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Decisione

42.2024.17

A beneficiaria di AS (2002) applicato a torto riduzione 20% forfait di mantenimento per giovani adulti con propria econ. domestica che non lavorano o non seguono formaz. Scopo riduz. 20% è disincentivare inattività. Ric., tuttavia, per motivi di salute non può svolgere formaz. o attiv. lavorativa

30 settembre 2024Italiano52 min

i. Altre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.17

rs

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 13

maggio 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 28 agosto 2023

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha

riconosciuto a RI 1, nata il __________ 2002 e al beneficio dell’assistenza

sociale dal mese di luglio 2023 (cfr. doc. 409; 424; 94), una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 1'933 per il mese di settembre 2023.

In tale provvedimento

l’amministrazione ha precisato:

" (…) In

applicazione delle vigenti direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali, il suo forfait di mantenimento (FM) è stato ridotto del 20% (da

CHF 1031.00 a CHF 825.00, computando la differenza di CHF 206.00 mensili, pari

a CHF 2472.00 annui, alla voce “243 - ogni altro reddito” della tabella di

calcolo).

Tale riduzione è applicata nel caso in cui un

giovane adulto:

-

non segue una formazione

-

non partecipa a misure orientate all’inserimento verso il mercato del lavoro

-

non svolge alcuna attività lucrativa adeguata

-

non accudisce figli propri” (Doc. 14)

1.2. Il 20 settembre 2023 RI 1 ha

interposto personalmente reclamo contro la decisione del 28 agosto 2023,

contestando la riduzione del 20% del proprio forfait di mantenimento e

asserendo di non poter frequentare eventuali provvedimenti per questioni di

salute attestate da medici. La medesima ha, altresì, precisato di aver lavorato

nei tre anni precedenti, percependo indennità giornaliere (AI), ma di aver

dovuto interrompere per motivi medici e di essersi conseguentemente rivolta

all’assistenza sociale in attesa di una decisione da parte dell’AI (cfr. doc.

13).

1.3. Con decisione su reclamo del 13 maggio

2024 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 28 agosto 2023,

ritenendo corretta la riduzione del 20% del fabbisogno minimo, siccome RI 1 è

una giovane adulta in un’economia domestica propria che, a prescindere dalle

giustificazioni addotte dalla stessa, non segue una formazione, non partecipa a

misure orientate all’inserimento verso il mercato del lavoro, non svolge alcuna

attività lucrativa adeguata e non accudisce figli (cfr. doc. A2).

1.4. Contro il provvedimento del 13

maggio 2024 RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso

al TCA, chiedendo l’annullamento dello stesso, il riconoscimento di una

prestazione assistenziale calcolata sulla base di un forfait di mantenimento

non ridotto del 20%, nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 11-12).

La parte ricorrente, a sostegno

delle proprie pretese, ha segnatamente addotto che “la riduzione del forfait

di mantenimento per i giovani adulti tra i 18 e i 25 anni che non stanno

seguendo una formazione, non stanno lavorando o partecipando a misure di

integrazione o non hanno famiglia, si inserisce nel contesto più ampio di

favorire l’integrazione sociale e professionale di questa fascia di persone ed

ha un carattere punitivo per quei giovani che, malgrado ne sarebbero in grado,

non si attivano per un’integrazione sociale e professionale” (cfr. doc. I

pag. 8).

Al riguardo la rappresentante di RI

1 ha sottolineato che le Raccomandazioni COSAS capitolo C.6.2 nota 5c prevedono,

in effetti, che “all’inserimento professionale durevole dei giovani e dei

giovani adulti deve essere attribuita la massima priorità. Essi devono portare

a termine una prima formazione consona alle loro capacità”.

A mente della parte ricorrente la

riduzione del 20% del forfait di mantenimento ha, dunque, l’obiettivo di

disincentivare un atteggiamento passivo del giovane adulto e di favorire così

un suo attivarsi dal punto di vista formativo e/o professionale (cfr. doc. I

pag. 8).

È stato poi evidenziato che

l’insorgente, per motivi medici che hanno condotto al riconoscimento di una

rendita intera di invalidità, non è in grado di seguire una formazione, né di svolgere

un’attività lavorativa o un provvedimento integrativo, e quindi non può

beneficiare di un forfait di mantenimento non ridotto (cfr. doc. I pag. 8-9).

La rappresentante dell’insorgente

ha aggiunto che, se secondo la giurisprudenza e la dottrina è possibile

prevedere per i giovani adulti che non sono in formazione e non svolgono

provvedimenti di integrazione professionale o un’attività lavorativa - e che

perciò implicitamente non si sforzano a sufficienza per raggiungere

un’integrazione sociale e professionale - una riduzione del forfait di

mantenimento, ciò non significa che i giovani adulti vadano trattati tutti allo

stesso modo, senza tenere conto della loro situazione specifica.

Facendo riferimento, in dottrina,

a Guido Wizent, la medesima ha sottolineato che una riduzione ha senso ed è

giustificata unicamente nel caso in cui, tramite la decurtazione, il giovane

adulto può, se desidera evitarla, attivarsi per integrarsi professionalmente e

socialmente e se l’obbligo di ridurre il danno è esigibile dal giovane adulto

(cfr. doc. I pag. 9).

È stato rilevato che, invece, in

concreto la riduzione del forfait di mantenimento non tiene conto della

situazione specifica della ricorrente ed è, pertanto, arbitraria ai sensi

dell’art. 9 Cost.

Al riguardo è stato puntualizzato

che in simili condizioni l’applicazione rigida delle Direttive cantonali (cifra

1.2.b) e delle Raccomandazioni COSAS (capitolo C.3.2) viola i principi generali

di proporzionalità ed esigibilità ai quali devono orientarsi le autorità nel

loro agire e che sono contemplati al capitolo F.1 delle Raccomandazioni COSAS).

Secondo la parte ricorrente la

riduzione del 20% è, inoltre, lesiva del divieto di discriminazione sancito

dall’art. 8 cpv. 2 Cost.

Infatti l’applicazione rigida

della cifra 1.2.b Direttive cantonali e del capitolo C.3.2 delle

Raccomandazioni COSAS, senza considerare la particolare condizione del singolo

giovane adulto, porta, come è il caso nella presente fattispecie in cui la sua

menomazione psichica rende l’insorgente disabile ai sensi della Legge sui

disabili, ad una discriminazione indiretta di quei giovani adulti disabili che,

a causa della loro problematica, non sono in grado di svolgere una formazione o

un provvedimento di integrazione sul mercato del lavoro o un’attività lavorativa

(cfr. doc. I pag. 9-10).

1.5. Nella

sua risposta del 3 luglio 2024 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa,

rilevando:

" (…) La

riduzione del 20% del forfait previsto dalle CSIAS non corrisponde ad un

incentivo bensì corrisponde ad una riduzione dovuta a dei minori costi che un

giovane adulto oggettivamente ha:

• non seguendo una formazione;

• non partecipando a misure orientate all'inserimento verso il

mercato del lavoro;

• non svolgendo alcuna attività lucrativa adeguata;

• non accudendo figli propri.

È per tale motivo che l'USSI ha ridotto per il mese di settembre

2023 il fabbisogno minimo del 20% a RI 1, essendo quest'ultima una giovane

adulta in un'economia domestica che, a prescindere dalle giustificazioni

addotte, non segue una formazione, non partecipa a misure orientate

all'inserimento verso il mercato del lavoro, non svolge alcuna attività lucrativa

adeguata e non accudisce figli. (…)” (Doc. V)

1.6. Il 29 luglio 2024 la RA 1 ha

osservato:

" (…)

1. Rispetto al fatto che la riduzione del 20% sarebbe da imputare

esclusivamente ai minori costi che un giovane adulto avrebbe non essendo in

formazione rispettivamente non svolgendo una misura di integrazione o

un'attività lavorativa oppure non avendo figli, si rileva che tale tesi

potrebbe eventualmente essere ritenuta corretta solo se:

• la decurtazione non fosse limitata ai giovani adulti fino ai 25 anni. Infatti, se la motivazione fosse

effettivamente da ricondurre esclusivamente ai

minori costi, allora

anche dopo il compimento dei 25 anni la persona

adulta che non sta seguendo una formazione o svolgendo

una misura integrativa o lavorando e che non ha figli dovrebbe

continuare ad avere la stessa decurtazione. Non si comprende infatti il motivo per cui questi minori costi

dovrebbero venir tenuti in considerazione solo

fino ai 25 anni, mentre dopo tale età non dovrebbero più portare a nessuna

decurtazione.

In realtà, come esposto nel ricorso, il compimento

dei 25 anni rappresenta nell'ambito dell'aiuto

sociale una sorta di spartiacque. Ai giovani adulti che non hanno ancora compiuto 25

anni viene rivolta una particolare attenzione,

che ha l'obiettivo

di favorire/sostenere/incentivare la loro integrazione professionale rispettivamente sfavorire/evitare/disincentivare un loro atteggiamento passivo in tal senso.

La decurtazione del forfait di mantenimento si inserisce in questo

contesto di disincentivazione

di un atteggiamento passivo. Se il giovane

adulto non si attiva (o studiando o lavorando

o cercando di integrarsi professionalmente)

senza che siano motivi famigliari ad impedirgli di attivarsi in tal senso, il

forfait di mantenimento viene diminuito del 20%, misura che rappresenta

il pendant al supplemento di integrazione quale incentivo riconosciuto a coloro che stanno

svolgendo un percorso di inserimento professionale, formativo o sociale.

• vi fosse una categoria di

giovani adulti con una prestazione sociale "normale". Non vi sono infatti giovani adulti che percepiscono una prestazione assistenziale senza che abbiano o una decurtazione del forfait di

mantenimento oppure che non abbiano un supplemento

di integrazione.

Anche questa "anomalia" depone

per un sistema di incentivi/disincentivi applicato ai beneficiari di prestazioni

con un'età tra i 18 e i 25 anni.

• La Legge non prevedesse, per le

persone che svolgono una formazione, una

misura integrativa o un'attività lavorativa, degli incentivi e dei

supplementi a copertura dei costi che derivano

da tali attività.

La Legge sull'assistenza sociale prevede infatti quale incentivo l'erogazione di un supplemento di integrazione che

va da fr. 100 a

fr. 300 mensili per coloro che svolgono un

percorso di inserimento professionale, di

formazione o una misura motivazionale.

Accanto all'incentivo vengono rimborsate le spese di trasferta e di doppia economia (art. 8a Regolamento LAS).

Sono inoltre riconosciute prestazioni speciali per

coloro che, per

lo svolgimento di una misura, affidano figli di cui hanno la custodia ad una struttura riconosciuta.

Per coloro che conseguono un reddito lavorativo, infine, non viene

computata una

quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di fr. 500 al mese.

Queste misure coprono quindi i maggiori costi che derivano da una formazione rispettivamente una misura di integrazione o da un'attività

lavorativa.

Da ciò si

può dedurre che il forfait di mantenimento corrisponde in realtà all'importo che una persona che non lavora e non partecipa a misure di integrazione necessita per poter far fronte al suo sostentamento. Poiché

coloro che partecipano ad una misura di inserimento o che svolgono un'attività lavorativa sono confrontati/e a costi supplementari dovuti appunto a tale condizione, la LAS prevede un rimborso di tali spese supplementari.

E non il contrario, come invece affermato dall'USSI. L'argomentazione dell'USSI, secondo cui la riduzione del

forfait di

mantenimento sarebbe legata ai minori costi che i giovani hanno non lavorando risp. non partecipando a

misure di

integrazione, sarebbe infatti corretta solo se per coloro che

lavorano non sarebbero previsti i

rimborsi spese che la LAS invece prevede.

• Non fosse previsto che l'unità di riferimento tiene conto non solo della persona richiedente l'aiuto sociale

ma anche dei figli

minorenni di cui ella ha l'autorità parentale.

Anche in questo caso non è quindi

ravvisabile perché il forfait

di mantenimento di un/a giovane adulto/a senza figli debba venir diminuito del 20% perché (come sostenuto dall'USSI) non ha costi legati ai figli,

quando in

realtà non appena ci sono figli il forfait di mantenimento passa

(nel 2024) da fr. 1'031 a fr. 1'577 mensili.

Alla luce di quanto esposto appare evidente che la riduzione del 20% del forfait di

mantenimento per i giovani adulti si inserisce nel contesto di attenzione particolare rivolta ai beneficiari di prestazioni sociali

con un'età

tra i 18 e i 25 anni, attenzione particolare

che si

concretizza in una serie di misure positive (incentivi, sostegni all'integrazione) e in misure negative (disincentivi).

Come esposto nell'atto ricorsuale, questi disincentivi

hanno un senso ed una giustificazione soltanto laddove il/la giovane ha la

possibilità, tramite

il suo comportamento, di influenzare la prestazione che riceve. Nel caso della ricorrente, ciò non è purtroppo possibile. Essendo

totalmente inabile al

lavoro e alla formazione e, quindi, beneficiaria di una rendita di

invalidità intera, ella non ha nessuna possibilità

di sottrarsi alla

decurtazione del 20%

del suo forfait

di mantenimento. (…)” (Doc. VII)

1.7. Il Caposervizio dell’USSI, il 12

agosto 2024, ha trasmesso la decisione emessa il 31 luglio 2024 con cui la

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha assegnato alla ricorrente una

prestazione complementare con effetto retroattivo dal 1° giugno 2023 di

complessivi fr. 1'592.60 al mese da giugno a dicembre 2023 e di fr. 1'586.20

dal 1° gennaio 2024.

La

somma retroattiva di fr. 16'303 (rendite dal 1° giugno 2023 al 31 luglio 2024)

è stata parzialmente compensata per fr. 5'534.05 con le prestazioni assistenziali

corrisposte dall’USSI (cfr. doc. IX; IX1).

1.8. Il 26 agosto 2024

l’amministrazione, in riferimento allo scritto della RA 1 del 29 luglio 2024

(cfr. consid. 1.6.), ha, inoltre, indicato che “non sono stati invocati

argomenti né addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto

da parte dell’USSI” e ha richiamato integralmente, riconfermandone il

contenuto, la risposta di causa (cfr. doc. XI).

1.9. Il doc. XI è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Il

TCA rileva, innanzitutto, che nel

ricorso l’insorgente ha fatto valere la violazione dell’obbligo

di motivare la decisione su reclamo del 13 maggio 2024, e quindi una lesione

del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I pag.

4-5).

Il diritto di essere sentito, di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una

decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi

sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale

obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri

decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione

che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente

posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e all'esame delle

argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17

maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF

8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre

2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF

8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011 consid. 3.2.).

Inoltre, purché la comprensione

non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere

implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

Nella presente fattispecie

l’USSI, nella decisione su reclamo del 13 maggio 2024, ha indicato che il

fabbisogno minimo da conteggiare nel calcolo della prestazione assistenziale

ordinaria spettante all’insorgente per il mese di settembre 2023 vada ridotto

del 20%, poiché la medesima è una giovane adulta in un’economia domestica

propria che, a prescindere dalle sue giustificazioni, non è in formazione, non

svolge un’attività lavorativa adeguata o una misura orientata all’inserimento

nel mercato del lavoro e non accudisce figli propri (cfr. doc. A2).

È vero che l’amministrazione,

come sottolineato dalla parte ricorrente (cfr. doc., I pag. 5), non ha

precisato chiaramente le ragioni per le quali il fatto che RI 1 sia totalmente

inabile al lavoro e alla formazione - aspetto sollevato nel reclamo (cfr. doc.

13; consid. 1.2.) - non rappresenti un elemento determinante per non decurtare

del 20% il forfait di mantenimento.

L’USSI, tuttavia, con

l’argomentazione addotta nella decisione su reclamo del 13 maggio 2024 appena

riportata, ha tuttavia ritenuto, implicitamente, che la riduzione del

20% del fabbisogno minimo entri in considerazione automaticamente ogni volta in

cui un giovane adulto in un’economia domestica propria, analogamente

all’insorgente, non sia in formazione, non svolga un’attività lavorativa

adeguata o una misura orientata all’inserimento nel mercato del lavoro e non

abbia figli propri da accudire (cfr. doc. A2).

In concreto, ad ogni modo, la

questione di sapere se la decisione su reclamo del 13 maggio 2024 presenti

delle lacune dal profilo della motivazione non merita ulteriori

approfondimenti, siccome il ricorso deve, comunque, essere accolto nel merito

per i motivi che verranno esposti in seguito (cfr. consid. 2.11.).

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari

dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio

2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr.

BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti

minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni (cfr. Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n.

5250, p.tp 3.3).

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (CSIAS; cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002,

pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

2.5. Il p.to C.3. delle linee guida della

Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal

1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme) riguarda

il forfait di mantenimento. Al p.to C.3.1., relativo al “Fabbisogno: in

generale” (gli importi del FM sono aggiornati al 1° gennaio 2023), esse

prevedono:

" 1Il

FM per le economie domestiche private (persone singole o comunità di abitazione

e di vita di tipo familiare) include le voci di spesa seguenti:

a. Alimentazione, bevande e tabacco

b. Abbigliamento e calzature

c. Consumi energetici (escluse le spese accessorie)

d. Gestione generale dell’economia domestica

e. Cura personale

f. Spese di trasporto (trasporti pubblici locali)

g. Comunicazioni a distanza, Internet, radio/TV

h. Formazione, tempo libero, sport, intrattenimento

Fatti

i. Altre

1bisIl forfait di mantenimento è determinato in

funzione del numero di persone che condividono la stessa economia domestica. La

differenza nella struttura dei consumi fra adulti e bambini non è rilevante

nell’ambito del forfait globale. Si applicano gli importi seguenti:

Composizione dell’economia Scala di

equivalenza FM fr/mese FM per pers./mese

Domestica

1 persona 1.00 fr.

1'031 fr. 1’031

Considerandi

2.

persone 1.53 fr.

1'577 fr. 789

3.

persone 1.86 fr.

1'918 fr. 639

4.

persone 2.14 fr.

2'206 fr. 552

5.

persone 2.42 fr.

2'495 fr. 499

Per ogni ulteriore +

fr. 209

persona

3Gli importi forfettari consentono ai beneficiari del sostegno

di gestire autonomamente il proprio reddito disponibile (libertà di

disposizione).

4L’adeguamento al rincaro del forfait di mantenimento

viene effettuato nella medesima misura percentuale dell’adeguamento al rincaro

applicata alle prestazioni complementari all’AVS/AI, al più tardi con un

differimento di un anno. Gli importi sono arrotondati al franco superiore.”

Al p.to C.3.2.,

concernente il “Fabbisogno di base: in particolare”, le norme CSIAS sanciscono

segnatamente:

" 1Condizioni

abitative e di vita particolari possono giustificare un adeguamento del forfait

per il mantenimento.

Persone che vivono in comunità abitative

d’interessi

2Il FM è determinato indipendentemente dalle dimensioni

complessive dell’economia domestica. Esso è commisurato sulla base del numero

di persone facenti parte dell’unità di riferimento. Il corrispondente

fabbisogno di base è ridotto del 10%.

Giovani adulti

3Per far fronte al proprio mantenimento, ai giovani

adulti che vivono in comunità abitative d’interessi è corrisposta la quota

parte del fabbisogno di base calcolato per un’economia domestica di due

persone.

4In caso di giovani adulti in un’economia domestica

propria, il FM è ridotto del 20% se il o la giovane adulto/a:

a. non

partecipa alle formazioni o alle misure finalizzate all’integrazione nel

mercato del lavoro

b. non svolge nessuna attività lucrativa adeguata; oppure

c. non accudisce propri figli.”

Dalle

relative “spiegazioni” emerge:

" Nell’ambito

dell’aiuto sociale, per «giovani adulti» si intendono tutte le persone di età

compresa fra i 18 e i 25 anni (entrambi compiuti). Dal giorno del compimento

del 25° compleanno, la persona non è più designata quale giovane adulto.

Se dei giovani adulti vivono in un’economia

domestica propria senza che siano adempiuti i requisiti per il finanziamento di

questa modalità abitativa, dopo un adeguato periodo transitorio il calcolo del

sostegno avverrà come per i giovani adulti in comunità abitativa d’interessi e

si dovrà verificare l’eventualità di un trasloco in un alloggio più conveniente.”

(cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_3_2?effective-from=20210101)

A proposito dei giovani adulti le

norme CSIAS rinviano, poi, negli “strumenti pratici” ai seguenti contributi:

-

Junge Erwachsene in der

Sozialhilfe, Grundlagen SKOS 2021;

-

Ermöglicht die Sozialhilfe jungen

Erwachsenen eigenes Wohnen?, Praxisbeispiel ZESO 4/2017

(cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_3_2?effective-from=20210101)

La CSIAS, in “Junge Erwachsene in

der Sozialhilfe”, ha indicato:

" Junge

Erwachsene haben ein erhöhtes Armutsrisiko, da die Lebensphase zwischen 18 und

25.

Jahren geprägt ist von Übergängen in Bezug auf Ausbildung, Beruf,

Arbeitsstelle, Familie und allenfalls eigene Kinder. Für die Sozialhilfe ist es

von besonderem Interesse, das Armutsrisiko der jungen Erwachsenen zu

reduzieren, um angesichts des jungen Alters einer langen Unterstützungsdauer,

respektive hohen Folgekosten, entgegen zu wirken.

(…)

Die Ursachen der hohen Sozialhilfequote junger Erwachsener finden

sich einerseits in den zahlreichen Übergängen, die in diesem Alter zu

bewältigen sind. Andererseits betreffen eine schlechte wirtschaftliche Lage

Jugendliche und junge Erwachsene in stärkerem Ausmass als die Gesamtbevölkerung

(Rudin et. al., 2018).

Für den erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt ist vor allem die

Ausbildung von grosser Bedeutung. Junge Erwachsene mit mangelnder Ausbildung

sind in der Sozialhilfe deutlich übervertreten.

(…)

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) empfiehlt in

ihren Richtlinien, bei jungen Erwachsenen der nachhaltigen beruflichen

Integration höchste Priorität beizumessen: Sie sollen wenn möglich eine ihren

Fähigkeiten entsprechende Erstausbildung abschliessen (SKOS-RL C.6.2

Erläuterungen c). (…)” (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/grundlagen_und_positionen/grundlagen_und_studien/210126_Junge_Erwachsene_in_der_Sozialhilfe_d.pdf)

In

effetti dalle “spiegazioni” relative al p.to C.6.2. “Formazione” emerge che

all’inserimento professionale durevole dei giovani e dei giovani adulti deve

essere attribuita la massima priorità. Essi devono portare a termine una prima

formazione consona alle loro capacità (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101).

In merito al fabbisogno minimo

per i giovani adulti in “Junge Erwachsene in der Sozialhilfe” è precisato:

" Bei der

Ausrichtung der Sozialhilfe für junge Erwachsene hat die SKOS in ihrem

Monitoring 2018 gewisse Unterschiede festgestellt. In den SKOS-Richtlinien

(SKOS-RL 6 C.3.2) wird empfohlen, bei jungen Erwachsenen die Berechnung des

Grundbedarfes der jeweiligen Wohnsituation anzupassen. Der Grundbedarf soll

nicht generell für alle jungen Erwachsenen gekürzt werden: Jungen Erwachsenen,

die arbeiten, eine Ausbildung machen oder eigene Kinder betreuen, soll - sofern

ein Leben in einem eigenen Haushalt ausnahmsweise gerechtfertigt ist - der

normale Grundbedarf angerechnet werden. Das SKOS-Monitoring 2018 zeigt jedoch,

dass für junge Erwachsene der Grundbedarf sehr unterschiedlich ausgerichtet und

die effektive Lebenssituation nicht immer berücksichtigt wird. Auch wird in

zwei Kantonen die Altersgrenze für junge Erwachsene breiter ausgelegt (bis 30

respektive 35 Jahren). Weiter ist beim Grundbedarf für junge Erwachsene darauf

zu achten, dass die vorgesehenen Anreize für Ausbildung, berufliche Integration

oder Erwerbstätigkeit angewendet werden. Beispielsweise gewähren 12 Kantone auf

Löhne von Lernenden einheitlich einen Einkommensfreibetrag (Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe, 2018, S. 6, 15).”

Claudia Hänzi, vicepresidente del

Comitato direttore della CSIAS, nel contributo “Ermöglicht die Sozialhilfe

jungen Erwachsenen eigenes Wohnen?”, pubblicato in ZESO 4/2017, ha osservato:

" (…) Per 1. Januar 2016 sind die SKOS-Richtlinien angepasst worden. Seither

gelten für junge Erwachsene, also Personen zwischen dem vollendeten 18. und dem

vollendeten 25. Altersjahr, besondere Empfehlungen bei den Wohnkosten

(SKOS-Richtlinien, Kapitel B.4). Von jungen Erwachsenen ohne abgeschlossene

Erstausbildung wird erwartet, dass sie bei ihren Eltern wohnen. Ist dies nicht

möglich, beispielsweise wegen Vorfällen häuslicher Gewalt, hocheskalierten

Konflikten, psychischer Erkrankung oder Verwahrlosung der Eltern, soll der

Bezug einer anderen günstigen Wohngelegenheit (z.B. einer Wohngemeinschaft)

ermöglicht werden. Ein eigener Haushalt wird nur in Ausnahmefällen gewährt.

Solche sind beispielsweise bei bestimmten psychischen Erkrankungen (Angststörungen)

gegeben oder wenn die Betroffenen schon eigene Kinder haben.

Liegen die Voraussetzungen für einen eigenen Haushalt

beziehungsweise das Leben in einer Wohngemeinschaft nicht vor, kann vor einem

Auszug aus dem Elternhaus die Übernahme der Wohnkosten verweigert werden, womit

die betroffene Person faktisch gezwungen ist, im elterlichen Haushalt wohnen zu

bleiben.” (cfr. https://skos.ch/zeitschrift-zeso/archiv/2017)

2.6

Per completezza è utile rilevare

che la riduzione del 20% del forfait di mantenimento da applicare ai giovani

adulti con economia domestica propria che non partecipano alle formazioni o

alle misure finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro, non svolgono

nessuna attività lucrativa adeguata e non accudiscono propri figli rappresenta

un inasprimento delle direttive emesse dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

introdotto a partire da inizio 2016 (cfr. Artias,

Association romande et tessinoise des instituctions de l’aide social, Révision

des normes CSIAS et défis pour l'aide sociale, dicembre 2015, pag. 2-4; Guido Wizent, Sozialhilferecht, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2023, p.to

922.

pag. 392).

In effetti le norme COSAS, valide

fino alla fine del 2015, al p.to H.11 precisavano, da un lato, che “la

specifica situazione di vita dei giovani adulti (ossia le persone fra i 18

anni compiuti e i 25 anni compiuti) durante il periodo che intercorre fra la

scuola, la formazione professionale e l’entrata nel mondo del lavoro, e il

paragone con le persone non sostenute che vivono in una situazione analoga

richiedono un’applicazione differenziata delle norme di sostegno in vigore e

l’attribuzione di una priorità assoluta alle misure di inserimento

professionale”.

Dall’altro, che nei casi

giustificati si riconosceva ai giovani adulti l’economia domestica propria, “(…)

per esempio, quando una giovane persona adulta, prima di aver avuto bisogno di

un sostegno, abbia finanziato la propria economia domestica tramite il reddito

proveniente dalla sua attività professionale. In linea di principio, in tal

caso non le si deve chiedere di tornare a vivere presso i propri genitori:

semmai le si può chiedere di trovarsi un alloggio più vantaggioso. La persona

ha quindi diritto al forfait per il mantenimento secondo il capitolo B.2 delle

direttive COSAS. Se, in caso di non osservanza degli obblighi o delle

direttive, le prestazioni fossero ridotte, saranno applicate le disposizioni

del capitolo A.8.”

Il capitolo B.2 specificava, in

generale, da quali elementi era costituito il forfait di mantenimento e gli

importi, mentre il capitolo A.8 riguardava le condizioni di riduzione e

soppressione della prestazione. In particolare era indicato, senza specifici

riferimenti ai giovani adulti, che la riduzione delle prestazioni poteva avere

luogo quale sanzione in caso di mancato rispetto delle condizioni definite o di

violazione degli obblighi legali e che “a titolo di sanzione, il forfait di

mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di

12.

mesi, tenendo conto del principio di proporzionalità. Inoltre, le

prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di

integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse.

Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della

situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità di assistenza”.

Con effetto da gennaio 2016 le

raccomandazioni COSAS sono, invece, state modificate come segue:

" B.4

Giovani adulti

Nell’ambito del sostegno sociale con il

termine „giovani adulti“ s’intendono tutte le persone tra il 18.mo e il 25.mo

anno d’età (entrambi compiuti).

La specifica situazione di vita dei giovani

adulti nel periodo tra scuola, formazione professionale ed entrata nel mondo

del lavoro (cfr. Guida pratica; H.11) confrontata con quella di persone in

analoga situazione, ma non beneficiari di aiuto sociale, impongono una

sostanziale differenza nell’applicazione delle attuali norme di sostegno.

Le misure di formazione e d’integrazione

sono elementi centrali per questo gruppo sociale. I giovani adulti che

beneficiano di prestazioni sociali non devono però, per questo motivo, essere

avvantaggiati rispetto ai giovani nelle medesime condizioni ma con redditi

modesti e che non beneficiano di prestazioni.

Dai giovani adulti che non hanno terminato

la loro prima formazione, ci si attende che abitino ancora presso i loro

genitori sempre che non sussistano conflitti insormontabili. Qualora si

giustifichi una residenza separata dall’economia domestica dei genitori, i

giovani adulti devono allora cercare un alloggio conveniente in una comunità

abitativa d’interessi. La conduzione di un’economia domestica propria è

finanziata solo in casi particolari.

(…).

Giovani adulti con economia domestica propria

Se per motivi impellenti è riconosciuta la conduzione di una

propria economia domestica, l’aiuto è erogato sostanzialmente secondo i

capitoli B.2 e B.3.

Il fabbisogno per il mantenimento è ridotto del 20% nei casi in

cui il o i giovani adulti:

– non partecipano alle formazioni o misure orientate

all’integrazione verso il mercato del lavoro;

– non svolge alcuna attività lucrativa adeguata;

– non si occupa della cura di un proprio figlio.

Nel caso non vi siano le premesse per un’economia domestica

propria, dopo un adeguato periodo transitorio per la ricerca di un alloggio più

conveniente, il calcolo del sostegno avviene come per i giovani adulti in

comunità abitativa d’interessi.”

Per quanto concerne, infine, la

versione valida dal gennaio 2021 cfr. consid. 2.5.

2.7

Il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito

della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale

Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine

entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um

eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen). “

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al

consid. 2.2. indicato dal TF, anche consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von

Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die

Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der

Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind

damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien

erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale

Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In

effetti le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2

maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;

STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;

STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.8

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive cantonali riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono, conformemente a quanto

contemplato dalle norme CSIAS alle quali rinvia la Las (cfr. consid. 2.4.;

2.5.), i seguenti forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1.

persona

1’031.-- / mese

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare”

Inoltre le Direttive enunciano:

" (…)

1.2

Forfait globale giovani adulti

Condizioni abitative e di vita particolari possono giustificare un

adeguamento del forfait per il mantenimento dei giovani adulti (18 - 25 anni

compiuti).

a. Giovani adulti che vivono con i genitori

In questi casi è riconosciuto un forfait mensile di 600 franchi.

L’USSI può chiedere, salvo in caso di conflitti insormontabili, di

continuare a vivere con i genitori, fintanto che non sarà raggiunta l’indipendenza

economica e non garantisce ulteriori prestazioni se il trasferimento non viene

autorizzato.

b. Giovani adulti che hanno un’economia domestica propria

Il forfait mensile si riduce del 20% nei casi in cui il/i

giovane/i adulto/i:

· non segue una formazione;

· non partecipa a misure

orientate all’inserimento verso il mercato del lavoro;

· non svolge alcuna

attività lucrativa adeguata;

· non accudisce figli

propri.” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Per il 2024 non sono state

previste modifiche rispetto alla versione del 2023 (cfr. BU 41/2023 del 22

dicembre 2023 pag. 416).

2.9

In relazione ai giovani adulti va

ancora rilevato che in dottrina Guido

Wizent, in Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit Ein Handbuch, Dike

Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2014, pag. 386-388, ha sottolineato:

" (…) Die

jungen Erwachsenen zwischen dem vollendeten 18. Altersjahr und dem vollendeten

25.

Altersjahr1419 unterliegen im

Wesentlichen in zweifacher Hinsicht einem sozialhilferechtlichen Sonderregime.

Zunächst wird der (beruflichen und sozialen) Integrationsförderung ein sehr

hoher Stellenwert eingeräumt. Das zuständige Sozialamt ist verpflichtet, den

jungen Erwachsenen rasch mit spezifischer Hilfe zur Seite zu stehen.

Hohe Bedeutung wird der vernetzten Zusammenarbeit (Jugendhilfe,

Berufsberatung, Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, usw.) und dem

Gegenleistungsgedanken eingeräumt (s. Kap. H 11-1 und 2 SKOS-RL). Das

wohlklingende Wort „Integrationsförderung“ darf nicht darüber hinweg täuschen,

dass bei jungen Erwachsenen starkes Gewicht auf das Einfordern von

Gegenleistungen gelegt wird, womit eine eigentliche soziale Disziplinierung

erreicht werden soll.

Das Sozialhilferecht setzt mit dem Integrationsauftrag zeitlich

nahtlos fort, was von Verfassung wegen nur für Kinder und Jugendliche bis zur

Vollendung des 18. Altersjahres gilt. Diese haben Anspruch auf Förderung ihrer

Entwicklung (Art. 11 Abs. 1 BV), die als Querschnittsaufgabe von Bund und

Kantonen zu erfüllen ist (Art. 67 Abs. 1 BV) und programmatisch auch im

Sozialzielkatalog zum Ausdruck kommt (Art. 41 Abs. 1 lit. f und g BV). Die Problemlagen

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich beide in der heiklen “Phase

zwischen Schule, Berufsbildung und Arbeitsaufnahme” (Kap. H 11-1 SKOS-RL)

befinden, sind indes durchaus vergleichbar. So nennt z.B. die Marginalie von

Art. 10 SHV 1 GR die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht zu Unrecht in

einem Zug und geht etwa die Basler Strategie zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit richtigerweise von einem sowohl die Kinder, die

Jugendlichen als auch die jungen Erwachsenen umfassenden Ansatz aus, der die

drei Handlungsfelder (Vor-)Schulphase, Übergänge von der Schule in die

Berufsbildung und den Arbeitsmarkt sowie berufliche Desintegration

(Verhinderung einer Negativspirale) beinhaltet.

Des Weiteren können bei den jungen Erwachsenen tiefere Bedarfsansätze

zur Anwendung kommen. Dies fand in der Literatur bisher kaum Beachtung und

beschäftigte offenbar auch die Gerichte nur wenig, interessiert vorliegend aber

näher: Ist ein geringerer Bedarfsansatz überhaupt rechtlich vertretbar?

Die SKOS-RL ziehen in Anwendung ihres Grundsatzes der

Angemessenheit der Hilfe einen Vergleich der unterstützten jungen Erwachsenen

mit solchen, die nicht von der Sozialhilfe unterstützt werden und sich in einer

ähnlichen Lebenslage befinden. Weil erstere nicht besser gestellt werden sollen

als letztere, rechtfertigten sich geringere Grundbedarfs- und Wohnkostenbeiträge.

Dieser Argumentation kann im Grundsatz zugestimmt werden, auch wenn

sie nicht zwingend ist. Es handelt sich um eine spezifische, mit dem jungen

Alter verbundene integrationstendierte Ausprägung des Selbsthilfe und Minderungsgedankens,

die auch vor dem Hintergrund des Aktivierungsparadigmas (aktivierende Sozialhilfe)

zu sehen ist – die „monetäre Anpassung der Sozialhilfe soll verhindern, dass

die Integration durch falsche Anreize in Frage gestellt wird”. Die

Ungleichbehandlung ergibt sich mithin aus der Stoss- und Zielrichtung der

Sozialhilfe (Integration, Prävention).

Jungen Erwachsenen ist i.d.R. zumutbar, bei den Eltern oder

günstig in einer Wohngemeinschaft (Zimmerbenutzung) oder ähnlichem zu leben und

ihr Ausgabeverhalten demjenigen vergleichbarer, nicht unterstützter junger

Erwachsener anzupassen. Dies kann bedeuten, jungen Erwachsenen nur geringere bzw.

gar keine (externen) Wohnkosten sowie einen niedrigeren GBL zu vergüten.

Die jungen Erwachsenen dürfen aber nicht alle über den gleichen

Kamm gezogen werden. Dem Individualisierungsprinzip folgend ist im Einzelfall

stets nach der Zumutbarkeit und der konkreten Reichweite der Minderungspflicht

zu fragen. So kann es einer Person nicht (mehr) zumutbar sein, bei den Eltern

oder günstig in einer Wohngemeinschaft zu leben. In Betracht kommen

schwerwiegende Konflikte mit den Eltern, medizinische Gründe oder das

Vorhandensein eigener Kinder. Auch das Bestehen eines eigenen Haushalts oder

eine bereits erfolgreich absolvierte Erstausbildung bei Unterstützungsaufnahme

kann einer Aberkennung eines eigenen Haushalts entgegenstehen.”

Sempre G. Wizent, in Die Sozialhilferecht, 2°

ed., Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 393, riguardo ai giovani

adulti che dispongono di una propria economia domestica, ha puntualizzato:

" (…)

– Junge Erwachsene mit eigenem Haushalt: Das Führen eines eigenen

Haushaltes wird nur in Ausnahmefällen aus zwingenden Gründen finanziert (zu

denken ist etwa an junge Erwachsene mit eigenen Kindern oder mit gewissen

psychischen Erkrankungen wie Angststörungen). Es werden in diesem Fall die

üblichen Ansätze für Erwachsene ausgerichtet. Liegen keine zwingenden Gründe

für einen eigenen Haushalt vor, erfolgt die Unterstützung nach einer

angemessenen Übergangsfrist wie bei jungen Erwachsenen in einer Zweck-WG; zudem

ist der Umzug in eine günstigere Wohngelegenheit zu prüfen.

Beabsichtigt ein junger Erwachsener, der noch bei den Eltern lebt,

auszuziehen, obwohl die Voraussetzungen für einen eigenen Haushalt respektive

das Leben in einer WG nicht vorliegen, ist hingegen keine Übergangsfrist erforderlich.

In diesem Fall kann vor einem Auszug aus dem Elternhaus die Übernahme der

Wohnkosten

verweigert werden. Damit wird er faktisch gezwungen, im

elterlichen Haushalt wohnen zu bleiben.

Bei jungen Erwachsenen mit eigenem Haushalt in ordentlicher

Unterstützung wird der Grundbedarf aber dann um 20 Prozent reduziert, wenn sie

(a) nicht an einer auf die arbeitsmarktliche Integration ausgerichteten Masnahme/Ausbildung

teilnehmen, (b) keiner angemessenen Erwerbstätigkeit nachgehen oder (c) keine

eigenen Kinder betreuen. Es handelt sich bei dieser Reduktion um eine der per

Anfang 2016 verabschiedeten Verschärfungen der SKOS-Richtlinien.

Die Rechtsgleichheit setzt zu pauschalen Regelungen Grenzen und es

ist m.E. mindestens fraglich, ob diese, im Aktivierungsparadigma wurzelnde

Reduktion mit Sanktionscharakter vor der Rechtsgleichheit und dem sozialen Rückschrittsverbot

(N 205) standhält: Es handelt sich um junge Erwachsene, denen aus zwingenden

Gründen ausnahmsweise ein eigener Haushalt finanziert wird (z.B. bei

schwerwiegenden Konflikten mit den Eltern).

Bedarfsrechtlich sollte allein entscheidend sein, ob diese

Personengruppe mit eigenem Haushalt effektiv geringere Bedürfnisse aufweist als

ältere Erwachsene (tatsächlich vorhandene Bedürfnisunterschiede; qualifiziertes

Begründungserfordernis). Anders formuliert: Verletzungen der beruflichen

Integrationspflicht sollten nicht über die Bedürftigkeit, sondern über das

sozialhilferechtliche Pflichten- und Sanktionssystem geregelt werden.”

2.10

Da quanto esposto sopra si evince

che nel caso dei giovani adulti l’obiettivo principale dell’assistenza sociale

è quello dell’inserimento professionale e sociale e che coloro i quali non

hanno concluso una prima formazione, di principio, devono continuare a vivere

nella stessa economia domestica dei genitori (cfr. consid. 2.5.; 2.6.; 2.9.).

Soltanto a determinate

condizioni, infatti, l’assistenza sociale riconosce ai giovani adulti le spese

per un proprio alloggio indipendente, ad esempio se esistono gravi conflitti

coni genitori o in presenza di una patologia psichica (cfr. consid. 2.5.; 2.9.).

Qualora per un giovane adulto

venga ammesso che la sua situazione è tale da giustificare un’abitazione

indipendente, le norme CSIAS e le direttive cantonali prevedono che il suo

forfait di mantenimento sia ridotto del 20% nel caso in cui non partecipi a una

formazione o a misure finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro, non svolga

alcuna attività lucrativa adeguata e non accudisca propri figli (cfr. consid.

2.5.; 2.8.).

Come visto (cfr. consid. 2.6.),

tale decurtazione è stata introdotta in occasione della revisione delle norme

COSAS (dal 2021 CSIAS) entrata in vigore nel gennaio 2016.

Dal rapporto dell’Associazione romanda e ticinese delle

istituzioni dell’aiuto sociale (Artias), Révision des normes CSIAS et

défis pour l'aide sociale, dicembre 2015, pag. 9, emerge che tale riduzione

rafforza la pressione esercitata sui giovani adulti affinché si inseriscano nel

mercato del lavoro.

Tenendo conto, altresì, del fatto

che, secondo le linee guida CSIAS, all’inserimento professionale durevole dei

giovani e dei giovani adulti deve essere attribuita la massima priorità (cfr.

consid. 2.5.), occorre quindi considerare che la diminuzione del 20% del

fabbisogno minimo ha lo scopo di disincentivare l’inattività di determinati

giovani adulti.

Tale conclusione trova fondamento

anche nella circostanza che il forfait di mantenimento non comprende i costi supplementari

legati alla formazione – oltre ai libri, stampati, articoli di cartoleria – o

le spese connesse allo svolgimento di un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.5.;

Linee guida CSIAS p.to C.3.1.; spiegazioni al p.to C.3.1.; https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_3_1?effective-from=20230101;

Direttive cantonali riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per

il 2023, p.to 1 e le Direttive per il 2024, p.to 1).

Il p.to C.6.2. delle linee guida

CSIAS valide dal gennaio 2021 prevedono, al contrario, delle prestazioni specifiche

in caso di formazione, perfezionamento o riqualifica professionale, e meglio:

" 1La

frequentazione di una scuola, di un corso o di una formazione può comportare

spese supplementari non incluse nel FM.

2Le spese supplementari per gli acquisti e le attività

richiesti dalla scuola o dall’istituto di formazione devono essere presi a

carico a titolo aggiuntivo.

3Ulteriori misure di formazione possono essere prese a

carico se incentivano uno sviluppo positivo dei beneficiari del sostegno.

4Le spese di formazione continua e di perfezionamento

professionale possono essere prese a carico se contribuiscono all’inserimento

professionale e/o all’integrazione sociale dei beneficiari del sostegno.

5Possono essere versati contributi per una seconda

formazione o per una riqualifica professionale se la prima formazione non

permette di conseguire un reddito tale da assicurare l’esistenza.”

Per quanto concerne il Canton

Ticino l’art. 20 cpv. 1 Las enuncia, d’altronde, che le prestazioni speciali

sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio le spese di

formazione (lett. a) e misure che favoriscono l’integrazione sociale e

l’inserimento professionale (lett. d).

Ne discende che l’argomentazione

della parte resistente secondo cui la riduzione del 20% del forfait previsto

dalle CSIAS corrisponde ad una riduzione dovuta ai minori costi a carico di un

giovane adulto che non segue una formazione, non partecipa a misure orientate

all'inserimento verso il mercato del lavoro, non svolge alcuna attività lucrativa

adeguata e non accudisce figli propri (cfr. doc. V; consid. 1.5.) non è

pertinente.

Non si comprende, infatti, quali

costi, compresi nel forfait di mantenimento (cfr. consid. 2.5.; Linee guida

CSIAS p.to C.3.1.; spiegazioni al p.to C.3.1.; https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_3_1?effective-from=20230101;

Direttive cantonali riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per

il 2023, p.to 1 e le Direttive per il 2024, p.to 1), tali giovani adulti

potrebbero risparmiare rispetto a coloro che, per contro, sono, in particolare,

in formazione o svolgono un’attività lucrativa o una misura di inserimento.

È vero che il fabbisogno minimo

comprende pure le spese di trasporto (trasporti pubblici locali; cfr. p.to

C.3.1. Norme CSIAS; p.to 1 Direttive cantonali), le quali sono sostenute

specialmente da coloro i quali devono spostarsi per seguire una formazione o

lavorare.

È altrettanto vero, tuttavia, che

ai costi di trasporto può dover fare fronte anche un giovane adulto che non è

in formazione o non esercita un’attività lavorativa, ma, ad esempio, deve

sottoporsi a visite e cure per motivi di salute.

Pertanto, nel caso di giovani

adulti che non seguono una formazione, non partecipano a misure orientate

all'inserimento verso il mercato del lavoro, non svolgono alcuna attività

lucrativa adeguata e non accudiscono figli propri, l’attuazione di una

riduzione del 20% automatica, in virtù del solo fatto che vi sarebbero minori

costi, a prescindere dalla situazione concreta, non è oggettivamente

giustificata.

In simili condizioni il principio

della riduzione del 20% del forfait di mantenimento deve essere applicato

valutando ogni caso di specie.

Occorre così esaminare se un

giovane adulto che non partecipa a una formazione o a misure finalizzate

all’integrazione nel mercato del lavoro, non svolge alcuna attività lucrativa

adeguata e non accudisce propri figli presenti delle caratteristiche tali da legittimare,

nel calcolo della prestazione assistenziale, una decurtazione del fabbisogno

minimo oppure, al contrario, il computo integrale dell’importo della soglia di

intervento.

2.11

Nell’evenienza concreta dalle carte

processuali emerge che nel 2020 alla ricorrente è stato riconosciuto

dall’assicurazione invalidità il diritto a una formazione professionale.

La

medesima, la quale nel settembre 2020 ha iniziato un apprendistato quale __________

AFC presso la Scuola __________ che avrebbe dovuto concludersi nel giugno 2023

(cfr. doc. 102-103), ha dovuto ripetere il primo anno (cfr. doc. 101). Inoltre,

durante il secondo anno, cominciato nell’agosto 2022, il provvedimento

professionale è stato definitivamente interrotto il 1° giugno 2023 a causa di

un peggioramento del suo stato di salute che l’ha resa inabile alla formazione

dal 26 aprile 2023 (cfr. doc. I pag. 2; doc. 114-119).

In effetti i Dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e __________, medico assistente psichiatria e

psicoterapia, dello __________, a partire dal 3 maggio 2023 (cfr. pure

certificazioni dell’11 maggio, del 22 giugno e dell’11 agosto 2023), hanno

attestato che lo stato clinico di RI 1 giustificava un’interruzione delle

attività scolastiche dal 26 aprile al 30 settembre 2023 (cfr. doc. 114-119).

Il 22 settembre e il 22 novembre

2023.

gli specialisti hanno dichiarato la paziente inabile al lavoro al 100% dal

1° ottobre al 30 novembre 2023, rispettivamente dal 1° dicembre 2023 al 31

gennaio 2024 (cfr. doc. 113; 112).

Nel

maggio 2023 la ricorrente ha presentato domanda di prestazioni assistenziali,

visto che da fine maggio 2023 non ha più percepito l’indennità giornaliera AI

(cfr. doc. I pag. 2; doc. 177; 178; 180).

Con decisione del 27 dicembre

2023.

l’Ufficio AI ha assegnato alla ricorrente una rendita intera di invalidità

(grado di invalidità dell’82%) a decorrere dal 1° giugno 2023 di fr. 1'633.--

al mese.

La

somma retroattiva di fr. 11’431.-- (rendite dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre

2023) è stata parzialmente compensata per fr. 9'798.-- con le prestazioni

assistenziali corrisposte dall’USSI (cfr. doc. 139-140).

Nel provvedimento l’Ufficio AI,

riguardo al “salario con danno alla salute”, ha precisato che “a causa del

danno alla salute, lei non ha potuto terminare nessun tipo di formazione. Non

ha attualmente una capacità lavorativa sufficiente per intraprendere una

formazione e/o un’attività nel mondo dell’economia primaria. Non possiede

competenze spendibili nel mercato libero del lavoro ma soltanto in ambito protetto.

(…)” (cfr. doc. 139-144).

Il 31 luglio 2024 la Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha riconosciuto all’insorgente una

prestazione complementare con effetto retroattivo dal 1° giugno 2023 di

complessivi fr. 1'592.60 al mese da giugno a dicembre 2023 e di fr. 1'586.20

dal 1° gennaio 2024 (cfr. doc. IX1; consid. 1.7.).

2.12

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che l’USSI non ha sollevato alcuna

obiezione circa il fatto che RI 1 disponga di una propria abitazione indipendente

(appartamento di 2 ½ locali) a __________ (cfr. doc. 57: contratto di locazione

concluso nel luglio 2022 con effetto dal 16 settembre 2022).

In effetti l’assistenza sociale

riconosce, eccezionalmente, ai giovani adulti le spese di un proprio alloggio, segnatamente

in presenza di una patologia psichiatrica (cfr. consid. 2.5.; 2.10.).

Il TCA, inoltre, ritiene che la

ricorrente, non essendo nelle condizioni, a causa del suo stato di salute, di

poter svolgere una formazione, un’attività lucrativa adeguata o una misura

orientata all'inserimento nel mercato del lavoro, non abbia effettivamente la

possibilità di evitare l’applicazione della riduzione del 20% del forfait di

mantenimento, ad esempio iniziando una nuova formazione oppure cercando un

impiego.

La decurtazione del 20%, che,

come visto, ha l’obiettivo di disincentivare un’attitudine inattiva di alcuni

giovani adulti (cfr. consid. 2.10.), nel caso dell’insorgente, in ragione delle

sue condizioni di salute, non potrebbe, perciò, in ogni caso sortire tale

effetto.

La riduzione del 20% del

fabbisogno minino attuata dall’amministrazione nel calcolo della prestazione

assistenziale spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2023 non si

rivela, del resto, conforme, in particolare, al diritto all’uguaglianza di trattamento garantito dall’art.

8.

Cost., che risulta violato quando

una decisione fa, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto

importante giustifica oppure sottopone ad un regime identico situazioni che

presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere

necessario un trattamento diverso (cfr. STF 8C_464/2022 dell’8 marzo 2023 consid. 3.4.; STF 8C_249/2020

del 16 luglio 2020 consid. 5.2.2.).

In una sentenza 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 l’Alta Corte,

in proposito, ha stabilito:

" 6.2. Il

principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione

dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente legati. Una decisione è

arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di

senso o di scopo. Essa disattende il principio della parità di trattamento

quando, tra casi simili, fa delle distinzioni che nessun fatto importante

giustifica oppure sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra

di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un

trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere

identiche sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che

riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata

inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad

un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid.

6.1.1

pag. 323; 141 I 235 consid.

7.1

pag. 239 seg. e 141 I 153 consid. 5.1 pag. 157 con rispettivi rinvii).”

In concreto la situazione

dell’insorgente si differenzia in modo rilevante da quella di giovani adulti

che non seguono una formazione, non partecipano a misure orientate

all'inserimento verso il mercato del lavoro o non svolgono alcuna attività

lucrativa adeguata nonostante abbiano la possibilità di intraprendere tutto quanto

necessario al fine di, perlomeno, tentare di porre rimedio alla loro

inattività.

La ricorrente, per quanto attiene

all’importo della soglia di intervento, non va, pertanto, sottoposta allo stesso regime dei giovani

adulti che per scelta restano inattivi.

Nel conteggio della prestazione

assistenziale ordinaria del mese di settembre 2023 spettante a RI 1 non va, di

conseguenza, applicata la riduzione del 20% del forfait di mantenimento.

Il TCA rende comunque attenta

l’insorgente che per tale mese le sono state attribuite retroattivamente anche

una rendita intera di invalidità AI e la PC (cfr. doc. 139-144; IX1; consid.

1.7.).

2.13

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

2.14

L’insorgente, vincente in causa e

rappresentata dall’avv. __________ della RA 1, ha diritto all’importo di fr. 1’500.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Visto

il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I apg. 11 e 12; consid. 1.4.) –

la quale deve essere intesa solo come domanda di assunzione delle spese di

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza

sociale è per principio gratuita (cfr. consid. 2.13.; art. 29 cpv. 1 Lptca) –

è diventata priva di oggetto (cfr. DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022

consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF

8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012

consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30

agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

reclamo del 13 maggio 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché ricalcoli l’importo della prestazione

assistenziale ordinaria del mese di settembre 2023 spettante alla ricorrente.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla ricorrente

l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende

priva d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti