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Decisione

42.2024.25

USSI con 7 dec. su reclamo ha negato a ric., da anni in CH senza permesso e che ha ricevuto da terzi del denaro, aiuto d'emergenza e determinate prestazioni speciali. Il suo stato di salute, del resto, non le impedisce di soggiornare temporaneamente in un centro di accogl. e di rientrare in Italia

18 novembre 2024Italiano82 min

2024, ha prodotto uno scambio di messaggi di posta elettronica con la ricorrente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.25-31

rs

Lugano

18 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2024 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 6, 7,

8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021, cresciuta in giudicato incontestata e

la cui istanza di revisione è stata respinta dal TCA con giudizio 42.2022.37

del 29 agosto 2022 (il relativo ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022; cfr. doc. 165; 171), questa Corte

ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(USSI), con decisioni del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, nonché con

decisioni su reclamo dell’11 e del 13 gennaio 2021, aveva negato a RI 1 - nata

il __________ 1985 e cittadina italiana - il diritto a ulteriori prestazioni

assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2020, ritenuta la sua intenzione

di continuare con l’attività professionale indipendente di assistenza e

consulenza giuridica (__________), nonostante le fosse stato intimato di

chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.

Il

TCA ha sottolineato che il diritto a prestazioni assistenziali risultava

perlomeno dubbio considerando che la stessa non disponeva di un permesso di

soggiorno valido.

1.2. Con

ulteriore giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022 il TCA ha confermato il

rifiuto di erogare a RI 1 un aiuto d’urgenza postulato nel novembre 2021, come

pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021.

Il

TCA, da un lato, ha rilevato che la sua attività indipendente non redditizia

era ancora attiva e che del resto non disponeva di un permesso valido dalla

fine del febbraio 2015. Al riguardo è stato precisato che la sua presenza in

Svizzera era semplicemente tollerata dalle autorità e non si trattava, quindi,

di un soggiorno legale.

È

stato, poi, osservato che neppure il diritto internazionale soccorreva la

ricorrente, siccome le prestazioni assistenziali, costituendo dei vantaggi

sociali, non rientrano nel campo di applicazione materiale dell’ALC.

Dall’altro,

questo Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva reso perlomeno

verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e

urgente.

Il

ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la STCA 42.2022.44 da RI 1 è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022 (cfr.

doc. 186).

1.3. Con

sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023, cresciuta in giudicato incontestata,

questa Corte ha statuito che a ragione l’USSI aveva negato a RI 1 il diritto a

prestazioni assistenziali richieste nel mese di dicembre 2022.

La

stessa non aveva chiuso la propria attività indipendente non redditizia. Non

sussistevano, del resto, elementi che consentissero di concludere che

l’andamento dell’attività indipendente fosse migliorato nel 2022, né nel 2023.

Il

TCA ha, altresì, evidenziato, da un lato, che l’insorgente non disponeva di un

permesso valido per risiedere in Svizzera dalla fine del febbraio 2015.

Dall’altro, che la medesima non poteva appellarsi al diritto di rimanere in

Svizzera conformemente all’ALC.

Gli

atti sono, in ogni caso, stati rinviati all’USSI per verificare se, per il

lasso di tempo che intercorreva tra la domanda di prestazioni assistenziali e

l’emanazione della sentenza 42.2023.26, alla ricorrente dovesse essere

riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost.

1.4. Con

decreto del 30 gennaio 2024 il

Presidente del TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi la domanda di RI 1 tendente a ottenere delle misure cautelari

pendente la procedura relativa al ricorso del 27 dicembre 2023 contro la decisione

su reclamo del 4 dicembre 2023, con cui l’USSI aveva confermato il proprio provvedimento

del 31 ottobre 2023 di parziale accoglimento della richiesta di aiuto d’urgenza

inoltrata dalla ricorrente il

24 ottobre 2023, nel senso che le erano state riconosciute le spese di

rimpatrio, ovvero il costo del biglietto del treno per rientrare in Italia (cfr. inc. 42.2023.48).

Questo

Tribunale ha in particolare ricordato che il

soggiorno in Svizzera dell’insorgente non è regolare, non disponendo di un

permesso di dimora valido dalla fine del mese di febbraio 2015.

Tuttavia,

alla luce dei certificati medici prodotti, nonché dell’istanza di espulsione

presentata il 18 gennaio 2024 alla Pretura di __________ dal suo locatore, non

avendo la stessa riconsegnato l’appartamento entro il 31 dicembre 2023, come

invece previsto nella disdetta del contratto di locazione notificatale l’8

novembre 2023 a seguito del mancato pagamento della pigione, il TCA ha concluso

che senza l’esame di determinate circostanze fattuali del caso concreto, non si

poteva negare all’insorgente, pendente causa, l'aiuto in situazioni di bisogno.

Gli

atti sono, di conseguenza, stati rinviati all’USSI per un complemento

istruttorio volto a stabilire se l’insorgente vivesse effettivamente in una

situazione di indigenza. In tal caso, quale aiuto in situazioni

di bisogno ex art. 12 Cost., “le andranno garantiti un alloggio

collettivo, se dovesse realmente trovarsi senza abitazione, e dei buoni pasto”,

come pure determinate spese di cura.

Per

completezza il TCA ha osservato che, nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse

sollevato obiezioni riguardo all’alloggio collettivo, facendo riferimento a

problematiche di salute, avrebbe dovuto essere stabilito se le sue condizioni

fossero effettivamente tali da impedirle una soluzione abitativa di tipo

collettivo.

1.5. Il

18 marzo 2024 questa Corte, con giudizio 42.2024.3, ha stralciato dai ruoli la

causa relativa al ricorso per denegata/ritardata del 24 gennaio 2024, nel quale

RI 1 aveva chiesto, in particolare, di ordinare all’USSI di dare integrale ed

esatta esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data

certa, in quanto divenuta priva d’oggetto.

Il

TCA ha rilevato che l’USSI, in applicazione della STCA 42.2023.26 del 16

ottobre 2023, dopo aver esperito gli accertamenti indicati nel giudizio

menzionato, aveva emesso due decisioni già precedentemente al ricorso del 24

gennaio 2024, e meglio il 9 e il 10 gennaio 2024, e due ulteriori decisioni pendente

causa, il 29 e il 30 gennaio 2024, eseguendo così in modo completo la

sentenza 42.2023.26.

1.6. Con

sentenza 42.2023.48 del 25 marzo 2024, cresciuta in giudicato incontestata, il

TCA ha poi rinviato l’incarto all’USSI per determinare se il rientro della

ricorrente in Italia, suo Paese d'origine, fosse oppure no assolutamente

incompatibile con le sue condizioni di salute.

Questo

Tribunale ha indicato che, dopo aver esperito le necessarie indagini,

l’amministrazione avrebbe valutato nuovamente quale tipo di aiuto ex art. 12

Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023.

1.7. Il

23 maggio 2024 l’USSI ha emesso una decisione con la quale ha rifiutato la

richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata il 13 maggio 2024 da RI 1 (cfr. doc. 661;

A1 e A3 inc. 42.2024.20).

Tale

provvedimento è stato così motivato:

" (…)

Ritenuta la decisione del 22 dicembre 2022 dell’Ufficio della migrazione che le

ha intimato un ultimo termine di partenza per lasciare la Svizzera il 22

gennaio 2023 (termine confermato con comunicazione del 14 marzo 2024

dell’Ufficio della migrazione);

vista la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni n.

42.2023.48 del 25 marzo 2024;

considerata l’ulteriore istruttoria esperita dal nostro Ufficio in

merito al suo stato di salute dalla quale non è emersa una concreta sua

impossibilità di lasciare il territorio svizzero, come neppure concreti

elementi che non le consentono di ottenere le appropriate cure nel suo paese

d’origine (Italia)

e considerato il denaro ricevuto ad inizio aprile, utilizzato per

saldare le pigioni arretrate del suo appartamento di __________ (per un totale

di CHF 3'900.00) anziché per il proprio sostentamento e l’organizzazione del

suo rimpatrio. (…)” (Doc. 661; A3 inc. 42.2024.20)

1.8. L’interessata,

il 27 maggio 2024, ha interposto reclamo, chiedendo l’annullamento della

decisione del 23 maggio 2024 e l’erogazione dell’aiuto d’urgenza entro il

termine di tre giorni.

La

medesima ha, inoltre, revocato con effetto immediato le autorizzazioni per lo

svincolo dal segreto medico precedentemente conferite nei confronti dei Dr.

med. __________, __________, __________, __________ e __________, specificando

che l’USSI, nel caso in cui necessitasse di nuove informazioni mediche, dovrà

chiederle una nuova autorizzazione (cfr. doc. 962; A4 inc. 42.2024.20).

1.9. Con

messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024 (cfr. doc. A6 inc. 42.2024.20)

RI 1 ha chiesto all’USSI, da una parte, di pagarle il biglietto del mezzo di

trasporto pubblico per recarsi da __________ a __________ per visionare il suo

incarto, visto che l’amministrazione le ha indicato che l’accesso agli atti

deve avvenire presso la sua sede (cfr. doc. A5 inc. 42.2024.20: l’USSI ha fatto

riferimento agli art. 55 LPGA e 26 PA).

Dall’altra,

di assegnarle un alloggio sostitutivo che sia consono al suo stato di salute

(non un centro di accoglienza poiché non conforme alle sue condizioni di

salute), siccome ha ricevuto nuovamente la diffida da parte del locatore per

gli affitti insoluti e di riesaminare il suo diritto a prestazioni

assistenziali ordinarie.

1.10. Il

22 giugno 2024 RI 1 ha inoltrato al TCA un “ricorso per denegata - ritardata

giustizia con contestuale istanza di misure provvisionali e di conferimento

dell’effetto sospensivo”, chiedendo, in via cautelare, stante

l’urgenza, in via superprovvisionale, un aiuto d’emergenza come da richiesta

del 13 maggio 2024, come pure di disporre la misura cautelare più idonea per la

tutela della sua situazione giuridica soggettiva e obbligare conseguentemente

l’USSI a erogarle le spese di vitto, alloggio, per vestiario e per le cure

medico sanitarie ex art. 12 Cost. al fine di garantirle i mezzi per

un’esistenza dignitosa in attesa dell’accertamento del diritto a una rendita

AI.

In

via principale, la medesima ha domandato, segnatamente, l’annullamento

della decisione del 23 maggio 2024 e la concessione di un aiuto in situazione

di bisogno ex art. 12 Cost., di obbligare l’USSI a erogarle le spese di vitto e

alloggio ai sensi dell’art. 12 Cost. per il periodo da dicembre 2022 a ottobre

2023 (STCA 42.2023.26), il riesame del suo diritto a prestazioni assistenziali

ordinarie, nonché di consentirle l’accesso all’incarto USSI con la trasmissione

del dossier in formato elettronico, in alternativa con il pagamento del costo

di trasporto pubblico di andata e ritorno __________.

1.11. Il

presidente del TCA, con decreto dell’8 luglio 2024, ha respinto l’istanza

dell’insorgente volta a ottenere l’effetto sospensivo, in quanto nel caso di un

ricorso per denegata giustizia non si è in presenza di una decisione positiva.

Nemmeno

le richieste di misure superprovvisionali, di designazione di un patrocinatore

d’ufficio e di gratuito patrocinio sono state accolte (cfr. doc. IV inc.

42.2024.20).

1.12. Alla

risposta di causa dell’incarto 42.2024.20 l’amministrazione ha annesso sette decisioni

su reclamo emesse nel mese di agosto 2024.

Più

specificatamente l’USSI, con decisione su reclamo del 6 agosto 2024 (cfr. doc.

A1), ha respinto il reclamo del 27 gennaio 2024 interposto da RI 1 contro i

provvedimenti del 9 e del 10 gennaio 2024 emessi in riferimento alla STCA

42.2023.26 del 16 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.).

Con

decisione del 9 gennaio 2024 l’USSI aveva assegnato alla ricorrente delle

prestazioni speciali relative a fatture concernenti i premi LAMal per il

periodo gennaio - ottobre 2023 (quota non coperta dal sussidio cantonale - CHF

111.90 al mese) pagate direttamente a __________, a esclusione del premio di

dicembre 2022, e al conteggio prestazione Cassa malati n°597362699 di CHF

105.00 (contributo giornaliero) pagato direttamente a __________ (cfr. doc. A1

pag. 3; 8).

Con

decisione del 10 gennaio 2024 sono, invece, state riconosciute parzialmente le

seguenti prestazioni speciali:

"

- Conteggio prestazioni cassa

malati del 20.03.2023 n° __________ di

CHF 70.50. Vengono riconosciuti CHF 41.05

relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF

29.45 relativa a costi non riconosciuti LAMal

non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto

a suo

carico;

- Conteggio

prestazioni cassa malati del 13.02.2023 n° __________ di CHF 337.15. Vengono

riconosciuti CHF 307.65 relativi a costi LAMal (pagati

direttamente ad __________). La differenza

di CHF 29.50 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta

dal nostro Ufficio e resta pertanto a

suo carico;

- Conteggio prestazioni cassa malati del 16.01.2023 n°

__________ di CHF 749.50.

Vengono riconosciuti CHF 720.00 relativi al contributo giornaliero (pagati

direttamente ad __________). La differenza di CHF 29.50

relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene

riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a

suo carico.” (cfr. doc. A1 pag. 3)

La

parte resistente, il 7 agosto 2024, ha inoltre emanato una decisione su reclamo

(cfr. doc. A2) con la quale ha respinto il reclamo del 31 gennaio 2024 di RI 1

contro il provvedimento del 29 gennaio 2024, il quale prevedeva:

"

facciamo riferimento alla sentenza

del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 16 ottobre 2023 n. 42.2023.26,

alla nostra richiesta di informazioni del 31 ottobre 2023 ed alla sua risposta

del 9 novembre 2023.

Considerato che nei periodi in cui era in degenza ospedaliera non necessitava

di un alloggio, poiché

garantito dalla struttura di degenza, e

considerato che nei periodi nei quali non era in degenza ospedaliera, di fatto, ha

alloggiato presso

l'appartamento di __________ nonostante la decisione del 22

dicembre 2022 dell'Ufficio della migrazione con la quale

le ha intimato un ultimo termine per lasciare la Svizzera

il 22 gennaio 2023, non può esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza legato

all'alloggio.

Inoltre, considerato

che per il suo sostentamento

è stata aiutata da persone, associazioni e fondazioni

(come da lei dichiarato

nel suo scritto del 9 novembre 2023), anche su tale fronte, non può

esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza”. (Doc. A2

pag. 3)

Con

decisione su reclamo emessa l’8 agosto 2024 (cfr. doc. A3) l’USSI ha respinto

il reclamo inoltrato il 1° febbraio 2024 dall’insorgente avverso la decisione

del 30 gennaio 2024 di rifiuto, in riferimento al giudizio STCA 42.2023.26

(cfr. consid. 1.3.), dell’assunzione delle seguenti fatture:

"

- Fatture premi LAMal relative al

periodo aprile - novembre 2022: non riconosciute in quanto non relative al

periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;

- Fatture

premi LAMal relative al periodo novembre - dicembre

2023: non riconosciute in quanto non relative al periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;

- Conteggio

delle prestazioni cassa malati del

14.08.2023 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;

- Conteggio

delle prestazioni cassa

malati del 19.12.2022 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;

- Bolletta

__________ n° __________. 00 del 30.01.2023 relativa al periodo 01.10.2022 -

31.12.2022 di CHF 83.40;

- Bolletta __________ n° __________ del 30.04.2023 relativa al periodo

01.01.2023

- 31.03.2023

di CHF 91.80;

- Bolletta __________

n° __________ del 30. 07.2023 relativa

al periodo 01.04.2023

- 30.06.2023 di CHF 116.65;

- Rimborso fattura assicurazione economia domestica

della __________ relativa al periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;

- Rimborso fatture della __________ datate 08.07.2023 e 20.10.2023”. (Doc.

A3)

L’amministrazione,

il 9 agosto 2024, ha emesso un’ulteriore decisione su reclamo (cfr. doc. A4)

con la quale ha respinto il reclamo del 18 marzo 2024 di RI 1 (che chiedeva, in

particolare, il riconoscimento delle pigioni del suo appartamento di __________)

contro il provvedimento dell’8 marzo 2024 con cui, ritenuta la sua situazione

alloggiativa di quel momento (il 15 febbraio 2024 il Pretore di __________ aveva

ordinato lo sfratto immediato di RI 1 dall’appartamento sito a __________, che

è stato eseguito il 12 marzo 2024; cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024;

consid. 1.6.), le era stata garantita, quale aiuto d’emergenza, la permanenza

in un alloggio collettivo presso una struttura di prima accoglienza (__________)

per un periodo massimo di sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per

il rimpatrio in Italia (cfr. doc. A4 pag. 3; 5).

Con

successiva decisione su reclamo del 12 agosto 2024 (cfr. doc. A5) l’USSI ha

respinto il reclamo del 23 marzo 2024 della ricorrente avverso i provvedimenti

del 20 (non riconoscendole le pigioni insolute del suo appartamento di __________)

e del 21 marzo 2024.

Con

la decisione del 20 marzo 2024 era stata garantita all’insorgente la permanenza

presso __________ fino al 27 marzo 2024 (cfr. doc. A5 pag. 4).

Con

la decisione del 21 marzo 2024, in riferimento al decreto 42.2023.48 del 30

gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), erano, per contro, state parzialmente

riconosciute le seguenti prestazioni speciali:

"

- Conteggio prestazioni cassa

malati del 24.04.2023 n° __________ di CHF 1’130.15.

Vengono riconosciuti CHF 1'041.30 relativi a costi LAMal (pagati direttamente

ad __________ - __________). La differenza di CHF 88.85 relativa a costi non

riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a

suo carico;

- Conteggio

prestazioni cassa

malati del 19.2.2024 n° __________ di CHF 1'571.55. Vengono riconosciuti CHF 1'545.00 relativi ai

costi di degenza ospedaliera (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 26.55 relativa a costi non

riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a

suo carico.” (Doc. A5)

L’amministrazione,

il 13 agosto 2024, ha emesso un’altra decisione su reclamo (cfr. doc. A6) con

la quale ha respinto il reclamo del 13 aprile 2024 di RI 1 contro un ulteriore

provvedimento del 21 marzo 2024 e contro le decisioni del 3 e 10 aprile 2024.

Con

la decisione del 21 marzo 2024 erano state ritrasmesse all’interessata le

fatture non riconosciute, e meglio:

" - Fattura __________

economia domestica del 06.02.2024 relativa al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;

- Fattura __________ del 30.01.2024 relativa la

periodo 1.10.2023 – 31.12.2023;

- Diffida del 08.11.2023 relativa ai contributi

personali per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023;

Diffida del 07.02.2024 relativa ai contributi

personali per il periodo 01.10.2023 - 31.12.2023;

- Conteggio prestazioni cassa malati __________ del

18.01.2024 n° __________ di CHF 26.55 relativo a costi non riconosciuti LAMal,

non riconosciuti dal nostro Ufficio;

- - Conteggio prestazioni cassa malati __________ del 21.12.2023

n° __________ di CHF 29.50 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non

riconosciuti dal nostro Ufficio;

- Sollecito per partecipazioni non pagate del

19.02.2024 di CHF 29.50” (Doc. A6 pag. 5)

Con

decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente

la permanenza presso __________ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. A6

pag. 6).

Tale

provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto “che

dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di __________ e che ha

quindi rinunciato all’aiuto d’emergenza” (cfr. doc. A6 pag. 6).

Infine

con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. A7) l’USSI ha respinto

il reclamo del 27 maggio 2024 di RI 1 avverso il provvedimento del 23 maggio

2024, con cui le era stato negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio

2024 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; doc. A7 pag. 2).

1.13. Con

sentenza 42.2024.20 emanata il 30 settembre 2024 questo Tribunale ha respinto,

in quanto ricevibile e non stralciato dai ruoli, il ricorso per

denegata/ritardata giustizia del 22 giugno 2024 (cfr. consid. 1.10.). In

particolare il TCA, da un lato, ha statuito che, siccome l’USSI ha emesso le

decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024, la causa, da

questo profilo, deve essere stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva

d’oggetto. Dall’altro, che, per quanto concerne la domanda di riesame del

diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie, qualora l’insorgente abbia

censurato implicitamente la mancata emanazione di una decisione al riguardo, il

ricorso va respinto, poiché l’amministrazione non è stata investita di una

nuova procedura in tal senso.

1.14. Nel

frattempo RI 1, il 2 settembre 2024, ha inoltrato al TCA un “ricorso con

contestuale istanza di misure provvisionali e di conferimento dell’effetto

sospensivo” contro le decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14

agosto 2024 (cfr. consid. 1.12.), chiedendo, in via cautelare, la

concessione dell’effetto sospensivo alle stesse, stante l’urgenza, in via

superprovvisionale, un aiuto d’urgenza come da richiesta del 13 maggio 2024,

come pure di disporre la misura cautelare più idonea per la tutela della sua

situazione giuridica soggettiva e di obbligare conseguentemente l’USSI a

erogarle le spese di vitto, alloggio singolo, vestiario e per le cure medico-sanitarie,

nella misura in cui non siano coperte dal sussidio cantonale, ex art. 12 Cost.,

in attesa dell’accertamento del diritto a una rendita AI, sulla quale

eventualmente l’USSI potrebbe esercitare un diritto di restituzione con effetto

retroattivo.

In

via principale, la medesima ha domandato, segnatamente, l’annullamento

delle decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 e la

concessione di un aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., stante

l’urgenza e lo stato di bisogno dal mese di ottobre 2023 (così come da dicembre

2022, data di richiesta dell’aiuto sociale), di obbligare l’USSI a erogarle

l’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. per il periodo dall’inoltro

della domanda nel dicembre 2022 all’emanazione della sentenza 42.2023.26

nell’ottobre 2023, di riesaminare il suo diritto ad accedere all’assistenza

sociale ordinaria e di consentirle l’accesso all’incarto USSI tramite

trasmissione del dossier in formato elettronico, in alternativa con il

pagamento del biglietto del costo di trasporto pubblico di andata e ritorno __________

per poter visualizzare l’incarto completo ed estrarre copia di documenti presso

la sede USSI, in alternativa obbligare USSI a depositare l’incarto presso i

servizi sociali di __________ dove potrà recarsi senza alcun costo a consultare

l‘incarto __________.

La

ricorrente ha, altresì, postulato la designazione di un patrocinatore d’ufficio

e l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I pag. 10-11).

L’insorgente,

a sostegno delle proprie pretese, ha addotto che l’urgenza e il particolare

stato di bisogno sussistono in relazione alla necessità di un aiuto in

situazioni di bisogno in uno stato di malattia e di inabilità lavorativa del

100%, in cui non percepisce alcun tipo di entrate e/o di prestazioni di perdita

di guadagno e sono motivate dall’esigenza urgente di dovere provvedere

mensilmente al minimo vitale esistenziale previsto dalla legge, al pagamento

dei canoni di locazione, in relazione al quale ha già ricevuto un’altra

disdetta dal locatore e al pagamento del premio per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, nonché per consentirle un’esistenza decorosa e

dignitosa.

La

medesima ha precisato che la richiesta dell’alloggio singolo è giustificata dal

suo stato di salute e dal fatto che nel mese di settembre 2024 avrebbe dovuto

lasciare l’appartamento di __________.

Ella

ha poi asserito che il diniego dell’assistenza sociale da parte del Cantone in

uno stato di bisogno non è ossequioso delle garanzie costituzionali di rispetto

e protezione della dignità umana ex art. 7 Cost, del diritto all’aiuto in

situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. e dell’art. 41 Cost. secondo cui la

Confederazione e i Cantoni si impegnano affinché ognuno fruisca delle cure

necessarie alla sua salute.

La

ricorrente ha, altresì, fatto riferimento all’art. 23 Las che prevede che le

prestazioni strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se

l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato, ma l’importo delle

prestazioni assistenziali ordinarie e speciali può solo essere ridotto.

La

medesima ha rinviato a tutti gli scritti inviati a USSI già agli atti e a tutte

le sue procedure di ricorso (42.2024.20; 42.2023.48; 42.2024.3; 42.2023.26).

Riguardo

alla circostanza che tutte le decisioni negative di USSI sono motivate dal

termine di partenza emesso dall’Ufficio cantonale della migrazione,

l’insorgente, in primo luogo, ha precisato che la Polizia cantonale, a cui

l’Ufficio della migrazione l’ha segnalata, ha trasmesso il caso all’Autorità

giurisdizionale penale competente per valutare se effettivamente il suo

soggiorno sul territorio sia da ritenersi illegale o meno e se quel termine di

partenza potesse essere emesso nei suoi riguardi.

In

secondo luogo, ella ha fatto valere di avere diritto a ottenere l’aiuto sociale

fino a quando, in virtù del principio della presunzione di innocenza e

valutazione delle prove, non ci sarà una decisione formalmente passata in

giudicato che dichiara che quel termine di partenza è corretto e che si

pronuncia sulla legalità o meno del suo soggiorno sul territorio

a

partire da quel termine.

Sulla

base di ciò l’insorgente ha chiesto, quindi, di riesaminare anche il diritto

all’assistenza sociale ordinaria, come postulato con il messaggio di posta

elettronica del 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.9.).

La

medesima ha, inoltre, affermato di aver venduto il proprio veicolo per fr.

1'500.--, importo che sarebbe servito per pagare il deposito dei propri effetti

personali, dato che a settembre 2024 non avrebbe più avuto a disposizione un

appartamento a seguito della nuova disdetta del locatore per morosità.

Per

quanto concerne il suo stato di salute ha contestato l’operato dell’USSI, il

quale non avrebbe nominato un perito medico o interpellato il medico cantonale

in relazione alle sue condizioni sanitarie incompatibili sia con un centro di

prima accoglienza, sia con un rimpatrio, ma si è limitato a interpellare i

medici curanti (le cui spese di consulenza non sarebbero state rimborsate) e ha

deciso direttamente (cfr. doc. I).

1.15. Il

18 settembre 2024 la ricorrente ha comunicato di trovarsi degente, dal 9

settembre 2024, presso la __________ fino al 7 novembre 2024 e che, vista

l’istanza di sfratto da parte del locatore, ha lasciato l’appartamento in __________.

A quest’ultimo riguardo ella ha chiesto che le venga attribuito da USSI un

altro appartamento singolo dove poter alloggiare quando verrà dimessa dalla

Clinica (doc. IV; B).

1.16. Con decreto del 30 settembre 2024 presidente

del TCA ha respinto l’istanza del 2 settembre 2024 tendente all’ottenimento dell’effetto

sospensivo e di misure superprovvisionali (cfr. consid. 1.14.).

L’effetto

sospensivo è stato negato, in quanto le decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9,

12, 13 e 14 agosto 2024 contestate che hanno confermato il diniego dell’aiuto

d’urgenza come richiesto dall’insorgente, nonché di determinate prestazioni

speciali (cfr. doc. A1-A7; consid. 1.12.), sono dei provvedimenti di natura

negativa.

Anche

la domanda di misure superprovvisionali non è stata accolta, risultando

preponderante l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il

versamento di prestazioni pendente causa rispetto a quello

dell’insorgente di ricevere un aiuto da parte dell’USSI, ritenuto che la

medesima non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015,

il 14 marzo 2024 è stata segnalata dalla Polizia cantonale al Ministero

pubblico per soggiorno illegale e non presenta una situazione di indigenza tale

da ridurla alla mendicanza.

Parimenti

il presidente del TCA non ha dato seguito all’istanza volta alla designazione

di un patrocinatore d’ufficio e alla concessione dell’assistenza sociale (cfr. consid.

1.14.), siccome, da un lato, la ricorrente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente

Fatti

i propri interessi, dall’altro, il gratuito patrocinio, sia in ambito di

procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad

avvocato patentato (cfr. doc. IX).

1.17. Nel frattempo, il 25 settembre 2024,

l’USSI ha presentato la risposta di causa, postulando la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.18. L’8 ottobre 2024 RI 1 ha presentato

delle osservazioni (cfr. doc. X), le quali sono state trasmesse per conoscenza

alla parte resistente (cfr. doc. XI).

1.19. L’amministrazione, il 23 ottobre

2024, ha prodotto uno scambio di messaggi di posta elettronica con la ricorrente

del 18/23 ottobre 2024, nei quali l’insorgente ha informato l’USSI che “il 7

novembre 2024 dovrei essere dimessa dalla clinica di riabilitazione” e gli

ha chiesto in particolare, visto che è stato lasciato l’appartamento di __________,

di indicarle un alloggio singolo in Ticino dove recarsi (cfr. doc. XII+1).

1.20. RI 1, con scritto del 5 novembre

2024, ha chiesto di indirizzare direttamente al suo ultimo domicilio di __________

le comunicazioni concernenti il suo incarto e ha allegato alcuni messaggi di

posta elettronica intercorsi con l’USSI (cfr. doc. XIII + 1/3).

1.21. Il 13 novembre 2024

l’amministrazione ha inviato una comunicazione ricevuta dalla Polizia cantonale

da cui emerge che la ricorrente, dal 7 novembre 2024, è degente presso la

clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. XIV+ 1).

1.22. I doc. XII +1 e XIV + 1 sono stati spediti

all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. XV), mentre il doc. XIII + 1/3 è stato

trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XVI).

considerato in

diritto

2.1. Secondo l’art.

76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto

sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti

alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della

istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto

contro sette decisioni su reclamo emesse tutte dall’USSI che concernono fatti,

perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli

stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per

economia processuale le procedure ricorsuali 42.2024.25, 42.2024.26;

42.2024.27; 42.2024.28; 42.2024.29; 42.2024.30 e 42.2024.31 sono, dunque,

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024,

8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022

del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021

consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF

8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017,

9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7

dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2. Il TCA, nell’ambito

dell’assistenza sociale, di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali

la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera

vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps;

1 cpv. 2 e 3 Lptca).

Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a

maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca

l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF

8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

In

una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i

rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente

si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

Inoltre

secondo la costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF

9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020

consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016

del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;

STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388;

DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie le

decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 impugnate

concernono il diniego dell’aiuto d’urgenza come richiesto dall’insorgente,

nonché di determinate prestazioni speciali (cfr. doc. A1-A7; consid. 1.12.).

Ogni altra questione, in

particolare quella riguardante il riesame di un eventuale diritto della

ricorrente ad accedere alle prestazioni assistenziali ordinarie (doc. I; XIII;

consid. 1.14) e quella relativa alla richiesta di attribuzione da parte

dell’USSI di un appartamento singolo dove poter alloggiare al momento della

dimissione dalla Clinica di __________ (cfr. doc. IV; X; consid. 1.15.), per le

quali non risulta peraltro essere stata emessa alcuna decisione, esula dalla

presente causa.

Di conseguenza il TCA non può

chinarsi su altre problematiche diverse da quelle che attengono alla correttezza

o meno del rifiuto dell’aiuto in situazioni bisogno e di alcune prestazioni

speciali richieste.

Al riguardo cfr. STCA 42.2019.9

del 17 giugno 2019 consid. 2.1. relativa alla ricorrente, il cui ricorso di

quest’ultima al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_514/2019 del

16 ottobre 2019 e STCA 38.2018.26 del 3 ottobre 2018 consid. 2.1., anch’essa

riguardante l’insorgente.

2.3. La ricorrente ha, altresì, censurato

il fatto che l’amministrazione non abbia dato seguito alla sua richiesta di

consentirle l’accesso all’incarto USSI tramite trasmissione del dossier in

formato elettronico, in alternativa con il pagamento del biglietto del costo di

trasporto pubblico di andata e __________ perché potesse visualizzare l’incarto

completo ed estrarre copia di documenti presso la sede USSI, oppure in

alternativa depositando l’incarto presso i servizi sociali di __________ dove

avrebbe potuto recarsi senza alcun costo a consultare l‘incarto __________

(cfr. consid. 1.9.; 1.4.).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza dal

diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.;

DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

L’USSI non ha rifiutato

all’insorgente la consultazione completa del suo incarto, ma ha indicato che la

stessa, avendo ricevuto prestiti (al riguardo si ricorda che ella ha ricevuto,

a inizio aprile 2024, la somma di fr. 3'900.--, utilizzata per saldare le

pigioni arretrate del suo appartamento di __________; cfr. consid. 1.7.;

Decreto 42.2024.25-31 del 30 settembre 2024) e conseguito redditi (nel ricorso

la ricorrente ha affermato di aver venduto il proprio veicolo per fr. 1'500.--,

importo che sarebbe servito per pagare il deposito dei propri effetti personali;

cfr. doc. I; consid. 1.14.), se avesse davvero voluto, avrebbe potuto visionare

l’incarto presso USSI (cfr. doc. VI).

La questione di sapere se a

ragione o meno la parte resistente non abbia agevolato l’insorgente nella consultazione del suo incarto,

ad esempio trasmettendole il suo dossier in formato elettronico, può in

concreto restare insoluta.

Per completezza va, comunque,

segnalato che, nel nostro Cantone, il 1° febbraio 2024 è entrato in vigore il

Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti

amministrativi (RCE-LPAmm) del 10 gennaio 2024 (RL 165.110), il quale ai sensi

dell’art. 1 cpv. 1 disciplina le modalità della comunicazione per via

elettronica tra una parte e un’autorità amministrativa nell’ambito di un

procedimento retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013 (LPAmm) e che in ogni caso all’art. 3 cpv.

1 enuncia che ciascuna autorità decide se ammettere la comunicazione per via

elettronica.

Infatti, anche volendo

considerare, per ipotesi, che il

diritto di essere sentito della ricorrente sia stato leso, tale violazione non

comporta una soluzione della lite a favore della ricorrente.

La

giurisprudenza federale ha stabilito che un’inosservanza non particolarmente

grave del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF

8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid.

2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Per

costante prassi si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito se

una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (cfr. STF 8C_395/2022 del

24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; DTF 137 I

195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr.

anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Nel

caso di specie il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid.

3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3) e, in applicazione

del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).

Inoltre l’insorgente,

benché abbia avuto la possibilità in sede ricorsuale di consultare gli atti

relativi al suo incarto sui quali si è fondata l’amministrazione, non ha

usufruito di tale opportunità, né ha chiesto a questo Tribunale come potervi accedere,

bensì l’8 ottobre 2024 ha postulato l’emanazione con tempestività della sentenza

da parte del TCA (cfr. doc. X; STF 8C_16/2024 del 9 luglio 2024 consid. 4; STF

9C_544/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2.3.; STF 9C_738/2007 del 29 agosto

2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Pertanto

l'eventuale violazione del diritto di essere sentita della ricorrente risulta comunque sanata (cfr.

STF

8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

2.4. Ai

sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli

indigenti:

"

Gli indigenti sono

assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le

competenze.”

L’art.

5 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las), relativo al

titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

"

1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni

della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel

Cantone.

2Le

persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a

prestazioni o aiuti immediati.

3Sono

riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Giusta l’art. 10 Las, poi:

"

Il domicilio e la dimora sono

determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad

assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art. 4 della legge federale

sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, legge federale

sull’assistenza (LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

"

1La persona nel bisogno è domiciliata giusta la

presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con

l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio

di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova

che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura

provvisoria.”

Ex art. 9 LAS:

" 1Il

domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu

annunciata alla polizia degli abitanti.

3L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si

tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia

deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio

assistenziale.”

L’art. 11 LAS definisce la dimora, e

meglio:

"

1Dimora giusta la presente legge significa

effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito

di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del

medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è

considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra l’assistenza di

cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).

Relativamente, in particolare,

all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati

in Svizzera:

"

Gli stranieri domiciliati

in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione

di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.

(cpv. 1)

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato

fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in

Svizzera:

"

Se uno straniero dimorante

in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone

di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1

Il Cantone di dimora provvede affinché

l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere

contrario del medico. (cpv. 2)”

Ai sensi dell’art. 22 LAS relativo al

rimpatrio:

"

È riservato il rimpatrio

giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale

del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri.”

2.5. Nel

caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai

sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.4.) - è

competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in

Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con

l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.).

Per

gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri

l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione

di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più

tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31

gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022).

Qualora

una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla -

attribuendole un aiuto immediato e provvedendo affinché

l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere

contrario del medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2

LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv.

1 LAS).

Al

riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF

2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7

del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto

inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è

stato versato l’anticipo spese).

2.6. Secondo

l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha

diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per

un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere

transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso

che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi

con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale

persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto

necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale

garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al

legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e

le modalità (cfr. STF 8C_641/2023 del 26 marzo 2024 consid. 5.2.1.; STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF

146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1

pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L’art.

12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto

indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di

regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF

8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF

8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007

dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).

L’art.

12 Cost. si limita a impedire che una persona si ritrovi per strada e ridotta

alla mendicanza (cfr. STF 8C_871/2015 del 2 novembre 2016 consid. 8; STF

8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Nella

STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l’Alta Corte ha

ribadito che:

"

5.1. A norma dell'art. 12 Cost.

chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto

d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per

un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein

unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à

la dignité humaine").

Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12

Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le

modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1

consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid.

7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito

dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura

dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera

rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di

base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la

mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid.

7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e

131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2;

Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non

inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori

Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien

Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed.

2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im

schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein

Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen

Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812).

In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere

transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea

per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni

sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità

umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di

bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito

dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142

I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto

costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto

sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1;

138 V 310 consid. 2.1).”

Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7

marzo 2022 consid. 6.5.1.

Nel

giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1., pubblicato in DTF 150 I

6, il Tribunale federale ha, inoltre, evidenziato:

" Il diritto

all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di

un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte

dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle

quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali

per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali

limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la

(parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se

sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (DTF 142 I 1 consid.

7.2.4; 131 I 166 consid.

5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12

Cost. coincide con la sua essenza intangibile (DTF 142 I 1 consid.

7.4; 138 V 310 consid.

2.1; 131 I 166 consid.

3.1; 130 I 71 consid.

4.1). Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere

limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero

di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di

ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto

dall'art. 12 Cost. (DTF 142 I 1 consid.

7.2.4; 131 I 166 consid.

5.3).”

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito

al nuovo ricorso della ricorrente del 2 settembre 2024 contro le decisioni su

reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 (cfr. consid. 1.12.; 1.15.),

questa Corte ritiene utile ricordare che sia nell’ambito dell'aiuto sociale

cantonale sia in quello dell'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12

Cost. vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps

(cfr. STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2., pubblicata in DTF 150

I 6).

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr.

STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno

2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata

in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito

che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In

particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali

di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza

sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.

L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di

prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza

prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO),

rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai

sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Ad

esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva

delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in

virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il

fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi

finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo

dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale,

qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti

finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto

che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al

principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio

provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese

computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata

da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA

42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.

2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28

maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con giudizio 8C_138/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale

federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è

l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì

osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.8. Il TCA evidenzia, inoltre, a ricorrente

non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid.

1.2.-1.4.; 1.16.; STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate

2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C_916/2022

del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

A

seguito della sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 con cui il TF ha

confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di dimora UE/AELS

statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo l’Ufficio

della migrazione, il 21 dicembre 2020, ha fissato all’insorgente la data del 15

gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile.

Con

giudizio 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 il TF ha, poi, confermato la liceità del diniego del

rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione

provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020

statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo.

Conseguentemente

l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la

data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non

impugnabile (cfr. STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023).

L’Alta

Corte ha peraltro rilevato che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare, non

disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio 2015 “la

sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr. STF

2C_916/2022

del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).

A

quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid.

6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera

grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione

dell’effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va

considerato un soggiorno legale.

Con pronunzia 2D_17/2023 del 6

settembre 2023 l’Alta Corte ha, altresì, ritenuto inammissibile l’impugnativa

di RI 1 contro la sentenza del 23 giugno 2023 del

Tribunale cantonale amministrativo che aveva tutelato il giudizio con cui il

Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'allegato ricorsuale

sottopostogli dalla medesima contro la conferma dell’11 gennaio 2023 da parte

della Sezione della popolazione del termine di partenza con scadenza il

22 gennaio successivo (a seguito della richiesta del 5 gennaio 2023 di RI 1 di

annullare il citato termine di partenza con effetto immediato e di rilasciarle

un nuovo permesso di soggiorno).

Il 14 marzo 2024 la Polizia

cantonale ha segnalato la ricorrente al Ministero pubblico per soggiorno

illegale e nella stessa data l’Ufficio della migrazione ha confermato il

termine del 22 gennaio 2023, come pure che la medesima è, quindi, tenuta a

lasciare la Svizzera, segnalando che, in caso di mancato ottemperamento

dell’ordine di partenza, l’Ufficio si sarebbe riservato la facoltà di valutare

l’emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale la carcerazione

amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt.76 segg. LStrl e una

proposta di divieto di entrata (cfr. doc. 462; consid. 1.10.; STCA 42.2023.48

del 25 marzo 2024 consid. 2.5.).

Il Ministero pubblico ha poi

trasmesso l’incarto alla Pretura penale (cfr. consid. 1.10.; Decreto

42.2024.25-31 del 30 settembre 2024 consid. 2.5.).

Con

decisione del 21 agosto 2024 la Segreteria della migrazione SEM ha pronunciato

nei confronti di RI 1 un divieto di entrata in Svizzera e nel Lichtenstein

(senza autorizzazione della SEM) valido per due anni dalla data di partenza,

precisando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (cfr. doc. III1).

2.9. Per quanto attiene alla decisione

su reclamo del 6 agosto 2024 con la quale l’USSI ha confermato i propri

provvedimenti del 9 e del 10 gennaio 2024 relativi alla presa a carico di

alcune fatture della cassa malati __________ (cfr. doc. A1; 251; 267; consid.

1.12.), va osservato che l’amministrazione ha riconosciuto parzialmente i

conteggi del periodo gennaio 2023 – ottobre 2023 sottopostile dalla ricorrente

in relazione a premi, contributi giornalieri e a prestazioni mediche (cfr. doc.

252-266; 268-276; 681), assegnandole al riguardo delle prestazioni

assistenziali speciali (cfr. doc. 251; 267).

L'art.

20 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) definisce le

prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono

essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,

gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie (art. 18 Las), poiché

rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del

fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento.

Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla

Considerandi

copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse

anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio

2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

Di regola le prestazioni speciali,

benché, come visto, possano essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate, si cumulano alle prestazioni ordinarie (art.

20.

cpv. 3 Las).

In concreto l’amministrazione ha,

però, assegnato all’insorgente delle prestazioni per coprire spese di cure

medico-sanitarie a titolo di aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. con riferimento

alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.; 2.5.).

2.9.1

Relativamente ai premi di cassa

malati, riconosciuti per i mesi da gennaio a ottobre 2023 (cfr. doc. 251), a

esclusione del mese di dicembre 2022, come per contro richiesto dalla

ricorrente (cfr. doc. 681), va osservato che l’art. 8 cpv. 1 lett. g della Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), al quale rinvia l’art. 22

Las, nel suo tenore valido dal 1° gennaio 2021 enuncia che la spesa vincolata è

costituita in particolare dai premi effettivi

per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della

legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26

giugno 1997 (LCAMal).

Il

premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito

dagli art. 28 e 29 Legge di applicazione della legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal).

L’art.

28.

LCAMal enuncia che:

" 1Il

premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati

previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei

premi dell’assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio

d’infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso

ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse

dalla LAMal () e considerando:

a)la percentuale di assicurati con modello

assicurativo standard, con franchigia ordinaria (α);

b)la percentuale di assicurati con modelli

assicurativi alternativi, con franchigia ordinaria (β);

c)lo sconto medio percentuale tra modello medico di

famiglia e modello standard (γ).

3Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione

il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli

assicurati tra i vari modelli assicurativi.”

Ai

sensi dell’art. 29 cpv. 1 LCAMal:

"

Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:

PMR = x α

+ x

(100% - γ) x β.”

Il

Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2022 del 27 ottobre 2021 prevede:

"

Art. 1

Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione

malattie per l’anno 2022 sono definite come segue:

a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito

disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2019.

b) premio medio di riferimento:

– adulti: fr. 6’000.–

– giovani adulti: fr. 4’594.–

– minorenni: fr. 1’379.–.

c) costante per il calcolo del reddito disponibile

massimo:

– unità di riferimento senza figli: 3.8

– unità di riferimento con figli: 4.7”

2.9.1.1

L’USSI, nella decisione su reclamo

del 6 agosto 2024, ha indicato:

" (…) Per il

2022.

il premio effettivo dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie da

considerare è pari a CHF 485.60 mensili, tale ammontare è inferiore al premio

medio di riferimento per il 2022 di CHF 6'000.- annui (cfr. art. 1 lett. b

Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni di premio LAMal per l’anno 2022 del 27 ottobre 2021), pari a CHF

500.- mensili.

Essendo l’importo del

premio cassa malati della reclamante (CHF 485.60 mensili) inferiore al premio

medio di riferimento (CHF 500.-), l’importo RIPAM copre totalmente il premio

effettivamente dovuto all’assicurazione malattia della reclamante.

Pertanto l’USSI

correttamente non ha riconosciuto all’interessata il premio cassa malati per il

mese di dicembre 2022.

(…)” (Doc. A1 pag. 8)

Il premio effettivo per il 2022

di RI 1 ammontava a fr. 485.60 (cfr. doc. 41) ed era quindi inferiore al premio

medio di riferimento di fr. 500.-- mensili (fr. 6'000 annui; cfr. consid.

2.6.1.).

Inoltre il sussidio RIPAM

concesso alla ricorrente per il mese di dicembre 2022 corrispondeva a fr.

485.60

(cfr. doc. 379), ossia al premio effettivo.

All’insorgente, dunque, per il

mese di dicembre 2022, non va riconosciuta alcuna prestazione speciale per far

fronte al pagamento del premio LAMal, interamente coperto dal sussidio

cantonale.

2.9.2

A proposito delle spese dei

solleciti e delle diffide, nonché delle spese esecutive di precetti,

l’amministrazione a ragione non ha riconosciuto tali costi, non riguardando

alcuna voce dell’aiuto d’urgenza (cfr. consid. 2.6.).

Inoltre rettamente l’USSI non ha

preso a proprio carico le prestazioni farmaceutiche non previste dalla LAMal

risultanti dai conteggi di __________ del 16 gennaio, 13 febbraio e 20 marzo

2023.

indicati nella decisione del 10 gennaio 2024 (cfr. doc. 267; 269; 272; 275;

consid. 2.9.).

In effetti nell’aiuto in

situazioni di bisogno rientrano unicamente le cure medico-sanitarie di base

(cfr. consid. 2.6.).

Del resto, come rilevato

dall’USSI (cfr. doc. A2), le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2023 al p.to 4.1. prevedono che sono

riconosciute le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal.

2.10

Per quanto concerne la decisione

su reclamo del 7 agosto 2024 con cui è stato confermato il provvedimento

del 29 gennaio 2024 che in riferimento al giudizio 42.2023.26 del 16 ottobre

2023.

non aveva riconosciuto alla ricorrente un aiuto d'urgenza legato all'alloggio e al sostentamento (cfr. doc. A2; 406; consid.

1.12.), il TCA evidenzia di avere statuito nella sentenza 42.2023.26 consid.

2.13., cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.3.), quanto segue:

" (…) Andrà,

inoltre, considerato che nei periodi di degenza ospedaliera, segnatamente presso

l’__________ di __________ nel gennaio 2023 (cfr. doc. 14), presso la __________

di __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. 15), presso la

Clinica __________ nel mese di febbraio 2023 (cfr. doc. 16) e presso la clinica

di __________ ad aprile e maggio 2023, come pure da luglio a settembre 2023

(cfr. doc. A2; B2; D1), dove giocoforza pernottava e assumeva i propri pasti, RI

1.

non presentava una situazione di indigenza tale da ridurla alla mendicanza

(cfr. consid. 2.11.), per cui l’aiuto in situazioni di bisogno - che in ogni

caso è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni

sociali (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.) - si limiterà, se

del caso, in particolare al pagamento (alla cassa malati) della parte dei premi

LAMal non coperti dal sussidio e della partecipazione ai costi (franchigia,

aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino

a un massimo di 700 franchi; contributo giornaliero ai costi di degenza

ospedaliera ammontante a 15 franchi; cfr.

effettivamente fatturati.”

Di conseguenza non presta il

fianco a critiche il modo di operare della parte resistente che ha negato un

aiuto d’urgenza per l’alloggio e il sostentamento nell’arco di tempo dicembre

2022.

– ottobre 2023, considerando che la ricorrente non necessitava di un

alloggio quando era degente, mentre negli altri periodi disponeva di fatto del

suo appartamento in __________, rispettivamente, come da lei dichiarato il 9

novembre 2023 (cfr. doc. 278), “per il sostentamento sono stata provvisoriamente

aiutata da persone, associazioni e fondazioni con promessa di restituzione”.

Il fatto che dovesse restituire gli importi messi a sua disposizione è ininfluente,

ritenuto che l'applicazione del principio di sussidiarietà, vigente anche in

ambito di aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., non esclude che nel

concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità

concessa senza prestazione corrispondente, rientri anche il prestito di somme

da restituire in seguito (cfr. consid. 2.7.)

2.11

Con decisione su reclamo dell’8

agosto 2024 l’USSI ha, altresì, respinto il reclamo di RI 1 contro la

decisione del 30 gennaio 2024 (cfr. doc. A3; 375; 759) che non aveva

riconosciuto determinate fatture inoltrate dalla ricorrente riguardanti i premi

LAMal aprile - novembre 2022 e novembre - dicembre 2023 (cfr. doc. 376; 379), parte

delle prestazioni di cassa malati conteggiate il 19 dicembre 2022 e il 14

agosto 2023 (cfr. doc. 381-385), le bollette __________ dei mesi di gennaio,

aprile e luglio 2023 relative ai periodi ottobre - dicembre 2022, gennaio - marzo

2023.

e aprile - giugno 2023 (cfr. doc. 387-392), come pure l’assicurazione

economia domestica della __________ per l’arco di tempo gennaio - dicembre 2023

(cfr. doc. 395-397) e il trasporto da __________ a __________ e ritorno da

parte della __________ dell’8 luglio e del 20 ottobre 2023 (cfr. doc. 399; 405;

375; consid. 1.12.).

Per quanto attiene ai premi LAMal

aprile - novembre 2022, gli stessi non riguardano ad ogni modo un periodo in

relazione al quale l’insorgente avesse diritto di beneficiare delle prestazioni

assistenziali o di un aiuto d’urgenza.

In

effetti con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso di RI 1 al

TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022,

il TCA ha confermato il rifiuto di erogarle un aiuto d’urgenza postulato nel

novembre 2021, come pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021

(cfr. consid. 1.2.).

La seguente sentenza 42.2023.26

del 16 ottobre 2023, in riferimento alla quale l’USSI ha erogato delle

prestazioni speciali alla ricorrente (cfr. consid. 2.9.), riguarda il lasso di

tempo dicembre 2022 (data della successiva domanda di prestazioni

assistenziali) - ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.).

A ragione nemmeno sono stati assunti

i premi LAMal relativi ai mesi di novembre e dicembre 2023.

È vero che il 24 ottobre 2023

l’insorgente ha formulato una nuova domanda di aiuto d’urgenza (al riguardo

l’USSI le ha riconosciuto le spese di rimpatrio) e che con decreto 42.2023.48

del 30 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.) e STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024

(cfr. consid. 1.6.), questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione

per valutare se le condizioni di salute della ricorrente fossero tali da

impedirle una soluzione abitativa di tipo collettivo, rispettivamente se le stesse

si opponessero a un rientro senza indugio nel suo Stato di appartenenza, ovvero

l’Italia da ottobre 2023 e perciò se la medesima avesse diritto o meno a un

aiuto d’emergenza sotto forma, in linea di principio, di un alloggio collettivo,

di buoni pasto e di determinate spese di cura.

In proposito è stato precisato

che, previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da parte

dell’insorgente, avrebbero dovuto essere interpellati i medici curanti.

È altrettanto vero, tuttavia, che

dalle indagini effettuate nel marzo 2024 dall’USSI, il quale, dopo avere

ottenuto dalla ricorrente l’autorizzazione a porre domande ai suoi medici (cfr.

doc. 517; 525; 529; 533), ha contattato il Dr. med. __________, FMH medico

generico, di __________, la Dr. med. __________, medicina interna generale, di __________,

il Dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia, di __________ e la Dr. med.

__________, psichiatria e psicoterapia, primario della __________ (cfr. doc.

537, 523, 545, 515, 531), non sono emersi elementi oggettivi che rendessero assolutamente

controindicato per ragioni mediche, in particolare, il rientro in Italia.

Al riguardo giova osservare che

il 26 marzo 2024 la Dr. med. __________ della Clinica di __________, dove

peraltro la ricorrente è rimasta degente dall’8 luglio al 20 ottobre 2023, ha

dichiarato di non poter rispondere alle domande “lo stato di salute attuale

della signora RI 1 le permette di lasciare il paese? Se no quali sono i motivi

medici?” e “le cure prestate in Svizzera alla signora RI 1 sono cure garantite

anche all’estero (Italia)? Se no, per quale motivo?” (doc. 523; 542).

La Dr. med. __________, il 22 marzo

2024, ha sì risposto che lasciare la Svizzera “non sarebbe ideale a causa

del grave stato depressivo in cui versa” e, “il cambiamento d’ambiente

destabilizzerebbe ancora di più la paziente”, ma non ha ventilato

conseguenze gravose per l’insorgente connesse con un rientro nel suo Paese

d’origine. Inoltre ella ha comunque precisato che le cure prestate in Svizzera

sono garantite anche in Italia (cfr. doc. 527; 535).

Il 27 marzo 2024 il Dr. med. __________,

dal canto suo, ha asserito che non risulta indicato a fini curativi un

allontanamento dalla Svizzera in quanto porterebbe solo a un peggioramento

della malattia psichiatrica (sindrome depressiva con componente fibromialgica

associata a un disturbo da stress post-traumatico).

Egli ha aggiunto in ogni caso che

le cure prestate in Svizzera sono possibili sicuramente anche in altro Paese,

ma di ritenere che non possano proporre le stesse opportunità di guarigione,

poiché l’integrazione di RI 1 con il territorio e con le persone del posto,

prima della malattia, risultava consolidato e duraturo anche in funzione

dell’attività che svolgeva (cfr. doc. 515; 546).

Il medico non ha, però, escluso

che un eventuale peggioramento sia arginabile dalle cure che possono essere prestate

anche in Italia.

Per quanto concerne

l’integrazione, va rilevato, da una parte, che il contesto italiano, in

particolare linguistico e culturale, è del tutto analogo a quello ticinese. La

ricorrente ha d’altronde vissuto in Italia a __________, nonché a __________ e __________

dove ha svolto gli studi universitari, per più di vent’anni (cfr. doc. 549).

Dall’altra, che la ricorrente non

dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr.

consid. 1.2-1.4.; 1.16.; 2.8.; in effetti il TF, nella sentenza 2C_916/2022 del

30.

novembre 2022 consid. 4.2., ha evidenziato che il suo soggiorno in Svizzera

non è regolare e che la sua permanenza è stata unicamente tollerata) e ha

ricevuto sia nel dicembre 2020, che nel dicembre 2022 (confermato nel marzo

2024) un termine ultimo per lasciare la Svizzera scadente il 15 gennaio 2021,

rispettivamente il 22 gennaio 2023. Del resto l’insorgente, il 14 marzo 2024, è

stata segnalata dalla Polizia cantonale al Ministero pubblico per soggiorno

illegale (cfr. consid. 2.8.).

Infine lo psichiatra __________,

il quale, il 25 marzo 2024, ha indicato che la ricorrente è affetta da un

episodio depressivo di media gravità (cfr. doc. 550) – e non grave come

affermato dall’internista Dr. med. __________ , si è limitato a riferire che “la

signora RI 1 allo stato attuale è di per sé un soggetto fragile che presenta un

quadro psichiatrico complesso che potrebbe peggiorare in caso di interruzione

brusca delle cure psichiatriche; peraltro da quanto riferito dalla Signora RI 1,

il Canton Ticino è da molti anni il centro degli interessi della vita della

paziente, che non avrebbe più alcun contatto con la famiglia d’origine” e

che “le cure medico-psichiatriche prestate in Svizzera sono sicuramente

garantite anche in Italia, tuttavia Le ricordo che in un percorso di questo

tipo è cruciale importanza anche il rapporto di fiducia con il terapeuta”

(cfr. doc. 550-551; 531).

Lo specialista ha, dunque,

ritenuto soltanto possibile un peggioramento nel caso di interruzione delle

cure psichiatriche, ciò che potrebbe in ogni caso essere evitato, visto che

le

cure medico-psichiatriche prestate in Svizzera sono, secondo lo psichiatra,

sicuramente garantite anche in Italia.

Non si ignora l’importanza del

rapporto di fiducia terapeuta-paziente, ciononostante, indipendentemente da un

trasferimento all’estero, può accadere durante qualsiasi percorso di cura,

soprattutto in ambito psichiatrico, dove un accompagnamento terapeutico può

durare anni, che si debba essere confrontati con il cambiamento di un terapeuta,

ad esempio in caso di pensionamento del medico curante.

È,

altresì, utile osservare che la SEM, il 21 agosto 2024, ha puntualizzato che i

problemi di salute invocati dall’insorgente “possono essere curati in

Italia, Paese dell’Unione Europea che dispone di strutture sanitarie simili

alla Svizzera” (cfr. doc. III1).

In un giudizio 2C_458/2023 del 7

febbraio 2024 consid. 5.4.3., relativo al mancato

rinnovo del permesso di dimora nei confronti di un cittadino italiano, l’Alta

Corte ha poi statuito:

" 5.4.3.

Tenuto conto dei fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1

LTF) - da cui risulta certo uno stato di salute precario, ma nessun ostacolo

insormontabile a un trasferimento in Italia, nemmeno dal punto di vista delle

cure sin qui ricevute - va infine rilevato che gli inconvenienti dovuti a un

trasloco e alla necessità di riorganizzare anche la sua presa a carico dal

punto di vista medico potranno anch'essi essere limitati dalla scelta di un

alloggio a ridosso del confine svizzero, in una realtà che l'insorgente già

conosce e che è assai simile a quella in cui vive attualmente. Inoltre, che a

tali aspetti si contrappongono interessi pubblici legittimi, noti anche al

ricorrente fin dal 2007.

Va infatti ribadito che egli si è stabilito

nel Cantone Ticino continuando a lavorare in Italia, ha beneficiato di un

permesso di dimora che richiede la dimostrazione dell'esistenza di mezzi

sufficienti al proprio sostentamento (art. 6 in relazione con l'art. 24

allegato I ALC), e non ne ha ottenuto il rinnovo perché, dal 1° gennaio 2017,

ha cominciato a percepire prestazioni complementari, la cui erogazione continua

tuttora e in maniera importante. Nel contempo, va osservato che tra i motivi

che possono giustificare un'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio

del diritto alla vita privata garantito dall'art. 8 CEDU vi può essere

proprio anche il benessere economico del Paese ospitante (precedente consid. 5.1.3),

quindi la volontà, da parte di quest'ultimo, di contenere l'aggravio delle

finanze pubbliche in casi come quello in esame (sentenze 2C_370/2021 del

28.

dicembre 2021 consid. 5.4.2, con molteplici riferimenti alla giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo; 2C_914/2020 dell'11 marzo 2021

consid. 5.10; 2C_923/2017 del 3 luglio 2018 consid. 5.6).”

Pertanto e senza che si riveli

necessario assumere altre prove, in particolare, contrariamente alla richiesta

della ricorrente (cfr. doc. X), una perizia medica (per quanto riguarda la

valutazione anticipata delle prove, cfr. STF 9C_357/2023 del 17

agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio

2021.

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.), questo

Tribunale deve concludere che, siccome in concreto un rientro senza indugio in

Italia dell’insorgente non era del tutto impossibile dal punto di vista

sanitario, a ragione l’amministrazione non le ha riconosciuto l’aiuto

d’emergenza chiesto il 24 ottobre 2023 (ad eccezione del costo del biglietto

del treno per rientrare in Italia) e quindi non ha preso a proprio carico i

premi LAMal di novembre e dicembre 2023.

2.11.1

A ragione, poi, l’amministrazione non

ha riconosciuto gli importi di fr. 59.--, di fr. 29.50 e di fr. 29.50 di cui ai

conteggi delle prestazioni cassa malati del 19 dicembre 2022 e del 14 agosto

2023, (cfr. doc. 382-383; 385-386), non essendo contemplate dalla LAMal (cfr.

consid. 2.9.2.).

Le bollette __________ dei mesi

di gennaio, aprile e luglio 2023 relative ai periodi ottobre - dicembre 2022,

gennaio - marzo 2023 e aprile - giugno 2023 (cfr. doc. 387-392) e

l’assicurazione economia domestica della __________ per l’arco di tempo gennaio

- dicembre 2023 (cfr. doc. 395-397) non rientrano in ogni caso nelle

prestazioni comprese nell’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., il

quale garantisce in linea di principio un alloggio collettivo (cfr. consid.

2.6.), in cui era esigibile una permanenza almeno temporanea da parte

dell’insorgente (cfr. consid. 2.12.), tenuto anche conto del fatto che nei mesi

di gennaio e febbraio 2023, aprile e maggio 2023 e da luglio a settembre 2023 RI

1.

era degente presso strutture ospedaliere (cfr. consid. 2.10.).

Infine le fatture della __________

dell’8 luglio 2023 e del 20 ottobre 2023, ciascuna di fr. 400.--, attinenti al

trasporto della ricorrente da __________ a __________ e ritorno (cfr. doc. 399;

405) sono state assunte per metà dalla cassa malati (cfr. doc. 393; 400; 401;

403.

404).

Per il resto tali fatture, come

d’altronde l’assicurazione economia domestica 2023 presso la __________,

risultano essere state saldate dalla ricorrente prima di chiedere il rimborso

all’USSI (cfr. doc. 393; 395), per cui in virtù del principio di sussidiarietà

(cfr. consid. 2.7.), conformemente a quanto sottolineato dalla parte

resistente, non vanno riconosciute prestazioni speciali al riguardo.

2.12

La decisione su reclamo del 9

agosto 2024 ha confermato il provvedimento dell’8 marzo 2024, con il quale,

ritenuta la sua situazione alloggiativa a quel momento (il Pretore, il 15

febbraio 2024, aveva ordinato lo sfratto immediato dall’appartamento in __________,

eseguito il 12 marzo 2024; cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid. 1.9.;

1.10.; 2.6.), le veniva garantita la permanenza in un alloggio collettivo

presso una struttura di prima accoglienza (__________per un periodo massimo di

sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia,

oltre alle cure urgenti per la salute ed eventuali costi per il rientro (cfr.

doc. 450; A4).

L’amministrazione ha specificato

che l’insorgente ha rinunciato a tale alloggio, dove avrebbe dovuto condividere

la stanza con un’altra persona, e si è recata di sua spontanea volontà a __________

presso __________ (cfr. doc. A4 pag. 9).

Al

riguardo si ricorda che RI 1 soggiorna da anni in modo non regolare in

Svizzera, Paese che avrebbe dovuto lasciare da tempo su ordine delle autorità

competenti che hanno peraltro pronunciato nei suoi confronti un divieto di

entrata in Svizzera e nel Lichtenstein (senza autorizzazione della SEM) valido

per due anni dalla data di partenza, precisando che un eventuale ricorso non ha

effetto sospensivo (cfr. doc. III1; consid. 2.8.).

Inoltre dagli accertamenti medici

esperiti dall’USSI a seguito del decreto 42.2023.48 del 30 gennaio 2024 (cfr.

consid. 1.4.) e della STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 (cfr. consid. 1.6.) è

emerso, da una parte, che nessun ostacolo insormontabile dal profilo medico si

oppone a un rientro in Italia (cfr. consid. 2.11.), dall’altra, che il suo

stato di salute non le impedisce in modo assoluto di soggiornare

temporaneamente presso un centro di prima accoglienza, in particolare presso __________

a ________).

Le problematiche alimentari

(allergie e intolleranze) contestuali al centro di accoglienza segnalate dalla

Dr. med. __________ (cfr. doc. 535) potevano essere evitate o molto ridotte

discutendo con le persone addette alla cucina.

Per quanto attiene a un

peggioramento dello stato depressivo, va sottolineato che si trattava comunque

di una soluzione temporanea durante l’organizzazione del rientro in Italia.

Queste ultime considerazioni

valgono anche in relazione a quanto attestato dal Dr. med. __________ circa il

fatto che un collocamento presso un centro di accoglienza non risulta adeguato,

in quanto porterebbe soltanto a un peggioramento della malattia psichiatrica

(cfr. doc. 546).

Il Dr. med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, si esprime, del resto, soltanto in

termini meramente possibilistici (“… la permanenza temporanea in un centro

di prima accoglienza potrebbe portare ad un peggioramento delle condizioni di

salute mentale”; doc. 550).

La

Dr. med. __________ della Clinica di __________ nemmeno si è pronunciata in

merito a un soggiorno temporaneo di RI 1 presso un centro di prima accoglienza,

asserendo di non poter rispondere a tale quesito (cfr. doc. 542; consid.

2.11.).

Come indicato dall’USSI (cfr.

doc. A4 pag. 9), questa Corte, nella sentenza 42.2023.48 del 25 marzo 2024

consid. 2.7., cresciuta in giudicato incontestata, ha d’altronde stabilito:

" (…) Va

osservato che non rientra, per contro, nell’aiuto d’urgenza l’erogazione di

prestazioni volte a coprire pigioni insolute.

Infatti non va agevolata la presenza illegale in Svizzera di

determinate persone (cfr. consid. 2.5.). Sarebbe ingiusto privilegiare lo

straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti di altri

cittadini stranieri che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio

elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (cfr. STF 9C_423/2013

del 26 agosto 2014 consid. 4.2.).

In simili condizioni la decisione

su reclamo del 9 agosto 2024 deve essere tutelata.

2.13

Con decisione su reclamo del 12

agosto 2024 (cfr. doc. A5) la parte resistente ha confermato la decisione

del 20 marzo 2024 con cui ha garantito alla ricorrente la permanenza presso __________

fino al 27 marzo 2024, oltre alle cure urgenti per la salute ed eventuali costi

per il rientro (cfr. doc. 485), come pure la decisione del 21 marzo 2024 (cfr.

doc. 486) con la quale non è stata riconosciuta una parte delle prestazioni di

cassa malati conteggiate il 24 aprile 2023 (cfr. doc. 487-489) e il 19 febbraio

2024, relative in particolare alla degenza a __________ dall’8 luglio al 20

ottobre 2023 (importo fr. 22'066.27, contributo giornaliero complessivo fr.

1'545.-- ; cfr. doc. 491)

Relativamente alla copertura dei

costi di permanenza a __________ fino al 27 marzo 2024, vale quanto statuito al

consid. 2.12., e meglio, in buona sostanza, che era esigibile dall’insorgente

che alloggiasse per un breve lasso di tempo presso una casa d’accoglienza che

disponeva tra l’altro anche di una camera singola.

La decisione su reclamo del 12

agosto 2024

da questo profilo non è censurabile.

Il modo di procedere dell’USSI va

avallato anche riguardo alle somme fatturate alla ricorrente da __________ non

assunte a titolo di aiuto d’urgenza (fr. 29.50+fr. 29.50+ fr. 29.85 per complessivi

fr. 88.85 conteggiati il 24 aprile 2023; cfr. doc. 486-489 e fr. 26.55

conteggiati il 19 febbraio 2024; cfr. doc. 486; 491), in quanto, come già

esposto (cfr. consid. 2.9.2.; 2.11.1), non sono previste dalla LAMal (cfr. doc.

488; 489; 491).

2.14

Con

la decisione su reclamo del 13 agosto 2024 è stata confermata, in primo

luogo, la decisione del 21 marzo 2024 con la quale l’USSI aveva rifiutato di

assumere la fattura della __________ per l’assicurazione di economia domestica

del 6 febbraio 2024 relativa al periodo gennaio - dicembre 2024, la fattura __________

del 30 gennaio 2024 relativa la periodo ottobre - dicembre 2023, le diffide

dell’8 novembre 2023 e del 7 febbraio 2024 della Cassa __________ relative ai

contributi personali per i periodi 1° luglio - 30 settembre 2023 e 1° ottobre -

31.

dicembre 2023, il conteggio prestazioni cassa malati del 18 gennaio 2024 di

fr. 26.55, il conteggio prestazioni cassa malati del 21 dicembre 2023 di fr.

29.50

e il sollecito per partecipazioni non pagate del 19 febbraio 2024 di fr.

29.50

(cfr. doc. A6; 500).

In

secondo luogo, sono stati confermati i provvedimenti del 3 e del 10 aprile 2024

(cfr. doc. 617; 624).

Con

decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente

la permanenza presso __________ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. 617).

Tale

provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto “che

dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di __________ e che ha

quindi rinunciato all’aiuto d’emergenza” (cfr. doc. 624).

2.14.1

Il

premio dell’assicurazione domestica per il 2024 (cfr. doc. 501), già

indipendentemente dal fatto che da marzo ad aprile 2024 e da inizio settembre

2024.

la ricorrente non ha vissuto nell’appartamento di __________ (cfr. consid.

1.12.; 1.15.; 2.3.), non va a carico dell’USSI.

In

effetti non rientra in ogni caso nelle prestazioni comprese nell’aiuto in

situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.6.; 2.11.1.).

In

concreto, oltretutto, come visto al consid. 2.11., la domanda del 24 ottobre

2023.

tendente all’ottenimento di un aiuto d’emergenza è stata rettamente

respinta (ad eccezione del costo del biglietto del treno per rientrare in

Italia), ritenuto che un rientro senza indugio in Italia non risultava

impossibile dal profilo sanitario.

Lo

stesso vale per la fattura __________ del 30 gennaio 2024 concernente il periodo

ottobre - dicembre 2023 (cfr. doc. 503-504).

Relativamente

al mese di ottobre 2023 per precisione è utile sottolineare che se la richiesta

di un aiuto d’urgenza del 24 ottobre 2023 è stata integralmente rifiutata, per

la parte precedente del mese (e meglio per il periodo dicembre 2022- ottobre

2023) un aiuto in situazione di bisogno è comunque stato a giusta ragione

negato per l’alloggio e il sostentamento (cfr. consid. 2.10.)

Nemmeno

rientrano nelle prestazioni comprese nell’aiuto in situazioni di bisogno ex

art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.6.) i contributi personali per i periodi 1° luglio

- 30 settembre 2023 e 1° ottobre - 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 505; 507) e i

conteggi prestazioni cassa malati del 18 gennaio 2024 di fr 26.55, del 21

dicembre 2023 di fr. 29.50 e i relativi solleciti per partecipazioni non pagate

(cfr. doc. 509-510; 512-513), queste ultime non essendo previste dalla LAMal.

La

decisione su reclamo del 13 agosto 2024, perciò, non presta il fianco a

critiche circa il rifiuto di assumere il premio dell’assicurazione domestica

per il 2024, la fattura __________ del 30 gennaio 2024, i contributi personali

per i periodi 1° luglio - 30 settembre 2023 e 1° ottobre - 31 dicembre 2023 e

le prestazioni mediche/farmaceutiche non rimborsate da __________ e conteggiate

il 21 dicembre 2023 e il 18 gennaio 2024.

2.14.2

La

decisione su reclamo del 13 agosto 2024 nemmeno è censurabile nella misura in

cui ha confermato i provvedimenti del 3 e del 10 aprile 2024 (cfr. doc. 617;

624).

Il

TCA, a tale proposito, rileva, da un lato, che siccome, come visto ai consid.

2.12

e 2.13., era esigibile dall’insorgente che alloggiasse presso una casa

d’accoglienza per un breve lasso di tempo mentre si organizzava per il rientro

nel suo Paese d’origine, rettamente l’amministrazione ha deciso il 3 aprile

2024.

di garantirle la permanenza presso __________, che disponeva tra l’altro

anche di una camera singola (cfr. consid. 2.12.), dal 28 marzo al 15 aprile

2024.

Dall’altro,

che parimenti a giusta ragione l’USSI ha annullato la decisione del 3 aprile

2024, considerato che la ricorrente, il 4 aprile 2024 è tornata ad abitare

nell’appartamento di __________ grazie alla somma di fr. 3'900.-- ricevuta da

amici con la quale a inizio aprile 2024 ha pagato le pigioni insolute (cfr.

doc. 661; consid. 1.7.; Decreto 42.2024.25-31 del 30 settembre 2024).

2.15

Infine

con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. A7) l’USSI ha

respinto il reclamo interposto da RI 1 il 27 maggio 2024 (cfr. doc. 962;

consid. 1.8.) contro il provvedimento del 23 maggio 2024, con cui le era stato

negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr. doc. 661; consid.

1.7.; 1.8.).

Al

riguardo giova nuovamente ricordare che la ricorrente non dispone di un permesso valido dalla fine del

mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.2.-1.4.; 1.16.; 2.8.; 2.11.; STF

2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate 2C_204/2017 del 12

giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C_916/2022 del 30 novembre

2022.

consid. 4.2.).

Alla

medesima è stato, altresì, fissato un termine ultimo per lasciare la Svizzera

scadente il 15 gennaio 2021, rispettivamente il 22 gennaio 2023, quest’ultimo

ribadito il 14 marzo 2024, con la precisazione che, in caso di mancato

ottemperamento dell’ordine di partenza, l’Ufficio si sarebbe riservato la

facoltà di valutare l’emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale

la carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt.76

segg. LStrl e una proposta di divieto di entrata (cfr. doc. 462; consid. 2.8.).

Con

decisione del 21 agosto 2024 la Segreteria della migrazione SEM ha, infatti,

pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di entrata in Svizzera e nel

Lichtenstein (senza autorizzazione della SEM) valido per due anni dalla data di

partenza, puntualizzando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo

(cfr. doc. III1; consid. 1.15.).

Ne discende che, a prescindere

dalle considerazioni dell’insorgente riguardanti il diritto penale e, dunque,

pure dal principio della presunzione di innocenza (cfr. doc. I pag. 6; consid.

1.14.), il suo soggiorno in Svizzera non è autorizzato dal profilo del diritto

amministrativo da quasi dieci anni.

Lo stato di salute della

ricorrente, del resto, non costituisce alcun ostacolo insormontabile a un suo

trasferimento in Italia, nemmeno dal punto di vista delle cure sin qui ricevute,

ritenuto che i medici curanti, Dr. med. __________, __________, __________,

interpellati dall’USSI, hanno risposto affermativamente alla domanda volta a

sapere se “le cure prestate in Svizzera a RI 1 sono cure garantite anche

all’estero (Italia)” (cfr. doc. 515; 527; 531; 546; 551).

La Dr. med. __________ della

Clinica di __________ ha dichiarato di non poter rispondere a tale richiesta

(cfr. doc. 542-543).

In

relazione a un eventuale peggioramento a causa del cambiamento di Paese e di

medico (cfr. doc. 535; 546; 551), che il Dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, ha ad ogni modo descritto come soltanto possibile,

va osservato che, conformemente a quanto statuito antecedentemente (cfr.

consid. 2.11.), i sanitari non hanno escluso che possa essere fatto fronte a un

possibile aggravamento tramite terapie che possono essere impartite anche in

Italia.

In

merito a eventuali problematiche connesse all’integrazione si rinvia a quanto

indicato al consid. 2.11., ribadendo comunque che la SEM, il 21 agosto 2024 (cfr.

doc. III1), ha puntualizzato che i problemi di salute invocati dall’insorgente “possono

essere curati in Italia, Paese dell’Unione Europea che dispone di strutture

sanitarie simili alla Svizzera” (al riguardo cfr. pure STF 2C_458/2023 del

7.

febbraio 2024 consid. 5.4.3., citata al consid. 2.11.).

Va, pure, segnalato che con

giudizio STF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3 l’Alta Corte, in

relazione al caso di una cittadina italiana di 70 anni (la ricorrente, in casu,

è molto più giovane, essendo nata nel 1985), ha sottolineato che “come indicato dal Tribunale cantonale la ricorrente

non presenta uno stato di salute incompatibile con un suo rientro in Italia,

dove peraltro potrebbe essere curata per i suoi asseriti problemi di salute”.

L’art. 32 della Costituzione

italiana sancisce, d’altronde, che la Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e

garantisce cure gratuite agli indigenti.

Deve,

inoltre, essere considerato che l’art. 12 Cost. si limita a impedire che una

persona sia ridotta alla mendicanza e

alla vita sulla pubblica via (cfr. STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid.

5.1., pubblicata in DTF 150 I 6; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; STF 8C_46/2015 del 4

febbraio 2015 consid. 6).

Nel

caso di specie, la ricorrente - nonostante il 12 marzo 2024 fosse stata

sfrattata dall’appartamento di __________, dopo che nei suoi confronti, il 15

febbraio 2024, il Pretore di __________ aveva convalidato l’istanza di

espulsione, e trasferita dall’USSI, che ne garantiva il pagamento, a __________

e in seguito presso __________ (cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid.

1.10.; 2.6.), così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia -

è tornata a vivere nell’appartamento di __________, saldando le pigioni

arretrate grazie alla somma di denaro di fr. 3'900.-- ricevuta da terzi a

inizio aprile 2024 e rinunciando all’aiuto d’urgenza riconosciutole

dall’amministrazione tramite la presa a carico dei costi dell’alloggio

collettivo presso la struttura __________ (cfr. consid. 1.7.; 2.14.; decreto

42.2024.25-31 del 30 settembre 2024 consid. 2.6.; decreto 42.2024.20 dell’8

luglio 2024 consid. 2.6.; doc. III).

La medesima, poi, se, da un lato,

ha indicato che dal mese di settembre 2024 avrebbe dovuto lasciare nuovamente

l’abitazione di __________ a seguito di una nuova procedura per pigioni

insolute (cfr. doc. A9 inc. 42.2024.20; doc. I; consid. 1.14.), dall’altro, ha

asserito di essersi servita della somma di fr. 1'500.-- ricavata dalla vendita

del proprio autoveicolo per pagare il deposito dei propri effetti personali,

invece, di utilizzarla per il proprio mantenimento o meglio per rientrare in

Italia, suo Paese d’origine, come ordinatole dalla Sezione della popolazione.

In

simili condizioni RI 1 non presenta, dunque, una situazione di indigenza tale

da ridurla alla mendicanza, non risultando completamente priva di qualsiasi

mezzo finanziario o in natura atto a permetterle di superare il periodo fino

alla decisione di merito (cfr. STF 8C_409/2024 del 14 agosto 2024 consid. 3).

Ella può, d’altronde, contare, in particolare, sull’aiuto di terzi per spese

non di prima necessità, come dimostrato nella primavera 2024, quando ha saldato

le pigioni arretrate dell’appartamento di __________ - da cui era già stata

sfrattata - grazie alla somma di denaro di fr. 3'900.-- ricevuta da terzi a

inizio aprile 2024.

La

circostanza che la ricorrente debba, se del caso, restituire le somme ricevute

da terzi (cfr. doc. 278) è irrilevante ai fini della soluzione della concreta vertenza,

ritenuto che l'applicazione del principio di sussidiarietà, vigente sia

nell’ambito dell'aiuto sociale cantonale sia in quello dell'aiuto in situazioni

di bisogno secondo l'art. 12 Cost., non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente, rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito

(cfr. consid. 2.7.).

Si ricorda, infine, che l’aiuto l’emergenza

ai sensi dell’art. 12 Cost. ha per definizione unicamente un carattere

transitorio (cfr. STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1., pubblicata in

DTF 150 I 6), aspetto in merito al quale la stessa è già stata edotta (cfr. STCA

42.2023.48

del 25 marzo 2024 consid. 2.7.; STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023

consid. 2.13.).

Stante quanto precede la decisione

su reclamo del 14 agosto 2024 deve essere confermata.

2.16

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA

enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid.

2.11.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del

29.

settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid.

2.10

e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF,

congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,

8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.

2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2024.25, 42.2024.26;

42.2024.27; 42.2024.28; 42.2024.29; 42.2024.30 e 42.2024.31 sono congiunte.

2 Il ricorso del 2 settembre 2024

contro le decisioni su reclamo datate 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024, in

quanto ricevibile, è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti