42.2023.47
A torto l'USSI ha considerato che la madre di una ricorrente, dopo avere ritirato il capitale LPP, avesse degli obblighi di assistenza nei confronti della figlia e dovesse prendere a carico, oltre alla propria, anche la quota di pigione di quest'ultima. Ricorso accolto
5 marzo 2024Italiano67 min
i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.47
CL/gm
Lugano
5 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9
novembre 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 9
novembre 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 17 maggio 2023 (cfr.
doc. 421-422), mediante il quale aveva chiesto a RI 1 (nata il __________ 1988,
a beneficio, da ultimo, delle prestazioni assistenziali a decorrere da gennaio 2017) la restituzione di fr. 5'250.- a
titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel periodo da agosto 2022 a
maggio 2023.
L’amministrazione ha motivato il
proprio provvedimento come segue:
"
(…).
Q. (…) secondo l’art.
22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della
determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto
maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto
dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps
prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona
la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente
all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per la persona sola.
Secondo l’art. 9 cpv. 2
Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno
dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte
imputabile al convivente.
L’art. 5 cpv. 2 Reg.
Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno
parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono
applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o
l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla
quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
La giurisprudenza ha
confermato la regola generale per cui, di norma, la pigione complessivi deve
essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica,
anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola
persona. Ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante
l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione si sapere chi ha
versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid.
1). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse
solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno
degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una
persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata
moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell’8
gennaio 2003; URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Pacifico è che RI 1 nel
periodo in esame risultava convivere presso il domicilio della madre in __________.
Come suesposto vige il principio della suddivisione della pigione per il numero
di persone che compongono l’economia domestica. Tuttavia nella presente
fattispecie non si giustifica di applicare tale regola. Infatti, bisogna tenere
in considerazione l’autonomia finanziaria della madre, in particolare il
capitale LPP di CHF 154'288.44 al 1° agosto 2022, che ha comportato il diniego
di prestazioni complementari dell’AVS/AI ed il legame particolare tra i
soggetti coinvolti, in quanto si tratta di madre e figlia, non di due
sconosciuti che condividono un appartamento con l’unico scopo di dividerne le
spese.
Ritenuto tutto quanto
esposto, si giustifica di esigere che la madre si prenda a carico l’intera
pigione, che assista la figlia e che di conseguenza non gli [recte: le] venga
riconosciuta la quota parte spese per l’alloggio. A titolo abbondanziale, si
rileva che, se l’USSI concedesse alla reclamante la quota-parte dell’affitto
quale prestazione assistenziale, si otterrebbe un finanziamento indiretto di
persone che non hanno diritto a tali prestazioni.
La prestazione
assistenziale mensile versata alla reclamante per il periodo dal mese di agosto
2022 al mese di maggio 2023 era stata calcolata, nelle relative decisioni, non
tenendo in considerazione l’autonomia finanziaria della madre. La fosse invece
stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la reclamante
non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.
L’USSI ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 maggio
2023, considerando un’autonomia finanziaria della signora __________ e quindi
ripristinando, da un punto di vista oggettivo, il giusto diritto all’assistenza
tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso
(…) dell’importo totale di complessivi CHF 5'250.- (…)” (cfr. all. A a doc. I)
1.2. Contro la decisione su reclamo
l’assistita, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA.
In particolare, a tutela delle
ragioni della propria assistita, che ha contestualmente chiesto venga posta al
beneficio del gratuito patrocinio - ritenuto che “non dispone di mezzi
finanziari per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio per
la presente procedura”, che “non sarebbe in grado di rappresentarsi da
sola, in quanto non comprende la procedura e i principi applicabili” e, da
ultimo, considerato che il “ricorso non è palesemente privo di esito
favorevole” -, la legale ha fatto valere quanto segue:
"
(…) Anche la madre della ricorrente, la signora __________, era a
beneficio dell’assistenza sociale e anche per lei era stata presa in
considerazione un’UR composta unicamente dalla medesima (…).
2. Madre e figlia
vivono insieme e non hanno mai fatto parte della stessa unità di riferimento.
Le spese per l’alloggio
sono dunque state calcolate in ragione di un mezzo ciascuna. La pigione ammonta
a CHF 1'050.- mensili e la spesa per l’alloggio calcolata nelle prestazioni
ordinarie ammontava a CHF 525.- ossia della metà della pigione (…). La quota
parte della madre era invece coperta dalle prestazioni ordinarie percepite da quest’ultima.
3. Il 5 luglio 2022 __________
ha ricevuto conferma da parte dell’Assicurazione Invalidità di avere diritto ad
una rendita AI del 50% a partire dal mese di agosto 2022 e ha anche deciso di
ritirare il secondo pilastro.
Tramite l’assistente sociale
di __________, la signora __________ ha ottenuto il contributo per il mese di
luglio 2022 da parte dell’USSI (ricevuto in data 8 luglio 2022 e poi
restituito).
Il secondo pilastro,
per un importo di CHF 154'288.44 è stato ritirato il 14 luglio 2022 e in quel
momento sono stati prontamente informati tutti gli enti. Più raccomandate sono
state spedite alla signora __________ - persona incaricata sia per la pratica
relativa alla signora __________, sia per la pratica riguardando la ricorrente
– per richiedere l’ammontare dell’importo che la signora __________ avrebbe
dovuto restituire all’USSI (doc. F).
Alle raccomandate, la
signora __________ ha ricevuto risposta solo in data 18 ottobre 2022. L’ordine
di restituzione riguardava l’importo di CHF 1'531 (contributo del mese di
luglio 2022), poiché il secondo pilastro è stato trasferito prima del 15
luglio.
4. Si ribadisce che la
persona incaricata di trattare la pratica di USSI riguardante la signora __________
e la signora RI 1 è la stessa. Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta
la situazione.
(…)
1. Nella decisione su
reclamo (…) l’USSI ha considerato che nel caso in esame vi fosse un’eccezione
al principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono
l’economica domestica (…) Tale argomentazione non può essere condivisa.
2. Di principio, quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dall’UR, la pigione computabile deve essere ripartita tra le singole persone.
La regola generale
della suddivisione della pigione soffre di eccezioni, che vanno però concesse
entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza (…)
3. Nel caso in esame
madre e figlia condividono un appartamento di 2.5 locali a __________, con una
pigione mensile pari a CHF 1'050.-. Nessuna delle due occupa da sola gran parte
dell’abitazione e la madre della ricorrente non ha nemmeno un obbligo morale o
giuridico nei confronti della figlia, per accoglierla gratuitamente nella sua
abitazione.
L’art. 328 CC prevede
che il parente che vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in
linea ascendente e discendente se senza questa aiuto, essi cadrebbero nel
bisogno.
La nozione di
“condizioni agiate” deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza
svizzera per l’aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio
2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone
sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito
imponibile di CHF 120'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005,
modificate nel dicembre 2009, p.to F4, ad art. 329 ZGB n. 15b e 17, in: Basler
Kommentar 2006). Dalla sostanza imponibile si potrà dedurre una quota
liberamente disponibile e ciò nella misura di CHF 250'000.- per persone sole
(cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4).
Il Tribunale federale
ha inoltre stabilito che il parente obbligato è tenuto a intaccare il proprio
patrimonio, per soccorrere un altro parente in difficolta, ma solo se non deve
intaccare il patrimonio che deve restare intatto per garantire a lungo termine
il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (DTF 132
III 97).
La madre della signora RI
1 ha prelevato il secondo pilastro, che il 14 luglio u.s. ammontava a CHF
154'288.44. Quest’ultima non si trova pertanto in una situazione economica
agiata tale da imporle il mantenimento della figlia maggiorenne. L’importo
ritirato dalla signora __________ deve infatti garantire il sostentamento di
quest’ultima a lungo termine, in particolare con riferimento alla vecchiaia.
Non si può dunque
pretendere che la signora __________, nonostante sia la madre della ricorrente,
sia obbligata ad assistere la figlia in tal senso, pagando anche la sua quota
dell’alloggio.
Ne consegue che, nella
presente fattispecie, la pigione vada suddivisa tra madre e figlia, in ragione
di un mezzo ciascuna, secondo la regola generale della suddivisione della
pigione in base al numero di persone conviventi e che la quota parte
dell’alloggio della signora RI 1 venga presa in considerazione nel calcolo
delle prestazioni ordinarie di quest’ultima e non a carico della madre.
4. Alla luce di tutto
quanto precede, si chiede che il ricorso venga accolto e che di conseguenza la
decisione su reclamo del 9 novembre 2023 e di riflesso anche l’ordine di
restituzione del 17 maggio 2023 dell’USSI vengano annullati” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18 gennaio
2024, l’USSI propone di respingere il ricorso con argomentazioni analoghe a
quelle poste a fondamento della decisione su reclamo. In relazione alla domanda
di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla legale della ricorrente,
l’amministrazione chiede che la stessa non venga accolta “in quanto non sono
adempiute tutte le condizioni relativa a tale istituto”.
A mente della parte resistente, “essendo
la fattispecie chiara e non essendoci questioni giuridiche complesse, non si
ritiene necessario l’intervento straordinario di un legale che in sede amministrativa
rimane un’eccezione. Si evidenzia inoltre che la ricorrente, anche in assenza
del complemento di reclamo redatto dalla sua legale, è stata in grado di
difendere autonomamente i propri interessi. In ultimo, per quanto concerne la
richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio
per la procedura ricorsuale, si ritiene non sia data in particolare la
probabilità di esito favorevole del ricorso” (cfr. doc. III).
1.4. Il 19 gennaio 2024, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Con replica del 1° febbraio 2024,
l’avv. RA 1 si è riconfermata nelle censure ricorsuali, producendo la decisione
del 5 dicembre 2023 ricevuta da __________ il 19 dicembre successivo, “con
la quale vengono accordate le prestazioni complementari alla (…) madre della
ricorrente”, osservando che “come già detto, madre e figlia vivono nello
stesso appartamento e la pigione va dunque divisa per due, così come risulta
anche nella menzionata decisione”.
La legale ha inoltre comunicato
che la propria assistita ha interposto reclamo contro le decisioni relative
alle prestazioni ordinarie che non le garantivano “più [ndr: la] presa
a carico” della “quota parte della pigione” emesse dall’USSI il 23
novembre 2023 per i periodi di dicembre 2023 e dal 1° gennaio al 31 maggio 2024
(cfr. doc. V).
1.5. Con duplica di data 16 febbraio
2024 – trasmessa, per conoscenza, alla legale della ricorrente il 19 febbraio
2024 (cfr. doc. VIII) – l’USSI, osservando che in concreto la parte istante non
ha invocato argomenti, né addotto prove atte a modificare la valutazione del
caso, ha precisato quanto segue:
"
(…) nel periodo dal mese di aprile 2021 al mese di ottobre 2022 la
signora __________, madre della ricorrente, ha provveduto a versare l’intera
pigione dovuta per l’alloggio in comune con la figlia RI 1. Dagli estratti
conti della signora RI 1 non emerge in alcun modo che ella abbia mai versato
alla madre la quota parte alloggio riconosciutole dall’USSI per tale periodo.
Si ritiene pertanto verosimile che la madre della ricorrente abbia sempre fatto
fronte anche alla quota parte della spesa alloggiativa della figlia,
aiutandola. Si aggiunge, inoltre, che dal mese di novembre 2022 la ricorrente
non si è limitata a pagare al locatore la quota parte della spesa alloggiativa
ma ha provveduto a pagare l’intero importo dovuto senza che dagli estratti
conti emerga alcun contributo da parte della madre.
A titolo abbondanziale
si rileva che contro la decisione del 16 maggio 2023 (doc. 154-157 inc. USSI),
con la quale l’USSI ha annullato e sostituito la decisione del 24 aprile 2023
non più riconoscendole la quota parte affitto, la ricorrente non ha interposto
reclamo ed è pertanto cresciuta in giudicato.
Per quanto rilevato
dalla ricorrente circa il riconoscimento, a partire dal 1° settembre 2023,
delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI alla signora __________ si
rileva che l’USSI, a partire da tale mese, ha nuovamente riconosciuto alla
ricorrente la quota parte affitto.” (cfr. doc. VII).
1.6. Con scritto del 1° marzo 2024, la
patrocinatrice della ricorrente ha osservato quanto segue:
"
(…) Considerato, come noto, che madre e figlia vivessero sotto lo stesso
tetto, tutte le spese venivano suddivise tra le due. Ricevendo un’unica fattura
per il pagamento della pigione, questa veniva pagato interamente da una di
loro, mentre l’altra compensava facendosi carico delle altre uscite o versando
la metà della locazione a chi aveva pagato (doc. O).
A titolo abbondanziale
si rileva che, ad ogni richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali
veniva fornito l’estratto conto sia della ricorrente sia della madre (finché
era a beneficio dell’assistenza sociale) e da questi ultimi risultava che la
pigione veniva pagata a volte dal conto della signora RI 1, mentre altre volte
dal conto della signora __________. La madre non poteva e non può dunque
aiutare la figlia a livello economico.” (cfr. doc. IX).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia
chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 5'250.-, corrispondenti alla parte delle
prestazioni assistenziali percepita indebitamente tra agosto 2022 e maggio
2023.
2.2. L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
L'art. 2 della Legge fissa il
principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le
prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie
a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
Dal 1° gennaio 2021, gli importi
del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali erano i seguenti:
"
Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’006.--
2
persone
1'539.--
3
persone
1'871.--
4
persone
2'153.--
5
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2)
e sono poi rimasti invariati per
il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).
L’art. 4 Laps dispone che:
"
L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;[8]
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[9]
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti.”,
mentre, ai sensi dell’art.
21 Las:
"
In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio
maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale
della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni
assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non
ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv.
1)
In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere
dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di
mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi
degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)”
Relativamente
al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui
all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:
" 1Una persona maggiorenne non è
economicamente indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno
di 30 anni;
b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è
o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;
c) non ha
figli;
d) è in
prima formazione.
2Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1
lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24
mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:
a)
primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non
universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello
superiore;
c) terziario di tipo universitario professionale e accademico
compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che
completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;
d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello
secondario 2.
3…”
2.5. L’art. 22
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9
Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito
computabile:
1.
vengono computate le
prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di
riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta
viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una
persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o
maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo
computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza
computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati
Fatti
i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate
le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il
richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata
per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da
lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli
apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi
al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati
rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
Considerandi
2.
non vengono computati
gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate
le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli
interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo
complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT
(deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per
l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio
viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.
22.
Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9
Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
La spesa computabile è, invece,
costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art.
7.
Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
"
1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi
degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono
computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività
lucrativa salariata;
b)
gli interessi maturati
su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri
permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e)
i versamenti, premi e
contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e
contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della
previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati
da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se
queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
2.
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui
debiti di cui
al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti
importi:
a)
per le spese e gli
interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa
per l'alloggio:
"
1.
La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla
legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle
prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI
per i coniugi maggiorato
del 20%
2.Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento
convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente.".
Gli
importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento,
sono aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della
LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi
riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.--
annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.--
nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3.
Se più persone vivono nella
stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- in tutte e
tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- franchi
nella regione 1 e di fr. 1'800.-- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona,
nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.--
nella regione 2 e di fr. 1'560.-- nella regione 3 per la quarta
persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del
DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge
federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e
l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.;
STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.).
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Laps, se una
persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi
membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al
convivente.
Il
principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che
compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni
complementari.
L’art. 16c OPC-AVS/AI,
entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti
o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della
PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le
parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di
massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in
pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza
federale.
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c
OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo
di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle
prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per
cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che
abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512
consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio
1992.
nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è
intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a
beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977
pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone
locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la
questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto
(DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre
tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi
limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini
occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie
gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o
giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio
2003; Urs Müller, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF
105.
V 272, citata dalla ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I), l'allora TFA
ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di
locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da
disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele
dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso
contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure
risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito
di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni
reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs
Müller, op. cit., pag. 80).
Nella DTF 130 V 263 la nostra
Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in
parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare
a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa
ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su
un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che
viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di
mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora
diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha
confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva
essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid.
5.3).
Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL
Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in
parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa
unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono
incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva
con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura
dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.
Si veda
anche la STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8.
2.6
In
relazione al dovere di mantenimento dei figli - minorenni o maggiorenni ma che
ancora non hanno conseguito una formazione adeguata - da parte dei genitori, il
TCA rileva che, innanzitutto, l’art. 276 CC prevede:
" 1Il mantenimento consiste nella cura,
nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2.
I genitori provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e
assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle
misure prese a sua tutela.
3.
I genitori sono liberati
dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente
pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con
altri mezzi.”
L’obbligo
di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La
privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di
comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni
personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto
manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento
(cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid,
ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311
N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag.
541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
L’art.
277.
CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento da parte dei
genitori, enuncia:
" 1L’obbligo di mantenimento dura fino alla
maggiore età del figlio.
2.
Se, raggiunta la maggiore età, il figlio
non ha ancora una formazione
appropriata,
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.”
Relativamente ai figli
maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei genitori un
obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio stia ancora
seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si possa
ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a confronto
la situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa del figlio
maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA
2011.
N. 2 pag. 61).
Secondo
l’art. 328 CC – e meglio la disposizione normativa che, come si vedrà nel
prosieguo, in concreto deve essere presa in considerazione ritenuto come la
ricorrente è nata nel 1988 ed ha conseguito una formazione -, concernente
l’assistenza tra parenti:
" 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a
soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi
cadessero nel bisogno.
2.
È fatto salvo l’obbligo di mantenimento
dei genitori e del coniuge o del partner registrato.”
Al riguardo giova
evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea
ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. STF
5A_122/2012 del 21 giugno 2012).
Siccome il concetto del
dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai
tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere
interpretata in senso stretto.
2.7
La
Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal
1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2020 aveva proposto agli organi dell'aiuto
sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al
mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr.
120'000.-- per le persone sole e di fr. 180'000.-- per le coppie, a cui
aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione
(cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4; Basler
Kommentar, 2006, ad art. 328 CC n. 15b e 17).
Dalla sostanza imponibile
si poteva dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente
misura:
- per le persone singole
fr. 250'000;
- per le persone sposate
fr. 500'000;
- per ogni figlio fr.
40’0000.
La somma rimanente doveva
essere convertita in reddito sulla base dell’aspettativa di vita media (importo
annuale) e messa in conto come tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel
dicembre 2008, p.to F4).
Il
TF, nella DTF 132 III 97, ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non
è più estesa dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale
calcolato in base alle regole del diritto esecutivo e che per prestare
l'assistenza, il parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a
meno che questo non debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo
sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.
Le Direttive CSIAS nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione all’assistenza fra parenti
prevedono, in particolare al punto 4.3., quanto segue:
"
D.4.3. Assistenza fra parenti
1.
Le persone che
si trovano in una situazione di bisogno possono avere un diritto all’assistenza
fra parenti. Sono soggetti all’obbligo assistenziale i parenti in linea
ascendente e discendente che vivono in condizioni agiate.
2.
L’obbligo di
assistenza fra parenti è sussidiario rispetto alle altre pretese di
mantenimento del diritto civile.
3.
Se non è
possibile raggiungere un accordo con i parenti riguardo alla prestazione
dell’assistenza, la richiesta deve essere fatta valere inoltrando un’azione al
tribunale competente.
4.
Se l’organo
dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di una persona avente diritto, la
pretesa di assistenza fra parenti è trasferita all’organo dell’aiuto sociale.
Spiegazioni
a) Assistenza fra
parenti secondo il CC
Chi vive in condizioni
agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando
senza di ciò essi cadessero nel bisogno (art. 328 cpv. 1 CC).
Il concetto di
situazione di bisogno non coincide con quello dell’indigenza ai sensi della
legislazione in materia di aiuto sociale. La giurisprudenza tende a
interpretarlo in modo più restrittivo. Pertanto, quando una persona beneficia
dell’aiuto sociale, non sempre sussiste anche una situazione di bisogno che
costituisce il presupposto per un diritto all’assistenza fra parenti.
Sono soggetti
all’obbligo di assistenza i parenti in linea ascendente e discendente. Esiste
tuttavia un’eccezione nell’ambito del diritto al mantenimento del figlio: i
genitori monoparentali non possono far valere una pretesa di assistenza fra
parenti nei confronti dei loro genitori se la situazione di bisogno è dovuta a
una limitazione dell’attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri
figli (art. 329 cpv. 1bis CC). Questa eccezione non vale tuttavia fra i
genitori della persona che cresce il figlio da sola e il figlio. I figli dei
genitori monoparentali (o l’organo dell’aiuto sociale che eroga il sostegno)
possono quindi rivendicare l’assistenza fra parenti da parte dei loro nonni.
Se vi sono più parenti
che vivono in condizioni agiate, l’azione di assistenza è proposta secondo
l’ordine dei loro diritti ereditari (art. 329 cpv. 1 CC). Ci si deve rivolgere
anzitutto ai parenti di primo grado (genitori, figli). Fra i parenti del
medesimo grado l’obbligo di assistenza è proporzionato alle loro rispettive
condizioni.
In circostanze
particolari, l’obbligo di assistenza fra parenti è limitato o assente, anche se
le persone in esame vivono in condizioni agiate. Ciò ricorre, per esempio, se
la persona beneficiaria ha commesso un grave crimine nei confronti dei parenti
in esame o di una persona loro vicina (art. 329 cpv. 2 CC).
(…)
c) Estensione e
commisurazione dell’obbligo di assistenza fra parenti
La CSIAS ha pubblicato
uno strumento pratico per la fissazione di contributi adeguati ai sensi
dell’assistenza fra parenti.
Sono soggetti
all’obbligo di assistenza solo quei parenti che vivono in condizioni agiate
(art. 328 cpv. 1 CC). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una
persona vive in condizioni agiate se, in considerazione della sua situazione
reddituale e patrimoniale, può condurre una vita benestante. È auspicabile
ottenere i contributi dei parenti sulla base di accordi reciproci, tenendo
sempre presenti le possibili ripercussioni su coloro che richiedono il sostegno
e sul processo di sostegno. Come per il calcolo dei contributi dei genitori
(D.4.2), anche prima di far valere un diritto all’assistenza fra parenti si
devono esaminare attentamente le circostanze del singolo caso.
Se i parenti soggetti
all’obbligo di assistenza possiedono valori patrimoniali rilevanti la cui
realizzazione (parziale) non è possibile o ragionevolmente esigibile al momento
dell’esame della situazione, si possono adottare accordi speciali. Può essere
prevista la corresponsione di un importo a titolo di sostegno fra parenti per
l’eventualità in cui un valore patrimoniale sarà alienato. Al riguardo può
anche essere richiesta l’adozione di provvedimenti di garanzia, per es. una
garanzia immobiliare (E.2.3).”
Lo strumento pratico di cui alla
spiegazione c) al punto 4.3. delle Direttive CSIAS, disponibile nella sola
lingua tedesca, indica quanto segue:
"
1.
Grundlagen
Wenn
Personen einen Anspruch auf Sozialhilfe haben, kann auch ein Anspruch auf
Verwandtenunterstützung bestehen. Unterstützungspflichtig sind Verwandte in
auf- und absteigender Linie, die in überaus günstigen Verhältnissen leben. Ein
Anspruch auf Verwandtenunterstützung geht dem Anspruch auf Sozialhilfe vor
(Subsidiarität, SKOS-RL A.3). Die vorliegende Praxishilfe dient als Grundlage
zur Bemessung einer einvernehmlichen Lösung für Verwandtenunterstützung
zwischen Sozialdienst und unterstützungspflichtigen Verwandten. Kann keine
einvernehmliche Lösung gefunden werden, vermag ein Sozialdienst die
Verwandtenunterstützung nicht mit einer Verfügung zu regeln. Sie darf auch
nicht als hypothetischer Betrag im Unterstützungsbudget angerechnet werden.
Ohne einvernehmliche Lösung muss die Verwandtenunterstützung klageweise vor
Zivilgericht geltend gemacht werden. Dabei ist zu beachten, dass die
Zivilgerichte nicht an die hier vorgeschlagene Berechnungsweise gebunden sind.
2.
Allgemeines zur Berechnung und Vereinbarung möglicher Verwandtenunterstützung
Durch
Sozialdienste ist eine mögliche Verwandtenunterstützung anhand folgender Formel
zu berechnen. Sie entspricht der Hälfte des Überschusses zwischen anrechenbarem
Einkommen minus anrechenbarem Bedarf. Ob bei der Berechnung das steuerbare
Einkommen oder das effektive Nettoeinkommen angerechnet werden soll, ist vom
gewählten Vorgehen abhängig, wie auf den nachfolgenden Seiten erläutert wird
(vgl. Ziff. 3).
Betrag
der Verwandtenunterstützung = [(Anrechenbares Einkommen Einkommen +
Vermögensverzehr) - Anrechenbarer Bedarf Pauschale für gehobene Lebensführung]
/ 2
Wenn
eine einvernehmliche Lösung zur Leistung von Verwandtenunterstützung getroffen
werden kann, ist dies in der Regel in einer Vereinbarung zwischen Sozialdienst
und Verwandten festzuhalten. Der Unterstützungsbetrag kann den Verwandten durch
den Sozialdienst in Rechnung gestellt und dann bei der Bedarfsbemessung für die
unterstützte Person als Einnahme angerechnet werden. Wenn durch vermittelte
Verwandtenunterstützung eine Ablösung der betreffenden Person möglich und
sinnvoll ist, kann die Vereinbarung auch direkt zwischen den Verwandten
getroffen werden - allenfalls vermittelt durch den Sozialdienst. Dabei ist aber
zu berücksichtigen, ob eine direkte Vereinbarung zwischen den Verwandten und
damit die Schaffung eines direkten Abhängigkeitsverhältnisses für den konkreten
Fall zielführend ist.
3.
Zwei Varianten: Einfache Berechnung oder vertiefte Berechnung
Die
Begriffe „Einkommen“ und „Vermögen“ können sich auf die steuerbaren Werte
(Bundessteuern) oder die effektiven Einkommens- und Vermögensverhältnisse beziehen.
Es steht dem Sozialdienst frei, an welchen Angaben er sich für die Bemessung
möglicher Verwandtenunterstützung orientiert. Im Sinne eines
verwaltungsökonomischen Vorgehens empfiehlt die SKOS folgendes Vorgehen:
Es
wird empfohlen die Verwandtenunterstützung einvernehmlich auf Grundlage von
steuerbarem Einkommen und Vermögen zu berechnen (Variante A). Eine vertiefte
Berechnung auf Grundlage effektiver Einkommens- und Vermögensverhältnisse
(Variante B) ist dann empfohlen, wenn mit Variante A keine einvernehmliche
Lösung gefunden werden kann.
Variante
A: Steuerbares Einkommen und Vermögen
Allenfalls
kann eine einvernehmliche Lösung mit einer einfachen Berechnung gefunden
werden, die sich nur auf steuerbares Einkommen und Vermögen stützt. Um eine
Schweizweit möglichst einheitliche Bemessungsgrundlage zu haben, wird eine
Orientierung an steuerbaren Einkommens- und Vermögenswerten gemäss direkter
Bundessteuern empfohlen. In der Regel können Sozialhilfeorgane entsprechende
Angaben von den kantonalen Steuerämtern auf Anfrage erhalten. Wo die Angaben
von den Steuerämtern nicht herausgegeben werden, können sie von den
betreffenden Verwandten direkt angefragt werden. Bei der direkten
Kontaktaufnahme von Verwandten sind die kantonalen Vorgaben zu Daten- und Persönlichkeitsschutz
der unterstützten Personen zu berücksichtigen.
Variante
B: Effektives Einkommen und Vermögen
Bei
dieser Variante gelten die Begriffe Einkommen und Vermögen gemäss SKOS-RL D.1
und D.3. Diese vertiefte Prüfung kann auf Wunsch des Sozialhilfeorgans oder
auch der Verwandten erfolgen.
•
Sozialhilfeorgane können dann ein Interesse an einer vertieften Prüfung haben,
wenn aufgrund der vorhandenen Informationen davon ausgegangen werden kann, dass
das steuerbare Einkommen und Vermögen (z.B. wegen umfassender Abzüge,
Veränderung der finanziellen Verhältnisse) stark von den effektiven
finanziellen Verhältnissen abweicht.
•
Verwandte können dann ein Interesse an einer vertieften Prüfung haben, wenn
sich die finanziellen Verhältnisse seit der letzten Steuerveranlagung geändert
haben, wenn Verpflichtungen bestehen, die aus den Steuerdaten nicht ersichtlich
sind oder wenn die finanziellen Verhältnisse von verheirateten oder
eingetragenen Partnerschaften gesondert geprüft werden sollen.
4.
Anrechenbares Einkommen Unabhängig davon, ob das steuerbare oder das effektive
Einkommen berücksichtigt wird, gelten folgende Grundlagen:
Einkommen
Berücksichtigt
wird das Einkommen der Verwandten ebenso wie auch das Einkommen von deren
Partner aus Ehe oder eingetragener Partnerschaft (vgl. jedoch die Sonderfälle
für verschwägerte Personen gemäss Ziff. 6).
Vermögensverzehr
Berücksichtigt
wird jener Anteil des Vermögens, dessen Verzehr nach Abzug eines Freibetrags
und unter Würdigung des Alters der verwandten Person als zumutbar scheint
(Umwandlungsquote). Der Vermögensverzehr pro Monat entspricht 1/12 des Betrags,
wie er auf folgender Grundlage bemessen wird:
Freibetrag
Vom steuerbaren Vermögen sind die folgenden Beträge abzuziehen:
Alleinstehende
250.
000 Franken
Verheiratete/
Eingetragene Partner 500 000 Franken
pro
Kind (minderjährig oder in Ausbildung) 40 000 Franken
5.
Anrechenbarer Bedarf
Zur
Leistung von Verwandtenunterstützung sind nur Personen in guten finanziellen
Verhältnissen verpflichtet. Als anrechenbarer Bedarf sind daher folgende
Pauschalen für die gehobene Lebensführung zu berücksichtigen:
Pauschale
für gehobene Lebensführung (pro Monat)
1-Personenhaushalt
10.
000 Franken
2-Personenhaushalt
15.
000 Franken
Zuschlag
pro Kind im selben Haushalt
(minderjährig
oder in Ausbildung) 1’700 Franken».
Riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum
Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht
auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden
sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie,
angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)” (pag. 171)
2.8
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio
2023.
consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.
2.9
L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.10
Per quanto concerne le prestazioni
ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3).".
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni
complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è
possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
Giova
ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di
una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere
se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di
esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.11
Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che
la ricorrente, nata il __________ 1988 - a beneficio delle prestazioni
assistenziali inizialmente da settembre 2012 a luglio 2014, poi dal gennaio
2017.
-, nel periodo oggetto della presente vertenza, viveva con la madre,
__________ nell’ente di 2.5 locali da quest’ultima locato in __________, per
una pigione di fr. 1'050.- mensili, spese incluse (cfr. all. a doc. I).
Per quanto attiene al percorso
formativo della ricorrente, giova rilevare che dal curriculum vitae e dagli
atti dell’incarto emerge che RI 1 ha conseguito, prima, il “Certificato di
scuola specializzata indirizzo sanitario” nel 2007 (cfr. doc. 533), poi, e
meglio nel 2015, l’attestato di maturit professionale come impiegata di
commercio (cfr. doc. 534-535).
L’insorgente ha, in particolare,
lavorato tra il 2015 ed il 30 novembre 2016 come “assistente al __________”
__________ al 50% (cfr. doc. 535), occupazione ch’ella ha lasciato in seguito a
problemi di salute che ne hanno nel tempo comportato e ne comportano
l’inabilità lavorativa (cfr. doc. 487-514).
Per quanto attiene alle
prestazioni Las che RI 1 ha percepito nel periodo oggetto della presente
vertenza, giova rilevare che in data 26/28 aprile 2022, la ricorrente ha
inoltrato una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il
30.
aprile 2022 (cfr. doc. 294-296). Contestualmente, ha risposto “no” alla
domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica
fossero cambiati.
Con decisione del 5 maggio 2022
l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1°
maggio al 30 novembre 2022, nella misura di fr. 1'531.- al mese (cfr. doc. 290-293).
Dalla relativa tabella di calcolo
risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI
ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa
computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.-
come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 292).
In data 14/17 novembre 2022, la
ricorrente ha, poi, inoltrato la richiesta di rinnovo delle prestazioni
assistenziali scadenti il 30 novembre 2022 (cfr. doc. 207-209).
Contestualmente, ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la
sostanza della sua economia domestica fossero cambiati.
Con una prima decisione del 6
dicembre 2022 l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il
periodo dal 1° al 31 dicembre 2022, nella misura di fr. 1'531.- al mese (cfr.
doc. 203-206).
Dalla relativa tabella di calcolo
risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI
ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa
computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.-
come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 205).
Con una seconda decisione del 6
dicembre 2022 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni Las per
il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, nella misura di fr. 1'531.- al
mese (cfr. doc. 199-202).
Dalla relativa tabella di calcolo
risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI
ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa
computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.-
come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 201).
In data 11/21 aprile 2023, la ricorrente
ha, poi, inoltrato la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali
scadenti il 30 aprile 2023 (cfr. doc. 167-169). Contestualmente, ha risposto
“no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia
domestica fossero cambiati.
Con decisione del 24 aprile 2023
l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1°
maggio al 31 agosto 2023, nella misura di fr. 1'556.- al mese (cfr. doc. 163-166).
Dalla relativa tabella di calcolo
risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI
ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa
computabile di fr. 1'065.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 540.-
come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 165).
Contestualmente, l’USSI ha
chiesto alla ricorrente di produrre, in occasione della successiva richiesta di
rinnovo delle prestazioni Las, tra gli altri ed oltre ad “aggiornamenti in
merito allo stato di salute”, “copia della decisione della prestazione
complementare concessa a sua madre – per poter confermare la presa a carico
della quota parte affitto” (cfr. doc. 153).
Il 10 maggio 2023, RI 1 ha
comunicato all’USSI quanto segue:
"
(…) come già comunicato dalla stessa signora __________ nel corso
dell’anno scorso, le prestazioni complementari non le sono state concesse e
dunque il pagamento dell’affitto viene saldato a metà da me grazie al vostro
aiuto e metà da mia mamma. La signora __________ non percepisce nessuna PC;
l’affitto quindi non è pagato da nessun ufficio esterno” (cfr. doc. 159).
In allegato, la ricorrente ha
prodotto la decisione della Cassa __________ del 3 ottobre 2022, dalla quale
risulta che la domanda di prestazioni complementari presentata dalla madre, __________,
il 20 settembre 2022 è stata respinta, poiché “dalla documentazione (…) risulta
che lei dispone di una sostanza netta quantificabile in CHF 154'288.44 (stato
01.08.2022) composta nel seguente modo: Liquidità CHF 154'288.44” (cfr. doc.
160-161).
Giova, a questo punto, rilevare
che parte degli atti formanti l’incarto è relativo non alla persona della
ricorrente, bensì alla madre di quest’ultima.
Da tale documentazione emerge, in
particolare, che nei confronti di __________, pure a beneficio, a quel tempo,
delle prestazioni Las, con decisione del 7 luglio 2022 l’USSI aveva
riconosciuto prestazioni assistenziali per quel mese nell’ordine di fr. 1'531.-
(cfr. doc. 436-439).
Il 18 ottobre 2022, tuttavia,
l’amministrazione aveva chiesto la restituzione dell’integralità di tale
importo, ritenuto come fosse nel frattempo emerso che __________ aveva
proceduto al ritiro del capitale della cassa pensione (LPP), e meglio in data
14.
luglio 2022, com’ella avrebbe comunicato all’USSI il 25 luglio 2022 (cfr.
doc. 430-431). In relazione ad un eventuale rimborso, grazie al capitale LPP
ritirato, delle prestazioni assistenziali percepite, __________ ha a più riprese
preso contatto, per iscritto, con l’USSI, senza – stando ai documenti presenti
nell’incarto relativo alla figlia, tuttavia ottenere riscontro, se non mediante
l’ordine di restituzione suindicato (cfr. doc. 411-414).
Ricevuta, quindi, a maggio 2023
ulteriore copia della decisione resa dalla Cassa __________ nei confronti di __________,
questa volta anche da parte della ricorrente, con decisione del 17 maggio 2023
l’USSI ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di complessivi fr.
5'250.-, pari alla quota parte dell’affitto riconosciutale tra agosto 2022 e
maggio 2023.
L’USSI ha motivato il proprio
provvedimento come segue:
"
(…) dagli accertamenti svolti e in particolare da una verifica
effettuata dal nostro Ufficio, abbiamo rilevato che lo scrivente Ufficio ha
continuato ad erogarle la quota parte dell’affitto (1/2) per il periodo agosto
2022-maggio 2023, nonostante il diritto fosse venuto a cadere.
La partecipazione della
spesa alloggiativa può essere riconosciuta dal nostro Ufficio unicamente qualora
il/i genitore/i sia/siano al beneficio di prestazioni di sostegno sociale o
della prestazione complementare. In seguito alle dovute verifiche, abbiamo
appurato che questo non è il suo caso dal 01.08.2022.” (cfr. doc. 421-422).
Il 20 maggio 2023, RI 1 ha quindi
interposto reclamo contro la decisione emessa nei suoi confronti il 17 maggio
precedente, facendo, in particolare, valere quanto segue:
"
(…)
·
La signora __________, così come il Comune di __________, erano
al corrente da ottobre 2022 della decisione delle PC di non erogare nessun
contributo alla signora __________.
·
Non ho assolutamente percepito indebitamente e in modo
truffaldino, così come dichiarato, il contributo corrispondente alla metà
dell’affitto poiché i CHF 525 mensili che mi sono stati versati sono stati
utilizzati proprio per il pagamento dello stesso. La signora __________ era la
funzionaria incaricata anche di mia mamma. La signora __________ ha inoltrato
sin da subito richiesta alla signora __________ per provvedere a verificare
quanto avrebbe dovuto restituire a USSI, dopo il ritiro della piccola cassa
pensione reso necessario a luglio per sopravvivere poiché USSI non erogava da
quel momento più contributi a seguito dell’accoglimento di prestazione da parte
di AI (…) anche in quel caso la signora __________ non ha risposto alle
raccomandate. (…)
·
Proprio perché non ho nulla da nascondere è perché ero e sono in
totale buona fede, ho provveduto immediatamente a rispondere alla signora __________
quanto, nella lettera di accoglimento delle prestazioni assistenziali del 24
aprile, mi ha richiesto di comunicare nuovamente la situazione di mia mamma
signora __________ (…)” (cfr. doc. 407-408).
Il 19 giugno 2023, l’avv. RA 1,
per conto della sua assistita, ha comunicato all’USSI che la propria mandante
era intenzionata a mantenere il proprio reclamo ed osservato quanto segue:
"
(…) il parente obbligato non è tenuto a intaccare il suo patrimonio per
assistere un parente se lo stesso deve rimanere intatto per garantire a lungo
termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia. Il
secondo pilastro, prelevato dalla madre della signora RI 1 non deve pertanto
essere intaccato. Con la presente, la signora RI 1 fa inoltre istanza affinché
venga concesso l’effetto sospensivo al reclamo da lei interposto e che venga
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a
favore della scrivente legale (…)”.
La legale ha inoltre postulato,
in via subordinata e nell’ipotesi in cui il reclamo interposto da RI 1 non
avesse trovato accoglimento, il condono della restituzione, ritenendone
adempiuti i presupposti (cfr. doc. 405-406).
Con decisione su reclamo del 9
novembre 2023, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.
supra consid. 1.1.).
In allegato al proprio ricorso, RI
1, per il tramite della propria legale, ha prodotto la seguente documentazione:
-
Decisione USSI di data 24 aprile 2023, con la quale alla ricorrente è
stato il riconosciuto il diritto alle prestazioni Las dal 1° maggio al 31
agosto 2023 per fr. 1'556.- mensili, computando a titolo di “spesa alloggio”
fr. 525.-/mese (cfr. all. D a doc. I);
-
Decisione USSI di data 16 maggio 2023, con la quale alla ricorrente è,
invece, stato il riconosciuto il diritto alle prestazioni Las dal 1° giugno al
31.
agosto 2023 per fr. 1'031.- (in luogo dei precedenti fr. 1’556.- mensili)
senza più computare, a titolo di “spesa alloggio”, fr. 525.-/mese (cfr. all. L
a doc. I);
-
“Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”
sottoscritto dalla ricorrente il 20 maggio 2023 e dal suo Comune di domicilio
il 2 giugno seguente (cfr. all. L a doc. I);
-
Il certificato per l’anno 2022, dal quale emerge che in totale a favore
di RI 1 sono state erogate prestazioni Las per complessivi fr. 155'983.22
(stato al 31 dicembre 2022), di cui fr. 19'998.20 nel 2022 (cfr. all. a doc.
I).
In allegato alla propria replica
del 1° febbraio 2024, l’avv. RA 1 ha prodotto, in particolare, la seguente
documentazione:
-
Decisione prestazioni complementari all’AVS e all’AI del 5 dicembre
2023, dalla quale emerge che a __________ è stato riconosciuto il diritto a
prestazioni mensili di totali dr. 1'409.40 a decorrere da settembre 2023 (cfr.
all. a doc. V).
Dalla
decisione in questione risulta, pure, che per determinare il fabbisogno vitale
di __________, a titolo di affitto, rispettivamente, di “costi di
riscaldamento forfettari” per la madre della ricorrente sono state
computate le cifre di fr. 12'240.- e fr. 1'530.- annui, dalla cui somma quale è
stata dedotta la “quota coinquilino” di fr. 6'885.- (pari al 50%).
Emerge inoltre che allorquando è stato (ri)calcolato il diritto alle PC, e
meglio dal 1° settembre 2023, dei fr. 154'288.44 di II pilastro ritirati dalla
donna, ella ne conservava ancora 99'942.- e che percepiva una rendita AVS/AI
pari a fr. 11’64.- annui (cfr. all. a doc. V);
-
Reclamo interposto contro le decisioni d’ “accoglimento delle
prestazioni ordinaria del 23 novembre 2023, emanate” dall’USSI “per i
periodi 1° dicembre 2023 – 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 – 31
maggio 2024”, pure versate agli atti dalla parte ricorrente (cfr. all. a doc.
V).
Con osservazioni del 1° marzo
2024.
(cfr. supra consid. 1.6.), l’avv. RA 1 ha prodotto le “conferme di
pagamento” a valere quale comprova della corresponsione da parte di RI 1 alla
madre della propria quota per la locazione, riferite ai mesi di agosto 2023,
novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e “contributo
spese corrente 2024” (cfr. all. a doc. IX).
2.12
Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva, innanzitutto, con
riferimento alle censure esposte tanto in sede di reclamo, quanto di ricorso
(nel senso che “(…) Si ribadisce che la persona incaricata di trattare la
pratica di USSI riguardante la signora __________ e la signora RI 1 è la
stessa. Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta la situazione. (…)”;
cfr. supra consid. 1.2.) che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono
i presupposti del condono (cfr. supra consid. 2.10.).
Come visto, per costante giurisprudenza
federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che
unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. supra
consid. 2.9; STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF
8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile
2017.
consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Le censure sollevate in questo senso
nell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2.) sono, pertanto, qui inammissibili.
2.13
Dalle
carte processuali emerge che RI 1, nelle varie decisioni di accoglimento delle
richieste di rinnovo delle prestazioni Las susseguitesi nel tempo, è sempre
stata considerata quale unica componente della sua unità di riferimento.
Analogamente dicasi per la madre.
A
beneficio della ricorrente, come visto, nel periodo determinante (agosto
2022-maggio 2023) l’USSI ha sempre erogato una quota parte affitto relativo
all’appartamento che condivide con __________, e meglio di fr. 525.- al mese
(cfr. supra consid. 2.11).
Dagli
atti trasmessi d RI 1 alla parte resistente il 10 maggio 2023, è, poi, emerso
che la prima domanda di prestazioni complementari presentata da __________ era
stata respinta poiché la medesima disponeva di una sostanza quantificata, al 1°
agosto 2022, in fr. 154'288.44 (cfr. supra consid. 2.11.).
Sulla base del fatto che a __________
non era stato concesso il diritto a percepire le PC, l’USSI ha chiesto la
restituzione di quanto erogato a favore della ricorrente tra agosto 2022 e
maggio 2023 a titolo di quota parte della locazione dell’ente ove ella vive con
la madre, ritenuto che, ha rilevato la parte resistente, “La partecipazione
della spesa alloggiativa può essere riconosciuta dal nostro Ufficio unicamente
qualora il/i genitore/i sia/siano al beneficio di prestazioni di sostegno
sociale o della prestazione complementare. In seguito alle dovute verifiche,
abbiamo appurato che questo non è il suo caso dal 01.08.2022” (cfr. supra
consid. 2.11.).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA
rileva - la decisione su reclamo essendo silente su questo punto - che deve
essere innanzitutto stabilito quale sarebbe il fondamento normativo posto
dall’amministrazione alla base dell’asserito obbligo di assistenza da parte di __________
nei confronti della figlia, RI 1.
A tal
fine, giova innanzitutto rilevare, in primo luogo, che la ricorrente è nata nel
1988.
Secondariamente, ch’ella ha completato la propria formazione (due, a ben
vedere; cfr. supra consid. 2.11).
Dal
punto di vista del diritto civile, pertanto, un dovere di mantenimento da parte
della madre non deriva dagli artt. 276-277 CC.
L’unico
motivo che imporrebbe, eventualmente, alla genitrice un obbligo nei confronti
della figlia in termini di assistenza finanziaria poggerebbe, dunque, sul
disposto degli artt. 328-329 CC.
Tuttavia,
rammentato che l’assistenza tra parenti può essere pretesa unicamente nei
confronti di coloro che vivono in condizioni agiate (cfr. supra consid. 2.6.;
Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage 2022, T. Koller / M. Egger, n.
15.
ad art. 328 CC), un eventuale obbligo economico di ___________ nei confronti
della ricorrente è parimenti escluso.
Ciò
ritenuto che __________, sino al ritiro del capitale LPP (ed al riconoscimento
di una rendita AI parziale), beneficiava delle prestazioni Las, non avendo
entrate sufficienti a provvedere al proprio sostentamento e quindi men che meno
atte ad essere assimilate ad un reddito che ne farebbe un soggetto che vive in
condizioni agiate.
Nemmeno
la (parziale) rendita AI ed il capitale del II pilastro, ritirato nel luglio
2022.
fanno sì che la madre della ricorrente le dovesse assistenza ai sensi
dell’art. 328 CC, ritenuto che, se è vero che nel calcolo per stabilire
l’agiatezza deve essere presa in considerazione anche la sostanza al fine di
determinare concretamente la situazione economica globale dell’eventuale
debitore, è altrettanto vero, però, che quest’ultimo non è tenuto ad intaccare
la sostanza che deve assicurargli a lungo termine il sostentamento, com’è il
caso degli averi previdenziali (in tal senso, cfr. DTF 132 III 97; “Toutefois,
le débiteur ne sera pas tenu d’entamer sa fortune lorsque celle-ci doit
demeurer intacte afin d’assurer à long terme ses moyens d’existence. A ce titre, il s’agira également de prendre en
compte la prévoyance-vieillesse ainsi que la prise en charge de soins à
longue durée. Le droit du débiteur potentiel de ne pas voir sa fortune ou son
revenu entamé n’existe que si le soutien met en danger le moyen de subsistance
du demandeur déjà dans un avenir proche” in: Antoine Eigenmann in Commentaire romand Code civil I,
Helbing Lichtenhahn Verlag, 2e édition, Bâle 2024, n. 25 ad art. 328
CC; in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, 2022, T. Koller / M. Egger, n. 15c-15d,
16-16a, 17-18 ad art. 328 CC).
A ciò va
aggiunto quanto segue.
Per costante giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è
stata resa, mentre i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato
questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF
9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5, parzialmente pubblicata in DTF 149 V
2; DTF 148 V 21 consid. 5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2).
Tuttavia, eccezionalmente il
giudice, al momento in cui decide, può anche tenere conto, per motivi
d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione
impugnata, a condizione che questi ultimi siano strettamente connessi
all’oggetto della lite, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e
siano suscettibili di influenzare il giudizio, e meglio l’apprezzamento della
situazione al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa. I diritti procedurali
delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, devono parimenti
essere ossequiati (cfr. STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.;
8C_224/2021 del 24 marzo 2022 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.).
Ora, dalla decisione resa dalla
Cassa __________ il 5 dicembre 2023 emerge, in primo luogo che la sostanza
derivante dal ritiro del secondo pilastro da parte della madre di RI 1, a
settembre 2023 era già diminuita al di sotto di fr. 100'000.- (cfr. art. 9a
LPC).
Inoltre, risulta che nel calcolo
volto a stabilire il diritto, o meno di __________ alle PC, è stato tenuto
conto unicamente della sua quota parte di affitto (1/2) (cfr. supra consid.
2.11.).
Non
sussistendo, alla luce di quanto precede, obblighi di mantenimento, né di
assistenza in capo a __________ a beneficio della ricorrente, è dunque a torto
che l’USSI ha ritenuto che la genitrice, ritirato il proprio capitale LPP,
avrebbe con questo dovuto prendere a carico, oltre alla propria, anche la quota
di pigione di RI 1 e considerato indebita la percezione da parte di
quest’ultima di fr. 5'250.- tra agosto 2022 e maggio 2023 chiedendone la
restituzione.
Il
ricorso deve, pertanto, essere accolto e la decisione su reclamo impugnata
annullata.
2.14
Per completezza, questa Corte
rileva, infine, che l’osservazione della parte resistente, che in sede di
duplica (cfr. supra consid. 1.5.) ha osservato che “nel periodo dal mese di
aprile 2021 al mese di ottobre 2022 la signora __________, madre della ricorrente,
ha provveduto a versare l’intera pigione dovuta per l’alloggio in comune con la
figlia RI 1. Dagli estratti conto della signora RI 1 non emerge in alcun modo
che ella abbia mai versato alla madre la quota parte alloggio riconosciutole
dall’USSI per tale periodo. Si ritiene pertanto verosimile che la madre della
ricorrente abbia sempre fatto fronte anche alla quota parte della spesa
alloggiativa della figlia, aiutandola. Si aggiunge, inoltre, che dal mese di
novembre 2022 la ricorrente non si è limitata a pagare al locatore la quota
parte della spesa alloggiativa ma ha provveduto a pagare l’intero importo
dovuto senza che dagli estratti conti emerga alcun contributo da parte della
madre”, non merita tutela, e meglio per le ragioni esposte di seguito.
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.
2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016
del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;
STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16
settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
In concreto la decisione su
reclamo del 9 novembre 2023 concerne unicamente la restituzione di parte delle
prestazioni Las percepite nel periodo da agosto 2022 a maggio 2023.
Innanzitutto, quindi, giova
rilevare che le osservazioni della parte resistente relative al periodo da
aprile 2021 a luglio 2022 compresi esulano, quindi, dall’oggetto della presente
vertenza.
Analogamente dicasi per le “conferme
di pagamento” a valere quale comprova della corresponsione da parte di RI 1
alla madre della quota parte per la locazione, versate in atti con osservazioni
del 1° marzo 2024 da parte della legale della ricorrente e riferite ai mesi di
agosto 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e “contributo
spese corrente 2024” (cfr. all. a doc. IX e supra consid. 2.11.).
Per il periodo successivo, a mero
titolo abbondanziale, il TCA rileva che dagli stessi estratti conto indicati
dall’USSI, per esempio per il mese agosto 2022, risulta sì che la “madre
della ricorrente, ha provveduto a versare l’intera pigione dovuta per
l’alloggio in comune con la figlia RI 1”, mentre “non emerge in alcun
modo che ella abbia mai versato alla madre la quota parte alloggio
riconosciutole dall’USSI per tale periodo”. Altrettanto da quegli estratti
conto emerge, però, che sempre per il solo mese di agosto 2022 la ricorrente ha
sostenuto spese per generi alimentari (__________ e __________) nelle vicinanze
del domicilio per oltre fr. 900.- quindi con ogni verosimiglianza anche
afferenti al sostentamento della propria mamma, che RI 1 ha corrisposto il
canone __________, saldato imposte a nome della madre, pagato l’emissione di
certificati dello Stato civile sempre della genitrice, o fatture a nome di
quest’ultima (cfr. doc. 231-238), di modo che se non vi è stata la
corresponsione esatta (in contanti o tramite ordine sul conto postale) della
quota parte del canone locativo a __________ che, da parte sua, ha poi versato
l’intera pigione al locatore, i fr. 525.- mensili riconosciuti a titolo di
spese per l’alloggio a di RI 1 sono da questa stati in altro modo compensati a
favore della madre. __________, quindi, non ha fornito, contrariamente a quanto
ipotizzato dall’USSI, un aiuto economico alla figlia, né viceversa.
Per i mesi successivi, si pensi
per esempio a novembre o dicembre 2022, dagli estratti conto in atti emerge,
poi, la stessa situazione, ma a parti inverse. Se infatti è vero che è stata RI
1.
a corrispondere in toto il corrispettivo della pigione dell’appartamento che
condivide con __________, altrettanto vero è che dagli estratti conto della
ricorrente per novembre e dicembre 2022 non risultano spese per generi
alimentari di rilievo, che con tutta verosimiglianza era dunque la madre a
sostenere per entrambe (cfr. doc. 181-183; 184-187).
2.15
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps
a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto
non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.16
Vincente in causa, la ricorrente,
rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2'000.- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Visto l'esito della vertenza e il
diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr.
doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra
le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del
6.
settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è accolto.
§ La decisione su reclamo del 9
novembre 2023 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà alla
ricorrente l’importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti