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Decisione

42.2023.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2024Italiano39 min

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale

Source ti.ch

Fatti

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei

redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,

alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono

considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di

Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale

vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che

esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime

non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

Considerandi

2.

Le

spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.

1.

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il

TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi

sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni

complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono

l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza

sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr.

pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS

p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.7

Nella presente evenienza l’USSI,

con decisione su reclamo del 2 novembre 2023 (cfr. doc. A1), ha confermato

quanto deciso l’8 maggio 2023 (cfr. doc. 140-144; consid. 1.2.), ossia il

riconoscimento a favore del ricorrente di una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 425.-- per il mese di maggio 2023.

L’amministrazione ha computato,

in relazione alla sua unità di riferimento (composta del medesimo, della moglie

e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________, nata il __________

2013; cfr. tabella allegata a doc. A1), in particolare l’ammontare di fr. 34’448.--

a titolo di reddito computabile Las annuo, costituito dal reddito del lavoro di

fr. 8'640.-- (reddito da attività dipendente del contribuente di fr. 10'800 –

franchigia di fr. 2'160), dai redditi della sostanza di fr. 19'808.-- (valore

locativo della propria abitazione di fr. 11'213.--, pigioni e affitti nel

comune di domicilio di fr. 3'631.-- e pigioni o valore locativo in altri

comuni, cantoni o nazioni di fr. 4'964.--) e da altri redditi di fr. 6'000.-- (AF

base di fr. 4'800 e ogni altro reddito pari a fr. 1'200.--; cfr. tabella

allegata a doc. A).

A titolo di sostanza immobiliare

abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato

alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria

e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria

sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A1).

Dal calcolo della parte

resistente non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22

Las), quanto piuttosto un disavanzo di fr. 13’691.-- annui [reddito computabile Las di fr. 34'448.-- (pari a fr.

2'870.-- circa al mese) – spesa computabile Las di

fr. 48’139.-- (fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 15'974 premi assicurazione

malattia Las + fr. 19'808 altre spese computabili Las: spese di gestione

manutenzione di fondi, interessi ipotecari per l’abitazione primari e interessi

passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione primaria); fr. 4’011.--

al mese; cfr. tabella allegata a doc. A1]}, equivalente a circa fr. 1’141.-- al

mese.

La soglia di intervento per il 2023

della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'206.-- al mese (cfr.

tabella allegata a doc. A1; consid. 2.4.).

L’USSI, tenendo conto di altre

prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 2’921.--

mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'331.-- e

dall’assegno integrativo per i figli di fr. 1’590.--, ha quindi riscontrato per

il mese di maggio 2023 una lacuna di reddito di fr. 426.-- (cfr. tabella

allegata a doc. A1), corrispondente, giusta l’art. 18 Las (cfr. consid. 2.4.),

al disavanzo del reddito residuale sommato alla soglia di intervento e dedotte

le prestazioni Laps percepite (fr. 1'141 + fr. 2'206 – fr. 2'921).

Conseguentemente

l’amministrazione ha attribuito all’insorgente, per il mese di maggio 2023, una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.--, come si evince dal conteggio

annesso alla decisione su reclamo del 2 novembre 2023, in cui è stato precisato

che “eventuali differenze fra le prestazioni qui calcolate e quelle

assegnate sono dovute ad arrotondamenti” (cfr. tabella allegata a doc. A1).

2.8

RI 1 ha contestato il calcolo

effettuato dall’USSI, segnatamente il computo della somma di fr. 1'200.-- annui

a titolo di “ogni altro reddito”, facendo valere, da un lato, che l’accredito

di fr. 100.-- effettuato il 21 aprile 2023 da __________, figlia della moglie,

sarebbe intervenuto quale aiuto finanziario alla famiglia a seguito del mancato

versamento della prestazione da parte di USSI, dall’altro, che l’importo è

stato restituito alla giovane (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

In

proposito giova rilevare, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.6.), che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle

prestazioni volontarie da parte di terzi.

Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde

espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,

oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la

donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da

restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr.

STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella

sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in

cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano

state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Cfr. STF 8C_42/2013 del 15

ottobre 2013 citata al consid. 2.6.).

Pertanto l’assistenza sociale,

conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un

determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su

base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a

restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede

a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili

ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di

terzi (cfr. STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.; STCA 42.2019.39-40

del 27 aprile 2020 consid. 2.15.; STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid.

2.6.; STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19

luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

È vero che con STF 42/2023 del 22

dicembre 2023 consid. 7.2., già menzionata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha evidenziato:

" (…) si la tierce personne a fourni sa

prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité

d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du

requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions

elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p.

ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de

revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de

l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec

l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en

compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et

les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux

indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par

l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur

l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce

personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (GUIDO WIZENT,

2014, p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der

Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische

Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement

rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le

remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le

dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre

rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide

sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., p. 264),

les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait

d'entretien) étant également applicables dans ces constellations (arrêt 8C_21/2022

déjà cité, consid. 6.1).”

È altrettanto vero, tuttavia, che

in concreto l’ammontare di fr. 100.-- è stato corrisposto il 21 aprile 2023

(cfr. doc. A3), ovvero posteriormente alla decisione dell’11 aprile 2023 con la

quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale di

fr. 1'150.-- per il mese di aprile 2023 (cfr. doc. 124-128; inc. 42.2023.44).

Nel caso di specie, perciò, non

si è confrontati con un prestito effettuato per far fronte alle carenze

dell’autorità competente che non eroga tempestivamente le prestazioni

necessarie per provvedere al sostentamento del richiedente l’assistenza

sociale, al quale non deve, ad ogni modo, essere attribuibile il ritardo

nell’emanazione della decisione in questione.

Ne discende che a ragione l’USSI

ha considerato, ai fini del conteggio della prestazione assistenziale ordinaria

del mese di maggio 2023, l’importo di fr. 100.-- nei redditi del ricorrente

(cfr. tabella allegata a doc. A1).

La

prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine

mese per il mese successivo, a meno che sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture

ancora scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto

2023.

consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.;

STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio

2014.

consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1°

ottobre 2007), è stata peraltro avallata

dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa

a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni

assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito lavoro

versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

In casu è irrilevante sapere se

la somma di fr. 100.-- sia servita all’insorgente per far fronte effettivamente

a determinate spese del mese successivo al versamento, ossia del mese di maggio

2023, oppure per provvedere già ai costi del mese di aprile 2023, poiché in

quest’ultima evenienza l’ammontare sarebbe sì da stralciare dal calcolo di

maggio 2023, ma nel contempo da inserire nel conteggio di aprile 2023 (cfr.

inc. 42.2023.44).

Per inciso è utile osservare che

rettamente l’USSI, nel calcolo per stabilire l’importo della prestazione

assistenziale mensile spettante al ricorrente per il mese di maggio 2023, ha

considerato i redditi riportati su base annua - fra i quali l’ammontare di fr.

100.-- ricevuto da __________ per fr. 1'200.-- annui -, per poi dividerli per

12.

mesi (cfr. tabella allegata a doc. A1; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio

2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005).

2.9

Per quanto attiene alla censura

ricorsuale riguardante il conteggio del reddito della sostanza di fr. 4'964.-,

corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia a __________,

frazione del Comune di __________, provincia di __________ (cfr. doc. I;

consid. 1.4.), va osservato che l’USSI ha conteggiato il valore locativo della

casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps 1/2019 secondo cui

il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del valore di stima

(cfr. doc. 86).

Siccome il valore di stima

catastale del fondo n. __________ di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr.

doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.-- (82'736.-/100 x 6;

cfr. doc. A1 pag. 7; consid. 1.3.).

Il ricorrente non ha sollevato

obiezioni in relazione specificatamente all’entità dell’importo del valore

locativo stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto

riguardo al computo in sé di tale voce, asserendo che, dalla proprietà di __________,

essendo pignorata da tempo (una richiesta di messa all’asta dell’immobile

sarebbe depositata per conto della banca creditrice presso il Tribunale di __________)

e quindi non potendone disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo

l’insorgente, non produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).

Dalle carte processuali emerge,

in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto

di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________

entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso

loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono

state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto +

Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con

avvertimento che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche

immobiliare” (cfr. doc. 93-97).

In un messaggio di posta

elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della GI__________ ha, altresì,

informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un accesso in __________

per consentire la visione dei locali ai richiedenti la visione”, precisando

che “verrà il collega Sig. __________, che ha già conosciuto, il giorno

11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza sua o di qualcuno che

può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).

L’insorgente, l’11 gennaio 2024,

ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di

__________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di

aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione”

e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in

considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra

l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che

pervengono al mio indirizzo”.

Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________

“un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita

giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle

mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale

appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).

Il TCA rileva, tuttavia, che tale

documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto

emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene

immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di

astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto

a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i

relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della

Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II

“Dell’espropriazione forzata).

Gli elementi di cui dispone

questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la

capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né

forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia

preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la

conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità

competente.

Ne discende che nel caso di

specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la

collaborazione di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di maggio 2023, potesse o

meno disporre ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che

misura.

Il dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF

8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre

2015.

consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid.

3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti).

In concreto si giustifica,

pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo del 2 novembre 2023 e il

rinvio degli atti all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti.

Sulla base dell’esito delle

verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a

determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel

mese di maggio 2023.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte

che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono

imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA

enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 2 novembre 2023 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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