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Decisione

42.2024.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 novembre 2024Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che

l’attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro

permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio

sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova

formazione non era di breve durata.

In una sentenza 42.2019.8 del 17

aprile 2019 questa Corte ha tutelato il modo di procedere dell’USSI che aveva

respinto la richiesta di un beneficiario di prestazioni assistenziali al

relativo rinnovo, in quanto lo svolgimento di una seconda formazione (corso di

pratica assistita di un anno per poter accedere al Bachelor in ingegneria

elettronica della durata di tre anni) – a fronte del possesso di un AFC nella

professione di cuoco e della maturità professionale – non risultava necessario

per conseguire un reddito sufficiente per vivere. Nemmeno era adempiuto del

resto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili.

Il ricorso dell’insorgente al

Tribunale federale contro il giudizio 42.2019.8 è stato ritenuto inammissibile

con sentenza 8C_350/2019 del 6 giugno 2019, in quanto non soddisfaceva le

esigenze di motivazione. L’Alta Corte ha in ogni caso osservato che:

" (…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il

ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della

pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia

per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata

come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, (…)”

Infine, con giudizio 38.2019.18

del 2 settembre 2019, il TCA ha confermato il diniego del diritto a prestazioni

assistenziali a una persona con formazione socio-sanitaria che aveva iniziato

un tirocinio in un settore differente. In primo luogo, il nuovo percorso formativo, svolgendosi su quattro anni a

tempo pieno, non era di breve durata. In secondo luogo, il ricorrente non aveva

dimostrato che la formazione intrapresa migliorasse notevolmente la sua

collocabilità sul mercato del lavoro.

2.10. Da quanto esposto ai considerandi

precedenti, e meglio sia dalle direttive CSIAS (cfr. consid. 2.7.), sia dalla

giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.), emerge che solo eccezionalmente una

seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente

soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che

assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve

durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

Nella

presente fattispecie il ricorrente, come visto (cfr. consid. 1.1.), ha

conseguito nel 2010 l’attestato federale di capacità AFC come giardiniere

paesaggista, nel 2020 il brevetto federale come apicoltore e nel giugno 2022

l’AFC quale frutticoltore.

Secondo l’USSI l’AFC in frutticoltura

già ottenuto consente all’insorgente di trovare e svolgere un’attività

lavorativa atta a garantirgli un reddito sufficiente per il suo fabbisogno (cfr.

doc. A; V).

Il ricorrente sostiene, invece,

che il suo attuale diploma non gli ha permesso di trovare un’altra buona

occupazione, né di ampliare la propria attività indipendente (cfr. doc. I;

consid. 1.11.).

Al

riguardo questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che in

relazione alla possibilità o meno per RI 1 di realizzare un reddito sufficiente

grazie ai titoli di studio di cui già dispone, si possa prescindere

dall’effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente volti a chiarire se il

medesimo abbia intrapreso eventuali ricerche di lavoro per un impiego quale

dipendente e il loro esito.

È ad ogni modo utile evidenziare

che la giurisprudenza federale prevede che, in virtù del principio di

sussidiarietà, una persona debba impedire una situazione di bisogno assumendo

attività anche al di fuori del proprio settore professionale (cfr. consid. 2.6.;

STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2.; STCA 42.2019.18 del 2

settembre 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014 consid. 2.8.;

STCA 42.2019.8 del 17 aprile 2019 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_350/2019 del 6 giugno 2019 menzionato al

consid. 2.7.).

In casu, anche volendo

ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione già

conseguita dall’insorgente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli

permetta di provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio

degli aiuti allo studio, il 29 aprile 2024, ha confermato il diniego di un aiuto

allo studio per l’anno scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273; consid. 1.8.), il

rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato,

non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di

una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.).

In

effetti il ricorrente non ha dimostrato che l’ottenimento del brevetto federale

quale arboricoltore e della maestria federale migliori notevolmente la

sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli

non ha elencato in maniera concreta e dettagliata le attività professionali che

potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata tale formazione, rispetto

a un giardiniere paesaggista (AFC) con AFC anche quale frutticoltore, ma si è

limitato a indicare che la maestria in frutticoltura è stata conseguita in

Ticino da sole due persone, che è molto richiesta, che “questa formazione mi

darebbe possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e

dell'insegnamento, pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensi” e

che si tratta di un valore aggiunto che gli permetterebbe di migliorare la sua

situazione finanziaria (cfr. doc. I; consid. 1.11.; STCA 42.2029.18 d

), non è

del resto di breve durata (cfr. consid. 2.9.; STCA 42.2013.22 del

13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.; STCA

42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag.

28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014; STCA

42.2013.11 dell’11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011).

Ne discende che, pur comprendendo

l’interesse personale del ricorrente a un perfezionamento professionale

nell’ambito dell’attività lavorativa da lui scelta, a ragione la parte

resistente ha negato al ricorrente la concessione di prestazioni assistenziali

durante lo svolgimento della formazione volta al conseguimento del brevetto

federale quale arboricoltore e della maestria federale.

2.11. Per

quanto attiene ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività

indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P

301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"

Par arrêt du 26 octobre

2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal

administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de

l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance

publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres

prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en

particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise

au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre

indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour

rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations

de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires

par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en

l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée

n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa

situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son

activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué

permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la

législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur

l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla

sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto

a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino

al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa

indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per

diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con

sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di

prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e

avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton

Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da

parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale

indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il

TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della

contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale

ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale

individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza

cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.

3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro,

che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:

“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une

durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les

prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al

suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni

sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta

l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di

restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal

senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

Al riguardo per completezza è

Considerandi

utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha

presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la

precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce

una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale

(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio

le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio

prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro

favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).

Il 10 gennaio 2023 la Commissione

degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale

progetto.

La revisione della legge

concernente l’aiuto sociale sarebbe così stata oggetto di dibattito in Gran

Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).

In effetti la LASLP è stata

adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 (cfr. https://artias.ch/2023/07/geneve-adoption-de-la-loi-sur-laide-sociale/)

ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-18-octobre-2023;

L’Alta

Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi

evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale

interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente

di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di

trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

In

tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS

prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di

violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione

valida dal 1° gennaio 2021).

In

quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente

non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere

imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa

soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,

bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni

fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

In proposito cfr. STF 8C_267/2022

del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso

interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del

Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata

l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro

di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.

Il

TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata

in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo

dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento

dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in

quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività

dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround

(l’espressione “turnaround”

rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme

di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:

il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo

ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con

l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale

si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare

le perdite; cfr. www.tesionline.it)

della stessa.

Inoltre

in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le

prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante

tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il

ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato

è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel

che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per

il periodo precedente.

Il

ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta

Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre

2010).

Con sentenza 42.2021.5-6 del 26

aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal

dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta

l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale

indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di

chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.

Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era

cambiata, né era imminente un turnaround.

L’ istanza di revisione della

STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37

del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha

rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda

di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere

una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal

mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale

si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.

Con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo

Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali

richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021,

poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività

indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile

di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.

In un giudizio 42.2022.99 del 2

maggio 2023 il TCA ha avallato il modo di procedere dell’USSI che con decisione

del 12 agosto 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 18 novembre

2022, aveva indicato a una persona che dal 30 settembre 2022 non le avrebbe più

corrisposto le prestazioni assistenziali, precisando che per continuare a

beneficiarne avrebbe dovuto, entro tale data, stralciarsi dai ruoli di

una società con sede all’estero vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo

all’interno dell’azienda, verificare l’eventuale diritto alle indennità di

disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure

di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI.

L’Alta Corte, con sentenza

8C_382/2023, 383/2023 del 3 luglio 2023 ha ritenuto inammissibile il ricorso

della persona interessata, dopo aver ricordato, al consid. 3.1.1., che:

" (…) la Corte cantonale ha innanzitutto richiamato la

giurisprudenza sulla continuazione di un'attività indipendente - infruttuosa -

pur essendo a beneficio dell'assistenza sociale (cfr. sentenze 8D_13/2020 del

19.

luglio 2021 consid. 10.1.4;8C_782/2019 del 9 settembre 2020), nonché ricordato il carattere

sussidiario della medesima rispetto alle assicurazioni sociali. I giudici

ticinesi hanno quindi tutelato la decisione su reclamo dell'opponente del 18

novembre 2022, sostanzialmente poiché l'attività esercitata nella predetta

società non generava un salario per il ricorrente e che fosse poco verosimile

che lo stesso potesse, come dichiarato, rendersi disponibile al 100% per misure

di inserimento professionale.”

2.12

Nel caso di specie il ricorrente

stesso ha indicato che la propria attività indipendente quale giardiniere

paesaggista, specializzato in frutticoltura, negli ultimi anni non è stata

redditizia e, in considerazione della sua richiesta ricorsuale (cfr. doc. I

pag. 3; consid. 1.11.), che non gli permette di raggiungere il minimo vitale mensile

(cfr. doc. I).

In effetti egli, dal dicembre

2022.

al maggio 2024, ha percepito prestazioni assistenziali (cfr. consid.

1.2

).

Nemmeno risulta che la situazione

finanziaria dell’attività della sua ditta sia concretamente cambiata, né che

sia imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.11.).

Pertanto,

tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in

particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché

della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid.

2.3

; 2.6.), rettamente l’amministrazione ha deciso che l’insorgente, nel

termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propria attività se non gli avesse consentito l’indipendenza

economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità

straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9

settembre 2020 citata al consid. 2.6.).

Un’attività

indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della

propria unità di riferimento non può, infatti, essere svolta a carico dell’assistenza

sociale (cfr. consid. 2.11.).

Un’attività indipendente non

redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite

l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della

concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato

settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere

prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid.

10.1.4

).

2.13

Stante quanto precede, la decisione

su reclamo del 14 giugno 2024 deve essere confermata.

2.14

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10

; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti