42.2023.6
Indennità giornaliere per il coronavirus in favore di un socio e presidente della gerenza di una società a garanzia limitata per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020. Ricorso accolto poiché in quei mesi non è stato versato alcun salario
17 aprile 2023Italiano21 min
2020 poiché la società ha versato l’intero stipendio al proprio dipendente (doc.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.6
cs
Lugano
17 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23
gennaio 2023 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
5 dicembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita
di guadagno (Corona)
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
corso del periodo da novembre 2020 a gennaio 2022 la società RI 1 ha inoltrato
alla Cassa __________ le richieste per l’ottenimento delle indennità
giornaliere per il coronavirus in favore del socio e presidente della gerenza RI
2. Contestualmente, RI 2, attivo pure come indipendente, ha chiesto alla Cassa CO
1 di poter ottenere, per il medesimo lasso di tempo, le indennità giornaliere
per il coronavirus.
1.2. Dopo
aver riconosciuto il diritto alle prestazioni in favore della RI 1 per RI 2 per
l’intero periodo, la Cassa __________, rilevato che l’interessato aveva
percepito indennità giornaliere da due Casse di compensazione diverse, con
decisioni formali emesse il 23 giugno 2022 ha stabilito che solo la Cassa CO 1 sarebbe
stata competente per il versamento delle prestazioni ed ha chiesto la
restituzione integrale degli importi versati, trasmettendo gli atti alla Cassa CO
1 per l’evasione delle richieste inoltrate dalla RI 1 dal mese di novembre 2020
(cfr. doc. I, punto 10, pag. 4).
1.3. RI 2 ha
inoltrato opposizione contro le decisioni del 23 giugno 2022, ritenendo che
prima di potersi esprimere in merito alla restituzione, la Cassa __________
avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura innanzi alla Cassa CO 1 (doc.
G). La procedura di opposizione è tuttora pendente (doc. I, punto 11, pag. 4).
1.4. Con due
decisioni del 6 ottobre 2022, confermate da un’unica decisione su opposizione
del 5 dicembre 2022 (cfr. doc. C), la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di
indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di novembre 2020, dicembre
2020 e gennaio 2022 della RI 1 in favore di RI 2. Essa ha invece accolto le
domande di prestazioni per gli altri mesi.
L’amministrazione
ha ritenuto che non vi è stata una perdita di guadagno nei mesi di novembre
2020 e dicembre 2020 e che l’attività non è stata limitata in modo
considerevole durante il mese di gennaio 2022.
1.5. RI 1 e RI
2, rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta
decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che anche per
Fatti
i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2022 gli vengano riconosciute
le prestazioni (doc. I).
1.6. Il 3
febbraio 2023 la Cassa CO 1 ha prodotto la sua risposta di causa, allegando,
alla luce della documentazione prodotta con il ricorso, una decisione su
opposizione di medesima data che annulla e sostituisce quella impugnata e
riconosce il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il mese
di gennaio 2022, mentre conferma il rifiuto per i mesi di novembre e dicembre
2020 poiché la società ha versato l’intero stipendio al proprio dipendente (doc.
III + 1).
1.7. Il 16
febbraio 2023 gli insorgenti hanno chiesto di poter visionare il doc. 5
prodotto dalla Cassa prima di esprimersi in merito alla nuova decisione su
opposizione (doc. V). Dopo aver ottenuto copia del documento, il 28 febbraio
2023 i ricorrenti hanno prodotto numerosa documentazione per comprovare che la
società nei mesi di novembre e dicembre 2020 non ha versato alcun salario a RI
2 (doc. VII).
1.8. Lo
scritto, unitamente ai documenti prodotti, è stato trasmesso alla Cassa per esprimersi
in merito (doc. VIII). Nel frattempo, con atto del 7 marzo 2023, intitolato
“ricorso”, RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, hanno contestato
anche la decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 (doc. IX).
1.9. L’8
marzo 2023 il TCA ha scritto ai ricorrenti, rammentandogli il contenuto degli
art. 6 Lptca e 53 cpv. 3 LPGA e dopo aver citato la dottrina e la
giurisprudenza, ha rilevato che con la decisione su opposizione del
3 febbraio 2023, che ha riesaminato quella del 5 dicembre 2022, la Cassa ha
accolto la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus in favore di RI
2 per il mese di gennaio 2022 ed ha confermato il rifiuto di pagamento delle
indennità per i mesi di novembre e dicembre 2020. Poiché l’amministrazione non
ha soddisfatto tutte le richieste degli insorgenti, la procedura prosegue il
suo corso e la nuova decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 è considerata
impugnata unitamente a quella contestata con il ricorso del 23 gennaio 2023 (doc. X).
Il
Tribunale ha trasmesso gli atti alla Cassa per presentare osservazioni scritte
in merito (doc. X).
1.10. Con
scritto dell’8 marzo 2023 la Cassa CO 1 ha affermato di non essere mai stata in
possesso dei doc. T ed U, allegati dai ricorrenti il 28 febbraio 2023, e che
giustificano l’accoglimento del ricorso, “ma non l’assegnazione di
ripetibili. Infatti i ricorrenti avrebbero potuto semplicemente trasmetterli
alla Cassa, e ciò già in sede di opposizione. Senza che, per fare ciò, fosse
necessario ricorrere a un legale” (doc. XI). Il 16 marzo 2023 l’amministrazione
ha confermato di non dover versare le ripetibili agli insorgenti (doc. XIII).
1.11. Con
osservazioni del 24 marzo 2023 i ricorrenti hanno ribadito il loro diritto alle
ripetibili, giacché se la Cassa CO 1 avesse richiamato gli incarti dalla Cassa __________,
il diritto alle indennità sarebbe stato riconosciuto sin da subito. Inoltre le
motivazioni contenute nella decisione su opposizione impugnata non permettevano
di comprendere appieno le ragioni del rifiuto. Infine, i ricorrenti affermano
di aver contattato, tramite RI 2, l’amministrazione e di aver ricevuto conferma
che le decisioni concernevano i mesi di novembre e dicembre 2021 e non 2020 e
per questo motivo non hanno prodotto immediatamente la documentazione
pertinente (doc. XV).
1.12. Lo
scritto è stato trasmesso alla Cassa con facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte entro il 3 aprile 2023 (doc. XVI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. In due
distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265,
consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale
federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere
contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità
giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid.
1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus
einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes
schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl.
Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des
Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).
Nei
casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto.
Il TF
ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno
2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio
2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società,
senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).
Va
comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20
giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della
società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i
dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e
proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni
richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter
versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto
riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro
gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di
ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a
causa di infortunio.
In
concreto, considerato che il titolare della prestazione, socio e presidente
della gerenza della società, ha interposto ricorso unitamente alla società
stessa, non vi sono motivi per non entrare nel merito dell’impugnativa.
2.2. A norma
dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della
sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2
Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia
divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda
su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato
assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6
cpv. 3 Lptca).
Questa
norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso”.
Secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza
(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura
ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum
Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, p. 737) solo nella
misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste
quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei
sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare
nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare
il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 p. 123 consid. 5c; DTF
127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237). Infatti la nuova
decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a
quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (STCA
32.2021.72 del 25 novembre 2021, consid. 2.2; Pfleiderer in:
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2016, seconda edizione, ad art. 58 n. 46, p. 1227 con
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite
pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.),
Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG,
2001, pp. 193 e 210).
Rimangono
riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in
argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013).
Nel
caso di specie con la decisione su opposizione del 3 febbraio 2023, che
ha riesaminato quella del 5 dicembre 2022 (cfr. doc. III), la Cassa ha accolto
la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus in favore di RI 2 per
il mese di gennaio 2022 ed ha confermato il rifiuto di pagamento delle
indennità per i mesi di novembre e dicembre 2020.
La decisione su opposizione resa
pendente lite dalla Cassa di compensazione non mette fine alla vertenza in
quanto non corrisponde pienamente alle richieste dei ricorrenti, ai quali
continua ad essere negato il diritto a prestazioni per i mesi di novembre 2020
e dicembre 2020.
Il Tribunale deve pertanto entrare
nel merito della lite, ritenuto che oggetto del contendere è la questione di
sapere se la società ricorrente ha diritto, in favore del proprio socio e
presidente della gerenza, alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 1°
novembre 2020 al 31 dicembre 2020.
nel merito
2.3. Ai sensi
dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale
può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti
o imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il
Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha,
in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla
diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di
guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020
con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Per il
periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 il diritto alle indennità di
Considerandi
perdita di guadagno è disciplinato dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
nella sua versione del 6 luglio 2020 (DTF 148 V 162, consid. 3.2; STF
9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1).
Dopo
che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020
il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato
una nuova regolamentazione che ha sostituito quella precedentemente in vigore
(cfr. anche STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1, destinata a
pubblicazione)
Secondo
l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno così modificato,
hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17
settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a
provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la
loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata
in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019
hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10
000.
franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato
l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero,
questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
Il 18
giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il
diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31
dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi
giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato
stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus:
prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
Il 17
dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità
dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso
giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il
cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio
federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei
seguenti termini:
"
3ter L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag.
5829)
Il 20
gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così
corretto (cfr. RU 2021 18):
"
Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta
limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro
attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito
della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore
dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che
l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita
di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione
considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una
perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione
della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media
degli anni 2015-2019.
L’art.
2.
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante
cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi
1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis è stato modificato nel senso che
hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12.
LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della
legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)
attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai
sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo
considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di
guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa
attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa
condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se
non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in
proporzione alla durata dell’attività.
Dal 1°
gennaio 2023 l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stata abrogata.
2.4
Nel caso
di specie la Cassa di compensazione ha ritenuto adempiute due delle tre
condizioni poste dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, ossia un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 di
almeno fr. 10'000 e una considerevole diminuzione della cifra d’affari (cfr.
allegato doc. 4, decisione formale del 6 ottobre 2022).
L’amministrazione
ha tuttavia rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per i mesi di
novembre 2020 e dicembre 2020 poiché la società ricorrente avrebbe versato il
salario al proprio socio e presidente della gerenza e di conseguenza non
sarebbe stata adempiuta la terza condizione, e meglio quella della perdita
salariale.
Sennonché,
come ammesso dalla Cassa con gli scritti dell’8 marzo 2023 (doc. XI) e del 16
marzo 2023 (doc. XIII), dalla documentazione prodotta il 28 febbraio 2023
emerge che in quel periodo la società non ha versato il salario al suo
dipendente. Dai conteggi salariali relativi ai mesi litigiosi si evince infatti
che a RI 2 è stato erogato unicamente l’assegno di formazione di fr. 250 (doc.
T ed U; cfr. anche doc. R) e che la Cassa __________ aveva riconosciuto le
prestazioni sulla base della documentazione allegata (cfr. doc. R, doc. I e L;
cfr. anche doc. S).
In
queste condizioni, rammentato che con la decisione su opposizione del 3
febbraio 2023 la Cassa ha riesaminato la decisione su opposizione impugnata e
riconosciuto il diritto a prestazioni per il mese di gennaio 2022, in
accoglimento del ricorso, il punto 1.1 della citata decisione su opposizione va
modificato nel senso che la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 per i
mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 è accolta e l’incarto va rinviato alla
Cassa affinché calcoli l’importo delle prestazioni cui ha diritto RI 2 (sull’importo
massimo delle indennità cfr. art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022 e marginale 1060 della
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus [CIC]; cfr. anche STCA
42.2021.64
del 20 dicembre 2021, consid. 2.4).
2.5
I
ricorrenti chiedono l’assunzione di numerose prove.
Alla
luce dell’esito del ricorso, a loro favorevole, il TCA rinuncia ad assumere
ulteriori prove.
Va qui rammentato che conformemente, alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF
8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018
consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del
21.
novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;
STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo
2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.6
Per
l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
La Cassa
afferma che i ricorrenti non hanno diritto alle ripetibili poiché non è mai
stata in possesso dei documenti T e U che giustificano l’accoglimento del
ricorso e che sono stati prodotti solo il 28 febbraio 2023. Tali documenti
potevano essere allegati già in sede di opposizione senza far capo ad un
legale.
A
torto.
Infatti,
dalle tavole processuali emerge che la Cassa __________ aveva già riconosciuto
il diritto alle prestazioni per i mesi di novembre e dicembre 2020 (doc. R, V e
Z, cfr. anche doc. 5, pag. 2).
Se la
Cassa CO 1 avesse da subito richiamato l’intero incarto dalla Cassa __________
avrebbe accolto immediatamente le richieste dei ricorrenti o avrebbe potuto
chiedere ulteriori delucidazioni alla Cassa __________ in merito.
Infatti,
come rammenta la giurisprudenza
federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3), gli
accertamenti incombono in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo
derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l’assicuratore esamina le
domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio
2020.
consid. 5.4. e STCA 30.2020.9 del 22 febbraio 2021).
Del resto la necessità del ricorso
è comprovata dal fatto che per il mese di gennaio 2022 la Cassa ha modificato
la propria decisione su opposizione solo dopo l’inoltro dell’impugnativa del 23
gennaio 2023 (sul tema cfr. Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224
ad art. 61, pag. 1133).
Ai
ricorrenti vanno di conseguenza riconosciute le ripetibili.
2.7
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.
1.
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS
830.31]; Kieser, Covid-19 –
Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama
der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020
pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Il punto 1.1 della decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 è
modificato nel senso che la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 per i
mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 è accolta.
§§ L’incarto
è rinviato alla Cassa per il calcolo delle prestazioni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 2'000 (IVA inclusa), a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti