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Decisione

42.2024.33

USSI annullato contratto socio-professionale (1°.4.24-31.3.25) poiché interessata firmato con riserva e inflitta sanzione di fr. 300 per 3 mesi. Ric. non dimostrato necess. collaborazione. Sanzione eccessiva. Ridotta a fr. 100 per 3 mesi e va sottoposto nuovo contr. NO ripet. e GP per proced.reclamo

4 novembre 2024Italiano55 min

concesso di apporre sul contratto l'aggiunta con riserva. Si ribadisce che la ricorrente,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.33

rs

Lugano

4 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 9 settembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1968 e al beneficio

di prestazioni assistenziali dal mese di luglio al mese novembre 2003 e

dall’ottobre 2011 ad oggi per complessivi fr. 344'936.-- (cfr. doc. 2-26; 249;

III pag. 2), nel mese di gennaio 2024, allorché stava per scadere - a fine di

quel mese - il contratto di inserimento socio-professionale valido allora, ha

richiesto un nuovo contratto (cfr. doc. 154; 152).

1.2. Il 5 febbraio 2024 l’Ufficio del

sostegno e dell’inserimento (USSI) ha convocato RI 1 presso gli uffici

dell’amministrazione per la data del 14 febbraio 2024 (cfr. doc. 149).

1.3. Il 25 marzo 2024 ha inoltrato al

TCA un ricorso per denegata giustizia nei confronti dell’Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento (in seguito USSI), limitandosi ad allegare due

messaggi di posta elettronica del 12 e del 13 marzo 2024 (cfr. doc. 146).

A seguito della richiesta di

completare il ricorso da parte del presidente del TCA (cfr. doc. 156),

l’interessata, il 27 marzo 2024, ha precisato di avere espresso con messaggio

di posta elettronica del 22 gennaio 2024, da una parte, la propria

disponibilità a svolgere un’attività di utilità pubblica (AUP), visto che il

relativo contratto, allora valido, era scaduto il 31 gennaio 2024. Dall’altra,

la richiesta di quindi concludere un nuovo contratto dal 1° febbraio 2024 per

12 mesi.

L’insorgente ha rilevato di aver

ribadito il 30 gennaio 2024 che, indipendentemente se una AUP venga attività o

meno, il contratto può essere sottoscritto quando il beneficiario conferma di

essere disposto a effettuare un’attività d’inserimento e di avere trasmesso le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024

pubblicate sul bollettino ufficiale delle leggi nr. 41 del 22 dicembre 2023

(punto 2.2 supplementi di integrazione).

La medesima ha poi puntualizzato

di avere riconfermato la propria disponibilità durante l’incontro e che la

caposervizio e la consulente non hanno saputo rispondere o non potevano fornire

informazioni in merito alle domande da lei poste in base alle esperienze

vissute durante le attività di utilità pubblica (cfr. doc. 148).

1.4. Il 15 aprile 2024 l’USSI ha inviato

a RI 1 un nuovo contratto di inserimento socio-professionale con validità di

dodici mesi dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, in cui è stato indicato che la

beneficiaria è ritenuta inseribile in un percorso di inserimento

socio-professionale e che la scelta del percorso e delle relative misure è di

competenza degli uffici della Sezione del servizio sociale (SdSS), come pure

che l’attivazione di ogni misura presuppone la sottoscrizione di un contratto

di collaborazione fra la beneficiaria e l’organizzatore incaricato dalla SdSS,

che stabilisca modalità e condizioni (cfr. doc. 140).

Dal

“Contratto di inserimento socio-professionale” in questione, in effetti,

risulta:

" (…) Sulla

base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale,

familiare, lavorativa e di salute il beneficiario è ritenuto inseribile in un

percorso di inserimento socio-professionale. Tutte le attività di inserimento

hanno l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di un’autonomia sociale e

un’indipendenza professionale. Si differenziano 3 percorsi principali:

-

Percorso professionale: attuazione pratica delegata agli

Uffici Regionali di collocamento (URC) della Sezione del lavoro (SdL) – DFE,

programma della durata di 12 mesi

-

Percorso in formazione: misure pluriennali di sostegno

all’ottenimento di competenze professionali elaborate in collaborazione con la

Divisione della FORMAZIONE Professionale (DFP) – DECS

-

Percorso sociale: misure di inserimento transitorie e

misure di accompagnamento atte allo sviluppo di relazioni sociali, alla

strutturazione del tempo e all’allenamento ad un ritmo di attività che permetta

un futuro inserimento professionale.

La scelta del percorso e delle relative misure è di competenza

degli uffici della SdSS e tiene conto della situazione, della motivazione e

delle esperienze pregresse del beneficiario. L’attivazione di ogni misura presuppone

la sottoscrizione di un contratto di collaborazione fra il beneficiario e

l’organizzatore incaricato dalla SdSS, che stabilisca modalità e condizioni.

(…)” (Doc. 141 p.to 1)

Al p.to 2, concernente il diritto

a prestazioni speciali (art. 31a cpv. 2 lett. c della Legge sull’assistenza

sociale - Las), il contratto enuncia in particolare che in aggiunta alle

prestazioni ordinarie, dalla prima attivazione in poi e per l’intera durata del

contratto, è riconosciuto il diritto ad un supplemento di integrazione

vincolato alla partecipazione attiva, per il percorso di inserimento

professionale di fr. 100 al mese e di fr. 300 durante il periodo di attivazione

in misura (importi non cumulabili), per il periodo di inattività fra misure o

fase motivazionale di fr. 100 al mese, per il percorso d’inserimento in

formazione e sociale di fr. 300 al mese. Per le misure di accompagnamento “Accanto”

non è previsto alcun supplemento di integrazione.

Nelle “disposizioni finali” al

p.to 4 è specificato che il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente

alla SdSS i cambiamenti che intervengono nella sua situazione personale,

familiare e finanziaria, che il beneficiario prende atto che è tenuto a fornire

tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle misure di inserimento

socio-professionali e che il beneficiario autorizza inoltre la SdSS e gli

uffici dell’amministrazione cantonale con cui collabora nel campo

dell’inserimento socio-professionale, segnatamente la SdL, la DFP e tutti gli

organizzatori di misure, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a

trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, compresa la

copia degli atti pertinenti alla realizzazione della misura d’inserimento, alla

gestione del caso e alla determinazione del diritto alle prestazioni (cfr. doc.

140).

RI 1, 16 aprile 2024, ha

sottoscritto il contratto “con riserva” (cfr. doc. 140-141).

1.5. Il 19 aprile 2024 l’USSI ha,

quindi, inviato uno scritto all’interessata, con il quale, dopo aver evidenziato,

da una parte, il tenore dell’art. 9a Reg.Las concernente la riduzione,

sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali,

dall’altra, che l’Ufficio le ha trasmesso il contratto unicamente per farvi

apporre la sua firma quale accettazione dello stesso, senza la possibilità di

inserirvi modifiche e/o aggiunte, le ha assegnato un termine di dieci giorni

per presentare osservazioni (cfr. doc. 138-139).

RI 1, il 22 aprile 2024, ha

asserito in buona sostanza che il testo normativo indicato dall’amministrazione

non contempla il divieto per il beneficiario di formulare le proprie

osservazioni (cfr. doc. 137).

1.6. Con sentenza 42.2024.9 del 29

aprile 2024 il presidente del TCA ha ritenuto il ricorso per denegata giustizia

del 25/27 marzo 2024 (cfr. consid. 1.3.) irricevibile, in quanto RI 1, avendo

il 16 aprile 2024 ricevuto dall’USSI quanto inizialmente richiesto nel gennaio

2024, e meglio un nuovo contratto di inserimento valido per un anno che precisa

che l’attivazione di una misura presuppone la sottoscrizione di un ulteriore

contratto di collaborazione con l’organizzatore incaricato dalla SdSS (cfr.

consid. 1.4.), non presentava un interesse degno di protezione pratico e

attuale all’emissione di una decisione che motivasse il rifiuto di sottoporle

un contratto prima dell’attivazione di un percorso di inserimento.

Inoltre non risultava essere stata

ancora emessa una decisione riguardo all’aggiunta “con riserva”.

L’insorgente stessa, il 24 aprile 2024, aveva del resto anticipato che

l’amministrazione “si esprimerà nei prossimi giorni se considererà il

contratto valido” nonostante sia stato firmato “con riserva” (cfr. doc.

121).

1.7. Il 2 maggio 2024 l’USSI ha emesso

una decisione con cui ha statuito che, considerate le restrizioni imposte

(aggiunta della clausola “con riserva” in calce alla firma) il contratto

socio-professionale per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 non era

valido e veniva pertanto annullato (cfr. doc. 92).

1.8. Con ulteriore decisione del 2

maggio 2024 l’amministrazione ha applicato a RI 1 una sanzione di fr. 300 per

tre mesi a far tempo dal mese di giugno 2024, avendo con il suo comportamento

(sottoscrivendo il contratto d’inserimento socio-professionale con l’aggiunta

della clausola “con riserva”), senza giustificati motivi, “compromesso

/ reso impossibile l’esecuzione / lo scopo di una misura di inserimento”

(cfr. art. 9a lett. g Reg.Las; doc. 112-113).

1.9. Inoltre con decisione del 31 maggio

2024 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di

fr 2'281 per il mese di giugno 2024, specificando che l’importo di fr. 300 di

tale somma corrispondeva a “trattenuta per sanzione” (cfr. doc. 86).

1.10. A seguito dei reclami interposti da RI

1 il 3 maggio 2024, personalmente, contro i provvedimenti del 2 maggio 2024

(cfr. doc. 109; consid. 1.7; 1.8.) e il 17 giugno 2024 tramite l’avv. __________

contro la decisione del 31 maggio 2024 (cfr. doc. 61; consid. 1.9.), l’USSI, il

9 settembre 2024, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha

confermato le proprie precedenti decisioni.

Al riguardo l’amministrazione ha

rilevato:

" (…) Alla

reclamante, beneficiaria di prestazioni assistenziali dal mese di luglio 2007, è

ben noto di dover far tutto il possibile per procurarsi con le proprie forze i mezzi

indispensabili alla sua sopravvivenza. Non vi è alcun dubbio che la signora RI

1 ha firmato il contratto di inserimento socio-professionale, tuttavia ella ha

deciso di apporvi una clausola non prevista dallo stesso. In effetti

aggiungendo al contratto d'inserimento sociale del 15 aprile 2024 "con

riserva" dopo la firma apposta in calce, ha introdotto ulteriori

condizioni e modifiche - estranee alla funzione e al contenuto di tale

contratto - che permettono di sottoporre alla sua libera decisione la scelta se

svolgere o meno una misura prevista, ciò che è contrario alla legge e non

corrisponde alla volontà dell'USSI.

Con scritto del 22 aprile 2024 l'assistita non ha fornito delle

valide giustificazioni, ella ha unicamente sostenuto che "sul contratto

AUP e la legge che lei ha richiamato non prevede il divieto che

il beneficiario esprima le sue osservazioni". Nemmeno quanto da lei

indicato in sede di reclamo o dal suo rappresentante costituiscono delle valide

giustificazioni. Anzi, se è pur vero che quanto indicato dal rappresentante

legale è corretto “Si osserva che nei precedenti contratti

d'inserimento professionale firmati rispettivamente segnatamente in data 28.10.2015;

27.10.2016; 30.10.2017, 29.11.2018 così come il contratto del 2023, la qui

reclamante aveva già espresso delle riserve senza che ciò

comportasse alcuna richiesta di spiegazioni né tantomeno sanzioni, avvertimenti

o provvedimenti di alcun tipo" è altrettanto vero però che già nel procedimento

di fronte al Tribunale cantonale delle assicurazione (sentenza 42.2017.32 del 4

settembre 2017) l'USSI aveva rimproverato all'interessata di aver apposto sul

contratto la dicitura "con riserva" e che un simile comportamento non

poteva essere tollerato.

L'interessata era dunque ben consapevole di non dover nuovamente

modificare unilateralmente il contratto, e dunque di non apporre di fianco alla

firma la dicitura "con riserva".

Si rileva inoltre che con sentenza 42.2024.9 del 29 aprile 2024 il

Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva osservato che "Per quanto

attiene alla possibilità di apporre nel contratto di inserimento

socio-professionale del 15 aprile 2024 l'aggiunta "con

riserva" (cfr. doc. C3), va osservato che tale questione

esula dalla presente vertenza (…). A titolo abbondanziale giova

in ogni caso evidenziare che con sentenza 42.2019.32 de dicembre 2019 il TCA ha

stabilito che a ragione USSI, a causa delle

restrizioni imposte da RI 1 al contratto di inserimento professionale (ossia

l'avere negato l'autorizzazione, segnatamente, a datori di lavoro, medici assicurazioni

e agli organi ufficiali di fornire agli organi competenti

tutte le informazioni necessarie all'adempimento del compito legale loro affidato,

rispettivamente all'USSI e all'URC di trasmettersi vicendevolmente

tutte le informazioni necessarie, se non previo suo consenso e

l'avere firmato il contratto di inserimento professionale con riserva),

non aveva attivato la collaborazione URC-USSI

e non aveva quindi posto in vigore il contratto."

Con il suo agire la signora RI 1 ha pertanto violato il suo

obbligo di collaborare e di ridurre il danno.

In merito alla contestazione della reclamante circa l'entità della

stessa, contrariamente a quanto indicato “si contesta comunque l'entità

della sanzione irrogata. In effetti essa è totalmente

disproporzionata in quanto ai sensi della Direttiva Servizio prestazioni

USSI si tratta della massima sanzione applicabile (ovvero CHF

300.- al mese di decurtazione per tre mesi). Tant'è vero che in questi casi è

addirittura previsto un colloquio OSA/consulente URC per valutare l’idoneità

dell’inserimento professionale (il che non è avvenuto nella fattispecie

che ci occupa)", in base alla disposizione dell'USSI l'atteggiamento

tenuto dall'interessata costituisce un comportamento grave.

Considerato tutto quanto sopra si giustifica la sanzione applicata

alla signora RI 1 che è adeguata e proporzionata.

La decisione di sanzione del 2 maggio 2024 è pertanto confermata.

Considerato dunque che l'interessata, inserendo una clausola

estranea al contratto ha compromesso lo scopo del contratto stesso, l'USSI non

lo ha ritenuto più valido ed ha emesso la decisione del 2 maggio 2024,

annullandolo.

La decisione del 2 maggio 2024 con la quale l'USSI ha annullato il

contratto di inserimento è pertanto corretta e va confermata.

Il reclamo del 3 maggio 2024 contro le decisioni del 2 maggio 2024

è respinto.

Fatti

I.

Per quanto concerne la contestazione dell'interessata contro la

decisione del 31 maggio 2024, nella quale l'USSI ha trattenuto l'importo di CHF

300.- in applicazione della decisione del 2 maggio 2024, si rileva che l'art.

9a cpv.4 prevede che il reclamo contro la decisione di sanzione non ha effetto

sospensivo.

La signora RI 1 ha inoltrato regolare reclamo contro la decisione

di sanzione del 2 maggio 2024 ma correttamente l'USSI, non essendo dato

l'effetto sospensivo, ha proceduto a trattenere, a partire dal mese di giugno

2024, l'importo di CHF 300.- a valere quale sanzione.

Considerato quanto sopra, il reclamo del 17 giugno 2024 con il

quale la reclamante ha chiesto l'annullamento della decisione del 31 maggio

2024 e la concessione dell'effetto sospensivo è respinto. (…)” (Doc. I pag.

6-7)

L’USSI ha, altresì, respinto la domanda

di gratuito patrocinio, visto che il reclamo non presentava probabilità di

esito favorevole e l’intervento straordinario di un legale non era necessario

(cfr. doc. A pag. 7-8).

1.11. Contro la decisione su reclamo del 9

settembre 2024 RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, chiedendo

l’annullamento della stessa, l’indennizzo quale gratuito patrocinio della spesa

del legale di fr. 1'198.90, la restituzione di fr. 900 sottratti dalle

prestazioni assistenziali, la riattivazione del contratto di inserimento e il

versamento dei supplementi di fr. 100 al mese da aprile 2024 (cfr. doc. I pag.

2).

A sostegno della propria pretesa

ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…) La

ricorrente contesta la decisione dell'USSI in quanto priva di fondamento e

incongruente. A pagina 2 viene erroneamente riportato che l'insorgente è a

beneficio dell'assistenza dal luglio 2007.

Le decisioni vanno circostanziate richiamando le basi legali, la

dottrina e casi concreti a sostegno. Lo scopo è rendere in modo inequivocabile

la ragione della decisione alla ricorrente.

L'USSI afferma che la firma con l'aggiunta "con riserva"

costituisce una modifica unilaterale del contratto. Questa premessa presuppone

che il beneficiario non è "autorizzato" ad esprimere le sue esigenze.

Una simile condizione di imposizione e non di contrattazione va contro il ruolo

di questo Ufficio nel promuovere una certa autonomia da parte dei beneficiari.

In questa dinamica non serve un contratto, che presume la concordanza tra le

parti, bensì solo regole fisse nella legge. Per contro l'USSI non ha fornito la

benché minima spiegazione in quale portata il contratto sarebbe compromesso e

neppure fornito almeno un esempio di un caso reale. Non risulta nella legge e

né sul contratto il divieto al beneficiario di poter esporre delle

osservazioni. Una libertà di espressione che viene soppressa o ridotta fintanto

non sia all'USSI sconveniente non è compatibile con lo Stato di diritto.

L'USSI si è limitato a richiamare la sentenza 42.2019.32 del 4

dicembre 2019 di questo Tribunale che dava ragione alle sue decisioni soventi

discutibili. Si dimentica che i contratti firmati con riserva negli anni 2015,

2016, 2017, 2018, 2023 e tutt'ora non ha ravvisato oggettivamente alcun

impedimento nella sua esecuzione. Il 2 novembre 2020 la ricorrente aveva

denunciato l'USSI alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la

trasparenza (CCPDT) per le ripetute violazione della privacy della ricorrente.

Questa Commissione ha appurato alcune clausole discutibili del contratto di

inserimento sullo svincolo dei dati privati a terzi senza l'esplicito consenso

della titolare.

La denuncia è stata accolta. Malgrado la pronuncia, l'USSI

persiste spregiudicatamente in ignorare un diritto fondamentale dell'uomo che

va tutelato.

Per quanto riguarda la sanzione di CHF 300.00 per tre mesi per

"grave comportamento" inflitta ai sensi dell'art.9a, lett. g) RLas,

la ricorrente ricorda che l'USSI non ha mai suggerito programmi di inserimento

alla ricorrente e tal meno espresso sull'idoneità o meno per una misura. È

stata sempre l'iniziativa spontanea della ricorrente di voler partecipare a

queste proposte di inserimento. Ciò tuttavia, non va confuso che la ricorrente

sia disposta o obbligata a seguire i percorsi a qualunque condizione e in posti

poco consoni, dove l'USSI stessa non sempre conosce gli organizzatori. (…)”

(Doc. I)

1.12. L’USSI, nella risposta del 7 ottobre

2024, ha chiesto di respingere il ricorso, puntualizzando, da un lato, che

effettivamente vi è stato un errore di battitura, nel senso che l’insorgente ha

beneficiato di prestazioni assistenziali, in un primo periodo, da luglio a

novembre del 2003 e non del 2007.

Dall’altro:

" (…)

5.

Contrariamente a quanto indicato dalla

ricorrente, l’USSI ha motivato per quali ragioni alla signora RI 1 non è

concesso di apporre sul contratto l'aggiunta con riserva. Si ribadisce che la ricorrente,

aggiungendo al contratto d'inserimento sociale del 15 aprile 2024 "con

riserva" dopo la firma apposta in calce, ha introdotto ulteriori

condizioni e modifiche - estranee alla funzione e al contenuto di tale

contratto - che permettono in sostanza di sottoporre alla sua libera decisione la

scelta se svolgere o meno una misura prevista, ciò che è contrario alla legge e

non corrisponde alla volontà dell'USSI. Si ricor-da all'interessata che ella

deve fare tutto il possibile per procurarsi con le proprie forze i mezzi

indispensabili alla sua sopravvivenza e non può permettersi di scegliere un

impiego piuttosto che un altro solo in base alle proprie preferenze.” (cfr.

doc. III)

1.13. Il 9 ottobre 2024 la ricorrente ha presentato

delle osservazioni (cfr. doc. V) che sono state trasmesse senza indugio alla

parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI).

1.14. L’USSI, il 22 ottobre 2024, su richiesta

di questo Tribunale, ha prodotto il contratto di inserimento

socio-professionale valido dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 sottoscritto

dall’insorgente il 7 febbraio 2023 (cfr. doc. VII + 1).

Il doc. VII con il relativo

allegato è stato inviato alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Il

TCA rileva, innanzitutto, che nel

ricorso e nelle osservazioni del 9 ottobre 2024 l’insorgente, affermando che

l’amministrazione non ha fornito “alcuna esplicita motivazione, base legale,

dottrina, direttive interne, casi concreti” a giustificazione del proprio

agire, ha fatto valere la violazione dell’obbligo di motivare la

decisione su reclamo del 9 settembre 2024, e quindi una lesione del diritto di

essere sentito da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I; V).

Il diritto di essere sentito, di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una

decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi

sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale

obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri

decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione

che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e

all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr.

8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023

consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021

del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid.

4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15

aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15

febbraio 2011 consid. 3.2.).

Inoltre, purché la comprensione

non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere

implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

Nella

presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,

questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione su reclamo del 9 settembre 2024, atteso che da quest’ultima, nella

quale è peraltro stato fatto riferimento all’art. 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las

(cfr. consid. 2.3.), emergono chiaramente le ragioni per le quali l’USSI ha applicato

alla ricorrente una sanzione di fr. 300.-- da dedurre dalle prestazioni

assistenziali correnti della durata di tre mesi, e meglio poiché, aggiungendo nel

contratto di inserimento socio-professionale la clausola “con riserva”

alla sua firma, senza valide giustificazioni ed essendo ben consapevole di non

dovere rivedere unilateralmente il contratto e di dover procurarsi con le

proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, la medesima ha

introdotto una modifica che permette di sottoporre alla sua libera decisione la

scelta se svolgere o meno una misura, ciò che è contrario alla legge e non

corrisponde alla volontà dell’amministrazione. La parte resistente ha, altresì,

specificato che con il comportamento da lei adottato l’insorgente ha violato il

suo obbligo di collaborare e di ridurre il danno (cfr. doc. A; III).

Del resto la ricorrente ha potuto

rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi

confronti e ha potuto contestarla in dettaglio dinanzi a questo Tribunale (cfr.

doc. I; consid. 1.11.).

Pertanto

la decisione su reclamo del 9 settembre 2024 non risulta carente nella

motivazione.

2.2. Il

Capitolo IIA della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) è

dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto

d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e

associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro

(art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni

assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).

Il

contratto di inserimento è regolato all'art. 31a Las:

"

1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto

alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.

2Se è

fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione

assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che

contiene:

a) gli elementi utili per descrivere

la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e

abitativa degli interessati;

b) la definizione del progetto di inserimento;

c) le facilitazioni che possono essere

offerte per la realizzazione del progetto;

d) lo scadenzario delle modalità e

delle attività per la realizzazione del progetto.

3Trascorsi

tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità

amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni,

può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di

rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5."

L'oggetto

del contratto è così definito all'art. 31b Las:

"

Il progetto di inserimento,

definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:

a) attività d’utilità pubblica in

un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;

b) attività o stages d’inserimento

professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni

professionali;

c) periodi formativi finalizzati

all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;

d) azioni destinate a favorire il ricupero di una

capacità lavorativa;

e) azioni destinate a favorire il

ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.

La

collaborazione è così regolata all'art. 31c Las:

"

1Il contratto di inserimento sociale professionale è

sottoscritto con l’unità amministrativa designata.

2Per

l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi

pubblici e privati interessati."

L'art.

31d Las precisa le condizioni che il beneficiario deve rispettare:

"

1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali

l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento

definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.

2La prestazione

assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è

prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento

definito dall’art. 31a.

3Se il

programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la

prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.

4Se il

contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla

sua revisione.

5Se

l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può

essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23.

6La

prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo

contratto."

L'art.

31e Las stabilisce che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da

attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della

prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal

calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento",

mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento

delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del

contratto".

Infine,

l'art. 31g Las prescrive che:

"

1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di

formazione, stages e altre azioni.

2Esso può

chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di

organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento."

I

dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento

sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2013.

Secondo

l'art. 2 Reg.Las l'USSI e l’URAR (Ufficio dei

richiedenti l'asilo e dei rifugiati) sono competenti per sottoscrivere il

contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare

le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni

assistenziali (lett. e).

L'art.

2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento

professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione

pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti

sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)"

(cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al

singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate

all’USSI" (cpv. 2).

L'art.

2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello

Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e

dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed

organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la

ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si

avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per

l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento

professionale" (cpv. 2).

Le

condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e

sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:

"

1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per

sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.

2In questa

valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione

lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione

famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di

un’attività lavorativa.

3Qualora

dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di

incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni

necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero

adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."

Quali

prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi

in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge

federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità

per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e

i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).

Secondo

l'art. 8d Reg.Las l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento

professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso

un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo,

segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende

tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la

disoccupazione.

L'art.

8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito

si interrompe segnatamente quando:

a)

c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;

b)

l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;

c)

se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure

intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;

d)

non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni

assistenziali.

L'art.

8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale

le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las"

(cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni

destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero

o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di

pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di

diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv.

2).

2.3. L’art. 23 cpv. 2 Las enuncia che

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1

lett. g Reg.Las il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura

d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne

ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto

sospensivo.

2.4. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio

2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:

" 1 Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale

delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può

interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un

massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione

del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla

decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del

caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,

le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze

ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza

dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le

ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una

restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al

30%.”

Dalle relative spiegazioni, in

merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di

ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre

verificare se:

-

la manchevolezza giustifica una sanzione;

-

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei

e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

-

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione

del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata

individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per

ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,

sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

-

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone

coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e

sui giovani adulti;

-

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare

attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del

forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente

l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto

sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto

sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni

complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla

Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il

calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di

esecuzione e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una

determinata percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”

2.5. Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura

delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale

Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine

entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um

eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen). “

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al

consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Considerandi

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,

die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-

und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In

effetti le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2

maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;

STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;

STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,

pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.6

L’USSI, con decisione su reclamo

del 9 settembre 2024, ha confermato i provvedimenti del 2 e del 31 maggio 2024.

Il 2 maggio 2024

l’amministrazione, da una parte, ha annullato il contratto socio-professionale

relativo al periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, sottoscritto da RI 1

il 16 aprile 2024, in quanto quest’ultima, avendo aggiunto alla propria firma

la precisazione “con riserva” (cfr. doc. 140-141), ha imposto delle

restrizioni che non rendono valido il contratto (cfr. doc. 92; consid. 1.7.).

Dall’altra, ha inflitto

all’insorgente una sanzione di fr. 300 per tre mesi dal mese di giugno 2024,

poiché, sottoscrivendo il contratto d’inserimento socio-professionale “con

riserva”, ha

compromesso / reso impossibile l’esecuzione / lo scopo

di una misura di inserimento senza giustificati motivi (cfr. doc. 112-113;

consid. 1.8.).

Inoltre l’USSI, con decisione del

31.

maggio 2024, concernente la prestazione assistenziale ordinaria spettante

alla ricorrente nel mese di giugno 2024 di fr 2'281, ha decurtato tale importo

della somma della sanzione, ossia di fr. 300 (cfr. doc. 86; consid. 1.9.).

L’insorgente ha contestato il

modo di procedere della parte resistente, poiché esso non promuove una certa

autonomia dei beneficiari dell’assistenza sociale. Ella ha sottolineato che la

legge e il contratto stesso non vietano di esporre le proprie osservazioni, in

virtù della libertà di espressione.

La medesima ha, poi, rilevato che

i contratti firmati con riserva negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2023 non

hanno impedito che gli stessi venissero eseguiti.

La ricorrente ha, altresì,

segnalato che nel novembre 2020 aveva denunciato l’USSI presso la Commissione

cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CCPDT) per ripetute

violazioni della privacy e che la CCPDT ha appurato che alcune clausole del

contratto di inserimento sullo svincolo dei dati privati a terzi senza

l'esplicito consenso della titolare erano discutibili (cfr. doc. I; consid. 1.11.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che

nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di

cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha

peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.8

In concreto il TCA evidenzia che la

ricorrente stessa nel mese di gennaio 2024, allorché stava per scadere - a fine

mese - il contratto di inserimento socio-professionale del febbraio 2023, ha

richiesto un nuovo contratto (cfr. doc. 154; 152; VII1; consid.1.1.; 1.3.).

Il 15 aprile 2024 l’USSI le ha,

conseguentemente, inviato un nuovo contratto di inserimento socio-professionale

con validità di dodici mesi dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 (cfr. doc. 140;

consid. 1.5.).

RI 1, 16 aprile 2024, ha,

tuttavia, sottoscritto il contratto “con riserva” (cfr. doc. 140-141),

benché dovesse essere cognita del fatto che l’introduzione di riserve non

discusse con l’USSI nel contratto di inserimento socio-professionale al momento

della firma nell’aprile 2024 avrebbe potuto essere pregiudizievole per il buon

esito dell’attuazione dello stesso.

In effetti con sentenza

42.2019.32

del 4 dicembre 2019, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha

stabilito che a ragione l’USSI, a causa delle restrizioni imposte da RI 1 al

contratto di inserimento professionale del novembre 2018 (ossia l’avere negato

l’autorizzazione, segnatamente, a datori di lavoro, medici assicurazioni e agli

organi ufficiali di fornire agli organi competenti tutte le informazioni

necessarie all’adempimento del compito legale loro affidato, rispettivamente

all’USSI e all’URC di trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni

necessarie, se non previo suo consenso e l’avere firmato il contratto di

inserimento professionale con riserva), non aveva attivato la collaborazione URC-USSI

e non aveva quindi posto in vigore il contratto, visto che le limitazioni

inserite dall’insorgente non consentivano un’adeguata attuazione pratica di un

progetto di inserimento professionale.

Per quanto attiene ai contratti

del 2015, 2016 e 2017 firmati con riserva ma senza conseguenze sull’esecuzione

degli stessi, menzionati dalla ricorrente (cfr. doc. I), va osservato che essi

sono precedenti al giudizio 42.2019.32 del 4 dicembre 2019.

Inoltre è vero che questa Corte,

con sentenza 42.2017.32 del 4 settembre 2017, ha deciso che a torto l’USSI

aveva annullato il contratto di inserimento sociale dell’ottobre 2016 con

effetto al 31 dicembre 2016 - dopo due mesi di validità -, tra l’altro per il

motivo che la ricorrente aveva apposto delle riserve sul contratto, poiché la

medesima, a cui l’amministrazione non aveva formulato alcuna osservazione circa

le riserve espresse sul contratto d’inserimento sociale del 2015, poteva in

buona fede credere che non vi fosse pregiudizio alcuno nell’aggiungere

nuovamente tali riserve nel contratto dell’ottobre 2016.

È altrettanto vero, in ogni caso,

che nel successivo giudizio 42.2019.32 del 4 dicembre 2019 il TCA ha precisato

che dopo le obiezioni formulate nel 2016 dalla parte resistente a RI 1 in

merito all’apposizione di riserve sul contratto di inserimento sociale

dell’ottobre 2016 e dopo la sentenza 42.2017.32 che ha giustificato il suo

comportamento relativo alle limitazioni annotate sul contratto in questione, perché

fino a quel momento non le era stato rimproverato tale modo di procedere,

all’insorgente doveva risultare chiaro che in linea di principio aggiungere

delle restrizioni a un contratto e firmarlo con riserva poteva condurre a

conseguenze negative ai fini del perfezionamento dello stesso.

In simili condizioni occorre

concludere che la ricorrente, la quale beneficia dell’assistenza sociale in

modo continuativo dall’ottobre 2011, firmando nel febbraio 2024 con riserva il

contratto di inserimento socio-professionale, non ha dimostrato, in contrasto

con il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.) e con l’obbligo di

ridurre il danno che incombe ai

richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa

(cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11

dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019

del15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA

42.2018.15

del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio

2018.

consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), la

necessaria collaborazione nei confronti dell’amministrazione.

Alla medesima deve, perciò,

essere inflitta una sanzione in applicazione degli art. 31d cpv. 5 e 23 cpv. 2

Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.).

Questa Corte non ignora, in primo

luogo, che la Commissione cantonale per

la protezione dei dati e la trasparenza (CCPDT), il 12 dicembre 2022, ha emesso

una decisione con cui ha accolto, per quanto ricevibile, la denuncia presentata

il 2 novembre 2020 da RI 1 contro l’USSI chiedente l’accertamento dell’irregolarità

degli atti in relazione con il pagamento di prestazioni assistenziali speciali,

in favore direttamente dei fornitori, in violazione della riservatezza dei suoi

dati personali (cfr. doc. 75-83).

In secondo luogo, che nonostante l’insorgente

abbia firmato con riserva, il 7 febbraio 2023, anche il contratto di

inserimento socio-professionale relativo all’arco di tempo 1° febbraio 2023 -

31.

gennaio 2024 (cfr. doc. VII1), lo stesso è rimasto valido e non è stato

annullato dalla parte resistente (cfr. doc. I).

Tuttavia tali circostanze, tutto

ben ponderato, non sono tali da sovvertire l’esito della presente lite dal

profilo del principio dell’applicabilità all’insorgente di una penalità.

Infatti il giudizio della CCPDT

concerne più che altro la comunicazione al dentista curante della ricorrente da

parte di USSI di dati personali degni di protezione, come risulta anche dal

relativo dispositivo:

" 1. La

denuncia, per quanto ricevibile, è accolta.

2.

È conseguentemente

accertata la violazione della LPDP commessa dall’USSI, in relazione con la

trasmissione dei dati al medico dentista.

3.

Non si prelevano né spese né tasse di

giustizia.

4.

Contro la presente

decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dall’art.

68.

e segg. LPAmm.” (Doc. 83)

La CCPDT ha sì specificato che “le

formulazioni contenute nelle suddette convenzioni (n.d.r. convenzione di

rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali e contratto di inserimento

socio-professionale; cfr. doc. 81-82) riguardanti clausole di svincolo dal

segreto d’ufficio e/o dal segreto professionale risultano discutibili, in

quanto incompatibili con quanto stabilito dall’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPDP (n.d.r.

“Dati personali possono essere trasmessi a persone private se la persona

interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze

permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di

particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.”). Benché il

richiamo della prima convenzione agli art. 67 Las e 21 Laps, entrambe le

formulazioni esaminate appaiono eccessivamente generiche, in modo da non poter

giustificare elaborazioni di qualsiasi dato personale della persona

interessata, ritenuto in particolare come il trattamento di dati degni di

particolare protezione o di profili della personalità necessiti di un esplicito

consenso in seguito

a debita informazione della persona interessata” (cfr.

doc. 83).

Si rileva, però, benché sia

auspicabile che l’amministrazione adatti il testo delle proprie convenzioni

conformemente alle indicazioni della CCPDT, che in relazione all’applicabilità

di una sanzione il giudizio della Commissione non è dirimente.

In casu non si è, infatti, confrontati

con la comunicazione di dati personali a terzi (cfr. doc. 140-141).

Si trattava piuttosto di

autorizzare l’eventuale scambio di informazioni necessarie tra le figure

coinvolte nei percorsi socio-professionali, per cui l’insorgente avrebbe dovuto

semmai essere più specifica nel manifestare, se del caso, un eventuale dissenso

alla trasmissione di determinati dati, invece di apporre in modo generico e

vago la clausola “con riserva”. Quest’ultima, invero, come espressa

dalla ricorrente nel contesto del contratto in questione poteva ad ogni modo

riferirsi anche all’eventuale percorso proposto, limitando l’efficacia

dell’inserimento socio-professionale.

Per quanto riguarda il contratto

di inserimento del 2023, giova evidenziare che la ricorrente non poteva

comunque misconoscere la chiara portata della sentenza 42.2019.32 emanata dal TCA

il 4 dicembre 2019.

La medesima non era legittimata a

credere, soltanto poiché l’USSI non aveva reagito alla sua firma con riserva

del 7 febbraio 2023, che i principi fissati da questa Corte non avessero più

valenza e che una sua imposizione di limitazioni non potesse avere conseguenze.

Non è possibile escludere, in

effetti, che la mancata reazione da parte dell’amministrazione all’aggiunta “con

riserva” sia dovuta a una svista, per cui, alla luce del giudizio

42.2019.32

emanato dal TCA, le ragioni del modo di procedere dell’USSI

avrebbero dovuto essere maggiormente indagate da parte dell’insorgente.

A quest’ultimo riguardo va puntualizzato

che, quindi, la medesima, se non in occasione del contratto di inserimento

socio-professionale del 2023, perlomeno al momento della firma di quello del

2024, avrebbe dovuto contattare l’USSI e chiedere ragguagli in merito.

2.9

L’USSI ha applicato alla ricorrente

una sanzione di fr. 300 mensile per tre mesi (cfr. doc. 112-113; consid. 1.8.).

In effetti la disposizione

interna datata 1° settembre 2021 della Sezione del sostegno sociale prevede

che, qualora un beneficiario dell’assistenza sociale con il suo comportamento

comprometta o renda impossibile l’esecuzione o lo scopo di una misura

d’inserimento, senza una valida giustificazione, debba essere comminata una penalità

di entità grave (“con conseguente valutazione se convocare l’utente per

verificare la collocabilità”; cfr. doc. 34).

Una sanzione grave corrisponde,

sempre ai sensi della disposizione interna in questione, all’importo di fr. 300

per tre mesi.

In concreto il TCA, tutto ben

considerato, ritiene che ai fini della commisurazione della sanzione debbano

comunque essere considerati, da un alto, il fatto che l’insorgente, nel

dicembre 2022, aveva comunque ricevuto una decisione da parte della CCPDT nella

quale è stato indicato che le formulazioni contenute in particolare nel

contratto di inserimento socio-professionale riguardanti clausole di svincolo

dal segreto d’ufficio e/o dal segreto professionale risultavano discutibili

(cfr. doc. 83; consid. 2.8.).

Dall’altro, la mancata reazione

alla firma “con riserva” nel contratto di inserimento

socio-professionale del febbraio 2023 (cfr. doc. VII1; consid. 2.8.).

Nel caso di specie risulta,

dunque, più conforme al principio di proporzionalità (cfr. STF 8C_38/2012 del

10.

aprile 2012 consid. 1.2.; DTF 123 V 150) una sanzione di fr. 100 per tre

mesi.

Si sottolinea che l’importo

mensile di fr. 100 nemmeno raggiunge il 10% del forfait di mantenimento che per

il 2024 corrisponde a fr. 1'031 mensili per una persona sola (cfr. Direttive

cantonali riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024;

BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 5). La sanzione si rivela, perciò, essere

ad ogni modo inferiore all’ammontare massimo ammissibile del 30% della soglia

di intervento (cfr. consid. 2.4.; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid.

2.13.).

Infine questa Corte, alla luce

delle considerazioni che precedono, considera eccessivo l’annullamento del contratto

di inserimento socio-professionale dell’aprile 2024.

All’insorgente va sottoposto un

nuovo contratto adattato a quanto statuito dalla CCPDT, che per essere attivato

dovrà essere sottoscritto dall’interessata senza apporre limitazioni

unilaterali non discusse in precedenza con l’amministrazione.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

2.11

La ricorrente ha chiesto, pure, di

essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per quanto concerne la

procedura di reclamo (cfr. doc. I).

Nella procedura di reclamo

dinanzi all’USSI la medesima era rappresentata dall’avv. __________ dal 16

maggio al 17 giugno 2024 (cfr. doc. 84).

La decisione su reclamo avrebbe

dovuto, altresì, accogliere parzialmente le censure dell’insorgente (cfr.

consid. 2.9.).

L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assistenza

sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las

prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate

ripetibili.

Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe

potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se

risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata

in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile

2015.

consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

4.

ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA

38.2009.62

del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre

2004.

consid. 2.17.).

La

nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre

situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione

può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Con

sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il

Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che

l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione

non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali

conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di

procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di

opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate

unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di

soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,

n. 85).

Al riguardo cfr. STCA 42.2021.11

del 21 giugno 2021; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.

2.12

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N.

7.

pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente

è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in

cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1

con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di

un avvocato durante la procedura di opposizione o di reclamo dipende

esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2.,

pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2

febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21

gennaio 2020 consid. 6.2.).

In casu la questione di sapere se

la ricorrente dovesse essere sanzionata per la mancata collaborazione in

relazione alla conclusione di un nuovo contratto di inserimento

socio-professionale nell’aprile 2024, nonché la problematica relativa

all’annullamento di quest’ultimo non costituiscono un difficile tema giuridico

da chiarire.

Non si giustifica, quindi,

l’assistenza di un avvocato durante la procedura di reclamo.

Del

resto l’assistenza da parte di un avvocato durante la procedura amministrativa

deve restare l’eccezione (cfr. cfr.

STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio

2020.

consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in

DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF

103.

V 46).

Ne discende che le condizioni

relative al gratuito patrocinio non vanno ritenute ossequiate.

Alla ricorrente non vanno, pertanto,

accordate ripetibili per la procedura di reclamo limitatamente alle censure che

avrebbero dovuto essere accolte (cfr. consid. 2.11.), né la medesima va ammessa

al beneficio del gratuito patrocinio in sede amministrativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su reclamo del 9

settembre 2024 in relazione al provvedimento del 2 maggio 2024 che ha ritenuto

non valido il contratto di inserimento socio-professionale dell’aprile 2024 è

annullata. L’USSI procederà come indicato al consid. 2.9.

§§ La decisione su reclamo del 9

settembre 2024, nella misura in cui ha confermato la decisione del 2 maggio

2024 relativa alla sanzione inflitta alla ricorrente, è modificata nel senso

che alla medesima è applicata una penalità di fr. 100.-- per tre mesi.

§§§ La decisione su reclamo del 9

settembre 2024 che ha avallato il provvedimento del 31 maggio 2024 è modificata

nel senso che la trattenuta dalla prestazione assistenziale ordinaria del mese

di giugno 2024 ammonta a fr. 100.--.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è

respinta.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti