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Decisione

42.2023.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2024Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su reclamo del 24 luglio 2023.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

L’insorgente,

d’altronde, rimasto silente (cfr. consid. 1.5.), non ha invocato particolari

motivi al riguardo.

2.7. Stante

quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 24 luglio

2023 inoltrato tardivamente il 3 novembre 2023 risulta irricevibile.

2.8. Va, ad ogni modo, rilevato che l’insorgente,

il 3 novembre 2023, ha prodotto davanti all’amministrazione un messaggio di

posta elettronica del 12 aprile 2023, asserendo che “per una svista

soprattutto mia e in parte della mia assistente sociale ci siamo dimenticati di

allegare una email scritta dal Signor __________ come prova” (cfr. doc. I;

A).

Benché l’USSI abbia dichiarato di

aver già considerato il documento in questione nella sua decisione su reclamo

(cfr. doc. VI pag. 3), nel provvedimento del 24 luglio 2023 lo stesso non è

stato espressamente menzionato (cfr. doc. II2).

È vero, però, che il messaggio di

posta elettronica del 12 aprile 2023 di __________ si trova agli atti e riporta

la data di entrata del 19 aprile 2023 (cfr. doc. 388). Esso risulta essere

stato allegato al reclamo del 12 aprile 2023 (cfr. doc. 387).

A tutela del ricorrente gli atti

sono comunque trasmessi all’USSI, perché si pronunci in merito all’implicita

sua richiesta di riesame della decisione su reclamo del 24 luglio 2023.

In proposito va rilevato che l’art.

24 Laps, applicabile alle prestazioni assistenziali (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2

Laps), enuncia:

"

1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del

diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo

competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una

decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,

cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare

una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato

ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Il tenore dell’art.

24 Laps riprende quello dell’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della

riconsiderazione (cfr. Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo

alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7.).

2.9. Per

quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53

cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022

consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio

2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003;

STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF

127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA

2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV

Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al

riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione

non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare

una riconsiderazione, ma ne ha semplicemente facoltà (cfr. STF 9C_60/2022 del 9

Considerandi

marzo 2023 consid. 4.3.2.; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA

I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del

12.

settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo

2007).

Con

sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, l’Alta

Corte ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di

riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente

reclamo.

Nemmeno

è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto

di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto

di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF

9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

Dalla

riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. STF 9C_64/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 2.2.; STF

8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA

C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6

settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.

2.10

Infine

è utile osservare che ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è

l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione

cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione, rispettivamente la

revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.8.-2.9.).

In

effetti lo scopo di un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre

l’amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in

giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.

2.5

; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione su reclamo del 24 luglio 2023 è irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento affinché proceda

come indicato al consid. 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti