42.2023.43
A torto negate a ric. prestazioni assistenziali per 7/2022 senza esperire accertamenti circa sua capacità di disporre di un suo bene immobile all'estero, che egli sostiene sia sottoposto a vendita giudiziaria. Nuovo conteggio si giustifica pure a causa di errato computo delle ISD. Rinvio atti
21 febbraio 2024Italiano33 min
i redditi ai sensi degli art.
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.43
rs
Lugano
21 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
sentenza 42.2022.90 del 30 gennaio 2023, cresciuta in giudicato incontestata,
questa Corte ha annullato la decisione su reclamo del 22 settembre 2022 che
aveva confermato il provvedimento del 30 agosto 2022 con il quale l’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) aveva respinto la richiesta di
rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata il 14 luglio 2022 da RI 1,
poiché a quel momento l’attività professionale di affitta camere risultava
ancora attiva senza permettere il raggiungimento dell’indipendenza economica.
Il
TCA, dopo aver in ogni caso ricordato,
segnatamente, che l’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021
consid. 10.1.4., ha rilevato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza
sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non
consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della
parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio, ha stabilito che,
nonostante il medesimo, nel luglio 2022, avesse riaperto con la moglie la
pensione familiare, non si giustificava il rifiuto totale delle prestazioni,
ritenuto che l’insorgente - nella cui unità di riferimento vi erano due figli
minorenni nati nel 2008, rispettivamente nel 2013 - ha dato seguito alle
istruzioni di fine 2021 impartitegli dall’amministrazione, annullando la
propria affiliazione alla Cassa di compensazione quale indipendente a inizio
2022 e facendo ricorso dal 21 gennaio al 7 luglio 2022 alle indennità
straordinarie di disoccupazione, in ossequio al principio di sussidiarietà
vigente nell’ambito dell’assistenza sociale.
Questo
Tribunale ha, tuttavia, evidenziato che l’amministrazione avrebbe avuto
comunque la facoltà di sanzionare il ricorrente.
Gli
atti sono, pertanto, stati rinviati all’USSI per calcolare il diritto a
prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e verificare l’applicazione
nei suoi confronti di una riduzione delle stesse.
1.2. Con
decisione del 6 aprile 2023, emessa a seguito della STCA 42.2022.90 del 30
gennaio 2023, l’USSI ha nuovamente negato a RI 1 il diritto a prestazioni
assistenziali richieste nel mese di luglio 2022, poiché il reddito disponibile
residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal
Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 80).
1.3. A
seguito del reclamo interposto da RI 1 il 28 aprile 2023 (cfr. doc. 73),
l’USSI, il 30 ottobre 2023, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha
confermato il provvedimento del 6 aprile 2023
Al
riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
M.
In merito alla contestazione del reclamante "I redditi
dalla sostanza prodotti nel comune di domicilio indicati al numero 213 in CHF
3'631.00 e quelli prodotti in altri comuni cantoni e nazioni indicati al numero
214 in CHF 4'964.00" si rileva che la decisione applica i criteri
stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di
tale base legale.
Nell'ambito dell'assistenza vige inoltre il principio di
sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria
risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si
hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire
il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.
Alla voce 213 della tabella di calcolo "Pigioni e affitti
nel comune di domicilio" l'USSI ha correttamente inserito l'importo di
CHF 3'630 annui quale valore locativo relativo alla sua abitazione secondaria
nel comune di __________. In base alle direttive Laps il valore locativo corrisponde
al 90% del valore di reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima. Nel
caso concreto, il valore locativo corrisponde al 90% di CHF 4'034, ossia CHF
3'630.-.
In merito invece alla voce 214 della tabella di calcolo "Pigioni
o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni" l'USSI ha
erroneamente inserito l'importo di CHF 4'753.- annui anziché l'importo di CHF
4'964.- quale valore locativo della sostanza immobiliare del reclamante in
Italia.
Ritenuta la "Direttiva Laps 1/2019" che stabilisce il
valore di reddito di un immobile estero pari al 6% del valore di stima e che il
valore di stima catastale dell'immobile appartenente al reclamante in Italia risulta
essere di complessivi CHF 82'736.- ne deriva un
valore locativo pari a CHF 4'964.- (82'736.-/100 x 6).
La voce 214 della tabella di calcolo va
di conseguenza corretta con l'importo di cui
sopra.
Relativamente alla contestazione circa le "Spese di
gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di domicilio” di
cui alla voce 301 della tabella di calcolo, si rileva che correttamente l'USSI
ha considerato una spesa di complessivi CHF 2'969.-. composta da CHF 2'243.-
relativi al20% del valore locativo (CHF 11'213.-) dell'abitazione primaria del
reclamante a __________ e da CHF 726.- relativi al 20% del valore locativo (CHF
3'630.-) dell'abitazione secondaria del reclamante a __________.
Per quanto riguarda invece le "Spese di gestione e
manutenzione in altri comuni, cantoni o nazioni" di cui alla voce 302
della tabella di calcolo, si rileva che l'USSI ha erroneamente inserito un
importo di pari a CHF 951.- anziché un importo di CHF 993.-. Tale spesa
corrisponde al 20% del valore locativo (CHF 4'964.-) dell'immobile in Italia.
Pertanto anche tale voce va corretta con
l'importo di cui sopra.
Infine, in relazione agli "interessi ipotecari per
l'abitazione primaria" di cui alla voce 306 della tabella di calcolo, contrariamente
all'importo di CHF 9'043.- inserito daII'USSI, l'importo corretto, ritenuto un
debito ipotecario di CHF 717'663.- relativo alla casa primaria dell'interessato
ed un interesse dell’1.25%, risulta essere CHF 8'971.-.
Anche gli "interessi passivi privati diversi da interessi
ipotecari per l'abitazione primaria" di cui sempre alla voce 306 della
tabella di calcolo va corretto l'importo precedentemente indicato.
Ritenuto un debito ipotecario di CHF 232'337.- relativo alla
sostanza secondaria in Svizzera ed un interesse ipotecario dell'1.25% e un
debito ipotecario di CHF 240'000.- relativo alla sostanza immobiliare in Italia
ed un interesse ipotecario deIl'1.55% risulta un importo complessivo di CHF
6'624.- e non di CHF 6'601.-.
A fronte di tali modifiche (cfr. tabella di calcolo allegata), il
totale della spesa computabile Las precedentemente indicata in CHF 46'751.-
annui pari a CHF 3'895.- mensili ammonta ora a CHF 45'528.- annui pari a CHF
3'794.- mensili mentre il reddito computabile Las precedentemente indicato in
CHF 24'396.- annui pari a CHF 2'033.- mensili ammonta ora a CHF 24'607.- annui
pari a CHF 2'050.- mensili.
Dal nuovo calcolo non scaturisce un fabbisogno scoperto bensì un'eccedenza
di CHF 1'530.-. (…)” (Doc. A pag. 6-7)
1.4. Contro la decisione su reclamo del 30
ottobre 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto l’annullamento della stessa, facendo segnatamente valere:
"
(…) la casa in Italia, sita in frazione
__________ del comune di __________ intestata congiuntamente al ricorrente
ed a sua moglie __________ è da tempo pignorata unitamente ad eventuali
entrate, e pertanto
non produce alcun reddito locativo come più volte
espletato
ad USSI.
Detta situazione è chiara, palese e notoria e risulta agli atti presso il Tribunale di __________ dove, per conto della
banca creditrice, è depositata la richiesta
di messa all'asta dell'immobile, istante l'Avv. __________ di __________.
Con tutti questi dati, noti e
da tempo a disposizione di USSI, non si
capisce come quest'ultima
insista
nel conteggiare un reddito ipotetico, assolutamente
inesistente da parecchi
anni. (…)” (Doc.
I)
1.5. Nella
sua risposta del 9 gennaio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il
17 gennaio 2024 l’insorgente ha presentato delle osservazioni, a cui ha
allegato dei messaggi di posta elettronica del gennaio 2024 intercorsi tra il
medesimo e __________ (cfr. doc. V + 1-4).
1.7. L’USSI
ha preso posizione in proposito con scritto del 29 gennaio 2024 (cfr. doc.
VII).
1.8. Il
doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
1.9. Pendente causa il TCA ha invitato
la parte resistente a produrre la decisione relativa alle indennità
straordinarie di disoccupazione riconosciute a RI 1 nel 2022 e l’estratto del
mese di luglio 2022 del suo conto bancario (cfr. doc. IX).
L’USSI ha dato seguito a quanto
richiesto il 12 febbraio 2024 (cfr. doc. IX +1-2).
1.10. Il doc. IX + 1-2 è stato trasmesso per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia, a ragione o meno,
negato al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie richieste
nel mese di luglio 2022.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti
stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)"
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti
anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
2
persone
1'539.--
3
persone
1'871.--
4
persone
2'153.--
5
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2)
Gli
importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto
al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2022 del 28 dicembre 2021).
Dal
1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono
stati aumentati come segue:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1
persona
1’031.-- / mese
2
persone
1'577.-- / mese
3
persone
1'918.-- / mese
4
persone
2'206.-- / mese
5
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Per il 2024 non sono state
previste modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
2.5. L’art.
22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è
quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito
computabile:
1.
vengono computate le prestazioni
ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se
vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli
in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato;
5.
non viene computata per ogni
membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro
(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la
quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b)
Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e
oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale,
fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,
corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art.
6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1.
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)
Fatti
i redditi ai sensi degli art.
15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non
viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%
del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b)
...;
c)
...;
d)
i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e)
tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f)
1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei
redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
3. Non sono
considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di
Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b)
gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri permanenti
di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui all’art. 32
cpv. 1 lett. c) LT;
e)
i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1 lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
Considerandi
2.
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al
cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)
per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
1.
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle
prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI
per i coniugi maggiorato
del
20%
2.
Se una persona che non fa parte
dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per
l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.6
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe",
Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il
TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi
sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni
complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono
l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza
sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.
consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
"
(…)
l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,
poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono
idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una
retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere
un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:
HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il
danno (…)”
In
una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere
alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr.
pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS
p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.7
Nella presente evenienza l’USSI,
con decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. A), ha negato al
ricorrente il diritto alla prestazione assistenziale richiesta nel mese di
luglio 2022, computando, in relazione alla sua unità di riferimento (composta
del medesimo, della moglie e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________,
nata il __________ 2013; cfr. tabella allegata a doc. A), in particolare
l’ammontare di fr. 19'807.-- a titolo di redditi della sostanza, e meglio fr.
11'213.-- valore locativo della propria abitazione, fr. 3'630.-- pigioni e
affitti nel comune di domicilio e fr. 4'964.-- pigioni o valore locativo in
altri comuni, cantoni o nazioni (cfr. tabella allegata a doc. A).
A titolo di sostanza immobiliare
abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato
alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria
e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria
sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A).
Dal calcolo dell’amministrazione
non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las), quanto
piuttosto un disavanzo di fr. 20'921.-- annui {reddito
computabile Las di fr. 24'607.-- [(fr. 19'807 + fr. 4'800 AF); fr. 2'050.--
al mese; cfr. tabella allegata a doc. A] – spesa
computabile Las di fr. 45’528.-- [(fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 14'758 premi
assicurazione malattia Las + fr. 19'557 altre spese computabili Las, ossia fr.
2'969 spese di gestione manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di
domicilio, fr. 993 spese di gestione manutenzione in altri comuni, cantoni o
nazioni, fr. 8’971 interessi ipotecari per l’abitazione primaria e fr. 6'624
interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione
primaria); fr. 3'794.-- al mese]}, equivalente a circa fr. 1’744.-- al mese.
La soglia di intervento per il 2022
della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'153.-- al mese (cfr.
tabella allegata a doc. A; consid. 2.4.).
L’USSI non ha, tuttavia,
ravvisato una lacuna di reddito Las mensile, in quanto ha tenuto conto di altre
prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 5'427.--
mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'229.-- e dalle
indennità straordinarie di disoccupazione di fr. 4'198.-- (cfr. tabella
allegata a doc. A).
In simili condizioni, secondo la
parte resistente l’insorgente, per il mese di luglio 2022, presentava
un’eccedenza di reddito di fr. 1'530.-- (fr. 1'744 + fr. 2'153 – fr. 5'427),
come si evince dal conteggio annesso alla decisione su reclamo del 30 ottobre
2023.
(cfr. tabella allegata a doc. A).
2.8
RI 1 ha censurato il calcolo
effettuato dall’USSI, segnatamente il computo del reddito della sostanza di fr.
4'964.-, corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia
a __________, frazione del Comune di __________, __________ (cfr. doc. I;
consid. 1.4.).
L’USSI ha conteggiato il valore
locativo della casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps
1/2019 secondo cui il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del
valore di stima (cfr. doc. 86).
Siccome il valore di stima
catastale del fondo n. 1502 di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr.
doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.--
(82'736.-/100 x 6; cfr. doc. A pag. 6-7; consid. 1.3.).
Il ricorrente non ha contestato
tanto l’entità dell’importo del valore locativo stabilito dalla parte
resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto il computo in sé di tale voce, facendo
valere che, dalla proprietà di __________, essendo pignorata da tempo (una
richiesta di messa all’asta dell’immobile sarebbe depositata per conto della
banca creditrice presso il Tribunale di __________) e quindi non potendone
disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo l’insorgente, non
produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).
Dalle carte processuali emerge,
in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto
di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________
entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso
loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono
state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto +
Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con avvertimento
che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche immobiliare”
(cfr. doc. 93-97).
In un messaggio di posta
elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della __________ di __________ ha,
altresì, informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un
accesso in __________ per consentire la visione dei locali ai richiedenti la
visione”, precisando che “verrà il collega Sig. __________, che ha già
conosciuto, il giorno 11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza
sua o di qualcuno che può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).
L’insorgente, l’11 gennaio 2024,
ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di
__________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di
aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione”
e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in
considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra
l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che
pervengono al mio indirizzo”.
Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________
“un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita
giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle
mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale
appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).
Il TCA rileva, tuttavia, che tale
documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto
emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene
immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di
astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto
a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i
relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della
Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II
“Dell’espropriazione forzata).
Gli elementi di cui dispone
questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la
capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né
forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia
preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la
conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità
competente.
Ne discende che nel caso di
specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la collaborazione
di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di luglio 2022, potesse o meno disporre
ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che misura.
Il dovere delle parti di collaborare
all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio
reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare
- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca).
In caso contrario le parti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF
8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione
nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF
8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre
2015.
consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF
9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005
consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2
con riferimenti).
In concreto, pertanto, la
decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 va annullata e gli atti rinviati all’USSI
per effettuare ulteriori accertamenti.
Sulla base dell’esito delle
verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a
determinare il diritto del ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste
nel mese di luglio 2022.
2.9
Un nuovo conteggio si giustifica,
del resto, anche ponendo mente all’importo delle indennità straordinarie di
disoccupazione di fr. 4'198.-- computato dall’amministrazione quale ulteriore
entrata dell’unità di riferimento (cfr. tabella allegata a doc. A; consid.
2.7.).
Il ricorrente ha beneficiato di
indennità straordinarie di disoccupazione ai sensi dell’art. 12 della Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) dal 21
gennaio al 7 luglio 2022.
Ex art. 13 cpv. 2 del Regolamento della legge
sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) l’indennità straordinaria di disoccupazione viene
versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte
cinque indennità giornaliere.
L’indennità giornaliera
riconosciuta all’insorgente dall’Ufficio misure attive ammontava a fr. 190.85.
Nel mese di luglio (dall’1 al 7)
2022.
gli sono stati indennizzati cinque giorni per complessivi fr. 954.25 (fr.
190.85
x 5 giorni).
Dall’estratto del conto privato
bancario presso __________ si evince, in effetti, che a RI 1 il 13 luglio 2022
è stata accreditata la somma di fr. 954.25 da parte dell’Ufficio tesoreria
fatturazioni di Bellinzona (cfr. doc. IX1; IX2; consid. 1.1.; STCA 42.2022.90
del 30 gennaio 2023).
A titolo di altre prestazioni
Laps dell’unità di riferimento, oltre al sussidio di cassa malati di fr.
1'229.-- mensili, non andava, perciò, considerato l’importo di fr. 4'198.-- di
indennità straordinarie di disoccupazione, corrispondente a 22 indennità
giornaliere (fr. 190.85 x 22 giorni = 4'198.70), bensì l’ammontare di fr. 954.25
effettivamente percepito nel mese di luglio 2022.
2.10
Giova,
infine, ricordare che con sentenza 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 questo
Tribunale ha rinviato gli atti all’USSI per calcolare il diritto a prestazioni
assistenziali postulate dall’insorgente ne luglio 2022 e per verificare
l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione delle stesse ex art. 23 cpv.
2.
Las.
A quest’ultimo proposito il TCA
ha argomentato che l’insorgente era da tempo al corrente del fatto che
un’attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al
fabbisogno della propria unità di riferimento non poteva essere svolta a carico
dell’assistenza sociale.
Un’attività indipendente non
redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite
l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della
concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato
settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere
prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.
10.1.4.).
Il ricorrente, però, al termine
del diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione, nel luglio 2022, aveva
comunque ripreso l’attività di affitta camere che non permetteva a lui e alla
sua famiglia di raggiungere l’indipendenza economica (cfr. consid. 1.1.; STCA
42.2022.9
consid. 2.6.; 2.8.).
L’amministrazione,
conseguentemente, nella presente fattispecie, dopo aver stabilito il diritto a
prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.8.-2.9.), valuterà se applicare una
sanzione, tramite decurtazione delle prestazioni, nei confronti
dell’insorgente.
In tal caso la parte resistente seguirà
la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e terrà in considerazione la presenza
di due minori nell’unità di riferimento (cfr. STCA 42.2022.90 consid. 2.7.-2.8.)
2.11
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese
giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’USSI per procedere conformemente ai consid. 2.8.-2.10.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti