42.2024.20
Denegata giustizia va stralciata per contest. ritardo nell'emanaz. dec. su reclamo (aiuto d'urgenza + prest. speciali). USSI, infatti, le ha emesse pendente causa. Irricev., invece, rich. di riesame del dt a prestazioni. Se censurato ritardo riesame, ric. respinto. USSI non investito di proc.formale
30 settembre 2024Italiano36 min
relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.20
rs
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata del 22 giugno
2024 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021, cresciuta in giudicato incontestata e
la cui istanza di revisione è stata respinta dal TCA con giudizio 42.2022.37
del 29 agosto 2022 (il relativo ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022; cfr. doc. 165; 171), questa Corte
ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI), con decisioni del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, nonché con
decisioni su reclamo dell’11 e del 13 gennaio 2021, aveva negato a RI 1 - nata
il __________ 1985 e cittadina italiana - il diritto a ulteriori prestazioni
assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2020, ritenuta la sua intenzione
di continuare con l’attività professionale indipendente di assistenza e
consulenza giuridica (__________), nonostante le fosse stato intimato di
chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.
Il
TCA ha sottolineato che il diritto a prestazioni assistenziali risultava
perlomeno dubbio considerando che la stessa non disponeva di un permesso di
soggiorno valido.
1.2. Con
ulteriore giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022 il TCA ha confermato il rifiuto
di erogare a RI 1 un aiuto d’urgenza postulato nel novembre 2021, come pure le
prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021.
Il
TCA, da un lato, ha rilevato che la sua attività indipendente non redditizia
era ancora attiva e che del resto non disponeva di un permesso valido dalla
fine del febbraio 2015. Al riguardo è stato precisato che la sua presenza in
Svizzera era semplicemente tollerata dalle autorità e non si trattava, quindi,
di un soggiorno legale.
È
stato, poi, osservato che neppure il diritto internazionale soccorreva la
ricorrente, siccome le prestazioni assistenziali, costituendo dei vantaggi
sociali, non rientrano nel campo di applicazione materiale dell’ALC.
Dall’altro,
questo Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva reso perlomeno
verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e
urgente.
Il
ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la STCA 42.2022.44 da RI 1 è
stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022 (cfr.
doc. 186).
1.3. Con
sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023, cresciuta in giudicato incontestata,
questa Corte ha statuito che a ragione l’USSI aveva negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali richieste nel mese di dicembre 2022.
La
stessa non aveva chiuso la propria attività indipendente non redditizia. Non
sussistevano, del resto, elementi che consentissero di concludere che
l’andamento dell’attività indipendente fosse migliorato nel 2022, né nel 2023.
Il
TCA ha, altresì, evidenziato, da un lato, che l’insorgente non disponeva di un
permesso valido per risiedere in Svizzera dalla fine del febbraio 2015.
Dall’altro, che la medesima non poteva appellarsi al diritto di rimanere in
Svizzera conformemente all’ALC.
Gli
atti sono, in ogni caso, stati rinviati all’USSI per verificare se, per il
lasso di tempo che intercorreva tra la domanda di prestazioni assistenziali e
l’emanazione della sentenza 42.2023.26, alla ricorrente dovesse essere
riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost.
1.4. Con
decreto del 30 gennaio 2024 il
Presidente del TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi la domanda di RI 1 tendente a ottenere delle
misure cautelari pendente la procedura relativa al ricorso del 27 dicembre 2023
contro la decisione su reclamo del 4 dicembre 2023, con cui
l’USSI aveva confermato il proprio provvedimento del 31 ottobre 2023 di
parziale accoglimento della richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata dalla ricorrente il 24 ottobre 2023, nel
senso che le erano state riconosciute le spese di rimpatrio, ovvero il costo
del biglietto del treno per rientrare in Italia (cfr. inc. 42.2023.48).
Questo
Tribunale ha in particolare ricordato che il
soggiorno in Svizzera dell’insorgente non è regolare, non disponendo di un
permesso di dimora valido dalla fine del mese di febbraio 2015.
Tuttavia,
alla luce dei certificati medici prodotti, nonché dell’istanza di espulsione
presentata il 18 gennaio 2024 alla Pretura di __________ dal suo locatore, non
avendo la stessa riconsegnato l’appartamento entro il 31 dicembre 2023, come
invece previsto nella disdetta del contratto di locazione notificatale l’8
novembre 2023 a seguito del mancato pagamento della pigione, il TCA ha concluso
che senza l’esame di determinate circostanze fattuali del caso concreto, non si
poteva negare all’insorgente, pendente causa, l'aiuto in situazioni di bisogno.
Gli
atti sono, di conseguenza, stati rinviati all’USSI per un complemento
istruttorio volto a stabilire se l’insorgente vivesse effettivamente in una
situazione di indigenza. In tal caso, quale aiuto in situazioni
di bisogno ex art. 12 Cost., “le andranno garantiti un alloggio
collettivo, se dovesse realmente trovarsi senza abitazione, e dei buoni pasto”,
come pure determinate spese di cura.
Per
completezza il TCA ha osservato che, nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse
sollevato obiezioni riguardo all’alloggio collettivo, facendo riferimento a
problematiche di salute, avrebbe dovuto essere stabilito se le sue condizioni
fossero effettivamente tali da impedirle una soluzione abitativa di tipo
collettivo.
1.5. Il
18 marzo 2024 questa Corte, con giudizio 42.2024.3, ha stralciato dai ruoli la
causa relativa al ricorso per denegata/ritardata del 24 gennaio 2024, nel quale
RI 1 aveva chiesto, in particolare, di ordinare all’USSI di dare integrale ed
esatta esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data
certa, in quanto divenuta priva d’oggetto.
Il
TCA ha rilevato che l’USSI, in applicazione della STCA 42.2023.26 del 16
ottobre 2023, dopo aver esperito gli accertamenti indicati nel giudizio
menzionato, aveva emesso due decisioni già precedentemente al ricorso del 24
gennaio 2024, e meglio il 9 e il 10 gennaio 2024, e due ulteriori decisioni pendente
causa, il 29 e il 30 gennaio 2024, eseguendo così in modo completo la
sentenza 42.2023.26.
1.6. Con
sentenza 42.2023.48 del 25 marzo 2024, cresciuta in giudicato incontestata, il
TCA ha poi rinviato l’incarto all’USSI per determinare se il rientro della
ricorrente in Italia, suo Paese d'origine, fosse oppure no assolutamente
incompatibile con le sue condizioni di salute.
Questo
Tribunale ha indicato che, dopo aver esperito le necessarie indagini,
l’amministrazione avrebbe valutato nuovamente quale tipo di aiuto ex art. 12
Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023.
1.7. Il
23 maggio 2024 l’USSI ha emesso una decisione con la quale ha rifiutato la
richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata il 13 maggio 2024 da RI 1 (cfr. doc. A2;
A3).
Tale
provvedimento è stato così motivato:
" (…) Ritenuta
la decisione del 22 dicembre 2022 dell’Ufficio della migrazione che le ha
intimato un ultimo termine di partenza per lasciare la Svizzera il 22 gennaio
2023 (termine confermato con comunicazione del 14 marzo 2024 dell’Ufficio della
migrazione);
vista la sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni n. 42.2023.48 del 25 marzo 2024;
considerata l’ulteriore istruttoria
esperita dal nostro Ufficio in merito al suo stato di salute dalla quale non è
emersa una concreta sua impossibilità di lasciare il territorio svizzero, come
neppure concreti elementi che non le consentono di ottenere le appropriate cure
nel suo paese d’origine (Italia)
e considerato il denaro ricevuto ad inizio
aprile, utilizzato per saldare le pigioni arretrare del suo appartamento di
Chiasso (per un totale di CHF 3'900.00) anziché per il proprio sostentamento e
l’organizzazione del suo rimpatrio. (…)” (Doc. A3)
1.8. L’interessata,
il 27 maggio 2024, ha interposto reclamo, chiedendo l’annullamento della
decisione del 23 maggio 2024 e l’erogazione dell’aiuto d’urgenza entro il
termine di tre giorni.
La
medesima ha, inoltre, revocato con effetto immediato le autorizzazioni per lo
svincolo dal segreto medico precedentemente conferite nei confronti dei Dr.
med. __________, __________, __________, __________ e __________, specificando
che l’USSI, nel caso in cui necessitasse di nuove informazioni mediche, dovrà
chiederle una nuova autorizzazione (cfr. doc. A4).
1.9. Con
messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024 (cfr. doc. A6) RI 1 ha chiesto
all’USSI, da una parte, di pagarle il biglietto del mezzo di trasporto pubblico
per recarsi da __________ a __________ per visionare il suo incarto, visto che
l’amministrazione le ha indicato che l’accesso agli atti deve avvenire presso
la sua sede (cfr. doc. A5: l’USSI ha fatto riferimento agli art. 55 LPGA e 26
PA).
Dall’altra,
di assegnarle un alloggio sostitutivo che sia consono al suo stato di salute
(non un centro di accoglienza poiché non conforme alle sue condizioni di
salute), siccome ha ricevuto nuovamente la diffida da parte del locatore per
gli affitti insoluti e di riesaminare il suo diritto a prestazioni assistenziali
ordinarie.
1.10. L’11
giugno 2024 l’amministrazione ha informato RI 1 che ribadiva quanto già
indicato nella propria decisione del 23 maggio 2024 (cfr. doc. A7).
1.11. RI
1, il 12 giugno 2024, in relazione al suo reclamo del 27 maggio 2024 (cfr. consid.
1.8.), ha postulato nei confronti dell’USSI l’emanazione della relativa
decisione su reclamo entro il 14 giugno 2024, puntualizzando che “non
saranno più concesse proroghe, stante l’urgenza ad un aiuto (…)”.
La
medesima ha ribadito di avere urgentemente bisogno di un appartamento
sostitutivo, perché deve lasciare immediatamente la sua abitazione e ha chiesto
pure che entro tale termine fosse presa formalmente posizione sulle prestazioni
assistenziali ordinarie, come domandato il 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.9.;
doc. A8).
1.12. Il
22 giugno 2024 RI 1 ha inoltrato al TCA un “ricorso per denegata - ritardata
giustizia con contestuale istanza di misure provvisionali e di conferimento
dell’effetto sospensivo”, chiedendo, in via cautelare, stante
l’urgenza, in via superprovvisionale, un aiuto d’emergenza come da richiesta
del 13 maggio 2024, come pure di disporre la misura cautelare più idonea per la
tutela della sua situazione giuridica soggettiva e di obbligare
conseguentemente l’USSI a erogarle le spese di vitto, alloggio, per vestiario e
per le cure-medico sanitarie ex art. 12 Cost. al fine di garantirle i mezzi per
un’esistenza dignitosa in attesa dell’accertamento del diritto a una rendita
AI.
In
via principale, la medesima ha domandato, segnatamente, l’annullamento
della decisione del 23 maggio 2024 e la concessione di un aiuto in situazione
di bisogno ex art. 12 Cost., di obbligare l’USSI a erogarle le spese di vitto e
alloggio ai sensi dell’art. 12 Cost. per il periodo da dicembre 2022 a ottobre
2023 (STCA 42.2023.26), il riesame del suo diritto a prestazioni assistenziali
ordinarie, nonché di consentirle l’accesso all’incarto USSI con la trasmissione
del dossier in formato elettronico, in alternativa con il pagamento del costo
di trasporto pubblico di andata e ritorno __________-__________.
L’insorgente,
a sostegno delle proprie pretese, ha addotto in particolare che non risulta
alcun intervento da parte dell’USSI e nessuna decisione su reclamo in relazione
alla richiesta di aiuto d’urgenza del 13 maggio 2024, malgrado il termine
impartito che è decorso infruttuosamente (cfr. consid. 1.7.; 1.11.)
La
medesima ha fatto valere che nemmeno le è stato erogato alcun tipo di aiuto da
parte dell’amministrazione a partire dal mese di dicembre 2022 (oggetto della
sentenza 42.2023.26 del TCA del 16 ottobre 2023; cfr. consid. 1.3.) e che
l’USSI non ha preso formalmente posizione riguardo al suo messaggio di posta
elettronica del 4 giugno 2024 con cui aveva chiesto il pagamento del costo del
biglietto di trasporto per accedere all’incarto a Bellinzona (nel caso in cui
lo stesso non sia trasmesso in formato elettronico), di assegnarle un alloggio
sostitutivo (singolo dove eventualmente offrono anche cure, terapie e
riabilitazione) che sia consono al suo stato di salute e di riesaminare il
diritto all’assistenza sociale ordinaria (cfr. consid. 1.9.).
In
relazione a quest’ultima domanda la ricorrente ha puntualizzato:
" (…) La
richiesta di riesame all’assistenza sociale ordinaria era motivata dal fatto
che precedentemente era stata rifiutata a causa del termine di partenza
inoppugnabile messo dall’Ufficio cantonale della migrazione che ha reso
irregolare la posizione di soggiorno sul territorio. La Polizia cantonale ha
trasmesso il caso al Ministero pubblico ed è stato poi trasmesso alla Pretura
penale che giudicherà se effettivamente il soggiorno della ricorrente sul
territorio è da ritenersi illegale o meno e se quel termine di partenza poteva
essere emesso nei riguardi della ricorrente. In virtù del principio della
presunzione di innocenza e valutazione delle prove, ognuno è presunto innocente
fintanto che non sia condannato con una decisione passata in giudicato. Quindi
fino a quando non ci sarà una decisione formalmente passata in giudicato che
dichiara che quel termine di partenza è corretto e che il soggiorno sul
territorio
della ricorrente è illegale a partire da quel termine, il
soggiorno sul territorio della ricorrente deve ritenersi legale e per l’effetto
la ricorrente ha diritto all’assistenza ordinaria.” (Doc. I pag. 6).
Al
ricorso RI 1 ha annesso alcuni documenti (cfr. doc. A1-A9), tra cui la diffida
di pagamento del 28 maggio 2024 relativa segnatamente alla pigione di maggio
2024 rimasta insoluta (cfr. doc. A9).
1.13. Il
presidente del TCA, con decreto dell’8 luglio 2024, ha respinto l’istanza
dell’insorgente volta a ottenere l’effetto sospensivo (cfr. consid. 1.12.), in
quanto nel caso di un ricorso per denegata giustizia non si è in presenza di
una decisione positiva.
Anche
la domanda di misure superprovvisionali (cfr. doc. I pag. 8; consid. 1.12.) non
è stata accolta, risultando preponderante l’interesse dell’amministrazione a
non dovere anticipare il versamento di prestazioni pendente causa rispetto
a quello dell’insorgente - la quale non dispone di un permesso valido dalla
fine del mese di febbraio 2015 - di ricevere un aiuto da parte dell’USSI.
Parimenti
il presidente del TCA non ha dato seguito all’istanza tendente alla
designazione di un patrocinatore d’ufficio (cfr. doc. I pag. 7; 10), ritenuto
in particolare che la ricorrente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente
Fatti
i propri interessi.
Nemmeno
la domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 10) è stata accolta,
siccome può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. doc. IV).
1.14. L’USSI,
con risposta del 14 agosto 2024, ha chiesto la reiezione, rispettivamente lo
stralcio del ricorso, rilevando:
" (…) Con
reclamo del 27 gennaio 2024, l'interessata ha contestato le decisioni del 9
gennaio 2024 e del 10 gennaio 2024 emesse dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie
verifiche, il 6 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in
copia.
Con reclamo del 31 gennaio 2024, l'interessata ha
contestato la decisione del 29 gennaio 2024 emessa dall'USSI. L'USSI dopo le
necessarie verifiche, il 7 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si
allega in copia.
Con reclamo del 1°febbraio 2024, l'interessata ha
contestato la decisione del 30 gennaio 2024 emessa dall'USSI. L'USSI, dopo le
necessarie verifiche, il 8 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si
allega in copia.
Con reclamo del 18 marzo 2024, l'interessata ha
contestato la decisione dell'8 marzo 2024 emessa dall'USSI. L'USSI, dopo le
necessarie verifiche, il 9 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si
allega in copia.
Con reclamo del 23 marzo 2024, l'interessata ha
contestato le decisioni del 20 marzo 2024 e del 21 marzo 2024 emesse dall'USSI.
L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 12 agosto 2024 ha emesso la decisione
su reclamo che si allega in copia.
Con reclamo del 13 aprile 2024, l'interessata ha
contestato le decisioni del 21 marzo 2024, del 3 aprile 2024 e del 10 aprile
2024 emesse dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 13 agosto 2024
ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia.
Con reclamo del 27 maggio 2024, l'interessata ha
contestato la decisione del 23 maggio 2024, emessa dall'USSI. L'USSI, dopo le
necessarie verifiche, il 14 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che
si allega in copia. (…)” (Doc. VI)
Dai
documenti allegati alla risposta di causa (cfr. doc. VI1-VI7) emerge, in
effetti, che l’amministrazione, con decisione su reclamo del 6 agosto 2024
(cfr. doc. VI1), ha respinto il reclamo del 27 gennaio 2024 interposto da RI 1
contro i provvedimenti del 9 e del 10 gennaio 2024 emessi in riferimento alla
STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.).
Più
specificatamente con decisione del 9 gennaio 2024 l’USSI aveva assegnato alla
ricorrente delle prestazioni speciali relative a fatture concernenti i premi
LAMal per il periodo gennaio - ottobre 2023 (quota non coperta dal sussidio
cantonale - CHF 111.90 al mese) - escluso dicembre 2022 - pagate direttamente a
__________ e al conteggio prestazione Cassa malati n°597362699 di CHF 105.00
(contributo giornaliero) pagato direttamente a __________ (cfr. doc. VI1 pag.
3).
Con
decisione del 10 gennaio 2024 sono, invece, state riconosciute parzialmente le
seguenti prestazioni speciali:
"
- Conteggio prestazioni cassa
malati del 20.03.2023 n° 577467513 di CHF
70.50. Vengono riconosciuti CHF 41.05
relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF
29.45 relativa a costi non riconosciuti LAMal
non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto
a suo
carico;
- Conteggio
prestazioni cassa malati del 13.02.2023 n° __________ di CHF 337.15. Vengono
riconosciuti CHF 307.65 relativi a costi LAMal (pagati
direttamente ad __________). La differenza
di CHF 29.50 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta
dal nostro Ufficio e resta pertanto a
suo carico;
- Conteggio prestazioni cassa malati del 16.01.2023 n°
__________ di CHF 749.50.
Vengono riconosciuti CHF 720.00 relativi al contributo giornaliero (pagati
direttamente ad __________). La differenza di CHF 29.50
relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene
riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a
suo carico.” (cfr. doc. VI1 pag. 3)
La
parte resistente, il 7 agosto 2024, ha inoltre emanato una decisione su reclamo
(cfr. doc. VI2) con la quale ha respinto il reclamo del 31 gennaio 2024 di RI 1
contro il provvedimento del 29 gennaio 2024, il quale prevedeva:
"
(…) facciamo riferimento alla
sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 16 ottobre 2023 n.
42.2023.26, alla nostra richiesta di informazioni del 31 ottobre 2023 ed alla
sua risposta del 9 novembre 2023.
Considerato che nei periodi in cui era in degenza ospedaliera non necessitava di
un alloggio, poiché
garantito dalla struttura di degenza, e
considerato che nei periodi nei quali non era in degenza ospedaliera, di fatto, ha
alloggiato presso
l'appartamento di __________ nonostante la decisione del 22
dicembre 2022 dell'Ufficio della migrazione con la quale
le ha intimato un ultimo termine per lasciare la Svizzera
il 22 gennaio 2023, non può esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza legato
all'alloggio.
Inoltre, considerato
che per il suo sostentamento
è stata aiutata da persone, associazioni e fondazioni
(come da lei dichiarato
nel suo scritto del 9 novembre 2023), anche su tale fronte, non può
esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza”. (Doc. VI2
pag. 3)
Con
decisione su reclamo emessa l’8 agosto 2024 (cfr. doc. VI3) l’USSI ha respinto
il reclamo inoltrato il 1° febbraio 2024 dall’insorgente avverso la decisione
del 30 gennaio 2024 di rifiuto, in riferimento al giudizio STCA 42.2023.26 (cfr.
consid. 1.3.), dell’assunzione delle seguenti fatture:
"
- Fatture premi LAMal relative al periodo
aprile - novembre 2022: non riconosciute in quanto non relative al periodo che
intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- Fatture
premi LAMal relative al periodo novembre - dicembre
2023: non riconosciute in quanto non relative al periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- Conteggio
delle prestazioni cassa malati del
14.08.2023 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;
- Conteggio
delle prestazioni cassa
malati del 19.12.2022 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;
- Bolletta
__________ n° __________ del 30.01.2023 relativa al periodo 01.10.2022 - 31.12.2022 di CHF 83.40;
- Bolletta __________ n° __________ del 30.04.2023 relativa al periodo
01.01.2023
- 31.03.2023
di CHF 91.80;
- Bolletta __________
n° __________ del 30. 07.2023 relativa
al periodo 01.04.2023
- 30.06.2023 di CHF 116.65;
- Rimborso fattura assicurazione economia domestica
della __________ relativa al periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;
- Rimborso fatture della __________ datate 08.07.2023 e 20.10.2023”. (Doc.
VI3)
L’amministrazione,
il 9 agosto 2024, ha emesso un’ulteriore decisione su reclamo (cfr. doc. VI4)
con la quale ha respinto il reclamo del 18 marzo 2024 di RI 1 contro il
provvedimento dell’8 marzo 2024 con cui, ritenuta la sua situazione
alloggiativa di quel momento (il 15 febbraio 2024 il Pretore di __________
aveva ordinato lo sfratto immediato di RI 1 dall’appartamento sito a __________,
che è stato eseguito il 12 marzo 2024; cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024),
le era stata garantita, quale aiuto d’emergenza, la permanenza in un alloggio
collettivo presso una struttura di prima accoglienza (__________) per un
periodo massimo di sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per il
rimpatrio in Italia (cfr. doc. VI pag. 3).
Con
successiva decisione su reclamo del 12 agosto 2024 (cfr. doc. VI5) l’USSI ha
respinto il reclamo del 23 marzo 2024 della ricorrente avverso i provvedimenti
del 20 e del 21 marzo 2024.
Con
la decisione del 20 marzo 2024 era stata garantita all’insorgente la permanenza
presso __________ fino al 27 marzo 2024 (cfr. doc. VI5 pag. 4).
Con
la decisione del 21 marzo 2024, in riferimento al decreto 42.2023.48 del 30
gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), erano, per contro, state riconosciute le
seguenti prestazioni speciali:
- Conteggio prestazioni
cassa malati del
24.04.2023 n° __________ di CHF 1’130.15. Vengono riconosciuti CHF 1'041.30 relativi a costi
LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 88.85 relativa
a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e
resta pertanto a suo carico;
- Conteggio
prestazioni cassa
malati del 19.2.2024 n° __________ di CHF 1'571.55. Vengono riconosciuti CHF 1'545.00 relativi ai
costi di degenza ospedaliera (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 26.55 relativa a costi non
riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a
suo carico.” (Doc. VI5)
L’amministrazione,
il 13 agosto 2024, ha emesso un’altra decisione su reclamo (cfr. doc. VI6) con
la quale ha respinto il reclamo del 13 aprile 2024 di RI 1 contro un ulteriore
provvedimento del 21 marzo 2024 e le decisioni del 3 e 10 aprile 2024.
Con
la decisione del 21 marzo 2024 erano state ritrasmesse all’interessata le
fatture non riconosciute, e meglio:
- Fattura __________ economia domestica
del 06.02.2024 relativa al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;
- Fattura __________ del 30.01.2024 relativa la
periodo 1.10.2023 – 31.12.2023;
- Diffida del 08.11.2023 relativa ai contributi
personali per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023;
Diffida del 07.02.2024 relativa ai contributi
personali per il periodo 01.10.2023 - 31.12.2023;
- Conteggio prestazioni cassa malati __________ del
18.01.2024 n° __________ di CHF 26.55 relativo a costi non riconosciuti LAMal,
non riconosciuti dal nostro Ufficio;
- Sollecito per partecipazioni non pagate del
19.02.2024 di HF 29.50” (Doc. VI6 pag. 5)
Con
decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente
la permanenza presso __________ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. VI6
pag. 6).
Tale
provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto “che
dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di __________ e che ha
quindi rinunciato all’aiuto d’emergenza” (cfr. doc. VI pag. 6).
Infine
con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. VI7) l’USSI ha respinto
il reclamo del 27 maggio 2024 di RI 1 avverso il provvedimento del 23 maggio
2024, con cui le era stato negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio
2024 (cfr. consid. 1.7.; doc. A2; VI7 pag. 2).
1.15. La
ricorrente, il 31 agosto 2024, ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc.
VIII + B1-4), le quali sono state trasmesse per conoscenza alla parte
resistente (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. La presente fattispecie concerne il ricorso del 22 giugno 2024 di RI 1
per denegata/ritardata giustizia in relazione al suo reclamo del 27 maggio 2024
interposto, segnatamente, contro la decisione del 23 maggio 2024 riguardante il
rifiuto di riconoscerle un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr.
consid. 1.12.).
Dal ricorso del 22 giugno 2024,
infatti, si evince:
" (…) Ad oggi non risulta alcun intervento dell’USSI e nessuna decisione
su opposizione malgrado il termine impartito dalla ricorrente sia decorso
infruttuosamente in relazione alla richiesta di aiuto d’urgenza avanzata dalla
ricorrente in data 13 maggio 2024.
Con il presente atto la ricorrente impugna,
pertanto, il silenzio illegittimamente dall’Amministrazione adita e il ritardo
ingiustificato nell’esecuzione dell’aiuto in situazioni di bisogno e stante
l’urgenza, nei limiti del proprio interesse, si chiede l’esecuzione in tempi
brevi, con conseguente accoglimento del presente ricorso. (…)” (Doc. I pag. 3)
2.3. Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
2.4. Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018
del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid.
3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b).
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura
dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come
ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; DTF 131 V 407
consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
In
una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha
evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata
così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di
chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
In
una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia
nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è,
inoltre, così espresso:
"
(...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de
l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué
dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué
a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à
l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a
rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le
recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst.
et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131
Considerandi
II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II
34.
consid. 1b p. 36). Le
point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle
violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai
raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui
en est la victime (ATF 130
I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V
411.
consid. 1.3 p. 417) peut
demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19
décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une
durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur
le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en
relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement
examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce
qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi
bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de
droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure
n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à
plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en
particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour
l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui
est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une
violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans
le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57
al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme
tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005
consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier
2001.
consid. 2b)."
In
caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza
riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una
denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti,
unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per
contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della
causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un
effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF
8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6
pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).
2.5
Nella
concreta evenienza questa Corte constata, come rilevato nei fatti, che l’USSI, pendente
causa, e meglio il 14 agosto 2024, ha emanato la decisione su reclamo
relativa al reclamo del 27 maggio 2024 interposto contro il provvedimento del
23.
maggio 2024, con cui le era stato negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13
maggio 2024, sollecitato il 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.14.;
2.2.; doc. VI7).
Il
6, il 7, l’8, il 9, il 12 e il 13 agosto 2024 l’amministrazione ha, peraltro,
emesso sei ulteriori decisioni su reclamo riguardanti i reclami datati 27 e 31
gennaio 2024, 1° febbraio 2024, 18 e 23 marzo 2024 e 13 aprile 2024 concernenti
altre richieste di prestazioni (aiuto d’urgenza e prestazioni speciali; cfr.
consid. 1.14.) della ricorrente (cfr. doc. VI1-VI6).
Con
i provvedimenti del mese di agosto 2024 citati l’amministrazione si è, dunque,
chinata, non soltanto sul reclamo più recente del 27 maggio 2024, bensì si è
espressa anche in merito agli altri reclami del 2024 pendenti inoltrati dall’insorgente.
La
causa, da questo profilo, deve, di conseguenza, venire stralciata dai ruoli in
quanto divenuta priva d’oggetto (in questo senso cfr. STF 9C_541/2015 del 12
novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1; STF 9C_831/2008
del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del
12.
febbraio 2008; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006; DTF 125 V 374; SVR 1998 UV
Nr. 11; SVR 1996 KV Nr. 3; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.71
del 24 gennaio 2022; STCA 42.2021.49 del 27 settembre 2021; STCA 42.2021.31 del
14.
giugno 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25
maggio 2020; STCA 35.2019.4 del 14 febbraio 2019; STCA 38.2017.91 del 22
gennaio 2018; STCA 42.2017.29 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.21 del 31
gennaio 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014).
Giova
segnalare, al riguardo, che in una sentenza 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022
l’Alta Corte, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata
giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il
Tribunale cantonale - al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020
contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di
compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in
attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di
uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.
Il
TF ha comunque osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e
delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un
lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17
febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022),
rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il
14.
aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a
tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità.
Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.
In
questa sede il TCA è, del resto, chiamato a stabilire soltanto se l’USSI si sia
o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel
merito delle richieste formulate nell’impugnativa (cfr. consid. 2.4.).
Va,
altresì, rilevato che RI 1, con ricorso del 2 settembre 2024, ha impugnato
davanti a questa Corte le decisioni su reclamo datate 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14
agosto 2024 (cfr. doc. I inc. 42.2024.25-31; doc. VI1-VI7; consid. 1.14.).
2.6
Il
TCA, per inciso, riguardo all’asserzione ricorsuale secondo cui all’insorgente
non sarebbero state erogate prestazioni dal mese di dicembre 2022 - quando è
stata presentata una domanda di prestazioni assistenziali - al mese di ottobre
2023.
allorché è stata emanata la relativa sentenza 42.2023.26 (cfr. doc. I;
consid. 1.12.; 1.3.), evidenzia di aver già statuito al riguardo.
In
effetti con giudizio 42.2024.3 del 18 marzo 2024 il ricorso di RI 1, con cui
aveva chiesto, in particolare, di ordinare all’USSI di dare integrale ed esatta
esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data certa,
nonché di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato
dall’amministrazione, è stato stralciato dai ruoli in quanto ricevibile, poiché
l’USSI aveva emesso in proposito quattro decisioni il 9, il 10 il 29 e il 30
gennaio 2024, eseguendo, così, in modo completo la sentenza 42.2023.26 del 16
ottobre 2023.
I
provvedimenti datati 9, 10 il 29 e il 30 gennaio 2024 menzionati sono stati
contestati dall’insorgente con reclami all’USSI, il quale ha emesso le relative
decisioni su reclamo il 6, il 7 e l’8 agosto 2024 (cfr. doc. VI1; VI2; VI3;
consid. 1.14.; 2.5.) che sono poi state impugnate davanti a questo Tribunale il
2.
settembre 2024 (cfr. inc. 42.2024.25-31; consid. 2.5.).
2.7
Per
quanto attiene alla domanda generica di “riesame” da parte di USSI del suo
diritto a prestazioni assistenziali ordinarie che RI 1 ha formulato, dapprima,
in modo informale nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024
concernente il reclamo del 27 maggio 2024 (cfr. doc. A6; consid. 1.9.) e poi
nel petitum del ricorso per denegata giustizia del 22 giugno 2024 (cfr.
doc. I; consid. 1.12.), va innanzitutto rilevato che tale richiesta, nel
contesto del ricorso per denegata/ritardata giustizia risulta irricevibile, non
facendo esplicito riferimento ad alcun ritardo nell’emanazione di una
decisione.
2.8
Nel
caso in cui, invece, l’insorgente nel ricorso del 22 giugno 2024 per
denegata/ritardata giustizia abbia voluto implicitamente censurare il modo di
procedere dell’amministrazione che non avrebbe ancora deciso circa il suo
eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie, si osserva che la
medesima, la quale ha motivato la sua domanda, affermando che “fino a quando
non ci sarà una decisione formalmente passata in giudicato che dichiara che
quel termine di partenza è corretto e che si pronuncia sulla legalità o meno
della mia posizione di soggiorno sul territorio a partire da quel termine, il
mio soggiorno sul territorio deve ritenersi legale a tutti gli effetti” e
che quindi ha diritto all’assistenza sociale ordinaria (cfr. doc. A6; I pag. 6),
ha precisato di postulare il riesame da parte di USSI del diritto alle prestazioni
assistenziali ordinarie “in attesa di AI” (cfr. doc. A6).
RI
1.
ha effettivamente pendente presso l’Ufficio AI una domanda di prestazioni
dell’assicurazione invalidità (cfr. STCA 42.2024.48 del 25 marzo 2024).
Tutto
ben considerato, la richiesta della ricorrente relativa alle prestazioni
assistenziali ordinarie (cfr. doc. A6; I), di cui lamenterebbe, in maniera
sottintesa, un ritardo nell’evasione, deve, dunque, intendersi quale verifica ex
nunc di un suo eventuale diritto.
Al
riguardo non risulta, però, alcuna domanda formale (recente) presentata secondo
la procedura coordinata di applicazione della Laps, che l’insorgente ben
conosce, avendo seguito più volte questo iter.
L’USSI
non è, perciò, ad ogni modo stato investito di una nuova procedura in tal
senso.
In
simili condizioni, a tale Ufficio, il quale, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2
cpv. 1 lett. a Reg.Las, è competente nel Cantone Ticino a decidere in ambito
dell’assistenza sociale, non può essere contestato di non essersi pronunciato
in merito, né può essergli imputato un ritardo nell’emanazione di una decisione
impugnabile con reclamo all’USSI stesso, contro la cui decisione su reclamo è
susseguentemente possibile ricorrere al TCA (cfr. art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4
Reg.Laps e 33 Laps; STCA 42.2024.14 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).
Per
questo aspetto il ricorso per denegata/ritardata giustizia deve essere
respinto.
2.9
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid.
2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29
settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e
STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF,
congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,
8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.
2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso per denegata/ritardata giustizia, in quanto ricevibile e non stralciato
dai ruoli, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti