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Decisione

42.2024.15

TCA non può entrare nel merito dello scritto del ricorrente: per le prestazioni Las da settembre 2023 difetta una decisione su reclamo. Atti trasmessi all'USSI per statuire sul reclamo

15 luglio 2024Italiano29 min

le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari

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Incarto

n.

42.2024.15

CL/gm

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 21 marzo 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 21

marzo 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha

confermato la precedente decisione del 5 ottobre 2023 (cfr. all. B a doc. I e

doc. 42-44), con la quale ha negato a RI 1 il diritto ad una prestazione assistenziale

ordinaria per i mesi da giugno ad agosto 2023 in quanto dai calcoli esperiti

dall’amministrazione non è scaturito un fabbisogno scoperto bensì un’eccedenza

di fr. 1'162.- mensili.

L’amministrazione,

nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:

"

(…) Nel caso di specie, pacifico è

che dagli atti emerge che il signor RI 1 comproprietario in misura di 1/3 della

proprietà di cui al fondo n. __________ in cui egli attualmente risiede e che

sul fondo vi è iscritto un diritto di usufrutto (vita natural durante) in

favore del padre, __________.

Ciò ritenuto, nella sua decisione del 5 ottobre 2023,

l’USSI non ha computato ai fini del calcolo la quota parte 1/3 del valore della

sostanza immobiliare di comproprietà del signor RI 1, poiché il padre __________

ne detiene l’usufrutto. A tal proposito nella tabella di calcolo

l’amministrazione ha indicato alla voce “(B) TOTALE DELLA SOSTANZA COMPUTABILE

LAS (fr.) 0.-“.

Tuttavia, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il

principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve

utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno

corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Il beneficiario ha

inoltre l’obbligo di ridurre il proprio danno.

In concreto, è vero che __________ detiene l’usufrutto

sulla comproprietà del reclamante, tuttavia, abitandovi anche il figlio __________,

si ritiene che nell’ambito del citato principio di sussidiarietà e dell’obbligo

di ridurre il proprio danno l’utilizzo dell’appartamento a titolo gratuito da

parte del reclamante debba essere considerato quale aiuto tra parenti. Infatti,

bisogna tenere in considerazione il legame particolare tra i soggetti

coinvolti, in quanto si tratta di padre e figlio, non di due sconosciuti.

Dagli atti emerge inoltre che l’USSI non ha computato

una spesa alloggiativa pari a CHF 0.- ma ha proceduto, ritenuto il suo diritto

di comproprietà, a riconoscere al signor RI 1 un importo di CHF 10'560.- annui

pari a CHF 880.- mensili quale spesa alloggiativa, considerando il valore

locativo dell’immobile di cui egli è comproprietario. Il valore locativo

corrisponde al 90% del reddito determinato dall’Ufficio di stima e risultante

dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla stima. Tale importo è

stato ottenuto tenendo conto del valore di reddito dell’intera sostanza (Scheda

di calcolo della stima) di CHF 23'467.46, il cui 90% corrisponde al valore

locativo di CHF 21'120.70 (cfr. Direttiva Laps 1/2008 del gennaio 2008).

Considerata la comproprietà dell’immobile nella misura

di 1/3, USSI, nell’interesse del signor RI 1, non solo, agevolando

l’interessato, ha considerato un valore di reddito dell’intera sostanza

(entrambi gli appartamenti dell’immobile, persino quello del padre) ma ha anche

considerato 1/2 del valore locativo ossia CHF 10'560 anziché considerarne 1/3.

A titolo abbondanziale si rileva che l’unica fattura

trasmessa dal reclamante concerne il consumo di energia elettrica ad uso

domestico; tale spesa è già compresa nel forfait di mantenimento di CHF 1'031.-

considerato nella tabella di calcolo” (cfr. all. A a doc. I).

1.2. Contro la decisione su reclamo, RI

1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale, oltre a chiedere l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria,

ha postulato il riconoscimento di “una prestazione assistenziale di fr.

319.- mensili (oltre alla cassa malattia per fr. 540.-) a far tempo dal

1.9.2023” (cfr. doc. I).

Il legale ha motivato come segue

le ragioni del proprio assistito:

"

(…) la richiesta di ricevere le prestazioni assistenziali del

13.6/6.7.2023 non era affatto limitata nel tempo ed era motivata principalmente

dal venire meno, col mese di settembre 2023, di buona parte delle prestazioni

complementari AVS/AI che, con effetto al 1 settembre 2023, diminuivano dai

precedenti fr. 1'339.-a fr. 349.-. Ossia una diminuzione di fr. 990.- mensili.

Senonché la decisione

impugnata non solo non ne ha tenuto conto, ma addirittura si limita a statuire

sul periodo giugno-agosto 2023, senza prendere posizione alcuna sui periodi

successivi. Tenuto conto del fatto che la domanda del signor RI 1 non era

limitata al periodo giugno-agosto, ma era anzi rivolta al periodo successivo

alla riduzione delle prestazioni complementari, ossia proprio dal 1° settembre

in poi, la decisione impugnata costituisce, a non dubitarne, un caso evidente

di denegata giustizia. (…) già per questo solo motivo, la decisione impugnata

dev’essere annullata, o, come minimo, completata per il periodo successivo al

1° settembre 2023.” (cfr. doc. I).

L’avv. RA 1 ha, poi, osservato

che RI 1 beneficia di un mero diritto di nuda (com)proprietà, che definisce

essere del tutto “virtuale”, ritenuto che il suo 1/3 dell’immobile di

cui al fondo __________ è gravato da un onere di usufrutto a favore del padre,

vita natural durante.

Posto che il ricorrente ed il

padre abitano sì nello stesso immobile, ma in due unità abitative distinte, il

legale contesta che __________, padre di RI 1, sia obbligato a concedere

assistenza al figlio in virtù di quanto dispone l’art. 328 CC, in particolare

non adempiendo il padre nessuno dei presupposti economici che permetterebbero

di fondare un suo dovere in tal senso, e meglio come segue:

"

(…) a prescindere dal fatto che padre e figlio stanno attraversando un

periodo in cui la comunicazione tra loro è alquanto difficile se non

inesistente (vi è addirittura un contenzioso pendente dinanzi alla Pretura di __________,

proprio per questioni legate al contratto di locazione in discussione / v. inc.

n. __________, che si richiama) e per quel poco che il ricorrente sia informato

sulla situazione finanziaria del padre, si possono unicamente formulare delle

ipotesi. In tal senso il ricorrente è dell’opinione che suo padre abbia un

reddito annuo che, tra AVS, LPP e pigione incassata, supera di poco (se li

raggiunge) fr. 50'000.- per anno, mentre che il suo capitale, che è costituito,

per quanto ne sappiamo, quasi esclusivamente dalla casa d’abitazione (in cui vi

è il suo appartamento nonché quello locato dal figlio), rimane pure modesto.

Pur non conoscendo le

cifre esatte, dobbiamo constatare quanto segue:

-

La casa ha un valore di stima di fr. 400'189.-;

-

La medesima casa è gravata da 3 cartelle ipotecarie di nominali fr.

200'000, fr. 60'000.- e fr. 40'000.-, quindi per un totale di fr. 300'000.-;

-

Per quanto noto al ricorrente, tale importo di fr. 300'000.- corrisponde

all’ammontare del debito effettivo verso la __________

Di conseguenza abbiamo

un valore residuo della casa di ca. fr. 100'000.-.

Come visto qui sopra,

una persona che ha un reddito di ca. fr. 50'000.- ed un patrimonio di un valore

fiscale di ca. fr. 100'000.- non può certo essere considerata agiata ai sensi

dell’art. 328 CC.

Di conseguenza non si

può pretendere che egli diminuisca ulteriormente il proprio reddito per

alloggiare gratuitamente il figlio.”.

In merito al calcolo operato

dall’USSI; il legale del ricorrente ha fatto, poi, valere quanto segue:

"

(…) Come se non bastasse, la decisione impugnata non considera la

situazione finanziaria del ricorrente a partire dal 1.9.2023, ossia a partire

dal momento in cui le prestazioni complementari che gli erano versate sono

scesa da fr. 1'339.- a fr. 349.-.

Pertanto, volendo

riprendere il calcolo esposto alla pag. 1 della tabella di calcolo allegata

alla decisione del 5.10.2023 avremmo le

-

Rendita AVS/AI fr. 11'412 / 12 = fr. 951.00

-

PC fr. 4'188 / 12 = fr.

349.00

-

Rendita SUVA fr. 8'545 / 12 = fr.

712.00

Totale fr.

24'145 / 12 = fr. 2'012.00

Per cui abbiamo un

reddito mensile di fr. 2'012.- e non di fr. 3'073.-.

Poi, per quanto

concerne i costi, dovremmo considerare:

-

Cassa malati fr.

540.00

-

Pigione fr.

1'300.00

-

Fabbisogno minimo fr.

1'031.00

Totale fr.

2'871.00

Ciò conduce a una

maggiore uscita di fr. 859.-, compresa la cassa malati, che il ricorrente non è

in grado di coprire.” (cfr. doc. I).

1.3. L’USSI, nella propria risposta di

causa del 27 maggio 2024, postula la reiezione del ricorso sulla base delle

seguenti argomentazioni:

"

(…) preliminarmente si rileva che oggetto del contendere è la decisione

del 5 ottobre 2023 con la quale l’USSI ha rifiutato al signor RI 1 una

prestazione assistenziale per il periodo dal mese di giugno al mese di agosto

2023. Ogni altra questione sollevata in sede di ricorso è pertanto

irricevibile.

L’USSI, con ulteriore

decisione del 5 ottobre 2023 trasmessa all’interessato, ha rifiutato al

medesimo una prestazione assistenziale anche per il mese di settembre 2023.

Con reclamo del 12

ottobre 2023 l’interessato ha contestato unicamente la decisione inerente il

rifiuto delle prestazioni assistenziali per il periodo dal mese di giugno al

mese di agosto 2023. Egli d’altronde in conclusione al suo reclamo si è

limitato ad indicare “si chiede di rivedere la pratica e concedere a RI 1 le

richieste prestazioni” dove per “prestazioni assistenziali”

l’interessato si riferiva al periodo giugno – agosto 2023.

A titolo abbondanziale

si rileva che il ricorrente, nel suo ricorso e anche nel petitum, ha chiesto di

volergli riconoscere una prestazione assistenziale “a far tempo dal mese di

settembre 2023”. A codesto Ufficio sfugge se il ricorrente ha tutt’ora un

interesse a ricorrente contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali per il

periodo dal mese di giugno al mese di agosto 2023.

7. In merito alla

contestazione del ricorrente circa il mancato riconoscimento di una spesa

alloggiativa pari al contratto di locazione fornito dal signor RI 1 si rileva

che è vero che il padre del ricorrente ne detiene l’usufrutto, ma è altrettanto

vero che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà

in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni

sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha

diritto all’assistenza. Il beneficiario ha inoltre l’obbligo di ridurre il

proprio danno. Il ricorrente è in effetti comproprietario in ragione di 1/3

dell’alloggio nel quale egli vive.”

Ribadendo il calcolo già esposto

nella propria decisione su opposizione al fine di determinare se il ricorrente,

per il periodo da giugno ad agosto 2023 aveva, o meno, diritto alle prestazioni

Las, l’USSI ha precisato, quanto alla richiesta ricorsuale di ammissione al

gratuito patrocinio ed all’assistenza giudiziaria, che la stessa deve essere “intesa

solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura in materia

di assistenza sociale è di principio gratuita” ed ha, per il resto, chiesto

la reiezione della domanda, ritenuto che in concreto il gravame non avrebbe, secondo

la parte resistente, possibilità di esito favorevole (cfr. doc. V).

1.4. Con replica del 13 giugno 2024,

l’avv. RA 1 ha osservato quanto segue:

"

(…) al punto 6. della risposta si parla poi di una “ulteriore

decisione del 5.10.2023” che riguarderebbe il mese di settembre: questa “ulteriore

decisione” è sconosciuta allo scrivente legale, ed il ricorrente non ha

probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione, sempreché

quella “ulteriore decisione” sia stata effettivamente intimata.

Sostenere oggi che la

stessa sarebbe cresciuta in giudicato, per il fatto di aver sollevato reclamo

unicamente sull’altra decisione, ci sembra essere perlomeno discutibile: il

senso del reclamo e del successivo ricorso, per ottenere le prestazioni

assistenziali a partire da settembre, è palese.

La posizione qui

assunta dall’Ufficio del sostegno sociale è quindi improntata ad un eccesso di

formalismo (ammesso e non concesso che la seconda decisione fosse stata

correttamente intimata, ciò che prudenzialmente si contesta).

3. Si ribadisce che la

mancata decisione in merito al mese di settembre 2023 ed ai mesi successivi

costituisce un caso di denegata giustizia: l’ufficio non poteva non comprendere

che la richiesta riguardava proprio il periodo da settembre in poi, senza

particolari limiti di tempo nel futuro.

Se il ricorrente ha

impugnato la decisione per giugno-agosto è perché tale decisione, che sembrava

essere l’unica esistente, appariva essere stata emessa senza tener conto dei

cambiamenti intervenuti ed effettivi a partire dal mese di settembre 2023 e

perché non diceva nulla per i periodi successivi da agosto 2023.” (cfr. doc.

VII).

Il legale ha, poi, precisato che

“la contestazione sulla domanda di gratuito patrocinio deve ovviamente

seguire quanto precede, senza scordare che, se la situazione è ambigua, ciò non

è dovuto al ricorrente” (cfr. doc. VII).

1.5. Con duplica del 24 giugno 2024

l’USSI, riconfermandosi per il resto nella propria risposta di causa, si è

espresso come segue:

" (…) Si ribadisce che

l’USSI, con decisione del 5 ottobre 2023, ha rifiutato all’interessato una

prestazione assistenziale per il periodo giugno – agosto 2023 e con ulteriore

decisione del 5 ottobre 2023 ha rifiutato il versamento di una prestazione

assistenziale per il mese di settembre 2023. È inverosimile che il ricorrente

abbia ricevuto unicamente la decisione relativa al periodo da giugno ad agosto

2023 ritenuto che entrambe le decisioni sono state spedite contestualmente.

Appare più probabile, come ipotizzato dal rappresentante di controparte, che “il

ricorrente non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice

doppione”.

Inoltre, quanto

rilevato dal rappresentante legale “il senso del reclamo e del successivo

ricorso per ottenere le prestazioni assistenziali a partire da settembre, è

palese” non può essere seguito.

Nel reclamo del 12

ottobre 2023 il rappresentante legale dell’interessato ha espressamente

indicato di interporre reclamo contro “la decisione del 5 ottobre 2023

(sulla domanda del 13 giugno 2023), con cui si rifiuta il versamento di una

prestazione mensile per il periodo giugno – agosto 2023 (v. allegato)” ed

ha concluso “(…) si chiede di voler rivedere la pratica e concedere a RI 1

le richieste prestazioni”. Egli non ha mai fatto alcun riferimento alla

prestazione assistenziale per il mese di settembre 2023 se non in sede di

ricorso invocando la denegata giustizia, ben 8 mesi dopo la ricezione della

decisione impugnata, nei quali egli non ha mai sollecitato l’USSI affinché emettesse

una decisione in tal senso” (cfr. doc. IX).

1.6. Con ulteriori osservazioni del 9

luglio 2024, il legale del ricorrente ha contestato quando indicato dall’USSI

in duplica e fatto valere, in particolare, che l’avvenuta notifica della

decisione del 5 ottobre 2023 a valere per le prestazioni assistenziali dal mese

di settembre 2023 deve essere provata dalla controparte e che “il

ricorrente, nuovamente interpellato a questo proposito dal sottoscritto legale,

ha riconfermato di non aver ricevuto 2 decisioni, bensì una sola,

ossia quella impugnata. La seconda decisione non si è mai vista”.

In relazione a quanto indicato

dall’USSI circa il fatto che il legale del ricorrente fa valere di avere avuto

conoscenza unicamente della decisione del 5 ottobre 2023 per il periodo

giugno-agosto 2023 ed invoca una denegata giustizia con riferimento al fatto

che per le prestazioni da settembre 2023 la parte resistente non si sarebbe

pronunciata, senza avere però mai prima sollecitato l’amministrazione in tal

senso, l’avv. RA 1 precisa:

"

(…) se l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento impiega 8 mesi

a notificare una decisione su reclamo, questo fatto non può certo essere

imputato al ricorrente al quale nemmeno può essere rimproverato di non aver

inviato alcun sollecito, essendo già pendente un reclamo contro l’unica

decisione nota a quel momento. Altrimenti avremmo dovuto inondare l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento con 1 sollecito ogni mese. Il che sarebbe

assurdo” (cfr. doc. XI).

considerato in

diritto

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è

la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e

il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7

aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del

14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.;

STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre

2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF

110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente fattispecie, la

decisione su reclamo emessa dall’USSI ed oggetto di ricorso da parte di RI 1 si

pronuncia esclusivamente circa il diritto alle prestazioni Las per il periodo da

giugno ad agosto 2023 (cfr. consid. 2 della decisione su reclamo del 21

marzo 2024).

Nel caso concreto, infatti, con

reclamo del 12 ottobre 2023, a fronte di due decisioni emesse dall’USSI il 5

ottobre precedente, di cui:

-

la prima, statuente sul diritto alle prestazioni Las “per il periodo

giugno – agosto 2023” (cfr. doc. 39-41)

-

la seconda, che ha negato a RI 1 le prestazioni assistenziali “a

partire dal mese di settembre 2023” (cfr. doc. 27-29),

il ricorrente, già allora

patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato unicamente il primo dei due

provvedimenti indicati.

Il legale in sede di replica ha

preteso di non avere conoscenza della seconda decisione resa dall’USSI il 5

ottobre 2023, ipotizzando che la stessa sia erroneamente stata scambiata dal

suo cliente per un doppione dell’altra, oppure non sia neppure stata notificata

correttamente a quest’ultimo da parte dell’USSI (cfr. supra consid. 1.4.).

Successivamente, ha invece

indicato che il suo assistito avrebbe “riconfermato di non aver

ricevuto 2 decisioni, bensì una sola, ossia quella impugnata” (cfr.

supra consid. 1.6.).

In tal senso, il TCA rileva,

innanzitutto, che nemmeno la questione di sapere se il provvedimento a valere

per le prestazioni assistenziali da settembre 2023 sia stato validamente

notificato, o meno, al ricorrente – laddove l’USSI indica, nella propria

duplica, di avere trasmesso le due decisioni “contestualmente” (cfr.

supra consid. 1.5.) - è oggetto della presente vertenza.

Giova rilevare che nel proprio

reclamo del 12 ottobre 2023 il legale ha precisato di presentare “reclamo

(…) contro la decisione del 5 ottobre 2023 (sulla domanda del 13 giugno

2023), con cui l’USSI ha negato il versamento di una prestazione mensile per

il periodo giugno – agosto 2023 (v. allegato)” (sottolineatura della

redattrice), trasmettendo alla parte resistente in allegato al gravame, a

valere quale unica decisione avversata, quella chiaramente relativa ai tre mesi

di giugno, luglio ed agosto 2023, con poste di calcolo che non potevano che

riferirsi alla situazione economico/finanziaria del ricorrente per come si

presentava in quei tre mesi e non successivamente (cfr. doc. 34-41).

Per contro, non vi è, nel

reclamo, alcun accenno né alle prestazioni per il periodo successivo in termini

di rivendicazione delle stesse, né una rimostranza o censura relativa al fatto

che quella che il legale pretende essere stata l’unica decisione emessa sino a

quel momento o comunque a sua disposizione non si pronunciava sul diritto, o

meno, alle prestazioni Las, da settembre 2023 in poi, né un sollecito teso

all’emissione di una decisione formale per tale periodo (cfr. all. B a doc. I).

E di solleciti volti - facendo il ricorrente valere che al momento del reclamo

disponeva unicamente della decisione per il periodo giugno-agosto 2023 -

all’emissione di una decisione formale per le prestazioni da settembre, per

inciso, non ve ne sono stati neanche successivamente, come del resto indicato

in primis proprio dal legale dell’insorgente.

Con decisione su reclamo del 21

marzo 2024, l’USSI, quindi rettamente, si è pronunciato unicamente sulle

prestazioni Las a valere per il periodo giugno-agosto 2023 (come emerge chiaramente

dalle poste di calcolo indicate al consid. 2 della decisione su reclamo ed

equivalenti a quelle operate dall’amministrazione per valutare il diritto, o

meno, alle prestazioni Las per giugno-agosto 2023).

Alla

luce di quanto precede, a fronte del fatto che nel proprio ricorso il

ricorrente postula il riconoscimento delle prestazioni assistenziali “a far

tempo dal 1.9.2023”, il TCA non può che concludere che le contestazioni in

merito ad altri periodi rispetto al lasso temporale giugno-agosto 2023, che non

sono stati oggetto (oltre che del reclamo presentato dal ricorrente) della

decisione su reclamo sono irricevibili.

2.2. Analogamente vale per le censure

circa la denegata giustizia, relative, in particolare e secondo la tesi

ricorsuale al fatto che “la decisione impugnata (…) si limita a statuire sul

periodo giugno-agosto 2023, senza prendere posizione alcuna per i periodi

successivi”, dal momento che, come visto, l’USSI da una parte, a ragione si

è pronunciato, con la decisione su reclamo, unicamente in relazione alle

prestazioni per il periodo giugno – agosto 2023, e, d’altra parte, si è

determinato, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, sulle prestazioni

Las a partire da settembre 2023 con una seconda decisione, pure del 5 ottobre

2023, contro la quale, però, nessun reclamo risulta, stando a quanto in atti,

essere stato presentato prima delle richieste pervenute a questa Corte.

Il ricorso, nella parte in cui

censura una denegata giustizia da parte dell’USSI è, dunque, pure, da ritenersi

irricevibile.

2.3. Questo

Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la

competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera

vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3

Lptca).

L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971

stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la

restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui

all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della

legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo

amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al

cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È’ applicabile la legge di procedura per

le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo, manca

l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 9C_247/2023

del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.;

DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid.

1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.1. in relazione alla

decisione del 5 ottobre 2023 con la quale l’USSI si è pronunciato sul diritto,

o meno, di RI 1 alle prestazioni Las per il periodo dal 1° settembre 2023, il

TCA potendosi pronunciare solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo

amministrativo competente non può entrare nel merito di tali censure (per dei

casi analoghi cfr. STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022; STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022; STCA

42.2021.34 del 18 maggio 2021; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA

42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA

42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42.

2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5

del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20

ottobre 2004).

Per quanto attiene alle prestazioni Las richieste da settembre 2023, gli atti

sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca

senza indugio sul gravame presentato innanzi a questa Corte dal legale del ricorrente,

mediante l’emissione di una decisione su reclamo che valuti la fattispecie, tra

gli altri ed alla luce delle censure sollevate dal legale del ricorrente in

questa sede (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.), anche dal profilo della

tempestività delle censure mosse dal ricorrente al provvedimento del 5 ottobre

2023 relativo al diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di settembre

2023.

Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione

su reclamo (art. 65 cpv. 1 Las; 33

cpv. 2 Laps).

2.4. Per completezza, il TCA rileva che

in concreto (e rammentato peraltro che le richieste ricorsuali vertono, come

visto, unicamente sull’eventuale diritto a prestazioni Las a decorrere da settembre)

la questione di sapere, per il periodo da giugno ad agosto 2023, se a ragione,

oppure no, la parte resistente abbia computato la somma di mensili fr. 880.- a

valere quale spesa alloggiativa, anziché quella di fr. 1'250.- risultante dal

contratto di locazione in atti (cfr. doc. 86-92) non impone, a fronte di

un’eccedenza mensile stabilita in fr. 1'162.- e che quindi ben è superiore

rispetto alla differenza tra le suddette cifre, di entrare nel merito della

questione relativa all’applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni

relative all’aiuto tra parenti (art. 328 CC) che l’USSI pone a fondamento del

proprio provvedimento.

A titolo abbondanziale, il TCA

rileva che, l’immobile ove risiede anche il ricorrente, è sì, come stabilito

dalla parte resistente, di sua comproprietà (e comunque nella limitata ragione

di 1/3), ma è pure gravato da un usufrutto vita natural durante a favore del

padre, costituito al momento in cui quest’ultimo ha donato la casa di __________

ai tre figli nel 2018 (cfr. doc. 51-53).

Sempre di transenna, si rileva

pure che nel calcolo volto a determinare il diritto, o meno, alle prestazioni

complementari, l’Autorità competente a riconoscere tali prestazioni aveva

tenuto conto, a titolo di spese per l’alloggio, della somma di totali fr.

15'000.- annui, pari a fr. 1'250.- al mese (cfr. all. D a doc. I), e dunque di

quanto emerge nel contratto di locazione in atti, sottoscritto a fine giugno

2019. Non, invece, di un altro importo, men che meno fondato sul valore

locativo dell’immobile e su un ipotetico dovere di aiuto tra un padre di 88

anni, la cui situazione finanziaria non è peraltro stata ulteriormente

approfondita dall’USSI, ed un figlio di 58 anni (cfr. doc. 51-53).

2.5. Infine, questa Corte rammenta che il ricorrente, qualora ritenga di postulare nuovamente la

concessione dell’assistenza sociale, potrà farlo, formulando una nuova domanda

secondo la procedura prevista dalla Las (art. 14 Reg. Las) e dalla Laps (art.

11 Reg. Laps), ossia rivolgendosi al suo Comune dove sarà fissato un

appuntamento con lo Sportello Laps.

2.6. In ambito

di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si

applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia

l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è

gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art.

61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come

pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di

prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese

giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

2.7. L’insorgente

ha postulato la concessione del gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e

del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio

e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

(LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011

del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone

dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative.”

L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza

giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa

è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole

per l’istante.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria

sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022

consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017

del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid.

2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere

le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari

al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16

giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,

secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del

20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno

dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della

decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr.

11 consid. 4a).

2.8. Relativamente

alla condizione secondo cui le argomentazioni ricorsuali non devono essere,

Considerandi

affinché sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio, palesemente

destituite di esito favorevole, il TCA rammenta che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, da un esame sommario al momento

dell’inoltro del ricorso, quest’ultimo non presenti notevolmente meno possibilità

di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che

un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (cfr.

STF 8C_538/2021 del 25 aprile 2022 consid. 5.1. e 5.4.; STF 8C_520/2021 del 31

gennaio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del

23.

gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto

2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo

si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai

secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr.

STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata

nel sito www.sentenze.ti.ch,

nonché nella Rivista ticinese di diritto e in riviste specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono rinviati all’USSI

affinché proceda ai sensi del consid. 2.3.

2. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti