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Decisione

42.2024.16

Ricorso al TCA per denegata/giustizia in ambito di assistenza sociale contro un Comune è irricevibile. L'autorità competente per emettere decisioni Las è l'USSI. Per quanto concerne un aiuto puntuale previsto dal Regolamento comunale gli atti sono stati trasmessi per competenza al Consiglio di Stato

14 maggio 2024Italiano40 min

das Ehepaar seit 2018 an der __________, ebenfalls in einer Wohnung der __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.16

rs

Lugano

14 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3

maggio 2024 di

1. RI 1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

Municipio di __________

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. I

coniugi RI 1 e RI 2, nati il __________ 1950, rispettivamente il __________

1948, entrambi di nazionalità tedesca (cfr. doc. A5), il 21 novembre 2023,

tramite l’avv. RA 1 dello Studio __________ di __________, sede di __________ (__________),

hanno chiesto al Comune di __________, Canton __________, l’erogazione

dell’assistenza sociale e previamente la concessione di misure provvisionali

intese quale riconoscimento di un soccorso d’urgenza (“Nothilfe”), facendo

valere, da una parte, di essere domiciliati nel Comune di __________ e di

possedere un permesso di domicilio in Svizzera. Dall’altra, che i propri

redditi e la sostanza sono stati sequestrati contestualmente alla procedura

penale nei loro confronti iniziata nel 2010. Al riguardo è stato indicato che

la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) del 30

agosto 2021 è stata impugnata davanti alla Corte d’appello del TPF ed è tuttora

pendente.

Fatti

I

medesimi hanno, altresì, evidenziato di vivere con soltanto una rendita AVS

ridotta di fr. 626.--, rispettivamente di fr. 511.--mensili (cfr. doc. A3).

1.2. Il

6 dicembre 2023 il Comune di __________ ha trasmesso la domanda del 21 novembre

2023 all’Agenzia comunale AVS del Comune di __________, poiché la coppia dal

2018 dimora nel Cantone Ticino, specificatamente ad __________, per cui la

competenza ad assistere le persone nel bisogno ex art. 4 LAS spetta al Cantone

Ticino.

Dallo

scritto del Comune di __________ si evince al riguardo:

“(…)

Unsere bisherigen Abklärungen haben Folgendes ergeben:

- Herr RI 2 und Frau RI 1 waren von Mai 2009 bis Juli

2018 an der __________, einem Ortsteil von __________, gemeldet. Per 3. Juli

2018 haben sie sich an die __________ umgemeldet. Beide Liegenschaften gehören

der __________, wobei letztere die Domiziladresse der __________ ist.

- Germäss Auskunft des bevollmächtigten Anwaltes wohnt

das Ehepaar seit 2018 an der __________, ebenfalls in einer Wohnung der __________,

und hat dort seinen Lebensmittelpunkt. Das Ehepaar hat es vermutlich bisher unterlassen, sich

im Einwohnerregister der Gemeinde __________ eintragen zu lassen. (…)” (Doc. A4)

1.3. L’8

febbraio 2024 l’Ufficio controllo abitanti di __________ ha certificato che RI

1 e RI 2 sono domiciliati ad __________ ai sensi dell’art. 23 Codice civile

svizzero dal 1° dicembre 2023 (cfr. doc. A7a; A7b).

1.4. L’Ufficio

comunale socialità di __________, il 20 marzo 2024, in merito alla richiesta di

prestazioni Laps ha inviato a RI 1 la seguente lettera:

“Come concordato in allegato le

trasmettiamo i documenti per la richiesta delle prestazioni assistenziale:

• Check-list con indicato tutti i documenti da

consegnare

• Procura da firmare da tutti gli adulti

• Formulario situazione personale

I documenti richiesti sono per tutti i membri

dell'unità di riferimento.

Vi invitiamo a voler verificare tutta la Check-list

per verificare se ci sono altri punti che fanno il caso vostro.

Il formulario situazione personale serve allo sportello

LAPS per capire la vostra situazione personale e famigliare, è quindi da

compilare in maniera più precisa possibile, descrivendo la situazione per tutti

i membri dell'unità di riferimento (occupazione, situazione finanziaria,

debiti, assegni da versare).

La documentazione completa sarà da consegnare (non fronte

retro) presso il nostro sportello.

Se siete al beneficio di una rendita AVS svizzera, vi

invitiamo anche a voler compilare il formulario per la richiesta di una

prestazione complementare. (…)” (Doc. A5)

1.5. L’avv.

RA 1, per conto dei coniugi RI 1 e RI 2, il 17 aprile 2024, ha scritto al

Comune di __________, ribadendo che questi ultimi, a causa della loro

situazione economica attuale, necessitano urgentemente di un aiuto finanziario

e ha riproposto le richieste di cui alla domanda del 21 novembre 2023 (cfr.

consid. 1.1.). In proposito è stato indicato che l’opposizione contro il

rifiuto di attribuzione delle prestazioni complementari da parte delle autorità

__________ del 10 ottobre 2023 è ancora pendente e che la richiesta di un

assegno per grandi invalidi a favore di RI 2 non è ancora stata evasa (cfr.

doc. A5).

1.6. Il

23 aprile 2024 il Municipio del Comune di __________, tramite l’Ufficio

comunale socialità, ha risposto:

" abbiamo

verificato la documentazione che ci ha inviato, e per poter far procedere la

documentazione ci necessita ancora i seguenti documenti:

• Ultima notifica di tassazione

• Copia estratti conto da ottobre 23 a marzo 24 (2x __________,

1x __________)

• Polizza cassa malati 2024, aggiornati con il

domicilio ad Ascona

• Semplice dichiarazione scritta, in italiano, di come

hanno vissuto (con che fondi)

Vi rendiamo attenti che questi documenti sono

indispensabili, senza la quale la richiesta di aiuto non può andare a buon

fine.

Rendiamo anche attenti che in Ticino non c'è la

Nothilfe, e per poter percepire l'assistenza bisogna consegnare i documenti

indicati. (…)” (Doc. A2)

1.7. RI

1 e RI 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, il 3 maggio 2024, hanno

inoltrato al TCA un ricorso per denegata - ritardata giustizia contro il

Municipio di __________, chiedendo:

“1. Il diniego di giustizia e la

giustizia rinviata devono essere

accertati.

2.

La convenuta deve essere

condannata a versare ai denuncianti un aiuto materiale mediante un

provvedimento superprovvisionale, o eventualmente a versare loro un soccorso

d’emergenza retroattivamente mediante un provvedimento cautelare a partire

dalla presentazione della domanda.

3.

La “decisione” della convenuta del

23 aprile 2024 deve essere annullata.

4.

Ai denunciati deve essere concesso

il gratuito patrocinio integrale della giustizia con il sottoscritto come suo

gratuito patrocinio.

5.

Tutte le spese e conseguenze

risarcitorio a carico della convenuta (più IVA).”

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

10. Con la richiesta datata 21 novembre

2023, i denuncianti si sono rivolti al Comune di __________ a __________ e

hanno richiesto l'assistenza sociale. Allo stesso tempo, hanno richiesto

un'assistenza di emergenza (= Nothilfe) come provvedimento cautelare in attesa

di una decisione sulla domanda di assistenza sociale. Il Comune di __________

ha quindi inoltrato la richiesta di assistenza sociale al Comune di __________

con lettera del 6 dicembre 2023.

Entrambi i comuni si sono finora astenuti

dal prendere una decisione sulla domanda cautelare dei denuncianti. Hanno

subordinato la decisione alla registrazione della residenza ad __________.

11. Nel frattempo, i denuncianti hanno registrato il

loro domicilio ad __________. Il Comune di __________ riteneva che non si

potesse prendere una decisione sulla richiesta di assistenza sociale finché la

residenza non fosse stata ufficialmente registrata nuovamente. Poiché i

denuncianti non hanno ricevuto alcun riscontro dal Comune di __________ in

merito alla registrazione della residenza per un certo periodo di tempo, hanno

contattato il Comune per informarsi sullo stato della questione. AI telefono è

stato detto loro che il modulo di registrazione della residenza era stato

smarrito.

Prove:

Interrogatorio delle parti

__________

come testimone

12. Dopo l'esito positivo della registrazione della

residenza, è trascorso altro tempo senza che venisse presa una decisione sulla

richiesta di assistenza sociale, né tantomeno sul provvedimento cautelare. In

seguito a una richiesta telefonica del 20 marzo 2024 all'ufficio anagrafe di __________,

ai denuncianti è stato detto che avrebbero dovuto compilare anche un modulo.

Tuttavia, il modulo di 27 pagine è stato inviato ai denuncianti solo su

esplicita richiesta. La convenuta ha insistito per compilare il modulo, anche

se tutte le informazioni, le dichiarazioni e i documenti disponibili erano già

stati trasmessi al Comune di __________ con la richiesta di assistenza sociale

del 21 novembre 2023. Con lettera del 17 aprile 2024, sono stati inviati al

Comune di __________ i documenti, il modulo di domanda compilato e ulteriori

spiegazioni sulla situazione dei denuncianti. Inoltre, i denuncianti hanno

ripetutamente affermato che la domanda di provvedimento cautelare era stata

originariamente presentata con la richiesta del 21 novembre 2023.

Con lettera del 23 aprile 2024, il Comune di __________

ha richiesto ulteriori documenti.

(…) Al contrario, vengono costantemente richiesti nuovi documenti, alcuni

dei quali non sono disponibili per i

denuncianti a causa del procedimento penale in corso o semplicemente non

sono rilevanti per la valutazione della

richiesta. I denuncianti hanno già spiegato la situazione più volte. Inoltre,

non è stata ancora presa alcuna decisione sulla richiesta di provvedimento

cautelare, sebbene la convenuta ne sia stata esplicitamente informata. Il

motivo addotto è che il Canton Ticino non riconosce il «Nothilfe» (ciò

significa: un soccorso d'emergenza).

Prove :

Interrogatorio delle parti

Copia richiesta di assistenza sociale

dal 21.11.2023 Documento 3

Copia lettera del __________ a

Borgo di __________ dal

06.12.2023 Documento 4

Copia lettera

denuncianti dal 17.04.2024 Documento 5

Copia lettera convenuta dal

23.04.2024 Documento 2

14. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta,

anche il Canton Ticino riconosce il diritto alla sicurezza dei mezzi di

sussistenza sotto forma di aiuto d'emergenza. Infine, l'aiuto d'emergenza si

basa sul diritto costituzionalmente garantito dell'art. 12 Costituzione

federale (diritto fondamentale ai mezzi di sussistenza). (…)

17. Rifiutando la domanda cautelare di assistenza

sociale con la tetra motivazione che il Canton Ticino non riconosce «Nothilfe»,

il Comune di __________ non solo viola il diritto costituzionalmente protetto

al sostentamento ai sensi dell'art. 12 della Costituzione svizzera, ma

contraddice anche le disposizioni della legge cantonale sull'assistenza

sociale.

Si tratta chiaramente di una forma di diniego di

giustizia. Un diniego di giustizia sussiste se l'autorità o il tribunale non

decide o non agisce sebbene sarebbe obbligato a farlo (Decisione del

Kantonsgericht Basel-Landschaft del 3 febbraio 2010 (810 09 112), E. 3.1). (…)

19. Contrariamente

all'opinione della parte convenuta, secondo la

quale si doveva attendere prima la

registrazione del domicilio ad Ascona, in quanto il luogo di residenza è determinante

per il pagamento dell'assistenza sociale, si deve notare che non è così. Se il luogo di residenza non è chiaro o il comune

di residenza non è chiaramente stabilito, si

utilizza come base il luogo di residenza

(domicilio assistenziale)

del richiedente. Il comune di residenza è quello

in cui la persona soggiorna effettivamente. (…)” (Doc I

pag. 5-7; 8; 10)

Il

ricorso è stato così concluso:

" 22. Come

sopra esposto, la convenuta ha irragionevolmente prolungato il presente

procedimento senza fornire motivazioni comprensibili. Ad oggi, non è stata

presa alcuna decisione sulla domanda di provvedimento cautelare. Si tratta

chiaramente di un caso di denegata giustizia e giustizia rinviata. I

denuncianti si trovano in una situazione di grave emergenza. Non si può

ragionevolmente pretendere che attendano ancora una decisione.

23. Inoltre, la convenuta rende inutilmente difficile

per i denuncianti presentare una domanda di assistenza sociale. Nonostante sia

già stata presentata una domanda scritta con tutte le spiegazioni e i documenti

essenziali, la convenuta ordina ai denuncianti di compilare un modulo

aggiuntivo di oltre 20 pagine e di presentare ulteriori documenti di scarsa

utilità per il procedimento, dopo che per settimane non ha risposto alla

domanda dei denuncianti. Il presente caso di denegata giustizia è grave.” (Doc.

I pag. 11)

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,

non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Tale

disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA).

2.3. Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018

del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid.

3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b).

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare

nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr.

STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6

pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

In

una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha, ad

ogni modo, evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo

della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una

portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e

l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

In

una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia

nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è,

inoltre, così espresso:

"

(...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de

l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué

dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué

a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à

l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a

rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le

recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst.

et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131

Considerandi

II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II

34.

consid. 1b p. 36). Le

point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle

violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai

raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui

en est la victime (ATF 130

I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V

411.

consid. 1.3 p. 417) peut

demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19

décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une

durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur

le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en

relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement

examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce

qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi

bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de

droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure

n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à

plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en

particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour

l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui

est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une

violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée

dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.

57.

al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait

comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre

2005.

consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier

2001.

consid. 2b)."

In

caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza

riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una

denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente

l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai

diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo

senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo,

come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto

2022.

consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del

15.

novembre 2018 consid. 2).

2.4

L’art.

59.

della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) prevede:

“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da

una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura

coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura

specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio

nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona

di fiducia.”

Giusta

l’art. 60 Las:

“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni

assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20

il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del

beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con

l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo

rappresentante legale.”

L’art.

1.

del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:

" Il Dipartimento della sanità e della socialità (di

seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della

legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della

Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI),

dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei

richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai

rifugiati.”

Giusta l’art. 2 Reg.Las:

“1L’USSI e l’URAR sono competenti a:

a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni

prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;

b) sottoscrivere il contratto d’inserimento

professionale o sociale;

c) emanare le decisioni di rimborso;

d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo

Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in

giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a

obblighi assistenziali;

e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di

soppressione delle prestazioni assi­stenziali;

f) emanare le necessarie direttive di applicazione del

presente regolamento;

g) verificare i sospetti abusi da parte

dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.

2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e

dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli

stessi."

2.5

Come

stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la procedura da seguire per

presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

L’art.

19.

Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse

soltanto su richiesta.

Ai

sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della

legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.[

Secondo

l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi

competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro

della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della

legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio

civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo

sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).

Riguardo

agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:

“1È costituita una rete di sportelli con le competenze

di cui all’art. 18.

2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire

la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo

stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il

compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”

L’art.

18.

Reg.Laps enuncia:

“1Lo sportello ha il compito di:

a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali

oggetto della legge;

b) compilare la richiesta di prestazioni o di

revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]

c) determinare l’unità di riferimento e il reddito

disponibile residuale;

d) trasmettere la richiesta all’organo competente per

la decisione.

2Lo sportello non ha competenze decisionali.

3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di

riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per

ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il

diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente

in virtù dell’art. 21.

Ex

art. 19 cpv. 1 cfr. 7 Reg.Laps il comprensorio

dello sportello LAPS di __________ comprende i Comuni di __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________.

Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come

il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata

dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni

assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.4.).

2.6

L’art.

63.

cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno

dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine,

possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione

sulla domanda.

Ai

sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:

“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola

essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni

seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.

2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive

della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento

alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa,

tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno

relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.

3Se la susseguente procedura permette di stabilire che

il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o

speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”

2.7

Il

ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 Las.

L’art.

51.

Las prevede che in generale il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e

dell’inserimento assumendo compiti di:

a)

informazione e consulenza;

b)

aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;

c)

spese di sepoltura;

d)

inserimento.

Giusta

l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:

“Il Comune:

a) informa il cittadino sulle prestazioni

assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone

sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;

b) mette a disposizione del richiedente la

documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni

sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e

dai Comuni;

c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli

ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle

prestazioni;

d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti

nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i

servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le

condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali

prestazioni;

e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali

preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale

assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.

f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di

principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.

Per

quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:

“1Il Comune informa il cittadino che richiede

prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il

sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e

l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da

suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”

Ai

sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:

" Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a

fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in

attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le

organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.”

Il

Regolamento sull’aiuto sociale adottato dal Consiglio comunale di __________ il

20.

giugno 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2018 all’art. 1 prevede,

quale scopo, che l’aiuto sociale comunale è istituito a favore di persone e

famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale alfine

di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a

bisogni di prima necessità (art. 53 cpv 2 Legge sull'assistenza sociale).

L’art.

2.

precisa quali siano i beneficiari:

" L'aiuto

comunale può essere concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato:

1.

a persone o famiglie domiciliate

da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;

2.

agli stranieri in possesso di un

permesso di dimora annuale (permesso B) residenti nel Comune da almeno un anno.

ln entrambi i casi l'interessato deve dimostrare al

momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni da parte di

altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda di aiuto

formulata.

Ex

art. 5 l'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza

interessi.

Secondo

l’art. 6 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata all'ufficio comunale

designato dal Municipio. Vanno fornite tutte le informazioni, anche di

carattere confidenziale, necessarie per la presa di decisione.

Il

Municipio, sentito il preavviso dell'ufficio comunale designato e della

Commissione dell'assistenza sociale, decide sulla domanda.

Ai

sensi dell’art. 9 concernente i rimedi di diritto contro la decisione del

Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

2.8

Come

visto, nel Cantone Ticino, in applicazione dell’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la

domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel

Cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione

della Laps.

Per

la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge, giusta

l’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps direttamente all’Ufficio del sostegno sociale

e dell’inserimento se già beneficia di una prestazione assistenziale o se, in

attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel

Cantone, mentre negli altri casi, ai sensi della lett. d, allo sportello

competente (che in concreto è lo Sportello Laps di __________), il quale funge da tramite con

gli Uffici cantonali (cfr. consid. 2.5.).

Il

Comune aiuta il richiedente in particolare ad accedere allo Sportello (cfr.

art. 52 lett. c Las; consid. 2.7.).

Ogni erogazione di una prestazione sociale, fra cui le

prestazioni assistenziali, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta

decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (cfr.

art. 15 Reg.Laps).

Nel

Cantone Ticino, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las (cfr.

consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza sociale è il Dipartimento della sanità e della socialità per il

tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).

Contro

le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le

decisioni su reclamo son impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las,

15.

cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps.

Lo

Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze

decisionali (cfr. consid. 2.5.).

Ritenuto

che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione

o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore

o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.),

questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i

ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte

dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo.

Nel

caso di specie la domanda di prestazioni assistenziali dei ricorrenti,

inoltrata dapprima al Comune di __________ che l’ha trasmessa al Comune di __________,

a causa della mancanza di alcuni documenti (cfr. doc. A5; A2; consid. 1.4.;

1.6.), non ha ancora permesso di fissare un appuntamento con lo Sportello Laps

di __________, come previsto dalla legge, il quale poi, una volta determinata

l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale (cfr. art. 13 Reg.Laps),

trasmetterà all’USSI, quale autorità competente ex art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1

lett. a Reg.Las, la richiesta per l’emissione della relativa decisione (cfr.

consid. 2.4.).

A

questo stadio all’USSI, dunque, non è ancora pervenuta alcuna domanda di prestazioni

assistenziali in relazione alla quale poteva e doveva emanare una decisione.

Non

risulta, peraltro, che gli insorgenti, quando erano in attesa di “prendere” il

domicilio civile ad __________ (o meglio di regolarizzare il domicilio, visto

che dagli atti emerge che già dal 2018 i medesimi abitavano ad __________ dove

avevano il centro dei loro interessi; cfr. doc. A4; consid. 1.2.), si siano

rivolti direttamente all’USSI conformemente all’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps

(cfr. consid. 2.5.) senza che quest’ultimo provvedesse a emettere una

decisione.

In

simili condizioni, siccome l’USSI non è ancora stato investito della procedura

concernente la domanda di assistenza sociale dei ricorrenti, il ricorso per

denegata giustizia del 3 maggio 2024 contro il Comune di __________ che non è

l’autorità competente a emettere una decisione in materia di assistenza sociale

secondo la Las è irricevibile.

2.9

L’impugnativa

si rivela comunque inammissibile anche per quanto riguarda specificatamente il

modo di operare del Comune resistente.

In

primo luogo, la parte ricorrente, censurando la circostanza che l’Ufficio

comunale socialità continui a chiedere nuovi documenti, quando “tutte le

informazioni, le dichiarazioni e di documenti disponibili erano già stati

trasmessi al Comune di __________ con la richiesta di assistenza sociale del 21

novembre 2023” (cfr. doc. I pag. 6), senza che venga emessa una decisione,

sostiene di fatto che l’Ufficio del Comune di __________ che si sta occupando

della domanda di assistenza sociale con richiesta in via cautelare di un

soccorso d’emergenza (cfr. doc. A3 pag. 2; consid. 1.1.) dei coniugi RI 1 e RI

2.

impedisca il prosieguo dell’iter procedurale.

Al

riguardo dall’esame delle carte processuali emerge che l’Ufficio comunale

socialità ha richiesto dei documenti rilevanti (come, nel recente scritto del

23.

aprile 2024 – il quale, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, non

costituisce una decisione informale, non trattandosi di un atto

unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica

concreta e individuale in maniera imperativa; cfr. art. 5 cpv. 1 PA; DTF 139 V

143.

consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V

189.

consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463 –,

l’ultima notifica di tassazione, copia degli estratti conto bancari da ottobre

2023.

a marzo 2024, ecc.; cfr. doc. A2; consid. 1.6.) per determinare il diritto

alle prestazioni assistenziali o comunque uno stato di indigenza che dia diritto

all’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. (cfr. doc. A2; A5).

Se,

tuttavia, gli insorgenti ritengono di avere validi motivi che possono rendere

tali documenti non necessari, dovrebbero fornirne le ragioni all’Ufficio

comunale socialità e chiedere di procedere a fissare l’appuntamento con lo

Sportello Laps di __________, coinvolgendo se del caso direttamente anche il

Municipio.

Si

ricorda, infatti, che la gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti

comunali compete esclusivamente al Municipio (cfr. art. 110 cpv. 1 lett.

e LOC; 106 lett. a e d LOC; art. 125 ss. LOC).

L'Autorità di vigilanza, ovvero di regola la Sezione degli enti locali, non ha

per contro alcun potere di intervento e di sorveglianza sui collaboratori

comunali (cfr. https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/vigilanza).

Lo

stesso vale per il TCA, per cui anche da questo profilo il ricorso per denegata

giustizia a tale proposito è irricevibile.

2.10

In

secondo luogo, giova osservare che con la domanda di prestazioni assistenziali

del 21 novembre 2023 trasmessa per competenza all’Agenzia comunale AVS del

Comune di __________ dal Comune di __________ (cfr. doc. A3; consid. 1.1.) e

con lo scritto del 17 aprile 2024 dell’avv. RA 1 al Municipio di __________ -

Ufficio comunale socialità (cfr. doc. A5; consid. 1.5.) i coniugi RI 1 e RI 2

hanno postulato la concessione di un soccorso d’urgenza (“Nothilfe”) quale

misura provvisionale.

È

vero che di regola l’esame di una domanda di aiuto in situazioni di bisogno ai sensi

dell’art. 12 Cost. spetta comunque all’USSI, quale autorità competente nel

settore dell’assistenza sociale designata a livello cantonale (cfr. pure

consid. 2.6.).

Per

l’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. valgono le considerazioni sviluppate al

consid. 2.8.

È

altrettanto vero, però, che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in

proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di

sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di

bisogno (cfr. consid. 2.7.).

In

effetti il Comune di __________ dispone di un Regolamento comunale sull’aiuto

sociale (cfr. consid. 2.7.) che all’art. 1, facendo riferimento all’art. 53

cpv. 2 Las, prevede che l'aiuto sociale comunale è istituito a favore di

persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto

puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo

riconducibile a bisogni di prima necessità.

Sia

il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las che dell’art. 2 del Regolamento comunale

sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo potestativo (cfr. consid.

2.7.).

Inoltre

l’art. 2 del Regolamento in questione sancisce pure che l'interessato deve

dimostrare al momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni

da parte di altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda

di aiuto formulata.

In

ogni caso, siccome l’art. 9 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale

contempla il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del

Municipio (cfr. consid. 2.7.), se quest’ultimo non emette un provvedimento

riguardo all’aiuto sociale comunale è possibile interporre ricorso per

denegata/ritardata giustizia.

A

tale proposito è del resto utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della

Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni

degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni

sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non

disponga altrimenti.

Giusta

l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

24.

settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Ex art. 67 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)

può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente

l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo

rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del

Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).

Competente

per il contenzioso in merito all’aiuto sociale puntuale da parte del Comune è,

dunque, il Consiglio di Stato.

Il

ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo considerare che i

ricorrenti, chiedendo un soccorso d’emergenza provvisionale fino alla crescita

in giudicato della decisione in merito alle prestazioni assistenziali, hanno

postulato un aiuto sociale da parte del Comune di __________, nel senso di un

aiuto puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario

momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (cfr. art. 1 Regolamento

comunale sull’aiuto sociale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di

competenza ratione materiae.

Il

TCA non ignora che il Comune di __________, il 6 dicembre 2023, ha trasmesso la

richiesta di aiuto sociale degli insorgenti del 21 novembre 2023 (cfr. doc. A4;

consid. 1.2.), rispettivamente l’avv. RA 1 ha inviato lo scritto del 17 aprile

2023.

(cfr. doc. A5; consid. 1.4.), all’Ufficio comunale socialità e non al

Municipio, competente in ambito di aiuto sociale comunale secondo il relativo

Regolamento.

Tuttavia

la richiesta iniziale dei ricorrenti del 21 novembre 2023 stata inoltrata

direttamente al Comune di __________, mediante l’avv. RA 1 (cfr. doc. A3;

consid. 1.1.), il quale, il 17 aprile 2024, ha fatto esplicito riferimento a

tale circostanza e alla domanda di un soccorso d’emergenza (“Nothilfe”) del 21

novembre 2023 (cfr. doc. A5).

Ne

discende che a tutela degli insorgenti, limitatamente all’aspetto dell’aiuto

sociale previsto dal Regolamento comunale

del Comune di __________, gli atti

sono trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr.

art. 4 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca).

2.11

Per

completezza è utile rilevare che nell’impugnativa è stato fatto riferimento

alla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo VB.2019.00742

consid. 1.1., dove è indicato che “Der Rechtsweg

für die Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde folgt jenem, der

auch gegen die aus Sicht der beschwerdeführenden Person verzögerte oder

verweigerte Anordnung zur Verfügung stünde (statt vieler VGr, 24. Mai

2018, VB.2017.00751, E. 1.4, mit Hinweis auf RB 2005 Nr. 13). In

sozialhilferechtlichen Angelegenheiten steht gegen bezirksrätliche

Rekursentscheide die Beschwerde an das Verwaltungsgericht offen. Dieses ist

demzufolge auch für die Behandlung der vorliegenden Rechtsverzögerungs- bzw.

Rechtsverweigerungsbeschwerde zuständig” (cfr.

doc. I).

Tale

principio è corretto ed è stato menzionato anche al consid. 2.10. in relazione

all’art. 67 LPAmm.

In

concreto, però, esso non può essere richiamato per giustificare un’eventuale

competenza del TCA.

Da

un lato, infatti, nel Cantone Ticino, come esposto sopra, competente per

emanare le decisioni relative alle prestazioni assistenziali è l’USSI.

Le

stesse possono essere impugnate con reclamo all’USSI stesso, mentre le

decisioni su reclamo con reclamo al TCA (cfr. art. 65 cpv. 1 Las e 33 Laps).

Di

conseguenza questa Corte è pure competente per i ricorsi per denegata giustizia

contro l’USSI qualora si contesti la mancata emanazione da parte di tale

Ufficio di un determinato provvedimento.

Dall’altro,

il ricorso del 3 maggio 2024 al TCA è stato, invece, interposto nei confronti

del Municipio di __________ le cui risoluzioni in linea di principio vanno

contestate non dinanzi al TCA, bensì con ricorso al Consiglio di Stato (cfr.

consid. 2.10.).

2.12

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid.

2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

2.13

Deve

ancora essere verificato se i ricorrenti possono essere posti al beneficio del

gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 2).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si

estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv.

1.

LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della

procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti

davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.14

La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000.

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9.

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del

19.

gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122

I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021

del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid.

2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del

18.

settembre 2019 consid. 2.11.

2.15

Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253.

consid. 3b).

Alla

luce, in particolare, della Las, della Laps, dei relativi Regolamenti e della

LOC, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della

documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per emettere

decisioni concernenti il diritto a prestazioni assistenziali secondo la Las è

l’USSI e non direttamente l’Autorità comunale, rispettivamente che per quanto

attiene all’aiuto sociale comunale e quindi per quanto di competenza del

Comune, l’autorità di ricorso è il Consiglio di Stato, emerge in modo indubbio

che l’impugnativa degli insorgenti per denegata/ritardata giustizia contro il

Municipio di __________, già di primo acchito, si rivelava irricevibile.

Al

riguardo cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2019.26 del 20 agosto 2019

consid. 2.4., il cui ricorso al TF è stato respinto con giudizio 8C_655/2019

dell’8 gennaio 2020.

Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§

Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato conformemente a

quanto indicato al consid. 2.10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. L’istanza tendente alla concessione del

gratuito patrocinio è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti