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Decisione

42.2024.37

Rettamente l'USSI, nel calcolo per det. delle prestazioni Las, ha tenuto conto nell'UR anche del figlio maggiorenne in prima formazione della ricorrente, che in quel periodo svolgeva un corso linguistico all’estero, nonché degli alimenti versati per quest’ultimo dal padre

30 dicembre 2024Italiano81 min

dall’ufficio giuridico, organo preposto a cui inviare i reclami o ricorsi, a mio

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2024.37

CL/gm

Lugano

30 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 5

settembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 4 aprile 2024 e

per il mese di aprile 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(di seguito: USSI) ha assegnato a RI 1 - a beneficio dell’assistenza sociale,

prima dal giugno al settembre 2016, poi dal gennaio 2019 a luglio 2024 (cfr.

doc. 2-22) - una prestazione assistenziale ordinaria pari a fr. 322, tenendo

conto, da una parte, di un’unità di riferimento composta unicamente della

medesima e, d’altra parte, alla voce “ogni altro reddito” degli alimenti

versati a suo figlio da parte del padre di quest’ultimo, corrispondenti a fr.

1'050 mensili, in concreto accreditati in data 2 aprile 2024 (cfr. doc. 108-111

e 567).

L’amministrazione ha inoltre

indicato, nella propria decisione, la seguente precisazione “prestazione

integrativa al computo degli alimenti del figlio in quanto utilizzati per sue

fatture e non per le spese del figlio” (cfr. doc. 108).

1.2. A

seguito del reclamo interposto il 17 aprile 2024 personalmente dall’assistita (cfr.

doc. 96-101), il 5 settembre 2024 l’USSI, ha emanato una decisione su reclamo

con cui ha parzialmente accolto il gravame presentato da RI 1, rilevando:

"

(…)

M. Per quanto concerne

la contestazione dell’interessata si rileva innanzitutto che l’USSI ha

considerato per il calcolo della prestazione assistenziale del mese di aprile

2024 un’unità di riferimento composta unicamente dall’interessata e non anche

dal figlio __________.

Occorre quindi

valutare se in concreto sono soddisfatte le condizioni poste dalla legge e

chiarite dalla giurisprudenza affinché si possa considerare un’unità composta

unicamente dalla reclamante. In altre parole occorre valutare se il figlio __________,

che è maggiorenne, è in prima formazione e non economicamente indipendente.

Nel caso in esame,

dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla madre in merito ai corsi che il

figlio svolge e circa la durata degli stessi, si deve ritenere che __________ è

ancora in prima formazione. Egli peraltro non risulta economicamente

indipendente, la reclamante stessa, in sede di reclamo, conferma che ella

provvede alle spese del figlio con l’aiuto del padre, __________.

Ritenuto quanto sopra,

non vi sono motivi per ritenere di scorporare __________ dall’unità di

riferimento della madre. Egli va pertanto inserito nell’unità di riferimento

della reclamante e vanno dunque adeguati in tal senso il reddito computabile

Las e la spesa computabile Las.

Ciò premesso, in

merito alla contestazione della reclamante circa il computo degli alimenti si

rileva che nell’ambito dell’assistenza vige il principio della sussidiarietà in

base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua

risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha

diritto all’assistenza. Tutti i redditi e la sostanza dell’unità di riferimento

devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale

fabbisogno scoperto.

Si rileva che la

Sentenza pronunciata dalla Pretura del Distretto di __________ il 20 dicembre

2007 stabilisce il contributo alimentare dovuto dal padre, signor __________,

per il figlio __________ in CHF 1'050.-.

Visto il principio di

sussidiarietà, l’USSI correttamente deve computare nella tabella di calcolo

volta alla definizione del diritto alla prestazione assistenziale della signora

RI 1 l’importo di CHF 1'050.- mensili pari a CHF 12'600.- annui quali “alimenti

per figli minorenni”.

Con la decisione del 4

aprile 2024 l’USSI ha riconosciuto all’interessata una prestazione

assistenziale pari a CHF 322.-. Considerato quanto sopra, alla signora RI 1 va

riconosciuta una prestazione assistenziali pari a complessivi CHF 566.- per il

mese di aprile 2024 (cfr. tabella di calcolo allegata).

Avendo già ricevuto un

importo di CHF 322.-, alla crescita in giudicato della presente decisione,

l’USSI verserà all’interessata la differenza di CHF 244.- (CHF 566.-/CHF

322.-).

Infine, in relazione

alla richiesta della reclamante di rimborsarle la fattura n. __________ in

relazione alla prestazione mediche ricevute dal figlio __________ pari a CHF

72.05 si rileva che essendo il figlio ____________ un componente dell’unità di

riferimento dell’interessata, allo stesso va riconosciuto il rimborso di tale

spesa” (cfr. all. F a doc. I).

1.3. RI 1 ha tempestivamente impugnato

la decisione su reclamo mediante ricorso dinanzi al TCA facendo valere come

segue le proprie ragioni:

"

(…) Come prima cosa vorrei capire come mai se nella decisione presa

dalla signora __________ c’era scritto che potevo fare reclamo scrivendo

all’ufficio giuridico (al quale è intestata la mia raccomandata del 17 aprile

2024) però mi ritrovo a ricevere la risposta dalla collega della signora __________

e non dall’Ufficio giuridico, collega che mi aveva già anticipato

telefonicamente che molto probabilmente non avrei avuto i miei soldi indietro

perché la signora __________ aveva sbagliato, e altrimenti avrei potuto dover

ridare io dei soldi all’assistenza.

Dalla risposta che ho

ricevuto dalla signora __________ in data 5 settembre (ricevuta il 7 settembre)

è evidente che, come al solito, il mio reclamo non è stato neanche preso in

considerazione, rispondono in base a quello che preferiscono o per coprire i

propri errori.

Riassumo il problema

del ricorso in quanto la lettera che ho scritto all’ufficio giuridico

dell’assistenza (mai arrivata a suddetto ufficio) conteneva anche altre

lamentele inerenti il comportamento della signora __________ che qui non hanno

pertinenza.

A settembre 2023 mio

figlio ha iniziato un corso di lingua inglese a __________, ho comunicato

subito alla signora __________ questa decisione e quando mi è stato chiesto chi

avrebbe pagato il corso, ho spiegato che avrei pagato io, anche con il

mantenimento che sua padre versava ogni mese. Nel mese di ottobre 2023 il mio

contributo d’assistenza è passato da chf 690 a chf 1360, questo perché non

potevo più contare sui 1050 chf del mantenimento di mio figlio da parte del

padre in quanto aveva deciso di frequentare questo corso di lingue. Tutto

procede normalmente, sino a gennaio quando mio figlio decide di iscriversi al

corso in __________ dal 1 febbraio 2024 al 21 giugno 2024. In questo caso non

ho potuto pagare il corso mensilmente ma abbiamo dovuto pagare subito tutti i 5

mesi in una sola rata circa 8600 chf a questo punto la signora __________ mi

chiede chi pagherà il corso, io le ho spiegato che mia sorella aveva anticipato

l’intero importo e poi ogni mese le avrei versato il mantenimento del signor __________,

padre di mio figlio, sino ad arrivare a coprire la cifra che mia sorella aveva

anticipato. Sino a qui nessun problema, la signora __________ mi ha però

obbligato a versarli interamente ogni mese a mia sorella, va bene, nessun

problema ma, non avevo una data fissa, a febbraio li ho versati il 14 marzo a

marzo il 28, sempre in giorni diversi ma, mai, la signora __________ mi ha

detto di versarli il giorno seguente all’arrivo dell’accredito di mantenimento.

A marzo, forse perché

ha visto che il controllo era stato superato brillantemente, e io ho chiesto di

poter avere un prestito dai miei genitori o da mia sorella, si è inventata

questa richiesta, che non rientra neanche nella normalità, il mese di marzo,

nonostante i soldi siano stati accreditati a mia sorella, ricevuto il bonifico

normalmente, per il mese di aprile non mi versa le mie spettanze, e o meglio le

riduce a 322 chf al posto di1366 perché non ho versato nell’immediato, cioè il

giorno 2 aprile i soldi a mia sorella e, cosa ancor più grave si permette di

scrivere che non mi versa quanto mi spetta perché “ho usato i soldi del

mantenimento di mio figlio per pagare le mie spese …”.

A questo punto

interviene il Comune di __________, ma senza alcun successo (…) io finisco in

pronto soccorso e la signora __________ sparisce sino a fine giugno.

(…) Durante i mesi

successivi maggio e giugno, quando la signora __________ non c’era ho ricevuto

l’accredito senza alcuna problema. A giugno torna la signora __________ e

ricominciano i problemi, infatti, al 10 luglio 2024, nonostante mi abbia

obbligato a versare i 1050 chf a mia sorella come sempre, subito dopo

l’accredito del padre, mi presenza dei conteggi nuovi, dove andrei a percepire

565.00 chf mensili. (…)

Sono a richiedere che

Fatti

i soldi che mi vengano restituiti non siano 244 chf (tra l’altro hanno dovuto

anche restituire la fattura che la signora __________ mi aveva fatto pagare per

gli esami medici di mio figlio) ma 1049 chf perché anche nei mesi successivi ho

percepito 1366 chf e non 65 chf come ha deciso lei di versarmi dal 1 luglio

2024, per cui devono essermi versati anche chf 806 per il mese di luglio in

quanto, mi ha comunque obbligato a versare i 1050 chf al 3 di luglio a mia

sorella pertanto ha sbagliato anche in questo caso, per cui un totale da

rimborsare di chf 1855, se voleva ricominciare a farmi usare i soldi del

mantenimento di mio figlio avrebbe dovuto farlo quando avessi finito di pagare

le rate della scuola a mia sorella. Chiedo inoltre e questo proprio lo esigo

che la signora __________, porga delle scuse a me per il comportamento che ha

sempre tenuto e, a mia sorella, alla quale non si è degnata neanche di

risponderle. Vorrei anche delle spiegazioni del perché non ho ricevuto risposta

dall’ufficio giuridico, organo preposto a cui inviare i reclami o ricorsi, a mio

parere questo reclamo non è mai stato visionato dall’ufficio giuridico” (cfr.

doc. I).

1.4. Con risposta del 24 ottobre 2024,

l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso presentato da RI 1 rinviando e

riprendendo, sostanzialmente, le motivazioni della propria decisone su reclamo

ed osservando, “in relazione all’oggetto litigioso”, che “la

decisione su reclamo, qui impugnata dalla signora RI 1, riguarda unicamente il

diritto della stessa alla prestazione assistenziale relativa al mese di aprile

2024. Ogni altra questione sollevata dall’interessata in questa sede è pertanto

irricevibile” (cfr. doc. III).

1.5. Con replica del 5 novembre 2024, la

ricorrente ha osservato quanto segue:

"

(…)

2.

Ha parzialmente accolto il reclamo in base a quello che loro ritengono

sia corretto, ma il lavoro della signora __________ non è stato corretto e,

soprattutto la storia di un’unità di riferimento composta da me e mio figlio e,

gli alimenti versati dal padre, non hanno alcuna rilevanza con l’errore, o

preferisco chiamarlo con il suo nome, il dispetto fatto dalla signora __________.

3.

Trovo estremamente

inutile riscrivere la mia lettera e voi indirizzata e, precisare che “la

decisione su reclamo, quindi impugnata dalla signora RI 1 riguarda unicamente

il diritto della stessa alla prestazione assistenziale relativa al mese di

aprile 2024” più che altro perché l’avevo già scritto io “Riassumo il problema

del ricorso in quanto la lettera che ho scritto all’ufficio giuridico

dell’assistenza (mai arrivata a suddetto ufficio) conteneva anche altre

lamentele inerenti il comportamento della signora __________ che qui non hanno

pertinenza”.

4.

Corretto, con l’aggiunta di prestazioni che la signora __________,

sbagliando, perché questo è già stato appurato, non mi ha pagato, e i mesi successivi

non hanno avuto problemi perché la signora __________ non era presente in

ufficio ma, si sono ripresentati il giorno stesso in cui è tornata, ovviamente

non potevo mettere in un reclamo del mese di aprile, fatti accaduti

successivamente.

5.

(…) Mi sembra d’essere stata molto chiara nel mio ricorso, ho

consegnato documentazione che prova quello che dico, e il solo fatto che

abbiano capito che la signora __________ ha sbagliato a non versarmi l’intero

importo per il mese di aprile lo dimostra, certo è che l’importo deve essere

quello che percepivo non quello che secondo la signora __________ avrei dovuto

percepire dal momento in cui mio figlio non avesse più frequentato il corso in __________,

per cui ripeto, il rimborso deve essere dato per il mese di aprile 2024 con il

conteggio reale, che è poi lo stesso che ho percepito nei mesi seguenti, il

rimborso del mese di giugno [recte: luglio] 2024, quando la signora __________

ha versato solo 566 fr, senza preavviso ed obbligandomi comunque a versare i 1050

fr a mia sorella, più le spese mediche, che sosteneva non dovesse pagarmi,

mentre anche nella decisione interna risulta debbano essere pagate, e le rate

AVS di mio figlio che anche in questo caso devono essere pagate, che sono 1

rata AVS non pagata dal 1.10.23 al 31.12.23, seconda rata dal 01.01.24 al

31.03.24, 3 rata dal 01.04.24 al 30.06.24.

In allegato metto copia della lettera della signora __________ del

dicembre 2023, dove mi comunica che non pagherà l’AVS di mio figlio, il secondo

conteggio e purtroppo mi manca il terzo che non riesco a trovare, ma posso

richiederlo all’ufficio AVS e spedirlo se necessario, allego in ogni caso la

copia del bonifico per il suddetto pagamento.

Allego anche la decisione delle prestazioni dal 01 ottobre 2023 al

maggio 2024, per il mese di giugno 2024 allegato accredito bancario perché non

ho la cedola della decisione, e la stessa cosa per il mese di luglio quanto la

signora __________ è tornata e ha deciso d’abbassare la prestazione a 565 fr.

Le carte parlano chiaro, anzi chiarissimo, e, faccio presente, che

nella loro risposta hanno usato ancora i soliti modi arroganti, mettendo

articoli sopra articoli che non hanno alcun senso con quello che era il

reclamo, ostinandosi a non voler ammettere l’errore e, cosa ancora più grave,

senza chiedere le scuse che avevo richiesto e, senza motivato il perché io

abbia scritto, come richiesto, il mio ricorso all’ufficio giuridico e, abbia

ricevuto risposta dalla collega della signora __________. Mi rammarica anche

leggere una risposta firmata dalla capo ufficio signora __________ e dal

giurista signor __________, con la chiara ed evidente conferma che non hanno

letto o almeno consultato le carte per capire se in effetti ci fosse stato un

errore.

Rimborso fr. 1371-322= fr. 1049 mese di aprile

Rimborso fr. 1371-565= fr. 896 mese di luglio

Rimborso AVS __________ 131.30+151.30+131.30= fr. 413.90

Rimborso ft. __________ fr. 72.50 __________

Rimborso ft. __________ fr. 11.00

(la signora __________ ha rimandato indietro la fattura 3477-4612

insieme ad altre fatture sostenendo fossero fatture di agosto, peccato però che

i trattamenti siano di maggio ce ne sarebbero anche altre che ha mandato

indietro quando dovevano essere pagate, ma onestamente in questo moment non ho

tempo per cercarle, mi limito ad inviare questa di soli 11 Fr.

Totale rimborso richiesto fr. 2442.40” (cfr. doc. V).

1.6. L’USSI, in duplica, ha osservato:

"

(…) che non sono invocati argomenti né addotto prove atte a modificare

la valutazione del caso in oggetto da parte dell’USSI.

L’USSI ribadisce

unicamente che la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto

della contestazione sottoposta all’esame giudiziale. In concreto la decisione

su reclamo contestata riguarda esclusivamente la prestazione assistenziale del

mese di aprile 2024. Ogni altre questione esula dalla presente contestazione.

Infine, in relazione

alle fatture menzionate dalla ricorrente, l’USSI, una volta verificato

l’effetto inoltro tempestivo delle stesse da parte della ricorrente, valuterà

un loro eventuale riconoscimento” (cfr. doc. VII).

1.7. Infine, con scritto del 25 novembre

2024 (trasmesso, per conoscenza, all’USSI il giorno seguente; cfr. doc. X), la

ricorrente ha così preso posizione:

"

(…) con riferimento alla lettera che vi è stata inviata in data 21

novembre dall’USSI, la trovo estremamente priva di contenuti, il loro

continuare a ripetere che la decisione su reclamo, faccio ulteriore notare, non

formulata dall’Ufficio giuridico ma, dalla collega della signora __________,

riguarda esclusivamente la prestazione assistenziale del mese di aprile è

abbastanza ridicolo, appurato che ho scritto nell’immediato (17 aprile 2024), e

che dopo vari e vari solleciti, sono riuscita ad avere una risposta, ripeto

ancora, non dall’ufficio giuridico, che a mio parere non ha neanche visto il

mio reclama, ma dalla collega della signora __________, penso a luglio 2024,

non ricordo con precisione, mi sembra ovvio che se nel frattempo la signora __________,

ritorna al lavoro e a fine giugno, commette lo stesso errore, io abbia tutto il

diritto, nella causa aperta d’inserire le richieste anche per l’errore

successivo.

Gli errori sono chiari

e, ben documentati, a volte è meglio avere il coraggio di prendersi le proprie

responsabilità, chiedendo scusa, e cercare di riparare il danno, perché fare

passare inutilmente mese e mesi, aggrava ancora di più la posizione della

persona a cui, per loro negligenza, hanno creato un danno” (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Il TCA rileva, innanzitutto, che per costante giurisprudenza

federale è la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e

il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19

luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.

294).

In concreto, oggetto della

decisione su reclamo è la decisione del 4 aprile, avente quale oggetto

unicamente le prestazioni assistenziali per il mese di aprile 2024 (ed una

fattura n. __________ di fr. 72.50, il cui riconoscimento, alla crescita in

giudicato del proprio provvedimento, è stato confermato dalla parte

resistente).

Nella decisione su reclamo alla

ricorrente sono stati riconosciuti fr. 566 a titolo di prestazioni LAS invece

dei fr. 322 di cui alla decisione dell’aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e

1.2.; doc. 96-102 e 108-111).

Ne discende che le contestazioni in merito alla decisione relativa

all’ammontare delle prestazioni assistenziali riconosciute a RI 1 per il mese

di luglio 2024, rispettivamente, il “rimborso” di quanto dalla medesima

versato a titolo di contributi AVS per il figlio (cfr. supra consid. 1.5.), o

ancora, di altre fatture (cfr. doc. V), esulano dalla presente vertenza e sono

pertanto irricevibili.

Al proposito, il TCA rileva, da

una parte, che l’USSI si è già impegnato “una volta verificato il tempestivo

inoltro delle stesse da parte della ricorrente” a valutare “un eventuale

loro riconoscimento” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. VII).

D’altra

parte, e per quanto attiene alle prestazioni Las di luglio 2024, riconosciute dall’USSI

con decisione del 5 luglio 2024 nella misura di fr. 565 (cfr. doc. 476), il TCA

rileva che dalla documentazione contenuta nell’incarto non risulta che tale

provvedimento sia stato oggetto di reclamo innanzi all’USSI.

Gli

atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza

indugio sul gravame presentato innanzi a questa Corte dalla ricorrente, sia nel

proprio ricorso (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I “a giugno torna la signora

__________ e ricominciano i problemi, infatti, al 10 luglio 2024, nonostante mi

abbia obbligato a versare i 1050 chf a mia sorella come sempre, subito dopo

l’accredito del padre, mi presenta dei conteggi nuovi, dove andrei a percepire

565.00 chf mensili”) sia, più esplicitamente, in sede di replica (cfr.

supra consid. 1.5. e doc. V), mediante l’emissione di una decisione su reclamo

che valuti la fattispecie, tra gli altri ed innanzitutto anche dal profilo

della tempestività delle censure mosse dalla ricorrente, che potrà, poi, eventualmente

inoltrare un ricorso a questo Tribunale contro la decisione su reclamo (art. 65

cpv. 1 Las; 33 cpv. 2 Laps).

Per quanto concerne,

infine, i contributi AVS relativi al figlio __________, studente senza attività

lucrativa, va, invece, rilevato che l'art. 11 cpv. 2 LAVS prevede che se il

pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per

l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta

dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di

domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il

contributo minimo.

L'art. 32 cpv. 1 OAVS

prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente

all'articolo 11 cpv. 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda

scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la

cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio,

affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2

OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al

parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere

accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della

decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può

fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in

conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto

legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione

per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno,

Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e

della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle

quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il

pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota

mensile di fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

Pertanto, quando la Cassa

di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato

debitore può domandare il condono.

In effetti, il condono dei

contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del

contributo minimo annuale. La legge, in proposito, è molto chiara: è il

contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per

le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv.

2 LAVS).

Il condono del contributo

minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una

situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il

condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso

solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN).

La situazione insostenibile

quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS

deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto

dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).

La citata norma legale

prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste

di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone

Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla,

se sono dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.

In

concreto, non risulta che sia stato chiesto il condono del contributo minimo

AVS di __________ (cfr. doc. all. a doc. V), misura comunque prioritaria

rispetto al computo nel calcolo dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. STCA 30.2013.46

del 27 febbraio 2014 e la STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015).

2.2. La

ricorrente contesta, poi, dal profilo formale, il fatto che la decisione su

reclamo impugnata sia stata emessa dalla parte resistente e “dalla collega

della signora __________” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. IX) e non dall’ “Ufficio

giuridico (al quale è intestata la mia raccomandata del 17 aprile 2024”

(cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).

In concreto, il TCA rileva,

innanzitutto, da una parte, che la decisione del 4 aprile 2024 indica, quale “possibilità

di reclamo” che “contro la presente è possibile inoltrare un reclamo

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officine 6, 6500

Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica (…)” (cfr. doc. 109).

D’altra parte, questa Corte pone

in evidenza il fatto che il reclamo presentato da RI 1 contro la decisione resa

nei suoi confronti il 4 aprile 2024 è all’indirizzo della “Direzione e

servizi generali Servizio giuridico Via Ghiringhelli 15a 6501 Bellinzona”

(cfr. doc. 96 e 102).

Al

riguardo va rilevato che l’art. 65 cpv. 1 Las enuncia che:

"

Contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la

restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui

all’art. 33 Laps.”.

Giusta

l’art. 33 cpv. 1 Laps contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle

leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha

emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Nel caso concreto, la decisione del 4 aprile 2024 con

annessa la tabella di calcolo della prestazione assistenziale per quel mese è

stata emessa dalla funzionaria incaricata dall’USSI, __________ (cfr. doc.

108), mentre il reclamo è stato trattato dalla Capo servizio dell’USSI, __________

(cfr. doc. all. F a doc. I).

I

nominativi della funzionaria __________ e della Capo servizio __________

appaiono, del resto, chiaramente sia sulla decisione del 4 aprile 2024, che

sulla decisione su reclamo del 5 settembre 2024, rendendo così immediatamente

evidente la separazione personale e gerarchica tra colei che ha deciso in prima

battuta e colui che ha esaminato il reclamo ed emanato la decisione su reclamo.

Questa

soluzione di separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui

che tratta il reclamo risulta conforme all’art. 33 cpv.1 Laps.

In

proposito giova osservare, in primo luogo, che il Tribunale federale, in una

sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 2, relativa al settore dei

contributi AVS, ha deciso che:

"

(…)

2.

Come in sede cantonale, la ricorrente contesta, dal profilo

formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la trattazione

dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al capo

servizio ispettorato M.________. Per quanto accertato in maniera sostenibile e

pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione

personale e gerarchica tra chi (M.________) ha adottato le decisioni e chi

(R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo

Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato

dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e

gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR

2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio

2005, consid. 4.1).”

In

secondo luogo, che nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione in

cui vige la procedura di opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (“Le

decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.”) il

TCA ha stabilito che la soluzione di separazione personale e gerarchica tra

colui che decide e colui che esamina l'opposizione, anche se appartenenti al

medesimo ufficio, ad esempio all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme

all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo

2011 (“i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in

materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro

dell'articolo 85b LADI. (cpv. 1) In tutti gli altri casi è

competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione.

(cpv. 2)”; cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28 del 24

marzo 2003; STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18 agosto

2003; STCA 38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24 novembre

2003; STCA 38.2003.51 del 9 febbraio 2004).

In

simili condizioni, in concreto non vi è motivo per censurare l’operato

dell’USSI (cfr. anche, in materia di assistenza sociale, la STCA 42.2012.18 del

14 agosto 2013).

Le ragioni per le quali, invece,

l’assistita abbia presentato il proprio reclamo, datato 17 aprile 2024, ma

trasmesso per raccomandata il 23 aprile successivo (cfr. track and trace

dell’invio __________ sul sito www.posta.ch), alla “Direzione

e servizi centrali, Servizio giuridico, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona”,

anziché alla parte resistente, a maggior ragione a fronte della chiara

indicazione (“contro la presente è possibile inoltrare un reclamo

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officine 6, 6500 Bellinzona,

entro 30 giorni dalla notifica”) presente sul provvedimento impugnato circa

i rimedi di diritto, rimangono sconosciute.

2.3. Nella presente fattispecie, il TCA

è chiamato a stabilire se l’USSI, mediante la propria decisione su reclamo del

5 settembre 2024, ha rettamente, o meno, riconosciuto alla ricorrente una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 566.- mensili per il mese di aprile

2024.

Al

riguardo andrà esaminato se a ragione oppure no l’amministrazione, nell’unità

di riferimento della ricorrente, abbia considerato anche il figlio maggiorenne

della ricorrente (che in quel periodo svolgeva un corso linguistico

all’estero), rispettivamente, gli alimenti versati per quest’ultimo dal padre

ai fini di determinare le prestazioni assistenziali di diritto per il mese di

aprile 2024.

2.4. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi

necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio

2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni (cfr. Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n.

5250, p.tp 3.3).

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (CSIAS; cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002,

pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2024 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il

mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’031.--

Considerandi

2.

persone 1'577.--

3.

persone 1'918.--

4.

persone 2'206.--

5.

persone 2'495.--

Per ogni persona +

2029.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2024, in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).

Le Direttive, inoltre, enunciano:

"

(…)

1.2

Forfait globale giovani adulti

Condizioni abitative e di vita particolari possono giustificare un

adeguamento del forfait per il mantenimento dei giovani adulti (18 - 25 anni

compiuti).

a. Giovani adulti che vivono con i genitori

In questi casi è riconosciuto un forfait mensile di 600 franchi.

L’USSI può chiedere, salvo in caso di conflitti insormontabili, di

continuare a vivere con i genitori, fintanto che non sarà raggiunta

l’indipendenza economica e non garantisce ulteriori prestazioni se il

trasferimento non viene autorizzato.

b. Giovani adulti che hanno un’economia domestica propria

Il forfait mensile si riduce del 20% nei casi in cui il/i

giovane/i adulto/i:

· non segue una

formazione;

· non partecipa a misure

orientate all’inserimento verso il mercato del lavoro;

· non svolge alcuna

attività lucrativa adeguata;

· non accudisce figli

propri.”

2.6

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art.

21.

Las prevede che

"

1In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto

è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito

disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di

intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono

esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi

dell’art. 277 CCS.

2In caso

di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento

altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di

assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159,

163, 276, 328 e 329 CCS.”

Relativamente

al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui

all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:

"

1Una

persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente

divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione

domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.

2Vi è prima

formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso

formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una

formazione del livello seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2

di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo

professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo

dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di tipo

universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che

completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede

già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico

dopo una formazione di livello secondario 2.

3…”

L’art. 276 CC, concernente il

mantenimento da parte dei genitori, prevede:

"

1Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in

prestazioni pecuniarie.

2.

I genitori

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

3.

I genitori

sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi.”

L’obbligo

di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La

privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di

comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali

con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto

ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF

120.

II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.

311.

N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.

Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.

Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

L’art. 277 CC,

relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori,

enuncia:

"

1L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età

del figlio.

2.

Se,

raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono

continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile

formazione possa normalmente concludersi.”

Relativamente ai figli maggiorenni,

l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei genitori un obbligo di

mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio stia ancora seguendo una

formazione adeguata. Il concetto “per quanto si possa ragionevolmente

pretendere” dai genitori richiede di mettere a confronto la situazione

economica di questi ultimi con la capacità lavorativa del figlio maggiorenne

(cfr. STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in

DLA 2011 N. 2 pag. 61).

Nella sentenza 8C_882/2009 del 19

febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61, appena citata il TF ha,

inoltre, sottolineato che la responsabilità individuale del figlio maggiorenne

è, in ogni caso, prioritaria rispetto all’obbligo di mantenimento da parte dei

genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC), per cui il figlio durante la formazione è

tenuto a sfruttare, per quanto compatibile con quest’ultima, tutte le

possibilità per provvedere al proprio sostentamento, in particolare deve

dedicarsi a un’attività lavorativa, in relazione alla quale va semmai computato

un reddito ipotetico.

2.7

Per

quanto concerne i figli maggiorenni, con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012,

pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha stabilito che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato,

legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica

registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d

Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si

può prescindere dall’esame della sua situazione economica.

Il TCA ha, in primo luogo, rilevato

che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il figlio

maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e

Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto di figli

maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di cui al

cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento essenziale

per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo mantenimento.

In secondo luogo, questo Tribunale ha

osservato che non procedendo a una verifica dello stato finanziario del figlio

maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia risorse proprie (reddito da

lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il proprio mantenimento, il regime

introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il figlio maggiorenne non

economicamente indipendente che va considerato nell’unità di riferimento dei

genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art. 277 cpv. 2 CC, in relazione

all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione dei genitori dall’obbligo di

mantenimento dei figli maggiorenni ancora in formazione allorché questi possono

con le proprie risorse far fronte al proprio sostentamento.

In tale ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si

rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.

Infatti, qualora le sue entrate fossero anche

lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio

maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed

eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento.

Tuttavia l’art. 328 CC comporta, in

primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in linea ascendente

e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo, che il parente

sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se questo non deve

rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in

particolare con riferimento alla vecchiaia.

Questa Corte ha, pertanto, deciso che

l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277

cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della forza

derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost.

Se il figlio ossequia i quattro

presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps e non risulta in

grado di provvedere al proprio sostentamento, in quanto non dispone di alcuna

risorsa o comunque le sue risorse non sono sufficienti a coprirne il

fabbisogno, egli rientrerà nell’unità di riferimento dei genitori.

Se, per contro, il figlio adempie le

quattro condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps ma,

grazie alle proprie risorse può mantenersi completamente, egli non sarà

compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a meno che lo stesso viva in

condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia, quindi, tenuto

all’assistenza tra parenti in linea ascendente.

Relativamente

alla nozione di prima formazione, cfr. pure STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015,

pubblicata in RtiD II-2016 N. 4 pag. 23 segg.

Questo

Tribunale, nella sentenza menzionata, ha stabilito che l’unità

di riferimento di una richiedente di prestazioni assistenziali ordinarie

dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, era composta anche

del figlio, in quanto quest’ultimo doveva essere considerato economicamente non

indipendente. In effetti il figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato,

né legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione

registrata e senza figli era ancora in prima formazione. La prima formazione

non era stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando,

conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio

profilo esteso E, aveva concluso una formazione di livello secondario 2

corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il

settembre 2013, allorché aveva iniziato il corso di maturità professionale

commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della

formazione secondaria 2, aveva svolto due corsi linguistici all’estero della

durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che

costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2

previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione. Inoltre,

anche dopo l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale, il

figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della

durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, aveva effettuato un

perfezionamento linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps. Il

TCA ha, pertanto, rinviato gli atti all’USSI per determinare il diritto della

ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo

conto nell’unità di riferimento anche del figlio.

Per un caso in cui, invece,

dall’unità di riferimento di una ricorrente, madre, sono state escluse le due

figlie, laddove non vi era alcun rapporto di dipendenza economica di

quest’ultime nei confronti della genitrice, cfr. la STCA 42.2021.24 del 16

agosto 2021.

2.8

Il Consiglio federale, il 25 maggio

2016, ha proposto di respingere la mozione 16.3212 “Mantenimento del figlio.

Modifica dell'articolo 277 CC tesa ad eliminare la disparità di trattamento tra

genitori di giovani in formazione e non” presentata il 18 marzo 2016 dal

Consigliere nazionale Laurent Wehrli, Gruppo liberale radicale PLR. Liberali

Radicali, indicando:

" In linea di massima

l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv.

1.

del Codice civile svizzero, CC; RS 210). I genitori devono inoltre procurare

al figlio un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto

possibile alle sue attitudini e inclinazioni (art. 302 cpv. 2 CC). I genitori,

per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle

circostanze, devono quindi continuare a provvedere al suo mantenimento anche

dopo la maggiore età, fino al momento in cui una simile formazione possa

normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC).

La richiesta dell'autore della mozione di estendere l'obbligo di

mantenimento oltre la maggiore età e fino ai 25 anni non si ricollega

all'articolo 302 capoverso 2 CC e non è nemmeno subordinata a condizioni. In

concreto si tratta di un'estensione dell'obbligo di assistenza ai sensi degli

articoli 328 e seguenti del Codice civile in cui si rinuncia al requisito

secondo cui i genitori devono vivere "in condizioni agiate". L'introduzione

di un obbligo di assistenza tanto esteso costituirebbe un cambio fondamentale

di sistema, che andrebbe introdotto soltanto dopo un esame approfondito e

tenendo conto delle possibili alternative.

L'estensione dell'obbligo di mantenimento dei genitori quale

possibile misura per sgravare l'aiuto sociale è già stata discussa dalla

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali

(CDOS). È un dato di fatto che la quota dei giovani di età compresa tra 18 e 25

anni dipendenti dall'aiuto sociale è proporzionalmente elevata: nel 2013 la

quota di aiuto sociale dei giovani adulti era nettamente superiore a quella di

tutta la popolazione (3,9 per cento vs. 3,1 per cento). S'impone un intervento:

più a lungo i giovani adulti percepiscono l'aiuto sociale, più difficile

diventa reintegrarli nel mercato del lavoro. Questo problema non può tuttavia

essere risolto trasferendo l'onere dei costi dallo Stato ai genitori. Occorre

invece sostenere i giovani adulti a raggiungere l'indipendenza in modo da

essere in grado di provvedere al loro sostentamento. Per questo motivo, il 12

dicembre 2014 e il 9 giugno 2015 il Parlamento ha accolto la mozione 14.3890,

"Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti

dall'aiuto sociale". Uno studio dell'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali nell'ambito del programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà

(2014-2018) esaminerà quali misure consentono di affrontare al meglio il

problema. Il Consiglio federale non ritiene opportuno mettere fondamentalmente

in discussione il sistema vigente prima della presentazione di questo rapporto.”

(cfr. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163212)

La mozione 14.3890 “Strategia

per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti dall'aiuto

sociale” depositata dal Gruppo socialista il 25 settembre 2014 è stata

stralciata dai ruoli nel giugno 2019, in quanto adempiuta con il rapporto del

Consiglio federale del 18 aprile 2018 «Ergebnisse des Nationalen Programms zur

Prävention und Bekämpfung von Armut 2014–2018» (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143890; FF 2019 2559 (2567)).

2.9

In relazione ai giovani adulti va

ancora rilevato che in dottrina Guido

Wizent, in Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit Ein Handbuch, Dike

Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2014, pag. 386-388, ha sottolineato:

" (…) Die jungen Erwachsenen zwischen dem vollendeten 18. Altersjahr und

dem vollendeten 25. Altersjahr1

unterliegen im Wesentlichen in zweifacher Hinsicht

einem sozialhilferechtlichen Sonderregime. Zunächst wird der (beruflichen und

sozialen) Integrationsförderung ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Das

zuständige Sozialamt ist verpflichtet, den jungen Erwachsenen rasch mit

spezifischer Hilfe zur Seite zu stehen.

Hohe Bedeutung wird der vernetzten Zusammenarbeit

(Jugendhilfe, Berufsberatung, Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, usw.)

und dem Gegenleistungsgedanken eingeräumt (s. Kap. H 11-1 und 2 SKOS-RL). Das

wohlklingende Wort „Integrationsförderung“ darf nicht darüber

hinweg täuschen, dass bei jungen Erwachsenen starkes Gewicht auf das Einfordern

von Gegenleistungen gelegt wird, womit eine eigentliche soziale Disziplinierung

erreicht werden soll.

Das Sozialhilferecht setzt mit dem

Integrationsauftrag zeitlich nahtlos fort, was von Verfassung

wegen nur für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Altersjahres

gilt. Diese haben Anspruch auf Förderung ihrer Entwicklung (Art. 11 Abs. 1 BV),

die als Querschnittsaufgabe von Bund und Kantonen zu erfüllen ist (Art. 67 Abs.

1.

BV) und programmatisch auch im Sozialzielkatalog zum Ausdruck kommt (Art. 41

Abs. 1 lit. f und g BV). Die Problemlagen von Jugendlichen und jungen

Erwachsenen, die sich beide in der heiklen “Phase zwischen Schule,

Berufsbildung und Arbeitsaufnahme” (Kap. H 11-1 SKOS-RL) befinden, sind indes

durchaus vergleichbar. So nennt z.B. die Marginalie von Art. 10 SHV 1 GR die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht zu Unrecht in

einem Zug und geht etwa die Basler Strategie zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit richtigerweise von einem sowohl die Kinder, die

Jugendlichen als auch die jungen Erwachsenen umfassenden Ansatz aus, der die

drei Handlungsfelder (Vor-)Schulphase, Übergänge von der Schule in die

Berufsbildung und den Arbeitsmarkt sowie berufliche Desintegration

(Verhinderung einer Negativspirale) beinhaltet.

Des Weiteren können bei den jungen Erwachsenen

tiefere Bedarfsansätze zur Anwendung kommen. Dies fand in der Literatur bisher

kaum Beachtung und beschäftigte offenbar auch die Gerichte nur wenig,

interessiert vorliegend aber näher: Ist ein geringerer

Bedarfsansatz überhaupt rechtlich vertretbar?

Die SKOS-RL ziehen in Anwendung ihres Grundsatzes

der Angemessenheit der Hilfe einen Vergleich der unterstützten jungen

Erwachsenen mit solchen, die nicht

von der Sozialhilfe unterstützt werden und sich in einer ähnlichen Lebenslage

befinden. Weil erstere nicht besser gestellt werden sollen als letztere,

rechtfertigten sich geringere Grundbedarfs- und Wohnkostenbeiträge.

Dieser Argumentation kann im Grundsatz zugestimmt

werden, auch wenn sie nicht zwingend ist. Es handelt

sich um eine spezifische, mit dem jungen Alter verbundene integrationstendierte

Ausprägung des Selbsthilfe und Minderungsgedankens, die auch vor dem

Hintergrund des Aktivierungsparadigmas (aktivierende Sozialhilfe) zu sehen ist

– die „monetäre Anpassung der Sozialhilfe soll verhindern, dass die Integration

durch falsche Anreize in Frage gestellt wird”. Die Ungleichbehandlung ergibt

sich mithin aus der Stoss- und Zielrichtung der Sozialhilfe (Integration,

Prävention).

Jungen Erwachsenen ist i.d.R. zumutbar, bei den

Eltern oder günstig in einer Wohngemeinschaft (Zimmerbenutzung) oder ähnlichem

zu leben und ihr Ausgabeverhalten demjenigen vergleichbarer, nicht

unterstützter junger Erwachsener anzupassen. Dies kann bedeuten, jungen

Erwachsenen nur geringere bzw. gar keine (externen) Wohnkosten sowie einen

niedrigeren GBL zu vergüten.

Die jungen Erwachsenen dürfen aber nicht alle

über den gleichen Kamm gezogen werden. Dem Individualisierungsprinzip folgend

ist im Einzelfall stets nach der Zumutbarkeit und der konkreten Reichweite der

Minderungspflicht zu fragen. So kann es einer Person nicht (mehr) zumutbar

sein, bei den Eltern oder günstig in einer Wohngemeinschaft zu leben. In

Betracht kommen schwerwiegende Konflikte mit den Eltern, medizinische Gründe

oder das Vorhandensein eigener Kinder. Auch das Bestehen eines eigenen

Haushalts oder eine bereits erfolgreich absolvierte Erstausbildung bei

Unterstützungsaufnahme kann einer Aberkennung eines eigenen Haushalts

entgegenstehen.”

2.10

L’art. 22 Las, concernente il

reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è

quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito

computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.

20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli

in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato;

5.

non viene computata per ogni

membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro

(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la

quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)

Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.

8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale,

fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,

corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

L’art.

6.

cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, prevede che il reddito

computabile è costituito dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge

tributaria (LT). Tra questi, non si annoverano i contributi di

mantenimento mensili per i figli maggiorenni agli studi imposti dall’art. 277

cpv. 2 CC, che sono esenti dall’imposta sul reddito in quanto rientrano nel

campo di applicazione dell’art. 23 lett. e LT e del 24 lett. e LIFD (cfr. in

tal senso, per esempio, la SCDT 80.2008.149 del 21 luglio 2010, o la SCTD

80.2016.75

del 29 maggio 2017 e, in ambito Las, la STCA 42.2008.17 del 20

aprile 2009).

Il TCA

rileva che le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito

computabile di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate

dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un

reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del

richiedente.

Alcune

entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai

redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, infatti, incluse fra i

redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

Anche

la sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato

rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

Dal

calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali

le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni

assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona

priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a

disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine

il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è

inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio

n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5, STCA 42.2005.1 dell’11 luglio 2005).

Dal

Rapporto del 5 novembre 2002, relativo al messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002,

al pto 3.5. e con riferimento al reddito disponibile residuale, risulta che:

" L'art. 22

indica le deroghe, sempre per rapporto alla Laps, riguardanti il calcolo del

reddito computabile. Si tratta per lo più di deroghe a carattere restrittivo

volte a determinare un reddito disponibile che definisca ancor meglio la reale

situazione di bisogno della persona che inoltra una richiesta di assistenza.”.

In

tale contesto va ricordato, da una parte, che lo scopo della pubblica

assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una

persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las).

Il

diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12

Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il

diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

D’altra

parte che l’aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del

principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che,

oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi

indispensabili alla sua sopravvivenza. L’aiuto sociale costituisce l’ultima

ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V

143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008

EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

2.11

Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2024, al punto D.1., concernente la

commisurazione delle prestazioni ed in particolare le entrate da considerare a

tal fine, prevedono:

"

1Nella commisurazione delle prestazioni finanziarie

dell’aiuto sociale sono prese in considerazione tutte le entrate disponibili.

2Le

entrate dei minorenni sono da computare nel budget complessivo dell’economia

domestica solo fino a concorrenza della quota loro imputabile.”

Le relative spiegazioni in merito

indicano:

"

a) Concetto di entrate

disponibili

Si annoverano nelle entrate tutti gli afflussi di

denaro a disposizione di una persona beneficiaria del sostegno.

Nella commisurazione delle prestazioni finanziarie

dell’aiuto sociale sono, tra l’altro, prese in considerazione le entrate

seguenti:

· i redditi da lavoro, le gratifiche, la tredicesima mensilità o gli

assegni unici;

· le rendite, le pensioni e altre prestazioni ricorrenti, incluse le

rendite AVS/AI/AINF nonché le prestazioni complementari e i sussidi supplementari;

· gli assegni familiari (come gli assegni per i figli, gli assegni di

formazione, gli assegni di mantenimento);

· i contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia

(stabiliti dal giudice o concordati dalle parti), i contributi dell’anticipo

degli alimenti e dell’assistenza fra parenti (D.4.3);

· i sussidi all’istruzione (borse di studio, prestiti di studio);

· i rimborsi di pagamenti d’acconto versati in eccesso (imposte, spese

accessorie);

· le devoluzioni volontarie di terzi, salvo eccezioni ammesse;

· le prestazioni assicurative, nella misura in cui superano i costi

necessari al risarcimento del danno.

(…)

b) Momento ed estensione del computo e del versamento

Le entrate disponibili sono computate al momento del

versamento e ci si attende che il denaro venga impiegato per il finanziamento

dei bisogni vitali (cosiddetta “Zuflusstheorie”). Nell’ambito del computo nel

budget mensile, occorre tener conto del mese per il quale le entrate sono

effettivamente destinate. Pertanto, i pagamenti del salario effettuati alla

fine di un mese devono essere presi in considerazione come entrate nel mese

successivo. In caso di sostegno corrente, le entrate disponibili sono computate

integralmente; non è concessa nessuna franchigia. Fondamentalmente ciò vale

anche per le prestazioni versate retroattivamente ed effettivamente destinate a

un periodo antecedente l’inizio del sostegno. Sono fatte delle eccezioni per le

prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per

menomazione dell’integrità, per le quali è accordata una franchigia anche in

caso di sostegno corrente (D.3.1).

Il Tribunale federale si è pronunciato sulla

“Zuflusstheorie” nella decisione 8C_79/2012. Riguardo al computo nel budget di

sostegno attuale di una prestazione di indennità per perdita di guadagno

concernente un periodo antecedente l’inizio del sostegno, il TF precisa

(consid. 2.2): «In questo contesto, il fatto che l’afflusso di denaro sia

destinato a saldare eventuali pretese risalenti a un periodo antecedente al

percepimento delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale è comunque

irrilevante. È unicamente decisivo il fatto che è affluito del denaro che

sarebbe potuto servire per provvedere al mantenimento corrente.»

L’aiuto sociale è di norma versato in via anticipata,

vale a dire che il sostegno deve essere erogato in modo tale che le persone che

si trovano in una situazione di bisogno possano adempiere i loro obblighi

riconosciuti e che il fabbisogno sia coperto.”.

Riguardo alla funzione delle disposizioni

CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die

Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von

Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die

Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der

Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind

damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien

erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale

Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del

6.

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018.

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.12

Nella presente evenienza dalle carte

processuali emerge che RI 1, cittadina italiana a beneficio di un permesso di

domicilio tipo “C”, nata il __________ 1966 (cfr. doc. 45) ha un figlio, __________,

cittadino svizzero nato il __________ 2002 (cfr. doc. 42).

Dalla sentenza resa dal segretario

assessore della Pretura di __________ il 20 dicembre 2007 emerge che il

contributo di mantenimento mensile a favore di __________ da parte del padre di

quest’ultimo ammonta a fr. 1'050.- “fino al raggiungimento della maggiore

età”, “riservata l’applicazione dell’art. 277 cpv. 2 CCS” (cfr. doc.

276-279 e, in relazione all’art. 277 CCS, supra consid. 2.6.).

In concreto, per quel che

concerne i corsi di lingua all’estero seguiti dal figlio della ricorrente, il

TCA rileva che quest’ultima, in data 26 settembre 2023, aveva comunicato

all’USSI che il 2 ottobre 2023 __________ (sino all’anno scolastico 2022-2023

iscritto presso il __________, specializzazione Grafica e comunicazione; cfr.

doc 254) “inizierà un percorso di studi di lingua inglese e tedesca

all’estero, (…) il tutto per potersi iscrivere l’anno prossimo al __________,

per cui il suo nuovo percorso di studi, dopo la maturità partirà dal perfezionamento

della lingua inglese, e dall’apprendimento della lingua tedesca” (cfr. doc.

251).

In particolare per quanto attiene

al corso di tedesco che __________ ha svolto ad __________, dal 5 febbraio 2024

al 21 giugno 2024 e quindi anche nel momento determinante ai fini della

presente vertenza, giova rilevare che dalla “fattura e conferma” del 17

gennaio 2024 di “L’altra lingua viaggiare in tutte le lingue del mondo”

risulta che il costo del medesimo è stato pari a fr. 8'637.80, che lo stesso

comportava “25 lez/sett” e sarebbe durato 20 settimane, tra inizio

febbraio e metà giugno 2024 (cfr. doc. 252).

Il TCA rileva che nelle decisioni

relative al riconoscimento delle prestazioni Las per il periodo dal settembre

2023.

al marzo 2024, compresi, l’USSI aveva così stabilito le prestazioni

spettanti alla ricorrente:

-

Per il mese di settembre 2023, l’amministrazione, tenendo conto di

un’unità di riferimento composta da RI 1 e dal figlio e computando i contributi

versati dal padre per quest’ultimo, pari a fr. 1'050 al mese, aveva

riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali per complessivi fr. 718

(cfr. doc. 770-773);

-

Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché per il periodo

da gennaio a marzo 2024 (compresi), l’amministrazione, tenendo conto di

un’unità di riferimento composta unicamente da RI 1 e non computando i

contributi versati dal padre di __________, aveva riconosciuto il diritto alle

prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1’371 (cfr. doc. 751-754;

705-708, 675-678, 679-682).

Con richiesta di rinnovo delle

prestazioni assistenziali scadenti il 31 marzo 2024 e datata 20 marzo 2024, RI

1.

ha consegnato all’USSI una serie di documenti, ed in particolare:

-

estratto del conto privato __________:

o

per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2024, dal quale emerge, tra

gli altri, che il 3 gennaio 2024 la ricorrente ha ricevuto un accredito di fr.

1'050 da __________, avente causale “retta mese di gennaio 2024” ed il 4

gennaio 2024 fr. 1'371 pari alle prestazioni Las ordinarie riconosciutele con

decisione del 22 dicembre 2023 (cfr. doc. 642-643 e 705);

o

per il mese di febbraio 2024, dal quale risulta che la

ricorrente, l’8 febbraio 2024, quando il suo conto mostrava un negativo di fr.

294.10, ha ricevuto un accredito di fr. 1'050 da __________, avente causale “retta

mese di febbraio 2024”, mentre il giorno successivo le sono stati

accreditati fr. 1'371, pari alle prestazioni Las ordinarie. Il 29 febbraio 2024

le sono stati corrisposti altri fr. 1'050 dal padre di __________, con causale

“retta mese di marzo 2024”. Emerge, pure, dall’estratto conto in

questione, che il14 febbraio 2024 RI 1 ha versato a __________ fr. 1'050 aventi

causale “acconto scuola __________ in __________” (cfr. doc. 652, 655);

-

estratto del conto intestato alla ricorrente presso __________ per il

periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 2024, dal quale risulta che la ricorrente

ha fatto fronte ad una serie di pagamenti e da un saldo di fr. 2'653.10 è

passata a fr. 452.73, in particolare pagando il “fondo di rinnovamento 2023 __________”

per fr. 1'450 (cfr. doc. 659).

La documentazione __________

relativa, invece, al mese di marzo 2023, è stata trasmessa dalla ricorrente

all’USSI in un secondo momento, e meglio dopo il seguente scambio di scritti

tra le due parti in causa:

-

il 28 marzo 2024 __________, collaboratrice del Servizio prestazioni

dell’USSI, ha chiesto alla ricorrente, “per poter evadere la sua richiesta

di rinnovo delle prestazioni del 20.03.2024”, copia dell’“estratto conto

postale per il mese di marzo dove si vede l’accredito della retta pagata dal

papà per ___________ e l’addebito a sua sorella come rimborso/acconto per la

scuola in __________” (cfr. doc. 629)

-

il medesimo giorno, la ricorrente ha trasmesso all’USSI “l’accredito

del papà e il bonifico a mia sorella” (cfr. doc. 629);

-

l’USSI ha, poi, chiesto a RI 1 di produrre anche “quello che riguarda

il mese di aprile”, precisando che “in teoria dovrebbe ricevere

oggi/domani l’accredito dal papà ed appena fa l’addebito a sua sorella”

l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente di trametterne copia (cfr. doc.

628);

-

il 29 marzo 2024, la ricorrente ha fornito all’USSI il seguente

riscontro:

“(…)

oggi per le banche italiane è già un giorno festivo per cui non riceverò il

bonifico prima del 2/3 aprile, appena lo ricevo le invierò una copia, per

quanto riguarda il bonifico a mia sorella non potrò farlo nell’immediato perché

come cercavo di comunicarle, a fine mese ho da pagare 1900 chf di spese

condominiali più il mutuo (che fortunatamente ho sul conto __________) e 820 di

complementari, per cui quanto riceverò anche il vostro bonifico devo pagare le

spese condominiali, poi durante il mese al ricevimento di qualche rimborso di

cui sono in attesa verserò i soldi a mia sorella, l’importante penso sia di

versarli entro il mese, visto che non mi è concesso che qualsiasi persona mi

faccia un prestito, durante un mese difficoltoso, non potrò pagare gli 800 di

complementari, non potrò fare la spesa nel mese di aprile, e di conseguenza

dovrò organizzarmi con pranzi e cene dai miei genitori e mia sorella, non potrò

pagare __________, AVS di mio figlio, senza contare che nonostante la mia

difficile situazione medica non potrò effettuare visite, non potrò fare

riflessologia dal mia agopunturista, per me basilari, ecc. ecc. per cui per

salvare almeno la casa e pagare le spese condominiali non posso fare altro che

muovermi in questo modo, e dare i soldi a mia sorella sempre nel mese di aprile

ma appena riceverò dei rimborsi o comunque appena mi sarà possibile, può anche

essere che dopo 7 anni si riesca a chiudere la questione dell’invalidità che

tutt’ora è in Tribunale e tutto sia risolto.” (cfr. doc. 115); al riguardo cfr.

STCA 32.2023.143 de 3 luglio 2024 ed il successivo ricorso dichiarato

irricevibile dal Tribunale federale, cfr. STF 9C_412/2024 del 9 ottobre 2024;

-

Il 2 aprile 2024 la ricorrente ha quindi inviato all’USSI “la

ricevuta dell’accredito del mensile da parte del padre di mio figlio e il

certificato medico aggiornato” (cfr. doc. 628);

-

Il giorno seguente, __________ ha chiesto a RI 1 “per poter evadere

un eventuale rinnovo a suo favore”, di trasmettere anche l’evidenza dell’“addebito

fatto alla sorella”, precisando che “questo deve essere fatto

nell’immediato quanto riceve i soldi per il figlio” (cfr. doc. 627);

-

Di tutta risposta la ricorrente ha osservato quanto segue:

“(…)

con i pagamenti fissi che sono già passati, sul conto ho 550 chf, per cui sino

a quando non ricevo il vostro addebito [recte: accredito] non riesco neanche

volendo a fare il bonifico a mia sorella. A questo punto penso che mi muoverò

in altro modo e molto probabilmente partirà qualche denuncia, non verso di lei

ovviamente, ma qui c’è qualcosa che non funziona…” (cfr. doc. 627).

La documentazione bancaria

versata agli atti per i mesi di marzo ed aprile 2024 dà atto, in particolare,

dei seguenti movimenti:

-

estratto del conto privato __________:

o

per il periodo dal 1° al 31 marzo 2024, emergono vari addebiti

riferiti, per esempio, alle imposte comunali per il 2022, a spese in

tabaccheria e generi alimentari, alla riflessologia, alla __________, ecc.

Risulta, in

particolare, che in data 25 marzo 2024, la ricorrente ha fatto un versamento a

beneficio della sorella, per fr. 1'050, avente causale “II acconto scuola __________

in __________” (cfr. doc. 569-574);

o

nel mese di aprile 2024, RI 1, il 2 aprile 2024, allorquando il

suo conto presentava un saldo negativo di una trentina di franchi, si è vista

accreditare da parte di __________ fr. 1'050 (causale “retta mese di aprile

2024”). Il medesimo giorno vi è stato un addebito diretto di fr. 126 a

favore di __________. Il giorno seguente, invece, RI 1 ha corrisposto fr. 114

ad __________, fr. 75.80 a __________, fr. 50 quale “restituzione assegno

familiare” alla Cassa __________, fr. 36 ad __________, fr. 62.95 a __________

ed ha ricaricato la carta di credito di fr. 100.

Il 4 e 5

aprile 2024, invece, la ricorrente ha provveduto a versare, mediante ordine

permanente, fr. 150 a __________, fatto acquisti presso la farmacia di __________

per fr. 70 e ricaricato la propria carta di credito, portando, a quel momento,

il saldo del conto a fr. 12.44.

Grazie agli

accrediti di fr. 322 dalla “Ufficio tesoreria e fatturazioni, Bellinzona”

del 9 aprile 2024, rispettivamente, di fr. 400.- da __________ del 12 aprile

2024, e sempre da __________ per fr. 420.- in data 26 aprile 2024, la

ricorrente ha fatto altri acquisti.

Il 30 aprile

2024, infine, RI 1 si è vista accreditare la “retta mese di maggio 2024”

di fr. 1'050 da __________.

Nessun

versamento risulta, per contro, essere stato fatto a beneficio di __________

nel mese di aprile 2024, nel corso del quale vi sono stati addebiti per fr.

1'535.08 ed accrediti di fr. 3'242 (cfr. doc. 563-567).

-

estratto del conto intestato alla ricorrente presso __________:

o

il 1° marzo 2024 a RI 1 sono stati accreditati fr. 500.- dalla

Cassa __________, mentre il 29 marzo 2024 ella ha pagato fr. 451.95 di

“ipoteca” (cfr. doc. 581-582);

o

nel mese di aprile 2024, la ricorrente ha pagato in data 3 aprile

2024.

fr. 493 di “ipoteca” e si è vista accreditare da __________ totali fr.

491.25

(cfr. doc. 579-580).

Con decisione del 4 aprile 2024,

come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 108-111), per il mese di aprile 2024

l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali per totali

fr. 322.

Con reclamo del 17 aprile 2024,

l’assistita ha fatto valere le seguenti argomentazioni:

-

fr. 1'050 al mese è quanto le viene accreditato dal padre di suo figlio

a titolo di alimenti per quest’ultimo. A mente della ricorrente, tale importo

non dovrebbe essere considerato dall’USSI ai fini del calcolo per determinare

le prestazioni Las poiché, così facendo, i collaboratori dell’amministrazione,

indica RI 1, “mi obbligano ad usare il contributo di mio figlio, che deve

essere usato solo ed esclusivamente per lui, per le spese del mio mutuo, il

cibo per me, i miei medici, ecc. ecc. sono anni che non verso la quota di

mantenimento di mio figlio e uso questi soldi per pagare spese mie personali.

Se suo padre dovesse venire a sapere una cosa del genere sono passibile di

denuncia (…)”;

-

di avere comunicato all’USSI, nel mese di settembre 2023, che il figlio

avrebbe “frequentato un corso di circa 3 mesi di lingua inglese a __________”;

-

che ad ottobre la prestazione riconosciutale è passata da fr. 713 al

mese a fr. 1'371;

-

che a dicembre 2023, __________, dopo il primo soggiorno linguistico

all’estero a __________ ha fatto rientro al domicilio;

-

che l’USSI, a torto, ha rifiutato il pagamento di una fattura medica

riconducibile al figlio ritenendo che il medesimo non facesse parte dell’unità

di riferimento della madre poiché all’estero;

-

che aveva “tentato più volte di parlare con la signora __________

perché a fine marzo avrei dovuto pagare 1900 fr. di spese condominiali, più 800

fr. d’anticipo sulle complementari per l’aiuto domiciliare e più di 800 fr. per

l’ipoteca”, ma di non essere mai riuscita a raggiungerla, parlando “sempre

con chi era al centralino”, a cui ha spiegato di voler prendere contatto

con __________ “per chiederle se per il mese di marzo avessi potuto avere un

prestito a mia sorella o dai miei genitori, oppure non versare i 1050 fr. del

mantenimento di mio figlio (che stavo girando a mia sorella ogni mese perché ha

anticipato la somma per il corso)”. Precisando che tale richiesta sarebbe

giunta a __________, RI 1 ha quindi indicato che la medesima le avrebbe negato

questa possibilità;

-

richiamando lo scambio di mail avuto con la collaboratrice USSI tra fine

marzo ed inizio aprile 2024 (cfr. supra), la ricorrente ha precisato di avere

trasmesso a __________ “copia dell’accredito da parte del signor __________,

ma non l’accredito a mia sorella perché avendo dei pagamenti in scadenza a fine

mese, quando entrano i soldi in banca le fatture tipo __________, __________, __________,

__________ vengono prelevate immediatamente, per cui scrivo (…) che non posso

farlo sino a quanto ricevo l’accredito dall’assistenza”;

-

facendo valere che la collaboratrice della parte resistente non

l’avrebbe previamente avvisata del fatto che se non avesse corrisposto alla

sorella fr. 1'050 in data 2 aprile 2024 le sarebbe stata “tolta l’assistenza”

e che avrebbe proceduto come fatto tra fine marzo ed inizio aprile sin da

quando ha ricevuto i soldi dalla sorella a valere quale anticipo dei costi del

corso di lingua del figlio, RI 1 ha precisato di essersi dovuta recare, quel

giorno, al pronto soccorso. L’allora reclamante ha altresì lamentato un preteso

comportamento scorretto di __________ nei suoi confronti, facendo anche

riferimento ad una mail che la propria sorella avrebbe inviato all’USSI senza

ricevere alcun riscontro;

-

censurando il fatto che i collaboratori USSI dovrebbero “avvisare le

persone se esistono degli obblighi, che a mio parere non esistono perché una

legge così non può essere contemplata” e di avere fatto fronte, con quei

fr. 1'050 nel mese di aprile, a spese anche del figlio (al cui soggiorno in __________

ella precisa di avere, pure, contribuito, con biglietti per i mezzi di

trasporto e spese per il cibo) e non solo proprie, RI 1 ha infine trasmesso in

allegato al proprio reclamo una mail della propria sorella, __________,

asseritamente trasmessa all’USSI (cfr. doc. 96-100);

-

dallo scritto di __________ risulta che la medesima, “per permettere”

al nipote “un’opportunità di studio di 5 mesi”, ha deciso di propria “spontanea

volontà d’anticipare l’intera somma, obbligatoria al momento dell’iscrizione”;

“d’accordo con mia sorella e il signor __________, mia sorella ogni mese mi

avrebbe restituito la somma di 1050 fr.”. __________ ha, poi, precisato di

avere “detto chiaramente a mia sorella di pagare tutte le spese che hanno

scadenza a fine mese o nei primi giorni del mese e poi di saldarmi la rata del

prestito” ed ha chiesto all’amministrazione “di mandare a mia sorella

per iscritto gli obblighi che ha per poter beneficiare di questi soldi che

l’assistenza le ha concesso per sopravvivere” (cfr. doc. 101).

Nel

frattempo, l’USSI, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024, ha erogato le seguenti

prestazioni assistenziali a beneficio di RI 1:

-

per i mesi di maggio e giugno 2024, l’amministrazione, tenendo conto di

un’unità di riferimento composta unicamente da RI 1 e non computando i

contributi versati dal padre di __________, ha riconosciuto il diritto alle

prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1’366 (cfr. doc. 594-597 e

554-557);

-

per il mese di luglio 2024, tenendo conto di un’unità di riferimento

composta da RI 1 e dal figlio e computando i contributi versati dal padre per

quest’ultimo, pari a fr. 1'050, ha riconosciuto il diritto alle prestazioni

assistenziali per complessivi fr. 565 (cfr. doc. 476-479).

Con la decisione su reclamo del 5

settembre 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.) parzialmente

accolto il reclamo presentato da RI 1.

In sede ricorsuale, la ricorrente

ha prodotto altri documenti, e meglio:

-

gli accrediti relativi alle prestazioni Las percepite da agosto 2023 a

luglio 2024 (cfr. all. 1 a doc. I);

-

i dettagli dei versamenti fatti a beneficio della sorella, __________,

per fr. 1'050, aventi causale “Acconto scuola __________” o simile, di data 14

febbraio 2024, 25 marzo 2024, 1° maggio 2024, 3 giugno 2024, 3 luglio 2024, per

un totale di cinque pagamenti e fr. 5'250 “rimborsati” (sino a luglio

2024) alla sorella a fronte di un anticipo di fr. 8'600 circa da parte di

quest’ultima (cfr. all. B a doc. I);

-

la panoramica dei movimenti sulla propria relazione __________ relativa

agli accrediti mensili ricevuti da __________ per fr. 1'050 da ottobre 2023 a

ottobre 2024 (cfr. all. C a doc. I);

-

lo scritto di data 22 dicembre 2023 dell’USSI, dal quale risulta che “in

allegato le ritorniamo la fattura inerenti i contributi personali per il

periodo 1.10.2023-31.12.2023 riguardanti il figlio in quanto, non essendo al

domicilio, non vengono riconosciuti dal nostro ufficio” (cfr. all. G10 a

doc. V);

-

la fattura d’acconto AVS di fr. 151.39 di __________ del 5 marzo 2024

(cfr. all. G11 a doc. V);

-

il pagamento effettuato il 21 agosto 2024 da RI 1 alla Cassa __________

con causale “AVS __________” (cfr. all. G12 a doc. V);

-

il conteggio delle prestazioni mediche inerenti il trattamento del 18

dicembre 2023 di __________ (cfr. all. G 13 a doc. V).

2.13

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto e per quanto concerne

l’unità di riferimento dell’assistita, che giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps

nell’unità di riferimento di un genitore rientrano i figli maggiorenni non

economicamente indipendenti, ossia, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps, i

figli che hanno meno di trent’anni, non sposati ed in prima formazione (cfr.

supra consid. 2.6.).

L’art. 2 cpv. 2 Reg. Laps

prevede, inoltre, che vi è una prima formazione quando, senza interruzione di

un percorso formativa superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta

una formazione tra i cui livelli rientra il perfezionamento linguistico dopo

una formazione di livello secondario 2 (art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps).

In concreto, è pacifico che __________

ha meno di trent’anni, non sia sposato, né legalmente divorziato, separato o

vedovo, non sia vincolato o non sia stato vincolato da un’unione domestica e

non abbia figli.

L’insorgente

ha sottolineato che al sostentamento del ragazzo provvedono il padre del

medesimo e la ricorrente medesime con vitto ed alloggio, di modo che __________

(cfr. doc. I).

L’USSI, poi, rettamente ha

ritenuto che il medesimo, dopo aver frequentato il __________, aver ottenuto la

maturità ed in attesa di iscriversi al __________, ad aprile 2024, quando stava

approfondendo le proprie conoscenze linguistiche nella lingua tedesca, era in

prima formazione.

Come

visto sopra, una persona maggiorenne può essere considerata non economicamente

indipendente se, in particolare, è in prima formazione (cfr. art. 2 cpv. 1

lett. d Reg.Laps), ovvero se, senza interruzione del percorso formativo

superiore ai 24 mesi, frequenta una formazione di livello secondario 2 di tipo

professionale oppure un perfezionamento linguistico dopo una formazione di

livello secondario 2 (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b e d Reg.Laps).

Per

formazione di livello secondario 2 si intende la formazione

professionale di base che interviene al termine del ciclo della

scolarità obbligatoria successivo alle scuole elementari, ovvero alle

scuole medie (livello secondario 1; https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/scuola-obbligo.html),

come ad esempio il tirocinio quale impiegato di commercio (cfr. www.sta.ti.ch).

Il livello secondario 2 si snoda

su due grandi assi. Da un lato la formazione professionale di base che sfocia

nel conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o su un

certificato federale di formazione pratica (CFP). Dall’altro, le formazioni

generali che riuniscono i programmi che portano alla maturità (liceale,

professionale e specializzata) come anche una formazione di cultura generale.

Le formazioni transitorie e complementari completano l’offerta del livello

secondario 2 (cfr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/livello-secondario-II.html).

È peraltro utile rilevare

che dalle Direttive Laps emesse dal Servizio centrale di prestazioni sociali

dell’IAS relative al concetto di unità di riferimento e in particolare di prima

formazione, in primo luogo, emerge che la formazione di livello secondario 2 ai

sensi dell’art. 2 Reg. Laps presuppone il superamento del livello secondario 1

(scuola media), salvo per il tirocinio in azienda. Inoltre la formazione di

livello secondario 2 è stata suddivisa in tre tipi: il tipo 1 comprende

formazioni che non conferiscono un diploma abilitante all’esercizio di una

professione (ad esempio liceo), il tipo 2 comprende le formazioni che

conferiscono un diploma abilitante all’esercizio di una professione (ad esempio

tirocinio in azienda, tirocinio presso una scuola d’arti e mestieri; scuola

cantonale di commercio) e il tipo 3 comprende le formazioni che succedono al

livello secondario 2, tipo 1 o 2 (ad esempio la maturità professionale).

In secondo luogo, dalle

Direttive menzionate si evince che il perfezionamento linguistico presuppone il

superamento del livello secondario 2 e che lo standard minimo richiesto per

considerare “in formazione” chi lo segue prevede che a) il corso deve

comprendere un minimo di 25 lezioni (unità di didattiche o ore) e b) il corso

deve avere una durata minima di 12 settimane (cfr. anche la STCA 42.2015.4 del

5.

novembre 2015, pubblicata in RtiD II/2016 N. 4 pagg. 23 e segg.).

In concreto, nel periodo

oggetto della presente vertenza, dopo aver conseguito la maturità e prima di

iscriversi al __________, __________, ha soggiornato all’estero a due riprese

per perfezionare le proprie conoscenze linguistiche. Questo era il caso anche

ad aprile 2024, allorquando egli si trovava in __________, ove frequentava un “corso

intensivo di tedesco di 25 lez/sett”, della durata di 20 settimane (dal 5

febbraio al 21 giugno 2024; cfr. doc. 92), ciò che, dopo una formazione di

livello 2 e come previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg.Laps, costituisce un

perfezionamento linguistico.

In simili condizioni occorre

concludere che il figlio dell’insorgente nel periodo determinante nella

fattispecie era in prima formazione e non ha interrotto la sua formazione per

più di 24 mesi, avendo svolto due periodi di perfezionamento linguistico dopo

una formazione di livello secondario 2 ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d

Reg.Laps.

Pertanto __________, anche

ad aprile 2024, quando la madre ha richiesto l’assegnazione di una prestazione

assistenziale, era ancora in prima formazione secondo l’art. 2 Reg. Laps e

conseguentemente, date in concreto le ulteriori condizioni previste dall’art. 2

cpv. 1 Reg.Laps (cfr. supra consid. 2.6.), egli era non era economicamente

indipendente giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps.

Rettamente, quindi, e con riferimento al periodo

oggetto della presente vertenza, vale a dire al mese di aprile 2024, l’USSI,

nella propria decisione su reclamo del 5 settembre 2024, ha computato,

nell’unità di riferimento della richiedente, suo figlio ___________.

2.14

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie dal profilo del computo, da parte

dell’USSI, degli alimenti che il padre di __________ versa alla madre di

quest’ultimo, ma di pertinenza del figlio, per totali fr. 1'050 mensili, questa

Corte rileva che correttamente l’amministrazione li ha computati ai fini del

calcolo delle prestazioni Las per il mese di aprile 2024, e meglio ai sensi di

quanto dispone l’art. 22 Las (“vengono computate le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono

corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e

dichiarate dal richiedente”).

Ciò ritenuto che i contributi di

mantenimento a favore dei figli maggiorenni, pur non rientrando tra le entrate

di cui agli artt. 15-22 LT, ai fini della determinazione del diritto, o meno,

alle prestazioni assistenziali, devono, in deroga a quanto prevedono gli art.

5-9 Laps, essere presi in considerazione (cfr. supra consid. 2.10.), al fine,

come visto, “di determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio

la reale situazione di bisogno del richiedente”.

In concreto, la ricorrente, nel chiedere che i fr. 1'050 mensilmente

versati da __________ non venissero computati nel calcolo volto a determinare

le prestazioni Las, ha fatto valere che quanto ricevuto dal padre di __________

quale contributo di mantenimento per quest’ultimo, doveva essere, anche per il

mese di aprile 2024, “restituito” alla zia del ragazzo e sorella di RI 1,

mensilmente, sino a raggiungere l’importo da questa anticipato per permettere

al nipote di frequentare il corso di tedesco tra febbraio e giugno 2024, pari a

circa fr. 8'600.

In tal

senso, e con riferimento a quello che di fatto è stato un prestito di __________

all’unità di riferimento della ricorrente, questa Corte, rammenta che

nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui

agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe",

Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza

sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.

L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di

prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza

prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO),

rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il

mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato

scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva

delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del

principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto

l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di

tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e

indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione,

interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per

l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta

di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che

non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20

febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30

dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag.

65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di

sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì

osservato:

"

(…) l'aiuto sociale non deve essere

parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria

e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di

bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo

termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al

riguardo cfr. pure e tra le altre STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024; STCA

42.2023.25

del 14 agosto 2023; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e

STCA 42.2022.78 del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.

Nel caso di specie, a giusta

ragione l’USSI ha computato, tra le entrate dell’unità di riferimento composta

dalla ricorrente e dal figlio, il contributo di mantenimento corrisposto per

quest’ultimo dal padre, pari a fr. 1'050 al mese.

Ciò a maggior ragione se si pon

mente al fatto che, peraltro - e ritenuto che comunque in virtù del principio

di sussidiarietà quanto mutuato all’insorgente dalla sorella doveva essere in

primo luogo utilizzato per il proprio sostentamento – nel mese di aprile 2024 RI

1.

ha utilizzato proprio quei fr. 1'050, allorquando il suo conto corrente

postale risultava scoperto, per far fronte alle spese quotidiane (cfr. supra

consid. 2.12.) e non per restituire alla sorella quanto da questa anticipato

per il perfezionamento linguistico di __________.

2.15

Stante tutto quanto precede, tenendo

conto sia del figlio nell’unità di riferimento della madre e qui ricorrente,

che di quanto il padre corrisponde mensilmente a __________, rettamente l’USSI

ha stabilito, per il mese di aprile 2024, le prestazioni Las di diritto in fr.

566.

La decisione su reclamo

deve, quindi, essere confermata.

2.16

In ambito di assistenza

sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art.

65.

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento

temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra

200.

e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,

valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi

del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr.

STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio

2023.

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.98

del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022; Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi

all’USSI affinché proceda ai sensi del consid. 2.1.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti