42.2024.18
Ricorso contro decisione su reclamo inviata per raccomandata irricevibile poiché tardivo. Non sussistono motivi per restituire il termine di ricorso
22 luglio 2024Italiano18 min
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.18
CL/sc
Lugano
22 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 maggio 2024 emanata da
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 7
maggio 2024, l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (in seguito:
URAR) ha confermato il provvedimento reso il 7 agosto 2023 nei confronti di RI
1 e quindi la decisione di rimborso di prestazioni assistenziali versate a
quest’ultimo tra il 17 novembre 2021 ed il 31 luglio 2022 per complessivi fr.
3'386.70. Ciò in considerazione del fatto che in quel periodo aveva ricevuto
retroattivamente degli assegni familiari (cfr. all. A1 a doc. I).
1.2. Con ricorso del 13 giugno 2024,
trasmesso a questa Corte “in opposizione alla decisione del 07 maggio 2024
dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati”, RI 1 ha impugnato la
decisione su reclamo emessa dall’URAR.
Egli ha indicato di non accettarla,
facendo valere, in sostanza, di non essersi mai visto accreditare gli assegni
familiari (dei quali pretende di non avere, quindi, beneficiato) alla base
della richiesta di rimborso delle prestazioni assistenziali. Il relativo
ammontare, secondo la tesi ricorsuale, sarebbe invece stato versato “sul
conto della __________” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta di causa del 3 luglio 2024 l’URAR ha proposto, innanzitutto, di
ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, chiedendo, poi, la
reiezione dell’impugnativa nel caso in cui il TCA dovesse considerarla
tempestiva
(cfr. doc. III).
1.4. Con replica del 14 luglio 2024
(pervenuta a questa Corte il 17 luglio successivo), il ricorrente, in relazione
al fatto che a mente della controparte il suo ricorso sarebbe tardivo, fa
valere quanto segue:
"
(…) Innanzitutto la lettera
inviatami da URAR è stata recapitata per raccomandata. Sulla busta contenente
l’articolo che ho allegato è scritta la data 15.05.2024. Dato che è stata
scritta questa data, ho inteso il 15.06.2024 come ultimo giorno per oppormi.
Per questo motivo, se ho frainteso e superato i termini, vi chiedo perdono e
chiedo che il mio ricorso venga valutato. Perché c’è una vittimizzazione molto grave.
Questo denaro mi viene richiesto ingiustamente anche se non ho ricevuto alcun
assegno per figlio o familiari durante il mio soggiorno al __________.” (cfr.
doc. V)
in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L'art.
65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971
stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la
restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui
all'art. 33 Laps.
L'art.
33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È
applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.
3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ex
art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen
des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
Secondo l’art. 38 cpv. 2bis
LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro
firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF
8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29
novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429;
DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24
febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3
settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e
riferimenti ivi menzionati).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF
9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4. Nella presente evenienza, la
decisione su reclamo emessa il 7 maggio 2024 riporta l’indicazione “raccomandata”
(cfr. all. A1 a doc. I) ed in effetti è come invio raccomandato che è stata
inviata quello stesso giorno. Ciò risulta dal sistema di tracciamento degli
invii della Posta, presente agli atti, dal quale emerge pure che l’invio n. __________
è stato recapitato al destinatario, RI 1, l’8 maggio 2024, alle ore 07:57:59
(cfr. doc. 6).
Il
termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha
iniziato a decorrere il giorno seguente, vale a dire da giovedì 9 maggio 2024,
ed è giunto a scadenza venerdì 7 giugno 2024 (non lunedì 10 giugno, come
indicato in sede di risposta di causa dall’URAR; cfr. supra consid. 1.3.).
Il
ricorso del 13 giugno 2024, inviato per raccomandata da RI 1 contro la
decisione del 7 maggio 2024 è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla
scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte (7 giugno
2024).
In
tal senso, non soccorre la posizione del ricorrente la censura secondo cui “Sulla
busta contenente l’articolo che ho allegato è scritta la data 15.05.2024”
(cfr. supra consid. 1.4.).
Giova,
innanzitutto, rilevare che l’etichetta con l’indicazione “15.05 scaden”
apposta sulla busta dell’invio raccomandato dell’URAR non è riconducibile
all’amministrazione.
L’adesivo
in questione è, infatti, chiaramente stato affrancato da “La Posta __________”
ed indica unicamente il termine di giacenza dell’invio di sette giorni (a
partire dal giorno successivo all’intimazione; consid. 2.3.) in caso di mancato
ritiro e di deposito nella buca delle lettere di avviso di ritiro.
RI
1, invece, ha immediatamente provveduto al ritiro senza che nella sua cassetta
postale sia stato depositato alcun avviso di ritiro. Allo stesso, dunque, non
si applicano in ogni caso i 7 giorni supplementari di giacenza per il computo
del termine di 30 giorni (cfr. supra consid. 2.3).
È,
del resto, utile evidenziare che il Tribunale federale ha puntualizzato
che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo
di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento
della notificazione, determinante ad esempio per il computo dei termini
ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il
primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015
consid. 5).
In
proposito cfr. anche STF 9C_584/2021 del 5 gennaio 2022; STF 8C_400/2019 del 13
gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.;
STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018;
STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.2.
2.5. Va ora esaminato se l’insorgente
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla
restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014
del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;
DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati
Fatti
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su reclamo del 7 maggio 2024.
In
effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
Per
quanto attiene all’indicazione sulla busta di invio della decisione su reclamo
(“15.05 scaden”), questo Tribunale rileva che RI 1, da una parte ben era
a conoscenza del giorno in cui la decisione del 7 maggio 2024 gli è stata
notificata, avendo egli provveduto personalmente al ritiro dell’invio
raccomandato in data 8 maggio 2024 (cfr. supra consid. 2.3.; 2.4. e doc. 6) e,
d’altra parte, che la decisione su reclamo indica, chiaramente, che “contro
la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro 30 giorni dalla notifica”
(sottolineatura della redattrice; cfr. all. A1 a doc. I).
Pertanto tale aggiunta, peraltro effettuata
da parte della Posta, non permetteva al ricorrente di legittimamente credere
che il termine per presentare ricorso contro la decisione su reclamo dell’URAR,
ritirata l’8 maggio 2024 ed indicante un termine di 30 giorni dalla notifica
per potere essere impugnata, sarebbe giunto a scadenza il 15 giugno 2024.
Nemmeno
l’asserzione secondo cui il ricorrente non comprenderebbe “molto bene
l’italiano”, sollevata d’altronde per la prima volta unicamente dopo che
l’URAR si è pronunciato sull’intempestività del gravame di RI 1, ne soccorre la
posizione.
Ciò
ritenuto che il medesimo, asseritamente “utilizzando la traduzione”, ha
dimostrato di essere in grado tanto di comprendere il contenuto delle decisioni
rese nei suoi confronti, quanto di impugnarle nei termini (in tal senso, vedasi
anche il reclamo interposto il 20 marzo 2023 contro un’altra decisione di
rimborso in atti; cfr. doc. 34-39) ed ha seguito dei corsi di italiano di
livello B1 (cfr. doc. 263-264).
Posto
quindi che in ogni caso l’indicazione relativa al termine di 30 giorni per
interporre ricorso di cui alla decisione su reclamo del 7 maggio 2024 è chiara
e comprensibile, il TCA rileva che, valutando per mera ipotesi di lavoro
l’eventualità che l’etichetta apposta dalla Posta sulla busta nella quale il
provvedimento è stato intimato fosse stata suscettibile di far sorgere qualche
dubbio al destinatario, l’assistito,
in forza del fatto che l’indicazione “15.05 scaden” contrastava con
quelle sui rimedi di diritto presenti nella decisione intimatagli (cfr. all. A1
Considerandi
a doc. I), avrebbe, comunque, dovuto chiedere ragguagli all’URAR, ciò che egli
invece non ha fatto.
2.7
Alla
luce di tutto quanto appena esposto, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo
del 7 maggio 2024, inoltrato tardivamente il 13 giugno 2024, risulta
irricevibile.
2.8
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”.
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.
2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni