Lexipedia

Decisione

42.2023.9

Rettamente l'USSI ha chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali, avendo la ricorrente acquisito una sostanza rilevante a seguito della vendita di un immobile. La pretesa buona fede dell'inter

10 maggio 2023Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i danni occasionati da violente precipitazioni allo stabile di __________ (cfr.

doc. 156). In relazione a tale importo, agli atti figura uno scambio di mail

tra la resistente e la ricorrente dal quale si evince che il sinistro è stato

liquidato, al netto della franchigia e del “15% del margine di guadagno”,

per un ammontare di fr. 12'775.50 (cfr. doc. 142-144), corrisposto alla

ricorrente dall’assicurazione mediante due versamenti avvenuti il 21 marzo

2022, rispettivamente di fr. 9'580.50 l’uno e di fr. 3'195.- l’altro (cfr. doc.

140-141) e poi versato da RI 1 all’amministrazione il giorno stesso (cfr. doc.

131-132) a valere quale parziale rimborso delle prestazioni Las erogatele.

Con

mail del 28 marzo 2022, RI 1 ha trasmesso all’USSI la bozza del rogito di

compravendita dell’immobile di __________ (cfr. doc. 116). La proprietà in

vendita era gravata da ipoteche per complessivi fr. 440'000.- ed il prezzo di

compravendita era fissato in fr. 600'000.- (di cui il 4% sarebbe poi stato

trattenuto a titolo di deposito ex art. 253a LT; cfr. doc. 117-123).

Il 30

marzo 2022, l’USSI, visionata la bozza del rogito di compravendita immobiliare,

ha comunicato alla ricorrente quanto segue:

" (…) sarebbe preferibile che il notaio

versasse i soldi direttamente al nostro ufficio. Se però ciò non fosse

possibile, necessitiamo una dichiarazione scritta da parte sua che si impegna a

rimborsare, immediatamente ricevuto il saldo della compravendita immobiliare

sul suo conto, il debito nei nostri confronti (il conteggio le verrà inviato

non appena ci comunicherà la data della ricezione dell’importo sul suo conto

corrente)” (cfr. doc. 113).

Della

dichiarazione richiestale dall’USSI, la ricorrente ha trasmesso

all’amministrazione diverse copie e versioni.

Nella

prima, datata 30 aprile 2022, RI 1, ha dichiarato quanto segue:

" (…) come richiesto dall’USSI di

Bellinzona, non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della

vendita della mia proprietà di __________, mi impegno a riversare l’importo che

mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i

12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 112).

Accortasi

di aver erroneamente datato la dichiarazione citata 30 aprile 2022, la ricorrente

l’ha ritrasmessa, invariata nel contenuto, alla resistente via mail con data 30

marzo 2022 (cfr. doc. 108-109).

Il 1°

aprile 2022, però, RI 1 ha inviato all’USSI, sempre via mail, una nuova

dichiarazione, con le seguenti modifiche rispetto alla precedente:

" (…) come richiesto dall’USSI di

Bellinzona non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della

vendita della mia proprietà di __________, e nella misura in cui lo stesso sia

dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante da prezzo di vendita

uguale o superiore ai 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l’importo che

mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i

12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 100-101)

ed ha

comunicato all’amministrazione di avere “apportato una modifica alla

dichiarazione visto che il rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di

vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se non dovessi

concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con un utile

ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio

presso i vostri uffici con __________ e __________ [recte: __________]. Attendo

il suo ok e poi le invio per posta” (cfr. doc. 104 e 105).

Con

mail dell’11 aprile 2022, l’USSI ha autorizzato l’assistita “a firmare il

contratto di compravendita immobiliare come da bozza in nostro possesso”

(cfr. doc. 95).

Pure

con mail dell’11 aprile 2022, l’avv. __________, notaio rogante per la

compravendita, ha chiesto all’USSI quanto segue:

" (…) proceduralmente, firmeremo

l’atto, questo verrà inoltrato a registro fondiario per l’iscrizione e a quel

punto io sono autorizzata ad eseguire i pagamenti. Lei necessita di qualche

conferma, dichiarazione o impegno da parte mia? Sarebbe possibile avere una

conferma del capitale dovuto, fatto salvo il conteggio preciso al momento in

cui saremo in grado di comunicarle la presumibile data del bonifico?” (cfr.

doc. 85).

Di

risposta, il 13 aprile successivo __________ ha comunicato all’assistita quanto

segue:

" (…) Se lei non richiede ulteriori

aiuti, ad oggi il debito nei nostri confronti ammonta a CHF 32'235.00 (in data

22.3.2022 è stato registrato il versamento proveniente dall’assicurazione

ammontante a CHF 12'775.50), v. estratto allegato. Considerato che la quota

patrimoniale esente per persona singola ammonta a CHF 30'000.-, che il prezzo

di compravendita immobiliare ammonta a CHF 600'000.- e che il saldo restante a

suo favore dovrebbe essere superiore a CHF 30'000, il saldo che dovrà essere

rimborsato allo Stato dovrebbe ammontare a CHF 2'235.00.

A

fronte di ciò, il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio

ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del

rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la

decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta

ordinaria. Solo dopo l’allestimento di tale decisione, il debito nei nostri

confronti potrà essere rimborsato.

La

presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento

ufficiale per il rimborso del debito.” (cfr. doc. 84).

Dall’estratto

conto allegato alla mail emerge che, tra l’aprile 2020 ed aprile 2022, l’USSI

aveva erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 45'010.50, 12'775.50

dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, di modo che il

saldo a quel momento si presentava in totali fr. 32'235.- (cfr. doc. 91-94).

Di

tale comunicazione la ricorrente ha preso atto senza sollevare alcuna

perplessità (cfr. doc. 83).

In

data 8 giugno 2022, il notaio rogante ha trasmesso all’USSI l’istanza di

iscrizione della compravendita immobiliare relativa alla proprietà di __________,

indicante un prezzo di vendita di fr. 600'000.- (cfr. doc. 77-81).

Il 14

giugno 2022, la resistente ha chiesto al notaio, e meglio al fine di allestire

l’ordine di rimborso relativo a RI 1, il conteggio “dal quale risulta quale

importo l’utente riceverà dal prezzo di vendita dell’immobile, al netto delle

spese (TUI, ev. spese notarili e ipotecarie)” (cfr. doc. 71).

La

scheda contabile in questione è stata trasmessa all’USSI il 15 giugno 2022. Ne

risultano fr. 125'006.95 a valere quale “versamento saldo del prezzo”,

cui si aggiungono fr. 2'235.- computati quali “trattenuta per restituzione

al Cantone”, per un totale di fr. 127'241.95 (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 65-70).

Con

decisione del 17 giugno 2022, l’USSI ha chiesto a RI 1 il rimborso di fr.

35'629.45 (cfr. doc. 59-60).

Con

mail del 17 giugno 2022, l’avv. notaio __________, preso atto del

provvedimento, ha comunicato all’USSI quanto segue:

" (…) dando seguito alla telefonata

appena intercorsa, le chiedo cortesemente di ricontrollare lo scritto inviato

alla signor __________ [recte: RI 1]” (cfr. doc. 55).

Sandra

__________, per l’USSI, ha fornito il seguente riscontro:

" (…) effettivamente c’è un errore

nel primo paragrafo della nostra decisione di rimborso del 17 giugno 2022,

provvederò la più presto a farle avere la correzione.

In

merito al calcolo invece posso confermarle che è corretto. Per quanto concerne

la mia e-mail del 13 aprile 2022 trasmessa all’utente, la stessa era basata su

un utile di CHF 30'000.-, non su un utile di CHF 125'006.95. Non essendo in

possesso degli importi corretti il conteggio non poteva essere un conteggio

reale ma solo dimostrativo. Infatti nella stessa e-mail viene riportato che non

si tratta di un conteggio ufficiale e che restavamo in attesa dei dati reali”

(cfr. doc. 55).

Con

decisione del 20 giugno 2022, l’USSI ha quindi annullato e sostituito il

precedente provvedimento, mantenendo invariata la richiesta di rimborso in

totali fr. 35'629.45, chiesti alla ricorrente sempre in conseguenza

dell’acquisizione, da parte della medesima, di una sostanza rilevante. Questo

il calcolo operato dall’amministrazione:

Importo da rimborsare

Prestazioni di sostegno sociale erogate a suo favore

periodo: aprile 2020 – giugno 2022 (estratto allegato)

CHF 35'629.45

Utile a suo favore in seguito alla vendita della

sostanza immobiliare

CHF 125'006.95

Quota patrimoniale esente (per persona singola)

-

CHF 30’000

totale

CHF 35'629.45

(cfr.

doc. 53-54).

Dall’estratto

conto di data 17 giugno 2022 emerge che, tra l’aprile 2020 e il giugno 2022,

l’USSI ha erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 48'404.95,

12'775.50 dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, per un

saldo aggiornato di fr. 35'629.45 (cfr. doc. 61-64).

Ciononostante,

con mail del 20 giugno 2022, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI

che la sua assistita “mi dice di avere già versato l’importo di fr. 11'000

che non vede in deduzione del dovuto”, chiedendo alla collaboratrice

dell’amministrazione una verifica in tal senso (cfr. doc. 48).

Con

successiva mail, sempre del 20 giugno 2022, la legale ha, poi, comunicato

quanto segue:

" Gentile signora __________, la

ringrazio per la sua cortesia e per aver risposto al telefono alla domanda di

cui alla mail qui sotto. Rivedendo il tutto, mi sorge però un ulteriore dubbio

riguardo alla deduzione della quota patrimoniale esente. Mi sono riletta la sua

mail del 13 aprile 2022 alla signora RI 1 e il calcolo, per quanto provvisorio,

ipotizzava: un debito nei vostri confronti di fr. 32'235 e un saldo restante a

favore della signora RI 1, dopo la vendita, superiore a fr. 30'000 e cioè fr.

32'235, arrivando ad un saldo a favore dello Stato di fr. 2'235 (debito nei

vostri confronti – 30'000 esenti = 2'235).

Analogamente

a conti definitivi, dovrebbe essere effettuato il calcolo seguente: debito

attuale 35'629 – quota esente di fr. 30'000, saldo in vostro favore fr. 5'629.

Dove sbaglio?” (cfr. doc. 47).

A tale

comunicazione, la collaboratrice dell’USSI ha fornito immediatamente riscontro:

" (…) la somma esente sull’importo

che un utente riceve per la vendita di sostanza ammonta a fr. 30'000.-. Ad

esempio, se l’utente avesse ricevuto prestazioni USSI per CHF 200'000.- avrebbe

dovuto rimborsare al nostro ufficio CHF 95'000.- (CHF 125'000.- dedotto CHF

30'000.-). Se avesse ricevuto solo CHF 20'000.- non avrebbe dovuto rimborsare

nulla. Siccome ha incassato ca. CHF 125'000.- dovrà rimborsare l’importo di ca.

CHF 35'000.-.” (cfr. doc. 46).

Il 23

giugno successivo, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI quanto

segue:

" (…) la signora RI 1 non è

d’accordo con il calcolo da voi effettuato. Il motivo, tra l’altro, è il

contenuto della sua mail di data 13 aprile alla signora RI 1 che evidenza una

metodologia di calcolo completamente diversa. La signora RI 1 si è consultata

con un suo consulente esperto in materia, il quale le ha consigliato di

ricorrere contro la decisione di rimborso, soprattutto ma non solo per il fatto

che il calcolo del 13 aprile, per quanto provvisorio, evidenziava una

metodologia diversa a favore della signora RI 1, sulla base della quale la

signora ha deciso di vendere l’immobile a un determinato prezzo. (…) Per

evitare l’accumularsi di interessi, ha comunque provveduto al pagamento

dell’importo richiesto. Il pagamento non significa in nessun modo accettazione

della decisione di rimborso che viene formalmente contestata e che sarà oggetto

di ricorso ad opera del professionista che la signora RI 1 deciderà di

incaricare” (cfr. doc. 45-46).

Con

reclamo del 23 agosto 2022, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato la

decisione del 20 giugno 2022 con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli

poi ripresentati in sede ricorsuale (cfr. doc. 16-39).

Sulla

decisione su reclamo con la quale l’USSI ha respinto il gravame dell’assistita,

già si è detto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2-12).

2.7. In

concreto, come visto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il legale di RI 1

pretende, innanzitutto, che il metodo di calcolo utilizzato

dall’amministrazione tanto nella decisione del 20 giugno 2022 quanto in quella

su reclamo del 12 gennaio 2023 sarebbe difforme da quello prospettato alla

ricorrente dalla funzionaria dell’USSI con mail del 13 aprile 2022. Ciò, a

mente dell’avv. RA 1, comporterebbe una “violazione del principio di buona

fede e legittimo affidamento” e giustificherebbe l’annullamento dei

provvedimenti tesi al rimborso.

In

particolare, sarebbe “evidente come le informazioni ricevute dalla sig.ra RI

1 con la e-mail del 13 aprile 2022 inviata dall’USSI abbiano a giusto titolo

ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla correttezza

delle stesse, posto come provenivano proprio dalla funzionaria che, in

rappresentanza dell’ufficio competente, gestiva il dossieri”, e questo

tanto in punto alla metodologia di calcolo, quanto all’importo da rimborsare,

pari, stando alla mail in questione, a soli fr. 2'235.- (cfr. supra consid.

1.2. e doc. I).

Il diritto alla

protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di

esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario

alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.

l'autorità ha agito o creduto

di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato non deve essersi

reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.

l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

6.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse alla corretta

applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della

buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022

del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid.

3.2.3

; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR

2022.

ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25

gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF

9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio

2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF

9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015

consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del

14.

gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.;

STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona

fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una

decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche

essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di

rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di

fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza,

tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi

della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito

con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14

gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

2.8

Nella presente

fattispecie a proposito del metodo di calcolo relativo al rimborso delle

prestazioni percepite debitamente, il TCA rileva che determinante per il

rimborso delle prestazioni assistenziali debitamente percepite, ai sensi

dell’art. 33 lett. b LAS, è la sostanza effettivamente acquisita

dall’interessata.

È sull’incremento patrimoniale,

infatti, che vengono accordate le quote patrimoniali esenti, in concreto pari a

fr. 30'000.-, non, per esempio e per quanto attiene al caso di specie, sul

prezzo di vendita di un immobile (cfr. supra consid. 2.3.). Circostanza,

questa, che doveva essere peraltro ben nota anche al notaio rogante che, per

conto della ricorrente, aveva a suo tempo preso contatto con l’amministrazione

in relazione all’importo che RI 1 avrebbe dovuto rimborsare (cfr. supra consid.

2.6

).

Nella mail del 13

aprile 2022 e quindi nel relativo calcolo, l’USSI, nella persona di __________,

ha preso in considerazione:

-

l’ammontare del debito che a quel momento

l’assistita aveva nei confronti dell’amministrazione, pari a fr. 32'235.-, e

meglio come emerge dal relativo estratto conto in atti;

-

fr. 600'000.- a valere quale prezzo della

compravendita immobiliare, e meglio come emergeva dalla bozza di rogito a sua

disposizione;

-

che in favore dell’assistita vi sarebbe stato un

saldo “superiore a fr. 30'000.-”;

-

che la quota esente per persona singola ammonta a

fr. 30'000 (cfr. supra consid. 2.6.).

Analogamente, tanto

nella decisione del 20 giugno 2022, quanto in quella su reclamo del 12 gennaio

2023, l’USSI ha tenuto conto:

-

del debito che la ricorrente aveva nei confronti

dell’amministrazione, riquantificato in fr. 35'629.45 tenendo conto delle

prestazioni nel frattempo erogate a beneficio dell’assistita;

-

della quota esente per persone singole di fr.

30'000.-;

-

del saldo effettivamente andato a favore della

ricorrente in conseguenza della vendita dell’immobile ad un prezzo fr.

600'000.-, ossia di quanto in precedenza aveva considerato come “superiore a

fr. 30'000.-” senza, però, e meglio in assenza della documentazione

pervenuta alla resistente in data 15 giugno 2022, averlo, prima, potuto

quantificare con precisione (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 65-70).

Il metodo di calcolo

impiegato dall’amministrazione, pertanto, contrariamente alla tesi ricorsuale,

non è variato tra aprile e giugno 2022/gennaio 2023.

La sola differenza,

tra il calcolo di aprile 2022 ed il successivo sta nel fatto che solo in un

secondo momento l’amministrazione ha potuto quantificare con precisione una

delle variabili di quello stesso calcolo, e meglio l’incremento di sostanza di

cui ha giovato la ricorrente a seguito della vendita.

Prima del 15 giugno

2022.

l’USSI non disponeva, infatti, dell’ammontare del ricavo netto, di modo

che la resistente si è limitata ad indicare che sarebbe stato comunque

superiore a fr. 30'000.-, ciò che equivale a dire che, essendo maggiore

l’aumento di sostanza rispetto alla quota esente, la ricorrente, dopo aver

alienato l’immobile, avrebbe in ogni caso dovuto procedere ad un rimborso delle

prestazioni Las percepite debitamente.

In che misura, ad

aprile 2022, non poteva essere stabilito ritenuto che la variabile di calcolo

determinante era, in quel momento, sì quantificabile come superiore a fr.

30'000.- ma non altrimenti nota.

A mente di questa

Corte, in assenza dell’incremento di sostanza effettivo, e quindi dell’elemento

fondamentale per determinare a quanto, poi, in concreto, il rimborso doveva

ammontare, quanto comunicato alla ricorrente ad aprile 2022 non poteva che

avere valore esemplificativo (come peraltro indica la mail in questione laddove

precisa che “La presente e-mail è pertanto unicamente informativa e

non è un documento ufficiale per il rimborso del debito”; cfr. supra

consid. 2.6.).

Del resto, dagli atti

emerge come la ricorrente, d’un lato, era stata resa edotta del fatto che

l’importo da rimborsare sarebbe stato calcolato tenendo conto che “fino a

CHF 30'000 la sostanza non viene considerata (…) mentre l’eccedenza viene

considerata” sin dall’incontro dell’agosto 2021 (cfr. doc. 126-127).

D’altro lato, risulta

pure che l’interessata ben aveva compreso quanto così indicatole

dall’amministrazione, e di questo vi è evidenza già prima della mail del 13

aprile 2022.

Che RI 1 fosse

conscia del fatto che la quota esente sarebbe stata accordata/computata

sull’utile che la medesima avrebbe ricavato dalla vendita dell’immobile e che,

se l’utile in questione fosse stato maggiore rispetto alla quota esente, ella

avrebbe dovuto procedere al rimborso, risulta infatti da quanto la medesima ha

comunicato all’USSI con mail del 1° aprile 2022:

" (…) il

rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di vendita è sufficiente a

lasciare un saldo utile allo scopo. Se (…) dovessi vendere senza utile o con un

utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio

presso i vostri uffici con __________ e __________” (cfr. doc. 104).

Premesso quindi che,

alla luce di quanto precede, per il TCA quello di cui alla mail del 13 aprile

2022.

non poteva essere che un calcolo esemplificativo di come viene regolato il

rimborso delle prestazioni percepite debitamente in caso di acquisizione di una

sostanza rilevante (art. 33 lett. b Las), questa Corte rileva che, avendo

compreso la ricorrente come l’importo chiesto in rimborso sarebbe stato

calcolato una volta effettivamente avvenuta la vendita dell’immobile e onorati

i debiti, e quindi successivamente alla determinazione dell’utile netto che ne

avrebbe ricavato, in caso di dubbi, ella avrebbe dovuto chiedere maggiori

informazioni all’USSI. Ciò che non ha fatto.

In tal senso, non

merita tutela la tesi ricorsuale secondo la quale, con la mail del 1° aprile

2022, laddove ha comunicato all’amministrazione “attendo il suo ok”, RI

1.

avrebbe voluto essere “nuovamente rassicurata sul punto”. L’attesa di

una conferma da parte della ricorrente era infatti volta unicamente a sapere se

la modifica apportata alla dichiarazione richiestale dall’USSI era, o meno,

conforme alle pretese dell’amministrazione e se ella poteva, quindi,

trasmettere, oppure no, alla resistente il documento in originale via posta, e meglio

come si evince leggendo le parole successive di quella comunicazione alla

resistente, nonché la seguente:

-

“attendo il suo ok e

poi le invio per posta” (cfr. doc. 104);

-

“va bene la bozza o no?”

(cfr. doc 102).

Nemmeno deve essere

dimenticato che il fatto che l’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 33 Las

era già noto alla ricorrente emerge anche alla luce del fatto che, prima di

perfezionare la vendita dell’immobile di __________, la medesima - nel mese di

marzo 2022 - aveva già rimborsato oltre fr. 12'000.- a copertura parziale del

proprio scoperto (cfr. supra consid. 2.6.).

In concreto, poi,

anche volendo, per mera ipotesi di lavoro, considerare che l’amministrazione

abbia fornito all’assistita un’informazione errata, e che quindi il calcolo del

13.

aprile 2022 non sia da considerarsi meramente esemplificativo, la pretesa

buona fede della ricorrente, comunque, non merita tutela.

In primo luogo,

infatti, a mente di questa Corte, la comunicazione del 13 aprile 2022 non è

stata fornita senza riserve, ritenuto che dalla mail risultava chiaramente che

all’amministrazione mancava il dato essenziale per procedere al conteggio

definitivo (“il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio

ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del

rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la

decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta

ordinaria”; cfr. supra consid. 2.6.) e che la stessa è sin da subito stata

qualificata come avente “unicamente” portata “informativa”, non

essendo “un documento ufficiale per il rimborso del debito” (cfr. supra

consid. 2.6.).

Secondariamente,

essendo noto alla ricorrente quale fosse il metodo di calcolo per determinare quanto

dovuto in rimborso delle prestazioni percepite debitamente ed avendo RI 1, da

parte sua, una conoscenza quantomeno indicativa di quanto ella avrebbe

effettivamente percepito, a netto, dalla vendita dell’immobile, l’assistita si

sarebbe dovuta accorgere immediatamente che la cifra indicata nella mail del 13

aprile 2022 non poteva corrispondere a quanto effettivamente ella avrebbe, poi,

dovuto rimborsare.

Da ultimo, ritenuto

che sin da agosto 2021 l’assistita voleva vendere l’immobile e che il prezzo di

vendita era stata fissato in almeno fr. 600'000.- ben prima del 13 aprile 2022

(cfr. supra consid. 2.6.), non si comprende quale comportamento o omissione a

lei pregiudizievole RI 1 avrebbe adottato in conseguenza dell'informazione

errata ricevuta dall’amministrazione, posto come, per le ragioni appena esposte,

non si può ritenere - come invece comunicato dal notaio rogante all’USSI il 23

giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.6.) - che la ricorrente abbia “deciso di

vendere l’immobile a un determinato prezzo” unicamente in base alla

comunicazione del 13 aprile 2022 secondo cui avrebbe dovuto rimborsare

solamente fr. 2'235.-.

Del resto, a maggior

ragione ritenuto che la ricorrente disponeva, allora, di due proprietà (__________

e __________), e considerato che, in ambito di prestazioni assistenziali, non

sussiste, per principio, di un diritto a conservare una sostanza

immobiliare in Svizzera o all’estero (cfr. STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio

2021; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le

esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30

del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio

2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012;

STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50;

STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008), una mancata vendita dell’immobile, in

sostanza, dovuta al fatto che se l’importo da rimborsare fosse stato maggiore

rispetto a fr. 2'235.- sarebbe stato considerato da RI 1 troppo elevato, mal si

concilierebbe con l’obbligo di ridurre il danno che incombe agli assistiti (art.

2.

Las).

Venendo, infine,

all’importo di cui è stato chiesto il rimborso, pari a fr. 35'629.45, il TCA

rileva che anche da questo profilo l’operato dell’USSI merita tutela.

Ciò ritenuto, che tra

aprile 2020 e giugno 2022 a favore di RI 1 sono state erogate prestazioni

assistenziali per complessivi fr. 48'404.95 (cfr. supra consid. 2.1. e 2.6.).

Di questi, fr.

12'775.50 erano già stati rimborsati dall’interessata nel marzo 2022, di modo

lo scoperto ammontava a fr. 35'629.45 (cfr. supra consid. 2.6.).

A fronte

dell’acquisizione di una sostanza di complessivi fr. 127'241.95 (laddove

in concreto il risultato sarebbe il medesimo computando i fr. 125'006.95 tenuti

in considerazione dall’USSI nella decisione del 20 giugno 2022; cfr. supra

consid. 1.1.) e di una quota esente di fr. 30'000.- (cfr. supra consid. 2.4.) è

a giusta ragione che l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’intero saldo

scoperto e quindi di fr. 35'629.45.

2.9

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca

enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e

1000.

-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti