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Decisione

42.2023.9

Rettamente l'USSI ha chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali, avendo la ricorrente acquisito una sostanza rilevante a seguito della vendita di un immobile. La pretesa buona fede dell'interessata non merita, nel caso concreto, tutela

10 maggio 2023Italiano66 min

di aver erroneamente datato la dichiarazione citata 30 aprile 2022, la ricorrente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2023.9

CL/gm

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana

Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13

febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 12

gennaio 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza

sociale

ritenuto in

fatto

1.1. Tra

l’aprile 2020 ed il giugno 2022 RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali per

complessivi fr. 48'404.95 (cfr. doc. 61-64).

Dalla

vendita di una proprietà immobiliare sita a __________ avvenuta nel maggio 2022

(cfr. doc. 68-69) l’assistita ha tratto un ricavo quantificato dal notaio

rogante in fr. 125'006.95, cui devono essere aggiunti fr. 2'235.- indicati dal

medesimo quale “trattenuta per restituzione al Cantone” (cfr. doc. 70).

Con

decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 20

giugno 2022 (cfr. doc. 53-54) con la quale aveva chiesto a RI 1 il rimborso di

complessivi fr. 35'629.45 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) Nel caso di specie,

incontestato è il fatto che per il periodo dal mese di aprile 2020 sino al mese

di giugno 2022 la reclamante ha beneficiato di prestazioni assistenziali per

complessivi CHF 48'404.95 e che in data 22 marzo 2022 ella ha parzialmente

rimborsato all’USSI CHF 12'775.50 e che, pertanto, la differenza di quanto

ancora dovuto all’amministrazione risultava al 20 giugno 2022 essere CHF

35'629.45.

Le ragioni addotte dalla

reclamante secondo cui vi siano state, da una parte, “una violazione del

principio di buona fede e legittimo affidamento” e, dall’altra, “una

violazione del diritto di essere sentiti” non possono essere seguite.

In merito alla

violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento si rileva che

già occasione dell'incontro del 4 agosto 2021, presso gli uffici dell'USSl,

incontro peraltro chiesto dall'interessata per discutere della vendita del

proprio immobile, alla reclamante era stato indicato che "a dipendenza

dell’ammontare le viene comunicato che il nostro Ufficio inoltrerà richiesta di

rimborso delle PA finora erogate a suo favore.".

Sin da tale incontro

alla signora RI 1 era stata preventivata la possibilità che, in caso di vendita,

l'USSl avrebbe emesso una decisione formale di rimborso.

Pacifico inoltre che la

reclamante nel suo scritto e-mail del 1º aprile 2022 ha indicato che "ho apportato

una modifica alla dichiarazione visto che il rimborso viene da voi richiesto se

il prezzo di vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se non

dovessi concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con un

utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio

presso i vostri uffici". In allegato allo scritto del 1º aprile 2022, di

cui sopra, la signora RI 1 ha trasmesso una dichiarazione indicante "non

appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della vendita della mia

proprietà di __________, e nella misura in cui lo stesso sia dell’entità

indicata nella bozza di rogito (derivante da prezzo di vendita uguale o

superiore ai 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l'importo che mi verrà

indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute", ne consegue che

nemmeno viene in aiuto alla reclamante quanto da ella indicato nel suo reclamo

e meglio che "la Signora RI 1 ha nuovamente chiesto ulteriori

delucidazioni direttamente alla Signora __________ in ordine all'eventuale

rimborso di prestazioni assistenziali ricevute che sarebbe stato domandato

dall'USSl qualora la stessa avesse deciso di vendere l'immobile di sua

proprietà e, in caso affermativo, l'importo di tale rimborso. Ciò al fine di

prendere una scelta consapevole e ponderata sull'opportunità, o meno, di

concludere la vendita dell'immobile.". Infatti, dalla dichiarazione da

ella redatta in data 1° aprile 2022, riferendosi al saldo della vendita, si è

resa disponibile a rimborsare l’USSI “nella misura in cui lo stesso sia

dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante dal prezzo di vendita

uguale o superiore a 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l'importo che mi

verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute" poiché tale

decisione di vendere l'immobile a CHF 600'000.- era già stata presa prima che

l’USSl le abbia indicato l'importo da rimborsare.".

In relazione alla e-mail

del 13 aprile 2022 con cui l'USSl, rispondendo alla e-mail del 1° aprile 2022,

e meglio alla domanda "(...) Sarebbe possibile avere conferma del capitale

dovuto, fatto salvo il conteggio preciso al momento in cui saremo in grado di

comunicarle la presumibile data del bonifico?(...)", avrebbe, a mente

della reclamante, ingenerato nella stessa un "legittimo affidamento in

ordine di correttezza", si rileva che al 13 aprile 2022, il debito nei

confronti dell'USSl, dedotto l'importo di CHF 12'775.50, risultava essere di

CHF 32'235.-. All'interessata è stato illustrato un esempio di quanto le

potesse essere chiesto in rimborso qualora dalla vendita avesse ricavato un

importo ipotetico uguale al debito (utile netto vendita immobile CHF 32'235.- /

quota patrimoniale esente di CHF 30'000.- = rimborso CHF 2'235 a fronte di CHF

32'235.-).

La quota patrimoniale

esente va dedotta dal ricavato netto della vendita e non dal debito dell'utente

nei confronti dell'USSl come indicato erroneamente dall'avv. __________ nell’

e-mail del 20 giugno 2022 "per quanto provvisorio, ipotizzava: un debito

nei vostri confronti di fr. 32'235 e un saldo restante in favore della signora RI

1, dopo la vendita, superiore a fr. 30'000.- e cioè fr. 32'235, arrivando ad un

saldo in favore dello stato di fr. 2’235 (debito nei vostri confronti – 30'000 esenti

= 2'235)."

In calce alla e-mail del

13 aprile 2022 l'USSl aveva inoltre indicato che "A fronte di ciò, il

nostro ufficio necessita avere al più presto il conteggio ufficiale/saldo a suo

favore della compravendita immobiliare al netto del rimborso del prestito

ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la decisione di rimborso per

vendita di sostanza che le verrà inviato per posta ordinaria. Solo dopo l’allestimento

di tale decisione, il debito nei nostri confronti potrà essere rimborsato. La

presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento

ufficiale per il rimborso del debito. In attesa di ricevere il saldo della

compravendita immobiliare a suo favore" in seguito ulteriormente ribadito

nella mail del 20 giugno 2022 "Non essendo in possesso degli importi corretti

il conteggio non poteva essere un conteggio reale ma solo dimostrativo. Infatti

nella stessa e-mail viene riportato che non si tratta di un conteggio ufficiale

e che restavamo in attesa dei dati reali.".

Ritenuto tutto quanto

sopra l'USSl non ha violato il principio di buona fede e legittimo affidamento fatto

valere dalla reclamante, avendo a più riprese confermato l'entità del debito

che ella aveva nei confronti dell'USSl e che per definire in concreto se la

stessa era in grado di poter rimborsare le prestazioni debitamente riconosciute

necessitava di attendere gli importi reali della vendita, dovendo l'USSl

applicare una quota patrimoniale esente di CHF 30'000.- sull'eventuale utile

della vendita.

Per quanto concerne

infine la presunta violazione del diritto di essere sentiti, si rileva che con scritto

e-mail del 4 luglio 2022 il rappresentante della signora RI 1 ha chiesto

all'USSl "copia della parte dell’incarto della signora RI 1 che riguarda la

vendita oggetto della decisione in questione". L'USSI in risposta a tale

scritto, con e-mail del 20 luglio 2022, ha indicato che la documentazione

inerente la vendita dell'immobile era già in possesso della reclamante, avendo trasmesso

quest'ultima la documentazione all'USSl. Nessuna ulteriore richiesta è giunta

all'USSl pertanto non si ravvede in tal senso alcuna violazione del diritto di

essere sentiti.

Ritenuto tutto quanto

sopra, considerato l'utile netto conseguito dalla reclamante in CHF 127'006.95,

non come erroneamente indicato dall'USSl nella sua decisione di rimborso del 20

giugno 2022 di CHF 125'006.95, e il debito nei confronti dell'USSl pari a

complessivi CHF 35'629.45, in applicazione del citato art. 33 lett. b Las,

l'USSl ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali

versate dal mese di aprile 2020 sino al mese di giugno 2022 in considerazione

dell’acquisizione di una sostanza rilevante. L'importo che la reclamante è chiamata

a rimborsare è altresì corretto e considera la somma che deve essere lasciata

alla sua libera disposizione conformemente alle direttive CSIAS, ossia CHF

30'000.- (LG-CSIAS E.2.1.).

Ritenuto tutto quanto

sopra, si conferma la richiesta di rimborso dell'importo totale di CHF

35'629.45.

Il reclamo è respinto.

Si rileva che tale importo è già stato rimborsato il 24 giugno 2022 da parte dell'avv.

__________” (cfr. doc. 2-12).

1.2. Contro

la decisione su reclamo l’assistita, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento del provvedimento

impugnato, la riquantificazione di quanto dovuto in rimborso all’USSI in fr.

5'629.-, la conseguente rifusione di fr. 30'000.45 e protestando spese, tasse e

ripetibili.

A

sostegno delle pretese di RI 1, il legale, pretendendo che sarebbe stato dalla

“primavera del 2022 che la Signora RI 1 ha incominciato a vagliare la

possibilità di vendere l’immobile di sua proprietà”, ha fatto valere quanto

segue:

" (…)

15.

Nella decisione del 20 giugno 2022, poi riconfermata nella decisione 12 gennaio

2023, I'USSI ha domandato alla ricorrente il rimborso di prestazioni

assistenziali percepite per un importo di CHF: 35'629.45.-.

II

metodo di calcolo utilizzato è stato il seguente:

è

stato considerato l'utile netto conseguito dalla compravendita (CHF

125'006.95); dedotta la quota esente (CHF 30'000); e dall'importo restante

(95'006.95) domandato il rimborso dell'intero debito accumulato pari a CHF

35'629.45.

16.

II metodo di calcolo utilizzato in entrambe le decisioni risulta essere

totalmente diverso rispetto a quello prospettato dalla Signora __________ nella

e-mail del 13 aprile 2022.

Segnatamente,

nella sopra citata e-mail, la funzionaria ha prospettato un esempio di calcolo

dove dal debito accumulato dalla Signora RI 1 (allora pari a CHF. 32'235.00)

veniva dedotta la quota esente fissata per legge (CHF. 30'000) e l'importo da

restituire allo Stato sarebbe quindi stato pari a CHF. 2'235.00.”

17. È

di tutta evidenza come l’USSI, avendo fatto applicazione nella decisione

impugnata di un metodo di calcolo completamente diverso rispetto a quello dallo

stesso ufficio prospettato alla signora RI 1, è incorso in una violazione del

principio di buona fede e legittimo affidamento e, per l'effetto, Ia decisione

oggi ricorsa deve essere annullata.

18.

Nel caso che ci occupa, è evidente come le informazioni ricevute dalla Sig.ra RI

1 con la e-mail del 13 aprile 2022 inviata dall'USSI abbiano a giusto titolo

ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine correttezza

delle stesse, posto come provenivano proprio dalla funzionaria che, in rappresentanza

dell'ufficio competente, gestiva il dossier.

19.

Gli argomenti addotti dall'amministrazione per motivare la asserita correttezza

della decisione di rimborso risultano invero documentalmente sconfessati.

In

particolare, non corrisponde al vero quanto sostenuto con riferimento alla e-

mail del 13 aprile 2022 e, precisamente, che la precitata e-mail illustrava un

esempio di quanto avrebbe potuto essere domandato in rimborsò qualora dalla

vendita la ricorrente “avesse ricavato un importo ipotetico uguale al debito

(utile netto vendita immobile CHF 32'235.- / quota patrimoniale esente di CHF

30'000.- = rimborso CHF 2'235.- a fronte di CHF 32'235.-)" (cfr. pag. 9

decisione su reclamo 12.1.2023).

Infatti,

leggendo integralmente il contenuto della e-mail in discussione è di palmare

evidenza come l'impiegata dell'USSÍ avesse preso in considerazione un utile di

importo pari a CHF 600'000 e non, come vorrebbe far credere l'amministrazione

nella decisione su reclamo, un utile pari al debito accumulato. (…).

20. Inoltre,

si rileva che anche il fatto che la funzionaria, nella mail del 13 aprile,

avesse detto che il calcolo era provvisorio, e che aspettava gli importi

definitivi per allestire la decisione, non è suscettibile di inficiare il

legittimo affidamento che la stessa ha creato nella ricorrente, come invece

sostenuto dall'USSI (cfr. pag. 10 decisione su reclamo); ciò in quanto ad

essere provvisorio era unicamente e chiaramente l'importo da restituire, non

certo il metodo di calcolo.

Pertanto,

se anche considerassimo i dati (in termini di debito accumulato) aggiornati al

giugno 2022, il calcolo da effettuare (seguendo quanto prospettato dalla

funzionaria) avrebbe dovuto essere il seguente:

debito

attuale CHF 35'629.-

-

quota esente CHF 30'000.-

=

saldo in favore dell'USSI di CHF 5’629.-.

21.

Infine, l'interpretazione che l'amministrazione fornisce della e-mail inviata

dalla signora RI 1 il 30 marzo 2022, risulta chiaramente strumentale all'avallo

della propria tesi, seppur non conforme al vero. Infatti, anzitutto vi è da

premettere che con la dichiarazione del 30 marzo 2022 (modificata il 1º aprile

2022) la Sig.ra RI 1 ha dato seguito ad una precisa richiesta dell'USSI che le

aveva appunto domandando di effettuare una dichiarazione di disponibilità al

rimborso delle indennità percepite. Tale dichiarazione, ad ogni buon conto, non

risulta suscettibile di costituire alcun riconoscimento di debito da parte

della ricorrente nei confronti dell'USSI, posto come l'importo del debito non

era né determinato né facilmente determinabile.

A

riguardo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, II

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep

1989 pag. 338 con riferimenti). Nel caso che ci occupa è manifesto che nel momento

in cui la ricorrente ha dato seguito alla richiesta dell'USSI, scrivendo la

comunicazione e-mail del 30 marzo / 1º aprile 2022, la somma di denaro da

restituire non fosse né determinata né facilmente determinabile secondo criteri

oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.

Tant'è

che i fatti hanno dimostrato come l'amministrazione abbia modificato i criteri

(il metodo di calcolo) utilizzati per determinare il quantum dell'importo da

restituire.

In

conclusione, la comunicazione di disponibilità al rimborso inviata dalla

ricorrente, per i motivi sopra esposti, non può essere posta a fondamento della

richiesta di rimborso da parte dell'USSI.”.

22.

Alla luce di tutto quanto argomentato, è a giusto diritto che ad oggi la

Signora RI 1 esige che I'USSI rispetti le promesse e le spiegazioni rese dalla

funzionaria nella e-mail del 13 aprile 2022 e che, per l'effetto, annulli la

decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 ed emetta una nuova decisione facendo

applicazione del metodo di calcolo sul quale la Signora RI 1 ha risposto un

legittimo affidamento e, in base al quale, ad oggi, l'importo da rimborsare a

codesto Ufficio risulta pari a CHF. 5'629.- (per la determinazione del quantum

dell'importo dovuto si rimanda al considerando 20 del presente ricorso).

Di

conseguenza, posto come per evitare l'accumularsi di interessi la Signora RI 1

e, per essa, il Notaio rogante, hanno già provveduto al pagamento di CHF.

35'629.45 in favore dell'USSI alla reclamante deve essere restituita la somma

di CHF. 30'000.45.-. (doc. I: e-mail Avv. __________, 23 giugno 2022).

Quest'ultima,

infatti, per i motivi infra descritti, costituisce un indebito arricchimento

che, come tale, deve essere rimborsato alla ricorrente.”.

Il

legale ha, poi, fatto valere che l’USSI sarebbe incorso in una violazione del

diritto di essere sentiti e questo “per un duplice ordine di ragioni”:

" (…) In primo luogo, la decisione

oggi ricorsa è stata emessa facendo applicazione dì un metodo di calcolo

totalmente ignoto all'odierna reclamante, e del tutto diverso rispetto alle

rassicurazioni ed ai chiarimenti forniti da codesto Ufficio, sui quali la

ricorrente aveva legittimamente riposto un affidamento;

Inoltre,

l'Avv. RA 1, assunto il mandato legale, ha domandato di poter ricevere copia

dell'incarto inerente la Signora RI 1 ma, in modo del tutto illegittimo ed

ingiustificato, tale richiesta è stata respinta dall' Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento.

Nella

decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 I'USSI, per quanto concerne la prima

violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, già censurata nel

reclamo alla decisione del 20 giugno 2022, ha omesso del tutto di esprimersi;

rispetto al secondo, circa la mancata trasmissione del fascicolo, le

osservazioni dell'USSI non risultano idonee a provare alcunché.

In

particolare, l'Avv. RA 1 non era tenuto ad inviare più di una richiesta,

piuttosto che a richiedere unicamente documenti di cui la ricorrente si suppone

non disponesse, al contrario, è ovvio che ogni incarto di cui si domanda

ricevere copia contenga anche, e almeno in parte, documenti di cui il cliente,

rispettivamente l'utente, già dispone.

Ne

consegue che le osservazioni dell'USSI non risultano idonee a sconfessare il

lamentato vizio del diritto di essere sentita in cui è incorso l’ufficio.

Pertanto,

anche alla luce dei citati vizi, la legalità della decisione ricorsa è da

censurare; di tal che la stessa deve essere annullata.” (cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta del 10 giugno 2022, l’USSI propone di respingere il ricorso,

rinviando alla decisione impugnata ed osserva quanto segue:

" Si ribadisce che in virtù

dell'articolo 33 Las le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni

vanno rimborsate: (...) b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante

(...)”.

Giusta

l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni

assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute

prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le

prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e

professionale previsto dal Capitolo Ila (lett. c).

(…) Le

Linee guida CSIAS, nel caso di prestazioni percepite debitamente, al capitolo

E.2. 1 prevedono che: "(...) 2. In caso di condizione agiate conseguenti a

un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote

patrimoniali esenti:

a.

fr. 30'000.00 per persona singola

b.

fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati

c.

fr. 15'000.00 per ogni figlio minorenne (...)".

Contrariamente

a quanto indicato dalla ricorrente, il metodo di calcolo utilizzato dall'USSl è

sempre stato il medesimo.

Con

e-mail del 13 aprile 2022 l'USSl, non avendo informazioni sull’utile netto

della vendita, ma solo il prezzo di vendita di CHF 600'000.-, a cui andavano

dedotti i debiti gravanti il bene immobile e le spese derivanti dalla

compravendita, l'operatrice socio-amministrativa ha ipotizzato un utile netto

pari al debito che ella aveva nei confronti dell'USSl.

Pertanto,

se il debito a quel momento ammontava a CHF 32'235.- ed il ricavo netto della

vendita fosse stato di soli CHF 32'235.-, dedotta la quota esente, alla signora

sarebbe stato chiesto un rimborso di CHF 2'235.-. Tuttavia, ritenuto che l'utile

dalla vendita dell'immobile a favore della signora RI 1 risultava essere di

oltre CHF 125'000.-, alla stessa, applicata la quota patrimoniale esente di CHF

30'000.-, rimaneva un importo di oltre CHF 95'000.- per poter rimborsare la

totalità delle prestazioni assistenziali ad essa erogate. (…)

La

ricorrente, come in sede di reclamo, incorre in un errore. La quota esente non

va posta in deduzione del debito che la signora RI 1 ha con I'USSI ma va messa

in deduzione con il ricavo netto dalla vendita dell'immobile. La quota esente

ha infatti lo scopo di permettere all'utente di poter conservare un importo

minimo (CHF 30'000.-) da utilizzare per poter vivere.

Si

rileva inoltre che il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost.,

invocato dalla ricorrente è applicabile unicamente se tutte le condizioni

cumulative sono date.

Nel

caso concreto, i punti 3. e 4., ossia “l’amministrato non ha potuto rendersi

conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta" e

"facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio", non risultano adempiuti.

La

signora RI 1 è stata più volte informata sull'entità del suo debito nei

confronti dell'USSl, e le è stato spiegato quale fosse lo scopo della quota

esente, pertanto, ella doveva immediatamente accorgersi dell'errore. Inoltre,

la signora non ha preso delle disposizioni non reversibili a causa della

presunta informazione ricevuta, ritenuto che il suo intento di vendere

l'immobile sussisteva già nel 2021.

In

ultimo, per quanto attiene la violazione del diritto di essere sentito, si

ritiene che l'USSl abbia sempre concesso ai suoi utenti la possibilità di

visionare gli atti che li concernono.

Ritenuto

tutto quanto sopra, considerato l'utile netto conseguito dalla reclamante in

CHF 127'006.95 e il debito nei confronti dell'USSl pari a complessivi CHF

35'629.45, in applicazione del citato art. 33 lett. b Las, l'USSl ha correttamente

chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali versate dal mese di aprile

2020 sino al mese di giugno 2022 in considerazione dell'acquisizione di una

sostanza rilevante. L'importo che la reclamante è chiamata a rimborsare è

altresì corretto e considera la somma che deve essere lasciata alla sua libera

disposizione conformemente alle Linee guida CSIAS, ossia CHF 30'000.- (LG-CSIAS

E.2.1.).

Alla

luce di quanto esposto si chiede la reiezione del ricorso e la conferma della

decisione impugnata.” (cfr. doc. III).

1.4. Con

replica del 13 marzo 2023, il rappresentante della ricorrente si è così

espresso:

"

(…) Segnatamente, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio

resistente (…) la ricorrente non sta incorrendo in alcun errore.

Infatti,

ciò che sta censurando è la violazione del principio della buona fede e del

legittimo affidamento ingenerato, per l'appunto, dall'errore in cui è incorso

l’USSI.

3. A

tal riguardo, è doveroso ri-precisare che gli argomenti addotti dall'amministrazione

per motivare la -asserita- correttezza della decisione di rimborso risultano

invero documentalmente sconfessati.

In

particolare, non corrisponde al vero quanto sostenuto con riferimento alla e-

mail del 13 aprile 2022 e, precisamente, che nella precitata e-mail l'ufficio avrebbe

prospettato un esempio con un utile netto pari al debito che la ricorrente

aveva nei confronti dell'USSI.

Il

testo della e-mail, che non lascia margine di interpretazione, espressamente si

legge: "-omissis- e che il saldo restante a suo favore dovrebbe essere

superiore a CHF 30.000."

Appare

indiscusso che l'USSI, per errore imputabile allo stesso Ufficio, avesse prospettato

un metodo di calcolo in base al quale la quota esente veniva dedotta dal

debito.

4.

Per rapporto alle considerazioni svolte nell'allegato di risposta, la

ricorrente intende inoltre precisare che il testo della e-mail del primo aprile

dalla stessa inviata all'USSI (ferme restando le considerazioni operate nel

ricorso, quanto alla impossibilità di configurarlo come riconoscimento di

debito) rendono palese il totale legittimo affidamento e buona fede che la

Sig.ra aveva riposto nelle informazioni - poi rivelatesi errate -

dell'amministrazione.

In

particolare, nel colloquio che aveva avuto presso gli uffici dell'USSÌ alla

ricorrente non era stato chiarito, in alcun modo, cosa dovesse intendersi per

“sostanza rilevante"; l'esempio che le era stato offerto, era che nel suo

caso, considerata un prezzo ipotetico di vendita di Fr 600'000 a fronte di una

ipoteca di Fr 440'000, dedotte le imposte, l'utile conseguito sarebbe stato da considerarsi

indubbiamente ridotto.

Tanto

è vero che sulla base di queste informazioni oralmente fornite dall'USSI, nella

precitata e mail la ricorrente, quasi a volersi sentire nuovamente rassicurata

sul punto, affermava;"-omissis- Se non dovessi concludere la vendita

attuale e dovessi vendere senza utile o con utile ridotto il rimborso non

sarebbe richiesto come indicatomi presso i vostri uffici (..) attendo il suo

ok...?” (grassetto della scrivente).

5.

Infine, si prende atto del fatto che anche I'USSI riconosca, incidentalmente,

l’errore che lo scrivente legale ha da subito segnalato con il ricorso e che si

pone in nesso causale diretto con il legittimo affidamento posto dalla ricorrente

che, in fin dei conti, determina la legittima pretesa all'annullamento della

decisione di rimborso.

Segnatamente,

(fr pag. 8 della risposta) si legge: “-omissis- ella doveva immediatamente

accorgersi dell'errore". L'errore di cui sopra, non può essere altro che

quello attinente il metodo di calcolo in cui è incorsa I'USSI nel contenuto

della e-mail del 13 aprile 2022.

Ha

dell'assurdo, per contro, la tesi di controparte in base alla quale la signora RI

1 avrebbe dovuto accorgersi immediatamente che le informazioni fornite

dall'USSI medesima, erano errate.

6.

Alla luce di tutto quanto argomentato e provato nel ricorso del 13 febbraio 2023,

nonché del presente allegato è a giusto diritto che ad oggi la Signora RI 1

esiga che l'USSI rispetti le promesse e le spiegazioni rese dalla funzionaria

nella e-mail del 13 aprile 2022 e che, per l'effetto, annulli la decisione su

reclamo del 12 gennaio 2023 ed emetta una nuova decisione facendo applicazione

del metodo di calcolo sul quale la Signora RI 1 ha risposto un legittimo

affidamento e, in base al quale, ad oggi, l'importo da rimborsare a codesto

Ufficio risulta pari a Fr. 5'629.- (per la determinazione del quantum

dell'importo dovuto si rimanda al considerando 20 del presente ricorso). (cfr.

doc. V)

1.5. Con

duplica del 24 marzo 2023 - trasmessa, per conoscenza, al legale della

ricorrente il 27 marzo 2023 (cfr. doc. VIII) -, l’USSI ha, da parte sua,

osservato quanto segue:

" (…) contrariamente a quanto

indicato dalla signora RI 1 nella propria replica spontanea "L'errore di

cui sopra, non può essere altro che quello attinente il metodo di calcolo in

cui è incorsa l’USSl nel contenuto della e-mail del 13 aprile 2022: l'USSl ha

sempre utilizzato il medesimo metodo di calcolo. L'affermazione di cui sopra è

un'ulteriore interpretazione della reclamante, come l'interpretazione da essa

data a che la quota esente vada posta in deduzione del debito e non del ricavo

netto della vendita dell'immobile.

L'USSI,

il 13 aprile 2022, non aveva ancora a disposizione dalla ricorrente l'utile

netto derivante dalla vendita dell'immobile. Tale e-mail era pertanto atta

unicamente a ribadire il funzionamento della quota esente, spiegazione già resa

alla ricorrente in sede di colloquio il 4 agosto 2021. D'altronde la signora RI

1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di aprile 2020

sino al mese di giugno 2022 per complessivi CHF 48'404.95 e in data 22 marzo

2022 di tale importo ella aveva già rimborsato CHF 12'775.50. Non è verosimile

che ella ritenesse dover rimborsare unicamente CHF 2'235.- a fronte

dell'importo ancora dovuto di CHF 35'629.45 ritenuto che dalla vendita

dell'immobile la ricorrente ha ricavato un utile netto di CHF 127'006.95.”

(cfr. doc. VII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. L’insorgente ha invocato una lesione del diritto di essere

sentita poiché d’un lato, l’avv. RA 1 “assunto il mandato legale, ha domandato

di poter ricevere copia dell'incarto inerente la Signora RI 1 ma, in modo del

tutto illegittimo ed ingiustificato, tale richiesta è stata respinta dall'

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento”.

D’altro

lato, l’USSI non si sarebbe confrontata con le censure relative al preteso

utilizzo di un metodo di calcolo di volta in volta diverso per quantificare il

rimborso chiesto all’assistita (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

Questa

Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto

d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere

sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (cfr. STF H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a,

375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Tuttavia,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che la violazione del diritto di

essere sentita è sanabile se l'interessata ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e

sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 8C_414/2015 consid. 2.3.;

DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183).

Dagli

atti emerge che il 4 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha preso contatto via mail con

l’USSI, cui ha trasmesso copia della procura rilasciatagli dalla ricorrente e

chiesto di avere “copia della parte dell’incarto della signora RI 1 che

riguarda la vendita oggetto della decisione in questione” (cfr. doc. 43).

In

risposta, la resistente ha comunicato al legale di “non poter entrare nel

merito della sua richiesta”, invitandolo a rivolgersi alla propria

assistita, “già in posso di tutta la documentazione” (cfr. doc. 41).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA rileva che con reclamo del 23 agosto 2022 (cfr. doc.

16-39), il legale ha fatto valere argomentazioni analoghe a quelle che ha, poi,

riproposto in sede ricorsuale, allegando i medesimi documenti; ne consegue che

gli stessi erano, quindi, effettivamente già a sua disposizione nonostante il

diniego dell’USSI.

Ad ogni modo, anche

volendo ritenere che il diritto di essere sentito dell’insorgente sia stato

violato, tale lesione andrebbe considerata sanata dal momento che l’avv. RA 1,

presso la Cancelleria di questo Tribunale, aveva la possibilità di visionare

l’intera documentazione. Richiesta, quella di visionare gli atti, che il legale

non ha però formulato.

Il

TCA rileva, poi, che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2

Cost. comprende anche la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone

all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti,

riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che

l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da

ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una

chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del

caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente,

le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta

a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto,

ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte

atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022

consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF

9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019

consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557

consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Nella

presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,

questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione su reclamo del 12 gennaio 2023, atteso che da quest’ultima emerge

chiaramente il motivo per cui l’amministrazione ha confermato la propria

richiesta di rimborso del 20 giugno 2022. Il provvedimento precisa, peraltro,

da un lato, quale metodo di calcolo è stato applicato e, d’altro lato, che tale

metodo non si discosta da quello di cui alla mail del 13 aprile 2022.

Del resto

dal tenore dell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) emerge che

l’insorgente e per la medesima il suo legale ha potuto rendersi conto della

portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti e contestarla

dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.

Le

censure sollevate dall’avv. RA 1 circa la violazione del diritto di essere

sentiti si rivelano, dunque, infondate.

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia

chiesto a RI 1 il rimborso di prestazioni assistenziali percepite debitamente

nella misura di complessivi fr. 35'629.45 a seguito dell’acquisizione, da parte

di quest’ultima, di una sostanza rilevante grazie alla vendita di un immobile

di sua proprietà.

2.3. L'art. 33 Las prevede che le

prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

a) quando vengono effettuati dei

versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora

corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità

può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32

Laps);

b) in caso di acquisizione di una

sostanza rilevante;

c) in caso di eredità lasciata dal

beneficiario deceduto.

A proposito di questa disposizione

legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge

sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso:

" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e

precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle

prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa

(e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono

considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono

versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di

sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di

non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia

con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni

assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

Nel suo rapporto del 5 novembre

2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:

" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste

un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il

rimborso deve avvenire nei seguenti casi:

- prestazioni di sostegno sociale

indebitamente percepite;

- versamenti a

titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

- eredità lasciata dal beneficiario

deceduto;

- acquisizione di

una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle

prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di

prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

Nel rapporto del 28 giugno 2017

della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare 20 giugno

2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per

prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle

prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:

"

(…) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca

tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il

termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che

cantonale.

Importante è sottolineare che il

servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una

prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione

necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del

proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle

norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le

disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul

Bollettino ufficiale

L'assistenza sociale prevede una prestazione

ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base

della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere

aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o

puntuali della persona.

Quest’ultima per beneficiare

dell’assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le

informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se

alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale.

In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere

applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e

nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali

dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche

quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la

persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione

assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di

inserimento:

Ÿ

professionale: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter

rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi

Ÿ

sociale: per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato

del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora

che necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età

compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a

rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue

condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non

compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale

aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per

cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso sono:

- le prestazioni indebitamente

percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS)

- le prestazioni anticipate in attesa

di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

- l’acquisizione di sostanza rilevante

o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

- un’eredità lasciata dal beneficiario

deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che

richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili

(art.44 LAS). In questo caso l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la

costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un

incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le

differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del

lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le

prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento

rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del

lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e

conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato

rinuncia al rimborso.

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare

totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo

giustificano (…)”

Questa Corte rammenta che, in ogni caso, l’art.

43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7

settembre 2020 consid. 6.4).

2.4. Nelle Direttive CSIAS del 2005, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (e che analogamente prevedevano a valere

per il 2022), al punto E.2. (“Prestazioni debitamente percepite”)

figurano le seguenti indicazioni:

" E.2.1.

1 Le prestazioni di

sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una persona

antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.

2 In caso di condizione

agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le

seguenti quote patrimoniali esenti:

a. fr. 30’000.00 per

persona singola

b. fr. 50’000.00 per

coniugi e partner registrati

c. fr. 15’000.00 per

ogni figlio minorenne

3 In caso di

condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve

rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una

restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un

limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione.”.

Riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C.

Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings

zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein

Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte

beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses

Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten

Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen

Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und

Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_272/2021 del

17 novembre 2021 consid. 3.1.3; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.5. In una sentenza 8C_418/2020 del 25 maggio

2020, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il

ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020,

con cui questa Corte, nel caso di un assistito che aveva percepito prestazioni

assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 ed al beneficio del quale a giugno

2019 era stata accreditata una quota parte ereditaria, ha confermato la

richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto, in particolare, che la

percezione dell’eredità corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante

ed è una circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali

corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e

consid. 2.3.) e che rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera

disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente

alle direttive COSAS allora in vigore.

Con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre

2013 questa Corte ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei

confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr.

133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto

2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b

Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato

all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro

350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.

In proposito cfr. pure STF

8C_145/2021 dell’11 marzo 2021; STF 8C_405/2019 del STF 8C_254/2011 del 7

luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013

in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale

cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo, citate nella

STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.

Con

sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata,

questo Tribunale ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle

prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il

riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40

cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr.

240'000.--.

Secondo il TCA a ragione

l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP -

nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini

del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente

sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.

Questi

principi sono stati confermati dal TCA con sentenza 42.2020.19 dell’8 febbraio

2021 (confermata dall’Alta Corte con la decisione 8C_211/2021 del 24 giugno

2021), dopo che il Tribunale federale, con sentenza 8C_222/2020

del 1° settembre 2020 aveva accolto il ricorso presentato contro la STCA 42.2019.26

del 24 febbraio 2020, rinviando gli atti a questa Corte affinché venisse emesso

un nuovo giudizio.

In

quella fattispecie, ad un’assicurata con cui l’USSI aveva concluso dei

contratti di inserimento sociale comportanti lo svolgimento di attività di

utilità pubblica e che aveva ricevuto un capitale di previdenza professionale a

seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata

(ricordato che l’USSI aveva considerato l’importo di capitale che supera la

somma di fr. 25'000.--), il TCA ha anche rilevato che:

" (…) le attività di pubblica

utilità contestuali ai contratti di inserimento sociale sottoscritti dalla

ricorrente - da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre e dicembre 2016,

da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr. consid. 2.2.; doc.

L-P) - non sembrano essere state degli impieghi veri e propri.

Di conseguenza le

prestazioni assistenziali percepite nei periodi menzionati risulterebbero

soggette a rimborso, ad eccezione degli incentivi e delle prestazioni di

trasferta e di doppia economia domestica (cfr. STF 8C_222/2020 del 1° settembre

2020 consid. 8.6.).

2.10.

Ad ogni modo la

questione dello svolgimento di un lavoro a tutti gli effetti, in casu, non è

decisiva e non va perciò ulteriormente approfondita.

Anche volendo per

ipotesi considerare che l’insorgente abbia effettivamente esercitato

un’attività lucrativa vera e propria, deve comunque rimborsare a USSI quanto

richiestole.

In effetti, da una

parte, per i mesi in cui ha effettuato le AUP ha comunque ricevuto le

prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, oltre a un supplemento di

integrazione di fr. 200.-- o 300.-- al mese e al rimborso spese

dell’abbonamento Arcobaleno e di doppia economia domestica.

Il TF, nella sentenza

8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid 8.7., ha peraltro precisato che non

occorre chiedersi se ella abbia ricevuto un salario adeguato per le misure di

integrazione eseguite, poiché, anche se la ricorrente ha ricevuto prestazioni

assistenziali, ma non si facesse luogo a un obbligo di rimborso, ella non

subirebbe alcun danno (cfr. consid. 1.6.).

Dall’altra, va

considerato che in concreto l’amministrazione, per il periodo 2014-2018 in cui

l’insorgente ha percepito complessivamente fr. 107'121 da parte dell’assistenza

sociale, ha chiesto il rimborso di fr. 34'643.--.

Ora, il rimborso di tale

somma si giustifica già tenendo conto delle prestazioni assistenziali ricevute

nell’arco di tempo in cui non è stata effettuata alcuna AUP, e meglio nei mesi

di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile

2018.

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.8.) e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente (cfr.

doc. VIII; consid. 1.9), rilevante per stabilire i periodi in cui l’insorgente

ha partecipato ad AUP non è il periodo di validità dei contratti di inserimento

sociale conclusi con l’USSI, bensì il lasso di tempo in cui la medesima ha di

fatto collaborato con la ____________ tramite accordi specifici successivi alle

assunzioni per i programmi occupazionali AUP da parte del _____________.

In proposito è utile

evidenziare che dal conteggio allestito dall’USSI nell’ottobre 2020 (cfr. doc.

VI1; VI2; VI3) e non contestato in quanto tale dalla parte ricorrente, si

evince che le prestazioni assistenziali ordinarie comprensive del premio della

cassa malati corrisposte all’insorgente per i mesi di novembre e dicembre 2014,

da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018 ammontano a circa fr.

31’800.--. Aggiungendo le prestazioni speciali - ad esempio franchigie e

partecipazioni ai costi dell’assicurazioni malattie, contributi minimi AVS - si

ottiene un importo di circa fr. 38'000.-- (cfr. doc. VI1; VI2; VI3), maggiore

di quello chiesto quale rimborso.”.

Si

veda anche la STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022.

2.6. In

concreto, dagli atti risulta che RI 1 era proprietaria del mapp. __________ e

del relativo immobile (cfr. doc. 177-178), nonché dell’immobile sito sul fondo

di cui al mapp. __________, nella zona di __________ (__________, cfr. doc.

179-180, a tutt’oggi di sua proprietà).

Dall’incarto

emerge, pure, che la ricorrente d’un lato, aveva maturato sin dal 2021 l’idea

di vendere la proprietà di __________, e d’altro lato, di trasferirsi,

successivamente alla vendita, in quella di __________ (cfr. doc. 153-154).

Come

parimenti verrà compiutamente indicato di seguito, la vendita del bene immobile

di __________ si è perfezionata nel maggio 2022. Da tale operazione, la

ricorrente, dedotti i debiti ipotecari, il “deposito TUI”, l’“indennità

locazione giugno 2022” e l’“anticipo onorario avvocato”, ha conseguito

un ricavo quantificato dal notaio rogante in fr. 125'006.95 quale “versamento

saldo del prezzo” cui si aggiungono fr. 2'235.- di “trattenuta per

restituzione al Cantone” (cfr. supra consid. 1.1., infra e doc. 70).

Come

visto l’acquisizione di una sostanza rilevante, è una delle circostanze a

seguito delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni

vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3).

In

concreto, dal “rapporto/verbale” del 4 agosto 2021, emerge, in

particolare, quanto segue:

" In data odierna, come richiesto

dall’utente, riceviamo la stessa (__________) per rispondere alle sue domande

circa la sostanza immobiliare di sua proprietà a __________. L’utente desidera

vendere la casa per rimborsare il debito ipotecario di CHF 440'000.00. Tramite

canali social, internet, ha pubblicato gli annunci di vendita ma finora sebbene

ci siano state diverse persone che hanno visto la casa, non si è concretizzata

la vendita della stessa, in quanto l’anno di costruzione risale al 1959, non è

mai stata fatta la manutenzione, ha i riscaldamenti elettrici, non è isolata

pertanto la cifra da lei richiesta, pari a CHF 650'000.00, considerando che

l’eventuale acquirente dovrà investire molti soldi per ristrutturare la casa,

sarà difficile realizzare la vendita. (…) La stessa viene informata che qualora

riuscisse a vendere la casa, fino a CHF 30'000.00 la sostanza non viene

considerata nella tabella di calcolo delle PA, mentre l’eccedenza viene considerata

ed a dipendenze dell’ammontare le viene comunicato che il nostro Ufficio

inoltrerà richiesta di rimborso delle PA finora erogate a suo favore.” (cfr.

doc. 126).

Dagli

atti emerge che l’immobile in questione è stato inserito per la vendita sul

portale internet __________ sin da inizio estate 2021 ed ha ricevuto la visita

di 40 potenziali acquirenti, e meglio come risulta dagli “aggiornamenti su

vendita casa __________” trasmessi dalla ricorrente alla resistente il 17

dicembre 2021 (cfr. doc. 124).

Con

mail del 10 marzo 2022, RI 1 ha comunicato alla collaboratrice __________

dell’USSI di avere trovato “due seri interessati all’acquisto della mia casa

di __________” e che “il prezzo non sarà inferiore ai 600'000 come

concordato con __________ [recte: __________]”. La ricorrente ha, inoltre,

precisato che “non appena avrò più info chiederò a notaio la bozza del

contratto in modo che possiate effettuare il calcolo del rimborso che vi devo”

(cfr. doc. 158).

Nel

corso di marzo 2022, l’assicurazione __________ ha quantificato in fr. 16'710.-

Fatti

i danni occasionati da violente precipitazioni allo stabile di __________ (cfr.

doc. 156). In relazione a tale importo, agli atti figura uno scambio di mail

tra la resistente e la ricorrente dal quale si evince che il sinistro è stato

liquidato, al netto della franchigia e del “15% del margine di guadagno”,

per un ammontare di fr. 12'775.50 (cfr. doc. 142-144), corrisposto alla

ricorrente dall’assicurazione mediante due versamenti avvenuti il 21 marzo

2022, rispettivamente di fr. 9'580.50 l’uno e di fr. 3'195.- l’altro (cfr. doc.

140-141) e poi versato da RI 1 all’amministrazione il giorno stesso (cfr. doc.

131-132) a valere quale parziale rimborso delle prestazioni Las erogatele.

Con

mail del 28 marzo 2022, RI 1 ha trasmesso all’USSI la bozza del rogito di

compravendita dell’immobile di __________ (cfr. doc. 116). La proprietà in

vendita era gravata da ipoteche per complessivi fr. 440'000.- ed il prezzo di

compravendita era fissato in fr. 600'000.- (di cui il 4% sarebbe poi stato

trattenuto a titolo di deposito ex art. 253a LT; cfr. doc. 117-123).

Il 30

marzo 2022, l’USSI, visionata la bozza del rogito di compravendita immobiliare,

ha comunicato alla ricorrente quanto segue:

" (…) sarebbe preferibile che il notaio

versasse i soldi direttamente al nostro ufficio. Se però ciò non fosse

possibile, necessitiamo una dichiarazione scritta da parte sua che si impegna a

rimborsare, immediatamente ricevuto il saldo della compravendita immobiliare

sul suo conto, il debito nei nostri confronti (il conteggio le verrà inviato

non appena ci comunicherà la data della ricezione dell’importo sul suo conto

corrente)” (cfr. doc. 113).

Della

dichiarazione richiestale dall’USSI, la ricorrente ha trasmesso

all’amministrazione diverse copie e versioni.

Nella

prima, datata 30 aprile 2022, RI 1, ha dichiarato quanto segue:

" (…) come richiesto dall’USSI di

Bellinzona, non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della

vendita della mia proprietà di __________, mi impegno a riversare l’importo che

mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i

12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 112).

Accortasi

di aver erroneamente datato la dichiarazione citata 30 aprile 2022, la ricorrente

l’ha ritrasmessa, invariata nel contenuto, alla resistente via mail con data 30

marzo 2022 (cfr. doc. 108-109).

Il 1°

aprile 2022, però, RI 1 ha inviato all’USSI, sempre via mail, una nuova

dichiarazione, con le seguenti modifiche rispetto alla precedente:

" (…) come richiesto dall’USSI di

Bellinzona non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della

vendita della mia proprietà di __________, e nella misura in cui lo stesso sia

dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante da prezzo di vendita

uguale o superiore ai 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l’importo che

mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i

12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 100-101)

ed ha

comunicato all’amministrazione di avere “apportato una modifica alla

dichiarazione visto che il rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di

vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se non dovessi

concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con un utile

ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio

presso i vostri uffici con __________ e __________ [recte: __________]. Attendo

il suo ok e poi le invio per posta” (cfr. doc. 104 e 105).

Con

mail dell’11 aprile 2022, l’USSI ha autorizzato l’assistita “a firmare il

contratto di compravendita immobiliare come da bozza in nostro possesso”

(cfr. doc. 95).

Pure

con mail dell’11 aprile 2022, l’avv. __________, notaio rogante per la

compravendita, ha chiesto all’USSI quanto segue:

" (…) proceduralmente, firmeremo

l’atto, questo verrà inoltrato a registro fondiario per l’iscrizione e a quel

punto io sono autorizzata ad eseguire i pagamenti. Lei necessita di qualche

conferma, dichiarazione o impegno da parte mia? Sarebbe possibile avere una

conferma del capitale dovuto, fatto salvo il conteggio preciso al momento in

cui saremo in grado di comunicarle la presumibile data del bonifico?” (cfr.

doc. 85).

Di

risposta, il 13 aprile successivo __________ ha comunicato all’assistita quanto

segue:

" (…) Se lei non richiede ulteriori

aiuti, ad oggi il debito nei nostri confronti ammonta a CHF 32'235.00 (in data

22.3.2022 è stato registrato il versamento proveniente dall’assicurazione

ammontante a CHF 12'775.50), v. estratto allegato. Considerato che la quota

patrimoniale esente per persona singola ammonta a CHF 30'000.-, che il prezzo

di compravendita immobiliare ammonta a CHF 600'000.- e che il saldo restante a

suo favore dovrebbe essere superiore a CHF 30'000, il saldo che dovrà essere

rimborsato allo Stato dovrebbe ammontare a CHF 2'235.00.

A

fronte di ciò, il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio

ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del

rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la

decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta

ordinaria. Solo dopo l’allestimento di tale decisione, il debito nei nostri

confronti potrà essere rimborsato.

La

presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento

ufficiale per il rimborso del debito.” (cfr. doc. 84).

Dall’estratto

conto allegato alla mail emerge che, tra l’aprile 2020 ed aprile 2022, l’USSI

aveva erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 45'010.50, 12'775.50

dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, di modo che il

saldo a quel momento si presentava in totali fr. 32'235.- (cfr. doc. 91-94).

Di

tale comunicazione la ricorrente ha preso atto senza sollevare alcuna

perplessità (cfr. doc. 83).

In

data 8 giugno 2022, il notaio rogante ha trasmesso all’USSI l’istanza di

iscrizione della compravendita immobiliare relativa alla proprietà di __________,

indicante un prezzo di vendita di fr. 600'000.- (cfr. doc. 77-81).

Il 14

giugno 2022, la resistente ha chiesto al notaio, e meglio al fine di allestire

l’ordine di rimborso relativo a RI 1, il conteggio “dal quale risulta quale

importo l’utente riceverà dal prezzo di vendita dell’immobile, al netto delle

spese (TUI, ev. spese notarili e ipotecarie)” (cfr. doc. 71).

La

scheda contabile in questione è stata trasmessa all’USSI il 15 giugno 2022. Ne

risultano fr. 125'006.95 a valere quale “versamento saldo del prezzo”,

cui si aggiungono fr. 2'235.- computati quali “trattenuta per restituzione

al Cantone”, per un totale di fr. 127'241.95 (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 65-70).

Con

decisione del 17 giugno 2022, l’USSI ha chiesto a RI 1 il rimborso di fr.

35'629.45 (cfr. doc. 59-60).

Con

mail del 17 giugno 2022, l’avv. notaio __________, preso atto del

provvedimento, ha comunicato all’USSI quanto segue:

" (…) dando seguito alla telefonata

appena intercorsa, le chiedo cortesemente di ricontrollare lo scritto inviato

alla signor __________ [recte: RI 1]” (cfr. doc. 55).

Sandra

__________, per l’USSI, ha fornito il seguente riscontro:

" (…) effettivamente c’è un errore

nel primo paragrafo della nostra decisione di rimborso del 17 giugno 2022,

provvederò la più presto a farle avere la correzione.

In

merito al calcolo invece posso confermarle che è corretto. Per quanto concerne

la mia e-mail del 13 aprile 2022 trasmessa all’utente, la stessa era basata su

un utile di CHF 30'000.-, non su un utile di CHF 125'006.95. Non essendo in

possesso degli importi corretti il conteggio non poteva essere un conteggio

reale ma solo dimostrativo. Infatti nella stessa e-mail viene riportato che non

si tratta di un conteggio ufficiale e che restavamo in attesa dei dati reali”

(cfr. doc. 55).

Con

decisione del 20 giugno 2022, l’USSI ha quindi annullato e sostituito il

precedente provvedimento, mantenendo invariata la richiesta di rimborso in

totali fr. 35'629.45, chiesti alla ricorrente sempre in conseguenza

dell’acquisizione, da parte della medesima, di una sostanza rilevante. Questo

il calcolo operato dall’amministrazione:

Importo da rimborsare

Prestazioni di sostegno sociale erogate a suo favore

periodo: aprile 2020 – giugno 2022 (estratto allegato)

CHF 35'629.45

Utile a suo favore in seguito alla vendita della

sostanza immobiliare

CHF 125'006.95

Quota patrimoniale esente (per persona singola)

-

CHF 30’000

totale

CHF 35'629.45

(cfr.

doc. 53-54).

Dall’estratto

conto di data 17 giugno 2022 emerge che, tra l’aprile 2020 e il giugno 2022,

l’USSI ha erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 48'404.95,

12'775.50 dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, per un

saldo aggiornato di fr. 35'629.45 (cfr. doc. 61-64).

Ciononostante,

con mail del 20 giugno 2022, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI

che la sua assistita “mi dice di avere già versato l’importo di fr. 11'000

che non vede in deduzione del dovuto”, chiedendo alla collaboratrice

dell’amministrazione una verifica in tal senso (cfr. doc. 48).

Con

successiva mail, sempre del 20 giugno 2022, la legale ha, poi, comunicato

quanto segue:

" Gentile signora __________, la

ringrazio per la sua cortesia e per aver risposto al telefono alla domanda di

cui alla mail qui sotto. Rivedendo il tutto, mi sorge però un ulteriore dubbio

riguardo alla deduzione della quota patrimoniale esente. Mi sono riletta la sua

mail del 13 aprile 2022 alla signora RI 1 e il calcolo, per quanto provvisorio,

ipotizzava: un debito nei vostri confronti di fr. 32'235 e un saldo restante a

favore della signora RI 1, dopo la vendita, superiore a fr. 30'000 e cioè fr.

32'235, arrivando ad un saldo a favore dello Stato di fr. 2'235 (debito nei

vostri confronti – 30'000 esenti = 2'235).

Analogamente

a conti definitivi, dovrebbe essere effettuato il calcolo seguente: debito

attuale 35'629 – quota esente di fr. 30'000, saldo in vostro favore fr. 5'629.

Dove sbaglio?” (cfr. doc. 47).

A tale

comunicazione, la collaboratrice dell’USSI ha fornito immediatamente riscontro:

" (…) la somma esente sull’importo

che un utente riceve per la vendita di sostanza ammonta a fr. 30'000.-. Ad

esempio, se l’utente avesse ricevuto prestazioni USSI per CHF 200'000.- avrebbe

dovuto rimborsare al nostro ufficio CHF 95'000.- (CHF 125'000.- dedotto CHF

30'000.-). Se avesse ricevuto solo CHF 20'000.- non avrebbe dovuto rimborsare

nulla. Siccome ha incassato ca. CHF 125'000.- dovrà rimborsare l’importo di ca.

CHF 35'000.-.” (cfr. doc. 46).

Il 23

giugno successivo, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI quanto

segue:

" (…) la signora RI 1 non è

d’accordo con il calcolo da voi effettuato. Il motivo, tra l’altro, è il

contenuto della sua mail di data 13 aprile alla signora RI 1 che evidenza una

metodologia di calcolo completamente diversa. La signora RI 1 si è consultata

con un suo consulente esperto in materia, il quale le ha consigliato di

ricorrere contro la decisione di rimborso, soprattutto ma non solo per il fatto

che il calcolo del 13 aprile, per quanto provvisorio, evidenziava una

metodologia diversa a favore della signora RI 1, sulla base della quale la

signora ha deciso di vendere l’immobile a un determinato prezzo. (…) Per

evitare l’accumularsi di interessi, ha comunque provveduto al pagamento

dell’importo richiesto. Il pagamento non significa in nessun modo accettazione

della decisione di rimborso che viene formalmente contestata e che sarà oggetto

di ricorso ad opera del professionista che la signora RI 1 deciderà di

incaricare” (cfr. doc. 45-46).

Con

reclamo del 23 agosto 2022, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato la

decisione del 20 giugno 2022 con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli

poi ripresentati in sede ricorsuale (cfr. doc. 16-39).

Sulla

decisione su reclamo con la quale l’USSI ha respinto il gravame dell’assistita,

già si è detto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2-12).

2.7. In

concreto, come visto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il legale di RI 1

pretende, innanzitutto, che il metodo di calcolo utilizzato

dall’amministrazione tanto nella decisione del 20 giugno 2022 quanto in quella

su reclamo del 12 gennaio 2023 sarebbe difforme da quello prospettato alla

ricorrente dalla funzionaria dell’USSI con mail del 13 aprile 2022. Ciò, a

mente dell’avv. RA 1, comporterebbe una “violazione del principio di buona

fede e legittimo affidamento” e giustificherebbe l’annullamento dei

provvedimenti tesi al rimborso.

In

particolare, sarebbe “evidente come le informazioni ricevute dalla sig.ra RI

1 con la e-mail del 13 aprile 2022 inviata dall’USSI abbiano a giusto titolo

ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla correttezza

delle stesse, posto come provenivano proprio dalla funzionaria che, in

rappresentanza dell’ufficio competente, gestiva il dossieri”, e questo

tanto in punto alla metodologia di calcolo, quanto all’importo da rimborsare,

pari, stando alla mail in questione, a soli fr. 2'235.- (cfr. supra consid.

1.2. e doc. I).

Il diritto alla

protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di

esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario

alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

3.

l'autorità ha agito o creduto

di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato non deve essersi

reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.

l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

6.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse alla corretta

applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della

buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022

del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid.

3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR

2022.

ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25

gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF

9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio

2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF

9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015

consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del

14.

gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.;

STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona

fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una

decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche

essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di

rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di

fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza,

tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi

della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito

con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14

gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

2.8

Nella presente

fattispecie a proposito del metodo di calcolo relativo al rimborso delle

prestazioni percepite debitamente, il TCA rileva che determinante per il

rimborso delle prestazioni assistenziali debitamente percepite, ai sensi

dell’art. 33 lett. b LAS, è la sostanza effettivamente acquisita

dall’interessata.

È sull’incremento patrimoniale,

infatti, che vengono accordate le quote patrimoniali esenti, in concreto pari a

fr. 30'000.-, non, per esempio e per quanto attiene al caso di specie, sul

prezzo di vendita di un immobile (cfr. supra consid. 2.3.). Circostanza,

questa, che doveva essere peraltro ben nota anche al notaio rogante che, per

conto della ricorrente, aveva a suo tempo preso contatto con l’amministrazione

in relazione all’importo che RI 1 avrebbe dovuto rimborsare (cfr. supra consid.

2.6.).

Nella mail del 13

aprile 2022 e quindi nel relativo calcolo, l’USSI, nella persona di __________,

ha preso in considerazione:

-

l’ammontare del debito che a quel momento

l’assistita aveva nei confronti dell’amministrazione, pari a fr. 32'235.-, e

meglio come emerge dal relativo estratto conto in atti;

-

fr. 600'000.- a valere quale prezzo della

compravendita immobiliare, e meglio come emergeva dalla bozza di rogito a sua

disposizione;

-

che in favore dell’assistita vi sarebbe stato un

saldo “superiore a fr. 30'000.-”;

-

che la quota esente per persona singola ammonta a

fr. 30'000 (cfr. supra consid. 2.6.).

Analogamente, tanto

nella decisione del 20 giugno 2022, quanto in quella su reclamo del 12 gennaio

2023, l’USSI ha tenuto conto:

-

del debito che la ricorrente aveva nei confronti

dell’amministrazione, riquantificato in fr. 35'629.45 tenendo conto delle

prestazioni nel frattempo erogate a beneficio dell’assistita;

-

della quota esente per persone singole di fr.

30'000.-;

-

del saldo effettivamente andato a favore della

ricorrente in conseguenza della vendita dell’immobile ad un prezzo fr.

600'000.-, ossia di quanto in precedenza aveva considerato come “superiore a

fr. 30'000.-” senza, però, e meglio in assenza della documentazione

pervenuta alla resistente in data 15 giugno 2022, averlo, prima, potuto

quantificare con precisione (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 65-70).

Il metodo di calcolo

impiegato dall’amministrazione, pertanto, contrariamente alla tesi ricorsuale,

non è variato tra aprile e giugno 2022/gennaio 2023.

La sola differenza,

tra il calcolo di aprile 2022 ed il successivo sta nel fatto che solo in un

secondo momento l’amministrazione ha potuto quantificare con precisione una

delle variabili di quello stesso calcolo, e meglio l’incremento di sostanza di

cui ha giovato la ricorrente a seguito della vendita.

Prima del 15 giugno

2022.

l’USSI non disponeva, infatti, dell’ammontare del ricavo netto, di modo

che la resistente si è limitata ad indicare che sarebbe stato comunque

superiore a fr. 30'000.-, ciò che equivale a dire che, essendo maggiore

l’aumento di sostanza rispetto alla quota esente, la ricorrente, dopo aver

alienato l’immobile, avrebbe in ogni caso dovuto procedere ad un rimborso delle

prestazioni Las percepite debitamente.

In che misura, ad

aprile 2022, non poteva essere stabilito ritenuto che la variabile di calcolo

determinante era, in quel momento, sì quantificabile come superiore a fr.

30'000.- ma non altrimenti nota.

A mente di questa

Corte, in assenza dell’incremento di sostanza effettivo, e quindi dell’elemento

fondamentale per determinare a quanto, poi, in concreto, il rimborso doveva

ammontare, quanto comunicato alla ricorrente ad aprile 2022 non poteva che

avere valore esemplificativo (come peraltro indica la mail in questione laddove

precisa che “La presente e-mail è pertanto unicamente informativa e

non è un documento ufficiale per il rimborso del debito”; cfr. supra

consid. 2.6.).

Del resto, dagli atti

emerge come la ricorrente, d’un lato, era stata resa edotta del fatto che

l’importo da rimborsare sarebbe stato calcolato tenendo conto che “fino a

CHF 30'000 la sostanza non viene considerata (…) mentre l’eccedenza viene

considerata” sin dall’incontro dell’agosto 2021 (cfr. doc. 126-127).

D’altro lato, risulta

pure che l’interessata ben aveva compreso quanto così indicatole

dall’amministrazione, e di questo vi è evidenza già prima della mail del 13

aprile 2022.

Che RI 1 fosse

conscia del fatto che la quota esente sarebbe stata accordata/computata

sull’utile che la medesima avrebbe ricavato dalla vendita dell’immobile e che,

se l’utile in questione fosse stato maggiore rispetto alla quota esente, ella

avrebbe dovuto procedere al rimborso, risulta infatti da quanto la medesima ha

comunicato all’USSI con mail del 1° aprile 2022:

" (…) il

rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di vendita è sufficiente a

lasciare un saldo utile allo scopo. Se (…) dovessi vendere senza utile o con un

utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio

presso i vostri uffici con __________ e __________” (cfr. doc. 104).

Premesso quindi che,

alla luce di quanto precede, per il TCA quello di cui alla mail del 13 aprile

2022.

non poteva essere che un calcolo esemplificativo di come viene regolato il

rimborso delle prestazioni percepite debitamente in caso di acquisizione di una

sostanza rilevante (art. 33 lett. b Las), questa Corte rileva che, avendo

compreso la ricorrente come l’importo chiesto in rimborso sarebbe stato

calcolato una volta effettivamente avvenuta la vendita dell’immobile e onorati

i debiti, e quindi successivamente alla determinazione dell’utile netto che ne

avrebbe ricavato, in caso di dubbi, ella avrebbe dovuto chiedere maggiori

informazioni all’USSI. Ciò che non ha fatto.

In tal senso, non

merita tutela la tesi ricorsuale secondo la quale, con la mail del 1° aprile

2022, laddove ha comunicato all’amministrazione “attendo il suo ok”, RI

1.

avrebbe voluto essere “nuovamente rassicurata sul punto”. L’attesa di

una conferma da parte della ricorrente era infatti volta unicamente a sapere se

la modifica apportata alla dichiarazione richiestale dall’USSI era, o meno,

conforme alle pretese dell’amministrazione e se ella poteva, quindi,

trasmettere, oppure no, alla resistente il documento in originale via posta, e meglio

come si evince leggendo le parole successive di quella comunicazione alla

resistente, nonché la seguente:

-

“attendo il suo ok e

poi le invio per posta” (cfr. doc. 104);

-

“va bene la bozza o no?”

(cfr. doc 102).

Nemmeno deve essere

dimenticato che il fatto che l’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 33 Las

era già noto alla ricorrente emerge anche alla luce del fatto che, prima di

perfezionare la vendita dell’immobile di __________, la medesima - nel mese di

marzo 2022 - aveva già rimborsato oltre fr. 12'000.- a copertura parziale del

proprio scoperto (cfr. supra consid. 2.6.).

In concreto, poi,

anche volendo, per mera ipotesi di lavoro, considerare che l’amministrazione

abbia fornito all’assistita un’informazione errata, e che quindi il calcolo del

13.

aprile 2022 non sia da considerarsi meramente esemplificativo, la pretesa

buona fede della ricorrente, comunque, non merita tutela.

In primo luogo,

infatti, a mente di questa Corte, la comunicazione del 13 aprile 2022 non è

stata fornita senza riserve, ritenuto che dalla mail risultava chiaramente che

all’amministrazione mancava il dato essenziale per procedere al conteggio

definitivo (“il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio

ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del

rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la

decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta

ordinaria”; cfr. supra consid. 2.6.) e che la stessa è sin da subito stata

qualificata come avente “unicamente” portata “informativa”, non

essendo “un documento ufficiale per il rimborso del debito” (cfr. supra

consid. 2.6.).

Secondariamente,

essendo noto alla ricorrente quale fosse il metodo di calcolo per determinare quanto

dovuto in rimborso delle prestazioni percepite debitamente ed avendo RI 1, da

parte sua, una conoscenza quantomeno indicativa di quanto ella avrebbe

effettivamente percepito, a netto, dalla vendita dell’immobile, l’assistita si

sarebbe dovuta accorgere immediatamente che la cifra indicata nella mail del 13

aprile 2022 non poteva corrispondere a quanto effettivamente ella avrebbe, poi,

dovuto rimborsare.

Da ultimo, ritenuto

che sin da agosto 2021 l’assistita voleva vendere l’immobile e che il prezzo di

vendita era stata fissato in almeno fr. 600'000.- ben prima del 13 aprile 2022

(cfr. supra consid. 2.6.), non si comprende quale comportamento o omissione a

lei pregiudizievole RI 1 avrebbe adottato in conseguenza dell'informazione

errata ricevuta dall’amministrazione, posto come, per le ragioni appena esposte,

non si può ritenere - come invece comunicato dal notaio rogante all’USSI il 23

giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.6.) - che la ricorrente abbia “deciso di

vendere l’immobile a un determinato prezzo” unicamente in base alla

comunicazione del 13 aprile 2022 secondo cui avrebbe dovuto rimborsare

solamente fr. 2'235.-.

Del resto, a maggior

ragione ritenuto che la ricorrente disponeva, allora, di due proprietà (__________

e __________), e considerato che, in ambito di prestazioni assistenziali, non

sussiste, per principio, di un diritto a conservare una sostanza

immobiliare in Svizzera o all’estero (cfr. STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio

2021; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le

esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30

del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio

2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012;

STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50;

STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008), una mancata vendita dell’immobile, in

sostanza, dovuta al fatto che se l’importo da rimborsare fosse stato maggiore

rispetto a fr. 2'235.- sarebbe stato considerato da RI 1 troppo elevato, mal si

concilierebbe con l’obbligo di ridurre il danno che incombe agli assistiti (art.

2.

Las).

Venendo, infine,

all’importo di cui è stato chiesto il rimborso, pari a fr. 35'629.45, il TCA

rileva che anche da questo profilo l’operato dell’USSI merita tutela.

Ciò ritenuto, che tra

aprile 2020 e giugno 2022 a favore di RI 1 sono state erogate prestazioni

assistenziali per complessivi fr. 48'404.95 (cfr. supra consid. 2.1. e 2.6.).

Di questi, fr.

12'775.50 erano già stati rimborsati dall’interessata nel marzo 2022, di modo

lo scoperto ammontava a fr. 35'629.45 (cfr. supra consid. 2.6.).

A fronte

dell’acquisizione di una sostanza di complessivi fr. 127'241.95 (laddove

in concreto il risultato sarebbe il medesimo computando i fr. 125'006.95 tenuti

in considerazione dall’USSI nella decisione del 20 giugno 2022; cfr. supra

consid. 1.1.) e di una quota esente di fr. 30'000.- (cfr. supra consid. 2.4.) è

a giusta ragione che l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’intero saldo

scoperto e quindi di fr. 35'629.45.

2.9

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca

enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e

1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti