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Decisione

42.2024.36

A giusta ragione l’USSI ha sospeso l'erogazione delle prestazioni assistenziali e chiesto la restituzione di quanto riconosciuto a tale titolo alla ricorrente per il periodo da ottobre '22 ad aprile '24 ritenuto che tra la medesima ed il compagno vi era una convivenza stabile. Ist. GP accolta

2 dicembre 2024Italiano103 min

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2024.36

CL/gm

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 29

agosto 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisioni del 2 dicembre 2022

(cfr. doc. IX 1), del 27 dicembre 2022 (cfr. doc. IX 2), del 18 gennaio 2023

(cfr. doc. IX 3), del 24 marzo 2023 (cfr. doc. IX 4), del 1° giugno 2023 (cfr.

doc. IX 5), del 21 luglio 2023 (cfr. doc. IX 6), del 13 settembre 2023 (cfr.

doc. IX 7), del 6 novembre 2023 (cfr. doc. IX 8), del 6 dicembre 2023 (cfr.

doc. IX 9), del 15 gennaio 2024 (cfr. doc. IX 10) e del 3 aprile 2024 (cfr.

doc. IX 11), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:

USSI) ha erogato a favore di RI 1, per l’unità di riferimento composta

unicamente dalla medesima, prestazioni Las dal mese di ottobre 2022 al mese di

aprile 2024 sulla base delle richieste di rinnovo di volta in volta da lei presentate.

1.2. Dagli accertamenti svolti, in

particolare, dal Servizio dell’Ispettorato sociale, e meglio come verrà

precisato nel dettaglio nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.), è emerso che

nel periodo tra ottobre 2022 ed aprile 2024, l’assistita avrebbe, però, intrattenuto

una convivenza stabile ai sensi della Laps con __________, della quale l’USSI

non era stato informato prima di riconoscere e di erogare le prestazioni Las

per il periodo in questione.

Il 23 aprile 2024, l’USSI ha

conseguentemente comunicato di sospendere la corresponsione delle prestazioni

assistenziali a beneficio di RI 1, invitandola a “prendere contatto con il

suo Comune di domicilio al fine di inoltrare una nuova domanda di prestazioni

assistenziali congiuntamente al signor __________” (cfr. doc. 36).

Con ordine di restituzione, pure

del 23 aprile 2024, l’amministrazione ha inoltre ricalcolato il diritto alle

prestazioni di sostegno sociale per il periodo da ottobre 2022 ad aprile 2024 e

stabilito che nel lasso temporale in questione ella aveva percepito

indebitamente l’ammontare di totali fr. 40'098.15 dei quali l’USSI ha, quindi,

chiesto la restituzione (cfr. doc. 37-44).

1.3. Con reclamo del 22 maggio 2024, RI

1 ha contestato tanto la sospensione delle prestazioni assistenziali, quando

l’ordine di restituzione pronunciati nei suoi confronti.

In particolare, a sostegno delle

proprie ragioni, ella - richiamando gli artt. 12 Cost., 13 cpv. 1 Cost. TI, 2 e

23 Las, nonché eccependo sia violazioni “del diritto”, sia l’“accertamento

inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti”, sia “l’inadeguatezza

della decisione”, che ha ritenuto essere “manifestamente inopportuna e

contraria al senso di equità e giustizia” - ha fatto valere che:

"

(…)

-

in occasione della propria

audizione innanzi al Servizio dell’Ispettorato sociale avrebbe “sempre

ribadito che il signor __________ non è un convivente bensì un amico con il quale

condivide la maggior parte della sua giornata”. Quest’ultimo dispone,

inoltre, di una “propria abitazione”, distinta da quella della

ricorrente;

-

laddove ha dichiarato che “il

signor __________ mi aiuta con la sua presenza fisica”, ella ha rammentato

di essere “reduce da un divorzio difficoltoso ove si è vista depredare

addirittura del suo ruolo di madre e per evitare una profonda depressione si è

avvicinata al signor __________ per un sostegno psicologico e sociale”;

-

lei ed __________ sarebbero quindi

“due persone single che hanno piacere a trascorre del tempo insieme” e

quest’ultimo sarebbe la persona alla quale RI 1 “dal 2020 a seguire (…) si è

sempre accompagnata (…) senza intrattenere una vera e propria relazione di

convivenza per volontà di entrambi”;

-

il sostegno di __________ non “interviene

nelle condizioni personali e finanziarie” dell’allora reclamante e non

fonda quindi le basi per ritenere che tra i due vi sia una convivenza stabile

ai sensi della Laps, ritenuto come i rapporti tra i due non le procurerebbero

alcun “vantaggio equiparabile a quello matrimoniale”;

-

la decisione di sospensione delle

prestazioni Las sarebbe arbitraria ritenuto che “condurrebbe la reclamante a

una situazione di indigenza assoluta poiché non ha alcun reddito ulteriore e

non potrebbe accedervi data l’inabilità lavorativa”;

-

“quand’anche fosse stabilita

una colpa a carico della reclamante sarebbe possibile il mero ordine di

restituzione ponendola in condizione di poter restituire gli importi a rate ma

non è assolutamente possibile sospendere le prestazioni”;

-

che “non avendo lo stesso

domicilio del signor __________ (…) non potrebbe avanzare una domanda congiunta

con il signor __________ poiché non è loro intenzione” (cfr. doc. 26-34).

1.4. Con decisione su reclamo del 29 agosto

2024, l’USSI ha confermato sia la sospensione delle prestazioni Las da maggio

2024, che l’ordine di restituzione emesso nei confronti RI 1 il 23 aprile 2024

(cfr. doc. 36-44), argomentando come segue:

"

(…)

P.

In relazione alla

contestazione della reclamante contro la decisione di sospensione delle

prestazioni assistenziali del 23 aprile 2024 si rileva che, in base agli

accertamenti svolti dall’Ispettorato sociale e dall’USSI, tra la signora RI 1

ed il signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Pacifico è che la

signora RI 1 ha ripreso dal mese di ottobre 2022 a beneficiare delle

prestazioni assistenziali. Altrettanto pacifico è che la relazione tra la

stessa ed il compagno sussiste almeno dai primi mesi dell’anno 2022 come emerso

dagli scritti “dell’assistente sociale del 1° marzo 2022, del 5 aprile 2022

e del 27 ottobre 2022”.

Le argomentazioni

della reclamante “si evince palesemente che l’assistenza (…) di cui discute

la reclamante nel verbale non è di tipo economico bensì relazionale, ella

evidenzia “Il signor __________ mi aiuta con la sua presenza fisica”. È proprio

da tale affermazione che ne discende il fulcro dell’intera vicenda. La

reclamante è reduce da un divorzio difficoltoso ove si è vista depredare

addirittura del suo ruolo di madre e per evitare una profonda depressione si è

avvicinata al signor __________ per un sostegno psicologico e sociale” non

possono essere seguite.

Contrariamente a

quanto sostiene la reclamante, a comprova della loro convivenza stabile ai

sensi della Laps vi sono numerosi controlli di Polizia e le chiare

dichiarazioni da ella rilasciate in sede di verbale di audizione di fronte

all’Ispettorato sociale (...).

In base agli atti e

alle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza

debba essere definita stabile ai sensi della Laps.

Considerato che la

convivenza stabile ai sensi della Laps comporta di considerare i conviventi

quali componenti di una medesima unità di riferimento, a ragione l’USSI il 23

aprile 2024 ha sospeso le prestazioni assistenziali e invitato la reclamante ad

annunciarsi al Comune di domicilio per inoltrare una nuova domanda di

prestazioni assistenziali congiuntamente al signor __________.

Ritenuto quanto sopra,

il reclamo del 23 maggio 2024 contro la decisione di sospensione del 23 aprile

2024 è respinto.

Q.

In merito alla

contestazione della reclamante contro la decisione (ordine di restituzione) del

23 aprile 2024 si rileva che (…) sulla base degli accertamenti svolti

dall’Ispettorato sociale e dalla Polizia, da almeno ottobre 2022, tra la

signora RI 1 e il signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi

della Laps.

Le prestazioni

assistenziali mensili versate alla reclamante dal mese di ottobre 2022 erano

state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione la

convivenza con il signor __________. Ne consegue che la reclamante non aveva

diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI dal mese di ottobre

2022 al mese di aprile 2024.

Preso atto che in sede

di verbale la reclamante ha indicato espressamente di non voler trasmettere

alcuna documentazione finanziaria relativa al suo compagno, nonostante

l’Ufficio l’abbia avvisata che in tal caso avrebbe emesso una decisione in base

agli atti in suo possesso. L’USSI correttamente ha rivisto quanto stabilito in

precedenza ed ha emesso la decisione (ordine di restituzione) del 23 aprile

2024 ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto

all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali

versate in eccesso.

L’ordine di

restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di

conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.

Alla luce degli

elementi suesposti l’ordine di restituzione di CHF 40'098.15 va confermato.

Il reclamo del 22

maggio 2024 contro la decisione (ordine di restituzione) del 23 aprile 2024 è

respinto (…)” (cfr. all. B a doc. I).

1.5. Contro la decisione su reclamo, RI

1 ha inoltrato, per il tramite dell’avv. RA 1, un tempestivo ricorso al TCA

facendo valere le seguenti argomentazioni:

"

(…) Va detto innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto nella

decisione impugnata, durante la sua audizione, la reclamante ha sempre ribadito

che il signor __________ non è un convivente, bensì un amico con il quale

condivide la maggior parte della sua giornata. Di fatto, anche nella decisione

impugnata si evince che allorquando è avvenuta l'ispezione domiciliare non sono

stati rinvenuti oggetti personali del signor __________ all'interno

dell'appartamento della signora RI 1 (pag. 2 della decisione impugnata). Ciò a

sostegno, che seppur trascorrono maggior parte del tempo insieme per sostenersi

vicendevolmente, è lapalissiano che non si tratti di una stabile convivenza.

Invero, il termine

convivenza sta a specificare quella condizione di due persone maggiorenni unite

stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e

materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da

matrimonio o da unione civile che vivono nella stessa economia domestica.

Nella decisione impugnata

le dichiarazioni della ricorrente sono interpretate a svantaggio della medesima

benché ella ha sempre sostenuto di non essere convivente del signor __________

le viene mossa la colpa di non dichiarare il vero giacché influenzata dal

medesimo. Allorquando la signora enuncia che "non dice di stare insieme

perché lui non vuole" non si parla della convivenza bensì della relazione

sentimentale. Il signor __________, semplicemente, non desidera che terze

persone conoscono lo status della loro relazione ma principalmente per tutta la

vicenda, relativa alla custodia e alle relazioni personali del figlio della

signora RI 1. È alquanto malcompreso come da tale dichiarazione ne discende

un'ammissione di una responsabilità che non sussiste poiché ella ha negato di

convivere con il signor __________ per la semplice circostanza che ciò corrisponde

alla realtà dei fatti. Oltracciò, i medesimi hanno due appartamenti locati e

due domicili diversi. Precisamente, il signor __________ ha una propria

abitazione e la reclamante ha specificato che si tratta di un amico, con il

quale passa maggior parte della giornata ma ognuno ha dei propri conti

separati. Si evince palesemente che “l’assistenza" di cui discute la

reclamante nel verbale non è di tipo economico bensì relazionale, ella

evidenzia "il signor __________ mi aiuta con la sua presenza fisica".

È proprio da tale affermazione che ne discende il fulcro dell’intera vicenda.

La reclamante è reduce da un divorzio difficoltoso ove si è vista depredare

addirittura del suo ruolo di madre e per evitare una profonda depressione si è

avvicinata al signor __________ per un sostegno psicologico e sociale. Ella

intrattiene una buona relazione di amicizia con il signor __________ e

condivide del tempo con il medesimo al fine di impegnare la sua giornata in

passeggiate in compagnia, fare giardinaggio e occuparsi delle normali attività

quotidiane. Dopo il divorzio, come esposto nel verbale, la sig.ra RI 1 ha

chiesto aiuto al signor __________ perché non aveva nessun'altra persona a cui

poteva rivolgersi.

Tutto quanto sopra,

non delinea una situazione di stabile convivenza, come sostenuto nelle

decisioni impugnate bensì due persone single che hanno piacere a trascorrere

del tempo insieme.

Di fatti, ai sensi

della LAPS, la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi

sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio; c) la convivenza dura da almeno 6 mesi. (…)

Il fatto di essere

sempre insieme e che il signor __________ è spesso a casa della signora RI 1

durante l'arco dei 6 mesi non rappresenta certamente una convivenza stabile ai

sensi dell'art. 4 Laps e dell'art. 2a RLaps, in quanto non è ossequiata la

condizione della durata di almeno 6 mesi della convivenza. Di fatto, il signor __________

e la signora RI 1, si frequentano giornalmente ma tale frequenza è interrotta

dal fatto che alla sera ognuno dorme nel proprio appartamento. Infatti, non si

può prescindere dal fatto che il signor __________ e la signora RI 1 hanno due

economie domestiche diverse, separate e distinte.”.

Rammentato il contenuto degli

artt. 23 e 24 CC, l’avv. RA 1 ha così proseguito nel far valere le ragioni

della propria assistita:

"

L'unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni assistenziali è

dunque costituita solamente dal titolare del diritto e dunque solamente dalla

ricorrente.

Di fatti, il signor __________

non ha oggettivamente spostato il proprio domicilio presso quello della signora

RI 1, non ha mai oggettivamente traslocato, non ha portato i suoi effetti

personali, come si evince dalla stessa decisione avversata. Pertanto, il

domicilio del signor __________ non si può presumere a casa della signora RI 1 perché oggettivamente non è

stato modificato da quello in essere a tutt'ora.

Nel caso di specie tra

la reclamante e il signor __________ non vi sono figli in comune e la medesima

ha specificato che trae un mero vantaggio psicologico dalla vicinanza del

signor __________ enunciando durante l'audizione a più riprese che "il

signor __________ l’ha aiutata". Ciò non si traduce in una stabile

convivenza che interviene nelle condizioni personali e finanziarie della

reclamante. Ciò posto che, all'epoca della domanda la reclamante svolgeva le

medesime attività sempre in compagnia del signor __________, nulla è

modificato, quindi mal si comprende a quale intervenute modifiche si faccia

riferimento e pretesa di comunicazione. La reclamante non gode di alcun

vantaggio equiparabile a quello matrimoniale, ella fa fronte alle sue spese e

non vi è nessun obbligo reciproco stabilito, né verbalmente né per iscritto.

Ella medesima afferma che ognuno paga le sue fatture. Non vi è alcun aiuto

menzionato.

Dal 2020 a seguire la

signora RI 1 si è sempre accompagnata al suo amico __________ senza intrattenere

oggettivamente una vera e propria relazione di convivenza. Inoltre, le ragioni

per cui non hanno avviato una stabile convivenza esulano dai fatti di causa e

si tracciano nel difficile rapporto che la ricorrente ha con il figlio minore e

con il padre del medesimo.

A titolo abbondanziale,

si rileva che la signora RI 1, come suesposto, è mossa anche da altri fattori e

mai andrebbe a convivere con il signor __________ giacché ciò la condurrebbe a

non rivedere mai più il figlio minore __________. Il figlio minore, con il

quale attualmente non ha relazioni anche per via della sua situazione

sentimentale con il signor __________, poiché il minore non ha con il medesimo

una buona relazione, è affidato al padre e la madre avrebbe possibilità di

riallacciare un rapporto meramente senza la presenza dei signor __________. Di

fatti, anche quando è stata sentita dall'ARP in merito alla sospensione

rispettivamente il ripristino delle relazioni personali la signora ha riferito

che il signor __________ ha il suo appartamento e che si farebbe da parte se

questo aiutasse la signora a rivedere più velocemente il figlio.

Dal verbale della

reclamante ad un'interpretazione estensiva, si evince chiaramente che pur

frequentandosi tutti i giorni, condividere i pasti, in quanto è certo che

intercorre una relazione sentimentale, i due soggetti non possono definirsi

conviventi ai sensi della LAPS. Le prove a sostegno della stabile convivenza

unitamente alle dichiarazioni della signora non comportano assolutamente e

automaticamente la determinazione della convivenza. Anzi, si evince il

contrario, che i due sono amici/fidanzati, che si sostengono, che hanno piacere

a stare insieme ma nulla di ciò conduce il percorso argomentativo a definire la

frequentazione una convivenza. È del tutto illegittimo e non veritiero.

Ad avviso della

scrivente legale, non risultano date le condizioni per considerare che la

frequentazione della ricorrente con il signor __________ ha procurato lei gli

stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell'art. 2a lett. b Reg. Laps e

fosse quindi stabile giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps nel periodo richiamato

dalla decisione di diniego.

Inoltre gli indizi

indicati dall'amministrazione (auto sotto casa, nessun effetto personale dei

signor __________ se non un maglione e un paio di scarpe, foto sui social che

indicano un'assidua frequentazione) non appaio affatto sufficienti per

concludere che si è confrontati con una convivenza stabile. Dall'altro, non

sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una

convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Le direttive COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 l 313

consid. 5.5. e DTF 1411153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al

punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare")

sottolineano che:

"F.5 Comunità di

abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono

in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio,

essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario deve essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non

beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese

da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l'alloggio e le spese varie. Per principio,

all'interno della comunità queste spese sono ripartite in modo procapite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto,

le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non

sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della

comunità, come avviene nel caso di specie, la signora RI 1, nel suo verbale,

come richiamato dalla stessa decisione, afferma di pagare lei stessa le proprie

fatture.

Infatti, i beni e i

redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una

persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di

assistenza può essere conteggiato quale contributo all'economia domestica o

partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev'essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile. Un concubinato

(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo

se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto

in comune". Non è affatto il caso in disamina.

Inoltre, si ritiene che

la decisione è arbitraria giacché prevede la sospensione dell'erogazione delle

prestazioni e condurrebbe la reclamante a una situazione di indigenza assoluta

poiché non ha alcun reddito ulteriore e non potrebbe accedervi data l'inabilità

lavorativa.”.

Rammentato quanto prevede l’art.

12 Cost., rispettivamente, la giurisprudenza al riguardo, l’avv. RA 1 ha poi

indicato quanto segue:

"

Nel Cantone Ticino, l'art. 13 cpv. 1 della Cost./Tl (RS 131 .229)

predispone che ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi

necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana

e alle cure mediche essenziali.

Tale principio è stato

concretizzato nella Las/Tl e nel suo regolamento di applicazione del 18 febbraio

2003 (Reg.Las/Tl; RL 871.110). L'art. 1 Las/Tl recita infatti che lo Stato provvede,

nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle

prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in

particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel

bisogno (cpv. 1); esse hanno lo scopo di favorire I'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

Giusta l'art. 2 Las/Tl,

le prestazioni assistenziali secondo la Las/Tl sono complementari o suppletorie

a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la

disoccupazione previste da altre leggi cantonali (cpv. 1); in particolare le

prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono

concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dall'art. 13 Laps/Tl (cpv. 2). Quest'ultima disposizione prescrive che le

prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in

cui figurano all'art. 2 cpv. 1 Laps/Tl, e le prestazioni assistenziali previste

dalla Las/Tl sono all'ultimo posto (lett. i).

Tale regolamentazione

corrisponde in particolare al principio della sussidiarietà che governa il

settore dell'aiuto sociale in Svizzera (cfr. DTF 146 l 1 consid. 6.5; sentenza

8C 344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4). L'art. 23 Las/Tl dispone che le

prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato

(cpv. 1); l'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito

secondo gli art. 18 e 20 Las/Tl, può però essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della COSAS (cpv. 2). Al riguardo, nel relativo commento

nel Messaggio del Consiglio di Stato n. 5250 dell'8 maggio 2022 concernente la

modifica della legge sull'assistenza sociale, a pag. 6, si legge che

"l'art. 23 cpv. 1 Las sancisce l'imprescindibilità dell'attribuzione del

minimo vitale assoluto coerentemente ai principi costituzionali e all'obiettivo

prioritario della Las di assistenza alle persone nel bisogno (art. 1 cpv. 1

Las) ".

Per tutte queste

ragioni, quant'anche fosse stabilita una colpa a carico della reclamante

sarebbe possibile il mero ordine di restituzione ponendola in condizione di

poter restituire gli importi a rate ma non è assolutamente possibile sospendere

le prestazioni.” Si rileva, comunque che la reclamante, non avendo lo stesso

domicilio del signor __________, non potrebbe avanzare una domanda congiunta

con il medesimo.”.

Infine, quanto alla propria

richiesta “di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio”, la legale

di RI 1 si è espressa come segue:

"

Nel caso concreto (…) il ricorso non è sprovvisto di esito favorevole.

Le conclusioni in esso contenute non possono essere ritenute prive di

probabilità di successo.

La condizione

dell'indigenza è poi pacifica.

Va pure riconosciuta la

necessità di far capo all'assistenza di un legale per la complessità della

materia trattata, che la decisione su opposizione ha imposto di affrontare con

il ricorso.

La signora RI 1 formula

quindi una richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.” (cfr.

doc. I).

1.6. Nella

sua risposta del 23 ottobre 2024 l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso e

- rinviando, per il resto, alla propria decisione su reclamo - ha rammentato

quanto emerso sia dalle dichiarazioni della ricorrente (“trascorrono la

maggior parte del tempo insieme per sostenersi vicendevolmente”, “condivide del

tempo con il medesimo al fine di impegnare la sua giornata in passeggiate in

compagnia, fare giardinaggio e occuparsi delle normali attività quotidiane”,

“sono amici/fidanzati, che si sostengono, che hanno piacere a stare insieme”),

sia dalle conclusioni dell’Ispettorato, ribadendo che in concreto si deve

ritenere che tra l’assistita ed il signor __________ vi sia una convivenza

stabile ai sensi della Laps, di modo che tanto la sospensione delle prestazioni

Las, quanto l’ordine di restituzione emessi nei confronti di RI 1 devono, a

mente della parte convenuta, essere confermati.

In

relazione alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, rammentato che “la

procedura in materia di assistenza sociale è di principio gratuita”, l’USSI

ha postulato che la domanda dell’assistita venga respinta, ritenuto che non

sarebbe in concreto adempiuta la condizione relativa alla possibilità di esito

favorevole del ricorso (cfr. doc. VI).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha, da una parte, sospeso,

successivamente all’aprile 2024, l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio

della ricorrente e, d’altra parte, le ha chiesto la restituzione di fr.

40'098.15 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra ottobre

2022 ed aprile 2024, e meglio poiché allorquando l’amministrazione le ha

erogate non aveva potuto considerare – essendone all’oscuro - che tra la

ricorrente ed __________ vi era una convivenza stabile.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art. 67 Las, relativo

all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione

delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.3. Per quanto concerne le prestazioni

ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai

sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il

condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno

dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF

8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF

8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo

1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova

ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di

una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere

se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.4. Ai sensi dell’art. 4 Laps,

applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21

Las):

"

1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner

convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in

comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata

almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

Fatti

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del

28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle

finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche

del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal

Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre

2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione

all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C

90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Le Linee guida CSIAS, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2024 al punto D.4.4. prevedono che:

"

D.4.4. Contributo di concubinato

1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una persona

non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per determinare il

diritto all’aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni.

2 Un concubinato è ritenuto stabile se i partner convivono da

almeno due anni oppure se convivono da meno di due anni e hanno un figlio

comune. Questa presunzione è confutabile.

3 Il reddito e la sostanza sono presi in considerazione sotto

forma di contributo di concubinato. Tale contributo è computato come entrata

alla persona beneficiaria del sostegno.

Spiegazioni:

a) Basi legali del contributo di

concubinato Il Tribunale federale, richiamandosi al diritto di famiglia in

vigore, ritiene che fra i concubini non sussista nessun obbligo di assistenza e

di mantenimento. Esso riconosce tuttavia che i coniugi e i partner registrati

non devono essere svantaggiati rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2

CF). Ai cantoni è quindi consentito, nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai

sensi della legislazione in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente

in considerazione il reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina

che non beneficia del sostegno.

b) Concubinato stabile Nelle

comunità di vita assimilabili a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i partner

può essere più o meno intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato dalla

disponibilità dei partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente nonché,

all’occorrenza, a sostenersi anche in ottica finanziaria.

La presunzione legale di una

relazione di concubinato stabile fondata sulla durata della relazione e sui

figli comuni può essere confutata. Concretamente, la persona beneficiaria del

sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei motivi per la presunzione

di una relazione di concubinato stabile, non sussiste nessuna comunità di vita

assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova richiesto è quello della

«verosimiglianza preponderante», vale a dire che l’organo dell’aiuto sociale

deve essere maggiormente convinto dagli indizi addotti a sfavore dell’esistenza

di un concubinato piuttosto che da quelli a sostegno dell’esistenza del

medesimo. Una semplice verosimiglianza non è sufficiente. Devono essere addotti

elementi o indizi plausibili e visibili dall’esterno che, a un esame obiettivo,

sono adeguati per scartare l’ipotesi di un vincolo equiparabile a quello del

matrimonio, ossia la disponibilità alla fedeltà e all’assistenza reciproca.”

Le direttive COSAS (CSIAS) del

2005, nella versione in vigore fino al 2020, invece, al punto F.5.1 ("Comunità

di abitazione e vita di tipo familiare") prevedevano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e

vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non

beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese

da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano

del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo che

una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni

di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o

partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato

(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo

se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto

in comune.”.

Riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al

principio di sussidiarietà.

Le direttive amministrative non

costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid.

4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia,

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;

DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V

314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125

V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.

262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.

3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.

4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF

116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La

portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF

109 V 169 consid. 3b).

2.6. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va,

infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi

reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et

d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

Considerandi

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve

considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario

sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato

stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata

integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della

persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il

precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede

il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

Con

sentenza DTF 149 V 250, l’Alta Corte, nel caso di un ricorrente al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso

informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle

decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto

sociale, non avendo egli trasmesso all’amministrazione la documentazione relativa

alla sua partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è arbitrario

tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della

concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse

economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra

i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano

pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

Di principio è ammissibile

computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale

riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato

stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

Questione lasciata aperta è

invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona

non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni

complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).

Se la persona beneficiaria

dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti

determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto

finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).

2.7

Questo

Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II

– 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta

ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un

beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua

unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e

dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione

sentimentale da molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato

una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava,

in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.

39.

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del 24

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione

che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno

di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre

di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo

conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e

che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento

dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso

dell’assicurata, rilevando:

"

(…) la Corte cantonale, alla

luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle

disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far

rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di

là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

In una sentenza

42.2022.19

del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI

e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una

relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che

gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non

sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.

Infine,

in una sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, questa Corte, nel caso di una

ricorrente cui era stato negato il riconoscimento/rinnovo delle prestazioni

assistenziali, ha, in particolare, stabilito che determinante,

indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di

coppia (vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati), per

concludere che tra l’interessata ed il compagno di lunga data vi era una

convivenza stabile ai sensi della Laps era il fatto che i due si prestavano

aiuto e sostegno reciproci: “l’uno sostenendo economicamente la compagna ad

esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi

alimentari, concedendole in uso (…) un veicolo o ancora accudendo presso il

proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il

compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate

del leasing del veicolo intestato alla di lui società (…)”.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24

aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio

2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre

2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016;

STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.8

Nell’evenienza concreta dalle carte

processuali emerge che RI 1 (nata nel 1974, cittadina svizzera), dopo essere

già stata a beneficio delle prestazioni Las tra il 2017 ed il 2018,

rispettivamente tra il 2018 ed il 2019 (quando viveva nell’abitazione coniugale

a __________ con l’ex marito ed i figli), si è vista riconoscere il diritto a

percepire le prestazioni assistenziali anche successivamente alla propria

separazione dal coniuge, e meglio a decorrere da ottobre 2022 (cfr. all. B a

doc. I).

Per quanto attiene al periodo

oggetto della presente vertenza (ottobre 2022 – aprile 2024), dall’ “Annuncio

presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” di data

25.

ottobre 2022 emerge che la ricorrente ha completato quel giorno la

documentazione richiesta con la Check-list, indicando di essere la sola componente

della propria unità di riferimento. Dalla “descrizione” presente sul

modulo in questione emerge quanto segue:

"

(…) RI 1 è separata di fatto dal 2020 e dal marzo 2021 c’è una sentenza

del Pretore. Dopo aver lasciato l’abitazione coniugale dove vivono tutt’ora

marito e figli, ha chiesto ospitalità ad un amico presso il quale risiede

tutt’ora a __________. Non è mai stato fatto un trasferimento di domicilio

trattandosi di una situazione provvisoria e infatti RI 1 è alla ricerca di un

appartamento per sé e anche per poter ospitare il figlio piccolo qualora

venissero ripristinati i diritti di visita. (…) da novembre 2021 (ultima

indennità di disoccupazione) la signora non ha più entrate finanziarie e ha

vissuto grazie all’aiuto della persona che la ospita (…)” (cfr. doc. 408-409).

Dagli atti emerge che RI 1, dopo

essersi separata dal marito, ha abitato dapprima presso __________ a __________,

poi, e meglio dal 1 gennaio 2023, ad __________ – __________, ove in qualità di

conduttrice ha locato, ad uso personale, un appartamento di 4 locali, per una

pigione mensile di fr. 990.- oltre acconto spese mensile di fr. 220.- (cfr.

doc. 203-204).

Dal “modulo ufficiale del

Dipartimento delle istituzioni per la notifica della disdetta del contratto di

locazione”, emerge che la locatrice – dopo aver già richiamato la

conduttrice ad attenersi a quanto prescrive l’art. 257f CO e constatando “la

completa mancanza di riguardo verso i vicini”, con “grida, litigi,

rumori forti soprattutto di notte con addirittura l’intervento della polizia in

due occasioni” (cfr. doc. 434-435) - aveva notificato all’assistita la

disdetta del rapporto locativo con effetto a decorrere dal 31 maggio 2023 (cfr.

doc. 4-7).

Dal 1° luglio 2023 la ricorrente

loca ad __________ in __________ una casa unifamiliare, destinata ad uno

personale, di tre locali, per una pigione mensile di fr. 950.- oltre fr. 70.- a

valere quale acconto spese, (cfr. doc. 421-422 e 474).

In relazione alla procedura di

divorzio che l’ha vista coinvolta, dagli atti emerge che l’autorità parentale

sul figlio minorenne è stata attribuita al padre del medesimo ed ex marito

della ricorrente (cfr. doc. 410).

Dalla decisione di divorzio in

atti, datata 15 maggio 2023, risulta inoltre, che i periti che hanno redatto

una valutazione psico-affettiva del figlio minorenne della ricorrente hanno,

tra l’altro, ritenuto “fondamentale che la signora RI 1 si rechi da sola al

momento degli incontri e che il signor __________ non si presenti nel luogo

dell’incontro o nelle vicinanze. __________ (…) è apparso molto angosciato

nell’immagine che egli ha del signor __________, il quale viene vissuto da lui

come molto minaccioso” e che con la madre del ragazzo avrebbe una relazione

“anaclitica”, la cui presenza, ha stabilito il Pretore che ha sospeso i

diritti di visita a favore della genitrice, è “fortemente e gravemente

invisa al figlio, che ne è terrorizzato” (cfr. doc. 100-130).

Dal “rapporto/verbale”

dell’USSI del 30 marzo 2023, sottoscritto senza riserve da RI 1, risulta quanto

segue:

"

(…) Incontro in data odierna la signora RI 1 insieme all’AS __________.

Viene spiegato alla signora RI 1 il funzionamento dell’assistenza, cosa viene

riconosciuto, diritti e doveri. Viene informata sull’importanza della

collaborazione e di dover fornire tempestivamente [ndr: informazioni riguardo]

tutti i cambiamenti. Mi consegna la disdetta dell’appartamento per motivi gravi

a partire dal 30.04.2023.

La signora RI 1 ci

informa che convive, il suo compagno si trova sempre lì da lei. Ogni tanto va

anche lei a casa di lui a __________. Comunichiamo alla signora RI 1 che

trattandosi di una convivenza dovranno inoltrare domanda di sostegno sociale

insieme.

Eccezionalmente

essendoci una disdetta per fine aprile 2023, per tale periodo verrà versata

ancora la prestazione come UR 1 (unità di riferimento).

Si informa la signora RI

1.

che avendo una convivenza stabile è necessario che trovino un appartamento

comune. Altrimenti si andrebbero a pagare due affitti distinti, mentre in

realtà trascorrono tutto il tempo insieme. Si informa altresì la signora che la

prestazione dal mese di maggio 2023 verrà bloccata.” (cfr. doc. 401).

Dal “certificato concernente

la composizione dell’economica domestica” rilasciato proprio qualche giorno

dopo il colloquio della ricorrente presso l’USSI, e meglio l’11 aprile 2023 dal

Comune di __________, risulta che __________, a __________, “vive solo”

(cfr. doc. 9).

Dalla segnalazione dell’USSI all’Ispettorato

del 26 aprile 2023, relativa ad una possibile “residenza fittizia”,

emerge, poi, quanto segue:

"

(…) Osservazioni OSA: in data 30.03.2023 ho incontrato la signora RI 1

insieme all’assistente sociale __________. L’incontro è stato fissato in quanto

domanda nuova. L’assistente sociale prima del colloquio mi ha comunicato che vi

è il sospetto che il suo compagno, il signor __________, convive con lei dato

che la sua macchina è sempre fuori casa di lei. Il signor __________ ha

domicilio a __________ ed è beneficiario di rendita AI e PC. Alla luce delle

informazioni ricevute, durante l’incontro viene chiesto alla signora RI 1 se

convive con il compagno. La stessa risponde subito di sì, ammettendo quindi la

convivenza. Se il signor __________ non è da lei, la signora RI 1 va da lui a __________.

Viene spiegato alla signora RI 1 che trattandosi di una convivenza è necessario

inoltrare domanda di sostegno sociale insieme al suo compagno.

Visto che la signora ha

in corso uno sfratto viene eccezionalmente versata la prestazione fino a fine

aprile 2023. In seguito, dato che lo sfratto è stato prolungato al 31.05.2023,

è stata riattivata anche la prestazione di tale mese. La signora RI 1 ha letto

ed approvato il verbale firmandolo. Qualche giorno dopo mi contatta

telefonicamente dicendo che ritratta quanto comunicato in occasione

dell’incontro e fa pervenire una modifica a mano del verbale per mail

all’assistente sociale in data 18.04.2023” (cfr. doc. 399-400).

Dalla modifica apportata a mano

dalla ricorrente al verbale dell’incontro del 30 marzo 2023 risulta che la

frase “la signora RI 1 ci informa che convive, il suo compagno si trova

sempre lì da lei” è stata modifica con la seguente precisazione alla parola

“convive”:

"

non convivo ma siamo spesso assieme, da riscrivere in un nuovo verbale!”

(cfr. doc. 403).

Dalla richiesta del 25 agosto

2023.

dell’Ispettorato sociale al Comando della Polizia comunale di __________

risulta che, relativamente alla “verifica del sussistere di una convivenza

non dichiarata”, è stato richiesto l’esperimento di una serie di

accertamenti atti a stabilire l’effettiva situazione abitativa dell’assistita.

Preso atto che “da una prima ricerca sui social media (nello specifico:

Facebook) si è potuto riscontrare che effettivamente la signora RI 1 ed il

signor __________ sembrerebbero trascorrere molto tempo insieme e il tutto è

documentato da una serie di fotografie presenti sul profilo di entrambi” e

che dalle immagini in questione si è potuto constatare che “il signor __________

utilizza un’autovettura __________ di colore __________ targata __________ che

non risulta immatricolata a suo nome, bensì a quello della madre”,

l’Ispettorato ha chiesto alla Polizia comunale di __________ di eseguire, per

tre mesi, una serie di “controlli discreti al fine di raccogliere tutti

quegli elementi a prova di una convivenza tra le due persone” in questione,

e questo sia “presso l’abitazione della signora RI 1 a __________, sia

presso l’abitazione del signor __________ a __________”.

Successivamente all’esperimento

di queste prime verifiche e dopo aver preso contatto con l’ispettrice, sarebbe

stata valutata la necessità di un eventuale sopralluogo interno

all’appartamento locato dalla ricorrente, “al fine di appurare l’effettiva

composizione dell’economia domestica che abita presso l’appartamento citato,

segnatamente verificando la presenza di effetti personali maschili

riconducibili al signor __________” (cfr. doc. 297-300).

In atti figurano numerose

fotografie tratte dal profilo Facebook di __________, ritraenti, tra gli altri,

il veicolo in uso al medesimo, la ricorrente, l’esterno della casa di

quest’ultima ad __________, ove sono state sistemate delle sedute ed un

similtavolo per consumare i pasti, la moto intestata ad __________ parcheggiata

davanti alla casa di __________, la ricorrente intenta a costruire un cancello

in un giardino ed eseguire altri lavori in uno spazio esterno diverso da quello

che lei loca, RI 1 ed __________ insieme, diversi pasti per due, la ricorrente

ed un manichino dipinto di argento fuori dalla casa di quest’ultima e la

consegna di legna davanti alla casa di __________ (cfr. doc. 305-398).

Dal rapporto di costatazione del

4.

dicembre 2023 della Polizia Regione VIII emerge quanto segue

"

(…) Durante i controlli avvenuti dal 1.09.2023 al 27.11.2023, tra __________

e __________ (principalmente __________) possiamo constatare che RI 1 e __________

condividono chiaramente l’abitazione di __________.

Durante i nostri

pattugliamenti, quando vi era una presenza, erano sempre insieme, soli, o con

un gruppo di persone, amici/conoscenti, si nota la condivisione anche dal fatto

della preparazione di legna da ardere impilata da lui di fronte all’abitazione,

inoltre nei passaggi serali, quando si vedono solamente le luci accesso, il

veicolo targato __________ di __________ è sempre posteggiato nei posteggi

della piazza.

Purtroppo fare dei

controlli / passaggi presso l’abitazione di __________ a __________ non è

possibile per il fatto che la casa è in una posizione non ben visibile dalla

strada, per questo bisognerebbe fermarsi e sporgersi dalla strada per

intravedere qualcosa, e questo porterebbe a non essere molto discreti sui

controlli / passaggi.

Dai dettagli degli accertamenti

eseguiti dalla Polizia per il mese di settembre 2023, risulta quanto segue:

Data

Ora:

accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)

Presenza Sì/No

Pattuglia nr. matricola

1.9

19:37

Presenti entrambi fuori dall’abitazione

SI

40.

2.

Con un gruppo di persone

SI

40.

3.

4.

5.9

15:01

Presenti entrambi fuori dall’abitazione

SI

40.

6.9

19:15/21:05

Presenti entrambi fuori dall’abitazione

SI

40.

7.9

19:10

8.9

16:00

Nessuna presenza

NO

40.

9.

10.

11.

12.

13.9

19:37

Luca accesa piano terreno

NO

40.

14.

15.

16.

17.

18.9

Nessuna presenza

NO

40.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.9

11:20

Presenti entrambi fuori dall’abitazione

SI

40.

27.

28.

29.

30.

(cfr. doc. 254).

Questi, invece, sono gli esiti

dei controlli di Polizia per il mese di ottobre 2023:

Data

Ora:

accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)

Presenza Sì/No

Pattuglia nr. matricola

1.

2.

3.

4.

5.10

14:37

Nessuna presenza si vede la

40.

6.

“pila” di legna preparata per l’inverno

7.

8.10

16:09

Presenti entrambi, festicciola dietro

40.

9.

Casa con un gruppo di persone in

10.

__________

11.

12.10

20:30

Luci accese

40.

13.

14.

15.

16.

17.

18.10

Nessuna presenza

40.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.10

10:28

Nessuna presenza

40.

(cfr. doc. 255).

Infine, per il mese di novembre

2023, la Polizia ha constatato quanto segue:

Data

Ora:

Accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)

Presenza Sì/No

Pattuglia nr. matricola

1.

2.

3.

4.11

16:45

Luci accese

40.

5.

6.

7.11

Presenti entrambi, scarico merce

40.

8.

E legna dal veicolo del sig. __________

9.

10.

11.

12.

13.11

21:30

Luci accesi, ma non si vede movimento

40.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.11

7:30

Presente veicolo __________, ma visto nessuno

40.

21.11

14:15

Nessuna presenza

22.

23.

24.

25.

26.

27.11

8:00 / 15:00

Nessuna presenza

40.

28.

29.

30.

(cfr. doc. 256).

Dal rapporto di costatazione del

28.

marzo 2024 della Polizia Regione VIII risulta quanto segue:

"

(…) Durante i controlli avvenuti dal 01.01.2024 al 27.3.2024, tra __________

e __________ (principalmente a __________) possiamo constatare che RI 1 e __________

condividono chiaramente l’abitazione di __________.

Continuando i passaggi

da inizio anno, nel primo mese non vi era una grande presenza, né a __________

né a __________, di fronte alla parte di entrata dell’abitazione di __________

vi è ancora a tutt’oggi un mobile del tipo tabouret/poltrone, dando

l’impressione che non ci fosse più nessuno. Il veicolo __________ di __________

intestato alla madre (…), nonostante la loro presenza non si vedeva mai, fino a

quando non lo abbiamo intravisto sotto una tettoia in __________ a __________ a

tergo della loro abitazione.

Quando vi sono le

giornate soleggiate, la porta del domicilio è sempre aperta, si vede la coppia

entrare e uscire, prendere il sole e pranzare di fronte all’abitazione. Nei

passaggi notturni dalle finestre si notano le luci accese e le sagome in

movimento all’interno.

Come già comunicativo

in precedenza eseguire dei controlli / passaggi presso l’abitazione di __________

a __________ non è stato possibile per il fatto che la casa è in una posizione

non ben visibile dalla strada, per questo bisognerebbe fermarsi e sporgersi

dalla strada per intravedere qualcosa, e questo porterebbe a non essere molto

discreti sui controlli / passaggi. Abbiamo comunque fatto qualche passaggio, ma

negli ultimi 3 mesi non abbiamo mai individuato alcuna presenza di veicoli o di

persone.” (cfr. doc. 248-249).

Dalla “tabella appostamenti

vari per __________” inerente il “caso: RI 1 – __________” risulta

quanto segue per il mese di gennaio 2024:

nr

Data:

Ora:

accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)

Presenza Sì/No

Pattuglia nr. matricola

1.

2.

2.1.24

15:25

__________ Presente veicolo __________

3.

e presente __________ in terrazza

40.

4.

5.

3.1.24

14:00

__________ nessuna presenza, di fronte

NO

40.

6.

Alla porta c’è un mobile

7.

Tipo __________ rettangolare

8.

9.

10.

5.1.24

__________ “ “ “

NO

40.

11.

Nessuna presenza

12.

13.

14.

14.1.24

12:00

__________ nessuna presenza

NO

60.

15.

14.1.24

12:30

__________ nessuna presenza

NO

16.

17.

18.

20.1.24

Nessuna presenza (__________)

NO

40.

19.

Luci di Natale all’interno

20.

Sempre accese

21.

22.

24.1.24

17:50

__________ nessuna presenza

NO

40.

23.

Solite luci accese di Natale

24.

25.1.24

11:08

__________ nessuna presenza

25.

10:44

__________ nessuna presenza

40.

26.

27.

28.

29.

29.1.24

09:00

__________ nessuna presenza

NO

40.

30.

1.2.24

10:39

__________ nessuna presenza

NO

40.

(cfr. doc. 250).

Dalla “tabella appostamenti vari

per __________” inerente il “caso: RI 1 – __________” risulta quanto segue per

il mese di febbraio 2024:

nr

Data:

Ora:

accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)

Presenza Sì/No

Pattuglia nr. matricola

1.

1.2.24

13:50

Presente __________ di

SI

40/47

2.

Fronte all’abitazione seduto

3.

Nessuna presenza di veicoli

4.

1.2.24

14:26

Presente RI 1

5.

6.

4.2.24

12:56

Presenti entrambi

SI

40.

7.

8.

7.2.24

16:00

Nessuna presenza

9.

10.

11.

11.2.24

14:00

Nessuna presenza

NO

12.

13.

11.2.24

14:30

__________ nessuna presenza

NO

14.

15.

16.

16.2.24

10:00

Nessuna presenza

NO

40.

17.

18.

19.

20.

21.

21.2.24

13:17

Presenti entrambi di fronte

40.

22.

All’abitazione, ho scoperto

23.

Che il veicolo __________

24.

È posteggiato dietro alla

25.

__________, in __________

26.

__________, tra lo stabile __________ e

27.

__________, sotto una tettoia

28.

24.2.24

13:00

Presenti entrambi

40.

29.

30.

28.2.24

19:00

Presenti entrambi + veicolo

40.

(cfr. doc. 251).

Infine, dalla “tabella

appostamenti vari per __________” inerente il “caso: RI 1 – __________” risulta

quanto segue per il mese di marzo 2024:

nr

Data:

Ora:

accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)

Presenza Sì/No

Pattuglia nr. matricola

1.

4.3.24

18:20

Presenti entrambi + veicolo

SI

40.

2.

Di __________

3.

4.

7.3.24

15:20

Presente veicolo

SI

40.

5.

6.

8.3.24

10:00

Presente veicolo

40.

7.

11.3.24

14:00

Presenti entrambi + veicolo

SI

40.

8.

13.3.24

11:00

Presente veicolo

SI

40.

9.

10.

16.3.24

11:30

Presente __________ di fronte

SI

40.

11.

All’abitazione a __________

12.

13.

11.3.24

Presenti entrambi

40.

14.

18.3.24

20:00

Presente veicolo

SI

40.

15.

16.

17.

21.3.24

19:00

Presente veicolo

SI

40.

18.

19.

20.

21.

24.3.24

15:00

Nessuna presenza

NO

40.

22.

23.

24.

25.

27.3.24

21:00

Presente veicolo, luci

SI/NO

40.

26.

accese

27.

28.

29.

30.

(cfr. doc. 252).

Con e-mail del 29 marzo 2024,

preso atto degli esiti di sei mesi di controlli discreti, l’ispettrice ha

chiesto alla Polizia di procedere con l’esperimento di un sopralluogo

all’interno dell’abitazione di RI 1, onde verificare se potesse o meno essere

riscontrata la presenza di oggetti di pertinenza maschile, riconducibili ad __________

(cfr. doc. 294).

Dal rapporto di constatazione del

9.

aprile 2024 emerge che quello stesso giorno, in collaborazione con la Polizia

cantonale, la Polizia __________ ha provveduto ad eseguire “il controllo

degli effetti personali di __________ presso il domicilio di RI 1, in __________”,

e meglio come segue:

"

(…) Al nostro arrivo entrambi erano presenti, gli abbiamo spiegato il

motivo del nostro controllo presentandogli le basi legali sull’assistenza

sociale (…) e il regolamento sull’assistenza sociale (…).

__________ ha iniziato

ad opporsi al nostro intento di entrare nell’abitazione dicendo subito che loro

sono insieme solamente saltuariamente. RI 1 all’inizio non si pronunciava

molto, era noto che le sue intenzioni erano quelle di collaborare, ma __________

non le dava modo di esprimersi insistendo di chiamare l’avvocato. Quindi __________

ha provveduto a chiamare l’avvocato, in vivavoce ed esso gli ha detto subito che

lui non è il suo rappresentante e che deve parlare con la signora RI 1. Il

rappresentante legale ha consigliato a RI 1 di collaborare e di farci procedere

al controllo

Durante il controllo

non abbiamo rinvenuto molti effetti personali di __________, ma la presenza di

alcuni suoi medicamenti e il numero di scarpe da uomo presenti (vedi foto

allegate) porta comunque ad intuire che è in quel domicilio molto spesso. La

sua presenza come il suo veicolo, intestato alla madre (…) targato TI 126633,

posteggiato sotto una tettoia in __________, è confermata dai vari

controlli/passaggi fatti discretamente effettuati nell’arco di 6 mesi.” (cfr.

doc. 241-242).

Dalle fotografie allegate al

rapporto risultano essere stati trovati nell’abitazione della ricorrente i

seguenti oggetti, attribuibili ad __________:

-

due tubi di Dermovate pommade, di recente prescrizione (cfr. doc. 243);

-

un tubo di Imacort (cfr. doc. 243);

-

un sacco contenente diversi oggetti dell’uomo, tra cui lenti a contatto,

deodorante da uomo, cavi/caricatori (cfr. doc. 244);

-

maglione/i da uomo, rasoio e Magnesiocard 10 mmol riposti su un ripiano

(cfr. doc. 245);

-

deodoranti da uomo riposti sul ripiano dello specchio del bagno (cfr.

doc 246);

-

diverse paia di scarpe da uomo (cfr. doc 247).

L’11 aprile 2024, l’Ispettorato

sociale ha chiesto alla Polizia di __________ di trasmettere “copia degli

atti inerenti agli interventi eseguiti presso il domicilio” della

ricorrente (cfr. doc. 268).

Dal rapporto di segnalazione

della Polizia Cantonale del 16 aprile 2024 risulta che:

"

(…) in data 10.10.2021 siamo intervenuti a __________ al domicilio di __________,

dove lo stesso ha richiesto il nostro intervento per una lite con la compagna RI

1, anch’essa presente sul posto.

Il 29.12.2022

unitamente all’assistente sociale __________ una pattuglia si recava al

domicilio di __________ a __________ dove era presente anche la compagna RI 1.

Il 17.02.2023 ci

recavamo a seguito di una segnalazione presso l’ex domicilio della donna a __________

in __________, in casa vi era anche __________.

In data 01.03.2023 si

interveniva a __________ a casa di RI 1, per una discussione con __________”

(cfr. doc. 266-267).

Il 12 aprile 2024, l’Ispettorato

sociale ha chiesto alla ricorrente di presentare tutta una serie di documenti

relativi ad __________, per il periodo dal 2022 a quel momento, entro il 19

aprile successivo (cfr. doc. 284).

In data 15 aprile 2024, la

ricorrente è stata convocata per un colloquio, al fine di “svolgere degli

accertamenti relativi alla sua attuale condizione personale e/o finanziaria”

presso gli uffici dell’Ispettorato sociale, da tenersi il 17 aprile 2024 alle

ore 13:30, della durata di “almeno 2 ore” (cfr. doc. 275).

Dal verbale di audizione del 17

aprile 2024 emerge che la ricorrente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"

(…)

D: Ha portato con sé la

documentazione che le abbiamo richiesto sulla persona del signor __________? Se

no, per quale motivo?

R: no. Ribadisco che è

vero che mi ha aiutato per diversi anni e tutt’ora ci aiutiamo a vicenda ma non

viviamo insieme, motivo per cui il signor __________ non ha intenzione di dare

la documentazione da voi richiesta.

(…)

D: Descriva una sua

giornata – tipo / come struttura normalmente le sue giornate?

R: sono inabile al

lavoro da oltre 1 anno ma da marzo 2024 il mio psichiatra mi ha dato l’abilità

lavorativa al 50%. Di norma faccio i lavori di casa, mi piace passeggiare e

fare piccoli lavoretti manuali. Le passeggiate e con la bicicletta mi

accompagna il mio amico.

ADR: non uso molto i

social.

ADR: abito nella mia

nuova casa da ormai quasi 1 anno ma non ho ancora aperto tutti i cartoni

utilizzati per il trasloco. Non ho molto spazio in casa quindi stiamo sempre

fuori. In casa si sente il freddo che proviene della cantina e anche per questo

stiamo sempre fuori. Per riscaldare l’ambiente utilizzo il camino perché il

riscaldamento elettrico mi costa troppo.

ADR: utilizzo la legna

che ho accatastata fuori casa ma ora l’ho portata in cantina in quanto il

Comune mi ha intimato di spostarla.

D: Dispone della

licenza di condurre?

R: sì ma non ho

autoveicoli intestati a mio nome.

D: quale veicolo

utilizza per i suoi spostamenti?

R: Io utilizzo la moto

del signor __________ a lui regolarmente intestata. La utilizzo quando la

stagione è consona.

ADR: Sì considero

questa moto di mia proprietà nonostante registrata a nome del mio compagno.

Preciso che questa moto l’ho comprata io e penso di averla pagata circa CHF

4'000.-.

ADR: quando ho

comperato questo motoveicolo io abitavo dal signor __________ a __________,

luogo dove sono andata a vivere quanto ho lasciato l’abitazione coniugale di __________

nel 2020 da quel momento ho abitato presso il signor __________ fino a gennaio

2023, momento in cui ho locato un appartamento a __________.

(…)

D: Signora RI 1, quando

è uscita dalla casa coniugale a __________? Dove è andata a vivere?

R: quando sono uscita

dall’abitazione coniugale all’inizio del 2020 il signor __________ mi ha

aiutata.

ADR: Mi spiego, in

agosto 2019 ho trovato lavoro presso la Posta sede di __________ ed avevo più

turni di notte che di giorno. In quel momento la mia relazione coniugale di

fatto terminata da tempo si è interrotta in quanto mio marito mi ha fatto

trovare una parte dei miei effetti personali depositati davanti all’abitazione

di __________ del mio amico __________ mentre l’altra parte l’ha buttata via.

Quindi dall’inizio del

2020.

ho vissuto dal __________ e nello specifico fintanto che ho lavorato

quindi fino a luglio 2020 abbiamo vissuto nel suo camper nella zona di __________

vicino al mio luogo di lavoro a causa dei miei turni irregolari e notturni.

Durante i miei giorni liberi tornavamo nell’abitazione di __________.

D: in che rapporti si

trovava con il signor __________ quando è andata a vivere presso di lui nel

2020?

R: Così come nel 2020

anche oggi il signor __________ mi sta aiutando.

ADR: Sì mi aiuta

essendoci con la sua presenza fisica.

D: Per quale motivo già

a marzo 2022 il signor __________ l’accompagnava agli incontri con l’assistente

sociale presso il Comune di Ludiano e partecipava agli stessi?

R: Perché gli chiedevo

di accompagnarmi così come gli ho chiesto di accompagnarmi anche oggi.

D: Quando lei ha locato

l’appartamento a __________, in __________ (dal 01.01.2023), il signor __________

è venuto a vivere con lei presso questa abitazione?

R: sì ma non subito.

Lui è arrivato da metà febbraio 2023.

D: secondo le

informazioni in nostro possesso il signor __________ era con lei presso

l’abitazione di __________. Infatti ci sono stati degli interventi delle forze

dell’ordine per lite: cosa può riferirci in merito?

R: sì è vero è

intervenuta la Polizia in febbraio 2023.

D: per quale motivo il

30.

marzo 2023 ha dichiarato all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

che il suo compagno signor __________ si trova sempre presso la sua abitazione?

R: confermo che sì ho

firmato il verbale ma secondo me hanno sbagliato a scrivere.

D: quando lei ha

lasciato l’abitazione di __________ e ha locato il suo attuale appartamento ad __________,

in __________ (dal 01.07.2023), il signor __________ è venuto a vivere con lei?

R: Ribadisco che ogni

tanto il signor __________ si trova a casa mia così come io ogni tanto mi trovo

a casa sua a __________. Ma secondo me non abitiamo insieme.

D: Per quale motivo

allora l’auto che il signor __________ utilizza abitualmente (intestata a sua

madre) è costantemente parcheggiata nei pressi della sua abitazione di __________

e lo stesso è sempre visto insieme a lei sul piazzale davanti a casa sua:

occasioni in cui consumate pasti insieme, cucinate, oppure semplicemente

trascorrete il tempo insieme?

R: Io non dico che

stiamo insieme perché lui non vuole e le cose ci ritorneranno contro.

NV: secondo il nostro

parere lei stenta a confermare la sua relazione e convivenza stabile con il

signor __________ in quanto potrebbe inficiare il ripristino dei diritti di

visita sospesi dall’autorità di protezione.

R: anche il __________

non vuole che lo sappiano. Con sappiano intendo tutte le persone, sia le

persone normali che le Autorità.

ADR: lui vuole che le

persone pensino che lui sia single. Lui non mi ha mai negato il suo aiuto e

continua a confermare che non me lo negherà ma non vuole che gli Uffici ci mettano

insieme.

D: Come sono suddivise

le spese tra lei e il signor __________?

R: oltre alle spese

alimentari e per le attività che facciamo insieme; il resto ognuno paga le

fatture.

ADR: il signor __________

mi aiuta anche quando devo recarmi dai medici e mi accompagna lui con la

macchina che ha in uso.

D: Chi fa la spesa per

i vostri pasti sempre in comune?

R: la facciamo una

volta per uno.

ADR: io aiuto il signor

__________ a tagliare il prato, lavori di giardinaggio presso la mia abitazione

di __________ perché lui si è operato alla testa ed ha spesso dolori e non può

fare lavori pesanti. Io lavo i suoi panni a casa mia ed a casa sua. A __________

vi sono dei fili per appendere i panni ad asciugare quindi è più comodo.

D: Lei si occupa di

tenere la contabilità del signor __________?

R: no.

ADR: la foto che mi

descrive dove sono ritratta con i conti del signor __________ è una “scenetta”

in quanto a lui piace fare “teatro”.

D: signora RI 1, per

quale ragione non ha annunciato all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento la sua relazione sentimentale e di convivenza con il suo

compagno signor __________ almeno dal mese di ottobre 2022 (inizio

prestazioni)? (…)

R: Perché non desidero

inoltrare domanda insieme al __________. Il nostro prestarci reciproco aiuto e

passare insieme quasi la totalità del nostro tempo, sia per me che per lui non

deve sfociare in pratiche amministrative congiunte.

D: (…) si rende conto

che con il suo agire e segnatamente omettendo di informare l’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento di aver iniziato una relazione stabile ai

sensi della Laps, lei ha compiuto una violazione ai sensi delle leggi che

regolamentano l’assistenza sociale?

R: ne prendo atto.

(…)”.

Contestualmente, l’Ispettorato

sociale ha nuovamente chiesto alla ricorrente di produrre una serie di

documenti relativi ad __________, in relazione ai quali RI 1 – che riletto il

verbale nulla ha osservato quanto al suo contenuto - ha dichiarato che “vi

comunico già che questi documenti non li avrete in quanto il signor __________

si rifiuta di produrli” (cfr. doc. 257-264).

Dal rapporto conclusivo

dell’Ispettorato sociale del 23 aprile 2023 risulta che “dall’istruttoria

(…) è emersa la seguente violazione con conseguente abuso commessa dalla

signora RI 1”:

"

(…)

3.1

L’utente non ha

informato l’USSI dell’esistenza di una relazione sentimentale e della

convivenza stabile ai sensi della Laps con il signor __________, almeno a far

tempo dal mese di ottobre 2022 in relazione alle prestazioni assistenziali da

lei percepite.

Dall’audizione del 17

aprile 2024 e dalla documentazione dell’incarto risulta che la signora RI 1

aveva pendente una pratica di divorzio nel 2021. In relazione a questa, la

signora ha spiegato di aver lasciato l’abitazione coniugale di __________ dove

viveva con il marito e i figli già all’inizio del 2020 e di essere andata ad

abitare a __________ presso il Signor __________.

Nell’incarto ci sono

scritti dell’assistente sociale del 1° marzo 2022, del 5 aprile 2022 e del 27

ottobre 2022 che già parlano della relazione tra l’utente e __________. La

signora ha infatti confermato che da agosto 2019 a luglio 2020 ha lavorato, ma

che godeva anche dell’aiuto di __________ principalmente potendo abitare da lui

fino a dicembre 2022. A gennaio 2023 la signora ha locato un appartamento a __________.

In merio a questo c’è risultanza di un intervento di Polizia di gennaio 2023

che ha coinvolto entrambi presso questa nuova abitazione. Mentre per quanto

riguarda l’appartamento di __________, locato a luglio 2023, ci sono i

controlli di Polizia iniziati il 1° settembre 2023 e terminati il 9 aprile 2024

con l’ispezione del domicilio che confermano il fatto che __________ si trova

sempre presso l’abitazione di RI 1, nonostante all’interno non ci sono i suoi

effetti personali se non delle scarpe, dei medicinali e qualche maglione.

Ne consegue che ci sono

risultanze che mettono in relazione i due già dal 2020 ad oggi. La signora

mette molto impegno a non confermare che tra di loro esiste una relazione

sentimentale a tutti gli effetti e che vivono costantemente insieme. Questo è

palesemente dovuto all’influenza che __________ ha su di lei, infatti a

dichiarato e firmato: “io non dico che noi stiamo insieme perché lui on

vuole e le cose ci ritorneranno contro” (cfr. verbale 17 aprile 2023,

pagina 5 riga 47). Risulta evidente come __________ sa che se la relazione

sentimentale e la convivenza vengono ammesse il diritto alle prestazioni

assistenziali della signora dovrà essere comprensivo delle sue entrate. (…)

Dagli atti dell’incarto

e dalle dichiarazioni della signora risulta che esiste una convivenza stabile

ai sensi della Laps tra RI 1 e __________, in quanto da almeno sei mesi sono

stati avvistati sempre per l’abitazione dell’utente – poco importa che __________

non abbia tanti effetti personale ad __________, la sua auto è sempre lì così

come anche lui – e in quanto si prestano reciproco aiuto come dichiarato dalla

signora. Esiste anche un’ampia documentazione fotografica (presa dai social)

che dimostra che i due fanno tutto insieme. Ne consegue che, a partire da

ottobre 2022, quindi da quando la signora percepisce le prestazioni da sola

(prima le percepiva con l’ex marito fino a febbraio 2020) l’unita di

riferimento deve essere ricalcolata integrando il signor __________.

Già in audizione del 17

aprile 2024 la signora ha conferma che il suo compagno non consegnerà i

documenti necessari per eseguire il ricalcolo con UR 2. È quindi stata

avvertita che l’Ufficio emetterà una decisione in base ai soli atti in suo

possesso.” (cfr. doc. 46 -49).

Il

23.

aprile 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid.1.1.), sospeso

l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente, cui ha

contestualmente chiesto la restituzione di quanto corrispostole tra ottobre

2022.

ed aprile 2024.

I

provvedimenti in questione, impugnati con reclamo del 22 maggio 2024, sono

stati confermati con la decisione su reclamo del 29 agosto successivo (cfr.

supra consid. 1.2. e 1.3.).

2.9

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli

atti, ritiene che l’operato dell’USSI debba essere tutelato per i motivi qui di

seguito esposti.

Innanzitutto,

a proposito dell’affermazione della ricorrente secondo cui, avendo ella ed __________

due domicili distinti, non possono essere ritenuti conviventi, il TCA rammenta

che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps non dipende da

come RI 1 e l’“amico/fidanzato” (cfr. supra consid. 1.5.) abbiano deciso

di organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio

congiunto o con due separati.

Come

visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito

che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice

economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È,

invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci.

Riguardo

alla tesi ricorsuale secondo cui tra la ricorrente ed __________ non vi sarebbe

“una situazione di stabile convivenza, come sostenuto nelle decisioni

impugnate bensì due persone single che hanno piacere a trascorrere del tempo

insieme”, il TCA rileva che è in primis la stessa legale della ricorrente a

precisare, contraddicendosi poco dopo, che tra la sua assistita ed __________ “è

certo che intercorre una relazione sentimentale”, tanto che i due sono

“amici/fidanzati” (cfr. supra consid. 1.5.).

Questa

Corte constata che, sentita presso gli uffici della convenuta il 30 marzo 2023,

la ricorrente aveva già pacificamente dichiarato di convivere, per poi ritrattare

le proprie dichiarazioni.

A

tal proposito, il TCA ricorda che in

applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in

presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid.

5.2

in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid.

2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27

agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,

cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In

ogni caso, al di là di contraddizioni e ritrattazioni della parte ricorrente,

dagli atti emerge chiaramente che da ben prima dell’ottobre 2022 l’insorgente e

l’uomo in questione condividono ogni momento di vita quotidiana, dai pasti,

alle uscite, ai lavori in casa o nel giardino di uno o dell’altra.

Del

resto, sentita a verbale il 17 aprile 2024, la stessa RI 1 ha definito __________

come il proprio “compagno” (cfr. supra consid. 2.8.).

Rammentato,

peraltro, che la separazione di fatto della ricorrente dal (ex) marito è

culminata con il deposito da parte di quest’ultimo degli effetti personali di RI

1.

proprio a casa di __________ - con il quale l’assistita “dal 2020 a

seguire (…) si è sempre accompagnata” (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.) -

ove ella ha poi abitato a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 2022, a mente

di questa Corte è, innanzitutto, accertato che i due formano da anni una coppia

e siano sentimentalmente legati.

Determinante,

poi e nel caso di specie, per giungere alla conclusione che tra la ricorrente

ed __________, anche nel periodo determinante che va da ottobre 2022 ad aprile

2024, vi era una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative,

rispettivamente, le direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid.

2.6.), è il fatto che i due si fornivano aiuto reciproco.

A

questo proposito, il TCA rileva che quando ad ottobre 2022 la ricorrente ha

inoltrato la propria domanda volta all’ottenimento delle prestazioni Las, ella

abitava a tutti gli effetti presso __________ che la ospitava da oltre due

anni.

Anche

successivamente alla locazione da parte di RI 1 di, prima, un appartamento a __________,

poi una casa a __________, l’aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una

costante del loro rapporto.

__________,

per esempio, ha intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che

la medesima considera come propria, indicando di averla acquistata

personalmente quando la coppia, dopo la separazione della donna dal marito,

abitava insieme a __________. Ed infatti, è verosimilmente per quel motoveicolo

che dal conto della ricorrente vi sono accrediti per la Sezione della

circolazione e la __________, intestati al compagno.

Sempre

__________, poi, accompagna, sin da marzo 2022, la donna agli incontri con

l’assistente sociale, come del resto ha fatto, pur non prendendovi parte, per

il colloquio tenutosi il 17 aprile 2024 presso gli uffici dell’Ispettorato, o

alle visite mediche.

RI

1, da parte sua, ha ospitato RI 1 presso l’appartamento di __________ (“lui

è arrivato da metà febbraio 2023”), si occupa dei lavori di giardinaggio

che l’uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare i suoi

vestiti.

Oltre

a trascorrere la “quasi totalità” del tempo insieme, la coppia divide

inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisiti di generi alimentari

(cfr. supra consid. 2.8.).

Benché

ammesso a più riprese dalla ricorrente, il fatto che la medesima trascorra la

gran parte del proprio tempo con __________ - figura che peraltro a più riprese

è stata richiamata anche nella sentenza di divorzio in quanto considerata un

ostacolo ai diritti di visita della donna nei confronti del figlio minorenne –

trova anche riscontro nei controlli di Polizia discreti esperiti sull’arco di

sei mesi o negli interventi cui la Polizia è stata chiamata a far fronte da

anni per litigi tra i due, trovandoli sempre insieme, che fosse al domicilio

dell’una o dell’altro (cfr. supra consid 2.8.).

La

circostanza che a casa della donna non siano stati trovati tutti gli effetti

personali dell’uomo, non è determinante, ritenuto che, come visto (cfr. supra

consid. 2.6.), non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della

Laps possano avere due domicili distinti.

Giova

in ogni caso evidenziare come gli oggetti trovati ad __________ e riconducibili

ad __________ siano di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il

rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la

sua presenza in quella casa è costante.

In

ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e

dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF

8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;

STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

10.

febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo

Tribunale deve concludere che tra ottobre 2022 ed aprile 2024 tra la ricorrente

ed __________ vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Ne

consegue che a ragione l’USSI, da una parte, ha

sospeso successivamente ad aprile 2024 l’erogazione delle prestazioni

assistenziali a favore della ricorrente, considerato come la stessa conviveva

stabilmente con il compagno (cfr. art. 4 cpv. 1 lett.

c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps) e che __________ avrebbe quindi dovuto essere

computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione

finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in tal senso,

rettamente sono state negate le prestazioni assistenziali.

In merito all’operato

dell’USSI, tuttavia, questa Corte ricorda che nella già citata DTF 149 V 250

(cfr. supra consid. 2.6.), il Tribunale Federale ha stabilito che la

soppressione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali è una misura tanto

incisiva da imporre di essere pronunciata mediante l’emanazione di una

decisione formale, corredata dei relativi rimedi di diritto (cfr. in

particolare consid. 7.2.2.).

In concreto, il fatto che

l’immediata sospensione dell’erogazione delle prestazioni Las sia stata

comunicata alla ricorrente mediante decisione informale del 23 aprile 2024 (cfr.

supra consid. 1.2. e doc. 36) non ha, in ogni caso, arrecato pregiudizio a RI 1,

che ha tempestivamente interposto reclamo anche contro questo provvedimento

(cfr. supra consid. 1.3.).

D’altra parte, ritenuto

come la convivenza in questione sussisteva già ad ottobre 2022, quando RI 1 ha

chiesto l’erogazione delle prestazioni Las, parimenti a ragione l’USSI ha

chiesto la restituzione di quanto corrisposto alla medesima da quel momento e

sino ad aprile 2024.

In concreto, è incontestato che

la ricorrente non aveva informato l’amministrazione della sua convivenza tra

ottobre 2022 ed aprile 2024. L’USSI, quindi, nel periodo determinante, ha

erogato a beneficio della medesima le prestazioni assistenziali considerandola

come unico membro della sua unità di riferimento, e meglio senza tenere in

considerazione i redditi del convivente (beneficiario AI e PC), dei quali

l’amministrazione è venuta a conoscenza solamente in un secondo momento.

Nella

fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione

processuale (cfr. supra consid. 2.3.).

In

effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla

ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione

giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È

quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto

in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere,

oltre all’assistita, anche il compagno.

In

quel periodo, quindi, RI 1 da un profilo oggettivo ha effettivamente

percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.

Al riguardo è utile

ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che

gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

2.10

Il TCA rileva pure che anche

l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione non è stato oggetto di

contestazioni in punto al suo ammontare.

L’importo stabilito dall’USSI non

presta in concreto fianco a critiche, ritenuto che corrisponde all’integralità

di quanto ella ha percepito per il periodo da ottobre 2022 ad aprile 2024 (cfr.

doc. 39-44).

2.11

Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su reclamo deve, pertanto, essere confermata.

2.12

Quanto, poi, alle osservazioni

ricorsuali relative all’art. 12 Cost., rispettivamente, 23 Las (cfr. supra

consid. 1.5.), il TCA rileva che ai sensi dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno

e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e

assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato

al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene

colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i

mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata

versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare

di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a

un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale

il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4

settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF 146 I 1 consid.

5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I

71.

consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L’art. 12 Cost. fed. non

garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad

assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo

-, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28

luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre

2021.

consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.;

DTF 130 I 366).

L’art. 12 Cost. si limita a

impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza

(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Nella STF 8C_717/2022 del 7

giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l’Alta Corte ha ribadito che:

"

5.1

A norma dell'art. 12 Cost.

chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto

d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per

un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein

unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à

la dignité humaine").

Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12

Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le

modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1

consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid.

7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito

dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura

dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera

rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di

base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la

mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1

consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid.

5.3

e 131 I 166 consid. 3.1;

sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa

Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019

I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung,

2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische

Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.;

Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224;

Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der

Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner,

1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo,

questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio.

Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone

che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali

esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana;

infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è

strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7

Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid.

7.2

e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale

all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è

più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid.

2.1).”

Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7

marzo 2022 consid. 6.5.1.

In concreto tuttavia, ritenuto

come rettamente successivamente ad aprile 2024 l’USSI ha stabilito che la

ricorrente sia da considerarsi in una convivenza stabile con il proprio

compagno, __________, ed in assenza di qualsiasi informazione sulle condizioni

finanziarie di quest’ultimo, il suo preteso stato di indigenza non trova

riscontro documentale.

2.13

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto

non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia

l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia,

quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”.

L’art. 61 lett. a LPGA, valido

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto

non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.

29.

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.14

La

domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I)

deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto

che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio

gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per

assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di

tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo

personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.

6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF

8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.15

Nel caso

di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente - al beneficio delle

prestazioni Las sino ad aprile 2024 - da maggio 2024 non beneficia di alcun

tipo di entrata, né reddituale, né assistenziale.

A

comprova della propria indigenza, RI 1 ha prodotto il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr.

doc. C all. a doc. VIII).

Anche su tale documento, il TCA

rileva ch’ella ha indicato, quale proprio “recapito”, “c/o __________”

precisando “io non convivo con nessuno sono ospite da un amico” (cfr.

doc. C all. a doc. VIII).

Sebbene

ai fini delle prestazioni Las sia accertato che tra la ricorrente ed il

compagno quantomeno da ottobre 2022 era in essere una convivenza stabile (cfr.

supra consid. 2.8.), in concreto, ai soli fini dell’eventuale concessione del

gratuito patrocinio e considerato in questo solo senso il criterio

dell’indigenza, giova rilevare che non sussiste un obbligo di mantenimento

reciproco ex lege fra i due partner (cfr., in tal senso, STF 119 Ia 11

dell’11 febbraio 1993 consid. 3a; STF 115 Ia 193 del 10 ottobre 1989 consid.

3°;

Qualora,

invece, ci si trovasse confrontati ad una coppia coniugata, dovrebbero essere

considerati, a fini di pronunciarsi sul criterio dell’indigenza, gli elementi

di reddito - come pure quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti) - di entrambi i

coniugi (DTF 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3 pag. 10; cfr. pure STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010, consid. 16.1.; STF 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7; STF

9C_167/2007 del 21 giugno 2007 consid. 3.2. e K140/99 del 24 febbraio 2000,

consid. 2.).

Sulla

questione relativa ad un’applicazione per analogia degli obblighi stabiliti dal

diritto matrimoniale anche alle coppie in concubinato, in una sentenza STF

8C_1008/2012 del 24 maggio 2013 l’Alta Corte si è pronunciata come segue:

"

Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des

poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, dont sont

issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance

judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient

calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière

qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant

en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base

applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée

par les partenaires (arrêt 5D_121/2009 du 30 novembre 2009 consid. 7.1, in:

Revue suisse de procédure civile [RSPC], 2010, p. 287; arrêt 9C_859/2008 du 15

décembre 2008 consid. 3.4.1).

En revanche, pour des concubins sans enfants

issus de leur relation et formant une communauté domestique durable, il

convient en principe de prendre en compte le même montant de base que pour un

couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en

concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié (arrêt 5D_121/2009,

précité, consid. 7.1, avec un renvoi à l'ATF 130 III 765 consid. 2.2 p. 766 s. et 2.4 p. 767; FRANK EMMEL, in:

Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,

2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire

bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/

Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42

ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13

ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,

2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf

unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière,

il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes

formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses

d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la

charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des

partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations

économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117

CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On

tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de

frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du

partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 96 ad art. 93 LP).” (consid. 3.3.)

ed ha

concluso, nel caso di una ricorrente che conviveva con il proprio partner,

senza figli, con il quale non era stato possibile determinare se vi fosse una

relazione sufficientemente salda, per qualità e durata, da esigere che il

compagno assumesse le spese giudiziarie della convivente, che l’Istanza

precedente aveva erroneamente proceduto assimilando i due ad una coppia

sposata, allorquando avrebbe dovuto ritenere che l’istante, in quel caso

sprovvista di reddito e sostanza, doveva essere considerata indigente (consid.

3.3.4-3.3.5).

In una

sentenza DTF 142 III 36 l’Alta Corte, nel caso di due partner conviventi che

avevano un figlio in comune, chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere

se per analogia con i corrispondenti obblighi previsti dal diritto

matrimoniale, anche il convivente dovesse finanziare i procedimenti giudiziari

del proprio partner, sprovvisto di reddito, ha rammentato d’un lato, che ai

sensi di quanto prevedono gli artt. 159 cpv. 3 e 163 CC un coniuge è tenuto ad

assistere l'altro nelle controversie giudiziarie versando gli anticipi per le

spese legali (sentenze 9C_432/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 5; 4A_661/2010

del 16 febbraio 2011 consid. 3.5; 4A_423/2012 del 10 settembre 2012 consid.

2.2; 8C_1008/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3.2). D’altro lato, il Tribunale

federale ha precisato che, in linea di principio, non esistono obblighi di

questo tipo per i conviventi (cfr. DTF 129 I 1 consid. 3.2.4 pag. 6; DTF 134 I 313 consid. 5.5 pag. 318), ha

stabilito quanto segue:

" (…)

Vorliegend geht die Beschwerdeführerin nach den Feststellungen im angefochtenen

Beschluss keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Ihre einzigen

"Einkünfte" sind die Kinderunterhaltsbeiträge, welche aber für die

Bestreitung der Kinderkosten reserviert sind (vgl. 5A_207/2009 vom 21. Oktober

2009.

E. 3.2) und nicht für die Prozessfinanzierung zweckentfremdet werden

sollen. Verfügt aber die Beschwerdeführerin über gar kein Einkommen, stellt

sich die Frage der Berechnung des Existenzminimums im Rahmen des Konkubinates

nicht, weil die gemeinsamen Lebenskosten nicht anteilsmässig, sondern einseitig

durch den erwerbstätigen Konkubinatspartner getragen werden. Es verbleibt

einzig die - wie gesagt nicht von der vorstehend zitierten Rechtsprechung

beantwortete - Rechtsfrage, ob dieser aufgrund des Konkubinatsverhältnisses in

Analogie zu den entsprechenden eherechtlichen Pflichten den Prozess seiner Konkubine,

welche über kein eigenes Einkommen verfügt, finanzieren muss.

Als Ausfluss der ehelichen Unterhaltspflicht

nach Art. 163 ZGB und der ehelichen Beistandspflicht nach Art.

159.

Abs. 3 ZGB ist der eine Ehegatte gehalten, dem anderen in

Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvorschüssen beizustehen

(Urteile 9C_432/2010 vom 8. Juli 2010 E. 5; 4A_661/2010 vom 16. Februar 2011 E.

3.5; 4A_423/2012 vom 10. September 2012 E. 2.2; 8C_1008/2012 vom 24. Mai 2013

E. 3.3.2; zum alten Eherecht: BGE 103 Ia 99 E. 4 S. 101). In der Lehre wird teilweise die Unterscheidung

getroffen, dass sich die Kostenvorschusspflicht bei Angelegenheiten der

Ehegemeinschaft aus Art. 163 ZGB und bei anderen Rechtsstreitigkeiten

aus Art. 159 Abs. 3 ZGB ergebe; das Bundesgericht hat dazu nie

Stellung genommen (vgl. Urteil 5P.346/2005 vom 15. November 2005 E. 4 mit weiteren

Hinweisen) und die Unterscheidung ist auch vorliegend nicht relevant. Soweit

eine Prozesskostenvorschusspflicht besteht, geht diese dem Anspruch auf

unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 119 Ia 11 E. 3a S. 12, BGE 119 Ia 134 E. 4 S. 135).

Pflichten, welche aus der

ehelichen Unterstützungspflicht (Art. 163 ZGB) und aus der ehelichen

Beistandspflicht (Art. 159 Abs. 3 ZGB) fliessen, können - was nicht mit dem

Umstand zu verwechseln ist, dass in verschiedenen Konstellationen auf die

tatsächlichen Verhältnisse abgestellt wird (vgl. beispielsweise betreffend

Fürsorgeleistungen: Urteil 8C_232/2015 vom 17. September 2015 E. 5.2 mit

weiteren Hinweisen; sodann für die Berechnung des betreibungsrechtlichen

Existenzminimums, siehe oben) - selbstredend nur den Ehegatten treffen. Für

Konkubinatspartner bestehen grundsätzlich keine solchen Verpflichtungen

(vgl. BGE 129 I 1 E. 3.2.4 S. 6; BGE 134 I 313 E. 5.5 S. 318), auch nicht im Zusammenhang mit der

unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. Urteile 9C_859/2008 vom 15. Dezember 2008 E.

3.4.1; 8C_1008/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.3.3). Für das Gegenteil bedürfte es

einer gesetzlichen Grundlage, welche an die Konkubinatstatsache entsprechende

rechtliche Obligationen knüpfen würde; der blosse Analogieschluss zum Eherecht

kann die fehlende gesetzliche Grundlage nicht ersetzen. (...)” (consid. 2.3.)

Infine,

in una sentenza STF 8C_310/2017 del 14 maggio 2018, il Tribunale federale, nel

caso di una ricorrente che nulla aveva documentato quanto a redditi e sostanza

del proprio partner convivente, rilevando che al medesimo non incombeva in ogni

caso l’obbligo di partecipare alle sue spese giudiziarie, ha rammentato che la

stessa giurisprudenza citata da quell’istante (DTF 142 III 36) ammette invece,

come visto, che l’esistenza di un’economia domestica comune possa essere presa

in considerazione nel calcolo del fabbisogno del concubino che è parte nella

procedura giudiziaria (cfr. consid. 11.2.)

In

concreto - pur essendovi, tra la ricorrente ed __________, una convivenza

stabile per quanto concerne le prestazioni assistenziali quantomeno da ottobre

2022.

- il TCA nel contesto dell’assistenza giudiziaria deve considerare che RI

1, dagli atti, risulta priva di qualsiasi fonte di reddito o sostanza.

Dal

convivente, con il quale la ricorrente non ha figli, alla luce della

giurisprudenza suindicata, non si può in concreto esigere che assuma le spese

giudiziarie della compagna.

In questo contesto, è quindi

irrilevante il fatto che nessun elemento sia noto a

questa Corte quanto alla situazione economica di __________.

In

esito alla procedura di divorzio, RI 1 avrebbe già dovuto ricevere, e meglio

come indica la decisione pretorile del 15 maggio 2023 nel termine di sei mesi

dalla sua crescita in giudicato, fr. 75'000 da parte dell’ex coniuge (cfr. in

particolare, doc. 128-129). Quest’ultimo, ha indicato l’assistita nel

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria “però non ha ancora

provveduto al versamento da più di un anno” (cfr. doc. C all. a doc. VIII).

Verosimilmente, ritenuto come già

allorquando era sposata la ricorrente beneficiava, unitamente all’ex coniuge,

delle prestazioni Las (cfr. all. a doc. IX), il mancato versamento di tale

ammontare ed il difficile recupero di tale credito è da ricondurre ad una

situazione finanziaria comunque non florida dell’ex marito.

In tali

circostanze l'indigenza della ricorrente deve essere ammessa.

Inoltre

l'intervento dell’avv. RA 1 per la procedura innanzi a questa Corte, appare

giustificato.

Il TCA

rammenta, infatti, che nella procedura dinanzi ad un Tribunale l’assistenza di

un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze

analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di

un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha

conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un

giudizio giustifichi il dispendio.

Nella

procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve,

invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del

10.

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07

del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

Infine,

già solo in ragione della lunga istruttoria che ha caratterizzato la procedura

che vede coinvolta la ricorrente e delle numerose censure ricorsuali, non si

può ritenere che il gravame risultava palesemente destituito di possibile esito

favorevole.

Questo

Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i

requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della

ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022).

È in

ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6

LAG; relativamente al gratuito nella procedura davanti al TF: cfr.

art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF

9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti