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Decisione

42.2023.45

A torto negate a ric. prestazioni assist. per 5/2023 senza esperire accertamenti circa sua capacità di disporre di suo bene immob. all'estero che egli sostiene sia sottoposto a vendita giudiziaria.Rinvio atti. Rettam. invece computati fr.100 quale accredito da terzi,riportato su base annua(fr.1'200)

21 febbraio 2024Italiano39 min

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.45

rs

Lugano

21 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 2 novembre 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 è stato al beneficio delle

prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2017,

dal mese di settembre 2019 al mese di gennaio 2022, nel mese di novembre 2022 e

dal mese di gennaio al mese di maggio 2023 percependo complessivamente

l’importo di fr. 96'655.30 (cfr. STCA 42.2023.24 del 23 ottobre 2023 consid.

1.1.).

1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione dell’8 maggio 2023, dando

seguito alla richiesta di rinnovo presentata da RI 1 il 2 maggio 2023 (cfr.

doc. 145), gli ha riconosciuto a una prestazione assistenziale di fr. 425.--

per il mese di maggio 2023 (cfr. doc. 140-144).

1.3. A

seguito del reclamo interposto da RI 1 il 19 maggio 2023 (cfr. doc. 16),

l’USSI, il 2 novembre 2023, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato

il provvedimento dell’8 maggio 2023. Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:

" (…) Nel

caso di specie, pacifico è che in data 25 aprile 2023 è stato accreditato sul

conto del reclamante un importo di CHF 804.70.

Le argomentazioni del reclamante, secondo cui "In effetti

l'unico importo percepito si riferisce a prestazione di lavoro come gerente del

__________ di proprietà della __________, importo di CHF 804.70 ricevuto in

data 25.4.2023 solo in virtù di vertenza instaurata presso la Giudicatura di

pace di __________ con decisione del mese di aprile 2023 e riferito al mese di settembre

2022." non possono essere seguite.

Nell'ambito dell'assistenza vige infatti il principio della

sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare

prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo

sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi e la sostanza

dell'unità di riferimento devono quindi essere considerati per la

determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi,

anche l'entrata ricevuta in data 25 aprile 2023 di CHF 804.70.

Il computo da parte dell'USSI della citata entrata quale reddito è

corretto in quanto rientrante tra i redditi che costituiscono iI reddito

computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. Il diritto all'assistenza subentra

allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi

da usare per coprire il fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all'assistenza

è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.

È altresì corretto che l'USSI l'abbia considerato per il mese di

maggio 2023, in quanto è stato versato sul conto del reclamante il 25 aprile

2023 e quindi disponibile per far fronte al di lui sostentamento del mese di

maggio 2023.

A titolo abbondanziale si rileva che per motivi di puro calcolo il

reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e

successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese

interessato.

Su questo punto il reclamo è respinto.

N.

In merito alla contestazione del reclamante "In secondo

luogo, ai punti 213 vengono contestati pigioni ed affitti nel comune di

domicilio indicati in CHF 3'631 ed al punto 214 le pigioni di valore locativo

in altri comuni, cantoni, e nazioni indicati in CHF 4'964." si rileva

che la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e

riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.

Nell'ambito dell'assistenza vige inoltre il principio di

sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria

risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si

hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire

il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.

Alla voce 213 della tabella di calcolo "Pigioni e affitti

nel comune di domicilio" l’USSI ha correttamente inserito l'importo di

CHF 3'631 annui quale valore locativo relativo alla sua abitazione secondaria

nel comune di __________. In base alle direttive Laps il valore locativo corrisponde

al 90% del valore di reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima. Nel

caso concreto, il valore locativo corrisponde al 90% di CHF 4'034, ossia CHF

3'631.-.

In relazione alla voce 214 della tabella di calcolo "Pigioni

o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni" relativa alla

sostanza estera del reclamante, ritenuto che la "Direttiva Laps

1/2019" stabilisce il valore di reddito di un immobile estero pari al 6%

del valore di stima e considerato che il valore di stima catastale

dell'immobile appartenente al reclamante in Italia risulta essere di complessivi

CHF 82'736.-, correttamente l’USSI ha inserito un valore locativo pari a CHF

4'964.- (82'736.-/100 x 6).

Quanto rilevato dal reclamante "Detti importi non

risultano incassati dal reclamante in quanto il primo sfitto ed il secondo

pignorato con divieto di disporne" non può esser di aiuto allo stesso.

Ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali va tenuto conto di tutta la

sostanza immobiliare di proprietà dell'interessato.

A titolo abbondanziale agli atti, non vi è alcun documento che

comprovi quanto asserito dal reclamante.

Anche su questo punto il reclamo è respinto.

O.

In merito alla contestazione del reclamante "In terzo

luogo, al punto 243 viene contestato l'importo di CHF 1'200.00 indicato come

ogni altro reddito da lavoro, reddito mai conseguito, non meglio specificato né

documentato." si rileva che come esposto sopra, la decisione applica i

criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel

quadro di tale base legale.

Come precedentemente indicato, nell'ambito dell'assistenza vige il

principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve

utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno

corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi e

la sostanza dell'unità di riferimento devono-quindi essere considerati per la

determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi,

anche l'accredito TWINT di CHF 100.- del 21 aprile 2023 da parte della signora __________.

Il computo da parte dell'USSI della citata entrata quale

"ogni altro reddito" è corretto in quanto rientranti tra i redditi

che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. Il diritto

all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili.

Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il

fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all'assistenza è stabilito in base alle

entrate e ai costi del mese in questione.

È altresì corretto che l’USSI l'abbia considerato per il mese di

maggio 2023, in quanto ricevuto dall'interessato il 21 aprile 2023 e quindi

disponibile per far fronte al sostentamento dell'unità di riferimento del mese

di maggio 2023.

Su tale punto il reclamo è respinto.

P.

Relativamente alla contestazione "In quarto luogo, al

punto 401 vengono contestati i valori dati alla proprietà fondiaria nel comune

di domicilio diversa dall'abitazione primaria indicata in CHF 111'666 e la

sostanza imponibile all'estero indicata in CHF 82'735 (immobile quest'ultimo da

tempo pignorato con divieto di disporre)" si rileva che dal catastrino

fiscale del Comune di __________ risulta un valore di stima complessivo di cui

al mappale n. __________ di CHF 456'588.- composto da un edificio A di 24 metri

quadrati, un edificio B di 223 metri quadrati e di 816 metri quadrati di

superficie non edificata.

L'edificio di 223 metri quadrati è suddiviso in 184 mq quale "Proprietà

Fondiaria nel comune di domicilio abitazione primaria" e 45 mq quale "Proprietà

Fondiaria nel comune di domicilio diversa dall'abitazione primaria".

L'importo di CHF 111'666.- inserito dall'USSI nella tabella di

calcolo alla voce 401 quale "Proprietà Fondiaria nel comune di

domicilio abitazione primaria" corrisponde ai 45/184 del valore di

stima complessivo dell'immobile del reclamante (CHF 456'588.-/184 x 45).

In merito invece all'importo di CHF 82'735.- di cui alla voce 483 "Sostanza

imponibile all'estero" l’USSI ha ricavato tale valore utilizzando un

calcolatore (https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-

catastale.asp). Tale strumento permette, tenendo in considerazione

la "Categoria Catastale" (in concreto C/6 e A/2) presente nel

documento "Visura per soggetto" dell'Agenzia dell'entrate e la

"Rendita Catastale" di ottenere il valore di stima catastale.

Su tale punto il reclamo è respinto.

Q.

Infine, in relazione alla contestazione "In quinto luogo

al punto 306 viene contestato t'importo di CHF. 10'478.00 indicato a titolo di

interessi ipotecari per l'abitazione primaria, calcolati erroneamente all'1.1%

nonostante le precedenti puntualizzazioni relative ad un tasso variabile non

più da tempo applicato. Attualmente sul debito ipotecario di CHF 950'000.000,

gli interessi richiesti sono stati calcolati al 2,24% per un importo annuo di

CHF. 21'280.00 (come da conteggi tassi __________ allegati)" si rileva

che nel caso concreto l'USSI ha inserito erroneamente al punto 306 "Interessi

ipotecari per l'abitazione primaria" l'importo di CHF 10'478.-.

L'importo corretto, ritenuto un debito ipotecario di CHF 717'663.- relativo

alla casa primaria dell'interessato ed un interesse del 2.24%, risulta essere

CHF 16'076.-.

Anche gli "Interessi passivi privati diversi da interessi

ipotecari per l'abitazione primaria" di cui sempre alla voce 306 della

tabella di calcolo va corretto l'importo precedentemente indicato.

Ritenuto un debito ipotecario di CHF 232'337.- relativo alla

sostanza secondaria in svizzera ed un interesse ipotecario dell'2.24% nonché un

debito ipotecario di CHF 240'000.- relativo alla sostanza immobiliare in Italia

ed un interesse ipotecario deIl'1.55% risulta un importo complessivo di CHF

8'924.- (CHF 5'204.- relativi alla sostanza secondaria in Svizzera + CHF

3'720.- relativi alla sostanza secondaria in Italia) e non di CHF 7'112.-.

Ai sensi dell'art. 22 lett. b) n.4. Las "le spese e gli

interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo

complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 della LT (...)".

Considerato che "i redditi della sostanza" risultano

essere di complessivi CHF 19'808.- e ritenuto che le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati risultavano già superare tale importo, e pertanto

riconosciuti fino ad un massimo di CHF 19'808.-, l'aumento di tali spese ed

interessi non comporta una modifica del "TOTALE SPESA COMPUTABILE

LAS" (cfr. tabella di calcolo allegata). (…)” (Doc. A1 pag. 6-9)

1.4. Contro la decisione su reclamo del 2

novembre 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto l’annullamento della stessa, facendo segnatamente valere:

"

(…) la casa in Italia, sita in frazione

__________ del comune di __________ intestata congiuntamente al ricorrente

ed a sua moglie __________ è da tempo pignorata unitamente ad eventuali

entrate, e pertanto

non produce alcun reddito locativo come più

volte espletato

ad USSI.

Detta situazione è chiara, palese e notoria e risulta agli atti presso il Tribunale di __________ dove, per conto della

banca creditrice, è depositata la richiesta

di messa all'asta dell'immobile, istante l'Avv. __________.

Con tutti questi dati, noti e

da tempo a disposizione di USSI, non si

capisce come quest'ultima

insista

nel conteggiare un reddito ipotetico, assolutamente

inesistente da parecchi

anni.

L’accredito di 100 Chf effettuato il 21.4.2023 via Twint dalla

figlia di mia moglie __________, è stato un intervento una-tantum quale

salvagente finanziario per la famiglia in quanto USSI non aveva erogato più

alcun sostentamento. I medesimi 100Chf sono stati ritornati alla Signorina __________

tramite versamento bancario certificato come gi documentato ad USSI.” (…)” (Doc.

I)

1.5. Nella

sua risposta dell’11 gennaio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il

17 gennaio 2024 l’insorgente ha presentato delle osservazioni, a cui ha

allegato dei messaggi di posta elettronica del gennaio 2024 intercorsi tra il

medesimo __________ (cfr. doc. V + 1-4).

1.7. L’USSI

ha preso posizione in proposito con scritto del 29 gennaio 2024 (cfr. doc.

VII).

1.8. Il

doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia, a ragione o meno, riconosciuto

al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.-- per il mese

di maggio 2023.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi

necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio

2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10,

23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4 persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2)

Gli

importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto

al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2022 del 28 dicembre 2021).

Dal

1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono

stati aumentati come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1

persona

1’031.-- / mese

2

persone

1'577.-- / mese

3

persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Per il 2024 non sono state

previste modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

2.5. L’art.

22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è

quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito

computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.

20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli

in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.

non viene computata per ogni

membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro

(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la

quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)

Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.

8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale,

fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,

corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

L'art.

6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

“1.

Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)

Fatti

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei

redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,

alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono

considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di

Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale

vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che

esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime

non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

Considerandi

2.

Le

spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.

1.

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il

TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi

sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni

complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono

l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza

sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr.

pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS

p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.7

Nella presente evenienza l’USSI,

con decisione su reclamo del 2 novembre 2023 (cfr. doc. A1), ha confermato

quanto deciso l’8 maggio 2023 (cfr. doc. 140-144; consid. 1.2.), ossia il

riconoscimento a favore del ricorrente di una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 425.-- per il mese di maggio 2023.

L’amministrazione ha computato,

in relazione alla sua unità di riferimento (composta del medesimo, della moglie

e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________, nata il __________

2013; cfr. tabella allegata a doc. A1), in particolare l’ammontare di fr. 34’448.--

a titolo di reddito computabile Las annuo, costituito dal reddito del lavoro di

fr. 8'640.-- (reddito da attività dipendente del contribuente di fr. 10'800 –

franchigia di fr. 2'160), dai redditi della sostanza di fr. 19'808.-- (valore

locativo della propria abitazione di fr. 11'213.--, pigioni e affitti nel

comune di domicilio di fr. 3'631.-- e pigioni o valore locativo in altri

comuni, cantoni o nazioni di fr. 4'964.--) e da altri redditi di fr. 6'000.-- (AF

base di fr. 4'800 e ogni altro reddito pari a fr. 1'200.--; cfr. tabella

allegata a doc. A).

A titolo di sostanza immobiliare

abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato

alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria

e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria

sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A1).

Dal calcolo della parte

resistente non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22

Las), quanto piuttosto un disavanzo di fr. 13’691.-- annui [reddito computabile Las di fr. 34'448.-- (pari a fr.

2'870.-- circa al mese) – spesa computabile Las di

fr. 48’139.-- (fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 15'974 premi assicurazione

malattia Las + fr. 19'808 altre spese computabili Las: spese di gestione

manutenzione di fondi, interessi ipotecari per l’abitazione primari e interessi

passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione primaria); fr. 4’011.--

al mese; cfr. tabella allegata a doc. A1]}, equivalente a circa fr. 1’141.-- al

mese.

La soglia di intervento per il 2023

della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'206.-- al mese (cfr.

tabella allegata a doc. A1; consid. 2.4.).

L’USSI, tenendo conto di altre

prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 2’921.--

mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'331.-- e

dall’assegno integrativo per i figli di fr. 1’590.--, ha quindi riscontrato per

il mese di maggio 2023 una lacuna di reddito di fr. 426.-- (cfr. tabella

allegata a doc. A1), corrispondente, giusta l’art. 18 Las (cfr. consid. 2.4.),

al disavanzo del reddito residuale sommato alla soglia di intervento e dedotte

le prestazioni Laps percepite (fr. 1'141 + fr. 2'206 – fr. 2'921).

Conseguentemente

l’amministrazione ha attribuito all’insorgente, per il mese di maggio 2023, una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.--, come si evince dal conteggio

annesso alla decisione su reclamo del 2 novembre 2023, in cui è stato precisato

che “eventuali differenze fra le prestazioni qui calcolate e quelle

assegnate sono dovute ad arrotondamenti” (cfr. tabella allegata a doc. A1).

2.8

RI 1 ha contestato il calcolo

effettuato dall’USSI, segnatamente il computo della somma di fr. 1'200.-- annui

a titolo di “ogni altro reddito”, facendo valere, da un lato, che l’accredito

di fr. 100.-- effettuato il 21 aprile 2023 da __________, figlia della moglie,

sarebbe intervenuto quale aiuto finanziario alla famiglia a seguito del mancato

versamento della prestazione da parte di USSI, dall’altro, che l’importo è

stato restituito alla giovane (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

In

proposito giova rilevare, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.6.), che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle

prestazioni volontarie da parte di terzi.

Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde

espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi,

oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la

donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da

restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr.

STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella

sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in

cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano

state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Cfr. STF 8C_42/2013 del 15

ottobre 2013 citata al consid. 2.6.).

Pertanto l’assistenza sociale,

conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un

determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su

base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a

restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede

a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili

ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di

terzi (cfr. STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.; STCA 42.2019.39-40

del 27 aprile 2020 consid. 2.15.; STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid.

2.6.; STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19

luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

È vero che con STF 42/2023 del 22

dicembre 2023 consid. 7.2., già menzionata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha evidenziato:

" (…) si la tierce personne a fourni sa

prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité

d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du

requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions

elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p.

ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de

revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de

l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec

l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en

compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et

les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux

indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par

l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur

l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce

personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (GUIDO WIZENT,

2014, p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der

Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische

Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement

rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le

remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le

dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre

rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide

sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., p. 264),

les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait

d'entretien) étant également applicables dans ces constellations (arrêt 8C_21/2022

déjà cité, consid. 6.1).”

È altrettanto vero, tuttavia, che

in concreto l’ammontare di fr. 100.-- è stato corrisposto il 21 aprile 2023

(cfr. doc. A3), ovvero posteriormente alla decisione dell’11 aprile 2023 con la

quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale di

fr. 1'150.-- per il mese di aprile 2023 (cfr. doc. 124-128; inc. 42.2023.44).

Nel caso di specie, perciò, non

si è confrontati con un prestito effettuato per far fronte alle carenze

dell’autorità competente che non eroga tempestivamente le prestazioni

necessarie per provvedere al sostentamento del richiedente l’assistenza

sociale, al quale non deve, ad ogni modo, essere attribuibile il ritardo

nell’emanazione della decisione in questione.

Ne discende che a ragione l’USSI

ha considerato, ai fini del conteggio della prestazione assistenziale ordinaria

del mese di maggio 2023, l’importo di fr. 100.-- nei redditi del ricorrente

(cfr. tabella allegata a doc. A1).

La

prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine

mese per il mese successivo, a meno che sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture

ancora scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto

2023.

consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.;

STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio

2014.

consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1°

ottobre 2007), è stata peraltro avallata

dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa

a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni

assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito lavoro

versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

In casu è irrilevante sapere se

la somma di fr. 100.-- sia servita all’insorgente per far fronte effettivamente

a determinate spese del mese successivo al versamento, ossia del mese di maggio

2023, oppure per provvedere già ai costi del mese di aprile 2023, poiché in

quest’ultima evenienza l’ammontare sarebbe sì da stralciare dal calcolo di

maggio 2023, ma nel contempo da inserire nel conteggio di aprile 2023 (cfr.

inc. 42.2023.44).

Per inciso è utile osservare che

rettamente l’USSI, nel calcolo per stabilire l’importo della prestazione

assistenziale mensile spettante al ricorrente per il mese di maggio 2023, ha

considerato i redditi riportati su base annua - fra i quali l’ammontare di fr.

100.-- ricevuto da __________ per fr. 1'200.-- annui -, per poi dividerli per

12.

mesi (cfr. tabella allegata a doc. A1; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio

2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005).

2.9

Per quanto attiene alla censura

ricorsuale riguardante il conteggio del reddito della sostanza di fr. 4'964.-,

corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia a __________,

frazione del Comune di __________, provincia di __________ (cfr. doc. I;

consid. 1.4.), va osservato che l’USSI ha conteggiato il valore locativo della

casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps 1/2019 secondo cui

il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del valore di stima

(cfr. doc. 86).

Siccome il valore di stima

catastale del fondo n. __________ di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr.

doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.-- (82'736.-/100 x 6;

cfr. doc. A1 pag. 7; consid. 1.3.).

Il ricorrente non ha sollevato

obiezioni in relazione specificatamente all’entità dell’importo del valore

locativo stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto

riguardo al computo in sé di tale voce, asserendo che, dalla proprietà di __________,

essendo pignorata da tempo (una richiesta di messa all’asta dell’immobile

sarebbe depositata per conto della banca creditrice presso il Tribunale di __________)

e quindi non potendone disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo

l’insorgente, non produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).

Dalle carte processuali emerge,

in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto

di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________

entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso

loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono

state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto +

Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con

avvertimento che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche

immobiliare” (cfr. doc. 93-97).

In un messaggio di posta

elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della GI__________ ha, altresì,

informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un accesso in __________

per consentire la visione dei locali ai richiedenti la visione”, precisando

che “verrà il collega Sig. __________, che ha già conosciuto, il giorno

11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza sua o di qualcuno che

può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).

L’insorgente, l’11 gennaio 2024,

ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di

__________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di

aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione”

e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in

considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra

l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che

pervengono al mio indirizzo”.

Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________

“un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita

giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle

mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale

appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).

Il TCA rileva, tuttavia, che tale

documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto

emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene

immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di

astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto

a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i

relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della

Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II

“Dell’espropriazione forzata).

Gli elementi di cui dispone

questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la

capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né

forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia

preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la

conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità

competente.

Ne discende che nel caso di

specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la

collaborazione di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di maggio 2023, potesse o

meno disporre ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che

misura.

Il dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF

8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre

2015.

consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid.

3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti).

In concreto si giustifica,

pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo del 2 novembre 2023 e il

rinvio degli atti all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti.

Sulla base dell’esito delle

verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a

determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel

mese di maggio 2023.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte

che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono

imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA

enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 2 novembre 2023 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti