Lexipedia

Decisione

42.2023.8

Rettamente USSI ha chiesto la restituzione delle prestazioni Las per mese in cui ricorrente, oltre a beneficiare dell'aiuto sociale, ha ricevuto da terzi fr. 800.- poi usati per acquistare veicolo senza darne comunicazione all'amministrazione. Principio di sussidiarietà

24 aprile 2023Italiano28 min

redditi e i prestiti devono quindi essere considerati per la determinazione di un

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2023.8

CL/gm

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana

Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25

gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 28

dicembre 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza

sociale

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione su reclamo del 28 dicembre 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 26 ottobre

2022 (cfr. doc. 13-14) con cui aveva a chiesto RI 1 (a beneficio delle

prestazioni assistenziali da agosto 2016; cfr. doc. 29-58) la restituzione di

fr. 800.- a titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel mese di

aprile 2021.

L’amministrazione

ha motivato il proprio provvedimento come segue:

" (…)

Fatti

I. Nell’ambito

dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona

nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al

fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i

redditi e i prestiti devono quindi essere considerati per la determinazione di un

eventuale fabbisogno scoperto. L’assistenza sociale non ha come scopo quello di

estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni

assistenziali di far fronte alle necessità contingenti. Inoltre il diritto

all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in

questione.

Le argomentazioni del

reclamante non possono essere seguite. La prestazione assistenziale mensile

versata al reclamante nel mese di aprile 2021 era stata calcolata, nella

relativa decisione, non tenendo in considerazione il prestito ricevuto, che

andava computato nel calcolo volto a determinarla. Lo fosse invece stato,

sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante non aveva

diritto all’ammontare della prestazione erogata dall’USSI.

L’USSI ha pertanto

rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 26 ottobre

2022, ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto

all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali

versate in eccesso. (…)” (cfr. doc. 4-8)

ed ha

rammentato che “per costante giurisprudenza federale, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso l’obbligo è stabilito definitivamente (…)”.

Quanto

alle pretese dell’assistito, che “nel caso di specie (…) afferma tra l’altro

di aver agito in buona fede e che la restituzione costituirebbe un onere troppo

grave”, l’amministrazione ha, dunque, osservato che “tali censure

riguardano le condizioni del condono (…) che verranno esaminate nella procedura

successiva con separata decisione dopo che la presente sarà cresciuta in

giudicato. Tale procedura verrà attivata d’ufficio” (cfr. doc. 4-8).

1.2. Contro

la decisione su reclamo l’assistito – con “l’aiuto della (…) assistente

sociale” - ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto

l’annullamento dell’ordine di restituzione e quindi della decisione su reclamo

impugnata, facendo valere che i fr. 800.- costituivano un prestito da parte di

amici, poi rimborsato, teso all’acquisto di un autoveicolo. In particolare, ha

osservato quanto segue:

" (…) Nel mese di aprile 2021 ho

acquistato un veicolo per il tramite di risparmi (500 franchi) e di un prestito

ricevuto da amici (800 franchi) per un totale di 1'300 franchi. Il prestito è

stato restituito non appena possibile. Trattandosi di un prestito restituito

non immaginavo di dover notificare all’USSI questa entrata.

Nel mese di ottobre 2022

sono stato informato dell’importanza di notificare tutti i prestiti

all’assistenza ho comunicato l’acquisto della macchina. L’USSI ha domandato di

giustificare perché non avessi annunciato tempestivamente l’acquisto e io ho

risposto a questa domanda. (…)

Vi presento ora

l’importanza che aveva e ha tutt’oggi la macchina che ho potuto acquistare

tramite un prestito di amici.

Nel mese di aprile 2021

stavo svolgendo attività di utilità pubblica pressa __________, cercavo

un’attività lavorativa e in parallelo stavo per diventare padre per la terza

volta. Per meglio organizzare i miei impegni lavorativi e familiari, così come

per aumentare le mie possibilità di trovare lavoro ho deciso di acquistare una

macchina. Ho trovato una buona offerta per l’acquisto di una macchia usata e,

con dei piccoli risparmi e un gentile prestito dei miei amici, ho deciso di

acquistarla. Per incrementare ulteriormente le mie possibilità di trovare

lavoro, a settembre 2022 ho iniziato un percorso d’inserimento proposto

dall’Ufficio del Sostegno Sociale dell’Inserimento. Il progetto d’inserimento

denominato Pre Apprendistato d’Integrazione (PAI) prevede lo svolgimento di un

anno preparatorio in visto dell’inizio di un apprendistato. Questo percorso si

struttura nello svolgimento di una parte formativa a __________ a una parte

lavorativa a __________.

L’acquisto della

macchina effettuato nel 2021 ad oggi mi sta permettendo di agevolare lo

svolgimento del mio percorso Pre Apprendistato d’Integrazione e conciliarlo con

la mia vita familiare (sono papà di tre bambini). Senza un veicolo sarebbe

particolarmente complicato effettuare tutti gli spostamenti, considerato che

vivo a Lugano, dedicarmi allo studio serale e in parallelo essere presente per

la mia famiglia. (…)

Ritengo che l’acquisto della

macchina sia stata una cosa molto importante per me, la mia famiglia ed il

nostro futuro. Dover restituire questi soldi ci metterebbe inoltre in una

situazione di difficoltà.” (cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta del 20 febbraio 2023, l’USSI propone di respingere il ricorso con

argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente

vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. V).

1.4. Il 21

febbraio 2023, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.

doc. VI).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione

di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 il rimborso di fr.

800.- corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente

nell’aprile 2021.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino

dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi

necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio

2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.2. L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (cpv.

1).

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente

privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente

dal segreto professionale (cpv. 2).”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare

tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento

di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati

fuori del luogo di domicilio (cpv. 2).”

2.3. Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai

sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il

condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di

esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo

amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La

restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha

percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle

condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,

il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)."

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni

complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 RLaps

"L'organo designato dalla legge

speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle

domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di

rimborso è l’USSI.

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è

possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede

oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede

è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.

3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF

1946 II pag. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa

Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr.

STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno

2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata

in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da

parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza

sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.

L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di

prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva

delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del

principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto

l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di

tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e

indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione,

interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per

l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta

di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che

non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20

febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30

dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag.

65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di

sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

Considerandi

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.

6.4

l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…) l'aiuto sociale non deve essere

parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria

e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di

bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo

termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e STCA

42.2022.78

del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.

2.5

Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che

il ricorrente, classe 1986, cittadino __________, rifugiato a beneficio di un

permesso di dimora “B”, è, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 603), al

beneficio delle prestazioni assistenziali da agosto 2016. A favore del medesimo

e della sua unità di riferimento, sino a febbraio 2023, sono state erogate

prestazioni Las per complessivi fr. 207'739.95 (cfr. doc. 29-58).

Per

quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza (aprile 2021), dagli

atti emerge che con decisione del 2 marzo 2021, l’USSI - a seguito della

domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali presentata dal ricorrente

l’11 febbraio 2021 (cfr. doc. 644-646) - ha accordato all’assistito prestazioni

ordinarie di fr. 1'572.- mensili per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2021

(cfr. doc. 635-638).

Con

scritto datato 3 ottobre 2022 (sebbene dal timbro sembra essere stato ricevuto

dalla resistente il successivo 8 novembre) il servizio Accompagnamento sociale

della __________, nella persona di __________, ha comunicato all’USSI quanto

segue:

"

(…) per conto della persona indicata in oggetto [ndr: il ricorrente],

che seguiamo in qualità di servizio sociale, vi comunichiamo le informazioni

richieste del suo acquisto della macchina.

Giorno dell’acquisto:

07.04.2021

da un proprietario privato (contatto su FB)

Marca: __________

1.4.2006

Prezzo 1'300 FR dati a

mano

Targa: __________

Il signor RI 1 ha pagato

500.

fr (in quel periodo faceva un programma occupazionale) e il resto gli è

stato prestato da amici, in allegato trovate la loro dichiarazione.” (cfr. doc.

19).

Dall’allegata

dichiarazione, invero datata il giorno successivo rispetto allo scritto

dell’assistente sociale, e meglio 4 ottobre 2022, emerge che __________ e __________

hanno dichiarato “che ad aprile 2021 abbiamo prestato 800 Fr. a RI 1 per

comprare la macchina” (cfr. doc. 18 e 20).

Il 5

ottobre 2022, l’USSI ha comunicato al ricorrente (ed in copia al Municipio di __________)

quanto segue:

"

(…) siamo venuti a conoscenza del fatto che in data 7 aprile 2021 ha

effettuato un acquisto di un’autovettura, in parte finanziato con un prestito

da amici. A tal proposito la invitiamo a giustificare (per iscritto) il motivo

per il quale non ha comunicato tempestivamente queste informazioni”,

assegnandogli

un termine scadente il successivo 17 ottobre per fornire un riscontro (cfr.

doc. 16).

Con

mail del 10 ottobre 2022, l’assistente sociale __________, avendo “visto la

lettera” inviata all’assistito, ha comunicato all’USSI quanto segue:

"

(…) scrivo quello che mi ha riferito RI 1. RI 1 ha riferito della

macchina agli AFI e agli API con il rinnovo (anno 2020), inoltre mi ha riferito

che cercando appartamento aveva annunciato che aveva una macchina al nostro

ufficio, (rispetto a questo, è possibile che __________ magari te lo aveva

annunciato e tra i diversi incarti, ecc l’informazione non è stata

registrata?). Lui era abbastanza convinto che non serviva annunciarlo

direttamente anche a te. Personalmente ho il dubbio che non sempre le persone

sappiano esattamente le separazioni all’interno dei servizi. Rispetto a questo,

mi sono mossa per spiegare nel dettaglio le informazioni che servono con un

interprete (un amico di RI 1).” (cfr. doc. 11-12).

Con

mail del 18 ottobre 2022, __________, collaboratore del servizio prestazioni

dell’USSI, ha risposto all’assistente sociale, oltre che ribadendo la necessità

di una presa di posizione formale da parte di RI 1, comunicando quanto segue:

"

(…) Tu mi comunichi che lui ha riferito agli AFI e PI (anno 2020); a

parte il fatto che l’acquisto è stato effettuato nel 2021, il sig. RI 1

dovrebbe sapere (ritenuto che è in assistenza dal 2016 e che nella nostra

lettera è scritto chiaramente) che ogni cambiamento deve essere comunicato al

nostro ufficio.” (cfr. doc. 11).

Quanto

alla richiesta di giustificazione del 5 ottobre 2022, con scritto pervenuto

all’USSI il 8 novembre successivo, ma che RI 1 pretende essere stato redatto il

18.

ottobre 2022, il ricorrente, aiutato “dall’assistente sociale __________”

ha comunicato alla resistente quanto segue:

"

(…) purtroppo i miei ostacoli linguistici non mi permettono di

comprendere nel dettaglio le richieste degli uffici. Per questo motivo sono

seguito dal servizio di accompagnamento sociale di __________. Ho sempre fatto

il rinnovo con un’assistente sociale che mi aiutava a compilarlo. Io non ero a

conoscenza del fatto che era qualcosa da dover dichiarare direttamente a lei,

né all’assistente sociale. Quando mi hanno fatto la domanda diretta per

richiedere il rinnovo AFI/API, ho risposto positivamente. Questo a

dimostrazione del fatto che agivo in buona fede.

Il mio interesse non era

di nascondere nulla. Infatti, quando ho cercato un nuovo appartamento,

02/03/2022, ho espressamente detto ad __________ che cercavo con il posteggio. Normalmente

per quanto riguarda le dichiarazioni, le trasmetto sempre all’assistente

sociale e in seguito, se me lo comunica, vi avverto direttamente io.” (cfr.

doc. 15).

Con

decisione del 26 ottobre 2022, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 800.- (cfr.

supra consid. 1.1. e doc. 13).

Il 4

novembre 2022, RI 1 (“con l’aiuto dell’assistente sociale __________”)

si è opposto al provvedimento dell’amministrazione, chiedendo una rivalutazione

del suo caso e facendo valere che la restituzione lo metterebbe “molto in

difficoltà finanziaria”. Quanto alla somma di fr. 800.- (che indica essere

stata utilizzata “esclusivamente per l’acquisto della macchina”),

l’allora reclamante ha precisato che “questi soldi non sono una donazione da

parte dei miei amici, ma sia il signor __________ che il signor __________

vogliono la restituzione di questi soldi e quindi io sono in debito con loro”.

Dettagliando

i motivi per i quali l’acquisto dell’autoveicolo rappresentava e rappresenta,

per l’assistito (oltre a renderlo “più attrattivo per il mercato del lavoro”)

e la sua famiglia, una necessità, RI 1 ha precisato che il prestito è stato da

lui richiesto “in buona fede”.

Infine,

l’allora reclamante ha fatto valere che, avendo “pensato che i prestiti

degli amici per acquistare una macchina (sostanza)” non costituivano “un

reddito computabile”, non aveva “immaginato che fosse percepita nessuna

prestazione indebita” (cfr. doc. 10).

Con la

decisione su reclamo del 28 dicembre 2022, la resistente ha, come visto (cfr.

supra consid. 1.1. e doc. 4-8), respinto il gravame presentato dall’assistito.

Ai

fini della presente vertenza giova accennare brevemente al fatto che dagli

estratti del conto bancario presso __________, intestato al ricorrente, tra

marzo ed aprile 2021 non emergono accrediti riconducibili al prestito di fr.

800.- poi oggetto dell’ordine di restituzione (cfr. doc. 594-599).

2.6

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte rileva che è incontestato che ad aprile 2021 il

ricorrente ha beneficiato di una dazione di denaro pari a fr. 800.- da parte di

due conoscenti/amici e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se tale

somma costituisca, o meno, un prestito (ciò che risulta da una dichiarazione

peraltro sottoscritta un anno e mezzo dopo rispetto a quando il denaro gli

sarebbe effettivamente stato consegnato; cfr. supra 2.5.), che il ricorrente, inoltre,

prima ha riferito di essere a tutt’oggi da rimborsare (cfr. supra consid. 2.5.

e doc. 10), poi di avere già rimborsato (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), senza

fornire alcun riscontro documentale a supporto di tale ultima affermazione.

In realtà, sia che fosse una

donazione, sia che si trattasse di un prestito, tale somma, poi impiegata per

l’acquisto di un veicolo, avrebbe comunque dovuto essere impiegata dal

ricorrente per fare fronte alle proprie spese primarie (e non per l’acquisto di

un veicolo), e ciò conformemente al principio di sussidiarietà, ritenuto che,

lo si rammenta, l’aiuto sociale è sussidiario in

rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr.

supra consid. 2.4.).

Nella fattispecie sono adempiuti i

presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.) ritenuto che

rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti al ricorrente

per aprile 2021, ad un anno e mezzo di distanza circa sono emersi dei fatti

nuovi, atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli

iniziali delle prestazioni assistenziali.

È quindi evidente che il calcolo

delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate

dell’unità di riferimento, comprensive di quei fr. 800.-.

RI 1, quindi, da un profilo oggettivo,

ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali concernenti

il mese di aprile 2021.

Al

riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.1.) che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo.

In concreto, dagli atti emerge,

poi, che, in violazione di doveri che gli incombono ai sensi degli artt. 67-68,

RI 1 solo un anno e mezzo dopo aver ricevuto la somma di denaro ed avere

acquistato un autoveicolo ha comunicato alla resistente di avere beneficiato di

quell’entrata (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.).

Quanto affermato dal ricorrente circa la sua mancata conoscenza

dei propri doveri – e segnatamente circa il fatto ch’egli pretende che non

sapeva che avrebbe dovuto informare l’USSI della ricezione di un prestito - non

gli è del resto di ausilio alcuno (cfr. doc. I).

Egli, infatti, d’un lato, sebbene pretende di avere sempre chiesto

i rinnovi delle prestazioni Las “con un’assistente sociale che mi aiutava a

compilarlo”, ha comunque sottoscritto (tra le altre) la richiesta di

rinnovo inoltrata l’11 febbraio 2021, in cui è stato risposto negativamente

alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica

fossero cambiati (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 644-646).

Inoltre, nemmeno in occasione della successiva richiesta di

prestazioni Las, quando anche a volere per mera ipotesi di lavoro seguire la

tesi ricorsuale, sarebbe (nel frattempo) intervenuto un mutamento quantomeno

nella sua sostanza (ricordato ch’egli indica “prestiti degli amici per

acquistare una macchina (sostanza)” cfr. supra consid. 2.5.) l’assistito ha

fatto menzione dell’acquisto dell’avvenuto acquisto del veicolo all’USSI (cfr.

doc. 627-629).

Ma ancora, giova evidenziare che in tutte le decisioni concernenti

le prestazioni assistenziali concesse dall’USSI al ricorrente è stato

espressamente indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i

relativi provvedimenti, ossia all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento di Bellinzona, ogni cambiamento delle condizioni personali ed

economiche dei membri dell’unità di riferimento, nonché “ogni entrata

finanziaria” (cfr. tra gli altri e con riferimenti alle decisioni emesse

dall’USSI nel 2021 doc. 536, 538, 542, 566, 573, 575, 608, 609, 611, 620, 624,

634, 636).

Da una semplice lettura della decisione relativa all’assistenza

sociale emerge, dunque, che l’USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48

Las; 2 Reg. Las; supra consid. 2.3.), deve essere informato di ogni cambiamento

rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

D’altro lato, se da una parte il ricorrente pretende che i suoi “ostacoli

linguistici” non gli permetterebbero “di comprendere nel dettaglio le

richieste degli uffici”, d’altra parte non si può non tenere in

considerazione che il medesimo e la sua unità di riferimento beneficiano

(anche) delle prestazioni assistenziali (e delle relative informazioni sugli

obblighi che incombono agli assistiti) sin dal 2016, che in caso di necessità

egli giova dell’aiuto di un amico che gli funge da interprete (cfr. supra

consid. 2.5. e doc. 11-12), che ha frequentato dei corsi di italiano (cfr. doc.

260, 287), misure di integrazione (cfr. doc. 320) e Pre Apprendistato

d’integrazione (cfr. doc. 222-225) in lingua italiana, ma soprattutto che RI 1

quando ha proceduto all’acquisto del veicolo tramite il prestito di fr. 800.- non

ha interpellato l’USSI per avere delucidazioni su come comportarsi e chiarire,

qualora ancora ve ne fosse la necessità, quali doveri gli incombevano.

In ogni caso, le indicazioni a disposizione del ricorrente erano

come visto sufficienti per comprendere che eventuali variazioni nel reddito a

disposizione della propria economia domestica costituiscono una condizione

decisiva per beneficiare dell’assistenza sociale e che, qualora avesse nutrito

dei dubbi, l’assistito avrebbe, comunque, dovuto chiedere ragguagli all’USSI.

In simili condizioni l’insorgente non può fare appello né

alla violazione dell’art. 18 Laps relativo all’informazione e consulenza da

parte dell’amministrazione (e dell’art. 27 LPGA applicabile per analogia) cui

sembra fare implicito riferimento quando pretende di avere sempre compilato le

richieste di rinnovo delle prestazioni con l’ausilio dell’assistente sociale e

di non sapere che il prestito ricevuto andava segnalato alla resistente, né

alla tutela della sua buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost per

essere liberato dall’obbligo di restituire (cfr. STF 8C_26/2015 del 5 gennaio

2016.

consid. 5.2.- 5.3.).

Il fatto, poi, che avesse eventualmente (nulla risultando in tal

senso dagli atti dell’incarto) informato l’autorità preposta alla concessione

degli AFI e degli API del prestito, oltre ad essere poco verosimile, ritenuto

che l’informazione in questione, stando a quanto riferito dall’assistente

sociale, il ricorrente pretende di averla fornita ancor prima di ricevere la

somma di fr. 800.- e procedere all’acquisto del veicolo (cfr. supra consid.

2.5

e doc 11-12), nemmeno gli è, in ogni caso di ausilio, ritenuto che, come

visto, è l’USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg. Las; supra

consid. 2.3.), che deve essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini

del diritto alle prestazioni, e meglio come emerge chiaramente dalle decisioni rese

nei confronti del ricorrente e della sua unità di riferimento.

Al di là

di quanto precede, il TCA rileva che a questo stadio è irrilevante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.

2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre

2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p.

527-528, edizione francese), così come lo è la valutazione a sapere se la

restituzione costituirebbe, dal profilo economico, un onere troppo grave per il

ricorrente.

2.7

Questa

Corte rileva, altresì, che anche l’importo chiesto in restituzione

dall’amministrazione (peraltro non oggetto di contestazioni in punto al suo

ammontare), è pari alla somma che il ricorrente ha indicato di aver ricevuto

dai due amici, e meglio fr. 800.-, di modo che (rimanendo, peraltro,

incontestata) non presta fianco a critiche.

2.8

Alla

luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 28 dicembre 2022

deve, pertanto, essere confermata.

2.9

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è

gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”.

L’art. 61 lett. a LPGA, valido

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti