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Decisione

42.2023.7

Calcolato prestazione assist. tenendo conto, a titolo di spesa per l'alloggio, del solo canone locativo. Non esperita istruttoria per verificare se ricorrente abbia sostenuto anche spese accessorie che andavano tenute in considerazione fino a massimale 9 Laps. Rinvio atti per approfondimenti

24 aprile 2023Italiano35 min

annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.7

CL/gm

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana

Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27

gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29

dicembre 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza

sociale

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 5 settembre 2022, l’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (in seguito: USSI) ha riconosciuto all’unità di riferimento

composta da RI 1 (responsabile, classe 1957, beneficiario anche di prestazioni

AVS/AI e di prestazioni complementari AVS e AI) e __________ (classe 1971) una

prestazione ordinaria Las di fr. 512.- al mese per il periodo da agosto a

novembre 2022.

Tale importo,

in concreto, è, poi, stato versato dall’amministrazione ad __________, locatore

dell’ente in cui abita la coppia. In particolare, nel proprio calcolo volto a

stabilire le prestazioni assistenziali ordinarie di diritto, l’amministrazione

ha, infatti, tenuto conto (e meglio come si vedrà nel prosieguo; cfr. infra

consid. 2.7.) di fr. 1'000.- a valere quale “spesa computabile Las” per

l’alloggio ove la coppia risiede dal luglio 2022 (cfr. doc. 18-21).

1.2. Con

reclamo del 1° ottobre 2022 (sottoscritto anche dalla compagna) l’assistito si

è opposto al provvedimento del 5 settembre precedente ritenendo la decisione in

questione “integralmente (…) inaccettabile, cioè non conforme all’attuale

esponenziale aumento del costo della vita: alimentazione – affitto “pur

modesto” – elettricità – riscaldamento – piccole spese – imprevisti ed

eccezioni.”.

Contestando

il provvedimento dell’USSI, il reclamante ha, poi, fatto valere quanto segue:

"

La sig.ra __________ che vive con me, è totalmente a mio carico. Inoltre

la stessa sua salute è precaria (di vari disturbi).

Settimana passata ha

dovuto per i dolori recarsi dal dentista per estrarre i 2 denti doloranti, di

conseguenza io ho dovuto pagare al dentista fr. 500.- di tasca mia. In seguito

deve ritornare dal dentista per ulteriori interventi. (…) vi farò avere copia

del preventivo.

(…) con la presente io

vi chiedo gentilmente di rivedere e quindi aggiornare la decisione del 5.9.2022

in quanto non più sostenibile agli attuali costi della vita.” (cfr. doc. 13-14)

1.3. Con

decisione su reclamo del 29 dicembre 2022, l’USSI ha confermato il

provvedimento del 5 settembre precedente sulla base delle seguenti

argomentazioni:

" (…) la decisione applica i criteri

stabiliti dalla legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di

tale base legale.

Nell’ambito

dell’assistenza vie inoltre il principio di sussidiarietà in base al quale

occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il

diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili.

Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente

e non per rimborsare eventuali debiti.

Nel

caso in esame, [ndr: è] pacifico che dal “foglio per il calcolo per la

prestazione complementare AVS/AI” dell’istituto delle assicurazioni sociali

valido dal 1° gennaio 2021 risulta che il signor RI 1 beneficia di CHF 17'880.-

annui quali rendite AVS/AI e di CHF 555.- mensili quali prestazioni

complementari.

Le argomentazioni

del reclamante non possono essere seguite.

Si

ribadisce che il forfait di base per il mantenimento corrisponde ai costi del

consumo quotidiano delle economie domestiche a basso reddito e rappresenta

quindi il minimo per un’esistenza dignitosa a lungo termine, in altre parola

l’assistenza non garantisce il precedente tenore di vita. In particolare, copre

le seguenti spese.

·

Alimentazione, bevande, tabacco

·

Abbigliamento e calzature

·

Consumi energetici (escluse le spese accessorie)

·

Gestione generale dell’economia domestica

·

Cura personale

·

Spese di trasporto (trasporti pubblici locali)

·

Comunicazioni a distanza, internet, radio/TV

·

Formazione, tempo libero, sport, intrattenimento

·

Altre

A

titolo abbondanziale si rileva che l’USSI ha erroneamente inserito nella

tabella di calcolo allegata alla decisione del 5 settembre 2022 gli importi

delle rendite AVS/AI e PC inerenti l’anno 2020 e non quelli aggiornati, in

essere dal 1° gennaio 2021. Da tale errore è emerso un fabbisogno mensile pari

a CHF 512.-. Applicando i corretti importi relativi alla decisione di

prestazione complementare AVS/AI del 15 novembre 2021, tenendo in particolare

conto di una rendita AVS/AI annua di CHF 17'880.- anziché di CHF 17’724.- e una

prestazioni complementare annua di CHF 6'660.- anziché di 6'600.-, sarebbe

emerse una prestazioni assistenziale inferiore a quella effettivamente

riconosciuta dall’USSI con decisione del 5 settembre 2022.

A

titolo informativo si ribadisce al reclamante, che vi è per il medesimo,

qualora lo ritenesse necessario, la possibilità di chiedere all’USSI il

riconoscimento di una prestazione assistenziale speciale a copertura delle cure

dentarie.” (cfr. doc. 1-7)

1.4. Contro

la decisione su reclamo del 29 dicembre 2022, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso,

sottoscritto, oltre che dall’assistito, dalla sua compagna e dal locatore

dell’ente in cui i due vivono.

In

particolare, il ricorrente ha contestato il fatto che la prestazione

assistenziale stabilita dall’USSI corrisponda alla cifra, ritenuta troppo

esigua, di fr. 512.- al mese.

Secondo

la tesi ricorsuale, tale somma, versata direttamente ad __________, non

corrisponde, infatti, all’integralità della pigione, pari a fr. 1'000.- mensili

e non è, quindi sufficiente per far fronte alle spese di alloggio.

Ciò

ritenuto, altresì, che oltre al canone locativo, “l’inquilino deve assumersi

le relative spese di ca. fr. 500.- al mese (riscaldamento – elettricità – acqua

– t. rifiuti)”.

Per

tale ragione, in sede ricorsuale l’assistito chiede “un adeguamento (…)

dagli attuali fr. 512.- mensili ca l’affitto almeno a fr. 950.- mensili, cifra

ritenuta modesta, non esorbitante, e questo per 2 persone” (cfr. doc. I).

1.5. Nella

propria risposta di data 16 febbraio 2023, l’USSI ha chiesto la reiezione del

gravame e preso posizione come segue:

" (…)

7.

Come rilevato nella decisione impugnata, cui si rinvia integralmente, è

pacifico che dal contratto di locazione del 1° luglio 2022 risulti una pigione

mensile di CHF 1'000.- con l’indicazione scritta a mano “tutte le spese sono

a carico dei conduttori” senza alcuna indicazione sull’ammontare totale

annuo né tantomeno se tali costi debbano essere pagati anticipatamente e

secondo quale cadenza (mensile, trimestrali/semestrali).

A

seguito della richiesta del signor RI 1, da anni l’USSI paga parzialmente la

spesa dell’alloggio dovuta da quest’ultimo direttamente al locatore. La parte

scoperta rimane a carico del beneficiario dell’assistenza.

Si

rileva che secondo l’art. 22 lett. c Las per il calcolo delle spese per

l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’9 Laps.

L’art.

9 cpv.1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte da

due persone, l’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI, nel 2022 è pari a CHF 19'440.- annui ossia CHF

1'620.- mensili nella regione 1, a CHF 18'900.- annui, ossia CHF 1'575.-

mensili nella regione 2 e a CHF 17'520.- annui, ossia CHF 1'460.- mensili nella

regione 3.

L’UR

del ricorrente, composta da quest’ultimo e dalla convivente __________, prevede

che per la locazione nel Comune di __________, nella regione 2, possa essere

riconosciuta una pigione massima annua di CHF 18'900.- pari a CHF 1'575.-

mensili.

Non

avendo, tuttavia, previsto nel contratto di locazione alcun importo relativo

alle spese accessorie, né tantomeno regolamentato il relativo pagamento, l’USSI

ha inserito nella tabella di calcolo per la definizione del diritto alle

prestazioni assistenziali una spesa alloggiativa mensile di CHF 1'000.-.

L’USSI

potrà riconoscere al ricorrente il riconoscimento di prestazioni speciali a

copertura delle spese accessorie fino al massimale dell’affitto riconoscibile

per la sua locazione, in casu CHF 1'575.-. Sta tuttavia al ricorrente chiederne

il riconoscimento comprovando le spese effettive. Non essendo giunta all’USSI

una tale richiesta, e nemmeno in sede di ricorso, non è possibile per l’USSI

emettere una decisione in tal senso.” (cfr. doc. III).

1.6. In data

20 febbraio 2023, il TCA, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di

causa della resistente, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.

doc. IV).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l’USSI, nella propria

decisione del 5 settembre 2022, ha stabilito correttamente, o meno, la

prestazione assistenziale ordinaria spettante all’unità di riferimento del

ricorrente per il periodo da agosto a novembre 2022 (pari, come visto, a fr.

512.00; cfr. supra consid. 1.1.) computando a titolo di spesa per l’alloggio l’ammontare

di fr. 1'000.-, pari alla pigione convenuta tra locatore e conduttore.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti

della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla

legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti

stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura,

l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono

commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di

regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La Las

rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per

l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento -

Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

986.--

2

persone

1'509.--

3

persone

1'834.--

4

persone

2'110.--

5

persone

2'386.--

Per

ogni persona

+ 200.--

supplementare

1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per

unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli

importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di

riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2

Supplemento di integrazione

a.

Inserimento

sociale

A

tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la

sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la

partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait

globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di

CHF 100.-- al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante

la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.--

al mese.

b.

Inserimento professionale

A

tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la

sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare

alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in

aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento

d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU

58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Gli importi menzionati relativi

all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017,

BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo

2018).

Per l’anno 2019 si

rileva che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati

come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

995.--

2

persone

1'523.--

3

persone

1'851.--

4

persone

2'129.--

5

persone

2'407.--

Per

ogni persona

+ 202.--

supplementare”

(cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019,

in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479).

Dal 1°

gennaio 2020 a valere per l’anno 2020, gli importi gli importi del forfait

di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali sono nuovamente stati aumentati, e meglio come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

997.--

2

persone

1'525.--

3

persone

1'854.--

4

persone

2'134.--

5

persone

2'413.--

Per

ogni persona

+ 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 27 dicembre 2019

pag. 455-456),

mentre,

per il 2021 ed a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono stati così modificati:

"

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona

1’006.--

2

persone

1'539.--

3

persone

1'871.--

4

persone

2'153.--

5

persone

2'435.--

Per

ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020,

pag. 2)

e sono

poi rimasti invariati per il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).

Infine,

il TCA rileva che per il 2023 ed a decorrere dal gennaio 2023, gli importi sono

stati modificati come segue:

"

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’031.--

2

persone

1'577.--

3

persone

1'918.--

4

persone

2'206.--

5

persone

2'495.--

Per

ogni

persona

+ 209.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2023, in BU 1/2023 del 13 gennaio 2023,

pag. 5 e segg.).

2.5. Per

quanto attiene in particolare al calcolo della spesa per l’alloggio, l’art. 22

lett. c Las enuncia che ai fini della determinazione della prestazione

assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie

effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art.

9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari, per il 2022, a fr. 16’440.-

nella regione 1, fr. 15’900.- nella regione 2 e fr. 14’520.- nella regione 3.

Per le

unità di riferimento composte, come nel caso di specie, da due persone, la

spesa per l’alloggio nel 2022 era computata tenendo conto di un supplemento di

fr. 3'000.- in tutte e tre le regioni per la seconda persona (cfr. art. 10 cpv.

1 lett. b n. 1 e 2 LPC nella versione in vigore nel 2022; art. 2 della Legge di

applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari

all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità -

LaLPC).

Secondo

l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento

convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente.

L’art.

5 cpv. 2 Reg.Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che

non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1

Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano

l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento

(cfr. supra).

Il

principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che

compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni

complementari.

Le Direttive della CSIAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021,

al punto C.4.1. “Spese di alloggio e spese accessorie

in generale”,

prevedono che:

"

(…)

■ Principio: alloggio conveniente

1Ci si attende che i

beneficiari del sostegno vivano in alloggi con pigione conveniente. Di

principio, i bambini non hanno diritto a una camera ciascuno.

2Sono computabili le spese

di alloggio in conformità alle condizioni locali, incluse le spese accessorie

riconosciute ai sensi del diritto di locazione.

■ Spese di alloggio eccessive

3Le spese di alloggio

eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione ragionevolmente

esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le condizioni di

disdetta.

4Prima di esigere un

trasloco, occorre esaminare la situazione che si presenta nel singolo caso. In

particolare, si devono prendere in considerazione:

a. le dimensioni e la composizione

della famiglia

b. l’eventuale radicamento in un

determinato luogo

c. l’età e lo stato di salute dei

beneficiari; e

d. il loro grado di integrazione

sociale

5In caso di rifiuto di

cercare un alloggio più conveniente o di traslocare in un alloggio ritenuto

ragionevolmente esigibile e più conveniente, l’interessato non ha nessun

diritto alla presa a carico della parte delle spese di alloggio ritenuta

eccessiva.

6Se è comprovato che i

beneficiari del sostegno non sono in grado di trovare un alloggio, l’organo

dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di emergenza.

■ Spiegazioni

a) Linee

guida concernenti la pigione

Il

livello delle pigioni varia a dipendenza delle regioni e dei comuni. Per le

spese di alloggio si raccomanda pertanto di definire dei limiti massimi

scaglionati in considerazione delle dimensioni dell’economia domestica e di

verificarli periodicamente. Le linee guida emanate sulle pigioni devono basarsi

su un metodo di calcolo professionale e poggiare sui dati attuali delle offerte

immobiliari locali. Le linee guida non devono essere finalizzate a pilotare gli

arrivi o le partenze delle persone economicamente sfavorite.

b) Spese

di alloggio eccessive

Se le

spese di alloggio sono eccessive e il trasloco in un alloggio più conveniente è

considerato ragionevolmente esigibile, al beneficiario del sostegno deve essere

fissato un termine adeguato per la ricerca di una soluzione abitativa più

economica. Durante tale periodo, le spese di alloggio eccessive devono essere

prese a carico, salvo che l’interessato abbia già antecedentemente comunicato

di rifiutarsi di cercare un alloggio più conveniente. Nell’eventualità di

termini di disdetta più lunghi, i beneficiari del sostegno possono essere

tenuti ad avvalersi delle possibilità di disdetta straordinaria per motivi

gravi (art. 266g CO) o per trasferimento del rapporto di locazione a un nuovo

conduttore (art. 264 CO).

c)

Pigione, spese accessorie incluse

La

copertura dei bisogni primari include la pigione per un alloggio adeguato e le

spese accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione. Compete ai

servizi sociali di stabilire, nelle proprie linee guida sulle pigioni, se e in

quale misura prendere in considerazione le spese accessorie. Nella misura in

cui sono ammesse dal diritto di locazione, è importante che le spese accessorie

vengano assunte nell’ambito della copertura dei bisogni primari. Ciò vale sia

per i contributi di acconto che per i conguagli annuali, nella misura in cui la

loro scadenza rientri nel periodo di concessione del sostegno. I rimborsi dei

pagamenti di acconto corrisposti in eccesso devono essere computati come

reddito al momento del versamento (D.1).

d)

Dimensioni dell’alloggio

Nell’ambito

dell’aiuto sociale, la dimensione dell’alloggio è un criterio di secondaria

importanza. Da un lato, i limiti massimi fissati per le spese di alloggio per

ogni singola economia domestica comportano già di per sé una limitazione

automatica delle dimensioni dell’alloggio. Dall’altro, un intervento delle

autorità avrebbe poco senso e non sarebbe legalmente giustificato se una

persona vivesse in un alloggio di grandi dimensioni i cui costi rientrano nei

limiti definiti.”.

Riguardo alla funzione

delle disposizioni CSIAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011, pag. 171-172.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre

2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del

18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50

consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.6. In una

sentenza 8C_216/2018 del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una

persona che aveva postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1°

settembre 2015, ha deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato,

a titolo di spesa per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio

2015 per il 1° settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel

marzo 2014, l’importo di fr. 1'200.- al mese, massimo ammissibile per due

persone nel Canton Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.

In effetti

in quel caso di specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato

intensamente un alloggio più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a

causa di problemi di salute non era in grado di cercare un appartamento è stata

smentita dal fatto che in ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio

adeguato a lei.

Questo Corte, in una sentenza

42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a stabilire se correttamente o

meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta

nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa

per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione

massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che

Fatti

il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo

di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una

persona sola.

In quell’occasione il TCA ha

annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI

affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento

il ricorrente vivesse da solo, con il fratello o eventualmente con una terza

persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato

che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato che l’appartamento era abitato

unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere computato a titolo di

pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale

ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili,

e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese, superiore a

tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato

che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la collaborazione, se richiesta,

degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato

che vista la sua situazione personale (persona sola) una soluzione abitativa

meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 era senz’altro

esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che

all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a

titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione

meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6

mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente avesse manifestato,

anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un

nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova

abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe stato conteggiato,

oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a

titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione

in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

Con

giudizio 42.2018.15 del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai

sensi dei considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era

stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro

reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo

ammissibile Las.

Questa

Corte ha segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di

abitazione era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un

lasso di tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una

soluzione alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili

Las non andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza

tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per

due persone di fr. 15'000.--.

Quale

spesa per l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare

superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Trascorso

il termine di sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma

nemmeno pretesi, concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a

carico dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale

reddito aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il

massimo ammissibile Las.

In una

sentenza 42.2018.37-38 del 18 marzo 2019, il TCA ha stabilito che a ragione

l’USSI, nella decisione relativa alla prestazione assistenziale spettante ad

una ricorrente invitata a trovare un subentrante nei successivi sei mesi

ritenuta una pigione maggiore di quanto riconosciuto dai parametri

dell’assistenza sociale, ha tenuto conto quale spesa per l’alloggio unicamente

dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr. 13'200.-- annui (importo

massimale Las allora riconosciuto e che già tiene conto delle spese accessorie

alle locazione), senza integrare la prestazione assistenziale ordinaria con una

prestazione speciale al fine di coprire il costo effettivo dell’appartamento

che occupava computando anche le spese accessorie.

2.7. Nell’evenienza

concreta il ricorrente, nato il 22 novembre 1957, ha beneficiato (e beneficia)

delle prestazioni assistenziali dal 2014 per un ammontare complessivo che il 1°

febbraio 2023 l’USSI ha quantificato in fr. 236'373.85 (cfr. doc. 45-65).

Il 1°

luglio 2022, RI 1 e __________ (in qualità di conduttori), d’un lato, ed __________

(locatore), dall’altro, hanno sottoscritto, senza deposito di garanzia, un

contratto di locazione a valere dal giorno stesso, di durata indeterminata, per

l’ente sito a __________, composto da quattro locali. La pigione è stata

fissata in fr. 12'000.- annui, pari a fr. 1'000.- mensili. Per quel che

riguarda le spese accessorie, i contraenti, ponendo in evidenza che le medesime

“non sono comprese” nel canone locativo, hanno precisato con

un’annotazione che “tutte le spese sono a carico dei conduttori” (cfr.

doc. 74-75).

Con

scritto del 15 luglio 2022, gli assistiti hanno comunicato all’USSI di avere

locato l’ente di __________ dall’inizio di quel mese e trasmesso all’amministrazione

le coordinate bancarie del locatore su cui versare l’importo relativo alle

pigioni mensili (cfr. doc. 76-79).

In

particolare, dagli atti emerge che l’USSI era stato autorizzato da RI 1 a

versare la pigione direttamente al locatore già in occasione del precedente

rapporto di locazione sottoscritto dagli assistiti (cfr. doc. 98).

Dalla

decisione del 5 settembre 2022 oggetto della presente vertenza, emerge che, per

calcolare le prestazioni assistenziali spettanti all’unità di riferimento

composta da RI 1 e da __________, l’USSI ha tenuto conto di un reddito mensile

di fr. 2'027.- e di una spesa computabile Las di fr. 2'000.-.

La

voce “reddito computabile Las” è stata calcolata sulla base, d’un lato,

della rendita AVS percepita da RI 1, pari a fr. 17'724.- annui e, d’altro lato,

delle prestazioni complementari corrisposte al ricorrente per il 2020 (il cui

conteggio tiene, tra gli altri, conto di uscite per “affitto” di fr.

13'200.- annui; cfr. doc. 28-29) nella misura di fr. 6'600.- annui, per un

totale di fr. 24'342.- all’anno e di fr. 2'027.- al mese.

La

spesa computabile è, invece, costituita dalle voci “spesa di alloggio

effettiva” di fr. 1'000.- al mese e “premi assicurativi malattia Las”,

pure di fr. 1'000.- al mese (cfr. doc. 20-21).

Contro

la decisione del 5 settembre 2022, il ricorrente ha, come visto (cfr. supra

consid. 1.2.), interposto reclamo.

Successivamente,

__________ ha comunicato all’USSI quanto segue:

"

(…) il sottoscritto ha dato in affitto la casa al n. 1, in __________ e

questo a partire dal 1.07.2022, contratto già in vostro possesso firmato d’ambo

le parti, cioè valido secondi il Codice delle obbligazioni (CATEF).

Per il mese di luglio

2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

agosto 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

settembre 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

ottobre 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

novembre 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

dicembre 2022 = Fr. 1'000.-

dedotto i fr. 512.- da

voi anticipati.

Le spese d’abitazione

sono a carico degli inquilini (…)” (cfr. all. A a doc. I).

Con

raccomandata del 12 dicembre 2022, sottoscritta tanto dai ricorrenti, quanto da

__________, alla resistente è stato comunicato che sia il reclamo del 1°

ottobre precedente, che la lettera del mese di novembre, erano rimasti senza

riscontro, e meglio come segue:

"

(…) Ritengo inaccettabile il suo rifiuto (non collaborativo) in ambito

Considerandi

sociale, cioè grave mancanza. Con la presente le concedo tempo fino al 20

dicembre 2022 per dare seguito a quanto è di sua inequivocabile compito

sociodoveroso. In caso contrario, mi vedo costretto a denunciarla alle

autorità, e/o il dipartimento sociale. In attesa di quanto lei mi deve per

dovere (…)” (cfr. doc. 8).

Sulla

decisione su reclamo emessa dall’USSI il 29 dicembre 2022 già si è detto (cfr.

supra consid. 1.3.).

In

data 14 febbraio 2023, pendente ricorso presso il TCA contro la decisione su

reclamo del 29 dicembre 2022, l’USSI, e meglio due giorni prima di trasmettere

a questa Corte la propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5.), ha

chiesto al ricorrente di produrre “i conteggi delle spese accessorie legale

al (…) contratto di locazione per una nostra valutazione ed eventuale

presa a carico” (cfr. doc. 190).

2.8

In

concreto, il TCA rileva, innanzitutto, che nel calcolo della prestazione

assistenziale ordinaria spettante all’unità di riferimento composta da RI 1 e __________

è stata correttamente computata, la somma di fr. 12'000.- annui, pari a fr.

1'000.-- al mese a valere quale corrispettivo del solo canone locativo.

Tale

ammontare corrisponde, infatti, al costo effettivo della pigione che il

ricorrente è chiamato a corrispondere ad __________ in base al contratto di

locazione sottoscritto il 1° luglio 2022 (cfr. supra consid. 2.7.).

Di

questi fr. 1'000.- al mese, fr. 512.-, corrispondenti a alla prestazione

assistenziale di diritto per l’unità di riferimento di RI 1, sono stati

mensilmente corrisposti direttamente dall’USSI ad __________, proprietario

dell’immobile in cui si trova l’ente locato dal ricorrente. La parte restante,

a fronte dei redditi computabili Las di cui beneficia l’assistito, avrebbe

dovuto essere invece corrisposta dal conduttore al locatore.

Come

visto, però, ai fini di determinare l’ammontare della “spesa per l’alloggio”

computabile, l’art. 22 lett. c Las dispone che oltre alla pigione - che in

concreto corrisponde, come visto, a fr. 1'000.- mensili - venga tenuto conto

anche delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9

Laps (cfr. supra consid. 2.5.).

In

concreto, l’importo di fr. 1'000.- riconosciuto quale “spesa per l’alloggio”

comprende il solo canone di locazione e non anche le eventuali spese

accessorie.

Dall’incarto

emerge che il ricorrente, sino a dopo aver interposto reclamo contro la

decisione del 5 settembre 2022, non aveva mai fatto valere, per il periodo in

concreto determinante, di aver sostenuto delle spese accessorie in relazione

all’ente locato a __________, né - e meglio come rilevato dall’USSI nella

propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5. e doc. III) - le aveva

circostanziate, documentate o quantificate, al di là dell’indicare

genericamente in sede ricorsuale che le stesse si attesterebbero sui fr. 500.-

al mese (importo che di per sé sarebbe inferiore al massimale di cui all’art. 9

Laps).

Il TCA

rileva, però che tanto dal contratto di locazione in atti (“tutte le spese

sono a carico dei conduttori”; cfr. supra consid. 2.8.) quanto dallo

scritto trasmesso all’USSI da __________ nel novembre 2022 (“Le spese

d’abitazione sono a carico degli inquilini”; cfr. supra consid. 2.7.) e,

ancora, dalle censure ricorsuali (“l’inquilino deve assumersi le relative

spese di ca. fr. 500.- al mese (riscaldamento – elettricità – acqua – t. rifiuti)”

(cfr. supra consid. 1.4.) emerge che l’assistito dovrebbe far fronte a spese

ulteriori rispetto alla pigione.

Per

maggiore tranquillità, questa Corte ritiene

conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dalla resistente,

la quale, nella procedura di reclamo non ha esperito alcuna specifica

istruttoria circa relativa alla loro natura ed eventuale ammontare.

Una richiesta in tal senso al ricorrente (peraltro generica e

non riferita al periodo oggetto della presente vertenza) è infatti stata

trasmessa all’assistito dall’USSI unicamente pendente ricorso, due giorni prima

della risposta di causa poi inviata dalla resistente al TCA (cfr. supra consid.

1.5

e 2.7.).

Questa Corte ritiene che, visto

l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa

- implicante il passaggio all'autorità di ricorso della

trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143

V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF

127.

V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002) -, l’USSI non

avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori mentre era pendente la

procedura ricorsuale davanti al TCA.

In relazione

allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene

alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale

federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo

luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed

ha rilevato:

"

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti

incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art.

43.

LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende

d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha

bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.

3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale

un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto -

per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede

federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un

serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto

essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46

del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid.

2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del

24.

settembre 2012 consid. 2.10.

Nel

caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

reclamo del 29 dicembre 2022 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui

un complemento istruttorio, segnatamente volto a stabilire, mediante la

collaborazione del ricorrente, quali spese accessorie egli abbia sostenuto (ed

in che misura) in relazione all’ente locato a Cugnasco-Gerra nel periodo tra agosto

e novembre 2022 ed emetta, quindi, una nuova decisione.

2.9

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e

1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 29 dicembre 2022 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti