42.2023.45
A torto negate a ric. prestazioni assist. per 5/2023 senza esperire accertamenti circa sua capacità di disporre di suo bene immob. all'estero che egli sostiene sia sottoposto a vendita giudiziaria.Rinvio atti. Rettam. invece computati fr.100 quale accredito da terzi,riportato su base annua(fr.1'200)
21 febbraio 2024Italiano39 min
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.45
rs
Lugano
21 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 novembre 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 è stato al beneficio delle
prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2017,
dal mese di settembre 2019 al mese di gennaio 2022, nel mese di novembre 2022 e
dal mese di gennaio al mese di maggio 2023 percependo complessivamente
l’importo di fr. 96'655.30 (cfr. STCA 42.2023.24 del 23 ottobre 2023 consid.
1.1.).
1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione dell’8 maggio 2023, dando
seguito alla richiesta di rinnovo presentata da RI 1 il 2 maggio 2023 (cfr.
doc. 145), gli ha riconosciuto a una prestazione assistenziale di fr. 425.--
per il mese di maggio 2023 (cfr. doc. 140-144).
1.3. A
seguito del reclamo interposto da RI 1 il 19 maggio 2023 (cfr. doc. 16),
l’USSI, il 2 novembre 2023, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato
il provvedimento dell’8 maggio 2023. Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…) Nel
caso di specie, pacifico è che in data 25 aprile 2023 è stato accreditato sul
conto del reclamante un importo di CHF 804.70.
Le argomentazioni del reclamante, secondo cui "In effetti
l'unico importo percepito si riferisce a prestazione di lavoro come gerente del
__________ di proprietà della __________, importo di CHF 804.70 ricevuto in
data 25.4.2023 solo in virtù di vertenza instaurata presso la Giudicatura di
pace di __________ con decisione del mese di aprile 2023 e riferito al mese di settembre
2022." non possono essere seguite.
Nell'ambito dell'assistenza vige infatti il principio della
sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare
prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo
sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi e la sostanza
dell'unità di riferimento devono quindi essere considerati per la
determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi,
anche l'entrata ricevuta in data 25 aprile 2023 di CHF 804.70.
Il computo da parte dell'USSI della citata entrata quale reddito è
corretto in quanto rientrante tra i redditi che costituiscono iI reddito
computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. Il diritto all'assistenza subentra
allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi
da usare per coprire il fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all'assistenza
è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.
È altresì corretto che l'USSI l'abbia considerato per il mese di
maggio 2023, in quanto è stato versato sul conto del reclamante il 25 aprile
2023 e quindi disponibile per far fronte al di lui sostentamento del mese di
maggio 2023.
A titolo abbondanziale si rileva che per motivi di puro calcolo il
reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e
successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese
interessato.
Su questo punto il reclamo è respinto.
N.
In merito alla contestazione del reclamante "In secondo
luogo, ai punti 213 vengono contestati pigioni ed affitti nel comune di
domicilio indicati in CHF 3'631 ed al punto 214 le pigioni di valore locativo
in altri comuni, cantoni, e nazioni indicati in CHF 4'964." si rileva
che la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e
riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nell'ambito dell'assistenza vige inoltre il principio di
sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria
risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si
hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire
il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.
Alla voce 213 della tabella di calcolo "Pigioni e affitti
nel comune di domicilio" l’USSI ha correttamente inserito l'importo di
CHF 3'631 annui quale valore locativo relativo alla sua abitazione secondaria
nel comune di __________. In base alle direttive Laps il valore locativo corrisponde
al 90% del valore di reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima. Nel
caso concreto, il valore locativo corrisponde al 90% di CHF 4'034, ossia CHF
3'631.-.
In relazione alla voce 214 della tabella di calcolo "Pigioni
o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni" relativa alla
sostanza estera del reclamante, ritenuto che la "Direttiva Laps
1/2019" stabilisce il valore di reddito di un immobile estero pari al 6%
del valore di stima e considerato che il valore di stima catastale
dell'immobile appartenente al reclamante in Italia risulta essere di complessivi
CHF 82'736.-, correttamente l’USSI ha inserito un valore locativo pari a CHF
4'964.- (82'736.-/100 x 6).
Quanto rilevato dal reclamante "Detti importi non
risultano incassati dal reclamante in quanto il primo sfitto ed il secondo
pignorato con divieto di disporne" non può esser di aiuto allo stesso.
Ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali va tenuto conto di tutta la
sostanza immobiliare di proprietà dell'interessato.
A titolo abbondanziale agli atti, non vi è alcun documento che
comprovi quanto asserito dal reclamante.
Anche su questo punto il reclamo è respinto.
O.
In merito alla contestazione del reclamante "In terzo
luogo, al punto 243 viene contestato l'importo di CHF 1'200.00 indicato come
ogni altro reddito da lavoro, reddito mai conseguito, non meglio specificato né
documentato." si rileva che come esposto sopra, la decisione applica i
criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel
quadro di tale base legale.
Come precedentemente indicato, nell'ambito dell'assistenza vige il
principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve
utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno
corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi e
la sostanza dell'unità di riferimento devono-quindi essere considerati per la
determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi,
anche l'accredito TWINT di CHF 100.- del 21 aprile 2023 da parte della signora __________.
Il computo da parte dell'USSI della citata entrata quale
"ogni altro reddito" è corretto in quanto rientranti tra i redditi
che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. Il diritto
all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili.
Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il
fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all'assistenza è stabilito in base alle
entrate e ai costi del mese in questione.
È altresì corretto che l’USSI l'abbia considerato per il mese di
maggio 2023, in quanto ricevuto dall'interessato il 21 aprile 2023 e quindi
disponibile per far fronte al sostentamento dell'unità di riferimento del mese
di maggio 2023.
Su tale punto il reclamo è respinto.
P.
Relativamente alla contestazione "In quarto luogo, al
punto 401 vengono contestati i valori dati alla proprietà fondiaria nel comune
di domicilio diversa dall'abitazione primaria indicata in CHF 111'666 e la
sostanza imponibile all'estero indicata in CHF 82'735 (immobile quest'ultimo da
tempo pignorato con divieto di disporre)" si rileva che dal catastrino
fiscale del Comune di __________ risulta un valore di stima complessivo di cui
al mappale n. __________ di CHF 456'588.- composto da un edificio A di 24 metri
quadrati, un edificio B di 223 metri quadrati e di 816 metri quadrati di
superficie non edificata.
L'edificio di 223 metri quadrati è suddiviso in 184 mq quale "Proprietà
Fondiaria nel comune di domicilio abitazione primaria" e 45 mq quale "Proprietà
Fondiaria nel comune di domicilio diversa dall'abitazione primaria".
L'importo di CHF 111'666.- inserito dall'USSI nella tabella di
calcolo alla voce 401 quale "Proprietà Fondiaria nel comune di
domicilio abitazione primaria" corrisponde ai 45/184 del valore di
stima complessivo dell'immobile del reclamante (CHF 456'588.-/184 x 45).
In merito invece all'importo di CHF 82'735.- di cui alla voce 483 "Sostanza
imponibile all'estero" l’USSI ha ricavato tale valore utilizzando un
calcolatore (https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-
catastale.asp). Tale strumento permette, tenendo in considerazione
la "Categoria Catastale" (in concreto C/6 e A/2) presente nel
documento "Visura per soggetto" dell'Agenzia dell'entrate e la
"Rendita Catastale" di ottenere il valore di stima catastale.
Su tale punto il reclamo è respinto.
Q.
Infine, in relazione alla contestazione "In quinto luogo
al punto 306 viene contestato t'importo di CHF. 10'478.00 indicato a titolo di
interessi ipotecari per l'abitazione primaria, calcolati erroneamente all'1.1%
nonostante le precedenti puntualizzazioni relative ad un tasso variabile non
più da tempo applicato. Attualmente sul debito ipotecario di CHF 950'000.000,
gli interessi richiesti sono stati calcolati al 2,24% per un importo annuo di
CHF. 21'280.00 (come da conteggi tassi __________ allegati)" si rileva
che nel caso concreto l'USSI ha inserito erroneamente al punto 306 "Interessi
ipotecari per l'abitazione primaria" l'importo di CHF 10'478.-.
L'importo corretto, ritenuto un debito ipotecario di CHF 717'663.- relativo
alla casa primaria dell'interessato ed un interesse del 2.24%, risulta essere
CHF 16'076.-.
Anche gli "Interessi passivi privati diversi da interessi
ipotecari per l'abitazione primaria" di cui sempre alla voce 306 della
tabella di calcolo va corretto l'importo precedentemente indicato.
Ritenuto un debito ipotecario di CHF 232'337.- relativo alla
sostanza secondaria in svizzera ed un interesse ipotecario dell'2.24% nonché un
debito ipotecario di CHF 240'000.- relativo alla sostanza immobiliare in Italia
ed un interesse ipotecario deIl'1.55% risulta un importo complessivo di CHF
8'924.- (CHF 5'204.- relativi alla sostanza secondaria in Svizzera + CHF
3'720.- relativi alla sostanza secondaria in Italia) e non di CHF 7'112.-.
Ai sensi dell'art. 22 lett. b) n.4. Las "le spese e gli
interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo
complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20 della LT (...)".
Considerato che "i redditi della sostanza" risultano
essere di complessivi CHF 19'808.- e ritenuto che le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati risultavano già superare tale importo, e pertanto
riconosciuti fino ad un massimo di CHF 19'808.-, l'aumento di tali spese ed
interessi non comporta una modifica del "TOTALE SPESA COMPUTABILE
LAS" (cfr. tabella di calcolo allegata). (…)” (Doc. A1 pag. 6-9)
1.4. Contro la decisione su reclamo del 2
novembre 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto l’annullamento della stessa, facendo segnatamente valere:
"
(…) la casa in Italia, sita in frazione
__________ del comune di __________ intestata congiuntamente al ricorrente
ed a sua moglie __________ è da tempo pignorata unitamente ad eventuali
entrate, e pertanto
non produce alcun reddito locativo come più
volte espletato
ad USSI.
Detta situazione è chiara, palese e notoria e risulta agli atti presso il Tribunale di __________ dove, per conto della
banca creditrice, è depositata la richiesta
di messa all'asta dell'immobile, istante l'Avv. __________.
Con tutti questi dati, noti e
da tempo a disposizione di USSI, non si
capisce come quest'ultima
insista
nel conteggiare un reddito ipotetico, assolutamente
inesistente da parecchi
anni.
L’accredito di 100 Chf effettuato il 21.4.2023 via Twint dalla
figlia di mia moglie __________, è stato un intervento una-tantum quale
salvagente finanziario per la famiglia in quanto USSI non aveva erogato più
alcun sostentamento. I medesimi 100Chf sono stati ritornati alla Signorina __________
tramite versamento bancario certificato come gi documentato ad USSI.” (…)” (Doc.
I)
1.5. Nella
sua risposta dell’11 gennaio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il
17 gennaio 2024 l’insorgente ha presentato delle osservazioni, a cui ha
allegato dei messaggi di posta elettronica del gennaio 2024 intercorsi tra il
medesimo __________ (cfr. doc. V + 1-4).
1.7. L’USSI
ha preso posizione in proposito con scritto del 29 gennaio 2024 (cfr. doc.
VII).
1.8. Il
doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia, a ragione o meno, riconosciuto
al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.-- per il mese
di maggio 2023.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10,
23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)"
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti
anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
2
persone
1'539.--
3
persone
1'871.--
4 persone
2'153.--
5
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2)
Gli
importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto
al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2022 del 28 dicembre 2021).
Dal
1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono
stati aumentati come segue:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1
persona
1’031.-- / mese
2
persone
1'577.-- / mese
3
persone
1'918.-- / mese
4
persone
2'206.-- / mese
5
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Per il 2024 non sono state
previste modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
2.5. L’art.
22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è
quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito
computabile:
1.
vengono computate le prestazioni
ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se
vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli
in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata per ogni
membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro
(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la
quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b)
Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e
oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale,
fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,
corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art.
6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1.
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)
Fatti
i redditi ai sensi degli art.
15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non
viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%
del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b)
...;
c)
...;
d)
i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e)
tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f)
1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei
redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,
alle quali il richiedente ha rinunciato.
3. Non sono
considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di
Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b)
gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri permanenti
di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui all’art. 32
cpv. 1 lett. c) LT;
e)
i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1 lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale
vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che
esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime
non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
Considerandi
2.
Le
spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.
1.
lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)
per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
1.
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle
prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI
per i coniugi maggiorato
del
20%
2.
Se una persona che non fa parte
dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per
l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.6
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il
TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi
sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni
complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono
l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza
sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.
consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
"
(…)
l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,
poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono
idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una
retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere
un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:
HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il
danno (…)”
In
una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere
alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr.
pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS
p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.7
Nella presente evenienza l’USSI,
con decisione su reclamo del 2 novembre 2023 (cfr. doc. A1), ha confermato
quanto deciso l’8 maggio 2023 (cfr. doc. 140-144; consid. 1.2.), ossia il
riconoscimento a favore del ricorrente di una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 425.-- per il mese di maggio 2023.
L’amministrazione ha computato,
in relazione alla sua unità di riferimento (composta del medesimo, della moglie
e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________, nata il __________
2013; cfr. tabella allegata a doc. A1), in particolare l’ammontare di fr. 34’448.--
a titolo di reddito computabile Las annuo, costituito dal reddito del lavoro di
fr. 8'640.-- (reddito da attività dipendente del contribuente di fr. 10'800 –
franchigia di fr. 2'160), dai redditi della sostanza di fr. 19'808.-- (valore
locativo della propria abitazione di fr. 11'213.--, pigioni e affitti nel
comune di domicilio di fr. 3'631.-- e pigioni o valore locativo in altri
comuni, cantoni o nazioni di fr. 4'964.--) e da altri redditi di fr. 6'000.-- (AF
base di fr. 4'800 e ogni altro reddito pari a fr. 1'200.--; cfr. tabella
allegata a doc. A).
A titolo di sostanza immobiliare
abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato
alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria
e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria
sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A1).
Dal calcolo della parte
resistente non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22
Las), quanto piuttosto un disavanzo di fr. 13’691.-- annui [reddito computabile Las di fr. 34'448.-- (pari a fr.
2'870.-- circa al mese) – spesa computabile Las di
fr. 48’139.-- (fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 15'974 premi assicurazione
malattia Las + fr. 19'808 altre spese computabili Las: spese di gestione
manutenzione di fondi, interessi ipotecari per l’abitazione primari e interessi
passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione primaria); fr. 4’011.--
al mese; cfr. tabella allegata a doc. A1]}, equivalente a circa fr. 1’141.-- al
mese.
La soglia di intervento per il 2023
della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'206.-- al mese (cfr.
tabella allegata a doc. A1; consid. 2.4.).
L’USSI, tenendo conto di altre
prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 2’921.--
mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'331.-- e
dall’assegno integrativo per i figli di fr. 1’590.--, ha quindi riscontrato per
il mese di maggio 2023 una lacuna di reddito di fr. 426.-- (cfr. tabella
allegata a doc. A1), corrispondente, giusta l’art. 18 Las (cfr. consid. 2.4.),
al disavanzo del reddito residuale sommato alla soglia di intervento e dedotte
le prestazioni Laps percepite (fr. 1'141 + fr. 2'206 – fr. 2'921).
Conseguentemente
l’amministrazione ha attribuito all’insorgente, per il mese di maggio 2023, una
prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.--, come si evince dal conteggio
annesso alla decisione su reclamo del 2 novembre 2023, in cui è stato precisato
che “eventuali differenze fra le prestazioni qui calcolate e quelle
assegnate sono dovute ad arrotondamenti” (cfr. tabella allegata a doc. A1).
2.8
RI 1 ha contestato il calcolo
effettuato dall’USSI, segnatamente il computo della somma di fr. 1'200.-- annui
a titolo di “ogni altro reddito”, facendo valere, da un lato, che l’accredito
di fr. 100.-- effettuato il 21 aprile 2023 da __________, figlia della moglie,
sarebbe intervenuto quale aiuto finanziario alla famiglia a seguito del mancato
versamento della prestazione da parte di USSI, dall’altro, che l’importo è
stato restituito alla giovane (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
In
proposito giova rilevare, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.6.), che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle
prestazioni volontarie da parte di terzi.
Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde
espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,
oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la
donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da
restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr.
STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella
sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in
cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano
state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Cfr. STF 8C_42/2013 del 15
ottobre 2013 citata al consid. 2.6.).
Pertanto l’assistenza sociale,
conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un
determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su
base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a
restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede
a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili
ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di
terzi (cfr. STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.; STCA 42.2019.39-40
del 27 aprile 2020 consid. 2.15.; STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid.
2.6.; STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19
luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).
È vero che con STF 42/2023 del 22
dicembre 2023 consid. 7.2., già menzionata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha evidenziato:
" (…) si la tierce personne a fourni sa
prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité
d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du
requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions
elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p.
ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de
revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de
l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec
l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en
compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et
les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux
indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par
l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur
l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce
personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (GUIDO WIZENT,
2014, p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der
Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische
Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement
rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le
remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le
dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre
rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide
sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., p. 264),
les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait
d'entretien) étant également applicables dans ces constellations (arrêt 8C_21/2022
déjà cité, consid. 6.1).”
È altrettanto vero, tuttavia, che
in concreto l’ammontare di fr. 100.-- è stato corrisposto il 21 aprile 2023
(cfr. doc. A3), ovvero posteriormente alla decisione dell’11 aprile 2023 con la
quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale di
fr. 1'150.-- per il mese di aprile 2023 (cfr. doc. 124-128; inc. 42.2023.44).
Nel caso di specie, perciò, non
si è confrontati con un prestito effettuato per far fronte alle carenze
dell’autorità competente che non eroga tempestivamente le prestazioni
necessarie per provvedere al sostentamento del richiedente l’assistenza
sociale, al quale non deve, ad ogni modo, essere attribuibile il ritardo
nell’emanazione della decisione in questione.
Ne discende che a ragione l’USSI
ha considerato, ai fini del conteggio della prestazione assistenziale ordinaria
del mese di maggio 2023, l’importo di fr. 100.-- nei redditi del ricorrente
(cfr. tabella allegata a doc. A1).
La
prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine
mese per il mese successivo, a meno che sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture
ancora scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto
2023.
consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.;
STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio
2014.
consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1°
ottobre 2007), è stata peraltro avallata
dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa
a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni
assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito lavoro
versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).
In casu è irrilevante sapere se
la somma di fr. 100.-- sia servita all’insorgente per far fronte effettivamente
a determinate spese del mese successivo al versamento, ossia del mese di maggio
2023, oppure per provvedere già ai costi del mese di aprile 2023, poiché in
quest’ultima evenienza l’ammontare sarebbe sì da stralciare dal calcolo di
maggio 2023, ma nel contempo da inserire nel conteggio di aprile 2023 (cfr.
inc. 42.2023.44).
Per inciso è utile osservare che
rettamente l’USSI, nel calcolo per stabilire l’importo della prestazione
assistenziale mensile spettante al ricorrente per il mese di maggio 2023, ha
considerato i redditi riportati su base annua - fra i quali l’ammontare di fr.
100.-- ricevuto da __________ per fr. 1'200.-- annui -, per poi dividerli per
12.
mesi (cfr. tabella allegata a doc. A1; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio
2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005).
2.9
Per quanto attiene alla censura
ricorsuale riguardante il conteggio del reddito della sostanza di fr. 4'964.-,
corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia a __________,
frazione del Comune di __________, provincia di __________ (cfr. doc. I;
consid. 1.4.), va osservato che l’USSI ha conteggiato il valore locativo della
casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps 1/2019 secondo cui
il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del valore di stima
(cfr. doc. 86).
Siccome il valore di stima
catastale del fondo n. __________ di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr.
doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.-- (82'736.-/100 x 6;
cfr. doc. A1 pag. 7; consid. 1.3.).
Il ricorrente non ha sollevato
obiezioni in relazione specificatamente all’entità dell’importo del valore
locativo stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto
riguardo al computo in sé di tale voce, asserendo che, dalla proprietà di __________,
essendo pignorata da tempo (una richiesta di messa all’asta dell’immobile
sarebbe depositata per conto della banca creditrice presso il Tribunale di __________)
e quindi non potendone disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo
l’insorgente, non produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).
Dalle carte processuali emerge,
in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto
di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________
entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso
loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono
state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto +
Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con
avvertimento che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche
immobiliare” (cfr. doc. 93-97).
In un messaggio di posta
elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della GI__________ ha, altresì,
informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un accesso in __________
per consentire la visione dei locali ai richiedenti la visione”, precisando
che “verrà il collega Sig. __________, che ha già conosciuto, il giorno
11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza sua o di qualcuno che
può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).
L’insorgente, l’11 gennaio 2024,
ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di
__________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di
aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione”
e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in
considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra
l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che
pervengono al mio indirizzo”.
Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________
“un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita
giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle
mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale
appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).
Il TCA rileva, tuttavia, che tale
documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto
emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene
immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di
astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto
a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i
relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della
Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II
“Dell’espropriazione forzata).
Gli elementi di cui dispone
questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la
capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né
forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia
preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la
conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità
competente.
Ne discende che nel caso di
specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la
collaborazione di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di maggio 2023, potesse o
meno disporre ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che
misura.
Il dovere delle parti di collaborare
all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio
reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare
- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca).
In caso contrario le parti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF
8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione
nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF
8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre
2015.
consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF
9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid.
3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti).
In concreto si giustifica,
pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo del 2 novembre 2023 e il
rinvio degli atti all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti.
Sulla base dell’esito delle
verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a
determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel
mese di maggio 2023.
2.10
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte
che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono
imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA
enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023
consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,
sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3
luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre
2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;
STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 2 novembre 2023 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti