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Decisione

42.2024.19

Ricorso contro decisione su reclamo inviata per raccomandata irricevibile poiché tardivo. Non sussistono motivi per restituire il termine di ricorso

19 agosto 2024Italiano17 min

enti accreditati, coordina e supervisiona i corsi di italiano attraverso il __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.19

CL/gm

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 maggio 2024 emanata da

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo dell’8

maggio 2024, l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (in seguito:

URAR) ha confermato il provvedimento reso il 9 ottobre 2023 nei confronti di RI

1 e quindi la decisione di rimborso di prestazioni assistenziali versate a

quest’ultimo tra il dicembre 2021 e l’ottobre 2022 per complessivi fr. 4'400.-.

Ciò in considerazione del fatto che per quel periodo aveva ricevuto

retroattivamente degli assegni familiari (cfr. all. A1 a doc. I).

1.2. Con scritto datato 10 giugno 2024,

ma consegnato alla posta il 14 giugno successivo (e meglio come emerge dal

francobollo posta A presente sulla busta relativa all’invio in questione), RI 1

ha presentato “ricorso contro la decisione dell’Ufficio per i richiedenti

asilo e i rifugiati dell’8 maggio 2024”. Egli ha contestualmente fatto valere

che, ai sensi dell’art. 33 Las, tra gli altri, non vi è obbligo di rimborso

delle prestazioni assistenziali “per il beneficiario di prestazioni

assistenziali da lui ottenute prima dell’età di 18 anni compiuti” e che nel

suo caso “le prestazioni (…) ricevute erano destinate ai miei figli (art.

35)” ciò che escluderebbe, secondo la tesi ricorsuale, un obbligo di

rimborso in capo al ricorrente (cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta di causa dell’8 luglio 2024 l’URAR ha proposto, innanzitutto, di

ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, chiedendo, poi, la

reiezione dell’impugnativa nel caso in cui il TCA dovesse considerarla

tempestiva

(cfr. doc. III).

1.4. Con replica datata 18 luglio 2024

(pervenuta a questa Corte il 22 luglio successivo), il ricorrente, in relazione

al fatto che a mente della controparte il suo ricorso sarebbe tardivo, fa

valere quanto segue:

" (…) in

relazione al termine per presentare reclamo, non ero presente in casa alla data

indicata; il postino, dovendo consegnare una raccomandata, la lasciato il

documento all’ufficio postale e ha attaccato un avviso nella mia cassetta

postale (documento 3). È stato specificato che dovevo presentare il mio reclamo

entro un periodo legale di 30 giorni. Tuttavia, a causa delle mie limitate

conoscenze della lingua italiana e della mia estraneità al sistema giuridico

svizzero, potrei aver presentato il reclamo con un ritardo di 2 giorni.

Questo ritardo è avvenuto, sfortunatamente,

a causa delle barriere linguistiche e della complessità dei processi legali. Ho

incontrato difficoltà nel comprendere pienamente i testi legali e nel

rispondere adeguatamente a questi. Questa situazione ha creato seri ostacoli nella

difesa dei miei diritti e nel rispetto dei procedimenti legali. (…) Chiedo che

la mia situazione riguardo l’accettazione tardiva del mio reclamo sia presa in

considerazione e che il processo giudiziario prosegua di conseguenza.” (cfr.

doc. V).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. L'art.

65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce

che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione

di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33

Laps.

L'art.

33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3. Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.

3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa.

Secondo

il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ex

art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen

des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

Secondo l’art. 38 cpv. 2bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro

firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29

novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429;

DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24

febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Nella presente evenienza, la

decisione su reclamo emessa il l’8 maggio 2024 riporta l’indicazione “raccomandata”

(cfr. all. A1 a doc. I) ed in effetti è come invio raccomandato che è stata

inviata quello stesso giorno. Ciò risulta dal sistema di tracciamento degli

invii della Posta, presente agli atti, dal quale emerge pure che l’invio n. __________

- dopo un tentativo di consegna fallito il 10 maggio 2024, in conseguenza del

quale nella casetta della posta del ricorrente è stato inserito un avviso di

ritiro scadente il successivo 17 maggio 2024 - è stato ritirato dal

destinatario, RI 1, il 13 maggio 2024, alle ore 14:11 (cfr. doc. 10 ed all. a

doc. V).

Il

termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha,

quindi, iniziato a decorrere il giorno seguente, vale a dire da martedì 14

maggio 2024, ed è giunto a scadenza mercoledì 12 giugno 2024.

Il

ricorso, datato 8 giugno ma consegnato all’ufficio postale il 14 giugno 2024

(cfr. supra consid. 1.2.) è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza

del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte (12 giugno 2024).

In

tal senso, il TCA rileva per altro che è il ricorrente stesso ad indicare che “potrei

aver presentato il reclamo con un ritardo di 2 giorni” (cfr. supra consid.

1.4.)

2.5. Va ora esaminato se l’insorgente

può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014

del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;

DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su reclamo dell’8 maggio 2024.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

Nemmeno

l’asserzione secondo cui il ricorrente disporrebbe di “limitate conoscenze

della lingua italiana”, sollevata d’altronde per la prima volta unicamente

dopo che l’URAR si è pronunciato sull’intempestività del gravame di RI 1, ne

soccorre la posizione.

Ciò

ritenuto che il medesimo:

-

tanto con il reclamo interposto alla decisione dell’URAR di data 9

ottobre 2023 (cfr. doc. 23-24), quanto nel ricorso, rispettivamente nella

replica, ha dimostrato di essere in grado tanto di comprendere il contenuto

degli scritti e delle decisioni rese nei suoi confronti, quanto di impugnarle

nei termini. Del resto, il ricorrente ben aveva compreso che con decisione su

reclamo dell’8 maggio 2024 “È stato specificato che dovevo presentare il mio

reclamo entro un periodo legale di 30 giorni” (cfr. supra consid. 1.4.);

-

ha seguito, a più riprese, sin dal 2022, dei corsi di italiano L2 (cfr.

doc. 103, 1591-65). Corsi, questi ultimi, per i quali “l'ambito integrazione

dell'URAR, in collaborazione con la Divisione della formazione professionale

(che si occupa degli aspetti formativi e di verifica della qualità) e con gli

enti accreditati, coordina e supervisiona i corsi di italiano attraverso il __________

e __________” e la cui partecipazione “consente alle persone di

migliorare la propria conoscenza e padronanza della lingua fino al

raggiungimento del livello B1” (cfr. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/inserimento-e-integrazione-socio-professionali/ambito-integrazione-dellufficio-dei-richiedenti-lasilo-e-dei-rifugiati-urar/corsi-di-lingua-italiana-l2

nella versione consultabile il 30 luglio 2024);

-

in Ticino, tra il 2021 ed il 2022, prima ha preso parte al progetto __________,

poi ha seguito uno stage presso una falegnameria del __________ (cfr. doc.

166).

Del

resto, nemmeno può sfuggire che, datato 8 giugno 2024, il ricorso contro la

decisione dell’8 maggio 2024 era con ogni verosimiglianza già stato elaborato

dal ricorrente in tale data; sconosciuti – e conseguentemente non atti a

soccorrere la posizione del ricorrente in rapporto ad un’eventuale restituzione

del termine - rimangono, per contro, i motivi per i quali egli abbia poi atteso

quasi una settimana per consegnare alla posta il proprio gravame, giuntovi

tardivamente.

Avendo

il ricorrente compreso, per sua stessa indicazione, che “dovevo presentare

il mio reclamo entro un periodo legale di 30 giorni”, il ritardo nella

consegna dell’invio all’ufficio postale non può, di tutta evidenza, essere

Considerandi

ricondotto a presunte difficoltà linguistiche incontrate dal medesimo, né

essere giustificato dall’ “estraneità al sistema giuridico svizzero”

(cfr. supra consid. 1.4.).

Posto,

quindi, che in ogni caso l’indicazione relativa al termine di 30 giorni per

interporre ricorso di cui alla decisione su reclamo del 8 maggio 2024 è chiara

e comprensibile, il TCA rileva che, in caso di eventuali dubbi, il ricorrente avrebbe, comunque, dovuto chiedere

ragguagli all’URAR, ciò che egli invece non ha fatto.

2.7

Alla

luce di tutto quanto appena esposto, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo

dell’8 maggio 2024, inoltrato tardivamente il 14 giugno 2024, risulta

irricevibile.

2.8

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”.

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.

2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti