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Decisione

42.2023.48

Rich. aiuto d'urgenza parz. accolta da USSI, riconoscendo spese di rimpatrio. Atti trasmessi a USSI per complem. istruttorio al fine di determinare se rientro della ric. (da 2015 senza valido permesso

25 marzo 2024Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto

costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto

sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1;

138 V 310 consid. 2.1).”

Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7

marzo 2022 consid. 6.5.1.

Nel

giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1. il Tribunale federale

ha, inoltre, evidenziato:

" Il diritto

all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di

un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte

dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle

quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali

per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali

limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la

(parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se

sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (DTF 142 I 1 consid.

7.2.4; 131 I 166 consid.

5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12

Cost. coincide con la sua essenza intangibile (DTF 142 I 1 consid.

7.4; 138 V 310 consid.

2.1; 131 I 166 consid.

3.1; 130 I 71 consid. 4.1).

Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere

limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero

di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di

ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto

dall'art. 12 Cost. (DTF 142 I 1 consid.

7.2.4; 131 I 166 consid.

5.3).”

2.4. RI

1, il __________ 2023, ha richiesto un aiuto d’urgenza nella forma di alloggio,

sostentamento e spese mediche (cfr. doc. 291).

L’USSI, il 31 ottobre 2023, ha

parzialmente accolto la domanda della ricorrente, riconoscendole le spese per

il rimpatrio (costo del biglietto del treno; cfr. doc. 280).

Il provvedimento del 31 ottobre

2023 è stato confermato con decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 (cfr. doc.

A1; consid. 1.1.).

L’insorgente, con ricorso del 27

dicembre 2023, ha postulato, in applicazione dell’art 12 Cost., l’assegnazione

di prestazioni volte a coprire le spese connesse al proprio sostentamento,

all’alloggio e alle cure mediche, stante l’urgenza e lo stato di bisogno a

partire dal mese di ottobre 2023 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.5. La ricorrente non dispone di un

permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1; STF

2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate 2C_204/2017 del 12

giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C_916/2022 del 30 novembre

2022 consid. 4.2.).

A

seguito della sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 con cui il TF ha

confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di dimora UE/AELS

statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo l’Ufficio

della migrazione, il 21 dicembre 2020, ha fissato all’insorgente la data del 15

gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile.

Con

giudizio 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 il TF ha, poi, confermato la liceità del diniego del

rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione

provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020

statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo.

Conseguentemente

l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la

data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non

impugnabile (cfr. STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023).

L’Alta

Corte ha peraltro evidenziato che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare,

non disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio

2015 “la sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr.

STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

A

quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid.

6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera

grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione

dell’effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va

considerato un soggiorno legale.

Con pronunzia 2D_17/2023 del 6

settembre 2023 l’Alta Corte ha, altresì, ritenuto inammissibile l’impugnativa

di RI 1 contro la sentenza del 23 giugno 2023 del

Tribunale cantonale amministrativo che aveva tutelato il giudizio con cui il

Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'allegato ricorsuale

sottopostogli dalla medesima contro la conferma dell’11 gennaio 2023 da parte

della Sezione della popolazione del termine di partenza con scadenza il

22 gennaio successivo (a seguito della richiesta del 5 gennaio 2023 di RI 1 di

annullare il citato termine di partenza con effetto immediato e di rilasciarle

un nuovo permesso di soggiorno).

Per completezza va osservato, da

una parte, che il 14 marzo 2024 la Polizia cantonale ha segnalato la ricorrente

al Ministero pubblico per soggiorno illegale, dall’altra, che nella stessa data

l’Ufficio della migrazione ha confermato il termine del 22 gennaio 2023 e che quindi

la medesima è tenuta a lasciare la Svizzera, segnalando che, in caso di mancato

ottemperamento dell’ordine di partenza, l’Ufficio si riserva la facoltà di

valutare l’emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale la

carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt.76 segg.

LStrl e una proposta di divieto di entrata (cfr. consid. 1.10.).

2.6. L’insorgente ha, d’altra parte,

affermato di trovarsi in condizioni di indigenza dovute al suo “stato di

malattia e di inabilità lavorativa nella misura del 100%” (cfr. doc. I pag.

2) che l’ha condotta a interporre una richiesta di prestazioni

dell’assicurazione invalidità tuttora pendente (cfr. doc. I; 113).

Al ricorso sono stati allegati

dei certificati medici.

In particolare nell’attestazione

del 7 novembre 2023 il Dr. med. __________, FMH medico generico, ha indicato

che RI 1 è affetta da patologia psichiatrica secondaria ad evento traumatico

che ha portato alla perdita della capacità lavorativa, che la stessa è nata e

vissuta a __________ fino all’età di 8 anni ed è domiciliata in Ticino dal 2014,

che l’integrazione con il territorio e con le persone del posto risulta

consolidata e duratura anche in funzione dell’attività di giurista che svolgeva

e del ruolo sociale ricoperto e che pertanto non si ritiene auspicabile un

eventuale trasferimento fuori dal territorio svizzero e nello specifico dal

Ticino, il quale porterebbe a un peggioramento dei disturbi presenti con

cronicizzazione degli stessi. Il medico ha precisato che negli ultimi due anni

la paziente ha effettuato numerosi ricoveri ospedalieri presso strutture

specializzate anche fuori Ticino ed è in atto una presa a carico da parte di

uno specialista psichiatra (cfr. doc. A5).

Il Dr. med. __________, il 29

novembre 2023, ha certificato un’incapacità al lavoro del 100% per infortunio

dal 29 novembre al 27 dicembre 2023 (cfr. doc. A3).

La Dr. med. __________, spec. in

medicina interna generale, dal canto suo, l’8 novembre 2023 ha indicato che la ricorrente

soffre di patologie psico-fisiche per le quali non è assolutamente auspicabile

il rientro in Italia (cfr. doc. A4) e il 18 dicembre 2023 ha dichiarato la

stessa inabile al lavoro al 100% dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024 a causa di

infortunio (cfr. doc. A2=B2).

Il del Dr. med. __________,

psichiatra e psicoterapeuta FMH, il 18 dicembre 2023, su richiesta

dell’insorgente, ha affermato di aver preso a carico la ricorrente dal 20

novembre 2023 e che un rimpatrio in Italia non sia possibile, perché

peggiorerebbe in maniera significativa uno stato di salute mentale di per sé

già fragile (cfr. doc. A6).

Il 29 gennaio 2024 è peraltro

pervenuto a questa Corte un aggiornamento da parte del Dr. med. __________ su

domanda della paziente, da cui si evince che ella presenta una sindrome

depressiva ricorrente con attuale episodio di media gravità, oltre a una

sindrome da attacchi di panico e a una sindrome somatoforme da dolore

persistente, che il quadro psicopatologico è molto invalidante sul piano del

funzionamento socio-relazionale e lavorativo ed è di gravità tale da aver

richiesto, in passato, diverse ospedalizzazioni, come pure che attualmente è

seguita regolarmente e trattata sia dal punto di vista psicoterapeutico che

farmacologico (cfr. doc. VII; consid. 1.6.).

Pendente causa la ricorrente ha

prodotto un rapporto della __________ presso la quale è stata degente dall’8

luglio al 20 ottobre 2023, in cui sono riportate le seguenti diagnosi

principali:

" Hauptdiagnose

1. Komplexe und schwere

phobische Störung

(…)

Considerandi

2.

Chronische Schmerzstörung mit

somatischen und psychischen Faktoren (EM 09/2021) mit/bei

- klinisch multilokuläres Schmerzsyndrom,

betont Wirbelsäule, Arme und Beine

- St. n Treppensturz am 21.09.2021 ohne

Kopfanprall mit sekundärem fibromyalgischen Syndrom

- 01/2023: Widesspread-Pain-index 19/19

Punkte, Symptome-Severy-Scale 11/12 Punkte

3.

Schwere depressive Episode ohne

psychotische Symptome

- Einzelne Episode einer

agitierten Depression (…)” (Doc. B6)

Il 2 febbraio 2024 la Dr. med. __________

ha nuovamente attestato un’incapacità lavorativa a causa di infortunio dal 1°

al 29 febbraio 2024 (cfr. doc. B3).

Inoltre da uno scritto del 1°

dicembre 2023 dell’Ufficio assicurazione invalidità si evince che l’insorgente,

la quale, il 15 novembre 2021, ha richiesto l’erogazione di prestazioni

dell’assicurazione invalidità, sarebbe stata sottoposta a una perizia medica

bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica; cfr. doc. B1; consid. 1.7.).

Dalle carte processuali emerge,

inoltre, che, a seguito dell’istanza di espulsione del 18 gennaio 2024 inoltrata

dal locatore della ricorrente alla Pretura di __________, in quanto la stessa

non ha riconsegnato l’appartamento entro il 31 dicembre 2023 come previsto

nella disdetta del contratto di locazione notificatale l’8 novembre 2023 a

causa del mancato pagamento della pigione, il Pretore, il 15 febbraio 2024, ha

ordinato nei confronti di RI 1 lo sfratto immediato (cfr. doc. III1; C1), che è

stato eseguito il 12 marzo 2024 (cfr. doc. XVII1).

La ricorrente da allora è stata

trasferita momentaneamente a __________ e in seguito presso __________ (cfr.

doc. XVII1; doc. XVIII2; XVIII3; consid. 1.10.).

2.7

In simili condizioni, tutto ben ponderato

e tenuto conto che il

diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. è

un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte

dello Stato e per costante giurisprudenza la protezione conferita da tale

disposto coincide con la sua essenza intangibile, che non può essere limitata,

anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé

dati (cfr. consid. 2.3.; art. 36 cpv. 4 Cost.; cfr.8C_717/2022

del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1.), il TCA ritiene che

la documentazione agli atti non consenta di stabilire se in concreto l’aiuto

d’emergenza da riconoscere alla ricorrente possa o meno essere limitato alle

sole spese di rimpatrio.

Nella

fattispecie si impone, pertanto, un complemento istruttorio al fine di

determinare, in particolare, se le condizioni di salute abbiano impedito da

ottobre 2023 e impediscano tuttora all’insorgente di rientrare senza indugio

nel suo Stato di appartenenza, ossia l’Italia.

In

tal caso alla medesima, in ossequio all’art. 12 Cost., andranno garantiti, a

decorrere al più presto dal 24 ottobre 2023, corrispondente alla data della

richiesta dell’aiuto d’urgenza (cfr. doc. 291), i costi di un alloggio

collettivo (a meno che non vengano debitamente comprovati gravi disturbi di

salute che rendono impossibile la condivisione di una sistemazione

alloggiativa) e dei buoni pasto (cfr. consid. 2.3.).

Va

osservato che non rientra, per contro, nell’aiuto d’urgenza l’erogazione di

prestazioni volte a coprire pigioni insolute.

Infatti

non va agevolata la presenza illegale in

Svizzera di determinate persone (cfr. consid. 2.5.). Sarebbe ingiusto

privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti

di altri cittadini stranieri che ottemperano all'obbligo di lasciare il

territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (cfr. STF

9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.).

All’insorgente saranno parimenti

riconosciute determinate spese di cura.

Più specificatamente, considerato

che l’aiuto in situazioni di bisogno è sussidiario rispetto alle prestazioni

garantite dalle assicurazioni sociali (cfr.8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2.), l’amministrazione, applicando l’art. 12 Cost., si limiterà,

se del caso, a pagare (alla cassa malati) la parte dei premi LAMal non coperti

dall’eventuale sussidio e la partecipazione ai costi (franchigia, aliquota del

10% dei costi eccedenti la franchigia fino a un massimo

di 700 franchi; art. 103 LAMal) effettivamente fatturati.

La ricorrente va, comunque, resa

attenta che l’aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. ha

unicamente carattere transitorio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1.),

aspetto in merito al quale la stessa è già stata edotta (cfr. STCA 42.2023.26

del 16 ottobre 2023 consid. 2.13.).

2.8

Qualora, per contro, non risultino gravi

e validi motivi di salute a giustificazione del fatto che l’insorgente dal 24

ottobre 2023 - data della domanda di aiuto d’urgenza (cfr. doc. 291) - non sia

rientrata in Italia, nei suoi confronti andrà confermato l’aiuto d’emergenza esclusivamente

nella forma dell’assunzione dei costi di rimpatrio.

La

contestazione secondo cui mai un’autorità giudiziaria svizzera ha statuito un

suo allontanamento dalla Svizzera è irrilevante (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

L’Ufficio

della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha impartito a RI 1 il termine di

partenza per il 22 gennaio 2023 fondandosi sulla STF 2C_916/2022 del 30

novembre 2022 che aveva respinto il ricorso di quest’ultima contro il diniego

del rilascio di un permesso e sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

- LStrI (cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.).

L’art.

64.

cpv. 1 LStrI prevede, infatti, che le autorità competenti emanano una

decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero che non è

in possesso del permesso necessario (lett. a) o cui il permesso è negato o il

cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett.

c). Nel Cantone Ticino tale autorità è la Sezione della popolazione, Ufficio

della migrazione (cfr. art. 2 Regolamento della legge di applicazione della

legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione - RLALSI).

Ufficio della migrazione che il

14.

marzo 2024 ha ribadito alla ricorrente “che il termine del 22 gennaio

2023.

è tuttora confermato e che lei è quindi tenuta a lasciare il nostro

territorio”. Nella medesima data la Polizia cantonale l’ha segnalata al

Ministero pubblico per soggiorno illegale (cfr. consid. 1.10.).

Per quanto attiene alla censura

secondo cui l’autorità cantonale competente non avrebbe ancora messo in atto le

debite procedure di rimpatrio (cfr. doc. I; XI; consid. 1.2.; 1.7.), giova evidenziare

che le pretese procedure di rimpatrio a cui fa riferimento l’insorgente riguardano,

se del caso, le autorità competenti in ambito di stranieri e non l’USSI, di cui

si avvale il Dipartimento della sanità e della socialità, competente in ambito

di assistenza sociale, per eseguire e applicare la legge sull’assistenza

sociale e del suo regolamento (cfr. art. 1 Reg.Las).

Ne discende che l’USSI, in concreto,

deve unicamente valutare, dal profilo dell’assistenza sociale, in che misura la

ricorrente abbia diritto all’aiuto d’urgenza richiesto sulla base degli

elementi fattuali relativi alla medesima, ossia, tra gli altri, che ella non è

in possesso di un titolo valido per restare in Svizzera, che vi soggiorna

illegalmente, come statuito dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5.) e che il

rientro nel proprio Paese, l’Italia, nel caso in cui dagli accertamenti emerga

che a partire dal mese di ottobre 2023 non sia stato reso impossibile da gravi ragioni

di salute, non è impedito da fattori connessi al Paese stesso.

L’Italia è, in effetti, un Paese

definito dal Dipartimento affari esteri stabile (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/italia/consigli-viaggio-italia.html),

che ha sottoscritto la Convenzione europea dei

diritti dell’uomo, nonché tutte le importanti convenzioni delle Nazioni

Unite sui diritti dell'uomo (cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii/#:~:text=L'Italia%20ha%20aderito%20a,sui%20diritti%20economici%2C%20sociali%20e).

2.9

In

concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

reclamo del 4 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all’USSI per effettuare ulteriori

accertamenti.

L’amministrazione, come già

indicato nel decreto del 30 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), previo

l’ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da parte

dell’insorgente, interpellerà in proposito i medici curanti, i quali saranno

tenuti a fornire indicazioni dettagliate e motivate, dal profilo medico, circa

le ragioni per le quali ritengono che un rientro della ricorrente in Italia –

suo Paese d’origine, dove ha ad ogni modo vissuto buona parte della sua

esistenza, seguendo gli studi (liceo, facoltà di giurisprudenza dal 2004 al

2010, corso biennale per l’abilitazione alla difesa d’ufficio), nonché

lavorando (cfr. doc. 132-133) e dove è pure rientrata per alcuni mesi nel corso

del 2014 e nel 2018 (cfr. sistema

informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del

Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge federale

sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della

popolazione, RL 144.100) – non sia auspicato (cfr. consid. 2.6.).

I medici, come pure, se occorrerà,

gli specialisti della __________ (cfr. consid. 2.6.), dovranno, d’altronde,

indicare, ritenuta peraltro la giovane età dell’insorgente, nata il __________

1985, se un rimpatrio in Italia sia oppure no assolutamente incompatibile con il suo

stato di salute e perché.

I medesimi spiegheranno se un

rientro in Italia possa avere effettive e concrete ripercussioni sulle

condizioni di RI 1 e, in caso affermativo, quali possano essere,

rispettivamente quali accorgimenti adottare per ridurre al minimo tali

conseguenze, ritenuto che la stessa potrebbe comunque, in caso di necessità,

continuare a essere seguita medicalmente anche in Italia (cfr. STF 9C_287/2019

del 28 maggio 2019 consid. 3).

L’art. 32 della Costituzione

italiana sancisce, del resto, che la Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e

garantisce cure gratuite agli indigenti.

La parte resistente contatterà,

altresì, l’Ufficio AI per sapere se siano già stati effettuati gli esami medici

reumatologico e psichiatrico nel contesto della perizia bidisciplinare (cfr.

doc. B1) e se il relativo rapporto sia stato allestito.

In tale ipotesi l’USSI potrà, se

del caso, far capo alle conclusioni a cui è giunta la perizia medica AI per

decidere in merito a quali prestazioni riconoscere ex art. 12 Cost.

Si rileva, ad ogni modo, che RI 1,

come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. V; consid. 1.5.),

nonostante l’inabilità lavorativa al 100%, nella presente procedura ha redatto,

senza l’ausilio di un rappresentante, un ricorso corposo e motivato, nonché ha

presentato delle puntuali osservazioni il 12 febbraio e il 1° marzo 2024 (cfr.

doc. I; XI; XV; consid. 1.2.; 1.7.; 1.9.).

2.10

Dopo

aver esperito le necessarie indagini, l’amministrazione, ritenuto quanto

indicato ai consid. 2.7. e 2.8., valuterà nuovamente quale tipo di aiuto ex

art. 12 Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023.

Infine, per inciso, va ricordato

che le prestazioni di cui al Regolamento concernente le prestazioni

assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le

persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il

territorio svizzero (cfr. art. 6 Las), a cui fa riferimento l’insorgente (cfr.

doc. I pag. 8), non corrispondono, contrariamente a quanto sostiene la medesima

(cfr. doc. I pag. 7), alle prestazioni comprese nell’aiuto d’urgenza, bensì sono

più estese e non limitate a quanto discende dall’art. 12 Cost. (cfr. art. 9 del

Regolamento).

Esse possono, se del caso, essere

concesse a determinate categorie di persone, ovvero ai richiedenti l’asilo,

alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (ad

esempio i titolari di un permesso S; cfr. art. 4 LAsi secondo cui la Svizzera

può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione

esposte a un pericolo generale grave; 45 OAsi), alle persone provvisoriamente

ammesse (cfr. capitolo 2 del Regolamento), fra le quali non figura la

ricorrente.

Per le persone la cui domanda

d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, invece,

nel Regolamento è previsto il minimo garantito dall’art. 12 Cost.

L’art. 11 enuncia, in effetti,

che alle persone di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. d, ossia alle persone la cui domanda

d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con

una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio

svizzero, le quali non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene

assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene

personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto

compatibile con il rispetto della dignità umana (cpv. 1).

Le prestazioni per il minimo

vitale sono assicurate preferibilmente in natura (cpv. 2).

Se per l’alimentazione e l’igiene

personale appare più razionale l’attribuzione di una somma in denaro, questa

ammonta a fr. 10.-al giorno per persona (cpv. 3).

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’USSI perché proceda come indicato ai consid. 2.7.-2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti