42.2024.25
USSI con 7 dec. su reclamo ha negato a ric., da anni in CH senza permesso e che ha ricevuto da terzi del denaro, aiuto d'emergenza e determinate prestazioni speciali. Il suo stato di salute, del resto, non le impedisce di soggiornare temporaneamente in un centro di accogl. e di rientrare in Italia
18 novembre 2024Italiano82 min
2024, ha prodotto uno scambio di messaggi di posta elettronica con la ricorrente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.25-31
rs
Lugano
18 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2024 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 6, 7,
8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021, cresciuta in giudicato incontestata e
la cui istanza di revisione è stata respinta dal TCA con giudizio 42.2022.37
del 29 agosto 2022 (il relativo ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022; cfr. doc. 165; 171), questa Corte
ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI), con decisioni del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, nonché con
decisioni su reclamo dell’11 e del 13 gennaio 2021, aveva negato a RI 1 - nata
il __________ 1985 e cittadina italiana - il diritto a ulteriori prestazioni
assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2020, ritenuta la sua intenzione
di continuare con l’attività professionale indipendente di assistenza e
consulenza giuridica (__________), nonostante le fosse stato intimato di
chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.
Il
TCA ha sottolineato che il diritto a prestazioni assistenziali risultava
perlomeno dubbio considerando che la stessa non disponeva di un permesso di
soggiorno valido.
1.2. Con
ulteriore giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022 il TCA ha confermato il
rifiuto di erogare a RI 1 un aiuto d’urgenza postulato nel novembre 2021, come
pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021.
Il
TCA, da un lato, ha rilevato che la sua attività indipendente non redditizia
era ancora attiva e che del resto non disponeva di un permesso valido dalla
fine del febbraio 2015. Al riguardo è stato precisato che la sua presenza in
Svizzera era semplicemente tollerata dalle autorità e non si trattava, quindi,
di un soggiorno legale.
È
stato, poi, osservato che neppure il diritto internazionale soccorreva la
ricorrente, siccome le prestazioni assistenziali, costituendo dei vantaggi
sociali, non rientrano nel campo di applicazione materiale dell’ALC.
Dall’altro,
questo Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva reso perlomeno
verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e
urgente.
Il
ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la STCA 42.2022.44 da RI 1 è
stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022 (cfr.
doc. 186).
1.3. Con
sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023, cresciuta in giudicato incontestata,
questa Corte ha statuito che a ragione l’USSI aveva negato a RI 1 il diritto a
prestazioni assistenziali richieste nel mese di dicembre 2022.
La
stessa non aveva chiuso la propria attività indipendente non redditizia. Non
sussistevano, del resto, elementi che consentissero di concludere che
l’andamento dell’attività indipendente fosse migliorato nel 2022, né nel 2023.
Il
TCA ha, altresì, evidenziato, da un lato, che l’insorgente non disponeva di un
permesso valido per risiedere in Svizzera dalla fine del febbraio 2015.
Dall’altro, che la medesima non poteva appellarsi al diritto di rimanere in
Svizzera conformemente all’ALC.
Gli
atti sono, in ogni caso, stati rinviati all’USSI per verificare se, per il
lasso di tempo che intercorreva tra la domanda di prestazioni assistenziali e
l’emanazione della sentenza 42.2023.26, alla ricorrente dovesse essere
riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost.
1.4. Con
decreto del 30 gennaio 2024 il
Presidente del TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi la domanda di RI 1 tendente a ottenere delle misure cautelari
pendente la procedura relativa al ricorso del 27 dicembre 2023 contro la decisione
su reclamo del 4 dicembre 2023, con cui l’USSI aveva confermato il proprio provvedimento
del 31 ottobre 2023 di parziale accoglimento della richiesta di aiuto d’urgenza
inoltrata dalla ricorrente il
24 ottobre 2023, nel senso che le erano state riconosciute le spese di
rimpatrio, ovvero il costo del biglietto del treno per rientrare in Italia (cfr. inc. 42.2023.48).
Questo
Tribunale ha in particolare ricordato che il
soggiorno in Svizzera dell’insorgente non è regolare, non disponendo di un
permesso di dimora valido dalla fine del mese di febbraio 2015.
Tuttavia,
alla luce dei certificati medici prodotti, nonché dell’istanza di espulsione
presentata il 18 gennaio 2024 alla Pretura di __________ dal suo locatore, non
avendo la stessa riconsegnato l’appartamento entro il 31 dicembre 2023, come
invece previsto nella disdetta del contratto di locazione notificatale l’8
novembre 2023 a seguito del mancato pagamento della pigione, il TCA ha concluso
che senza l’esame di determinate circostanze fattuali del caso concreto, non si
poteva negare all’insorgente, pendente causa, l'aiuto in situazioni di bisogno.
Gli
atti sono, di conseguenza, stati rinviati all’USSI per un complemento
istruttorio volto a stabilire se l’insorgente vivesse effettivamente in una
situazione di indigenza. In tal caso, quale aiuto in situazioni
di bisogno ex art. 12 Cost., “le andranno garantiti un alloggio
collettivo, se dovesse realmente trovarsi senza abitazione, e dei buoni pasto”,
come pure determinate spese di cura.
Per
completezza il TCA ha osservato che, nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse
sollevato obiezioni riguardo all’alloggio collettivo, facendo riferimento a
problematiche di salute, avrebbe dovuto essere stabilito se le sue condizioni
fossero effettivamente tali da impedirle una soluzione abitativa di tipo
collettivo.
1.5. Il
18 marzo 2024 questa Corte, con giudizio 42.2024.3, ha stralciato dai ruoli la
causa relativa al ricorso per denegata/ritardata del 24 gennaio 2024, nel quale
RI 1 aveva chiesto, in particolare, di ordinare all’USSI di dare integrale ed
esatta esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data
certa, in quanto divenuta priva d’oggetto.
Il
TCA ha rilevato che l’USSI, in applicazione della STCA 42.2023.26 del 16
ottobre 2023, dopo aver esperito gli accertamenti indicati nel giudizio
menzionato, aveva emesso due decisioni già precedentemente al ricorso del 24
gennaio 2024, e meglio il 9 e il 10 gennaio 2024, e due ulteriori decisioni pendente
causa, il 29 e il 30 gennaio 2024, eseguendo così in modo completo la
sentenza 42.2023.26.
1.6. Con
sentenza 42.2023.48 del 25 marzo 2024, cresciuta in giudicato incontestata, il
TCA ha poi rinviato l’incarto all’USSI per determinare se il rientro della
ricorrente in Italia, suo Paese d'origine, fosse oppure no assolutamente
incompatibile con le sue condizioni di salute.
Questo
Tribunale ha indicato che, dopo aver esperito le necessarie indagini,
l’amministrazione avrebbe valutato nuovamente quale tipo di aiuto ex art. 12
Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023.
1.7. Il
23 maggio 2024 l’USSI ha emesso una decisione con la quale ha rifiutato la
richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata il 13 maggio 2024 da RI 1 (cfr. doc. 661;
A1 e A3 inc. 42.2024.20).
Tale
provvedimento è stato così motivato:
" (…)
Ritenuta la decisione del 22 dicembre 2022 dell’Ufficio della migrazione che le
ha intimato un ultimo termine di partenza per lasciare la Svizzera il 22
gennaio 2023 (termine confermato con comunicazione del 14 marzo 2024
dell’Ufficio della migrazione);
vista la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni n.
42.2023.48 del 25 marzo 2024;
considerata l’ulteriore istruttoria esperita dal nostro Ufficio in
merito al suo stato di salute dalla quale non è emersa una concreta sua
impossibilità di lasciare il territorio svizzero, come neppure concreti
elementi che non le consentono di ottenere le appropriate cure nel suo paese
d’origine (Italia)
e considerato il denaro ricevuto ad inizio aprile, utilizzato per
saldare le pigioni arretrate del suo appartamento di __________ (per un totale
di CHF 3'900.00) anziché per il proprio sostentamento e l’organizzazione del
suo rimpatrio. (…)” (Doc. 661; A3 inc. 42.2024.20)
1.8. L’interessata,
il 27 maggio 2024, ha interposto reclamo, chiedendo l’annullamento della
decisione del 23 maggio 2024 e l’erogazione dell’aiuto d’urgenza entro il
termine di tre giorni.
La
medesima ha, inoltre, revocato con effetto immediato le autorizzazioni per lo
svincolo dal segreto medico precedentemente conferite nei confronti dei Dr.
med. __________, __________, __________, __________ e __________, specificando
che l’USSI, nel caso in cui necessitasse di nuove informazioni mediche, dovrà
chiederle una nuova autorizzazione (cfr. doc. 962; A4 inc. 42.2024.20).
1.9. Con
messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024 (cfr. doc. A6 inc. 42.2024.20)
RI 1 ha chiesto all’USSI, da una parte, di pagarle il biglietto del mezzo di
trasporto pubblico per recarsi da __________ a __________ per visionare il suo
incarto, visto che l’amministrazione le ha indicato che l’accesso agli atti
deve avvenire presso la sua sede (cfr. doc. A5 inc. 42.2024.20: l’USSI ha fatto
riferimento agli art. 55 LPGA e 26 PA).
Dall’altra,
di assegnarle un alloggio sostitutivo che sia consono al suo stato di salute
(non un centro di accoglienza poiché non conforme alle sue condizioni di
salute), siccome ha ricevuto nuovamente la diffida da parte del locatore per
gli affitti insoluti e di riesaminare il suo diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie.
1.10. Il
22 giugno 2024 RI 1 ha inoltrato al TCA un “ricorso per denegata - ritardata
giustizia con contestuale istanza di misure provvisionali e di conferimento
dell’effetto sospensivo”, chiedendo, in via cautelare, stante
l’urgenza, in via superprovvisionale, un aiuto d’emergenza come da richiesta
del 13 maggio 2024, come pure di disporre la misura cautelare più idonea per la
tutela della sua situazione giuridica soggettiva e obbligare conseguentemente
l’USSI a erogarle le spese di vitto, alloggio, per vestiario e per le cure
medico sanitarie ex art. 12 Cost. al fine di garantirle i mezzi per
un’esistenza dignitosa in attesa dell’accertamento del diritto a una rendita
AI.
In
via principale, la medesima ha domandato, segnatamente, l’annullamento
della decisione del 23 maggio 2024 e la concessione di un aiuto in situazione
di bisogno ex art. 12 Cost., di obbligare l’USSI a erogarle le spese di vitto e
alloggio ai sensi dell’art. 12 Cost. per il periodo da dicembre 2022 a ottobre
2023 (STCA 42.2023.26), il riesame del suo diritto a prestazioni assistenziali
ordinarie, nonché di consentirle l’accesso all’incarto USSI con la trasmissione
del dossier in formato elettronico, in alternativa con il pagamento del costo
di trasporto pubblico di andata e ritorno __________.
1.11. Il
presidente del TCA, con decreto dell’8 luglio 2024, ha respinto l’istanza
dell’insorgente volta a ottenere l’effetto sospensivo, in quanto nel caso di un
ricorso per denegata giustizia non si è in presenza di una decisione positiva.
Nemmeno
le richieste di misure superprovvisionali, di designazione di un patrocinatore
d’ufficio e di gratuito patrocinio sono state accolte (cfr. doc. IV inc.
42.2024.20).
1.12. Alla
risposta di causa dell’incarto 42.2024.20 l’amministrazione ha annesso sette decisioni
su reclamo emesse nel mese di agosto 2024.
Più
specificatamente l’USSI, con decisione su reclamo del 6 agosto 2024 (cfr. doc.
A1), ha respinto il reclamo del 27 gennaio 2024 interposto da RI 1 contro i
provvedimenti del 9 e del 10 gennaio 2024 emessi in riferimento alla STCA
42.2023.26 del 16 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.).
Con
decisione del 9 gennaio 2024 l’USSI aveva assegnato alla ricorrente delle
prestazioni speciali relative a fatture concernenti i premi LAMal per il
periodo gennaio - ottobre 2023 (quota non coperta dal sussidio cantonale - CHF
111.90 al mese) pagate direttamente a __________, a esclusione del premio di
dicembre 2022, e al conteggio prestazione Cassa malati n°597362699 di CHF
105.00 (contributo giornaliero) pagato direttamente a __________ (cfr. doc. A1
pag. 3; 8).
Con
decisione del 10 gennaio 2024 sono, invece, state riconosciute parzialmente le
seguenti prestazioni speciali:
"
- Conteggio prestazioni cassa
malati del 20.03.2023 n° __________ di
CHF 70.50. Vengono riconosciuti CHF 41.05
relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF
29.45 relativa a costi non riconosciuti LAMal
non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto
a suo
carico;
- Conteggio
prestazioni cassa malati del 13.02.2023 n° __________ di CHF 337.15. Vengono
riconosciuti CHF 307.65 relativi a costi LAMal (pagati
direttamente ad __________). La differenza
di CHF 29.50 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta
dal nostro Ufficio e resta pertanto a
suo carico;
- Conteggio prestazioni cassa malati del 16.01.2023 n°
__________ di CHF 749.50.
Vengono riconosciuti CHF 720.00 relativi al contributo giornaliero (pagati
direttamente ad __________). La differenza di CHF 29.50
relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene
riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a
suo carico.” (cfr. doc. A1 pag. 3)
La
parte resistente, il 7 agosto 2024, ha inoltre emanato una decisione su reclamo
(cfr. doc. A2) con la quale ha respinto il reclamo del 31 gennaio 2024 di RI 1
contro il provvedimento del 29 gennaio 2024, il quale prevedeva:
"
facciamo riferimento alla sentenza
del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 16 ottobre 2023 n. 42.2023.26,
alla nostra richiesta di informazioni del 31 ottobre 2023 ed alla sua risposta
del 9 novembre 2023.
Considerato che nei periodi in cui era in degenza ospedaliera non necessitava
di un alloggio, poiché
garantito dalla struttura di degenza, e
considerato che nei periodi nei quali non era in degenza ospedaliera, di fatto, ha
alloggiato presso
l'appartamento di __________ nonostante la decisione del 22
dicembre 2022 dell'Ufficio della migrazione con la quale
le ha intimato un ultimo termine per lasciare la Svizzera
il 22 gennaio 2023, non può esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza legato
all'alloggio.
Inoltre, considerato
che per il suo sostentamento
è stata aiutata da persone, associazioni e fondazioni
(come da lei dichiarato
nel suo scritto del 9 novembre 2023), anche su tale fronte, non può
esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza”. (Doc. A2
pag. 3)
Con
decisione su reclamo emessa l’8 agosto 2024 (cfr. doc. A3) l’USSI ha respinto
il reclamo inoltrato il 1° febbraio 2024 dall’insorgente avverso la decisione
del 30 gennaio 2024 di rifiuto, in riferimento al giudizio STCA 42.2023.26
(cfr. consid. 1.3.), dell’assunzione delle seguenti fatture:
"
- Fatture premi LAMal relative al
periodo aprile - novembre 2022: non riconosciute in quanto non relative al
periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della
sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- Fatture
premi LAMal relative al periodo novembre - dicembre
2023: non riconosciute in quanto non relative al periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- Conteggio
delle prestazioni cassa malati del
14.08.2023 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;
- Conteggio
delle prestazioni cassa
malati del 19.12.2022 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;
- Bolletta
__________ n° __________. 00 del 30.01.2023 relativa al periodo 01.10.2022 -
31.12.2022 di CHF 83.40;
- Bolletta __________ n° __________ del 30.04.2023 relativa al periodo
01.01.2023
- 31.03.2023
di CHF 91.80;
- Bolletta __________
n° __________ del 30. 07.2023 relativa
al periodo 01.04.2023
- 30.06.2023 di CHF 116.65;
- Rimborso fattura assicurazione economia domestica
della __________ relativa al periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;
- Rimborso fatture della __________ datate 08.07.2023 e 20.10.2023”. (Doc.
A3)
L’amministrazione,
il 9 agosto 2024, ha emesso un’ulteriore decisione su reclamo (cfr. doc. A4)
con la quale ha respinto il reclamo del 18 marzo 2024 di RI 1 (che chiedeva, in
particolare, il riconoscimento delle pigioni del suo appartamento di __________)
contro il provvedimento dell’8 marzo 2024 con cui, ritenuta la sua situazione
alloggiativa di quel momento (il 15 febbraio 2024 il Pretore di __________ aveva
ordinato lo sfratto immediato di RI 1 dall’appartamento sito a __________, che
è stato eseguito il 12 marzo 2024; cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024;
consid. 1.6.), le era stata garantita, quale aiuto d’emergenza, la permanenza
in un alloggio collettivo presso una struttura di prima accoglienza (__________)
per un periodo massimo di sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per
il rimpatrio in Italia (cfr. doc. A4 pag. 3; 5).
Con
successiva decisione su reclamo del 12 agosto 2024 (cfr. doc. A5) l’USSI ha
respinto il reclamo del 23 marzo 2024 della ricorrente avverso i provvedimenti
del 20 (non riconoscendole le pigioni insolute del suo appartamento di __________)
e del 21 marzo 2024.
Con
la decisione del 20 marzo 2024 era stata garantita all’insorgente la permanenza
presso __________ fino al 27 marzo 2024 (cfr. doc. A5 pag. 4).
Con
la decisione del 21 marzo 2024, in riferimento al decreto 42.2023.48 del 30
gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), erano, per contro, state parzialmente
riconosciute le seguenti prestazioni speciali:
"
- Conteggio prestazioni cassa
malati del 24.04.2023 n° __________ di CHF 1’130.15.
Vengono riconosciuti CHF 1'041.30 relativi a costi LAMal (pagati direttamente
ad __________ - __________). La differenza di CHF 88.85 relativa a costi non
riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a
suo carico;
- Conteggio
prestazioni cassa
malati del 19.2.2024 n° __________ di CHF 1'571.55. Vengono riconosciuti CHF 1'545.00 relativi ai
costi di degenza ospedaliera (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 26.55 relativa a costi non
riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a
suo carico.” (Doc. A5)
L’amministrazione,
il 13 agosto 2024, ha emesso un’altra decisione su reclamo (cfr. doc. A6) con
la quale ha respinto il reclamo del 13 aprile 2024 di RI 1 contro un ulteriore
provvedimento del 21 marzo 2024 e contro le decisioni del 3 e 10 aprile 2024.
Con
la decisione del 21 marzo 2024 erano state ritrasmesse all’interessata le
fatture non riconosciute, e meglio:
" - Fattura __________
economia domestica del 06.02.2024 relativa al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;
- Fattura __________ del 30.01.2024 relativa la
periodo 1.10.2023 – 31.12.2023;
- Diffida del 08.11.2023 relativa ai contributi
personali per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023;
Diffida del 07.02.2024 relativa ai contributi
personali per il periodo 01.10.2023 - 31.12.2023;
- Conteggio prestazioni cassa malati __________ del
18.01.2024 n° __________ di CHF 26.55 relativo a costi non riconosciuti LAMal,
non riconosciuti dal nostro Ufficio;
- - Conteggio prestazioni cassa malati __________ del 21.12.2023
n° __________ di CHF 29.50 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non
riconosciuti dal nostro Ufficio;
- Sollecito per partecipazioni non pagate del
19.02.2024 di CHF 29.50” (Doc. A6 pag. 5)
Con
decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente
la permanenza presso __________ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. A6
pag. 6).
Tale
provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto “che
dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di __________ e che ha
quindi rinunciato all’aiuto d’emergenza” (cfr. doc. A6 pag. 6).
Infine
con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. A7) l’USSI ha respinto
il reclamo del 27 maggio 2024 di RI 1 avverso il provvedimento del 23 maggio
2024, con cui le era stato negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio
2024 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; doc. A7 pag. 2).
1.13. Con
sentenza 42.2024.20 emanata il 30 settembre 2024 questo Tribunale ha respinto,
in quanto ricevibile e non stralciato dai ruoli, il ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 22 giugno 2024 (cfr. consid. 1.10.). In
particolare il TCA, da un lato, ha statuito che, siccome l’USSI ha emesso le
decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024, la causa, da
questo profilo, deve essere stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva
d’oggetto. Dall’altro, che, per quanto concerne la domanda di riesame del
diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie, qualora l’insorgente abbia
censurato implicitamente la mancata emanazione di una decisione al riguardo, il
ricorso va respinto, poiché l’amministrazione non è stata investita di una
nuova procedura in tal senso.
1.14. Nel
frattempo RI 1, il 2 settembre 2024, ha inoltrato al TCA un “ricorso con
contestuale istanza di misure provvisionali e di conferimento dell’effetto
sospensivo” contro le decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14
agosto 2024 (cfr. consid. 1.12.), chiedendo, in via cautelare, la
concessione dell’effetto sospensivo alle stesse, stante l’urgenza, in via
superprovvisionale, un aiuto d’urgenza come da richiesta del 13 maggio 2024,
come pure di disporre la misura cautelare più idonea per la tutela della sua
situazione giuridica soggettiva e di obbligare conseguentemente l’USSI a
erogarle le spese di vitto, alloggio singolo, vestiario e per le cure medico-sanitarie,
nella misura in cui non siano coperte dal sussidio cantonale, ex art. 12 Cost.,
in attesa dell’accertamento del diritto a una rendita AI, sulla quale
eventualmente l’USSI potrebbe esercitare un diritto di restituzione con effetto
retroattivo.
In
via principale, la medesima ha domandato, segnatamente, l’annullamento
delle decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 e la
concessione di un aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., stante
l’urgenza e lo stato di bisogno dal mese di ottobre 2023 (così come da dicembre
2022, data di richiesta dell’aiuto sociale), di obbligare l’USSI a erogarle
l’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. per il periodo dall’inoltro
della domanda nel dicembre 2022 all’emanazione della sentenza 42.2023.26
nell’ottobre 2023, di riesaminare il suo diritto ad accedere all’assistenza
sociale ordinaria e di consentirle l’accesso all’incarto USSI tramite
trasmissione del dossier in formato elettronico, in alternativa con il
pagamento del biglietto del costo di trasporto pubblico di andata e ritorno __________
per poter visualizzare l’incarto completo ed estrarre copia di documenti presso
la sede USSI, in alternativa obbligare USSI a depositare l’incarto presso i
servizi sociali di __________ dove potrà recarsi senza alcun costo a consultare
l‘incarto __________.
La
ricorrente ha, altresì, postulato la designazione di un patrocinatore d’ufficio
e l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I pag. 10-11).
L’insorgente,
a sostegno delle proprie pretese, ha addotto che l’urgenza e il particolare
stato di bisogno sussistono in relazione alla necessità di un aiuto in
situazioni di bisogno in uno stato di malattia e di inabilità lavorativa del
100%, in cui non percepisce alcun tipo di entrate e/o di prestazioni di perdita
di guadagno e sono motivate dall’esigenza urgente di dovere provvedere
mensilmente al minimo vitale esistenziale previsto dalla legge, al pagamento
dei canoni di locazione, in relazione al quale ha già ricevuto un’altra
disdetta dal locatore e al pagamento del premio per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, nonché per consentirle un’esistenza decorosa e
dignitosa.
La
medesima ha precisato che la richiesta dell’alloggio singolo è giustificata dal
suo stato di salute e dal fatto che nel mese di settembre 2024 avrebbe dovuto
lasciare l’appartamento di __________.
Ella
ha poi asserito che il diniego dell’assistenza sociale da parte del Cantone in
uno stato di bisogno non è ossequioso delle garanzie costituzionali di rispetto
e protezione della dignità umana ex art. 7 Cost, del diritto all’aiuto in
situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. e dell’art. 41 Cost. secondo cui la
Confederazione e i Cantoni si impegnano affinché ognuno fruisca delle cure
necessarie alla sua salute.
La
ricorrente ha, altresì, fatto riferimento all’art. 23 Las che prevede che le
prestazioni strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se
l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato, ma l’importo delle
prestazioni assistenziali ordinarie e speciali può solo essere ridotto.
La
medesima ha rinviato a tutti gli scritti inviati a USSI già agli atti e a tutte
le sue procedure di ricorso (42.2024.20; 42.2023.48; 42.2024.3; 42.2023.26).
Riguardo
alla circostanza che tutte le decisioni negative di USSI sono motivate dal
termine di partenza emesso dall’Ufficio cantonale della migrazione,
l’insorgente, in primo luogo, ha precisato che la Polizia cantonale, a cui
l’Ufficio della migrazione l’ha segnalata, ha trasmesso il caso all’Autorità
giurisdizionale penale competente per valutare se effettivamente il suo
soggiorno sul territorio sia da ritenersi illegale o meno e se quel termine di
partenza potesse essere emesso nei suoi riguardi.
In
secondo luogo, ella ha fatto valere di avere diritto a ottenere l’aiuto sociale
fino a quando, in virtù del principio della presunzione di innocenza e
valutazione delle prove, non ci sarà una decisione formalmente passata in
giudicato che dichiara che quel termine di partenza è corretto e che si
pronuncia sulla legalità o meno del suo soggiorno sul territorio
a
partire da quel termine.
Sulla
base di ciò l’insorgente ha chiesto, quindi, di riesaminare anche il diritto
all’assistenza sociale ordinaria, come postulato con il messaggio di posta
elettronica del 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.9.).
La
medesima ha, inoltre, affermato di aver venduto il proprio veicolo per fr.
1'500.--, importo che sarebbe servito per pagare il deposito dei propri effetti
personali, dato che a settembre 2024 non avrebbe più avuto a disposizione un
appartamento a seguito della nuova disdetta del locatore per morosità.
Per
quanto concerne il suo stato di salute ha contestato l’operato dell’USSI, il
quale non avrebbe nominato un perito medico o interpellato il medico cantonale
in relazione alle sue condizioni sanitarie incompatibili sia con un centro di
prima accoglienza, sia con un rimpatrio, ma si è limitato a interpellare i
medici curanti (le cui spese di consulenza non sarebbero state rimborsate) e ha
deciso direttamente (cfr. doc. I).
1.15. Il
18 settembre 2024 la ricorrente ha comunicato di trovarsi degente, dal 9
settembre 2024, presso la __________ fino al 7 novembre 2024 e che, vista
l’istanza di sfratto da parte del locatore, ha lasciato l’appartamento in __________.
A quest’ultimo riguardo ella ha chiesto che le venga attribuito da USSI un
altro appartamento singolo dove poter alloggiare quando verrà dimessa dalla
Clinica (doc. IV; B).
1.16. Con decreto del 30 settembre 2024 presidente
del TCA ha respinto l’istanza del 2 settembre 2024 tendente all’ottenimento dell’effetto
sospensivo e di misure superprovvisionali (cfr. consid. 1.14.).
L’effetto
sospensivo è stato negato, in quanto le decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9,
12, 13 e 14 agosto 2024 contestate che hanno confermato il diniego dell’aiuto
d’urgenza come richiesto dall’insorgente, nonché di determinate prestazioni
speciali (cfr. doc. A1-A7; consid. 1.12.), sono dei provvedimenti di natura
negativa.
Anche
la domanda di misure superprovvisionali non è stata accolta, risultando
preponderante l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il
versamento di prestazioni pendente causa rispetto a quello
dell’insorgente di ricevere un aiuto da parte dell’USSI, ritenuto che la
medesima non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015,
il 14 marzo 2024 è stata segnalata dalla Polizia cantonale al Ministero
pubblico per soggiorno illegale e non presenta una situazione di indigenza tale
da ridurla alla mendicanza.
Parimenti
il presidente del TCA non ha dato seguito all’istanza volta alla designazione
di un patrocinatore d’ufficio e alla concessione dell’assistenza sociale (cfr. consid.
1.14.), siccome, da un lato, la ricorrente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente
Fatti
i propri interessi, dall’altro, il gratuito patrocinio, sia in ambito di
procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad
avvocato patentato (cfr. doc. IX).
1.17. Nel frattempo, il 25 settembre 2024,
l’USSI ha presentato la risposta di causa, postulando la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.18. L’8 ottobre 2024 RI 1 ha presentato
delle osservazioni (cfr. doc. X), le quali sono state trasmesse per conoscenza
alla parte resistente (cfr. doc. XI).
1.19. L’amministrazione, il 23 ottobre
2024, ha prodotto uno scambio di messaggi di posta elettronica con la ricorrente
del 18/23 ottobre 2024, nei quali l’insorgente ha informato l’USSI che “il 7
novembre 2024 dovrei essere dimessa dalla clinica di riabilitazione” e gli
ha chiesto in particolare, visto che è stato lasciato l’appartamento di __________,
di indicarle un alloggio singolo in Ticino dove recarsi (cfr. doc. XII+1).
1.20. RI 1, con scritto del 5 novembre
2024, ha chiesto di indirizzare direttamente al suo ultimo domicilio di __________
le comunicazioni concernenti il suo incarto e ha allegato alcuni messaggi di
posta elettronica intercorsi con l’USSI (cfr. doc. XIII + 1/3).
1.21. Il 13 novembre 2024
l’amministrazione ha inviato una comunicazione ricevuta dalla Polizia cantonale
da cui emerge che la ricorrente, dal 7 novembre 2024, è degente presso la
clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. XIV+ 1).
1.22. I doc. XII +1 e XIV + 1 sono stati spediti
all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. XV), mentre il doc. XIII + 1/3 è stato
trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XVI).
considerato in
diritto
2.1. Secondo l’art.
76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto
sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti
alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi
con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della
istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto
contro sette decisioni su reclamo emesse tutte dall’USSI che concernono fatti,
perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli
stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per
economia processuale le procedure ricorsuali 42.2024.25, 42.2024.26;
42.2024.27; 42.2024.28; 42.2024.29; 42.2024.30 e 42.2024.31 sono, dunque,
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024,
8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022
del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021
consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF
8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017,
9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7
dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2. Il TCA, nell’ambito
dell’assistenza sociale, di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali
la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera
vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps;
1 cpv. 2 e 3 Lptca).
Di
conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a
maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca
l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF
8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.
2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a
pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
In
una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i
rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente
si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
Inoltre
secondo la costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF
9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020
consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016
del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388;
DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie le
decisioni su reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 impugnate
concernono il diniego dell’aiuto d’urgenza come richiesto dall’insorgente,
nonché di determinate prestazioni speciali (cfr. doc. A1-A7; consid. 1.12.).
Ogni altra questione, in
particolare quella riguardante il riesame di un eventuale diritto della
ricorrente ad accedere alle prestazioni assistenziali ordinarie (doc. I; XIII;
consid. 1.14) e quella relativa alla richiesta di attribuzione da parte
dell’USSI di un appartamento singolo dove poter alloggiare al momento della
dimissione dalla Clinica di __________ (cfr. doc. IV; X; consid. 1.15.), per le
quali non risulta peraltro essere stata emessa alcuna decisione, esula dalla
presente causa.
Di conseguenza il TCA non può
chinarsi su altre problematiche diverse da quelle che attengono alla correttezza
o meno del rifiuto dell’aiuto in situazioni bisogno e di alcune prestazioni
speciali richieste.
Al riguardo cfr. STCA 42.2019.9
del 17 giugno 2019 consid. 2.1. relativa alla ricorrente, il cui ricorso di
quest’ultima al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_514/2019 del
16 ottobre 2019 e STCA 38.2018.26 del 3 ottobre 2018 consid. 2.1., anch’essa
riguardante l’insorgente.
2.3. La ricorrente ha, altresì, censurato
il fatto che l’amministrazione non abbia dato seguito alla sua richiesta di
consentirle l’accesso all’incarto USSI tramite trasmissione del dossier in
formato elettronico, in alternativa con il pagamento del biglietto del costo di
trasporto pubblico di andata e __________ perché potesse visualizzare l’incarto
completo ed estrarre copia di documenti presso la sede USSI, oppure in
alternativa depositando l’incarto presso i servizi sociali di __________ dove
avrebbe potuto recarsi senza alcun costo a consultare l‘incarto __________
(cfr. consid. 1.9.; 1.4.).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.;
DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
L’USSI non ha rifiutato
all’insorgente la consultazione completa del suo incarto, ma ha indicato che la
stessa, avendo ricevuto prestiti (al riguardo si ricorda che ella ha ricevuto,
a inizio aprile 2024, la somma di fr. 3'900.--, utilizzata per saldare le
pigioni arretrate del suo appartamento di __________; cfr. consid. 1.7.;
Decreto 42.2024.25-31 del 30 settembre 2024) e conseguito redditi (nel ricorso
la ricorrente ha affermato di aver venduto il proprio veicolo per fr. 1'500.--,
importo che sarebbe servito per pagare il deposito dei propri effetti personali;
cfr. doc. I; consid. 1.14.), se avesse davvero voluto, avrebbe potuto visionare
l’incarto presso USSI (cfr. doc. VI).
La questione di sapere se a
ragione o meno la parte resistente non abbia agevolato l’insorgente nella consultazione del suo incarto,
ad esempio trasmettendole il suo dossier in formato elettronico, può in
concreto restare insoluta.
Per completezza va, comunque,
segnalato che, nel nostro Cantone, il 1° febbraio 2024 è entrato in vigore il
Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti
amministrativi (RCE-LPAmm) del 10 gennaio 2024 (RL 165.110), il quale ai sensi
dell’art. 1 cpv. 1 disciplina le modalità della comunicazione per via
elettronica tra una parte e un’autorità amministrativa nell’ambito di un
procedimento retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm) e che in ogni caso all’art. 3 cpv.
1 enuncia che ciascuna autorità decide se ammettere la comunicazione per via
elettronica.
Infatti, anche volendo
considerare, per ipotesi, che il
diritto di essere sentito della ricorrente sia stato leso, tale violazione non
comporta una soluzione della lite a favore della ricorrente.
La
giurisprudenza federale ha stabilito che un’inosservanza non particolarmente
grave del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF
8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid.
2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Per
costante prassi si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità
precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito se
una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (cfr. STF 8C_395/2022 del
24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; DTF 137 I
195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr.
anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Nel
caso di specie il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid.
3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3) e, in applicazione
del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).
Inoltre l’insorgente,
benché abbia avuto la possibilità in sede ricorsuale di consultare gli atti
relativi al suo incarto sui quali si è fondata l’amministrazione, non ha
usufruito di tale opportunità, né ha chiesto a questo Tribunale come potervi accedere,
bensì l’8 ottobre 2024 ha postulato l’emanazione con tempestività della sentenza
da parte del TCA (cfr. doc. X; STF 8C_16/2024 del 9 luglio 2024 consid. 4; STF
9C_544/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2.3.; STF 9C_738/2007 del 29 agosto
2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Pertanto
l'eventuale violazione del diritto di essere sentita della ricorrente risulta comunque sanata (cfr.
STF
8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
2.4. Ai
sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli
indigenti:
"
Gli indigenti sono
assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art.
5 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las), relativo al
titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
"
1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni
della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel
Cantone.
2Le
persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a
prestazioni o aiuti immediati.
3Sono
riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
"
Il domicilio e la dimora sono
determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad
assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 della legge federale
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, legge federale
sull’assistenza (LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
"
1La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio
di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova
che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura
provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1Il
domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.
2In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu
annunciata alla polizia degli abitanti.
3L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si
tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia
deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio
assistenziale.”
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e
meglio:
"
1Dimora giusta la presente legge significa
effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito
di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di
cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare,
all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati
in Svizzera:
"
Gli stranieri domiciliati
in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione
di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.
(cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato
fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in
Svizzera:
"
Se uno straniero dimorante
in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone
di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché
l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere
contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS relativo al
rimpatrio:
"
È riservato il rimpatrio
giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale
del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri.”
2.5. Nel
caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai
sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.4.) - è
competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in
Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con
l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.).
Per
gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri
l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione
di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più
tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31
gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022).
Qualora
una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla -
attribuendole un aiuto immediato e provvedendo affinché
l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere
contrario del medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2
LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv.
1 LAS).
Al
riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF
2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7
del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto
inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è
stato versato l’anticipo spese).
2.6. Secondo
l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha
diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere
transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso
che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi
con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale
persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto
necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale
garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al
legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e
le modalità (cfr. STF 8C_641/2023 del 26 marzo 2024 consid. 5.2.1.; STF
8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF
146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1
pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art.
12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto
indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di
regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF
8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF
8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007
dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).
L’art.
12 Cost. si limita a impedire che una persona si ritrovi per strada e ridotta
alla mendicanza (cfr. STF 8C_871/2015 del 2 novembre 2016 consid. 8; STF
8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella
STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l’Alta Corte ha
ribadito che:
"
5.1. A norma dell'art. 12 Cost.
chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto
d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein
unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à
la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12
Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le
modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1
consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid.
7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito
dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura
dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera
rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di
base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la
mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid.
7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e
131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2;
Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non
inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori
Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien
Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed.
2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im
schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein
Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen
Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812).
In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere
transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea
per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni
sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità
umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di
bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito
dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142
I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto
costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto
sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1;
138 V 310 consid. 2.1).”
Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7
marzo 2022 consid. 6.5.1.
Nel
giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1., pubblicato in DTF 150 I
6, il Tribunale federale ha, inoltre, evidenziato:
" Il diritto
all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di
un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte
dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle
quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali
per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali
limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la
(parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se
sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (DTF 142 I 1 consid.
7.2.4; 131 I 166 consid.
5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12
Cost. coincide con la sua essenza intangibile (DTF 142 I 1 consid.
7.4; 138 V 310 consid.
2.1; 131 I 166 consid.
3.1; 130 I 71 consid.
4.1). Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere
limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero
di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di
ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto
dall'art. 12 Cost. (DTF 142 I 1 consid.
7.2.4; 131 I 166 consid.
5.3).”
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito
al nuovo ricorso della ricorrente del 2 settembre 2024 contro le decisioni su
reclamo del 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 (cfr. consid. 1.12.; 1.15.),
questa Corte ritiene utile ricordare che sia nell’ambito dell'aiuto sociale
cantonale sia in quello dell'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12
Cost. vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps
(cfr. STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2., pubblicata in DTF 150
I 6).
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr.
STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno
2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata
in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito
che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In
particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali
di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
L’assistenza
sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.
L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di
prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza
prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO),
rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai
sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Ad
esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,
pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza
sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato
scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva
delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in
virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il
fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi
finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo
dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale,
qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti
finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto
che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al
principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio
provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese
computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata
da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA
42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.
2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28
maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è
l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì
osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.8. Il TCA evidenzia, inoltre, a ricorrente
non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid.
1.2.-1.4.; 1.16.; STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate
2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C_916/2022
del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).
A
seguito della sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 con cui il TF ha
confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di dimora UE/AELS
statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo l’Ufficio
della migrazione, il 21 dicembre 2020, ha fissato all’insorgente la data del 15
gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile.
Con
giudizio 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 il TF ha, poi, confermato la liceità del diniego del
rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione
provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020
statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo.
Conseguentemente
l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la
data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non
impugnabile (cfr. STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023).
L’Alta
Corte ha peraltro rilevato che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare, non
disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio 2015 “la
sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr. STF
2C_916/2022
del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).
A
quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid.
6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera
grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione
dell’effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va
considerato un soggiorno legale.
Con pronunzia 2D_17/2023 del 6
settembre 2023 l’Alta Corte ha, altresì, ritenuto inammissibile l’impugnativa
di RI 1 contro la sentenza del 23 giugno 2023 del
Tribunale cantonale amministrativo che aveva tutelato il giudizio con cui il
Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'allegato ricorsuale
sottopostogli dalla medesima contro la conferma dell’11 gennaio 2023 da parte
della Sezione della popolazione del termine di partenza con scadenza il
22 gennaio successivo (a seguito della richiesta del 5 gennaio 2023 di RI 1 di
annullare il citato termine di partenza con effetto immediato e di rilasciarle
un nuovo permesso di soggiorno).
Il 14 marzo 2024 la Polizia
cantonale ha segnalato la ricorrente al Ministero pubblico per soggiorno
illegale e nella stessa data l’Ufficio della migrazione ha confermato il
termine del 22 gennaio 2023, come pure che la medesima è, quindi, tenuta a
lasciare la Svizzera, segnalando che, in caso di mancato ottemperamento
dell’ordine di partenza, l’Ufficio si sarebbe riservato la facoltà di valutare
l’emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale la carcerazione
amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt.76 segg. LStrl e una
proposta di divieto di entrata (cfr. doc. 462; consid. 1.10.; STCA 42.2023.48
del 25 marzo 2024 consid. 2.5.).
Il Ministero pubblico ha poi
trasmesso l’incarto alla Pretura penale (cfr. consid. 1.10.; Decreto
42.2024.25-31 del 30 settembre 2024 consid. 2.5.).
Con
decisione del 21 agosto 2024 la Segreteria della migrazione SEM ha pronunciato
nei confronti di RI 1 un divieto di entrata in Svizzera e nel Lichtenstein
(senza autorizzazione della SEM) valido per due anni dalla data di partenza,
precisando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (cfr. doc. III1).
2.9. Per quanto attiene alla decisione
su reclamo del 6 agosto 2024 con la quale l’USSI ha confermato i propri
provvedimenti del 9 e del 10 gennaio 2024 relativi alla presa a carico di
alcune fatture della cassa malati __________ (cfr. doc. A1; 251; 267; consid.
1.12.), va osservato che l’amministrazione ha riconosciuto parzialmente i
conteggi del periodo gennaio 2023 – ottobre 2023 sottopostile dalla ricorrente
in relazione a premi, contributi giornalieri e a prestazioni mediche (cfr. doc.
252-266; 268-276; 681), assegnandole al riguardo delle prestazioni
assistenziali speciali (cfr. doc. 251; 267).
L'art.
20 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) definisce le
prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono
essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,
gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie (art. 18 Las), poiché
rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del
fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento.
Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla
Considerandi
copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse
anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio
2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
Di regola le prestazioni speciali,
benché, come visto, possano essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate, si cumulano alle prestazioni ordinarie (art.
20.
cpv. 3 Las).
In concreto l’amministrazione ha,
però, assegnato all’insorgente delle prestazioni per coprire spese di cure
medico-sanitarie a titolo di aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. con riferimento
alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.; 2.5.).
2.9.1
Relativamente ai premi di cassa
malati, riconosciuti per i mesi da gennaio a ottobre 2023 (cfr. doc. 251), a
esclusione del mese di dicembre 2022, come per contro richiesto dalla
ricorrente (cfr. doc. 681), va osservato che l’art. 8 cpv. 1 lett. g della Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), al quale rinvia l’art. 22
Las, nel suo tenore valido dal 1° gennaio 2021 enuncia che la spesa vincolata è
costituita in particolare dai premi effettivi
per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della
legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26
giugno 1997 (LCAMal).
Il
premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito
dagli art. 28 e 29 Legge di applicazione della legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal).
L’art.
28.
LCAMal enuncia che:
" 1Il
premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati
previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei
premi dell’assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio
d’infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso
ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse
dalla LAMal () e considerando:
a)la percentuale di assicurati con modello
assicurativo standard, con franchigia ordinaria (α);
b)la percentuale di assicurati con modelli
assicurativi alternativi, con franchigia ordinaria (β);
c)lo sconto medio percentuale tra modello medico di
famiglia e modello standard (γ).
3Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione
il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli
assicurati tra i vari modelli assicurativi.”
Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 1 LCAMal:
"
Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:
PMR = x α
+ x
(100% - γ) x β.”
Il
Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal per l’anno 2022 del 27 ottobre 2021 prevede:
"
Art. 1
Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione
malattie per l’anno 2022 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito
disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2019.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: fr. 6’000.–
– giovani adulti: fr. 4’594.–
– minorenni: fr. 1’379.–.
c) costante per il calcolo del reddito disponibile
massimo:
– unità di riferimento senza figli: 3.8
– unità di riferimento con figli: 4.7”
2.9.1.1
L’USSI, nella decisione su reclamo
del 6 agosto 2024, ha indicato:
" (…) Per il
2022.
il premio effettivo dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie da
considerare è pari a CHF 485.60 mensili, tale ammontare è inferiore al premio
medio di riferimento per il 2022 di CHF 6'000.- annui (cfr. art. 1 lett. b
Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni di premio LAMal per l’anno 2022 del 27 ottobre 2021), pari a CHF
500.- mensili.
Essendo l’importo del
premio cassa malati della reclamante (CHF 485.60 mensili) inferiore al premio
medio di riferimento (CHF 500.-), l’importo RIPAM copre totalmente il premio
effettivamente dovuto all’assicurazione malattia della reclamante.
Pertanto l’USSI
correttamente non ha riconosciuto all’interessata il premio cassa malati per il
mese di dicembre 2022.
(…)” (Doc. A1 pag. 8)
Il premio effettivo per il 2022
di RI 1 ammontava a fr. 485.60 (cfr. doc. 41) ed era quindi inferiore al premio
medio di riferimento di fr. 500.-- mensili (fr. 6'000 annui; cfr. consid.
2.6.1.).
Inoltre il sussidio RIPAM
concesso alla ricorrente per il mese di dicembre 2022 corrispondeva a fr.
485.60
(cfr. doc. 379), ossia al premio effettivo.
All’insorgente, dunque, per il
mese di dicembre 2022, non va riconosciuta alcuna prestazione speciale per far
fronte al pagamento del premio LAMal, interamente coperto dal sussidio
cantonale.
2.9.2
A proposito delle spese dei
solleciti e delle diffide, nonché delle spese esecutive di precetti,
l’amministrazione a ragione non ha riconosciuto tali costi, non riguardando
alcuna voce dell’aiuto d’urgenza (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre rettamente l’USSI non ha
preso a proprio carico le prestazioni farmaceutiche non previste dalla LAMal
risultanti dai conteggi di __________ del 16 gennaio, 13 febbraio e 20 marzo
2023.
indicati nella decisione del 10 gennaio 2024 (cfr. doc. 267; 269; 272; 275;
consid. 2.9.).
In effetti nell’aiuto in
situazioni di bisogno rientrano unicamente le cure medico-sanitarie di base
(cfr. consid. 2.6.).
Del resto, come rilevato
dall’USSI (cfr. doc. A2), le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2023 al p.to 4.1. prevedono che sono
riconosciute le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal.
2.10
Per quanto concerne la decisione
su reclamo del 7 agosto 2024 con cui è stato confermato il provvedimento
del 29 gennaio 2024 che in riferimento al giudizio 42.2023.26 del 16 ottobre
2023.
non aveva riconosciuto alla ricorrente un aiuto d'urgenza legato all'alloggio e al sostentamento (cfr. doc. A2; 406; consid.
1.12.), il TCA evidenzia di avere statuito nella sentenza 42.2023.26 consid.
2.13., cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.3.), quanto segue:
" (…) Andrà,
inoltre, considerato che nei periodi di degenza ospedaliera, segnatamente presso
l’__________ di __________ nel gennaio 2023 (cfr. doc. 14), presso la __________
di __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. 15), presso la
Clinica __________ nel mese di febbraio 2023 (cfr. doc. 16) e presso la clinica
di __________ ad aprile e maggio 2023, come pure da luglio a settembre 2023
(cfr. doc. A2; B2; D1), dove giocoforza pernottava e assumeva i propri pasti, RI
1.
non presentava una situazione di indigenza tale da ridurla alla mendicanza
(cfr. consid. 2.11.), per cui l’aiuto in situazioni di bisogno - che in ogni
caso è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni
sociali (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.) - si limiterà, se
del caso, in particolare al pagamento (alla cassa malati) della parte dei premi
LAMal non coperti dal sussidio e della partecipazione ai costi (franchigia,
aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino
a un massimo di 700 franchi; contributo giornaliero ai costi di degenza
ospedaliera ammontante a 15 franchi; cfr.
effettivamente fatturati.”
Di conseguenza non presta il
fianco a critiche il modo di operare della parte resistente che ha negato un
aiuto d’urgenza per l’alloggio e il sostentamento nell’arco di tempo dicembre
2022.
– ottobre 2023, considerando che la ricorrente non necessitava di un
alloggio quando era degente, mentre negli altri periodi disponeva di fatto del
suo appartamento in __________, rispettivamente, come da lei dichiarato il 9
novembre 2023 (cfr. doc. 278), “per il sostentamento sono stata provvisoriamente
aiutata da persone, associazioni e fondazioni con promessa di restituzione”.
Il fatto che dovesse restituire gli importi messi a sua disposizione è ininfluente,
ritenuto che l'applicazione del principio di sussidiarietà, vigente anche in
ambito di aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., non esclude che nel
concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità
concessa senza prestazione corrispondente, rientri anche il prestito di somme
da restituire in seguito (cfr. consid. 2.7.)
2.11
Con decisione su reclamo dell’8
agosto 2024 l’USSI ha, altresì, respinto il reclamo di RI 1 contro la
decisione del 30 gennaio 2024 (cfr. doc. A3; 375; 759) che non aveva
riconosciuto determinate fatture inoltrate dalla ricorrente riguardanti i premi
LAMal aprile - novembre 2022 e novembre - dicembre 2023 (cfr. doc. 376; 379), parte
delle prestazioni di cassa malati conteggiate il 19 dicembre 2022 e il 14
agosto 2023 (cfr. doc. 381-385), le bollette __________ dei mesi di gennaio,
aprile e luglio 2023 relative ai periodi ottobre - dicembre 2022, gennaio - marzo
2023.
e aprile - giugno 2023 (cfr. doc. 387-392), come pure l’assicurazione
economia domestica della __________ per l’arco di tempo gennaio - dicembre 2023
(cfr. doc. 395-397) e il trasporto da __________ a __________ e ritorno da
parte della __________ dell’8 luglio e del 20 ottobre 2023 (cfr. doc. 399; 405;
375; consid. 1.12.).
Per quanto attiene ai premi LAMal
aprile - novembre 2022, gli stessi non riguardano ad ogni modo un periodo in
relazione al quale l’insorgente avesse diritto di beneficiare delle prestazioni
assistenziali o di un aiuto d’urgenza.
In
effetti con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso di RI 1 al
TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022,
il TCA ha confermato il rifiuto di erogarle un aiuto d’urgenza postulato nel
novembre 2021, come pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021
(cfr. consid. 1.2.).
La seguente sentenza 42.2023.26
del 16 ottobre 2023, in riferimento alla quale l’USSI ha erogato delle
prestazioni speciali alla ricorrente (cfr. consid. 2.9.), riguarda il lasso di
tempo dicembre 2022 (data della successiva domanda di prestazioni
assistenziali) - ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.).
A ragione nemmeno sono stati assunti
i premi LAMal relativi ai mesi di novembre e dicembre 2023.
È vero che il 24 ottobre 2023
l’insorgente ha formulato una nuova domanda di aiuto d’urgenza (al riguardo
l’USSI le ha riconosciuto le spese di rimpatrio) e che con decreto 42.2023.48
del 30 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.) e STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024
(cfr. consid. 1.6.), questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione
per valutare se le condizioni di salute della ricorrente fossero tali da
impedirle una soluzione abitativa di tipo collettivo, rispettivamente se le stesse
si opponessero a un rientro senza indugio nel suo Stato di appartenenza, ovvero
l’Italia da ottobre 2023 e perciò se la medesima avesse diritto o meno a un
aiuto d’emergenza sotto forma, in linea di principio, di un alloggio collettivo,
di buoni pasto e di determinate spese di cura.
In proposito è stato precisato
che, previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da parte
dell’insorgente, avrebbero dovuto essere interpellati i medici curanti.
È altrettanto vero, tuttavia, che
dalle indagini effettuate nel marzo 2024 dall’USSI, il quale, dopo avere
ottenuto dalla ricorrente l’autorizzazione a porre domande ai suoi medici (cfr.
doc. 517; 525; 529; 533), ha contattato il Dr. med. __________, FMH medico
generico, di __________, la Dr. med. __________, medicina interna generale, di __________,
il Dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia, di __________ e la Dr. med.
__________, psichiatria e psicoterapia, primario della __________ (cfr. doc.
537, 523, 545, 515, 531), non sono emersi elementi oggettivi che rendessero assolutamente
controindicato per ragioni mediche, in particolare, il rientro in Italia.
Al riguardo giova osservare che
il 26 marzo 2024 la Dr. med. __________ della Clinica di __________, dove
peraltro la ricorrente è rimasta degente dall’8 luglio al 20 ottobre 2023, ha
dichiarato di non poter rispondere alle domande “lo stato di salute attuale
della signora RI 1 le permette di lasciare il paese? Se no quali sono i motivi
medici?” e “le cure prestate in Svizzera alla signora RI 1 sono cure garantite
anche all’estero (Italia)? Se no, per quale motivo?” (doc. 523; 542).
La Dr. med. __________, il 22 marzo
2024, ha sì risposto che lasciare la Svizzera “non sarebbe ideale a causa
del grave stato depressivo in cui versa” e, “il cambiamento d’ambiente
destabilizzerebbe ancora di più la paziente”, ma non ha ventilato
conseguenze gravose per l’insorgente connesse con un rientro nel suo Paese
d’origine. Inoltre ella ha comunque precisato che le cure prestate in Svizzera
sono garantite anche in Italia (cfr. doc. 527; 535).
Il 27 marzo 2024 il Dr. med. __________,
dal canto suo, ha asserito che non risulta indicato a fini curativi un
allontanamento dalla Svizzera in quanto porterebbe solo a un peggioramento
della malattia psichiatrica (sindrome depressiva con componente fibromialgica
associata a un disturbo da stress post-traumatico).
Egli ha aggiunto in ogni caso che
le cure prestate in Svizzera sono possibili sicuramente anche in altro Paese,
ma di ritenere che non possano proporre le stesse opportunità di guarigione,
poiché l’integrazione di RI 1 con il territorio e con le persone del posto,
prima della malattia, risultava consolidato e duraturo anche in funzione
dell’attività che svolgeva (cfr. doc. 515; 546).
Il medico non ha, però, escluso
che un eventuale peggioramento sia arginabile dalle cure che possono essere prestate
anche in Italia.
Per quanto concerne
l’integrazione, va rilevato, da una parte, che il contesto italiano, in
particolare linguistico e culturale, è del tutto analogo a quello ticinese. La
ricorrente ha d’altronde vissuto in Italia a __________, nonché a __________ e __________
dove ha svolto gli studi universitari, per più di vent’anni (cfr. doc. 549).
Dall’altra, che la ricorrente non
dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr.
consid. 1.2-1.4.; 1.16.; 2.8.; in effetti il TF, nella sentenza 2C_916/2022 del
30.
novembre 2022 consid. 4.2., ha evidenziato che il suo soggiorno in Svizzera
non è regolare e che la sua permanenza è stata unicamente tollerata) e ha
ricevuto sia nel dicembre 2020, che nel dicembre 2022 (confermato nel marzo
2024) un termine ultimo per lasciare la Svizzera scadente il 15 gennaio 2021,
rispettivamente il 22 gennaio 2023. Del resto l’insorgente, il 14 marzo 2024, è
stata segnalata dalla Polizia cantonale al Ministero pubblico per soggiorno
illegale (cfr. consid. 2.8.).
Infine lo psichiatra __________,
il quale, il 25 marzo 2024, ha indicato che la ricorrente è affetta da un
episodio depressivo di media gravità (cfr. doc. 550) – e non grave come
affermato dall’internista Dr. med. __________ , si è limitato a riferire che “la
signora RI 1 allo stato attuale è di per sé un soggetto fragile che presenta un
quadro psichiatrico complesso che potrebbe peggiorare in caso di interruzione
brusca delle cure psichiatriche; peraltro da quanto riferito dalla Signora RI 1,
il Canton Ticino è da molti anni il centro degli interessi della vita della
paziente, che non avrebbe più alcun contatto con la famiglia d’origine” e
che “le cure medico-psichiatriche prestate in Svizzera sono sicuramente
garantite anche in Italia, tuttavia Le ricordo che in un percorso di questo
tipo è cruciale importanza anche il rapporto di fiducia con il terapeuta”
(cfr. doc. 550-551; 531).
Lo specialista ha, dunque,
ritenuto soltanto possibile un peggioramento nel caso di interruzione delle
cure psichiatriche, ciò che potrebbe in ogni caso essere evitato, visto che
le
cure medico-psichiatriche prestate in Svizzera sono, secondo lo psichiatra,
sicuramente garantite anche in Italia.
Non si ignora l’importanza del
rapporto di fiducia terapeuta-paziente, ciononostante, indipendentemente da un
trasferimento all’estero, può accadere durante qualsiasi percorso di cura,
soprattutto in ambito psichiatrico, dove un accompagnamento terapeutico può
durare anni, che si debba essere confrontati con il cambiamento di un terapeuta,
ad esempio in caso di pensionamento del medico curante.
È,
altresì, utile osservare che la SEM, il 21 agosto 2024, ha puntualizzato che i
problemi di salute invocati dall’insorgente “possono essere curati in
Italia, Paese dell’Unione Europea che dispone di strutture sanitarie simili
alla Svizzera” (cfr. doc. III1).
In un giudizio 2C_458/2023 del 7
febbraio 2024 consid. 5.4.3., relativo al mancato
rinnovo del permesso di dimora nei confronti di un cittadino italiano, l’Alta
Corte ha poi statuito:
" 5.4.3.
Tenuto conto dei fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1
LTF) - da cui risulta certo uno stato di salute precario, ma nessun ostacolo
insormontabile a un trasferimento in Italia, nemmeno dal punto di vista delle
cure sin qui ricevute - va infine rilevato che gli inconvenienti dovuti a un
trasloco e alla necessità di riorganizzare anche la sua presa a carico dal
punto di vista medico potranno anch'essi essere limitati dalla scelta di un
alloggio a ridosso del confine svizzero, in una realtà che l'insorgente già
conosce e che è assai simile a quella in cui vive attualmente. Inoltre, che a
tali aspetti si contrappongono interessi pubblici legittimi, noti anche al
ricorrente fin dal 2007.
Va infatti ribadito che egli si è stabilito
nel Cantone Ticino continuando a lavorare in Italia, ha beneficiato di un
permesso di dimora che richiede la dimostrazione dell'esistenza di mezzi
sufficienti al proprio sostentamento (art. 6 in relazione con l'art. 24
allegato I ALC), e non ne ha ottenuto il rinnovo perché, dal 1° gennaio 2017,
ha cominciato a percepire prestazioni complementari, la cui erogazione continua
tuttora e in maniera importante. Nel contempo, va osservato che tra i motivi
che possono giustificare un'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio
del diritto alla vita privata garantito dall'art. 8 CEDU vi può essere
proprio anche il benessere economico del Paese ospitante (precedente consid. 5.1.3),
quindi la volontà, da parte di quest'ultimo, di contenere l'aggravio delle
finanze pubbliche in casi come quello in esame (sentenze 2C_370/2021 del
28.
dicembre 2021 consid. 5.4.2, con molteplici riferimenti alla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo; 2C_914/2020 dell'11 marzo 2021
consid. 5.10; 2C_923/2017 del 3 luglio 2018 consid. 5.6).”
Pertanto e senza che si riveli
necessario assumere altre prove, in particolare, contrariamente alla richiesta
della ricorrente (cfr. doc. X), una perizia medica (per quanto riguarda la
valutazione anticipata delle prove, cfr. STF 9C_357/2023 del 17
agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF
8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio
2021.
consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.), questo
Tribunale deve concludere che, siccome in concreto un rientro senza indugio in
Italia dell’insorgente non era del tutto impossibile dal punto di vista
sanitario, a ragione l’amministrazione non le ha riconosciuto l’aiuto
d’emergenza chiesto il 24 ottobre 2023 (ad eccezione del costo del biglietto
del treno per rientrare in Italia) e quindi non ha preso a proprio carico i
premi LAMal di novembre e dicembre 2023.
2.11.1
A ragione, poi, l’amministrazione non
ha riconosciuto gli importi di fr. 59.--, di fr. 29.50 e di fr. 29.50 di cui ai
conteggi delle prestazioni cassa malati del 19 dicembre 2022 e del 14 agosto
2023, (cfr. doc. 382-383; 385-386), non essendo contemplate dalla LAMal (cfr.
consid. 2.9.2.).
Le bollette __________ dei mesi
di gennaio, aprile e luglio 2023 relative ai periodi ottobre - dicembre 2022,
gennaio - marzo 2023 e aprile - giugno 2023 (cfr. doc. 387-392) e
l’assicurazione economia domestica della __________ per l’arco di tempo gennaio
- dicembre 2023 (cfr. doc. 395-397) non rientrano in ogni caso nelle
prestazioni comprese nell’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., il
quale garantisce in linea di principio un alloggio collettivo (cfr. consid.
2.6.), in cui era esigibile una permanenza almeno temporanea da parte
dell’insorgente (cfr. consid. 2.12.), tenuto anche conto del fatto che nei mesi
di gennaio e febbraio 2023, aprile e maggio 2023 e da luglio a settembre 2023 RI
1.
era degente presso strutture ospedaliere (cfr. consid. 2.10.).
Infine le fatture della __________
dell’8 luglio 2023 e del 20 ottobre 2023, ciascuna di fr. 400.--, attinenti al
trasporto della ricorrente da __________ a __________ e ritorno (cfr. doc. 399;
405) sono state assunte per metà dalla cassa malati (cfr. doc. 393; 400; 401;
403.
404).
Per il resto tali fatture, come
d’altronde l’assicurazione economia domestica 2023 presso la __________,
risultano essere state saldate dalla ricorrente prima di chiedere il rimborso
all’USSI (cfr. doc. 393; 395), per cui in virtù del principio di sussidiarietà
(cfr. consid. 2.7.), conformemente a quanto sottolineato dalla parte
resistente, non vanno riconosciute prestazioni speciali al riguardo.
2.12
La decisione su reclamo del 9
agosto 2024 ha confermato il provvedimento dell’8 marzo 2024, con il quale,
ritenuta la sua situazione alloggiativa a quel momento (il Pretore, il 15
febbraio 2024, aveva ordinato lo sfratto immediato dall’appartamento in __________,
eseguito il 12 marzo 2024; cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid. 1.9.;
1.10.; 2.6.), le veniva garantita la permanenza in un alloggio collettivo
presso una struttura di prima accoglienza (__________per un periodo massimo di
sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia,
oltre alle cure urgenti per la salute ed eventuali costi per il rientro (cfr.
doc. 450; A4).
L’amministrazione ha specificato
che l’insorgente ha rinunciato a tale alloggio, dove avrebbe dovuto condividere
la stanza con un’altra persona, e si è recata di sua spontanea volontà a __________
presso __________ (cfr. doc. A4 pag. 9).
Al
riguardo si ricorda che RI 1 soggiorna da anni in modo non regolare in
Svizzera, Paese che avrebbe dovuto lasciare da tempo su ordine delle autorità
competenti che hanno peraltro pronunciato nei suoi confronti un divieto di
entrata in Svizzera e nel Lichtenstein (senza autorizzazione della SEM) valido
per due anni dalla data di partenza, precisando che un eventuale ricorso non ha
effetto sospensivo (cfr. doc. III1; consid. 2.8.).
Inoltre dagli accertamenti medici
esperiti dall’USSI a seguito del decreto 42.2023.48 del 30 gennaio 2024 (cfr.
consid. 1.4.) e della STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 (cfr. consid. 1.6.) è
emerso, da una parte, che nessun ostacolo insormontabile dal profilo medico si
oppone a un rientro in Italia (cfr. consid. 2.11.), dall’altra, che il suo
stato di salute non le impedisce in modo assoluto di soggiornare
temporaneamente presso un centro di prima accoglienza, in particolare presso __________
a ________).
Le problematiche alimentari
(allergie e intolleranze) contestuali al centro di accoglienza segnalate dalla
Dr. med. __________ (cfr. doc. 535) potevano essere evitate o molto ridotte
discutendo con le persone addette alla cucina.
Per quanto attiene a un
peggioramento dello stato depressivo, va sottolineato che si trattava comunque
di una soluzione temporanea durante l’organizzazione del rientro in Italia.
Queste ultime considerazioni
valgono anche in relazione a quanto attestato dal Dr. med. __________ circa il
fatto che un collocamento presso un centro di accoglienza non risulta adeguato,
in quanto porterebbe soltanto a un peggioramento della malattia psichiatrica
(cfr. doc. 546).
Il Dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, si esprime, del resto, soltanto in
termini meramente possibilistici (“… la permanenza temporanea in un centro
di prima accoglienza potrebbe portare ad un peggioramento delle condizioni di
salute mentale”; doc. 550).
La
Dr. med. __________ della Clinica di __________ nemmeno si è pronunciata in
merito a un soggiorno temporaneo di RI 1 presso un centro di prima accoglienza,
asserendo di non poter rispondere a tale quesito (cfr. doc. 542; consid.
2.11.).
Come indicato dall’USSI (cfr.
doc. A4 pag. 9), questa Corte, nella sentenza 42.2023.48 del 25 marzo 2024
consid. 2.7., cresciuta in giudicato incontestata, ha d’altronde stabilito:
" (…) Va
osservato che non rientra, per contro, nell’aiuto d’urgenza l’erogazione di
prestazioni volte a coprire pigioni insolute.
Infatti non va agevolata la presenza illegale in Svizzera di
determinate persone (cfr. consid. 2.5.). Sarebbe ingiusto privilegiare lo
straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti di altri
cittadini stranieri che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio
elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (cfr. STF 9C_423/2013
del 26 agosto 2014 consid. 4.2.).
In simili condizioni la decisione
su reclamo del 9 agosto 2024 deve essere tutelata.
2.13
Con decisione su reclamo del 12
agosto 2024 (cfr. doc. A5) la parte resistente ha confermato la decisione
del 20 marzo 2024 con cui ha garantito alla ricorrente la permanenza presso __________
fino al 27 marzo 2024, oltre alle cure urgenti per la salute ed eventuali costi
per il rientro (cfr. doc. 485), come pure la decisione del 21 marzo 2024 (cfr.
doc. 486) con la quale non è stata riconosciuta una parte delle prestazioni di
cassa malati conteggiate il 24 aprile 2023 (cfr. doc. 487-489) e il 19 febbraio
2024, relative in particolare alla degenza a __________ dall’8 luglio al 20
ottobre 2023 (importo fr. 22'066.27, contributo giornaliero complessivo fr.
1'545.-- ; cfr. doc. 491)
Relativamente alla copertura dei
costi di permanenza a __________ fino al 27 marzo 2024, vale quanto statuito al
consid. 2.12., e meglio, in buona sostanza, che era esigibile dall’insorgente
che alloggiasse per un breve lasso di tempo presso una casa d’accoglienza che
disponeva tra l’altro anche di una camera singola.
La decisione su reclamo del 12
agosto 2024
da questo profilo non è censurabile.
Il modo di procedere dell’USSI va
avallato anche riguardo alle somme fatturate alla ricorrente da __________ non
assunte a titolo di aiuto d’urgenza (fr. 29.50+fr. 29.50+ fr. 29.85 per complessivi
fr. 88.85 conteggiati il 24 aprile 2023; cfr. doc. 486-489 e fr. 26.55
conteggiati il 19 febbraio 2024; cfr. doc. 486; 491), in quanto, come già
esposto (cfr. consid. 2.9.2.; 2.11.1), non sono previste dalla LAMal (cfr. doc.
488; 489; 491).
2.14
Con
la decisione su reclamo del 13 agosto 2024 è stata confermata, in primo
luogo, la decisione del 21 marzo 2024 con la quale l’USSI aveva rifiutato di
assumere la fattura della __________ per l’assicurazione di economia domestica
del 6 febbraio 2024 relativa al periodo gennaio - dicembre 2024, la fattura __________
del 30 gennaio 2024 relativa la periodo ottobre - dicembre 2023, le diffide
dell’8 novembre 2023 e del 7 febbraio 2024 della Cassa __________ relative ai
contributi personali per i periodi 1° luglio - 30 settembre 2023 e 1° ottobre -
31.
dicembre 2023, il conteggio prestazioni cassa malati del 18 gennaio 2024 di
fr. 26.55, il conteggio prestazioni cassa malati del 21 dicembre 2023 di fr.
29.50
e il sollecito per partecipazioni non pagate del 19 febbraio 2024 di fr.
29.50
(cfr. doc. A6; 500).
In
secondo luogo, sono stati confermati i provvedimenti del 3 e del 10 aprile 2024
(cfr. doc. 617; 624).
Con
decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente
la permanenza presso __________ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. 617).
Tale
provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto “che
dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di __________ e che ha
quindi rinunciato all’aiuto d’emergenza” (cfr. doc. 624).
2.14.1
Il
premio dell’assicurazione domestica per il 2024 (cfr. doc. 501), già
indipendentemente dal fatto che da marzo ad aprile 2024 e da inizio settembre
2024.
la ricorrente non ha vissuto nell’appartamento di __________ (cfr. consid.
1.12.; 1.15.; 2.3.), non va a carico dell’USSI.
In
effetti non rientra in ogni caso nelle prestazioni comprese nell’aiuto in
situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.6.; 2.11.1.).
In
concreto, oltretutto, come visto al consid. 2.11., la domanda del 24 ottobre
2023.
tendente all’ottenimento di un aiuto d’emergenza è stata rettamente
respinta (ad eccezione del costo del biglietto del treno per rientrare in
Italia), ritenuto che un rientro senza indugio in Italia non risultava
impossibile dal profilo sanitario.
Lo
stesso vale per la fattura __________ del 30 gennaio 2024 concernente il periodo
ottobre - dicembre 2023 (cfr. doc. 503-504).
Relativamente
al mese di ottobre 2023 per precisione è utile sottolineare che se la richiesta
di un aiuto d’urgenza del 24 ottobre 2023 è stata integralmente rifiutata, per
la parte precedente del mese (e meglio per il periodo dicembre 2022- ottobre
2023) un aiuto in situazione di bisogno è comunque stato a giusta ragione
negato per l’alloggio e il sostentamento (cfr. consid. 2.10.)
Nemmeno
rientrano nelle prestazioni comprese nell’aiuto in situazioni di bisogno ex
art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.6.) i contributi personali per i periodi 1° luglio
- 30 settembre 2023 e 1° ottobre - 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 505; 507) e i
conteggi prestazioni cassa malati del 18 gennaio 2024 di fr 26.55, del 21
dicembre 2023 di fr. 29.50 e i relativi solleciti per partecipazioni non pagate
(cfr. doc. 509-510; 512-513), queste ultime non essendo previste dalla LAMal.
La
decisione su reclamo del 13 agosto 2024, perciò, non presta il fianco a
critiche circa il rifiuto di assumere il premio dell’assicurazione domestica
per il 2024, la fattura __________ del 30 gennaio 2024, i contributi personali
per i periodi 1° luglio - 30 settembre 2023 e 1° ottobre - 31 dicembre 2023 e
le prestazioni mediche/farmaceutiche non rimborsate da __________ e conteggiate
il 21 dicembre 2023 e il 18 gennaio 2024.
2.14.2
La
decisione su reclamo del 13 agosto 2024 nemmeno è censurabile nella misura in
cui ha confermato i provvedimenti del 3 e del 10 aprile 2024 (cfr. doc. 617;
624).
Il
TCA, a tale proposito, rileva, da un lato, che siccome, come visto ai consid.
2.12
e 2.13., era esigibile dall’insorgente che alloggiasse presso una casa
d’accoglienza per un breve lasso di tempo mentre si organizzava per il rientro
nel suo Paese d’origine, rettamente l’amministrazione ha deciso il 3 aprile
2024.
di garantirle la permanenza presso __________, che disponeva tra l’altro
anche di una camera singola (cfr. consid. 2.12.), dal 28 marzo al 15 aprile
2024.
Dall’altro,
che parimenti a giusta ragione l’USSI ha annullato la decisione del 3 aprile
2024, considerato che la ricorrente, il 4 aprile 2024 è tornata ad abitare
nell’appartamento di __________ grazie alla somma di fr. 3'900.-- ricevuta da
amici con la quale a inizio aprile 2024 ha pagato le pigioni insolute (cfr.
doc. 661; consid. 1.7.; Decreto 42.2024.25-31 del 30 settembre 2024).
2.15
Infine
con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. A7) l’USSI ha
respinto il reclamo interposto da RI 1 il 27 maggio 2024 (cfr. doc. 962;
consid. 1.8.) contro il provvedimento del 23 maggio 2024, con cui le era stato
negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr. doc. 661; consid.
1.7.; 1.8.).
Al
riguardo giova nuovamente ricordare che la ricorrente non dispone di un permesso valido dalla fine del
mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.2.-1.4.; 1.16.; 2.8.; 2.11.; STF
2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate 2C_204/2017 del 12
giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C_916/2022 del 30 novembre
2022.
consid. 4.2.).
Alla
medesima è stato, altresì, fissato un termine ultimo per lasciare la Svizzera
scadente il 15 gennaio 2021, rispettivamente il 22 gennaio 2023, quest’ultimo
ribadito il 14 marzo 2024, con la precisazione che, in caso di mancato
ottemperamento dell’ordine di partenza, l’Ufficio si sarebbe riservato la
facoltà di valutare l’emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale
la carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt.76
segg. LStrl e una proposta di divieto di entrata (cfr. doc. 462; consid. 2.8.).
Con
decisione del 21 agosto 2024 la Segreteria della migrazione SEM ha, infatti,
pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di entrata in Svizzera e nel
Lichtenstein (senza autorizzazione della SEM) valido per due anni dalla data di
partenza, puntualizzando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo
(cfr. doc. III1; consid. 1.15.).
Ne discende che, a prescindere
dalle considerazioni dell’insorgente riguardanti il diritto penale e, dunque,
pure dal principio della presunzione di innocenza (cfr. doc. I pag. 6; consid.
1.14.), il suo soggiorno in Svizzera non è autorizzato dal profilo del diritto
amministrativo da quasi dieci anni.
Lo stato di salute della
ricorrente, del resto, non costituisce alcun ostacolo insormontabile a un suo
trasferimento in Italia, nemmeno dal punto di vista delle cure sin qui ricevute,
ritenuto che i medici curanti, Dr. med. __________, __________, __________,
interpellati dall’USSI, hanno risposto affermativamente alla domanda volta a
sapere se “le cure prestate in Svizzera a RI 1 sono cure garantite anche
all’estero (Italia)” (cfr. doc. 515; 527; 531; 546; 551).
La Dr. med. __________ della
Clinica di __________ ha dichiarato di non poter rispondere a tale richiesta
(cfr. doc. 542-543).
In
relazione a un eventuale peggioramento a causa del cambiamento di Paese e di
medico (cfr. doc. 535; 546; 551), che il Dr. med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, ha ad ogni modo descritto come soltanto possibile,
va osservato che, conformemente a quanto statuito antecedentemente (cfr.
consid. 2.11.), i sanitari non hanno escluso che possa essere fatto fronte a un
possibile aggravamento tramite terapie che possono essere impartite anche in
Italia.
In
merito a eventuali problematiche connesse all’integrazione si rinvia a quanto
indicato al consid. 2.11., ribadendo comunque che la SEM, il 21 agosto 2024 (cfr.
doc. III1), ha puntualizzato che i problemi di salute invocati dall’insorgente “possono
essere curati in Italia, Paese dell’Unione Europea che dispone di strutture
sanitarie simili alla Svizzera” (al riguardo cfr. pure STF 2C_458/2023 del
7.
febbraio 2024 consid. 5.4.3., citata al consid. 2.11.).
Va, pure, segnalato che con
giudizio STF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3 l’Alta Corte, in
relazione al caso di una cittadina italiana di 70 anni (la ricorrente, in casu,
è molto più giovane, essendo nata nel 1985), ha sottolineato che “come indicato dal Tribunale cantonale la ricorrente
non presenta uno stato di salute incompatibile con un suo rientro in Italia,
dove peraltro potrebbe essere curata per i suoi asseriti problemi di salute”.
L’art. 32 della Costituzione
italiana sancisce, d’altronde, che la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Deve,
inoltre, essere considerato che l’art. 12 Cost. si limita a impedire che una
persona sia ridotta alla mendicanza e
alla vita sulla pubblica via (cfr. STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid.
5.1., pubblicata in DTF 150 I 6; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; STF 8C_46/2015 del 4
febbraio 2015 consid. 6).
Nel
caso di specie, la ricorrente - nonostante il 12 marzo 2024 fosse stata
sfrattata dall’appartamento di __________, dopo che nei suoi confronti, il 15
febbraio 2024, il Pretore di __________ aveva convalidato l’istanza di
espulsione, e trasferita dall’USSI, che ne garantiva il pagamento, a __________
e in seguito presso __________ (cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid.
1.10.; 2.6.), così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia -
è tornata a vivere nell’appartamento di __________, saldando le pigioni
arretrate grazie alla somma di denaro di fr. 3'900.-- ricevuta da terzi a
inizio aprile 2024 e rinunciando all’aiuto d’urgenza riconosciutole
dall’amministrazione tramite la presa a carico dei costi dell’alloggio
collettivo presso la struttura __________ (cfr. consid. 1.7.; 2.14.; decreto
42.2024.25-31 del 30 settembre 2024 consid. 2.6.; decreto 42.2024.20 dell’8
luglio 2024 consid. 2.6.; doc. III).
La medesima, poi, se, da un lato,
ha indicato che dal mese di settembre 2024 avrebbe dovuto lasciare nuovamente
l’abitazione di __________ a seguito di una nuova procedura per pigioni
insolute (cfr. doc. A9 inc. 42.2024.20; doc. I; consid. 1.14.), dall’altro, ha
asserito di essersi servita della somma di fr. 1'500.-- ricavata dalla vendita
del proprio autoveicolo per pagare il deposito dei propri effetti personali,
invece, di utilizzarla per il proprio mantenimento o meglio per rientrare in
Italia, suo Paese d’origine, come ordinatole dalla Sezione della popolazione.
In
simili condizioni RI 1 non presenta, dunque, una situazione di indigenza tale
da ridurla alla mendicanza, non risultando completamente priva di qualsiasi
mezzo finanziario o in natura atto a permetterle di superare il periodo fino
alla decisione di merito (cfr. STF 8C_409/2024 del 14 agosto 2024 consid. 3).
Ella può, d’altronde, contare, in particolare, sull’aiuto di terzi per spese
non di prima necessità, come dimostrato nella primavera 2024, quando ha saldato
le pigioni arretrate dell’appartamento di __________ - da cui era già stata
sfrattata - grazie alla somma di denaro di fr. 3'900.-- ricevuta da terzi a
inizio aprile 2024.
La
circostanza che la ricorrente debba, se del caso, restituire le somme ricevute
da terzi (cfr. doc. 278) è irrilevante ai fini della soluzione della concreta vertenza,
ritenuto che l'applicazione del principio di sussidiarietà, vigente sia
nell’ambito dell'aiuto sociale cantonale sia in quello dell'aiuto in situazioni
di bisogno secondo l'art. 12 Cost., non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente, rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito
(cfr. consid. 2.7.).
Si ricorda, infine, che l’aiuto l’emergenza
ai sensi dell’art. 12 Cost. ha per definizione unicamente un carattere
transitorio (cfr. STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1., pubblicata in
DTF 150 I 6), aspetto in merito al quale la stessa è già stata edotta (cfr. STCA
42.2023.48
del 25 marzo 2024 consid. 2.7.; STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023
consid. 2.13.).
Stante quanto precede la decisione
su reclamo del 14 agosto 2024 deve essere confermata.
2.16
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA
enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024 consid.
2.11.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del
29.
settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid.
2.10
e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF,
congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,
8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.
2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2024.25, 42.2024.26;
42.2024.27; 42.2024.28; 42.2024.29; 42.2024.30 e 42.2024.31 sono congiunte.
2 Il ricorso del 2 settembre 2024
contro le decisioni su reclamo datate 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024, in
quanto ricevibile, è respinto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti