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Decisione

42.2023.40

Il fatto che la madre di un assistito maggiorenne, con cui vive, oltre ad essere al beneficio dell'AVS abbia percepito il capitale LPP non permette di concludere ch'ella doveva e poteva far fronte anche alla quota parte delle spese di alloggio del figlio. Ricorso accolto. Atti rinviati all'USSI

22 gennaio 2024Italiano41 min

nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.-- nella regione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.40

CL/DC/gm

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 16

ottobre 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 16

ottobre 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:

USSI) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 28 aprile 2023

(cfr. doc. 13), mediante il quale aveva chiesto a RI 1 (nato il __________

1998, a beneficio delle prestazioni assistenziali da

aprile 2017 a giugno 2018, da novembre 2018 a maggio 2019, da dicembre 2019 a

gennaio 2020, da febbraio 2021 a gennaio 2022, da marzo 2022 a marzo 2023, per

un totale di prestazioni erogate in suo favore di fr. 56'258.25; cfr. doc. 10,

27-37) la restituzione di fr. 3'935.- a titolo di prestazioni Las

percepite indebitamente nel periodo da marzo a luglio 2022.

L’amministrazione ha motivato il

proprio provvedimento come segue:

"

(…)

N. Nel caso in esame è

emerso (…) che l’USSI aveva ritenuto una quota parte spese per l’alloggio a

favore del signor RI 1 nel periodo dal mese di marzo 2022 al mese di luglio

2022 (…).

(…).

P. Il signor RI 1

ritiene implicitamente ingiustificato chiedere la restituzione di una

prestazione precedentemente riconosciuta e non considerare una sua quota di

partecipazione alla spesa per l’alloggio, prendendo in considerazione i redditi

della madre.

(…) pacifico è che RI 1

nel periodo in esame risultava convivere presso il domicilio della madre __________

a __________. (…) vige il principio della suddivisione della pigione per il

numero di persone che compongono l’economia domestica. Tuttavia nella presente

fattispecie, non si giustifica di applicare tale regola. Infatti, bisogna

tenere in considerazione l’autonomia finanziaria della madre, in particolare il

capitale LPP di CHF 134'623.97 al 1° marzo 2022, che ha comportato il diniego

di prestazioni complementari dell’AVS/AI ed il legame particolare tra i soggetti

coinvolti, in quanto si tratta di madre e figlio, non di due sconosciuti che

condividono un appartamento con l’unico scopo di dividerne le spese.

Ritenuto tutto quanto

esposto, si giustifica di esigere che la madre si prenda a carico l’intera

pigione, che assista il figlio e di conseguenza non gli venga riconosciuta la

quota parte spesa per l’alloggio. A titolo abbondanziale si rileva che, se

l’USSI concedesse al reclamante la quota parte dell’affitto quale prestazione

assistenziale, si otterrebbe un finanziamento indiretto di persone che non hanno

diritto a tali prestazioni.

La prestazione

assistenziale mensile versata al reclamante per il periodo dal mese di marzo

2022 al mese di luglio 2022 era stata calcolata, nelle relative decisioni, non

tenendo in considerazione l’autonomia finanziaria della madre. Lo fosse invece

stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante

non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.” (cfr.

all. A a doc. I)

1.2. Contro la decisione su reclamo

l’assistito ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

In particolare, RI 1 ha fatto

valere quanto segue:

"

(…)

-

Ho inviato una lettera (09.05.2023) dove spiega la situazione generale

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che non è stata presa in

conto per nessuno dei motivi elencati.

-

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha accettato e

riconosciuto la spesa alloggiativa mensile dal marzo 2022 al luglio 2022 visto

la mia situazione complicata.

-

Questa decisione è stata accettata e riconosciuta dopo un’attesa di più

di 14 mesi dove hanno avuto abbastanza tempo per deliberare sul mio caso.

-

Non possono rendermi colpevole e richiedermi la restituzione della somma

pagata di CHF 3'935.- dicendomi che hanno sbagliato loro i versamenti

sostenendosi l’indebitamente.

Per di più, come già

anticipato nella mia lettera del 09.05.2023, sono attualmente apprendista,

faccio veramente fatica a chiudere ogni mese e sono nell’incapacità di

restituire tale somma.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 17 novembre

2023, l’USSI propone di respingere il ricorso con argomentazioni analoghe a

quelle poste a fondamento della decisione su reclamo (cfr. doc. III).

1.4. Il 20 novembre 2023, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia

chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 3’935.-, corrispondenti a prestazioni

assistenziali percepite indebitamente tra marzo e luglio 2022.

2.2. L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa il

principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le

prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie

a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale.

La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri

inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Dal 1° gennaio 2021, gli importi

del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali erano i seguenti:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4 persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2)

e sono poi rimasti invariati per

il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).

Il punto 1.2. delle Direttive per

l’anno 2022 enunciava, inoltre, che per i giovani adulti che vivevano con i propri

genitori era riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.

L’art. 4 Laps dispone che:

" L’unità di

riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;[8]

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[9]

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente

indipendenti.”,

mentre, ai sensi dell’art.

21 Las:

" In deroga

all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non

economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità

di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali,

dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al

loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)

In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere

dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di

mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi

degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)”.

2.5. L’art. 22

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito

disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto

delle deroghe seguenti:

a) Reddito

computabile:

1.

vengono computate le

prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di

famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di

riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta

viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una

persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi

con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente

computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate

le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato;

5.

non viene computata

per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da

lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli

apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi

al mese.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati

rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati

gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate

le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli

interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo

complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT

(deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per

l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio

viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.

22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9

Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

La spesa computabile è, invece,

costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.

7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

" 1. La

spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi

degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono

computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività

lucrativa salariata;

b)

gli interessi maturati

su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri

permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e)

Fatti

i versamenti, premi e

contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e

contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della

previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati

da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se

queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

2. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui

debiti di cui

al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti

importi:

a)

per le spese e gli

interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi

della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art. 9 Laps riguarda la spesa

per l'alloggio:

" 1. La

spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla

legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona

sola

b) per le unità di importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni

complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi

maggiorato

del 20%

2.Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento

convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente.".

Gli

importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento,

sono aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della

LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere

dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi

riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.--

annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.--

nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3.

Se più persone vivono nella

stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- in tutte e

tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- franchi

nella regione 1 e di fr. 1'800.-- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona,

nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.-- nella regione

2 e di fr. 1'560.-- nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art.

10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI sulla ripartizione

dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e l’Allegato 1; RU

2020 6291; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2020.21 del

26 maggio 2021 consid. 2.6.).

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Laps, se una

persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi

membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al

convivente.

Il

principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono

l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni

complementari.

L’art. 16c OPC-AVS/AI,

entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti

o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della

PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le

parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di

massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in

pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza

federale.

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c

OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo

di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle

prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per

cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che

abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512

consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio

1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è

intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a

beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977

pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre

tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi

limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini

occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie

gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o

giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio

2003; Urs Müller, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF

105 V 272, citata dalla ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I), l'allora TFA

ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di

locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da

disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele

dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso

contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure

risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso

debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle

condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs

Müller, op. cit., pag. 80).

Nella DTF 130 V 263 la nostra

Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in

parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare

a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una

diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si

fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che

viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di

mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora

diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha

confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva

essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr.

consid. 5.3).

Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL

Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in

parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa

unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono

incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva

con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura

dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.

Si veda

anche la STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8.

2.6. Le Direttive della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2022, in relazione ai giovani adulti prevedevano quanto segue:

Al punto C.3.2. Fabbisogno di

base: in particolare, spiegazione c):

"

Giovani adulti

Nell’ambito dell’aiuto sociale, per

«giovani adulti» si intendono tutte le persone di età compresa fra i 18 e i 25

anni (entrambi compiuti). Dal giorno del compimento del 25° compleanno, la

persona non è più designata quale giovane adulto.

Al punto C.4.2. Spese di alloggio

particolari, n. 4-6:

"

Spese di alloggio per giovani adulti

4 Dai giovani

adulti che non hanno terminato la loro prima formazione ci si attende che

abitino presso i loro genitori, salvo sussistano conflitti insormontabili.

5 La quota parte

delle spese di alloggio dei giovani adulti che vivono nell’economia domestica

dei genitori è computata solo se ai genitori, in considerazione della globalità

delle circostanze (come, per es., i rapporti personali e la situazione

finanziaria), non è ragionevolmente imputabile la totalità di tali spese.

6 Qualora si

giustifichi un alloggio al di fuori dell’economia domestica dei genitori, i

giovani adulti devono allora cercare una soluzione abitativa conveniente in una

comunità abitativa. La conduzione di un’economia domestica composta da una sola

persona è finanziata solo in casi eccezionali.

Al punto C.6.2. Formazione,

spiegazione c):

"

c) Prima formazione dei giovani e dei giovani adulti

All’inserimento

professionale durevole dei giovani e dei giovani adulti deve essere attribuita

la massima priorità. Essi devono portare a termine una prima formazione consona

alle loro capacità.

La situazione

particolare in cui si trovano i giovani adulti al momento della transizione

dalla scuola dell’obbligo al mondo del lavoro richiede un’adeguata combinazione

di offerte e programmi strutturati, che ponga l’accento sulla consulenza, sulla

motivazione e sul coaching. Per accrescere le possibilità formative e di

accesso al mondo del lavoro dei giovani adulti, a complemento delle misure

esistenti si dovranno eventualmente predisporre offerte supplementari

nell’ambito della valutazione, della qualificazione e dell’inserimento. Il

tempismo di tali passi è decisivo.”.

Al punto D.4.2. Obblighi di

mantenimento dei genitori:

"

1 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue

forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di

cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

Considerandi

2.

L’obbligo di

mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio o fino al momento della

conclusione di una formazione appropriata.

3.

La fissazione della

pretesa di mantenimento non compete al servizio sociale. Nei limiti del

possibile, deve essere stipulata una convenzione vertente sulla corresponsione

dei contributi dei genitori che dovrà essere approvata dall’autorità di

protezione dei minori e degli adulti. Se un accordo non è possibile, la pretesa

deve essere fatta valere dinnanzi al tribunale civile.

4.

Se l’organo

dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al

mantenimento, la pretesa di mantenimento e tutti i diritti ivi connessi passano

all’organo dell’aiuto sociale.

5.

In caso di

cambiamento della situazione finanziaria dei genitori tenuti al mantenimento,

si può esigere un adeguamento della pretesa di mantenimento.

Spiegazioni:

a) Obblighi

di mantenimento dei genitori secondo il CC

Al mantenimento del

figlio devono provvedere i genitori. Vi sono incluse le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento

consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

Se un genitore tenuto

al mantenimento non vive con il figlio, la parte di mantenimento a suo carico

consiste principalmente in prestazioni pecuniarie. Mediante le prestazioni

pecuniarie devono essere coperte le spese di cura, di educazione, di formazione

e delle misure prese a tutela del figlio. La quota destinata alla cura

(contributo di accudimento) è concepita quale componente del mantenimento del

figlio, ossia il figlio ne ha legalmente diritto, ma serve alla copertura delle

spese di mantenimento del genitore che si occupa del figlio.

I genitori sono

liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC, cfr. Entrate dei minorenni

(D.1).

Nell’ambito del diritto

di mantenimento, sono in primo luogo considerati genitori quelle persone che

hanno un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile (art. 252 CC). Una

privazione dell’affidamento o del diritto di determinare il luogo di dimora non

influisce sull’obbligo di mantenimento dei genitori.

Il patrigno e la

matrigna devono adeguata assistenza al coniuge nell’adempimento dell’obbligo

verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). In tale ambito si

deve tener presente che il patrigno e la matrigna potrebbero avere un obbligo

di mantenimento prioritario nei confronti dei propri figli (art. 276a CC).

Se il genitore tenuto

al mantenimento non adempie l’obbligo di mantenimento approvato dal tribunale o

dall’autorità, sussiste un diritto all’aiuto all’incasso (art. 290 CC) o alle

anticipazioni (art. 293 cpv. 2 CC).

b) Esercizio

da parte dell’organo dell’aiuto sociale del diritto al mantenimento da parte

dei genitori

Se l’organo dell’aiuto

sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al mantenimento,

la pretesa di mantenimento con tutti i diritti ivi connessi si trasmette per

legge all’organo dell’aiuto sociale (art. 289 cpv. 2 CC). L’organo dell’aiuto

sociale acquisisce così la qualità di parte nella procedura in materia di

mantenimento, cosicché si deve chiarire chi è autorizzato a far valere il

diritto al mantenimento da parte dei genitori, ossia chi ha la legittimazione

attiva.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, i diritti costitutivi e processuali del

figlio non vanno persi con il trasferimento della pretesa di mantenimento

all’organo dell’aiuto sociale (cfr. DTF 143 III 177). Il figlio perde dunque il

diritto al mantenimento, ma non la possibilità legale di citare in giudizio un

genitore per la corresponsione del contributo di mantenimento. L’azione di

mantenimento per un figlio beneficiario del sostegno può quindi essere fatta

valere giudizialmente sia dall’organo dell’aiuto sociale che dal figlio

interessato, sia dall’altro genitore in sua rappresentanza.

c) Caso

particolare: mantenimento per i maggiorenni/i giovani adulti

In linea di massima,

l’obbligo di mantenimento si protrae fino alla maggiore età del figlio. Se il

figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si

possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,

devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una

simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 CC).

Unicamente i

maggiorenni che seguono effettivamente e in modo serio una prima formazione

hanno un diritto al mantenimento nei confronti dei loro genitori.

Dai giovani adulti che

non hanno terminato la loro prima formazione ci si attende che abitino presso i

loro genitori, salvo sussistano conflitti insormontabili. La loro quota parte

delle spese di alloggio è presa in considerazione solo se ai genitori, in

considerazione della globalità delle circostanze (come, per es., i rapporti

personali, la situazione finanziaria), non è ragionevolmente imputabile la

totalità di tali spese (C.4.2). Ciò vale anche nel caso in cui il figlio non

stia al momento seguendo una prima formazione. (…)”.

Riguardo alla funzione delle

disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva

quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der

Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die

verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein

kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler

Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene

Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der

Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe

angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der

Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der

Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der

grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer

gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)” (pag. 171)

2.7

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023.

consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146.

V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.

2.8

L’art. 67 Las, relativo

all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il

richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente

privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito

è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.9

Per quanto concerne le prestazioni

ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps.”

Ai sensi

dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"

La prestazione sociale indebitamente

percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3).".

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è

possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

Giova

ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di

una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere

se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di

esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.10

Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che

il ricorrente, nato il __________ 1998, ha beneficiato delle prestazioni

assistenziali da aprile 2017 a giugno 2018, da novembre 2018 a maggio 2019, da

dicembre 2019 a gennaio 2020, da febbraio 2021 a gennaio 2022, da marzo 2022 a

marzo 2023, per un totale di prestazioni erogate in suo favore di fr. 56'258.25

(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 10, 27-37).

RI 1, nel periodo oggetto della

presente vertenza, viveva con la madre nell’ente di 4.5 locali da quest’ultima

locato in __________, per una pigione di fr. 1'380.- mensili oltre acconto

spese accessorie di fr. 200.-/mese (cfr. doc. 74-75).

Per quanto attiene al percorso

formativo del ricorrente, che al momento determinante per quanto qui ci

concerne non aveva ancora conseguito una prima formazione, giova rilevare che

dal curriculum vitae in atti emerge che il medesimo nel 2014 ha terminato la

scuola media, per l’anno 2014-2015 è stato iscritto presso il __________ come

apprendista impiegato di commercio al dettaglio (__________), superando il

primo anno di corso, dopodiché ha seguito un “semestre di motivazione”,

a __________, per poi reiscriversi nel 2016-2017 al __________ di __________

come apprendista impiegato di commercio al dettaglio (__________). Nel 2018 RI

1.

ha svolto la scuola reclute (4 mesi), nel 2019 ha lavorato 6 mesi presso l’__________

e nel 2020 è stato all’estero, per un viaggio (cfr. doc. 108-109).

In data 20 maggio 2021, RI 1 ha

sottoscritto un contratto di tirocinio con il __________ come “operatore per la

promozione dell’attività fisica e della salute (OPAFS)”, valido dal 1°

settembre 2021 al 31 agosto 2024. La retribuzione è fissata in fr. 600.-

mensili per il primo anno, fr. 800.- per il secondo e fr. 1'125.- per il terzo

anno (cfr. doc. 94-95).

In data 10 marzo 2022, il

ricorrente ha inoltrato una richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali scadute il 28 febbraio 2022 (cfr. doc. 315-317). Contestualmente,

ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua

economia domestica fossero cambiati e comunicato di aver percepito dal padre

fr. 344.65 “per l’inizio degli studi”.

Con decisione del 14 marzo 2022

l’USSI ha riconosciuto all’assistito il diritto alle prestazioni Las per il

periodo da marzo a luglio 2022, nella misura di fr. 1'060.- al mese (cfr. doc.

311-312).

Dalla relativa tabella di calcolo

risulta che per l’unità di riferimento composta dal solo ricorrente, l’USSI ha

computato un reddito computabile Las di fr. 806.- mensili, una spesa

computabile di fr. 1'242.- al mese, di cui fr. 787.- per l’alloggio, fr. 382.-

come premi per assicurazione malattia e fr. 72.- come “altre spese computabili

Las” (cfr. doc. 313-314).

Contestualmente, l’USSI ha

chiesto all’assistito di produrre, in occasione della successiva richiesta di

rinnovo, tra gli altri, “copia della decisione prepensionamento AVS __________

con l’indicazione a quanto ammonta “la rendita per figli per rendita AVS della

madre”” (cfr. doc. 310).

In occasione della successiva

richiesta di prestazioni Las, e meglio il 9 agosto 2022, l’USSI ha chiesto a RI

1.

di trasmettere “copia della decisione di prestazioni complementari di __________

e copia del suo inoltro” (cfr. doc. 270). Tale richiesta è stata reiterata

dall’amministrazione il 18 agosto successivo (cfr. doc. 269).

La documentazione pervenuta alla

parte resistente il 23 agosto da parte dell’assistito si compone di:

-

“Decisione prestazione rendita AVS” del 28 marzo 2022 inerente la

persona di __________ che riconosce a quest’ultima una prestazione di rendita

mensile di fr. 1'078.- (cfr. doc. 22-23);

-

“Decisione prestazione complementare all’AVS/AI” del 3 maggio

2022, inerente la persona di __________, dalla quale emerge che quest’ultima

aveva fatto richiesta di prestazioni complementari in data 18 febbraio 2022,

richiesta che è stata respinta in ragione del fatto che “la sostanza netta

supera la soglia di sostanza. Le condizioni del diritto alle prestazioni

complementari non sono perciò soddisfatte. (…) Nel caso concreto, dalla

documentazione in nostro possesso risulta che dispone di una sostanza netta

quantificabile in CHF 134'623.97 (stato 01.03.2022) composta nel seguente modo:

capitale LPP __________ CHF 134'623.97” (cfr. doc. 20-21)

Giova rilevare che

successivamente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni scadute il 31

luglio 2022, formulata dall’assistito il 3 agosto 2022 (cfr. doc. 271-273), con

decisione del 19 settembre 2022 - che il ricorrente non ha impugnato - l’USSI

ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di agosto pari

a fr. 603.- tenendo in considerazione un reddito computabile Las di fr. 475.-

mensili, una spesa computabile Las di fr. 454.-, pari ai “premi assicurazione

malattia” (fr. 382.-) e “altre spese computabili Las” (fr. 71.-)

(cfr. doc. 262-265).

Da agosto 2022, quindi, l’USSI

non ha più accordato la quota parte della spesa per l’alloggio che nei mesi

precedenti aveva riconosciuto, con versamento diretto a favore del ricorrente.

Con ordine di restituzione del 28

aprile 2023, l’USSI ha conseguentemente chiesto all’assistito la restituzione

di fr. 3'935.- e meglio delle prestazioni riconosciutegli nel periodo da marzo

a luglio 2022 a titolo di spesa alloggiativa (fr. 787.- al mese). Quanto

precede sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) dagli

accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione in nostro possesso,

risulta che è stata rifiutata la richiesta di Prestazione Complementare (PC) a

sua madre, Signora __________. Considerando che condivide l’economia domestica

con sua madre, a partire dal 1° marzo 2022 (inizio diritto rendita AVS di sua

madre) non avrebbe più diritto alla quota parte dell’affitto. Per il periodo 1°

marzo 2022 – 31 luglio 2022, le è pertanto stata riconosciuta una spesa

alloggiativa alla quale non avrebbe avuto diritto.” (cfr. doc. 13).

Con reclamo del 9 maggio 2023, RI

1.

ha fatto valere di non capire “perché devo restituire la spesa

alloggiativa riconosciuta mensile dal marzo 2022 al luglio 2022 visto che (…) è

stata riconosciuta”. Appellandosi all’art. 68 cpv. 1 Las, l’assistito ha

fatto valere di avere sempre segnalato “nella misura della” sua “comprensione”

ogni cambiamento, aggiungendo “per di più, ho sempre consegnato la

documentazione richiesta per l’assistenza sociale che ha deciso e riconosciuto

le spese”. Precisando di non potere “essere responsabile di una

decisione che avete prese e riconosciuto, per di più dopo 14 mesi di attesa”,

l’allora opponente ha poi fatto valere di non poter provvedere finanziariamente

alla restituzione richiestagli “visto che sono apprendista e faccio

veramente fatica a chiudere ogni mese” (cfr. doc. 12).

Con la decisione su reclamo del

16.

ottobre 2023, l’USSI ha, come visto, confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

2.11

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva, innanzitutto, che la

buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono (cfr.

supra consid. 2.9.).

Come visto, per costante giurisprudenza

federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. supra

consid. 2.9; STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile

2017.

consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Le censure sollevate in questo senso

nell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2.) sono, pertanto, qui inammissibili e

saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono, che

l’amministrazione si è del resto già impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. all.

A a doc. I).

Questa

Corte rileva che dalle carte processuali emerge che. quantomeno da febbraio

2021.

e sino a luglio 2022, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande

di prestazioni assistenziali formulate nel tempo da RI 1, considerato quale

unico componente della sua unità di riferimento, l’USSI ha sempre erogato (a

lui direttamente, non alla madre) una quota parte affitto a suo beneficio, e

meglio di fr. 788.-/790.- (cfr. doc. 311-314; 368-372; 426-430).

Successivamente

alla decisione con cui a beneficio del ricorrente erano state erogate le

prestazioni Las per il periodo marzo-luglio 2022, e meglio dagli atti trasmessi

alla parte resistente ad agosto 2022, è emerso che la domanda di prestazioni

complementari presentata dalla madre del ricorrente è stata respinta poiché la

medesima disponeva di una sostanza quantificata in fr. 134'623.97 al 1° marzo

2022.

(cfr. supra consid. 2.10. e doc. 20-21).

__________,

inoltre, dal 1° marzo 2022 percepisce, a titolo di rendita AVS, mensili fr.

1'078.- (cfr. supra consid. 2.10. e doc. 22-23).

La parte resistente ha così

chiesto la restituzione di quanto erogato a favore del ricorrente tra marzo e

luglio 2022 a titolo di quota parte della locazione dell’ente ove egli vive con

la madre, ritenuto come in concreto “non si giustifica di applicare” il “principio

della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono

l’economia domestica”, mentre “si giustifica di esigere che la madre si

prenda a carico l’intera pigione, che assista il figlio e che di conseguenza

non gli venga riconosciuta la quota parte spesa per l’alloggio” (cfr. supra

consid. 1.1. ed all. A a doc. I).

A mente di questa Corte, tuttavia,

in concreto ed in assenza di accertamenti in tal senso, l’USSI doveva

verificare se, a fronte del capitale LPP e della rendita AVS percepita

mensilmente, la madre, poteva e doveva, effettivamente assumere a proprio

carico anche la quota parte del canone locativo del ricorrente (cfr. direttive

CSIAS nei punti riprodotti al consid. 2.6.), rispettivamente, in che misura.

Posto che, per il periodo

antecedente a quello oggetto della presente vertenza

(marzo-luglio 2022),

la quota parte della locazione era stata riconosciuta e corrisposta al

ricorrente e non è, poi, stata messa in discussione, l’unico fattore che ha

condotto l’USSI a chiedere la restituzione di quanto a tale titolo erogato all’assistito

da marzo 2022 è costituito dalla percezione da parte della madre di RI 1 della

rendita mensile AVS e del capitale LPP.

A mente di questa Corte, tuttavia,

non è sufficiente contestarle di avere ricevuto il capitale LPP (avente scopo

previdenziale) per poter concludere ch’ella doveva e poteva far fronte anche alla

quota parte delle spese di alloggio relativa al figlio, senza prima esaminare e

valutare l’insieme delle circostanze, quindi sia personali che finanziarie,

della donna (in particolare raffrontando la sua situazione economica successiva

al riconoscimento della rendita AVS e del capitale LPP con quella precedente,

quando al figlio era in ogni caso stata computata la quota parte della pigione

del loro alloggio) e dell’assistito, come peraltro indicato nelle direttive

riprodotte al consid. 2.6.

Gli

atti devono, pertanto, essere ritornati alla parte resistente perché provveda nel

senso di quanto indicato.

2.12

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto

non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.

29.

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, ricorso è accolto

ai sensi dei

considerandi.

§ Gli atti vengono trasmessi all’USSI affinché

proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti