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Decisione

42.2024.2

Rettam. URAR non entrato nel merito della rich. di prestaz. assist. di una cittadina UA con permesso S x 7-8/23. Non si è attenuta a relativa proced. di rinnovo che prevede presenza c/o uffici dell'ammin. e che ric. ben doveva conoscere. Certfic. medici prodotti non consentono diversa conclusione

22 aprile 2024Italiano38 min

inviato i documenti per le prestazioni sociali con lettera raccomandata del 09.08.2023 sulla base della

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.2

rs

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 30 novembre 2023 emanata da

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI

1 (__________1992), cittadina ucraina, è entrata in Svizzera nell’aprile/maggio

2022 e dall’11 agosto 2022 è in possesso di un permesso S per persone bisognose

di protezione provvisoria (cfr. doc. 1, 5; 6; 289; A; V; A1).

La medesima, in un primo periodo

è stata aiutata finanziariamente da un parente (cfr. doc. 296).

A seguito della richiesta di

assistenza sociale da parte della ricorrente, avvenuta “prendendo

appuntamento allo sportello” il 6 marzo 2023 (cfr. doc. VII pag. 5 inc.

42.2024.1; STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.7.), l'Ufficio dei

richiedenti l'asilo e dei rifugiati (in seguito: URAR), con decisione emessa il

24 maggio 2023, le ha poi riconosciuto l’importo di fr. 433.-- a titolo di prestazioni

assistenziali ordinarie per il periodo 6-31 marzo 2023 (cfr. doc. 287; 209;

consid. 1.1.).

1.2. Con decisione del 20 luglio 2023

l’URAR ha negato a RI 1 il versamento di una prestazione assistenziale

richiesto il 30 maggio 2023 (cfr. doc. 271), ritenuto che l’alloggio in cui

risiede non soddisfa i criteri stabiliti dal Dipartimento della sanità e della

socialità (cfr. doc. 215).

Nella lettera accompagnatoria

della medesima data l’amministrazione ha precisato che “abbiamo provveduto

al rifiuto della prestazione assistenziale per i mesi di maggio, giugno e

luglio 2023” (richieste il 30 maggio, il 9 e il 27 giugno; cfr. doc. 271;

250; 223). All’interessata è stata, quindi, trasmessa la fattura relativa i

premi di cassa malati per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 (cfr. doc.

214).

Il provvedimento del 20 luglio

2023 è stato confermato da URAR con decisione su reclamo del 29 novembre 2023

(cfr. doc. A inc. 42.2024.1).

Il TCA, con giudizio 42.2024.1, emesso

l’11 aprile 2024, ha respinto, in quanto ricevibile e non privo di oggetto, il

ricorso inoltrato da RI 1, evidenziando che non risultava che la medesima non

fosse in grado di provvedere al proprio mantenimento ai sensi dell’art. 81 LAsi

e che non si era confrontati con un’effettiva situazione di bisogno che

giustificasse l’assegnazione di una prestazione d’emergenza ex art. 12 Cost.

1.3. Nel

frattempo, con scritto del 9 agosto 2023 spedito per raccomandata, RI 1 ha

indicato:

" A causa

della mia grave malattia, vi invio i documenti firmati per i mesi di agosto e

settembre 2023 e allego i miei estratti conto bancari. Vi chiedo di

corrispondermi le prestazioni sociali a cui ho diritto, ai sensi dell’articolo

13 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, dell’articolo 12 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera e della Convenzione europea

dei diritti dell’uomo.” (cfr. doc. 162)

La medesima ha allegato, in

particolare, i moduli “Formulari richiesta prestazioni assistenziali statuto S”

del 31 luglio 2023 e dell’8 agosto 2023 per il mese di agosto 2023, rispettivamente

per il mese di settembre 2023 (cfr. doc. 165; 171) e un certificato medico

rilasciato dal Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, chirurgia

addominale ed endoscopia digestiva, medicina generale interna, il 14 luglio

2023 di inabilità al lavoro al 100% dal 14 luglio al 31 agosto 2023 per

malattia (cfr. doc. 164=217).

1.4. L’URAR,

con scritto del 21 agosto 2023, ha informato RI 1 che la richiesta delle

prestazioni assistenziali deve essere presentata di persona e che quindi la sua

richiesta risultava irricevibile. È stato inoltre aggiunto che il certificato

medico prodotto attestava un’inabilità lavorativa ma non un’incapacità a

recarsi presso i loro uffici a Bellinzona per il rinnovo delle prestazioni,

precisando che la sua richiesta sarebbe stata valutata unicamente nel caso in

cui l’impedimento medico, comprovato da un certificato medico, non le avesse

permesso di recarsi a Bellinzona (cfr. doc. 160).

1.5. Con

“ricorso” del 31 agosto 2023 RI 1 ha contestato il rifiuto da parte dell’URAR

di accettare i suoi documenti inviati il 9 agosto 2023 e di versarle le

prestazioni sociali, facendo valere di essere incapace di mantenersi, di non

avere lavoro, di non avere soldi, di non avere modo di nutrirsi, di essere

gravemente malata e di avere bisogno di cure e farmaci di supporto (cfr. doc.

158-159).

1.6. Con

ulteriore scritto del 31 agosto 2023 l’interessata ha inviato nuovamente

all’URAR i documenti già trasmessi il 9 agosto 2023, oltre a due certificati

medici datati 31 agosto 2023 in cui il Dr. med. __________ ha attestato, da un

lato, che la stessa era inabile al lavoro al 100% per malattia dal 1° al 30

settembre 2023, dall’altro, che la paziente era affetta da grave forma

depressiva e non era al momento in grado di affrontare spostamenti anche di

media percorrenza. Il medico ha, quindi, chiesto di accettare la documentazione

inviata dalla medesima, non essendo in grado di presenziare alla consegna (cfr.

doc. 43; 44; 45).

1.7. Con

decisione su reclamo del 30 novembre 2023 l’URAR ha confermato il provvedimento

informale del 21 agosto 2023, motivando come segue:

" (…) La

reclamante chiede in sostanza che le vengano riconosciute le prestazioni

assistenziali ed il pagamento dei premi cassa malati ritenuto che il suo stato

di salute non le consentiva di "affrontare spostamenti anche di media

percorrenza"

E.

ln base a quanto indicato sulla "Circolare a

tutte le persone con statuto di protezione S" datata 30 maggio 2023,

che a sua volta rinvia al sito www.ti.ch/ucraina per approfondimenti

circa i diritti, i doveri e le modalità di comunicazione con gli enti

cantonali, al punto 1.2 stabilisce che "l profughi con permesso S che non sono economicamente

indipendenti possono usufruire di prestazioni di sostegno sociale erogate

dall'URAR. (...) La richiesta avviene tramite un incontro di rinnovo mensile

presso gli sportelli prestazioni di Bellinzona durante il quale vengono esaminati

Fatti

i documenti richiesti e poste le domande necessarie a stabilire il fabbisogno

di ogni nucleo famigliare.”

Per quanto concerne gli incontri per i rinnovi, sulla

pagina web del Cantone, www.ti.ch/ucraina, nel capitolo “Sostentamento

e prestazioni", "Rinnovo delle prestazioni di sostegno

sociale" vi è indicato che “Le persone che hanno già ricevuto le

prestazioni assistenziali nei mesi precedenti, possono richiedere il rinnovo.

Per procedere alla domanda di rinnovo è possibile fissare un appuntamento al

seguente link.

Richiesta appuntamento

Le persone dovranno presentarsi alla data prescelta

agli sportelli situati in Viale Stazione 18,4, 6500 Bellinzona, con la seguente

documentazione:

- formulario di rinnovo debitamente compilato e

firmato

- documentazione aggiuntiva richiesta nel formulario

di rinnovo.

Ogni modifica della situazione personale e finanziaria

deve essere annunciata immediatamente all'indirizzo

dss-urar.prestazioniucraina(at)ti.ch (…).”

Nel caso in esame, in data 9 agosto 2023 la signora RI

1 si è limitata a trasmettere i "Formulario richiesta prestazioni

assistenziali statuto S" senza prendere appuntamento presso l'apposito

sportello. Tale incontro permette di esaminare i documenti richiesti e porre le

domande necessarie a stabilire il fabbisogno del nucleo famigliare.

Ritenuto che la stessa non ha preso appuntamento

l'URAR ha correttamente ritenuto in data 21 agosto 2023 irricevibili le

richieste trasmesse per posta dall'interessata. Quest'ultima non attenendosi a

quanto stabilito dall'URAR non ha permesso l'accertamento del suo eventuale

diritto ad una prestazione assistenziale.

La giustificazione resa dalla reclamante "Ho

inviato i documenti per le prestazioni sociali con lettera raccomandata del 09.08.2023 sulla base della

mia malattia e dell'incapacità lavorativa al 100% e del documento medico di supporto." non può essere seguita.

A tal proposito si rileva che la reclamante,

dall'analisi delle poche transazioni finanziarie da ella trasmesse,

contrariamente a quanto indicato dal suo medico, ha effettuato numerosi viaggi

in Svizzera.

A titolo abbondanziale si rileva che non avendo

diritto alle prestazioni assistenziali, I'URAR, correttamente, non ha

riconosciuto i premi cassa malati della reclamante. (…)” (Doc. A pag. 7-8)

In

relazione alla contestazione di RI 1 circa la violazione dell’art. 12 Cost.,

l’amministrazione ha rilevato che la medesima non ha comprovato un reale stato

di bisogno. Al riguardo è stato precisato, da un lato, che ella, dal suo arrivo

in Svizzera, dispone di un alloggio presso lo zio, la cui proprietà va

ricondotta alla società di cui ella è attualmente amministratrice unica e in

veste della quale trae profitto. Dall’altro, che dall’analisi delle transazioni

trasmesse dalla reclamante risulta che quest’ultima può permettersi persino di

viaggiare per la Svizzera (cfr. doc. A pag. 8).

1.8. Con

scritto del 2 gennaio 2024 (cfr. doc. II) l’URAR ha trasmesso al TCA per

competenza una lettera raccomandata del 27 dicembre 2023 di RI 1, spedita lo

stesso giorno, che riporta quale oggetto in particolare “opposizione alla

decisione del 29 e 30 novembre 2023”.

Il

tenore dello scritto menzionato è il seguente:

"

Con riferimento alla sua

decisione, che ho ricevuto il 29 e 30 novembre 2023, desidero informarvi che

non sono d’accordo con la vostra decisone e, per potervi rispondere

compiutamente, mi riservo di approfondire le vostre argomentazioni entro un

periodo di tempo ragionevole” (Doc. I)

1.9. Il

presidente del TCA, in applicazione dell’art. 4 cpv. 3 Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), ha assegnato

all’insorgente un termine di quindici giorni per completare il ricorso tramite

una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni

finali, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine assegnato, il

ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. III).

1.10. A

seguito dell’assegnazione del 1° febbraio 2024 di un ultimo termine di dieci

giorni (doc. IV), la ricorrente, il 5 febbraio 2024 ha inviato a questo

Tribunale la completazione della propria impugnativa, nella quale ha chiesto la

concessione delle prestazioni sociali dal 17 maggio 2022, tramite il pagamento

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie e l’alloggio, come pure il

versamento delle prestazioni assistenziali.

Ella

sostiene di avere diritto alle prestazioni sociali da quando è arrivata in

Svizzera, in quanto risiede nel cantone Ticino, è in possesso di un permesso S

e - fino al 1° luglio 2023 - non aveva reddito.

La

medesima ha precisato di essere stata gravemente malata a causa dei

combattimenti in Ucraina, dove è stata salvata da __________ e di aver avuto

bisogno di conseguenza di una terapia di supporto con una psicoterapeuta e di

farmaci.

L’insorgente

ha poi fatto valere che l’azienda in cui attualmente lavora (dal 1° luglio 2023

per 4 ore alla settimana con una retribuzione di fr. 420.-- al mese e dal 1°

ottobre 2023 per 16 ore alla settimana con un salario di fr. 1'680.-- al mese)

non è di sua proprietà e che nemmeno un’azione le appartiene.

Per

quanto concerne gli spostamenti in Svizzera, la ricorrente ha puntualizzato che

dall’estratto conto di luglio 2023 emerge una spesa di fr. 18.60 per un panino

a __________, dove è stata con l’auto del suo parente, senza aver dovuto pagare

alcunché, quale accompagnatrice in occasione del trasferimento presso la

clinica dove il medesimo è in cura (cfr. doc. V).

1.11. L’URAR,

con risposta del 27 febbraio 2024, si è riconfermato nella decisione su reclamo

impugnata, chiedendo, in quanto ricevibile, la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, nella misura in cui occorra, nei considerandi di

diritto (cfr. doc. VII).

1.12. Il

28 febbraio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VIII). Esse

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. L’art.

10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i

richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui

domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo

e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”),

stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni

assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33

Laps.

Nel

caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 30 novembre 2023, ha

confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso

di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto delle prestazioni

assistenziali per i mesi di agosto e settembre 2023 (cfr. consid. 1.4.; 1.7.).

Siccome

l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso

di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in

linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul

Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,

le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le

persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art.

1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare

il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 13 settembre

2023 (cfr. STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).

2.2. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 del

Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,

le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le

persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata

rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero contro le decisioni in

materia di prestazioni assistenziali emanate dall’Ufficio o per sua delega da

un mandatario è data facoltà di reclamo all’Ufficio entro 30 giorni dalla

notifica.

La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una

decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una

situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5

cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009

consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1,

DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif.

Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag.

214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"

in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3.

Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991,

pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund,

seconda edizione, pag. 27).

Nel caso di specie lo

scritto del 21 agosto 2023 dell’URAR (cfr. doc. 160; consid. 1.4.) deve essere

considerato quale decisione informale, come è stato definito

dall’amministrazione (cfr. cosid. A pag. 6), presentandone le specifiche caratteristiche.

Con

lo stesso, infatti, viene regolata una situazione concreta e individuale in

maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta, ossia stabilisce

che la richiesta di prestazioni assistenziali (per i mesi di agosto e settembre

2023; cfr. consid. 1.3.) è irricevibile, poiché, da un lato, non è stata

presentata di persona, dall’altro, dal certificato medico prodotto non

risultava un’incapacità a recarsi presso gli uffici dell’URAR a Bellinzona per

il rinnovo delle prestazioni.

In

simili condizioni contro la decisione informale del 21 agosto 2023 poteva

essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 del Regolamento

concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata

e che devono lasciare il territorio svizzero.

Rettamente,

pertanto, l’URAR, a seguito dell’inoltro, il 31 agosto 2023, da parte

dell’insorgente della contestazione avverso il rifiuto di concederle le

prestazioni assistenziali (cfr. doc. 158-159; consid. 1.5.), il 30 novembre

2023 ha emanato una decisione su reclamo (cfr. doc. A; consid. 1.7.).

Il

ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 30 novembre 2023, inviato

per raccomandata del 27 dicembre 2023 all’amministrazione - la quale, il 2

gennaio 2024, l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. consid. 1.8.) -,

peraltro tempestivo, è conseguentemente ricevibile.

2.3. In relazione al riferimento

implicito della ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l’URAR ha emesso la

decisione su reclamo del 29 (recte: 30) novembre 2023 tre mesi dopo il

suo reclamo dell’agosto 2023 (cfr. doc. V), giova osservare che in ogni caso,

come appena esposto, l’USSI ha emanato la decisione su reclamo in questione. La

stessa è stata d’altronde impugnata nel merito dall’insorgente con ricorso del

27 dicembre 2023 e completazione del 5 febbraio 2023 (cfr. doc. I; V; consid.

1.8.; 1.10.).

La causa da questo

profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. STF 9C_220/2022

dell11 agosto 2022; ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF

9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006

consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022;

STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22

gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19

dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

nel

merito

2.4. La

Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4

enuncia che la Svizzera può accordare

provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un

pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile

e in situazioni di violenza generalizzata.

Ai

sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri

la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di

protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima

di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso

e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo

l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al

quale sono state attribuite (cpv. 1).

Se

dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione

provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un

permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria

(cpv. 2).

Dieci

anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare

loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

L’art.

45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1

sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

"

1 Durante i primi cinque anni dalla concessione

della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una

carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale

come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali.

Non autorizza a varcare la frontiera.

Considerandi

2.

Dalla

durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto

di residenza.

3.

La carta di

soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la

Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli

stranieri.

Il

Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto

di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga

dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto

rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura

d’asilo ordinaria.

Lo

statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo

di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una

guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede

il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla

soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

Il

9.

novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S

per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4

marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).

Nella

seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo

statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà

revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si

stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi,

definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui

entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età

lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025).

2.5

Per

quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone

bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr.

consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione

garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano

in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono

state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal

Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni

possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art.

81.

LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù

della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento

di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo

sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché,

su richiesta, un soccorso d’emergenza.

Giusta

l’art. 82 LAsi:

"

1.

La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del

soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una

decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un

termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.

2.

Per la durata di

una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo

l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti

l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si

applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

2bis Durante una

moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede,

i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e

2.

L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

3.

Il sostegno ai

richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in

natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone

residenti in Svizzera.

3bis Nel collocare

richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone

che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei

loro bisogni particolari.

4.

Il soccorso

d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura

nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno

è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

5.

Nel sostegno ai

rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un

permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare;

segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e

culturale.”

2.6

Come visto, l’art. 82 cpv. 1

LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso

d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge sull’assistenza

sociale del Cantone Ticino enuncia che:

"

1.

Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la

concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali

concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora.

2.

Nello

stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni

federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3.

II

Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di

prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o

privati.”

L’art.

1.

del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti

l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di

dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo

è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio

2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:

"

1.

Il presente regolamento disciplina la determinazione,

la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali

alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è

stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una

decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il

territorio svizzero.

2.

Sono

fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26

giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2

sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

Secondo

l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto

alla prestazione assistenziale:

"

1.

Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal

giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2.

Non

vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la

richiesta.

3.

Sono

fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata

nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni

precedentemente erogate.

4.

Il

diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi

previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”

L’art.

9.

del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali,

enuncia che:

"

1.

Le prestazioni assistenziali possono essere concesse

in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico

dell’alloggio e dei costi della salute.

2.

Per il sostentamento

(comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

a) persona

sola

CHF 500.–

b)

coniugi

CHF 750.–

c) supplemento per 1° figlio

minorenne

CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio

minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3.

Per i figli maggiorenni è

concessa la prestazione di CHF 500.–.

4.

Per le spese per l’alloggio

sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della

pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

a) persona sola CHF 800.–

b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi,

conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF

1100.–

c) due persone singole CHF 1250.–

d) tre o più persone CHF 1500.–

5.

Per le

persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture

dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali

previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

6.

Per i

costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge

federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti

stabiliti dall’Ufficio.

7.

È pure

riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie

e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8.

Nel caso

in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente

a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF

200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9.

La

prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione,

rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e

del danno causato.”

2.7

L’art.

83.

LASi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale,

prevede:

" 1Le

prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’articolo 82

capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il

beneficiario:

a. le ha ottenute o ha tentato di

ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;

b. rifiuta di informare il servizio

competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere

informazioni;

c. non comunica modifiche essenziali della propria

situazione;

d. manifestamente non si adopera per

migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio

convenienti che gli sono stati attribuiti;

e. senza consultare il servizio

competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua

colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;

f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto

sociale;

g. non si conforma agli ordini del

servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di

aiuto sociale;

h. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;

i. è perseguito penalmente o è stato

oggetto di una condanna penale;

j. si rende colpevole di una grave

violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua

identità;

k. espone a pericolo la sicurezza e

l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o

delle istituzioni responsabili dell’alloggio.

1bis Il

capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le

persone residenti in Svizzera è assicurata.228

2Le prestazioni di aiuto sociale

ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da

restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto

sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85 capoverso

3.

è applicabile.”

L'elenco

dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere

in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni

sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli

abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3).

2.8

Nella presente evenienza la

ricorrente, entrata in Svizzera nell’aprile/maggio 2022 (cfr. consid. 1.1.), ha

chiesto la protezione provvisoria il 5 agosto 2022. Il relativo permesso S le è

stato concesso l’11 agosto 2022 (cfr. doc. 1; 6).

In un primo periodo ella è stata

aiutata finanziariamente da un parente (cfr. doc. 296).

In effetti nella decisione

dell’11 agosto 2022 della Segreteria di Stato della migrazione risulta, quale

indirizzo dell’insorgente, “c/o __________” (cfr. doc. 1), frazione di __________.

L’URAR, con decisione emessa il

24.

maggio 2023, le ha riconosciuto l’importo di fr. 433.-- a titolo di prestazioni

assistenziali ordinarie per il periodo 6-31 marzo 2023 (cfr. doc. 287; 209;

consid. 1.1.).

Con decisione su reclamo del 29

novembre 2023 l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 20

luglio 2023 con il quale aveva negato a RI 1 il versamento di una prestazione

assistenziale richiesto il 30 maggio 2023, ritenuto che l’alloggio in cui

risiede non soddisfa i criteri stabiliti dal Dipartimento della sanità e della

socialità (cfr. doc. A inc. 42.2024.1; 215; consid. 1.2.).

Il TCA, con giudizio 42.2024.1

dell’11 aprile 2024, ha respinto, in quanto ricevibile e non privo di oggetto,

il ricorso inoltrato da RI 1, rilevando, in particolare, che non risultava che la

medesima non fosse in grado di provvedere al proprio mantenimento ai sensi dell’art.

81.

LAsi (cfr. consid. 1.2.).

2.9

Per quanto attiene alle nuove

richieste di prestazioni assistenziali del 31 luglio e dell’8 agosto 2023 per i

mesi di agosto e settembre 2023 (cfr. doc. 165; 171; consid. 1.3.), la

ricorrente, come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. A; VII), non si

è attenuta alla relativa procedura di rinnovo che prevede la presenza del richiedente

a Bellinzona presso gli uffici dell’URAR. Ella, per contro, non ha preso alcun

appuntamento con l’amministrazione, limitandosi a richiedere il riconoscimento

di prestazioni per i mesi di agosto e settembre 2023 tramite lettera.

Al riguardo la “Circolare a tutte

le persone con statuto di protezione S” emessa dalla Sezione del sostegno

sociale Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati il 30 maggio 2023, al

p.to 1.2., enuncia che “i profughi con permesso S che non sono

economicamente indipendenti possono usufruire di prestazioni di sostegno

sociale erogate dall’URAR. Queste comprendono le spese per un alloggio, la

copertura dei costi della salute ed i mezzi per il sostentamento dei bisogni

primari. La richiesta avviene tramite un incontro di rinnovo mensile presso gli

sportelli prestazioni di Bellinzona durante il quale vengono esaminati i

documenti richiesti e poste le domande necessarie a stabilire il fabbisogno di

ogni nucleo famigliare”. Nella stessa Circolare tali informazioni risultano

anche tradotte in ucraino

(cfr. doc. 151-152; https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/Circolare_persone_statuto_S.pdf).

Inoltre dalla pagina web del

Cantone www.ti.ch/ucraina nel capitolo “Sostentamento

e prestazioni” emerge:

" Le persone

che hanno già ricevuto le prestazioni assistenziali nei mesi precedenti,

possono richiedere il rinnovo.

Per procedere alla domanda di rinnovo è

possibile fissare un appuntamento al seguente link.

Richiesta appuntamento

Le persone dovranno presentarsi alla data prescelta agli sportelli

situati in Viale

Stazione 18A, 6500 Bellinzona, con la seguente documentazione:

- formulario

di rinnovo debitamente compilato e firmato;

- documentazione aggiuntiva richiesta nel formulario di rinnovo.

Ogni modifica della situazione personale e finanziaria deve essere

annunciata immediatamente all'indirizzo dss-urar.prestazioniucraina(at)ti.ch.”

(https://www4.ti.ch/index.php?id=134991)

L’insorgente, del resto, ben

doveva conoscere l’iter da seguire per postulare il rinnovo delle prestazioni

assistenziali, visto che vi si era conformata nei mesi precedenti (cfr. doc.

221.

in relazione alla richiesta del 27 giugno 2023; doc. 223 e 248 per la

richiesta del 9 giugno 2023; doc. 250, 269 e 271 relativamente alla richiesta

del 30 maggio 2023).

Ne discende che, siccome RI 1 non

ha seguito la corretta procedura per postulare il rinnovo delle prestazioni

assistenziali, a ragione l’URAR non è entrato nel merito delle sue richieste

relative ai mesi di agosto e settembre 2023.

I certificati medici agli atti

non permettono di giungere a una differente conclusione.

È vero che il Dr. med. __________

il 14 luglio e il 31 agosto 2023, ha attestato un’inabilità lavorativa al 100%

per malattia dal 14 luglio al 31 agosto 2023 e dal 1° al 3° settembre 2023,

precisando che la paziente era affetta da una grave forma depressiva e non era

in grado di affrontare spostamenti anche di media percorrenza (cfr. doc.

164=217; 44-45; consid. 1.3.; 1.6.).

È altrettanto vero, tuttavia, che

il medico curante dell’insorgente è specialista in chirurgia addominale ed

endoscopia digestiva e medicina generale interna.

Inoltre le condizioni di salute

della ricorrente, in quel periodo, le hanno comunque consentito di far valere

personalmente per iscritto in modo chiaro e motivato le proprie pretese nei

confronti dell’amministrazione (cfr. doc. 43; 75; 158; 185; consid. 1..3.;

1.5.; 1.6.) e, come osservato dall’URAR (cfr. doc. A pag. 8; doc. VII pag. 4),

di viaggiare in Svizzera, in particolare nel Canton __________ (presso __________

il 4 agosto 2023; cfr. doc. 66) e nel Canton __________ (presso __________ il 2

agosto 2023; cfr. doc. 66).

D’altronde l’insorgente nemmeno

si è presentata presso gli uffici di Bellinzona immediatamente dopo aver

ritrovato la propria capacità al lavoro, ossia dal 1° ottobre 2023.

2.10

Relativamente alla richiesta della

ricorrente tendente a ottenere delle prestazioni assistenziali già per il lasso

di tempo dal 17 maggio 2022 (cfr. doc. V; consid. 1.10.), va osservato che la

medesima ha postulato per la prima volta la concessione di prestazioni dell’aiuto

sociale nel marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.).

Non vi è, perciò, una decisione

riguardante il periodo antecedente al marzo 2023.

Nella procedura di ricorso in

materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i

rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è

precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione

su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto

processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; DTF 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

In

una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i

rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente

si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

La

costante giurisprudenza federale ha, peraltro, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023

consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.

3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.

294).

Ne discende che la richiesta

dell’insorgente per il periodo a decorrere dal 17 maggio 2022 fino alla prima

domanda del marzo 2023 (la richiesta del 30 maggio 2023 è stata oggetto della

sentenza 42.2024.1 dell’11 aprile 2024; cfr. consid. 1.2.), conformemente a

quanto affermato dalla parte resistente (cfr. doc. VII pag. 5), è irricevibile.

2.11

A titolo abbondanziale va ad ogni

modo rilevato che con giudizio 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 questa Corte, in

relazione alla richiesta di prestazioni assistenziali del 30 maggio 2023, ha

stabilito che la ricorrente, la quale ha interposto la prima domanda di prestazioni

assistenziali soltanto nel marzo 2023, dopo circa undici mesi dalla sua entrata

in Svizzera, non risultava non essere in grado di provvedere al proprio

mantenimento ai sensi dell’art. 81 LAsi.

Al riguardo questa Corte, al

consid. 2.8. della STCA 42.2024.1, ha rilevato:

"

(…) fin dal suo arrivo in Svizzera, risiede ad __________, dove vive il

suo parente __________ (cfr. consid. 2.7.).

Il contratto di locazione del 1° marzo 2023 concernente il

monolocale ad __________ è stato, poi, concluso autonomamente dalla ricorrente,

senza darne comunicazione preventivamente all’URAR o perlomeno chiedere

ragguagli al riguardo, nonostante solo pochi giorni dopo abbia preso

appuntamento allo sportello per chiedere le prestazioni assistenziali (cfr.

doc. VII pag. 5).

È altamente verosimile, dunque, che quando è stato stipulato il

contratto di locazione, l’insorgente avesse già l’intenzione di rivolgersi

all’assistenza sociale.

Sorprende d’altronde, in primo luogo, che l’appartamento in

questione sia di proprietà della __________, società di cui la ricorrente, da

una parte, è stata membro del consiglio di amministrazione dall’aprile 2022 e

ne è amministratrice unica dall’ottobre 2023. Dall’altra, è dipendente quale

vice direttore, responsabile commerciale dal mese di luglio 2023 (cfr. consid.

2.7.).

In secondo luogo, che il beneficiario delle pigioni sia il suo

parente __________, il quale l’ha aiutata dal suo arrivo in Svizzera anche

finanziariamente, in particolare le ha prestato il denaro per pagare i canoni

di locazione di marzo, aprile e maggio 2023, come risulta dal modulo di

richiesta del 27 giugno 2023, firmato dalla medesima (cfr. doc. 226; consid.

2.7.).

Da tale formulario emerge, altresì, che in seguito -

successivamente al mese di maggio 2023 - ha pagato direttamente lei

l’appartamento (cfr. doc. 226; consid. 2.7.).

Il recapito di __________ corrisponde, peraltro, all’indirizzo del

__________, elegante ________ a cinque stelle che “racchiude, in una cornice

esc).

Il TCA non ignora che talvolta l’insorgente ha indicato di abitare

in __________ (cfr. doc. I; doc. 162).

In proposito si segnala che nella maggior parte delle occasioni la

stessa ha, tuttavia, menzionato la __________ (cfr. doc. 158; 185; 271; 223),

l’ultima volta nello scritto inviato al TCA il 5 febbraio 2024 (cfr. doc. V).

Inoltre va, in ogni caso, osservato che gli ultimi numeri civici

della __________ sono il __________ e il __________ (__________), poi la strada

finisce (cfr. __________). I differenti numeri civici __________ si riferiscono

sempre al __________ (cfr. Sistema d'informazione fondiaria del Canton Ticino -

SIFTI). (…)”

Per quanto attiene al riferimento

ricorsuale all’art. 12 Cost., il TCA, al consid. 2.11., ha statuito:

"

In concreto la ricorrente, nonostante abbia asserito di presentare una

condizione di “senzatetto” (cfr. doc. 159), continua a risiedere ad __________

(cfr. consid. 2.8.) dal suo arrivo in Svizzera nell’aprile/maggio 2022.

Ella non ha, d’altronde, debitamente comprovato un particolare

stato di indigenza.

Al contrario dagli elementi fattuali risulta che la stessa non si

trovi in una situazione tale da obbligarla alla mendicità. L’art. 12 Cost. si limita,

del resto, a impedire tale condizione (cfr. consid. 2.10.; STF 8C_46/2015 del 4

febbraio 2015 consid. 6).

Pertanto nella presente fattispecie non si è confrontati con

un’effettiva situazione di bisogno che giustifichi l’assegnazione di una

prestazione d’emergenza.”

Quanto deciso con la sentenza

42.2024.1

varrebbe in ogni caso (qualora le richieste di prestazioni per i mesi

di agosto e settembre 2023 fossero state ricevibili; cfr. consid. 2.8.) anche

per le domande di rinnovo del 31 luglio e dell’8 agosto 2023 concernenti i mesi

di agosto e settembre 2023 (cfr. consid. 1.3.).

Non va, del resto, dimenticato

che l’insorgente, il 20 giugno 2023, ha concluso con la __________, di cui è

stata membro del consiglio di amministrazione dall’aprile 2022 e ne è

amministratrice unica dall’ottobre 2023 (cfr. estratto del RC, reperibile nel

sito www.zefix.ch), un contratto di lavoro con inizio dal 1° luglio

2023.

e con la funzione di vice-direttore, responsabile commerciale. Il grado di

occupazione era del 10%, pari a 4 ore alla settimana e la retribuzione lorda di

fr. 420.-- al mese. È stato precisato che il salario include l’uso dell’auto

aziendale (cfr. doc. A5).

Il 4 ottobre 2023 la ricorrente e

la SA hanno, altresì, stipulato una modifica del contratto valida dal mese di

ottobre 2023, ossia il grado di occupazione è aumentato al 40% (16 ore alla

settimana) e lo stipendio lordo è stato pattuito in fr. 1'680.--. Le altre

clausole sono rimaste invariate (cfr. doc. A4).

2.12

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare

di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di

un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.33

del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023

consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile e

non privo di oggetto, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti