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Decisione

42.2023.43

A torto negate a ric. prestazioni assistenziali per 7/2022 senza esperire accertamenti circa sua capacità di disporre di un suo bene immobile all'estero, che egli sostiene sia sottoposto a vendita giudiziaria. Nuovo conteggio si giustifica pure a causa di errato computo delle ISD. Rinvio atti

21 febbraio 2024Italiano33 min

i redditi ai sensi degli art.

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.43

rs

Lugano

21 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

sentenza 42.2022.90 del 30 gennaio 2023, cresciuta in giudicato incontestata,

questa Corte ha annullato la decisione su reclamo del 22 settembre 2022 che

aveva confermato il provvedimento del 30 agosto 2022 con il quale l’Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) aveva respinto la richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata il 14 luglio 2022 da RI 1,

poiché a quel momento l’attività professionale di affitta camere risultava

ancora attiva senza permettere il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Il

TCA, dopo aver in ogni caso ricordato,

segnatamente, che l’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021

consid. 10.1.4., ha rilevato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza

sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non

consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della

parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio, ha stabilito che,

nonostante il medesimo, nel luglio 2022, avesse riaperto con la moglie la

pensione familiare, non si giustificava il rifiuto totale delle prestazioni,

ritenuto che l’insorgente - nella cui unità di riferimento vi erano due figli

minorenni nati nel 2008, rispettivamente nel 2013 - ha dato seguito alle

istruzioni di fine 2021 impartitegli dall’amministrazione, annullando la

propria affiliazione alla Cassa di compensazione quale indipendente a inizio

2022 e facendo ricorso dal 21 gennaio al 7 luglio 2022 alle indennità

straordinarie di disoccupazione, in ossequio al principio di sussidiarietà

vigente nell’ambito dell’assistenza sociale.

Questo

Tribunale ha, tuttavia, evidenziato che l’amministrazione avrebbe avuto

comunque la facoltà di sanzionare il ricorrente.

Gli

atti sono, pertanto, stati rinviati all’USSI per calcolare il diritto a

prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e verificare l’applicazione

nei suoi confronti di una riduzione delle stesse.

1.2. Con

decisione del 6 aprile 2023, emessa a seguito della STCA 42.2022.90 del 30

gennaio 2023, l’USSI ha nuovamente negato a RI 1 il diritto a prestazioni

assistenziali richieste nel mese di luglio 2022, poiché il reddito disponibile

residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal

Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 80).

1.3. A

seguito del reclamo interposto da RI 1 il 28 aprile 2023 (cfr. doc. 73),

l’USSI, il 30 ottobre 2023, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha

confermato il provvedimento del 6 aprile 2023

Al

riguardo l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

M.

In merito alla contestazione del reclamante "I redditi

dalla sostanza prodotti nel comune di domicilio indicati al numero 213 in CHF

3'631.00 e quelli prodotti in altri comuni cantoni e nazioni indicati al numero

214 in CHF 4'964.00" si rileva che la decisione applica i criteri

stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di

tale base legale.

Nell'ambito dell'assistenza vige inoltre il principio di

sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria

risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si

hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire

il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.

Alla voce 213 della tabella di calcolo "Pigioni e affitti

nel comune di domicilio" l'USSI ha correttamente inserito l'importo di

CHF 3'630 annui quale valore locativo relativo alla sua abitazione secondaria

nel comune di __________. In base alle direttive Laps il valore locativo corrisponde

al 90% del valore di reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima. Nel

caso concreto, il valore locativo corrisponde al 90% di CHF 4'034, ossia CHF

3'630.-.

In merito invece alla voce 214 della tabella di calcolo "Pigioni

o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni" l'USSI ha

erroneamente inserito l'importo di CHF 4'753.- annui anziché l'importo di CHF

4'964.- quale valore locativo della sostanza immobiliare del reclamante in

Italia.

Ritenuta la "Direttiva Laps 1/2019" che stabilisce il

valore di reddito di un immobile estero pari al 6% del valore di stima e che il

valore di stima catastale dell'immobile appartenente al reclamante in Italia risulta

essere di complessivi CHF 82'736.- ne deriva un

valore locativo pari a CHF 4'964.- (82'736.-/100 x 6).

La voce 214 della tabella di calcolo va

di conseguenza corretta con l'importo di cui

sopra.

Relativamente alla contestazione circa le "Spese di

gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di domicilio” di

cui alla voce 301 della tabella di calcolo, si rileva che correttamente l'USSI

ha considerato una spesa di complessivi CHF 2'969.-. composta da CHF 2'243.-

relativi al20% del valore locativo (CHF 11'213.-) dell'abitazione primaria del

reclamante a __________ e da CHF 726.- relativi al 20% del valore locativo (CHF

3'630.-) dell'abitazione secondaria del reclamante a __________.

Per quanto riguarda invece le "Spese di gestione e

manutenzione in altri comuni, cantoni o nazioni" di cui alla voce 302

della tabella di calcolo, si rileva che l'USSI ha erroneamente inserito un

importo di pari a CHF 951.- anziché un importo di CHF 993.-. Tale spesa

corrisponde al 20% del valore locativo (CHF 4'964.-) dell'immobile in Italia.

Pertanto anche tale voce va corretta con

l'importo di cui sopra.

Infine, in relazione agli "interessi ipotecari per

l'abitazione primaria" di cui alla voce 306 della tabella di calcolo, contrariamente

all'importo di CHF 9'043.- inserito daII'USSI, l'importo corretto, ritenuto un

debito ipotecario di CHF 717'663.- relativo alla casa primaria dell'interessato

ed un interesse dell’1.25%, risulta essere CHF 8'971.-.

Anche gli "interessi passivi privati diversi da interessi

ipotecari per l'abitazione primaria" di cui sempre alla voce 306 della

tabella di calcolo va corretto l'importo precedentemente indicato.

Ritenuto un debito ipotecario di CHF 232'337.- relativo alla

sostanza secondaria in Svizzera ed un interesse ipotecario dell'1.25% e un

debito ipotecario di CHF 240'000.- relativo alla sostanza immobiliare in Italia

ed un interesse ipotecario deIl'1.55% risulta un importo complessivo di CHF

6'624.- e non di CHF 6'601.-.

A fronte di tali modifiche (cfr. tabella di calcolo allegata), il

totale della spesa computabile Las precedentemente indicata in CHF 46'751.-

annui pari a CHF 3'895.- mensili ammonta ora a CHF 45'528.- annui pari a CHF

3'794.- mensili mentre il reddito computabile Las precedentemente indicato in

CHF 24'396.- annui pari a CHF 2'033.- mensili ammonta ora a CHF 24'607.- annui

pari a CHF 2'050.- mensili.

Dal nuovo calcolo non scaturisce un fabbisogno scoperto bensì un'eccedenza

di CHF 1'530.-. (…)” (Doc. A pag. 6-7)

1.4. Contro la decisione su reclamo del 30

ottobre 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto l’annullamento della stessa, facendo segnatamente valere:

"

(…) la casa in Italia, sita in frazione

__________ del comune di __________ intestata congiuntamente al ricorrente

ed a sua moglie __________ è da tempo pignorata unitamente ad eventuali

entrate, e pertanto

non produce alcun reddito locativo come più volte

espletato

ad USSI.

Detta situazione è chiara, palese e notoria e risulta agli atti presso il Tribunale di __________ dove, per conto della

banca creditrice, è depositata la richiesta

di messa all'asta dell'immobile, istante l'Avv. __________ di __________.

Con tutti questi dati, noti e

da tempo a disposizione di USSI, non si

capisce come quest'ultima

insista

nel conteggiare un reddito ipotetico, assolutamente

inesistente da parecchi

anni. (…)” (Doc.

I)

1.5. Nella

sua risposta del 9 gennaio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il

17 gennaio 2024 l’insorgente ha presentato delle osservazioni, a cui ha

allegato dei messaggi di posta elettronica del gennaio 2024 intercorsi tra il

medesimo e __________ (cfr. doc. V + 1-4).

1.7. L’USSI

ha preso posizione in proposito con scritto del 29 gennaio 2024 (cfr. doc.

VII).

1.8. Il

doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

1.9. Pendente causa il TCA ha invitato

la parte resistente a produrre la decisione relativa alle indennità

straordinarie di disoccupazione riconosciute a RI 1 nel 2022 e l’estratto del

mese di luglio 2022 del suo conto bancario (cfr. doc. IX).

L’USSI ha dato seguito a quanto

richiesto il 12 febbraio 2024 (cfr. doc. IX +1-2).

1.10. Il doc. IX + 1-2 è stato trasmesso per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia, a ragione o meno,

negato al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie richieste

nel mese di luglio 2022.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi

necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio

2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4

persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2)

Gli

importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto

al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2022 del 28 dicembre 2021).

Dal

1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono

stati aumentati come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1

persona

1’031.-- / mese

2

persone

1'577.-- / mese

3

persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Per il 2024 non sono state

previste modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

2.5. L’art.

22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è

quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito

computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.

20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli

in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato;

5.

non viene computata per ogni

membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro

(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la

quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)

Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.

8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale,

fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,

corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

L'art.

6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

“1.

Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)

Fatti

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei

redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,

alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono

considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di

Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

Considerandi

2.

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al

cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti dall’esercizio

dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe",

Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il

TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi

sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni

complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono

l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza

sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr.

pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS

p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.7

Nella presente evenienza l’USSI,

con decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. A), ha negato al

ricorrente il diritto alla prestazione assistenziale richiesta nel mese di

luglio 2022, computando, in relazione alla sua unità di riferimento (composta

del medesimo, della moglie e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________,

nata il __________ 2013; cfr. tabella allegata a doc. A), in particolare

l’ammontare di fr. 19'807.-- a titolo di redditi della sostanza, e meglio fr.

11'213.-- valore locativo della propria abitazione, fr. 3'630.-- pigioni e

affitti nel comune di domicilio e fr. 4'964.-- pigioni o valore locativo in

altri comuni, cantoni o nazioni (cfr. tabella allegata a doc. A).

A titolo di sostanza immobiliare

abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato

alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria

e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria

sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A).

Dal calcolo dell’amministrazione

non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las), quanto

piuttosto un disavanzo di fr. 20'921.-- annui {reddito

computabile Las di fr. 24'607.-- [(fr. 19'807 + fr. 4'800 AF); fr. 2'050.--

al mese; cfr. tabella allegata a doc. A] – spesa

computabile Las di fr. 45’528.-- [(fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 14'758 premi

assicurazione malattia Las + fr. 19'557 altre spese computabili Las, ossia fr.

2'969 spese di gestione manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di

domicilio, fr. 993 spese di gestione manutenzione in altri comuni, cantoni o

nazioni, fr. 8’971 interessi ipotecari per l’abitazione primaria e fr. 6'624

interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione

primaria); fr. 3'794.-- al mese]}, equivalente a circa fr. 1’744.-- al mese.

La soglia di intervento per il 2022

della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'153.-- al mese (cfr.

tabella allegata a doc. A; consid. 2.4.).

L’USSI non ha, tuttavia,

ravvisato una lacuna di reddito Las mensile, in quanto ha tenuto conto di altre

prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 5'427.--

mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'229.-- e dalle

indennità straordinarie di disoccupazione di fr. 4'198.-- (cfr. tabella

allegata a doc. A).

In simili condizioni, secondo la

parte resistente l’insorgente, per il mese di luglio 2022, presentava

un’eccedenza di reddito di fr. 1'530.-- (fr. 1'744 + fr. 2'153 – fr. 5'427),

come si evince dal conteggio annesso alla decisione su reclamo del 30 ottobre

2023.

(cfr. tabella allegata a doc. A).

2.8

RI 1 ha censurato il calcolo

effettuato dall’USSI, segnatamente il computo del reddito della sostanza di fr.

4'964.-, corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia

a __________, frazione del Comune di __________, __________ (cfr. doc. I;

consid. 1.4.).

L’USSI ha conteggiato il valore

locativo della casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps

1/2019 secondo cui il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del

valore di stima (cfr. doc. 86).

Siccome il valore di stima

catastale del fondo n. 1502 di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr.

doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.--

(82'736.-/100 x 6; cfr. doc. A pag. 6-7; consid. 1.3.).

Il ricorrente non ha contestato

tanto l’entità dell’importo del valore locativo stabilito dalla parte

resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto il computo in sé di tale voce, facendo

valere che, dalla proprietà di __________, essendo pignorata da tempo (una

richiesta di messa all’asta dell’immobile sarebbe depositata per conto della

banca creditrice presso il Tribunale di __________) e quindi non potendone

disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo l’insorgente, non

produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).

Dalle carte processuali emerge,

in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto

di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________

entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso

loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono

state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto +

Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con avvertimento

che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche immobiliare”

(cfr. doc. 93-97).

In un messaggio di posta

elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della __________ di __________ ha,

altresì, informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un

accesso in __________ per consentire la visione dei locali ai richiedenti la

visione”, precisando che “verrà il collega Sig. __________, che ha già

conosciuto, il giorno 11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza

sua o di qualcuno che può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).

L’insorgente, l’11 gennaio 2024,

ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di

__________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di

aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione”

e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in

considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra

l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che

pervengono al mio indirizzo”.

Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________

“un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita

giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle

mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale

appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).

Il TCA rileva, tuttavia, che tale

documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto

emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene

immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di

astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto

a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i

relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della

Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II

“Dell’espropriazione forzata).

Gli elementi di cui dispone

questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la

capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né

forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia

preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la

conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità

competente.

Ne discende che nel caso di

specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la collaborazione

di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di luglio 2022, potesse o meno disporre

ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che misura.

Il dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF

8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre

2015.

consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2

con riferimenti).

In concreto, pertanto, la

decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 va annullata e gli atti rinviati all’USSI

per effettuare ulteriori accertamenti.

Sulla base dell’esito delle

verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a

determinare il diritto del ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste

nel mese di luglio 2022.

2.9

Un nuovo conteggio si giustifica,

del resto, anche ponendo mente all’importo delle indennità straordinarie di

disoccupazione di fr. 4'198.-- computato dall’amministrazione quale ulteriore

entrata dell’unità di riferimento (cfr. tabella allegata a doc. A; consid.

2.7.).

Il ricorrente ha beneficiato di

indennità straordinarie di disoccupazione ai sensi dell’art. 12 della Legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) dal 21

gennaio al 7 luglio 2022.

Ex art. 13 cpv. 2 del Regolamento della legge

sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) l’indennità straordinaria di disoccupazione viene

versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte

cinque indennità giornaliere.

L’indennità giornaliera

riconosciuta all’insorgente dall’Ufficio misure attive ammontava a fr. 190.85.

Nel mese di luglio (dall’1 al 7)

2022.

gli sono stati indennizzati cinque giorni per complessivi fr. 954.25 (fr.

190.85

x 5 giorni).

Dall’estratto del conto privato

bancario presso __________ si evince, in effetti, che a RI 1 il 13 luglio 2022

è stata accreditata la somma di fr. 954.25 da parte dell’Ufficio tesoreria

fatturazioni di Bellinzona (cfr. doc. IX1; IX2; consid. 1.1.; STCA 42.2022.90

del 30 gennaio 2023).

A titolo di altre prestazioni

Laps dell’unità di riferimento, oltre al sussidio di cassa malati di fr.

1'229.-- mensili, non andava, perciò, considerato l’importo di fr. 4'198.-- di

indennità straordinarie di disoccupazione, corrispondente a 22 indennità

giornaliere (fr. 190.85 x 22 giorni = 4'198.70), bensì l’ammontare di fr. 954.25

effettivamente percepito nel mese di luglio 2022.

2.10

Giova,

infine, ricordare che con sentenza 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 questo

Tribunale ha rinviato gli atti all’USSI per calcolare il diritto a prestazioni

assistenziali postulate dall’insorgente ne luglio 2022 e per verificare

l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione delle stesse ex art. 23 cpv.

2.

Las.

A quest’ultimo proposito il TCA

ha argomentato che l’insorgente era da tempo al corrente del fatto che

un’attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al

fabbisogno della propria unità di riferimento non poteva essere svolta a carico

dell’assistenza sociale.

Un’attività indipendente non

redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite

l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della

concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato

settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere

prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.

10.1.4.).

Il ricorrente, però, al termine

del diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione, nel luglio 2022, aveva

comunque ripreso l’attività di affitta camere che non permetteva a lui e alla

sua famiglia di raggiungere l’indipendenza economica (cfr. consid. 1.1.; STCA

42.2022.9

consid. 2.6.; 2.8.).

L’amministrazione,

conseguentemente, nella presente fattispecie, dopo aver stabilito il diritto a

prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.8.-2.9.), valuterà se applicare una

sanzione, tramite decurtazione delle prestazioni, nei confronti

dell’insorgente.

In tal caso la parte resistente seguirà

la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e terrà in considerazione la presenza

di due minori nell’unità di riferimento (cfr. STCA 42.2022.90 consid. 2.7.-2.8.)

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese

giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’USSI per procedere conformemente ai consid. 2.8.-2.10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti