42.2024.19
Ricorso contro decisione su reclamo inviata per raccomandata irricevibile poiché tardivo. Non sussistono motivi per restituire il termine di ricorso
19 agosto 2024Italiano17 min
enti accreditati, coordina e supervisiona i corsi di italiano attraverso il __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.19
CL/gm
Lugano
19 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 maggio 2024 emanata da
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo dell’8
maggio 2024, l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (in seguito:
URAR) ha confermato il provvedimento reso il 9 ottobre 2023 nei confronti di RI
1 e quindi la decisione di rimborso di prestazioni assistenziali versate a
quest’ultimo tra il dicembre 2021 e l’ottobre 2022 per complessivi fr. 4'400.-.
Ciò in considerazione del fatto che per quel periodo aveva ricevuto
retroattivamente degli assegni familiari (cfr. all. A1 a doc. I).
1.2. Con scritto datato 10 giugno 2024,
ma consegnato alla posta il 14 giugno successivo (e meglio come emerge dal
francobollo posta A presente sulla busta relativa all’invio in questione), RI 1
ha presentato “ricorso contro la decisione dell’Ufficio per i richiedenti
asilo e i rifugiati dell’8 maggio 2024”. Egli ha contestualmente fatto valere
che, ai sensi dell’art. 33 Las, tra gli altri, non vi è obbligo di rimborso
delle prestazioni assistenziali “per il beneficiario di prestazioni
assistenziali da lui ottenute prima dell’età di 18 anni compiuti” e che nel
suo caso “le prestazioni (…) ricevute erano destinate ai miei figli (art.
35)” ciò che escluderebbe, secondo la tesi ricorsuale, un obbligo di
rimborso in capo al ricorrente (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta di causa dell’8 luglio 2024 l’URAR ha proposto, innanzitutto, di
ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, chiedendo, poi, la
reiezione dell’impugnativa nel caso in cui il TCA dovesse considerarla
tempestiva
(cfr. doc. III).
1.4. Con replica datata 18 luglio 2024
(pervenuta a questa Corte il 22 luglio successivo), il ricorrente, in relazione
al fatto che a mente della controparte il suo ricorso sarebbe tardivo, fa
valere quanto segue:
" (…) in
relazione al termine per presentare reclamo, non ero presente in casa alla data
indicata; il postino, dovendo consegnare una raccomandata, la lasciato il
documento all’ufficio postale e ha attaccato un avviso nella mia cassetta
postale (documento 3). È stato specificato che dovevo presentare il mio reclamo
entro un periodo legale di 30 giorni. Tuttavia, a causa delle mie limitate
conoscenze della lingua italiana e della mia estraneità al sistema giuridico
svizzero, potrei aver presentato il reclamo con un ritardo di 2 giorni.
Questo ritardo è avvenuto, sfortunatamente,
a causa delle barriere linguistiche e della complessità dei processi legali. Ho
incontrato difficoltà nel comprendere pienamente i testi legali e nel
rispondere adeguatamente a questi. Questa situazione ha creato seri ostacoli nella
difesa dei miei diritti e nel rispetto dei procedimenti legali. (…) Chiedo che
la mia situazione riguardo l’accettazione tardiva del mio reclamo sia presa in
considerazione e che il processo giudiziario prosegua di conseguenza.” (cfr.
doc. V).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L'art.
65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce
che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione
di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33
Laps.
L'art.
33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È
applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.
3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ex
art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen
des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
Secondo l’art. 38 cpv. 2bis
LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro
firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF
8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29
novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429;
DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24
febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3
settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e
riferimenti ivi menzionati).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF
9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4. Nella presente evenienza, la
decisione su reclamo emessa il l’8 maggio 2024 riporta l’indicazione “raccomandata”
(cfr. all. A1 a doc. I) ed in effetti è come invio raccomandato che è stata
inviata quello stesso giorno. Ciò risulta dal sistema di tracciamento degli
invii della Posta, presente agli atti, dal quale emerge pure che l’invio n. __________
- dopo un tentativo di consegna fallito il 10 maggio 2024, in conseguenza del
quale nella casetta della posta del ricorrente è stato inserito un avviso di
ritiro scadente il successivo 17 maggio 2024 - è stato ritirato dal
destinatario, RI 1, il 13 maggio 2024, alle ore 14:11 (cfr. doc. 10 ed all. a
doc. V).
Il
termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha,
quindi, iniziato a decorrere il giorno seguente, vale a dire da martedì 14
maggio 2024, ed è giunto a scadenza mercoledì 12 giugno 2024.
Il
ricorso, datato 8 giugno ma consegnato all’ufficio postale il 14 giugno 2024
(cfr. supra consid. 1.2.) è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza
del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte (12 giugno 2024).
In
tal senso, il TCA rileva per altro che è il ricorrente stesso ad indicare che “potrei
aver presentato il reclamo con un ritardo di 2 giorni” (cfr. supra consid.
1.4.)
2.5. Va ora esaminato se l’insorgente
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla
restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014
del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;
DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati
Fatti
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su reclamo dell’8 maggio 2024.
In
effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
Nemmeno
l’asserzione secondo cui il ricorrente disporrebbe di “limitate conoscenze
della lingua italiana”, sollevata d’altronde per la prima volta unicamente
dopo che l’URAR si è pronunciato sull’intempestività del gravame di RI 1, ne
soccorre la posizione.
Ciò
ritenuto che il medesimo:
-
tanto con il reclamo interposto alla decisione dell’URAR di data 9
ottobre 2023 (cfr. doc. 23-24), quanto nel ricorso, rispettivamente nella
replica, ha dimostrato di essere in grado tanto di comprendere il contenuto
degli scritti e delle decisioni rese nei suoi confronti, quanto di impugnarle
nei termini. Del resto, il ricorrente ben aveva compreso che con decisione su
reclamo dell’8 maggio 2024 “È stato specificato che dovevo presentare il mio
reclamo entro un periodo legale di 30 giorni” (cfr. supra consid. 1.4.);
-
ha seguito, a più riprese, sin dal 2022, dei corsi di italiano L2 (cfr.
doc. 103, 1591-65). Corsi, questi ultimi, per i quali “l'ambito integrazione
dell'URAR, in collaborazione con la Divisione della formazione professionale
(che si occupa degli aspetti formativi e di verifica della qualità) e con gli
enti accreditati, coordina e supervisiona i corsi di italiano attraverso il __________
e __________” e la cui partecipazione “consente alle persone di
migliorare la propria conoscenza e padronanza della lingua fino al
raggiungimento del livello B1” (cfr. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/inserimento-e-integrazione-socio-professionali/ambito-integrazione-dellufficio-dei-richiedenti-lasilo-e-dei-rifugiati-urar/corsi-di-lingua-italiana-l2
nella versione consultabile il 30 luglio 2024);
-
in Ticino, tra il 2021 ed il 2022, prima ha preso parte al progetto __________,
poi ha seguito uno stage presso una falegnameria del __________ (cfr. doc.
166).
Del
resto, nemmeno può sfuggire che, datato 8 giugno 2024, il ricorso contro la
decisione dell’8 maggio 2024 era con ogni verosimiglianza già stato elaborato
dal ricorrente in tale data; sconosciuti – e conseguentemente non atti a
soccorrere la posizione del ricorrente in rapporto ad un’eventuale restituzione
del termine - rimangono, per contro, i motivi per i quali egli abbia poi atteso
quasi una settimana per consegnare alla posta il proprio gravame, giuntovi
tardivamente.
Avendo
il ricorrente compreso, per sua stessa indicazione, che “dovevo presentare
il mio reclamo entro un periodo legale di 30 giorni”, il ritardo nella
consegna dell’invio all’ufficio postale non può, di tutta evidenza, essere
Considerandi
ricondotto a presunte difficoltà linguistiche incontrate dal medesimo, né
essere giustificato dall’ “estraneità al sistema giuridico svizzero”
(cfr. supra consid. 1.4.).
Posto,
quindi, che in ogni caso l’indicazione relativa al termine di 30 giorni per
interporre ricorso di cui alla decisione su reclamo del 8 maggio 2024 è chiara
e comprensibile, il TCA rileva che, in caso di eventuali dubbi, il ricorrente avrebbe, comunque, dovuto chiedere
ragguagli all’URAR, ciò che egli invece non ha fatto.
2.7
Alla
luce di tutto quanto appena esposto, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo
dell’8 maggio 2024, inoltrato tardivamente il 14 giugno 2024, risulta
irricevibile.
2.8
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”.
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.
2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti