42.2024.23
Rettamente rifiutata assunzione costo nuova formazione (arboricoltore con brevetto fed.) intrapresa da ric., già in possesso di AFC quale giardiniere paesaggista (2010) e AFC come frutticoltore (2022), che nel 2016 avviato attività indip. Pure a ragione fissato termine 6 mesi per chiudere attività
4 novembre 2024Italiano60 min
l’attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.23
rs
Lugano
4 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14
giugno 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (__________1986), il quale ha
conseguito l’AFC come giardiniere paesaggista nel 2010, l’AFC quale frutticoltore
nel giugno 2022, nonché il brevetto federale come apicoltore, nel 2016 ha
iniziato la propria attività indipendente di costruzione e manutenzione
giardini, specializzata in frutticoltura (cfr. doc. 18-21; 177; 203-207).
Egli, nel mese di settembre 2022,
ha iniziato a seguire i corsi di preparazione al brevetto federale di
arboricoltore (cfr. doc. 29; 187; 177; __________________).
Tale formazione ha una durata di
due anni e consente di svolgere la maestria federale di un anno (cfr. doc. 177;
__________).
1.2. Il medesimo ha, altresì, beneficiato
dell’assistenza sociale per alcuni mesi sia nel 2015 che nel 2016, nel
settembre 2022 e dal dicembre 2022 al maggio 2024 (cfr. doc. A).
1.3. L’Ufficio degli aiuti allo studio,
il 9 febbraio 2023, in relazione alla domanda di RI 1 per l’anno scolastico
2022-23 e ritenute soddisfatte le condizioni per poter beneficiare di un aiuto,
gli ha concesso un aiuto al perfezionamento professionale di fr. 2'270.
L’Ufficio competente ha precisato
che “la presente decisione è da considerarsi provvisoria; a tempo opportuno
le chiediamo di volerci trasmettere una documentazione completa che attesti le
sue entrate complessive durante il periodo del corso e copia del diploma
conseguito” (cfr. doc. 228).
1.4. Il 25 maggio 2023 ha avuto luogo un
incontro tra l’USSI e RI 1, durante il quale è emerso, in particolare, che
l’attività quale indipendente di quest’ultimo dal mese di novembre 2022 non
frutta alcun reddito e che la formazione quale frutticoltore gli permetterebbe
uno sbocco futuro per un’indipendenza personale (maestria, corsi specifici, ecc.;
cfr. doc. 63=125).
1.5. Con decisione del 6 settembre 2023
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) gli ha riconosciuto
una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'231 mensili per i mesi di
luglio e agosto 2023, non computando alcun reddito del lavoro, ma soltanto la
somma d fr. 2'400 a titolo di “altri redditi” (cfr. doc. 31-34).
Nello scritto allegato al
provvedimento l’amministrazione ha reso attento l’interessato che “ritenuto
che lei ha già conseguito un AFC spendibile sul mercato del lavoro,
l’apprendistato da lei intrapreso non costituisce prima formazione, di
conseguenza il nostro Ufficio non può entrare nel merito del riconoscimento
delle relative spese. Pertanto dovrà rivolgersi all’Ufficio degli aiuti allo
studio o a delle fondazioni private per far fronte alle spese della formazione”
(cfr. doc. 30).
1.6. L’USSI, inoltre, il 7 settembre
2023 ha indicato a RI 1:
" (…) la sua
attività indipendente quale giardiniere è in essere da più anni senza averle a
tutt’ora permesso di raggiungere l’indipendenza economica e uscire
dall’assistenza sociale.
Un’attività indipendente non redditizia, non può essere sostenuta,
nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale rispettivamente deve
essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati
degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano
nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali.
Tenuto conto che fino ad oggi la situazione non è migliorata, le
assegniamo un termine di 6 mesi fino al 31.03.2024 quale periodo transitorio
per raggiungere l'indipendenza economica dalle prestazioni assistenziali.
Se non dovesse raggiungere l'indipendenza economica entro tale
data, per poter continuare a beneficiare di prestazioni assistenziali, dovrà
procedere alla chiusura della sua attività, allo stralcio dall'AVS quale indipendente
e all'inoltro della richiesta per l'ottenimento delle eventuali indennità
straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD) per il tramite del
suo comune di domicilio.
La informiamo che nel caso volesse continuare la sua attività
indipendente nonostante l’esito sfavorevole, l’USSI potrà decidere di rifiutare
o sospendere le prestazioni assistenziali a suo favore (art. 9a regolamento
sull’assistenza sociale).” (Doc. 13)
1.7. Il 21 settembre 2023 RI 1 ha
interposto reclamo contro gli scritti del 6 e del 7 settembre 2023 (cfr.
consid. 1.2.; 1.3.), chiedendo all’USSI di rivedere le proprie decisioni.
Il medesimo ha fatto valere di
effettuare dei sacrifici al fine di migliorare in un futuro prossimo la sua
situazione finanziaria. In proposito egli ha spiegato di svolgere una
formazione che gli permette di essere molto competitivo sul mercato del lavoro,
visto che in pochi in Ticino ottengono il relativo diploma, e meglio l’ultima
volta è stato conseguito vent’anni prima.
L’interessato ha, poi,
specificato che le condizioni per ottenere un brevetto e una maestria sono la
partecipazione ai corsi e la pratica nella sua attività indipendente, per cui
la richiesta di mettere fine a quest’ultima equivale a domandare di terminare
la sua formazione, che sta seguendo per raggiungere un’indipendenza economica. Egli
ha aggiunto:
" (…) Ho già
concluso 3 anni, e se tutto va bene mi mancano “solo” 2 anni per conseguire il
diploma di cui sopra. Vi prego di sostenermi in questo mio obiettivo e di
aiutarmi con le spese relative alla scuola che ne conseguono.
A riguardo tengo infatti a precisare che
non si tratta di un altro apprendistato come da voi dichiarato nella lettera
per il rinnovo del 06.09.2023 (con la lista dei documenti da presentare), ma
bensì di una formazione successiva all’AFC, nello specifico si tratta di un
brevetto federale con maestria federale. (…)” (cfr. doc. 12).
1.8. L’Ufficio degli aiuti allo studio,
il 29 aprile 2024, ha respinto il reclamo contro la decisione del 9 febbraio
2024 con la quale aveva negato a RI 1 un aiuto allo studio per l’anno
scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273).
1.9. Il 14 giugno 2024 l’USSI ha emesso
una decisione su reclamo con la quale ha confermato le proprie decisioni
informali del 6 e del 7 settembre 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
L’amministrazione, in relazione
alla nuova formazione intrapresa da RI 1, ha indicato:
"
G.
In merito alla
contestazione del reclamante circa la decisione del 6 settembre 2023 con la
quale l'USSI ha indicato che "ritenuto che lei ha già conseguito un AFC
spendibile sul mercato del lavoro (...) il nostro Ufficio non può entrare nel
merito del riconoscimento delle relative spese" si rileva che per il diritto
alle prestazioni assistenziali va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,
le disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un carattere sussidiario.
Di conseguenza colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie
forze - in particolare accettando un lavoro adeguato - i mezzi indispensabili
alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali per beneficiare di
questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3; STF del 17 ottobre 2005
nella causa X., 2P.156/2005; STF dell'11 settembre 2001 nella causa A., 2P.115/2001).
Secondo le linee guida CSIAS possono essere versati contributi per
una seconda formazione o per una riqualifica professionale se la prima
formazione non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l'esistenza
(LG-CSIAS C.6.2.).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esaminato, in
una sentenza di principio, la questione concernente l'eventuale assunzione dei
costi di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale (cfr. Sentenza
TCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011).
Soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un
reddito che assicuri il mantenimento e l'ulteriore
formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente
la collocabilità sul mercato del lavoro, eccezionalmente viene assunta dall'assistenza
sociale una seconda formazione.
Nel caso in esame risulta che l'interessato è in possesso di un
attestato federale di capacità (AFC) in Frutticoltura.
La prima formazione conclusa risulta come tale oggettivamente
idonea per trovare e per svolgere un'attività lavorativa atta a garantire un
reddito sufficiente per il suo fabbisogno.
La decisione di svolgere un'ulteriore formazione per il
conseguimento del Brevetto federale di arboricoltura è una scelta personale e
non si può ritenere che la stessa oggettivamente aumenti notevolmente le
possibilità di impiego. Inoltre essa, di ben due anni, non è di breve durata.
In tali circostanze, la concessione dell'assistenza durante lo svolgimento
della citata formazione, alla luce della legge e·della giurisprudenza, non si
giustifica, non rientrando nello scopo dell'assistenza. (…)” (Doc. A pag. 4-5)
Riguardo alla questione
dell’attività indipendente dell’interessato, l’USSI ha affermato:
" H.
Per quanto concerne infine la contestazione
del reclamante circa “la chiusura della sua attività, allo stralcio dall'AVS
quale indipendente e all'inoltro della richiesta per l'ottenimento delle eventuali
indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISO) per il
tramite del suo comune di domicilio" entro il 31 marzo 2024 si rileva
che le prestazioni assistenziali non solo sono sussidiarie ad ogni altra
risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma sono anche complementari
o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv.
1 LAS).
L'assistenza fornisce l'aiuto economico al sostentamento della
persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per
raggiungere la propria autonomia. La prosecuzione di un'attività indipendente
che continua a non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito
e non giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non sono
intese a sostituire il reddito di un'attività indipendente non redditizia.
Nel caso di specie, pacifico è che dal 10 gennaio 2021 il
reclamante risulta essere registrato alla Cassa __________ quale indipendente e
che dal mese di dicembre 2022 a tutt'oggi al signor RI 1 vengono riconosciute
le prestazioni assistenziali.
In base a quanto dichiarato dal signor RI 1 all'incontro del 26
maggio 2023, l'attività quale indipendente dal mese di novembre 2022 non frutta
nessun reddito.
Ritenuto che la sopravvivenza economica dell'attività del
reclamante non è per nulla presumibile e comunque da ormai lungo tempo non
procura un reddito idoneo al sostentamento dell'unità di riferimento, a ragione
l’USSI ha indicato al reclamante di chiuderla se entro il 31 marzo 2024 egli non
avesse raggiunto l'indipendenza economica dalle prestazioni assistenziali. Si
rileva che l'USSI ha informato l'interessato che "in caso volesse
continuare la sua attività indipendente nonostante l'esito sfavorevole, l'USSI
potrà decidere di rifiutare o sospendere le prestazioni assistenziali a suo
favore". (…)” (Doc. A pag. 5)
1.10. L’amministrazione, il 25 giugno 2024,
ha poi statuito, con riferimento alla domanda di rinnovo dell’interessato
dell’11 giugno 2024, che “non si giustifica più il versamento di una
prestazione assistenziale mensile”, rilevando che “1. con scritto del
07.09.2023 il nostro Ufficio le ha intimato un termine di sei (6) mesi, ossia
entro il 31.03.2024, per aggiungere l’indipendenza economica dalle prestazioni
assistenziali 2. Entro il termine citato non ha provveduto a chiudere la sua
attività procedendo con lo stralcio dall’AVS quale indipendente e all’inoltro
della richiesta per l’ottenimento delle eventuali indennità straordinarie di
disoccupazione per ex-indipendenti (ISD) (…)” (cfr.
doc. 272).
1.11. Contro la decisione su reclamo RI 1,
il 9 luglio 2024, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto di rivedere il provvedimento, considerando che senza l’assistenza
sociale non raggiunge il minimo vitale mensile (cfr. doc. I pag. 3).
A
sostegno della propria pretesa egli ha addotto:
"
(…)
Introduzione
Nel 2015 dopo una ricerca infruttuosa di un posto di lavoro, ho
avviato la mia attività indipendente quale giardiniere paesaggista
specializzato in frutticoltura, nel periodo 2015 - 2018 la mia attività
funzionava bene ed era redditizia, con l'arrivo della pandemia di Covid nel
2019 ho riscontrato un’importante diminuzione del fatturato, pertanto, dapprima
ho iniziato una collaborazione saltuaria con alcuni colleghi, ma ho constatato
che la strada della collaborazione poteva essere unicamente una pista provvisoria,
di conseguenza nel 2020 ho deciso di intraprendere una nuova formazione per
l'ottenimento della maestria federale in frutticoltura allo scopo di rialzare
la mia attività indipendente senza farla cadere, visto l'andamento degli ultimi
anni. Tengo a precisare che non è stata una decisione presa sprovvedutamente,
in quanto il certificato rilasciato dalla mia formazione è posseduto solo da 2
persone nel Canton Ticino ed è molto richiesto. Questa formazione mi darebbe
possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e dell'insegnamento,
pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensi. Inoltre negli anni
precedenti ho potuto constatare che il mio diploma attuale non mi ha permesso
né di trovare un'altra buona occupazione, né di ampliare la mia attività
indipendente, mio obiettivo. Vi chiedo di avere una visione più a lungo termine.
Conseguentemente, contrariamente a quanto scritto al punto H, la
mia iscrizione quale contribuente AVS indipendente risale al gennaio 2016 (in
parte a __________ e durante gli anni 2018 - 2020, alla cassa compensazione di __________).
Ad inizio 2020, quindi ad inizio formazione, dopo una discussione
in famiglia, allo scopo di aiutarmi in questo
periodo formativo, mia madre mi ha garantito che in caso di necessità avrebbe
coperto le spese di affitto dell'appartamento e mia nonna, oltre a non
chiedermi un contributo spese e affitto e spese annesse mi ha garantito nel
limite del possibile un aiuto nel caso di bisogno. Inoltre all'inizio della
formazione per l'AFC in frutticoltura nel 2020, ho inoltrato domanda regolare
per ottenere un aiuto allo studio, la quale mi è stata rifiutata con la
motivazione che non era possibile erogare
una borsa di studio già erogata per il medesimo
livello di studio ma avrei potuto inoltrarla nuovamente al termine dell'AFC per il brevetto federale, cominciato nel 2022. Di
conseguenza nel 2022 avendo terminato l'AFC,
dopo l'iscrizione al brevetto ho inoltrato nuovamente regolare
domanda di aiuto allo studio, la quale mi è stata nuovamente rifiutata in
quanto il brevetto federale e la maestria federale sono delle formazioni di
perfezionamento professionale. Dopo un ricorso alla decisione, l'ufficio
competente ha deciso di concedermi un sostegno Fr. 2270. - una tantum.
Inoltre alla fine di luglio del 2023 mia nonna (87 anni), ha avuto
dei gravi problemi di salute, dopo un ricovero in ospedale, al rientro a casa è
seguita dal personale infermieristico a domicilio, di conseguenza le spese
medicali hanno subito un brusco aumento, e nell'ultimo anno il volume di lavoro
è ancora diminuito, a causa di molti decessi tra i miei clienti. Inoltre nel
settembre 2023 mia madre ha deciso di trasferirsi definitivamente in __________
con il suo compagno non più garantendomi il pagamento dell'affitto in caso di necessità.
Tutto ciò mi ha spinto a rivolgermi al servizio sociale per l'inoltro formale
di una richiesta di assistenza.
Voglio inoltre precisare che mia nonna pur trovandosi in una
situazione finanziaria molto precaria spesso ha rinunciato a delle cure medicali
non di prima necessità al fine di sostenermi finanziariamente in questo percorso
formativo in quanto ne comprende pienamente l'importanza. Mia nonna mi ha
sempre sostenuto finanziariamente ma essendo in pensione è davvero in
difficoltà e vorrei evitare di essere ancora sulle sue spalle.
In merito al punto 3 si può osservare che USSI ha una visione
molto limitata nel tempo, (soli 6 mesi), tuttavia il cambio di strategia
aziendale, passando per un percorso di formazione, richiede una visione sul lungo
termine. Come potete constatare dalla documentazione in vostro possesso e
dall'introduzione il mio percorso formativo e professionale, è stato molto
lungo con una visione a lungo termine sulla mia carriera professionale e sulla
mia vita.
La decisione di iniziare un nuovo percorso professionale è il
culmine di una lunga riflessione e un'analisi economica. Debbo purtroppo
constatare che il carico di lavoro dal 2019 ad oggi è diminuito, tuttavia le spese
formative sono le medesime o addirittura in certi momenti sono aumentate, di
conseguenza in questo periodo senza l'aiuto esterno non riuscirei a concludere
gli studi avendo investito per 4 anni enormi energie e risorse economiche con
ottimi risultati scolastici ma senza nessun certificato che mi permetta di raggiungere
gli obiettivi fissati per un reale miglioramento economico durabile sul lungo
termine.
Come già esposto, la decisione di chiusura della ditta
comporterebbe la fine della formazione in quanto il regolamento per lo
svolgimento di un brevetto e di una maestria federale impone un'attività
lavorativa con possibilità d'accesso alla contabilità in parallelo alla
formazione. Quindi la decisone è di fondo, o proseguo con la situazione attuale
(sperando che il volume di lavoro ritorni a quello del 2019) e al termine della
formazione possa realmente avere le carte per una soluzione economica stabile
sul lungo termine, o altrimenti chiudo la mia attività (come da voi richiesto),
interrompo la formazione e mi ritrovo senza nessuna possibilità concreta di
stabilità economica sul lungo termine e inoltre ho gettato dalla finestra per 4
anni tutte le risorse economiche in mio possesso e le risorse economiche di mia
nonna.
Ipotizzando che io debba davvero chiudere la mia attività e
percepire le ISD in seguito, dopo 6 mesi, sarei punto e a capo e, soprattutto,
avrei buttato via tutti questi anni di sacrifici con il rischio che sarei completamente
sulle spalle del Cantone, senza nemmeno una minima entrata. Adesso che ho
concluso con successo tre quarti di formazione vi chiedo di darmi la
possibilità di terminarla, in seguito se dovessi necessitare ancora del Cantone
malgrado il mio nuovo diploma, sarebbe sicuramente una valutazione che sarò
costretto a fare quella di chiudere l'attività in quanto sono il primo a non
voler dipendere dallo Stato.
Punto F, effettivamente chiedo l'annullamento dalla richiesta di
cessare l'attività in quanto questa comporterebbe l'interruzione definitiva
degli studi, tuttavia non chiedo il riconoscimento delle spese di formazione in
quanto queste non sono di competenza del vostro ufficio ma piuttosto le spese
per la sussistenza, affitto, spese annesse (acqua, elettricità, et.), spese di
trasporto e di sostentamento.
Tengo inoltre a specificare che i soldi da voi percepiti li
utilizzo per il mio sostentamento, non di certo per la mia attività
indipendente.
Sempre in merito alla richiesta di cessare l'attività l'orario
scolastico irregolare, le trasferte oltre Gottardo sono un primo ostacolo per
trovare un posto di lavoro come dipendente.
Il secondo ostacolo, tutt'altro che trascurabile, è quello di
trovare un datore di lavoro che sia disposto a darmi completo accesso
all'amministrazione della ditta. Come risulta dal regolamento una delle
condizioni per lo svolgimento della formazione per l'ottenimento della maestria
federale è quello di acquisire tutte le competenze necessarie per la gestione
di una azienda dalla A alla Z. Non da ultimo in Ticino non è presente nessuna
azienda frutticola con personale qualificato atto a formarmi.
Pur comprendendo il quadro legale nel quale operate come le
motivazioni da voi esposte, ritengo che con la vostra decisione non vengano
presi in considerazione i sacrifici e gli sforzi che da anni sostengo in prima persona
e con il sostegno di mia nonna, non per un piacere personale ma al fine di
ottenere quegli strumenti necessari per una stabilità economica durabile.
Inoltre si perde di vista la durata ancora molto limitata di questa formazione,
terminata per oltre tre quarti.
Questa formazione ha un valore aggiunto alla mia formazione
attuale, non è paragonabile in quanto precedentemente avevo effettuato un AFC
ormai terminato nel 2022. Ciò che sto svolgendo ora è un valore aggiunto e mi
permetterebbe, come già ribadito più volte, di migliorare la mia situazione
finanziaria a studi terminati. (…)” (Doc. I)
1.12. Con
risposta del 3 settembre 2024 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.13. Il
4 settembre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI+). Esse sono
rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere, da una parte, se a ragione o meno l’USSI abbia rifiutato
di assumere il costo della nuova formazione intrapresa da RI 1.
Dall’altra, se l’amministrazione
abbia correttamente impartito al ricorrente un termine di sei mesi per chiudere
la propria attività indipendente.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette
sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle
situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las,
concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti
anni, come altri Cantoni (cfr. Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n.
5250, p.tp 3.3).
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (CSIAS; cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002,
pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
2.5. Nell’evenienza concreta l’USSI, da
una parte, ha deciso che la concessione dell'assistenza sociale durante lo
svolgimento della formazione per ottenere il brevetto federale quale
arboricoltore non si giustifica, in quanto il ricorrente, essendo già in
possesso di un attestato federale di capacità (AFC) in frutticoltura, dispone
di una prima formazione conclusa, oggettivamente idonea per trovare e per
svolgere un'attività lavorativa atta a garantire un reddito sufficiente per il
suo fabbisogno.
Dall’altra, ha stabilito che il
medesimo era tenuto, entro il 31 marzo 2024, a chiudere la sua attività
indipendente di giardiniere paesaggista, specializzato in frutticoltura, poiché
la stessa da ormai lungo tempo non procura un reddito idoneo al suo sostentamento
e non ne è presumibile la sopravvivenza economica (cfr. doc. A; V).
L’insorgente ha contestato il
modo di procedere dell’amministrazione, affermando che la formazione attuale
gli consentirà di migliorare la sua situazione finanziaria, diventando molto
competitivo sul mercato del lavoro, visto che pochi in Ticino hanno tale
brevetto e permettendogli anche di lavorare nel campo della ricerca e
dell’insegnamento.
Egli ha fatto, altresì, valere
che, nel caso di chiusura della sua attività, dovrà terminare pure la
formazione, siccome il suo lavoro in proprio è necessario per l’ottenimento del
brevetto e della maestria federale, il cui regolamento impone un'attività
lavorativa con possibilità d'accesso alla contabilità in parallelo alla
formazione.
Il ricorrente ha puntualizzato
che qualora percepisse le ISD, dopo sei mesi, sarebbe “punto e a capo e,
soprattutto, avrei buttato via tutti questi anni di sacrifici con il rischio
che sarei completamente sulle spalle del Cantone, senza nemmeno una minima entrata”.
Il medesimo ha, infine,
sottolineato, riguardo alla richiesta di cessare l'attività, che l'orario
scolastico irregolare e le trasferte oltre Gottardo sono un primo ostacolo per
trovare un posto di lavoro come dipendente e che un secondo ostacolo è
rappresentato dal fatto di trovare un datore di lavoro che sia disposto a dargli
completo accesso all'amministrazione della ditta, come richiesto dal
regolamento concernente la formazione in questione, tenendo conto, peraltro,
che in Ticino non è presente alcuna azienda frutticola con personale
qualificato atto a formarlo (cfr. doc. 12; I).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
L’art. 13 Laps prevede
segnatamente che le prestazioni
sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano
all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994
e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23 febbraio 2015;]
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Dal
principio di sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni
assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in
grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure
prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid.
4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22
ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143
consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha
peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
In una sentenza 8C_444/2019 del 4
marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato
che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale
deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro,
veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita,
partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che
siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso
contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più
celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1
e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.7. Il p.to C.6.2. delle linee guida della Conferenza svizzera
delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr.
https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), riguarda
la formazione:
" 1 La
frequentazione di una scuola, di un corso o di una formazione può comportare
spese supplementari non incluse nel FM.
2 Le spese supplementari per gli acquisti e le attività
richiesti dalla scuola o dall’istituto di formazione devono essere presi a
carico a titolo aggiuntivo.
3 Ulteriori misure di formazione possono essere
prese a carico se incentivano uno sviluppo positivo dei beneficiari del
sostegno.
4 Le spese di formazione continua e di
perfezionamento professionale possono essere prese a carico se contribuiscono
all’inserimento professionale e/o all’integrazione sociale dei beneficiari del
sostegno.
5 Possono essere versati contributi per una
seconda formazione o per una riqualifica professionale se la prima formazione
non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l’esistenza.” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
Dalle relative spiegazioni, in
merito alla seconda formazione e alla riqualifica professionale, si evince:
" Possono
essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica
professionale solo se la prima formazione non permette di conseguire un reddito
tale da assicurare l’esistenza e, con una seconda formazione o con una
riqualifica professionale, questo obiettivo potrà prevedibilmente essere
raggiunto. Una seconda formazione o una riqualifica professionale devono essere
parimenti sostenute se migliorano l’idoneità al collocamento della persona
interessata. Dovrebbe essere presa in considerazione solo una formazione o una
riqualifica professionale riconosciuta. Per le relative valutazioni, ci si
potrà avvalere dei servizi specializzati (orientamento professionale e di
carriera, uffici regionali di collocamento ecc.). Le inclinazioni personali non
rappresentano un motivo sufficiente per sostenere una seconda formazione o una
riqualifica professionale.”
(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
Relativamente alla formazione
continua e al perfezionamento professionale, è indicato:
" Le spese
connesse alle misure di formazione continua e di perfezionamento professionale
nonché ai corsi per lo sviluppo della persona possono essere prese in
considerazione nel budget di sostegno individuale se contribuiscono al
mantenimento o al miglioramento delle qualifiche professionali o delle
competenze sociali.”
(https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
2.8. Il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito
della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien
zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes
Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch
so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im
kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne
Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15.
Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober
2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen).”
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al
consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,
die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-
und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In
effetti le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2
maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;
STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;
STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.9. Riguardo
alla questione concernente l’eventuale erogazione di prestazioni assistenziali
durante una seconda formazione, questo Tribunale, in una sentenza di principio
42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata
in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le
considerazioni della dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo
eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza.
Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di
conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore
formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente
la collocabilità sul mercato del lavoro.
In
quell’occasione questa Corte ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master
(Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente
in ambito di assistenza sociale, non aveva diritto a prestazioni assistenziali
per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle
religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti
il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi
universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire
un reddito sufficiente per vivere.
In
concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per
riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza
sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle
religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente
l’assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse
notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato
in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente
esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso
formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato
con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è
chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso
un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il
TCA ha deciso, da un lato, che sulla base della documentazione medica,
contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura
non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro,
che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate
nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere
sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al
riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo
non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato
SSS su tre anni.
In
secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in
considerazione gli assegni di studio.
Questo
Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al
beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio
2011.
Con
giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della
sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni
assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che
aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in
un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo
Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente
permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito
sufficiente per vivere.
Inoltre
nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in
applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In
primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente,
svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.
In
secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in
questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
È
stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il
TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne
l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione
assistenziale.
Dall’altra,
che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di
studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di
reddito.
Questa
Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non
sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda
formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale
complementare per coprire tale lacuna.
Con
sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il
ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione
presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata
di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha
considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la
ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più
conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era
giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di
scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente
già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al
beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un
prestito di studio.
Con giudizio 42.2013.11 dell’11
dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore
non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per
far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali
andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso
formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni
a tempo pieno, non era di breve durata.
In
secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in
sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del
lavoro.
Con
sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag.
65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di
un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto
ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor
in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale
durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In
effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di
quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di
professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo
svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.
Pertanto,
in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare
di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le
conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.
Il
TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto
improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto
svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a
permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni
assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano,
infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due
anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS
sulla seconda formazione.
Con
sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del
14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva
negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di
trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in
International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che
disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta
esperienza professionale.
In
effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la
copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo
una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva
dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua
collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli
non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe
potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Con
sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su
reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva
formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente,
già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di
commercio al dettaglio.
Il
TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor
migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, indicando
che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali
che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda
formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è
stato però il fatto che esso si svolgeva su tre anni a tempo pieno e pertanto
il percorso intrapreso non era evidentemente di breve durata.
Con
giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su
reclamo con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale
specialista in fotografia e della maturità artistica il diritto a prestazioni
assistenziali durante una seconda formazione con indirizzo Design industriale
presso una scuola specializzata.
Il
TCA ha in particolare rilevato che l’insorgente non ha allegato prove
sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di
lavoro e che la medesima avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività
lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno
economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio
settore professionale. In ogni caso decisiva è stata la circostanza che la
seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con
uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non era di breve
durata.
Questo
Tribunale ha, inoltre, osservato che le preferenze personali non rappresentano
un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica
professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.
In
una sentenza 42.2017.24 del 24 maggio 2017 il TCA ha confermato il diniego da
parte dell’USSI di erogare prestazioni assistenziali ordinarie a una persona, che
disponeva di un AFC quale impiegata di commercio, iscrittasi al primo anno del
corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso la facoltà di
psicologia di un’Università telematica.
In
quell’occasione questa Corte ha rilevato che l’attestato di capacità quale
impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a
conseguire un reddito sufficiente per vivere. Determinante si è comunque rivelato
il fatto che il percorso formativo intrapreso di tre anni non era di breve
durata.
Con
giudizio 42.2017.34 del 10 agosto 2017 questo Tribunale ha confermato la
decisione su reclamo con cui l’amministrazione aveva negato l’assistenza
sociale a un ricorrente, già in possesso di un AFC come fotografo, del diploma
di formatore con attestato professionale federale, nonché del diploma in Organo
e composizione organistica, che si era iscritto a un Master of Arts (doppio
titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale
elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario
Fatti
I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che
l’attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro
permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio
sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova
formazione non era di breve durata.
In una sentenza 42.2019.8 del 17
aprile 2019 questa Corte ha tutelato il modo di procedere dell’USSI che aveva
respinto la richiesta di un beneficiario di prestazioni assistenziali al
relativo rinnovo, in quanto lo svolgimento di una seconda formazione (corso di
pratica assistita di un anno per poter accedere al Bachelor in ingegneria
elettronica della durata di tre anni) – a fronte del possesso di un AFC nella
professione di cuoco e della maturità professionale – non risultava necessario
per conseguire un reddito sufficiente per vivere. Nemmeno era adempiuto del
resto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili.
Il ricorso dell’insorgente al
Tribunale federale contro il giudizio 42.2019.8 è stato ritenuto inammissibile
con sentenza 8C_350/2019 del 6 giugno 2019, in quanto non soddisfaceva le
esigenze di motivazione. L’Alta Corte ha in ogni caso osservato che:
" (…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il
ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della
pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia
per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata
come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, (…)”
Infine, con giudizio 38.2019.18
del 2 settembre 2019, il TCA ha confermato il diniego del diritto a prestazioni
assistenziali a una persona con formazione socio-sanitaria che aveva iniziato
un tirocinio in un settore differente. In primo luogo, il nuovo percorso formativo, svolgendosi su quattro anni a
tempo pieno, non era di breve durata. In secondo luogo, il ricorrente non aveva
dimostrato che la formazione intrapresa migliorasse notevolmente la sua
collocabilità sul mercato del lavoro.
2.10. Da quanto esposto ai considerandi
precedenti, e meglio sia dalle direttive CSIAS (cfr. consid. 2.7.), sia dalla
giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.), emerge che solo eccezionalmente una
seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente
soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che
assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve
durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
Nella
presente fattispecie il ricorrente, come visto (cfr. consid. 1.1.), ha
conseguito nel 2010 l’attestato federale di capacità AFC come giardiniere
paesaggista, nel 2020 il brevetto federale come apicoltore e nel giugno 2022
l’AFC quale frutticoltore.
Secondo l’USSI l’AFC in frutticoltura
già ottenuto consente all’insorgente di trovare e svolgere un’attività
lavorativa atta a garantirgli un reddito sufficiente per il suo fabbisogno (cfr.
doc. A; V).
Il ricorrente sostiene, invece,
che il suo attuale diploma non gli ha permesso di trovare un’altra buona
occupazione, né di ampliare la propria attività indipendente (cfr. doc. I;
consid. 1.11.).
Al
riguardo questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che in
relazione alla possibilità o meno per RI 1 di realizzare un reddito sufficiente
grazie ai titoli di studio di cui già dispone, si possa prescindere
dall’effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente volti a chiarire se il
medesimo abbia intrapreso eventuali ricerche di lavoro per un impiego quale
dipendente e il loro esito.
È ad ogni modo utile evidenziare
che la giurisprudenza federale prevede che, in virtù del principio di
sussidiarietà, una persona debba impedire una situazione di bisogno assumendo
attività anche al di fuori del proprio settore professionale (cfr. consid. 2.6.;
STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2.; STCA 42.2019.18 del 2
settembre 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014 consid. 2.8.;
STCA 42.2019.8 del 17 aprile 2019 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_350/2019 del 6 giugno 2019 menzionato al
consid. 2.7.).
In casu, anche volendo
ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione già
conseguita dall’insorgente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli
permetta di provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio
degli aiuti allo studio, il 29 aprile 2024, ha confermato il diniego di un aiuto
allo studio per l’anno scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273; consid. 1.8.), il
rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato,
non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di
una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.).
In
effetti il ricorrente non ha dimostrato che l’ottenimento del brevetto federale
quale arboricoltore e della maestria federale migliori notevolmente la
sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli
non ha elencato in maniera concreta e dettagliata le attività professionali che
potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata tale formazione, rispetto
a un giardiniere paesaggista (AFC) con AFC anche quale frutticoltore, ma si è
limitato a indicare che la maestria in frutticoltura è stata conseguita in
Ticino da sole due persone, che è molto richiesta, che “questa formazione mi
darebbe possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e
dell'insegnamento, pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensi” e
che si tratta di un valore aggiunto che gli permetterebbe di migliorare la sua
situazione finanziaria (cfr. doc. I; consid. 1.11.; STCA 42.2029.18 d
), non è
del resto di breve durata (cfr. consid. 2.9.; STCA 42.2013.22 del
13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.; STCA
42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag.
28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014; STCA
42.2013.11 dell’11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011).
Ne discende che, pur comprendendo
l’interesse personale del ricorrente a un perfezionamento professionale
nell’ambito dell’attività lavorativa da lui scelta, a ragione la parte
resistente ha negato al ricorrente la concessione di prestazioni assistenziali
durante lo svolgimento della formazione volta al conseguimento del brevetto
federale quale arboricoltore e della maestria federale.
2.11. Per
quanto attiene ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività
indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P
301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
"
Par arrêt du 26 octobre
2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de
l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance
publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres
prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en
particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise
au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre
indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour
rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations
de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires
par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en
l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée
n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa
situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son
activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué
permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la
législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur
l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla
sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto
a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino
al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa
indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per
diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con
sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di
prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e
avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton
Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da
parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale
indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il
TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della
contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale
ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale
individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza
cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid.
3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro,
che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:
“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une
durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les
prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al
suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni
sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta
l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di
restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal
senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al riguardo per completezza è
Considerandi
utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha
presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la
precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce
una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale
(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio
le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio
prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro
favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione
degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale
progetto.
La revisione della legge
concernente l’aiuto sociale sarebbe così stata oggetto di dibattito in Gran
Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
In effetti la LASLP è stata
adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 (cfr. https://artias.ch/2023/07/geneve-adoption-de-la-loi-sur-laide-sociale/)
ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-18-octobre-2023;
L’Alta
Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi
evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale
interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente
di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di
trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In
tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS
prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di
violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione
valida dal 1° gennaio 2021).
In
quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente
non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere
imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa
soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,
bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni
fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
In proposito cfr. STF 8C_267/2022
del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso
interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del
Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata
l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro
di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
Il
TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata
in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo
dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento
dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in
quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività
dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround
(l’espressione “turnaround”
rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme
di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:
il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo
ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con
l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale
si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare
le perdite; cfr. www.tesionline.it)
della stessa.
Inoltre
in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le
prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante
tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il
ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato
è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel
che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per
il periodo precedente.
Il
ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta
Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre
2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26
aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal
dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta
l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale
indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di
chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.
Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era
cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza di revisione della
STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37
del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha
rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda
di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere
una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal
mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale
si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo
Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali
richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021,
poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività
indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile
di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
In un giudizio 42.2022.99 del 2
maggio 2023 il TCA ha avallato il modo di procedere dell’USSI che con decisione
del 12 agosto 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 18 novembre
2022, aveva indicato a una persona che dal 30 settembre 2022 non le avrebbe più
corrisposto le prestazioni assistenziali, precisando che per continuare a
beneficiarne avrebbe dovuto, entro tale data, stralciarsi dai ruoli di
una società con sede all’estero vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo
all’interno dell’azienda, verificare l’eventuale diritto alle indennità di
disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure
di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI.
L’Alta Corte, con sentenza
8C_382/2023, 383/2023 del 3 luglio 2023 ha ritenuto inammissibile il ricorso
della persona interessata, dopo aver ricordato, al consid. 3.1.1., che:
" (…) la Corte cantonale ha innanzitutto richiamato la
giurisprudenza sulla continuazione di un'attività indipendente - infruttuosa -
pur essendo a beneficio dell'assistenza sociale (cfr. sentenze 8D_13/2020 del
19.
luglio 2021 consid. 10.1.4; 8C_782/2019 del 9 settembre 2020), nonché ricordato il carattere
sussidiario della medesima rispetto alle assicurazioni sociali. I giudici
ticinesi hanno quindi tutelato la decisione su reclamo dell'opponente del 18
novembre 2022, sostanzialmente poiché l'attività esercitata nella predetta
società non generava un salario per il ricorrente e che fosse poco verosimile
che lo stesso potesse, come dichiarato, rendersi disponibile al 100% per misure
di inserimento professionale.”
2.12
Nel caso di specie il ricorrente
stesso ha indicato che la propria attività indipendente quale giardiniere
paesaggista, specializzato in frutticoltura, negli ultimi anni non è stata
redditizia e, in considerazione della sua richiesta ricorsuale (cfr. doc. I
pag. 3; consid. 1.11.), che non gli permette di raggiungere il minimo vitale mensile
(cfr. doc. I).
In effetti egli, dal dicembre
2022.
al maggio 2024, ha percepito prestazioni assistenziali (cfr. consid.
1.2.).
Nemmeno risulta che la situazione
finanziaria dell’attività della sua ditta sia concretamente cambiata, né che
sia imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.11.).
Pertanto,
tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in
particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché
della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid.
2.3.; 2.6.), rettamente l’amministrazione ha deciso che l’insorgente, nel
termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propria attività se non gli avesse consentito l’indipendenza
economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità
straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9
settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività
indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della
propria unità di riferimento non può, infatti, essere svolta a carico dell’assistenza
sociale (cfr. consid. 2.11.).
Un’attività indipendente non
redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite
l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della
concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato
settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere
prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid.
10.1.4.).
2.13
Stante quanto precede, la decisione
su reclamo del 14 giugno 2024 deve essere confermata.
2.14
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.
2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2.
maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti