42.2024.16
Ricorso al TCA per denegata/giustizia in ambito di assistenza sociale contro un Comune è irricevibile. L'autorità competente per emettere decisioni Las è l'USSI. Per quanto concerne un aiuto puntuale previsto dal Regolamento comunale gli atti sono stati trasmessi per competenza al Consiglio di Stato
14 maggio 2024Italiano40 min
das Ehepaar seit 2018 an der __________, ebenfalls in einer Wohnung der __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.16
rs
Lugano
14 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3
maggio 2024 di
1. RI 1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
Municipio di __________
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. I
coniugi RI 1 e RI 2, nati il __________ 1950, rispettivamente il __________
1948, entrambi di nazionalità tedesca (cfr. doc. A5), il 21 novembre 2023,
tramite l’avv. RA 1 dello Studio __________ di __________, sede di __________ (__________),
hanno chiesto al Comune di __________, Canton __________, l’erogazione
dell’assistenza sociale e previamente la concessione di misure provvisionali
intese quale riconoscimento di un soccorso d’urgenza (“Nothilfe”), facendo
valere, da una parte, di essere domiciliati nel Comune di __________ e di
possedere un permesso di domicilio in Svizzera. Dall’altra, che i propri
redditi e la sostanza sono stati sequestrati contestualmente alla procedura
penale nei loro confronti iniziata nel 2010. Al riguardo è stato indicato che
la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) del 30
agosto 2021 è stata impugnata davanti alla Corte d’appello del TPF ed è tuttora
pendente.
Fatti
I
medesimi hanno, altresì, evidenziato di vivere con soltanto una rendita AVS
ridotta di fr. 626.--, rispettivamente di fr. 511.--mensili (cfr. doc. A3).
1.2. Il
6 dicembre 2023 il Comune di __________ ha trasmesso la domanda del 21 novembre
2023 all’Agenzia comunale AVS del Comune di __________, poiché la coppia dal
2018 dimora nel Cantone Ticino, specificatamente ad __________, per cui la
competenza ad assistere le persone nel bisogno ex art. 4 LAS spetta al Cantone
Ticino.
Dallo
scritto del Comune di __________ si evince al riguardo:
“(…)
Unsere bisherigen Abklärungen haben Folgendes ergeben:
- Herr RI 2 und Frau RI 1 waren von Mai 2009 bis Juli
2018 an der __________, einem Ortsteil von __________, gemeldet. Per 3. Juli
2018 haben sie sich an die __________ umgemeldet. Beide Liegenschaften gehören
der __________, wobei letztere die Domiziladresse der __________ ist.
- Germäss Auskunft des bevollmächtigten Anwaltes wohnt
das Ehepaar seit 2018 an der __________, ebenfalls in einer Wohnung der __________,
und hat dort seinen Lebensmittelpunkt. Das Ehepaar hat es vermutlich bisher unterlassen, sich
im Einwohnerregister der Gemeinde __________ eintragen zu lassen. (…)” (Doc. A4)
1.3. L’8
febbraio 2024 l’Ufficio controllo abitanti di __________ ha certificato che RI
1 e RI 2 sono domiciliati ad __________ ai sensi dell’art. 23 Codice civile
svizzero dal 1° dicembre 2023 (cfr. doc. A7a; A7b).
1.4. L’Ufficio
comunale socialità di __________, il 20 marzo 2024, in merito alla richiesta di
prestazioni Laps ha inviato a RI 1 la seguente lettera:
“Come concordato in allegato le
trasmettiamo i documenti per la richiesta delle prestazioni assistenziale:
• Check-list con indicato tutti i documenti da
consegnare
• Procura da firmare da tutti gli adulti
• Formulario situazione personale
I documenti richiesti sono per tutti i membri
dell'unità di riferimento.
Vi invitiamo a voler verificare tutta la Check-list
per verificare se ci sono altri punti che fanno il caso vostro.
Il formulario situazione personale serve allo sportello
LAPS per capire la vostra situazione personale e famigliare, è quindi da
compilare in maniera più precisa possibile, descrivendo la situazione per tutti
i membri dell'unità di riferimento (occupazione, situazione finanziaria,
debiti, assegni da versare).
La documentazione completa sarà da consegnare (non fronte
retro) presso il nostro sportello.
Se siete al beneficio di una rendita AVS svizzera, vi
invitiamo anche a voler compilare il formulario per la richiesta di una
prestazione complementare. (…)” (Doc. A5)
1.5. L’avv.
RA 1, per conto dei coniugi RI 1 e RI 2, il 17 aprile 2024, ha scritto al
Comune di __________, ribadendo che questi ultimi, a causa della loro
situazione economica attuale, necessitano urgentemente di un aiuto finanziario
e ha riproposto le richieste di cui alla domanda del 21 novembre 2023 (cfr.
consid. 1.1.). In proposito è stato indicato che l’opposizione contro il
rifiuto di attribuzione delle prestazioni complementari da parte delle autorità
__________ del 10 ottobre 2023 è ancora pendente e che la richiesta di un
assegno per grandi invalidi a favore di RI 2 non è ancora stata evasa (cfr.
doc. A5).
1.6. Il
23 aprile 2024 il Municipio del Comune di __________, tramite l’Ufficio
comunale socialità, ha risposto:
" abbiamo
verificato la documentazione che ci ha inviato, e per poter far procedere la
documentazione ci necessita ancora i seguenti documenti:
• Ultima notifica di tassazione
• Copia estratti conto da ottobre 23 a marzo 24 (2x __________,
1x __________)
• Polizza cassa malati 2024, aggiornati con il
domicilio ad Ascona
• Semplice dichiarazione scritta, in italiano, di come
hanno vissuto (con che fondi)
Vi rendiamo attenti che questi documenti sono
indispensabili, senza la quale la richiesta di aiuto non può andare a buon
fine.
Rendiamo anche attenti che in Ticino non c'è la
Nothilfe, e per poter percepire l'assistenza bisogna consegnare i documenti
indicati. (…)” (Doc. A2)
1.7. RI
1 e RI 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, il 3 maggio 2024, hanno
inoltrato al TCA un ricorso per denegata - ritardata giustizia contro il
Municipio di __________, chiedendo:
“1. Il diniego di giustizia e la
giustizia rinviata devono essere
accertati.
2.
La convenuta deve essere
condannata a versare ai denuncianti un aiuto materiale mediante un
provvedimento superprovvisionale, o eventualmente a versare loro un soccorso
d’emergenza retroattivamente mediante un provvedimento cautelare a partire
dalla presentazione della domanda.
3.
La “decisione” della convenuta del
23 aprile 2024 deve essere annullata.
4.
Ai denunciati deve essere concesso
il gratuito patrocinio integrale della giustizia con il sottoscritto come suo
gratuito patrocinio.
5.
Tutte le spese e conseguenze
risarcitorio a carico della convenuta (più IVA).”
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
10. Con la richiesta datata 21 novembre
2023, i denuncianti si sono rivolti al Comune di __________ a __________ e
hanno richiesto l'assistenza sociale. Allo stesso tempo, hanno richiesto
un'assistenza di emergenza (= Nothilfe) come provvedimento cautelare in attesa
di una decisione sulla domanda di assistenza sociale. Il Comune di __________
ha quindi inoltrato la richiesta di assistenza sociale al Comune di __________
con lettera del 6 dicembre 2023.
Entrambi i comuni si sono finora astenuti
dal prendere una decisione sulla domanda cautelare dei denuncianti. Hanno
subordinato la decisione alla registrazione della residenza ad __________.
11. Nel frattempo, i denuncianti hanno registrato il
loro domicilio ad __________. Il Comune di __________ riteneva che non si
potesse prendere una decisione sulla richiesta di assistenza sociale finché la
residenza non fosse stata ufficialmente registrata nuovamente. Poiché i
denuncianti non hanno ricevuto alcun riscontro dal Comune di __________ in
merito alla registrazione della residenza per un certo periodo di tempo, hanno
contattato il Comune per informarsi sullo stato della questione. AI telefono è
stato detto loro che il modulo di registrazione della residenza era stato
smarrito.
Prove:
Interrogatorio delle parti
__________
come testimone
12. Dopo l'esito positivo della registrazione della
residenza, è trascorso altro tempo senza che venisse presa una decisione sulla
richiesta di assistenza sociale, né tantomeno sul provvedimento cautelare. In
seguito a una richiesta telefonica del 20 marzo 2024 all'ufficio anagrafe di __________,
ai denuncianti è stato detto che avrebbero dovuto compilare anche un modulo.
Tuttavia, il modulo di 27 pagine è stato inviato ai denuncianti solo su
esplicita richiesta. La convenuta ha insistito per compilare il modulo, anche
se tutte le informazioni, le dichiarazioni e i documenti disponibili erano già
stati trasmessi al Comune di __________ con la richiesta di assistenza sociale
del 21 novembre 2023. Con lettera del 17 aprile 2024, sono stati inviati al
Comune di __________ i documenti, il modulo di domanda compilato e ulteriori
spiegazioni sulla situazione dei denuncianti. Inoltre, i denuncianti hanno
ripetutamente affermato che la domanda di provvedimento cautelare era stata
originariamente presentata con la richiesta del 21 novembre 2023.
Con lettera del 23 aprile 2024, il Comune di __________
ha richiesto ulteriori documenti.
(…) Al contrario, vengono costantemente richiesti nuovi documenti, alcuni
dei quali non sono disponibili per i
denuncianti a causa del procedimento penale in corso o semplicemente non
sono rilevanti per la valutazione della
richiesta. I denuncianti hanno già spiegato la situazione più volte. Inoltre,
non è stata ancora presa alcuna decisione sulla richiesta di provvedimento
cautelare, sebbene la convenuta ne sia stata esplicitamente informata. Il
motivo addotto è che il Canton Ticino non riconosce il «Nothilfe» (ciò
significa: un soccorso d'emergenza).
Prove :
Interrogatorio delle parti
Copia richiesta di assistenza sociale
dal 21.11.2023 Documento 3
Copia lettera del __________ a
Borgo di __________ dal
06.12.2023 Documento 4
Copia lettera
denuncianti dal 17.04.2024 Documento 5
Copia lettera convenuta dal
23.04.2024 Documento 2
14. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta,
anche il Canton Ticino riconosce il diritto alla sicurezza dei mezzi di
sussistenza sotto forma di aiuto d'emergenza. Infine, l'aiuto d'emergenza si
basa sul diritto costituzionalmente garantito dell'art. 12 Costituzione
federale (diritto fondamentale ai mezzi di sussistenza). (…)
17. Rifiutando la domanda cautelare di assistenza
sociale con la tetra motivazione che il Canton Ticino non riconosce «Nothilfe»,
il Comune di __________ non solo viola il diritto costituzionalmente protetto
al sostentamento ai sensi dell'art. 12 della Costituzione svizzera, ma
contraddice anche le disposizioni della legge cantonale sull'assistenza
sociale.
Si tratta chiaramente di una forma di diniego di
giustizia. Un diniego di giustizia sussiste se l'autorità o il tribunale non
decide o non agisce sebbene sarebbe obbligato a farlo (Decisione del
Kantonsgericht Basel-Landschaft del 3 febbraio 2010 (810 09 112), E. 3.1). (…)
19. Contrariamente
all'opinione della parte convenuta, secondo la
quale si doveva attendere prima la
registrazione del domicilio ad Ascona, in quanto il luogo di residenza è determinante
per il pagamento dell'assistenza sociale, si deve notare che non è così. Se il luogo di residenza non è chiaro o il comune
di residenza non è chiaramente stabilito, si
utilizza come base il luogo di residenza
(domicilio assistenziale)
del richiedente. Il comune di residenza è quello
in cui la persona soggiorna effettivamente. (…)” (Doc I
pag. 5-7; 8; 10)
Il
ricorso è stato così concluso:
" 22. Come
sopra esposto, la convenuta ha irragionevolmente prolungato il presente
procedimento senza fornire motivazioni comprensibili. Ad oggi, non è stata
presa alcuna decisione sulla domanda di provvedimento cautelare. Si tratta
chiaramente di un caso di denegata giustizia e giustizia rinviata. I
denuncianti si trovano in una situazione di grave emergenza. Non si può
ragionevolmente pretendere che attendano ancora una decisione.
23. Inoltre, la convenuta rende inutilmente difficile
per i denuncianti presentare una domanda di assistenza sociale. Nonostante sia
già stata presentata una domanda scritta con tutte le spiegazioni e i documenti
essenziali, la convenuta ordina ai denuncianti di compilare un modulo
aggiuntivo di oltre 20 pagine e di presentare ulteriori documenti di scarsa
utilità per il procedimento, dopo che per settimane non ha risposto alla
domanda dei denuncianti. Il presente caso di denegata giustizia è grave.” (Doc.
I pag. 11)
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF
8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Tale
disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA).
2.3. Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018
del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid.
3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b).
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare
nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr.
STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6
pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
In
una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha, ad
ogni modo, evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo
della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una
portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e
l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
In
una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia
nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è,
inoltre, così espresso:
"
(...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de
l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué
dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué
a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à
l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a
rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le
recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst.
et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131
Considerandi
II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II
34.
consid. 1b p. 36). Le
point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle
violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai
raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui
en est la victime (ATF 130
I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V
411.
consid. 1.3 p. 417) peut
demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19
décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une
durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur
le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en
relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement
examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce
qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi
bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de
droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure
n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à
plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en
particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour
l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui
est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une
violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée
dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.
57.
al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait
comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre
2005.
consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier
2001.
consid. 2b)."
In
caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza
riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una
denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente
l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai
diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo
senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo,
come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto
2022.
consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del
15.
novembre 2018 consid. 2).
2.4
L’art.
59.
della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) prevede:
“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da
una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura
coordinata di applicazione della Laps.
2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura
specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio
nel Cantone.
3II richiedente può farsi rappresentare da una persona
di fiducia.”
Giusta
l’art. 60 Las:
“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni
assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20
il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del
beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con
l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo
rappresentante legale.”
L’art.
1.
del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:
" Il Dipartimento della sanità e della socialità (di
seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della
legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della
Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI),
dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei
richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai
rifugiati.”
Giusta l’art. 2 Reg.Las:
“1L’USSI e l’URAR sono competenti a:
a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;
b) sottoscrivere il contratto d’inserimento
professionale o sociale;
c) emanare le decisioni di rimborso;
d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo
Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in
giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a
obblighi assistenziali;
e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di
soppressione delle prestazioni assistenziali;
f) emanare le necessarie direttive di applicazione del
presente regolamento;
g) verificare i sospetti abusi da parte
dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.
2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e
dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli
stessi."
2.5
Come
stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la procedura da seguire per
presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
L’art.
19.
Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse
soltanto su richiesta.
Ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della
legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.[
Secondo
l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi
competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro
della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della
legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio
civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo
sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).
Riguardo
agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:
“1È costituita una rete di sportelli con le competenze
di cui all’art. 18.
2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire
la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo
stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il
compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”
L’art.
18.
Reg.Laps enuncia:
“1Lo sportello ha il compito di:
a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali
oggetto della legge;
b) compilare la richiesta di prestazioni o di
revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]
c) determinare l’unità di riferimento e il reddito
disponibile residuale;
d) trasmettere la richiesta all’organo competente per
la decisione.
2Lo sportello non ha competenze decisionali.
3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di
riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per
ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il
diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente
in virtù dell’art. 21.
Ex
art. 19 cpv. 1 cfr. 7 Reg.Laps il comprensorio
dello sportello LAPS di __________ comprende i Comuni di __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________.
Giusta
l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come
il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata
dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni
assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.4.).
2.6
L’art.
63.
cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno
dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine,
possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione
sulla domanda.
Ai
sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:
“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola
essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni
seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.
2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive
della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento
alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa,
tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno
relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.
3Se la susseguente procedura permette di stabilire che
il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o
speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”
2.7
Il
ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 Las.
L’art.
51.
Las prevede che in generale il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e
dell’inserimento assumendo compiti di:
a)
informazione e consulenza;
b)
aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;
c)
spese di sepoltura;
d)
inserimento.
Giusta
l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:
“Il Comune:
a) informa il cittadino sulle prestazioni
assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone
sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;
b) mette a disposizione del richiedente la
documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni
sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e
dai Comuni;
c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli
ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle
prestazioni;
d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti
nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i
servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le
condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali
prestazioni;
e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali
preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale
assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.
f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di
principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.
Per
quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:
“1Il Comune informa il cittadino che richiede
prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il
sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.
2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e
l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da
suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”
Ai
sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:
" Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a
fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in
attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le
organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.”
Il
Regolamento sull’aiuto sociale adottato dal Consiglio comunale di __________ il
20.
giugno 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2018 all’art. 1 prevede,
quale scopo, che l’aiuto sociale comunale è istituito a favore di persone e
famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale alfine
di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a
bisogni di prima necessità (art. 53 cpv 2 Legge sull'assistenza sociale).
L’art.
2.
precisa quali siano i beneficiari:
" L'aiuto
comunale può essere concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato:
1.
a persone o famiglie domiciliate
da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
2.
agli stranieri in possesso di un
permesso di dimora annuale (permesso B) residenti nel Comune da almeno un anno.
ln entrambi i casi l'interessato deve dimostrare al
momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni da parte di
altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda di aiuto
formulata.
Ex
art. 5 l'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza
interessi.
Secondo
l’art. 6 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata all'ufficio comunale
designato dal Municipio. Vanno fornite tutte le informazioni, anche di
carattere confidenziale, necessarie per la presa di decisione.
Il
Municipio, sentito il preavviso dell'ufficio comunale designato e della
Commissione dell'assistenza sociale, decide sulla domanda.
Ai
sensi dell’art. 9 concernente i rimedi di diritto contro la decisione del
Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
2.8
Come
visto, nel Cantone Ticino, in applicazione dell’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la
domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel
Cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione
della Laps.
Per
la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge, giusta
l’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps direttamente all’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento se già beneficia di una prestazione assistenziale o se, in
attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel
Cantone, mentre negli altri casi, ai sensi della lett. d, allo sportello
competente (che in concreto è lo Sportello Laps di __________), il quale funge da tramite con
gli Uffici cantonali (cfr. consid. 2.5.).
Il
Comune aiuta il richiedente in particolare ad accedere allo Sportello (cfr.
art. 52 lett. c Las; consid. 2.7.).
Ogni erogazione di una prestazione sociale, fra cui le
prestazioni assistenziali, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta
decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (cfr.
art. 15 Reg.Laps).
Nel
Cantone Ticino, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las (cfr.
consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza sociale è il Dipartimento della sanità e della socialità per il
tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).
Contro
le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le
decisioni su reclamo son impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las,
15.
cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps.
Lo
Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze
decisionali (cfr. consid. 2.5.).
Ritenuto
che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione
o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore
o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.),
questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i
ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte
dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo.
Nel
caso di specie la domanda di prestazioni assistenziali dei ricorrenti,
inoltrata dapprima al Comune di __________ che l’ha trasmessa al Comune di __________,
a causa della mancanza di alcuni documenti (cfr. doc. A5; A2; consid. 1.4.;
1.6.), non ha ancora permesso di fissare un appuntamento con lo Sportello Laps
di __________, come previsto dalla legge, il quale poi, una volta determinata
l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale (cfr. art. 13 Reg.Laps),
trasmetterà all’USSI, quale autorità competente ex art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1
lett. a Reg.Las, la richiesta per l’emissione della relativa decisione (cfr.
consid. 2.4.).
A
questo stadio all’USSI, dunque, non è ancora pervenuta alcuna domanda di prestazioni
assistenziali in relazione alla quale poteva e doveva emanare una decisione.
Non
risulta, peraltro, che gli insorgenti, quando erano in attesa di “prendere” il
domicilio civile ad __________ (o meglio di regolarizzare il domicilio, visto
che dagli atti emerge che già dal 2018 i medesimi abitavano ad __________ dove
avevano il centro dei loro interessi; cfr. doc. A4; consid. 1.2.), si siano
rivolti direttamente all’USSI conformemente all’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps
(cfr. consid. 2.5.) senza che quest’ultimo provvedesse a emettere una
decisione.
In
simili condizioni, siccome l’USSI non è ancora stato investito della procedura
concernente la domanda di assistenza sociale dei ricorrenti, il ricorso per
denegata giustizia del 3 maggio 2024 contro il Comune di __________ che non è
l’autorità competente a emettere una decisione in materia di assistenza sociale
secondo la Las è irricevibile.
2.9
L’impugnativa
si rivela comunque inammissibile anche per quanto riguarda specificatamente il
modo di operare del Comune resistente.
In
primo luogo, la parte ricorrente, censurando la circostanza che l’Ufficio
comunale socialità continui a chiedere nuovi documenti, quando “tutte le
informazioni, le dichiarazioni e di documenti disponibili erano già stati
trasmessi al Comune di __________ con la richiesta di assistenza sociale del 21
novembre 2023” (cfr. doc. I pag. 6), senza che venga emessa una decisione,
sostiene di fatto che l’Ufficio del Comune di __________ che si sta occupando
della domanda di assistenza sociale con richiesta in via cautelare di un
soccorso d’emergenza (cfr. doc. A3 pag. 2; consid. 1.1.) dei coniugi RI 1 e RI
2.
impedisca il prosieguo dell’iter procedurale.
Al
riguardo dall’esame delle carte processuali emerge che l’Ufficio comunale
socialità ha richiesto dei documenti rilevanti (come, nel recente scritto del
23.
aprile 2024 – il quale, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, non
costituisce una decisione informale, non trattandosi di un atto
unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica
concreta e individuale in maniera imperativa; cfr. art. 5 cpv. 1 PA; DTF 139 V
143.
consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V
189.
consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463 –,
l’ultima notifica di tassazione, copia degli estratti conto bancari da ottobre
2023.
a marzo 2024, ecc.; cfr. doc. A2; consid. 1.6.) per determinare il diritto
alle prestazioni assistenziali o comunque uno stato di indigenza che dia diritto
all’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. (cfr. doc. A2; A5).
Se,
tuttavia, gli insorgenti ritengono di avere validi motivi che possono rendere
tali documenti non necessari, dovrebbero fornirne le ragioni all’Ufficio
comunale socialità e chiedere di procedere a fissare l’appuntamento con lo
Sportello Laps di __________, coinvolgendo se del caso direttamente anche il
Municipio.
Si
ricorda, infatti, che la gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti
comunali compete esclusivamente al Municipio (cfr. art. 110 cpv. 1 lett.
e LOC; 106 lett. a e d LOC; art. 125 ss. LOC).
L'Autorità di vigilanza, ovvero di regola la Sezione degli enti locali, non ha
per contro alcun potere di intervento e di sorveglianza sui collaboratori
comunali (cfr. https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/vigilanza).
Lo
stesso vale per il TCA, per cui anche da questo profilo il ricorso per denegata
giustizia a tale proposito è irricevibile.
2.10
In
secondo luogo, giova osservare che con la domanda di prestazioni assistenziali
del 21 novembre 2023 trasmessa per competenza all’Agenzia comunale AVS del
Comune di __________ dal Comune di __________ (cfr. doc. A3; consid. 1.1.) e
con lo scritto del 17 aprile 2024 dell’avv. RA 1 al Municipio di __________ -
Ufficio comunale socialità (cfr. doc. A5; consid. 1.5.) i coniugi RI 1 e RI 2
hanno postulato la concessione di un soccorso d’urgenza (“Nothilfe”) quale
misura provvisionale.
È
vero che di regola l’esame di una domanda di aiuto in situazioni di bisogno ai sensi
dell’art. 12 Cost. spetta comunque all’USSI, quale autorità competente nel
settore dell’assistenza sociale designata a livello cantonale (cfr. pure
consid. 2.6.).
Per
l’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. valgono le considerazioni sviluppate al
consid. 2.8.
È
altrettanto vero, però, che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in
proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di
sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di
bisogno (cfr. consid. 2.7.).
In
effetti il Comune di __________ dispone di un Regolamento comunale sull’aiuto
sociale (cfr. consid. 2.7.) che all’art. 1, facendo riferimento all’art. 53
cpv. 2 Las, prevede che l'aiuto sociale comunale è istituito a favore di
persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto
puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo
riconducibile a bisogni di prima necessità.
Sia
il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las che dell’art. 2 del Regolamento comunale
sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo potestativo (cfr. consid.
2.7.).
Inoltre
l’art. 2 del Regolamento in questione sancisce pure che l'interessato deve
dimostrare al momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni
da parte di altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda
di aiuto formulata.
In
ogni caso, siccome l’art. 9 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale
contempla il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del
Municipio (cfr. consid. 2.7.), se quest’ultimo non emette un provvedimento
riguardo all’aiuto sociale comunale è possibile interporre ricorso per
denegata/ritardata giustizia.
A
tale proposito è del resto utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della
Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni
degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non
disponga altrimenti.
Giusta
l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del
24.
settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.
Ex art. 67 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)
può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente
l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo
rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).
Competente
per il contenzioso in merito all’aiuto sociale puntuale da parte del Comune è,
dunque, il Consiglio di Stato.
Il
ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo considerare che i
ricorrenti, chiedendo un soccorso d’emergenza provvisionale fino alla crescita
in giudicato della decisione in merito alle prestazioni assistenziali, hanno
postulato un aiuto sociale da parte del Comune di __________, nel senso di un
aiuto puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario
momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (cfr. art. 1 Regolamento
comunale sull’aiuto sociale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di
competenza ratione materiae.
Il
TCA non ignora che il Comune di __________, il 6 dicembre 2023, ha trasmesso la
richiesta di aiuto sociale degli insorgenti del 21 novembre 2023 (cfr. doc. A4;
consid. 1.2.), rispettivamente l’avv. RA 1 ha inviato lo scritto del 17 aprile
2023.
(cfr. doc. A5; consid. 1.4.), all’Ufficio comunale socialità e non al
Municipio, competente in ambito di aiuto sociale comunale secondo il relativo
Regolamento.
Tuttavia
la richiesta iniziale dei ricorrenti del 21 novembre 2023 stata inoltrata
direttamente al Comune di __________, mediante l’avv. RA 1 (cfr. doc. A3;
consid. 1.1.), il quale, il 17 aprile 2024, ha fatto esplicito riferimento a
tale circostanza e alla domanda di un soccorso d’emergenza (“Nothilfe”) del 21
novembre 2023 (cfr. doc. A5).
Ne
discende che a tutela degli insorgenti, limitatamente all’aspetto dell’aiuto
sociale previsto dal Regolamento comunale
del Comune di __________, gli atti
sono trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr.
art. 4 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca).
2.11
Per
completezza è utile rilevare che nell’impugnativa è stato fatto riferimento
alla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo VB.2019.00742
consid. 1.1., dove è indicato che “Der Rechtsweg
für die Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde folgt jenem, der
auch gegen die aus Sicht der beschwerdeführenden Person verzögerte oder
verweigerte Anordnung zur Verfügung stünde (statt vieler VGr, 24. Mai
2018, VB.2017.00751, E. 1.4, mit Hinweis auf RB 2005 Nr. 13). In
sozialhilferechtlichen Angelegenheiten steht gegen bezirksrätliche
Rekursentscheide die Beschwerde an das Verwaltungsgericht offen. Dieses ist
demzufolge auch für die Behandlung der vorliegenden Rechtsverzögerungs- bzw.
Rechtsverweigerungsbeschwerde zuständig” (cfr.
doc. I).
Tale
principio è corretto ed è stato menzionato anche al consid. 2.10. in relazione
all’art. 67 LPAmm.
In
concreto, però, esso non può essere richiamato per giustificare un’eventuale
competenza del TCA.
Da
un lato, infatti, nel Cantone Ticino, come esposto sopra, competente per
emanare le decisioni relative alle prestazioni assistenziali è l’USSI.
Le
stesse possono essere impugnate con reclamo all’USSI stesso, mentre le
decisioni su reclamo con reclamo al TCA (cfr. art. 65 cpv. 1 Las e 33 Laps).
Di
conseguenza questa Corte è pure competente per i ricorsi per denegata giustizia
contro l’USSI qualora si contesti la mancata emanazione da parte di tale
Ufficio di un determinato provvedimento.
Dall’altro,
il ricorso del 3 maggio 2024 al TCA è stato, invece, interposto nei confronti
del Municipio di __________ le cui risoluzioni in linea di principio vanno
contestate non dinanzi al TCA, bensì con ricorso al Consiglio di Stato (cfr.
consid. 2.10.).
2.12
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid.
2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2.
maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
2.13
Deve
ancora essere verificato se i ricorrenti possono essere posti al beneficio del
gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 2).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si
estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv.
1.
LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della
procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti
davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
2.14
La
condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF
9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre
2000.
nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del
9.
agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto
2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del
19.
gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122
I 267 consid. 2b).
Al
riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021
del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid.
2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del
18.
settembre 2019 consid. 2.11.
2.15
Nella
concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della
probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;
STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia
253.
consid. 3b).
Alla
luce, in particolare, della Las, della Laps, dei relativi Regolamenti e della
LOC, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario,
destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della
documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per emettere
decisioni concernenti il diritto a prestazioni assistenziali secondo la Las è
l’USSI e non direttamente l’Autorità comunale, rispettivamente che per quanto
attiene all’aiuto sociale comunale e quindi per quanto di competenza del
Comune, l’autorità di ricorso è il Consiglio di Stato, emerge in modo indubbio
che l’impugnativa degli insorgenti per denegata/ritardata giustizia contro il
Municipio di __________, già di primo acchito, si rivelava irricevibile.
Al
riguardo cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2019.26 del 20 agosto 2019
consid. 2.4., il cui ricorso al TF è stato respinto con giudizio 8C_655/2019
dell’8 gennaio 2020.
Non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§
Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato conformemente a
quanto indicato al consid. 2.10.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. L’istanza tendente alla concessione del
gratuito patrocinio è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti