42.2023.42
Ricorso 3.11.23 contro dec. su reclamo del 24.7.23 inviata per raccomandata irricevibile poiché tardivo. Non sussistono motivi per restituire il termine di ricorso. A tutela del ric. gli atti sono comunque trasmessi all'amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta implicita di riesame
5 febbraio 2024Italiano20 min
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.42
rs
Lugano
5 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3/6 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 luglio 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 24
luglio 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha
confermato il precedente provvedimento del 23 marzo 2023 con il quale aveva
negato a RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2023,
tenendo conto dell’entrata di fr.1'800.--, corrispondente a una vincita al __________
accreditata sul suo conto __________ il 3 gennaio 2023 (cfr. doc. 389; II2).
1.2. Con scritto del 7 novembre 2023
(cfr. doc. II) l’USSI ha trasmesso al TCA per competenza una lettera di RI 1
pervenutagli il 6 novembre 2023 che riporta quale oggetto “ricorso sulla decisione
del reclamo avvenuto il 24 luglio 2023”.
Il tenore dello scritto
menzionato è il seguente:
" (…) sto
avviando questa pratica perché l’ultima volta per una svista soprattutto mia e
in parte della mia assistente sociale ci siamo dimenticati di allegare una
email scritta dal Signor __________ come prova.
La email è stata inviata alla mia assistente sociale, la Signora __________,
dopo che le ho chiesto di provare a contattarlo perché a me non rispondeva.
Allego il documento che ha ricevuto la Signora __________.
Attraverso questo ricorso chiedo pertanto che venga tolto dal
calcolo USSI il computo dei 1800.-. (…)” (Doc. I)
Nel messaggio di posta
elettronica del 12 aprile 2023 annesso __________ ha affermato:
" Nel mese
di gennaio 2023 ho chiesto a RI 1 di prestarmi il suo account di gioco su __________.
Sono stati vinti 1800.- che mi ha fatto
avere in due volte siccome aveva il limite di prelievo sulla carta.
Lui non ha percepito niente della somma
sopramenzionata.
Dopo questa volta ho cancellato i dati del
login di RI 1.
Chiedo scusa a RI 1 per qualsiasi problema
sta avendo per questa cosa (…)” (Doc. A)
1.3. L’8
novembre 2023 il TCA, tramite raccomandata, ha invitato RI 1 a ritrasmettere il
suo scritto munito della sua firma e a comunicare quando lo stesso sia stato
affidato alla Posta, ritenuto che è privo della data (cfr. doc. III).
Questo Tribunale, il 20 novembre
2023, ha rispedito a RI 1 con posta A la sua lettera dell’8 novembre 2023, in
quanto quest’ultima gli è stata ritornata dalla Posta, non essendo stata
ritirata (cfr. busta d’invio).
Il 27 novembre 2023 sono
pervenuti al TCA il ricorso dell’interessato firmato e uno scritto in cui egli
ha indicato di aver inviato il 3 novembre 2023 il proprio scritto notificato
all’USSI il 6 novembre 2023 (cfr. doc. IV).
1.4. Nella
sua risposta del 18 dicembre 2023 l’USSI ha proposto di ritenere il ricorso
irricevibile, in quanto tardivo, chiedendo altresì la reiezione
dell’impugnativa nel caso in cui il TCA dovesse considerarla tempestiva.
A
quest’ultimo riguardo l’amministrazione ha poi precisato di avere già preso in
considerazione nella decisione su reclamo “lo scritto e-mail trasmesso dal
ricorrente e sulla base del quale lo stesso pone le ragioni del suo ricorso” (cfr.
doc. VI pag. 3-4).
1.5. Questo Tribunale, il 19 dicembre
2023, ha inviato per raccomandata all’insorgente il doc. VI, assegnandogli un
termine di dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. VII).
Il ricorrente è rimasto silente,
nonostante lo scritto del 19 dicembre 2023 – non ritirato e rispedito al TCA
dalla Posta (cfr. busta d’invio) – gli sia stato nuovamente inoltrato l’8
gennaio 2024 con termine scadente il 22 gennaio 2024.
Il plico postale dell’8 gennaio
2024 è, peraltro, stato recapitato allo sportello il 12 gennaio 2024 (cfr.
tracciamento dell’invio agli atti).
considerato in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF
8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge
sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la
decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di
prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33
Laps.
L'art.
33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È
applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.
3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ex
art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen
des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
Secondo l’art. 38 cpv. 2bis
LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro
firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF
8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29
novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429;
DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24
febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3
settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e
riferimenti ivi menzionati).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF
9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4. Nella presente evenienza la
decisione su reclamo emessa il 24 luglio 2023 riporta l’indicazione
“raccomandata” (cfr. doc. II2).
Dal sistema di tracciamento degli
invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. II1), si evince che la stessa
è stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione ed è stata recapitata
martedì 25 luglio 2023.
Il
termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha
iniziato a decorrere, tenuto conto delle ferie
giudiziarie estive (art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA), il 16 agosto 2023 ed è
scaduto giovedì 14 settembre 2023.
Come visto nei fatti, il 7
novembre 2023 l’USSI ha trasmesso a questo Tribunale, per competenza, la
lettera ricevuta da parte di RI 1 il 6 novembre 2023 riguardante il suo ricorso
contro la decisione su reclamo del 24 luglio 2023 (cfr. consid. 1.2.).
L’insorgente
ha precisato al TCA di aver spedito tale scritto il 3 novembre 2023 (cfr. doc.
IV).
Il
ricorso del 3/6 novembre 2023 contro la decisione del 24 luglio 2023 è,
pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni
per ricorrere a questa Corte (14 settembre 2023).
2.5. Va ora esaminato se l’insorgente
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla
restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014
del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;
DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati
Fatti
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su reclamo del 24 luglio 2023.
In
effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
L’insorgente,
d’altronde, rimasto silente (cfr. consid. 1.5.), non ha invocato particolari
motivi al riguardo.
2.7. Stante
quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 24 luglio
2023 inoltrato tardivamente il 3 novembre 2023 risulta irricevibile.
2.8. Va, ad ogni modo, rilevato che l’insorgente,
il 3 novembre 2023, ha prodotto davanti all’amministrazione un messaggio di
posta elettronica del 12 aprile 2023, asserendo che “per una svista
soprattutto mia e in parte della mia assistente sociale ci siamo dimenticati di
allegare una email scritta dal Signor __________ come prova” (cfr. doc. I;
A).
Benché l’USSI abbia dichiarato di
aver già considerato il documento in questione nella sua decisione su reclamo
(cfr. doc. VI pag. 3), nel provvedimento del 24 luglio 2023 lo stesso non è
stato espressamente menzionato (cfr. doc. II2).
È vero, però, che il messaggio di
posta elettronica del 12 aprile 2023 di __________ si trova agli atti e riporta
la data di entrata del 19 aprile 2023 (cfr. doc. 388). Esso risulta essere
stato allegato al reclamo del 12 aprile 2023 (cfr. doc. 387).
A tutela del ricorrente gli atti
sono comunque trasmessi all’USSI, perché si pronunci in merito all’implicita
sua richiesta di riesame della decisione su reclamo del 24 luglio 2023.
In proposito va rilevato che l’art.
24 Laps, applicabile alle prestazioni assistenziali (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2
Laps), enuncia:
"
1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del
diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo
competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una
decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se,
cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare
una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato
ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Il tenore dell’art.
24 Laps riprende quello dell’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della
riconsiderazione (cfr. Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo
alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7.).
2.9. Per
quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53
cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario
nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022
consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio
2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003;
STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF
127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA
2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV
Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al
riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza l'amministrazione
non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare
Considerandi
una riconsiderazione, ma ne ha semplicemente facoltà (cfr. STF 9C_60/2022 del 9
marzo 2023 consid. 4.3.2.; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA
I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del
12.
settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo
2007).
Con
sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, l’Alta
Corte ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di
riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente
reclamo.
Nemmeno
è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto
di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto
di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF
9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
Dalla
riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla
revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione
giuridica differente (cfr. STF 9C_64/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 2.2.; STF
8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA
C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6
settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.
2.10
Infine
è utile osservare che ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è
l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione
cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione, rispettivamente la
revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.8.-2.9.).
In
effetti lo scopo di un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre
l’amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in
giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).
2.11
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.
2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso contro la decisione su reclamo del 24 luglio 2023 è irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento affinché proceda
come indicato al consid. 2.8.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti