42.2024.36
A giusta ragione l’USSI ha sospeso l'erogazione delle prestazioni assistenziali e chiesto la restituzione di quanto riconosciuto a tale titolo alla ricorrente per il periodo da ottobre '22 ad aprile '24 ritenuto che tra la medesima ed il compagno vi era una convivenza stabile. Ist. GP accolta
2 dicembre 2024Italiano103 min
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2024.36
CL/gm
Lugano
2 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29
agosto 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 2 dicembre 2022
(cfr. doc. IX 1), del 27 dicembre 2022 (cfr. doc. IX 2), del 18 gennaio 2023
(cfr. doc. IX 3), del 24 marzo 2023 (cfr. doc. IX 4), del 1° giugno 2023 (cfr.
doc. IX 5), del 21 luglio 2023 (cfr. doc. IX 6), del 13 settembre 2023 (cfr.
doc. IX 7), del 6 novembre 2023 (cfr. doc. IX 8), del 6 dicembre 2023 (cfr.
doc. IX 9), del 15 gennaio 2024 (cfr. doc. IX 10) e del 3 aprile 2024 (cfr.
doc. IX 11), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha erogato a favore di RI 1, per l’unità di riferimento composta
unicamente dalla medesima, prestazioni Las dal mese di ottobre 2022 al mese di
aprile 2024 sulla base delle richieste di rinnovo di volta in volta da lei presentate.
1.2. Dagli accertamenti svolti, in
particolare, dal Servizio dell’Ispettorato sociale, e meglio come verrà
precisato nel dettaglio nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.7.), è emerso che
nel periodo tra ottobre 2022 ed aprile 2024, l’assistita avrebbe, però, intrattenuto
una convivenza stabile ai sensi della Laps con __________, della quale l’USSI
non era stato informato prima di riconoscere e di erogare le prestazioni Las
per il periodo in questione.
Il 23 aprile 2024, l’USSI ha
conseguentemente comunicato di sospendere la corresponsione delle prestazioni
assistenziali a beneficio di RI 1, invitandola a “prendere contatto con il
suo Comune di domicilio al fine di inoltrare una nuova domanda di prestazioni
assistenziali congiuntamente al signor __________” (cfr. doc. 36).
Con ordine di restituzione, pure
del 23 aprile 2024, l’amministrazione ha inoltre ricalcolato il diritto alle
prestazioni di sostegno sociale per il periodo da ottobre 2022 ad aprile 2024 e
stabilito che nel lasso temporale in questione ella aveva percepito
indebitamente l’ammontare di totali fr. 40'098.15 dei quali l’USSI ha, quindi,
chiesto la restituzione (cfr. doc. 37-44).
1.3. Con reclamo del 22 maggio 2024, RI
1 ha contestato tanto la sospensione delle prestazioni assistenziali, quando
l’ordine di restituzione pronunciati nei suoi confronti.
In particolare, a sostegno delle
proprie ragioni, ella - richiamando gli artt. 12 Cost., 13 cpv. 1 Cost. TI, 2 e
23 Las, nonché eccependo sia violazioni “del diritto”, sia l’“accertamento
inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti”, sia “l’inadeguatezza
della decisione”, che ha ritenuto essere “manifestamente inopportuna e
contraria al senso di equità e giustizia” - ha fatto valere che:
"
(…)
-
in occasione della propria
audizione innanzi al Servizio dell’Ispettorato sociale avrebbe “sempre
ribadito che il signor __________ non è un convivente bensì un amico con il quale
condivide la maggior parte della sua giornata”. Quest’ultimo dispone,
inoltre, di una “propria abitazione”, distinta da quella della
ricorrente;
-
laddove ha dichiarato che “il
signor __________ mi aiuta con la sua presenza fisica”, ella ha rammentato
di essere “reduce da un divorzio difficoltoso ove si è vista depredare
addirittura del suo ruolo di madre e per evitare una profonda depressione si è
avvicinata al signor __________ per un sostegno psicologico e sociale”;
-
lei ed __________ sarebbero quindi
“due persone single che hanno piacere a trascorre del tempo insieme” e
quest’ultimo sarebbe la persona alla quale RI 1 “dal 2020 a seguire (…) si è
sempre accompagnata (…) senza intrattenere una vera e propria relazione di
convivenza per volontà di entrambi”;
-
il sostegno di __________ non “interviene
nelle condizioni personali e finanziarie” dell’allora reclamante e non
fonda quindi le basi per ritenere che tra i due vi sia una convivenza stabile
ai sensi della Laps, ritenuto come i rapporti tra i due non le procurerebbero
alcun “vantaggio equiparabile a quello matrimoniale”;
-
la decisione di sospensione delle
prestazioni Las sarebbe arbitraria ritenuto che “condurrebbe la reclamante a
una situazione di indigenza assoluta poiché non ha alcun reddito ulteriore e
non potrebbe accedervi data l’inabilità lavorativa”;
-
“quand’anche fosse stabilita
una colpa a carico della reclamante sarebbe possibile il mero ordine di
restituzione ponendola in condizione di poter restituire gli importi a rate ma
non è assolutamente possibile sospendere le prestazioni”;
-
che “non avendo lo stesso
domicilio del signor __________ (…) non potrebbe avanzare una domanda congiunta
con il signor __________ poiché non è loro intenzione” (cfr. doc. 26-34).
1.4. Con decisione su reclamo del 29 agosto
2024, l’USSI ha confermato sia la sospensione delle prestazioni Las da maggio
2024, che l’ordine di restituzione emesso nei confronti RI 1 il 23 aprile 2024
(cfr. doc. 36-44), argomentando come segue:
"
(…)
P.
In relazione alla
contestazione della reclamante contro la decisione di sospensione delle
prestazioni assistenziali del 23 aprile 2024 si rileva che, in base agli
accertamenti svolti dall’Ispettorato sociale e dall’USSI, tra la signora RI 1
ed il signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Pacifico è che la
signora RI 1 ha ripreso dal mese di ottobre 2022 a beneficiare delle
prestazioni assistenziali. Altrettanto pacifico è che la relazione tra la
stessa ed il compagno sussiste almeno dai primi mesi dell’anno 2022 come emerso
dagli scritti “dell’assistente sociale del 1° marzo 2022, del 5 aprile 2022
e del 27 ottobre 2022”.
Le argomentazioni
della reclamante “si evince palesemente che l’assistenza (…) di cui discute
la reclamante nel verbale non è di tipo economico bensì relazionale, ella
evidenzia “Il signor __________ mi aiuta con la sua presenza fisica”. È proprio
da tale affermazione che ne discende il fulcro dell’intera vicenda. La
reclamante è reduce da un divorzio difficoltoso ove si è vista depredare
addirittura del suo ruolo di madre e per evitare una profonda depressione si è
avvicinata al signor __________ per un sostegno psicologico e sociale” non
possono essere seguite.
Contrariamente a
quanto sostiene la reclamante, a comprova della loro convivenza stabile ai
sensi della Laps vi sono numerosi controlli di Polizia e le chiare
dichiarazioni da ella rilasciate in sede di verbale di audizione di fronte
all’Ispettorato sociale (...).
In base agli atti e
alle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza
debba essere definita stabile ai sensi della Laps.
Considerato che la
convivenza stabile ai sensi della Laps comporta di considerare i conviventi
quali componenti di una medesima unità di riferimento, a ragione l’USSI il 23
aprile 2024 ha sospeso le prestazioni assistenziali e invitato la reclamante ad
annunciarsi al Comune di domicilio per inoltrare una nuova domanda di
prestazioni assistenziali congiuntamente al signor __________.
Ritenuto quanto sopra,
il reclamo del 23 maggio 2024 contro la decisione di sospensione del 23 aprile
2024 è respinto.
Q.
In merito alla
contestazione della reclamante contro la decisione (ordine di restituzione) del
23 aprile 2024 si rileva che (…) sulla base degli accertamenti svolti
dall’Ispettorato sociale e dalla Polizia, da almeno ottobre 2022, tra la
signora RI 1 e il signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi
della Laps.
Le prestazioni
assistenziali mensili versate alla reclamante dal mese di ottobre 2022 erano
state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione la
convivenza con il signor __________. Ne consegue che la reclamante non aveva
diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI dal mese di ottobre
2022 al mese di aprile 2024.
Preso atto che in sede
di verbale la reclamante ha indicato espressamente di non voler trasmettere
alcuna documentazione finanziaria relativa al suo compagno, nonostante
l’Ufficio l’abbia avvisata che in tal caso avrebbe emesso una decisione in base
agli atti in suo possesso. L’USSI correttamente ha rivisto quanto stabilito in
precedenza ed ha emesso la decisione (ordine di restituzione) del 23 aprile
2024 ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto
all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali
versate in eccesso.
L’ordine di
restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di
conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.
Alla luce degli
elementi suesposti l’ordine di restituzione di CHF 40'098.15 va confermato.
Il reclamo del 22
maggio 2024 contro la decisione (ordine di restituzione) del 23 aprile 2024 è
respinto (…)” (cfr. all. B a doc. I).
1.5. Contro la decisione su reclamo, RI
1 ha inoltrato, per il tramite dell’avv. RA 1, un tempestivo ricorso al TCA
facendo valere le seguenti argomentazioni:
"
(…) Va detto innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto nella
decisione impugnata, durante la sua audizione, la reclamante ha sempre ribadito
che il signor __________ non è un convivente, bensì un amico con il quale
condivide la maggior parte della sua giornata. Di fatto, anche nella decisione
impugnata si evince che allorquando è avvenuta l'ispezione domiciliare non sono
stati rinvenuti oggetti personali del signor __________ all'interno
dell'appartamento della signora RI 1 (pag. 2 della decisione impugnata). Ciò a
sostegno, che seppur trascorrono maggior parte del tempo insieme per sostenersi
vicendevolmente, è lapalissiano che non si tratti di una stabile convivenza.
Invero, il termine
convivenza sta a specificare quella condizione di due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da unione civile che vivono nella stessa economia domestica.
Nella decisione impugnata
le dichiarazioni della ricorrente sono interpretate a svantaggio della medesima
benché ella ha sempre sostenuto di non essere convivente del signor __________
le viene mossa la colpa di non dichiarare il vero giacché influenzata dal
medesimo. Allorquando la signora enuncia che "non dice di stare insieme
perché lui non vuole" non si parla della convivenza bensì della relazione
sentimentale. Il signor __________, semplicemente, non desidera che terze
persone conoscono lo status della loro relazione ma principalmente per tutta la
vicenda, relativa alla custodia e alle relazioni personali del figlio della
signora RI 1. È alquanto malcompreso come da tale dichiarazione ne discende
un'ammissione di una responsabilità che non sussiste poiché ella ha negato di
convivere con il signor __________ per la semplice circostanza che ciò corrisponde
alla realtà dei fatti. Oltracciò, i medesimi hanno due appartamenti locati e
due domicili diversi. Precisamente, il signor __________ ha una propria
abitazione e la reclamante ha specificato che si tratta di un amico, con il
quale passa maggior parte della giornata ma ognuno ha dei propri conti
separati. Si evince palesemente che “l’assistenza" di cui discute la
reclamante nel verbale non è di tipo economico bensì relazionale, ella
evidenzia "il signor __________ mi aiuta con la sua presenza fisica".
È proprio da tale affermazione che ne discende il fulcro dell’intera vicenda.
La reclamante è reduce da un divorzio difficoltoso ove si è vista depredare
addirittura del suo ruolo di madre e per evitare una profonda depressione si è
avvicinata al signor __________ per un sostegno psicologico e sociale. Ella
intrattiene una buona relazione di amicizia con il signor __________ e
condivide del tempo con il medesimo al fine di impegnare la sua giornata in
passeggiate in compagnia, fare giardinaggio e occuparsi delle normali attività
quotidiane. Dopo il divorzio, come esposto nel verbale, la sig.ra RI 1 ha
chiesto aiuto al signor __________ perché non aveva nessun'altra persona a cui
poteva rivolgersi.
Tutto quanto sopra,
non delinea una situazione di stabile convivenza, come sostenuto nelle
decisioni impugnate bensì due persone single che hanno piacere a trascorrere
del tempo insieme.
Di fatti, ai sensi
della LAPS, la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi
sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio; c) la convivenza dura da almeno 6 mesi. (…)
Il fatto di essere
sempre insieme e che il signor __________ è spesso a casa della signora RI 1
durante l'arco dei 6 mesi non rappresenta certamente una convivenza stabile ai
sensi dell'art. 4 Laps e dell'art. 2a RLaps, in quanto non è ossequiata la
condizione della durata di almeno 6 mesi della convivenza. Di fatto, il signor __________
e la signora RI 1, si frequentano giornalmente ma tale frequenza è interrotta
dal fatto che alla sera ognuno dorme nel proprio appartamento. Infatti, non si
può prescindere dal fatto che il signor __________ e la signora RI 1 hanno due
economie domestiche diverse, separate e distinte.”.
Rammentato il contenuto degli
artt. 23 e 24 CC, l’avv. RA 1 ha così proseguito nel far valere le ragioni
della propria assistita:
"
L'unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni assistenziali è
dunque costituita solamente dal titolare del diritto e dunque solamente dalla
ricorrente.
Di fatti, il signor __________
non ha oggettivamente spostato il proprio domicilio presso quello della signora
RI 1, non ha mai oggettivamente traslocato, non ha portato i suoi effetti
personali, come si evince dalla stessa decisione avversata. Pertanto, il
domicilio del signor __________ non si può presumere a casa della signora RI 1 perché oggettivamente non è
stato modificato da quello in essere a tutt'ora.
Nel caso di specie tra
la reclamante e il signor __________ non vi sono figli in comune e la medesima
ha specificato che trae un mero vantaggio psicologico dalla vicinanza del
signor __________ enunciando durante l'audizione a più riprese che "il
signor __________ l’ha aiutata". Ciò non si traduce in una stabile
convivenza che interviene nelle condizioni personali e finanziarie della
reclamante. Ciò posto che, all'epoca della domanda la reclamante svolgeva le
medesime attività sempre in compagnia del signor __________, nulla è
modificato, quindi mal si comprende a quale intervenute modifiche si faccia
riferimento e pretesa di comunicazione. La reclamante non gode di alcun
vantaggio equiparabile a quello matrimoniale, ella fa fronte alle sue spese e
non vi è nessun obbligo reciproco stabilito, né verbalmente né per iscritto.
Ella medesima afferma che ognuno paga le sue fatture. Non vi è alcun aiuto
menzionato.
Dal 2020 a seguire la
signora RI 1 si è sempre accompagnata al suo amico __________ senza intrattenere
oggettivamente una vera e propria relazione di convivenza. Inoltre, le ragioni
per cui non hanno avviato una stabile convivenza esulano dai fatti di causa e
si tracciano nel difficile rapporto che la ricorrente ha con il figlio minore e
con il padre del medesimo.
A titolo abbondanziale,
si rileva che la signora RI 1, come suesposto, è mossa anche da altri fattori e
mai andrebbe a convivere con il signor __________ giacché ciò la condurrebbe a
non rivedere mai più il figlio minore __________. Il figlio minore, con il
quale attualmente non ha relazioni anche per via della sua situazione
sentimentale con il signor __________, poiché il minore non ha con il medesimo
una buona relazione, è affidato al padre e la madre avrebbe possibilità di
riallacciare un rapporto meramente senza la presenza dei signor __________. Di
fatti, anche quando è stata sentita dall'ARP in merito alla sospensione
rispettivamente il ripristino delle relazioni personali la signora ha riferito
che il signor __________ ha il suo appartamento e che si farebbe da parte se
questo aiutasse la signora a rivedere più velocemente il figlio.
Dal verbale della
reclamante ad un'interpretazione estensiva, si evince chiaramente che pur
frequentandosi tutti i giorni, condividere i pasti, in quanto è certo che
intercorre una relazione sentimentale, i due soggetti non possono definirsi
conviventi ai sensi della LAPS. Le prove a sostegno della stabile convivenza
unitamente alle dichiarazioni della signora non comportano assolutamente e
automaticamente la determinazione della convivenza. Anzi, si evince il
contrario, che i due sono amici/fidanzati, che si sostengono, che hanno piacere
a stare insieme ma nulla di ciò conduce il percorso argomentativo a definire la
frequentazione una convivenza. È del tutto illegittimo e non veritiero.
Ad avviso della
scrivente legale, non risultano date le condizioni per considerare che la
frequentazione della ricorrente con il signor __________ ha procurato lei gli
stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell'art. 2a lett. b Reg. Laps e
fosse quindi stabile giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps nel periodo richiamato
dalla decisione di diniego.
Inoltre gli indizi
indicati dall'amministrazione (auto sotto casa, nessun effetto personale dei
signor __________ se non un maglione e un paio di scarpe, foto sui social che
indicano un'assidua frequentazione) non appaio affatto sufficienti per
concludere che si è confrontati con una convivenza stabile. Dall'altro, non
sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una
convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Le direttive COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 l 313
consid. 5.5. e DTF 1411153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al
punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare")
sottolineano che:
"F.5 Comunità di
abitazione e vita di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone che vivono
in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio,
essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.
Per ogni beneficiario deve essere allestito e gestito un incarto individuale.
Le persone che non
beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese
da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il
sostentamento, le spese per l'alloggio e le spese varie. Per principio,
all'interno della comunità queste spese sono ripartite in modo procapite (v.
capitoli B.2 e B.3).
Sul piano del diritto,
le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non
sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della
comunità, come avviene nel caso di specie, la signora RI 1, nel suo verbale,
come richiamato dalla stessa decisione, afferma di pagare lei stessa le proprie
fatture.
Infatti, i beni e i
redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.
Il contributo che una
persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di
assistenza può essere conteggiato quale contributo all'economia domestica o
partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici
presupposti. In particolare, dev'essere verificato che il contributo al
concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile. Un concubinato
(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo
se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto
in comune". Non è affatto il caso in disamina.
Inoltre, si ritiene che
la decisione è arbitraria giacché prevede la sospensione dell'erogazione delle
prestazioni e condurrebbe la reclamante a una situazione di indigenza assoluta
poiché non ha alcun reddito ulteriore e non potrebbe accedervi data l'inabilità
lavorativa.”.
Rammentato quanto prevede l’art.
12 Cost., rispettivamente, la giurisprudenza al riguardo, l’avv. RA 1 ha poi
indicato quanto segue:
"
Nel Cantone Ticino, l'art. 13 cpv. 1 della Cost./Tl (RS 131 .229)
predispone che ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi
necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana
e alle cure mediche essenziali.
Tale principio è stato
concretizzato nella Las/Tl e nel suo regolamento di applicazione del 18 febbraio
2003 (Reg.Las/Tl; RL 871.110). L'art. 1 Las/Tl recita infatti che lo Stato provvede,
nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle
prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in
particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel
bisogno (cpv. 1); esse hanno lo scopo di favorire I'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
Giusta l'art. 2 Las/Tl,
le prestazioni assistenziali secondo la Las/Tl sono complementari o suppletorie
a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la
disoccupazione previste da altre leggi cantonali (cpv. 1); in particolare le
prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono
concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dall'art. 13 Laps/Tl (cpv. 2). Quest'ultima disposizione prescrive che le
prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in
cui figurano all'art. 2 cpv. 1 Laps/Tl, e le prestazioni assistenziali previste
dalla Las/Tl sono all'ultimo posto (lett. i).
Tale regolamentazione
corrisponde in particolare al principio della sussidiarietà che governa il
settore dell'aiuto sociale in Svizzera (cfr. DTF 146 l 1 consid. 6.5; sentenza
8C 344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4). L'art. 23 Las/Tl dispone che le
prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato
(cpv. 1); l'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito
secondo gli art. 18 e 20 Las/Tl, può però essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della COSAS (cpv. 2). Al riguardo, nel relativo commento
nel Messaggio del Consiglio di Stato n. 5250 dell'8 maggio 2022 concernente la
modifica della legge sull'assistenza sociale, a pag. 6, si legge che
"l'art. 23 cpv. 1 Las sancisce l'imprescindibilità dell'attribuzione del
minimo vitale assoluto coerentemente ai principi costituzionali e all'obiettivo
prioritario della Las di assistenza alle persone nel bisogno (art. 1 cpv. 1
Las) ".
Per tutte queste
ragioni, quant'anche fosse stabilita una colpa a carico della reclamante
sarebbe possibile il mero ordine di restituzione ponendola in condizione di
poter restituire gli importi a rate ma non è assolutamente possibile sospendere
le prestazioni.” Si rileva, comunque che la reclamante, non avendo lo stesso
domicilio del signor __________, non potrebbe avanzare una domanda congiunta
con il medesimo.”.
Infine, quanto alla propria
richiesta “di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio”, la legale
di RI 1 si è espressa come segue:
"
Nel caso concreto (…) il ricorso non è sprovvisto di esito favorevole.
Le conclusioni in esso contenute non possono essere ritenute prive di
probabilità di successo.
La condizione
dell'indigenza è poi pacifica.
Va pure riconosciuta la
necessità di far capo all'assistenza di un legale per la complessità della
materia trattata, che la decisione su opposizione ha imposto di affrontare con
il ricorso.
La signora RI 1 formula
quindi una richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.” (cfr.
doc. I).
1.6. Nella
sua risposta del 23 ottobre 2024 l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso e
- rinviando, per il resto, alla propria decisione su reclamo - ha rammentato
quanto emerso sia dalle dichiarazioni della ricorrente (“trascorrono la
maggior parte del tempo insieme per sostenersi vicendevolmente”, “condivide del
tempo con il medesimo al fine di impegnare la sua giornata in passeggiate in
compagnia, fare giardinaggio e occuparsi delle normali attività quotidiane”,
“sono amici/fidanzati, che si sostengono, che hanno piacere a stare insieme”),
sia dalle conclusioni dell’Ispettorato, ribadendo che in concreto si deve
ritenere che tra l’assistita ed il signor __________ vi sia una convivenza
stabile ai sensi della Laps, di modo che tanto la sospensione delle prestazioni
Las, quanto l’ordine di restituzione emessi nei confronti di RI 1 devono, a
mente della parte convenuta, essere confermati.
In
relazione alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, rammentato che “la
procedura in materia di assistenza sociale è di principio gratuita”, l’USSI
ha postulato che la domanda dell’assistita venga respinta, ritenuto che non
sarebbe in concreto adempiuta la condizione relativa alla possibilità di esito
favorevole del ricorso (cfr. doc. VI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha, da una parte, sospeso,
successivamente all’aprile 2024, l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio
della ricorrente e, d’altra parte, le ha chiesto la restituzione di fr.
40'098.15 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra ottobre
2022 ed aprile 2024, e meglio poiché allorquando l’amministrazione le ha
erogate non aveva potuto considerare – essendone all’oscuro - che tra la
ricorrente ed __________ vi era una convivenza stabile.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione
delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.3. Per quanto concerne le prestazioni
ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno
dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF
8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo
1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova
ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di
una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere
se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.4. Ai sensi dell’art. 4 Laps,
applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21
Las):
"
1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4
cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner
convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in
comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata
almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio, a differenza di quanto contemplato
dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che
l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi
erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
Fatti
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del
28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle
finanze emerge che:
"
(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento
sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,
se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita
ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche
del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal
Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre
2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione
all’art. 2a Reg.Laps risulta:
"
Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C
90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA
25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.5. Le Linee guida CSIAS, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2024 al punto D.4.4. prevedono che:
"
D.4.4. Contributo di concubinato
1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una persona
non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per determinare il
diritto all’aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni.
2 Un concubinato è ritenuto stabile se i partner convivono da
almeno due anni oppure se convivono da meno di due anni e hanno un figlio
comune. Questa presunzione è confutabile.
3 Il reddito e la sostanza sono presi in considerazione sotto
forma di contributo di concubinato. Tale contributo è computato come entrata
alla persona beneficiaria del sostegno.
Spiegazioni:
a) Basi legali del contributo di
concubinato Il Tribunale federale, richiamandosi al diritto di famiglia in
vigore, ritiene che fra i concubini non sussista nessun obbligo di assistenza e
di mantenimento. Esso riconosce tuttavia che i coniugi e i partner registrati
non devono essere svantaggiati rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2
CF). Ai cantoni è quindi consentito, nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai
sensi della legislazione in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente
in considerazione il reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina
che non beneficia del sostegno.
b) Concubinato stabile Nelle
comunità di vita assimilabili a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i partner
può essere più o meno intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato dalla
disponibilità dei partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente nonché,
all’occorrenza, a sostenersi anche in ottica finanziaria.
La presunzione legale di una
relazione di concubinato stabile fondata sulla durata della relazione e sui
figli comuni può essere confutata. Concretamente, la persona beneficiaria del
sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei motivi per la presunzione
di una relazione di concubinato stabile, non sussiste nessuna comunità di vita
assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova richiesto è quello della
«verosimiglianza preponderante», vale a dire che l’organo dell’aiuto sociale
deve essere maggiormente convinto dagli indizi addotti a sfavore dell’esistenza
di un concubinato piuttosto che da quelli a sostegno dell’esistenza del
medesimo. Una semplice verosimiglianza non è sufficiente. Devono essere addotti
elementi o indizi plausibili e visibili dall’esterno che, a un esame obiettivo,
sono adeguati per scartare l’ipotesi di un vincolo equiparabile a quello del
matrimonio, ossia la disponibilità alla fedeltà e all’assistenza reciproca.”
Le direttive COSAS (CSIAS) del
2005, nella versione in vigore fino al 2020, invece, al punto F.5.1 ("Comunità
di abitazione e vita di tipo familiare") prevedevano che:
"
F.5 Comunità di abitazione e
vita di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone
che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per
principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il
sostegno sociale.
Per ogni
beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.
Le persone che non
beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese
da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il
sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,
all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.
capitoli B.2 e B.3).
Sul piano
del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo
familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri
membri della comunità.
Di
conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere
sommati.
Il contributo che
una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni
di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o
partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici
presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al
concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.
Un concubinato
(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo
se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto
in comune.”.
Riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al
principio di sussidiarietà.
Le direttive amministrative non
costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15
febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid.
4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia,
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;
DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;
DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125
V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.
262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.
3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.
4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF
116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La
portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno
1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF
109 V 169 consid. 3b).
2.6. Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va,
infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi
reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In
una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"
(…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et
d'assistance (ATF 129
I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir
aussi ATF 106
Considerandi
II 1 consid. 2 p. 4). En
matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du
divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait
une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118
II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p.
297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con
giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta
Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la
convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre,
non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato
disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia
domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare
dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a
quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e
ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine
il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava
arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato
un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da
precedenti relazioni.
In
una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un
beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo
appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune
in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si
è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata
nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha
avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare
la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono
di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La
circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad
orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone
Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una
beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da
parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il
TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo
di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del
convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni
sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo
l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve
considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario
sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato
stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata
integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della
persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il
precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede
il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
Con
sentenza DTF 149 V 250, l’Alta Corte, nel caso di un ricorrente al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso
informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle
decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto
sociale, non avendo egli trasmesso all’amministrazione la documentazione relativa
alla sua partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è arbitrario
tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della
concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse
economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra
i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano
pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.
Di principio è ammissibile
computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale
riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato
stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.
Questione lasciata aperta è
invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona
non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni
complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).
Se la persona beneficiaria
dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti
determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto
finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).
2.7
Questo
Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II
– 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta
ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un
beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua
unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e
dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione
sentimentale da molti anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),
occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA
ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato
una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava,
in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.
10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015
pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con
sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.
39.
segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario
di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata
respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era
stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il
TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia
conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non
risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente
procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b
Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel
periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In
effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la
convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,
non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre
gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014.
l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del 24
settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione
che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno
di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre
di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo
conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e
che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento
dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso
dell’assicurata, rilevando:
"
(…) la Corte cantonale, alla
luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle
disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far
rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione
sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di
là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7
marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a
un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In
effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi
due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una
convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una
propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine
settimana e la relazione fosse altalenante.
In una sentenza
42.2022.19
del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI
e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una
relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che
gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non
sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.
Infine,
in una sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, questa Corte, nel caso di una
ricorrente cui era stato negato il riconoscimento/rinnovo delle prestazioni
assistenziali, ha, in particolare, stabilito che determinante,
indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di
coppia (vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati), per
concludere che tra l’interessata ed il compagno di lunga data vi era una
convivenza stabile ai sensi della Laps era il fatto che i due si prestavano
aiuto e sostegno reciproci: “l’uno sostenendo economicamente la compagna ad
esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi
alimentari, concedendole in uso (…) un veicolo o ancora accudendo presso il
proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il
compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate
del leasing del veicolo intestato alla di lui società (…)”.
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24
aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio
2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre
2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016;
STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.8
Nell’evenienza concreta dalle carte
processuali emerge che RI 1 (nata nel 1974, cittadina svizzera), dopo essere
già stata a beneficio delle prestazioni Las tra il 2017 ed il 2018,
rispettivamente tra il 2018 ed il 2019 (quando viveva nell’abitazione coniugale
a __________ con l’ex marito ed i figli), si è vista riconoscere il diritto a
percepire le prestazioni assistenziali anche successivamente alla propria
separazione dal coniuge, e meglio a decorrere da ottobre 2022 (cfr. all. B a
doc. I).
Per quanto attiene al periodo
oggetto della presente vertenza (ottobre 2022 – aprile 2024), dall’ “Annuncio
presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” di data
25.
ottobre 2022 emerge che la ricorrente ha completato quel giorno la
documentazione richiesta con la Check-list, indicando di essere la sola componente
della propria unità di riferimento. Dalla “descrizione” presente sul
modulo in questione emerge quanto segue:
"
(…) RI 1 è separata di fatto dal 2020 e dal marzo 2021 c’è una sentenza
del Pretore. Dopo aver lasciato l’abitazione coniugale dove vivono tutt’ora
marito e figli, ha chiesto ospitalità ad un amico presso il quale risiede
tutt’ora a __________. Non è mai stato fatto un trasferimento di domicilio
trattandosi di una situazione provvisoria e infatti RI 1 è alla ricerca di un
appartamento per sé e anche per poter ospitare il figlio piccolo qualora
venissero ripristinati i diritti di visita. (…) da novembre 2021 (ultima
indennità di disoccupazione) la signora non ha più entrate finanziarie e ha
vissuto grazie all’aiuto della persona che la ospita (…)” (cfr. doc. 408-409).
Dagli atti emerge che RI 1, dopo
essersi separata dal marito, ha abitato dapprima presso __________ a __________,
poi, e meglio dal 1 gennaio 2023, ad __________ – __________, ove in qualità di
conduttrice ha locato, ad uso personale, un appartamento di 4 locali, per una
pigione mensile di fr. 990.- oltre acconto spese mensile di fr. 220.- (cfr.
doc. 203-204).
Dal “modulo ufficiale del
Dipartimento delle istituzioni per la notifica della disdetta del contratto di
locazione”, emerge che la locatrice – dopo aver già richiamato la
conduttrice ad attenersi a quanto prescrive l’art. 257f CO e constatando “la
completa mancanza di riguardo verso i vicini”, con “grida, litigi,
rumori forti soprattutto di notte con addirittura l’intervento della polizia in
due occasioni” (cfr. doc. 434-435) - aveva notificato all’assistita la
disdetta del rapporto locativo con effetto a decorrere dal 31 maggio 2023 (cfr.
doc. 4-7).
Dal 1° luglio 2023 la ricorrente
loca ad __________ in __________ una casa unifamiliare, destinata ad uno
personale, di tre locali, per una pigione mensile di fr. 950.- oltre fr. 70.- a
valere quale acconto spese, (cfr. doc. 421-422 e 474).
In relazione alla procedura di
divorzio che l’ha vista coinvolta, dagli atti emerge che l’autorità parentale
sul figlio minorenne è stata attribuita al padre del medesimo ed ex marito
della ricorrente (cfr. doc. 410).
Dalla decisione di divorzio in
atti, datata 15 maggio 2023, risulta inoltre, che i periti che hanno redatto
una valutazione psico-affettiva del figlio minorenne della ricorrente hanno,
tra l’altro, ritenuto “fondamentale che la signora RI 1 si rechi da sola al
momento degli incontri e che il signor __________ non si presenti nel luogo
dell’incontro o nelle vicinanze. __________ (…) è apparso molto angosciato
nell’immagine che egli ha del signor __________, il quale viene vissuto da lui
come molto minaccioso” e che con la madre del ragazzo avrebbe una relazione
“anaclitica”, la cui presenza, ha stabilito il Pretore che ha sospeso i
diritti di visita a favore della genitrice, è “fortemente e gravemente
invisa al figlio, che ne è terrorizzato” (cfr. doc. 100-130).
Dal “rapporto/verbale”
dell’USSI del 30 marzo 2023, sottoscritto senza riserve da RI 1, risulta quanto
segue:
"
(…) Incontro in data odierna la signora RI 1 insieme all’AS __________.
Viene spiegato alla signora RI 1 il funzionamento dell’assistenza, cosa viene
riconosciuto, diritti e doveri. Viene informata sull’importanza della
collaborazione e di dover fornire tempestivamente [ndr: informazioni riguardo]
tutti i cambiamenti. Mi consegna la disdetta dell’appartamento per motivi gravi
a partire dal 30.04.2023.
La signora RI 1 ci
informa che convive, il suo compagno si trova sempre lì da lei. Ogni tanto va
anche lei a casa di lui a __________. Comunichiamo alla signora RI 1 che
trattandosi di una convivenza dovranno inoltrare domanda di sostegno sociale
insieme.
Eccezionalmente
essendoci una disdetta per fine aprile 2023, per tale periodo verrà versata
ancora la prestazione come UR 1 (unità di riferimento).
Si informa la signora RI
1.
che avendo una convivenza stabile è necessario che trovino un appartamento
comune. Altrimenti si andrebbero a pagare due affitti distinti, mentre in
realtà trascorrono tutto il tempo insieme. Si informa altresì la signora che la
prestazione dal mese di maggio 2023 verrà bloccata.” (cfr. doc. 401).
Dal “certificato concernente
la composizione dell’economica domestica” rilasciato proprio qualche giorno
dopo il colloquio della ricorrente presso l’USSI, e meglio l’11 aprile 2023 dal
Comune di __________, risulta che __________, a __________, “vive solo”
(cfr. doc. 9).
Dalla segnalazione dell’USSI all’Ispettorato
del 26 aprile 2023, relativa ad una possibile “residenza fittizia”,
emerge, poi, quanto segue:
"
(…) Osservazioni OSA: in data 30.03.2023 ho incontrato la signora RI 1
insieme all’assistente sociale __________. L’incontro è stato fissato in quanto
domanda nuova. L’assistente sociale prima del colloquio mi ha comunicato che vi
è il sospetto che il suo compagno, il signor __________, convive con lei dato
che la sua macchina è sempre fuori casa di lei. Il signor __________ ha
domicilio a __________ ed è beneficiario di rendita AI e PC. Alla luce delle
informazioni ricevute, durante l’incontro viene chiesto alla signora RI 1 se
convive con il compagno. La stessa risponde subito di sì, ammettendo quindi la
convivenza. Se il signor __________ non è da lei, la signora RI 1 va da lui a __________.
Viene spiegato alla signora RI 1 che trattandosi di una convivenza è necessario
inoltrare domanda di sostegno sociale insieme al suo compagno.
Visto che la signora ha
in corso uno sfratto viene eccezionalmente versata la prestazione fino a fine
aprile 2023. In seguito, dato che lo sfratto è stato prolungato al 31.05.2023,
è stata riattivata anche la prestazione di tale mese. La signora RI 1 ha letto
ed approvato il verbale firmandolo. Qualche giorno dopo mi contatta
telefonicamente dicendo che ritratta quanto comunicato in occasione
dell’incontro e fa pervenire una modifica a mano del verbale per mail
all’assistente sociale in data 18.04.2023” (cfr. doc. 399-400).
Dalla modifica apportata a mano
dalla ricorrente al verbale dell’incontro del 30 marzo 2023 risulta che la
frase “la signora RI 1 ci informa che convive, il suo compagno si trova
sempre lì da lei” è stata modifica con la seguente precisazione alla parola
“convive”:
"
non convivo ma siamo spesso assieme, da riscrivere in un nuovo verbale!”
(cfr. doc. 403).
Dalla richiesta del 25 agosto
2023.
dell’Ispettorato sociale al Comando della Polizia comunale di __________
risulta che, relativamente alla “verifica del sussistere di una convivenza
non dichiarata”, è stato richiesto l’esperimento di una serie di
accertamenti atti a stabilire l’effettiva situazione abitativa dell’assistita.
Preso atto che “da una prima ricerca sui social media (nello specifico:
Facebook) si è potuto riscontrare che effettivamente la signora RI 1 ed il
signor __________ sembrerebbero trascorrere molto tempo insieme e il tutto è
documentato da una serie di fotografie presenti sul profilo di entrambi” e
che dalle immagini in questione si è potuto constatare che “il signor __________
utilizza un’autovettura __________ di colore __________ targata __________ che
non risulta immatricolata a suo nome, bensì a quello della madre”,
l’Ispettorato ha chiesto alla Polizia comunale di __________ di eseguire, per
tre mesi, una serie di “controlli discreti al fine di raccogliere tutti
quegli elementi a prova di una convivenza tra le due persone” in questione,
e questo sia “presso l’abitazione della signora RI 1 a __________, sia
presso l’abitazione del signor __________ a __________”.
Successivamente all’esperimento
di queste prime verifiche e dopo aver preso contatto con l’ispettrice, sarebbe
stata valutata la necessità di un eventuale sopralluogo interno
all’appartamento locato dalla ricorrente, “al fine di appurare l’effettiva
composizione dell’economia domestica che abita presso l’appartamento citato,
segnatamente verificando la presenza di effetti personali maschili
riconducibili al signor __________” (cfr. doc. 297-300).
In atti figurano numerose
fotografie tratte dal profilo Facebook di __________, ritraenti, tra gli altri,
il veicolo in uso al medesimo, la ricorrente, l’esterno della casa di
quest’ultima ad __________, ove sono state sistemate delle sedute ed un
similtavolo per consumare i pasti, la moto intestata ad __________ parcheggiata
davanti alla casa di __________, la ricorrente intenta a costruire un cancello
in un giardino ed eseguire altri lavori in uno spazio esterno diverso da quello
che lei loca, RI 1 ed __________ insieme, diversi pasti per due, la ricorrente
ed un manichino dipinto di argento fuori dalla casa di quest’ultima e la
consegna di legna davanti alla casa di __________ (cfr. doc. 305-398).
Dal rapporto di costatazione del
4.
dicembre 2023 della Polizia Regione VIII emerge quanto segue
"
(…) Durante i controlli avvenuti dal 1.09.2023 al 27.11.2023, tra __________
e __________ (principalmente __________) possiamo constatare che RI 1 e __________
condividono chiaramente l’abitazione di __________.
Durante i nostri
pattugliamenti, quando vi era una presenza, erano sempre insieme, soli, o con
un gruppo di persone, amici/conoscenti, si nota la condivisione anche dal fatto
della preparazione di legna da ardere impilata da lui di fronte all’abitazione,
inoltre nei passaggi serali, quando si vedono solamente le luci accesso, il
veicolo targato __________ di __________ è sempre posteggiato nei posteggi
della piazza.
Purtroppo fare dei
controlli / passaggi presso l’abitazione di __________ a __________ non è
possibile per il fatto che la casa è in una posizione non ben visibile dalla
strada, per questo bisognerebbe fermarsi e sporgersi dalla strada per
intravedere qualcosa, e questo porterebbe a non essere molto discreti sui
controlli / passaggi.
Dai dettagli degli accertamenti
eseguiti dalla Polizia per il mese di settembre 2023, risulta quanto segue:
Data
Ora:
accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)
Presenza Sì/No
Pattuglia nr. matricola
1.9
19:37
Presenti entrambi fuori dall’abitazione
SI
40.
2.
Con un gruppo di persone
SI
40.
3.
4.
5.9
15:01
Presenti entrambi fuori dall’abitazione
SI
40.
6.9
19:15/21:05
Presenti entrambi fuori dall’abitazione
SI
40.
7.9
19:10
“
8.9
16:00
Nessuna presenza
NO
40.
9.
10.
11.
12.
13.9
19:37
Luca accesa piano terreno
NO
40.
14.
15.
16.
17.
18.9
Nessuna presenza
NO
40.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.9
11:20
Presenti entrambi fuori dall’abitazione
SI
40.
27.
28.
29.
30.
(cfr. doc. 254).
Questi, invece, sono gli esiti
dei controlli di Polizia per il mese di ottobre 2023:
Data
Ora:
accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)
Presenza Sì/No
Pattuglia nr. matricola
1.
2.
3.
4.
5.10
14:37
Nessuna presenza si vede la
40.
6.
“pila” di legna preparata per l’inverno
7.
8.10
16:09
Presenti entrambi, festicciola dietro
40.
9.
Casa con un gruppo di persone in
10.
__________
11.
12.10
20:30
Luci accese
40.
13.
14.
15.
16.
17.
18.10
Nessuna presenza
40.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.10
10:28
Nessuna presenza
40.
(cfr. doc. 255).
Infine, per il mese di novembre
2023, la Polizia ha constatato quanto segue:
Data
Ora:
Accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)
Presenza Sì/No
Pattuglia nr. matricola
1.
2.
3.
4.11
16:45
Luci accese
40.
5.
6.
7.11
Presenti entrambi, scarico merce
40.
8.
E legna dal veicolo del sig. __________
9.
10.
11.
12.
13.11
21:30
Luci accesi, ma non si vede movimento
40.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.11
7:30
Presente veicolo __________, ma visto nessuno
40.
21.11
14:15
Nessuna presenza
22.
23.
24.
25.
26.
27.11
8:00 / 15:00
Nessuna presenza
40.
28.
29.
30.
(cfr. doc. 256).
Dal rapporto di costatazione del
28.
marzo 2024 della Polizia Regione VIII risulta quanto segue:
"
(…) Durante i controlli avvenuti dal 01.01.2024 al 27.3.2024, tra __________
e __________ (principalmente a __________) possiamo constatare che RI 1 e __________
condividono chiaramente l’abitazione di __________.
Continuando i passaggi
da inizio anno, nel primo mese non vi era una grande presenza, né a __________
né a __________, di fronte alla parte di entrata dell’abitazione di __________
vi è ancora a tutt’oggi un mobile del tipo tabouret/poltrone, dando
l’impressione che non ci fosse più nessuno. Il veicolo __________ di __________
intestato alla madre (…), nonostante la loro presenza non si vedeva mai, fino a
quando non lo abbiamo intravisto sotto una tettoia in __________ a __________ a
tergo della loro abitazione.
Quando vi sono le
giornate soleggiate, la porta del domicilio è sempre aperta, si vede la coppia
entrare e uscire, prendere il sole e pranzare di fronte all’abitazione. Nei
passaggi notturni dalle finestre si notano le luci accese e le sagome in
movimento all’interno.
Come già comunicativo
in precedenza eseguire dei controlli / passaggi presso l’abitazione di __________
a __________ non è stato possibile per il fatto che la casa è in una posizione
non ben visibile dalla strada, per questo bisognerebbe fermarsi e sporgersi
dalla strada per intravedere qualcosa, e questo porterebbe a non essere molto
discreti sui controlli / passaggi. Abbiamo comunque fatto qualche passaggio, ma
negli ultimi 3 mesi non abbiamo mai individuato alcuna presenza di veicoli o di
persone.” (cfr. doc. 248-249).
Dalla “tabella appostamenti
vari per __________” inerente il “caso: RI 1 – __________” risulta
quanto segue per il mese di gennaio 2024:
nr
Data:
Ora:
accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)
Presenza Sì/No
Pattuglia nr. matricola
1.
2.
2.1.24
15:25
__________ Presente veicolo __________
√
3.
e presente __________ in terrazza
√
40.
4.
5.
3.1.24
14:00
__________ nessuna presenza, di fronte
NO
40.
6.
Alla porta c’è un mobile
7.
Tipo __________ rettangolare
8.
9.
10.
5.1.24
__________ “ “ “
NO
40.
11.
Nessuna presenza
12.
13.
14.
14.1.24
12:00
__________ nessuna presenza
NO
60.
15.
14.1.24
12:30
__________ nessuna presenza
NO
16.
17.
18.
20.1.24
Nessuna presenza (__________)
NO
40.
19.
Luci di Natale all’interno
20.
Sempre accese
21.
22.
24.1.24
17:50
__________ nessuna presenza
NO
40.
23.
Solite luci accese di Natale
24.
25.1.24
11:08
__________ nessuna presenza
25.
10:44
__________ nessuna presenza
40.
26.
27.
28.
29.
29.1.24
09:00
__________ nessuna presenza
NO
40.
30.
1.2.24
10:39
__________ nessuna presenza
NO
40.
(cfr. doc. 250).
Dalla “tabella appostamenti vari
per __________” inerente il “caso: RI 1 – __________” risulta quanto segue per
il mese di febbraio 2024:
nr
Data:
Ora:
accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)
Presenza Sì/No
Pattuglia nr. matricola
1.
1.2.24
13:50
Presente __________ di
SI
40/47
2.
Fronte all’abitazione seduto
3.
Nessuna presenza di veicoli
4.
1.2.24
14:26
Presente RI 1
5.
6.
4.2.24
12:56
Presenti entrambi
SI
40.
7.
8.
7.2.24
16:00
Nessuna presenza
9.
10.
11.
11.2.24
14:00
Nessuna presenza
NO
12.
13.
11.2.24
14:30
__________ nessuna presenza
NO
14.
15.
16.
16.2.24
10:00
Nessuna presenza
NO
40.
17.
18.
19.
20.
21.
21.2.24
13:17
Presenti entrambi di fronte
40.
22.
All’abitazione, ho scoperto
23.
Che il veicolo __________
24.
È posteggiato dietro alla
25.
__________, in __________
26.
__________, tra lo stabile __________ e
27.
__________, sotto una tettoia
28.
24.2.24
13:00
Presenti entrambi
40.
29.
30.
28.2.24
19:00
Presenti entrambi + veicolo
40.
(cfr. doc. 251).
Infine, dalla “tabella
appostamenti vari per __________” inerente il “caso: RI 1 – __________” risulta
quanto segue per il mese di marzo 2024:
nr
Data:
Ora:
accertamenti eseguiti (luci, auto, presenza, ecc..)
Presenza Sì/No
Pattuglia nr. matricola
1.
4.3.24
18:20
Presenti entrambi + veicolo
SI
40.
2.
Di __________
3.
4.
7.3.24
15:20
Presente veicolo
SI
40.
5.
6.
8.3.24
10:00
Presente veicolo
40.
7.
11.3.24
14:00
Presenti entrambi + veicolo
SI
40.
8.
13.3.24
11:00
Presente veicolo
SI
40.
9.
10.
16.3.24
11:30
Presente __________ di fronte
SI
40.
11.
All’abitazione a __________
12.
13.
11.3.24
Presenti entrambi
40.
14.
18.3.24
20:00
Presente veicolo
SI
40.
15.
16.
17.
21.3.24
19:00
Presente veicolo
SI
40.
18.
19.
20.
21.
24.3.24
15:00
Nessuna presenza
NO
40.
22.
23.
24.
25.
27.3.24
21:00
Presente veicolo, luci
SI/NO
40.
26.
accese
27.
28.
29.
30.
(cfr. doc. 252).
Con e-mail del 29 marzo 2024,
preso atto degli esiti di sei mesi di controlli discreti, l’ispettrice ha
chiesto alla Polizia di procedere con l’esperimento di un sopralluogo
all’interno dell’abitazione di RI 1, onde verificare se potesse o meno essere
riscontrata la presenza di oggetti di pertinenza maschile, riconducibili ad __________
(cfr. doc. 294).
Dal rapporto di constatazione del
9.
aprile 2024 emerge che quello stesso giorno, in collaborazione con la Polizia
cantonale, la Polizia __________ ha provveduto ad eseguire “il controllo
degli effetti personali di __________ presso il domicilio di RI 1, in __________”,
e meglio come segue:
"
(…) Al nostro arrivo entrambi erano presenti, gli abbiamo spiegato il
motivo del nostro controllo presentandogli le basi legali sull’assistenza
sociale (…) e il regolamento sull’assistenza sociale (…).
__________ ha iniziato
ad opporsi al nostro intento di entrare nell’abitazione dicendo subito che loro
sono insieme solamente saltuariamente. RI 1 all’inizio non si pronunciava
molto, era noto che le sue intenzioni erano quelle di collaborare, ma __________
non le dava modo di esprimersi insistendo di chiamare l’avvocato. Quindi __________
ha provveduto a chiamare l’avvocato, in vivavoce ed esso gli ha detto subito che
lui non è il suo rappresentante e che deve parlare con la signora RI 1. Il
rappresentante legale ha consigliato a RI 1 di collaborare e di farci procedere
al controllo
Durante il controllo
non abbiamo rinvenuto molti effetti personali di __________, ma la presenza di
alcuni suoi medicamenti e il numero di scarpe da uomo presenti (vedi foto
allegate) porta comunque ad intuire che è in quel domicilio molto spesso. La
sua presenza come il suo veicolo, intestato alla madre (…) targato TI 126633,
posteggiato sotto una tettoia in __________, è confermata dai vari
controlli/passaggi fatti discretamente effettuati nell’arco di 6 mesi.” (cfr.
doc. 241-242).
Dalle fotografie allegate al
rapporto risultano essere stati trovati nell’abitazione della ricorrente i
seguenti oggetti, attribuibili ad __________:
-
due tubi di Dermovate pommade, di recente prescrizione (cfr. doc. 243);
-
un tubo di Imacort (cfr. doc. 243);
-
un sacco contenente diversi oggetti dell’uomo, tra cui lenti a contatto,
deodorante da uomo, cavi/caricatori (cfr. doc. 244);
-
maglione/i da uomo, rasoio e Magnesiocard 10 mmol riposti su un ripiano
(cfr. doc. 245);
-
deodoranti da uomo riposti sul ripiano dello specchio del bagno (cfr.
doc 246);
-
diverse paia di scarpe da uomo (cfr. doc 247).
L’11 aprile 2024, l’Ispettorato
sociale ha chiesto alla Polizia di __________ di trasmettere “copia degli
atti inerenti agli interventi eseguiti presso il domicilio” della
ricorrente (cfr. doc. 268).
Dal rapporto di segnalazione
della Polizia Cantonale del 16 aprile 2024 risulta che:
"
(…) in data 10.10.2021 siamo intervenuti a __________ al domicilio di __________,
dove lo stesso ha richiesto il nostro intervento per una lite con la compagna RI
1, anch’essa presente sul posto.
Il 29.12.2022
unitamente all’assistente sociale __________ una pattuglia si recava al
domicilio di __________ a __________ dove era presente anche la compagna RI 1.
Il 17.02.2023 ci
recavamo a seguito di una segnalazione presso l’ex domicilio della donna a __________
in __________, in casa vi era anche __________.
In data 01.03.2023 si
interveniva a __________ a casa di RI 1, per una discussione con __________”
(cfr. doc. 266-267).
Il 12 aprile 2024, l’Ispettorato
sociale ha chiesto alla ricorrente di presentare tutta una serie di documenti
relativi ad __________, per il periodo dal 2022 a quel momento, entro il 19
aprile successivo (cfr. doc. 284).
In data 15 aprile 2024, la
ricorrente è stata convocata per un colloquio, al fine di “svolgere degli
accertamenti relativi alla sua attuale condizione personale e/o finanziaria”
presso gli uffici dell’Ispettorato sociale, da tenersi il 17 aprile 2024 alle
ore 13:30, della durata di “almeno 2 ore” (cfr. doc. 275).
Dal verbale di audizione del 17
aprile 2024 emerge che la ricorrente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
"
(…)
D: Ha portato con sé la
documentazione che le abbiamo richiesto sulla persona del signor __________? Se
no, per quale motivo?
R: no. Ribadisco che è
vero che mi ha aiutato per diversi anni e tutt’ora ci aiutiamo a vicenda ma non
viviamo insieme, motivo per cui il signor __________ non ha intenzione di dare
la documentazione da voi richiesta.
(…)
D: Descriva una sua
giornata – tipo / come struttura normalmente le sue giornate?
R: sono inabile al
lavoro da oltre 1 anno ma da marzo 2024 il mio psichiatra mi ha dato l’abilità
lavorativa al 50%. Di norma faccio i lavori di casa, mi piace passeggiare e
fare piccoli lavoretti manuali. Le passeggiate e con la bicicletta mi
accompagna il mio amico.
ADR: non uso molto i
social.
ADR: abito nella mia
nuova casa da ormai quasi 1 anno ma non ho ancora aperto tutti i cartoni
utilizzati per il trasloco. Non ho molto spazio in casa quindi stiamo sempre
fuori. In casa si sente il freddo che proviene della cantina e anche per questo
stiamo sempre fuori. Per riscaldare l’ambiente utilizzo il camino perché il
riscaldamento elettrico mi costa troppo.
ADR: utilizzo la legna
che ho accatastata fuori casa ma ora l’ho portata in cantina in quanto il
Comune mi ha intimato di spostarla.
D: Dispone della
licenza di condurre?
R: sì ma non ho
autoveicoli intestati a mio nome.
D: quale veicolo
utilizza per i suoi spostamenti?
R: Io utilizzo la moto
del signor __________ a lui regolarmente intestata. La utilizzo quando la
stagione è consona.
ADR: Sì considero
questa moto di mia proprietà nonostante registrata a nome del mio compagno.
Preciso che questa moto l’ho comprata io e penso di averla pagata circa CHF
4'000.-.
ADR: quando ho
comperato questo motoveicolo io abitavo dal signor __________ a __________,
luogo dove sono andata a vivere quanto ho lasciato l’abitazione coniugale di __________
nel 2020 da quel momento ho abitato presso il signor __________ fino a gennaio
2023, momento in cui ho locato un appartamento a __________.
(…)
D: Signora RI 1, quando
è uscita dalla casa coniugale a __________? Dove è andata a vivere?
R: quando sono uscita
dall’abitazione coniugale all’inizio del 2020 il signor __________ mi ha
aiutata.
ADR: Mi spiego, in
agosto 2019 ho trovato lavoro presso la Posta sede di __________ ed avevo più
turni di notte che di giorno. In quel momento la mia relazione coniugale di
fatto terminata da tempo si è interrotta in quanto mio marito mi ha fatto
trovare una parte dei miei effetti personali depositati davanti all’abitazione
di __________ del mio amico __________ mentre l’altra parte l’ha buttata via.
Quindi dall’inizio del
2020.
ho vissuto dal __________ e nello specifico fintanto che ho lavorato
quindi fino a luglio 2020 abbiamo vissuto nel suo camper nella zona di __________
vicino al mio luogo di lavoro a causa dei miei turni irregolari e notturni.
Durante i miei giorni liberi tornavamo nell’abitazione di __________.
D: in che rapporti si
trovava con il signor __________ quando è andata a vivere presso di lui nel
2020?
R: Così come nel 2020
anche oggi il signor __________ mi sta aiutando.
ADR: Sì mi aiuta
essendoci con la sua presenza fisica.
D: Per quale motivo già
a marzo 2022 il signor __________ l’accompagnava agli incontri con l’assistente
sociale presso il Comune di Ludiano e partecipava agli stessi?
R: Perché gli chiedevo
di accompagnarmi così come gli ho chiesto di accompagnarmi anche oggi.
D: Quando lei ha locato
l’appartamento a __________, in __________ (dal 01.01.2023), il signor __________
è venuto a vivere con lei presso questa abitazione?
R: sì ma non subito.
Lui è arrivato da metà febbraio 2023.
D: secondo le
informazioni in nostro possesso il signor __________ era con lei presso
l’abitazione di __________. Infatti ci sono stati degli interventi delle forze
dell’ordine per lite: cosa può riferirci in merito?
R: sì è vero è
intervenuta la Polizia in febbraio 2023.
D: per quale motivo il
30.
marzo 2023 ha dichiarato all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
che il suo compagno signor __________ si trova sempre presso la sua abitazione?
R: confermo che sì ho
firmato il verbale ma secondo me hanno sbagliato a scrivere.
D: quando lei ha
lasciato l’abitazione di __________ e ha locato il suo attuale appartamento ad __________,
in __________ (dal 01.07.2023), il signor __________ è venuto a vivere con lei?
R: Ribadisco che ogni
tanto il signor __________ si trova a casa mia così come io ogni tanto mi trovo
a casa sua a __________. Ma secondo me non abitiamo insieme.
D: Per quale motivo
allora l’auto che il signor __________ utilizza abitualmente (intestata a sua
madre) è costantemente parcheggiata nei pressi della sua abitazione di __________
e lo stesso è sempre visto insieme a lei sul piazzale davanti a casa sua:
occasioni in cui consumate pasti insieme, cucinate, oppure semplicemente
trascorrete il tempo insieme?
R: Io non dico che
stiamo insieme perché lui non vuole e le cose ci ritorneranno contro.
NV: secondo il nostro
parere lei stenta a confermare la sua relazione e convivenza stabile con il
signor __________ in quanto potrebbe inficiare il ripristino dei diritti di
visita sospesi dall’autorità di protezione.
R: anche il __________
non vuole che lo sappiano. Con sappiano intendo tutte le persone, sia le
persone normali che le Autorità.
ADR: lui vuole che le
persone pensino che lui sia single. Lui non mi ha mai negato il suo aiuto e
continua a confermare che non me lo negherà ma non vuole che gli Uffici ci mettano
insieme.
D: Come sono suddivise
le spese tra lei e il signor __________?
R: oltre alle spese
alimentari e per le attività che facciamo insieme; il resto ognuno paga le
fatture.
ADR: il signor __________
mi aiuta anche quando devo recarmi dai medici e mi accompagna lui con la
macchina che ha in uso.
D: Chi fa la spesa per
i vostri pasti sempre in comune?
R: la facciamo una
volta per uno.
ADR: io aiuto il signor
__________ a tagliare il prato, lavori di giardinaggio presso la mia abitazione
di __________ perché lui si è operato alla testa ed ha spesso dolori e non può
fare lavori pesanti. Io lavo i suoi panni a casa mia ed a casa sua. A __________
vi sono dei fili per appendere i panni ad asciugare quindi è più comodo.
D: Lei si occupa di
tenere la contabilità del signor __________?
R: no.
ADR: la foto che mi
descrive dove sono ritratta con i conti del signor __________ è una “scenetta”
in quanto a lui piace fare “teatro”.
D: signora RI 1, per
quale ragione non ha annunciato all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento la sua relazione sentimentale e di convivenza con il suo
compagno signor __________ almeno dal mese di ottobre 2022 (inizio
prestazioni)? (…)
R: Perché non desidero
inoltrare domanda insieme al __________. Il nostro prestarci reciproco aiuto e
passare insieme quasi la totalità del nostro tempo, sia per me che per lui non
deve sfociare in pratiche amministrative congiunte.
D: (…) si rende conto
che con il suo agire e segnatamente omettendo di informare l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento di aver iniziato una relazione stabile ai
sensi della Laps, lei ha compiuto una violazione ai sensi delle leggi che
regolamentano l’assistenza sociale?
R: ne prendo atto.
(…)”.
Contestualmente, l’Ispettorato
sociale ha nuovamente chiesto alla ricorrente di produrre una serie di
documenti relativi ad __________, in relazione ai quali RI 1 – che riletto il
verbale nulla ha osservato quanto al suo contenuto - ha dichiarato che “vi
comunico già che questi documenti non li avrete in quanto il signor __________
si rifiuta di produrli” (cfr. doc. 257-264).
Dal rapporto conclusivo
dell’Ispettorato sociale del 23 aprile 2023 risulta che “dall’istruttoria
(…) è emersa la seguente violazione con conseguente abuso commessa dalla
signora RI 1”:
"
(…)
3.1
L’utente non ha
informato l’USSI dell’esistenza di una relazione sentimentale e della
convivenza stabile ai sensi della Laps con il signor __________, almeno a far
tempo dal mese di ottobre 2022 in relazione alle prestazioni assistenziali da
lei percepite.
Dall’audizione del 17
aprile 2024 e dalla documentazione dell’incarto risulta che la signora RI 1
aveva pendente una pratica di divorzio nel 2021. In relazione a questa, la
signora ha spiegato di aver lasciato l’abitazione coniugale di __________ dove
viveva con il marito e i figli già all’inizio del 2020 e di essere andata ad
abitare a __________ presso il Signor __________.
Nell’incarto ci sono
scritti dell’assistente sociale del 1° marzo 2022, del 5 aprile 2022 e del 27
ottobre 2022 che già parlano della relazione tra l’utente e __________. La
signora ha infatti confermato che da agosto 2019 a luglio 2020 ha lavorato, ma
che godeva anche dell’aiuto di __________ principalmente potendo abitare da lui
fino a dicembre 2022. A gennaio 2023 la signora ha locato un appartamento a __________.
In merio a questo c’è risultanza di un intervento di Polizia di gennaio 2023
che ha coinvolto entrambi presso questa nuova abitazione. Mentre per quanto
riguarda l’appartamento di __________, locato a luglio 2023, ci sono i
controlli di Polizia iniziati il 1° settembre 2023 e terminati il 9 aprile 2024
con l’ispezione del domicilio che confermano il fatto che __________ si trova
sempre presso l’abitazione di RI 1, nonostante all’interno non ci sono i suoi
effetti personali se non delle scarpe, dei medicinali e qualche maglione.
Ne consegue che ci sono
risultanze che mettono in relazione i due già dal 2020 ad oggi. La signora
mette molto impegno a non confermare che tra di loro esiste una relazione
sentimentale a tutti gli effetti e che vivono costantemente insieme. Questo è
palesemente dovuto all’influenza che __________ ha su di lei, infatti a
dichiarato e firmato: “io non dico che noi stiamo insieme perché lui on
vuole e le cose ci ritorneranno contro” (cfr. verbale 17 aprile 2023,
pagina 5 riga 47). Risulta evidente come __________ sa che se la relazione
sentimentale e la convivenza vengono ammesse il diritto alle prestazioni
assistenziali della signora dovrà essere comprensivo delle sue entrate. (…)
Dagli atti dell’incarto
e dalle dichiarazioni della signora risulta che esiste una convivenza stabile
ai sensi della Laps tra RI 1 e __________, in quanto da almeno sei mesi sono
stati avvistati sempre per l’abitazione dell’utente – poco importa che __________
non abbia tanti effetti personale ad __________, la sua auto è sempre lì così
come anche lui – e in quanto si prestano reciproco aiuto come dichiarato dalla
signora. Esiste anche un’ampia documentazione fotografica (presa dai social)
che dimostra che i due fanno tutto insieme. Ne consegue che, a partire da
ottobre 2022, quindi da quando la signora percepisce le prestazioni da sola
(prima le percepiva con l’ex marito fino a febbraio 2020) l’unita di
riferimento deve essere ricalcolata integrando il signor __________.
Già in audizione del 17
aprile 2024 la signora ha conferma che il suo compagno non consegnerà i
documenti necessari per eseguire il ricalcolo con UR 2. È quindi stata
avvertita che l’Ufficio emetterà una decisione in base ai soli atti in suo
possesso.” (cfr. doc. 46 -49).
Il
23.
aprile 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid.1.1.), sospeso
l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente, cui ha
contestualmente chiesto la restituzione di quanto corrispostole tra ottobre
2022.
ed aprile 2024.
I
provvedimenti in questione, impugnati con reclamo del 22 maggio 2024, sono
stati confermati con la decisione su reclamo del 29 agosto successivo (cfr.
supra consid. 1.2. e 1.3.).
2.9
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli
atti, ritiene che l’operato dell’USSI debba essere tutelato per i motivi qui di
seguito esposti.
Innanzitutto,
a proposito dell’affermazione della ricorrente secondo cui, avendo ella ed __________
due domicili distinti, non possono essere ritenuti conviventi, il TCA rammenta
che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps non dipende da
come RI 1 e l’“amico/fidanzato” (cfr. supra consid. 1.5.) abbiano deciso
di organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio
congiunto o con due separati.
Come
visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito
che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice
economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È,
invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e
sostegno reciproci.
Riguardo
alla tesi ricorsuale secondo cui tra la ricorrente ed __________ non vi sarebbe
“una situazione di stabile convivenza, come sostenuto nelle decisioni
impugnate bensì due persone single che hanno piacere a trascorrere del tempo
insieme”, il TCA rileva che è in primis la stessa legale della ricorrente a
precisare, contraddicendosi poco dopo, che tra la sua assistita ed __________ “è
certo che intercorre una relazione sentimentale”, tanto che i due sono
“amici/fidanzati” (cfr. supra consid. 1.5.).
Questa
Corte constata che, sentita presso gli uffici della convenuta il 30 marzo 2023,
la ricorrente aveva già pacificamente dichiarato di convivere, per poi ritrattare
le proprie dichiarazioni.
A
tal proposito, il TCA ricorda che in
applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in
presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono
integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid.
5.2
in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
In
ogni caso, al di là di contraddizioni e ritrattazioni della parte ricorrente,
dagli atti emerge chiaramente che da ben prima dell’ottobre 2022 l’insorgente e
l’uomo in questione condividono ogni momento di vita quotidiana, dai pasti,
alle uscite, ai lavori in casa o nel giardino di uno o dell’altra.
Del
resto, sentita a verbale il 17 aprile 2024, la stessa RI 1 ha definito __________
come il proprio “compagno” (cfr. supra consid. 2.8.).
Rammentato,
peraltro, che la separazione di fatto della ricorrente dal (ex) marito è
culminata con il deposito da parte di quest’ultimo degli effetti personali di RI
1.
proprio a casa di __________ - con il quale l’assistita “dal 2020 a
seguire (…) si è sempre accompagnata” (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.) -
ove ella ha poi abitato a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 2022, a mente
di questa Corte è, innanzitutto, accertato che i due formano da anni una coppia
e siano sentimentalmente legati.
Determinante,
poi e nel caso di specie, per giungere alla conclusione che tra la ricorrente
ed __________, anche nel periodo determinante che va da ottobre 2022 ad aprile
2024, vi era una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative,
rispettivamente, le direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid.
2.6.), è il fatto che i due si fornivano aiuto reciproco.
A
questo proposito, il TCA rileva che quando ad ottobre 2022 la ricorrente ha
inoltrato la propria domanda volta all’ottenimento delle prestazioni Las, ella
abitava a tutti gli effetti presso __________ che la ospitava da oltre due
anni.
Anche
successivamente alla locazione da parte di RI 1 di, prima, un appartamento a __________,
poi una casa a __________, l’aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una
costante del loro rapporto.
__________,
per esempio, ha intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che
la medesima considera come propria, indicando di averla acquistata
personalmente quando la coppia, dopo la separazione della donna dal marito,
abitava insieme a __________. Ed infatti, è verosimilmente per quel motoveicolo
che dal conto della ricorrente vi sono accrediti per la Sezione della
circolazione e la __________, intestati al compagno.
Sempre
__________, poi, accompagna, sin da marzo 2022, la donna agli incontri con
l’assistente sociale, come del resto ha fatto, pur non prendendovi parte, per
il colloquio tenutosi il 17 aprile 2024 presso gli uffici dell’Ispettorato, o
alle visite mediche.
RI
1, da parte sua, ha ospitato RI 1 presso l’appartamento di __________ (“lui
è arrivato da metà febbraio 2023”), si occupa dei lavori di giardinaggio
che l’uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare i suoi
vestiti.
Oltre
a trascorrere la “quasi totalità” del tempo insieme, la coppia divide
inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisiti di generi alimentari
(cfr. supra consid. 2.8.).
Benché
ammesso a più riprese dalla ricorrente, il fatto che la medesima trascorra la
gran parte del proprio tempo con __________ - figura che peraltro a più riprese
è stata richiamata anche nella sentenza di divorzio in quanto considerata un
ostacolo ai diritti di visita della donna nei confronti del figlio minorenne –
trova anche riscontro nei controlli di Polizia discreti esperiti sull’arco di
sei mesi o negli interventi cui la Polizia è stata chiamata a far fronte da
anni per litigi tra i due, trovandoli sempre insieme, che fosse al domicilio
dell’una o dell’altro (cfr. supra consid 2.8.).
La
circostanza che a casa della donna non siano stati trovati tutti gli effetti
personali dell’uomo, non è determinante, ritenuto che, come visto (cfr. supra
consid. 2.6.), non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della
Laps possano avere due domicili distinti.
Giova
in ogni caso evidenziare come gli oggetti trovati ad __________ e riconducibili
ad __________ siano di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il
rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la
sua presenza in quella casa è costante.
In
ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e
dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF
8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF
8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;
STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del
10.
febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo
Tribunale deve concludere che tra ottobre 2022 ed aprile 2024 tra la ricorrente
ed __________ vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Ne
consegue che a ragione l’USSI, da una parte, ha
sospeso successivamente ad aprile 2024 l’erogazione delle prestazioni
assistenziali a favore della ricorrente, considerato come la stessa conviveva
stabilmente con il compagno (cfr. art. 4 cpv. 1 lett.
c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps) e che __________ avrebbe quindi dovuto essere
computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione
finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in tal senso,
rettamente sono state negate le prestazioni assistenziali.
In merito all’operato
dell’USSI, tuttavia, questa Corte ricorda che nella già citata DTF 149 V 250
(cfr. supra consid. 2.6.), il Tribunale Federale ha stabilito che la
soppressione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali è una misura tanto
incisiva da imporre di essere pronunciata mediante l’emanazione di una
decisione formale, corredata dei relativi rimedi di diritto (cfr. in
particolare consid. 7.2.2.).
In concreto, il fatto che
l’immediata sospensione dell’erogazione delle prestazioni Las sia stata
comunicata alla ricorrente mediante decisione informale del 23 aprile 2024 (cfr.
supra consid. 1.2. e doc. 36) non ha, in ogni caso, arrecato pregiudizio a RI 1,
che ha tempestivamente interposto reclamo anche contro questo provvedimento
(cfr. supra consid. 1.3.).
D’altra parte, ritenuto
come la convivenza in questione sussisteva già ad ottobre 2022, quando RI 1 ha
chiesto l’erogazione delle prestazioni Las, parimenti a ragione l’USSI ha
chiesto la restituzione di quanto corrisposto alla medesima da quel momento e
sino ad aprile 2024.
In concreto, è incontestato che
la ricorrente non aveva informato l’amministrazione della sua convivenza tra
ottobre 2022 ed aprile 2024. L’USSI, quindi, nel periodo determinante, ha
erogato a beneficio della medesima le prestazioni assistenziali considerandola
come unico membro della sua unità di riferimento, e meglio senza tenere in
considerazione i redditi del convivente (beneficiario AI e PC), dei quali
l’amministrazione è venuta a conoscenza solamente in un secondo momento.
Nella
fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione
processuale (cfr. supra consid. 2.3.).
In
effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla
ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione
giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
È
quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto
in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere,
oltre all’assistita, anche il compagno.
In
quel periodo, quindi, RI 1 da un profilo oggettivo ha effettivamente
percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.
Al riguardo è utile
ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che
gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
2.10
Il TCA rileva pure che anche
l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione non è stato oggetto di
contestazioni in punto al suo ammontare.
L’importo stabilito dall’USSI non
presta in concreto fianco a critiche, ritenuto che corrisponde all’integralità
di quanto ella ha percepito per il periodo da ottobre 2022 ad aprile 2024 (cfr.
doc. 39-44).
2.11
Alla luce di tutto quanto precede,
la decisione su reclamo deve, pertanto, essere confermata.
2.12
Quanto, poi, alle osservazioni
ricorsuali relative all’art. 12 Cost., rispettivamente, 23 Las (cfr. supra
consid. 1.5.), il TCA rileva che ai sensi dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno
e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e
assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.
L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato
al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene
colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i
mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata
versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare
di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a
un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale
il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4
settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF 146 I 1 consid.
5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I
71.
consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. fed. non
garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad
assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo
-, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28
luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre
2021.
consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.;
DTF 130 I 366).
L’art. 12 Cost. si limita a
impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza
(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella STF 8C_717/2022 del 7
giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l’Alta Corte ha ribadito che:
"
5.1
A norma dell'art. 12 Cost.
chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto
d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein
unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à
la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12
Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le
modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1
consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid.
7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito
dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura
dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera
rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di
base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la
mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1
consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid.
5.3
e 131 I 166 consid. 3.1;
sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa
Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019
I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung,
2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische
Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.;
Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224;
Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der
Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner,
1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo,
questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio.
Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone
che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali
esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana;
infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è
strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7
Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid.
7.2
e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale
all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è
più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid.
2.1).”
Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7
marzo 2022 consid. 6.5.1.
In concreto tuttavia, ritenuto
come rettamente successivamente ad aprile 2024 l’USSI ha stabilito che la
ricorrente sia da considerarsi in una convivenza stabile con il proprio
compagno, __________, ed in assenza di qualsiasi informazione sulle condizioni
finanziarie di quest’ultimo, il suo preteso stato di indigenza non trova
riscontro documentale.
2.13
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto
non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia
l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia,
quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”.
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto
non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.14
La
domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I)
deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto
che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio
gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di
tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo
personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.
6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF
8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.15
Nel caso
di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente - al beneficio delle
prestazioni Las sino ad aprile 2024 - da maggio 2024 non beneficia di alcun
tipo di entrata, né reddituale, né assistenziale.
A
comprova della propria indigenza, RI 1 ha prodotto il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr.
doc. C all. a doc. VIII).
Anche su tale documento, il TCA
rileva ch’ella ha indicato, quale proprio “recapito”, “c/o __________”
precisando “io non convivo con nessuno sono ospite da un amico” (cfr.
doc. C all. a doc. VIII).
Sebbene
ai fini delle prestazioni Las sia accertato che tra la ricorrente ed il
compagno quantomeno da ottobre 2022 era in essere una convivenza stabile (cfr.
supra consid. 2.8.), in concreto, ai soli fini dell’eventuale concessione del
gratuito patrocinio e considerato in questo solo senso il criterio
dell’indigenza, giova rilevare che non sussiste un obbligo di mantenimento
reciproco ex lege fra i due partner (cfr., in tal senso, STF 119 Ia 11
dell’11 febbraio 1993 consid. 3a; STF 115 Ia 193 del 10 ottobre 1989 consid.
3°;
Qualora,
invece, ci si trovasse confrontati ad una coppia coniugata, dovrebbero essere
considerati, a fini di pronunciarsi sul criterio dell’indigenza, gli elementi
di reddito - come pure quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti) - di entrambi i
coniugi (DTF 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3 pag. 10; cfr. pure STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010, consid. 16.1.; STF 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7; STF
9C_167/2007 del 21 giugno 2007 consid. 3.2. e K140/99 del 24 febbraio 2000,
consid. 2.).
Sulla
questione relativa ad un’applicazione per analogia degli obblighi stabiliti dal
diritto matrimoniale anche alle coppie in concubinato, in una sentenza STF
8C_1008/2012 del 24 maggio 2013 l’Alta Corte si è pronunciata come segue:
"
Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des
poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, dont sont
issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance
judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient
calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière
qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant
en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base
applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée
par les partenaires (arrêt 5D_121/2009 du 30 novembre 2009 consid. 7.1, in:
Revue suisse de procédure civile [RSPC], 2010, p. 287; arrêt 9C_859/2008 du 15
décembre 2008 consid. 3.4.1).
En revanche, pour des concubins sans enfants
issus de leur relation et formant une communauté domestique durable, il
convient en principe de prendre en compte le même montant de base que pour un
couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en
concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié (arrêt 5D_121/2009,
précité, consid. 7.1, avec un renvoi à l'ATF 130 III 765 consid. 2.2 p. 766 s. et 2.4 p. 767; FRANK EMMEL, in:
Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire
bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/
Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42
ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13
ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf
unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière,
il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes
formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses
d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la
charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des
partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations
économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117
CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On
tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de
frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du
partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 96 ad art. 93 LP).” (consid. 3.3.)
ed ha
concluso, nel caso di una ricorrente che conviveva con il proprio partner,
senza figli, con il quale non era stato possibile determinare se vi fosse una
relazione sufficientemente salda, per qualità e durata, da esigere che il
compagno assumesse le spese giudiziarie della convivente, che l’Istanza
precedente aveva erroneamente proceduto assimilando i due ad una coppia
sposata, allorquando avrebbe dovuto ritenere che l’istante, in quel caso
sprovvista di reddito e sostanza, doveva essere considerata indigente (consid.
3.3.4-3.3.5).
In una
sentenza DTF 142 III 36 l’Alta Corte, nel caso di due partner conviventi che
avevano un figlio in comune, chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere
se per analogia con i corrispondenti obblighi previsti dal diritto
matrimoniale, anche il convivente dovesse finanziare i procedimenti giudiziari
del proprio partner, sprovvisto di reddito, ha rammentato d’un lato, che ai
sensi di quanto prevedono gli artt. 159 cpv. 3 e 163 CC un coniuge è tenuto ad
assistere l'altro nelle controversie giudiziarie versando gli anticipi per le
spese legali (sentenze 9C_432/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 5; 4A_661/2010
del 16 febbraio 2011 consid. 3.5; 4A_423/2012 del 10 settembre 2012 consid.
2.2; 8C_1008/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.3.2). D’altro lato, il Tribunale
federale ha precisato che, in linea di principio, non esistono obblighi di
questo tipo per i conviventi (cfr. DTF 129 I 1 consid. 3.2.4 pag. 6; DTF 134 I 313 consid. 5.5 pag. 318), ha
stabilito quanto segue:
" (…)
Vorliegend geht die Beschwerdeführerin nach den Feststellungen im angefochtenen
Beschluss keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Ihre einzigen
"Einkünfte" sind die Kinderunterhaltsbeiträge, welche aber für die
Bestreitung der Kinderkosten reserviert sind (vgl. 5A_207/2009 vom 21. Oktober
2009.
E. 3.2) und nicht für die Prozessfinanzierung zweckentfremdet werden
sollen. Verfügt aber die Beschwerdeführerin über gar kein Einkommen, stellt
sich die Frage der Berechnung des Existenzminimums im Rahmen des Konkubinates
nicht, weil die gemeinsamen Lebenskosten nicht anteilsmässig, sondern einseitig
durch den erwerbstätigen Konkubinatspartner getragen werden. Es verbleibt
einzig die - wie gesagt nicht von der vorstehend zitierten Rechtsprechung
beantwortete - Rechtsfrage, ob dieser aufgrund des Konkubinatsverhältnisses in
Analogie zu den entsprechenden eherechtlichen Pflichten den Prozess seiner Konkubine,
welche über kein eigenes Einkommen verfügt, finanzieren muss.
Als Ausfluss der ehelichen Unterhaltspflicht
nach Art. 163 ZGB und der ehelichen Beistandspflicht nach Art.
159.
Abs. 3 ZGB ist der eine Ehegatte gehalten, dem anderen in
Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvorschüssen beizustehen
(Urteile 9C_432/2010 vom 8. Juli 2010 E. 5; 4A_661/2010 vom 16. Februar 2011 E.
3.5; 4A_423/2012 vom 10. September 2012 E. 2.2; 8C_1008/2012 vom 24. Mai 2013
E. 3.3.2; zum alten Eherecht: BGE 103 Ia 99 E. 4 S. 101). In der Lehre wird teilweise die Unterscheidung
getroffen, dass sich die Kostenvorschusspflicht bei Angelegenheiten der
Ehegemeinschaft aus Art. 163 ZGB und bei anderen Rechtsstreitigkeiten
aus Art. 159 Abs. 3 ZGB ergebe; das Bundesgericht hat dazu nie
Stellung genommen (vgl. Urteil 5P.346/2005 vom 15. November 2005 E. 4 mit weiteren
Hinweisen) und die Unterscheidung ist auch vorliegend nicht relevant. Soweit
eine Prozesskostenvorschusspflicht besteht, geht diese dem Anspruch auf
unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 119 Ia 11 E. 3a S. 12, BGE 119 Ia 134 E. 4 S. 135).
Pflichten, welche aus der
ehelichen Unterstützungspflicht (Art. 163 ZGB) und aus der ehelichen
Beistandspflicht (Art. 159 Abs. 3 ZGB) fliessen, können - was nicht mit dem
Umstand zu verwechseln ist, dass in verschiedenen Konstellationen auf die
tatsächlichen Verhältnisse abgestellt wird (vgl. beispielsweise betreffend
Fürsorgeleistungen: Urteil 8C_232/2015 vom 17. September 2015 E. 5.2 mit
weiteren Hinweisen; sodann für die Berechnung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums, siehe oben) - selbstredend nur den Ehegatten treffen. Für
Konkubinatspartner bestehen grundsätzlich keine solchen Verpflichtungen
(vgl. BGE 129 I 1 E. 3.2.4 S. 6; BGE 134 I 313 E. 5.5 S. 318), auch nicht im Zusammenhang mit der
unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. Urteile 9C_859/2008 vom 15. Dezember 2008 E.
3.4.1; 8C_1008/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.3.3). Für das Gegenteil bedürfte es
einer gesetzlichen Grundlage, welche an die Konkubinatstatsache entsprechende
rechtliche Obligationen knüpfen würde; der blosse Analogieschluss zum Eherecht
kann die fehlende gesetzliche Grundlage nicht ersetzen. (...)” (consid. 2.3.)
Infine,
in una sentenza STF 8C_310/2017 del 14 maggio 2018, il Tribunale federale, nel
caso di una ricorrente che nulla aveva documentato quanto a redditi e sostanza
del proprio partner convivente, rilevando che al medesimo non incombeva in ogni
caso l’obbligo di partecipare alle sue spese giudiziarie, ha rammentato che la
stessa giurisprudenza citata da quell’istante (DTF 142 III 36) ammette invece,
come visto, che l’esistenza di un’economia domestica comune possa essere presa
in considerazione nel calcolo del fabbisogno del concubino che è parte nella
procedura giudiziaria (cfr. consid. 11.2.)
In
concreto - pur essendovi, tra la ricorrente ed __________, una convivenza
stabile per quanto concerne le prestazioni assistenziali quantomeno da ottobre
2022.
- il TCA nel contesto dell’assistenza giudiziaria deve considerare che RI
1, dagli atti, risulta priva di qualsiasi fonte di reddito o sostanza.
Dal
convivente, con il quale la ricorrente non ha figli, alla luce della
giurisprudenza suindicata, non si può in concreto esigere che assuma le spese
giudiziarie della compagna.
In questo contesto, è quindi
irrilevante il fatto che nessun elemento sia noto a
questa Corte quanto alla situazione economica di __________.
In
esito alla procedura di divorzio, RI 1 avrebbe già dovuto ricevere, e meglio
come indica la decisione pretorile del 15 maggio 2023 nel termine di sei mesi
dalla sua crescita in giudicato, fr. 75'000 da parte dell’ex coniuge (cfr. in
particolare, doc. 128-129). Quest’ultimo, ha indicato l’assistita nel
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria “però non ha ancora
provveduto al versamento da più di un anno” (cfr. doc. C all. a doc. VIII).
Verosimilmente, ritenuto come già
allorquando era sposata la ricorrente beneficiava, unitamente all’ex coniuge,
delle prestazioni Las (cfr. all. a doc. IX), il mancato versamento di tale
ammontare ed il difficile recupero di tale credito è da ricondurre ad una
situazione finanziaria comunque non florida dell’ex marito.
In tali
circostanze l'indigenza della ricorrente deve essere ammessa.
Inoltre
l'intervento dell’avv. RA 1 per la procedura innanzi a questa Corte, appare
giustificato.
Il TCA
rammenta, infatti, che nella procedura dinanzi ad un Tribunale l’assistenza di
un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze
analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di
un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha
conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un
giudizio giustifichi il dispendio.
Nella
procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve,
invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del
10.
aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07
del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
Infine,
già solo in ragione della lunga istruttoria che ha caratterizzato la procedura
che vede coinvolta la ricorrente e delle numerose censure ricorsuali, non si
può ritenere che il gravame risultava palesemente destituito di possibile esito
favorevole.
Questo
Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i
requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della
ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022).
È in
ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6
LAG; relativamente al gratuito nella procedura davanti al TF: cfr.
art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF
9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002
consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti