42.2023.9
Rettamente l'USSI ha chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali, avendo la ricorrente acquisito una sostanza rilevante a seguito della vendita di un immobile. La pretesa buona fede dell'interessata non merita, nel caso concreto, tutela
10 maggio 2023Italiano66 min
di aver erroneamente datato la dichiarazione citata 30 aprile 2022, la ricorrente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2023.9
CL/gm
Lugano
10 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana
Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13
febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12
gennaio 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza
sociale
ritenuto in
fatto
1.1. Tra
l’aprile 2020 ed il giugno 2022 RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali per
complessivi fr. 48'404.95 (cfr. doc. 61-64).
Dalla
vendita di una proprietà immobiliare sita a __________ avvenuta nel maggio 2022
(cfr. doc. 68-69) l’assistita ha tratto un ricavo quantificato dal notaio
rogante in fr. 125'006.95, cui devono essere aggiunti fr. 2'235.- indicati dal
medesimo quale “trattenuta per restituzione al Cantone” (cfr. doc. 70).
Con
decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 20
giugno 2022 (cfr. doc. 53-54) con la quale aveva chiesto a RI 1 il rimborso di
complessivi fr. 35'629.45 sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Nel caso di specie,
incontestato è il fatto che per il periodo dal mese di aprile 2020 sino al mese
di giugno 2022 la reclamante ha beneficiato di prestazioni assistenziali per
complessivi CHF 48'404.95 e che in data 22 marzo 2022 ella ha parzialmente
rimborsato all’USSI CHF 12'775.50 e che, pertanto, la differenza di quanto
ancora dovuto all’amministrazione risultava al 20 giugno 2022 essere CHF
35'629.45.
Le ragioni addotte dalla
reclamante secondo cui vi siano state, da una parte, “una violazione del
principio di buona fede e legittimo affidamento” e, dall’altra, “una
violazione del diritto di essere sentiti” non possono essere seguite.
In merito alla
violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento si rileva che
già occasione dell'incontro del 4 agosto 2021, presso gli uffici dell'USSl,
incontro peraltro chiesto dall'interessata per discutere della vendita del
proprio immobile, alla reclamante era stato indicato che "a dipendenza
dell’ammontare le viene comunicato che il nostro Ufficio inoltrerà richiesta di
rimborso delle PA finora erogate a suo favore.".
Sin da tale incontro
alla signora RI 1 era stata preventivata la possibilità che, in caso di vendita,
l'USSl avrebbe emesso una decisione formale di rimborso.
Pacifico inoltre che la
reclamante nel suo scritto e-mail del 1º aprile 2022 ha indicato che "ho apportato
una modifica alla dichiarazione visto che il rimborso viene da voi richiesto se
il prezzo di vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se non
dovessi concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con un
utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio
presso i vostri uffici". In allegato allo scritto del 1º aprile 2022, di
cui sopra, la signora RI 1 ha trasmesso una dichiarazione indicante "non
appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della vendita della mia
proprietà di __________, e nella misura in cui lo stesso sia dell’entità
indicata nella bozza di rogito (derivante da prezzo di vendita uguale o
superiore ai 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l'importo che mi verrà
indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute", ne consegue che
nemmeno viene in aiuto alla reclamante quanto da ella indicato nel suo reclamo
e meglio che "la Signora RI 1 ha nuovamente chiesto ulteriori
delucidazioni direttamente alla Signora __________ in ordine all'eventuale
rimborso di prestazioni assistenziali ricevute che sarebbe stato domandato
dall'USSl qualora la stessa avesse deciso di vendere l'immobile di sua
proprietà e, in caso affermativo, l'importo di tale rimborso. Ciò al fine di
prendere una scelta consapevole e ponderata sull'opportunità, o meno, di
concludere la vendita dell'immobile.". Infatti, dalla dichiarazione da
ella redatta in data 1° aprile 2022, riferendosi al saldo della vendita, si è
resa disponibile a rimborsare l’USSI “nella misura in cui lo stesso sia
dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante dal prezzo di vendita
uguale o superiore a 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l'importo che mi
verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute" poiché tale
decisione di vendere l'immobile a CHF 600'000.- era già stata presa prima che
l’USSl le abbia indicato l'importo da rimborsare.".
In relazione alla e-mail
del 13 aprile 2022 con cui l'USSl, rispondendo alla e-mail del 1° aprile 2022,
e meglio alla domanda "(...) Sarebbe possibile avere conferma del capitale
dovuto, fatto salvo il conteggio preciso al momento in cui saremo in grado di
comunicarle la presumibile data del bonifico?(...)", avrebbe, a mente
della reclamante, ingenerato nella stessa un "legittimo affidamento in
ordine di correttezza", si rileva che al 13 aprile 2022, il debito nei
confronti dell'USSl, dedotto l'importo di CHF 12'775.50, risultava essere di
CHF 32'235.-. All'interessata è stato illustrato un esempio di quanto le
potesse essere chiesto in rimborso qualora dalla vendita avesse ricavato un
importo ipotetico uguale al debito (utile netto vendita immobile CHF 32'235.- /
quota patrimoniale esente di CHF 30'000.- = rimborso CHF 2'235 a fronte di CHF
32'235.-).
La quota patrimoniale
esente va dedotta dal ricavato netto della vendita e non dal debito dell'utente
nei confronti dell'USSl come indicato erroneamente dall'avv. __________ nell’
e-mail del 20 giugno 2022 "per quanto provvisorio, ipotizzava: un debito
nei vostri confronti di fr. 32'235 e un saldo restante in favore della signora RI
1, dopo la vendita, superiore a fr. 30'000.- e cioè fr. 32'235, arrivando ad un
saldo in favore dello stato di fr. 2’235 (debito nei vostri confronti – 30'000 esenti
= 2'235)."
In calce alla e-mail del
13 aprile 2022 l'USSl aveva inoltre indicato che "A fronte di ciò, il
nostro ufficio necessita avere al più presto il conteggio ufficiale/saldo a suo
favore della compravendita immobiliare al netto del rimborso del prestito
ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la decisione di rimborso per
vendita di sostanza che le verrà inviato per posta ordinaria. Solo dopo l’allestimento
di tale decisione, il debito nei nostri confronti potrà essere rimborsato. La
presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento
ufficiale per il rimborso del debito. In attesa di ricevere il saldo della
compravendita immobiliare a suo favore" in seguito ulteriormente ribadito
nella mail del 20 giugno 2022 "Non essendo in possesso degli importi corretti
il conteggio non poteva essere un conteggio reale ma solo dimostrativo. Infatti
nella stessa e-mail viene riportato che non si tratta di un conteggio ufficiale
e che restavamo in attesa dei dati reali.".
Ritenuto tutto quanto
sopra l'USSl non ha violato il principio di buona fede e legittimo affidamento fatto
valere dalla reclamante, avendo a più riprese confermato l'entità del debito
che ella aveva nei confronti dell'USSl e che per definire in concreto se la
stessa era in grado di poter rimborsare le prestazioni debitamente riconosciute
necessitava di attendere gli importi reali della vendita, dovendo l'USSl
applicare una quota patrimoniale esente di CHF 30'000.- sull'eventuale utile
della vendita.
Per quanto concerne
infine la presunta violazione del diritto di essere sentiti, si rileva che con scritto
e-mail del 4 luglio 2022 il rappresentante della signora RI 1 ha chiesto
all'USSl "copia della parte dell’incarto della signora RI 1 che riguarda la
vendita oggetto della decisione in questione". L'USSI in risposta a tale
scritto, con e-mail del 20 luglio 2022, ha indicato che la documentazione
inerente la vendita dell'immobile era già in possesso della reclamante, avendo trasmesso
quest'ultima la documentazione all'USSl. Nessuna ulteriore richiesta è giunta
all'USSl pertanto non si ravvede in tal senso alcuna violazione del diritto di
essere sentiti.
Ritenuto tutto quanto
sopra, considerato l'utile netto conseguito dalla reclamante in CHF 127'006.95,
non come erroneamente indicato dall'USSl nella sua decisione di rimborso del 20
giugno 2022 di CHF 125'006.95, e il debito nei confronti dell'USSl pari a
complessivi CHF 35'629.45, in applicazione del citato art. 33 lett. b Las,
l'USSl ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali
versate dal mese di aprile 2020 sino al mese di giugno 2022 in considerazione
dell’acquisizione di una sostanza rilevante. L'importo che la reclamante è chiamata
a rimborsare è altresì corretto e considera la somma che deve essere lasciata
alla sua libera disposizione conformemente alle direttive CSIAS, ossia CHF
30'000.- (LG-CSIAS E.2.1.).
Ritenuto tutto quanto
sopra, si conferma la richiesta di rimborso dell'importo totale di CHF
35'629.45.
Il reclamo è respinto.
Si rileva che tale importo è già stato rimborsato il 24 giugno 2022 da parte dell'avv.
__________” (cfr. doc. 2-12).
1.2. Contro
la decisione su reclamo l’assistita, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato, la riquantificazione di quanto dovuto in rimborso all’USSI in fr.
5'629.-, la conseguente rifusione di fr. 30'000.45 e protestando spese, tasse e
ripetibili.
A
sostegno delle pretese di RI 1, il legale, pretendendo che sarebbe stato dalla
“primavera del 2022 che la Signora RI 1 ha incominciato a vagliare la
possibilità di vendere l’immobile di sua proprietà”, ha fatto valere quanto
segue:
" (…)
15.
Nella decisione del 20 giugno 2022, poi riconfermata nella decisione 12 gennaio
2023, I'USSI ha domandato alla ricorrente il rimborso di prestazioni
assistenziali percepite per un importo di CHF: 35'629.45.-.
II
metodo di calcolo utilizzato è stato il seguente:
è
stato considerato l'utile netto conseguito dalla compravendita (CHF
125'006.95); dedotta la quota esente (CHF 30'000); e dall'importo restante
(95'006.95) domandato il rimborso dell'intero debito accumulato pari a CHF
35'629.45.
16.
II metodo di calcolo utilizzato in entrambe le decisioni risulta essere
totalmente diverso rispetto a quello prospettato dalla Signora __________ nella
e-mail del 13 aprile 2022.
Segnatamente,
nella sopra citata e-mail, la funzionaria ha prospettato un esempio di calcolo
dove dal debito accumulato dalla Signora RI 1 (allora pari a CHF. 32'235.00)
veniva dedotta la quota esente fissata per legge (CHF. 30'000) e l'importo da
restituire allo Stato sarebbe quindi stato pari a CHF. 2'235.00.”
17. È
di tutta evidenza come l’USSI, avendo fatto applicazione nella decisione
impugnata di un metodo di calcolo completamente diverso rispetto a quello dallo
stesso ufficio prospettato alla signora RI 1, è incorso in una violazione del
principio di buona fede e legittimo affidamento e, per l'effetto, Ia decisione
oggi ricorsa deve essere annullata.
18.
Nel caso che ci occupa, è evidente come le informazioni ricevute dalla Sig.ra RI
1 con la e-mail del 13 aprile 2022 inviata dall'USSI abbiano a giusto titolo
ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine correttezza
delle stesse, posto come provenivano proprio dalla funzionaria che, in rappresentanza
dell'ufficio competente, gestiva il dossier.
19.
Gli argomenti addotti dall'amministrazione per motivare la asserita correttezza
della decisione di rimborso risultano invero documentalmente sconfessati.
In
particolare, non corrisponde al vero quanto sostenuto con riferimento alla e-
mail del 13 aprile 2022 e, precisamente, che la precitata e-mail illustrava un
esempio di quanto avrebbe potuto essere domandato in rimborsò qualora dalla
vendita la ricorrente “avesse ricavato un importo ipotetico uguale al debito
(utile netto vendita immobile CHF 32'235.- / quota patrimoniale esente di CHF
30'000.- = rimborso CHF 2'235.- a fronte di CHF 32'235.-)" (cfr. pag. 9
decisione su reclamo 12.1.2023).
Infatti,
leggendo integralmente il contenuto della e-mail in discussione è di palmare
evidenza come l'impiegata dell'USSÍ avesse preso in considerazione un utile di
importo pari a CHF 600'000 e non, come vorrebbe far credere l'amministrazione
nella decisione su reclamo, un utile pari al debito accumulato. (…).
20. Inoltre,
si rileva che anche il fatto che la funzionaria, nella mail del 13 aprile,
avesse detto che il calcolo era provvisorio, e che aspettava gli importi
definitivi per allestire la decisione, non è suscettibile di inficiare il
legittimo affidamento che la stessa ha creato nella ricorrente, come invece
sostenuto dall'USSI (cfr. pag. 10 decisione su reclamo); ciò in quanto ad
essere provvisorio era unicamente e chiaramente l'importo da restituire, non
certo il metodo di calcolo.
Pertanto,
se anche considerassimo i dati (in termini di debito accumulato) aggiornati al
giugno 2022, il calcolo da effettuare (seguendo quanto prospettato dalla
funzionaria) avrebbe dovuto essere il seguente:
debito
attuale CHF 35'629.-
-
quota esente CHF 30'000.-
=
saldo in favore dell'USSI di CHF 5’629.-.
21.
Infine, l'interpretazione che l'amministrazione fornisce della e-mail inviata
dalla signora RI 1 il 30 marzo 2022, risulta chiaramente strumentale all'avallo
della propria tesi, seppur non conforme al vero. Infatti, anzitutto vi è da
premettere che con la dichiarazione del 30 marzo 2022 (modificata il 1º aprile
2022) la Sig.ra RI 1 ha dato seguito ad una precisa richiesta dell'USSI che le
aveva appunto domandando di effettuare una dichiarazione di disponibilità al
rimborso delle indennità percepite. Tale dichiarazione, ad ogni buon conto, non
risulta suscettibile di costituire alcun riconoscimento di debito da parte
della ricorrente nei confronti dell'USSI, posto come l'importo del debito non
era né determinato né facilmente determinabile.
A
riguardo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, II
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep
1989 pag. 338 con riferimenti). Nel caso che ci occupa è manifesto che nel momento
in cui la ricorrente ha dato seguito alla richiesta dell'USSI, scrivendo la
comunicazione e-mail del 30 marzo / 1º aprile 2022, la somma di denaro da
restituire non fosse né determinata né facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.
Tant'è
che i fatti hanno dimostrato come l'amministrazione abbia modificato i criteri
(il metodo di calcolo) utilizzati per determinare il quantum dell'importo da
restituire.
In
conclusione, la comunicazione di disponibilità al rimborso inviata dalla
ricorrente, per i motivi sopra esposti, non può essere posta a fondamento della
richiesta di rimborso da parte dell'USSI.”.
22.
Alla luce di tutto quanto argomentato, è a giusto diritto che ad oggi la
Signora RI 1 esige che I'USSI rispetti le promesse e le spiegazioni rese dalla
funzionaria nella e-mail del 13 aprile 2022 e che, per l'effetto, annulli la
decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 ed emetta una nuova decisione facendo
applicazione del metodo di calcolo sul quale la Signora RI 1 ha risposto un
legittimo affidamento e, in base al quale, ad oggi, l'importo da rimborsare a
codesto Ufficio risulta pari a CHF. 5'629.- (per la determinazione del quantum
dell'importo dovuto si rimanda al considerando 20 del presente ricorso).
Di
conseguenza, posto come per evitare l'accumularsi di interessi la Signora RI 1
e, per essa, il Notaio rogante, hanno già provveduto al pagamento di CHF.
35'629.45 in favore dell'USSI alla reclamante deve essere restituita la somma
di CHF. 30'000.45.-. (doc. I: e-mail Avv. __________, 23 giugno 2022).
Quest'ultima,
infatti, per i motivi infra descritti, costituisce un indebito arricchimento
che, come tale, deve essere rimborsato alla ricorrente.”.
Il
legale ha, poi, fatto valere che l’USSI sarebbe incorso in una violazione del
diritto di essere sentiti e questo “per un duplice ordine di ragioni”:
" (…) In primo luogo, la decisione
oggi ricorsa è stata emessa facendo applicazione dì un metodo di calcolo
totalmente ignoto all'odierna reclamante, e del tutto diverso rispetto alle
rassicurazioni ed ai chiarimenti forniti da codesto Ufficio, sui quali la
ricorrente aveva legittimamente riposto un affidamento;
Inoltre,
l'Avv. RA 1, assunto il mandato legale, ha domandato di poter ricevere copia
dell'incarto inerente la Signora RI 1 ma, in modo del tutto illegittimo ed
ingiustificato, tale richiesta è stata respinta dall' Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento.
Nella
decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 I'USSI, per quanto concerne la prima
violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, già censurata nel
reclamo alla decisione del 20 giugno 2022, ha omesso del tutto di esprimersi;
rispetto al secondo, circa la mancata trasmissione del fascicolo, le
osservazioni dell'USSI non risultano idonee a provare alcunché.
In
particolare, l'Avv. RA 1 non era tenuto ad inviare più di una richiesta,
piuttosto che a richiedere unicamente documenti di cui la ricorrente si suppone
non disponesse, al contrario, è ovvio che ogni incarto di cui si domanda
ricevere copia contenga anche, e almeno in parte, documenti di cui il cliente,
rispettivamente l'utente, già dispone.
Ne
consegue che le osservazioni dell'USSI non risultano idonee a sconfessare il
lamentato vizio del diritto di essere sentita in cui è incorso l’ufficio.
Pertanto,
anche alla luce dei citati vizi, la legalità della decisione ricorsa è da
censurare; di tal che la stessa deve essere annullata.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 10 giugno 2022, l’USSI propone di respingere il ricorso,
rinviando alla decisione impugnata ed osserva quanto segue:
" Si ribadisce che in virtù
dell'articolo 33 Las le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni
vanno rimborsate: (...) b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante
(...)”.
Giusta
l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni
assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute
prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le
prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e
professionale previsto dal Capitolo Ila (lett. c).
(…) Le
Linee guida CSIAS, nel caso di prestazioni percepite debitamente, al capitolo
E.2. 1 prevedono che: "(...) 2. In caso di condizione agiate conseguenti a
un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote
patrimoniali esenti:
a.
fr. 30'000.00 per persona singola
b.
fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati
c.
fr. 15'000.00 per ogni figlio minorenne (...)".
Contrariamente
a quanto indicato dalla ricorrente, il metodo di calcolo utilizzato dall'USSl è
sempre stato il medesimo.
Con
e-mail del 13 aprile 2022 l'USSl, non avendo informazioni sull’utile netto
della vendita, ma solo il prezzo di vendita di CHF 600'000.-, a cui andavano
dedotti i debiti gravanti il bene immobile e le spese derivanti dalla
compravendita, l'operatrice socio-amministrativa ha ipotizzato un utile netto
pari al debito che ella aveva nei confronti dell'USSl.
Pertanto,
se il debito a quel momento ammontava a CHF 32'235.- ed il ricavo netto della
vendita fosse stato di soli CHF 32'235.-, dedotta la quota esente, alla signora
sarebbe stato chiesto un rimborso di CHF 2'235.-. Tuttavia, ritenuto che l'utile
dalla vendita dell'immobile a favore della signora RI 1 risultava essere di
oltre CHF 125'000.-, alla stessa, applicata la quota patrimoniale esente di CHF
30'000.-, rimaneva un importo di oltre CHF 95'000.- per poter rimborsare la
totalità delle prestazioni assistenziali ad essa erogate. (…)
La
ricorrente, come in sede di reclamo, incorre in un errore. La quota esente non
va posta in deduzione del debito che la signora RI 1 ha con I'USSI ma va messa
in deduzione con il ricavo netto dalla vendita dell'immobile. La quota esente
ha infatti lo scopo di permettere all'utente di poter conservare un importo
minimo (CHF 30'000.-) da utilizzare per poter vivere.
Si
rileva inoltre che il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost.,
invocato dalla ricorrente è applicabile unicamente se tutte le condizioni
cumulative sono date.
Nel
caso concreto, i punti 3. e 4., ossia “l’amministrato non ha potuto rendersi
conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta" e
"facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio", non risultano adempiuti.
La
signora RI 1 è stata più volte informata sull'entità del suo debito nei
confronti dell'USSl, e le è stato spiegato quale fosse lo scopo della quota
esente, pertanto, ella doveva immediatamente accorgersi dell'errore. Inoltre,
la signora non ha preso delle disposizioni non reversibili a causa della
presunta informazione ricevuta, ritenuto che il suo intento di vendere
l'immobile sussisteva già nel 2021.
In
ultimo, per quanto attiene la violazione del diritto di essere sentito, si
ritiene che l'USSl abbia sempre concesso ai suoi utenti la possibilità di
visionare gli atti che li concernono.
Ritenuto
tutto quanto sopra, considerato l'utile netto conseguito dalla reclamante in
CHF 127'006.95 e il debito nei confronti dell'USSl pari a complessivi CHF
35'629.45, in applicazione del citato art. 33 lett. b Las, l'USSl ha correttamente
chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali versate dal mese di aprile
2020 sino al mese di giugno 2022 in considerazione dell'acquisizione di una
sostanza rilevante. L'importo che la reclamante è chiamata a rimborsare è
altresì corretto e considera la somma che deve essere lasciata alla sua libera
disposizione conformemente alle Linee guida CSIAS, ossia CHF 30'000.- (LG-CSIAS
E.2.1.).
Alla
luce di quanto esposto si chiede la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione impugnata.” (cfr. doc. III).
1.4. Con
replica del 13 marzo 2023, il rappresentante della ricorrente si è così
espresso:
"
(…) Segnatamente, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio
resistente (…) la ricorrente non sta incorrendo in alcun errore.
Infatti,
ciò che sta censurando è la violazione del principio della buona fede e del
legittimo affidamento ingenerato, per l'appunto, dall'errore in cui è incorso
l’USSI.
3. A
tal riguardo, è doveroso ri-precisare che gli argomenti addotti dall'amministrazione
per motivare la -asserita- correttezza della decisione di rimborso risultano
invero documentalmente sconfessati.
In
particolare, non corrisponde al vero quanto sostenuto con riferimento alla e-
mail del 13 aprile 2022 e, precisamente, che nella precitata e-mail l'ufficio avrebbe
prospettato un esempio con un utile netto pari al debito che la ricorrente
aveva nei confronti dell'USSI.
Il
testo della e-mail, che non lascia margine di interpretazione, espressamente si
legge: "-omissis- e che il saldo restante a suo favore dovrebbe essere
superiore a CHF 30.000."
Appare
indiscusso che l'USSI, per errore imputabile allo stesso Ufficio, avesse prospettato
un metodo di calcolo in base al quale la quota esente veniva dedotta dal
debito.
4.
Per rapporto alle considerazioni svolte nell'allegato di risposta, la
ricorrente intende inoltre precisare che il testo della e-mail del primo aprile
dalla stessa inviata all'USSI (ferme restando le considerazioni operate nel
ricorso, quanto alla impossibilità di configurarlo come riconoscimento di
debito) rendono palese il totale legittimo affidamento e buona fede che la
Sig.ra aveva riposto nelle informazioni - poi rivelatesi errate -
dell'amministrazione.
In
particolare, nel colloquio che aveva avuto presso gli uffici dell'USSÌ alla
ricorrente non era stato chiarito, in alcun modo, cosa dovesse intendersi per
“sostanza rilevante"; l'esempio che le era stato offerto, era che nel suo
caso, considerata un prezzo ipotetico di vendita di Fr 600'000 a fronte di una
ipoteca di Fr 440'000, dedotte le imposte, l'utile conseguito sarebbe stato da considerarsi
indubbiamente ridotto.
Tanto
è vero che sulla base di queste informazioni oralmente fornite dall'USSI, nella
precitata e mail la ricorrente, quasi a volersi sentire nuovamente rassicurata
sul punto, affermava;"-omissis- Se non dovessi concludere la vendita
attuale e dovessi vendere senza utile o con utile ridotto il rimborso non
sarebbe richiesto come indicatomi presso i vostri uffici (..) attendo il suo
ok...?” (grassetto della scrivente).
5.
Infine, si prende atto del fatto che anche I'USSI riconosca, incidentalmente,
l’errore che lo scrivente legale ha da subito segnalato con il ricorso e che si
pone in nesso causale diretto con il legittimo affidamento posto dalla ricorrente
che, in fin dei conti, determina la legittima pretesa all'annullamento della
decisione di rimborso.
Segnatamente,
(fr pag. 8 della risposta) si legge: “-omissis- ella doveva immediatamente
accorgersi dell'errore". L'errore di cui sopra, non può essere altro che
quello attinente il metodo di calcolo in cui è incorsa I'USSI nel contenuto
della e-mail del 13 aprile 2022.
Ha
dell'assurdo, per contro, la tesi di controparte in base alla quale la signora RI
1 avrebbe dovuto accorgersi immediatamente che le informazioni fornite
dall'USSI medesima, erano errate.
6.
Alla luce di tutto quanto argomentato e provato nel ricorso del 13 febbraio 2023,
nonché del presente allegato è a giusto diritto che ad oggi la Signora RI 1
esiga che l'USSI rispetti le promesse e le spiegazioni rese dalla funzionaria
nella e-mail del 13 aprile 2022 e che, per l'effetto, annulli la decisione su
reclamo del 12 gennaio 2023 ed emetta una nuova decisione facendo applicazione
del metodo di calcolo sul quale la Signora RI 1 ha risposto un legittimo
affidamento e, in base al quale, ad oggi, l'importo da rimborsare a codesto
Ufficio risulta pari a Fr. 5'629.- (per la determinazione del quantum
dell'importo dovuto si rimanda al considerando 20 del presente ricorso). (cfr.
doc. V)
1.5. Con
duplica del 24 marzo 2023 - trasmessa, per conoscenza, al legale della
ricorrente il 27 marzo 2023 (cfr. doc. VIII) -, l’USSI ha, da parte sua,
osservato quanto segue:
" (…) contrariamente a quanto
indicato dalla signora RI 1 nella propria replica spontanea "L'errore di
cui sopra, non può essere altro che quello attinente il metodo di calcolo in
cui è incorsa l’USSl nel contenuto della e-mail del 13 aprile 2022: l'USSl ha
sempre utilizzato il medesimo metodo di calcolo. L'affermazione di cui sopra è
un'ulteriore interpretazione della reclamante, come l'interpretazione da essa
data a che la quota esente vada posta in deduzione del debito e non del ricavo
netto della vendita dell'immobile.
L'USSI,
il 13 aprile 2022, non aveva ancora a disposizione dalla ricorrente l'utile
netto derivante dalla vendita dell'immobile. Tale e-mail era pertanto atta
unicamente a ribadire il funzionamento della quota esente, spiegazione già resa
alla ricorrente in sede di colloquio il 4 agosto 2021. D'altronde la signora RI
1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di aprile 2020
sino al mese di giugno 2022 per complessivi CHF 48'404.95 e in data 22 marzo
2022 di tale importo ella aveva già rimborsato CHF 12'775.50. Non è verosimile
che ella ritenesse dover rimborsare unicamente CHF 2'235.- a fronte
dell'importo ancora dovuto di CHF 35'629.45 ritenuto che dalla vendita
dell'immobile la ricorrente ha ricavato un utile netto di CHF 127'006.95.”
(cfr. doc. VII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. L’insorgente ha invocato una lesione del diritto di essere
sentita poiché d’un lato, l’avv. RA 1 “assunto il mandato legale, ha domandato
di poter ricevere copia dell'incarto inerente la Signora RI 1 ma, in modo del
tutto illegittimo ed ingiustificato, tale richiesta è stata respinta dall'
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento”.
D’altro
lato, l’USSI non si sarebbe confrontata con le censure relative al preteso
utilizzo di un metodo di calcolo di volta in volta diverso per quantificare il
rimborso chiesto all’assistita (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Questa
Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto
d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere
sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (cfr. STF H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a,
375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Tuttavia,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che la violazione del diritto di
essere sentita è sanabile se l'interessata ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e
sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF
8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 8C_414/2015 consid. 2.3.;
DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183).
Dagli
atti emerge che il 4 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha preso contatto via mail con
l’USSI, cui ha trasmesso copia della procura rilasciatagli dalla ricorrente e
chiesto di avere “copia della parte dell’incarto della signora RI 1 che
riguarda la vendita oggetto della decisione in questione” (cfr. doc. 43).
In
risposta, la resistente ha comunicato al legale di “non poter entrare nel
merito della sua richiesta”, invitandolo a rivolgersi alla propria
assistita, “già in posso di tutta la documentazione” (cfr. doc. 41).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA rileva che con reclamo del 23 agosto 2022 (cfr. doc.
16-39), il legale ha fatto valere argomentazioni analoghe a quelle che ha, poi,
riproposto in sede ricorsuale, allegando i medesimi documenti; ne consegue che
gli stessi erano, quindi, effettivamente già a sua disposizione nonostante il
diniego dell’USSI.
Ad ogni modo, anche
volendo ritenere che il diritto di essere sentito dell’insorgente sia stato
violato, tale lesione andrebbe considerata sanata dal momento che l’avv. RA 1,
presso la Cancelleria di questo Tribunale, aveva la possibilità di visionare
l’intera documentazione. Richiesta, quella di visionare gli atti, che il legale
non ha però formulato.
Il
TCA rileva, poi, che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2
Cost. comprende anche la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone
all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti,
riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che
l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da
ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una
chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del
caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente,
le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta
a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto,
ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte
atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022
consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF
9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019
consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557
consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella
presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,
questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della
decisione su reclamo del 12 gennaio 2023, atteso che da quest’ultima emerge
chiaramente il motivo per cui l’amministrazione ha confermato la propria
richiesta di rimborso del 20 giugno 2022. Il provvedimento precisa, peraltro,
da un lato, quale metodo di calcolo è stato applicato e, d’altro lato, che tale
metodo non si discosta da quello di cui alla mail del 13 aprile 2022.
Del resto
dal tenore dell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) emerge che
l’insorgente e per la medesima il suo legale ha potuto rendersi conto della
portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti e contestarla
dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.
Le
censure sollevate dall’avv. RA 1 circa la violazione del diritto di essere
sentiti si rivelano, dunque, infondate.
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia
chiesto a RI 1 il rimborso di prestazioni assistenziali percepite debitamente
nella misura di complessivi fr. 35'629.45 a seguito dell’acquisizione, da parte
di quest’ultima, di una sostanza rilevante grazie alla vendita di un immobile
di sua proprietà.
2.3. L'art. 33 Las prevede che le
prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei
versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora
corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità
può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32
Laps);
b) in caso di acquisizione di una
sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal
beneficiario deceduto.
A proposito di questa disposizione
legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge
sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso:
" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e
precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle
prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa
(e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono
considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono
versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di
sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di
non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia
con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni
assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel suo rapporto del 5 novembre
2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:
" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste
un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il
rimborso deve avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale
indebitamente percepite;
- versamenti a
titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario
deceduto;
- acquisizione di
una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle
prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di
prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."
Nel rapporto del 28 giugno 2017
della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare 20 giugno
2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per
prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle
prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:
"
(…) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca
tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il
termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che
cantonale.
Importante è sottolineare che il
servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una
prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione
necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del
proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle
norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le
disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul
Bollettino ufficiale
L'assistenza sociale prevede una prestazione
ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base
della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere
aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o
puntuali della persona.
Quest’ultima per beneficiare
dell’assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le
informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se
alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale.
In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere
applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e
nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.
Tra gli obiettivi principali
dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche
quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la
persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione
assistenziale.
Si distinguono dunque due percorsi di
inserimento:
Ÿ
professionale: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter
rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi
Ÿ
sociale: per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato
del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora
che necessitano di un periodo di accompagnamento.
Cionondimeno dopo i 18 anni d’età
compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a
rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue
condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non
compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale
aiuto al Cantone.
In ogni casi i principali motivi per
cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso sono:
- le prestazioni indebitamente
percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS)
- le prestazioni anticipate in attesa
di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)
- l’acquisizione di sostanza rilevante
o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni
- un’eredità lasciata dal beneficiario
deceduto (art.33 c) LAS)
Vi è poi la questione di coloro che
richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili
(art.44 LAS). In questo caso l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la
costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile.
Nei casi appena elencati portano a un
incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le
differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.
Se una persona rientra nel mondo del
lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le
prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento
rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del
lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e
conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato
rinuncia al rimborso.
Art. 43 LAS
L’autorità cantonale può rinunciare
totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo
giustificano (…)”
Questa Corte rammenta che, in ogni caso, l’art.
43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7
settembre 2020 consid. 6.4).
2.4. Nelle Direttive CSIAS del 2005, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (e che analogamente prevedevano a valere
per il 2022), al punto E.2. (“Prestazioni debitamente percepite”)
figurano le seguenti indicazioni:
" E.2.1.
1 Le prestazioni di
sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una persona
antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.
2 In caso di condizione
agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le
seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 30’000.00 per
persona singola
b. fr. 50’000.00 per
coniugi e partner registrati
c. fr. 15’000.00 per
ogni figlio minorenne
3 In caso di
condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve
rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una
restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un
limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione.”.
Riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C.
Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der
letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings
zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein
Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte
beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses
Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten
Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen
Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und
Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_272/2021 del
17 novembre 2021 consid. 3.1.3; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF
8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009
del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.5. In una sentenza 8C_418/2020 del 25 maggio
2020, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il
ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020,
con cui questa Corte, nel caso di un assistito che aveva percepito prestazioni
assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 ed al beneficio del quale a giugno
2019 era stata accreditata una quota parte ereditaria, ha confermato la
richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto, in particolare, che la
percezione dell’eredità corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante
ed è una circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali
corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e
consid. 2.3.) e che rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera
disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente
alle direttive COSAS allora in vigore.
Con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre
2013 questa Corte ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei
confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr.
133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto
2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b
Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato
all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro
350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.
In proposito cfr. pure STF
8C_145/2021 dell’11 marzo 2021; STF 8C_405/2019 del STF 8C_254/2011 del 7
luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013
in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale
cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo, citate nella
STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.
Con
sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata,
questo Tribunale ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle
prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il
riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40
cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr.
240'000.--.
Secondo il TCA a ragione
l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP -
nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini
del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente
sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.
Questi
principi sono stati confermati dal TCA con sentenza 42.2020.19 dell’8 febbraio
2021 (confermata dall’Alta Corte con la decisione 8C_211/2021 del 24 giugno
2021), dopo che il Tribunale federale, con sentenza 8C_222/2020
del 1° settembre 2020 aveva accolto il ricorso presentato contro la STCA 42.2019.26
del 24 febbraio 2020, rinviando gli atti a questa Corte affinché venisse emesso
un nuovo giudizio.
In
quella fattispecie, ad un’assicurata con cui l’USSI aveva concluso dei
contratti di inserimento sociale comportanti lo svolgimento di attività di
utilità pubblica e che aveva ricevuto un capitale di previdenza professionale a
seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata
(ricordato che l’USSI aveva considerato l’importo di capitale che supera la
somma di fr. 25'000.--), il TCA ha anche rilevato che:
" (…) le attività di pubblica
utilità contestuali ai contratti di inserimento sociale sottoscritti dalla
ricorrente - da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre e dicembre 2016,
da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr. consid. 2.2.; doc.
L-P) - non sembrano essere state degli impieghi veri e propri.
Di conseguenza le
prestazioni assistenziali percepite nei periodi menzionati risulterebbero
soggette a rimborso, ad eccezione degli incentivi e delle prestazioni di
trasferta e di doppia economia domestica (cfr. STF 8C_222/2020 del 1° settembre
2020 consid. 8.6.).
2.10.
Ad ogni modo la
questione dello svolgimento di un lavoro a tutti gli effetti, in casu, non è
decisiva e non va perciò ulteriormente approfondita.
Anche volendo per
ipotesi considerare che l’insorgente abbia effettivamente esercitato
un’attività lucrativa vera e propria, deve comunque rimborsare a USSI quanto
richiestole.
In effetti, da una
parte, per i mesi in cui ha effettuato le AUP ha comunque ricevuto le
prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, oltre a un supplemento di
integrazione di fr. 200.-- o 300.-- al mese e al rimborso spese
dell’abbonamento Arcobaleno e di doppia economia domestica.
Il TF, nella sentenza
8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid 8.7., ha peraltro precisato che non
occorre chiedersi se ella abbia ricevuto un salario adeguato per le misure di
integrazione eseguite, poiché, anche se la ricorrente ha ricevuto prestazioni
assistenziali, ma non si facesse luogo a un obbligo di rimborso, ella non
subirebbe alcun danno (cfr. consid. 1.6.).
Dall’altra, va
considerato che in concreto l’amministrazione, per il periodo 2014-2018 in cui
l’insorgente ha percepito complessivamente fr. 107'121 da parte dell’assistenza
sociale, ha chiesto il rimborso di fr. 34'643.--.
Ora, il rimborso di tale
somma si giustifica già tenendo conto delle prestazioni assistenziali ricevute
nell’arco di tempo in cui non è stata effettuata alcuna AUP, e meglio nei mesi
di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile
2018.
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.8.) e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente (cfr.
doc. VIII; consid. 1.9), rilevante per stabilire i periodi in cui l’insorgente
ha partecipato ad AUP non è il periodo di validità dei contratti di inserimento
sociale conclusi con l’USSI, bensì il lasso di tempo in cui la medesima ha di
fatto collaborato con la ____________ tramite accordi specifici successivi alle
assunzioni per i programmi occupazionali AUP da parte del _____________.
In proposito è utile
evidenziare che dal conteggio allestito dall’USSI nell’ottobre 2020 (cfr. doc.
VI1; VI2; VI3) e non contestato in quanto tale dalla parte ricorrente, si
evince che le prestazioni assistenziali ordinarie comprensive del premio della
cassa malati corrisposte all’insorgente per i mesi di novembre e dicembre 2014,
da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018 ammontano a circa fr.
31’800.--. Aggiungendo le prestazioni speciali - ad esempio franchigie e
partecipazioni ai costi dell’assicurazioni malattie, contributi minimi AVS - si
ottiene un importo di circa fr. 38'000.-- (cfr. doc. VI1; VI2; VI3), maggiore
di quello chiesto quale rimborso.”.
Si
veda anche la STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022.
2.6. In
concreto, dagli atti risulta che RI 1 era proprietaria del mapp. __________ e
del relativo immobile (cfr. doc. 177-178), nonché dell’immobile sito sul fondo
di cui al mapp. __________, nella zona di __________ (__________, cfr. doc.
179-180, a tutt’oggi di sua proprietà).
Dall’incarto
emerge, pure, che la ricorrente d’un lato, aveva maturato sin dal 2021 l’idea
di vendere la proprietà di __________, e d’altro lato, di trasferirsi,
successivamente alla vendita, in quella di __________ (cfr. doc. 153-154).
Come
parimenti verrà compiutamente indicato di seguito, la vendita del bene immobile
di __________ si è perfezionata nel maggio 2022. Da tale operazione, la
ricorrente, dedotti i debiti ipotecari, il “deposito TUI”, l’“indennità
locazione giugno 2022” e l’“anticipo onorario avvocato”, ha conseguito
un ricavo quantificato dal notaio rogante in fr. 125'006.95 quale “versamento
saldo del prezzo” cui si aggiungono fr. 2'235.- di “trattenuta per
restituzione al Cantone” (cfr. supra consid. 1.1., infra e doc. 70).
Come
visto l’acquisizione di una sostanza rilevante, è una delle circostanze a
seguito delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni
vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3).
In
concreto, dal “rapporto/verbale” del 4 agosto 2021, emerge, in
particolare, quanto segue:
" In data odierna, come richiesto
dall’utente, riceviamo la stessa (__________) per rispondere alle sue domande
circa la sostanza immobiliare di sua proprietà a __________. L’utente desidera
vendere la casa per rimborsare il debito ipotecario di CHF 440'000.00. Tramite
canali social, internet, ha pubblicato gli annunci di vendita ma finora sebbene
ci siano state diverse persone che hanno visto la casa, non si è concretizzata
la vendita della stessa, in quanto l’anno di costruzione risale al 1959, non è
mai stata fatta la manutenzione, ha i riscaldamenti elettrici, non è isolata
pertanto la cifra da lei richiesta, pari a CHF 650'000.00, considerando che
l’eventuale acquirente dovrà investire molti soldi per ristrutturare la casa,
sarà difficile realizzare la vendita. (…) La stessa viene informata che qualora
riuscisse a vendere la casa, fino a CHF 30'000.00 la sostanza non viene
considerata nella tabella di calcolo delle PA, mentre l’eccedenza viene considerata
ed a dipendenze dell’ammontare le viene comunicato che il nostro Ufficio
inoltrerà richiesta di rimborso delle PA finora erogate a suo favore.” (cfr.
doc. 126).
Dagli
atti emerge che l’immobile in questione è stato inserito per la vendita sul
portale internet __________ sin da inizio estate 2021 ed ha ricevuto la visita
di 40 potenziali acquirenti, e meglio come risulta dagli “aggiornamenti su
vendita casa __________” trasmessi dalla ricorrente alla resistente il 17
dicembre 2021 (cfr. doc. 124).
Con
mail del 10 marzo 2022, RI 1 ha comunicato alla collaboratrice __________
dell’USSI di avere trovato “due seri interessati all’acquisto della mia casa
di __________” e che “il prezzo non sarà inferiore ai 600'000 come
concordato con __________ [recte: __________]”. La ricorrente ha, inoltre,
precisato che “non appena avrò più info chiederò a notaio la bozza del
contratto in modo che possiate effettuare il calcolo del rimborso che vi devo”
(cfr. doc. 158).
Nel
corso di marzo 2022, l’assicurazione __________ ha quantificato in fr. 16'710.-
Fatti
i danni occasionati da violente precipitazioni allo stabile di __________ (cfr.
doc. 156). In relazione a tale importo, agli atti figura uno scambio di mail
tra la resistente e la ricorrente dal quale si evince che il sinistro è stato
liquidato, al netto della franchigia e del “15% del margine di guadagno”,
per un ammontare di fr. 12'775.50 (cfr. doc. 142-144), corrisposto alla
ricorrente dall’assicurazione mediante due versamenti avvenuti il 21 marzo
2022, rispettivamente di fr. 9'580.50 l’uno e di fr. 3'195.- l’altro (cfr. doc.
140-141) e poi versato da RI 1 all’amministrazione il giorno stesso (cfr. doc.
131-132) a valere quale parziale rimborso delle prestazioni Las erogatele.
Con
mail del 28 marzo 2022, RI 1 ha trasmesso all’USSI la bozza del rogito di
compravendita dell’immobile di __________ (cfr. doc. 116). La proprietà in
vendita era gravata da ipoteche per complessivi fr. 440'000.- ed il prezzo di
compravendita era fissato in fr. 600'000.- (di cui il 4% sarebbe poi stato
trattenuto a titolo di deposito ex art. 253a LT; cfr. doc. 117-123).
Il 30
marzo 2022, l’USSI, visionata la bozza del rogito di compravendita immobiliare,
ha comunicato alla ricorrente quanto segue:
" (…) sarebbe preferibile che il notaio
versasse i soldi direttamente al nostro ufficio. Se però ciò non fosse
possibile, necessitiamo una dichiarazione scritta da parte sua che si impegna a
rimborsare, immediatamente ricevuto il saldo della compravendita immobiliare
sul suo conto, il debito nei nostri confronti (il conteggio le verrà inviato
non appena ci comunicherà la data della ricezione dell’importo sul suo conto
corrente)” (cfr. doc. 113).
Della
dichiarazione richiestale dall’USSI, la ricorrente ha trasmesso
all’amministrazione diverse copie e versioni.
Nella
prima, datata 30 aprile 2022, RI 1, ha dichiarato quanto segue:
" (…) come richiesto dall’USSI di
Bellinzona, non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della
vendita della mia proprietà di __________, mi impegno a riversare l’importo che
mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i
12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 112).
Accortasi
di aver erroneamente datato la dichiarazione citata 30 aprile 2022, la ricorrente
l’ha ritrasmessa, invariata nel contenuto, alla resistente via mail con data 30
marzo 2022 (cfr. doc. 108-109).
Il 1°
aprile 2022, però, RI 1 ha inviato all’USSI, sempre via mail, una nuova
dichiarazione, con le seguenti modifiche rispetto alla precedente:
" (…) come richiesto dall’USSI di
Bellinzona non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della
vendita della mia proprietà di __________, e nella misura in cui lo stesso sia
dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante da prezzo di vendita
uguale o superiore ai 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l’importo che
mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i
12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 100-101)
ed ha
comunicato all’amministrazione di avere “apportato una modifica alla
dichiarazione visto che il rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di
vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se non dovessi
concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con un utile
ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio
presso i vostri uffici con __________ e __________ [recte: __________]. Attendo
il suo ok e poi le invio per posta” (cfr. doc. 104 e 105).
Con
mail dell’11 aprile 2022, l’USSI ha autorizzato l’assistita “a firmare il
contratto di compravendita immobiliare come da bozza in nostro possesso”
(cfr. doc. 95).
Pure
con mail dell’11 aprile 2022, l’avv. __________, notaio rogante per la
compravendita, ha chiesto all’USSI quanto segue:
" (…) proceduralmente, firmeremo
l’atto, questo verrà inoltrato a registro fondiario per l’iscrizione e a quel
punto io sono autorizzata ad eseguire i pagamenti. Lei necessita di qualche
conferma, dichiarazione o impegno da parte mia? Sarebbe possibile avere una
conferma del capitale dovuto, fatto salvo il conteggio preciso al momento in
cui saremo in grado di comunicarle la presumibile data del bonifico?” (cfr.
doc. 85).
Di
risposta, il 13 aprile successivo __________ ha comunicato all’assistita quanto
segue:
" (…) Se lei non richiede ulteriori
aiuti, ad oggi il debito nei nostri confronti ammonta a CHF 32'235.00 (in data
22.3.2022 è stato registrato il versamento proveniente dall’assicurazione
ammontante a CHF 12'775.50), v. estratto allegato. Considerato che la quota
patrimoniale esente per persona singola ammonta a CHF 30'000.-, che il prezzo
di compravendita immobiliare ammonta a CHF 600'000.- e che il saldo restante a
suo favore dovrebbe essere superiore a CHF 30'000, il saldo che dovrà essere
rimborsato allo Stato dovrebbe ammontare a CHF 2'235.00.
A
fronte di ciò, il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio
ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del
rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la
decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta
ordinaria. Solo dopo l’allestimento di tale decisione, il debito nei nostri
confronti potrà essere rimborsato.
La
presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento
ufficiale per il rimborso del debito.” (cfr. doc. 84).
Dall’estratto
conto allegato alla mail emerge che, tra l’aprile 2020 ed aprile 2022, l’USSI
aveva erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 45'010.50, 12'775.50
dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, di modo che il
saldo a quel momento si presentava in totali fr. 32'235.- (cfr. doc. 91-94).
Di
tale comunicazione la ricorrente ha preso atto senza sollevare alcuna
perplessità (cfr. doc. 83).
In
data 8 giugno 2022, il notaio rogante ha trasmesso all’USSI l’istanza di
iscrizione della compravendita immobiliare relativa alla proprietà di __________,
indicante un prezzo di vendita di fr. 600'000.- (cfr. doc. 77-81).
Il 14
giugno 2022, la resistente ha chiesto al notaio, e meglio al fine di allestire
l’ordine di rimborso relativo a RI 1, il conteggio “dal quale risulta quale
importo l’utente riceverà dal prezzo di vendita dell’immobile, al netto delle
spese (TUI, ev. spese notarili e ipotecarie)” (cfr. doc. 71).
La
scheda contabile in questione è stata trasmessa all’USSI il 15 giugno 2022. Ne
risultano fr. 125'006.95 a valere quale “versamento saldo del prezzo”,
cui si aggiungono fr. 2'235.- computati quali “trattenuta per restituzione
al Cantone”, per un totale di fr. 127'241.95 (cfr. supra consid. 1.1. e
doc. 65-70).
Con
decisione del 17 giugno 2022, l’USSI ha chiesto a RI 1 il rimborso di fr.
35'629.45 (cfr. doc. 59-60).
Con
mail del 17 giugno 2022, l’avv. notaio __________, preso atto del
provvedimento, ha comunicato all’USSI quanto segue:
" (…) dando seguito alla telefonata
appena intercorsa, le chiedo cortesemente di ricontrollare lo scritto inviato
alla signor __________ [recte: RI 1]” (cfr. doc. 55).
Sandra
__________, per l’USSI, ha fornito il seguente riscontro:
" (…) effettivamente c’è un errore
nel primo paragrafo della nostra decisione di rimborso del 17 giugno 2022,
provvederò la più presto a farle avere la correzione.
In
merito al calcolo invece posso confermarle che è corretto. Per quanto concerne
la mia e-mail del 13 aprile 2022 trasmessa all’utente, la stessa era basata su
un utile di CHF 30'000.-, non su un utile di CHF 125'006.95. Non essendo in
possesso degli importi corretti il conteggio non poteva essere un conteggio
reale ma solo dimostrativo. Infatti nella stessa e-mail viene riportato che non
si tratta di un conteggio ufficiale e che restavamo in attesa dei dati reali”
(cfr. doc. 55).
Con
decisione del 20 giugno 2022, l’USSI ha quindi annullato e sostituito il
precedente provvedimento, mantenendo invariata la richiesta di rimborso in
totali fr. 35'629.45, chiesti alla ricorrente sempre in conseguenza
dell’acquisizione, da parte della medesima, di una sostanza rilevante. Questo
il calcolo operato dall’amministrazione:
Importo da rimborsare
Prestazioni di sostegno sociale erogate a suo favore
periodo: aprile 2020 – giugno 2022 (estratto allegato)
CHF 35'629.45
Utile a suo favore in seguito alla vendita della
sostanza immobiliare
CHF 125'006.95
Quota patrimoniale esente (per persona singola)
-
CHF 30’000
totale
CHF 35'629.45
(cfr.
doc. 53-54).
Dall’estratto
conto di data 17 giugno 2022 emerge che, tra l’aprile 2020 e il giugno 2022,
l’USSI ha erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 48'404.95,
12'775.50 dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, per un
saldo aggiornato di fr. 35'629.45 (cfr. doc. 61-64).
Ciononostante,
con mail del 20 giugno 2022, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI
che la sua assistita “mi dice di avere già versato l’importo di fr. 11'000
che non vede in deduzione del dovuto”, chiedendo alla collaboratrice
dell’amministrazione una verifica in tal senso (cfr. doc. 48).
Con
successiva mail, sempre del 20 giugno 2022, la legale ha, poi, comunicato
quanto segue:
" Gentile signora __________, la
ringrazio per la sua cortesia e per aver risposto al telefono alla domanda di
cui alla mail qui sotto. Rivedendo il tutto, mi sorge però un ulteriore dubbio
riguardo alla deduzione della quota patrimoniale esente. Mi sono riletta la sua
mail del 13 aprile 2022 alla signora RI 1 e il calcolo, per quanto provvisorio,
ipotizzava: un debito nei vostri confronti di fr. 32'235 e un saldo restante a
favore della signora RI 1, dopo la vendita, superiore a fr. 30'000 e cioè fr.
32'235, arrivando ad un saldo a favore dello Stato di fr. 2'235 (debito nei
vostri confronti – 30'000 esenti = 2'235).
Analogamente
a conti definitivi, dovrebbe essere effettuato il calcolo seguente: debito
attuale 35'629 – quota esente di fr. 30'000, saldo in vostro favore fr. 5'629.
Dove sbaglio?” (cfr. doc. 47).
A tale
comunicazione, la collaboratrice dell’USSI ha fornito immediatamente riscontro:
" (…) la somma esente sull’importo
che un utente riceve per la vendita di sostanza ammonta a fr. 30'000.-. Ad
esempio, se l’utente avesse ricevuto prestazioni USSI per CHF 200'000.- avrebbe
dovuto rimborsare al nostro ufficio CHF 95'000.- (CHF 125'000.- dedotto CHF
30'000.-). Se avesse ricevuto solo CHF 20'000.- non avrebbe dovuto rimborsare
nulla. Siccome ha incassato ca. CHF 125'000.- dovrà rimborsare l’importo di ca.
CHF 35'000.-.” (cfr. doc. 46).
Il 23
giugno successivo, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI quanto
segue:
" (…) la signora RI 1 non è
d’accordo con il calcolo da voi effettuato. Il motivo, tra l’altro, è il
contenuto della sua mail di data 13 aprile alla signora RI 1 che evidenza una
metodologia di calcolo completamente diversa. La signora RI 1 si è consultata
con un suo consulente esperto in materia, il quale le ha consigliato di
ricorrere contro la decisione di rimborso, soprattutto ma non solo per il fatto
che il calcolo del 13 aprile, per quanto provvisorio, evidenziava una
metodologia diversa a favore della signora RI 1, sulla base della quale la
signora ha deciso di vendere l’immobile a un determinato prezzo. (…) Per
evitare l’accumularsi di interessi, ha comunque provveduto al pagamento
dell’importo richiesto. Il pagamento non significa in nessun modo accettazione
della decisione di rimborso che viene formalmente contestata e che sarà oggetto
di ricorso ad opera del professionista che la signora RI 1 deciderà di
incaricare” (cfr. doc. 45-46).
Con
reclamo del 23 agosto 2022, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato la
decisione del 20 giugno 2022 con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli
poi ripresentati in sede ricorsuale (cfr. doc. 16-39).
Sulla
decisione su reclamo con la quale l’USSI ha respinto il gravame dell’assistita,
già si è detto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2-12).
2.7. In
concreto, come visto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il legale di RI 1
pretende, innanzitutto, che il metodo di calcolo utilizzato
dall’amministrazione tanto nella decisione del 20 giugno 2022 quanto in quella
su reclamo del 12 gennaio 2023 sarebbe difforme da quello prospettato alla
ricorrente dalla funzionaria dell’USSI con mail del 13 aprile 2022. Ciò, a
mente dell’avv. RA 1, comporterebbe una “violazione del principio di buona
fede e legittimo affidamento” e giustificherebbe l’annullamento dei
provvedimenti tesi al rimborso.
In
particolare, sarebbe “evidente come le informazioni ricevute dalla sig.ra RI
1 con la e-mail del 13 aprile 2022 inviata dall’USSI abbiano a giusto titolo
ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla correttezza
delle stesse, posto come provenivano proprio dalla funzionaria che, in
rappresentanza dell’ufficio competente, gestiva il dossieri”, e questo
tanto in punto alla metodologia di calcolo, quanto all’importo da rimborsare,
pari, stando alla mail in questione, a soli fr. 2'235.- (cfr. supra consid.
1.2. e doc. I).
Il diritto alla
protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di
esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario
alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e
consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1.
si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
Considerandi
2.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
3.
l'autorità ha agito o creduto
di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato non deve essersi
reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
5.
l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
6.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse alla corretta
applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della
buona fede.
(cfr. STF 9C_29/2022
del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid.
3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR
2022.
ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25
gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF
9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio
2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF
9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015
consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del
14.
gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.;
STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004
consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67
e la giurisprudenza ivi citata).
La tutela della buona
fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una
decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche
essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di
rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di
fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza,
tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi
della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito
con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14
gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
2.8
Nella presente
fattispecie a proposito del metodo di calcolo relativo al rimborso delle
prestazioni percepite debitamente, il TCA rileva che determinante per il
rimborso delle prestazioni assistenziali debitamente percepite, ai sensi
dell’art. 33 lett. b LAS, è la sostanza effettivamente acquisita
dall’interessata.
È sull’incremento patrimoniale,
infatti, che vengono accordate le quote patrimoniali esenti, in concreto pari a
fr. 30'000.-, non, per esempio e per quanto attiene al caso di specie, sul
prezzo di vendita di un immobile (cfr. supra consid. 2.3.). Circostanza,
questa, che doveva essere peraltro ben nota anche al notaio rogante che, per
conto della ricorrente, aveva a suo tempo preso contatto con l’amministrazione
in relazione all’importo che RI 1 avrebbe dovuto rimborsare (cfr. supra consid.
2.6.).
Nella mail del 13
aprile 2022 e quindi nel relativo calcolo, l’USSI, nella persona di __________,
ha preso in considerazione:
-
l’ammontare del debito che a quel momento
l’assistita aveva nei confronti dell’amministrazione, pari a fr. 32'235.-, e
meglio come emerge dal relativo estratto conto in atti;
-
fr. 600'000.- a valere quale prezzo della
compravendita immobiliare, e meglio come emergeva dalla bozza di rogito a sua
disposizione;
-
che in favore dell’assistita vi sarebbe stato un
saldo “superiore a fr. 30'000.-”;
-
che la quota esente per persona singola ammonta a
fr. 30'000 (cfr. supra consid. 2.6.).
Analogamente, tanto
nella decisione del 20 giugno 2022, quanto in quella su reclamo del 12 gennaio
2023, l’USSI ha tenuto conto:
-
del debito che la ricorrente aveva nei confronti
dell’amministrazione, riquantificato in fr. 35'629.45 tenendo conto delle
prestazioni nel frattempo erogate a beneficio dell’assistita;
-
della quota esente per persone singole di fr.
30'000.-;
-
del saldo effettivamente andato a favore della
ricorrente in conseguenza della vendita dell’immobile ad un prezzo fr.
600'000.-, ossia di quanto in precedenza aveva considerato come “superiore a
fr. 30'000.-” senza, però, e meglio in assenza della documentazione
pervenuta alla resistente in data 15 giugno 2022, averlo, prima, potuto
quantificare con precisione (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 65-70).
Il metodo di calcolo
impiegato dall’amministrazione, pertanto, contrariamente alla tesi ricorsuale,
non è variato tra aprile e giugno 2022/gennaio 2023.
La sola differenza,
tra il calcolo di aprile 2022 ed il successivo sta nel fatto che solo in un
secondo momento l’amministrazione ha potuto quantificare con precisione una
delle variabili di quello stesso calcolo, e meglio l’incremento di sostanza di
cui ha giovato la ricorrente a seguito della vendita.
Prima del 15 giugno
2022.
l’USSI non disponeva, infatti, dell’ammontare del ricavo netto, di modo
che la resistente si è limitata ad indicare che sarebbe stato comunque
superiore a fr. 30'000.-, ciò che equivale a dire che, essendo maggiore
l’aumento di sostanza rispetto alla quota esente, la ricorrente, dopo aver
alienato l’immobile, avrebbe in ogni caso dovuto procedere ad un rimborso delle
prestazioni Las percepite debitamente.
In che misura, ad
aprile 2022, non poteva essere stabilito ritenuto che la variabile di calcolo
determinante era, in quel momento, sì quantificabile come superiore a fr.
30'000.- ma non altrimenti nota.
A mente di questa
Corte, in assenza dell’incremento di sostanza effettivo, e quindi dell’elemento
fondamentale per determinare a quanto, poi, in concreto, il rimborso doveva
ammontare, quanto comunicato alla ricorrente ad aprile 2022 non poteva che
avere valore esemplificativo (come peraltro indica la mail in questione laddove
precisa che “La presente e-mail è pertanto unicamente informativa e
non è un documento ufficiale per il rimborso del debito”; cfr. supra
consid. 2.6.).
Del resto, dagli atti
emerge come la ricorrente, d’un lato, era stata resa edotta del fatto che
l’importo da rimborsare sarebbe stato calcolato tenendo conto che “fino a
CHF 30'000 la sostanza non viene considerata (…) mentre l’eccedenza viene
considerata” sin dall’incontro dell’agosto 2021 (cfr. doc. 126-127).
D’altro lato, risulta
pure che l’interessata ben aveva compreso quanto così indicatole
dall’amministrazione, e di questo vi è evidenza già prima della mail del 13
aprile 2022.
Che RI 1 fosse
conscia del fatto che la quota esente sarebbe stata accordata/computata
sull’utile che la medesima avrebbe ricavato dalla vendita dell’immobile e che,
se l’utile in questione fosse stato maggiore rispetto alla quota esente, ella
avrebbe dovuto procedere al rimborso, risulta infatti da quanto la medesima ha
comunicato all’USSI con mail del 1° aprile 2022:
" (…) il
rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di vendita è sufficiente a
lasciare un saldo utile allo scopo. Se (…) dovessi vendere senza utile o con un
utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio
presso i vostri uffici con __________ e __________” (cfr. doc. 104).
Premesso quindi che,
alla luce di quanto precede, per il TCA quello di cui alla mail del 13 aprile
2022.
non poteva essere che un calcolo esemplificativo di come viene regolato il
rimborso delle prestazioni percepite debitamente in caso di acquisizione di una
sostanza rilevante (art. 33 lett. b Las), questa Corte rileva che, avendo
compreso la ricorrente come l’importo chiesto in rimborso sarebbe stato
calcolato una volta effettivamente avvenuta la vendita dell’immobile e onorati
i debiti, e quindi successivamente alla determinazione dell’utile netto che ne
avrebbe ricavato, in caso di dubbi, ella avrebbe dovuto chiedere maggiori
informazioni all’USSI. Ciò che non ha fatto.
In tal senso, non
merita tutela la tesi ricorsuale secondo la quale, con la mail del 1° aprile
2022, laddove ha comunicato all’amministrazione “attendo il suo ok”, RI
1.
avrebbe voluto essere “nuovamente rassicurata sul punto”. L’attesa di
una conferma da parte della ricorrente era infatti volta unicamente a sapere se
la modifica apportata alla dichiarazione richiestale dall’USSI era, o meno,
conforme alle pretese dell’amministrazione e se ella poteva, quindi,
trasmettere, oppure no, alla resistente il documento in originale via posta, e meglio
come si evince leggendo le parole successive di quella comunicazione alla
resistente, nonché la seguente:
-
“attendo il suo ok e
poi le invio per posta” (cfr. doc. 104);
-
“va bene la bozza o no?”
(cfr. doc 102).
Nemmeno deve essere
dimenticato che il fatto che l’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 33 Las
era già noto alla ricorrente emerge anche alla luce del fatto che, prima di
perfezionare la vendita dell’immobile di __________, la medesima - nel mese di
marzo 2022 - aveva già rimborsato oltre fr. 12'000.- a copertura parziale del
proprio scoperto (cfr. supra consid. 2.6.).
In concreto, poi,
anche volendo, per mera ipotesi di lavoro, considerare che l’amministrazione
abbia fornito all’assistita un’informazione errata, e che quindi il calcolo del
13.
aprile 2022 non sia da considerarsi meramente esemplificativo, la pretesa
buona fede della ricorrente, comunque, non merita tutela.
In primo luogo,
infatti, a mente di questa Corte, la comunicazione del 13 aprile 2022 non è
stata fornita senza riserve, ritenuto che dalla mail risultava chiaramente che
all’amministrazione mancava il dato essenziale per procedere al conteggio
definitivo (“il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio
ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del
rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la
decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta
ordinaria”; cfr. supra consid. 2.6.) e che la stessa è sin da subito stata
qualificata come avente “unicamente” portata “informativa”, non
essendo “un documento ufficiale per il rimborso del debito” (cfr. supra
consid. 2.6.).
Secondariamente,
essendo noto alla ricorrente quale fosse il metodo di calcolo per determinare quanto
dovuto in rimborso delle prestazioni percepite debitamente ed avendo RI 1, da
parte sua, una conoscenza quantomeno indicativa di quanto ella avrebbe
effettivamente percepito, a netto, dalla vendita dell’immobile, l’assistita si
sarebbe dovuta accorgere immediatamente che la cifra indicata nella mail del 13
aprile 2022 non poteva corrispondere a quanto effettivamente ella avrebbe, poi,
dovuto rimborsare.
Da ultimo, ritenuto
che sin da agosto 2021 l’assistita voleva vendere l’immobile e che il prezzo di
vendita era stata fissato in almeno fr. 600'000.- ben prima del 13 aprile 2022
(cfr. supra consid. 2.6.), non si comprende quale comportamento o omissione a
lei pregiudizievole RI 1 avrebbe adottato in conseguenza dell'informazione
errata ricevuta dall’amministrazione, posto come, per le ragioni appena esposte,
non si può ritenere - come invece comunicato dal notaio rogante all’USSI il 23
giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.6.) - che la ricorrente abbia “deciso di
vendere l’immobile a un determinato prezzo” unicamente in base alla
comunicazione del 13 aprile 2022 secondo cui avrebbe dovuto rimborsare
solamente fr. 2'235.-.
Del resto, a maggior
ragione ritenuto che la ricorrente disponeva, allora, di due proprietà (__________
e __________), e considerato che, in ambito di prestazioni assistenziali, non
sussiste, per principio, di un diritto a conservare una sostanza
immobiliare in Svizzera o all’estero (cfr. STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio
2021; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le
esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30
del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio
2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012;
STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50;
STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008), una mancata vendita dell’immobile, in
sostanza, dovuta al fatto che se l’importo da rimborsare fosse stato maggiore
rispetto a fr. 2'235.- sarebbe stato considerato da RI 1 troppo elevato, mal si
concilierebbe con l’obbligo di ridurre il danno che incombe agli assistiti (art.
2.
Las).
Venendo, infine,
all’importo di cui è stato chiesto il rimborso, pari a fr. 35'629.45, il TCA
rileva che anche da questo profilo l’operato dell’USSI merita tutela.
Ciò ritenuto, che tra
aprile 2020 e giugno 2022 a favore di RI 1 sono state erogate prestazioni
assistenziali per complessivi fr. 48'404.95 (cfr. supra consid. 2.1. e 2.6.).
Di questi, fr.
12'775.50 erano già stati rimborsati dall’interessata nel marzo 2022, di modo
lo scoperto ammontava a fr. 35'629.45 (cfr. supra consid. 2.6.).
A fronte
dell’acquisizione di una sostanza di complessivi fr. 127'241.95 (laddove
in concreto il risultato sarebbe il medesimo computando i fr. 125'006.95 tenuti
in considerazione dall’USSI nella decisione del 20 giugno 2022; cfr. supra
consid. 1.1.) e di una quota esente di fr. 30'000.- (cfr. supra consid. 2.4.) è
a giusta ragione che l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’intero saldo
scoperto e quindi di fr. 35'629.45.
2.9
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3
Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca
enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e
1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti