42.2023.40
Il fatto che la madre di un assistito maggiorenne, con cui vive, oltre ad essere al beneficio dell'AVS abbia percepito il capitale LPP non permette di concludere ch'ella doveva e poteva far fronte anche alla quota parte delle spese di alloggio del figlio. Ricorso accolto. Atti rinviati all'USSI
22 gennaio 2024Italiano41 min
nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.-- nella regione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.40
CL/DC/gm
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16
ottobre 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 16
ottobre 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 28 aprile 2023
(cfr. doc. 13), mediante il quale aveva chiesto a RI 1 (nato il __________
1998, a beneficio delle prestazioni assistenziali da
aprile 2017 a giugno 2018, da novembre 2018 a maggio 2019, da dicembre 2019 a
gennaio 2020, da febbraio 2021 a gennaio 2022, da marzo 2022 a marzo 2023, per
un totale di prestazioni erogate in suo favore di fr. 56'258.25; cfr. doc. 10,
27-37) la restituzione di fr. 3'935.- a titolo di prestazioni Las
percepite indebitamente nel periodo da marzo a luglio 2022.
L’amministrazione ha motivato il
proprio provvedimento come segue:
"
(…)
N. Nel caso in esame è
emerso (…) che l’USSI aveva ritenuto una quota parte spese per l’alloggio a
favore del signor RI 1 nel periodo dal mese di marzo 2022 al mese di luglio
2022 (…).
(…).
P. Il signor RI 1
ritiene implicitamente ingiustificato chiedere la restituzione di una
prestazione precedentemente riconosciuta e non considerare una sua quota di
partecipazione alla spesa per l’alloggio, prendendo in considerazione i redditi
della madre.
(…) pacifico è che RI 1
nel periodo in esame risultava convivere presso il domicilio della madre __________
a __________. (…) vige il principio della suddivisione della pigione per il
numero di persone che compongono l’economia domestica. Tuttavia nella presente
fattispecie, non si giustifica di applicare tale regola. Infatti, bisogna
tenere in considerazione l’autonomia finanziaria della madre, in particolare il
capitale LPP di CHF 134'623.97 al 1° marzo 2022, che ha comportato il diniego
di prestazioni complementari dell’AVS/AI ed il legame particolare tra i soggetti
coinvolti, in quanto si tratta di madre e figlio, non di due sconosciuti che
condividono un appartamento con l’unico scopo di dividerne le spese.
Ritenuto tutto quanto
esposto, si giustifica di esigere che la madre si prenda a carico l’intera
pigione, che assista il figlio e di conseguenza non gli venga riconosciuta la
quota parte spesa per l’alloggio. A titolo abbondanziale si rileva che, se
l’USSI concedesse al reclamante la quota parte dell’affitto quale prestazione
assistenziale, si otterrebbe un finanziamento indiretto di persone che non hanno
diritto a tali prestazioni.
La prestazione
assistenziale mensile versata al reclamante per il periodo dal mese di marzo
2022 al mese di luglio 2022 era stata calcolata, nelle relative decisioni, non
tenendo in considerazione l’autonomia finanziaria della madre. Lo fosse invece
stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante
non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.” (cfr.
all. A a doc. I)
1.2. Contro la decisione su reclamo
l’assistito ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
In particolare, RI 1 ha fatto
valere quanto segue:
"
(…)
-
Ho inviato una lettera (09.05.2023) dove spiega la situazione generale
all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che non è stata presa in
conto per nessuno dei motivi elencati.
-
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha accettato e
riconosciuto la spesa alloggiativa mensile dal marzo 2022 al luglio 2022 visto
la mia situazione complicata.
-
Questa decisione è stata accettata e riconosciuta dopo un’attesa di più
di 14 mesi dove hanno avuto abbastanza tempo per deliberare sul mio caso.
-
Non possono rendermi colpevole e richiedermi la restituzione della somma
pagata di CHF 3'935.- dicendomi che hanno sbagliato loro i versamenti
sostenendosi l’indebitamente.
Per di più, come già
anticipato nella mia lettera del 09.05.2023, sono attualmente apprendista,
faccio veramente fatica a chiudere ogni mese e sono nell’incapacità di
restituire tale somma.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 17 novembre
2023, l’USSI propone di respingere il ricorso con argomentazioni analoghe a
quelle poste a fondamento della decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.4. Il 20 novembre 2023, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia
chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 3’935.-, corrispondenti a prestazioni
assistenziali percepite indebitamente tra marzo e luglio 2022.
2.2. L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
L'art. 2 della Legge fissa il
principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le
prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie
a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale.
La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri
inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
Dal 1° gennaio 2021, gli importi
del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali erano i seguenti:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
2
persone
1'539.--
3
persone
1'871.--
4 persone
2'153.--
5
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2)
e sono poi rimasti invariati per
il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).
Il punto 1.2. delle Direttive per
l’anno 2022 enunciava, inoltre, che per i giovani adulti che vivevano con i propri
genitori era riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.
L’art. 4 Laps dispone che:
" L’unità di
riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;[8]
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[9]
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti.”,
mentre, ai sensi dell’art.
21 Las:
" In deroga
all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non
economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità
di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali,
dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al
loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)
In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere
dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di
mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi
degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)”.
2.5. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto
delle deroghe seguenti:
a) Reddito
computabile:
1.
vengono computate le
prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di
riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta
viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una
persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi
con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente
computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate
le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il
richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata
per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da
lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli
apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi
al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati
rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati
gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate
le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli
interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo
complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT
(deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per
l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio
viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.
22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9
Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
La spesa computabile è, invece,
costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.
7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
" 1. La
spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi
degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono
computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività
lucrativa salariata;
b)
gli interessi maturati
su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri
permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e)
Fatti
i versamenti, premi e
contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e
contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della
previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati
da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se
queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
2. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui
debiti di cui
al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti
importi:
a)
per le spese e gli
interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa
per l'alloggio:
" 1. La
spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla
legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni
complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi
maggiorato
del 20%
2.Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento
convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente.".
Gli
importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento,
sono aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della
LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi
riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.--
annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.--
nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3.
Se più persone vivono nella
stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- in tutte e
tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- franchi
nella regione 1 e di fr. 1'800.-- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona,
nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.-- nella regione
2 e di fr. 1'560.-- nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art.
10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI sulla ripartizione
dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e l’Allegato 1; RU
2020 6291; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2020.21 del
26 maggio 2021 consid. 2.6.).
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Laps, se una
persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi
membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al
convivente.
Il
principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono
l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni
complementari.
L’art. 16c OPC-AVS/AI,
entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti
o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della
PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le
parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di
massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in
pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza
federale.
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c
OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo
di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle
prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per
cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che
abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512
consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio
1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è
intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a
beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977
pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone
locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la
questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto
(DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre
tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi
limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini
occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie
gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o
giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio
2003; Urs Müller, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF
105 V 272, citata dalla ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I), l'allora TFA
ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di
locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da
disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele
dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso
contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure
risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso
debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle
condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs
Müller, op. cit., pag. 80).
Nella DTF 130 V 263 la nostra
Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in
parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare
a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una
diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si
fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che
viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di
mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora
diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha
confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva
essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr.
consid. 5.3).
Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL
Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in
parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa
unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono
incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva
con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura
dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.
Si veda
anche la STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8.
2.6. Le Direttive della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2022, in relazione ai giovani adulti prevedevano quanto segue:
Al punto C.3.2. Fabbisogno di
base: in particolare, spiegazione c):
"
Giovani adulti
Nell’ambito dell’aiuto sociale, per
«giovani adulti» si intendono tutte le persone di età compresa fra i 18 e i 25
anni (entrambi compiuti). Dal giorno del compimento del 25° compleanno, la
persona non è più designata quale giovane adulto.
Al punto C.4.2. Spese di alloggio
particolari, n. 4-6:
"
Spese di alloggio per giovani adulti
4 Dai giovani
adulti che non hanno terminato la loro prima formazione ci si attende che
abitino presso i loro genitori, salvo sussistano conflitti insormontabili.
5 La quota parte
delle spese di alloggio dei giovani adulti che vivono nell’economia domestica
dei genitori è computata solo se ai genitori, in considerazione della globalità
delle circostanze (come, per es., i rapporti personali e la situazione
finanziaria), non è ragionevolmente imputabile la totalità di tali spese.
6 Qualora si
giustifichi un alloggio al di fuori dell’economia domestica dei genitori, i
giovani adulti devono allora cercare una soluzione abitativa conveniente in una
comunità abitativa. La conduzione di un’economia domestica composta da una sola
persona è finanziata solo in casi eccezionali.
Al punto C.6.2. Formazione,
spiegazione c):
"
c) Prima formazione dei giovani e dei giovani adulti
All’inserimento
professionale durevole dei giovani e dei giovani adulti deve essere attribuita
la massima priorità. Essi devono portare a termine una prima formazione consona
alle loro capacità.
La situazione
particolare in cui si trovano i giovani adulti al momento della transizione
dalla scuola dell’obbligo al mondo del lavoro richiede un’adeguata combinazione
di offerte e programmi strutturati, che ponga l’accento sulla consulenza, sulla
motivazione e sul coaching. Per accrescere le possibilità formative e di
accesso al mondo del lavoro dei giovani adulti, a complemento delle misure
esistenti si dovranno eventualmente predisporre offerte supplementari
nell’ambito della valutazione, della qualificazione e dell’inserimento. Il
tempismo di tali passi è decisivo.”.
Al punto D.4.2. Obblighi di
mantenimento dei genitori:
"
1 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue
forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di
cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
Considerandi
2.
L’obbligo di
mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio o fino al momento della
conclusione di una formazione appropriata.
3.
La fissazione della
pretesa di mantenimento non compete al servizio sociale. Nei limiti del
possibile, deve essere stipulata una convenzione vertente sulla corresponsione
dei contributi dei genitori che dovrà essere approvata dall’autorità di
protezione dei minori e degli adulti. Se un accordo non è possibile, la pretesa
deve essere fatta valere dinnanzi al tribunale civile.
4.
Se l’organo
dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al
mantenimento, la pretesa di mantenimento e tutti i diritti ivi connessi passano
all’organo dell’aiuto sociale.
5.
In caso di
cambiamento della situazione finanziaria dei genitori tenuti al mantenimento,
si può esigere un adeguamento della pretesa di mantenimento.
Spiegazioni:
a) Obblighi
di mantenimento dei genitori secondo il CC
Al mantenimento del
figlio devono provvedere i genitori. Vi sono incluse le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento
consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
Se un genitore tenuto
al mantenimento non vive con il figlio, la parte di mantenimento a suo carico
consiste principalmente in prestazioni pecuniarie. Mediante le prestazioni
pecuniarie devono essere coperte le spese di cura, di educazione, di formazione
e delle misure prese a tutela del figlio. La quota destinata alla cura
(contributo di accudimento) è concepita quale componente del mantenimento del
figlio, ossia il figlio ne ha legalmente diritto, ma serve alla copertura delle
spese di mantenimento del genitore che si occupa del figlio.
I genitori sono
liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC, cfr. Entrate dei minorenni
(D.1).
Nell’ambito del diritto
di mantenimento, sono in primo luogo considerati genitori quelle persone che
hanno un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile (art. 252 CC). Una
privazione dell’affidamento o del diritto di determinare il luogo di dimora non
influisce sull’obbligo di mantenimento dei genitori.
Il patrigno e la
matrigna devono adeguata assistenza al coniuge nell’adempimento dell’obbligo
verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). In tale ambito si
deve tener presente che il patrigno e la matrigna potrebbero avere un obbligo
di mantenimento prioritario nei confronti dei propri figli (art. 276a CC).
Se il genitore tenuto
al mantenimento non adempie l’obbligo di mantenimento approvato dal tribunale o
dall’autorità, sussiste un diritto all’aiuto all’incasso (art. 290 CC) o alle
anticipazioni (art. 293 cpv. 2 CC).
b) Esercizio
da parte dell’organo dell’aiuto sociale del diritto al mantenimento da parte
dei genitori
Se l’organo dell’aiuto
sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al mantenimento,
la pretesa di mantenimento con tutti i diritti ivi connessi si trasmette per
legge all’organo dell’aiuto sociale (art. 289 cpv. 2 CC). L’organo dell’aiuto
sociale acquisisce così la qualità di parte nella procedura in materia di
mantenimento, cosicché si deve chiarire chi è autorizzato a far valere il
diritto al mantenimento da parte dei genitori, ossia chi ha la legittimazione
attiva.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, i diritti costitutivi e processuali del
figlio non vanno persi con il trasferimento della pretesa di mantenimento
all’organo dell’aiuto sociale (cfr. DTF 143 III 177). Il figlio perde dunque il
diritto al mantenimento, ma non la possibilità legale di citare in giudizio un
genitore per la corresponsione del contributo di mantenimento. L’azione di
mantenimento per un figlio beneficiario del sostegno può quindi essere fatta
valere giudizialmente sia dall’organo dell’aiuto sociale che dal figlio
interessato, sia dall’altro genitore in sua rappresentanza.
c) Caso
particolare: mantenimento per i maggiorenni/i giovani adulti
In linea di massima,
l’obbligo di mantenimento si protrae fino alla maggiore età del figlio. Se il
figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si
possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,
devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una
simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 CC).
Unicamente i
maggiorenni che seguono effettivamente e in modo serio una prima formazione
hanno un diritto al mantenimento nei confronti dei loro genitori.
Dai giovani adulti che
non hanno terminato la loro prima formazione ci si attende che abitino presso i
loro genitori, salvo sussistano conflitti insormontabili. La loro quota parte
delle spese di alloggio è presa in considerazione solo se ai genitori, in
considerazione della globalità delle circostanze (come, per es., i rapporti
personali, la situazione finanziaria), non è ragionevolmente imputabile la
totalità di tali spese (C.4.2). Ciò vale anche nel caso in cui il figlio non
stia al momento seguendo una prima formazione. (…)”.
Riguardo alla funzione delle
disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva
quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der
Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die
verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein
kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene
Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der
Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe
angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der
Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)” (pag. 171)
2.7
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio
2023.
consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.
2.8
L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il
richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito
è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.9
Per quanto concerne le prestazioni
ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi
dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
"
La prestazione sociale indebitamente
percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3).".
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza
del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è
possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
Giova
ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di
una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere
se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di
esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.10
Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che
il ricorrente, nato il __________ 1998, ha beneficiato delle prestazioni
assistenziali da aprile 2017 a giugno 2018, da novembre 2018 a maggio 2019, da
dicembre 2019 a gennaio 2020, da febbraio 2021 a gennaio 2022, da marzo 2022 a
marzo 2023, per un totale di prestazioni erogate in suo favore di fr. 56'258.25
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 10, 27-37).
RI 1, nel periodo oggetto della
presente vertenza, viveva con la madre nell’ente di 4.5 locali da quest’ultima
locato in __________, per una pigione di fr. 1'380.- mensili oltre acconto
spese accessorie di fr. 200.-/mese (cfr. doc. 74-75).
Per quanto attiene al percorso
formativo del ricorrente, che al momento determinante per quanto qui ci
concerne non aveva ancora conseguito una prima formazione, giova rilevare che
dal curriculum vitae in atti emerge che il medesimo nel 2014 ha terminato la
scuola media, per l’anno 2014-2015 è stato iscritto presso il __________ come
apprendista impiegato di commercio al dettaglio (__________), superando il
primo anno di corso, dopodiché ha seguito un “semestre di motivazione”,
a __________, per poi reiscriversi nel 2016-2017 al __________ di __________
come apprendista impiegato di commercio al dettaglio (__________). Nel 2018 RI
1.
ha svolto la scuola reclute (4 mesi), nel 2019 ha lavorato 6 mesi presso l’__________
e nel 2020 è stato all’estero, per un viaggio (cfr. doc. 108-109).
In data 20 maggio 2021, RI 1 ha
sottoscritto un contratto di tirocinio con il __________ come “operatore per la
promozione dell’attività fisica e della salute (OPAFS)”, valido dal 1°
settembre 2021 al 31 agosto 2024. La retribuzione è fissata in fr. 600.-
mensili per il primo anno, fr. 800.- per il secondo e fr. 1'125.- per il terzo
anno (cfr. doc. 94-95).
In data 10 marzo 2022, il
ricorrente ha inoltrato una richiesta di rinnovo delle prestazioni
assistenziali scadute il 28 febbraio 2022 (cfr. doc. 315-317). Contestualmente,
ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua
economia domestica fossero cambiati e comunicato di aver percepito dal padre
fr. 344.65 “per l’inizio degli studi”.
Con decisione del 14 marzo 2022
l’USSI ha riconosciuto all’assistito il diritto alle prestazioni Las per il
periodo da marzo a luglio 2022, nella misura di fr. 1'060.- al mese (cfr. doc.
311-312).
Dalla relativa tabella di calcolo
risulta che per l’unità di riferimento composta dal solo ricorrente, l’USSI ha
computato un reddito computabile Las di fr. 806.- mensili, una spesa
computabile di fr. 1'242.- al mese, di cui fr. 787.- per l’alloggio, fr. 382.-
come premi per assicurazione malattia e fr. 72.- come “altre spese computabili
Las” (cfr. doc. 313-314).
Contestualmente, l’USSI ha
chiesto all’assistito di produrre, in occasione della successiva richiesta di
rinnovo, tra gli altri, “copia della decisione prepensionamento AVS __________
con l’indicazione a quanto ammonta “la rendita per figli per rendita AVS della
madre”” (cfr. doc. 310).
In occasione della successiva
richiesta di prestazioni Las, e meglio il 9 agosto 2022, l’USSI ha chiesto a RI
1.
di trasmettere “copia della decisione di prestazioni complementari di __________
e copia del suo inoltro” (cfr. doc. 270). Tale richiesta è stata reiterata
dall’amministrazione il 18 agosto successivo (cfr. doc. 269).
La documentazione pervenuta alla
parte resistente il 23 agosto da parte dell’assistito si compone di:
-
“Decisione prestazione rendita AVS” del 28 marzo 2022 inerente la
persona di __________ che riconosce a quest’ultima una prestazione di rendita
mensile di fr. 1'078.- (cfr. doc. 22-23);
-
“Decisione prestazione complementare all’AVS/AI” del 3 maggio
2022, inerente la persona di __________, dalla quale emerge che quest’ultima
aveva fatto richiesta di prestazioni complementari in data 18 febbraio 2022,
richiesta che è stata respinta in ragione del fatto che “la sostanza netta
supera la soglia di sostanza. Le condizioni del diritto alle prestazioni
complementari non sono perciò soddisfatte. (…) Nel caso concreto, dalla
documentazione in nostro possesso risulta che dispone di una sostanza netta
quantificabile in CHF 134'623.97 (stato 01.03.2022) composta nel seguente modo:
capitale LPP __________ CHF 134'623.97” (cfr. doc. 20-21)
Giova rilevare che
successivamente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni scadute il 31
luglio 2022, formulata dall’assistito il 3 agosto 2022 (cfr. doc. 271-273), con
decisione del 19 settembre 2022 - che il ricorrente non ha impugnato - l’USSI
ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di agosto pari
a fr. 603.- tenendo in considerazione un reddito computabile Las di fr. 475.-
mensili, una spesa computabile Las di fr. 454.-, pari ai “premi assicurazione
malattia” (fr. 382.-) e “altre spese computabili Las” (fr. 71.-)
(cfr. doc. 262-265).
Da agosto 2022, quindi, l’USSI
non ha più accordato la quota parte della spesa per l’alloggio che nei mesi
precedenti aveva riconosciuto, con versamento diretto a favore del ricorrente.
Con ordine di restituzione del 28
aprile 2023, l’USSI ha conseguentemente chiesto all’assistito la restituzione
di fr. 3'935.- e meglio delle prestazioni riconosciutegli nel periodo da marzo
a luglio 2022 a titolo di spesa alloggiativa (fr. 787.- al mese). Quanto
precede sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) dagli
accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione in nostro possesso,
risulta che è stata rifiutata la richiesta di Prestazione Complementare (PC) a
sua madre, Signora __________. Considerando che condivide l’economia domestica
con sua madre, a partire dal 1° marzo 2022 (inizio diritto rendita AVS di sua
madre) non avrebbe più diritto alla quota parte dell’affitto. Per il periodo 1°
marzo 2022 – 31 luglio 2022, le è pertanto stata riconosciuta una spesa
alloggiativa alla quale non avrebbe avuto diritto.” (cfr. doc. 13).
Con reclamo del 9 maggio 2023, RI
1.
ha fatto valere di non capire “perché devo restituire la spesa
alloggiativa riconosciuta mensile dal marzo 2022 al luglio 2022 visto che (…) è
stata riconosciuta”. Appellandosi all’art. 68 cpv. 1 Las, l’assistito ha
fatto valere di avere sempre segnalato “nella misura della” sua “comprensione”
ogni cambiamento, aggiungendo “per di più, ho sempre consegnato la
documentazione richiesta per l’assistenza sociale che ha deciso e riconosciuto
le spese”. Precisando di non potere “essere responsabile di una
decisione che avete prese e riconosciuto, per di più dopo 14 mesi di attesa”,
l’allora opponente ha poi fatto valere di non poter provvedere finanziariamente
alla restituzione richiestagli “visto che sono apprendista e faccio
veramente fatica a chiudere ogni mese” (cfr. doc. 12).
Con la decisione su reclamo del
16.
ottobre 2023, l’USSI ha, come visto, confermato il proprio precedente
provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
2.11
Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva, innanzitutto, che la
buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono (cfr.
supra consid. 2.9.).
Come visto, per costante giurisprudenza
federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che
unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. supra
consid. 2.9; STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF
8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile
2017.
consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Le censure sollevate in questo senso
nell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2.) sono, pertanto, qui inammissibili e
saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono, che
l’amministrazione si è del resto già impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. all.
A a doc. I).
Questa
Corte rileva che dalle carte processuali emerge che. quantomeno da febbraio
2021.
e sino a luglio 2022, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande
di prestazioni assistenziali formulate nel tempo da RI 1, considerato quale
unico componente della sua unità di riferimento, l’USSI ha sempre erogato (a
lui direttamente, non alla madre) una quota parte affitto a suo beneficio, e
meglio di fr. 788.-/790.- (cfr. doc. 311-314; 368-372; 426-430).
Successivamente
alla decisione con cui a beneficio del ricorrente erano state erogate le
prestazioni Las per il periodo marzo-luglio 2022, e meglio dagli atti trasmessi
alla parte resistente ad agosto 2022, è emerso che la domanda di prestazioni
complementari presentata dalla madre del ricorrente è stata respinta poiché la
medesima disponeva di una sostanza quantificata in fr. 134'623.97 al 1° marzo
2022.
(cfr. supra consid. 2.10. e doc. 20-21).
__________,
inoltre, dal 1° marzo 2022 percepisce, a titolo di rendita AVS, mensili fr.
1'078.- (cfr. supra consid. 2.10. e doc. 22-23).
La parte resistente ha così
chiesto la restituzione di quanto erogato a favore del ricorrente tra marzo e
luglio 2022 a titolo di quota parte della locazione dell’ente ove egli vive con
la madre, ritenuto come in concreto “non si giustifica di applicare” il “principio
della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono
l’economia domestica”, mentre “si giustifica di esigere che la madre si
prenda a carico l’intera pigione, che assista il figlio e che di conseguenza
non gli venga riconosciuta la quota parte spesa per l’alloggio” (cfr. supra
consid. 1.1. ed all. A a doc. I).
A mente di questa Corte, tuttavia,
in concreto ed in assenza di accertamenti in tal senso, l’USSI doveva
verificare se, a fronte del capitale LPP e della rendita AVS percepita
mensilmente, la madre, poteva e doveva, effettivamente assumere a proprio
carico anche la quota parte del canone locativo del ricorrente (cfr. direttive
CSIAS nei punti riprodotti al consid. 2.6.), rispettivamente, in che misura.
Posto che, per il periodo
antecedente a quello oggetto della presente vertenza
(marzo-luglio 2022),
la quota parte della locazione era stata riconosciuta e corrisposta al
ricorrente e non è, poi, stata messa in discussione, l’unico fattore che ha
condotto l’USSI a chiedere la restituzione di quanto a tale titolo erogato all’assistito
da marzo 2022 è costituito dalla percezione da parte della madre di RI 1 della
rendita mensile AVS e del capitale LPP.
A mente di questa Corte, tuttavia,
non è sufficiente contestarle di avere ricevuto il capitale LPP (avente scopo
previdenziale) per poter concludere ch’ella doveva e poteva far fronte anche alla
quota parte delle spese di alloggio relativa al figlio, senza prima esaminare e
valutare l’insieme delle circostanze, quindi sia personali che finanziarie,
della donna (in particolare raffrontando la sua situazione economica successiva
al riconoscimento della rendita AVS e del capitale LPP con quella precedente,
quando al figlio era in ogni caso stata computata la quota parte della pigione
del loro alloggio) e dell’assistito, come peraltro indicato nelle direttive
riprodotte al consid. 2.6.
Gli
atti devono, pertanto, essere ritornati alla parte resistente perché provveda nel
senso di quanto indicato.
2.12
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto
non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, ricorso è accolto
ai sensi dei
considerandi.
§ Gli atti vengono trasmessi all’USSI affinché
proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti