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Decisione

42.2023.42

Ricorso 3.11.23 contro dec. su reclamo del 24.7.23 inviata per raccomandata irricevibile poiché tardivo. Non sussistono motivi per restituire il termine di ricorso. A tutela del ric. gli atti sono comunque trasmessi all'amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta implicita di riesame

5 febbraio 2024Italiano20 min

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.42

rs

Lugano

5 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3/6 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24 luglio 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 24

luglio 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha

confermato il precedente provvedimento del 23 marzo 2023 con il quale aveva

negato a RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2023,

tenendo conto dell’entrata di fr.1'800.--, corrispondente a una vincita al __________

accreditata sul suo conto __________ il 3 gennaio 2023 (cfr. doc. 389; II2).

1.2. Con scritto del 7 novembre 2023

(cfr. doc. II) l’USSI ha trasmesso al TCA per competenza una lettera di RI 1

pervenutagli il 6 novembre 2023 che riporta quale oggetto “ricorso sulla decisione

del reclamo avvenuto il 24 luglio 2023”.

Il tenore dello scritto

menzionato è il seguente:

" (…) sto

avviando questa pratica perché l’ultima volta per una svista soprattutto mia e

in parte della mia assistente sociale ci siamo dimenticati di allegare una

email scritta dal Signor __________ come prova.

La email è stata inviata alla mia assistente sociale, la Signora __________,

dopo che le ho chiesto di provare a contattarlo perché a me non rispondeva.

Allego il documento che ha ricevuto la Signora __________.

Attraverso questo ricorso chiedo pertanto che venga tolto dal

calcolo USSI il computo dei 1800.-. (…)” (Doc. I)

Nel messaggio di posta

elettronica del 12 aprile 2023 annesso __________ ha affermato:

" Nel mese

di gennaio 2023 ho chiesto a RI 1 di prestarmi il suo account di gioco su __________.

Sono stati vinti 1800.- che mi ha fatto

avere in due volte siccome aveva il limite di prelievo sulla carta.

Lui non ha percepito niente della somma

sopramenzionata.

Dopo questa volta ho cancellato i dati del

login di RI 1.

Chiedo scusa a RI 1 per qualsiasi problema

sta avendo per questa cosa (…)” (Doc. A)

1.3. L’8

novembre 2023 il TCA, tramite raccomandata, ha invitato RI 1 a ritrasmettere il

suo scritto munito della sua firma e a comunicare quando lo stesso sia stato

affidato alla Posta, ritenuto che è privo della data (cfr. doc. III).

Questo Tribunale, il 20 novembre

2023, ha rispedito a RI 1 con posta A la sua lettera dell’8 novembre 2023, in

quanto quest’ultima gli è stata ritornata dalla Posta, non essendo stata

ritirata (cfr. busta d’invio).

Il 27 novembre 2023 sono

pervenuti al TCA il ricorso dell’interessato firmato e uno scritto in cui egli

ha indicato di aver inviato il 3 novembre 2023 il proprio scritto notificato

all’USSI il 6 novembre 2023 (cfr. doc. IV).

1.4. Nella

sua risposta del 18 dicembre 2023 l’USSI ha proposto di ritenere il ricorso

irricevibile, in quanto tardivo, chiedendo altresì la reiezione

dell’impugnativa nel caso in cui il TCA dovesse considerarla tempestiva.

A

quest’ultimo riguardo l’amministrazione ha poi precisato di avere già preso in

considerazione nella decisione su reclamo “lo scritto e-mail trasmesso dal

ricorrente e sulla base del quale lo stesso pone le ragioni del suo ricorso” (cfr.

doc. VI pag. 3-4).

1.5. Questo Tribunale, il 19 dicembre

2023, ha inviato per raccomandata all’insorgente il doc. VI, assegnandogli un

termine di dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. VII).

Il ricorrente è rimasto silente,

nonostante lo scritto del 19 dicembre 2023 – non ritirato e rispedito al TCA

dalla Posta (cfr. busta d’invio) – gli sia stato nuovamente inoltrato l’8

gennaio 2024 con termine scadente il 22 gennaio 2024.

Il plico postale dell’8 gennaio

2024 è, peraltro, stato recapitato allo sportello il 12 gennaio 2024 (cfr.

tracciamento dell’invio agli atti).

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge

sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la

decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33

Laps.

L'art.

33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3. Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.

3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa.

Secondo

il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ex

art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen

des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

Secondo l’art. 38 cpv. 2bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro

firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29

novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429;

DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24

febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Nella presente evenienza la

decisione su reclamo emessa il 24 luglio 2023 riporta l’indicazione

“raccomandata” (cfr. doc. II2).

Dal sistema di tracciamento degli

invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. II1), si evince che la stessa

è stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione ed è stata recapitata

martedì 25 luglio 2023.

Il

termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha

iniziato a decorrere, tenuto conto delle ferie

giudiziarie estive (art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA), il 16 agosto 2023 ed è

scaduto giovedì 14 settembre 2023.

Come visto nei fatti, il 7

novembre 2023 l’USSI ha trasmesso a questo Tribunale, per competenza, la

lettera ricevuta da parte di RI 1 il 6 novembre 2023 riguardante il suo ricorso

contro la decisione su reclamo del 24 luglio 2023 (cfr. consid. 1.2.).

L’insorgente

ha precisato al TCA di aver spedito tale scritto il 3 novembre 2023 (cfr. doc.

IV).

Il

ricorso del 3/6 novembre 2023 contro la decisione del 24 luglio 2023 è,

pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni

per ricorrere a questa Corte (14 settembre 2023).

2.5. Va ora esaminato se l’insorgente

può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014

del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;

DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su reclamo del 24 luglio 2023.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

L’insorgente,

d’altronde, rimasto silente (cfr. consid. 1.5.), non ha invocato particolari

motivi al riguardo.

2.7. Stante

quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 24 luglio

2023 inoltrato tardivamente il 3 novembre 2023 risulta irricevibile.

2.8. Va, ad ogni modo, rilevato che l’insorgente,

il 3 novembre 2023, ha prodotto davanti all’amministrazione un messaggio di

posta elettronica del 12 aprile 2023, asserendo che “per una svista

soprattutto mia e in parte della mia assistente sociale ci siamo dimenticati di

allegare una email scritta dal Signor __________ come prova” (cfr. doc. I;

A).

Benché l’USSI abbia dichiarato di

aver già considerato il documento in questione nella sua decisione su reclamo

(cfr. doc. VI pag. 3), nel provvedimento del 24 luglio 2023 lo stesso non è

stato espressamente menzionato (cfr. doc. II2).

È vero, però, che il messaggio di

posta elettronica del 12 aprile 2023 di __________ si trova agli atti e riporta

la data di entrata del 19 aprile 2023 (cfr. doc. 388). Esso risulta essere

stato allegato al reclamo del 12 aprile 2023 (cfr. doc. 387).

A tutela del ricorrente gli atti

sono comunque trasmessi all’USSI, perché si pronunci in merito all’implicita

sua richiesta di riesame della decisione su reclamo del 24 luglio 2023.

In proposito va rilevato che l’art.

24 Laps, applicabile alle prestazioni assistenziali (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2

Laps), enuncia:

"

1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del

diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo

competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una

decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,

cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare

una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato

ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Il tenore dell’art.

24 Laps riprende quello dell’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della

riconsiderazione (cfr. Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo

alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7.).

2.9. Per

quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53

cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario

nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022

consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio

2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003;

STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF

127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA

2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV

Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al

riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione

non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare

Considerandi

una riconsiderazione, ma ne ha semplicemente facoltà (cfr. STF 9C_60/2022 del 9

marzo 2023 consid. 4.3.2.; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA

I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del

12.

settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo

2007).

Con

sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, l’Alta

Corte ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di

riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente

reclamo.

Nemmeno

è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto

di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto

di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF

9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

Dalla

riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. STF 9C_64/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 2.2.; STF

8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA

C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6

settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.

2.10

Infine

è utile osservare che ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è

l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione

cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione, rispettivamente la

revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.8.-2.9.).

In

effetti lo scopo di un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre

l’amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in

giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.

2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione su reclamo del 24 luglio 2023 è irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento affinché proceda

come indicato al consid. 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti