Lexipedia

Decisione

42.2024.12

A giusta ragione l’amministrazione ha negato, per il mese di settembre 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrente visto che ad agosto 2023 tra la medesima ed il compagno vi era una convivenza stabile

12 agosto 2024Italiano87 min

seguito: PP) titolare dell’inchiesta ha prospettato l’emanazione di un decreto d’abbandono.

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2024.12

CL/gm

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 7 marzo 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 7

marzo 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI)

ha confermato la propria decisione 21 settembre 2023 (cfr. doc. 45) con la

quale ha negato a RI 1 il diritto a

percepire le prestazioni assistenziali postulate per il mese di settembre 2023

(cfr. doc. 46-48), in quanto “dagli accertamenti è emerso che con il signor __________

ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità

di riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra il

suo fabbisogno non può essere determinato” (cfr. doc. 45).

L’amministrazione ha così

motivato la propria decisione su reclamo:

"

(…)

N. Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti svolti

dall’Ispettorato sociale e dall’USSI, si ritiene che tra la signora RI 1 ed il

signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Pacifico è che la signora RI 1 dal mese di gennaio 2021

intrattiene una relazione con il signor __________ e che dal mese di giugno

2022 convivano. In sede di verbale, ella ha infatti confermato “R: abbiamo

una relazione da circa 2 anni. Circa da gennaio 2021. D: quanto spesso passate

del tempo insieme? R: tutti i weekend siamo insieme e soprattutto all’estero

anche per il suo hobby, il __________. In settimana: io rimango da lui circa 2

notti alla settimana ed allo stesso modo anche lui viene circa 2 notti alla

settimana da me. D: Dal suo estratto conto abbiamo notato diversi movimenti

eseguiti nel Canton __________, più volte alla settimana; per quale motivo lei

si trova fuori dal Ticino? R: più giorni al mese sono presso il mio compagno

nel Canton __________.” e ancora “D: Quindi da quando convive con il

signor __________? R: come detto, concretamente dall’estate dell’anno scorso,

giugno 2022”.

(…) se la convivenza è definita stabile ovvero se la convivenza

procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, come nel caso concreto,

nell’unità di riferimento vanno considerati il titolare del diritto ed il

partner convivente. La signora RI 1 ha d’altronde dichiarato di fare la spesa

con il compagno, di consumare assieme i pasti quando si trovano assieme (tutti

Fatti

i weekend più due notti/giorni a settimana) e di aiutarlo con l’ausilio dei

social network sia con la vendita dell’automobile sia nel reperimento di un

garage per le moto e i venerdì riaccompagnando a casa in __________ il figlio.

È indubbio inoltre che la reclamante accompagni spesso il compagno in trasferte

sportive.

Infine, alla domanda “Per quale motivo non ha annunciato

all’Ufficio di aver intrapreso la convivenza con il signor __________?”

ella ha indicato “Non ho informato il mio compagno, il signor __________,

della mia situazione con l’assistenza in quanto temo che la nostra relazione

possa finire e di conseguenza non ho comunicato nulla neanche all’USSI”.

In base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si deve

ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della

Laps (…)” (cfr. all. A a doc. I).

1.2. Contro la decisione su reclamo, RI

1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, che la

decisione su reclamo venga annullata, nonché protestando spese, tassa e

ripetibili.

Il legale ha, in particolare,

posto in evidenza il fatto che per il procedimento penale in cui è sfociata la

denuncia dell’USSI nei confronti della ricorrente, il Procuratore pubblico (in

seguito: PP) titolare dell’inchiesta ha prospettato l’emanazione di un decreto d’abbandono.

L’avv. RA 1 ha, poi, fatto valere come segue le ragioni della propria

assistita:

" (…)

10. L’USSI, nella

decisione su reclamo qui impugnata, ha basato la propria valutazione del caso

unicamente sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente durante il suo

interrogatorio dinanzi all’Ispettorato dell’USSI. Tuttavia, (…) tali

dichiarazioni non possono essere considerate mezzi di prova adeguati, essendo

state ottenute con modalità al limite della liceità e della buona fede. Buona

parte delle domande poste alla ricorrente erano tendenziose e le risposte sono

state intenzionalmente travisate ed estrapolate dal loro contesto.

Alla luce delle

successive dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede penale, nonché visto il

decreto di chiusura dell’istruzione emanato dal Ministero pubblico, non

si può che concludere come non vi sia mai stata alcuna convivenza stabile tra

la ricorrente ed il suo compagno, tale da giustificare l’applicazione dell’art.

2a RLaps. Si ricorda come l’autorità amministrativa sia di principio vincolata

all’accertamento dei fatti operato in sede penale: eventualmente, solamente

la valutazione giuridica può essere messa in discussione (STF 1C_50/2019

dell’11 febbraio 2019 consid. 2.2.). Pur non essendo ancora stata emessa una

decisione finale in sede penale (che tuttavia dovrebbe seguire a breve), il

Ministero pubblico ha prospettato l’abbandono del procedimento, proprio perché

i fatti asseriti dall’USSI non sono stati provati nel modo più assoluto.

Pertanto si chiede che anche in sede amministrativa si giunga alla medesima

conclusione, ossia che la ricorrente non ha mai convissuto stabilmente con

il Signor __________, donde l’infondatezza della decisione qui impugnata.”

(cfr. doc. I)

In relazione alla richiesta di

ammettere la propria assistita al beneficio del gratuito patrocinio, l’avv. RA

1 ha precisato quanto segue:

"

(…) La ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali (doc. E) e

pertanto non può manifestamente fare fronte alle spese derivanti dal presente

procedimento. Si produce anche il formulario municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (doc. D).

Vista la relativa

complessità della fattispecie (con relativo coinvolgimento dell’autorità

penale), si giustifica senz’altro l’ammissione della ricorrente al beneficio

del gratuito patrocinio, inclusivo del gratuito patrocinatore.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 15 maggio

2024 l’USSI propone di respingere il ricorso rilevando, innanzitutto, che

l’emissione del decreto di abbandono da parte del PP era a quel momento stata

unicamente prospettata e che le motivazioni non erano note.

La parte resistente ha, poi,

osservato quanto segue:

" (…) Ad

ogni buon conto codesto lodevole Tribunale ha più volte rilevato che “Per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro

vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né

per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel

che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta

dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti

accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano

convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive

di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF

111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56)” e ancora che “In

proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il

principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali

applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del

26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V

177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che

ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio

2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).”.

Nel caso concreto, si

rileva che la signora RI 1 ha dichiarato, in sede di verbale, di intrattenere

una relazione sentimentale con il signor __________ sin dal mese di gennaio

2021 e di convivere dal giugno 2022.

Quanto rilevato dalla

stessa in sede di ricorso “tali dichiarazioni (comunque inconferenti) sono

state rese dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, al quale la ricorrente

ha partecipato senza essere rappresentata e senza un’adeguata spiegazione in

merito ai suoi diritti procedurali” non può essere seguito.

L’“estenuante

interrogatorio”, e meglio, il verbale di audizione a cui fa riferimento il

rappresentante della signora RI 1 ha avuto una durata di poco meno di due ore

al termine del quale alla stessa è stata data la possibilità di rileggere

quanto verbalizzato. L’audizione della signora RI 1, iniziata alle 14:00 e

conclusasi alle 15:50, verteva sulla sua situazione personale. A ciò si

aggiunge che in ambito amministrativo non è necessaria / obbligatoria la

presenza di un rappresentante legale.

Per quanto concerne

infine le nuove dichiarazioni rese dall’interessata e dal compagno, si osserva

che “nell'ambito delle assicurazioni

sociali è data priorità alle

dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in

presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni

esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3

novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018

N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid.

5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag.

47)”.”.

Sulla base delle dichiarazioni

rilasciate dalla ricorrente in sede di audizione innanzi all’Ispettorato

sociale, l’USSI ha precisato che RI 1 ha “più volte indicato di vivere in __________

e di voler trovare un’attività lavorativa in detta zona”.

Confermando, quindi, che dagli

accertamenti esperiti e dagli atti emerge che quella tra la ricorrente e __________

va considerata come una convivenza stabile, l’USSI ha chiesto la reiezione del

ricorso presentato dall’assistita, alla quale ha postulato che venga negato il

beneficio del gratuito patrocinio, poiché, a mente dell’amministrazione, non è

data “in particolare la probabilità di esito favorevole del ricorso” (cfr. doc.

III).

1.4. In data 17 maggio 2024, l’avv. RA 1

ha trasmesso al TCA copia del decreto d’abbandono __________ (sui cui contenuti

meglio si dirà nel prosieguo) emesso dal PP nei confronti della ricorrente il

16 maggio 2024, rilevando che “al consid. 6 dello stesso, l’autorità penale

ha chiaramente indicato che “RI 1 non ha mai convissuto stabilmente con __________”

ed osservando “posto come l’autorità amministrativa sia vincolata

all’accertamento dei fatti operato in sede penale (STF 1C_50/2019 dell’11

febbraio 2019, consid. 2.2.) appare evidente come la decisione impugnata sia da

annullare integralmente, non essendo dati i presupposti fattuali per la

conferma della stessa” (cfr. doc. V).

1.5. Nelle proprie osservazioni del 28

maggio 2024, l’USSI, preso atto del decreto emesso dal PP, ha osservato, in

primo luogo, quanto segue:

"

(…) il Procuratore pubblico non ha considerato una convivenza ai sensi

della Laps ma piuttosto una convivenza ai sensi del codice civile, già per tale

motivo quanto rilevato nel decreto d’abbandono non può essere tenuto in

considerazione per il presente procedimento.” (cfr. doc. VII)

Secondariamente, oltre a

rammentare che “nell’ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle

dichiarazioni della prima ora”, la parte resistente ha rilevato quanto

segue:

"

(…) quanto indicato nel decreto d’abbandono al punto 6. (…) non viene in

soccorso alla ricorrente. Come precedentemente indicato, non si tratta di

un’analisi sulla convivenza ai sensi della Laps e sembrerebbe che il motivo

cardine che non ha permesso al Procuratore pubblico di promuovere l’accusa nei

confronti della ricorrente sia l’assenza dell’elemento soggettivo nei reati a

lei imputati.” (cfr. doc. VII).

1.6. Infine, preso atto delle

osservazioni dell’USSI, il legale della ricorrente si è, da parte sua, espresso

come segue:

"

(…) si rileva come non corrisponde affatto al vero che il Procuratore

pubblico, nel proprio decreto di abbandono, abbia considerato quale definizione

di convivenza quella “ai sensi del Codice civile” e non quella della Laps.

Infatti, il Codice civile non prevede affatto una definizione di “convivenza” e

pertanto l’affermazione dell’USSI è totalmente priva di qualsivoglia fondamento

giuridico.

Per contro, il

Procuratore pubblico ha accertato che la Signora RI 1 ha risieduto presso l’abitazione

del Signor __________ solo sporadicamente e mai in modo stabile e continuativo.

Il PP indica infatti che “Dagli estratti bancari si evince come le

movimentazioni della carta di credito nel periodo da giugno 2022 ad agosto 2023

non fossero esclusivamente limitate alla Regione di __________ ma si

distribuivano in egual modo tra __________ e __________”. Inoltre, il PP ha

anche rilevato come la Signora RI 1, “oltre ad avere la propria famiglia

residente a __________, svolgeva un’attività lucrativa presso __________,

aspetto che la legava maggiormente al __________”. Ha concluso il PP che “il

fatto che abbia trascorso due settimane consecutive durante l’estate presso il

domicilio del compagno in __________ ancora non fonda una convivenza”. Inoltre,

il PP ha anche rilevato come il Signor __________ stesso abbia confermato di

non aver mai convissuto stabilmente con la Signora RI 1.

Ciò premesso, ai sensi

dell’art. 2a Laps, una convivenza è considerata stabile se, alternativamente,

vi sono figli in comune, la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio o sia durata almeno 6 mesi. È palese che la ricorrente non abbia

figli in __________; altresì è palese il fatto che non vi sia stato alcun

vantaggio parificabile a quello risultante da un matrimonio conseguente al

rapporto instabile creatosi tra la signora RI 1 e il Signor __________. La

convivenza non è infine durata 6 mesi, posto come in sede penale si sia

determinato che la signora RI 1 e il Signor __________ non abbiano mai

stabilmente convissuto se non per le due settimane di vacanza estive. Tale

determinazione non può essere rimessa in discussione.” (cfr. doc. IX)

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, negato alla ricorrente

la prestazione assistenziale dal mese di settembre 2023 ritenendo che tra la

ricorrente ed il compagno vi era una convivenza stabile.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto

di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore

il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1°

ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che

lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

2.2. Ai sensi

dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità di riferimento

è costituita dal titolare del diritto e, in particolare in relazione alla

presente vertenza, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 2a

Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

" La

convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi

vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6

mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra

l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,

indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi

o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto

contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e

meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente

soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del

tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005

relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" (…)

2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte

dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di

trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le

unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una

convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner

è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei

membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di

riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di

mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono

considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di

conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF

(DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le

prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è

di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di

prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una

certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal

primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la

convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa

che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner

se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in

particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o

quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita

"stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare,

occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile,

relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di

apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo

di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti

mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett.

c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del

diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di

applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile,

sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"

Inoltre

dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della

Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi

costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la

convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto

modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a

quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni,

nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel

caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i

Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando

nel corso di questi anni. (…)"

Dal

Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo

2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre

2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile

se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi

analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano

figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partner

nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla

vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione

congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",

leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,

ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la

dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima

(vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF

129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una

presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi,

dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in

particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento,

"senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che

presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi

STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio

2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla

giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di

"molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle

prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia

in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.3. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va,

infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi

reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale,

contravvenendo così al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

Con

sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF

ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di

concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

la nostra Massima Istanza il budget CSIAS ampliato del concubino non assistito

deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o

salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di

concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere

computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget

della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate -

né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né

tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8

gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da Corte, ossia il diniego a

un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in

quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta

della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre

di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni

differenti.

La nostra Massima Istanza

ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art.

4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là

di una semplice amicizia.

In una sentenza 8C_307/2022 del 4

settembre 2023, pubblicata in DTF 149 V 250, relativa a un uomo al quale

l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza

sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto

retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare

dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto

immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non

avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta,

l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di

concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto

sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e

reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile

considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente

assistenza.

Di principio è ammissibile

computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale

riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato

stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

2.4. In una

sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una

vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha deciso che

due conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un

concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento.

Con giudizio 42.2010.13 del

19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una

convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una

comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un

rapporto di relazione.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha deciso che l'USSI, a giusta ragione, aveva

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale, in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In quel

caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna,

diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre

2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento,

quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la

figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa

ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle

faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di

prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, poiché il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA,

contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente

dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno

all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le

condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli

stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse

quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente

la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con

giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie

concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre

anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre

anni.

Questa

Corte, con sentenza 42.2017.36 del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario

di prestazioni assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo

versamento, in quanto la domanda di assistenza sociale doveva essere corredata

dei dati di un’altra persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo

ricorso e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento

istruttorio (segnatamente sentendo l’insorgente e l’altra persona).

Questo

Tribunale ha, in effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano

né di ammettere né di escludere una convivenza stabile.

È vero,

da una parte, che il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la

persona in questione da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui

tre-quattro giorni alla settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia

comunale l’auto di quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione

dell’insorgente.

Dall’altra,

tuttavia, dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di

salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi

per lo svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale

evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.

In una

sentenza 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha confermato quanto deciso

dalla Cassa, e meglio che per il calcolo dell’eventuale diritto ad assegni

integrativi e di prima infanzia dall’ottobre 2017 nell’unità di riferimento

dell’assicurata andava tenuto conto anche del padre di due dei suoi tre figli

nati nel febbraio 2016 e nel settembre 2017, in quanto convivente stabile.

Al

riguardo è stato precisato che, nonostante la ricorrente avesse affermato che

fino a novembre 2017 non aveva un’abitazione in comune con il padre dei suoi

due ultimi figli, in applicazione della probabilità preponderante andava

concluso che i medesimi fossero pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci, ritenuti i due figli in comune e il matrimonio contratto nel

novembre 2017, due mesi dopo la nascita della seconda bambina.

Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre

2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva

negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di

prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di

sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva

con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che

l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di

mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso

dell’assicurata, rilevando:

"

(…) la Corte cantonale, alla

luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle

disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far

rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di

là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

Con sentenza 39.2022.2 del 3

giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo

2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità

di riferimento era stato inserito anche il marito, padre

di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione

coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il

marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.

In un giudizio 39.2022.3 del 24

gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione

di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché

non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla

sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento

penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento

istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni

modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di

attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in

merito alla restituzione.

Con sentenza 39.2023.6 del 24

gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere

dell’amministrazione che non era entrata nel merito

di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona

che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava

considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere

computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

Il ricorso contro la STCA

39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia

8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

Con giudizio 39.2023.5 del 21

agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto

agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due

figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di

riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da

un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto

tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che

il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In particolare il padre

della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e

lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto

suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

Gli atti sono stati, invece,

rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento

dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel

2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

Infine,

con sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, il TCA, nel caso di una ricorrente

cui l’USSI aveva negato il rinnovo delle prestazioni Las ritenendo che la

medesima convivesse stabilmente con il compagno con cui aveva una relazione da

diversi anni, ha stabilito che determinante, in quel caso, era il fatto che, “indipendentemente

da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a

dire se con un domicilio congiunto o con due separati”, i due “si

aiutavano reciprocamente, l’uno supportando economicamente la compagna ad

esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi

alimentari, concedendole in uso (peraltro contrariamente a quanto permette il

contratto di leasing, ch’ella senza l’ausilio della società del compagno,

evidentemente solvibile, non avrebbe potuto permettersi di stipulare) un veicolo

o ancora accudendo presso il proprio appartamento il gatto della fidanzata,

l’altra cucinando per il compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di

prestazioni Las, le rate del leasing del veicolo intestato alla di lui società”.

La coppia, inoltre, condivideva i pasti, laddove il compagno “dà [a

quella ricorrente] i soldi per fare la spesa e poi lei cucina a casa”

dell’uomo - come dimostravano le fotografie in atti, tratte per lo più dal

profilo Facebook della donna -, ciò che in concreto spiegava “anche

gli scarsi addebiti sul conto PostFinance della ricorrente per generi

alimentari ed i prelievi a contanti comunque limitati, tanto che non sono in

ogni caso atti a comprovare che con quanto percepito dall’USSI (…) facesse

fronte al proprio sostentamento”.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022; 42.2018.40 del 4

febbraio 2019; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22

maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre

2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016;

STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2023, al punto

C.3.1. “Fabbisogno di base: in generale”, precisano:

"

a) Comunità di abitazione e di vita di tipo familiare

Vi si annoverano le coppie o i gruppi di

persone che svolgono e/o finanziano congiuntamente le attività domestiche

(abitare, mangiare, lavare, pulire ecc.) e che convivono senza costituire

un’unità di riferimento (per es. concubini, genitori con figli maggiorenni).

Oltre all’affitto, la coabitazione permette

di dividere, e quindi di ridurre, anche alcuni costi inclusi nel FM (per es.

smaltimento dei rifiuti, consumi energetici, telefonia fissa, Internet, canone

TV, giornali e pulizia)”.

Al punto D.4.4. “Contributo

di concubinato”, invece, le linee guida prevedono:

"

1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una

persona non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per

determinare il diritto all’aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni.

Considerandi

2.

Un concubinato è ritenuto stabile

se i partner convivono da almeno due anni oppure se convivono da meno di due

anni e hanno un figlio comune. Questa presunzione è confutabile.

3.

Il reddito e la sostanza sono

presi in considerazione sotto forma di contributo di concubinato. Tale

contributo è computato come entrata alla persona beneficiaria del sostegno.

Spiegazioni

a) Basi

legali del contributo di concubinato

Il Tribunale

federale, richiamandosi al diritto di famiglia in vigore, ritiene che fra i

concubini non sussista nessun obbligo di assistenza e di mantenimento. Esso

riconosce tuttavia che i coniugi e i partner registrati non devono essere

svantaggiati rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2 CF). Ai cantoni è

quindi consentito, nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai sensi della

legislazione in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente in

considerazione il reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina che

non beneficia del sostegno.

a)

Concubinato stabile

Nelle

comunità di vita assimilabili a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i

partner può essere più o meno intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato

dalla disponibilità dei partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente

nonché, all’occorrenza, a sostenersi anche in ottica finanziaria. La

presunzione legale di una relazione di concubinato stabile fondata sulla durata

della relazione e sui figli comuni può essere confutata. Concretamente, la

persona beneficiaria del sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei

motivi per la presunzione di una relazione di concubinato stabile, non sussiste

nessuna comunità di vita assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova

richiesto è quello della «verosimiglianza preponderante», vale a dire che

l’organo dell’aiuto sociale deve essere maggiormente convinto dagli indizi

addotti a sfavore dell’esistenza di un concubinato piuttosto che da quelli a

sostegno dell’esistenza del medesimo. Una semplice verosimiglianza non è

sufficiente. Devono essere addotti elementi o indizi plausibili e visibili

dall’esterno che, a un esame obiettivo, sono adeguati per scartare l’ipotesi di

un vincolo equiparabile a quello del matrimonio, ossia la disponibilità alla

fedeltà e all’assistenza reciproca.

b)

Commisurazione del contributo di concubinato

Un’adeguata

presa in considerazione del reddito e della sostanza del concubino non

beneficiario dell’aiuto sociale è possibile sulla base di un budget CSIAS ampliato.”.

Riguardo alla funzione

delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C.

Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:

"

In der Schweiz ist eine einheitliche Definition

hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht

vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz

bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze

minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine

eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings

zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein

Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte

beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses

Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten

Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen

Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und

Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023.

consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146.

V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.

2.6

Nell’evenienza concreta, dagli atti

emerge che RI 1, nata il __________ 1994, era al beneficio delle prestazioni assistenziali

sin da marzo 2021 ed il 12 settembre 2023 ne ha chiesto il rinnovo per il mese

di settembre 2023.

Tramite segnalazione del 15

maggio 2023, il controllo abitanti di __________, Comune nel quale la

ricorrente risultava domiciliata, presso i propri genitori, ha comunicato alla

parte resistente come vi fosse “il dubbio che la signora RI 1 non viva

effettivamente a __________ con la famiglia ma con il suo compagno, pare nel

Canton __________” (cfr. doc. 645).

Il caso è, quindi, stato segnalato

all’Ispettorato sociale (cfr. doc. 642-644), che ha proceduto a convocare

l’assistita presso i propri uffici al fine di “svolgere accertamenti

relativi alla sua attuale condizione personale e/o finanziaria” per il 16

agosto 2023, alle ore 14:00 (cfr. doc. 640).

L’audizione presso l’Ispettorato

della Sezione del sostegno sociale si è protratta sino alle ore 15:50. In

quell’occasione è stato redatto un verbale dal quale emerge che la ricorrente

ha, in particolare, risposto come segue ai quesiti postile dai suoi

interlocutori:

"

(…)

D: Descriva la sua

situazione familiare.

R: Io vivo a __________

con i genitori ed ho 1 fratello più piccolo che abita nella stessa casa dei

genitori ma in un appartamento separato. Io invece vivo proprio insieme ai genitori.

(…)

D: Dal suo incarto

presso l’Ufficio risulta che lei ha un compagno, come si chiama?

R: Il mio compagno si chiama __________.

D: Da quanto tempo dura

la vostra relazione?

R: Abbiamo una

relazione da circa 2 anni. Circa da gennaio 2021.

D: Quanto spesso

passate del tempo insieme?

R: Tutti i weekend

siamo insieme e soprattutto all’estero anche per il suo hobby, il __________.

In settimana: io rimango da lui circa 2 notti alla settimana ed allo stesso

modo anche lui viene circa 2 notti alla settimana da me.

D: Dal suo estratto

conto abbiamo notato diversi movimenti eseguiti nel Canton __________, più

volte alla settimana; per quale motivo lei si trova fuori dal Ticino?

R: Più giorni al mese

sono presso il mio compagno nel Canton __________.

D: Con il signor __________,

fate insieme la spesa alimentare?

R: Certo.

D: Consumate insieme i

pasti presso l’abitazione del sig. __________?

R: Come detto passiamo

tutti i weekend insieme inoltre per 2 notti/giorni a settimana siamo insieme.

D: Abbiamo visto che

lei ha messo in vendita un’auto (__________) su “tutti.ch” nell’annuncio ha

scritto “vendiamo”; a chi appartiene l’auto?

R: Si tratta dell’auto

del mio compagno e lui non usa i social. Avrei dovuto scrivere “il mio compagno

vende” mentre ho scritto “vendiamo”.

D: Per quale motivo

pubblica lei l’annuncio a suo nome / a vostro nome?

R: Ho sbagliato a

scrivere.

D: Invece le due moto

da __________ a chi appartengono?

R: Le moto sono quelle

del mio compagno.

D: Abbiamo visto che

lei cercava un garage o un magazzino dove posteggiare due moto nel Canton __________;

per quale motivo?

R: Come detto lui non

ha il social così utilizzo io i social ed ho postato un annuncio che riguarda

il mio compagno.

D: Per quale motivo lei

scrive pubblicamente di vivere in __________ e si propone per attività

lavorative in questa zona (annuncio babysitter del 4 marzo 2022 in zona __________

e __________)?

R: Ho sbagliato a

scrivere. Non so spiegare meglio questa situazione.

ALL’UTENTE VIENE

CONTESTATO CHE è LA TERZA VOLTA CHE SI È “SBAGLIATA” ED HA SCRITTO

UN’INFORMAZIONE SBAGLIATA

Preciso che se trovassi

lavoro nel Canton __________ penserei di trasferirmi presso il mio compagno.

Inoltre vorrei riferire che con il termine del mio impiego quale baby-sitter

per delle famiglie di __________, praticamente dall’inizio dell’estate 2022, io

ho iniziato a vivere stabilmente dal mio compagno. In relazione all’annuncio da

me pubblicato a marzo 2022 vorrei precisare che ho scritto così per facilitare

la mia ricerca di lavoro quale baby-sitter in quella zona.

ADR: il 22 e 23 luglio

2023.

siamo stati nella zona del __________ (__________) per accompagnare il

figlio per una gara di __________. Il 13 agosto 2023 sono stata a __________

(provincia di __________) a vedere una sessione di allenamento di enduro nella

locale pista per __________.

D: Ha trovato famiglie

presso cui è stata assunta?

R: Purtroppo no. Io

lavoro fisso il lunedì dalle 09:00 alle 11:00 ed il mercoledì dalle 08:30 alle

11:50 per __________ e qualche sostituzione il giovedì. Inoltre ho un nuovo

contratto tramite __________ quale baby-sitter presso l’Area bambini presso la __________.

Non ho più lavorato presso le famiglie quale baby-sitter.

D: Lei partecipa ai

costi dell’abitazione del sig. __________? (Serafe, internet, elettricità,

spesa alimentare, prodotti per la casa) Quali costi sostiene e/o a quali costi

partecipa?

R: Il mio compagno non

è conoscenza che prendo l’assistenza ed io non vorrei farlo sapere. Lui mi ha

chiesto di versare CHF 100.- CHF 150.- al mese ma io sono riuscita a farlo solo

per il mese di maggio 2023 poi in seguito non sono più riuscita a dare dei

soldi. Lui fintanto che lavorava e faceva degli straordinari (ore con la __________)

non mi chiedeva nulla ma poi vicino all’estate ha cominciato a chiedermi dei

soldi.

ADR: io vorrei inoltre

riferire che di solito di venerdì passo a prendere il figlio del mio compagno e

lo accompagno a casa in __________. Poi andiamo insieme in Italia. Io devo

anche precisare che ho chiesto al mio compagno di farmi una procura per

accompagnare suo figlio da __________ fino alla casa del papà a __________.

Aggiungo che la mamma di __________ (figlio di __________) è a conoscenza che

lo prendo in custodia il venerdì per accompagnarlo dal papà.

D: Lei ha presso

l’abitazione del sig. __________ dei suoi effetti personali? Se si

quanti/quali?

R: La maggior parte dei

miei effetti personali si trovano presso l’abitazione del mio compagno.

(…)

D: Quante notti alla

settimana pernotta a __________ dal sig. __________?

R: Come detto passo almeno 2 notti alla settimana a casa del mio compagno e

così anche lui passa 2 notti a settimana presso l’abitazione dei miei genitori

a __________. Inoltre con il mio compagno passiamo insieme tutti i weekend

(prevalentemente in Italia) per il suo hobby che è il “__________”, mi reco da

lui tutti i venerdì sera e resto con lui fino a domenica sera; a volta anche

fino a lunedì.

LA SIGNORA RI 1

CONFERMA CHE CAPITANO LITIGI TRA DI LORO MA QUESTO NON TOGLIE “MATTONI” ALLA

LORO RELAZIONE E COSÌ LA RELAZIONE NON VIENE MESSA IN DISCUSSIONE

D: Quindi da quanto

tempo lei convive con il signor __________ a __________?

R: Come detto,

concretamente dall’estate dello scorso anno, giugno 2022.

D: Per quale motivo non

ha annunciato all’Ufficio di aver intrapreso la convivenza con il signor __________?

R: Non ho informato il

mio compagno, il signor __________, della mia situazione con l’assistenza in

quanto temo che la nostra relazione possa finire e di conseguenza non ho

comunicato nulla neanche all’USSI.

D: Per quale motivo non

ha dato seguito a quanto indicatole dalla sua OSA, e non si è annunciata

all’Ufficio del Canton __________, come sapeva sarebbe giusto fare?

R: Come ho già detto

avevo paura delle conseguenze.

D: Da quanto tempo

quindi lei convive con il signor __________ a __________?

R: come già detto in precedenza conviviamo a giugno 2022.

D: Signora RI 1 per

quale ragione non ha tempestivamente annunciato all’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento dell’inizio della convivenza con il signor __________?

(la domanda ha valore giuridico quale formale richiesta di

giustificazione)

R: Non ho informato il

mio compagno, il signor __________, della mia situazione con l’assistenza in

quanto tempo che la nostra relazione possa finire inoltre non ho comunicato

nulla neanche all’USSI per paura delle conseguenze. (…)” (cfr. doc. 627-634)

Al termine dell’audizione,

all’utente è stato richiesto di produrre anche la documentazione del compagno,

per verificare un eventuale diritto residuo alle prestazioni assistenziali.

Dagli atti emerge che l’annuncio

per un posto di lavoro quale babysitter, nel quale al ricorrente ha indicato

“abito in __________”, contestatole durante il verbale, è stato dalla medesima

pubblicato, a marzo 2022 sulla pagina Facebook “__________” (cfr. doc. 639).

La ricorrente, sempre tramite il

proprio profilo Facebook, si è poi attivata per la vendita di pantaloni da

motocross per uomo, con possibilità di ritiro in __________ e nel __________

(cfr. doc. 703)

Giova, inoltre, rilevare che con

mail del 21 gennaio 2022, RI 1i, ha chiesto all’operatrice socio-amministrativa

di riferimento, quanto segue:

" (…) le

scrivo in quanto ho bisogno di alcune informazioni: (…)

2.

Vorrei sapere se

ipoteticamente vorrei cambiare Cantone (__________) per vivere, a che ufficio

fa capo e come devo muovermi con la mia documentazione, ci saranno cambiamenti?

3.

Il mio compagno mi

ha chiesto di poter andare a convivere (non ho ancora deciso per motivi

personali e tutt’ora vivo a casa dei miei genitori a __________), vorrei capire

se lui deve venire a conoscenza assolutamente che io percepisco il sostegno

sociale? La casa dove vive è già a suo nome e non cambierà il contratto di

locazione questo me lo ha già indicato. Lui è contrario è questa prestazione

dunque non mi darà di sicuro le sue buste paga, come posso fare?

Vorrei avere un

colloquio di persona per discutere questi punti è possibile?” (cfr. doc.

657-658)

Questo il riscontro trasmesso

dall’USSI alla ricorrente:

"

(…) Qualora lei andasse a convivere, la sua domanda di prestazioni

assistenziali verrebbe chiusa; sarà poi necessario qualora aveste bisogno, inoltrare

una domanda di prestazioni assistenziali insieme (in quanto necessitiamo avere

chiara la situazione economica di entrambi).

Se lei cambiasse

Cantone, lei dovrebbe annunciarsi al Comune di domicilio nel Canton __________.

Inoltrare poi, una nuova domanda di prestazioni assistenziali dal nuovo Comune

di domicilio. Il Ticino non farebbe più stato quale erogatore di prestazioni

assistenziali.

Dunque, se lei dovesse

decidere di partire per il Canton __________ e convivere unitamente al suo

compagno, dovrà comunicare al suo compagno la situazione in quanto una domanda

dovrebbe essere inviata insieme. Considerato comunque che il tutto sarà di

competenza del nuovo Cantone e nuovo Comune, la invito a voler chiarire queste

casistiche con loro (qualora si trasferisse).” (cfr. doc. 657)

Dagli estratti conto del contro

privato __________ della ricorrente, relativi al periodo da giugno 2022 ad

agosto 2023 (e meglio da quanto la ricorrente ha riferito di convivere con il

compagno nel Canton __________), emerge, con riferimento unicamente agli

addebiti relativi agli acquisti chiaramente localizzabili, che la ricorrente in

settimana era presente con frequenza nella zona di __________, __________, __________,

__________. Tali addebiti sono relativi a spese quotidiane, presso __________,

farmacie, distributori di benzina, __________, esercizi pubblici, negozi di

generi alimentari (cfr. doc. 50-52, 74-76, 104-106, 117-124, 141-143, 155-159,

173-175, 187-190, 206-209, 223-225, 250-252, 264-266).

Acquisti, ma in misura minore,

sono stati effettuati dalla ricorrente anche nella zona del __________, così

come in Italia (cfr. doc. 50-52, 74-76, 104-106, 117-124, 141-143, 155-159,

173-175, 187-190, 206-209, 223-225, 250-252, 264-266).

Il 25 agosto 2023, con riferimento

a quanto dichiarato in occasione dell’audizione presso l’Ispettorato sociale, RI

1.

ha comunicato all’Ispettorato sociale quanto segue facendo valere quanto “al

termine dell’audizione, dopo oltre due ore” asserisce “non avevo la

forza di esprimere in quanto emotivamente molto provata”:

"

(…) la mia relazione con il signor __________ non è definibile come

una relazione stabile. Il fatto che passi molti fine settimana e a volte

anche in giorni infrasettimanali presso il suo domicilio non comporta che io sia

mantenuta da lui. Proprio perché non si tratta di una relazione stabile

(tantomeno una convivenza), non ho mai messo a conoscenza il signor __________

del fatto che percepisco un aiuto sociale essendo il signor __________

fermamente contrario a tali prestazioni, temevo di essere giudicata male da

lui. Inoltre più volte durante questo ultimo anno ci sono stati periodi durante

i quali non abbiamo avuto una frequentazione. (…) La mia relazione con il

signor __________ non ha comportato per me nessun vantaggio dal profilo

economico. Le mie minime spese le ho sempre sostenute con i miei poveri mezzi

finanziari cosa che si può facilmente desumere dagli estratti conto che

regolarmente ho esibito da parte mia esisteva il desiderio che la mia relazione

con il signor __________ potesse un giorno concretizzarsi in una relazione

stabile, ma non vi sono le premesse e quindi resta una relazione “fragile”. Il

mio riferimento resta la casa dei miei genitori a __________ dove naturalmente

ho i miei affetti. (…) frequento regolarmente le mie amiche come pure le

iniziative pubbliche (…) che nel Comune si tengono. (…) Proprio perché la mia

relazione con il signor __________ non è una relazione stabile bensì “fragile”

non presenterò una nuova domanda di prestazioni assistenziali unitamente al

signor __________ in quanto non convivente e come detto in precedenza (…) la

mia casa è il domicilio dei miei genitori.” (cfr. doc. 623-624)

Dal rapporto redatto

dall’Ispettorato a chiusura del caso risulta che:

"

(…) con lettera raccomandata del 25 agosto 2023 l’utente ha scritto di

non convivere con il suo compagno e che quindi non farà avere la sua

documentazione. Non è possibile prendere in considerazione la lettera della

signora, in quanto, conscia delle conseguenze la stessa cerca di ritrattare le

sue affermazioni iniziali per non incappare in sanzioni e ordini di

restituzione. Quando da lei affermato in audizione è in netta contrapposizione

con quanto scrive 10 giorni dopo. Inoltre dopo l’audizione l’utente ha

pubblicato su Facebook ben 5 annunci in diversi gruppi con il seguente

contenuto:

“Siamo alla ricerca

di una villetta, casa, appartamento in bifamigliare max 4.5. locali con box e

un po’ di giardino/cortile abbiamo da metterci un camper. Max 1000 euro tutto

compreso, in affitto. (…)”.

Questo tipo di annunci

li aveva pubblicati anche settimane prima della sua audizione, sempre su

Facebook. In considerazione dei movimenti bancari dell’utente nel Canton __________,

delle sue ammissioni e del fatto che torna nella zona del __________ perché ha

un lavoro di due giorni in una palestra, ma non ci vive, anche perché ha

dichiarato di avere più effetti personali dal suo compagno che a casa dei suoi

genitori a __________, si considera dimostrata la convivenza di fatto e ai

sensi Laps con il signor __________” (cfr. doc 619-622)

L’Ispettorato ha, quindi proposto

di sanzionare l’assistita e di emettere un ordine di restituzione per quanto

percepito a titolo di prestazioni Las da parte di RI 1 dal giugno 2022 a quel

momento (cfr. doc. 619-622).

Giova qui rilevare che agli atti

figurano diverse inserzioni fatte dalla ricorrente tra fine agosto ed inizio

settembre 2023 su pagine/gruppi Facebook relativi ad affitti nelle zone di __________,

__________, __________, __________ e __________ scritte dalla ricorrente

tramite il proprio profilo, con il seguente contenuto:

"

Siamo alla ricerca di una villetta, casa, appartamento bifamigliare max

4.5

locali con box e un po’ giardino / cortile abbiamo un camper.

Max 1000 euro tutto

compreso, in affitto.

Zone limitrofe ben

accette (…)”;

Cerchiamo in affitto

una villetta, casa o appartamento in bifamigliare max 4.5 locali. Con box

grande, posto auto esterno e giardino.

Tutto compreso max 1000

euro disponibilità novembre 23 o gennaio 24.

Zone __________: __________.

Zone __________: __________”

(cfr. doc. 649-655)

Pure “per dicembre 2023

gennaio 2024”, la ricorrente, nella pubblicazione fatta sulla pagina

Facebook affitti.ch, si è anche detta alla ricerca di una “casetta o

appartamento bifamigliare in affitto max 3.5/4 locali con giardinetto e

soprattutto garage”, nella “zona __________, __________, __________, __________

zona montagna/campagna”, per “max 1350 fr.” (cfr. doc. 655).

Con decisione del 21 settembre

2023, l’USSI ha respinto la domanda di rinnovo delle prestazioni Las scadute il

31.

agosto 2023 presentata dalla ricorrente, sulla base delle seguenti

argomentazioni:

"

(…) dagli accertamenti svolti è emerso che con il signor __________ ha

stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità di

riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra, il suo

fabbisogno non può essere determinato. Pertanto la sua richiesta del 12

settembre 2023 di rinnovo delle prestazioni assistenziali (…) è rifiutata.

Qualora lo ritenesse

necessario, una domanda nuova potrà essere inoltrata unitamente al suo

compiango, direttamente nel Canton __________.” (cfr. doc. 45 e supra

consid. 1.1.).

Con reclamo dell’8 ottobre 2023, RI

1.

ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti ribadendo, in sostanza,

quanto indicato nella propria raccomandata del 25 agosto precedente, e meglio,

in particolare:

-

che la relazione con __________

non è definibile come una convivenza stabile, ma “tutt’al più come una

relazione sentimentale peraltro instabile e discontinua”;

-

che passare i fine settimane e “a

volte anche giorni infrasettimanali” presso il domicilio del compagno non “comporta

che (…) sia una convivenze e tantomeno (…) stabile”;

-

che non viene mantenuta dal

compagno al quale, ad asserita comprova dell’instabilità della relazione, non

ha mai detto di percepire le prestazioni Las da tempo;

-

che non ha mai trascorso più di

tre giorni consecutivi a casa dell’uomo, quindi “non si può (…) parlare di

una convivenza durata almeno sei mesi”;

-

che dalla relazione ella non trae

alcun vantaggio economico;

-

che la sua unità di riferimento è

composta da genitori, “i quali, peraltro, non sono mai stati interpellati in

merito.”

(cfr. doc. 558-559).

Il giorno seguente, __________ e __________,

genitori della ricorrente, hanno poi trasmesso all’USSI una raccomandata dal

seguente contenuto:

"

(…) in qualità di genitori ci permettiamo di intervenire nella questione

che riguarda nostra figlia RI 1 e con tutto rispetto segnalarvi che state

prendendo un abbaglio e commettendo un’ingiustizia nei confronti della stessa

negandole le prestazioni assistenziali.

Riteniamo sia nostro

dovere esprimerci sulla questione in quanto la vostra decisione comporta gravi

pregiudizi all’esistenza di nostra figlia. Non sappiamo da dove sia partita la

costruzione del “castello accusatorio” nei confronti di nostra figlia, ma

possiamo certamente dire che in sostanza il tutto si fonda su un insieme di

elementi interpretati con un’evidente dose di pregiudizio.

Abbiamo preso atto dei

contenuti del verbale di audizione (…) e ne abbiamo tratto la conclusione che

lo stesso è totalmente volto a cementare la tesi di una “convivenza stabile” di

nostra figlia con il signor __________. Quando, dopo il colloquio /

interrogatorio nostra figlia è rientrata a casa e ci ha riferito di come questo

si era svolto, era molto provata, ci chiediamo come nostra figlia sia riuscita,

ma ne dubitiamo, a nascondere la propria sofferenza di fronte ad essi. Ci ha

confidato di avere firmato il verbale pur di potere lasciare l’audizione e pur

riscontrando nello stesso delle inesattezze. Dal verbale non risulta quali

siano stati gli accertamenti, non si fa riferimento a quali metodi usati per

accertare la presunta “convivenza stabile” ma da quanto essa ci ha raccontato,

gli indizi o le prove consistevano in grande parte nella pubblicazione sui

canali social (Facebook in particolare) di immagini e testi riguardanti uscite

da lei fatte con il suo amico o le sue amiche. Altre prove a carico di RI 1

sarebbe state non precisate informazioni ottenute non si sa da quale/i fonte/i.

Noi genitori, in

qualità di “unità di riferimento” di RI 1, non siamo mai stati interpellati per

verificare quale fosse la realtà dei fatti. L’aveste fatto vi saresti resi

conto che quanto voi definite come “convivenza stabile”, non è altro che una

relazione sentimentale (forse addirittura a senso unico).

Il fatto che nostra

figlia abbia una relazione sentimentale e che passi con la persona da lei amata

delle giornate (in prevalenza nei fine settimana) non comporta automaticamente

che ci si trovi confronti ad una convivenza ed ancor meno ad una “convivenza

stabile” che le procuri “gli stessi vantaggi di un matrimonio” ((RLAPS)VI

Partner conviventi art. 2a). Non ci risulta sia contemplata nella Laps

l’impossibilità per un beneficiario/a di prestazioni assistenziali di avere

sentimenti amorosi per una persona e di condividere con essa momenti di vita

senza che questa diventi automaticamente “convivenza stabile”. (…) Ci

aspettiamo una risposta alla nostra missiva o ancora meglio un colloquio in

merito.” (cfr. doc. 563-564)

Con la decisione su reclamo del 7

marzo 2024, l’USSI ha, come visto, confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

Nei primi mesi del 2024, RI 1 ha

presentato una nuova domanda tesi al riconoscimento delle prestazioni

assistenziali. In questo contesto, ella ha comunicato per il tramite del

proprio legale all’USSI di avere interrotto la relazione con __________ a far

tempo da dicembre 2023 (cfr. doc. 546)

Agli atti figura, poi, una

dichiarazione scritta di __________, datata 4 febbraio 2024 e trasmessa al PP,

nella quale il medesimo afferma che:

"

1.

Tra il sottoscritto e la signora RI 1 non c’è mai stata una relazione

stabile e tantomeno una convivenza stabile.

2.

Non ho mai pagato

fatture intestate o riguardanti la signora RI 1 né mai o [recte: ho] offerto

soldi alla stessa.

3.

Abbiamo trascorso

assieme numerosi fine settimana nel corso degli anni 2022 e 2023 ed

occasionalmente giorni infrasettimanali.

4.

Gli annunci

pubblicati sui canali social della signora __________ per la ricerca di una

nuova abitazione erano esclusivamente per me e non in previsione di una futura

convivenza.

5.

La nostra relazione

si è definitivamente chiusa nel dicembre 2023” (cfr. doc. 547)

In data 16 maggio 2024, il PP ha

emesso nei confronti della ricorrente un decreto di abbandono nell’ambito del

procedimento penale pendente - a seguito della segnalazione trasmessa al

Ministero pubblico da parte della Sezione del sostegno sociale l’8 gennaio

precedente, nei confronti di RI 1 - per i reati di truffa (art. 146 CP) ed

ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto

sociale (art. 148a cpv. 1 CP).

Dal decreto di abbandono risulta

che, interrogata dall’inquirente il 2 febbraio 2024, la ricorrente ha

dichiarato quanto segue:

"

Voglio dire che non ho mai convissuto con __________. Voglio spiegare

come sono andate le cose. Si tratta di cose che ho già detto nei miei reclami.

Io frequentavo __________ nel weekend, o da lui in __________ o all’estero.

Occasionalmente capitava anche in settimana che mi fermassi in Calanca da lui,

e in estate facevo le vacanze da lui, sia nell’estate 2022 e 2023. Io e __________

eravamo una coppia, ma la relazione era fragile, non stabile. Io non gli avevo

detto che ero a beneficio delle prestazioni assistenziali, lui era contrario a

questi aiuti. Ho tenuto nascosto questo dettaglio per evitare che la nostra

relazione si interrompesse. Durante la relazione, ci sono stati diversi tira e

molla, ci siamo lasciati spesso e abbiamo passato dei periodi senza vederci,

senza contatti. A domanda del mio difensore rispondo che a volta passavamo i

weekend all’estero in quanto lui correva in moto in Italia, e spesso lo

accompagnavo.”

(cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 2-3)

Il decreto di abbandono precisa,

poi, che RI 1 “ha riconosciuto che nel verbale di interrogatorio dell’USSI

vi erano delle dichiarazioni contraddittorie, spiegando però di essersi trovata

in difficoltà in quanto pensava si trattasse di un colloquio con l’operatrice

socio-amministrativa di riferimento, mentre invece l’incontro era stato un vero

e proprio verbale di audizione con tanto di ispettori presenti, fatto questo

che l’avrebbe posta in uno stato di stress. Con queste affermazioni, RI 1 ha

voluto precisare che alcune sue frasi riportate sarebbero fuorvianti o

inesatte, come precisato nel suo scritto all’attenzione dell’USSI datato 25

agosto 2023” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3).

Queste le successive

dichiarazioni rese dall’insorgente innanzi all’Autorità inquirente:

"

A giugno 2022 io ho effettivamente trascorso le mie ferie presso il

domicilio di __________ in __________, era la prima volta che trascorrevo un

periodo così lungo da lui. Dopodiché a fine giugno 2022 abbiamo litigato

pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo. Giugno 2022 era dunque

la prima volta che passavo del tempo continuato presso __________. Devo aver

anche pubblicato qualcosa sui social. ADR che penso che non ci siamo visti per

almeno un mese. Non è stato l'unico caso in cui non ci siamo visti per tanto

tempo.

(...)

ADR che in merito agli

annunci online, sia di vendita che di ricerca di un'abitazione, voglio

precisare che l’annuncio per la vendita del veicolo e la ricerca di un garage

in affitto erano per conto di __________ in quanto lui non ha i social. Io

avevo inoltre già un account su tutti.ch, era solo per aiutarlo, come avrei

aiutato qualsiasi mio amico o parente. Per quanto riguarda la ricerca di

un'abitazione, che preciso era solo per la zona del mendrisiotto. Questa

ricerca l’avevo fatta perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto

ipoteticamente diritto ad un sostegno anche per l'affitto. Le case che avevo

cercato in Italia invece erano per lui, sempre per il discorso che __________

non aveva i social. Non è mai stata un'opzione che io andassi a vivere con lui

in Italia." (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3)

Così prosegue, poi, il decreto di

abbandono emesso nei confronti della ricorrente:

"

Confrontata poi con il fatto che lei stessa aveva chiesto chiarimenti

all'operatrice socio-amministrativa __________ in merito ad un eventuale

trasferimento nel Canton __________, RI 1 ha confermato di averlo fatto,

precisando, però, come si trattasse di un discorso puramente teorico. Una volta

ottenuta la conferma che in caso di trasferimento del domicilio nel Canton __________,

l'autorità di erogazione di prestazioni assistenziali sarebbe cambiata e

avrebbe dunque dovuto fare una nuova richiesta notificando anche la presenza

del compagno, RI 1 ha spiegato di aver preso nota ma di non aver apportato

alcuna modifica nella propria vita in quanto la relazione con __________ era

instabile e lei non intendeva informarlo del fatto che fosse a beneficio

dell'assistenza. L'imputata ha poi precisato che __________ non l'avrebbe mai

aiutata con le spese quotidiane.

“(…) la mia situazione

non era cambiata dai mesi precedenti, non avevo avviato alcuna convivenza con __________.

Voglio anche dire che quando mi ero iscritta in assistenza non mi era stato

precisato che avrei dovuto avvisare se avessi intrapreso una relazione, o se

avessi fatto dei weekend all’estero. Non sapevo di dover essere così precisa,

ma sapevo che avrei dovuto indicare un cambio di domicilio o una convivenza

stabile. Così però non è stato. Preciso comunque che non partecipava alle mie

spese quotidiane, né io gli versavo alcunché per i giorni che stavo da lui.

Vorrei precisare che __________ non ha mai partecipato in nessun modo nel

pagamento delle mie fatture, come non mi ha mai prestato o regalato dei soldi.

C’è stato un episodio dove mi aveva chiesto di dargli del denaro come

partecipazione alle spese quando andavamo all'estero insieme, ma è successo

solo una volta in quanto non avevo mezzi finanziari. Normalmente pagava sempre

lui, per esempio la spesa nei weekend all’estero o i pedaggi. I weekend li

trascorrevamo in camper" (…).

Infine, RI 1 ha

confermato che la relazione con __________ era definitivamente terminata a

dicembre 2023.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3-4)

Parimenti

interrogata, ma in veste di testimone, dall’Autorità inquirente, __________,

operatrice socio-amministrativa di riferimento della ricorrente, ha, da parte

sua, dichiarato quanto segue:

"

(...) posso immaginare che il comportamento che è stato rimproverato a RI

1.

sia legato alla questione della convivenza con il compagno.

Non saprei dire altro.

ADR che questo è stato un tema da me trattato. Mi Spiego: questo è diventato un

tema quando ho dovuto fare un rifiuto del rinnovo della prestazione

assistenziale per convivenza. ADR che questa decisione di rifiuto non è stata

presa da me di mia sponte, ma viene presa dal capo servizio, la signora __________

che si consulta anche con gli altri servizi. Generalmente può essere che se

l'utente mi dà delle informazioni che possono richiedere degli approfondimenti,

capita che sia io a segnalare una situazione all'ispettorato. In quel caso io

segnalo al Caposervizio e poi è sua la valutazione se andare avanti con

l'inchiesta o meno. Io vengo poi messa al corrente della decisione. (...) Ora

ricordo: in questa richiesta di rinnovo di maggio 2023, io avevo richiesto

documentazione per determinare la prestazione. Avevo notato degli accrediti

ricorrenti da __________, e poi il Comune di __________ mi aveva detto che in

paese giravano voci che RI 1 convivesse con il compagno __________. Io avevo

allestito la segnalazione all'attenzione del capo servizio ed è stata poi una

sua decisione quella di mandare avanti all'lspettorato. Avevo anche guardato

gli estratti conto e avevo notato che vi erano diverse spese nel Canton __________

molto frequenti, quindi mi ero insospettita. Ero perplessa e viste anche le

voci del Comune di __________, ho deciso di allestire la segnalazione. Ricordo

anche che RI 1 aveva dichiarato di pagare anche alcune fatture per conto di __________,

e quindi a mio avviso la situazione era da segnalare.”

(cfr. doc. V1 all. a

doc. V, pag. 4-5)

“La

testimone”, precisa il PP nel proprio decreto, “ha infine confermato che

RI 1 si sarebbe informata in merito ad un eventuale trasferimento nel Canton __________,

senza tuttavia sapere se poi la stessa avrebbe proceduto in questo senso:

"Voglio dire che ricordo

che RI 1 mi aveva chiesto delle informazioni del tipo "cosa succede se io

mi trasferissi nel Canton __________", se doveva continuare a fare le

richieste di rinnovo da __________ eccetera. Io le avevo spiegato che sarebbe

dovuta essere fatta una richiesta nel Canton __________, facendo una nuova

domanda. ln quel caso noi avremmo chiuso il dossier in Ticino. La sua domanda

era stata anche sulla convivenza e le avevo riferito che cambiava l’unità di

riferimento e che in quel caso la domanda andava completata con i dati del

convivente. (...) ADR che non so riferire se RI 1 abbia mai fatto domanda di assistenza

nel Canton __________" (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 5).

Fondandosi sugli elementi

raccolti, il PP è giunto alla seguente conclusione:

"

Nel caso concreto si precisa innanzitutto che non sono emersi

sufficienti indizi di reato nei confronti di RI 1. Seppur si comprendono i

motivi che hanno spinto l'USSl a procedere con un'inchiesta interna al fine di

chiarire l'effettiva situazione sentimentale di RI 1 e l'esistenza di una

convivenza, non si può seguire la tesi secondo cui l'imputata avrebbe

sottaciuto una convivenza allo scopo di continuare a percepire le prestazioni

assistenziali.

Fin dal principio RI 1

non ha contestato l'esistenza di una relazione sentimentale con __________,

seppur instabile. La stessa ha spontaneamente indicato di aver passato diversi

momenti in __________ presso il domicilio di lui, specialmente nei weekend. A

sostegno della tesi di RI 1, e contrariamente a quanto esposto dall'USSl,

dall'analisi degli estratti bancari ben si evince come le movimentazioni della

carta di credito nel periodo da giugno 2022 ad agosto 2023 non fossero

esclusivamente limitate alla regione di __________, ma si distribuivano in

egual modo tra __________ e __________. C’è anche da ritenere che RI 1, oltre

ad avere la propria famiglia residente a __________, svolgeva un'attività

lucrativa part-time presso __________, aspetto che la legava maggiormente alla

regione __________. Che il centro dei suoi interessi fosse divenuto a tutti gli

effetti la __________ (e __________) è una mera congettura. RI 1 risulta

tutt'ora domiciliata a __________, presso i genitori, e il fatto che abbia

trascorso due settimane consecutive durante l'estate presso il domicilio del

compagno in __________ (come peraltro da lei ammesso) ancora non fonda una

convivenza, men che meno un domicilio in quel Cantone.

La versione secondo cui

l'imputata avrebbe chiesto informazioni in merito al cambio di domicilio nel

Canton __________ e sui rispettivi passi da compiere nel caso in cui intendesse

trasferirvisi stabilmente, ignorando poi dì fatto quanto indicatole

dall'operatrice socio-amministrativa e procedendo comunque ad avviare una

convivenza a Cauco, non è assolutamente comprovata. Tanto più che, invece, il

fatto di essersi informata, esponendosi, confermerebbe piuttosto la buona fede

dell'imputata, così come il fatto di aver pubblicato annunci e fotografie sui

social. Si aggiunga infine che agli atti è stata parimenti acquisita la

dichiarazione di __________ (Al 14), il quale conferma di non aver mai

convissuto stabilmente con RI 1, che confermano ulteriormente l’assenza di una

convivenza.

Quand'anche il motivo

per cui RI 1 avesse effettivamente abbandonato l'idea dì trasferirsi in __________

fosse il timore di svelare al compagno la sua situazione finanziaria dipendente

dalle prestazioni assistenziali, ritenuto che - come indicato dall'operatrice

socio amministrativa nello scambio di email di gennaio 2021- __________ avrebbe

dovuto essere preso in considerazione nel nuovo conteggio, poco cambia sulla

sostanza. RI 1 non ha mai convissuto stabilmente con __________. Di conseguenza

non si può ritenere che vi siano sufficienti indizi di reato tali da poter

promuovere l'accusa.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 6-7)

2.7

Prima di esaminare il merito della

vertenza, questo Tribunale ricorda che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora,

in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590

consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del

27.

agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.

546).

Pure deve essere rammentato che il TCA è chiamato a valutare le prove applicando il

criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V

51.

consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195).

Per costante giurisprudenza,

inoltre, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle

constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne

la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la

valutazione della colpa commessa.

Tuttavia, egli si scosta

dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti

accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano

convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive

di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF

111.

V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).

In proposito è utile ricordare, da una parte, che nel diritto penale

vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle

assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr.

STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V

242.

consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo

un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella

rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari

possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022

del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid.

3.1.).

2.8

Nel merito della vertenza, questa

Corte rileva che la censura ricorsuale secondo cui le dichiarazioni -

qualificate dalla parte ricorrente come “comunque inconferenti”, “rese

dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, al quale la ricorrente ha

partecipato senza essere rappresentata e senza un’adeguata spiegazione in

merito ai suoi diritti procedurali” - rilasciate da RI 1 in data 16 agosto

2023.

innanzi all’Ispettorato sociale “non possono essere considerate mezzi

di prova adeguati, essendo state ottenute con modalità al limite della liceità

e della buona fede” (cfr. supra consid. 1.2.) ed un’eventuale implicita

richiesta di estromissione di quel verbale (o di parti dello stesso), non

meritano tutela.

Secondo

questo Tribunale, infatti, nulla di quanto agli atti attesta che in occasione

dell’audizione del 16 agosto 2023 RI 1 si trovasse in difficoltà psicofisiche,

in uno stato di stress (come la ricorrente ha riferito al PP; cfr. supra

consid. 2.6.) o di sofferenza (come denunciato dai genitori; cfr. supra consid.

2.6.) tali da non permetterle di sostenerlo.

Questo

ritenuto, in primo luogo che la presenza di ispettori, a quel verbale, tutto

poteva essere per l’insorgente, fuorché una sorpresa, ritenuto come la

convocazione all’audizione in questione è stata trasmessa dall’Ispettorato

sociale e sottoscritta da un’ispettrice (cfr. doc. 640).

Il

verbale in questione – il cui contenuto è peraltro stato riletto

dall’interessata, che lo ha, poi, sottoscritto – non può inoltre dirsi essere

stato di una durata tale da porre l’interrogata in stato di sofferenza,

ritenuto che si è concluso in un’ora e cinquanta minuti, quindi neppure due ore

(cfr. doc. 627-634).

Quale

fosse il tema oggetto dell’audizione, era parimenti noto alla ricorrente sulla

base della convocazione ricevuta che chiaramente lo indicava (cfr. supra

consid. 2.6. e doc. 640).

Non vi

sono poi, concretamente, elementi che permettano di concludere che la salute di

RI 1 fosse così compromessa da influire sulla sua capacità di discernimento ed

impedirle di sostenere l’audizione (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio

2009.

consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2019.3.

del 17 ottobre 2019 consid. 2.9.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid.

2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22

maggio 2013 consid. 2.11.).

Anzi,

la ricorrente medesima, in entrata di quel verbale, “tenendo ben presente il

suo personale stato di salute psicofisica”, ha confermato di essere in “grado

di rispondere a delle domande sulla sua situazione personale e finanziaria”,

nonché di “rileggere, comprendere e verificare che quanto scritto in questo

verbale corrisponde a verità” (cfr. doc. 627).

Al termine dell’audizione,

invece, RI 1 non ha precisato alcunché ed apponendo la propria firma

confermato:

- “di aver

compreso le domande che mi sono state sottoposte”;

- “di aver

dichiarato il vero, e che le mie riposte sono state riportate correttamente nel

presente verbale”;

- “che

l’audizione si è svolta senza problemi e non vi sono lamentele da esporre da

entrambe le parti.” (cfr. doc. 633)

2.9

Riguardo all’esistenza di una convivenza tra la ricorrente ed il (ex) compagno, il

TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps

prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal

partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).

Secondo l’art. 2a

Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono

figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).

Nel caso di specie, questa Corte

ritiene che l’operato della parte resistente debba essere tutelato e che a

ragione, quindi, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni

assistenziali a decorrere dal 1° settembre 2023 ritenendo che tra la medesima

ed il compagno vi fosse una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le

normative, direttive e la giurisprudenza succitate (cfr. supra consid.

2.3.-2.4.).

A questo proposito va subito

sottolineato che, indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi

nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con

due separati (cfr. le sentenze federali citate all’inizio del consid. 2.3.), decisiva

è la circostanza che la ricorrente ed __________ si fornivano assistenza e

sostegno reciproci.

Questa

Corte rileva, innanzitutto che nelle proprie iniziali dichiarazioni, sentita

innanzi all’Ispettorato sociale, la ricorrente ha affermato, peraltro nelle

prime risposte ai quesiti dei propri interlocutori:

-

che aveva (ritenuto

come la relazione tra i due si sarebbe conclusa a dicembre 2023) un compagno da

gennaio 2021 che abitava nel Canton __________;

-

con il quale

trascorreva “tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io

rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2

notti (…) da me”;

-

con il quale faceva la

spesa alimentare e consumava i pasti;

-

presso cui da inizio

estate 2022 ha “iniziato a vivere stabilmente.” (cfr. supra consid. 2.6.)

Di

convivere con il compagno, __________, dal giugno 2022 - nell’ambito di una

relazione che al di là di qualche litigio, per indicazione della ricorrente

medesima, “non viene messa in discussione” – RI 1, nel corso di quel

verbale lo ha poi ribadito non una, ma ben due volte (cfr. supra consid. 2.6.).

Ella,

per il compagno, ha poi riferito, sempre dinnanzi all’Ispettorato sociale il 16

agosto 2023, di essersi prodigata nel:

-

pubblicare su Facebook

annunci tesi alla vendita del veicolo di lui;

-

cercare, sempre

tramite social, un garage o un magazzino per le moto di __________;

-

andare a prendere il

figlio che l’uomo ha avuto da una precedente relazione ogni venerdì, a __________,

dalla madre, per portarlo dal padre, in __________ quindi recarsi, insieme, in

Italia.

Sempre

il 16 agosto 2023, la ricorrente ha, pure, dichiarato:

-

che “la maggior

parte dei miei effetti personali si trova presso l’abitazione del mio compagno”;

-

a tre riprese, nel

corso del verbale, di convivere con __________ da giugno 2022, ma di non averne

avvisato USSI poiché aveva “paura delle conseguenze” che avrebbe dovuto

affrontare se il compagno fosse venuto a conoscenza del fatto che si trovava al

beneficio delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.6.).

Dagli atti emerge che sin da gennaio 2022 - quando

l’operatrice socio amministrativa di riferimento glielo aveva chiaramente

indicato via mail, su sua richiesta motivata dalla domanda del compagno di

andare a vivere insieme – la ricorrente era consapevole che la convivenza

avrebbe reso necessario, oltre ad informare l’USSI della modifica intervenuta

nell’unità di riferimento, presentare una nuova domanda per l’erogazione delle

prestazioni assistenziali congiuntamente all’uomo (cfr. supra consid. 2.6.).

In un secondo momento, invece, e

meglio nello scritto del 25 agosto 2023, RI 1 ha rilasciato dichiarazioni molto

contrastanti rispetto a quanto ella aveva dichiarato, presso l’Ufficio

dell’Ispettorato, una decina di giorni prima.

Nello scritto in questione,

infatti, ella ha affermato:

-

che la relazione che il 16 agosto 2023 aveva detto perdurare da “circa

2.

anni” e che allora non veniva “MESSA IN DISCUSSIONE”, questa

volta, invece, non era “definibile come una relazione stabile”;

-

che con il compagno trascorreva “molti fine settimana e a volte anche

(…) giorni infrasettimanali”, quando a verbale aveva indicato che con __________

passava “tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io

rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2

notti (…) da me”;

-

che durante l’ultimo anno “vi sono stati periodi durante i quali non

abbiamo avuto una frequentazione”, dei quali in prima battuta nulla aveva

riferito;

-

che i suoi effetti personali si trovavano presso la casa dei genitori, a

__________, allorquando all’ispettrice aveva indicato averne la maggior parte a

__________ (cfr. supra consid. 2.6.).

I contenuti dello scritto del 25

agosto 2023, stando a quanto risulta dagli atti ed in particolare dal decreto

di abbandono del 16 maggio 2024, sono stati ulteriormente confermati dalla

ricorrente quando, a seguito della segnalazione fatta al Ministero pubblico nei

suoi confronti, ella è stata sentita come imputata, dichiarando, inoltre:

-

che “a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo

visti per un po’ di temo (…) penso che non ci siamo visti per almeno un mese”;

-

che la ricerca di un’abitazione del __________ concerneva ella soltanto,

“perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto ipoteticamente diritto

ad un sostegno anche per l’affitto”;

-

che le ricerche di un’abitazione su Facebook, fatte tra fine agosto ed

inizio settembre, in Italia, invece, “erano per lui”, per il compagno;

-

che la richiesta di informazioni circa un suo trasferimento dal compagno

nel Canton __________ trasmessa all’operatrice socio-amministrativa di

riferimento era un “discorso puramente teorico”;

-

prima, che “__________ non l’avrebbe mai aiutata con le spese

quotidiane”, poi, che “normalmente pagava sempre lui, per esempio la spesa

nei weekend all’estero o i pedaggi” (cfr. supra consid. 2.6.).

Questo Tribunale ritiene che, in applicazione

del principio della dichiarazione della prima ora valido nel diritto delle

assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.), in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assistita ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo, invece, non possono integrare le prime soprattutto

se esse, com’è in concreto il caso, le contraddicono. Nella fattispecie, questa

Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dalla

ricorrente sono in netto contrasto con quanto ella aveva dichiarato in prima

battuta e non possono, quindi, essere seguite, né integrare le prime

affermazioni di RI 1.

La conclusione dell’esistenza di

una convivenza stabile ai sensi della Laps risulta corretta a maggior ragione

se si considera che:

-

la documentazione bancaria dà atto di una presenza della ricorrente tra __________

e __________ che supera quella del fine settimana (ed a ben vedere anche gli

addebiti nel __________), di spese affrontate per generi alimentari, farmacie,

esercizi pubblici, gioiellerie, distributori di benzina, librerie, e necessità

quotidiane sostanzialmente in tutti i giorni della settimana (cfr. supra

consid. 2.6.);

-

non risultano, sempre in base agli estratti conti in atti, particolari

interruzioni nella presenza per lo più costante nella zona del __________ da

parte della ricorrente che possano suggerire una o più interruzioni della

relazione che, come visto, solo in un secondo momento l’assistita ha preteso

fosse instabile. In particolare, e diversamente da quanto riferito da RI 1 al

PP, dalla documentazione bancaria non è possibile dedurre che “a fine giugno

2022.

abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo (…)

penso che non ci siamo visti per almeno un mese. Non è stato l'unico caso in

cui non ci siamo visti per tanto tempo” (cfr. supra consid. 2.6.). In tal

senso, basti rilevare che tra la fine di giugno e luglio 2022, gli estratti del

conto privato __________ della ricorrente indicano movimentazioni tra __________

e __________ il 27, 29 e 30 giugno 2022, rispettivamente, il 2, 5, 11, 13, 15,

19, 22 luglio 2022 (cfr. doc. 250, 251 e 265), allorquando, s’ella avesse

effettivamente interrotto la relazione con il compagno in quel periodo, o

comunque non lo avesse visto “per molto tempo”, RI 1 non aveva motivo

per trovarsi nel __________;

-

RI 1 non solo, come già contestatole dall’Ispettorato in occasione

dell’audizione del 16 agosto 2023 ha cercato lavoro nel __________, ma (e

questa ancor più la collega al __________) quando è stata interrogata ella lo

aveva pure reperito, segnatamente mediante __________ e presso l’area bambini

della __________ di __________. Occupazione, questa, che la occupava per una

media di 10 ore alla settimana (cfr. doc. 959) e quindi in misura maggiore

rispetto a quella svolta nel __________.

In tal senso, giova

peraltro evidenziare, laddove la ricorrente ha preteso che l’inserzione per la

ricerca di lavoro quale baby sitter sul gruppo Facebook “__________”, a marzo

2022, con l’indicazione “abito in __________” era stata fatta per

errore, che l’accesso alla pagina del gruppo in questione, ed a maggior

ragione, quindi, eventuali inserzioni, richiede (nello stato al 1° luglio 2024)

l’iscrizione apposita, ciò che difficilmente RI 1 può avere fatto “per errore”.

Alla

luce di tutto quanto precede, secondo questo Tribunale, è quindi la prima

versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in

particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando ella era ancora

ignara delle relative possibili conseguenze giuridiche.

Determinante, in concreto è, poi,

il fatto che (anche) ad agosto 2023 la ricorrente ed il compagno si aiutavano

reciprocamente.

Oltre ad affrontare insieme le

spese dei generi alimentari ed a trascorrere, a conti fatti, almeno sei giorni

su sette a settimana, insieme (“tutti

i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2

notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me”),

la ricorrente ogni fine settimana portava dal compagno il figlio da questo

avuto da una precedente relazione e domiciliato a __________, per trascorrere

insieme il weekend. Ancora, ella si occupava di vendere, per conto dell’uomo,

oggetti vari, automobile, cercare un garage per le moto di lui, ecc., laddove

per __________, se avesse voluto provvedervi autonomamente, sarebbe bastato

poco per creare un profilo facebook o su tutti.ch.

Giova, peraltro, rilevare che la

richiesta di informazioni da parte della ricorrente alla propria operatrice

socio amministrativa di riferimento del gennaio 2022, relativa ad una

convivenza con il compagno, aveva carattere concreto e futuro, tanto che la coppia

si era già accordata su cosa far apparire, o meno, sul contratto di locazione

sottoscritto da __________ (cfr. supra consid. 2.6. “La casa dove vive è già

a suo nome e non cambierà il contratto di locazione questo me lo ha già

indicato.”). Non si trattava, in altre parole, di una semplice ipotesi,

come poi preteso dall’interessata, ma di un progetto di coppia futuro, poi

messo in pratica dalla ricorrente nei limiti di quanto la sua volontà di non

informare il compagno circa la fonte assistenziale delle proprie entrate le

imponeva, e quindi senza informare l’USSI in Ticino, rispettivamente,

presentare una domanda congiunta nel __________.

Alla

luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte ritiene,

in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24

marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.

3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF

146.

V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016

del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a

giusta ragione l’amministrazione ha negato, per il mese di settembre

2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrente visto che ad agosto 2023 tra RI 1 e __________ vi era una

convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps;

consid. 2.4.) e che il compagno della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere

computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione

finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in tal senso,

rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per settembre

2023.

La decisione su reclamo impugnata

deve, conseguentemente, essere confermata.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto

non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.

29.

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.11

Relativamente

alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, giova rilevare che secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi

gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i

suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale

e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF

8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo

la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4

luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.12

Nel caso

di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente, terminata la relazione

con __________ e domiciliatasi autonomamente a __________ dal 1° maggio 2024,

beneficia, nuovamente, delle prestazioni assistenziali (cfr. all. E a doc. I).

A

comprova della propria indigenza, RI 1 ha prodotto unitamente al ricorso il

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________,

ove a quel momento risultava domiciliata (cfr. all. D a doc. I.).

In tali

circostanze l'indigenza della ricorrente deve essere ammessa.

Inoltre

l'intervento dell’avv. RA 1, appare giustificato, ritenuto che nella procedura

dinanzi a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o

almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui

l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole,

tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche

sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il

dispendio.

Nella

procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve,

invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del

10.

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07

del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

Infine,

già solo in ragione della lunga istruttoria che ha caratterizzato la procedura

che vede coinvolta RI 1, non si può ritenere che il gravame risultava

palesemente destituito di possibile esito favorevole.

Questo

Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i

requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della

ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022).

È in

ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6

LAG; relativamente al gratuito nella procedura davanti al TF: cfr.

art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF

9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti