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Decisione

42.2024.21

Diritto a prestazioni assistenziali decorre da primo giorno del mese in cui è depositata domanda. Ai fini della decorrenza del diritto a prestazioni per il regime Las è determinante il giorno in cui al Comune viene stabilito appuntamento con competente sportello Laps. No retroattività prestazioni

30 settembre 2024Italiano33 min

__________ e RI 1 hanno una relazione e dalla stessa è nata la figlia __________.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.21

CL/gm

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 6

giugno 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione informale del 6 novembre 2023, e precisamente in occasione di un

colloquio tenutosi quel giorno presso l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (in seguito: USSI), l’amministrazione ha comunicato a RI 1

quanto segue:

" (…) il colloquio si è

tenuto come incontro conoscitivo in quanto è stata presentata una nuova domanda

con diritto alla prestazione assistenziale dal 01.09.2023 (consegna

documentazione al Comune di domicilio 22.09.2023). La richiesta di prestazione

assistenziale è stata resa necessaria in quanto è venuto a cadere il diritto

agli Assegni di Prima Infanzia (revisione del 31.07.2023). A tale proposito il

curatore è stato informato che il diritto ad una prestazione retroattiva non

sussiste in quanto la domanda USSI è stata presentata con diritto da settembre

2023. Il curatore non è d’accordo, inoltrerà reclamo.

Fatti

I signori sono stati

convocati anche per poter apportare chiarezza sulla situazione abitativa e di

trasferimento presso il Comune di __________ dal 01.11.2023. Difatti, i signori

__________ e RI 1 hanno una relazione e dalla stessa è nata la figlia __________.

In sede di colloquio è stato spiegato il motivo per il quale l’UR (unità di

riferimento) è composta da tre persone, ovvero i due vivono nello stesso

stabile a Tresa (situazione fino al 31.10.2023), hanno una figlia in comune ed

hanno una relazione. In vista del trasferimento nel Comune di __________ dal

01.11.2023, il signor __________ conferma la sua volontà di volersi trasferire

insieme alla compagna. A tal proposito, il signor __________ chiederà

all’amministrazione della stabile un aggiornamento del contratto di locazione

(aggiunta conduttore) (…)” (cfr. doc. 58-59).”

Con

decisione formale del 17 novembre 2023, l’USSI ha, poi, concesso a RI 1 una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'904 per il mese di settembre 2023

(cfr. doc. 49-52). Nulla le è, per contro, stato riconosciuto per periodi

precedenti.

1.2. Con

reclamo presentato il 6 novembre 2023, quindi contro quanto comunicatogli quello

stesso giorno all’incontro presso l’USSI, RA 1, curatore di RI 1 - nei

confronti della quale è istituita dal gennaio 2021 una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni (cfr. doc. 87-89) - ha contestato

quanto prospettato dall’amministrazione circa la decorrenza del diritto alle

prestazioni Las, chiedendone il riconoscimento anche per il periodo da maggio

ad agosto 2023, compresi (cfr. doc. 12-13).

1.3. Con

decisione su reclamo del 6 giugno 2024, l’USSI ha confermato il proprio

precedente provvedimento e quindi, da una parte, il riconoscimento, a beneficio

della reclamante, del diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di

settembre 2023 e, d’altra parte, il diniego delle prestazioni per i mesi

precedenti.

L’amministrazione,

nella decisione su reclamo, ha rilevato che:

"

(…) Nel caso in oggetto è pacifico che la richiedente si è annunciata e

le è stata consegnata la Check-list il 18 [ndr: 16/18] agosto 2023, con

l’espressa indicazione di completarla entro 30 giorni dalla data della consegna

e con l’avvertimento che, in caso contrario, senza comprovati motivi, la

domanda sarebbe stata considerata depositata solamente al momento del

completamento.

Dal formulario

“Annuncio presso il Comune di domicilio è appuntamento allo sportello Laps” si

evince che la documentazione è stata completata il 22 settembre 2023, ossia

oltre il termine di 30 giorni.

Nello spazio dedicato

“motivazione obbligatoria se tra la data di consegna della CheckList e la

documentazione completata trascorrono più di 30 giorni” è stato indicato che

“sono trascorsi più di trenta giorni in quanto la richiesta iniziale con

relativa documentazione era per la signora RI 1 e la figlia. A seguito

dell’annuncio presso il nostro Comune di __________ (padre della bambina),

abbiamo dovuto provvedere ad aggiornare la situazione e di conseguenza i

documenti in nostro possesso”.

La reclamante afferma

che il ritardo nell’inoltro della domanda di prestazioni assistenziali è dovuto

sia al ricevimento tardivo della decisione del 31 luglio 2023 dell’Istituto

delle assicurazioni sociali (IAS) concerne il rifiuto dell’assegno di prima

infanzia (API) sia al cambiamento occorso all’unità di riferimento

dell’interessata e meglio al riconoscimento del permesso di dimora (B) al

compagno della reclamante.

Tali motivazioni non

comportano tuttavia di riconoscere all’interessata il diritto alle prestazioni

assistenziali a partire dal mese di maggio 2023. (…) le prestazioni

assistenziali possono essere riconosciute unicamente dal mese di deposito della

domanda e in caso di ritardo, al suo completamento.

Non si giustifica

quindi di riconoscere le prestazioni assistenziali dal mese di maggio 2023.

L’USSI ha pertanto correttamente riconosciuto il diritto alla prestazione

assistenziale a partire dal mese di settembre 2023” (cfr. doc. I).

1.4. Con

tempestivo ricorso, il curatore di RI 1 ha impugnato il provvedimento reso

dall’USSI nei confronti di quest’ultima facendo valere, in particolare, le

seguenti argomentazioni:

"

(…) oltre a quanto indicato nel reclamo datato 06.11.2023, osservo, come

si evince dai documenti forniti con il reclamo e dallo scambio di e-mail

allegato, che:

-

La richiesta di prestazione è stata fatta a maggio 2023 in quanto

il rifiuto della prestazione API, a decorrere da maggio 2023, ci è stato

comunicato unicamente il 12.08.2023;

-

I documenti per completare la richiesta sulla base della check-list

del 18.08.2023 sono stati forniti in maniera completa in data 22.08.2023;

-

Il 05.09.2023 la funzionaria del Comune di __________ mi comunica

che il compagno della sig.a RI 1 ha annunciato l’arrivo presso il Comune di __________,

richiedendo ulteriori documenti per il compagno senza nel frattempo aver

elaborato/inoltrato la domanda per la sig.a RI 1 con la figlia.

Alla luce di quanto

sopra vi chiedo di rivalutare il reclamo inoltrato e considerato la

fattispecie, viene richiesto di rivalutare il versamento retroattivo della

prestazione assistenziali dal mese di maggio 2023 o almeno dal mese di agosto

2023, mese in cui TUTTI i documenti richiesti nella checklist del mese di

agosto per RI 1 e __________ erano stati forniti in brevissimo tempo ma

purtroppo la funzionaria del Comune di __________ non ha elaborato la pratica

celermente per a me sconosciuti motivi.

A seguito della tardiva

risposta dell’ufficio API ed alla mancata elaborazione celere da parte del

Comune di __________, alla sig.a RI 1 non sono state versate le prestazioni

assistenziali per ben 4 mesi considerato che l’errore non è riconducibile alla

sig.a RI 1.” (cfr. doc. I).

1.5. L’USSI,

con risposta del 5 agosto 2024 - trasmessa alla parte ricorrente, rimasta

silente, il giorno successivo (cfr. doc. VI) -, ha postulato la reiezione

dell’impugnativa sulla base sulla base di argomentazioni analoghe a quelle

contenute nel provvedimento impugnato da RI 1 osservando, inoltre, quanto

segue:

"

(…) Nel caso in oggetto, contrariamente a quanto indicato dalla

ricorrente “la richiesta di prestazione è stata fatto a maggio 2023 in quanto

il rifiuto della prestazione API, a decorrere da maggio 2023, ci è stato

comunicato unicamente il 12.08.2023” è pacifico che la richiedente si è

annunciata e le è stata consegnata la Check-list il 18 agosto 2023, con

l’espressa indicazione di completarla entro 30 giorni dalla data della consegna

e con l’avvertimento che, in caso contrario, senza comprovati motivi, la

domanda sarebbe stata considerata depositata solamente al momento del

completamento. Dal formulario “annuncio presso il Comune di domicilio e

appuntamento allo sportello Laps” si evince che la documentazione è stata

completata il 22 settembre 2023, ossia oltre il termine di 30 giorni. (…)”

(cfr. doc. V).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha, a ragione o meno,

assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di

settembre 2023 e non già da maggio 2023, come invece richiesto dalla ricorrente

medesima.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito

dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei

beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art.

13.

Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

"

Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse

nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno

erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo

studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno

diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)

nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la

precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona

dell’unità di riferimento vi ha

rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1

Laps:

"

Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le

riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal)

del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);

c) la borsa

di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;

d) l’assegno

di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;

e) l’assegno

di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;

f) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);

g) l’assegno

integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) l’assegno

di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18

dicembre 2008;

i) le

prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

2.3

L’art. 59 Las, relativo alla domanda

di prestazioni assistenziali, prevede:

"

1La

domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel

cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione

della Laps.

2II

Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di

aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II

richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

Giusta l’art. 60 Las:

"

1Il

Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per

le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in

base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di

principio, carattere vincolante.

3La

decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è

notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che

il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno

del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del

14.

novembre 2017 consid. 2.5.).

Ai sensi dell’art. 19 Laps:

"

1Le

prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

2I

beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal

presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

3Se

una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio

incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti

giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata

consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.”

L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:

"

1Prima

di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali

di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge

al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere

la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

2Il

Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i

documenti necessari.

3Il

Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni

prima dell’appuntamento allo sportello.”

L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli

organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.

In particolare le lett. c e d

prevedono:

"

c)all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni

di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una

prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio

assistenziale nel Cantone;

d)allo sportello competente negli altri casi (art. 19).”

Giusta l’art. 14 Reg.Laps:

" 1Il richiedente deve fornire allo

sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità

di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla

prestazione richiesta.

2Egli

deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o

finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi

all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se

il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento,

nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro

dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale

può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo

aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

decidere di non entrare in materia.”

Il tenore dell’art. 14 cpv. 3

Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile

per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se

l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

2.4

Nella presente evenienza, dagli

atti formanti l’incarto emerge che in data 16 (cfr. doc. 38) /18 agosto 2023 a RI

1.

è stata consegnata la Check-list “documentazione per la richiesta di

prestazioni LAPS”. In tale documento è, in particolare, indicato quali dati

ella doveva fornire con riferimento a sé stessa ed alla figlia. Tra la

documentazione che RI 1 avrebbe dovuto presentare, si annoveravano anche, con

riferimento a “__________” “documenti attestanti o dichiarazione che non è

più in possesso del permesso G” (cfr. doc. 38-41).

In particolare, la Check-list

rendeva attenta la richiedente circa il fatto che:

"

(…) la documentazione richiesta (…) dev’essere completata entro 30

giorni dalla data della consegna (…); in caso contrario la domanda sarà

considerata depositata solamente al momento in cui la documentazione è completa

ed esaustiva.” (cfr. doc. 38)

Dallo scambio di mail in atti

emerge che il 22 agosto 2023 il curatore della ricorrente ha comunicato alla

dipendente del Comune di __________ (__________; funzionaria amministrativa)

che “questa sera metterò nella vostra bucalettere tutti i documenti richiesti

come da checklist (…)” (cfr. doc. 28).

Il 28 agosto 2023, la

collaboratrice comunale ha confermato di avere “ricevuto la documentazione

riguardante la signora RI 1” (cfr. doc. 28).

Interpellata il 4 settembre

successivo da RA 1, il quale voleva sapere a che punto si trovasse la pratica

della sua curatelata, ritenuto che “ad oggi ha l’unica entrata API e

pertanto [ndr: è] impossibilitata nel pagamento dell’affitto e altre

spese”, il 5 settembre 2023 __________ ha comunicato alla parte ricorrente

quanto segue:

"

(…) a seguito [ndr: della consegna] della documentazione riguardante la

signora RI 1 e figlia, che ho provveduto a controllare, si è presentato presso

il nostro sportello il signor __________, compagno della signora RI 1 e padre

della bambina, annunciando il suo arrivo presso il nostro Comune.

Visto che avevo un

dubbio circa l’aggiunta del signor __________ nella richiesta della signora, ho

contattato lo sportello LAPS, che ci legge in copia, spiegando la situazione e

mi hanno confermato che, dal momento in cui ha annunciato il suo arrivo, ha

trovato un’attività lucrativa ed ha richiesto il permesso B, deve purtroppo

essere considerato nella richiesta di prestazione assistenziale della signora RI

1.

In giornata provvederò

quindi ad inoltrarle una nuova check list, con l’aggiunta della situazione del

signor __________, la quale dovrò ricevere anche i suoi documenti.

Andrà inoltre

informato l’ufficio AFI/API per la parte di cui la signora beneficia.” (cfr.

doc. 27).

La Check-list con le indicazioni

successive al momento in cui il Comune ha saputo dell’arrivo in Svizzera del

compagno della ricorrente da considerare quale terzo membro dell’UR, rispetto

alla precedente ove le indicazioni concernevano unicamente RI 1 e __________

(cfr. doc. 38), comprende anche le richieste dei documenti riguardati __________

(cfr. doc. 34), e risulta essere stata completata il 22 settembre 2023 (cfr.

doc. 42).

Questi i motivi ai quali è da

ricondurre il fatto che la consegna della documentazione richiesta sia avvenuta

oltre 30 giorni dopo rispetto a quando a RI 1 è stata messa a disposizione la

Check-list a metà agosto 2023:

"

(…) sono trascorsi più di trenta giorni in quanto la richiesta iniziale

con relativa documentazione era per la signora RI 1 e la figlia. A seguito

dell’annuncio presso il nostro Comune di __________ (padre della bambina),

abbiamo dovuto provvedere ad aggiornare la situazione e di conseguenza i

documenti in nostro possesso” (cfr. doc. 42).

Con riferimento alla censura

ricorsuale secondo cui la domanda di prestazioni assistenziali è, in sostanza,

da ricondurre al fatto che a RI 1, con decisione del 31 luglio 2023 è stato

rifiutato l’assegno di prima infanzia (API) a decorrere dal 1° maggio 2023,

giova rilevare che dalla decisione sul diritto a tali prestazioni (API) emerge,

tra gli altri, come l’unità di riferimento già tenuta in considerazione dalla

Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) fosse composta -

e questo, quindi, già da maggio 2023 - tanto dalla ricorrente, quanto dalla

figlia, quanto dal padre di quest’ultima, indicato quale “convivente”

(cfr. doc. 22-24)

Analogamente emerge dalla

decisione dello IAS, pure del 31 luglio 2023, riguardante l’assegno familiare

integrativo (AFI) dal 1° maggio precedente, laddove l’amministrazione ha

nuovamente tenuto conto di un’unità di riferimento composta da tre persone

(cfr. doc. 17-21).

Dagli atti, segnatamente dalla “dichiarazione

sostitutiva” dell’Ufficio della migrazione, risulta, poi, che __________ è

entrato in Svizzera l’11 agosto 2023, chiedendo il rilascio di un permesso di

dimora “B” e indicando, quale proprio indirizzo nel nostro Paese “__________”

(cfr. doc. 104). Decorre pure dall’11 agosto 2023 la polizza di assicurazione

2023.

LAMal del compagno della ricorrente (cfr. doc. 184-185).

Quanto precede, attesta, quindi,

che __________, al momento in cui alla madre della figlia è stata consegnata la

check-list, già si trovava a __________ e non vi è arrivato più tardi.

Precedentemente, __________

disponeva di un permesso per frontalieri “G”, giunto a scadenza il 20 giugno

2023.

(cfr. doc. 142).

Dalla copia dello scritto di data

5.

settembre 2023 in atti, trasmesso dall’“__________” a __________ ed a __________,

risulta che “con la presente accettiamo che vostro figlio __________ nato il

__________.2000 venga ad abitare con voi nell’appartamento al __________”

(cfr. doc. 133).

Nel mentre, RI 1 abitava in un

appartamento di 3.5. locali ch’ella locava da marzo 2022 nello stesso stabile

ove risiedevano i genitori del suo compagno nonché padre della figlia, a __________

(cfr. doc. 193-198).

In data 27 settembre 2023, la

ricorrente, rappresentata dal curatore, ha disdetto il contratto di locazione

per l’appartamento di __________ con effetto al 31 dicembre 2023 (cfr. doc.

201).

Dal contratto di locazione in

atti, sottoscritto il 4 ottobre 2023 dalla ricorrente, emerge che la medesima

ha locato, a decorrere dal 1° novembre 2023, un appartamento ad __________,

composto da 3.5 locali, destinato ad abitazione familiare per due persone,

impegnandosi a corrispondere una pigione mensile di fr. 1'300 oltre fr. 200 di

spese (cfr. doc. 91-92).

Dall’ “addendum” del 26

novembre 2023 al contratto di locazione sottoscritto da RI 1 per l’appartamento

di __________, ove la ricorrente, la figlia ed il compagno si sono trasferiti

dal 1° novembre 2023 (cfr. doc. 199 e 200), risulta che “a far data dal

01.11.2023

il presente contratto sarà intestato sia alla signora RI 1 che al

signor __________” (cfr. doc. 90).

Giova, poi, rilevare, che da uno

scambio di mail intercorso tra la collaboratrice dello sportello LAPS di __________

ed il curatore della ricorrente il 29 settembre 2023, risulta, da una parte,

che il dossier di RI 1 ancora non risultava completo mancando diversa

documentazione relativa a __________ (polizza della cassa malati, dichiarazione

sostitutiva della Sezione della migrazione, giustificativi delle entrate ed

usciti dai conti correnti, ecc).

D’altra parte, il curatore ha

comunicato che “per quanto riguarda la domanda retroattiva è data dal fatto

che la decisione del 31.7 che copriva il periodo da maggio 2023, è pervenuta il

12.08.2023

e da lì è stata fatta domanda d’assistenza. La decisione per il mese

di aprile era arrivata già con il salario ipotetico considerato, avevo chiamato

USSI e avevano detto che con la convenzione di mantenimento in possesso

avrebbero rifatto il calcolo, convenzione inviata a USSI non appena in possesso

e confermata la decisione di mantenimento del salario ipotetico” (cfr. doc.

148-149).

La medesima collaboratrice dello

sportello LAPS di __________ aveva, qualche giorno prima, comunicato anche con

la funzionaria amministrativa del Comune di __________, __________, ed alla

richiesta di quest’ultima di fissare un appuntamento “per la richiesta di

prestazione assistenziale di RI 1”, aveva risposto, tra gli altri “scusa

la domanda, è stata chiarita la situazione abitativa /UCA del compagno? Ci sono

anche i suoi documenti (tutti)?”.

__________ aveva risposto alla

propria interlocutrice “Personalmente ho un dubbio che la situazione sia

reale. Ovvero, la famiglia __________ risulta risiede nello stesso stabile di RI

1, ma in appartamenti differenti” (cfr. doc. 151-152).

Dal “rapporto del Comune di

domicilio” sottoscritto il 26 settembre 2023 risulta, poi, che la

prestazione assistenziale è stata richiesta a decorrere da agosto 2023, che

l’unità di riferimento era composta da “partner con domicili separati” e

da due membri, con la seguente annotazione:

"

(…) La signora RI 1 vive con la figlia, __________, in un appartamento

sito a __________. Il padre della bambina, signor __________, non vive con la

signora RI 1, ma nello stesso stabile, assieme alla sua famiglia. Il signor __________

ha trovato da poco un’attività lucrativa al 30%. Siccome i due ragazzi vivono

nello stesso stabile, ed il signor __________ ha un conto bancario italiano,

che come lui ha dichiarato avrà intenzione di chiudere, provvederemo ad

effettuare dei controlli per verificare che effettivamente la signora RI 1 e il

signor __________ non vivano nella stessa economia domestica e che il ragazzo

non abbia un domicilio fittizio” (cfr. doc. 153).

Nella propria nota del 9/11

ottobre 2023, la collaboratrice dello sportello Laps ha, da parte sua, annotato

quanto segue:

"

(…) nuova richiesta in seguito al computo reddito ipotetico nel calcolo

API.

La signora è priva di

entrate, non lavora e si occupa della cura della casa e della figlia.

Il compagno invece ha

una situazione lavorativa “variabile”.

Nel mese di aprile,

quando è stata elaborata la revisione afi api, il compagno aveva domicilio in

Italia ma risultava risiedere in Svizzera, __________, presso i propri genitori

che vivono nello stesso stabile della compagna. Il calcolo Laps è stata quindi

adattato alla nuova situazione, inserendolo in UR. In quel momento lui aveva un

permesso G ed era senza attività. L’allestimento della domanda di revisione è

stato lungo e faticoso; il curatore della richiedente ed il Comune di __________

faticavano a farsi consegnare i giustificativi del compagno della richiedente.

Considerato quanto

precede la presente richiesta è da intendersi con effetto retroattivo poiché si

chiede il riconoscimento delle prestazioni a copertura della lacuna dovuto al

computo del reddito ipotetico.” (cfr. doc. 154).

Anche dalla conferma di inoltro

dalla domanda di prestazione assistenziale del 9 ottobre 2023 (sottoscritta da

curatore della ricorrente, allorquando si è tenuto l’appuntamento presso lo sportello

Laps) risulta che l’unità di riferimento era composta da RI 1, da __________ e

da __________ (cfr. doc. 43-45).

In data 26 ottobre 2023 l’USSI ha

convocato presso i propri uffici, per un colloquio, la ricorrente ed il

compagno (cfr. doc. 57).

In tale occasione

l’amministrazione ha comunicato a RI 1, al suo curatore ed a compagno, la

decisione informale di diniego delle prestazioni assistenziali per il periodo

da maggio ad agosto 2023 (compresi), riconoscendole il diritto alle prestazioni

Las da settembre 2023, calcolato sulla base di un’unità di riferimento composta

da tre persone, e meglio l’insorgente, il compagno e la figlia della coppia

(cfr. doc. 58-59 e supra consid. 1.1.).

2.5

Chiamata ora a pronunciarsi, questa

Corte rammenta che la ricorrente postula, in via principale, il riconoscimento

delle prestazioni assistenziali da maggio 2023, mese dal quale non le sono

stati riconosciuti gli API, e, in via subordinata, che le prestazioni Las le

siano riconosciute al più tardi a decorrere dal mese di agosto 2023. Ciò

ritenuto, in particolare, che sul finire di agosto 2023 e quindi entro i 30

giorni dalla consegna della Check-list, ella aveva provveduto a consegnare

tutta la documentazione relativa a sé stessa ed alla figlia.

L’amministrazione, da parte sua,

postula la reiezione dell’impugnativa.

Nella presente fattispecie,

questa Corte ritiene che l’operato dell’USSI meriti tutela. Al riguardo il TCA

rileva innanzitutto che dagli atti emerge, da una parte, che la consegna della

Check-list alla ricorrente data del 16/18 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.).

D’altra parte, risulta che,

successivamente alla consegna della Check-list, il Comune di __________ è stato

informato del trasferimento dall’Italia, nel medesimo stabile in cui viveva RI

1, di __________, compagno di quest’ultima e padre di sua figlia.

Trasferimento, questo, che però ha avuto luogo prima che la Check-list venisse

consegnata alla ricorrente, e meglio dall’11 agosto 2023.

Giova, poi, rammentare che __________

già nei calcoli volti a stabilire il diritto, o meno, della donna ad API ed AFI

per il periodo da maggio 2023 era stato computato nella sua unità di

riferimento (come “convivente”; cfr. supra consid. 2.4.).

Ne consegue, quindi, che RI 1, al

momento in cui le è stata consegnata la check-list, già doveva essere

consapevole della necessità di presentare, oltre ai propri documenti ed a

quelli relativi alla figlia, anche quelli inerenti a __________.

Sebbene al riguardo nessuna

censura sia stata sollevata in sede ricorsuale, giova in ogni caso rilevare

che, a mente di questa Corte - valutando la situazione della coppia anche

solamente in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e

dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.

5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021

del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF

8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio

2021.

consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF

8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF

142.

V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – è, del

resto, a ragione che anche l’USSI ha tenuto conto pure del compagno di RI 1

nell’unità di riferimento della ricorrente.

Oltre ad essere legato

sentimentalmente alla ricorrente (laddove la relazione è importante al punto

che il curatore li identifica come “coniugi”; cfr. all. B2 a doc. III), __________,

infatti, è il padre della figlia di RI 1, si è trasferito in Svizzera nello

stesso immobile dove queste ultime abitano ad agosto 2023 ed ha poi deciso,

nemmeno tre mesi dopo il suo arrivo, di spostarsi con la compagna e la bambina in

un appartamento ad __________.

Come visto (cfr. supra consid.

2.4.), la documentazione relativa all’intera unità di riferimento della

ricorrente, comprensiva sin dall’11 agosto 2023 di __________, è stata

completata e dunque depositata non il 22 agosto 2023, allorquando solo i

documenti per RI 1 e __________ erano stati consegnati, ma un mese più tardi,

quindi oltre i trenta giorni dalla data di consegna della Check-list.

Alla luce dell’art. 61 cpv. 1 Las

(cfr. supra consid. 2.3.), secondo cui il diritto al pagamento delle

prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata

la domanda, giustamente l’USSI ha attribuito all’interessata le prestazioni

assistenziali a partire dal 1° settembre 2023.

Ciò

ritenuto che ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime

Las è determinante, come per la Laps (cfr. supra consid. 2.3.; STCA 39.2006.3

del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui

presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello

Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di

domicilio (cfr. STCA 39.2023.6 del 15 settembre 2023; STCA 42.2012.18 del 14

agosto 2013; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2010.21. del 14 aprile

2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).

A nulla di diverso possono

portare le argomentazioni della ricorrente, che pretende, in sostanza, che la

concessione delle prestazioni assistenziali le sia riconosciuta almeno dal mese

di agosto 2023 facendo valere che “A seguito della (…) mancata elaborazione

celere da parte del Comune di __________, alla sig.a RI 1 non sono state

versate le prestazioni assistenziali per ben 4 mesi considerato che l’errore

non è riconducibile alla sig.a RI 1” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).

In tal senso, questo Tribunale

rammenta innanzitutto che della necessità di produrre la documentazione

richiesta nella Check-list entro 30 giorni - poiché, “in caso contrario la

domanda sarà considerata depositata solamente al momento in cui la

documentazione è completa ed esaustiva” (cfr. supra consid. 2.4.) - RI 1 e per

essa anche il suo curatore avevano preso atto.

A fronte del fatto che la

Check-list è stata consegnata a RI 1 il 16/18 agosto 2023, quando il 5

settembre 2023 il curatore della medesima è stato informato del fatto che anche

il compagno della sua pupilla, nonché padre della figlia piccola di

quest’ultima, doveva essere considerato nell’unità di riferimento (ciò che del

resto per lo IAS era stato il caso da mesi) ai fini dei calcoli relativi al

riconoscimento, o meno, delle prestazioni Las, il termine di 30 giorni indicato

nella Check-list era ancora ben lungi dallo scadere, di modo che la

documentazione relativa a tutta l’unità di riferimento, comprensiva di __________,

avrebbe potuto essere consegnata per tempo.

2.6

Sebbene, poi, l’insorgente, per il

tramite del proprio curatore, non si sia appellata espressamente all’art. 61

cpv. 2 Las, secondo cui l’autorità competente può, per un periodo limitato,

effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di

prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di

bisogno del richiedente lo giustificano, con riferimento alla richiesta di

concessione delle prestazioni Las con effetto retroattivo da maggio 2023 giova,

in ogni caso, rilevare che la disposizione normativa in questione non soccorre

la posizione di RI 1.

L’art. 5 Reg. Las prevede che la

retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

Al riguardo va tuttavia

evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una

facoltà dell’amministrazione.

La possibilità contemplata dalla

Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre

mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la

copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione

di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica

della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n.

5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

L’assistenza sociale, poi, non ha

come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario

di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti. In una

sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129 il

Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:

" (…)

1.3

Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut

en principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises

lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation

d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale

peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité

décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée

des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).”

Al

riguardo vedi pure la STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1,

pubblicata in DTF 136 V 351.

Anche dal p.to 1.b del Messaggio

aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps), già citato sopra, si evince che le prestazioni Laps in generale, e

quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una

persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo

vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter

vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8 agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14

aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007 confermata dalla STF

8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

È vero che l’Alta Corte, nella

DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei

debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni,

tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione

allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova

situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe

porre rimedio.

Nel caso di specie il TCA rileva,

innanzitutto, che l’insorgente non ha fatto valere nessuna spesa concreta

relativa ai mesi da maggio ad agosto 2023 che sarebbe effettivamente rimasta

inevasa.

Ella, nel suo ricorso, nulla

specifica in tal senso, limitandosi a riferire del “mancato versamento delle

prestazioni assistenziali per ben 4 mesi” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I),

mentre negli scambi di mail con la funzionaria comunale, il curatore aveva

accennato soltanto e genericamente al fatto che “ad oggi ha l’unica entrata API

e pertanto è impossibilitata nel pagamento dell’affitto e altre spese” (cfr.

doc. 27).

Al riguardo questa Corte ricorda

che, se da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto,

visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In concreto la ricorrente non ha

comprovato eventuali debiti, peraltro nemmeno concretamente fatti valere in

sede ricorsuale.

2.7

Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su reclamo deve essere confermata.

2.8

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la

procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto

da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca;

art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art.

65.

cpv. 1 Las).

L’art. 29

Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia,

quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, valido fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

42.2024.3

del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti