42.2023.8
Rettamente USSI ha chiesto la restituzione delle prestazioni Las per mese in cui ricorrente, oltre a beneficiare dell'aiuto sociale, ha ricevuto da terzi fr. 800.- poi usati per acquistare veicolo senza darne comunicazione all'amministrazione. Principio di sussidiarietà
24 aprile 2023Italiano28 min
redditi e i prestiti devono quindi essere considerati per la determinazione di un
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2023.8
CL/gm
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana
Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25
gennaio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28
dicembre 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza
sociale
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 28 dicembre 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 26 ottobre
2022 (cfr. doc. 13-14) con cui aveva a chiesto RI 1 (a beneficio delle
prestazioni assistenziali da agosto 2016; cfr. doc. 29-58) la restituzione di
fr. 800.- a titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel mese di
aprile 2021.
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
Fatti
I. Nell’ambito
dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona
nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al
fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i
redditi e i prestiti devono quindi essere considerati per la determinazione di un
eventuale fabbisogno scoperto. L’assistenza sociale non ha come scopo quello di
estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni
assistenziali di far fronte alle necessità contingenti. Inoltre il diritto
all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in
questione.
Le argomentazioni del
reclamante non possono essere seguite. La prestazione assistenziale mensile
versata al reclamante nel mese di aprile 2021 era stata calcolata, nella
relativa decisione, non tenendo in considerazione il prestito ricevuto, che
andava computato nel calcolo volto a determinarla. Lo fosse invece stato,
sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante non aveva
diritto all’ammontare della prestazione erogata dall’USSI.
L’USSI ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 26 ottobre
2022, ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto
all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali
versate in eccesso. (…)” (cfr. doc. 4-8)
ed ha
rammentato che “per costante giurisprudenza federale, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso l’obbligo è stabilito definitivamente (…)”.
Quanto
alle pretese dell’assistito, che “nel caso di specie (…) afferma tra l’altro
di aver agito in buona fede e che la restituzione costituirebbe un onere troppo
grave”, l’amministrazione ha, dunque, osservato che “tali censure
riguardano le condizioni del condono (…) che verranno esaminate nella procedura
successiva con separata decisione dopo che la presente sarà cresciuta in
giudicato. Tale procedura verrà attivata d’ufficio” (cfr. doc. 4-8).
1.2. Contro
la decisione su reclamo l’assistito – con “l’aiuto della (…) assistente
sociale” - ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
l’annullamento dell’ordine di restituzione e quindi della decisione su reclamo
impugnata, facendo valere che i fr. 800.- costituivano un prestito da parte di
amici, poi rimborsato, teso all’acquisto di un autoveicolo. In particolare, ha
osservato quanto segue:
" (…) Nel mese di aprile 2021 ho
acquistato un veicolo per il tramite di risparmi (500 franchi) e di un prestito
ricevuto da amici (800 franchi) per un totale di 1'300 franchi. Il prestito è
stato restituito non appena possibile. Trattandosi di un prestito restituito
non immaginavo di dover notificare all’USSI questa entrata.
Nel mese di ottobre 2022
sono stato informato dell’importanza di notificare tutti i prestiti
all’assistenza ho comunicato l’acquisto della macchina. L’USSI ha domandato di
giustificare perché non avessi annunciato tempestivamente l’acquisto e io ho
risposto a questa domanda. (…)
Vi presento ora
l’importanza che aveva e ha tutt’oggi la macchina che ho potuto acquistare
tramite un prestito di amici.
Nel mese di aprile 2021
stavo svolgendo attività di utilità pubblica pressa __________, cercavo
un’attività lavorativa e in parallelo stavo per diventare padre per la terza
volta. Per meglio organizzare i miei impegni lavorativi e familiari, così come
per aumentare le mie possibilità di trovare lavoro ho deciso di acquistare una
macchina. Ho trovato una buona offerta per l’acquisto di una macchia usata e,
con dei piccoli risparmi e un gentile prestito dei miei amici, ho deciso di
acquistarla. Per incrementare ulteriormente le mie possibilità di trovare
lavoro, a settembre 2022 ho iniziato un percorso d’inserimento proposto
dall’Ufficio del Sostegno Sociale dell’Inserimento. Il progetto d’inserimento
denominato Pre Apprendistato d’Integrazione (PAI) prevede lo svolgimento di un
anno preparatorio in visto dell’inizio di un apprendistato. Questo percorso si
struttura nello svolgimento di una parte formativa a __________ a una parte
lavorativa a __________.
L’acquisto della
macchina effettuato nel 2021 ad oggi mi sta permettendo di agevolare lo
svolgimento del mio percorso Pre Apprendistato d’Integrazione e conciliarlo con
la mia vita familiare (sono papà di tre bambini). Senza un veicolo sarebbe
particolarmente complicato effettuare tutti gli spostamenti, considerato che
vivo a Lugano, dedicarmi allo studio serale e in parallelo essere presente per
la mia famiglia. (…)
Ritengo che l’acquisto della
macchina sia stata una cosa molto importante per me, la mia famiglia ed il
nostro futuro. Dover restituire questi soldi ci metterebbe inoltre in una
situazione di difficoltà.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 20 febbraio 2023, l’USSI propone di respingere il ricorso con
argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente
vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. V).
1.4. Il 21
febbraio 2023, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.
doc. VI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 il rimborso di fr.
800.- corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente
nell’aprile 2021.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino
dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.2. L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (cpv.
1).
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente
privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente
dal segreto professionale (cpv. 2).”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio (cpv. 2).”
2.3. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di
esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)."
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni
complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 RLaps
"L'organo designato dalla legge
speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai
sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle
domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di
rimborso è l’USSI.
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è
possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede
oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede
è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.
3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF
1946 II pag. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa
Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr.
STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno
2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata
in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da
parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
L’assistenza
sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.
L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di
prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al
contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,
pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza
sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato
scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva
delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del
principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto
l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di
tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e
indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione,
interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per
l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta
di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che
non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20
febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30
dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag.
65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di
sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,
prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre
possibilità di reddito.
Considerandi
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.
6.4
l’Alta Corte ha altresì osservato:
"
(…) l'aiuto sociale non deve essere
parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria
e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di
bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo
termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e STCA
42.2022.78
del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.
2.5
Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che
il ricorrente, classe 1986, cittadino __________, rifugiato a beneficio di un
permesso di dimora “B”, è, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 603), al
beneficio delle prestazioni assistenziali da agosto 2016. A favore del medesimo
e della sua unità di riferimento, sino a febbraio 2023, sono state erogate
prestazioni Las per complessivi fr. 207'739.95 (cfr. doc. 29-58).
Per
quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza (aprile 2021), dagli
atti emerge che con decisione del 2 marzo 2021, l’USSI - a seguito della
domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali presentata dal ricorrente
l’11 febbraio 2021 (cfr. doc. 644-646) - ha accordato all’assistito prestazioni
ordinarie di fr. 1'572.- mensili per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2021
(cfr. doc. 635-638).
Con
scritto datato 3 ottobre 2022 (sebbene dal timbro sembra essere stato ricevuto
dalla resistente il successivo 8 novembre) il servizio Accompagnamento sociale
della __________, nella persona di __________, ha comunicato all’USSI quanto
segue:
"
(…) per conto della persona indicata in oggetto [ndr: il ricorrente],
che seguiamo in qualità di servizio sociale, vi comunichiamo le informazioni
richieste del suo acquisto della macchina.
Giorno dell’acquisto:
07.04.2021
da un proprietario privato (contatto su FB)
Marca: __________
1.4.2006
Prezzo 1'300 FR dati a
mano
Targa: __________
Il signor RI 1 ha pagato
500.
fr (in quel periodo faceva un programma occupazionale) e il resto gli è
stato prestato da amici, in allegato trovate la loro dichiarazione.” (cfr. doc.
19).
Dall’allegata
dichiarazione, invero datata il giorno successivo rispetto allo scritto
dell’assistente sociale, e meglio 4 ottobre 2022, emerge che __________ e __________
hanno dichiarato “che ad aprile 2021 abbiamo prestato 800 Fr. a RI 1 per
comprare la macchina” (cfr. doc. 18 e 20).
Il 5
ottobre 2022, l’USSI ha comunicato al ricorrente (ed in copia al Municipio di __________)
quanto segue:
"
(…) siamo venuti a conoscenza del fatto che in data 7 aprile 2021 ha
effettuato un acquisto di un’autovettura, in parte finanziato con un prestito
da amici. A tal proposito la invitiamo a giustificare (per iscritto) il motivo
per il quale non ha comunicato tempestivamente queste informazioni”,
assegnandogli
un termine scadente il successivo 17 ottobre per fornire un riscontro (cfr.
doc. 16).
Con
mail del 10 ottobre 2022, l’assistente sociale __________, avendo “visto la
lettera” inviata all’assistito, ha comunicato all’USSI quanto segue:
"
(…) scrivo quello che mi ha riferito RI 1. RI 1 ha riferito della
macchina agli AFI e agli API con il rinnovo (anno 2020), inoltre mi ha riferito
che cercando appartamento aveva annunciato che aveva una macchina al nostro
ufficio, (rispetto a questo, è possibile che __________ magari te lo aveva
annunciato e tra i diversi incarti, ecc l’informazione non è stata
registrata?). Lui era abbastanza convinto che non serviva annunciarlo
direttamente anche a te. Personalmente ho il dubbio che non sempre le persone
sappiano esattamente le separazioni all’interno dei servizi. Rispetto a questo,
mi sono mossa per spiegare nel dettaglio le informazioni che servono con un
interprete (un amico di RI 1).” (cfr. doc. 11-12).
Con
mail del 18 ottobre 2022, __________, collaboratore del servizio prestazioni
dell’USSI, ha risposto all’assistente sociale, oltre che ribadendo la necessità
di una presa di posizione formale da parte di RI 1, comunicando quanto segue:
"
(…) Tu mi comunichi che lui ha riferito agli AFI e PI (anno 2020); a
parte il fatto che l’acquisto è stato effettuato nel 2021, il sig. RI 1
dovrebbe sapere (ritenuto che è in assistenza dal 2016 e che nella nostra
lettera è scritto chiaramente) che ogni cambiamento deve essere comunicato al
nostro ufficio.” (cfr. doc. 11).
Quanto
alla richiesta di giustificazione del 5 ottobre 2022, con scritto pervenuto
all’USSI il 8 novembre successivo, ma che RI 1 pretende essere stato redatto il
18.
ottobre 2022, il ricorrente, aiutato “dall’assistente sociale __________”
ha comunicato alla resistente quanto segue:
"
(…) purtroppo i miei ostacoli linguistici non mi permettono di
comprendere nel dettaglio le richieste degli uffici. Per questo motivo sono
seguito dal servizio di accompagnamento sociale di __________. Ho sempre fatto
il rinnovo con un’assistente sociale che mi aiutava a compilarlo. Io non ero a
conoscenza del fatto che era qualcosa da dover dichiarare direttamente a lei,
né all’assistente sociale. Quando mi hanno fatto la domanda diretta per
richiedere il rinnovo AFI/API, ho risposto positivamente. Questo a
dimostrazione del fatto che agivo in buona fede.
Il mio interesse non era
di nascondere nulla. Infatti, quando ho cercato un nuovo appartamento,
02/03/2022, ho espressamente detto ad __________ che cercavo con il posteggio. Normalmente
per quanto riguarda le dichiarazioni, le trasmetto sempre all’assistente
sociale e in seguito, se me lo comunica, vi avverto direttamente io.” (cfr.
doc. 15).
Con
decisione del 26 ottobre 2022, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 800.- (cfr.
supra consid. 1.1. e doc. 13).
Il 4
novembre 2022, RI 1 (“con l’aiuto dell’assistente sociale __________”)
si è opposto al provvedimento dell’amministrazione, chiedendo una rivalutazione
del suo caso e facendo valere che la restituzione lo metterebbe “molto in
difficoltà finanziaria”. Quanto alla somma di fr. 800.- (che indica essere
stata utilizzata “esclusivamente per l’acquisto della macchina”),
l’allora reclamante ha precisato che “questi soldi non sono una donazione da
parte dei miei amici, ma sia il signor __________ che il signor __________
vogliono la restituzione di questi soldi e quindi io sono in debito con loro”.
Dettagliando
i motivi per i quali l’acquisto dell’autoveicolo rappresentava e rappresenta,
per l’assistito (oltre a renderlo “più attrattivo per il mercato del lavoro”)
e la sua famiglia, una necessità, RI 1 ha precisato che il prestito è stato da
lui richiesto “in buona fede”.
Infine,
l’allora reclamante ha fatto valere che, avendo “pensato che i prestiti
degli amici per acquistare una macchina (sostanza)” non costituivano “un
reddito computabile”, non aveva “immaginato che fosse percepita nessuna
prestazione indebita” (cfr. doc. 10).
Con la
decisione su reclamo del 28 dicembre 2022, la resistente ha, come visto (cfr.
supra consid. 1.1. e doc. 4-8), respinto il gravame presentato dall’assistito.
Ai
fini della presente vertenza giova accennare brevemente al fatto che dagli
estratti del conto bancario presso __________, intestato al ricorrente, tra
marzo ed aprile 2021 non emergono accrediti riconducibili al prestito di fr.
800.- poi oggetto dell’ordine di restituzione (cfr. doc. 594-599).
2.6
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte rileva che è incontestato che ad aprile 2021 il
ricorrente ha beneficiato di una dazione di denaro pari a fr. 800.- da parte di
due conoscenti/amici e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se tale
somma costituisca, o meno, un prestito (ciò che risulta da una dichiarazione
peraltro sottoscritta un anno e mezzo dopo rispetto a quando il denaro gli
sarebbe effettivamente stato consegnato; cfr. supra 2.5.), che il ricorrente, inoltre,
prima ha riferito di essere a tutt’oggi da rimborsare (cfr. supra consid. 2.5.
e doc. 10), poi di avere già rimborsato (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), senza
fornire alcun riscontro documentale a supporto di tale ultima affermazione.
In realtà, sia che fosse una
donazione, sia che si trattasse di un prestito, tale somma, poi impiegata per
l’acquisto di un veicolo, avrebbe comunque dovuto essere impiegata dal
ricorrente per fare fronte alle proprie spese primarie (e non per l’acquisto di
un veicolo), e ciò conformemente al principio di sussidiarietà, ritenuto che,
lo si rammenta, l’aiuto sociale è sussidiario in
rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr.
supra consid. 2.4.).
Nella fattispecie sono adempiuti i
presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.) ritenuto che
rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti al ricorrente
per aprile 2021, ad un anno e mezzo di distanza circa sono emersi dei fatti
nuovi, atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli
iniziali delle prestazioni assistenziali.
È quindi evidente che il calcolo
delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate
dell’unità di riferimento, comprensive di quei fr. 800.-.
RI 1, quindi, da un profilo oggettivo,
ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali concernenti
il mese di aprile 2021.
Al
riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.1.) che è tenuto alla
restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo.
In concreto, dagli atti emerge,
poi, che, in violazione di doveri che gli incombono ai sensi degli artt. 67-68,
RI 1 solo un anno e mezzo dopo aver ricevuto la somma di denaro ed avere
acquistato un autoveicolo ha comunicato alla resistente di avere beneficiato di
quell’entrata (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.).
Quanto affermato dal ricorrente circa la sua mancata conoscenza
dei propri doveri – e segnatamente circa il fatto ch’egli pretende che non
sapeva che avrebbe dovuto informare l’USSI della ricezione di un prestito - non
gli è del resto di ausilio alcuno (cfr. doc. I).
Egli, infatti, d’un lato, sebbene pretende di avere sempre chiesto
i rinnovi delle prestazioni Las “con un’assistente sociale che mi aiutava a
compilarlo”, ha comunque sottoscritto (tra le altre) la richiesta di
rinnovo inoltrata l’11 febbraio 2021, in cui è stato risposto negativamente
alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica
fossero cambiati (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 644-646).
Inoltre, nemmeno in occasione della successiva richiesta di
prestazioni Las, quando anche a volere per mera ipotesi di lavoro seguire la
tesi ricorsuale, sarebbe (nel frattempo) intervenuto un mutamento quantomeno
nella sua sostanza (ricordato ch’egli indica “prestiti degli amici per
acquistare una macchina (sostanza)” cfr. supra consid. 2.5.) l’assistito ha
fatto menzione dell’acquisto dell’avvenuto acquisto del veicolo all’USSI (cfr.
doc. 627-629).
Ma ancora, giova evidenziare che in tutte le decisioni concernenti
le prestazioni assistenziali concesse dall’USSI al ricorrente è stato
espressamente indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i
relativi provvedimenti, ossia all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento di Bellinzona, ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei membri dell’unità di riferimento, nonché “ogni entrata
finanziaria” (cfr. tra gli altri e con riferimenti alle decisioni emesse
dall’USSI nel 2021 doc. 536, 538, 542, 566, 573, 575, 608, 609, 611, 620, 624,
634, 636).
Da una semplice lettura della decisione relativa all’assistenza
sociale emerge, dunque, che l’USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48
Las; 2 Reg. Las; supra consid. 2.3.), deve essere informato di ogni cambiamento
rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
D’altro lato, se da una parte il ricorrente pretende che i suoi “ostacoli
linguistici” non gli permetterebbero “di comprendere nel dettaglio le
richieste degli uffici”, d’altra parte non si può non tenere in
considerazione che il medesimo e la sua unità di riferimento beneficiano
(anche) delle prestazioni assistenziali (e delle relative informazioni sugli
obblighi che incombono agli assistiti) sin dal 2016, che in caso di necessità
egli giova dell’aiuto di un amico che gli funge da interprete (cfr. supra
consid. 2.5. e doc. 11-12), che ha frequentato dei corsi di italiano (cfr. doc.
260, 287), misure di integrazione (cfr. doc. 320) e Pre Apprendistato
d’integrazione (cfr. doc. 222-225) in lingua italiana, ma soprattutto che RI 1
quando ha proceduto all’acquisto del veicolo tramite il prestito di fr. 800.- non
ha interpellato l’USSI per avere delucidazioni su come comportarsi e chiarire,
qualora ancora ve ne fosse la necessità, quali doveri gli incombevano.
In ogni caso, le indicazioni a disposizione del ricorrente erano
come visto sufficienti per comprendere che eventuali variazioni nel reddito a
disposizione della propria economia domestica costituiscono una condizione
decisiva per beneficiare dell’assistenza sociale e che, qualora avesse nutrito
dei dubbi, l’assistito avrebbe, comunque, dovuto chiedere ragguagli all’USSI.
In simili condizioni l’insorgente non può fare appello né
alla violazione dell’art. 18 Laps relativo all’informazione e consulenza da
parte dell’amministrazione (e dell’art. 27 LPGA applicabile per analogia) cui
sembra fare implicito riferimento quando pretende di avere sempre compilato le
richieste di rinnovo delle prestazioni con l’ausilio dell’assistente sociale e
di non sapere che il prestito ricevuto andava segnalato alla resistente, né
alla tutela della sua buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost per
essere liberato dall’obbligo di restituire (cfr. STF 8C_26/2015 del 5 gennaio
2016.
consid. 5.2.- 5.3.).
Il fatto, poi, che avesse eventualmente (nulla risultando in tal
senso dagli atti dell’incarto) informato l’autorità preposta alla concessione
degli AFI e degli API del prestito, oltre ad essere poco verosimile, ritenuto
che l’informazione in questione, stando a quanto riferito dall’assistente
sociale, il ricorrente pretende di averla fornita ancor prima di ricevere la
somma di fr. 800.- e procedere all’acquisto del veicolo (cfr. supra consid.
2.5
e doc 11-12), nemmeno gli è, in ogni caso di ausilio, ritenuto che, come
visto, è l’USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg. Las; supra
consid. 2.3.), che deve essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini
del diritto alle prestazioni, e meglio come emerge chiaramente dalle decisioni rese
nei confronti del ricorrente e della sua unità di riferimento.
Al di là
di quanto precede, il TCA rileva che a questo stadio è irrilevante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.
2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre
2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.
527-528, edizione francese), così come lo è la valutazione a sapere se la
restituzione costituirebbe, dal profilo economico, un onere troppo grave per il
ricorrente.
2.7
Questa
Corte rileva, altresì, che anche l’importo chiesto in restituzione
dall’amministrazione (peraltro non oggetto di contestazioni in punto al suo
ammontare), è pari alla somma che il ricorrente ha indicato di aver ricevuto
dai due amici, e meglio fr. 800.-, di modo che (rimanendo, peraltro,
incontestata) non presta fianco a critiche.
2.8
Alla
luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 28 dicembre 2022
deve, pertanto, essere confermata.
2.9
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è
gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”.
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti