42.2024.12
A giusta ragione l’amministrazione ha negato, per il mese di settembre 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrente visto che ad agosto 2023 tra la medesima ed il compagno vi era una convivenza stabile
12 agosto 2024Italiano87 min
seguito: PP) titolare dell’inchiesta ha prospettato l’emanazione di un decreto d’abbandono.
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2024.12
CL/gm
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 7 marzo 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 7
marzo 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI)
ha confermato la propria decisione 21 settembre 2023 (cfr. doc. 45) con la
quale ha negato a RI 1 il diritto a
percepire le prestazioni assistenziali postulate per il mese di settembre 2023
(cfr. doc. 46-48), in quanto “dagli accertamenti è emerso che con il signor __________
ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità
di riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra il
suo fabbisogno non può essere determinato” (cfr. doc. 45).
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su reclamo:
"
(…)
N. Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti svolti
dall’Ispettorato sociale e dall’USSI, si ritiene che tra la signora RI 1 ed il
signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Pacifico è che la signora RI 1 dal mese di gennaio 2021
intrattiene una relazione con il signor __________ e che dal mese di giugno
2022 convivano. In sede di verbale, ella ha infatti confermato “R: abbiamo
una relazione da circa 2 anni. Circa da gennaio 2021. D: quanto spesso passate
del tempo insieme? R: tutti i weekend siamo insieme e soprattutto all’estero
anche per il suo hobby, il __________. In settimana: io rimango da lui circa 2
notti alla settimana ed allo stesso modo anche lui viene circa 2 notti alla
settimana da me. D: Dal suo estratto conto abbiamo notato diversi movimenti
eseguiti nel Canton __________, più volte alla settimana; per quale motivo lei
si trova fuori dal Ticino? R: più giorni al mese sono presso il mio compagno
nel Canton __________.” e ancora “D: Quindi da quando convive con il
signor __________? R: come detto, concretamente dall’estate dell’anno scorso,
giugno 2022”.
(…) se la convivenza è definita stabile ovvero se la convivenza
procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, come nel caso concreto,
nell’unità di riferimento vanno considerati il titolare del diritto ed il
partner convivente. La signora RI 1 ha d’altronde dichiarato di fare la spesa
con il compagno, di consumare assieme i pasti quando si trovano assieme (tutti
Fatti
i weekend più due notti/giorni a settimana) e di aiutarlo con l’ausilio dei
social network sia con la vendita dell’automobile sia nel reperimento di un
garage per le moto e i venerdì riaccompagnando a casa in __________ il figlio.
È indubbio inoltre che la reclamante accompagni spesso il compagno in trasferte
sportive.
Infine, alla domanda “Per quale motivo non ha annunciato
all’Ufficio di aver intrapreso la convivenza con il signor __________?”
ella ha indicato “Non ho informato il mio compagno, il signor __________,
della mia situazione con l’assistenza in quanto temo che la nostra relazione
possa finire e di conseguenza non ho comunicato nulla neanche all’USSI”.
In base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si deve
ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della
Laps (…)” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro la decisione su reclamo, RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, che la
decisione su reclamo venga annullata, nonché protestando spese, tassa e
ripetibili.
Il legale ha, in particolare,
posto in evidenza il fatto che per il procedimento penale in cui è sfociata la
denuncia dell’USSI nei confronti della ricorrente, il Procuratore pubblico (in
seguito: PP) titolare dell’inchiesta ha prospettato l’emanazione di un decreto d’abbandono.
L’avv. RA 1 ha, poi, fatto valere come segue le ragioni della propria
assistita:
" (…)
10. L’USSI, nella
decisione su reclamo qui impugnata, ha basato la propria valutazione del caso
unicamente sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente durante il suo
interrogatorio dinanzi all’Ispettorato dell’USSI. Tuttavia, (…) tali
dichiarazioni non possono essere considerate mezzi di prova adeguati, essendo
state ottenute con modalità al limite della liceità e della buona fede. Buona
parte delle domande poste alla ricorrente erano tendenziose e le risposte sono
state intenzionalmente travisate ed estrapolate dal loro contesto.
Alla luce delle
successive dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede penale, nonché visto il
decreto di chiusura dell’istruzione emanato dal Ministero pubblico, non
si può che concludere come non vi sia mai stata alcuna convivenza stabile tra
la ricorrente ed il suo compagno, tale da giustificare l’applicazione dell’art.
2a RLaps. Si ricorda come l’autorità amministrativa sia di principio vincolata
all’accertamento dei fatti operato in sede penale: eventualmente, solamente
la valutazione giuridica può essere messa in discussione (STF 1C_50/2019
dell’11 febbraio 2019 consid. 2.2.). Pur non essendo ancora stata emessa una
decisione finale in sede penale (che tuttavia dovrebbe seguire a breve), il
Ministero pubblico ha prospettato l’abbandono del procedimento, proprio perché
i fatti asseriti dall’USSI non sono stati provati nel modo più assoluto.
Pertanto si chiede che anche in sede amministrativa si giunga alla medesima
conclusione, ossia che la ricorrente non ha mai convissuto stabilmente con
il Signor __________, donde l’infondatezza della decisione qui impugnata.”
(cfr. doc. I)
In relazione alla richiesta di
ammettere la propria assistita al beneficio del gratuito patrocinio, l’avv. RA
1 ha precisato quanto segue:
"
(…) La ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali (doc. E) e
pertanto non può manifestamente fare fronte alle spese derivanti dal presente
procedimento. Si produce anche il formulario municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (doc. D).
Vista la relativa
complessità della fattispecie (con relativo coinvolgimento dell’autorità
penale), si giustifica senz’altro l’ammissione della ricorrente al beneficio
del gratuito patrocinio, inclusivo del gratuito patrocinatore.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15 maggio
2024 l’USSI propone di respingere il ricorso rilevando, innanzitutto, che
l’emissione del decreto di abbandono da parte del PP era a quel momento stata
unicamente prospettata e che le motivazioni non erano note.
La parte resistente ha, poi,
osservato quanto segue:
" (…) Ad
ogni buon conto codesto lodevole Tribunale ha più volte rilevato che “Per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro
vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né
per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel
che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta
dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti
accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano
convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive
di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13
febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF
111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56)” e ancora che “In
proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il
principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali
applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del
26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V
177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione
oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che
ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio
2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).”.
Nel caso concreto, si
rileva che la signora RI 1 ha dichiarato, in sede di verbale, di intrattenere
una relazione sentimentale con il signor __________ sin dal mese di gennaio
2021 e di convivere dal giugno 2022.
Quanto rilevato dalla
stessa in sede di ricorso “tali dichiarazioni (comunque inconferenti) sono
state rese dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, al quale la ricorrente
ha partecipato senza essere rappresentata e senza un’adeguata spiegazione in
merito ai suoi diritti procedurali” non può essere seguito.
L’“estenuante
interrogatorio”, e meglio, il verbale di audizione a cui fa riferimento il
rappresentante della signora RI 1 ha avuto una durata di poco meno di due ore
al termine del quale alla stessa è stata data la possibilità di rileggere
quanto verbalizzato. L’audizione della signora RI 1, iniziata alle 14:00 e
conclusasi alle 15:50, verteva sulla sua situazione personale. A ciò si
aggiunge che in ambito amministrativo non è necessaria / obbligatoria la
presenza di un rappresentante legale.
Per quanto concerne
infine le nuove dichiarazioni rese dall’interessata e dal compagno, si osserva
che “nell'ambito delle assicurazioni
sociali è data priorità alle
dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in
presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni
esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3
novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018
N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid.
5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag.
47)”.”.
Sulla base delle dichiarazioni
rilasciate dalla ricorrente in sede di audizione innanzi all’Ispettorato
sociale, l’USSI ha precisato che RI 1 ha “più volte indicato di vivere in __________
e di voler trovare un’attività lavorativa in detta zona”.
Confermando, quindi, che dagli
accertamenti esperiti e dagli atti emerge che quella tra la ricorrente e __________
va considerata come una convivenza stabile, l’USSI ha chiesto la reiezione del
ricorso presentato dall’assistita, alla quale ha postulato che venga negato il
beneficio del gratuito patrocinio, poiché, a mente dell’amministrazione, non è
data “in particolare la probabilità di esito favorevole del ricorso” (cfr. doc.
III).
1.4. In data 17 maggio 2024, l’avv. RA 1
ha trasmesso al TCA copia del decreto d’abbandono __________ (sui cui contenuti
meglio si dirà nel prosieguo) emesso dal PP nei confronti della ricorrente il
16 maggio 2024, rilevando che “al consid. 6 dello stesso, l’autorità penale
ha chiaramente indicato che “RI 1 non ha mai convissuto stabilmente con __________”
ed osservando “posto come l’autorità amministrativa sia vincolata
all’accertamento dei fatti operato in sede penale (STF 1C_50/2019 dell’11
febbraio 2019, consid. 2.2.) appare evidente come la decisione impugnata sia da
annullare integralmente, non essendo dati i presupposti fattuali per la
conferma della stessa” (cfr. doc. V).
1.5. Nelle proprie osservazioni del 28
maggio 2024, l’USSI, preso atto del decreto emesso dal PP, ha osservato, in
primo luogo, quanto segue:
"
(…) il Procuratore pubblico non ha considerato una convivenza ai sensi
della Laps ma piuttosto una convivenza ai sensi del codice civile, già per tale
motivo quanto rilevato nel decreto d’abbandono non può essere tenuto in
considerazione per il presente procedimento.” (cfr. doc. VII)
Secondariamente, oltre a
rammentare che “nell’ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle
dichiarazioni della prima ora”, la parte resistente ha rilevato quanto
segue:
"
(…) quanto indicato nel decreto d’abbandono al punto 6. (…) non viene in
soccorso alla ricorrente. Come precedentemente indicato, non si tratta di
un’analisi sulla convivenza ai sensi della Laps e sembrerebbe che il motivo
cardine che non ha permesso al Procuratore pubblico di promuovere l’accusa nei
confronti della ricorrente sia l’assenza dell’elemento soggettivo nei reati a
lei imputati.” (cfr. doc. VII).
1.6. Infine, preso atto delle
osservazioni dell’USSI, il legale della ricorrente si è, da parte sua, espresso
come segue:
"
(…) si rileva come non corrisponde affatto al vero che il Procuratore
pubblico, nel proprio decreto di abbandono, abbia considerato quale definizione
di convivenza quella “ai sensi del Codice civile” e non quella della Laps.
Infatti, il Codice civile non prevede affatto una definizione di “convivenza” e
pertanto l’affermazione dell’USSI è totalmente priva di qualsivoglia fondamento
giuridico.
Per contro, il
Procuratore pubblico ha accertato che la Signora RI 1 ha risieduto presso l’abitazione
del Signor __________ solo sporadicamente e mai in modo stabile e continuativo.
Il PP indica infatti che “Dagli estratti bancari si evince come le
movimentazioni della carta di credito nel periodo da giugno 2022 ad agosto 2023
non fossero esclusivamente limitate alla Regione di __________ ma si
distribuivano in egual modo tra __________ e __________”. Inoltre, il PP ha
anche rilevato come la Signora RI 1, “oltre ad avere la propria famiglia
residente a __________, svolgeva un’attività lucrativa presso __________,
aspetto che la legava maggiormente al __________”. Ha concluso il PP che “il
fatto che abbia trascorso due settimane consecutive durante l’estate presso il
domicilio del compagno in __________ ancora non fonda una convivenza”. Inoltre,
il PP ha anche rilevato come il Signor __________ stesso abbia confermato di
non aver mai convissuto stabilmente con la Signora RI 1.
Ciò premesso, ai sensi
dell’art. 2a Laps, una convivenza è considerata stabile se, alternativamente,
vi sono figli in comune, la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio o sia durata almeno 6 mesi. È palese che la ricorrente non abbia
figli in __________; altresì è palese il fatto che non vi sia stato alcun
vantaggio parificabile a quello risultante da un matrimonio conseguente al
rapporto instabile creatosi tra la signora RI 1 e il Signor __________. La
convivenza non è infine durata 6 mesi, posto come in sede penale si sia
determinato che la signora RI 1 e il Signor __________ non abbiano mai
stabilmente convissuto se non per le due settimane di vacanza estive. Tale
determinazione non può essere rimessa in discussione.” (cfr. doc. IX)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, negato alla ricorrente
la prestazione assistenziale dal mese di settembre 2023 ritenendo che tra la
ricorrente ed il compagno vi era una convivenza stabile.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto
di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002
(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore
il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che
lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
2.2. Ai sensi
dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità di riferimento
è costituita dal titolare del diritto e, in particolare in relazione alla
presente vertenza, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
L’art. 2a
Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
" La
convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi
vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6
mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra
l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi
o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto
contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e
meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente
soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del
tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005
relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" (…)
2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte
dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di
trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le
unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una
convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner
è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei
membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di
riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di
mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono
considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di
conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF
(DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le
prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è
di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di
prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una
certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal
primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la
convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa
che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner
se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in
particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o
quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita
"stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare,
occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile,
relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di
apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo
di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti
mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett.
c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del
diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di
applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile,
sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"
Inoltre
dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della
Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
"
(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi
costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la
convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto
modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a
quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni,
nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel
caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i
Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando
nel corso di questi anni. (…)"
Dal
Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20
settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di
Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.
2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo
2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre
2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile
se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi
analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano
figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partner
nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla
vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione
congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",
leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,
ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la
dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima
(vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF
129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una
presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi,
dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in
particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento,
"senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che
presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi
STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio
2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla
giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di
"molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle
prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia
in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.3. Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va,
infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi
reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Con
giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta
Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la
convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre,
non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato
disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia
domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare
dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a
quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale,
contravvenendo così al principio di sussidiarietà.
Infine
il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava
arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato
un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da
precedenti relazioni.
Con
sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone
Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una
beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da
parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF
ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di
concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del
convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni
sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo
la nostra Massima Istanza il budget CSIAS ampliato del concubino non assistito
deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o
salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di
concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere
computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget
della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate -
né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né
tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8
gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da Corte, ossia il diniego a
un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in
quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta
della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre
di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni
differenti.
La nostra Massima Istanza
ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art.
4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione
sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là
di una semplice amicizia.
In una sentenza 8C_307/2022 del 4
settembre 2023, pubblicata in DTF 149 V 250, relativa a un uomo al quale
l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza
sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto
retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare
dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto
immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non
avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta,
l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di
concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto
sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e
reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile
considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente
assistenza.
Di principio è ammissibile
computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale
riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato
stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.
2.4. In una
sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una
vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha deciso che
due conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un
concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento.
Con giudizio 42.2010.13 del
19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una
convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una
comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un
rapporto di relazione.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13
pag. 66 seg., questo Tribunale ha deciso che l'USSI, a giusta ragione, aveva
chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario
dell'assistenza sociale, in quanto per un certo periodo la sua unità di
riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla
madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da
molti anni.
In quel
caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna,
diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre
2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento,
quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la
figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa
ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle
faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39
segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di
prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata
respinta, poiché il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata
computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA,
contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente
dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno
all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le
condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli
stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse
quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente
la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In
effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la
convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,
non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre
gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Con
giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie
concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre
anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli
art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a
prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre
anni.
Questa
Corte, con sentenza 42.2017.36 del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario
di prestazioni assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo
versamento, in quanto la domanda di assistenza sociale doveva essere corredata
dei dati di un’altra persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo
ricorso e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento
istruttorio (segnatamente sentendo l’insorgente e l’altra persona).
Questo
Tribunale ha, in effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano
né di ammettere né di escludere una convivenza stabile.
È vero,
da una parte, che il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la
persona in questione da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui
tre-quattro giorni alla settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia
comunale l’auto di quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione
dell’insorgente.
Dall’altra,
tuttavia, dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di
salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi
per lo svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale
evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.
In una
sentenza 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha confermato quanto deciso
dalla Cassa, e meglio che per il calcolo dell’eventuale diritto ad assegni
integrativi e di prima infanzia dall’ottobre 2017 nell’unità di riferimento
dell’assicurata andava tenuto conto anche del padre di due dei suoi tre figli
nati nel febbraio 2016 e nel settembre 2017, in quanto convivente stabile.
Al
riguardo è stato precisato che, nonostante la ricorrente avesse affermato che
fino a novembre 2017 non aveva un’abitazione in comune con il padre dei suoi
due ultimi figli, in applicazione della probabilità preponderante andava
concluso che i medesimi fossero pronti a prestarsi assistenza e sostegno
reciproci, ritenuti i due figli in comune e il matrimonio contratto nel
novembre 2017, due mesi dopo la nascita della seconda bambina.
Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre
2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva
negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di
prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di
sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva
con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che
l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di
mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso
dell’assicurata, rilevando:
"
(…) la Corte cantonale, alla
luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle
disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far
rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione
sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di
là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7
marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a
un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In
effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi
due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una
convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una
propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine
settimana e la relazione fosse altalenante.
Con sentenza 39.2022.2 del 3
giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo
2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità
di riferimento era stato inserito anche il marito, padre
di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione
coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il
marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.
In un giudizio 39.2022.3 del 24
gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione
di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché
non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla
sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento
penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento
istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni
modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di
attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in
merito alla restituzione.
Con sentenza 39.2023.6 del 24
gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere
dell’amministrazione che non era entrata nel merito
di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona
che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava
considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere
computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.
Il ricorso contro la STCA
39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia
8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
Con giudizio 39.2023.5 del 21
agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto
agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due
figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di
riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da
un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto
tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che
il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In particolare il padre
della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e
lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto
suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.
Gli atti sono stati, invece,
rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento
dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel
2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.
Infine,
con sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, il TCA, nel caso di una ricorrente
cui l’USSI aveva negato il rinnovo delle prestazioni Las ritenendo che la
medesima convivesse stabilmente con il compagno con cui aveva una relazione da
diversi anni, ha stabilito che determinante, in quel caso, era il fatto che, “indipendentemente
da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a
dire se con un domicilio congiunto o con due separati”, i due “si
aiutavano reciprocamente, l’uno supportando economicamente la compagna ad
esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi
alimentari, concedendole in uso (peraltro contrariamente a quanto permette il
contratto di leasing, ch’ella senza l’ausilio della società del compagno,
evidentemente solvibile, non avrebbe potuto permettersi di stipulare) un veicolo
o ancora accudendo presso il proprio appartamento il gatto della fidanzata,
l’altra cucinando per il compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di
prestazioni Las, le rate del leasing del veicolo intestato alla di lui società”.
La coppia, inoltre, condivideva i pasti, laddove il compagno “dà [a
quella ricorrente] i soldi per fare la spesa e poi lei cucina a casa”
dell’uomo - come dimostravano le fotografie in atti, tratte per lo più dal
profilo Facebook della donna -, ciò che in concreto spiegava “anche
gli scarsi addebiti sul conto PostFinance della ricorrente per generi
alimentari ed i prelievi a contanti comunque limitati, tanto che non sono in
ogni caso atti a comprovare che con quanto percepito dall’USSI (…) facesse
fronte al proprio sostentamento”.
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022; 42.2018.40 del 4
febbraio 2019; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22
maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre
2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016;
STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2023, al punto
C.3.1. “Fabbisogno di base: in generale”, precisano:
"
a) Comunità di abitazione e di vita di tipo familiare
Vi si annoverano le coppie o i gruppi di
persone che svolgono e/o finanziano congiuntamente le attività domestiche
(abitare, mangiare, lavare, pulire ecc.) e che convivono senza costituire
un’unità di riferimento (per es. concubini, genitori con figli maggiorenni).
Oltre all’affitto, la coabitazione permette
di dividere, e quindi di ridurre, anche alcuni costi inclusi nel FM (per es.
smaltimento dei rifiuti, consumi energetici, telefonia fissa, Internet, canone
TV, giornali e pulizia)”.
Al punto D.4.4. “Contributo
di concubinato”, invece, le linee guida prevedono:
"
1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una
persona non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per
determinare il diritto all’aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni.
Considerandi
2.
Un concubinato è ritenuto stabile
se i partner convivono da almeno due anni oppure se convivono da meno di due
anni e hanno un figlio comune. Questa presunzione è confutabile.
3.
Il reddito e la sostanza sono
presi in considerazione sotto forma di contributo di concubinato. Tale
contributo è computato come entrata alla persona beneficiaria del sostegno.
Spiegazioni
a) Basi
legali del contributo di concubinato
Il Tribunale
federale, richiamandosi al diritto di famiglia in vigore, ritiene che fra i
concubini non sussista nessun obbligo di assistenza e di mantenimento. Esso
riconosce tuttavia che i coniugi e i partner registrati non devono essere
svantaggiati rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2 CF). Ai cantoni è
quindi consentito, nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai sensi della
legislazione in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente in
considerazione il reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina che
non beneficia del sostegno.
a)
Concubinato stabile
Nelle
comunità di vita assimilabili a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i
partner può essere più o meno intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato
dalla disponibilità dei partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente
nonché, all’occorrenza, a sostenersi anche in ottica finanziaria. La
presunzione legale di una relazione di concubinato stabile fondata sulla durata
della relazione e sui figli comuni può essere confutata. Concretamente, la
persona beneficiaria del sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei
motivi per la presunzione di una relazione di concubinato stabile, non sussiste
nessuna comunità di vita assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova
richiesto è quello della «verosimiglianza preponderante», vale a dire che
l’organo dell’aiuto sociale deve essere maggiormente convinto dagli indizi
addotti a sfavore dell’esistenza di un concubinato piuttosto che da quelli a
sostegno dell’esistenza del medesimo. Una semplice verosimiglianza non è
sufficiente. Devono essere addotti elementi o indizi plausibili e visibili
dall’esterno che, a un esame obiettivo, sono adeguati per scartare l’ipotesi di
un vincolo equiparabile a quello del matrimonio, ossia la disponibilità alla
fedeltà e all’assistenza reciproca.
b)
Commisurazione del contributo di concubinato
Un’adeguata
presa in considerazione del reddito e della sostanza del concubino non
beneficiario dell’aiuto sociale è possibile sulla base di un budget CSIAS ampliato.”.
Riguardo alla funzione
delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C.
Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:
"
In der Schweiz ist eine einheitliche Definition
hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht
vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz
bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze
minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine
eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der
letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings
zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein
Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte
beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses
Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten
Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen
Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und
Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio
2023.
consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.
2.6
Nell’evenienza concreta, dagli atti
emerge che RI 1, nata il __________ 1994, era al beneficio delle prestazioni assistenziali
sin da marzo 2021 ed il 12 settembre 2023 ne ha chiesto il rinnovo per il mese
di settembre 2023.
Tramite segnalazione del 15
maggio 2023, il controllo abitanti di __________, Comune nel quale la
ricorrente risultava domiciliata, presso i propri genitori, ha comunicato alla
parte resistente come vi fosse “il dubbio che la signora RI 1 non viva
effettivamente a __________ con la famiglia ma con il suo compagno, pare nel
Canton __________” (cfr. doc. 645).
Il caso è, quindi, stato segnalato
all’Ispettorato sociale (cfr. doc. 642-644), che ha proceduto a convocare
l’assistita presso i propri uffici al fine di “svolgere accertamenti
relativi alla sua attuale condizione personale e/o finanziaria” per il 16
agosto 2023, alle ore 14:00 (cfr. doc. 640).
L’audizione presso l’Ispettorato
della Sezione del sostegno sociale si è protratta sino alle ore 15:50. In
quell’occasione è stato redatto un verbale dal quale emerge che la ricorrente
ha, in particolare, risposto come segue ai quesiti postile dai suoi
interlocutori:
"
(…)
D: Descriva la sua
situazione familiare.
R: Io vivo a __________
con i genitori ed ho 1 fratello più piccolo che abita nella stessa casa dei
genitori ma in un appartamento separato. Io invece vivo proprio insieme ai genitori.
(…)
D: Dal suo incarto
presso l’Ufficio risulta che lei ha un compagno, come si chiama?
R: Il mio compagno si chiama __________.
D: Da quanto tempo dura
la vostra relazione?
R: Abbiamo una
relazione da circa 2 anni. Circa da gennaio 2021.
D: Quanto spesso
passate del tempo insieme?
R: Tutti i weekend
siamo insieme e soprattutto all’estero anche per il suo hobby, il __________.
In settimana: io rimango da lui circa 2 notti alla settimana ed allo stesso
modo anche lui viene circa 2 notti alla settimana da me.
D: Dal suo estratto
conto abbiamo notato diversi movimenti eseguiti nel Canton __________, più
volte alla settimana; per quale motivo lei si trova fuori dal Ticino?
R: Più giorni al mese
sono presso il mio compagno nel Canton __________.
D: Con il signor __________,
fate insieme la spesa alimentare?
R: Certo.
D: Consumate insieme i
pasti presso l’abitazione del sig. __________?
R: Come detto passiamo
tutti i weekend insieme inoltre per 2 notti/giorni a settimana siamo insieme.
D: Abbiamo visto che
lei ha messo in vendita un’auto (__________) su “tutti.ch” nell’annuncio ha
scritto “vendiamo”; a chi appartiene l’auto?
R: Si tratta dell’auto
del mio compagno e lui non usa i social. Avrei dovuto scrivere “il mio compagno
vende” mentre ho scritto “vendiamo”.
D: Per quale motivo
pubblica lei l’annuncio a suo nome / a vostro nome?
R: Ho sbagliato a
scrivere.
D: Invece le due moto
da __________ a chi appartengono?
R: Le moto sono quelle
del mio compagno.
D: Abbiamo visto che
lei cercava un garage o un magazzino dove posteggiare due moto nel Canton __________;
per quale motivo?
R: Come detto lui non
ha il social così utilizzo io i social ed ho postato un annuncio che riguarda
il mio compagno.
D: Per quale motivo lei
scrive pubblicamente di vivere in __________ e si propone per attività
lavorative in questa zona (annuncio babysitter del 4 marzo 2022 in zona __________
e __________)?
R: Ho sbagliato a
scrivere. Non so spiegare meglio questa situazione.
ALL’UTENTE VIENE
CONTESTATO CHE è LA TERZA VOLTA CHE SI È “SBAGLIATA” ED HA SCRITTO
UN’INFORMAZIONE SBAGLIATA
Preciso che se trovassi
lavoro nel Canton __________ penserei di trasferirmi presso il mio compagno.
Inoltre vorrei riferire che con il termine del mio impiego quale baby-sitter
per delle famiglie di __________, praticamente dall’inizio dell’estate 2022, io
ho iniziato a vivere stabilmente dal mio compagno. In relazione all’annuncio da
me pubblicato a marzo 2022 vorrei precisare che ho scritto così per facilitare
la mia ricerca di lavoro quale baby-sitter in quella zona.
ADR: il 22 e 23 luglio
2023.
siamo stati nella zona del __________ (__________) per accompagnare il
figlio per una gara di __________. Il 13 agosto 2023 sono stata a __________
(provincia di __________) a vedere una sessione di allenamento di enduro nella
locale pista per __________.
D: Ha trovato famiglie
presso cui è stata assunta?
R: Purtroppo no. Io
lavoro fisso il lunedì dalle 09:00 alle 11:00 ed il mercoledì dalle 08:30 alle
11:50 per __________ e qualche sostituzione il giovedì. Inoltre ho un nuovo
contratto tramite __________ quale baby-sitter presso l’Area bambini presso la __________.
Non ho più lavorato presso le famiglie quale baby-sitter.
D: Lei partecipa ai
costi dell’abitazione del sig. __________? (Serafe, internet, elettricità,
spesa alimentare, prodotti per la casa) Quali costi sostiene e/o a quali costi
partecipa?
R: Il mio compagno non
è conoscenza che prendo l’assistenza ed io non vorrei farlo sapere. Lui mi ha
chiesto di versare CHF 100.- CHF 150.- al mese ma io sono riuscita a farlo solo
per il mese di maggio 2023 poi in seguito non sono più riuscita a dare dei
soldi. Lui fintanto che lavorava e faceva degli straordinari (ore con la __________)
non mi chiedeva nulla ma poi vicino all’estate ha cominciato a chiedermi dei
soldi.
ADR: io vorrei inoltre
riferire che di solito di venerdì passo a prendere il figlio del mio compagno e
lo accompagno a casa in __________. Poi andiamo insieme in Italia. Io devo
anche precisare che ho chiesto al mio compagno di farmi una procura per
accompagnare suo figlio da __________ fino alla casa del papà a __________.
Aggiungo che la mamma di __________ (figlio di __________) è a conoscenza che
lo prendo in custodia il venerdì per accompagnarlo dal papà.
D: Lei ha presso
l’abitazione del sig. __________ dei suoi effetti personali? Se si
quanti/quali?
R: La maggior parte dei
miei effetti personali si trovano presso l’abitazione del mio compagno.
(…)
D: Quante notti alla
settimana pernotta a __________ dal sig. __________?
R: Come detto passo almeno 2 notti alla settimana a casa del mio compagno e
così anche lui passa 2 notti a settimana presso l’abitazione dei miei genitori
a __________. Inoltre con il mio compagno passiamo insieme tutti i weekend
(prevalentemente in Italia) per il suo hobby che è il “__________”, mi reco da
lui tutti i venerdì sera e resto con lui fino a domenica sera; a volta anche
fino a lunedì.
LA SIGNORA RI 1
CONFERMA CHE CAPITANO LITIGI TRA DI LORO MA QUESTO NON TOGLIE “MATTONI” ALLA
LORO RELAZIONE E COSÌ LA RELAZIONE NON VIENE MESSA IN DISCUSSIONE
D: Quindi da quanto
tempo lei convive con il signor __________ a __________?
R: Come detto,
concretamente dall’estate dello scorso anno, giugno 2022.
D: Per quale motivo non
ha annunciato all’Ufficio di aver intrapreso la convivenza con il signor __________?
R: Non ho informato il
mio compagno, il signor __________, della mia situazione con l’assistenza in
quanto temo che la nostra relazione possa finire e di conseguenza non ho
comunicato nulla neanche all’USSI.
D: Per quale motivo non
ha dato seguito a quanto indicatole dalla sua OSA, e non si è annunciata
all’Ufficio del Canton __________, come sapeva sarebbe giusto fare?
R: Come ho già detto
avevo paura delle conseguenze.
D: Da quanto tempo
quindi lei convive con il signor __________ a __________?
R: come già detto in precedenza conviviamo a giugno 2022.
D: Signora RI 1 per
quale ragione non ha tempestivamente annunciato all’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento dell’inizio della convivenza con il signor __________?
(la domanda ha valore giuridico quale formale richiesta di
giustificazione)
R: Non ho informato il
mio compagno, il signor __________, della mia situazione con l’assistenza in
quanto tempo che la nostra relazione possa finire inoltre non ho comunicato
nulla neanche all’USSI per paura delle conseguenze. (…)” (cfr. doc. 627-634)
Al termine dell’audizione,
all’utente è stato richiesto di produrre anche la documentazione del compagno,
per verificare un eventuale diritto residuo alle prestazioni assistenziali.
Dagli atti emerge che l’annuncio
per un posto di lavoro quale babysitter, nel quale al ricorrente ha indicato
“abito in __________”, contestatole durante il verbale, è stato dalla medesima
pubblicato, a marzo 2022 sulla pagina Facebook “__________” (cfr. doc. 639).
La ricorrente, sempre tramite il
proprio profilo Facebook, si è poi attivata per la vendita di pantaloni da
motocross per uomo, con possibilità di ritiro in __________ e nel __________
(cfr. doc. 703)
Giova, inoltre, rilevare che con
mail del 21 gennaio 2022, RI 1i, ha chiesto all’operatrice socio-amministrativa
di riferimento, quanto segue:
" (…) le
scrivo in quanto ho bisogno di alcune informazioni: (…)
2.
Vorrei sapere se
ipoteticamente vorrei cambiare Cantone (__________) per vivere, a che ufficio
fa capo e come devo muovermi con la mia documentazione, ci saranno cambiamenti?
3.
Il mio compagno mi
ha chiesto di poter andare a convivere (non ho ancora deciso per motivi
personali e tutt’ora vivo a casa dei miei genitori a __________), vorrei capire
se lui deve venire a conoscenza assolutamente che io percepisco il sostegno
sociale? La casa dove vive è già a suo nome e non cambierà il contratto di
locazione questo me lo ha già indicato. Lui è contrario è questa prestazione
dunque non mi darà di sicuro le sue buste paga, come posso fare?
Vorrei avere un
colloquio di persona per discutere questi punti è possibile?” (cfr. doc.
657-658)
Questo il riscontro trasmesso
dall’USSI alla ricorrente:
"
(…) Qualora lei andasse a convivere, la sua domanda di prestazioni
assistenziali verrebbe chiusa; sarà poi necessario qualora aveste bisogno, inoltrare
una domanda di prestazioni assistenziali insieme (in quanto necessitiamo avere
chiara la situazione economica di entrambi).
Se lei cambiasse
Cantone, lei dovrebbe annunciarsi al Comune di domicilio nel Canton __________.
Inoltrare poi, una nuova domanda di prestazioni assistenziali dal nuovo Comune
di domicilio. Il Ticino non farebbe più stato quale erogatore di prestazioni
assistenziali.
Dunque, se lei dovesse
decidere di partire per il Canton __________ e convivere unitamente al suo
compagno, dovrà comunicare al suo compagno la situazione in quanto una domanda
dovrebbe essere inviata insieme. Considerato comunque che il tutto sarà di
competenza del nuovo Cantone e nuovo Comune, la invito a voler chiarire queste
casistiche con loro (qualora si trasferisse).” (cfr. doc. 657)
Dagli estratti conto del contro
privato __________ della ricorrente, relativi al periodo da giugno 2022 ad
agosto 2023 (e meglio da quanto la ricorrente ha riferito di convivere con il
compagno nel Canton __________), emerge, con riferimento unicamente agli
addebiti relativi agli acquisti chiaramente localizzabili, che la ricorrente in
settimana era presente con frequenza nella zona di __________, __________, __________,
__________. Tali addebiti sono relativi a spese quotidiane, presso __________,
farmacie, distributori di benzina, __________, esercizi pubblici, negozi di
generi alimentari (cfr. doc. 50-52, 74-76, 104-106, 117-124, 141-143, 155-159,
173-175, 187-190, 206-209, 223-225, 250-252, 264-266).
Acquisti, ma in misura minore,
sono stati effettuati dalla ricorrente anche nella zona del __________, così
come in Italia (cfr. doc. 50-52, 74-76, 104-106, 117-124, 141-143, 155-159,
173-175, 187-190, 206-209, 223-225, 250-252, 264-266).
Il 25 agosto 2023, con riferimento
a quanto dichiarato in occasione dell’audizione presso l’Ispettorato sociale, RI
1.
ha comunicato all’Ispettorato sociale quanto segue facendo valere quanto “al
termine dell’audizione, dopo oltre due ore” asserisce “non avevo la
forza di esprimere in quanto emotivamente molto provata”:
"
(…) la mia relazione con il signor __________ non è definibile come
una relazione stabile. Il fatto che passi molti fine settimana e a volte
anche in giorni infrasettimanali presso il suo domicilio non comporta che io sia
mantenuta da lui. Proprio perché non si tratta di una relazione stabile
(tantomeno una convivenza), non ho mai messo a conoscenza il signor __________
del fatto che percepisco un aiuto sociale essendo il signor __________
fermamente contrario a tali prestazioni, temevo di essere giudicata male da
lui. Inoltre più volte durante questo ultimo anno ci sono stati periodi durante
i quali non abbiamo avuto una frequentazione. (…) La mia relazione con il
signor __________ non ha comportato per me nessun vantaggio dal profilo
economico. Le mie minime spese le ho sempre sostenute con i miei poveri mezzi
finanziari cosa che si può facilmente desumere dagli estratti conto che
regolarmente ho esibito da parte mia esisteva il desiderio che la mia relazione
con il signor __________ potesse un giorno concretizzarsi in una relazione
stabile, ma non vi sono le premesse e quindi resta una relazione “fragile”. Il
mio riferimento resta la casa dei miei genitori a __________ dove naturalmente
ho i miei affetti. (…) frequento regolarmente le mie amiche come pure le
iniziative pubbliche (…) che nel Comune si tengono. (…) Proprio perché la mia
relazione con il signor __________ non è una relazione stabile bensì “fragile”
non presenterò una nuova domanda di prestazioni assistenziali unitamente al
signor __________ in quanto non convivente e come detto in precedenza (…) la
mia casa è il domicilio dei miei genitori.” (cfr. doc. 623-624)
Dal rapporto redatto
dall’Ispettorato a chiusura del caso risulta che:
"
(…) con lettera raccomandata del 25 agosto 2023 l’utente ha scritto di
non convivere con il suo compagno e che quindi non farà avere la sua
documentazione. Non è possibile prendere in considerazione la lettera della
signora, in quanto, conscia delle conseguenze la stessa cerca di ritrattare le
sue affermazioni iniziali per non incappare in sanzioni e ordini di
restituzione. Quando da lei affermato in audizione è in netta contrapposizione
con quanto scrive 10 giorni dopo. Inoltre dopo l’audizione l’utente ha
pubblicato su Facebook ben 5 annunci in diversi gruppi con il seguente
contenuto:
“Siamo alla ricerca
di una villetta, casa, appartamento in bifamigliare max 4.5. locali con box e
un po’ di giardino/cortile abbiamo da metterci un camper. Max 1000 euro tutto
compreso, in affitto. (…)”.
Questo tipo di annunci
li aveva pubblicati anche settimane prima della sua audizione, sempre su
Facebook. In considerazione dei movimenti bancari dell’utente nel Canton __________,
delle sue ammissioni e del fatto che torna nella zona del __________ perché ha
un lavoro di due giorni in una palestra, ma non ci vive, anche perché ha
dichiarato di avere più effetti personali dal suo compagno che a casa dei suoi
genitori a __________, si considera dimostrata la convivenza di fatto e ai
sensi Laps con il signor __________” (cfr. doc 619-622)
L’Ispettorato ha, quindi proposto
di sanzionare l’assistita e di emettere un ordine di restituzione per quanto
percepito a titolo di prestazioni Las da parte di RI 1 dal giugno 2022 a quel
momento (cfr. doc. 619-622).
Giova qui rilevare che agli atti
figurano diverse inserzioni fatte dalla ricorrente tra fine agosto ed inizio
settembre 2023 su pagine/gruppi Facebook relativi ad affitti nelle zone di __________,
__________, __________, __________ e __________ scritte dalla ricorrente
tramite il proprio profilo, con il seguente contenuto:
"
Siamo alla ricerca di una villetta, casa, appartamento bifamigliare max
4.5
locali con box e un po’ giardino / cortile abbiamo un camper.
Max 1000 euro tutto
compreso, in affitto.
Zone limitrofe ben
accette (…)”;
Cerchiamo in affitto
una villetta, casa o appartamento in bifamigliare max 4.5 locali. Con box
grande, posto auto esterno e giardino.
Tutto compreso max 1000
euro disponibilità novembre 23 o gennaio 24.
Zone __________: __________.
Zone __________: __________”
(cfr. doc. 649-655)
Pure “per dicembre 2023
gennaio 2024”, la ricorrente, nella pubblicazione fatta sulla pagina
Facebook affitti.ch, si è anche detta alla ricerca di una “casetta o
appartamento bifamigliare in affitto max 3.5/4 locali con giardinetto e
soprattutto garage”, nella “zona __________, __________, __________, __________
zona montagna/campagna”, per “max 1350 fr.” (cfr. doc. 655).
Con decisione del 21 settembre
2023, l’USSI ha respinto la domanda di rinnovo delle prestazioni Las scadute il
31.
agosto 2023 presentata dalla ricorrente, sulla base delle seguenti
argomentazioni:
"
(…) dagli accertamenti svolti è emerso che con il signor __________ ha
stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità di
riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra, il suo
fabbisogno non può essere determinato. Pertanto la sua richiesta del 12
settembre 2023 di rinnovo delle prestazioni assistenziali (…) è rifiutata.
Qualora lo ritenesse
necessario, una domanda nuova potrà essere inoltrata unitamente al suo
compiango, direttamente nel Canton __________.” (cfr. doc. 45 e supra
consid. 1.1.).
Con reclamo dell’8 ottobre 2023, RI
1.
ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti ribadendo, in sostanza,
quanto indicato nella propria raccomandata del 25 agosto precedente, e meglio,
in particolare:
-
che la relazione con __________
non è definibile come una convivenza stabile, ma “tutt’al più come una
relazione sentimentale peraltro instabile e discontinua”;
-
che passare i fine settimane e “a
volte anche giorni infrasettimanali” presso il domicilio del compagno non “comporta
che (…) sia una convivenze e tantomeno (…) stabile”;
-
che non viene mantenuta dal
compagno al quale, ad asserita comprova dell’instabilità della relazione, non
ha mai detto di percepire le prestazioni Las da tempo;
-
che non ha mai trascorso più di
tre giorni consecutivi a casa dell’uomo, quindi “non si può (…) parlare di
una convivenza durata almeno sei mesi”;
-
che dalla relazione ella non trae
alcun vantaggio economico;
-
che la sua unità di riferimento è
composta da genitori, “i quali, peraltro, non sono mai stati interpellati in
merito.”
(cfr. doc. 558-559).
Il giorno seguente, __________ e __________,
genitori della ricorrente, hanno poi trasmesso all’USSI una raccomandata dal
seguente contenuto:
"
(…) in qualità di genitori ci permettiamo di intervenire nella questione
che riguarda nostra figlia RI 1 e con tutto rispetto segnalarvi che state
prendendo un abbaglio e commettendo un’ingiustizia nei confronti della stessa
negandole le prestazioni assistenziali.
Riteniamo sia nostro
dovere esprimerci sulla questione in quanto la vostra decisione comporta gravi
pregiudizi all’esistenza di nostra figlia. Non sappiamo da dove sia partita la
costruzione del “castello accusatorio” nei confronti di nostra figlia, ma
possiamo certamente dire che in sostanza il tutto si fonda su un insieme di
elementi interpretati con un’evidente dose di pregiudizio.
Abbiamo preso atto dei
contenuti del verbale di audizione (…) e ne abbiamo tratto la conclusione che
lo stesso è totalmente volto a cementare la tesi di una “convivenza stabile” di
nostra figlia con il signor __________. Quando, dopo il colloquio /
interrogatorio nostra figlia è rientrata a casa e ci ha riferito di come questo
si era svolto, era molto provata, ci chiediamo come nostra figlia sia riuscita,
ma ne dubitiamo, a nascondere la propria sofferenza di fronte ad essi. Ci ha
confidato di avere firmato il verbale pur di potere lasciare l’audizione e pur
riscontrando nello stesso delle inesattezze. Dal verbale non risulta quali
siano stati gli accertamenti, non si fa riferimento a quali metodi usati per
accertare la presunta “convivenza stabile” ma da quanto essa ci ha raccontato,
gli indizi o le prove consistevano in grande parte nella pubblicazione sui
canali social (Facebook in particolare) di immagini e testi riguardanti uscite
da lei fatte con il suo amico o le sue amiche. Altre prove a carico di RI 1
sarebbe state non precisate informazioni ottenute non si sa da quale/i fonte/i.
Noi genitori, in
qualità di “unità di riferimento” di RI 1, non siamo mai stati interpellati per
verificare quale fosse la realtà dei fatti. L’aveste fatto vi saresti resi
conto che quanto voi definite come “convivenza stabile”, non è altro che una
relazione sentimentale (forse addirittura a senso unico).
Il fatto che nostra
figlia abbia una relazione sentimentale e che passi con la persona da lei amata
delle giornate (in prevalenza nei fine settimana) non comporta automaticamente
che ci si trovi confronti ad una convivenza ed ancor meno ad una “convivenza
stabile” che le procuri “gli stessi vantaggi di un matrimonio” ((RLAPS)VI
Partner conviventi art. 2a). Non ci risulta sia contemplata nella Laps
l’impossibilità per un beneficiario/a di prestazioni assistenziali di avere
sentimenti amorosi per una persona e di condividere con essa momenti di vita
senza che questa diventi automaticamente “convivenza stabile”. (…) Ci
aspettiamo una risposta alla nostra missiva o ancora meglio un colloquio in
merito.” (cfr. doc. 563-564)
Con la decisione su reclamo del 7
marzo 2024, l’USSI ha, come visto, confermato il proprio precedente
provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
Nei primi mesi del 2024, RI 1 ha
presentato una nuova domanda tesi al riconoscimento delle prestazioni
assistenziali. In questo contesto, ella ha comunicato per il tramite del
proprio legale all’USSI di avere interrotto la relazione con __________ a far
tempo da dicembre 2023 (cfr. doc. 546)
Agli atti figura, poi, una
dichiarazione scritta di __________, datata 4 febbraio 2024 e trasmessa al PP,
nella quale il medesimo afferma che:
"
1.
Tra il sottoscritto e la signora RI 1 non c’è mai stata una relazione
stabile e tantomeno una convivenza stabile.
2.
Non ho mai pagato
fatture intestate o riguardanti la signora RI 1 né mai o [recte: ho] offerto
soldi alla stessa.
3.
Abbiamo trascorso
assieme numerosi fine settimana nel corso degli anni 2022 e 2023 ed
occasionalmente giorni infrasettimanali.
4.
Gli annunci
pubblicati sui canali social della signora __________ per la ricerca di una
nuova abitazione erano esclusivamente per me e non in previsione di una futura
convivenza.
5.
La nostra relazione
si è definitivamente chiusa nel dicembre 2023” (cfr. doc. 547)
In data 16 maggio 2024, il PP ha
emesso nei confronti della ricorrente un decreto di abbandono nell’ambito del
procedimento penale pendente - a seguito della segnalazione trasmessa al
Ministero pubblico da parte della Sezione del sostegno sociale l’8 gennaio
precedente, nei confronti di RI 1 - per i reati di truffa (art. 146 CP) ed
ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto
sociale (art. 148a cpv. 1 CP).
Dal decreto di abbandono risulta
che, interrogata dall’inquirente il 2 febbraio 2024, la ricorrente ha
dichiarato quanto segue:
"
Voglio dire che non ho mai convissuto con __________. Voglio spiegare
come sono andate le cose. Si tratta di cose che ho già detto nei miei reclami.
Io frequentavo __________ nel weekend, o da lui in __________ o all’estero.
Occasionalmente capitava anche in settimana che mi fermassi in Calanca da lui,
e in estate facevo le vacanze da lui, sia nell’estate 2022 e 2023. Io e __________
eravamo una coppia, ma la relazione era fragile, non stabile. Io non gli avevo
detto che ero a beneficio delle prestazioni assistenziali, lui era contrario a
questi aiuti. Ho tenuto nascosto questo dettaglio per evitare che la nostra
relazione si interrompesse. Durante la relazione, ci sono stati diversi tira e
molla, ci siamo lasciati spesso e abbiamo passato dei periodi senza vederci,
senza contatti. A domanda del mio difensore rispondo che a volta passavamo i
weekend all’estero in quanto lui correva in moto in Italia, e spesso lo
accompagnavo.”
(cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 2-3)
Il decreto di abbandono precisa,
poi, che RI 1 “ha riconosciuto che nel verbale di interrogatorio dell’USSI
vi erano delle dichiarazioni contraddittorie, spiegando però di essersi trovata
in difficoltà in quanto pensava si trattasse di un colloquio con l’operatrice
socio-amministrativa di riferimento, mentre invece l’incontro era stato un vero
e proprio verbale di audizione con tanto di ispettori presenti, fatto questo
che l’avrebbe posta in uno stato di stress. Con queste affermazioni, RI 1 ha
voluto precisare che alcune sue frasi riportate sarebbero fuorvianti o
inesatte, come precisato nel suo scritto all’attenzione dell’USSI datato 25
agosto 2023” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3).
Queste le successive
dichiarazioni rese dall’insorgente innanzi all’Autorità inquirente:
"
A giugno 2022 io ho effettivamente trascorso le mie ferie presso il
domicilio di __________ in __________, era la prima volta che trascorrevo un
periodo così lungo da lui. Dopodiché a fine giugno 2022 abbiamo litigato
pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo. Giugno 2022 era dunque
la prima volta che passavo del tempo continuato presso __________. Devo aver
anche pubblicato qualcosa sui social. ADR che penso che non ci siamo visti per
almeno un mese. Non è stato l'unico caso in cui non ci siamo visti per tanto
tempo.
(...)
ADR che in merito agli
annunci online, sia di vendita che di ricerca di un'abitazione, voglio
precisare che l’annuncio per la vendita del veicolo e la ricerca di un garage
in affitto erano per conto di __________ in quanto lui non ha i social. Io
avevo inoltre già un account su tutti.ch, era solo per aiutarlo, come avrei
aiutato qualsiasi mio amico o parente. Per quanto riguarda la ricerca di
un'abitazione, che preciso era solo per la zona del mendrisiotto. Questa
ricerca l’avevo fatta perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto
ipoteticamente diritto ad un sostegno anche per l'affitto. Le case che avevo
cercato in Italia invece erano per lui, sempre per il discorso che __________
non aveva i social. Non è mai stata un'opzione che io andassi a vivere con lui
in Italia." (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3)
Così prosegue, poi, il decreto di
abbandono emesso nei confronti della ricorrente:
"
Confrontata poi con il fatto che lei stessa aveva chiesto chiarimenti
all'operatrice socio-amministrativa __________ in merito ad un eventuale
trasferimento nel Canton __________, RI 1 ha confermato di averlo fatto,
precisando, però, come si trattasse di un discorso puramente teorico. Una volta
ottenuta la conferma che in caso di trasferimento del domicilio nel Canton __________,
l'autorità di erogazione di prestazioni assistenziali sarebbe cambiata e
avrebbe dunque dovuto fare una nuova richiesta notificando anche la presenza
del compagno, RI 1 ha spiegato di aver preso nota ma di non aver apportato
alcuna modifica nella propria vita in quanto la relazione con __________ era
instabile e lei non intendeva informarlo del fatto che fosse a beneficio
dell'assistenza. L'imputata ha poi precisato che __________ non l'avrebbe mai
aiutata con le spese quotidiane.
“(…) la mia situazione
non era cambiata dai mesi precedenti, non avevo avviato alcuna convivenza con __________.
Voglio anche dire che quando mi ero iscritta in assistenza non mi era stato
precisato che avrei dovuto avvisare se avessi intrapreso una relazione, o se
avessi fatto dei weekend all’estero. Non sapevo di dover essere così precisa,
ma sapevo che avrei dovuto indicare un cambio di domicilio o una convivenza
stabile. Così però non è stato. Preciso comunque che non partecipava alle mie
spese quotidiane, né io gli versavo alcunché per i giorni che stavo da lui.
Vorrei precisare che __________ non ha mai partecipato in nessun modo nel
pagamento delle mie fatture, come non mi ha mai prestato o regalato dei soldi.
C’è stato un episodio dove mi aveva chiesto di dargli del denaro come
partecipazione alle spese quando andavamo all'estero insieme, ma è successo
solo una volta in quanto non avevo mezzi finanziari. Normalmente pagava sempre
lui, per esempio la spesa nei weekend all’estero o i pedaggi. I weekend li
trascorrevamo in camper" (…).
Infine, RI 1 ha
confermato che la relazione con __________ era definitivamente terminata a
dicembre 2023.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3-4)
Parimenti
interrogata, ma in veste di testimone, dall’Autorità inquirente, __________,
operatrice socio-amministrativa di riferimento della ricorrente, ha, da parte
sua, dichiarato quanto segue:
"
(...) posso immaginare che il comportamento che è stato rimproverato a RI
1.
sia legato alla questione della convivenza con il compagno.
Non saprei dire altro.
ADR che questo è stato un tema da me trattato. Mi Spiego: questo è diventato un
tema quando ho dovuto fare un rifiuto del rinnovo della prestazione
assistenziale per convivenza. ADR che questa decisione di rifiuto non è stata
presa da me di mia sponte, ma viene presa dal capo servizio, la signora __________
che si consulta anche con gli altri servizi. Generalmente può essere che se
l'utente mi dà delle informazioni che possono richiedere degli approfondimenti,
capita che sia io a segnalare una situazione all'ispettorato. In quel caso io
segnalo al Caposervizio e poi è sua la valutazione se andare avanti con
l'inchiesta o meno. Io vengo poi messa al corrente della decisione. (...) Ora
ricordo: in questa richiesta di rinnovo di maggio 2023, io avevo richiesto
documentazione per determinare la prestazione. Avevo notato degli accrediti
ricorrenti da __________, e poi il Comune di __________ mi aveva detto che in
paese giravano voci che RI 1 convivesse con il compagno __________. Io avevo
allestito la segnalazione all'attenzione del capo servizio ed è stata poi una
sua decisione quella di mandare avanti all'lspettorato. Avevo anche guardato
gli estratti conto e avevo notato che vi erano diverse spese nel Canton __________
molto frequenti, quindi mi ero insospettita. Ero perplessa e viste anche le
voci del Comune di __________, ho deciso di allestire la segnalazione. Ricordo
anche che RI 1 aveva dichiarato di pagare anche alcune fatture per conto di __________,
e quindi a mio avviso la situazione era da segnalare.”
(cfr. doc. V1 all. a
doc. V, pag. 4-5)
“La
testimone”, precisa il PP nel proprio decreto, “ha infine confermato che
RI 1 si sarebbe informata in merito ad un eventuale trasferimento nel Canton __________,
senza tuttavia sapere se poi la stessa avrebbe proceduto in questo senso:
"Voglio dire che ricordo
che RI 1 mi aveva chiesto delle informazioni del tipo "cosa succede se io
mi trasferissi nel Canton __________", se doveva continuare a fare le
richieste di rinnovo da __________ eccetera. Io le avevo spiegato che sarebbe
dovuta essere fatta una richiesta nel Canton __________, facendo una nuova
domanda. ln quel caso noi avremmo chiuso il dossier in Ticino. La sua domanda
era stata anche sulla convivenza e le avevo riferito che cambiava l’unità di
riferimento e che in quel caso la domanda andava completata con i dati del
convivente. (...) ADR che non so riferire se RI 1 abbia mai fatto domanda di assistenza
nel Canton __________" (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 5).
Fondandosi sugli elementi
raccolti, il PP è giunto alla seguente conclusione:
"
Nel caso concreto si precisa innanzitutto che non sono emersi
sufficienti indizi di reato nei confronti di RI 1. Seppur si comprendono i
motivi che hanno spinto l'USSl a procedere con un'inchiesta interna al fine di
chiarire l'effettiva situazione sentimentale di RI 1 e l'esistenza di una
convivenza, non si può seguire la tesi secondo cui l'imputata avrebbe
sottaciuto una convivenza allo scopo di continuare a percepire le prestazioni
assistenziali.
Fin dal principio RI 1
non ha contestato l'esistenza di una relazione sentimentale con __________,
seppur instabile. La stessa ha spontaneamente indicato di aver passato diversi
momenti in __________ presso il domicilio di lui, specialmente nei weekend. A
sostegno della tesi di RI 1, e contrariamente a quanto esposto dall'USSl,
dall'analisi degli estratti bancari ben si evince come le movimentazioni della
carta di credito nel periodo da giugno 2022 ad agosto 2023 non fossero
esclusivamente limitate alla regione di __________, ma si distribuivano in
egual modo tra __________ e __________. C’è anche da ritenere che RI 1, oltre
ad avere la propria famiglia residente a __________, svolgeva un'attività
lucrativa part-time presso __________, aspetto che la legava maggiormente alla
regione __________. Che il centro dei suoi interessi fosse divenuto a tutti gli
effetti la __________ (e __________) è una mera congettura. RI 1 risulta
tutt'ora domiciliata a __________, presso i genitori, e il fatto che abbia
trascorso due settimane consecutive durante l'estate presso il domicilio del
compagno in __________ (come peraltro da lei ammesso) ancora non fonda una
convivenza, men che meno un domicilio in quel Cantone.
La versione secondo cui
l'imputata avrebbe chiesto informazioni in merito al cambio di domicilio nel
Canton __________ e sui rispettivi passi da compiere nel caso in cui intendesse
trasferirvisi stabilmente, ignorando poi dì fatto quanto indicatole
dall'operatrice socio-amministrativa e procedendo comunque ad avviare una
convivenza a Cauco, non è assolutamente comprovata. Tanto più che, invece, il
fatto di essersi informata, esponendosi, confermerebbe piuttosto la buona fede
dell'imputata, così come il fatto di aver pubblicato annunci e fotografie sui
social. Si aggiunga infine che agli atti è stata parimenti acquisita la
dichiarazione di __________ (Al 14), il quale conferma di non aver mai
convissuto stabilmente con RI 1, che confermano ulteriormente l’assenza di una
convivenza.
Quand'anche il motivo
per cui RI 1 avesse effettivamente abbandonato l'idea dì trasferirsi in __________
fosse il timore di svelare al compagno la sua situazione finanziaria dipendente
dalle prestazioni assistenziali, ritenuto che - come indicato dall'operatrice
socio amministrativa nello scambio di email di gennaio 2021- __________ avrebbe
dovuto essere preso in considerazione nel nuovo conteggio, poco cambia sulla
sostanza. RI 1 non ha mai convissuto stabilmente con __________. Di conseguenza
non si può ritenere che vi siano sufficienti indizi di reato tali da poter
promuovere l'accusa.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 6-7)
2.7
Prima di esaminare il merito della
vertenza, questo Tribunale ricorda che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora,
in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590
consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del
27.
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una
critica, cfr. U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.
546).
Pure deve essere rammentato che il TCA è chiamato a valutare le prove applicando il
criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF
8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V
51.
consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195).
Per costante giurisprudenza,
inoltre, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle
constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne
la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la
valutazione della colpa commessa.
Tuttavia, egli si scosta
dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti
accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano
convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive
di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13
febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF
111.
V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito è utile ricordare, da una parte, che nel diritto penale
vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle
assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr.
STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V
242.
consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo
un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella
rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari
possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022
del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid.
3.1.).
2.8
Nel merito della vertenza, questa
Corte rileva che la censura ricorsuale secondo cui le dichiarazioni -
qualificate dalla parte ricorrente come “comunque inconferenti”, “rese
dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, al quale la ricorrente ha
partecipato senza essere rappresentata e senza un’adeguata spiegazione in
merito ai suoi diritti procedurali” - rilasciate da RI 1 in data 16 agosto
2023.
innanzi all’Ispettorato sociale “non possono essere considerate mezzi
di prova adeguati, essendo state ottenute con modalità al limite della liceità
e della buona fede” (cfr. supra consid. 1.2.) ed un’eventuale implicita
richiesta di estromissione di quel verbale (o di parti dello stesso), non
meritano tutela.
Secondo
questo Tribunale, infatti, nulla di quanto agli atti attesta che in occasione
dell’audizione del 16 agosto 2023 RI 1 si trovasse in difficoltà psicofisiche,
in uno stato di stress (come la ricorrente ha riferito al PP; cfr. supra
consid. 2.6.) o di sofferenza (come denunciato dai genitori; cfr. supra consid.
2.6.) tali da non permetterle di sostenerlo.
Questo
ritenuto, in primo luogo che la presenza di ispettori, a quel verbale, tutto
poteva essere per l’insorgente, fuorché una sorpresa, ritenuto come la
convocazione all’audizione in questione è stata trasmessa dall’Ispettorato
sociale e sottoscritta da un’ispettrice (cfr. doc. 640).
Il
verbale in questione – il cui contenuto è peraltro stato riletto
dall’interessata, che lo ha, poi, sottoscritto – non può inoltre dirsi essere
stato di una durata tale da porre l’interrogata in stato di sofferenza,
ritenuto che si è concluso in un’ora e cinquanta minuti, quindi neppure due ore
(cfr. doc. 627-634).
Quale
fosse il tema oggetto dell’audizione, era parimenti noto alla ricorrente sulla
base della convocazione ricevuta che chiaramente lo indicava (cfr. supra
consid. 2.6. e doc. 640).
Non vi
sono poi, concretamente, elementi che permettano di concludere che la salute di
RI 1 fosse così compromessa da influire sulla sua capacità di discernimento ed
impedirle di sostenere l’audizione (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio
2009.
consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2019.3.
del 17 ottobre 2019 consid. 2.9.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid.
2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22
maggio 2013 consid. 2.11.).
Anzi,
la ricorrente medesima, in entrata di quel verbale, “tenendo ben presente il
suo personale stato di salute psicofisica”, ha confermato di essere in “grado
di rispondere a delle domande sulla sua situazione personale e finanziaria”,
nonché di “rileggere, comprendere e verificare che quanto scritto in questo
verbale corrisponde a verità” (cfr. doc. 627).
Al termine dell’audizione,
invece, RI 1 non ha precisato alcunché ed apponendo la propria firma
confermato:
- “di aver
compreso le domande che mi sono state sottoposte”;
- “di aver
dichiarato il vero, e che le mie riposte sono state riportate correttamente nel
presente verbale”;
- “che
l’audizione si è svolta senza problemi e non vi sono lamentele da esporre da
entrambe le parti.” (cfr. doc. 633)
2.9
Riguardo all’esistenza di una convivenza tra la ricorrente ed il (ex) compagno, il
TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps
prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal
partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).
Secondo l’art. 2a
Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono
figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).
Nel caso di specie, questa Corte
ritiene che l’operato della parte resistente debba essere tutelato e che a
ragione, quindi, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni
assistenziali a decorrere dal 1° settembre 2023 ritenendo che tra la medesima
ed il compagno vi fosse una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le
normative, direttive e la giurisprudenza succitate (cfr. supra consid.
2.3.-2.4.).
A questo proposito va subito
sottolineato che, indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi
nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con
due separati (cfr. le sentenze federali citate all’inizio del consid. 2.3.), decisiva
è la circostanza che la ricorrente ed __________ si fornivano assistenza e
sostegno reciproci.
Questa
Corte rileva, innanzitutto che nelle proprie iniziali dichiarazioni, sentita
innanzi all’Ispettorato sociale, la ricorrente ha affermato, peraltro nelle
prime risposte ai quesiti dei propri interlocutori:
-
che aveva (ritenuto
come la relazione tra i due si sarebbe conclusa a dicembre 2023) un compagno da
gennaio 2021 che abitava nel Canton __________;
-
con il quale
trascorreva “tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io
rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2
notti (…) da me”;
-
con il quale faceva la
spesa alimentare e consumava i pasti;
-
presso cui da inizio
estate 2022 ha “iniziato a vivere stabilmente.” (cfr. supra consid. 2.6.)
Di
convivere con il compagno, __________, dal giugno 2022 - nell’ambito di una
relazione che al di là di qualche litigio, per indicazione della ricorrente
medesima, “non viene messa in discussione” – RI 1, nel corso di quel
verbale lo ha poi ribadito non una, ma ben due volte (cfr. supra consid. 2.6.).
Ella,
per il compagno, ha poi riferito, sempre dinnanzi all’Ispettorato sociale il 16
agosto 2023, di essersi prodigata nel:
-
pubblicare su Facebook
annunci tesi alla vendita del veicolo di lui;
-
cercare, sempre
tramite social, un garage o un magazzino per le moto di __________;
-
andare a prendere il
figlio che l’uomo ha avuto da una precedente relazione ogni venerdì, a __________,
dalla madre, per portarlo dal padre, in __________ quindi recarsi, insieme, in
Italia.
Sempre
il 16 agosto 2023, la ricorrente ha, pure, dichiarato:
-
che “la maggior
parte dei miei effetti personali si trova presso l’abitazione del mio compagno”;
-
a tre riprese, nel
corso del verbale, di convivere con __________ da giugno 2022, ma di non averne
avvisato USSI poiché aveva “paura delle conseguenze” che avrebbe dovuto
affrontare se il compagno fosse venuto a conoscenza del fatto che si trovava al
beneficio delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.6.).
Dagli atti emerge che sin da gennaio 2022 - quando
l’operatrice socio amministrativa di riferimento glielo aveva chiaramente
indicato via mail, su sua richiesta motivata dalla domanda del compagno di
andare a vivere insieme – la ricorrente era consapevole che la convivenza
avrebbe reso necessario, oltre ad informare l’USSI della modifica intervenuta
nell’unità di riferimento, presentare una nuova domanda per l’erogazione delle
prestazioni assistenziali congiuntamente all’uomo (cfr. supra consid. 2.6.).
In un secondo momento, invece, e
meglio nello scritto del 25 agosto 2023, RI 1 ha rilasciato dichiarazioni molto
contrastanti rispetto a quanto ella aveva dichiarato, presso l’Ufficio
dell’Ispettorato, una decina di giorni prima.
Nello scritto in questione,
infatti, ella ha affermato:
-
che la relazione che il 16 agosto 2023 aveva detto perdurare da “circa
2.
anni” e che allora non veniva “MESSA IN DISCUSSIONE”, questa
volta, invece, non era “definibile come una relazione stabile”;
-
che con il compagno trascorreva “molti fine settimana e a volte anche
(…) giorni infrasettimanali”, quando a verbale aveva indicato che con __________
passava “tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io
rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2
notti (…) da me”;
-
che durante l’ultimo anno “vi sono stati periodi durante i quali non
abbiamo avuto una frequentazione”, dei quali in prima battuta nulla aveva
riferito;
-
che i suoi effetti personali si trovavano presso la casa dei genitori, a
__________, allorquando all’ispettrice aveva indicato averne la maggior parte a
__________ (cfr. supra consid. 2.6.).
I contenuti dello scritto del 25
agosto 2023, stando a quanto risulta dagli atti ed in particolare dal decreto
di abbandono del 16 maggio 2024, sono stati ulteriormente confermati dalla
ricorrente quando, a seguito della segnalazione fatta al Ministero pubblico nei
suoi confronti, ella è stata sentita come imputata, dichiarando, inoltre:
-
che “a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo
visti per un po’ di temo (…) penso che non ci siamo visti per almeno un mese”;
-
che la ricerca di un’abitazione del __________ concerneva ella soltanto,
“perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto ipoteticamente diritto
ad un sostegno anche per l’affitto”;
-
che le ricerche di un’abitazione su Facebook, fatte tra fine agosto ed
inizio settembre, in Italia, invece, “erano per lui”, per il compagno;
-
che la richiesta di informazioni circa un suo trasferimento dal compagno
nel Canton __________ trasmessa all’operatrice socio-amministrativa di
riferimento era un “discorso puramente teorico”;
-
prima, che “__________ non l’avrebbe mai aiutata con le spese
quotidiane”, poi, che “normalmente pagava sempre lui, per esempio la spesa
nei weekend all’estero o i pedaggi” (cfr. supra consid. 2.6.).
Questo Tribunale ritiene che, in applicazione
del principio della dichiarazione della prima ora valido nel diritto delle
assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.), in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assistita ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo, invece, non possono integrare le prime soprattutto
se esse, com’è in concreto il caso, le contraddicono. Nella fattispecie, questa
Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dalla
ricorrente sono in netto contrasto con quanto ella aveva dichiarato in prima
battuta e non possono, quindi, essere seguite, né integrare le prime
affermazioni di RI 1.
La conclusione dell’esistenza di
una convivenza stabile ai sensi della Laps risulta corretta a maggior ragione
se si considera che:
-
la documentazione bancaria dà atto di una presenza della ricorrente tra __________
e __________ che supera quella del fine settimana (ed a ben vedere anche gli
addebiti nel __________), di spese affrontate per generi alimentari, farmacie,
esercizi pubblici, gioiellerie, distributori di benzina, librerie, e necessità
quotidiane sostanzialmente in tutti i giorni della settimana (cfr. supra
consid. 2.6.);
-
non risultano, sempre in base agli estratti conti in atti, particolari
interruzioni nella presenza per lo più costante nella zona del __________ da
parte della ricorrente che possano suggerire una o più interruzioni della
relazione che, come visto, solo in un secondo momento l’assistita ha preteso
fosse instabile. In particolare, e diversamente da quanto riferito da RI 1 al
PP, dalla documentazione bancaria non è possibile dedurre che “a fine giugno
2022.
abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo (…)
penso che non ci siamo visti per almeno un mese. Non è stato l'unico caso in
cui non ci siamo visti per tanto tempo” (cfr. supra consid. 2.6.). In tal
senso, basti rilevare che tra la fine di giugno e luglio 2022, gli estratti del
conto privato __________ della ricorrente indicano movimentazioni tra __________
e __________ il 27, 29 e 30 giugno 2022, rispettivamente, il 2, 5, 11, 13, 15,
19, 22 luglio 2022 (cfr. doc. 250, 251 e 265), allorquando, s’ella avesse
effettivamente interrotto la relazione con il compagno in quel periodo, o
comunque non lo avesse visto “per molto tempo”, RI 1 non aveva motivo
per trovarsi nel __________;
-
RI 1 non solo, come già contestatole dall’Ispettorato in occasione
dell’audizione del 16 agosto 2023 ha cercato lavoro nel __________, ma (e
questa ancor più la collega al __________) quando è stata interrogata ella lo
aveva pure reperito, segnatamente mediante __________ e presso l’area bambini
della __________ di __________. Occupazione, questa, che la occupava per una
media di 10 ore alla settimana (cfr. doc. 959) e quindi in misura maggiore
rispetto a quella svolta nel __________.
In tal senso, giova
peraltro evidenziare, laddove la ricorrente ha preteso che l’inserzione per la
ricerca di lavoro quale baby sitter sul gruppo Facebook “__________”, a marzo
2022, con l’indicazione “abito in __________” era stata fatta per
errore, che l’accesso alla pagina del gruppo in questione, ed a maggior
ragione, quindi, eventuali inserzioni, richiede (nello stato al 1° luglio 2024)
l’iscrizione apposita, ciò che difficilmente RI 1 può avere fatto “per errore”.
Alla
luce di tutto quanto precede, secondo questo Tribunale, è quindi la prima
versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in
particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando ella era ancora
ignara delle relative possibili conseguenze giuridiche.
Determinante, in concreto è, poi,
il fatto che (anche) ad agosto 2023 la ricorrente ed il compagno si aiutavano
reciprocamente.
Oltre ad affrontare insieme le
spese dei generi alimentari ed a trascorrere, a conti fatti, almeno sei giorni
su sette a settimana, insieme (“tutti
i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2
notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me”),
la ricorrente ogni fine settimana portava dal compagno il figlio da questo
avuto da una precedente relazione e domiciliato a __________, per trascorrere
insieme il weekend. Ancora, ella si occupava di vendere, per conto dell’uomo,
oggetti vari, automobile, cercare un garage per le moto di lui, ecc., laddove
per __________, se avesse voluto provvedervi autonomamente, sarebbe bastato
poco per creare un profilo facebook o su tutti.ch.
Giova, peraltro, rilevare che la
richiesta di informazioni da parte della ricorrente alla propria operatrice
socio amministrativa di riferimento del gennaio 2022, relativa ad una
convivenza con il compagno, aveva carattere concreto e futuro, tanto che la coppia
si era già accordata su cosa far apparire, o meno, sul contratto di locazione
sottoscritto da __________ (cfr. supra consid. 2.6. “La casa dove vive è già
a suo nome e non cambierà il contratto di locazione questo me lo ha già
indicato.”). Non si trattava, in altre parole, di una semplice ipotesi,
come poi preteso dall’interessata, ma di un progetto di coppia futuro, poi
messo in pratica dalla ricorrente nei limiti di quanto la sua volontà di non
informare il compagno circa la fonte assistenziale delle proprie entrate le
imponeva, e quindi senza informare l’USSI in Ticino, rispettivamente,
presentare una domanda congiunta nel __________.
Alla
luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte ritiene,
in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24
marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.
3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF
146.
V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio
2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016
del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a
giusta ragione l’amministrazione ha negato, per il mese di settembre
2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrente visto che ad agosto 2023 tra RI 1 e __________ vi era una
convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps;
consid. 2.4.) e che il compagno della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere
computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione
finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in tal senso,
rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per settembre
2023.
La decisione su reclamo impugnata
deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto
non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.11
Relativamente
alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, giova rilevare che secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi
gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i
suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale
e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF
8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo
la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4
luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.12
Nel caso
di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente, terminata la relazione
con __________ e domiciliatasi autonomamente a __________ dal 1° maggio 2024,
beneficia, nuovamente, delle prestazioni assistenziali (cfr. all. E a doc. I).
A
comprova della propria indigenza, RI 1 ha prodotto unitamente al ricorso il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________,
ove a quel momento risultava domiciliata (cfr. all. D a doc. I.).
In tali
circostanze l'indigenza della ricorrente deve essere ammessa.
Inoltre
l'intervento dell’avv. RA 1, appare giustificato, ritenuto che nella procedura
dinanzi a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o
almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui
l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole,
tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche
sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il
dispendio.
Nella
procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve,
invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del
10.
aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07
del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
Infine,
già solo in ragione della lunga istruttoria che ha caratterizzato la procedura
che vede coinvolta RI 1, non si può ritenere che il gravame risultava
palesemente destituito di possibile esito favorevole.
Questo
Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i
requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della
ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022).
È in
ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6
LAG; relativamente al gratuito nella procedura davanti al TF: cfr.
art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF
9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002
consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti