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Decisione

42.2023.47

A torto l'USSI ha considerato che la madre di una ricorrente, dopo avere ritirato il capitale LPP, avesse degli obblighi di assistenza nei confronti della figlia e dovesse prendere a carico, oltre alla propria, anche la quota di pigione di quest'ultima. Ricorso accolto

5 marzo 2024Italiano67 min

i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.47

CL/gm

Lugano

5 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 9

novembre 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 9

novembre 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:

USSI) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 17 maggio 2023 (cfr.

doc. 421-422), mediante il quale aveva chiesto a RI 1 (nata il __________ 1988,

a beneficio, da ultimo, delle prestazioni assistenziali a decorrere da gennaio 2017) la restituzione di fr. 5'250.- a

titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel periodo da agosto 2022 a

maggio 2023.

L’amministrazione ha motivato il

proprio provvedimento come segue:

"

(…).

Q. (…) secondo l’art.

22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della

determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto

dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps

prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona

la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente

all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per la persona sola.

Secondo l’art. 9 cpv. 2

Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno

dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte

imputabile al convivente.

L’art. 5 cpv. 2 Reg.

Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno

parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono

applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o

l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla

quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

La giurisprudenza ha

confermato la regola generale per cui, di norma, la pigione complessivi deve

essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica,

anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola

persona. Ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante

l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione si sapere chi ha

versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid.

1). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse

solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno

degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una

persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata

moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell’8

gennaio 2003; URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Pacifico è che RI 1 nel

periodo in esame risultava convivere presso il domicilio della madre in __________.

Come suesposto vige il principio della suddivisione della pigione per il numero

di persone che compongono l’economia domestica. Tuttavia nella presente

fattispecie non si giustifica di applicare tale regola. Infatti, bisogna tenere

in considerazione l’autonomia finanziaria della madre, in particolare il

capitale LPP di CHF 154'288.44 al 1° agosto 2022, che ha comportato il diniego

di prestazioni complementari dell’AVS/AI ed il legame particolare tra i

soggetti coinvolti, in quanto si tratta di madre e figlia, non di due

sconosciuti che condividono un appartamento con l’unico scopo di dividerne le

spese.

Ritenuto tutto quanto

esposto, si giustifica di esigere che la madre si prenda a carico l’intera

pigione, che assista la figlia e che di conseguenza non gli [recte: le] venga

riconosciuta la quota parte spese per l’alloggio. A titolo abbondanziale, si

rileva che, se l’USSI concedesse alla reclamante la quota-parte dell’affitto

quale prestazione assistenziale, si otterrebbe un finanziamento indiretto di

persone che non hanno diritto a tali prestazioni.

La prestazione

assistenziale mensile versata alla reclamante per il periodo dal mese di agosto

2022 al mese di maggio 2023 era stata calcolata, nelle relative decisioni, non

tenendo in considerazione l’autonomia finanziaria della madre. La fosse invece

stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la reclamante

non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.

L’USSI ha pertanto

rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 maggio

2023, considerando un’autonomia finanziaria della signora __________ e quindi

ripristinando, da un punto di vista oggettivo, il giusto diritto all’assistenza

tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso

(…) dell’importo totale di complessivi CHF 5'250.- (…)” (cfr. all. A a doc. I)

1.2. Contro la decisione su reclamo

l’assistita, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso

al TCA.

In particolare, a tutela delle

ragioni della propria assistita, che ha contestualmente chiesto venga posta al

beneficio del gratuito patrocinio - ritenuto che “non dispone di mezzi

finanziari per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio per

la presente procedura”, che “non sarebbe in grado di rappresentarsi da

sola, in quanto non comprende la procedura e i principi applicabili” e, da

ultimo, considerato che il “ricorso non è palesemente privo di esito

favorevole” -, la legale ha fatto valere quanto segue:

"

(…) Anche la madre della ricorrente, la signora __________, era a

beneficio dell’assistenza sociale e anche per lei era stata presa in

considerazione un’UR composta unicamente dalla medesima (…).

2. Madre e figlia

vivono insieme e non hanno mai fatto parte della stessa unità di riferimento.

Le spese per l’alloggio

sono dunque state calcolate in ragione di un mezzo ciascuna. La pigione ammonta

a CHF 1'050.- mensili e la spesa per l’alloggio calcolata nelle prestazioni

ordinarie ammontava a CHF 525.- ossia della metà della pigione (…). La quota

parte della madre era invece coperta dalle prestazioni ordinarie percepite da quest’ultima.

3. Il 5 luglio 2022 __________

ha ricevuto conferma da parte dell’Assicurazione Invalidità di avere diritto ad

una rendita AI del 50% a partire dal mese di agosto 2022 e ha anche deciso di

ritirare il secondo pilastro.

Tramite l’assistente sociale

di __________, la signora __________ ha ottenuto il contributo per il mese di

luglio 2022 da parte dell’USSI (ricevuto in data 8 luglio 2022 e poi

restituito).

Il secondo pilastro,

per un importo di CHF 154'288.44 è stato ritirato il 14 luglio 2022 e in quel

momento sono stati prontamente informati tutti gli enti. Più raccomandate sono

state spedite alla signora __________ - persona incaricata sia per la pratica

relativa alla signora __________, sia per la pratica riguardando la ricorrente

– per richiedere l’ammontare dell’importo che la signora __________ avrebbe

dovuto restituire all’USSI (doc. F).

Alle raccomandate, la

signora __________ ha ricevuto risposta solo in data 18 ottobre 2022. L’ordine

di restituzione riguardava l’importo di CHF 1'531 (contributo del mese di

luglio 2022), poiché il secondo pilastro è stato trasferito prima del 15

luglio.

4. Si ribadisce che la

persona incaricata di trattare la pratica di USSI riguardante la signora __________

e la signora RI 1 è la stessa. Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta

la situazione.

(…)

1. Nella decisione su

reclamo (…) l’USSI ha considerato che nel caso in esame vi fosse un’eccezione

al principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono

l’economica domestica (…) Tale argomentazione non può essere condivisa.

2. Di principio, quando

appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dall’UR, la pigione computabile deve essere ripartita tra le singole persone.

La regola generale

della suddivisione della pigione soffre di eccezioni, che vanno però concesse

entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza (…)

3. Nel caso in esame

madre e figlia condividono un appartamento di 2.5 locali a __________, con una

pigione mensile pari a CHF 1'050.-. Nessuna delle due occupa da sola gran parte

dell’abitazione e la madre della ricorrente non ha nemmeno un obbligo morale o

giuridico nei confronti della figlia, per accoglierla gratuitamente nella sua

abitazione.

L’art. 328 CC prevede

che il parente che vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in

linea ascendente e discendente se senza questa aiuto, essi cadrebbero nel

bisogno.

La nozione di

“condizioni agiate” deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza

svizzera per l’aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio

2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone

sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito

imponibile di CHF 120'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005,

modificate nel dicembre 2009, p.to F4, ad art. 329 ZGB n. 15b e 17, in: Basler

Kommentar 2006). Dalla sostanza imponibile si potrà dedurre una quota

liberamente disponibile e ciò nella misura di CHF 250'000.- per persone sole

(cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4).

Il Tribunale federale

ha inoltre stabilito che il parente obbligato è tenuto a intaccare il proprio

patrimonio, per soccorrere un altro parente in difficolta, ma solo se non deve

intaccare il patrimonio che deve restare intatto per garantire a lungo termine

il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (DTF 132

III 97).

La madre della signora RI

1 ha prelevato il secondo pilastro, che il 14 luglio u.s. ammontava a CHF

154'288.44. Quest’ultima non si trova pertanto in una situazione economica

agiata tale da imporle il mantenimento della figlia maggiorenne. L’importo

ritirato dalla signora __________ deve infatti garantire il sostentamento di

quest’ultima a lungo termine, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

Non si può dunque

pretendere che la signora __________, nonostante sia la madre della ricorrente,

sia obbligata ad assistere la figlia in tal senso, pagando anche la sua quota

dell’alloggio.

Ne consegue che, nella

presente fattispecie, la pigione vada suddivisa tra madre e figlia, in ragione

di un mezzo ciascuna, secondo la regola generale della suddivisione della

pigione in base al numero di persone conviventi e che la quota parte

dell’alloggio della signora RI 1 venga presa in considerazione nel calcolo

delle prestazioni ordinarie di quest’ultima e non a carico della madre.

4. Alla luce di tutto

quanto precede, si chiede che il ricorso venga accolto e che di conseguenza la

decisione su reclamo del 9 novembre 2023 e di riflesso anche l’ordine di

restituzione del 17 maggio 2023 dell’USSI vengano annullati” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 18 gennaio

2024, l’USSI propone di respingere il ricorso con argomentazioni analoghe a

quelle poste a fondamento della decisione su reclamo. In relazione alla domanda

di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla legale della ricorrente,

l’amministrazione chiede che la stessa non venga accolta “in quanto non sono

adempiute tutte le condizioni relativa a tale istituto”.

A mente della parte resistente, “essendo

la fattispecie chiara e non essendoci questioni giuridiche complesse, non si

ritiene necessario l’intervento straordinario di un legale che in sede amministrativa

rimane un’eccezione. Si evidenzia inoltre che la ricorrente, anche in assenza

del complemento di reclamo redatto dalla sua legale, è stata in grado di

difendere autonomamente i propri interessi. In ultimo, per quanto concerne la

richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio

per la procedura ricorsuale, si ritiene non sia data in particolare la

probabilità di esito favorevole del ricorso” (cfr. doc. III).

1.4. Il 19 gennaio 2024, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Con replica del 1° febbraio 2024,

l’avv. RA 1 si è riconfermata nelle censure ricorsuali, producendo la decisione

del 5 dicembre 2023 ricevuta da __________ il 19 dicembre successivo, “con

la quale vengono accordate le prestazioni complementari alla (…) madre della

ricorrente”, osservando che “come già detto, madre e figlia vivono nello

stesso appartamento e la pigione va dunque divisa per due, così come risulta

anche nella menzionata decisione”.

La legale ha inoltre comunicato

che la propria assistita ha interposto reclamo contro le decisioni relative

alle prestazioni ordinarie che non le garantivano “più [ndr: la] presa

a carico” della “quota parte della pigione” emesse dall’USSI il 23

novembre 2023 per i periodi di dicembre 2023 e dal 1° gennaio al 31 maggio 2024

(cfr. doc. V).

1.5. Con duplica di data 16 febbraio

2024 – trasmessa, per conoscenza, alla legale della ricorrente il 19 febbraio

2024 (cfr. doc. VIII) – l’USSI, osservando che in concreto la parte istante non

ha invocato argomenti, né addotto prove atte a modificare la valutazione del

caso, ha precisato quanto segue:

"

(…) nel periodo dal mese di aprile 2021 al mese di ottobre 2022 la

signora __________, madre della ricorrente, ha provveduto a versare l’intera

pigione dovuta per l’alloggio in comune con la figlia RI 1. Dagli estratti

conti della signora RI 1 non emerge in alcun modo che ella abbia mai versato

alla madre la quota parte alloggio riconosciutole dall’USSI per tale periodo.

Si ritiene pertanto verosimile che la madre della ricorrente abbia sempre fatto

fronte anche alla quota parte della spesa alloggiativa della figlia,

aiutandola. Si aggiunge, inoltre, che dal mese di novembre 2022 la ricorrente

non si è limitata a pagare al locatore la quota parte della spesa alloggiativa

ma ha provveduto a pagare l’intero importo dovuto senza che dagli estratti

conti emerga alcun contributo da parte della madre.

A titolo abbondanziale

si rileva che contro la decisione del 16 maggio 2023 (doc. 154-157 inc. USSI),

con la quale l’USSI ha annullato e sostituito la decisione del 24 aprile 2023

non più riconoscendole la quota parte affitto, la ricorrente non ha interposto

reclamo ed è pertanto cresciuta in giudicato.

Per quanto rilevato

dalla ricorrente circa il riconoscimento, a partire dal 1° settembre 2023,

delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI alla signora __________ si

rileva che l’USSI, a partire da tale mese, ha nuovamente riconosciuto alla

ricorrente la quota parte affitto.” (cfr. doc. VII).

1.6. Con scritto del 1° marzo 2024, la

patrocinatrice della ricorrente ha osservato quanto segue:

"

(…) Considerato, come noto, che madre e figlia vivessero sotto lo stesso

tetto, tutte le spese venivano suddivise tra le due. Ricevendo un’unica fattura

per il pagamento della pigione, questa veniva pagato interamente da una di

loro, mentre l’altra compensava facendosi carico delle altre uscite o versando

la metà della locazione a chi aveva pagato (doc. O).

A titolo abbondanziale

si rileva che, ad ogni richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali

veniva fornito l’estratto conto sia della ricorrente sia della madre (finché

era a beneficio dell’assistenza sociale) e da questi ultimi risultava che la

pigione veniva pagata a volte dal conto della signora RI 1, mentre altre volte

dal conto della signora __________. La madre non poteva e non può dunque

aiutare la figlia a livello economico.” (cfr. doc. IX).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia

chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 5'250.-, corrispondenti alla parte delle

prestazioni assistenziali percepita indebitamente tra agosto 2022 e maggio

2023.

2.2. L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa il

principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le

prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie

a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Dal 1° gennaio 2021, gli importi

del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali erano i seguenti:

"

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4

persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2)

e sono poi rimasti invariati per

il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).

L’art. 4 Laps dispone che:

"

L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;[8]

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[9]

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente

indipendenti.”,

mentre, ai sensi dell’art.

21 Las:

"

In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio

maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale

della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni

assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non

ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv.

1)

In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere

dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di

mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi

degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)”

Relativamente

al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui

all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:

" 1Una persona maggiorenne non è

economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno

di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è

o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;

c) non ha

figli;

d) è in

prima formazione.

2Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1

lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24

mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a)

primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non

universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello

superiore;

c) terziario di tipo universitario professionale e accademico

compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che

completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello

secondario 2.

3…”

2.5. L’art. 22

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9

Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito

computabile:

1.

vengono computate le

prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di

famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di

riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta

viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una

persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o

conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o

maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo

computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza

computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati

Fatti

i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate

le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato;

5.

non viene computata

per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da

lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli

apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi

al mese.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati

rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

Considerandi

2.

non vengono computati

gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate

le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli

interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo

complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT

(deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per

l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio

viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.

22.

Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9

Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

La spesa computabile è, invece,

costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.

7.

Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

"

1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi

degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono

computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività

lucrativa salariata;

b)

gli interessi maturati

su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri

permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e

contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e

contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della

previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati

da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se

queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

2.

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui

debiti di cui

al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti

importi:

a)

per le spese e gli

interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi

della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art. 9 Laps riguarda la spesa

per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla

legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona

sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del 20%

2.Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento

convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente.".

Gli

importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento,

sono aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della

LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere

dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi

riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.--

annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.--

nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3.

Se più persone vivono nella

stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- in tutte e

tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- franchi

nella regione 1 e di fr. 1'800.-- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona,

nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.--

nella regione 2 e di fr. 1'560.-- nella regione 3 per la quarta

persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del

DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge

federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e

l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.;

STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.).

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Laps, se una

persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi

membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al

convivente.

Il

principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che

compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni

complementari.

L’art. 16c OPC-AVS/AI,

entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti

o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della

PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le

parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di

massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in

pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza

federale.

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c

OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo

di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle

prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per

cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che

abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512

consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio

1992.

nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è

intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a

beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977

pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre

tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi

limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini

occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie

gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o

giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio

2003; Urs Müller, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF

105.

V 272, citata dalla ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I), l'allora TFA

ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di

locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da

disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele

dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso

contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure

risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito

di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni

reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs

Müller, op. cit., pag. 80).

Nella DTF 130 V 263 la nostra

Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in

parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare

a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa

ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su

un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che

viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di

mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora

diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha

confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva

essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid.

5.3).

Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL

Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in

parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa

unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono

incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva

con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura

dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.

Si veda

anche la STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8.

2.6

In

relazione al dovere di mantenimento dei figli - minorenni o maggiorenni ma che

ancora non hanno conseguito una formazione adeguata - da parte dei genitori, il

TCA rileva che, innanzitutto, l’art. 276 CC prevede:

" 1Il mantenimento consiste nella cura,

nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

2.

I genitori provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e

assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle

misure prese a sua tutela.

3.

I genitori sono liberati

dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente

pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con

altri mezzi.”

L’obbligo

di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La

privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di

comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni

personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto

manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento

(cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid,

ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311

N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag.

541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

L’art.

277.

CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento da parte dei

genitori, enuncia:

" 1L’obbligo di mantenimento dura fino alla

maggiore età del figlio.

2.

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio

non ha ancora una formazione

appropriata,

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.”

Relativamente ai figli

maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei genitori un

obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio stia ancora

seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si possa

ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a confronto

la situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa del figlio

maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA

2011.

N. 2 pag. 61).

Secondo

l’art. 328 CC – e meglio la disposizione normativa che, come si vedrà nel

prosieguo, in concreto deve essere presa in considerazione ritenuto come la

ricorrente è nata nel 1988 ed ha conseguito una formazione -, concernente

l’assistenza tra parenti:

" 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a

soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi

cadessero nel bisogno.

2.

È fatto salvo l’obbligo di mantenimento

dei genitori e del coniuge o del partner registrato.”

Al riguardo giova

evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea

ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. STF

5A_122/2012 del 21 giugno 2012).

Siccome il concetto del

dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai

tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere

interpretata in senso stretto.

2.7

La

Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal

1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2020 aveva proposto agli organi dell'aiuto

sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al

mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr.

120'000.-- per le persone sole e di fr. 180'000.-- per le coppie, a cui

aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione

(cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4; Basler

Kommentar, 2006, ad art. 328 CC n. 15b e 17).

Dalla sostanza imponibile

si poteva dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente

misura:

- per le persone singole

fr. 250'000;

- per le persone sposate

fr. 500'000;

- per ogni figlio fr.

40’0000.

La somma rimanente doveva

essere convertita in reddito sulla base dell’aspettativa di vita media (importo

annuale) e messa in conto come tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel

dicembre 2008, p.to F4).

Il

TF, nella DTF 132 III 97, ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non

è più estesa dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale

calcolato in base alle regole del diritto esecutivo e che per prestare

l'assistenza, il parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a

meno che questo non debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo

sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

Le Direttive CSIAS nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione all’assistenza fra parenti

prevedono, in particolare al punto 4.3., quanto segue:

"

D.4.3. Assistenza fra parenti

1.

Le persone che

si trovano in una situazione di bisogno possono avere un diritto all’assistenza

fra parenti. Sono soggetti all’obbligo assistenziale i parenti in linea

ascendente e discendente che vivono in condizioni agiate.

2.

L’obbligo di

assistenza fra parenti è sussidiario rispetto alle altre pretese di

mantenimento del diritto civile.

3.

Se non è

possibile raggiungere un accordo con i parenti riguardo alla prestazione

dell’assistenza, la richiesta deve essere fatta valere inoltrando un’azione al

tribunale competente.

4.

Se l’organo

dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di una persona avente diritto, la

pretesa di assistenza fra parenti è trasferita all’organo dell’aiuto sociale.

Spiegazioni

a) Assistenza fra

parenti secondo il CC

Chi vive in condizioni

agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando

senza di ciò essi cadessero nel bisogno (art. 328 cpv. 1 CC).

Il concetto di

situazione di bisogno non coincide con quello dell’indigenza ai sensi della

legislazione in materia di aiuto sociale. La giurisprudenza tende a

interpretarlo in modo più restrittivo. Pertanto, quando una persona beneficia

dell’aiuto sociale, non sempre sussiste anche una situazione di bisogno che

costituisce il presupposto per un diritto all’assistenza fra parenti.

Sono soggetti

all’obbligo di assistenza i parenti in linea ascendente e discendente. Esiste

tuttavia un’eccezione nell’ambito del diritto al mantenimento del figlio: i

genitori monoparentali non possono far valere una pretesa di assistenza fra

parenti nei confronti dei loro genitori se la situazione di bisogno è dovuta a

una limitazione dell’attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri

figli (art. 329 cpv. 1bis CC). Questa eccezione non vale tuttavia fra i

genitori della persona che cresce il figlio da sola e il figlio. I figli dei

genitori monoparentali (o l’organo dell’aiuto sociale che eroga il sostegno)

possono quindi rivendicare l’assistenza fra parenti da parte dei loro nonni.

Se vi sono più parenti

che vivono in condizioni agiate, l’azione di assistenza è proposta secondo

l’ordine dei loro diritti ereditari (art. 329 cpv. 1 CC). Ci si deve rivolgere

anzitutto ai parenti di primo grado (genitori, figli). Fra i parenti del

medesimo grado l’obbligo di assistenza è proporzionato alle loro rispettive

condizioni.

In circostanze

particolari, l’obbligo di assistenza fra parenti è limitato o assente, anche se

le persone in esame vivono in condizioni agiate. Ciò ricorre, per esempio, se

la persona beneficiaria ha commesso un grave crimine nei confronti dei parenti

in esame o di una persona loro vicina (art. 329 cpv. 2 CC).

(…)

c) Estensione e

commisurazione dell’obbligo di assistenza fra parenti

La CSIAS ha pubblicato

uno strumento pratico per la fissazione di contributi adeguati ai sensi

dell’assistenza fra parenti.

Sono soggetti

all’obbligo di assistenza solo quei parenti che vivono in condizioni agiate

(art. 328 cpv. 1 CC). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una

persona vive in condizioni agiate se, in considerazione della sua situazione

reddituale e patrimoniale, può condurre una vita benestante. È auspicabile

ottenere i contributi dei parenti sulla base di accordi reciproci, tenendo

sempre presenti le possibili ripercussioni su coloro che richiedono il sostegno

e sul processo di sostegno. Come per il calcolo dei contributi dei genitori

(D.4.2), anche prima di far valere un diritto all’assistenza fra parenti si

devono esaminare attentamente le circostanze del singolo caso.

Se i parenti soggetti

all’obbligo di assistenza possiedono valori patrimoniali rilevanti la cui

realizzazione (parziale) non è possibile o ragionevolmente esigibile al momento

dell’esame della situazione, si possono adottare accordi speciali. Può essere

prevista la corresponsione di un importo a titolo di sostegno fra parenti per

l’eventualità in cui un valore patrimoniale sarà alienato. Al riguardo può

anche essere richiesta l’adozione di provvedimenti di garanzia, per es. una

garanzia immobiliare (E.2.3).”

Lo strumento pratico di cui alla

spiegazione c) al punto 4.3. delle Direttive CSIAS, disponibile nella sola

lingua tedesca, indica quanto segue:

"

1.

Grundlagen

Wenn

Personen einen Anspruch auf Sozialhilfe haben, kann auch ein Anspruch auf

Verwandtenunterstützung bestehen. Unterstützungspflichtig sind Verwandte in

auf- und absteigender Linie, die in überaus günstigen Verhältnissen leben. Ein

Anspruch auf Verwandtenunterstützung geht dem Anspruch auf Sozialhilfe vor

(Subsidiarität, SKOS-RL A.3). Die vorliegende Praxishilfe dient als Grundlage

zur Bemessung einer einvernehmlichen Lösung für Verwandtenunterstützung

zwischen Sozialdienst und unterstützungspflichtigen Verwandten. Kann keine

einvernehmliche Lösung gefunden werden, vermag ein Sozialdienst die

Verwandtenunterstützung nicht mit einer Verfügung zu regeln. Sie darf auch

nicht als hypothetischer Betrag im Unterstützungsbudget angerechnet werden.

Ohne einvernehmliche Lösung muss die Verwandtenunterstützung klageweise vor

Zivilgericht geltend gemacht werden. Dabei ist zu beachten, dass die

Zivilgerichte nicht an die hier vorgeschlagene Berechnungsweise gebunden sind.

2.

Allgemeines zur Berechnung und Vereinbarung möglicher Verwandtenunterstützung

Durch

Sozialdienste ist eine mögliche Verwandtenunterstützung anhand folgender Formel

zu berechnen. Sie entspricht der Hälfte des Überschusses zwischen anrechenbarem

Einkommen minus anrechenbarem Bedarf. Ob bei der Berechnung das steuerbare

Einkommen oder das effektive Nettoeinkommen angerechnet werden soll, ist vom

gewählten Vorgehen abhängig, wie auf den nachfolgenden Seiten erläutert wird

(vgl. Ziff. 3).

Betrag

der Verwandtenunterstützung = [(Anrechenbares Einkommen Einkommen +

Vermögensverzehr) - Anrechenbarer Bedarf Pauschale für gehobene Lebensführung]

/ 2

Wenn

eine einvernehmliche Lösung zur Leistung von Verwandtenunterstützung getroffen

werden kann, ist dies in der Regel in einer Vereinbarung zwischen Sozialdienst

und Verwandten festzuhalten. Der Unterstützungsbetrag kann den Verwandten durch

den Sozialdienst in Rechnung gestellt und dann bei der Bedarfsbemessung für die

unterstützte Person als Einnahme angerechnet werden. Wenn durch vermittelte

Verwandtenunterstützung eine Ablösung der betreffenden Person möglich und

sinnvoll ist, kann die Vereinbarung auch direkt zwischen den Verwandten

getroffen werden - allenfalls vermittelt durch den Sozialdienst. Dabei ist aber

zu berücksichtigen, ob eine direkte Vereinbarung zwischen den Verwandten und

damit die Schaffung eines direkten Abhängigkeitsverhältnisses für den konkreten

Fall zielführend ist.

3.

Zwei Varianten: Einfache Berechnung oder vertiefte Berechnung

Die

Begriffe „Einkommen“ und „Vermögen“ können sich auf die steuerbaren Werte

(Bundessteuern) oder die effektiven Einkommens- und Vermögensverhältnisse beziehen.

Es steht dem Sozialdienst frei, an welchen Angaben er sich für die Bemessung

möglicher Verwandtenunterstützung orientiert. Im Sinne eines

verwaltungsökonomischen Vorgehens empfiehlt die SKOS folgendes Vorgehen:

Es

wird empfohlen die Verwandtenunterstützung einvernehmlich auf Grundlage von

steuerbarem Einkommen und Vermögen zu berechnen (Variante A). Eine vertiefte

Berechnung auf Grundlage effektiver Einkommens- und Vermögensverhältnisse

(Variante B) ist dann empfohlen, wenn mit Variante A keine einvernehmliche

Lösung gefunden werden kann.

Variante

A: Steuerbares Einkommen und Vermögen

Allenfalls

kann eine einvernehmliche Lösung mit einer einfachen Berechnung gefunden

werden, die sich nur auf steuerbares Einkommen und Vermögen stützt. Um eine

Schweizweit möglichst einheitliche Bemessungsgrundlage zu haben, wird eine

Orientierung an steuerbaren Einkommens- und Vermögenswerten gemäss direkter

Bundessteuern empfohlen. In der Regel können Sozialhilfeorgane entsprechende

Angaben von den kantonalen Steuerämtern auf Anfrage erhalten. Wo die Angaben

von den Steuerämtern nicht herausgegeben werden, können sie von den

betreffenden Verwandten direkt angefragt werden. Bei der direkten

Kontaktaufnahme von Verwandten sind die kantonalen Vorgaben zu Daten- und Persönlichkeitsschutz

der unterstützten Personen zu berücksichtigen.

Variante

B: Effektives Einkommen und Vermögen

Bei

dieser Variante gelten die Begriffe Einkommen und Vermögen gemäss SKOS-RL D.1

und D.3. Diese vertiefte Prüfung kann auf Wunsch des Sozialhilfeorgans oder

auch der Verwandten erfolgen.

Sozialhilfeorgane können dann ein Interesse an einer vertieften Prüfung haben,

wenn aufgrund der vorhandenen Informationen davon ausgegangen werden kann, dass

das steuerbare Einkommen und Vermögen (z.B. wegen umfassender Abzüge,

Veränderung der finanziellen Verhältnisse) stark von den effektiven

finanziellen Verhältnissen abweicht.

Verwandte können dann ein Interesse an einer vertieften Prüfung haben, wenn

sich die finanziellen Verhältnisse seit der letzten Steuerveranlagung geändert

haben, wenn Verpflichtungen bestehen, die aus den Steuerdaten nicht ersichtlich

sind oder wenn die finanziellen Verhältnisse von verheirateten oder

eingetragenen Partnerschaften gesondert geprüft werden sollen.

4.

Anrechenbares Einkommen Unabhängig davon, ob das steuerbare oder das effektive

Einkommen berücksichtigt wird, gelten folgende Grundlagen:

Einkommen

Berücksichtigt

wird das Einkommen der Verwandten ebenso wie auch das Einkommen von deren

Partner aus Ehe oder eingetragener Partnerschaft (vgl. jedoch die Sonderfälle

für verschwägerte Personen gemäss Ziff. 6).

Vermögensverzehr

Berücksichtigt

wird jener Anteil des Vermögens, dessen Verzehr nach Abzug eines Freibetrags

und unter Würdigung des Alters der verwandten Person als zumutbar scheint

(Umwandlungsquote). Der Vermögensverzehr pro Monat entspricht 1/12 des Betrags,

wie er auf folgender Grundlage bemessen wird:

Freibetrag

Vom steuerbaren Vermögen sind die folgenden Beträge abzuziehen:

Alleinstehende

250.

000 Franken

Verheiratete/

Eingetragene Partner 500 000 Franken

pro

Kind (minderjährig oder in Ausbildung) 40 000 Franken

5.

Anrechenbarer Bedarf

Zur

Leistung von Verwandtenunterstützung sind nur Personen in guten finanziellen

Verhältnissen verpflichtet. Als anrechenbarer Bedarf sind daher folgende

Pauschalen für die gehobene Lebensführung zu berücksichtigen:

Pauschale

für gehobene Lebensführung (pro Monat)

1-Personenhaushalt

10.

000 Franken

2-Personenhaushalt

15.

000 Franken

Zuschlag

pro Kind im selben Haushalt

(minderjährig

oder in Ausbildung) 1’700 Franken».

Riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum

Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht

auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden

sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie,

angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer

gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)” (pag. 171)

2.8

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023.

consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146.

V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.

2.9

L’art. 67 Las, relativo

all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente

privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.10

Per quanto concerne le prestazioni

ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai

sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il

condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3).".

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni

complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è

possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

Giova

ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di

una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere

se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di

esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.11

Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che

la ricorrente, nata il __________ 1988 - a beneficio delle prestazioni

assistenziali inizialmente da settembre 2012 a luglio 2014, poi dal gennaio

2017.

-, nel periodo oggetto della presente vertenza, viveva con la madre,

__________ nell’ente di 2.5 locali da quest’ultima locato in __________, per

una pigione di fr. 1'050.- mensili, spese incluse (cfr. all. a doc. I).

Per quanto attiene al percorso

formativo della ricorrente, giova rilevare che dal curriculum vitae e dagli

atti dell’incarto emerge che RI 1 ha conseguito, prima, il “Certificato di

scuola specializzata indirizzo sanitario” nel 2007 (cfr. doc. 533), poi, e

meglio nel 2015, l’attestato di maturit professionale come impiegata di

commercio (cfr. doc. 534-535).

L’insorgente ha, in particolare,

lavorato tra il 2015 ed il 30 novembre 2016 come “assistente al __________”

__________ al 50% (cfr. doc. 535), occupazione ch’ella ha lasciato in seguito a

problemi di salute che ne hanno nel tempo comportato e ne comportano

l’inabilità lavorativa (cfr. doc. 487-514).

Per quanto attiene alle

prestazioni Las che RI 1 ha percepito nel periodo oggetto della presente

vertenza, giova rilevare che in data 26/28 aprile 2022, la ricorrente ha

inoltrato una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il

30.

aprile 2022 (cfr. doc. 294-296). Contestualmente, ha risposto “no” alla

domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica

fossero cambiati.

Con decisione del 5 maggio 2022

l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1°

maggio al 30 novembre 2022, nella misura di fr. 1'531.- al mese (cfr. doc. 290-293).

Dalla relativa tabella di calcolo

risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI

ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa

computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.-

come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 292).

In data 14/17 novembre 2022, la

ricorrente ha, poi, inoltrato la richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali scadenti il 30 novembre 2022 (cfr. doc. 207-209).

Contestualmente, ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la

sostanza della sua economia domestica fossero cambiati.

Con una prima decisione del 6

dicembre 2022 l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il

periodo dal 1° al 31 dicembre 2022, nella misura di fr. 1'531.- al mese (cfr.

doc. 203-206).

Dalla relativa tabella di calcolo

risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI

ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa

computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.-

come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 205).

Con una seconda decisione del 6

dicembre 2022 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni Las per

il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, nella misura di fr. 1'531.- al

mese (cfr. doc. 199-202).

Dalla relativa tabella di calcolo

risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI

ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa

computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.-

come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 201).

In data 11/21 aprile 2023, la ricorrente

ha, poi, inoltrato la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali

scadenti il 30 aprile 2023 (cfr. doc. 167-169). Contestualmente, ha risposto

“no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia

domestica fossero cambiati.

Con decisione del 24 aprile 2023

l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1°

maggio al 31 agosto 2023, nella misura di fr. 1'556.- al mese (cfr. doc. 163-166).

Dalla relativa tabella di calcolo

risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI

ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa

computabile di fr. 1'065.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 540.-

come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 165).

Contestualmente, l’USSI ha

chiesto alla ricorrente di produrre, in occasione della successiva richiesta di

rinnovo delle prestazioni Las, tra gli altri ed oltre ad “aggiornamenti in

merito allo stato di salute”, “copia della decisione della prestazione

complementare concessa a sua madre – per poter confermare la presa a carico

della quota parte affitto” (cfr. doc. 153).

Il 10 maggio 2023, RI 1 ha

comunicato all’USSI quanto segue:

"

(…) come già comunicato dalla stessa signora __________ nel corso

dell’anno scorso, le prestazioni complementari non le sono state concesse e

dunque il pagamento dell’affitto viene saldato a metà da me grazie al vostro

aiuto e metà da mia mamma. La signora __________ non percepisce nessuna PC;

l’affitto quindi non è pagato da nessun ufficio esterno” (cfr. doc. 159).

In allegato, la ricorrente ha

prodotto la decisione della Cassa __________ del 3 ottobre 2022, dalla quale

risulta che la domanda di prestazioni complementari presentata dalla madre, __________,

il 20 settembre 2022 è stata respinta, poiché “dalla documentazione (…) risulta

che lei dispone di una sostanza netta quantificabile in CHF 154'288.44 (stato

01.08.2022) composta nel seguente modo: Liquidità CHF 154'288.44” (cfr. doc.

160-161).

Giova, a questo punto, rilevare

che parte degli atti formanti l’incarto è relativo non alla persona della

ricorrente, bensì alla madre di quest’ultima.

Da tale documentazione emerge, in

particolare, che nei confronti di __________, pure a beneficio, a quel tempo,

delle prestazioni Las, con decisione del 7 luglio 2022 l’USSI aveva

riconosciuto prestazioni assistenziali per quel mese nell’ordine di fr. 1'531.-

(cfr. doc. 436-439).

Il 18 ottobre 2022, tuttavia,

l’amministrazione aveva chiesto la restituzione dell’integralità di tale

importo, ritenuto come fosse nel frattempo emerso che __________ aveva

proceduto al ritiro del capitale della cassa pensione (LPP), e meglio in data

14.

luglio 2022, com’ella avrebbe comunicato all’USSI il 25 luglio 2022 (cfr.

doc. 430-431). In relazione ad un eventuale rimborso, grazie al capitale LPP

ritirato, delle prestazioni assistenziali percepite, __________ ha a più riprese

preso contatto, per iscritto, con l’USSI, senza – stando ai documenti presenti

nell’incarto relativo alla figlia, tuttavia ottenere riscontro, se non mediante

l’ordine di restituzione suindicato (cfr. doc. 411-414).

Ricevuta, quindi, a maggio 2023

ulteriore copia della decisione resa dalla Cassa __________ nei confronti di __________,

questa volta anche da parte della ricorrente, con decisione del 17 maggio 2023

l’USSI ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di complessivi fr.

5'250.-, pari alla quota parte dell’affitto riconosciutale tra agosto 2022 e

maggio 2023.

L’USSI ha motivato il proprio

provvedimento come segue:

"

(…) dagli accertamenti svolti e in particolare da una verifica

effettuata dal nostro Ufficio, abbiamo rilevato che lo scrivente Ufficio ha

continuato ad erogarle la quota parte dell’affitto (1/2) per il periodo agosto

2022-maggio 2023, nonostante il diritto fosse venuto a cadere.

La partecipazione della

spesa alloggiativa può essere riconosciuta dal nostro Ufficio unicamente qualora

il/i genitore/i sia/siano al beneficio di prestazioni di sostegno sociale o

della prestazione complementare. In seguito alle dovute verifiche, abbiamo

appurato che questo non è il suo caso dal 01.08.2022.” (cfr. doc. 421-422).

Il 20 maggio 2023, RI 1 ha quindi

interposto reclamo contro la decisione emessa nei suoi confronti il 17 maggio

precedente, facendo, in particolare, valere quanto segue:

"

(…)

·

La signora __________, così come il Comune di __________, erano

al corrente da ottobre 2022 della decisione delle PC di non erogare nessun

contributo alla signora __________.

·

Non ho assolutamente percepito indebitamente e in modo

truffaldino, così come dichiarato, il contributo corrispondente alla metà

dell’affitto poiché i CHF 525 mensili che mi sono stati versati sono stati

utilizzati proprio per il pagamento dello stesso. La signora __________ era la

funzionaria incaricata anche di mia mamma. La signora __________ ha inoltrato

sin da subito richiesta alla signora __________ per provvedere a verificare

quanto avrebbe dovuto restituire a USSI, dopo il ritiro della piccola cassa

pensione reso necessario a luglio per sopravvivere poiché USSI non erogava da

quel momento più contributi a seguito dell’accoglimento di prestazione da parte

di AI (…) anche in quel caso la signora __________ non ha risposto alle

raccomandate. (…)

·

Proprio perché non ho nulla da nascondere è perché ero e sono in

totale buona fede, ho provveduto immediatamente a rispondere alla signora __________

quanto, nella lettera di accoglimento delle prestazioni assistenziali del 24

aprile, mi ha richiesto di comunicare nuovamente la situazione di mia mamma

signora __________ (…)” (cfr. doc. 407-408).

Il 19 giugno 2023, l’avv. RA 1,

per conto della sua assistita, ha comunicato all’USSI che la propria mandante

era intenzionata a mantenere il proprio reclamo ed osservato quanto segue:

"

(…) il parente obbligato non è tenuto a intaccare il suo patrimonio per

assistere un parente se lo stesso deve rimanere intatto per garantire a lungo

termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia. Il

secondo pilastro, prelevato dalla madre della signora RI 1 non deve pertanto

essere intaccato. Con la presente, la signora RI 1 fa inoltre istanza affinché

venga concesso l’effetto sospensivo al reclamo da lei interposto e che venga

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a

favore della scrivente legale (…)”.

La legale ha inoltre postulato,

in via subordinata e nell’ipotesi in cui il reclamo interposto da RI 1 non

avesse trovato accoglimento, il condono della restituzione, ritenendone

adempiuti i presupposti (cfr. doc. 405-406).

Con decisione su reclamo del 9

novembre 2023, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.

supra consid. 1.1.).

In allegato al proprio ricorso, RI

1, per il tramite della propria legale, ha prodotto la seguente documentazione:

-

Decisione USSI di data 24 aprile 2023, con la quale alla ricorrente è

stato il riconosciuto il diritto alle prestazioni Las dal 1° maggio al 31

agosto 2023 per fr. 1'556.- mensili, computando a titolo di “spesa alloggio”

fr. 525.-/mese (cfr. all. D a doc. I);

-

Decisione USSI di data 16 maggio 2023, con la quale alla ricorrente è,

invece, stato il riconosciuto il diritto alle prestazioni Las dal 1° giugno al

31.

agosto 2023 per fr. 1'031.- (in luogo dei precedenti fr. 1’556.- mensili)

senza più computare, a titolo di “spesa alloggio”, fr. 525.-/mese (cfr. all. L

a doc. I);

-

“Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”

sottoscritto dalla ricorrente il 20 maggio 2023 e dal suo Comune di domicilio

il 2 giugno seguente (cfr. all. L a doc. I);

-

Il certificato per l’anno 2022, dal quale emerge che in totale a favore

di RI 1 sono state erogate prestazioni Las per complessivi fr. 155'983.22

(stato al 31 dicembre 2022), di cui fr. 19'998.20 nel 2022 (cfr. all. a doc.

I).

In allegato alla propria replica

del 1° febbraio 2024, l’avv. RA 1 ha prodotto, in particolare, la seguente

documentazione:

-

Decisione prestazioni complementari all’AVS e all’AI del 5 dicembre

2023, dalla quale emerge che a __________ è stato riconosciuto il diritto a

prestazioni mensili di totali dr. 1'409.40 a decorrere da settembre 2023 (cfr.

all. a doc. V).

Dalla

decisione in questione risulta, pure, che per determinare il fabbisogno vitale

di __________, a titolo di affitto, rispettivamente, di “costi di

riscaldamento forfettari” per la madre della ricorrente sono state

computate le cifre di fr. 12'240.- e fr. 1'530.- annui, dalla cui somma quale è

stata dedotta la “quota coinquilino” di fr. 6'885.- (pari al 50%).

Emerge inoltre che allorquando è stato (ri)calcolato il diritto alle PC, e

meglio dal 1° settembre 2023, dei fr. 154'288.44 di II pilastro ritirati dalla

donna, ella ne conservava ancora 99'942.- e che percepiva una rendita AVS/AI

pari a fr. 11’64.- annui (cfr. all. a doc. V);

-

Reclamo interposto contro le decisioni d’ “accoglimento delle

prestazioni ordinaria del 23 novembre 2023, emanate” dall’USSI “per i

periodi 1° dicembre 2023 – 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 – 31

maggio 2024”, pure versate agli atti dalla parte ricorrente (cfr. all. a doc.

V).

Con osservazioni del 1° marzo

2024.

(cfr. supra consid. 1.6.), l’avv. RA 1 ha prodotto le “conferme di

pagamento” a valere quale comprova della corresponsione da parte di RI 1 alla

madre della propria quota per la locazione, riferite ai mesi di agosto 2023,

novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e “contributo

spese corrente 2024” (cfr. all. a doc. IX).

2.12

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva, innanzitutto, con

riferimento alle censure esposte tanto in sede di reclamo, quanto di ricorso

(nel senso che “(…) Si ribadisce che la persona incaricata di trattare la

pratica di USSI riguardante la signora __________ e la signora RI 1 è la

stessa. Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta la situazione. (…)”;

cfr. supra consid. 1.2.) che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono

i presupposti del condono (cfr. supra consid. 2.10.).

Come visto, per costante giurisprudenza

federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. supra

consid. 2.9; STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile

2017.

consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Le censure sollevate in questo senso

nell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2.) sono, pertanto, qui inammissibili.

2.13

Dalle

carte processuali emerge che RI 1, nelle varie decisioni di accoglimento delle

richieste di rinnovo delle prestazioni Las susseguitesi nel tempo, è sempre

stata considerata quale unica componente della sua unità di riferimento.

Analogamente dicasi per la madre.

A

beneficio della ricorrente, come visto, nel periodo determinante (agosto

2022-maggio 2023) l’USSI ha sempre erogato una quota parte affitto relativo

all’appartamento che condivide con __________, e meglio di fr. 525.- al mese

(cfr. supra consid. 2.11).

Dagli

atti trasmessi d RI 1 alla parte resistente il 10 maggio 2023, è, poi, emerso

che la prima domanda di prestazioni complementari presentata da __________ era

stata respinta poiché la medesima disponeva di una sostanza quantificata, al 1°

agosto 2022, in fr. 154'288.44 (cfr. supra consid. 2.11.).

Sulla base del fatto che a __________

non era stato concesso il diritto a percepire le PC, l’USSI ha chiesto la

restituzione di quanto erogato a favore della ricorrente tra agosto 2022 e

maggio 2023 a titolo di quota parte della locazione dell’ente ove ella vive con

la madre, ritenuto che, ha rilevato la parte resistente, “La partecipazione

della spesa alloggiativa può essere riconosciuta dal nostro Ufficio unicamente

qualora il/i genitore/i sia/siano al beneficio di prestazioni di sostegno

sociale o della prestazione complementare. In seguito alle dovute verifiche,

abbiamo appurato che questo non è il suo caso dal 01.08.2022” (cfr. supra

consid. 2.11.).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

rileva - la decisione su reclamo essendo silente su questo punto - che deve

essere innanzitutto stabilito quale sarebbe il fondamento normativo posto

dall’amministrazione alla base dell’asserito obbligo di assistenza da parte di __________

nei confronti della figlia, RI 1.

A tal

fine, giova innanzitutto rilevare, in primo luogo, che la ricorrente è nata nel

1988.

Secondariamente, ch’ella ha completato la propria formazione (due, a ben

vedere; cfr. supra consid. 2.11).

Dal

punto di vista del diritto civile, pertanto, un dovere di mantenimento da parte

della madre non deriva dagli artt. 276-277 CC.

L’unico

motivo che imporrebbe, eventualmente, alla genitrice un obbligo nei confronti

della figlia in termini di assistenza finanziaria poggerebbe, dunque, sul

disposto degli artt. 328-329 CC.

Tuttavia,

rammentato che l’assistenza tra parenti può essere pretesa unicamente nei

confronti di coloro che vivono in condizioni agiate (cfr. supra consid. 2.6.;

Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage 2022, T. Koller / M. Egger, n.

15.

ad art. 328 CC), un eventuale obbligo economico di ___________ nei confronti

della ricorrente è parimenti escluso.

Ciò

ritenuto che __________, sino al ritiro del capitale LPP (ed al riconoscimento

di una rendita AI parziale), beneficiava delle prestazioni Las, non avendo

entrate sufficienti a provvedere al proprio sostentamento e quindi men che meno

atte ad essere assimilate ad un reddito che ne farebbe un soggetto che vive in

condizioni agiate.

Nemmeno

la (parziale) rendita AI ed il capitale del II pilastro, ritirato nel luglio

2022.

fanno sì che la madre della ricorrente le dovesse assistenza ai sensi

dell’art. 328 CC, ritenuto che, se è vero che nel calcolo per stabilire

l’agiatezza deve essere presa in considerazione anche la sostanza al fine di

determinare concretamente la situazione economica globale dell’eventuale

debitore, è altrettanto vero, però, che quest’ultimo non è tenuto ad intaccare

la sostanza che deve assicurargli a lungo termine il sostentamento, com’è il

caso degli averi previdenziali (in tal senso, cfr. DTF 132 III 97; “Toutefois,

le débiteur ne sera pas tenu d’entamer sa fortune lorsque celle-ci doit

demeurer intacte afin d’assurer à long terme ses moyens d’existence. A ce titre, il s’agira également de prendre en

compte la prévoyance-vieillesse ainsi que la prise en charge de soins à

longue durée. Le droit du débiteur potentiel de ne pas voir sa fortune ou son

revenu entamé n’existe que si le soutien met en danger le moyen de subsistance

du demandeur déjà dans un avenir proche” in: Antoine Eigenmann in Commentaire romand Code civil I,

Helbing Lichtenhahn Verlag, 2e édition, Bâle 2024, n. 25 ad art. 328

CC; in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, 2022, T. Koller / M. Egger, n. 15c-15d,

16-16a, 17-18 ad art. 328 CC).

A ciò va

aggiunto quanto segue.

Per costante giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è

stata resa, mentre i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato

questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF

9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5, parzialmente pubblicata in DTF 149 V

2; DTF 148 V 21 consid. 5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2).

Tuttavia, eccezionalmente il

giudice, al momento in cui decide, può anche tenere conto, per motivi

d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione

impugnata, a condizione che questi ultimi siano strettamente connessi

all’oggetto della lite, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e

siano suscettibili di influenzare il giudizio, e meglio l’apprezzamento della

situazione al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa. I diritti procedurali

delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, devono parimenti

essere ossequiati (cfr. STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.;

8C_224/2021 del 24 marzo 2022 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.).

Ora, dalla decisione resa dalla

Cassa __________ il 5 dicembre 2023 emerge, in primo luogo che la sostanza

derivante dal ritiro del secondo pilastro da parte della madre di RI 1, a

settembre 2023 era già diminuita al di sotto di fr. 100'000.- (cfr. art. 9a

LPC).

Inoltre, risulta che nel calcolo

volto a stabilire il diritto, o meno di __________ alle PC, è stato tenuto

conto unicamente della sua quota parte di affitto (1/2) (cfr. supra consid.

2.11.).

Non

sussistendo, alla luce di quanto precede, obblighi di mantenimento, né di

assistenza in capo a __________ a beneficio della ricorrente, è dunque a torto

che l’USSI ha ritenuto che la genitrice, ritirato il proprio capitale LPP,

avrebbe con questo dovuto prendere a carico, oltre alla propria, anche la quota

di pigione di RI 1 e considerato indebita la percezione da parte di

quest’ultima di fr. 5'250.- tra agosto 2022 e maggio 2023 chiedendone la

restituzione.

Il

ricorso deve, pertanto, essere accolto e la decisione su reclamo impugnata

annullata.

2.14

Per completezza, questa Corte

rileva, infine, che l’osservazione della parte resistente, che in sede di

duplica (cfr. supra consid. 1.5.) ha osservato che “nel periodo dal mese di

aprile 2021 al mese di ottobre 2022 la signora __________, madre della ricorrente,

ha provveduto a versare l’intera pigione dovuta per l’alloggio in comune con la

figlia RI 1. Dagli estratti conto della signora RI 1 non emerge in alcun modo

che ella abbia mai versato alla madre la quota parte alloggio riconosciutole

dall’USSI per tale periodo. Si ritiene pertanto verosimile che la madre della

ricorrente abbia sempre fatto fronte anche alla quota parte della spesa

alloggiativa della figlia, aiutandola. Si aggiunge, inoltre, che dal mese di

novembre 2022 la ricorrente non si è limitata a pagare al locatore la quota

parte della spesa alloggiativa ma ha provveduto a pagare l’intero importo

dovuto senza che dagli estratti conti emerga alcun contributo da parte della

madre”, non merita tutela, e meglio per le ragioni esposte di seguito.

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016

del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;

STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16

settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

In concreto la decisione su

reclamo del 9 novembre 2023 concerne unicamente la restituzione di parte delle

prestazioni Las percepite nel periodo da agosto 2022 a maggio 2023.

Innanzitutto, quindi, giova

rilevare che le osservazioni della parte resistente relative al periodo da

aprile 2021 a luglio 2022 compresi esulano, quindi, dall’oggetto della presente

vertenza.

Analogamente dicasi per le “conferme

di pagamento” a valere quale comprova della corresponsione da parte di RI 1

alla madre della quota parte per la locazione, versate in atti con osservazioni

del 1° marzo 2024 da parte della legale della ricorrente e riferite ai mesi di

agosto 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e “contributo

spese corrente 2024” (cfr. all. a doc. IX e supra consid. 2.11.).

Per il periodo successivo, a mero

titolo abbondanziale, il TCA rileva che dagli stessi estratti conto indicati

dall’USSI, per esempio per il mese agosto 2022, risulta sì che la “madre

della ricorrente, ha provveduto a versare l’intera pigione dovuta per

l’alloggio in comune con la figlia RI 1”, mentre “non emerge in alcun

modo che ella abbia mai versato alla madre la quota parte alloggio

riconosciutole dall’USSI per tale periodo”. Altrettanto da quegli estratti

conto emerge, però, che sempre per il solo mese di agosto 2022 la ricorrente ha

sostenuto spese per generi alimentari (__________ e __________) nelle vicinanze

del domicilio per oltre fr. 900.- quindi con ogni verosimiglianza anche

afferenti al sostentamento della propria mamma, che RI 1 ha corrisposto il

canone __________, saldato imposte a nome della madre, pagato l’emissione di

certificati dello Stato civile sempre della genitrice, o fatture a nome di

quest’ultima (cfr. doc. 231-238), di modo che se non vi è stata la

corresponsione esatta (in contanti o tramite ordine sul conto postale) della

quota parte del canone locativo a __________ che, da parte sua, ha poi versato

l’intera pigione al locatore, i fr. 525.- mensili riconosciuti a titolo di

spese per l’alloggio a di RI 1 sono da questa stati in altro modo compensati a

favore della madre. __________, quindi, non ha fornito, contrariamente a quanto

ipotizzato dall’USSI, un aiuto economico alla figlia, né viceversa.

Per i mesi successivi, si pensi

per esempio a novembre o dicembre 2022, dagli estratti conto in atti emerge,

poi, la stessa situazione, ma a parti inverse. Se infatti è vero che è stata RI

1.

a corrispondere in toto il corrispettivo della pigione dell’appartamento che

condivide con __________, altrettanto vero è che dagli estratti conto della

ricorrente per novembre e dicembre 2022 non risultano spese per generi

alimentari di rilievo, che con tutta verosimiglianza era dunque la madre a

sostenere per entrambe (cfr. doc. 181-183; 184-187).

2.15

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps

a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto

non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.

29.

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.16

Vincente in causa, la ricorrente,

rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della vertenza e il

diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr.

doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra

le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del

6.

settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è accolto.

§ La decisione su reclamo del 9

novembre 2023 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti