contratto
di locazione relativo a un appartamento di 2,5 locali a __________ (cfr. doc.
182).
Il
23.
maggio 2023 la ricorrente ha segnalato al rappresentante del locatore (__________),
tramite messaggio WhatsApp, che in cucina la lampadina fissata al soffitto,
nonché la lampada sopra il lavello non funzionavano e gli ha chiesto,
segnatamente, di riparare la porta di una stanza. Ella ha pure domandato se
nell’appartamento non vi fosse la ventilazione (cfr. doc. 110).
L’insorgente,
il 24 maggio 2023, ha poi informato __________ che nell’appartamento vi era un
odore sgradevole persistente, anche nella stanza, nonostante avesse lasciato
aperte le finestre e che la cappa sopra il fornello della cucina non
funzionava.
La
medesima, precisando, da un lato, che poteva svilupparsi un fungo molto nocivo
per la salute di suo figlio e sua, dall’altro, che era impossibile rimanere
nell’appartamento e veniva mal di testa, benché le finestre fossero state
lasciate aperte, ha chiesto di risolvere il problema (cfr. doc. 111).
Lo
stesso giorno la parte locatrice le ha risposto di contattare i responsabili
del Cantone che erano presenti alla consegna, in quanto poteva rispondere solo
a loro, e che “non ci sono carenze nell’appartamento” (cfr. doc. 112;
113).
L’insorgente,
sempre il 24 maggio 2023, ha inviato ad __________ delle fotografie in cui si
intravedono, nella zona adiacente alla cappa, delle macchie scure che lei ha
definito quale fungo, mentre il rappresentante del locatore ha indicato
trattarsi di pittura scura.
Quest’ultimo
ha altresì asserito che “se vuole martedì ci vediamo con i responsabili e possiamo
chiudere il contratto così può scegliere altro appartamento” (cfr. doc.
114).
All’ulteriore
invio da parte della ricorrente di una foto verosimilmente del pavimento, in
cui si vedono delle macchie scure tra le piastrelle e il muro, con la specificazione
“fungo nell’anima”, è stato replicato “meglio se chiudiamo il
contratto. Buona fortuna” (cfr. doc. 115).
Il 2 giugno 2023 RI 1 ha scritto:
" Buonasera __________!
Ti sei offerto di rescindere il contratto e lo hai confermato con il mio
avvocato.
Si prega di fissare un appuntamento
con il Cantone. (…)” (Doc. 116)
__________,
per conto della __________, il 31 maggio 2023, ha infatti disdetto il contratto
di locazione con effetto dal 31 agosto 2023 (cfr. doc. 462).
L’insorgente,
con messaggio di posta elettronica del 5 giugno 2023, ha, in particolare,
affermato:
" (…) A mio
figlio e a me è stato fornito un alloggio in cui moriremo lentamente.
Nell’appartamento ci sono muffe e muffe sulle giunture delle pareti, non c’è
sistema di ventilazione.
Nell’appartamento c’è un odore velenoso, dopo averci
trascorso 30 minuti è difficile respirare e mi confondo. Nell’appartamento e in
questo edificio non c’è alcun sistema di ventilazione. Questo appartamento non
è adatto a un soggiorno prolungato! (…)” (Doc. 456)
Ella
ha aggiunto, tra l’altro, che “mi dispiace molto che ora dipenda dai servizi
sociali e non possa prendere cura di me stessa”, come pure di voler
lavorare e che “attualmente sono volontaria a __________” (cfr. doc.
456).
Il
7.
giugno 2023 ha avuto luogo a __________ un incontro tra l’URAR, RI 1 e la
figlia __________.
Dal
relativo verbale, di cui esistono due versioni in italiano (l’originale è in
russo; cfr. doc. 469-471), una agli atti dell’amministrazione (cfr. doc.
466-469) e l’altra prodotta dalla parte ricorrente (cfr. doc. A18; XX pag. 11),
si evince che durante la prima visita dell’appartamento, l’insorgente ha fatto
presente al collaboratore cantonale e al proprietario che non gradiva
l’alloggio e che il problema maggiore era la sensazione di aria pesante
all’interno dello stesso. Al riguardo le è stato spiegato che l’immobile è
rimasto chiuso per diverso tempo.
La
ricorrente ha informato che l’appartamento disponeva di una sola camera
matrimoniale che il pavimento risultava sempre freddo. In proposito nella
versione fornita dal patrocinatore dell’insorgente è indicato che “la
summenzionata ci informa che l’appartamento ha una sola camera da letto con
letto doppio e che il pavimento è sempre freddo. (Nota della ricorrente: non
c’erano mobili, quindi è impossibile che ciò sia stato detto)” (cfr. doc.
A18).
È
stato poi verbalizzato che l’insorgente, nonostante ciò, ha firmato il
contratto di locazione, che nei giorni successivi, benché avesse lasciato le
finestre aperte per circa tre giorni, la situazione non era migliorata, che la
ricorrente ha ribadito la presenza di muffa e funghi e che le incomprensioni
con il locatore erano state risolte.
Sempre
il 7 giugno 2023, dopo che a RI 1 sono state mostrate alcune foto scattate da
un collaboratore dell’amministrazione dei vari locali dell’appartamento di __________,
la medesima e la figlia hanno dichiarato che le stesse non rispecchiavano la
realtà.
Il
servizio cantonale ha osservato di non poter accertare la presenza di muffa.
Dal
verbale risulta che __________ ha proposto che al momento della consegna
dell’appartamento, prevista per il 9 giugno 2023, fosse presente un altro
collaboratore incaricato di visionare l’idoneità dell’appartamento, ma che
l’insorgente ha rifiutato, sostenendo che le condizioni da lei riscontrate erano
inaccettabili.
Nella
traduzione agli atti dell’URAR emerge altresì che:
" Dal
momento che nessuno dei partecipanti all’incontro (per la controparte
USSI/URAR) ha visto con i propri occhi l’appartamento, viene riproposto che la
signora __________ sarà presente venerdì 09 giugno 2023 alle ore 13:30 per la
consegna dell’appartamento.
Viene spiegato che la Sig.ra __________
valuterà l’idoneità dell’appartamento e qualora lo reputasse adatto e la sig.ra
RI 1 non volesse accettare l’immobile, verrà considerato valido il rifiuto e di
conseguenza la citata avrà a disposizione 30 giorni per trovare autonomamente
un nuovo appartamento.
La Sig.ra RI 1 accetta la proposta. (…)”
(Doc. 469)
Per
quanto concerne la censura della ricorrente secondo cui la proposta di cercare
in autonomia un appartamento in caso di un suo rifiuto non trova riscontro
nella versione in russo del verbale del 7 giugno 2023 (cfr. doc. XX pag. 11; I
pag. 7; 9), si rileva che, in ogni caso, anche nella traduzione prodotta dalla
medesima risulta la frase “la signora RI 1 accetta l’offerta”, proprio
prima della discussione in merito all’argomento dei suoi spostamenti senza
notifica, come nella versione dell’URAR (cfr. doc. A18).
È
vero che nella traduzione dell’insorgente non è esplicitata l’offerta accettata
dalla medesima.
È
altrettanto vero, però, che da un’analisi sistematica delle due versioni si
evince che tale frase si trova allo stesso punto in entrambe.
Il
16.
giugno 2023 l’URAR ha emesso una decisione con la quale ha stabilito che nei
confronti di RI 1 non si giustificava più il versamento di prestazioni
assistenziali a suo favore, avendo violato l’art. 83 cpv. 1 lett. d LAsi
(beneficiario che manifestamente non si adopera per migliorare la sua
situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli
sono stati attribuiti), siccome in data 22 maggio 2023 ha firmato il contratto
di locazione per l’appartamento sito a __________ e il 9 giugno 2023, senza
fornire valide giustificazioni, ha rifiutato l’alloggio finanziato dal Cantone
(cfr. doc. 120).
Con decisione del 4 luglio 2023
l’amministrazione ha annullato e sostituito il provvedimento del 16 giugno
2023, precisando che l’erogazione di una prestazione assistenziale non si
giustificava in applicazione dell’art. 83 cpv. 1 lett. e LAsi (beneficiario che
senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di
locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua
situazione) e che, entro il 7 agosto 2023, avrebbe dovuto lasciare l’Hotel __________,
dove era stata trasferita con il figlio dal 1° luglio 2023 (cfr. doc. 119; 80).
Il
18.
luglio 2023 __________, che abita a __________ in __________, ha affermato:
" (…) essere
stata in due occasioni nell’appartamento dove avrebbe dovuto abitare la signora
RI 1 in __________.
La prima volta, in data 31 maggio 2023, la signora RI
1.
mi ha vista sul parcheggio e dalla finestra mi ha chiesto se potevo salire in
casa sua. Appena entrata ho sentito un forte odore molto particolare
all’interno dell’appartamento che definirei “chimico”, dopo 10 minuti sono
uscita perché non riuscivo più a respirare ed avevo mal di testa.
La seconda volta, la signora RI 1 mi ha chiesto di
essere presente durante il sopralluogo del Cantone con la signora __________ ed
un altro funzionario, in data 9 giugno 2023, ed anche in quell’occasione ho
constatato che l’odore chimico percepito giorni prima continuava a persistere
con la stessa intensità, l’ho riconfermato davanti a tutti e dopo 10 minuti
ancora una volta non riuscivo a respirare, avevo mal di testa e sono dovuta
uscire.” (Doc. 79)
Il
provvedimento del 4 luglio 2023 è stato confermato con decisione su reclamo del
13.
settembre 2023 (cfr. doc. A1).
Il
4.
e il 10 gennaio 2024 __________ e __________, ex inquilini dell’appartamento
di __________, dal 1° dicembre 2019 al 1° dicembre 2021 il primo e dal 1°
maggio 2022 al 30 aprile 2023 il secondo, hanno dichiarato che nell’alloggio in
questione mai hanno avuto problemi di muffa (cfr. doc. 570; 571; consid.
1.13.).
Nemmeno
__________, che è stato nell’alloggio il 2 maggio 2023 quale interprete, e __________,
collaboratore dell’URAR del settore alloggi incaricato della ricerca e
attribuzione di appartamenti che è stato nell’appartamento il 22 e il 30 maggio
2023.
in occasione di due sopralluoghi, prima e al momento della conclusione del
contratto, come pure il 9 giugno 2023 per un’ulteriore visita di controllo,
hanno riscontrato odori sospetti, muffa o simili.
Secondo
__________ tale abitazione era assolutamente idonea ad essere abitata (cfr.
doc. 572; 573; consid. 1.13.).
2.8
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima
ribadire che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per
persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio
mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in
virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto sulla base dell’art. 81
LAsi di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso
d’emergenza, la cui concessione ex art. 82 cpv. 1 LAsi è
retta dal diritto cantonale (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
L’assegnazione
di prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto
cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.) et tali aiuti devono
consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. art. 82 cpv. 3
LAsi; consid. 2.3.).
Giusta
l’art. 83 cpv. 1 lett. e LASi, inoltre, le prestazioni di aiuto sociale o le
prestazioni ridotte di cui all’articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte
o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario, in particolare, senza
consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di
locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua
situazione (cfr. consid. 2.5.).
Ogni
limitazione delle prestazioni d’aiuto sociale ex art. 83 cpv. 1 LAsi deve
rispettare i principi generali del diritto amministrativo (ad esempio il
principio di proporzionalità), come pure i diritti fondamentali delle persone
interessate (cfr. consdi. 2.6.).
2.9
Nella
fattispecie l’URAR, con decisione del 4 luglio 2023
(cfr. doc. 85=119; consid. 1.2.),
confermata dalla decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. doc. A1;
consid. 1.4.), ha negato alla ricorrente le prestazioni assistenziali in
applicazione dell’art. 83 cpv. 1 lett. e LASi, avendo la medesima rifiutato, il
9.
giugno 2023, l’alloggio in relazione al quale il 22 maggio 2023 aveva firmato
un contratto di locazione (cfr. consid. 2.7.).
Tutto
ben ponderato, questa Corte ritiene che le carte processuali non consentano di
stabilire se l’abitazione di __________ offerta all’insorgente, al momento
della conclusione del contratto di locazione, nel mese di maggio 2023, fosse conveniente
o meno ex art. 83 cpv. 1 lett. d e e LAsi (cfr. consdi. 2.5.; 2.6.).
In
effetti, da una parte, agli atti, oltre al verbale di constatazione
dello stato dell’ente locale del 22 maggio 2023 in cui è stato soltanto
annotato che la porta di una stanza era danneggiata (cfr. doc. 155; consid.
2.7.) e alle asserzioni del rappresentante del locatore relative all’assenza di
carenze nell’appartamento (cfr. doc. 113; consid. 2.7.), vi sono le
dichiarazioni dell’ex inquilino __________ che ha abitato nell’appartamento di __________
dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023 secondo cui la muffa allora non era
presente (cfr. doc. 571), del collaboratore URAR __________, il quale non ha
riscontrato odori sospetti o muffe in occasione dei sopralluoghi del 22 e del
30.
maggio, nonché del 9 giugno 2023 (cfr. doc. 573; consid. 2.7.) e di __________,
interprete, che il 22 maggio 2023 non ha visto muffe o segni particolari sulle
pareti, né ha percepito alcun odore nell’appartamento (cfr. doc. 572; consid.
2.7.).
In
riferimento all’obiezione della parte ricorrente secondo cui le dichiarazioni
citate sarebbero inammissibili in quanto tardive, essendo state prodotte
dall’amministrazione il 12 gennaio 2024, successivamente al termine assegnato l’8
novembre 2023 per presentare eventuali nuove prove e prorogato nei confronti
dell’insorgente fino al 30 novembre 2023 (cfr. doc. VII; IX), giova evidenziare
che l’art. 9 Lptca enuncia che l’atto di
risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti vengono trasmessi
alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la notifica di
mezzi di prova in precedenza non indicati.
L’art.
13.
cpv. 2 Lptca sancisce che il termine stabilito dal Tribunale può essere
prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima
della scadenza.
Giusta
il cpv. 4, trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge,
il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina
contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.
Nel
caso di specie il TCA, l’8 novembre 2023, ha intimato la risposta di causa alla
parte ricorrente, avvertendo, con copia all’amministrazione, in merito alla
facoltà delle parti di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di
prova (cfr. doc. VII).
Su
richiesta dell’insorgente (cfr. doc. VIII), il 10 novembre 2023 tale termine le
è stato prorogato fino al 30 novembre 2023 (cfr. doc. IX).
Questo
Tribunale non ha, però, fissato al patrocinatore di RI 1, il quale il 30
novembre ha inoltrato un atto di replica (cfr. doc. XX), né all’URAR un ultimo
termine ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca.
Il
termine di dieci giorni per produrre eventuali nuove prove (art. 9 Lptca),
rispettivamente il termine della proroga concessa scadente il 30 novembre 2023
(art. 13 cpv. 2 Lptca) sono termini d'ordine, a differenza del termine previsto
all'art. 13 cpv. 4 Lptca che è perentorio (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre
2022.
consid. 2.1.; STCA 38.2022 STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid.
2.2.; STCA 38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.; STCA 38.2006.70 del 15
febbraio 2007 consid. 2.2.).
È
utile poi considerare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e
dell’assistenza sociale vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in
caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il
giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43
cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023
consid. 5.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
In
una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un
ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale
il TCA - accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa -
aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva
acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini
di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) ha, peraltro, dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto la
decisione non creava un danno irreparabile.
In
tale giudizio l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
"
(…) nel concreto caso, l'istanza
cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito
delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse
il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia
dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima
inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto,
nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio,
non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa
causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima
d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il
quale si rileva di conseguenza inammissibile (…)." (cfr. STFA K 22/00 del
30.
novembre 2000)
Ne
discende che il TCA, nel presente giudizio, considererà anche lo scritto
dell’URAR del 12 gennaio 2024 e i relativi documenti (cfr. doc. XXXI; consid.
1.13.).
2.10
Dall’altra
parte, tuttavia, la ricorrente, già il 23 maggio 2023, ha chiesto al
rappresentante del locatore se nell’appartamento di __________ non vi fosse la
ventilazione (cfr. doc. 110, consid. 2.7.), informandolo il giorno successivo
che vi era un odore sgradevole che provocava mal di testa e che persisteva
anche avendo lasciando aperte le finestre (cfr. doc. 111; consid. 2.7.).
Al
riguardo la medesima gli ha pure inviato delle fotografie in cui effettivamente
si intravedono, sia nella zona adiacente alla cappa della cucina, che tra le
piastrelle e il muro, delle macchie scure da lei definite quale fungo, benché
la parte locatrice abbia asserito trattarsi di pittura scura (cfr. doc. 114;
consid. 2.7.).
Anche
il 5 giugno 2023, in un messaggio di posta elettronica, ella ha asserito che
nell’alloggio vi erano muffe sulle giunture delle pareti, che non vi era un
sistema di ventilazione e che l’odore rendeva difficile la respirazione dopo
trenta minuti e la confondeva (cfr. doc. 456; consid. 2.7.).
Inoltre
__________, il 18 luglio 2023, ha dichiarato di essere stata nell’appartamento
di __________ due volte, il 31 maggio e il 9 giugno 2023, durante il
sopralluogo da parte dei collaboratori del Cantone, e di avere in entrambe le
occasioni percepito un odore chimico forte a tal punto da dover uscire dopo
dieci minuti a causa della difficoltà di respirazione e del mal di testa (cfr.
doc. 79; consid. 2.7.).
Anche
dalla foto trasmessa il 29 dicembre 2023 dalla parte ricorrente con
l’indicazione che è stata scattata il 20 dicembre 2023 nell’abitazione di __________
con il consenso dell’attuale inquilina (cfr. doc. A20; XXVI; consid. 1.11.)
risultano macchie estese.
Del
resto l’amministrazione stessa il 12 gennaio 2024 ha affermato di non
contestare che nel mese di dicembre 2023 sia emersa la presenza di muffa, ma
nega che la stessa vi fosse già a maggio/giugno 2023 (cfr. doc. XXX; consid.
1.3.).
Per
inciso giova rilevare, in relazione alla foto del 20 dicembre 2023 (cfr. doc.
A20), la quale è successiva alla decisione su reclamo impugnata del 13
settembre 2023, che è vero che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_687/2022
del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5,
parzialmente pubblicata in DTF 149 V 2; DTF 148 V 21 consid.
5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2).
È
altrettanto, vero, tuttavia, che eccezionalmente il giudice, al momento in cui
decide, può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi
ultimi siano strettamente connessi all’oggetto della lite, siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso e siano suscettibili di influenzare il giudizio,
e meglio l’apprezzamento della situazione al momento in cui la decisione
impugnata è stata emessa. I diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, devono parimenti essere ossequiati (cfr. STF
9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.; 8C_224/2021 del 24 marzo 2022
consid. 6.2.1.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.).
Nel
caso di specie la fotografia di dicembre 2023 sembra confermare le
dichiarazioni dell’insorgente e di __________, come pure le fotografie inviate
a maggio 2023 al rappresentante del locatore, corroborando, quindi, i dubbi
riguardo allo stato dell’appartamento al momento della relativa assegnazione
alla ricorrente nel maggio 2023.
La
stessa, conseguentemente, può essere presa in considerazione.
2.11
In
simili condizioni (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), nel caso di specie si impone un
complemento istruttorio al fine di determinare se l’appartamento di __________
nel mese di maggio 2023 fosse adeguato per l’insorgente e suo figlio oppure no.
Qualora
l’alloggio di 2,5 locali non fosse stato conveniente ai sensi dell’art. 83 cpv.
1.
lett. e e d LASi – ossia non risultasse essere stato adeguato, in particolare
alla situazione personale e di salute di RI 1 e __________ (applicando per
analogia l’art. 16 cpv. 2 LADI; cfr. consid. 2.6.), a causa delle condizioni
insalubri connesse a un ambiente contaminato da muffa –, alla ricorrente non
andrebbe imputato alcunché in relazione alla mancata accettazione
dell’appartamento e allo scioglimento del contratto di locazione.
Parimenti,
dunque, l’art. 83 LASI non risulterebbe violato e il rifiuto di prestazioni
assistenziali si rivelerebbe ingiustificato.
Se,
per contro, la soluzione alloggiativa di __________ attribuita all’insorgente
fosse stata adeguata, poiché non erano presenti muffa o funghi dannosi per la
salute, una limitazione delle prestazioni assistenziali ai sensi dell’art. 83
cpv. 1 lett. e LASi (cfr. consid. 2.5.) entrerebbe in linea di conto.
In
effetti formalmente risulta essere stato il locatore a inoltrare la disdetta
del contratto di locazione dal 31 agosto 2023 con scritto del 31 maggio 2023
(cfr. doc. 462; consid. 2.7.), anticipata del resto il 24 maggio 2023, quando
tramite messaggi WhatsApp aveva manifestato la sua intenzione di mettere fine
al rapporto contrattuale, asserendo “se vuole martedì ci vediamo con i
responsabili e possiamo chiudere il contratto così può scegliere altro
appartamento” e “meglio se chiudiamo il contratto. Buona fortuna”
(cfr. doc. 114; 115; consid. 2.7.).
Tuttavia
la ricorrente ha provocato la reazione del locatore e pertanto ha contribuito
in modo determinante allo scioglimento del contratto di locazione, non
accettando di vivere nell’appartamento senza riserve (ciò che non esclude
chiaramente la segnalazione di difetti a cui poteva essere fatto fronte senza
particolari difficoltà, come la riparazione del danno alla porta della stanza risultante
dal verbale di constatazione dell’ente locato del 22 maggio 2023, nonché della
cappa della cucina e la sostituzione di alcune lampadine; cfr. doc. 155; 111;
110).
2.12
In
concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su
reclamo del 13 settembre 2023 e il rinvio degli atti all’URAR per effettuare ulteriori
accertamenti.
L’amministrazione
potrà procedere, segnatamente, a sentire __________ che è stata nell’alloggio
di __________ il 31 maggio e il 9 giugno 2023 e ha percepito un forte odore
chimico (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), come peraltro richiesto nel ricorso (cfr.
doc. I pag. 16), nonché __________, la conduttrice successiva alla ricorrente (cfr.
XXXIV pag. 4).
__________,
che ha consentito all’insorgente di scattare la fotografia del 20 dicembre 2023
(cfr. doc. XXVI; XXXIV), riferirà circa lo stato dell’abitazione all’inizio
della sua locazione (odore, presenza di macchie, ecc.) e delle modalità d’uso
dello stesso, visto che l’URAR ha fatto valere che la muffa, la cui presenza è
stata ammessa dallo stesso a dicembre 2023 (cfr. doc. XXX; consid. 2.10.),
sarebbe stata causata da sua incuria (cfr. doc. XXX; consid. 1.13.). La
dichiarazione da lei firmata agli atti (cfr. doc. 23) secondo cui non ha
riscontrato alcun problema con l’alloggio è d’altronde generica e non fornisce
ragguagli dettagliati al riguardo.
Verranno,
altresì, interrogati in particolare i collaboratori URAR, __________ e __________
presenti ai sopralluoghi nell’appartamento di __________ il 22, il 30 maggio e
il 9 giugno 2023, il primo, e il 9 giugno 2023, la seconda (cfr. consid. 2.7.).
Sarà,
poi, utile esperire una perizia presso l’appartamento di __________ (cfr. doc.
XXVI pag. 2; XXX pag. 2) per chiarire quando esattamente abbia iniziato a
formarsi la muffa constatata nel dicembre 2023 e se sia altamente verosimile
che la stessa fosse già presente nell’appartamento di __________ a maggio 2023,
anche se eventualmente in forma non ancora visibile ma solo percepibile
all’olfatto.
D’altronde, quando
si sente puzza di muffa nell’aria, è perché le spore hanno già attaccato
superfici adatte per svilupparsi (cfr. https://bastamuffa.com/come-togliere-la-puzza-di-muffa/).
Di regola la fase iniziale di proliferazione
non è visibile ad occhio nudo e non è quindi possibile riconoscere subito la
presenza del fungo sulle pareti. Quando si iniziano a vedere i puntini scuri,
la muffa è in realtà già in atto da tempo (cfr. https://www.murprotec.it/muffa-in-casa-cause-rimedi/).
Andrà,
inoltre, stabilito se l’aerazione importante dei locali (lasciando aperte le
finestre per diverso tempo) possa o meno aver mascherato l’odore di muffa per
un certo lasso di tempo dopo la chiusura delle finestre.
Una
risposta affermativa spiegherebbe, tenendo conto che il 30% dei recettori
olfattivi umani differisce tra un individuo e l'altro, come è stato dimostrato
da una ricerca
pubblicata su Nature Neuroscience, e che ogni essere umano ha
un'unica combinazione di recettori olfattivi, diversa da quella degli altri,
(cfr. https://www.focus.it/scienza/scienze/perche-gli-odori-non-sono-uguali-per-tutti),
la ragione per la quale il collaboratore dell’URAR e l’interprete a
maggio/giugno 2023 non hanno sentito alcun odore (cfr. consid. 2.7.).
2.13
Dopo
aver esperito le necessarie indagini, l’amministrazione, ritenuto quanto
indicato al consid. 2.11., valuterà nuovamente se a RI 1 debba essere applicato
o meno l’art. 83 cpv. 1 LASi.
In
relazione all’asserzione dell’URAR secondo cui il rifiuto delle prestazioni
assistenziali si giustifica comunque per il mancato ossequio del Modulo di
informazione e accettazione di entrata al centro regionale di alloggio
collettivo di __________, in cui era stato specificato che l’insorgente, se non
avesse accettato la soluzione abitativa assegnatale, sarebbe incorsa nelle
sanzioni di cui all’art. 83 cpv. 1 lett. d LAsi (cfr. doc. A1), il TCA
condivide quanto sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 9-10 p.to 22),
e meglio che da questo profilo non torna applicabile l’art. 83 cpv. 1 lett. d
LASi (cfr. consid. 2.5.), poiché RI 1 ha comunque sottoscritto, il 22 maggio
2023, il contratto di locazione con oggetto l’appartamento di __________. Ella,
come visto, ha piuttosto contribuito allo scioglimento della locazione (cfr.
consid. 2.11.).
Per
quanto attiene alla limitazione delle prestazioni assistenziali va ricordato,
da un lato, che l’art. 83 cpv. 1 LASi prevede il rifiuto, la riduzione e la
soppressione totale o parziale, dall’altro, che la scelta della tipologia di
sanzione, rispettivamente della sua durata deve rispettare i principi generali
del diritto amministrativo, fra i quali il principio di proporzionalità (cfr.
consid. 2.6.).
In
proposito va tenuto conto del fatto che l’unità di riferimento dell’insorgente
è costituita pure da un minore, suo figlio __________, nato nel novembre 2010.
2.14
L’art.
83.
LASi non consente, ad ogni modo, di negare anche l’aiuto d’urgenza. Il
minimo esistenziale ai sensi dell’art. 12 Cost, va garantito (cfr. DTF 130 I
82; Nguyen Minh Son, op. cit.,
pag. 574-575; 580).
Secondo
l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha
diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio,
è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può
prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le
proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona
non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario
per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce
soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale,
cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF
8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione
nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.;
DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I
70).
L’art.
12.
Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto
indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di
regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF
8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF
8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007
dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).
L’art.
12.
Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e
ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella
STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta
Ufficiale, l’Alta Corte ha ribadito che:
"
5.1
A norma dell'art. 12 Cost.
chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto
d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein
unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à
la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12
Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le
modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1
consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid.
7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito
dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura
dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera
rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di
base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la
mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1
consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid.
5.3
e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid.
12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non
inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori
Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien
Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed.
2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im
schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein
Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen
Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812).
In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere
transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea
per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni
sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità
umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di
bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art.
7.
Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1
consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale
all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è
più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid.
2.1).”
Cfr.
anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Nel
giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1. il Tribunale federale
ha, inoltre, evidenziato:
" Il diritto
all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di
un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte
dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle
quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali
per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali
limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la
(parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se
sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (DTF 142 I 1 consid.
7.2.4; 131 I 166 consid.
5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12
Cost. coincide con la sua essenza intangibile (DTF 142 I 1 consid.
7.4; 138 V 310 consid.
2.1; 131 I 166 consid.
3.1; 130 I 71 consid.
4.1). Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere
limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero
di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di
ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto
dall'art. 12 Cost. (DTF 142 I 1 consid.
7.2.4; 131 I 166 consid.
5.3).”
2.15
In
concreto, questo Tribunale non ignora che la __________ di __________, il 7
novembre 2023, ha confermato che l’insorgente e il figlio, tra il 1° luglio
2023, quando sono stati trasferiti alla pensione __________, e il 6 settembre
2023, hanno pernottato in tale struttura unicamente il 3, il 5 e il 7 luglio
2023.
e mai vi hanno mangiato (cfr. doc. 80).
D’altro
canto, la parte ricorrente ha addotto che la credibilità del titolare del __________
sarebbe nulla, visti i recenti scandali di prostituzione che sembrerebbe
abbiano travolto il Centro, che questi provava antipatia verso RI 1 e che altri
due ospiti possono testimoniare circa la sua permanenza con pernottamento
presso il Centro e che il figlio ha partecipato al corso __________ dal 3 al 14
luglio 2023 (cfr. doc. I pag. 11).
Per
quanto concerne i pasti, è stato indicato che l’insorgente e __________, allorché
non mangiavano presso il __________, andavano gratuitamente al __________ (a __________
vi sono due sedi presso il __________ e __________; cfr. https://www.tischlein.ch/ricevere-cibo/trovare-centri-di-distribuzione/?L=2)
oppure capitava che la figlia __________ portasse loro delle vivande o desse
pochi soldi per comprarsele (cfr. doc. I pag. 12).
La
questione non merita, però, di approfondimenti, visto che, in ogni caso, anche
volendo considerare unicamente tre pernottamenti nel primo periodo, ossia dal
1° al 24 luglio 2023, il comportamento della ricorrente non costituisce un
abuso manifesto (cfr. DTF 134 I 65 consid. 5.2.).
Al
riguardo si osserva che RI 1 ha d’altronde dichiarato (anche in occasione
dell’incontro del 22 agosto 2023; cfr. doc. A19) di non avere necessitato della
pensione, essendo stata in Ucraina dal 25 luglio al 19 agosto 2023 per
importanti motivi familiari e di aver informato in merito l’URAR, come si
evince dal messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2023 (cfr. doc. I pag.
12; A5).
Ne
discende che, in casu, si può prescindere dall'esaminare la questione di sapere
se un comportamento abusivo da parte di un richiedente possa giustificare una
riduzione o un rifiuto dell'aiuto in situazioni di bisogno, problematica, del
resto, finora lasciata aperta dalla giurisprudenza federale.
La
dottrina, invece, è praticamente unanime nell'affermare che non esiste spazio
per abusi di diritto nell'ambito dell'esercizio dei diritti derivanti dall'art.
12.
Cost., questa norma garantendo un minimo di esistenza intangibile (cfr. STF
8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 11.1., destinata alla pubblicazione).
Per
quanto attiene alla decisione del 5 gennaio 2024 con la quale l’URAR, a seguito
decreto supercautelare del 21 dicembre 2023 (cfr. consid. 1.10.), ha
riconosciuto alla ricorrente e al figlio un aiuto d’urgenza consistente nella
presa a carico delle spese di vitto e alloggio presso __________ (cfr. doc.
569; consid. 1.12.), va poi osservato che la circostanza di non essersi recata
alla struttura menzionata, tutto ben considerato, si rivela giustificata dalla
situazione specifica del caso concreto.
In
primo luogo, infatti, l’agenzia immobiliare che gestisce l’appartamento di __________
assegnato al padre e alla figlia maggiore dell’insorgente ha annullato la
disdetta (cfr. consid. 1.9.; 1.14.) e ha autorizzato RI 1 e __________ ad
abitare temporaneamente in questo alloggio (cfr. doc. XXXIV; consid. 1.14.).
In
secondo luogo, __________, essendo ubicata a __________, si trova a 26 km da __________
(cfr. www.viamichelin.ch), dove __________ frequenta la Scuola media – SM (cfr.
doc. A6). Non può, così, essere preteso che il figlio della ricorrente, nato
nel novembre 2010, percorra quotidianamente tale distanza per raggiungere
l’Istituto scolastico, né che il medesimo cambi scuola dopo che, giunto in
Svizzera quale profugo in fuga dalla guerra, è stato inserito e integrato
efficacemente a __________, come dimostrato dal fatto che la SM si sia detta
disposta a versare alla famiglia RI 1 un contributo di fr. 150.-- per
finanziare la sua partecipazione a un corso __________ nel luglio 2023 (cfr.
doc. A10; I; A7; STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 6.3.).
Nemmeno
relativamente al mancato trasferimento da parte di RI 1 e __________ a __________
è, dunque, intravedibile un abuso manifesto.
2.16
Stante
quanto precede, occorre concludere che se l’URAR deciderà, in base al principio
proporzionalità, di rifiutare le prestazioni assistenziali alla ricorrente per
un determinato lasso di tempo ex art. 83 cpv. 1 lett. e LASi (cfr. consid.
2.11.; 2.13.), alla medesima e al figlio non potrà, in ogni caso, essere negato
l’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.14.; 2.15.), il quale andrà
riconosciuto anche durante gli accertamenti di cui al consid. 2.12.
In
particolare RI 1 e __________ hanno diritto all’assunzione dei costi per il
vitto, per le spese scolastiche e l’abbonamento Arcobaleno due zone (__________)
per __________, verificando previamente se il Comune di __________ partecipa
tramite l’erogazione di un contributo.
Ad
esempio il Comune di __________ prevede che “chi
è domiciliato o dimorante a __________ ha diritto a sovvenzioni da parte della
Città per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno annuale (di se).
Per
quanto concerne il riconoscimento del costo dei plantari prescritti ad __________
dal Dr. med. __________, capoclinica dell’Istituto __________, il 22 febbraio
2023.
e dal Dr. med. __________, medicina interna generale FMH, l’8 novembre
2023.
(cfr. doc. XXXIV pag. 6; 568; 565), l’insorgente provvederà, se del caso,
a trasmettere all’amministrazione la fattura dei plantari a conferma della
consegna degli stessi come da preventivo di fr. 395.26 del 30 marzo 2023 (cfr.
doc. 567).
2.17
In
virtù delle considerazioni esposte ai consid. 2.14. e 2.15., la presente
sentenza va considerata anche quale conferma del decreto supercautelare inaudita
altera parte emesso il 21 dicembre 2023 relativamente al periodo in cui il
ricorso del 16 ottobre 2023 è stato pendente davanti al TCA.
2.18
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare
di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di
un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.33
del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023
consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,
sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3
luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
2.19
La
ricorrente, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto
all'importo complessivo (relativo anche alla procedura supercautelare) di fr.
2’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al
gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.5.) è divenuta priva di oggetto
(cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e,
tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017
del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Si
rileva, peraltro, che nel ricorso non risulta contestato il diniego del
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo deciso dall’URAR con decisione
su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. doc. I; A1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 13 settembre 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato ai consid. 2.11. –
2.13. e 2.16.
2. È
confermato il decreto supercautelare inaudita altera parte emesso il 21
dicembre 2023 per il periodo in cui il ricorso del 16 ottobre 2023 è stato
pendente davanti al TCA.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’URAR verserà alla parte ricorrente fr.
2’500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti