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Decisione

42.2023.4

L'opposizione datata 04.01.2022 presentata contro la decisione dell'amministrazione del 17.12.2021 è da considerarsi pervenuta all'amministrazione unicamente il 03.05.2022 ed è, pertanto, da considerarsi tardiva

16 febbraio 2023Italiano19 min

di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.4

CL/gm

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana

Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10

gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del

21 dicembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita

di guadagno (Corona)

ritenuto in

fatto

1.1. Con decisione del 17 dicembre 2021 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto le richieste di indennità perdita di

guadagno per il Coronavirus (in seguito: IPG Corona) presentate da RI 1 per il

periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 4 e 5).

1.2. Contro la decisione del 17 dicembre

2021 RI 1 ha interposto un’opposizione datata 4 gennaio 2022 ed indirizzata

all’ “ufficio CONTRIBUTI PERSONALI AVS/AI/IPG” (cfr. all. a doc. 3).

1.3. La

Cassa, con decisione su opposizione del 21 dicembre 2022, ha dichiarato

irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione datata 4 gennaio 2022 sulla base

delle seguenti motivazioni:

" (…)

3. Nella

fattispecie, l’opposizione datata 4 gennaio 2022 è pervenuta alla Cassa al più

presto il 3 maggio 2022, quando con messaggio di posta elettronica l’opponente

ha sollecitato l’evasione del proprio gravame. Interpellato telefonicamente,

egli ha indicato di non essere in possesso di alcuna prova di invio

dell’opposizione anteriore a tale data, avendola inserita nella bucalettere

della Cassa.

In

queste condizioni, la Cassa non può che considerare l’opposizione come inviata

più di 30 giorni dopo la notifica della decisione impugnata. L’opposizione è

quindi tardiva e, di conseguenza, irricevibile.” (cfr. doc. 2)

1.4. Contro

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2022, RI 1 ha inoltrato in data 10

gennaio 2023 (data della raccomandata) un ricorso (recante, invece, la data del

3 maggio 2022) al TCA, nel quale, con riferimento alla tempestività

dell’opposizione interposta contro la decisione del 17 dicembre 2021, ha fatto

valere quanto segue:

"

(…) Dal 18 dicembre 2021 sono risultato positivo al covid con i sintomi

fino a metà del mese di gennaio e i documenti sono stati firmati e consegnati

presso la bucalettere CO 1 entro i 30 giorni dell’opposizione. Come confermato

alla domanda se i documenti presso l’CO 1 sono stati recapitati ho avuto

conferma che sono stati presi a carico ma destinati a un ufficio sbagliato ma

io ho ricopiato dalla lettera inviata.” (cfr. doc. I).

1.5. Nella

sua risposta del 18 gennaio 2023, la Cassa ha postulato la reiezione del

ricorso, rimandato alla propria decisione su opposizione ed osservato che il

ricorrente “non apporta nuovi elementi suscettibili di modificare la

contestata decisione” (cfr. doc. III).

1.6. Il 20

gennaio 2023, il TCA – oltre a trasmettere la risposta di causa al ricorrente -

ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per

produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito

che è la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio

2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 28 ottobre 2022

è la tempestività, o meno, dell’opposizione presentata da RI 1 contro la

decisione del 17 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.3.).

Ne

discende che ogni altra richiesta dell’insorgente – segnatamente tendente alla

concessione degli “aiuti previsti” – è, quindi, irricevibile.

nel

merito

2.2. Nel caso

concreto, il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, o meno, la Cassa ha

ritenuto tardiva l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione del 17

dicembre 2021, dichiarandola irricevibile.

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli artt. 2 LPGA e 1

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno del 20 marzo 2020 [RS 830.31], le decisioni emesse in virtù

dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante

opposizione all'istanza che le ha notificate.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il

termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le

richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui

indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo

utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che

se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle

parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o

cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il

diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante

(cpv. 3).

Fatti

I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di

notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro

firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale

del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la

scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre

2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale

anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza

presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva

prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020

consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF

8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di

cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità

sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante

abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid.

4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

L’invio si considera notificato il

settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di

un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF

9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi

menzionati).

Secondo costante giurisprudenza

federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi

necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che

l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015

consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato,

il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018

consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Nella

presente evenienza RI 1 ha contestato il modo di procedere della Cassa che ha

ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione contro la

decisione del 17 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.1., 1.3. e doc. 2).

In concreto, dagli atti, e meglio,

dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, risulta che la decisione

della Cassa di venerdì 17 dicembre 2021 è stata spedita il giorno stesso

tramite posta Raccomandata e che il successivo lunedì 20 gennaio nella cassetta

delle lettere di RI 1 è stato depositato il relativo invito di ritiro, con

scadenza prevista per il 27 dicembre successivo.

Proprio il 27 dicembre 2021, il

ricorrente ha, poi, provveduto a ritirare la raccomandata (cfr. doc. 1).

Con e-mail del 3 maggio 2022,

avente quale “oggetto” il “sollecito indennità di perdita guadagno

Corona 2021-2022” RI 1 ha comunicato alla Cassa quanto segue:

" (…) vi allego il sollecito per

opposizione fatta il 04.01.22 per la vostra decisione presa il 17.12.2021

inerente alla richiesta per ipg 2021-2022.” (cfr. doc. 3)

In

allegato, il ricorrente ha trasmesso:

-

il documento “opposizione sulla decisione ipg 2021”, destinato

all’ “ufficio CONTRIBUTI PERSONALI AVS/AI/IPG”, datato 4 gennaio 2022,

non sottoscritto, nel quale, per quanto di interesse ai fini della presente

vertenza, fa valere quanto segue:

" (…) dal 18 dicembre 2021 sono in

isolamento perché risultato positivo e con sintomi impossibilitando il mio

lavoro a domicilio e su richiesta come meccatronico. Appena mi riprendo da

questo virus versione DELTA mi preparo per ritornare a fare il meccatronico.

(…)” (cfr. all. a doc. 3);

-

il documento “sollecito opposizione sulla decisione ipg 2021”,

pure destinato all’ “ufficio CONTRIBUTI PERSONALI AVS/AI/IPG” e non

sottoscritto, datato 3 maggio 2022, nel quale ha indicato di essersi opposto

alla decisione resa nei suoi confronti il 17 dicembre 2021 in data “04.01.2022”

e precisato che “dal 18 dicembre 2021 sono risultato positivo al covid con

sintomi fino a metà del mese di gennaio” (cfr. all. a doc. 3).

In sede ricorsuale, come visto, RI

1 ha preteso, innanzitutto, di aver consegnato nella cassetta delle lettere

dell’CO 1 di __________, il proprio gravame, datato 4 gennaio 2022 (e che al

TCA ha presentato sottoscritto in originale), a metà del mese di gennaio 2022 -

e meglio una volta che i pretesi sintomi relativi al Covid-19, cui fa valere di

essere risultato positivo il 18 dicembre precedente, sarebbero spariti - e che

avrebbe “avuto conferma” che l’opposizione in questione sarebbe stata “presa

a carico”, ma “destinata ad un ufficio sbagliato”.

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte rileva che il ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo

all’effettiva consegna alla resistente (o ad altro ufficio sito in __________)

dell’opposizione (datata 4 gennaio 2022) che pretende di aver tempestivamente

presentato contro la decisione del 17 dicembre 2021 a metà del mese di gennaio

2022. Neppure ha meglio circostanziato e sostanziato la generica affermazione –

rimasta, quindi, mera allegazione di parte - secondo cui avrebbe “avuto

conferma che” i documenti che pretende di aver depositato nella cassetta

delle lettere della resistente “sono stati presi in carico ma destinati a un

ufficio sbagliato”.

Giova

rammentare che il dovere processuale

di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse

ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del

31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.;

STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In particolare per costante dottrina e

giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale

(cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2;

E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag.

65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, deve

sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019;

STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag.

67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse,

Losanna 1993, pag. 288).

L’opposizione datata 4 gennaio 2022, ma pervenuta

all’amministrazione unicamente il 3 maggio 2022 è, pertanto, da considerarsi

tardiva (cfr. STCA 42.2022.93 del 24 gennaio 2023; 38.2022.74 del 27 dicembre

Considerandi

2022; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021;

STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA

38.2020.3

del 4 marzo 2020; 39.2019.75 del 3 gennaio 2020 e STF 8C_171/2020;

38.2015.37

del 18 giugno 2015).

Sulla

questione, giova, del resto, rammentare che è vero che non esiste un obbligo di

trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di

spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice, è altrettanto

vero, tuttavia, che l’insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio

dei documenti determinanti per il diritto alle indennità utilizzando la posta raccomandata o la posta A

Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando

l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario (cfr. STF 8C_559/2018

del 26 novembre 2018 consid. 3.3.).

2.4

Va ora

esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art.

14.

Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA

concernente la “restituzione in termini”.

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la

forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere

manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave

malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non

colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di

agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure

stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014

del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;

DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli

ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine

va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima

della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.

2.2.).

Per la questione dell'impedimento

senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo

rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura

più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata

di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire

il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF

9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343.

e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora

essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un

rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5

Nella presente

evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per

restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 17

dicembre 2021.

In effetti il TCA non ravvede alcun

valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

Ciò in ragione del fatto che, se da

un lato il ricorrente pretende di essere stato dapprima, e meglio il 18

dicembre 2021, positivo al Covid-19 e, poi, “impossibilitato” al lavoro

sino a metà gennaio 2022, alludendo, eventualmente, ad una sua impossibilità

anche di procedere all’invio dell’opposizione prima della sua completa

guarigione, d’altro lato, agli atti non figura alcuna comprova nel senso delle

pretese problematiche di salute.

Il TCA osserva, in ogni caso, che,

come RI 1 ha proceduto a ritirare la raccomandata in data 27 dicembre 2021, non

si vede quale impedimento gli avrebbe, quindi, impedito di trasmettere il

proprio gravame alla resistente sin dal 4 gennaio 2022, quando l’istante

pretende di aver redatto la propria opposizione. A gravame ultimato, egli

avrebbe infatti unicamente dovuto recarsi alla Posta, come del resto fatto il

27.

dicembre 2021.

Il tutto ricordato che, comunque,

tra la metà di gennaio 2022, quando il ricorrente si sarebbe sentito meglio, e

la scadenza del termine per inoltrare l’opposizione, RI 1 aveva a propria

disposizione oltre due settimane di tempo utile per trasmettere l’opposizione

asseritamente redatta il 4 gennaio 2022.

La

decisione su opposizione del 21 dicembre 2022, con la quale la Cassa ha

ritenuto l’opposizione del 4 gennaio / 3 maggio 2022 contro la decisione del 17

dicembre 2021 irricevibile (poiché tardiva) va, dunque, confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta

all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione

interposta contro la decisione di diniego delle IPG Corona del 17 dicembre

2021.

In

casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di

particolari approfondimenti.

Qualora

si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero, comunque, accollate

spese, in quanto trattandosi di

prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevarne (cfr. art. 1

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020).

Anche

nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte

spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.

61.

lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del

19.

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022

del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS

2/2022 pag. 107.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti